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29 luglio 1998, n. 23 - Regione Autonoma della Sardegna
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NOTIZIE
1998
ARGOMENTI
SITI TEMATIC I
legge regionale 2 9 luglio 1 9 9 8 ,...
Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna.
I l C ons iglio Regionale ha approvato
I l P res idente della G iunta Regionale promulga la s eguente legge:
TITOLO I
(Principi fondamentali)
CAPO I
(Dis pos izioni generali)
A rt.1
Finalità
1 . L a Regione A utonoma della Sardegna tutela la fauna s elvatic a s ec ondo metodi di razionale
programmazione del territorio e di us o delle ris ors e naturali e dis c iplina il prelievo venatorio
nel ris petto dell’equilibrio ambientale, avvalendos i della c ompetenza primaria di c ui all’artic olo
3 del proprio Statuto s pec iale, approvato c on legge c os tituzionale 2 6 febbraio 1 9 4 8 , n. 3 .
A rt.2
Attuazione della normativa nazionale e comunitaria
1 . G li atti c omunitari s ulla tutela della fauna s elvatic a, ed in partic olare le D irettive
7 9 /4 0 9 /C E E del C ons iglio del 2 aprile 1 9 7 9 , 8 5 /4 1 1 /C E E della C ommis s ione del 2 5 luglio
1 9 8 5 , 9 1 /2 4 4 /C E E della C ommis s ione del 6 marzo 1 9 9 1 e 9 2 /4 3 /C E E del C ons iglio del 2 1
maggio 1 9 9 2 , c on i relativi allegati, c onc ernenti la c ons ervazione della fauna s elvatic a e degli
habitat naturali e s eminaturali, s ono rec epite ed attuate nella Regione Sardegna, nei modi e
nei termini previs ti dalla pres ente legge, ai s ens i dell'artic olo 9 della L egge 9 marzo 1 9 8 9 , n.
86.
2 . L a pres ente legge c os tituis c e, altres ì, attuazione delle C onvenzioni internazionali s ulla
tutela della fauna s elvatic a, ed in partic olare della C onvenzione di P arigi del 1 8 ottobre 1 9 5 0 ,
res a es ec utiva c on la L egge 2 4 novembre 1 9 7 8 , n. 8 1 2 , della C onvenzione di Rams ar del 2
febbraio 1 9 7 1 , res a es ec utiva c on il D .P .R. 1 3 marzo 1 9 7 6 , n. 4 4 8 e della C onvenzione di
Berna del 1 9 s ettembre 1 9 7 9 , res a es ec utiva c on la L egge 5 agos to 1 9 8 1 , n. 5 0 3 .
CAPO II
(Tutela della fauna s elvatica e degli ambienti)
A rt.3
Tutela della fauna selvatica
1 . L a fauna s elvatic a c os tituis c e bene ambientale della Regione ed è tutelata, ins ieme al s uo
habitat naturale, nell'interes s e generale della c omunità regionale, nazionale ed internazionale.
2 . L a tutela della fauna s elvatic a è finalizzata al mantenimento della biodivers ità,
c ompatibilmente c on le es igenze ec onomic he, s oc iali, c ulturali, pec uliari della Regione e
c ontribuis c e, attravers o interventi di ges tione e valorizzazione della fauna s tes s a, all'obiettivo
generale di uno s viluppo durevole.
3 . L 'es erc izio dell'attività venatoria deve es s ere preordinato ad una utilizzazione s os tenibile
delle s pec ie di uc c elli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è c ons entito purc hé non
c ontras ti c on la c ons ervazione della fauna s elvatic a e non arrec hi danno effettivo alle
produzioni agro - fores tali.
A rt.4
Oasi permanenti di protezione - Attuazione delle direttive CEE
1 . I n attuazione delle D irettive C E E e delle C onvenzioni internazionali di c ui al prec edente
artic olo 2 , la Regione is tituis c e oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura,
finalizzate al mantenimento ed alla s is temazione degli habitat ric ompres i anc he nelle zone di
migrazione dell'avifauna, e proc ede alla realizzazione degli interventi di ripris tino dei biotopi
dis trutti o alla c reazione di nuovi biotopi.
2 . T utte le is ole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad ec c ezione di L a
M addalena, C aprera, San P ietro e Sant'A ntioc o, s ono dic hiarate oas i permanenti di protezione
faunis tic a e di c attura.
3 . G li interventi e le opere previs ti e da realizzare nell'ambito della pianific azione urbanis tic oterritoriale e di s viluppo ec onomic o, c ompres e le opere infras trutturali a rete, devono tenere
c onto delle es igenze c onnes s e alla c ons ervazione delle zone is tituite in oas i permanenti di
protezione faunis tic a e di c attura e di quelle individuate c ome zone a protezione s pec iale
(ZP S) in attuazione della direttiva 9 2 /4 3 C E E . G li s tes s i interventi devono es s ere s ottopos ti a
preventiva valutazione della loro c ompatibilità c on le finalità di c ui al prec edente c omma 1 .
A rt.5
Specie tutelate
1 . Fanno parte della fauna s elvatic a, oggetto di tutela della pres ente legge, i mammiferi, gli
uc c elli, i rettili e gli anfibi dei quali es is tono popolazioni viventi, s tabilmente o
temporaneamente, in s tato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle ac que territoriali
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ad es s o pros pic ienti.
2 . L a Regione, in armonia c on le D irettive c omunitarie e c on le C onvenzioni internazionali di
c ui all'artic olo 2 , pers egue lo s c opo di as s ic urare la c ons ervazione della fauna s elvatic a e del
s uo habitat, c on partic olare riguardo alle s pec ie minac c iate, vulnerabili e rare, nonc hé alle
s pec ie e s ottos pec ie endemic he.
3 . E ' vietato ogni atto diretto, o indiretto, c he determini l'uc c is ione e la c attura o il dis turbo di
tutte le s pec ie di fauna s elvatic a partic olarmente protetta, anc he s otto il profilo s anzionatorio,
di c ui all'allegato elenc o, c he fa parte integrante della pres ente legge.
4 . D urante il periodo di nidific azione dell'avifauna è vietata quals ias i forma di dis turbo alla
medes ima.
5 . N on è c ons iderato dis turbo l'addes tramento dei c ani nei tempi e luoghi c ons entiti dalla
pres ente legge.
6 . L e norme della pres ente legge non s i applic ano ai M uridae (ratti e topi), alla N utria
(M yoc as tor c oypus ) e alle arvic ole.
A rt.6
Cattura e abbattimento autorizzati
1 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, avvalendos i dell'I s tituto regionale per la
fauna s elvatic a di c ui all'artic olo 9 e s entito il parere del C omitato regionale faunis tic o di c ui
all'artic olo 1 0 , ha la fac oltà di:
a) autorizzare in quals ias i periodo dell'anno, per fini di s tudio e di ric erc a s c ientific a, zoologi e
ric erc atori univers itari o di altri is tituti s c ientific i, a c atturare es emplari appartenenti alle
s pec ie inc lus e nell'elenc o di c ui al c omma 3 dell'artic olo 5 , alle c ondizioni s tabilite dalla
relativa autorizzazione;
b) ac c ordare in ogni tempo agli s tes s i s oggetti di c ui alla lettera a), s ulla bas e di prec is e
modalità, permes s i a c atturare pic c oli nati o prendere uova o nidi;
c ) autorizzare os s ervatori ornitologic i, is tituti di ric erc a e s ingoli ric erc atori, c he s i oc c upino
dello s tudio delle migrazioni, ad effettuare in quals ias i periodo dell'anno la c attura temporanea
di uc c elli, anc he di s pec ie proibite a c ondizioni da s tabilirs i volta per volta c on la s tes s a
autorizzazione;
d) c ons entire la c attura di fauna s elvatic a nelle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di
c attura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di c attura in c as o di partic olari nec es s ità
tec nic he di s tudio o di ripopolamento di altri loc alità. L a fauna c atturata per il ripopolamento
deve es s ere s ubito liberata nelle loc alità da ripopolare;
e) adottare, in armonia c on i pareri dell'I s tituto nazionale per la fauna s elvatic a, idonei piani di
intervento per il c ontrollo delle popolazioni di fauna s elvatic a, anc he nelle zone vietate alla
c ac c ia per as s ic urare la migliore ges tione del patrimonio zootec nic o, per motivi s anitari, per la
tutela del patrimonio s toric o artis tic o, per la tutela delle produzioni zoo - agro - fores tali ed
ittic he. I l c ontrollo è pratic ato s elettivamente mediante l'utilizzo di metodi ec ologic i;
f) predis porre piani di abbattimento, qualora s ia verific ata l'ineffic ac ia dei predetti metodi, la
c ui attuazione deve es s ere affidata al pers onale del C orpo fores tale e di vigilanza ambientale
c he potrà altres ì avvalers i dei proprietari o c onduttori dei fondi s ui quali s i attuano i piani
medes imi purc hé muniti di lic enza e dell'autorizzazione per l'es erc izio venatorio.
2 . L ’attività di c attura temporanea per l’inanellamento degli uc c elli a s c opo s c ientific o è
organizzata e c oordinata dall’I s tituto nazionale per la fauna s elvatic a di intes a c on l’I s tituto
regionale per la fauna s elvatic a. T ale attività è s volta s ec ondo lo s c hema nazionale di
inanellamento previs to dall’U nione E uropea per l’inanellamento (E uring).
3 . L ’attività di inanellamento può es s ere s volta es c lus ivamente da titolari di s pec ific a
autorizzazione, rilas c iata dall’A s s es s ore della difes a dell’ambiente, s u parere dell’I s tituto
nazionale per la fauna s elvatic a e s ubordinata alla partec ipazione a s pec ific i c ors i di is truzione
organizzati dallo s tes s o I s tituto e al s uperamento del relativo es ame finale.
4 . E ' fatto obbligo a c hiunque abbatte, c attura o rinviene uc c elli inanellati di darne notizia
all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'I s tituto
nazionale della fauna s elvatic a.
5 . E ntro il 3 1 marzo di ogni anno l’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a predis pone una
relazione s ulle s tatis tic he c onc ernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria c he s arà
inviata, tramite il M inis tero c ompetente, alla C ommis s ione della C omunità E uropea, ai s ens i
dell'artic olo 9 della D irettiva C E E 7 9 /4 0 9 .
CAPO III
(Organi prepos ti al governo della fauna s elvatica e all'es ercizio venatorio)
A rt.7
Organi di tutela
1 . A lla tutela, alla c ons ervazione, al miglioramento s ia delle c omunità animali s ia degli
ambienti, e alla ges tione dell'es erc izio venatorio provvedono, s ec ondo le c ompetenze loro
attribuite dalla pres ente legge:
a) l'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente;
b) il C omitato regionale faunis tic o;
c ) le P rovinc e;
d) i C omitati provinc iali faunis tic i;
e) i C omitati direttivi degli ambiti territoriali di c ac c ia (A .T .C .).
A rt.8
Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente
1 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente è prepos to all'applic azione della
pres ente legge, avvalendos i delle proprie s trutture c entrali e periferic he, della A zienda delle
fores te demaniali della Regione e del C omitato regionale faunis tic o di c ui all'artic olo 1 0 .
A rt.9
Istituto regionale per la fauna selvatica
1 . N ell’ambito dell’A s s es s orato della difes a dell’ambiente è is tituito l’I s tituto regionale per la
fauna s elvatic a (I RFS) quale organis mo tec nic o s c ientific o s pec ializzato per la c ons ervazione
della fauna s elvatic a e dei s uoi habitat naturali, per la pianific azione faunis tic a e dell'attività
venatoria.
2 . L ’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a oltre ai c ompiti es pres s amente previs ti dalla
pres ente legge, s volge ogni altra funzione inerente lo s tudio e la ges tione della fauna
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s elvatic a.
3 . L ’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a es plic a la s ua attività di ric erc a per la ges tione
faunis tic a e gli altri c ompiti attribuiti dalla pres ente legge attivando le opportune
c ollaborazioni c on l’I s tituto nazionale per la fauna s elvatic a.
4 . L ’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a può operare, a s eguito di intes a tra la Regione
s arda e la P res idenza del C ons iglio dei M inis tri, c ome unità operativa tec nic o - c ons ultiva
dec entrata in Sardegna dell'I s tituto nazionale per la fauna s elvatic a.
5 . L ’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a può, inoltre, c ollaborare c on i dipartimenti di
biologia delle U nivers ità della Sardegna, c on i s ervizi faunis tic i di altre regioni, c on
dipartimenti univers itari nazionali ed es teri, c on enti di ric erc a, c on c ommis s ioni di organis mi
internazionali c ointeres s ati alla ges tione del c omune patrimonio faunis tic o quali s ono gli
uc c elli migratori o le s pec ie di partic olare rilevanza internazionale.
6 . L a G iunta regionale, s u propos ta dell'A s s es s ore della difes a dell'ambiente, s entite le
C ommis s ioni c ons iliari c ompetenti in materia di pers onale e di ambiente, provvede, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della pres ente legge, alla definizione della dotazione
organic a dell'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a.
7 . A ll'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a, tenuto c onto delle s ue funzioni in c ampo
faunis tic o, è as s egnato pers onale regionale provvis to di s pec ific a c ompetenza e di
profes s ionalità ric onos c iuta attravers o titoli ed es perienza ac quis ita e doc umentata.
8 . Q ualora il pers onale in s ervizio pres s o l'A mminis trazione regionale, e in partic olare pres s o
gli uffic i titolari di funzioni in materia di fauna s elvatic a, non s ia s uffic iente o non s ia
adeguatamente qualific ato per c oprire l'intera dotazione organic a, all'I s tituto viene as s egnato
il pers onale es pres s amente as s unto c on c onc ors o pubblic o per titoli ed es ami.
9 . L e funzioni di c oordinamento dell’I s tituto s ono as s egnate a pers onale del ruolo unic o
regionale, in s ervizio o da as s umers i c on c onc ors o pubblic o per titoli ed es ami, c on s pec ific o
titolo di s tudio e doc umentata es perienza in materia di fauna s elvatic a.
A rt.1 0
Comitato regionale faunistico - Composizione
1 . E ' is tituito, pres s o l'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, il C omitato regionale
faunis tic o, quale organo tec nic o - c ons ultivo e deliberativo per la pianific azione faunis tic o venatoria, la tutela della fauna s elvatic a e l'es erc izio della c ac c ia.
2 . I l C omitato è c ompos to da:
a) l'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, o un s uo delegato, c he lo pres iede;
b) un rappres entante dell'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, c ompetente in
materia di ges tione della fauna e di c ons ervazione dell'ambiente;
c ) un rappres entante dell'A s s es s orato regionale dell'agric oltura e riforma agro- pas torale,
c ompetente in materia di produzioni agric ole;
d) un rappres entante dell'A s s es s orato regionale dell'igiene, s anità e as s is tenza s oc iale;
e) due es perti ris pettivamente in zoologia e in agric oltura e fores te s c elti fra doc enti degli
A tenei dell'I s ola, des ignati dal C ons iglio regionale c on voto limitato a uno;
f) un rappres entante es perto in zoologia, agric oltura e fores te des ignato da c ias c una delle
P rovinc e s arde;
g) un rappres entante des ignato da c ias c una delle tre as s oc iazioni venatorie ric onos c iute,
maggiormente rappres entative, operanti in Sardegna;
h) un rappres entante des ignato da c ias c una delle tre as s oc iazioni naturalis tic he e di tutela
degli animali ric onos c iute, maggiormente rappres entative, operanti in Sardegna;
i) un rappres entante des ignato da c ias c una delle quattro organizzazioni profes s ionali agric ole,
maggiormente rappres entative, operanti in Sardegna;
l) il c oordinatore generale del C orpo fores tale e di vigilanza ambientale della Regione, o un s uo
delegato;
m) un rappres entante dell'E nte N azionale C inofilia I taliana;
n) un rappres entante per ogni ambito territoriale di c ac c ia is tituito in Sardegna.
3 . L e funzioni di s egretario s ono s volte da un funzionario dell'A s s es s orato regionale della
difes a dell'ambiente c on qualific a non inferiore alla s ettima.
4 . I c omponenti il C omitato s ono nominati c on dec reto del P res idente della G iunta regionale.
5 . L e s edute s ono valide in prima c onvoc azione s e è pres ente la metà più uno dei c omponenti;
in s ec onda c onvoc azione è ric hies ta la pres enza di un terzo dei c omponenti. L e dec is ioni
vengono adottate a maggioranza dei pres enti.
6 . A i c omponenti il C omitato c ompete il trattamento ec onomic o s tabilito dalla legge regionale
2 2 giugno 1 9 8 7 , n. 2 7 .
A rt.1 1
Compiti del Comitato regionale faunistico
1 . I l C omitato regionale faunis tic o delibera s ulla formazione del c alendario venatorio.
2 . I l C omitato regionale faunis tic o es prime parere:
a) s ul piano faunis tic o - venatorio regionale e s ugli atti della pianific azione faunis tic ovenatoria;
b) s ulla is tituzione di divieti temporanei di c ac c ia al fine di s alvaguardare l'equilibrio del
patrimonio faunis tic o;
c ) s ull'autorizzazione ad immettere s elvaggina es tranea alla fauna indigena;
d) s ulla definizione dei proc edimenti s anzionatori per le violazioni alle pres c rizioni ed ai divieti
previs ti dalla pres ente legge;
e) s ulla durata della s os pens ione dell'autorizzazione regionale di c ac c ia previs ta dalla
legis lazione vigente;
f) s ull'is tituzione di oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura, di zone temporanee di
ripopolamento e di c attura e s ui relativi programmi di ges tione, di zone pubblic he o private per
l'allevamento della s elvaggina a s c opo di s tudio e ripopolamento;
g) s ui provvedimenti relativi alla detenzione e c ommerc io della s elvaggina viva e al c ommerc io
della s elvaggina morta d'importazione;
h) s ui ric ors i pres entati, ai s ens i dell'artic olo 2 6 , c ontro il dec reto c he is tituis c e le oas i
permanenti di protezione faunis tic a e di c attura e le zone temporanee di ripopolamento e di
c attura.
3 . I l C omitato regionale faunis tic o formula propos te:
a) s ulla vigilanza venatoria;
b) s ulle iniziative volte all'educ azione venatoria e naturalis tic a;
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c ) s ulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli inc endi.
4 . I l C omitato regionale faunis tic o s volge le altre funzioni ad es s o attribuite dalla pres ente
legge.
A rt.1 2
Compiti delle Province
1 . A lle P rovinc e s ono attribuiti c ompiti di pianific azione, di tutela dell’ambiente, della fauna e
in materia di c ac c ia nei limiti di c ui alla pres ente legge.
2 . L e P rovinc e s i avvalgono, quali organi tec nic o- c ons ultivi, dei C omitati provinc iali faunis tic i.
