a cura del Centro Studi
Ordine Consulenti del Lavoro di Viterbo
Nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 30 aprile 2008
Contanti, assegni e libretti di risparmio
Le nuove disposizioni, in vigore dal 30 aprile 2008, in attuazione dell’art. 5 della Direttiva n.
2005/60/Ce, prevedono stringenti disposizioni in materia di uso del denaro contante e dei mezzi
di pagamento al portatore. Il MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare
20.3.2008, n. 33124, ha fornito al riguardo una serie di importanti chiarimenti.
TRASFERIMENTI DI CONTANTI
(la problematica riguarda principalmente le rimesse di denaro contante degli immigrati nei
propri paesi di origine)
I trasferimenti diretto di denaro mediante gli intermediari finanziari all’uopo autorizzati, non
possono superare euro 2.000 alla settimana. In casi eccezionali, detto importo può essere elevato
fino ad un massimo di euro 5.000 a settimana, documentando la motivazione (ad esempio,
acquisto di una casa nel Paese d’origine, necessità improvvisa della famiglia). Il divieto di
trasferimento è riferibile soltanto all’invio dei fondi e non alla loro ricezione. Dunque, chi riceve
i fondi può, mediante invii effettuati da soggetti diversi, ricevere anche più di euro 2.000 (o euro
5.000) a settimana.
ASSEGNI
A partire dal 30 aprile prossimo, banche e poste debbono rilasciare ai propri correntisti carnet di
assegni (anche circolari, vaglia postali o cambiari) con già prestampata la clausola “Non
trasferibile”.
Tuttavia, se il correntista lo chiede per iscritto, la banca o la posta possono rilasciare i titoli ora
elencati in forma trasferibile. In questo caso è addebitata al cliente per ogni assegno un’imposta
di bollo di euro 1,5.
Gli assegni e i vaglia trasferibili non possono essere compilati per un importo superiore a euro
4.999,99 e, all’atto dell’eventuale girata, il girante deve indicare negli appositi spazi, la
propria firma e il proprio codice fiscale, in mancanza dei quali l’assegno è nullo. I dati di
colui che emette un assegno trasferibile e di colui che incassa un assegno trasferibile sono posti,
su richiesta, a disposizione di Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate e Magistratura.
Se l’assegno (qualunque sia l’importo) è emesso “a me medesimo” o “a me stesso”, il
firmatario può solo incassarlo presso una banca o Posta ma non potrà girarlo a terzi. Non
occorre in questo caso indicare il codice fiscale.
Alle violazioni dei predetti obblighi, è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo
trasferito (si veda fac simile alla fine della presente comunicazione).
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
A decorrere dal 30.4.2008, il saldo dei libretti di deposito al portatore deve essere inferiore a euro
5.000.
Se alla predetta data il libretto ha un saldo superiore, il portatore entro il 30 giugno 2009 deve
ridurre il saldo entro tale limite o estinguere il libretto. Se a tale data il saldo non è ridotto, si
applica una sanzione che va dal 10 al 40% del saldo stesso.
Se si trasferisce a terzi un libretto al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla
banca o alla Posta i dati del beneficiario, nonché la data in cui è avvenuto il trasferimento.
Tuttavia, per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 è sufficiente che al momento
dell’incasso il beneficiario rilasci alla banca o alla Posta una autocertificazione indicando i dati di
colui che gli ha ceduto il libretto. In mancanza di comunicazione si applica una sanzione che va
dal 10 al 20% del saldo.
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI OBBLIGHI, DEI DIVIETI E DELLE SANZIONI
Operazione
Effetto
Assegni liberi emessi, per importi
inferiori a euro 12.500, anteriormente al
30.4.2008 ed incassati successivamente.
Tutto regolare.
Assegni emessi a partire dal 30.4.2008,
per importi pari o superiori a euro 5.000
senza l’indicazione del beneficiario e/o
della clausola di non trasferibilità.
Saranno pagati dalla banca/Posta ma queste comunicheranno
tale irregolarità al M.E.F.
Scorte di carnet di assegni in giacenza
presso le banche o le Poste
Le banche possono darli ai propri correntisti anche dopo il
29.4.2008, previa apposizione su ogni assegno della barratura
sull’indicazione del limite di euro 12.500 nonché della
clausola di non trasferibilità
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Carnet di assegni in possesso della
clientela alla data del 29.4.2008.
Possono essere utilizzati anche successivamente con il
rispetto dei nuovi limiti (pagamenti liberi fino a euro
4.999,00 e girata con indicazione del CF).
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Carnet di assegni ritirati dalla clientela
fino al 29.4.2008 ed utilizzati
successivamente.
