ARSEA COMUNICA del 18/09/2013
Numero 78_2013
OSSERVATORIO DELLA
NORMATIVA
Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale.
Si evidenziano qui di seguito gli aspetti di maggiore interesse
per le organizzazioni non profit, rinviando ad una lettura integrale del provvedimento per una sua analisi esaustiva e dettagliata.
1) Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (art.
7, comma 2 e 2 bis)
Il provvedimento introduce alcuni elementi di novità volti anche
a chiarire dubbi interpretativi. Le collaborazioni non possono
comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e
ripetitivi”, e non solo “esecutivi o ripetitivi”. L’intervento vuole
pertanto evidenziare l’incompatibilità dell’istituto con attività
che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal
committente (compiti meramente “esecutivi”) e che risultano
elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di
carattere operativo (compiti meramente “ripetitivi”). Alcuni esempi, ancora validi, di collaborazioni che il Ministero ritiene
difficilmente inquadrabili nell’ambito delle c.d. cocopro sono
indicati nella Circolare n. 29/2012, commentata nella nota informativa n.98 del 20/12/2012.
Una novità importante è legata alla forma del contratto. Il contratto deve risultare per iscritto non solo ai fini di dare prova
della natura dello stesso ma ai fini della sua legittimità. In assenza del contratto sottoscritto, il rapporto si intende quindi di
natura subordinata a tempo indeterminato.
2) Lavoro accessorio (art. 7, comma 2)
Non si parla più di lavoro occasionale accessorio ma solo di
lavoro accessorio in quanto la legittimità del ricorso all’istituto
va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere
economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo
e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico.
3) Contratto di lavoro a tempo determinato (Art. 7)
Il ricorso al contratto a termine è possibile a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Il provvedimento introduce però delle deroghe nei seguenti casi:
a) primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore
a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra
un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato che di prima missione nell'ambito di
un contratto di somministrazione a tempo determinato;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche
aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
A differenza della precedente disciplina va pertanto evidenziato che:
⇒
la durata massima di dodici mesi del contratto
“acausale” – che può essere prorogato – è comprensiva di eventuale proroga;
⇒
la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto “acausale” va ad
integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. In tal modo i contratti collettivi, anche aziendali,
potranno prevedere, a titolo esemplificativo, che il contratto a termine “acausale” possa avere una durata
maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa
essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato.
Intervalli tra due contratti a tempo determinato.
L’intervallo tra due contratti a tempo determinato torna ad essere di dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto
abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno
2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto
sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il
precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale
data.
Sul punto è importante evidenziare che le disposizioni che
richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine,
nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità, non trovano applicazione:
- nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività
stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non
stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche
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Il 22 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto Legge 76/2013, come convertito dalla Legge 9
agosto 2013 n.99. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n.35 del 29 agosto 2013, ha fornito indicazioni operative per il personale ispettivo relativamente al provvedimento
in esame.
Non e’ consentita la pubblicazione, copia e distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta di
Il DECRETO LAVORO è diventato legge.
Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legitti- 6) Agevolazioni per le assunzioni di percettori dell’ASPI
mità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare (art.7, comma 5).
l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
La disposizione prevede un incentivo per le assunzioni di lavoLa disposizione inoltre consente “la codatorialità dei dipendenti ratori che fruiscono dell’assicurazione sociale per l’impiego.
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- All’azienda che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoso”: il Ministero del Lavoro, con la Circolare n.35 del 29/8/2013 ratore che non sia stato licenziato dalla stessa impresa, o da
ha chiarito che “in relazione a tale personale, il potere direttivo impresa che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincipotrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al denti con l’impresa che lo ha licenziato o che con quest’ultima
contratto di rete. Sul piano di eventuali responsabilità penali, sia in rapporto di collegamento o controllo, spetta un contributo
civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di mensile pari al 50% dell’indennità ASPI residua che sarebbe
eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contrat- stata corrisposta al lavoratore.
to di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una
solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto”.
7) Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul
lavoro (art. 9, comma 2).
5) Lavoro intermittente (art. 7, comma 2 e 3)
Le sanzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro vengono
In materia di lavoro intermittente il Legislatore, introducendo un rivalutate ogni cinque anni. In sede di prima applicazione la
comma 2 bis all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, ha configurato rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, automatiun “contingentamento” nell’utilizzo dell’istituto. Tale disposizione camente e senza arrotondamenti, nella misura del 9,6% e si
stabilisce infatti che “in ogni caso, fermi restando i presupposti applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni
di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del commesse successivamente alla suddetta data.
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo il contratto di
L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui
lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della
il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivarevoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprendimente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo
toriale le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.
lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento
del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”.