3 . L e P rovinc e, in partic olare, provvedono:
a) a predis porre la propos ta di piano provinc iale faunis tic o- venatorio;
b) a predis porre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tes i a favorire la riproduzione
naturale di fauna s elvatic a, nonc hé i piani di immis s ione;
c ) a predis porre ed attuare i piani di ges tione delle oas i permanenti di protezione faunis tic a e
di c attura e delle zone temporanee di ripopolamento e di c attura loro affidate e a pres entare
all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente le relazioni annuali delle attività s volte e
dei ris ultati ottenuti;
d) ad is tituire e regolare la ges tione delle zone per l'addes tramento di c ani e per le gare degli
s tes s i, anc he s u s elvaggina allo s tato naturale;
e) a vigilare s ull'os s ervanza dei divieti fis s ati dalla pres ente legge, dal piano regionale
faunis tic o - venatorio e dal c alendario venatorio;
f) a s eguire l'andamento della riproduzione delle s pec ie s elvatic he;
g) a c urare l'immis s ione di idonee s pec ie s elvatic he autoc tone;
h) ad ac c ertare gli eventuali danni alle c olture provoc ati dalla fauna s elvatic a;
i) a c urare tec nic amente le operazioni di prelievo e di immis s ione di fauna s elvatic a nel
territorio di c ompetenza;
l) a c ollaborare c on gli organis mi c ompetenti per l'attività di s tudi e indagine in ordine alla
pianific azione del territorio a fini faunis tic i, alla c ons ervazione dell'ambiente e alla lotta c ontro
gli inc endi e gli inquinamenti, alla c ons is tenza, riproduzione e prelievo del patrimonio
faunis tic o, alle c orrenti migratorie e all'es erc izio della c ac c ia;
m) a rilas c iare i c ertific ati di abilitazione venatoria;
n) a vigilare s ull'attività e s ul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di c ac c ia;
o) a s volgere le altre funzioni attribuite dalla pres ente legge.
4 . L a Regione tras feris c e alle P rovinc e ris ors e finanziarie per lo s volgimento delle funzioni
previs te dal pres ente artic olo e per il funzionamento dei C omitati provinc iali faunis tic i, di c ui
all'artic olo 1 3 , e delle C ommis s ioni per l'abilitazione venatoria di c ui all'artic olo 4 5 .
A rt.1 3
Comitati provinciali faunistici
1 . I di c ui al c omma 2 dell'artic olo 1 2 as s umono le iniziative attinenti alla pianific azione e alla
dis c iplina dell'attività faunis tic o- venatoria.
2 . I n partic olare:
a) formulano propos te in ordine alla pianific azione faunis tic o - venatoria provinc iale;
b) formulano propos te per l'is tituzione di oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura e
di zone temporanee di ripopolamento e di c attura nonc hé di zone pubblic he e private per
l'allevamento della fauna s elvatic a a s c opo di s tudio e ripopolamento;
c ) formulano propos te in ordine all'immis s ione di idonee s pec ie s elvatic he;
d) formulano propos te per l'is tituzione di zone per l'addes tramento di c ani e per le gare degli
s tes s i, anc he s u s elvaggina allo s tato naturale;
e) rendono pareri s u ogni altra ques tione c he venga loro s ottopos ta da parte dei c ompetenti
organi provinc iali.
A rt.1 4
Composizione del Comitato provinciale faunistico
1 . I l C omitato provinc iale faunis tic o è c ompos to:
a) dall'A s s es s ore provinc iale c ompetente per materia, o un s uo delegato, c he lo pres iede;
b) un rappres entante des ignato da c ias c una delle tre as s oc iazioni venatorie ric onos c iute,
maggiormente rappres entative, operanti nella provinc ia;
c ) un rappres entante des ignato da c ias c una delle tre as s oc iazioni naturalis tic he e di tutela
degli animali ric onos c iute, maggiormente rappres entative, operanti nella provinc ia;
d) un rappres entante des ignato da c ias c una delle quattro organizzazioni profes s ionali agric ole,
maggiormente rappres entative, operanti nella provinc ia;
e) da un res pons abile dei s ervizi veterinari delle aziende U SL della P rovinc ia,
f) da due es perti in materia di fauna s elvatic a e di pianific azione venatoria eletti dal C ons iglio
P rovinc iale c on voto limitato a uno;
g) dai c oordinatori degli I s pettorati ripartimentali del C orpo fores tale e di vigilanza ambientale
ric ompres i nella P rovinc ia.
A rt.1 5
Istituzione del Comitato provinciale faunistico
1 . I l C omitato provinc iale faunis tic o è is tituito dalla P rovinc ia c ompetente per territorio e ha
s ede pres s o la s tes s a A mminis trazione provinc iale.
2 . L e s edute del C omitato s ono valide s e è pres ente la metà dei c omponenti; in s ec onda
c onvoc azione è s uffic iente la pres enza di un terzo dei c omponenti.
3 . L e dec is ioni vengono adottate a maggioranza dei pres enti.
4 . I c omponenti il C omitato dec adono dalla c aric a in c oinc idenza c on i rinnovi del C ons iglio
provinc iale.
5 . A i c omponenti il C omitato c ompete il trattamento ec onomic o s tabilito dalla legge regionale
n. 2 7 del 1 9 8 7 .
A rt.1 6
Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia
1 . I C omitati direttivi degli ambiti territoriali di c ac c ia (A .T .C .) es erc itano c ompiti di ges tione
faunis tic a e di organizzazione dell'es erc izio venatorio all'interno dell’A .T .C .
2 . I n partic olare promuovono ed organizzano le attività di ric ognizione delle ris ors e ambientali
e della c ons is tenza faunis tic a e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat,
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s ulla bas e del piano faunis tic o regionale e delle indic azioni fornite dall'A s s es s orato della
difes a dell'ambiente.
3 . P er lo s volgimento dei c ompiti di c ui al c omma 2 , i C omitati direttivi s i avvalgono della
c ollaborazione di tec nic i di provata es perienza nella materia.
A rt.1 7
Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di
caccia.
1 . I l C omitato direttivo dell'A .T .C . è c os ì c ompos to:
a) un rappres entante des ignato da c ias c una delle quattro organizzazioni profes s ionali agric ole
maggiormente rappres entative a livello territoriale;
b) un rappres entante des ignato da c ias c una delle tre as s oc iazioni venatorie ric onoc iute,
maggiormente rappres entative, pres enti in forma organizzata s ul territorio;
c ) un rappres entante des ignato da c ias c una delle due as s oc iazioni naturalis tic he e di tutela
degli animali, maggiormente rappres entative, pres enti in forma organizzata nel territorio;
d) due rappres entanti des ignati dalla P rovinc ia c ompetente per territorio, di c ui uno in
rappres entanza dei C omuni;
e) il res pons abile dei s ervizi veterinari dell’azienda - U SL c ompetente per territorio c on
funzioni c ons ultive.
2 . I l C omitato è nominato dalla P rovinc ia c ompetente per territorio. Se L ’A .T .C . s i es tende nel
territorio di più P rovinc e le nomine, nel ris petto della rappres entanza dei territori minoritari,
s ono fatte dalla P rovinc ia c he ha il maggior territorio ric ompres o nell’A .T .C ..
3 . I c omponenti il C omitato direttivo dec adono dalla c aric a in c oinc idenza c on i rinnnovi del
C ons iglio provinc iale.
4 . L e pres tazioni dei c omponenti il C omitato s ono volontarie e gratuite. A d es s i s petta il
rimbors o delle s pes e di viaggio s os tenute per la partec ipazione alle s edute.
A rt.1 8
Funzionamento del Comitato direttivo dell'A.T.C.
1 . A ll'atto dell'ins ediamento i c omponenti il C omitato direttivo dell'A .T .C . eleggono il
P res idente. L e s edute del C omitato s ono valide s e è pres ente la metà più uno dei c omponenti.
L e dec is ioni vengono adottate a maggioranza dei pres enti.
2 . L 'as s enza ingius tific ata per tre s edute c ons ec utive determina la dec adenza da c omponente
del C omitato. I n tal c as o l'A mminis trazione provinc iale c ompetente provvede alla
s os tituzione, ac quis endo la des ignazione da parte dell'organis mo rappres entato in s eno al
C omitato.
CAPO IV
(Pianificazione faunis tico-venatoria)
A rt.1 9
Piano faunistico - venatorio regionale - Carta faunistica regionale
1 . N ell'ambito degli obiettivi del piano generale di s viluppo e della pianific azione urbanis tic o paes is tic o - ambientale, la Regione attua il rias s etto faunis tic o - venatorio del proprio
territorio, provvedendo ad adottare il piano faunis tic o - venatorio regionale.
2 . I l piano faunis tic o - venatorio regionale è formato mediante il c oordinamento dei piani
faunis tic o - venatori provinc iali ed è finalizzato alla c ons ervazione delle effettive c apac ità
riproduttive ed al c ontenimento naturale delle s pec ie c arnivore e delle altre s pec ie, nonc hé al
c ons eguimento della dens ità ottimale ed alla s ua c ons ervazione mediante la riqualific azione
delle ris ors e ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3 . I l piano individua, tenendo c onto della pianific azione territoriale e della pianific azione
faunis tic o - venatoria in atto, gli areali delle s ingole s pec ie s elvatic he, lo s tato faunis tic o e
vegetazionale degli habitat, verific a la dinamic a delle popolazioni faunis tic he, ripartis c e il
territorio s ec ondo le divers e des tinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della
fauna e degli ambienti.
4 . L ’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a predis pone la C arta faunis tic a regionale e
provvede al s uo periodic o aggiornamento. L a C arta è artic olata in aree faunis tic he omogenee e
per ognuna di es s e indic a le s pec ie tipic he pres enti e la relativa voc azione faunis tic a. L a C arta
faunis tic a regionale viene adottata dalla G iunta regionale, s entito il parere del C omitato
regionale faunis tic o, c ome s trumento per la s tes ura e gli adeguamenti periodic i della
pianific azione faunis tic o - venatoria.
A rt.2 0
Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale
1 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, entro s es s anta giorni dall'entrata in
vigore della pres ente legge, tras mette alle P rovinc e i c riteri di omogeneità e c ongruenza per la
predis pos izione della pianific azione faunis tic o - venatoria e lo s c hema di piano provinc iale
c ome ris ultanti dalla pianific azione faunis tic o - venatoria attuata dalla Regione.
2 . L e P rovinc e, entro c entoventi giorni dal ric evimento degli atti di c ui al c omma 1 , formulano
le proprie propos te in ordine alla definizione del piano.
3 . I n c as o di inerzia da parte delle P rovinc e nell'adempimento di c ui al c omma 2 , tras c ors o il
termine previs to, la G iunta regionale, s u propos ta dell'A s s es s ore della difes a dell'ambiente,
nomina un c ommis s ario ad ac ta per la predis pos izione delle propos te di piano.
4 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, entro trenta giorni dal ric evimento delle
propos te delle P rovinc e, elabora, avvalendos i dell’I s tituto regionale per la fauna s elvatic a e
s entito il C omitato faunis tic o regionale, la propos ta di piano regionale faunis tic o venatorio.
5 . I l piano regionale faunis tic o- venatorio è approvato c on dec reto del P res idente della G iunta
regionale, previa deliberazione della G iunta medes ima, s entito il parere della C ommis s ione
c ons iliare c ompetente in materia.
6 . I l piano faunis tic o - venatorio regionale è s oggetto a revis ione periodic a almeno
quadriennale.
7 . I termini previs ti nei c ommi 2 , 3 e 4 s i applic ano anc he in c as o di revis ione del piano
regionale faunis tic o venatorio.
A rt.2 1
Contenuto del piano faunistico - venatorio regionale
1 . I l piano faunis tic o- venatorio regionale deve c ontenere, tra l'altro:
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a) l'individuazione dei c omprens ori faunis tic i omogenei in c ui realizzare gli interventi di
riqualific azione degli habitat delle s pec ie di maggiore interes s e, c oordinati c on gli interventi
regionali programmati a tutela dell'ambiente;
b) l'individuazione, tenuto c onto della natura del terreno, delle c olture e dell'attitudine ad
os pitare la fauna s elvatic a s tanziale e migratoria, nonc hé dell'es igenza di tutelare e ges tire le
s pec ie di fauna s elvatic a proprie della Sardegna:
1 ) delle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura, des tinate al rifugio, alla
riproduzione ed alla s os ta della fauna s elvatic a;
2 ) delle zone temporanee di ripopolamento e di c attura, des tinate alla riproduzione della fauna
s elvatic a allo s tato naturale;
3 ) delle zone pubblic he o private per l'allevamento della fauna s elvatic a a s c opo di s tudio e di
ripopolamento;
4 ) degli ambiti territoriali di c ac c ia (A .T .C .), c on l'obiettivo di as s ic urare la pres enza
predeterminata dei c ac c iatori in tali unità territoriali di ges tione e il prelievo venatorio
programmato e c ommis urato alle ris ors e faunis tic he pres enti;
5 ) dei c entri privati di riproduzione di fauna s elvatic a allo s tato naturale organizzati in forma di
azienda agric ola s ingola, c ons ortile o c ooperativa;
6 ) delle zone di addes tramento per i c ani e per le gare degli s tes s i, anc he s u s elvaggina allo
s tato naturale;
7 ) dei territori da des tinare alla c os tituzione di aziende faunis tic o- venatorie e di aziende agr ituris tic o - venatorie;
c ) l'indic azione della dens ità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la
c ac c ia e dell'indic e mas s imo delle pres enze c ompatibili per le forme s pec iali di c ac c ia;
d) l'indic azione della quota di partec ipazione c he può es s ere ric hies ta ai c ac c iatori a c opertura
delle s pes e di ges tione degli A .T .C .;
e) i c riteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tas s e di c onc es s ione di c ui all'artic olo
8 7 , relativamente a:
1 ) i c ontributi da erogars i ai proprietari o c onduttori per l'utilizzazione dei fondi inc lus i nel
piano faunis tic o - venatorio regionale ai fini della ges tione programmata della c ac c ia;
2 ) i ris arc imenti da c orris ponders i ai proprietari o c onduttori dei fondi per i danni, non
altrimenti ris arc ibili, arrec ati alla produzione agric ola e zootec nic a e alle opere approntate s ui
terreni c oltivati e a pas c olo dalla fauna s elvatic a, in partic olare da quella protetta, e
dall'attività venatoria;
3 ) i finanziamenti da erogars i alle P rovinc e per i piani di miglioramento ambientale tes i a
favorire la riproduzione naturale di fauna s elvatic a, nonc hé per i piani di immis s ione;
f) le priorità, i parametri ed i c riteri di erogazione delle s omme ripartite c ome alla prec edente
lettera e) fra i divers i s oggetti des tinatari delle provvidenze;
g) la ripartizione delle ris ors e nec es s arie per la realizzazione degli interventi di s tudi, ric erc he
e programmi, di educ azione e informazione e formazione tec nic a degli operatori inc aric ati della
ges tione e della vigilanza.
A rt.2 2
Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle
aziende venatorie
1 . L 'es tens ione c omples s iva del territorio des tinato a protezione della fauna s elvatic a,
c omprendente le oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura, le zone temporanee di
ripopolamento e di c attura, le zone pubblic he o private per l'allevamento della fauna a s c opo di
s tudio e ripopolamento, i fondi c hius i e le aree dei parc hi e delle ris erve naturali, nazionali e
regionali, non deve es s ere inferiore al 2 0 per c ento e s uperiore al 3 0 per c ento del territorio
agro - s ilvo - pas torale della Regione. I n dette perc entuali s ono c ompres i i territori agro s ilvo - pas torali ove s ia c omunque vietata l'attività venatoria anc he per effetto di altre leggi o
dis pos izioni.
2 . A i fini della pres ente legge per territorio agro - s ilvo - pas torale s i intende il territorio
des tinato all'attività agro - s ilvo - pas torale, individuato in bas e ai dati I ST A T , nonc hé il
territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli inc olti produttivi ed improduttivi e
le zone montane.
3 . L 'es tens ione c omples s iva delle aziende faunis tic o - venatorie, delle aziende agri - turis tic o
- venatorie e dei c entri privati di riproduzione della fauna s elvatic a allo s tato naturale deve
es s ere c ontenuta nella perc entuale del 1 5 per c ento del territorio agro - s ilvo - pas torale
regionale.
A rt.2 3
Finalità e dimensioni delle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura
1 . L e oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura s ono des tinate alla c ons ervazione
delle s pec ie s elvatic he favorendo il rifugio della fauna s tanziale, la s os ta della fauna migratoria
ed il loro irradiamento naturale.
2 . E s s e devono es s ere ubic ate in zone preferibilmente demaniali di adeguata es tens ione,
s c elte opportunamente, tenendo pres enti le c aratteris tic he ambientali s ec ondo un c riterio di
difes a della fauna s elvatic a e del relativo habitat.
3 . L e oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura pos s ono avere dimens ioni
c omunale, interc omunale e interprovinc iale.
4 . L a fauna s elvatic a c he ris ulti in es ubero nelle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di
c attura, può es s ere c atturata a c ura dell'organo di ges tione, s otto la s orveglianza del C orpo
fores tale e di vigilanza ambientale, ed immes s a dove è nec es s ario il ripopolamento.
5 . L e oas i permanenti hanno, di norma, una es tens ione non s uperiore ai 5 .0 0 0 ettari, e
pos s ono fare parte delle zone di mas s imo ris petto dei parc hi naturali.
A rt.2 4
Zone temporanee di ripopolamento e di cattura
1 . L e zone temporanee di ripopolamento e di c attura s ono des tinate alla riproduzione della
fauna s elvatic a allo s tato naturale, al s uo irradiamento nelle zone c irc os tanti ed alla c attura
della medes ima per l'immis s ione s ul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla
ric os tituzione della dens ità faunis tic a ottimale del territorio.
2 . L e zone di c ui al c omma 1 s ono is tituite in territori non des tinati a c oltivazioni s pec ializzate
o s us c ettibili di partic olare danneggiamento per la rilevante c onc entrazione della fauna
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s elvatic a s tes s a ed hanno la durata c ompres a fra tre e s ei anni, s alvo rinnovo.
3 . L a riapertura alla c ac c ia avviene c ontemporaneamente per tutte le zone temporanee di
ripopolamento e c attura in s c adenza nella s tes s a annata venatoria e non più rinnovate.
4 . L a riapertura alla c ac c ia delle zone di c ui al c omma 1 è s ubordinata alla is tituzione di nuove
zone, nei limiti indic ati all'artic olo 2 2 della pres ente legge, c on s uperfic ie c omples s iva pari a
quella delle aree riaperte alla c ac c ia.
5 . L a is tituzione delle s uddette zone avviene, di norma, c on il c riterio della rotazione
territoriale.
A rt.2 5
Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee
1 . L a c os tituzione delle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura e delle zone
temporanee di ripopolamento e di c attura è dis pos ta c on dec reto dell'A s s es s ore regionale
della difes a dell'ambiente, s entito il C omitato regionale faunis tic o e avvalendos i dell’I s tituto
regionale per la fauna s elvatic a.
2 . N ell'atto di c os tituzione delle zone di c ui al c omma 1 s ono s tabiliti, oltrec hé l'organis mo a
c ui viene affidata la ges tione, anc he i c riteri di prevenzione dei danni alle produzioni agric ole e
le modalità del loro ris arc imento nonc hé gli inc entivi per l'inc remento e la riproduzione della
fauna s elvatic a, il miglioramento ambientale e il c ontrollo delle s pec ie la c ui elevata dens ità
diventi ec c es s iva.
3 . I n c ons iderazione del preminente interes s e pubblic o delle oas i permanenti di protezione
faunis tic a e di c attura e delle zone temporanee di ripopolamento e c attura, l'inc lus ione nel loro
perimetro di terreni di proprietà privata è dis pos ta c oattivamente s alvo la c onc es s ione del
c ontributo di c ui alla pres ente legge.
4 . A i proprietari o c onduttori di terreni di proprietà privata inc lus i nelle oas i permanenti di
protezione faunis tic a e di c attura e delle zone temporanee di ripopolamento e c attura è
c onc es s o dall'A mminis trazione regionale un c ontributo le c ui modalità di erogazione s ono
dis c iplinate dal regolamento di attuazione della pres ente legge, tenuto c onto delle priorità, dei
parametri e dei c riteri individuati dal piano faunis tic o - venatorio regionale.
5 . L a rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di c attura di c ui all'ultimo c omma
dell'artic olo 2 4 , è dis pos ta c on dec reto dell'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente,
s ulla bas e delle propos te avanzate dai c ompetenti organi di ges tione.