Non è dovuta l’imposta di bollo di euro 1,50; in ogni caso il
loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti
(euro 4,999,99, girata con C.F.) oppure se superiori a tale
importo indicando “NON trasferibile”.
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Girata (se ammessa) senza indicazione
del codice fiscale del girante.
È indispensabile anche per gli assegni rilasciati anteriormente
al 30.4.2008. La girata è nulla e l’assegno non è pagato. La
banca o Posta “ritira” l’assegno e comunica al MEF la
violazione entro 30 gg.
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Girata (se ammessa) con codice fiscale
manifestamente errato.
La girata è nulla e l’assegno non è pagato. La banca o Posta
“ritira” l’assegno e comunica al MEF la violazione entro 30
gg.
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Assegno girato da amministratore di una
società.
Il codice fiscale da indicare è quello della società.
Assegni emessi “MM” e poi girati a terzi
invece di incassarli in banca o Posta.
Saranno pagati (se di importo non superiore a euro 5.000 e se
le girate sono regolari), dalla banca o Posta ma queste
comunicheranno tale irregolarità al MEF entro 30 gg.
Giratario che pone all’incasso l’assegno
Se è stato già identificato dalla banca o Posta al momento
dell’incasso medesimo non occorre che indichi il codice
fiscale sulla girata.
Che controlli fa la banca o la Posta.
Verifica la successione di girate controllando della regolarità
formale del C.F. (sequenza alfanumerica e numero di lettere
o cifre), la sua compatibilità con la firma di girata (salvo
firma illeggibile o firma apposta dall’amministratore per
conto della società).
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10 emesso in forma libera o non trasferibile.
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Tanto premesso, si raccomanda grande cautela
ogni volta che si emette o si riceve un assegno.
A pagina successiva un breve vademecum
A COSA PRESTARE ATTENZIONE
SE SI EMETTONO ASSEGNI
SE SI RICEVONO ASSEGNI
Vecchi assegni
Vecchi assegni
Se l’importo non supera gli euro 4.999,99 non cambia
nulla rispetto al passato: occorre indicare nome e
cognome (o ragione sociale) del soggetto a cui si
emette, datarlo e firmarlo.
Se l’importo non supera euro 4.999,99 non cambia
(quasi) nulla rispetto al passato. Potete incassarli o
girarli indicando sulla girata dopo la firma il vostro
codice fiscale (o quello della società di cui siete
amministratore).
È possibile che l’assegno che vi viene consegnato
abbia delle precedenti girate (*): dovete
controllare la correttezza delle girate (sequenza,
correttezza formale dei codici fiscali e conformità
alla firma di girata se questa è leggibile).
Se l’importo supera gli euro 4.999,99 occorre indicare
“NON trasferibile”.
Se l’importo supera euro 4.999,99 occorre che il
soggetto che ve lo consegna abbia apposto la dicitura
“NON trasferibile”. Inoltre l’assegno non deve
presentare alcuna girata.
Nuovi assegni
Nuovi assegni
In linea generale si tratta di assegni con clausola “Non
trasferibile” già prestampata e possono essere emessi
senza limiti di importo.
Se l’importo supera euro 4.999,99 deve trattarsi
dell’apposito assegno con apposta prestampata la
clausola “NON trasferibile”
Se si vuole emettere assegni trasferibili (perché magari
così vi ha richiesto il vostro fornitore) occorre
chiedere alla banca tali “speciali” assegni (imposta di
bollo di euro 1,5 per ogni assegno). Ad ogni modo non
possono essere compilati per un importo superiore a
euro 4.999,99.
Se l’importo non supera euro 4.999,99 può trattarsi sia
di un assegno “Non trasferibile”, sia di un assegno
“trasferibile”. Se è “Non trasferibile” siete costretti ad
incassarlo; se è trasferibile potete girarlo firmandolo
sul retro e indicando subito sotto, nell’apposito spazio,
il vostro codice fiscale.
È possibile che l’assegno che vi viene consegnato
abbia delle precedenti girate (*): dovete controllare la
correttezza delle girate (sequenza, correttezza formale
dei codici fiscali e conformità alla firma di girata se
questa è leggibile).
(*)Si tratta dell’ipotesi più rischiosa poiché se una o più delle girate precedentemente apposte è nulla (mancata
indicazione del codice fiscale o codice fiscale palesemente errato) l’assegno non vi verrà pagato e
dovrete, per la regolarizzazione, risalire a tutti i firmatari irregolari. Attenzione soprattutto ad
eventuali assegni post-datati con scadenza DOPO IL 30.04.2008 (che ricordiamo comunque essere illegali)
A seguire un fac-simile di nuovo assegno trasferibile
PARTE ANTERIORE
PARTE POSTERIORE
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