Giovani
Sul punto va anzitutto evidenziato che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di carattere Il provvedimento introduce diverse disposizioni a promozione
oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del dell’occupazione dei giovani, ossia:
D.Lgs. n. 276/2003.
1) Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di
Il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire lavoratori giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni
dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni ma (Art.1).
solo con riferimento alle giornate di effettivo lavoro “prestate Le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che siano privi
successivamente all’entrata in vigore della presente disposizio- di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure
ne” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.
siano privi di un diploma di scuola media superiore o professioIl Legislatore ha poi spostato al 1° gennaio 2014 il termine ulti- nale, viene agevolata attraverso l’erogazione – per 18 mesi - di
mo di vigenza dei contratti di lavoro intermittente che, stipulati un incentivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibiprecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18 le ai fini previdenziali (max € 650 per lavoratore) mediante conluglio 2012), non siano più compatibili con la nuova disciplina. guaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferiARSEA SRL - Sede Legale: Via S .Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –
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aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei Sul punto va chiarito che:
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
- l’eventuale incompatibilità dei “vecchi” contratti va
rappresentative sul piano nazionale.
verificata in relazione alle causali oggettive o soggettive che consentono l’instaurazione del rapporto, come
riformulate dalla L. n. 92/2012;
4) Distacco del lavoratore.
- in caso di esito negativo di tale verifica e quindi di
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiacessazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro
no sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità
saranno comunque tenuti ad effettuare la consueta
ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, senza che sia
comunicazione al Centro per l’impiego ai sensi
stata individuata una specifica motivazione. Per le stesse impredell’art. 21 della L. n. 264/1949.
se è inoltre ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati
con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
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Il DECRETO LAVORO è diventato legge.
OSSERVATORIO DELLA
NORMATIVA
Il DECRETO LAVORO è diventato legge.
A sostegno dell’occupazione nel Mezzogiorno, è previsto il finanziamento delle misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità di cui al DLgs 185/2000; di progetti promossi da giovani e da
soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione
sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, con
particolare riferimento ai beni immobili confiscati alla mafia ed
infine per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che
non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività
di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o
domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.
2) Apprendistato (Art. 2).
Novità in materia di srl
Entro il 30 settembre 2013 saranno adottate linee guida volte a
disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica. Le linee guida potranno in particolare prevedere
che, in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 167/2011:
a) il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. n. 167/2011 sia obbligatorio esclusivamente in
relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in
un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto
formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005, ossia quei
contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino,
fanno riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” (sezione 2) oltre alle “informazioni personali” del
lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.);
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga
nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la
propria sede legale.
A partire dal 1° ottobre 2013, in assenza della adozione delle
linee guida, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
troveranno diretta applicazione in relazione alle assunzioni con
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere.
3) Tirocini (Art. 2).
La norma prevede la destinazione di fondi per tirocini nei settori
delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, per la copertura dei costi dei tirocini nelle Amministrazioni dello Stato quando non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già
destinati alle esigenze formative di tale amministrazione e per i
tirocini curriculari degli studenti universitari.
1) Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
Viene abrogato l’istituto ma viene previsto, a sostegno
dell’imprenditorialità giovanile, che “Al fine di favorire l'accesso
dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e
delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria
italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di
età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata”. Viene altresì previsto che “Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro
delle imprese (…) alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata”.
2) Società a responsabilità limitata semplificata
Viene modificata la disciplina di questa tipologia di società nei
seguenti termini:
- possono utilizzare questa peculiare forma di srl anche quanti abbiano compiuto i 35 anni;
- gli amministratori della società potranno essere anche non soci;
- lo statuto standard, definito con il D.M. 23 giugno
2012, n. 138, contiene clausole non derogabile dalla
volontà dei soci;
- è ora possibile cedere quote a soci a prescindere
dalla relativa età.
La società a responsabilità limitata ora può avere anche capitale ridotto: l’articolo 2463 del codice civile prevede infatti che
«L'ammontare del capitale può essere determinato in misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i
conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per
intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma
da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente
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Si accede al beneficio a condizione di dimostrare un incremento
occupazionale calcolato sulla base della differenza tra il numero
dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.
I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di
lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
4) Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la
povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione (Art. 3)
Non e’ consentita la pubblicazione, copia e distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta di
mento. La durata del contributo scende a 12 mesi nel caso di
trasformazione con contratto a tempo indeterminato, a condizione che alla trasformazione corrisponda entro un mese un'ulteriore assunzione di un nuovo dipendente, prescindendo in tal
caso dalle condizioni soggettive sopra indicate.
3) Disciplina generale delle srl
Ai sensi del rinnovato art.2464 del codice civile, i conferimenti non devono essere effettuati presso una banca ma vengono effettuati all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo ed i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto.
Lo staff di Arsea
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approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva
non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per
imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene
diminuita per qualsiasi ragione».
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