GIURISPRUDENZA E PARERI
DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F.
a cura di Remo Danovi
Tenuta albi - Praticante avvocato.
Per il combinato disposto degli articoli 14, secondo comma, r.d. n. 37/34, e 37, quinto
comma, r.d.l. n. 1578/33, il ricorso avverso il provvedimento con il quale viene disposta la
cancellazione del praticante avvocato dal relativo registro speciale ha effetto sospensivo
della efficacia dello stesso provvedimento impugnato.
Il praticante avvocato dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica non è obbligato a
continuare la pratica forense con le modalità prescritte dal regolamento, sicché‚
l'inosservanza di tali modalità (tenuta dal libretto, assistenza ad un certo numero di udienze)
non legittima il C.d.O. ad applicare i provvedimenti sanzionatori conseguenti.
(Consiglio naz. forense, 21 ottobre 2002, n. 176)
Avvocato iscritto nell'elenco speciale - Abusi.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato, dirigente
dell'ufficio legale della regione, che per interessi personali dichiari falsi presupposti per
giustificare il conferimento di incarichi defensionali ad avvocati esterni. (Nella specie è
stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno).
(Consiglio naz. forense, 21 ottobre 2002, n. 180)
Procedimento disciplinare - Costituzione del collegio giudicante.
È legittima e tempestiva la convocazione del consiglio dell'ordine, per l'adunanza
disciplinare, avvenuta con un preavviso di 48 ore (non essendovi alcuna norma che preveda
termini diversi).
Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano stati presenti in numero
legale i consiglieri che abbiano partecipato per intero alle udienze del procedimento, il
procedimento deve ritenersi valido a nulla rilevando l'eventualità che alcuni consiglieri
presenti alla prima udienza di trattazione siano stati assenti alla successiva udienza.
(Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 169)
Procedimento disciplinare - Norme regolatrici.
È manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità dell'articolo 50 r. 1578/33 e 51
r.d.l. 37/34 per preteso contrasto con l'articolo 24 della costituzione, poiché il termine di 20
giorni per l'impugnazione previsto dalla normativa professionale non lede il diritto di difesa
anche in considerazione della sua decorrenza non dall'avviso di deposito del provvedimento
ma dalla notifica della copia integrale dello stesso e trova analogia con altri termini, ancor
più brevi, previsti dal diritto processuale per l'impugnazione (es. art. 585 c.p.p.).
La mancanza nell'atto di citazione dell'elenco dei testimoni non inficia l'intero
procedimento ma comporta una nullità relativa che deve essere fatta valere dal ricorrente
nel primo momento utile, e cioè all'udienza dibattimentale, a pena di decadenza.
Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi
indicati, quando risulti che il consiglio dell'ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti
ai fini del giudizio per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo del fatto
da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
(Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 163)
Procedimento disciplinare - Impedimento dell'incolpato.
L'impedimento del professionista a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine nell'ambito
di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un
certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l'assoluto
impedimento del professionista a comparire, come peraltro confermato dall'accertamento
del medico legale. (Nella specie il certificato riferiva di un affezione con episodi febbrili, e
il medico legale incaricato dell'accertamento delle condizioni di salute del ricorrente
dichiarava testualmente che: <<non vi sono ostacoli al suo trasporto e alla sua permanenza
fuori sede>>).
(Consiglio naz. forense, 6 settembre 2002, n. 125)
Procedimento disciplinare - Rapporti con il procedimento e il giudicato penale.
La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio
dell'autonomia dei procedimenti giurisdizionali. Pertanto il giudice disciplinare può valutare
il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando, come pure ribadito
dalla novella del nuovo art. 653 c.p.p., il principio dell'immutabilità del fatto così come
accertato dal magistrato penale. (Nella specie il C.d.O. aveva recepito la decisione penale
acriticamente senza effettuare alcuna valutazione di merito circa la responsabilità
disciplinare).
La generica e vaga esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità
della decisione per violazione del diritto di difesa. (Nella specie la contestazione era
talmente vaga da non consentire la individuazione di quali fossero le condotte illecite
attribuite al professionista).
(Consiglio naz. forense, 12 settembre 2002, n. 132)
Procedimento disciplinare - Audizione testi - Deliberazioni in Camera di Consiglio.
Non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati,
quando risulti che il consiglio dell'ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini
del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da
giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
È principio costante del diritto processuale che il giudizio collegiale non debba riflettere
quanto avvenuto in camera di consiglio, né siano ammissibili opinioni dissenzienti, e
pertanto è assolutamente irrilevante che nella decisione vengano precisate le determinazioni
intervenute per la costruzione della decisione medesima.
(Consiglio naz. forense, 12 settembre 2002, n. 137)
Procedimento disciplinare - Avvertimento.
L'avvertimento costituisce una pena disciplinare e non una semplice misura correttiva
sfornita di carattere sanzionatorio. Pertanto la decisione che la irroga, come qualsiasi altra
decisione disciplinare, deve essere notificata, ex articolo 50 l.p. n. 1578/33, a mezzo
dell'ufficiale giudiziario sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per
la decorrenza del termine di impugnazione. La lettera del Presidente, ex art. 40 l.p., è,
invece, una modalità dell'avvertimento e andrà inoltrata allorché il provvedimento
sanzionatorio sia divenuto definitivo.