6 . L a durata delle zone temporanee di ripopolamento e di c attura è fis s ata c on dec reto
dell'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, tenendo pres enti le c ondizioni ambientali,
la c ons is tenza della s elvaggina pres ente ed il ritmo di inc remento delle varie s pec ie
faunis tic he.
A rt.2 6
Opposizione
1 . A vvers o il dec reto c he is tituis c e le oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura e le
zone temporanee di ripopolamento e di c attura, i proprietari ed i c onduttori interes s ati pos s ono
proporre oppos izione all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, entro s es s anta
giorni dalla pubblic azione del dec reto nel Bollettino U ffic iale della Regione. L 'A s s es s orato,
entro i s es s anta giorni s uc c es s ivi al ric evimento del ric ors o, dec ide in ordine all'oppos izione,
s entito il C omitato regionale faunis tic o.
A rt.2 7
Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e
cattura
1 . L e oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura di preminente interes s e
internazionale, nazionale e regionale, c ome c las s ific ate nel piano faunis tic o- venatorio
regionale, s ono ges tite dalla Regione o direttamente o per delega della s tes s a, dalle P rovinc e,
dai C omuni, dalle as s oc iazioni naturalis tic he o dalle as s oc iazioni venatorie, anc he in forma
c ongiunta tra gli s tes s i organis mi.
2 . P er la ges tione diretta delle oas i la Regione s i avvale dell'I s tituto regionale per la fauna
s elvatic a e dei s ervizi periferic i dell'A zienda delle fores te demaniali c he è pertanto autorizzata
ad utilizzare anc he a tal fine gli s tanziamenti ed il pers onale des tinato all'attuazione dei
programmi di fores tazione ed attività c onnes s e.
3 . L e zone temporanee di ripopolamento e di c attura s ono ges tite dalle P rovinc e, o per delega
delle s tes s e dai C omuni, dalle as s oc iazioni naturalis tic he o dalle as s oc iazioni venatorie,
anc he in forma c ongiunta tra gli s tes s i organis mi.
4 . G li organi di ges tione di c ui ai c ommi prec edenti operano s ulla bas e di un piano di ges tione
redatto dagli s tes s i organi, s ulla bas e di direttive dis pos te dall'A s s es s orato regionale della
difes a dell'ambiente e approvato dallo s tes s o A s s es s orato.
A rt.2 8
Utilizzo dei terreni dell'Azienda regionale delle foreste demaniali
1 . I terreni di proprietà dell'A zienda regionale delle fores te demaniali e quelli demaniali non
c ompres i in oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura o in zone temporanee di
ripopolamento e di c attura, pos s ono es s ere des tinati all'es erc izio della c ac c ia programmata,
purc hé non vietata da altre norme di legge.
A rt.2 9
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica
L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, avvalendos i dell'I s tituto regionale per la
fauna, può autorizzare la is tituzione di c entri pubblic i e privati di riproduzione della fauna
s elvatic a allo s tato naturale nei limiti e nel ris petto dei c riteri previs ti nella pres ente legge e
nel relativo regolamento di attuazione nonc hé nel piano faunis tic o regionale.
2 . I c entri pubblic i s ono finalizzati alla ric os tituzione di popolazioni autoc tone e s ono des tinati
alla produzione naturale di fauna s elvatic a da utilizzare per l'immis s ione in altri territori ai fini
di ripopolamento e di reintroduzione, nonc hé allo s tudio e alla ric erc a s ulle tec nic he di
immis s ione in natura della fauna s elvatic a finalizzate c omunque alle reintroduzioni e al
ripopolamento.
3 . I c entri pubblic i is tituiti preferibilmente s u terreni demaniali o di proprietà pubblic a s ono
ges titi dagli s tes s i enti proprietari o c onduttori anc he nelle forme di c ui alla L egge 8 giugno
1 9 9 0 , n. 1 4 2 .
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4 . C on le s tes s e modalità indic ate al c omma 1 , in aree adeguate per s uperfic ie e per
c aratteris tic he ambientali, può es s ere autorizzata la c os tituzione di c entri privati per la
riproduzione della fauna s elvatic a allo s tato naturale, des tinati es c lus ivamente alla produzione
naturale di s pec ie autoc tone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. I l provvedimento di
autorizzazione determina le pres c rizioni di funzionamento.
5 . I c entri privati pos s ono es s ere organizzati in forma di azienda agric ola s ingola, c ons ortile o
c ooperativa. I n es s i è s empre vietato l'es erc izio dell'attività venatoria mentre è c ons entito il
prelievo mediante c attura di animali appartenenti a s pec ie c ac c iabili da parte del titolare
dell'impres a agric ola o da parte di dipendenti della s tes s a o di pers one nominativamente
indic ate nell'autorizzazione.
6 . I c entri pubblic i e privati s ono tenuti ad adottare un regis tro, c onforme alle s pec ific he
pres c rizioni c ontenute nell'autorizzazione, riportante i dati es s enziali s ull'andamento della
riproduzione di fauna s elvatic a des unti dai periodic i c ens imenti e dalle c atture effettuate.
7 . I l regolamento di attuazione della pres ente legge, il piano faunis tic o regionale e le direttive
dell'A s s es s orato della difes a dell'ambiente dettano gli indirizzi e i c riteri per la is tituzione, la
durata, il c ontrollo s anitario, tec nic o e amminis trativo e la ges tione dei c entri pubblic i e
privati.
8 . I l divieto di c ac c ia nei c entri pubblic i e privati di riproduzione della fauna s elvatic a deve
es s ere s egnalato mediante tabelle s egnaletic he c onformi a quanto previs to nell'artic olo 3 9
della pres ente legge.
A rt.3 0
Allevamenti
1 . L 'A s s es s ore della difes a dell'ambiente, avvalendos i dell'I s tituto regionale per la fauna, può
autorizzare la c os tituzione di allevamenti di s pec ie appartenenti alla fauna s elvatic a per s c opi
alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2 . I provvedimenti di autorizzazione hanno durata s ettennale e devono indic are il tipo di
allevamento, la s pec ie oggetto di allevamento, i c ontrolli s anitari e le forme di c attura.
L 'autorizzazione è rinnovabile e viene revoc ata quando la ges tione ed il funzionamento non
s iano c orris pondenti alle pres c rizioni c ontenute nella s tes s a autorizzazione.
3 . L 'allevamento di fauna s elvatic a per fini alimentari es erc itato dal titolare di impres a
agric ola non è as s oggettato a s pec ific a autorizzazione. I l titolare è tenuto però a dare
c omunic azione all'A s s es s orato della difes a dell'ambiente dell'avvio dell'attività di
allevamento, delle s pec ie di fauna s elvatic a allevate e della loro provenienza.
4 . N elle aree des tinate all'allevamento, a c ura del titolare dell'autorizzazione, devono es s ere
predis pos te idonee rec inzioni o altre s trutture idonee ad evitare la fuorius c ita degli animali. L a
s uperfic ie interes s ata dovrà es s ere altres ì s egnalata c on c onformi tabelle rec anti la s c ritta
"A L L E V A M E N T O D I FA U N A SE L V A T I C A - D I V I E T O D I C A C C I A ". L a tabellazione non s i
applic a nei c as o di allevamenti ornamentali ed amatoriali.
5 . T utti gli allevamenti s ono tenuti ad adottare un regis tro, c onforme alle s pec ific he
pres c rizioni c ontenute nell'autorizzazione, riportante i dati es s enziali s ull'andamento
dell'allevamento e della riproduzione di fauna s elvatic a, c ompres e le notizie di ordine s anitario.
6 O gni animale allevato deve es s ere munito di c ontras s egno mediante anello inamovibile o
marc hi auric olari, riportanti il numero c he individua l'allevamento per s pec ie ed un numero
progres s ivo, da riportare nel regis tro di c ui al prec edente c omma 5 .
7 . N elle manifes tazioni fieris tic he, nelle mos tre ornitologic he e negli es erc izi c ommerc iali
s pec ializzati pos s ono es s ere es pos ti e venduti es c lus ivamente es emplari muniti di
c ontras s egno.
8 . G li allevamenti a s c opo alimentare s ono s ottopos ti a c ontrollo dell'autorità s anitaria
s ec ondo le vigenti dis pos izioni in materia.
9 . L a violazione delle norme c ontenute nei c ommi 2 , 3 , 4 , 5 e 6 del pres ente artic olo
c omporta, oltrec hé le eventuali s anzioni s pec ific he, la s anzione ac c es s oria dell'ingiunzione
della s os pens ione dell'attività di allevamento e della revoc a dell'autorizzazione.
A rt.3 1
Aziende faunistico - venatorie e aziende agri - turistico - venatorie
1 . L 'A mminis trazione regionale autorizza l'is tituzione di aziende faunis tic o - venatorie, s enza
finalità di luc ro e per prevalenti finalità naturalis tic he e faunis tic he, e di aziende agri - turis tic o
- venatorie, ai fini di impres a agric ola, a norma dell'artic olo 1 6 della L egge 1 1 febbraio 1 9 9 2 ,
n. 1 5 7 , s ec ondo le modalità indic ate nella pres ente legge, nel piano faunis tic o regionale e
nelle direttive di c ui ai c ommi 5 e 6 .
2 . L 'autorizzazione all'is tituzione o al rinnovo delle aziende faunis tic o - venatorie ha validità
dec ennale.
3 . L 'autorizzazione all'is tituzione delle aziende faunis tic o - venatorie e delle aziende agri turis tic o - venatorie è s ubordinata all'as s ens o s c ritto dei proprietari o c onduttori dei fondi
rus tic i. L a domanda di rinnovo deve es s ere pres entata almeno s ei mes i prima della s c adenza.
L a domanda deve es s ere c orredata dal c ons ens o dei c ons orzi dei proprietari o c onduttori
c os tituiti o dei s ingoli proprietari s ubentrati a prec edenti proprietari aderenti o c he avevano
limitato il c ons ens o alla durata della c onc es s ione.
4 . L a Regione, c on il piano faunis tic o - venatorio, regola la dens ità, la c olloc azione e
l'es tens ione mas s ima c omples s iva delle aziende faunis tic o - venatorie ed agri - turis tic o venatorie in ogni c omprens orio faunis tic o omogeneo, nonc hé la dis tanza di ogni azienda
faunis tic o - venatoria di nuova c os tituzione dalle zone di protezione.
5 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, s entito il parere della C ommis s ione
c ons iliare c ompetente e del C omitato regionale faunis tic o, individua c on appos ite direttive i
c riteri di is tituzione, rinnovo, revoc a e ges tione tec nic a delle aziende faunis tic o - venatorie.
6 . L 'A s s es s ore regionale dell'agric oltura e riforma agro- pas torale, di c onc erto c on
l'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, s entito il parere della C ommis s ione
c ons iliare c ompetente, c on appos ita direttiva individua i c riteri di is tituzione, rinnovo, revoc a e
ges tione tec nic a delle aziende agri - turis tic o - venatorie.
A rt.3 2
Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico - venatorie
1 . L e autorizzazioni per l'is tituzione di aziende faunis tic o - venatorie, c orredate di programmi
di c ons ervazione e di ripris tino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalis tic o e
faunis tic o, s ono rilas c iate dall'A s s es s orato della difes a dell'ambiente.
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2 . L 'autorizzazione all'is tituzione di aziende faunis tic o - venatorie è c onc es s a ad as s oc iazioni
c he adottino uno s tatuto tipo approvato c on dec reto del P res idente della G iunta regionale,
previa deliberazione della G iunta medes ima, s entito il parere della C ommis s ione c ons iliare
c ompetente e del C omitato regionale faunis tic o. L 'is tituzione di aziende faunis tic o - venatorie
deve prevedere un prec is o rapporto tra numero di c ac c iatori e s uperfic ie interes s ata.
3 . L 'es erc izio dell'attività venatoria nella azienda faunis tic o - venatoria è ris ervato
es c lus ivamente agli as s oc iati ed agli os piti nei limiti previs ti dallo s tatuto di c ui al c omma 2 .
4 . I s oc i delle as s oc iazioni titolari di una azienda faunis tic o - venatoria non pos s ono
es erc itare l'attività venatoria alla pernic e e alla lepre s arda al di fuori della s tes s a azienda.
5 . L 'autorizzazione all'is tituzione o al rinnovo di una azienda faunis tic o - venatoria c omporta
l'obbligo di as s ic urare la vigilanza s ul territorio dell'azienda s tes s a. L e direttive previs te dal
c omma 6 dell’artic olo 3 1 dis c iplinano le modalità c on c ui deve es s ere as s ic urata la vigilanza
s ul territorio della azienda.
6 . L 'is c rizione alle as s oc iazioni titolari di una azienda faunis tic o - venatoria deve ris ultare, a
c ura dell'organo di ges tione delle s tes s e, nel libretto venatorio del c ac c iatore as s oc iato.
A rt.3 3
Centri faunistici attrezzati
1 . P er favorire la c onos c enza della fauna s elvatic a e la s ens ibilizzazione e l'educ azione
ambientale vers o le problematic he della s ua c ons ervazione e ges tione, nonc hé per favorire lo
s viluppo del turis mo naturalis tic o, l'A s s es s orato della difes a dell'ambiente può autorizzare la
realizzazione di, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, c he pos s ano
os pitare es c lus ivamente fauna autoc tona.
2 . I C entri s ono c os tituiti da aree rec intate di dimens ioni idonee alle es igenze s pec ific he della
fauna os pitata. I C entri pos s ono inoltre es s ere dotati di aree e s trutture per lo s volgimento di
attività didattic o - informative e turis tic o - naturalis tic he.
A rt.3 4
Istituzione delle aziende agri - turistico - venatorie
1 . L e autorizzazioni per l'is tituzione di aziende agri - turis tic o - venatorie, ferme res tando
eventualmente quelle previs te dalla legis lazione s tatale o regionale per l'es erc izio delle
s ingole attività, s ono rilas c iate dall'A s s es s orato regionale dell'agric oltura e riforma agro pas torale, di c onc erto c on l'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente. L e aziende agri turis tic o - venatorie pos s ono es s ere is tituite anc he quando, nei terreni c he di es s e fanno
parte, s i s volgano altre attività ec onomic he c ompatibili.
2 . P er favorire la diffus ione e la c orretta ges tione delle aziende agri - turis tic o - venatorie è
c ons entita l’is tituzione di aziende c on finalità dimos trativa s u terreni, preferibilmente di s c ars o
valore ambientale e faunis tic o, dell’A zienda delle fores te demaniali della Regione Sarda e s u
altre terre pubblic he o private in c ui s arà pos s ibile ac quis ire dati tec nic o - ec onomic i,
organizzativi, nonc hé es pletare c ors i di formazione profes s ionale.
3 . N elle aziende agri - turis tic o - venatorie pos s ono es s ere intrapres e oltre alle già previs te
attività di c arattere agri- turis tic o, attività di c arattere venatorio, s portivo, ric reativo e
c ulturale.
A rt.3 5
Ambiti territoriali delle aziende agri - turistico - venatorie
1 . L a s uperfic ie di c ias c una azienda agri - turis tic o - venatoria non può es s ere s uperiore ai
1 .2 0 0 ettari.
A rt.3 6
Attività venatoria nelle aziende agri - turistico - venatorie
1 . N ell'ambito delle aziende agri - turis tic o - venatorie è c ons entita es c lus ivamente l'attività
venatoria c ontrollata ed a pagamento s ec ondo le dis pos izioni c ontenute nel regolamento
aziendale interno. L 'attività venatoria nei c onfronti della s elvaggina naturale di pas s o e della
volpe può es s ere es erc itata, dai c ac c iatori muniti di autorizzazione regionale e ammes s i in
bas e al regolamento aziendale, nei giorni e c on le limitazioni previs te dalla pres ente legge e
dal c alendario venatorio.
2 . N elle aziende agri - turis tic o - venatorie pos s ono es s ere is tituite zone di addes tramento
c ani c on abbattimento di fauna s elvatic a allevata s enza l'autorizzazione previs ta dal c omma 1
dell'artic olo 3 8 .
A rt.3 7
Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri - turistico venatorie
1 . L 'attività venatoria c ontrollata nell'ambito dell'azienda agri - turis tic o - venatoria può
es s ere es erc itata da c ac c iatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fuc ile per us o di
c ac c ia.
2 . P er l'es erc izio dell'attività venatoria s ulla fauna s elvatic a immes s a o liberata nell'ambito
delle aziende agri - turis tic o - venatorie non è nec es s ario il pos s es s o della autorizzazione
regionale all’es erc izio dell’attività venatoria di c ui all’artic olo 4 5 .
A rt.3 8
Addestramento e allenamento cani
1 . L e P rovinc e, s u ric hies ta di as s oc iazioni venatorie o c inofile ric onos c iute o di produttori
agric oli s ingoli o as s oc iati, previo as s ens o s c ritto dei proprietari o c onduttori dei fondi
territorialmente interes s ati, in attuazione del piano faunis tic o - venatorio, autorizzano
l'is tituzione e regolano la ges tione di c ampi per l'addes tramento e l'allenamento dei c ani in
aree delimitate.
2 . N elle aree des tinate all'addes tramento e all'allenamento dei c ani è c ons entito
l’abbattimento di s elvaggina allevata per l’addes tramento dei c ani.
3 . L 'is tituzione delle zone di c ui ai c ommi 1 e 2 è c ons entita negli A .T .C . e nelle aziende agri turis tic o - venatorie. N elle aziende faunis tic o - venatorie s ono c ons entite le attività c inofile
nelle forme c ompatibili c on le finalità del piano faunis tic o - venatorio.
A rt.3 9
Tabelle segnaletiche
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1 . I c onfini delle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura, delle zone temporanee
di ripopolamento e di c attura, delle zone pubblic he o private per l'allevamento della s elvaggina
a s c opo di s tudio e ripopolamento, degli A .T .C ., dei c entri privati di riproduzione di fauna
s elvatic a allo s tato naturale e di allevamento c on es c lus ione di quelli ornamentali e amatoriali,
delle zone di addes tramento per i c ani e delle aziende faunis tic o - venatorie e agri - turis tic o venatorie, nonc hé dei fondi c hius i debbono es s ere delimitati, a c ura degli organis mi di
ges tione e dei s oggetti interes s ati, c on tabelle perimetrali.
2 . L e tabelle devono es s ere c olloc ate s u pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad
una dis tanza di c irc a 1 0 0 metri una dall'altra e, c omunque, in modo c he da ogni tabella s iano
vis ibili le due c ontigue.
3 . Q uando s i tratti di terreni c ontigui a c ors i o s pec c hi di ac qua, le tabelle pos s ono es s ere
c olloc ate anc he s u natanti, emergenti almeno 5 0 c entimetri dal pelo dell'ac qua.
4 . L e tabelle devono es s ere c olloc ate anc he lungo i bordi delle s trade interne delle aree di c ui
al c omma 1 s e dette s trade s uperano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle s trade s ia
inferiore a tre metri, le tabelle vengono appos te, ben vis ibili, agli ingres s i.
5 . L e tabelle perimetrali, da c hiunque pos te in c ommerc io, debbono es s ere c onformi alle
indic azioni c ontenute nei ris pettivi provvedimenti di c os tituzione.
6 . L e tabelle perimetrali debbono es s ere mantenute in buono s tato di c ons ervazione e
leggibilità.
TITOLO II
(Es ercizio dell'attività venatoria)
CAPO I
(Es ercizio della caccia - Mezzi - Requis iti)
A rt.4 0
Esercizio di caccia
1 . C os tituis c e es erc izio di c ac c ia ogni atto diretto all'abbattimento o alla c attura di fauna
s elvatic a mediante l'impiego dei mezzi di c ui all'artic olo 4 1 .
2 . E ' c ons iderato, altres ì, es erc izio di c ac c ia il vagare o il s offermars i c on i mezzi des tinati a
tale s c opo o in attitudine di ric erc a della fauna s elvatic a o di attes a della medes ima per
abbatterla o c atturarla.
3 . O gni altro modo di abbattimento è vietato, s alvo c he non avvenga per c as o fortuito o per
forza maggiore.
4 . N elle zone c ons entite, la fauna s elvatic a appartiene a c hi legittimamente la uc c ide o la
c attura e quella pales emente ferita al feritore.
A rt.4 1
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1 . L 'attività venatoria è c ons entita c on l'us o del fuc ile c on c anna ad anima lis c ia fino a due
c olpi, a ripetizione e s emiautomatic o, c on c aric atore c ontenente non più di due c artuc c e, oltre
a quella in c anna, di c alibro non s uperiore al 1 2 .
2 . I bos s oli delle c artuc c e devono es s ere rec uperati dal c ac c iatore e non las c iati s ul luogo di
c ac c ia.
3 . Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'es erc izio venatorio non es plic itamente
ammes s i dal pres ente artic olo.
4 . I l titolare della lic enza di porto di fuc ile per us o di c ac c ia è autorizzato, per l'es erc izio
venatorio, a portare, oltre alle armi c ons entite, gli utens ili da punta e da taglio atti alle
es igenze venatorie.
5 . A l c ac c iatore è c ons entito fars i aiutare, per c ondurre i c ani, da pers one non munite
dell'autorizzazione regionale di c ui all'artic olo 4 5 della pres ente legge.
6 . O gni c ac c iatore non può utilizzare più di tre c ani fatta ec c ezione per i c ani da s eguito
durante la c ac c ia in battuta alla volpe e al c inghiale.
A rt.4 2
Requisiti per l'esercizio della caccia
1 . L 'attività venatoria in Sardegna può es s ere es erc itata da c hi abbia c ompiuto il dic iottes imo
anno di età, abbia c ons eguito l'abilitazione all'es erc izio della c ac c ia di c ui all'artic olo 4 3 , s ia
munito della lic enza di porto di fuc ile per us o di c ac c ia, dell'autorizzazione regionale di c ui
all'artic olo 4 5 e di una polizza as s ic urativa per la res pons abilità c ivile vers o terzi derivante
dall'us o delle armi o degli arnes i utili all'attività venatoria e di una polizza as s ic urativa per
infortuni c orrelata all'es erc izio dell'attività venatoria, c on i mas s imali indic ati dall'artic olo 1 2 ,
c ommi 8 e 9 , della L egge n. 1 5 7 del 1 9 9 2 , e s uc c es s ive modific he ed integrazioni.
2 . N ei dodic i mes i s uc c es s ivi al rilas c io della prima lic enza, il c ac c iatore può pratic are
l'es erc izio venatorio s olo s e ac c ompagnato da c ac c iatore in pos s es s o di lic enza di porto di
fuc ile per us o di c ac c ia rilas c iata almeno tre anni prima, c he non abbia c ommes s o violazione
alle norme di legge c omportanti la s os pens ione e la revoc a della lic enza.
A rt.4 3
Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di
abilitazione
1 . L 'abilitazione all'es erc izio della c ac c ia è c ons eguita a s eguito di es ami pubblic i dinanzi ad
appos ita C ommis s ione nominata dall'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente per ogni
P rovinc ia, e c ompos ta dal P res idente e da c inque es perti qualific ati, di c ui almeno due laureati
in s c ienze biologic he o in s c ienze naturali o in medic ina veterinaria es perti in vertebrati
omeotermi e di un laureato in agraria, c ompetenti nelle s eguenti materie:
a) legis lazione venatoria;
b) zoologia applic ata alla c ac c ia, c on prove pratic he di ric onos c imento delle s pec ie c ac c iabili
e non c ac c iabili;
c ) armi e munizioni da c ac c ia, loro us o e relativa legis lazione;
d) tutela della natura e princ ipi di s alvaguardia delle c olture agric ole;
e) norme di pronto s oc c ors o.
2 . L 'es ame c ons is te in una prova orale s ulle materie di c ui alle prec edenti lettere a), d) ed e),
e in una prova pratic a s ulle materie di c ui alle prec edenti lettere b) e c ).
3 . L 'abilitazione è c onc es s a s e il giudizio è favorevole in tutte e c inque le prove elenc ate nel
c omma prec edente. I l c andidato giudic ato inidoneo è ammes s o a ripetere l'es ame, previa
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domanda, non prima c he s iano tras c ors i tre mes i dalla data del prec edente es ame.
4 . P er s os tenere l'es ame il c andidato deve es s ere munito di c ertific ato medic o di idoneità.
5 . L a domanda per s os tenere l'es ame deve es s ere pres entata alla C ommis s ione nel c ui
ambito territoriale il c andidato ris iede.
6 . C on dec reto dell'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente s i provvede a pubblic are e
ad aggiornare il programma delle materie d'es ame e le modalità di s volgimento delle prove.
7 . L ’abilitazione all’es erc izio della c ac c ia previs ta dalla legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 è
equivalente all'abilitazione all’es erc izio della c ac c ia dis c iplinata dai prec edenti c ommi.
A rt.4 4
Nomina e durata della Commissione
1 . L a C ommis s ione di c ui all'artic olo 4 3 è pres ieduta dal dirigente del s ettore provinc iale o
dell'uffic io provinc iale c ompetente in materia, o s uo s os tituto.
2 . L e funzioni di s egretario s ono s volte da un dipendente della P rovinc ia.
3 . I l provvedimento di nomina della C ommis s ione prevede, altres ì, la nomina dei membri
s upplenti onde as s ic urare il regolare s volgimento delle s edute.
4 . A i c omponenti la C ommis s ione s petta il trattamento ec onomic o s tabilito dalla legge
regionale n. 2 7 del 1 9 8 7 .
A rt.4 5
Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia
1 . P er es erc itare l'attività venatoria in Sardegna è is tituita una autorizzazione regionale c he
viene c onc es s a dal P res idente della G iunta regionale ai s ens i del s uc c es s ivo artic olo 4 6 .
2 . L a revoc a o la s os pens ione della lic enza di porto di fuc ile per us o di c ac c ia c omporta
ris pettivamente la revoc a o la s os pens ione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della s ua
c onc es s ione per un periodo c orris pondente alla durata della s os pens ione o della revoc a.
3 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente c ura i rapporti c on le c ompetenti autorità
al fine di ac quis ire tempes tivamente la notizia dei provvedimenti as s unti per violazioni alle
leggi s ull'es erc izio della c ac c ia e s ulla protezione della fauna, per la loro annotazione
nell'appos ita anagrafe e per l'applic azione delle s anzioni amminis trative previs te nella
pres ente legge.
A rt.4 6
Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della
caccia
1 . L 'autorizzazione regionale per l'es erc izio della c ac c ia è rilas c iata dal P res idente della
G iunta regionale tramite i Sindac i dei C omuni e per i non res identi tramite l'A s s es s ore
regionale della difes a dell'ambiente.
2 . G li interes s ati devono pres entare al Sindac o del C omune di res idenza domanda diretta al
P res idente della G iunta regionale.
3 . A lla domanda devono es s ere allegati:
a) una c opia della domanda in c arta libera per l'A s s es s orato regionale della difes a
dell'ambiente;
b) c opia autentic ata della lic enza di porto di fuc ile per us o di c ac c ia;
c ) c opia autentic ata delle polizze as s ic urative;
d) l'originale o c opia autentic ata della ric evuta del vers amento, s ull'appos ito c onto c orrente
pos tale is tituito dalla Regione s arda, della tas s a di c onc es s ione regionale di c ui all'artic olo
87.
4 . I non res identi in Sardegna devono pres entare la domanda, c on le formalità s opra indic ate,
tra il 1 aprile ed il 3 1 maggio, al P res idente della G iunta regionale tramite l'A s s es s orato
regionale della difes a dell'ambiente. O ltre agli allegati di c ui al c omma 3 , devono allegare alla
domanda c opia autentic ata del tes s erino regionale rilas c iato dalla Regione di res idenza.
5 . L 'autorizzazione regionale per l'es erc izio della c ac c ia per i res identi in Sardegna ha la
s tes s a durata della lic enza di porto di fuc ile per us o di c ac c ia e s c ade c on es s a.
L ’autorizzazione regionale per l’es erc izio della c ac c ia per i non res identi in Sardegna ha
validità di un anno. L a s ua validità è s ubordinata al pagamento della tas s a di c onc es s ione. L a
ric evuta o c opia autentic ata del vers amento dovrà es s ere allegata all'autorizzazione.
6 . L 'autorizzazione regionale c ontiene, c ome parte integrante, un libretto venatorio s uddivis o
in fogli c orris pondenti alle s tagioni venatorie nel quale il c ac c iatore, nel c ors o di ogni giornata
di c ac c ia effettiva, ha l'obbligo di s egnare in modo indelebile la data di c ac c ia, la s elvaggina e
l'ambito territoriale di c ac c ia ove viene es erc itata la c ac c ia. L a data e l'ambito territoriale di
c ac c ia devono es s ere s egnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. L a s elvaggina
s tanziale deve es s ere s egnata a mano a mano c he viene inc arnierata, mentre la s elvaggina
migratoria deve es s ere s egnata al termine della giornata di c ac c ia.
7 . E ' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di tras mettere, tramite l'A .T .C . di
appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e c omunque non oltre il 3 1 marzo,
all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di c ui al
c omma 6 , c ontenente le annotazioni s ulla s elvaggina abbattuta nella pas s ata s tagione
venatoria.
8 . G li organi di ges tione delle aziende faunis tic o- venatorie s ono tenuti a tras mettere
all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, entro lo s tes s o termine di c ui al c omma
7 , le s tatis tic he degli abbattimenti di fauna s elvatic a effettuati nel territorio di c ompetenza,
nella pas s ata s tagione venatoria.
9 . L a c onc es s ione della autorizzazione è s ubordinata alla res tituzione del libretto venatorio
della prec edente autorizzazione.
A rt.4 7
Documenti del cacciatore
1 . D urante l'es erc izio dell'attività venatoria, il c ac c iatore deve es s ere munito della lic enza di
porto di fuc ile per us o di c ac c ia, dell'autorizzazione regionale, delle ric evute attes tanti il
pagamento della tas s a di c onc es s ione regionale annuale e del premio as s ic urativo e deve
pres entarli ad ogni ric hies ta degli agenti di vigilanza. I c ac c iatori non res identi in Sardegna
devono es s ere muniti anc he del tes s erino di c ui al c omma 1 2 dell'artic olo 1 2 della L egge n.
1 5 7 del 1 9 9 2 .
CAPO II
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Regionale
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29 luglio 1998, n. 23 - Regione Autonoma della Sardegna
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
A rt.4 8
Specie di fauna selvatica cacciabile
1 . A gli effetti della pres ente legge ed ai fini dell'es erc izio venatorio è c ons entito abbattere
s oltanto es emplari di fauna s elvatic a appartenenti alle s eguenti s pec ie:
M A M M I FE RI L epre s arda (L epus c apens is ) C oniglio s elvatic o (O ryc tolagus c unic ulus ) V olpe
(V ulpes vulpes ) C inghiale (Sus s c rofa)
U C C E LLI
Stanziali
P ernic e s arda (A lec toris barbara) M igratori Fis c hione (A nas penelope) C anapiglia (A nas
s trepera) A lzavola (A nas c rec c a) G ermano reale (A nas platyrhync hos ) C odone (A nas ac uta)
M arzaiola (A nas querquedula) M es tolone (A nas c lypeata) M origlione (A ythya ferina) M oretta
(A ythya fuligula) Q uaglia (C oturnix c oturnix) G allinella d'ac qua (G allinula c hloropus ) Folaga
(Fulic a atra) P avonc ella (V anellus vanellus ) Bec c ac c ino (G allinago gallinago) Bec c ac c ia
(Sc olopax rus tic ola) C olombac c io (C olumba palumbus ) T ortora s elvatic a (Streptopeia turtur)
A llodola (A lauda arvens is ) M erlo (T urdus merula) C es ena (T urdus pilaris ) T ordo bottac c io
(T urdus philomelos ) T ordo s as s ello (T urdus iliac us ) P as s era s arda (P as s er es panolens is )
P as s era mattugia (P as s er montanus ) P as s era oltremontana (P as s er domes tic us ) Storno
(Sturnus vulgaris ) P orc iglione (Rallus aquatic us ) Frullino (L ymnoc ryptes minimus ) P ittima
reale (L imos a limos a) C ornac c hia grigia (C orvus c orone c ornix) G hiandaia (G arrulus
glandarius )
2 . E ' vietato il prelievo venatorio anc he delle s pec ie di mammiferi e di uc c elli non c ompres e
nell'elenc o di c ui al prec edente c omma 1 , oltre c he di quelle ric ompres e nell'allegato di c ui al
c omma 3 dell'artic olo 5 della pres ente legge.
A rt.4 9
Periodo di caccia
1 . A i fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è c ons entito abbattere es emplari
di fauna s elvatic a di c ui all'artic olo 4 8 , nel periodo c ompres o tra la terza domenic a di
s ettembre e il 3 1 gennaio dell'anno s uc c es s ivo, c on le s eguenti ec c ezioni:
4 . C inghiale (Sus s c rofa) dal 1 novembre al 3 1 gennaio dell’anno s uc c es s ivo.b) C olombac c io
(C olumba palumbus ) Bec c ac c ia (Sc olopax rus tic ola) Bec c ac c ino (G allinago gallinago) M erlo
(T urdus merula) T ordo s as s ello (T urdus iliac us ) T ordo bottac c io (T urdus philomelos ) C es ena
(T urdus pilaris ) Storno (Sturnus vulgaris ) M arzaiola (A nas c uerc uedula) A rzavola (A nas
c rec c a) P avonc ella (V anellus vanellus ) dalla terza domenic a di s ettembre fino all'ultimo giorno
di febbraio dell’anno s uc c es s ivo. E ventuali deroghe pos s ono es s ere c onc es s e c on dec reto
dell’A s s es s ore regionale della difes a dell’ambiente, previa deliberazione della G iunta
regionale, s entito il parere del C omitato regionale faunis tic o, dell’I s tituto regionale per la
fauna s elvatic a e dell'I s tituto nazionale per la fauna s elvatic a. L a lettera b) è s tata s oppres s a
per effetto della s entenza della C orte C os tituzionale n. 3 2 3 del 2 4 luglio 1 9 9 8 c he ne ha
dic hiarato l'illegittimità.c )T ortora s elvatic a (Streptopeia turtur)dalla s ec onda domenic a di
agos to fino all'ultima domenic a di agos to per un mas s imo di due giornate.
2 . L ’attività venatoria può es s ere c ons entita per un mas s imo di due giornate la s ettimana,
c ompres a la domenic a, oltre alle giornate fes tive infras ettimanali.
3 . L a c ac c ia è c ons entita da un'ora prima del s orgere del s ole fino ad un'ora dopo il tramonto.
A l momento della emanazione del c alendario venatorio è redatto un elenc o delle effemeridi per
i giorni di c ac c ia previs ti dallo s tes s o c alendario.
4 . N ei giorni di c ac c ia è c ons entito rec ars i pres s o il punto di c ac c ia o di rientro, purc hé c on il
fuc ile s c aric o, in orari antec edenti o s uc c es s ivi a quelli previs ti nel c omma 3 .
A rt.5 0
Calendario venatorio
4 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente adotta, s u deliberazione del C omitato
regionale faunis tic o, c on proprio dec reto da emanars i entro il 1 5 luglio, il c alendario venatorio
annuale.
2 . E ntro il 3 1 maggio le P rovinc e, s entiti i C omitati provinc iali faunis tic i e i C omitati direttivi
degli A .T .C ., inviano all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente propos te,
ac c ompagnate da appos ite relazioni tec nic o- s c ientific he, in ordine alla formazione del
c alendario venatorio annuale.
3 . I l c alendario venatorio regionale, in partic olare, individua:
4 . le s pec ie c ac c iabili, le giornate di c ac c ia e i limiti orari di c ac c ia nell'ambito dei periodi
c omples s ivi indic ati nell'artic olo 4 9 , nei c omprens ori faunis tic o - venatori e c on le variazioni
res e nec es s arie dal c oordinamento dei piani faunis tic o - venatori provinc iali;
b) il prelievo mas s imo, giornaliero e s tagionale, delle s pec ie c ac c iabili;
c ) ogni altra pres c rizione ritenuta nec es s aria a c ons eguire gli obiettivi della pianific azione e
ges tione dell'attività venatoria s ec ondo le dis pos izioni della pres ente legge.
A rt.5 1
Limitazioni e divieti
4 . L ’A s s es s ore regionale della difes a dell’ambiente, avvalendos i dell’I s tituto regionale per la
fauna s elvatic a e s entito il C omitato regionale faunis tic o e le P rovinc e interes s ate, qualora
ric orra la nec es s ità di proteggere la fauna s elvatic a, per s opravvenute partic olari c ondizioni
s tagionali e c limatic he, o per malattie o altre c alamità, può limitare o vietare s u tutto o parte
del territorio regionale l'es erc izio venatorio.
2 . L ’A s s es s ore regionale della difes a dell’ambiente, avvalendos i dell’I s tituto regionale per la
fauna s elvatic a e s entito il C omitato regionale faunis tic o e le P rovinc e interes s ate, può vietare
l'es erc izio dell'attività venatoria nelle loc alità di notevole interes s e panoramic o, paes is tic o o
turis tic o, a tutela dell'integrità dei c ittadini e della quiete delle zone. I n c as o di divieto
permanente, tali zone s ono c os tituite in oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura.
CAPO III
(Organizzazione ges tionale della caccia programmata)
A rt.5 2
Istituzione dell'ambito territoriale di caccia programmata - (A.T.C.)
I s tituzione dell'ambito territoriale di c ac c ia programmata - (A .T .C .)
4 . N el territorio regionale des tinato all'attività di c ac c ia s ono is tituiti gli ambiti territoriali di
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c ac c ia programmata (A .T .C .) individuati s ulla bas e delle c aratteris tic he faunis tic o ambientali del territorio, delle c ons uetudini, delle tradizioni loc ali e della pres s ione venatoria
es erc itabile s ul territorio.
2 . N ell'individuazione dell'A .T .C . il piano faunis tic o - venatorio regionale dovrà fare
riferimento:
4 . ai c onfini naturali ed alle opere rilevanti;
b) alle es igenze s pec ific he di c ons ervazione delle s pec ie di fauna s elvatic a indic ate nel piano
s tes s o.
3 . G li ambiti territoriali di c ac c ia hanno c arattere s ubprovinc iale e s ono individuati in un
numero c ompres o tra otto e s edic i fatta ec c ezione per le is ole di L a M addalena, Sant'A ntioc o e
San P ietro, c he vengono immediatamente is tituite in A .T .C . all'entrata in vigore della pres ente
legge.
4 . P er partic olari es igenze di c ons ervazione delle realtà geografic a e faunis tic o- ambientale gli
ambiti territoriali di c ac c ia pos s ono es tenders i in territori di più provinc e.
5 . L a propos ta di piano provinc iale di c ui alla lettera a), c omma 3 , dell'artic olo 1 2 , c ontiene
anc he la propos ta di delimitazione degli ambiti territoriali di c ac c ia.
6 . L a prima delimitazione degli ambiti territoriali di c ac c ia c on dimens ione s ub - provinc iale ha
c arattere s perimentale e può es s ere modific ata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della pres ente legge, anc he prima della revis ione del piano faunis tic o regionale.