(Consiglio naz. forense, 12 settembre 2002, n. 134)
Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni.
Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per
quindici giorni, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore
di diritto ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; ne consegue che, per il
divieto della reformatio in peius, e interpretando la volontà dell'ordine, la sanzione errata
deve essere sostituita con la più lieve sanzione della censura.
(Consiglio naz. forense, 26 ottobre 2002, n. 182)
Praticante avvocato - Dovere di correttezza - Studio fuori dal distretto di
appartenenza.<it>
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che
apra uno studio al di fuori del distretto di appartenenza e che in giudizio renda dichiarazioni
false e calunniose. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti
del praticante che aveva aperto uno studio al di fuori del distretto di appartenenza, e che in
un giudizio dichiarava falsamente che uno dei testi gli aveva riferito di aver avuto pressioni
volte a considerare negativamente il reale accertamento dei fatti).
(Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 161)
Dovere di correttezza e lealtà.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nella sua
veste di vice pretore onorario, ometta di astenersi in un giudizio in cui una delle parti sia
assistita da un suo collega di studio.
(Consiglio naz. forense, 6 settembre 2002, n. 121)
Dovere di probità - Rapporti con i terzi.
L'avvocato che non onori le obbligazioni contratte, costringendo i creditori all'avvio di
azioni cautelari o esecutive, che ometta altresì di provvedere al pagamento della tassa di
iscrizione all'ordine e della tassa per la richiesta di parere su una parcella, pone in essere un
comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a
cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati. Il decoro del professionista,
infatti, non si realizza esclusivamente nell'esercizio dell'attività forense, ma nel complesso
delle doti morali e sociali, nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica
opinione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due).
(Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 166)
Dovere di verità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in
violazione di quanto prescritto dall'art. 14 c.d.f., effettui dichiarazioni false in udienza per
indurre il magistrato a un provvedimento vantaggioso per il proprio assistito. (Nella specie
l'avvocato dichiarava falsamente che il tribunale della libertà, nei confronti di un
coindagato, aveva assunto una misura cautelare più lieve di quella che il magistrato
d'udienza avrebbe voluto disporre nei confronti del proprio assistito. È stata confermata la
sanzione della censura).
(Consiglio naz. forense, 6 settembre 2002, n. 123)
Avvocato difensore d'ufficio - Omesso svolgimento del mandato.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che nella sua
qualità di difensore d'ufficio non compaia nell'udienza dibattimentale di due procedimenti e
si renda irreperibile il giorno in cui era indicato di turno. (Nella specie è stata confermata la
sanzione della censura).
(Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 146)
Dovere di colleganza - Corrispondenza indirizzata direttamente alla controparte.
Pone in essere un comportamento deontologicamente correlato l'avvocato che invii una
lettera direttamente alla controparte, se la stessa sia stata anticipata al collega avversario via
fax e si configuri come <<denuncia di violazione di norme pubblicistiche>> e quindi rientri
nella previsione dei <<casi particolari>> consentiti dall'articolo 27, canone 1, del codice
deontologico forense.
(Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 154)
Rapporti con la parte assistita - Negligenza nell'espletamento del mandato.
L'avvocato che presenti tardivamente un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa
e tenti di convincere il cliente a presentare ricorso in cassazione per sopperire alla sua
negligenza pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei
canoni di correttezza e lealtà che costituiscono il cardine dell'attività forense e impongono
al professionista di tenere i rapporti con il cliente in modo chiaro leale e senza artifici tali da
incriminare il rapporto fiduciario che li lega. (Nella specie è stata confermata la sanzione
della censura).
(Consiglio naz. forense, 1 ottobre 2002, n. 167)
Dovere di fedeltà - Incarico contro ex-cliente.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà
l'avvocato che assuma incarichi defensionali contro un ex-cliente, nella sussistenza dei
presupposti contemplati dall'art. 51 del codice deontologico forense. Infatti il principio
generale, sopra specificato, deve essere accertato caso per caso e deve essere assoluta la
posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell'ex-cliente. (Nella specie il
professionista è stato assolto in considerazione del fatto che non vi era alcun conflitro
d'interessi nei confronti del precedente cliente).
(Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 148)
Rapporti con i magistrati.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in scritti
difensivi incolpi falsamente alcuni giudici di falso ideologico, abuso d'ufficio e frode
fiscale, pur sapendoli innocenti, a nulla rilevando l'eventualità che egli si sia limitato a
sottoscrivere il documento accusatorio redatto da un altro collega. (Nella specie è stata
confermata la sanzione della sospensione per mesi due).
(Consiglio naz. forense, 25 settembre 2002, n. 155)
Elezioni forensi - Consiglio dell'ordine ormai scaduto.
Viene meno l'interesse alla decisione e quindi deve dichiararsi la cessazione della materia
del contendere quando sia contestata la legittimità delle operazioni elettorali relative
all'elezione di un organismo che sia scaduto e sia stato nel frattempo rinnovato nelle sue
componenti.
(Consiglio naz. forense, 26 ottobre 2002, n. 184)
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