7 . L a modific a della prima delimitazione degli ambiti territoriali di c ac c ia è adottata c on
dec reto del P res idente della G iunta regionale, s u propos ta dell’A s s es s ore della difes a
dell’ambiente, s entito il parere della C ommis s ione c ons iliare c ompetente in materia e del
C omitato regionale faunis tic o.
A rt.5 3
Gestione dell'A.T.C.
4 . O gni ambito territoriale di c ac c ia (A .T .C .), c ome individuato dal piano faunis tic o- venatorio
regionale, è ges tito dal C omitato direttivo di c ui all'artic olo 1 7 .
2 . I l regolamento di attuazione della pres ente legge individua i c riteri per la ges tione tec nic a e
amminis trativa degli ambiti territoriali di c ac c ia.
3 . I l C omitato direttivo provvede a dis c iplinare:
4 . i c riteri e le modalità della partec ipazione, anc he ec onomic a, dei c ac c iatori is c ritti, alla
ges tione tec nic o - amminis trativa degli A .T .C .;
b) l'es pletamento delle funzioni amminis trative, c ontabili e finanziarie;
c ) le forme di partec ipazione democ ratic a dei s oggetti interes s ati alla definizione e
all'attuazione del programma faunis tic o - venatorio annuale;
d) la nomina del c ollegio dei revis ori dei c onti e la loro durata in c aric a.
4 . P er gravi e c omprovate es igenze faunis tic he ed ec c ezionali s ituazioni ambientali o
ges tionali, il C omitato direttivo dell'A .T .C ., entro 1 5 giorni dall'emanazione del c alendario
venatorio regionale, può proporre eventuali modific he alle modalità di es erc izio della c ac c ia,
mediante:
4 . la modific a delle s pec ie di mammiferi e di uc c elli s tanziali c ac c iabili;
b) la modific a del numero delle giornate s ettimanali e degli orari;
c ) la modific a del c arniere giornaliero e s tagionale relativamente alla fauna s tanziale;
d) l'individuazione e la delimitazione, per periodi limitati, di zone di ris petto s ulle quali è
vietato l'es erc izio della c ac c ia.
5 . I l C omitato direttivo dell'A .T .C . dà c omunic azione delle propos te all’A s s es s orato regionale
della difes a dell’ambiente per la loro approvazione. L e limitazioni programmate s ono
c omunic ate al C omitato regionale faunis tic o c he deve es primere il proprio parere obbligatorio
e vinc olante entro trenta giorni dalla ric ezione della c omunic azione. Sulla bas e di tale parere
l'A s s es s ore della difes a dell'ambiente delibera c on proprio dec reto.
A rt.5 4
Gestione finanziaria dell'A.T.C.
4 . C on il piano faunis tic o - venatorio regionale la Regione indic a l'importo mas s imo e minimo
della quota annuale di partec ipazione c he può es s ere ric hies ta ai c ac c iatori a c opertura delle
s pes e di ges tione. L a quota di partec ipazione dovuta dai c ac c iatori non appartenenti
all'A .T .C ., ammes s i a c ac c e s pec iali, è rapportata alle giornate venatorie c ons entite ed alla
quota forfettaria previs ta c on il piano regionale.
2 . L e quote di partec ipazione s ono introitate dal C omitato direttivo dell'A .T .C . ed impiegate
per l'attuazione degli interventi programmati.
3 . L e altre entrate dell'A .T .C . s ono c os tituite:
4 . dalla quota delle tas s e di c onc es s ione regionale per i c ontributi da erogars i ai proprietari ed
ai c onduttori di fondi rus tic i per l'inc lus ione negli ambiti territoriali di c ac c ia;
b) dalla quota delle tas s e di c onc es s ione regionale per i ris arc imenti da c orris ponders i ai
proprietari e ai c onduttori dei fondi per i danni, non altrimenti ris arc ibili, provoc ati alla
produzione agric ola e zootec nic a e alle opere approntate s u terreni c oltivati o a pas c olo dalla
fauna s elvatic a, in partic olare da quella protetta, e dall'attività venatoria.
4 . O gni C omitato direttivo dell'A .T .C . ha fac oltà di s pes a nei limiti dei c ompiti attribuiti dalla
pres ente legge e delle dis ponibilità di bilanc io.
5 . I l C omitato direttivo dell'A .T .C . approva il bilanc io preventivo entro il 3 1 dic embre
dell'anno prec edente quello c ui s i riferis c e e provvede ad inviarlo alla P rovinc ia e alla Regione,
c orredato della relazione del C ollegio dei revis ori dei c onti, entro i trenta giorni s uc c es s ivi.
E s s o provvede altres ì ad approvare, entro il 2 8 febbraio di ogni anno, il rendic onto tec nic o finanziario relativo all'es erc izio prec edente, c orredato dalla relazione del C ollegio dei revis ori,
e ad inviarlo alla P rovinc ia e alla Regione entro i trenta giorni s uc c es s ivi.
A rt.5 5
Accesso all'A.T.C.
4 . O gni c ac c iatore, previa domanda al c ompetente C omitato direttivo, ha diritto di ac c es s o in
un ambito di c ac c ia pres c elto per l'es erc izio dell'attività venatoria nei c onfronti della fauna
s tanziale e s tanziale nobile. P er gli s tes s i fini può avere ac c es s o ad altri ambiti, nei limiti di
dens ità venatoria, s tabiliti dal piano faunis tic o- venatorio regionale e avuto riguardo alle
priorità indic ate dagli artic oli s eguenti.
2 . L 'es erc izio venatorio nei c onfronti della fauna migratoria può es s ere es erc itato in tutti gli
A .T .C ..
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29 luglio 1998, n. 23 - Regione Autonoma della Sardegna
3 . L 'opzione dell'ambito pres c elto ha la durata di un anno e s i intende rinnovata s e entro il 3 1
maggio il c ac c iatore non fa pervenire ric hies ta di modific a dell'indic azione c ontenuta nel
tes s erino regionale.
4 . I l C omitato direttivo dell'A .T .C . è tenuto a s oddis fare le ric hies te di partec ipazione del
c ac c iatore, fino al limite di dis ponibilità indic ato nel piano faunis tic o - venatorio regionale e
s ulla bas e delle priorità s tabilite all'artic olo 5 6 , entro trenta giorni dal ric evimento
dell'is tanza, provvedendo a c omunic are, nei quindic i giorni s uc c es s ivi, le dec is ioni as s unte
all'interes s ato ed all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente.
5 . I l C omitato direttivo dell'A .T .C . provvede all'is c rizione delle s c elte c ompiute nel tes s erino
regionale di c ac c ia.
6 . L a Regione tras mette ad ogni C omitato direttivo degli A .T .C . ed alle provinc e l'elenc o
aggiornato dei c ac c iatori res identi ed ammes s i nei territori di c ompetenza.
7 . A vvers o il manc ato ac c oglimento dell'is tanza di opzione, il c ac c iatore può pres entare
ric ors o alla Regione entro quindic i giorni dal ric evimento della relativa c omunic azione.
8 . L a Regione dec ide nei quindic i giorni s uc c es s ivi al ric evimento del ric ors o, adottando anc he
provvedimenti s os titutivi in c as o di irregolarità o di abus i nel ric onos c imento del diritto.
A rt.5 6
Ammissione all'A.T.C.
4 . I l c ac c iatore partec ipa di diritto all'A .T .C . c omprendente il C omune in c ui ha la res idenza
anagrafic a o ris ulta es s ere is c ritto all'A .I .R.E . (A nagrafe degli italiani res identi all'es tero),
ovvero in c ui s ia s tato is c ritto per almeno c inque anni, anc he non c ons ec utivi.
2 . I n s ede di prima applic azione della pres ente legge, la prec edente is c rizione per almeno due
anni in una as s oc iazione per le zone autoges tite di c ac c ia, is tituite nel territorio del
c omprens orio faunis tic o omogeneo ai s ens i degli artic oli 5 1 e 7 3 della legge regionale n. 3 2
del 1 9 7 8 , dà diritto a partec ipare all'A .T .C . ric omprendente, anc he in parte, la zona
autoges tita.
3 . G li ulteriori pos ti c he ris ultano dis ponibili, dopo aver ac c olto le s c elte c ompiute dagli aventi
diritto di c ui ai c ommi prec edenti, s ono as s egnati dal C omitato direttivo dell'A .T .C . ai
c ac c iatori ric hiedenti s ec ondo le s eguenti priorità:
4 . res identi nella P rovinc ia ove ha s ede l'A .T .C .;
b) res identi nelle altre P rovinc e della Regione;
c ) res identi in altre Regioni.
4 . I n ogni A .T .C ., il C omitato direttivo può ammettere, inoltre, tenendo c onto delle priorità
indic ate nei prec edenti c ommi e previo as s ens o della Regione, un numero di c ac c iatori
s uperiori alla dens ità venatoria indic ata dal piano faunis tic o - venatorio regionale, quando
s iano ac c ertate modific azioni pos itive della popolazione faunis tic a o s i s ia manifes tata
l'es igenza di provvedere a s pec ific i prelievi a tutela delle produzioni agric ole.
5 . C on il regolamento di attuazione della pres ente legge, s aranno individuati i c riteri
s ull'ordine di prec edenza di c ui bis ogna tener c onto ai fini dell'as s egnazione dei c ac c iatori agli
A .T .C . pres c elti, avuto riguardo alle priorità individuate ai prec edenti c ommi.
A rt.5 7
Partecipazione all'A.T.C.
4 . I c ac c iatori ammes s i all'A .T .C . partec ipano alla s ua ges tione e c orris pondono al C omitato
direttivo la quota annuale di c ui all'artic olo 5 4 . A c ompens o delle pres tazioni ric hies te al
c ac c iatore, il C omitato direttivo dell'A .T .C . prevede una adeguata riduzione della quota di
partec ipazione o altre forme di ric onos c imento.
2 . L 'addes tramento dei c ani è c ons entito al c ac c iatore nell'A .T .C . in c ui ha fac oltà di ac c es s o.
3 . N ell'A .T .C . il c ac c iatore ha il dovere di:
4 . c ollaborare alla ges tione faunis tic a, partec ipando alle attività programmate;
b) c orris pondere la quota di partec ipazione nei tempi s tabiliti;
c ) ris pettare le limitazioni dell'es erc izio venatorio indic ate nel programma venatorio
predis pos to dal C omitato direttivo.
CAPO IV
(Tutela delle produzioni agricole e zootecniche)
A rt.5 8
Divieto di caccia nei fondi rustici
4 . I l proprietario o c onduttore c he intenda vietare la c ac c ia nel proprio fondo rus tic o deve
pres entare all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente ric hies ta motivata, entro
trenta giorni dall'approvazione del piano faunis tic o - venatorio regionale e, per gli anni
s uc c es s ivi, entro il 3 0 giugno di ogni anno.
2 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, entro s es s anta giorni dal ric evimento
della ric hies ta, c omunic a l'ac c oglimento o il rifiuto della domanda all'interes s ato e all'A .T .C .
c ompetente per territorio, motivando la dec is ione as s unta. L 'A s s es s orato può ac c ogliere la
domanda s e ac c erta c he l'es erc izio della c ac c ia arrec a danno all'attività agric ola s volta nel
fondo o c ontras ta c on attività s oc iali ed ambientali opportunamente doc umentate.
3 . I l divieto è s egnalato mediante l'appos izione di tabelle, es enti da tas s e, a c ura del
proprietario o c onduttore del fondo, le quali delimitano in maniera c hiara e vis ibile il perimetro
dell'area interes s ata. L a s uperfic ie dei fondi s ottratti alla ges tione programmata della c ac c ia
entra a far parte della quota di territorio di c ui all'artic olo 2 2 , c omma 1 .
4 . I l proprietario o il c onduttore di fondi c hius i, c ome individuati alla lettera s ) dell'artic olo 6 1 ,
s ono tenuti a notific are all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente e alla P rovinc ia
c ompetente i dati relativi a tali aree. G li s tes s i provvedono a delimitare i fondi c on adeguate
tabelle, es enti da tas s e, da appors i a proprio c aric o.
5 . N ei fondi s ottratti alla ges tione programmata della c ac c ia è vietato a c hiunque, c ompres o il
proprietario o il c onduttore, es erc itare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.
6 . A i proprietari o ai c onduttori dei fondi utilizzati ai fini della ges tione programmata della
c ac c ia è dovuto, dai C omitati direttivi degli A .T .C ., un c ontributo le c ui modalità di erogazione
s ono dis c iplinate dal regolamento di attuazione della pres ente legge, tenuto c onto delle
priorità, dei parametri e dei c riteri individuati dal piano faunis tic o - venatorio regionale.
A rt.5 9
Risarcimento danni
4 . I danni arrec ati alla produzione agric ola e zootec nic a, ivi c ompres e le produzioni ittic he, o
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alle opere approntate nei terreni c oltivati e a pas c olo, dalla fauna s elvatic a, in partic olare da
quella protetta e dalla attività venatoria, s ono ris arc iti, c ome s pec ific ato ai c ommi s eguenti,
ove non già c operti da polizze as s ic urative o non s iano oggetto di altre provvidenze.
2 . Fa c aric o alla Regione il ris arc imento dei danni provoc ati nelle oas i permanenti di
protezione faunis tic a e di c attura, nelle zone temporanee di ripopolamento e c attura e nelle
zone pubblic he per l'allevamento della s elvaggina a s c opo di s tudio e ripopolamento.
3 . Fa c aric o ai ris pettivi titolari, o agli organis mi prepos ti alla ges tione, il ris arc imento dei
danni provoc ati nei c entri privati di riproduzione di fauna s elvatic a allo s tato naturale, nelle
aziende faunis tic o - venatorie, nelle aziende agri - turis tic o - venatorie, negli A .T .C . e nelle
zone di addes tramento per i c ani e per le gare degli s tes s i.
4 . I l regolamento di attuazione della pres ente legge dis c iplina le modalità per l'erogazione dei
ris arc imenti di c ui al pres ente artic olo, tenuto c onto delle priorità, dei parametri e dei c riteri
individuati dal piano faunis tic o- venatorio regionale.
TITOLO III
(Divieti, vigilanza e s anzioni)
CAPO I
(Divieti)
A rt.6 0
Divieto di uccellagione
1 . I n tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uc c ellagione.
A rt.6 1
Divieti
4 . E ' vietato a c hiunque:
4 . l'es erc izio venatorio nei giardini, nei parc hi pubblic i e privati, nei parc hi s toric i e
arc heologic i e nei terreni adibiti ad attività s portive;
b) l’es erc izio venatorio alla fauna s tanziale negli ambiti territoriali di c ac c ia in c ui il c ac c iatore
non s ia s tato ammes s o;
c ) l'es erc izio venatorio nei parc hi nazionali, nei parc hi naturali regionali e nelle ris erve
naturali, s alve eventuali deroghe dis pos te dalle leggi is titutive delle aree protette;
d) l'es erc izio venatorio nelle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura e nelle zone
temporanee di ripopolamento e c attura, nei c entri privati di riproduzione di fauna s elvatic a allo
s tato naturale, nonc hé nelle fores te demaniali is tituite in oas i permanenti di protezione
faunis tic a e di c attura;
e) l'es erc izio venatorio ove vi s iano opere di difes a dello Stato ed ove il divieto s ia ric hies to a
giudizio ins indac abile dell'autorità militare, o dove es is tano beni monumentali, purc hé dette
zone s iano delimitate da tabelle rec anti la s c ritta: "ZO N A M I L I T A RE - D I V I E T O D I
C A C C I A " - "M O N U M E N T O …. - D I V I E T O D I C A C C I A ";
f) l'es erc izio venatorio nelle aie e nelle c orti o altre pertinenze di fabbric ati rurali; nelle zone
c ompres e nel raggio di 1 5 0 metri da immobili, fabbric ati e s tabili adibiti ad abitazione o a
pos to di lavoro e a dis tanza inferiore a c inquanta metri da vie di c omunic azione ferroviaria e da
s trade c arrozzabili, ec c ettuate le s trade poderali e interpoderali;
g) s parare da dis tanza inferiore a c entoc inquanta metri c on us o di fuc ile da c ac c ia c on c anna
ad anima lis c ia, o da dis tanza c orris pondente a meno di una volta e mezza la gittata mas s ima
in c as o di us o di altre armi, in direzione di immobili, fabbric ati e s tabili adibiti ad abitazione o a
pos to di lavoro; di vie di c omunic azione ferroviaria e di s trade c arrozzabili, ec c ettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di tras porto a s os pens ione; di
s tabbi, s tazzi, rec inti ed altre aree delimitate des tinate al ric overo e all'alimentazione del
bes tiame nel periodo di utilizzazione agro - s ilvo - pas torale;
h) il tras porto, all'interno dei c entri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria,
ovvero a bordo di veic oli di qualunque genere e c omunque nei giorni non c ons entiti per
l'es erc izio venatorio dalla pres ente legge, di armi da s paro per us o venatorio c he non s iano
s c aric he e in c us todia;
4 . c ac c iare a ras trello in più di tre pers one ovvero utilizzare, a s c opo venatorio, s c afandri o
tute impermeabili da s ommozzatore negli s pec c hi o c ors i d'ac qua;
l) c ac c iare s parando da veic oli a motore o da aeromobili;
m) c ac c iare da veic oli a trazione mec c anic a da aeromobili e da natanti s pinti a veloc ità
s uperiore a 5 Km/h;
n) c ac c iare a dis tanza inferiore a 1 5 0 metri da mac c hine operatric i agric ole in funzione;
o) c ac c iare s u terreni c operti in tutto o nella maggior parte di neve;
p) c ac c iare negli s tagni, nelle paludi e negli s pec c hi d'ac qua artific iali in tutto o nella maggior
parte c operti da ghiac c io e s u terreni allagati da piene di fiume;
q) detenere o c ommerc iare es emplari di mammiferi, di uc c elli, di rettili e anfibi c atturati c on
mezzi non c ons entiti dalla pres ente legge;
r) la c ac c ia alla folaga, ai palmipedi e ai c onigli s elvatic i c ol s is tema della battuta;
s ) l'es erc izio della c ac c ia nei fondi c hius i da muro, rete metallic a o altra effettiva c hius ura, di
altezza non inferiore a metri 1 ,8 0 o da c ors i e s pec c hi d'ac qua perenni il c ui letto abbia la
profondità di metri 1 ,5 0 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la c attura della fauna
s elvatic a può es s ere effettuata a c ura del C orpo fores tale e di vigilanza ambientale, s u parere
dell'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a, s oltanto ai fini della protezione delle c olture; la
fauna s elvatic a s tanziale c atturata deve es s ere des tinata al ripopolamento di altra loc alità;
t) c ac c iare o c atturare quals ias i s pec ie di s elvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora
prima della levata del s ole, s alvi i c as i previs ti dall'artic olo 6 della pres ente legge;
u) prendere e detenere uova, nidi e pic c oli nati di mammiferi, uc c elli, anfibi e rettili
appartenenti alla fauna s elvatic a, s alvo c he nei c as i previs ti all'artic olo 6 , o nelle zone
temporanee di ripopolamento e di c attura, nei c entri di riproduzione di fauna s elvatic a allo
s tato naturale e nelle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura per s ottrarli a
s ic ura dis truzione o morte, purc hé, in tale ultimo c as o, s e ne dia pronto avvis o nelle
ventiquattro ore s uc c es s ive alla c ompetente autorità di vigilanza;
v) us are ric hiami vivi, al di fuori dei c as i previs ti dall'artic olo 6 ;
z) us are a fini di ric hiamo uc c elli vivi ac c ec ati o mutilati ovvero legati per le ali e ric hiami
ac us tic i a funzionamento mec c anic o, elettromagnetic o o elettromec c anic o, c on o s enza
amplific azione del s uono;
aa) us are munizioni s pezzate nella c ac c ia agli ungulati, es c he o boc c oni avvelenati, vis c hio o
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altre s os tanze ades ive, trappole, reti, tagliole, lac c i, arc hetti o c ongegni s imilari; fare impiego
di c ivette, us are armi impos tate c on s c atto provoc ato dalla preda; fare impiego di bales tre;
bb) l'us o di armi c orte, di armi ad aria c ompres s a e a gas ;
c c ) l'us o di armi munite di s ilenziatore;
dd) l'us o di mezzi elettric i, di lanterne e di ins idie notturne;
ee) l'us o del furetto;
ff) vendere a privati e detenere da parte di ques ti reti da uc c ellagione;
gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna s elvatic a, fatte s alve le utilizzazioni per
fini s c ientific i autorizzate dall'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente;
hh) rimuovere, danneggiare o c omunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti
appos te ai s ens i della pres ente legge a s pec ific i ambiti territoriali, ferma res tando
l'applic azione dell'artic olo 6 3 5 del c odic e penale;
ii) us are il parapendio, il deltaplano o veic oli s imilari nelle oas i di protezione faunis tic a e nelle
zone a protezione s pec iale (ZP S) durante il periodo di riproduzione della fauna s elvatic a, in
partic olare delle s pec ie inc lus e nell'allegato I I della C onvenzione di Berna;
ll) dis turbare c on mezzi luminos i ed ac us tic i la fauna s elvatic a, in partic olare quella inc lus a
nell'allegato I I della C onvenzione di Berna e c on partic olare riguardo alla fas c ia c os tiera.
4 . N el novero delle armi da fuoc o il c ui us o è proibito non s ono c ompres i c ongegni non
peric olos i des tinati es c lus ivamente a s egnale d'allarme.
A rt.6 2
Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione
4 . D urante la c ova e l'allevamento dei pic c oli nati è vietato effettuare fotografie o ripres e
c inematografic he non autorizzate agli uc c elli s elvatic i inc lus i nell'allegato I I della
C onvenzione di Berna.
4 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, avvalendos i dell'I s tituto regionale per la
fauna s elvatic a, per motivi partic olari di profes s ione o di ric erc a s c ientific a può autorizzare
pers one nominativamente indic ate ad effettuare le ripres e. L 'autorizzazione deve s pec ific are la
durata, il luogo, le s pec ie, la dis tanza minima di avvic inamento al nido, le prec auzioni da
adottare per minimizzare il dis turbo. L a manc ata os s ervanza delle pres c rizioni c omporta la
revoc a dell'autorizzazione.
A rt.6 3
Immissione di fauna selvatica estranea
4 . E ' s empre vietato immettere fauna s elvatic a es tranea alla fauna indigena s enza
l'autorizzazione dell’A s s es s ore regionale della difes a dell’ambiente, s entito il parere del
C omitato regionale faunis tic o.
A rt.6 4
Divieto di detenzione di fauna selvatica viva
4 . Salvo c he nelle oas i permanenti di protezione faunis tic a e c attura, nelle zone temporanee di
ripopolamento e c attura, nonc hé nei c entri ges titi dalle s trutture periferic he dell'A s s es s orato
della difes a dell'ambiente a c iò abilitate, è fatto divieto a c hiunque di detenere fauna s elvatic a
viva s enza l'appos ita autorizzazione rilas c iata dall'A s s es s ore regionale della difes a
dell'ambiente, s entito l'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a.
4 . L e dis pos izioni di c ui al pres ente artic olo non s i applic ano ai giardini o is tituti zoologic i, alle
s tazioni zootec nic he s perimentali, agli os s ervatori ornitologic i e alle is tituzioni s imilari.
A rt.6 5
Imbalsamazione e conciatura
4 . C oloro c he es erc itano un'attività di impagliatore o di c onc iatore, s ia per profes s ione, s ia a
fini amatoriali, devono es s ere in pos s es s o di un'autorizzazione rilas c iata dalla P rovinc ia
c ompetente per territorio.
4 . E ' s empre vietata la c onc iatura di pelli e la imbals amazione di fauna s elvatic a di c ui s ia
vietata la c ac c ia nonc hé della s elvaggina in periodi di c hius ura della c ac c ia, s e non dietro
s pec ific a autorizzazione dell'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente per c as i fortuiti
e per s c opi didattic i o s c ientific i.
4 . C on il regolamento di attuazione della pres ente legge s i provvede a dis c iplinare l'attività di
tas s idermia e di imbals amazione.
A rt.6 6
Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta
4 . E ' vietato ac quis tare, vendere, detenere per vendere o c omunque porre in c ommerc io ogni
s pec ie di fauna s elvatic a morta o parti di es s a s e non proveniente da allevamenti per s c opi
alimentari. L a fauna s elvatic a importata dall'es tero e quella proveniente da allevamenti per
s c opi alimentari deve es s ere munita di appos ito c ontras s egno idoneo a identific arne la
provenienza.
4 . E ' vietata l'es portazione dalla Sardegna della fauna s elvatic a morta.
4 . A i c ac c iatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale c he s i rec hino fuori dal
territorio della Sardegna è c ons entito portare c on s é un numero di c api di fauna s elvatic a
morta pari al numero mas s imo c ons entito dal c alendario venatorio per una s ola giornata di
c ac c ia, fatte s alve le dis pos izioni di ordine s anitario.
4 . L a fauna s elvatic a deve es s ere es ibita agli agenti doganali ins ieme ai doc umenti c itati.
5 . L e dis pos izioni c ontenute nei c ommi prec edenti non s i applic ano alla fauna s elvatic a
immes s a e abbattuta nelle aziende agri - turis tic o - venatorie e della quale s ia doc umentata la
provenienza, mediante una dic hiarazione del titolare dell'azienda agri - turis tic o - venatoria.
A rt.6 7
Divieto di commercio di fauna selvatica viva
4 . E ' s empre vietato a c hiunque ac quis tare, vendere, detenere per vendere e c omunque porre
in c ommerc io ogni s pec ie di fauna s elvatic a viva, fatta ec c ezione per le s trutture periferic he
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dell'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente a c iò abilitate e per i c entri pubblic i e
privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le pers one appos itamente
autorizzate dall'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, ai s ens i della pres ente legge.
A rt.6 8
Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione
4 . E ' vietata a c hiunque la c ac c ia vagante in terreni in attualità di c oltivazione.
4 . Sono da riteners i in attualità di c oltivazione: i vivai e i giardini, le c oltivazioni floreali e gli
orti, le c olture erbac ee dal momento della s emina fino al rac c olto princ ipale, i prati artific iali
dalla ripres a della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla
germogliazione fino al rac c olto; i terreni rimbos c hiti da meno di c inque anni indic ati da
appos ite tabelle.
4 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, s entito il C omitato regionale faunis tic o,
può equiparare ai terreni in attualità di c oltivazione quelli nei quali s i trovino impianti fis s i
nec es s ari alle c olture.
4 . T utti gli agenti inc aric ati della vigilanza s ull'applic azione della pres ente legge s ono tenuti
d'uffic io, ovvero s u ric hies ta di c hiunque, a redigere immediatamente il verbale
d'ac c ertamento relativo all'infrazione e al danno.
A rt.6 9
Divieto di caccia in valle da pesca
4 . L a c ac c ia può es s ere vietata s ui terreni vallivi paludos i e in quals ias i s pec c hio d'ac qua ove
s i es erc iti l'attività di pes c a, nonc hé nei c anali delle valli s als e da pes c a quando il pos s es s ore
s ia autorizzato dall'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente e li c irc ondi c on tabelle
perimetrali nei modi indic ati dall'artic olo 3 9 della pres ente legge. T ali tabelle debbono portare
la s c ritta "V A L L E D A P E SC A - D I V I E T O D I C A C C I A ".
4 . I territori di c ui al c omma 1 pos s ono es s ere c os tituiti in oas i permanenti di protezione
faunis tic a e di c attura.
A rt.7 0
Divieto di caccia in aree particolari
4 . N elle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura, nelle zone temporanee di
ripopolamento e di c attura, nelle zone pubblic he o private per l'allevamento della fauna
s elvatic a a s c opo di s tudio e ripopolamento nei c entri privati di riproduzione di fauna s elvatic a
allo s tato naturale e negli allevamenti, s alve le ec c ezioni di c ui agli artic oli 2 9 e 3 0 , l'es erc izio
della c ac c ia è vietato per tutto il periodo della loro durata.
4 . E ' c ons iderato es erc izio di c ac c ia nelle aree di c ui al c omma 1 anc he quello c he s i es erc ita
lungo le vie di c omunic azione, linee ferroviarie, torrenti, c anali delle valli s als e da pes c a, argini
relativi a golene, anc he s e di us o pubblic o, c he le attravers ino.
4 . Q uando i c onfini di dette aree s iano c ontigui a c ors i o s pec c hi d'ac qua, la c ac c ia è vietata a
c hiunque fino alla dis tanza di 5 0 metri dal c onfine perimetrale delle aree s tes s e.
A rt.7 1
Addestramento cani nel periodo di divieto di caccia
4 . L 'addes tramento dei c ani e le prove s ul terreno, fatta s alva la dis c iplina di c ui all'artic olo
3 8 , nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono es s ere autorizzati dall'A .T .C .
c ompetente per territorio.
4 . P er l'addes tramento dei c ani l'A .T .C . indic a per ogni c omune dell'area zone fac ilmente
individuabili, ac c es s ibili e c ontrollabili. I ndic a, altres ì, i giorni e le ore nei quali è c ons entito
l'addes tramento.
4 . D al trentes imo giorno prec edente l'apertura generale della c ac c ia es s o può es s ere
effettuato liberamente in tutti i terreni non s oggetti a vinc oli venatori in bas e alla pres ente
legge, ad es c lus ione dei due giorni prec edenti l'apertura della s tes s a.
CAPO II
(Attività di vigilanza)
A rt.7 2
Vigilanza
1 . L a vigilanza s ull'applic azione della pres ente legge è affidata:
4 . al C orpo fores tale e di vigilanza ambientale della Regione s arda, agli uffic iali e agli agenti di
polizia giudiziaria, alle guardie c omunali, urbane e c ampes tri, ai barrac elli ed alle guardie
giurate inc aric ate dalle aziende faunis tic o - venatorie e agri - turis tic o - venatorie;
b) alle guardie volontarie delle as s oc iazioni venatorie, agric ole e di protezione ambientale
nazionali pres enti nel C omitato tec nic o faunis tic o venatorio nazionale, a quelle delle
as s oc iazioni regionali pres enti nel C omitato regionale faunis tic o o nei C omitati provinc iali
faunis tic i e a quelle delle as s oc iazioni di protezione ambientale ric onos c iute dal M inis tero
dell’ambiente, alle quali s ia ric onos c iuta la qualific a di guardia giurata ai s ens i del tes to unic o
delle leggi di pubblic a s ic urezza, approvato c on regio dec reto 1 8 giugno 1 9 3 1 , n. 7 7 3 .
4 . A gli appartenenti al C orpo fores tale e di vigilanza ambientale della Regione s arda, agli
uffic iali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie c omunali, urbane e c ampes tri, c on
c ompiti di vigilanza, è vietato l'es erc izio venatorio nell'ambito del territorio in c ui es erc itano le
funzioni. A lle guardie volontarie, ai barrac elli e alle guardie giurate inc aric ate dalle aziende
faunis tic o- venatorie e dalle aziende agri- turis tic o- venatorie è vietato l’es erc izio venatorio
durante l’es erc izio delle loro funzioni.
4 . L 'attes tato di idoneità per l'ottenimento della qualific a di guardia volontaria previs to
dall'artic olo 2 7 , c omma 4 , della L egge n. 1 5 7 del 1 9 9 2 , è rilas c iato da una c ommis s ione
nominata dall'A s s es s ore della difes a dell'ambiente e c ompos ta da c inque membri, es perti di
legis lazione venatoria e legis lazione s ulle armi da c ac c ia, di c ui:
4 . due rappres entanti des ignati dall'A s s es s ore della difes a dell'ambiente di c ui uno c on
funzioni di P res idente;
b) un rappres entante delle organizzazioni profes s ionali agric ole, s c elto dall'A s s es s ore s ulla
bas e di terne di nomi indic ate dalle organizzazioni profes s ionali agric ole maggiormente
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rappres entative;
c ) un rappres entate delle as s oc iazioni venatorie, s c elto dall'A s s es s ore regionale della difes a
dell'ambiente s ulla bas e di terne di nomi indic ate dalle as s oc iazioni venatorie ric onos c iute e
maggiormente rappres entative.
d) un rappres entante delle as s oc iazioni ambientalis tic he e di tutela degli animali, s c elto
dall'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente s ulla bas e di terne di nomi indic ate dalle
as s oc iazioni ambientalis tic he e di tutela degli animali, ric onos c iute e maggiormente
rappres entative.
4 . A i c omponenti la C ommis s ione s petta il trattamento ec onomic o s tabilito dalla legge
regionale n. 2 2 del 1 9 8 7 (c ap. 0 2 1 0 2 ).
A rt.7 3
Poteri degli addetti alla vigilanza
4 . I poteri e i c ompiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non es plic itamente
dis pos to dalla pres ente legge, s ono dis c iplinati dall'artic olo 2 8 della L egge n. 1 5 7 del 1 9 9 2 .
4 . Solo in c as o di c ontes tazione di una delle infrazioni di c ui alla pres ente legge, s anzionate
penalmente ex artic olo 3 0 della L egge n. 1 5 7 del 1 9 9 2 , gli uffic iali e gli agenti c he es erc itano
funzioni di polizia giudiziaria proc edono al s eques tro delle armi e dei mezzi di c ac c ia c on
es c lus ione dei c ani.
4 . N ei c as i di applic azione di s anzione amminis trativa, c ome da artic olo 7 4 , gli addetti alla
vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative c ontes tazioni es c lus ivamente
all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente e per c onos c enza all'A .T .C . c ompetente
territorialmente.N ei c as i di infrazione di c ui all'artic olo 3 0 , c omma 1 , lettere a), b), c ), d), e) e
l), della L egge n. 1 5 7 del 1 9 9 2 , gli addetti alla vigilanza venatoria inviano c omunic azione
anc he al Q ues tore, il quale può dis porre la s os pens ione c autelare ed il ritiro temporaneo della
lic enza a norma delle leggi di pubblic a s ic urezza.
4 . Q uando è s eques trata fauna s elvatic a, viva o morta, gli uffic iali o gli agenti la c ons egnano
all'ente pubblic o loc almente prepos to alla dis c iplina dell'attività venatoria, il quale, nel c as o di
fauna viva provvede a liberarla in loc alità adatta ovvero, qualora non ris ulti liberabile, a
c ons egnarla al c ompetente U ffic io regionale in grado di provvedere alla s ua riabilitazione e
c ura e alla s uc c es s iva reintroduzione nel s uo ambiente naturale; in c as o di fauna viva
s eques trata in c ampagna, e c he ris ulti liberabile, la liberazione è effettuata s ul pos to dagli
agenti ac c ertatori. N el c as o di fauna morta, l'ente pubblic o provvede alla s ua vendita tenendo
la s omma ric avata a dis pos izione della pers ona c ui è s tata c ontes tata l'infrazione, ove s i
ac c erti s uc c es s ivamente c he non s us s is te; s e, al c ontrario, l'illec ito s us s is te, l'importo
relativo deve es s ere vers ato s u un c onto c orrente intes tato alla Regione. G li es emplari di
rettili e anfibi morti vengono c ons egnati a c ura dell'ente pubblic o agli I s tituti U nivers itari e di
ric erc a o a mus ei.
5 . D ella c ons egna o della liberazione di c ui al c omma 3 , gli uffic iali o gli agenti danno atto in
appos ito verbale, nel quale s ono des c ritte le s pec ie e le c ondizioni degli es emplari s eques trati
e quant'altro pos s a avere rilievo ai fini amminis trativi.
CAPO III
(Sanzioni)
A rt.7 4
Sanzioni
4 . A c hi abbatte, c attura o detiene un es emplare di quals ias i s pec ie di fauna s empre protetta è
c omminata una s anzione amminis trativa da lire 1 0 .0 0 0 .0 0 0 a lire 2 0 .0 0 0 .0 0 0 e viene altres ì
revoc ata l'autorizzazione regionale alla c ac c ia.
4 . A c hi abbatte, c attura, o detiene in tempi e modi vietati un es emplare di quals ias i s pec ie di
fauna previs ta nel c alendario venatorio è c omminata una s anzione amminis trativa da lire
5 0 0 .0 0 0 a lire 3 .0 0 0 .0 0 0 s e trattatas i di s pec ie migratoria e da lire 1 .0 0 0 .0 0 0 a lire
6 .0 0 0 .0 0 0 s e trattas i di s pec ie s tanziale. V iene altres ì s os pes a l'autorizzazione regionale alla
c ac c ia per un periodo da due a c inque anni.
4 . A c hi s upera i limiti s tabiliti di fauna abbattibile è c omminata una s anzione amminis trativa
di lire 5 0 .0 0 0 a c apo per la s pec ie migratoria, di lire 5 0 0 .0 0 0 a c apo per la s pec ie s tanziale e
di lire 1 .0 0 0 .0 0 0 a c apo per la s pec ie nobile s tanziale. A lla s anzione pec uniaria c ons egue
altres ì la s os pens ione dell'autorizzazione regionale alla c ac c ia per un periodo di tre mes i. O gni
rec idiva c omporta il raddoppio della s anzione pec uniaria nonc hé la s os pens ione
dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.
4 . P er le violazioni delle altre dis pos izioni della pres ente legge s i applic ano le s anzioni
amminis trative previs te dall'artic olo 3 1 della L egge n. 1 5 7 del 1 9 9 2 .
5 . P er le res idue violazioni della pres ente legge e non previs te dall'artic olo 3 1 della L egge n.
1 5 7 del 1 9 9 2 è c omminata una s anzione amminis trativa da lire 1 0 0 .0 0 0 a lire 1 .0 0 0 .0 0 0 .
T ali s anzioni s ono raddoppiate in c as o di rec idiva.
6 . A lle violazioni s anzionate in via amminis trativa s i applic ano le dis pos izioni della L egge n.
6 8 9 del 1 9 8 1 in quanto c ompatibili.
7 . Q ualora le aree di c ui all'artic olo 6 1 , c omma 1 , lettere b), c ), d), e), s ) e quelle in genere
nelle quali s iano vigenti divieti o limitazioni di es erc izio di attività venatorie, non s iano
delimitate, ovvero s iano delimitate in modo difforme da quanto previs to dall'artic olo 3 9 , non
s ono applic abili s anzioni a c aric o di c hi es erc ita la c ac c ia es s endos i introdotto in dette aree
s enza aver potuto c ons tatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a c aus a della
s egnalazione inadeguata.
A rt.7 5
Tabellazione irregolare
4 . A c oloro i quali provvedono a tabellare terreni s enza la pres c ritta autorizzazione o in modi e
luoghi differenti da quelli previs ti nella relativa autorizzazione è c omminata una s anzione
amminis trativa da lire 1 .0 0 0 .0 0 0 a lire 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .
A rt.7 6
Procedimenti per le sanzioni
4 . L e s anzioni amminis trative previs te dalla pres ente legge s ono irrogate dall’A s s es s ore
regionale della difes a dell’ambiente, s entito il parere del C omitato regionale faunis tic o.
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4 . I l C omitato regionale faunis tic o deve es primere il proprio parere entro trenta giorni
dall'ins erimento all'ordine del giorno dello s tes s o, in c as o c ontrario s i pres c inde dal parere del
C omitato.
A rt.7 7
Mancato pagamento delle sanzioni
4 . I l manc ato pagamento delle s anzioni amminis trative previs te dal pres ente C apo importa la
s os pens ione dell'autorizzazione regionale per l'es erc izio della c ac c ia fino all'intervenuto
pagamento delle s anzioni s tes s e.
A rt.7 8
Inasprimento delle sanzioni
4 . L e s anzioni amminis trative di c ui al pres ente C apo s ono dec uplic ate, entro il limite
mas s imo previs to dal c omma 1 dell'artic olo 1 0 della L egge 2 4 novembre 1 9 8 1 , n. 6 8 9 , s e le
infrazioni s ono c ommes s e da c oloro c he hanno il dovere o c he c omunque s ono legittimati ad
es erc itare la vigilanza venatoria.
TITOLO IV
(Tas s e s ulle conces s ioni regionali in materia di caccia)
A rt.7 9
Atti soggetti a tassa di concessione regionale
4 . G li atti di s eguito elenc ati s ono s oggetti a tas s a di c onc es s ione regionale, da
c orris ponders i c on le modalità di c ui all'artic olo 8 0 e nelle mis ure indic ate nell'artic olo 8 7 :
4 . il rilas c io dell'abilitazione all'es erc izio venatorio, di c ui all'artic olo 4 3 ;
b) l'autorizzazione annuale all'es erc izio venatorio, di c ui all'artic olo 4 5 ;
c ) l'is tituzione, l'es erc izio ed il rinnovo delle aziende faunis tic o- venatorie, di c ui all'artic olo
31;
d) l'is tituzione, l'es erc izio ed il rinnovo delle aziende agri- turis tic o- venatorie, di c ui all'artic olo
31;
e) l'is tituzione, l'es erc izio ed il rinnovo dei c entri privati di riproduzione della fauna s elvatic a
allo s tato naturale, di c ui all'artic olo 2 9 ;
f) l'is tituzione, l'es erc izio e il rinnovo degli allevamenti di c ui all'artic olo 3 0 , c on es c lus ione di
quelli amatoriali.
4 . L e tas s e di c onc es s ione regionale di c ui al c omma 1 s ono des tinate, s ec ondo i c riteri
s tabiliti dal piano faunis tic o - venatorio regionale:
4 . ai c ontributi da erogars i ai proprietari o c onduttori per l'utilizzazione dei fondi inc lus i nel
piano faunis tic o - venatorio regionale ai fini della ges tione programmata della c ac c ia;
b) ai ris arc imenti da c orris ponders i ai proprietari o c onduttori dei fondi per i danni, non
altrimenti ris arc ibili, arrec ati alla produzione agric ola e zootec nic a, ivi c ompres e le produzioni
ittic he e alle opere approntate s ui terreni c oltivati e a pas c olo dalla fauna s elvatic a, in
partic olare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
c ) ai finanziamenti da erogars i alle P rovinc e per i piani di miglioramento ambientale tes i a
favorire la riproduzione naturale di fauna s elvatic a, nonc hé per i piani di immis s ione.
A rt.8 0
Tempi di corresponsione delle tasse
4 . L a tas s a di rilas c io dell'abilitazione all'es erc izio venatorio deve es s ere c orris pos ta entro e
non oltre il momento della c ons egna del relativo atto all'interes s ato. I l pagamento di detta
tas s a c os tituis c e as s olvimento del pagamento della prima tas s a annuale dovuta per
l'es erc izio venatorio.
4 . L a tas s a per l'es erc izio venatorio, per gli anni s uc c es s ivi al primo, deve es s ere c orris pos ta
entro il 3 1 maggio di ogni anno.
4 . L a tas s a di is tituzione e di rinnovo delle aziende faunis tic o- venatorie, agri- turis tic ovenatorie, dei c entri privati di riproduzione della fauna s elvatic a allo s tato naturale e degli
allevamenti, deve es s ere c orris pos ta entro e non oltre la data di emis s ione dei ris pettivi atti.
L a tas s a annuale di es erc izio deve es s ere c orris pos ta entro e non oltre la data di emis s ione
degli atti predetti e, per ogni anno s uc c es s ivo a quello nel quale gli atti s tes s i s ono s tati
emanati, entro e non oltre la s c adenza dell'anno.
A rt.8 1
Esenzione dalle tasse
4 . L a tas s a relativa all'autorizzazione annuale all'es erc izio venatorio non è dovuta qualora
durante l'anno non s i intenda es erc itare la c ac c ia, la s i intenda es erc itare es c lus ivamente
all'es tero o s i intenda rinunc iare all'es erc izio della s tes s a nell'A .T .C ..
4 . L a tas s a di abilitazione all'es erc izio venatorio deve es s ere rimbors ata in c as o di diniego
della lic enza di porto di fuc ile per us o di c ac c ia.
A rt.8 2
Modalità di versamento
4 . L e tas s e s ulle c onc es s ioni regionali, di c ui alla pres ente legge, s i c orris pondono c on
vers amento s u appos ito c onto c orrente intes tato alla T es oreria della Regione.
A rt.8 3
Riscossione coattiva delle tasse
4 . P er la ris c os s ione c oattiva delle tas s e previs te nella pres ente legge e delle relative
s oprattas s e s i applic ano le dis pos izioni del tes to unic o approvato c on regio dec reto 1 4 aprile
1 9 1 0 , n. 6 3 9 .
A rt.8 4
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Mancata corresponsione
4 . G li atti di c ui alla pres ente legge, per i quali s ono dovute le tas s e di c onc es s ione regionale,
non c os tituis c ono titolo valido per l'es erc izio delle c orris pondenti attività fino a quando le
tas s e medes ime non s iano s tate c orris pos te.
A rt.8 5
Sanzioni per il mancato pagamento della tassa di concessione
4 . C hi es erc ita un'attività previs ta dalla pres ente legge, per la quale è nec es s ario un atto
s oggetto a tas s a di c onc es s ione, s enza aver ottenuto l'atto s tes s o o s enza aver as s olto la
relativa tas s a, inc orre nella s anzione pec uniaria da un minimo pari al doppio ad un mas s imo
pari al s es tuplo della tas s a.
4 . I l pubblic o uffic iale c he emetta atti s oggetti a tas s a di c onc es s ione s enza c he s ia s tato
effettuato il pagamento del tributo previs to è s oggetto alla s anzione pec uniaria da lire 5 .0 0 0 a
lire 5 0 .0 0 0 , oltre al pagamento delle tas s e dovute, s alvo per ques te il regres s o vers o il
debitore.
4 . N el c as o di manc ato pagamento delle tas s e annuali nei termini s tabiliti, in luogo della
s anzione pec uniaria di c ui al c omma 1 , s i inc orre:
4 . in una s oprattas s a del 1 0 per c ento della tas s a dovuta, s e ques ta è c orris pos ta entro trenta
giorni dalla s c adenza;
b) in una s oprattas s a del 2 0 per c ento della tas s a dovuta s e ques ta è c orris pos ta oltre il
termine di c ui alla prec edente lettera a), ma prima dell'ac c ertamento dell'infrazione.
4 . L e s anzioni pec uniarie irrogate dall'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente per le
violazioni previs te dai prec edenti c ommi s ono ris c os s e dalla T es oreria regionale ed il relativo
provento è ripartito a norma della L egge 7 febbraio 1 9 5 1 , n. 1 6 8 , e s uc c es s ive modific azioni,
intendendos i s os tituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.
A rt.8 6
Accertamento delle violazioni
4 . L e violazioni delle norme di c ui all'artic olo 8 5 s ono ac c ertate, oltre c he dagli organi previs ti
dalle leggi dello Stato in materia di tas s e s ulle c onc es s ioni governative, dagli organi e dai
s oggetti c ui è affidata la vigilanza ai s ens i del C apo I I del T itolo I I I della pres ente legge e,
limitatamente agli ac c ertamenti c ompiuti in s ede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffic i
c ompetenti al rilas c io degli atti.
4 . I proc es s i verbali di ac c ertamento devono es s ere tras mes s i all'A s s es s ore regionale della
difes a dell'ambiente, il quale notific a all'interes s ato il verbale di ac c ertamento e lo invita a
pagare una s omma pari al s es to del mas s imo della s anzione pec uniaria, oltre all'ammontare
della tas s a, entro il termine di 1 5 giorni, ovvero a pres entare nello s tes s o termine le s ue
deduzioni.
4 . I l pagamento es tingue l'obbligazione pec uniaria nas c ente dalla violazione.
4 . I n c as o di manc ato pagamento nel termine as s egnato, l'A s s es s ore regionale della difes a
dell'ambiente, qualora in bas e agli atti rac c olti ed alle deduzioni pres entate ac c erti l'es is tenza
della violazione e la res pons abilità dell'interes s ato, determina c on provvedimento motivato
s otto forma d'ordinanza l'ammontare della s anzione pec uniaria.
5 . I l provvedimento è definitivo ed è notific ato al tras gres s ore.
6 . P er quanto non previs to dal pres ente artic olo s i os s ervano le dis pos izioni della L egge 7
gennaio 1 9 2 9 , n. 4 .
A rt.8 7
Importi delle tasse
4 . G li importi delle tas s e relative agli atti s pec ific ati all'artic olo 7 9 , s ono c os ì determinati:
4 . abilitazione all'es erc izio venatorio
4 . tas s a di rilas c io: ammontare pari al 5 0 per c ento della tas s a erariale di c ui al numero 2 6 ,
s ottonumero I ) della tariffa annes s a al dec reto del P res idente della Repubblic a 2 6 ottobre
1 9 7 2 , n. 6 4 1 e s uc c es s ive modific azioni;
b) autorizzazione annuale all'es erc izio venatorio
4 . tas s a annuale per tutti i tipi di fuc ile: ammontare pari al 5 0 per c ento della tas s a erariale di
c ui al numero 2 6 , s ottonumero I ) della tariffa annes s a al dec reto del P res idente della
Repubblic a 2 6 ottobre 1 9 7 2 , n. 6 4 1 e s uc c es s ive modific azioni
c ) is tituzione, es erc izio e rinnovo di aziende faunis tic o - venatorie
4 . tas s a di is tituzione lire 5 0 0 .0 0 0
4 . tas s a di es erc izio annuale per ha lire 2 .0 0 0
4 . tas s a di rinnovo lire 5 0 0 .0 0 0
d) is tituzione, es erc izio e rinnovo di aziende agri- turis tic o- venatorie
4 . tas s a di is tituzione lire 3 0 0 .0 0 0
4 . tas s a di es erc izio annuale per ha lire 2 .0 0 0
4 . tas s a di rinnovo lire 3 0 0 .0 0 0
e) is tituzione, es erc izio e rinnovo di c entri privati di riproduzione della fauna s elvatic a allo
s tato naturale e di allevamenti, c on es c lus ione di quelli amatoriali
4 . tas s a di is tituzione lire 6 0 0 .0 0 0
4 . tas s a di rinnovo lire 6 0 0 .0 0 0
A rt.8 8
Delega
4 . L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente può delegare il c oordinatore generale
dell’A s s es s orato alla firma degli atti previs ti dal pres ente titolo.
4 . P uò altres ì delegare i res pons abili dei s ervizi dell’A s s es s orato alla firma degli atti
c onc ernenti le infrazioni alle norme del pres ente titolo.
A rt.8 9
Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di
concessione
4 . L 'ac c ertamento delle violazioni alle norme di c ui al pres ente T itolo, può es s ere es eguito
entro il termine di dec adenza di tre anni, dec orrenti dal giorno nel quale è s tata c ommes s a la
violazione.
4 . I l c ontribuente può c hiedere all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente la
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res tituzione delle tas s e erroneamente pagate entro il termine di tre anni a dec orrere dal giorno
del pagamento o, in c as o di rifiuto dell'atto s ottopos to a tas s a, alla data di c omunic azione del
rifiuto s tes s o.
TITOLO V
(Dis pos izioni per il potenziamento delle s trutture prepos te all'attuazione della legge - Dis pos izioni
per le as s ociazioni venatorie)
A rt.9 0
Strumenti per la formazione del piano
4 . L ’A s s es s orato regionale della difes a dell’ambiente utilizza prioritariamente il pers onale,
l'attrezzatura ed i doc umenti dell'A mminis trazione regionale e degli enti regionali, al fine della
predis pos izione del piano faunis tic o - venatorio regionale e dei s uoi aggiornamenti, per le
indagini, gli s tudi e le ric erc he c onc ernenti la biologia della fauna s elvatic a, il reperimento dei
dati tec nic i s ulle c ondizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di s pec ie animali, il
miglioramento delle tec nic he di allevamento e di ambientamento della fauna s elvatic a
autoc tona, l'attivazione degli is tituti previs ti nel piano regionale faunis tic o - venatorio e
l'approfondimento delle c onos c enze s ulla fauna s elvatic a in rapporto c on la patologia degli
animali domes tic i e dell'uomo e le migrazioni della fauna.
4 . P er le s tes s e finalità di c ui al c omma 1 , l'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente
provvede a dotars i di tutto il materiale tec nic o s c ientific o, ivi inc lus i, tra l'altro, c artografia,
s is temi informatic i, s trumentazione tec nic a, apparec c hiature e doc umentazione s c ientific he.
4 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente può, per c omprovate es igenze, s tipulare
appos ite c onvenzioni c on U nivers ità, enti, is tituti s pec ializzati ed as s oc iazioni profes s ionali
venatorie, agric ole e naturalis tic he ric onos c iute, nonc hé c on es perti qualific ati, s ingoli o
as s oc iati, per le finalità indic ate nel c omma 1 .
A rt.9 1
Programmi educativi
4 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, anc he in c ollaborazione c on gli is tituti
s c olas tic i, gli enti, gli organis mi e le as s oc iazioni operanti nel c ampo della protezione
dell'ambiente e della fauna, attua programmi educ ativi e di s ens ibilizzazione s u problemi della
c ons ervazione della fauna s elvatic a e dell'ambiente naturale, mediante la predis pos izione,
l'ac quis to e la divulgazione di materiale didattic o.
A rt.9 2
Corsi e borse di studio
4 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente is tituis c e e promuove c ors i annuali o
pluriennali di preparazione, aggiornamento e s pec ializzazione, per i dipendenti delle
A mminis trazioni pubblic he e degli organis mi di c ui alla pres ente legge c he abbiano per
c ompito la tutela e la ges tione della fauna s elvatic a, avvalendos i anc he di univers ità, is tituti
ed enti s pec ializzati.
4 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente favoris c e, altres ì, mediante l'is tituzione
di bors e di s tudio e di perfezionamento, la frequenza in I talia e all'es tero di s c uole di
s pec ializzazione per laureati e di c ors i di preparazione profes s ionale, per tec nic i diplomati o
laureandi, s ulla biologia, s ulla c ons ervazione e s ulla ges tione della fauna s elvatic a.
A rt.9 3
Riconoscimento delle associazioni venatorie
4 . L e as s oc iazioni fra i c ac c iatori, is tituite c on atto pubblic o, pos s ono ric hiedere di es s ere
ric onos c iute c ome as s oc iazioni venatorie agli effetti della pres ente legge. E s s e s ono
ric onos c iute c on dec reto del P res idente della G iunta regionale, previa deliberazione della
G iunta medes ima, s u propos ta dell'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, purc hé
pos s eggano i s eguenti requis iti:
4 . abbiano finalità s portive, ric reative, formative o tec nic o- venatorie;
b) pos s eggano un'effic iente e s tabile organizzazione a c arattere regionale;
c ) abbiano un numero di s oc i non inferiore a un ventes imo delle lic enze di c ac c ia rilas c iate
nella Regione;
d) prevedano nei loro s tatuti la democ ratic a elezione degli organi direttivi.
A rt.9 4
Contributi alle associazioni venatorie e di protezione ambientale
1 . L 'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, s entito il parere del C omitato regionale
faunis tic o, può c onc edere c ontributi alle as s oc iazioni venatorie ric onos c iute e alle
as s oc iazioni di protezione ambientale ric onos c iute per le attività di vigilanza, organizzative e
educ ative inerenti alle materie oggetto della pres ente legge pratic ate in Sardegna.
2 . I l regolamento di attuazione della pres ente legge dis c iplina i c riteri e le modalità per
l'erogazione dei c ontributi di c ui al c omma 1 .
A rt.9 5
Compiti del Corpo forestale
# I l C orpo fores tale e di vigilanza ambientale della Regione c ollabora all'attuazione della
pres ente legge, oltre c he nell'ambito dell'attività di s orveglianza, anc he per il c ontrollo della
fauna s elvatic a. A tal fine, nell'ambito del pers onale del C orpo, l'A s s es s orato regionale della
difes a dell'ambiente promuove la formazione in materia faunis tic a c on partic olare riferimento
all'attività di c ollaborazione a programmi c onc ernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa
delle popolazioni, il monitoraggio dello s tatus della fauna, la verific a dell'es ec uzione degli
interventi di miglioramento ambientale e la reimmis s ione in natura di es emplari feriti.
TITOLO VI
(Dis pos izioni finali, trans itorie e finanziarie)
A rt.9 6
Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32
# P er i proc edimenti s anzionatori non anc ora definiti alla data di entrata in vigore della
pres ente legge s i applic ano le dis pos izioni della legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 .
# Fino all'attivazione degli is tituti previs ti nel piano regionale faunis tic o- venatorio e nei
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termini in es s o indic ati, c ontinuano ad applic ars i le dis pos izioni della legge regionale n. 3 2 del
1 9 7 8 , relativamente all'es erc izio dell'attività di c ac c ia in territorio libero ed in zone c onc es s e
per l'es erc izio della c ac c ia autoges tita, fatto s alvo l'adeguamento dei mas s imali delle
as s ic urazioni nec es s arie per lo s volgimento dell'attività venatoria e il vers amento del
c ontributo regionale di c ui all'artic olo 2 2 della s tes s a legge.
# Fino alla attivazione degli is tituti previs ti nel piano regionale faunis tic o- venatorio e nei
termini in es s o indic ati c ontinuano ad applic ars i le dis pos izioni della legge regionale n. 3 2 del
1 9 7 8 , relativamente alla is tituzione ed alla ges tione delle oas i permanenti di protezione
faunis tic a e di c attura, delle zone di ripopolamento e c attura, delle zone pubblic he o private per
l’allevamento della s elvaggina a s c opo di s tudio e di ripopolamento e delle zone di
addes tramento per i c ani e per le gare degli s tes s i, di c ui alla s tes s a legge regionale n. 3 2 del
1978.
4 . L 'A mminis trazione regionale, anc he prima dell'entrata in vigore del piano regionale
faunis tic o - venatorio, può autorizzare c on le modalità previs te dagli artic oli 3 1 e 3 4 della
pres ente legge la is tituzione di aziende agri - turis tic o - venatorie. L a s uperfic ie delle aziende
agri - turis tic o - venatorie is tituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunis tic o venatorio non può es s ere s uperiore al 5 per c ento del territorio agro - s ilvo - pas torale.
A rt.9 7
Limitazioni nelle zone autogestite
1 . I n vis ta dell'adozione del princ ipio della c ac c ia programmata in ambiti territoriali definiti,
c ome previs to nel piano faunis tic o - venatorio regionale, i s oc i appartenenti alle zone
autoges tite s ono obbligati ad es erc itare l'attività venatoria alla lepre e alla pernic e s arda
unic amente ed es c lus ivamente nel territorio dell'autoges tita, s ec ondo le modalità previs te nel
c alendario venatorio.
2 . I pres identi delle zone autoges tite provvedono al c ontrollo degli abbattimenti di fauna
s tanziale e migratoria, dis tinti per s pec ie, effettuati nella s tagione venatoria e s ono obbligati a
tras mettere all'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente le s tatis tic he di detti
abbattimenti entro il mes e di marzo.
3 . L e c onc es s ioni per l'es erc izio della c ac c ia autoges tita, dis pos te ai s ens i dell'artic olo 5 1
della legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 , c es s ano di avere effic ac ia dalla data previs ta nel piano
faunis tic o - venatorio regionale e c omunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
dello s tes s o piano
4 . Su ric hies ta delle as s emblee degli as s oc iati, da pres entars i entro s es s anta giorni dalla data
di entrata in vigore del piano regionale faunis tic o venatorio, l'A s s es s ore regionale della difes a
dell'ambiente autorizza la tras formazione delle zone autoges tite, di c ui all'artic olo 7 1 della
legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 , in aziende faunis tic o- venatorie, a c ondizione c he s iano
ris pettati i requis iti e le modalità previs ti per tali aziende dalla pres ente legge e dal piano
faunis tic o regionale. I n c as o di approvazione della tras formazione, la relativa autorizzazione ha
validità dec ennale ai s ens i del c omma 2 dell'artic olo 3 1 .
A rt.9 8
Sospensione delle nuove autorizzazioni
1 . L e autorizzazioni per l'es erc izio della c ac c ia in Sardegna, di c ui alla legge regionale n. 3 2
del 1 9 7 8 , c ons ervano la loro validità fino al naturale termine di s c adenza.
2 . I l rilas c io di nuove autorizzazioni per l'es erc izio della c ac c ia, o il rinnovo di quelle s c adute a
favore dei c ac c iatori non res identi in Sardegna, è s os pes o fino all'attivazione degli ambiti
territoriali di c ac c ia previs ti dal piano faunis tic o - venatorio regionale, c on determinazione
dell'indic e di dens ità venatoria territoriale.
A rt.9 9
Proroga dei Comitati provinciali della caccia
1 . I C omitati provinc iali della c ac c ia, operanti ai s ens i dell'artic olo 7 5 della legge regionale n.
3 2 del 1 9 7 8 , e le C ommis s ioni per l'abilitazione all'es erc izio della c ac c ia, c ontinuano a
s volgere le proprie funzioni fino all'is tituzione dei C omitati provinc iali faunis tic i e delle
C ommis s ioni per l'abilitazione all'es erc izio della c ac c ia previs ti nella pres ente legge.
2 . E s auriti i c ompiti di c ui al c omma 1 , il pers onale dell'A mminis trazione regionale, già in
s ervizio pres s o i C omitati provinc iali della c ac c ia, è as s egnato in pos izione di dis tac c o alle
ris pettive P rovinc e nel c ui territorio s volgono le proprie funzioni, quale s upporto tec nic o e
amminis trativo all'attività di programmazione e ges tione faunis tic o - venatoria, fintanto c he le
A mminis trazioni provinc iali non provvederanno c on proprio pers onale allo s volgimento dei
c ompiti attribuiti dalla pres ente legge.
3 . I l dis tac c o è dis pos to c on provvedimento dell'A s s es s ore regionale degli affari generali,
pers onale e riforma della Regione, s u propos ta dell'A s s es s ore regionale della difes a
dell'ambiente. L a s pes a per il pers onale in pos izione di dis tac c o ai s ens i del c omma 2 è a
c aric o dell'A mminis trazione regionale.
A rt.1 0 0
Proroga del Comitato regionale faunistico
1 . I l C omitato regionale faunis tic o, is tituito ai s ens i della legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 ,
c ontinua ad operare s ino all'ins ediamento del nuovo C omitato c on le attribuzioni previs te dalla
pres ente legge.
A rt.1 0 1
Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna
1 . L 'U ffic io regionale per la fauna di c ui alla legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 , e s uc c es s ive
modific azioni ed integrazioni è s oppres s o ed ogni s ua funzione e dotazione di beni è tras ferita
all'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a.
2 . L 'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a ha s ede pres s o l'attuale U ffic io regionale per la
fauna.
1 .L 'A s s es s ore regionale della difes a dell'ambiente, di c onc erto c on l'A s s es s ore del pers onale,
provvede ad as s egnare il pers onale di ruolo in s ervizio pres s o l'U ffic io regionale per la fauna
ed il pers onale as s unto c on c ontratto privatis tic o già in s ervizio pres s o lo s tes s o U ffic io ad
altre s trutture dipendenti dallo s tes s o A s s es s orato. L a pos izione giuridic a del pers onale res ta
immutata.
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A rt.1 0 2
Riconoscimento ex art. 70 legge regionale n. 32 del 1978
1 . Si c ons iderano ric onos c iute agli effetti della pres ente legge le as s oc iazioni venatorie già
ric onos c iute ed operanti ai s ens i dell'artic olo 7 0 della legge regionale n. 3 2 del 1 9 7 8 , a
c ondizione c he pos s iedano i requis iti ric hies ti dall’artic olo 9 3 della pres ente legge.
A rt.1 0 3
Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica
1 . N ei c onfronti di c oloro c he detengono fauna s elvatic a o ai ges tori, s ingoli o as s oc iati, di
impianti di allevamento di fauna s elvatic a a s c opo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è
c onc es s a dall'A s s es s orato regionale della difes a dell'ambiente, previa is truttoria dei
c ompetenti uffic i, s entito il C omitato regionale faunis tic o, un'autorizzazione provvis oria a
detenere detti es emplari s ino all'approvazione delle norme regolamentari c he dis c iplinano la
materia.
A rt.1 0 4
Regolamento di attuazione
1 . C on il regolamento di attuazione della pres ente legge, c he viene adottato c ontes tualmente
al piano faunis tic o- venatorio regionale, s ono dis c iplinate, oltre quelle s pec ific amente previs te
nella s tes s a legge, le s eguenti attività:
a) l'individuazione degli interventi e delle opere da s ottoporre a preventiva valutazione di
c ompatibilità ambientale nelle zone partic olarmente protette e dis c iplina del relativo
proc edimento;
b) l'allevamento di fauna s elvatic a a s c opo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
c ) l'es erc izio venatorio nei fondi c on pres enza di bes tiame allo s tato brado.
A rt.1 0 5
Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici
1 . C hiunque detenga alla data di entrata in vigore della pres ente legge trofei di animali
s elvatic i dei quali è vietata la c attura e l'uc c is ione, è tenuto a pres entare denunc ia, entro
s es s anta giorni, al C omune dove i trofei s ono detenuti: c hi non provvede alla denunc ia è
s oggetto alle s anzioni previs te dall'artic olo 7 4 .
A rt.1 0 6
Norma finanziaria
1 . G li oneri derivanti dall'applic azione della pres ente legge s ono valutati in lire
7 .1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 annui e fanno c aric o ai s ottoc itati c apitoli del bilanc io pluriennale 1 9 9 6 - 1 9 9 8
ed ai c apitoli c orris pondenti dei bilanc i per gli anni s uc c es ivi.
2 . N el bilanc io pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1 9 9 6 - 1 9 9 8 s ono introdotte le
s eguenti variazioni:
E N T RA T A
I n aumento
C ap. 1 1 6 0 4 - (N uova I s tituzione) - 1 .1 .6 .
T as s e s ulle c onc es s ioni regionali in materia di c ac c ia (art. 7 9 della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 3 5 0 0 9 - (D enominazione variata) P roventi delle s anzioni amminis trative per le violazioni delle norme di polizia fores tale e delle
norme integrative per la difes a dei bos c hi dagli inc endi (art. 1 1 , c omma 3 , L egge 1 marzo
1 9 7 5 , n. 4 7 )
C ap. 3 5 0 0 9 /0 1 - (N uova I s tituzione) - 3 .5 .0
V ers amenti di s omme ris c os s e per s anzioni amminis trative e pec uniarie in applic azione della
legge regionale s ulla protezione della fauna e s ull'es erc izio della c ac c ia in Sardegna
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 3 5 0 0 9 /0 2 - (N uova I s tituzione) - 3 .5 .0 .
P roventi derivanti dalla vendita della fauna morta s eques trata (art. 7 3 , c omma 4 , della
pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
I n diminuzione
C ap. 3 5 0 0 3 V ers amenti dei c ac c iatori per il rilas c io delle autorizzazioni regionali di c ac c ia di c ui al titolo
I I , c apo I , della legge regionale 2 8 aprile 1 9 7 8 , n. 3 2
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
s oppres s o
SP E SA
I n diminuzione
0 5 - A SSE SSO RA T O D I FE SA A M BI E N T E
C ap. 0 5 1 0 0 C ontributi ai c omitati provinc iali della c ac c ia (art. 7 5 , L .R. 2 8 aprile 1 9 7 8 , n. 3 2 , e art. 1 3
della L .R. 1 5 febbraio 1 9 9 6 , n. 1 0 )
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 1 Spes e per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi dell'U ffic io regionale della fauna
(artt. 1 2 e 1 3 , L .R. 2 8 aprile 1 9 7 8 , n. 3 2 , art. 5 4 , L .R. 1 0 maggio 1 9 8 3 , n. 1 2 , art. 7 0 , L .R. 3 1
maggio 1 9 8 4 , n. 2 6 , art. 8 3 , L .R. 2 8 maggio 1 9 8 5 , n. 1 2 , art. 1 1 9 , L .R. 2 7 giugno 1 9 8 6 , n.
4 4 , art. 1 3 2 , L .R. 4 giugno 1 9 8 8 , n. 1 1 e art. 5 3 , L .R. 3 0 maggio 1 9 8 9 , n. 1 8 )
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - - - -
w w w .regione.sardegna.it/j/v/1271?v=9&c=72&s=1&file=1998023
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02/12/12
1 9 9 7 lire 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 4 Spes e per il funzionamento e per l'as s olvimento dei c ompiti del C omitato regionale faunis tic o
e dei C omitati c omprens oriali e c omunali faunis tic i (L .R. 2 8 aprile 1 9 7 8 , n. 3 2 e art. 1 4 della
L .R. 1 5 febbraio 1 9 9 6 , n. 1 0 )
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0
I n aumento
0 2 - A SSE SSO RA T O A FFA RI G E N E RA L I , P E RSO N A L E E RI FO RM A D E L L A RE G I O N E
C ap. 0 2 0 1 6 Stipendi, paghe, indennità e altri as s egni al pers onale dell'A mminis trazione regionale (L .R. 1 7
agos to 1 9 7 8 , n. 5 1 , L .R. 4 s ettembre 1 9 7 8 , n. 5 7 , L .R. 1 giugno 1 9 7 9 , n. 4 7 , L .R. 2 8 febbraio
1 9 8 1 , n. 1 0 , L .R. 2 8 luglio 1 9 8 1 , n. 2 5 , L .R. 2 8 novembre 1 9 8 1 , n. 3 9 , L .R. 1 9 novembre
1 9 8 2 , n. 4 2 , L .R. 8 maggio 1 9 8 4 , n. 1 8 , L .R. 2 5 giugno 1 9 8 4 , n. 3 3 , art. 3 , L .R. 5 agos to
1 9 8 5 , n. 1 7 , L .R. 2 3 agos to 1 9 8 5 , n. 2 0 , art. 2 0 , L .R. 5 novembre 1 9 8 5 , n. 2 6 , L .R. 2 6 agos to
1 9 8 8 , n. 3 2 e L .R. 2 4 ottobre 1 9 8 8 , n. 3 5 e L .R. 2 giugno 1 9 9 4 , n.2 6 ) (s pes a obbligatoria)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 5 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 5 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 2 0 2 3 V ers amento ritenute e c ontributi dovuti per il trattamento di as s is tenza del pers onale (s pes a
obbligatoria)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 5 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 5 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 2 0 9 3 Spes e per la qualific azione, l'aggiornamento, la s pec ializzazione e la formazione profes s ionale
del pers onale dell'A mminis trazione regionale, s pes e per favorire la partec ipazione ai c ors i di
qualific azione, di aggiornamento, di s pec ializzazione e di formazione profes s ionale da parte del
pers onale degli enti loc ali, anc he non territoriali e degli enti pararegionali (art. 3 9 L .R. 1 7
agos to 1 9 7 8 , n. 5 1 e art. 9 2 , c omma 1 , della pres ente legge); nonc hé da parte del pers onale
del ruolo s pec iale provvis orio di c ui alle leggi regionali 8 maggio 1 9 8 4 , n. 1 8 e 1 7 gennaio
1 9 8 6 , n. 1 2 (art. 1 2 3 , L .R. 2 7 giugno 1 9 8 6 , n. 4 4 )
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 2 1 0 2 M edaglie fis s e di pres enza, indennità di tras ferta, rimbors i di s pes e di viaggio e indennità per
us o di auto proprie o di mezzi gratuiti ai c omponenti e ai s egretari di c ommis s ioni, c omitati e
altri c ons es s i, is tituiti dagli organi dell'A mminis trazione regionale (art. 7 e 1 7 bis , L .R. 1 1
giugno 1 9 7 4 , n. 1 5 , L .R. 1 9 maggio 1 9 8 3 , n. 1 4 , L .R. 2 7 aprile 1 9 8 4 , n. 1 3 e L .R. 2 2 giugno
1 9 8 7 , n. 2 7 )
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 4 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 4 0 .0 0 0 .0 0 0
0 5 - A SSE SSO RA T O D I FE SA A M BI E N T E
C ap. 0 5 1 0 2 - (D enominazione variata) Ris arc imento dei danni provoc ati dalla fauna s elvatic a alle produzioni agric ole e zootec nic he
(art. 5 9 della pres ente legge)
C ap. 0 5 1 0 5 - (D enominazione variata) C ontributi alle as s oc iazioni venatorie e di protezione ambientale ric onos c iute per le attività di
vigilanza, organizzative, educ ative pratic ate in Sardegna (art. 9 4 della pres ente legge)
C ap. 0 5 1 0 7 - (N uova I s tituzione) - 2 .1 .2 .1 .0 .3 .1 0 .1 4 - (0 6 .0 4 )
I nterventi per la ges tione delle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di c attura, finalizzati
alla tutela degli habitat, nonc hé al ripris tino dei biotopi dis trutti o alla c reazione di nuovi
biotopi - Spes e per le funzioni attribuite all'I s tituto regionale per la fauna s elvatic a (artt. 4 , 9 e
2 7 della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 .4 1 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 .4 1 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 1 - (N uova I s tituzione) - 2 .1 .1 .5 .3 .2 .1 0 .1 4 - (0 6 .0 4 )
Finanziamenti alle P rovinc e per lo s volgimento dei c ompiti di pianific azione, di tutela
ambientale, di tutela della fauna e s ull'es erc izio della c ac c ia; per il funzionamento dei C omitati
provinc iali faunis tic i e per il funzionamento delle c ommis s ioni per l'abilitazione venatoria (artt.
1 2 , 1 5 , 2 0 e 4 3 della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 .7 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 2 - (N uova I s tituzione) - 2 .1 .1 .6 .2 .2 .1 0 .1 4 - (0 6 - 0 4 )
Finanziamenti ai C omitati direttivi degli ambiti territoriali di c ac c ia (artt. 5 8 , c omma 6 , e 5 9
della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 2 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 2 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 3 - (N uova I s tituzione) - 1 .1 .1 .8 .3 .1 .0 1 .0 1 - (0 1 .0 5 )
Res tituzione di s omme ris c os s e per la vendita di fauna s elvatic a morta s eques trata, in c as o di
ac c ertata manc ata infrazione (art. 7 3 , c omma 4 , della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 5 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 5 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 4 - (N uova I s tituzione) - 1 .1 .1 .8 .2 .1 .0 1 .0 1 - (0 1 .0 5 )
Rimbors i delle tas s e indebitamente perc ette s ulle c onc es s ioni regionali in materia di c ac c ia
(artt. 8 1 , c omma 2 , e 8 9 della pres ente legge) (s pes a d'ordine)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - -
w w w .regione.sardegna.it/j/v/1271?v=9&c=72&s=1&file=1998023
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Regionale
02/12/12
29 luglio 1998, n. 23 - Regione Autonoma della Sardegna
1 9 9 7 lire 3 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 3 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 5 - (N uova I s tituzione) - 1 .1 .1 .4 .2 .2 .1 0 .1 4 - (0 6 .0 4 )
Spes e per la s tipula di c onvenzioni al fine della predis pos izione del piano faunis tic o - venatorio
regionale e dei s uoi aggiornamenti; per le indagini, lo s tudio e le ric erc he c onc ernenti la
biologia della fauna s elvatic a (art. 9 0 , c omma 3 della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 6 - (N uova I s tituzione) - 2 .1 .2 .1 .0 .3 .1 0 .1 4 - (0 6 .0 4 )
Spes e per l'ac quis to di materiale informatic o e tec nic o - s c ientific o al fine della
predis pos izione del piano faunis tic o - venatorio regionale e dei s uoi aggiornamenti (art. 9 0 ,
c omma 2 , della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 7 - (N uova I s tituzione) - 2 .1 .1 .6 .2 .2 .1 0 .1 4 (0 6 .0 4 )
Spes e per s tudi e ric erc he finalizzati alla predis pos izione del piano faunis tic o - venatorio
regionale e dei s uoi aggiornamenti (art. 9 0 , c omma 1 , della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 5 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 5 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 8 - (N uova I s tituzione) - 2 .1 .1 .4 .1 .2 .1 0 .1 4 - (0 6 .0 4 )
Spes e per la realizzazione di programmi educ ativi s ui problemi della c ons ervazione della fauna
s elvatic a e dell'ambiente naturale (art. 9 1 della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /0 9 (N uova is tituzione) - 1 .1 .1 .6 .1 .2 .1 0 .1 4 - (0 6 .0 4 ) - Bors e di s tudio s ulla biologia,
c ons ervazione e ges tione della fauna s elvatic a (art. 9 2 , c omma 2 , della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
C ap. 0 5 1 0 7 /1 0 (N uova is tituzione) - 1 .1 .1 .6 .1 .2 .1 0 .1 4 (0 6 .0 4 ) - C ontributi a favore dei proprietari o
c onduttori per l'inc lus ione di terreni privati nelle oas i permanenti di protezione faunis tic a e di
c attura e nelle zone temporanee di ripopolamento e c attura (art. 2 5 della pres ente legge)
1 9 9 6 lire - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 9 7 lire 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
1 9 9 8 lire 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
3 . I l c apitolo 0 5 1 0 7 /0 4 è is c ritto nell'elenc o n. 1 allegato alla legge di bilanc io, il c apitolo
0 5 1 0 7 /0 3 è is c ritto nell'elenc o n. 3 allegato alla s tes s a legge.
L a pres ente legge s arà pubblic ata nel Bollettino U ffic iale della Regione.
E ' fatto obbligo a c hiunque s petti di os s ervarla e di farla os s ervare c ome legge della Regione.
A LLE GA T O 1
E lenc o delle s pec ie di fauna s elvatic a partic olarmente protetta ai s ens i dell'artic olo 5 , c omma
3 , della pres ente legge
a) M A M M I FE RI P RE SE N T I I N SA RD E G N A E N E L L E SU E A C Q U E T E RRI T O RI A L I :
tutte le s pec ie di c etac ei (C etac ea) tutte le s pec ie di P ipis trelli (C hiroptera) G hiro (G lis glis )
M artora (M artes martes ) G atto s elvatic o (Felis s ilves tris ) Foc a monac a (M onac hus
monac hus ) C ervo s ardo (C ervus elaphus c ors ic anus ) D aino (D ama dama) M uflone (O vis
mus imon) C apra s elvatic a (C apra Sp) limitatamente alle popolazioni pres enti nelle is ole di
T avolara e M olara
b) U C C E L L I N I D I FI C A N T I : Svas s o maggiore (P odic eps c ris tatus ) Berta maggiore
(C alonec tris diomedea) Berta minore (P uffinus puffinus ) U c c ello delle tempes te (H ydrobates
pelagic us ) C ormorano (P halac roc orax c arbo s inens is ) C ormorano dal c iuffo (P halac roc orax
aris totelis des mares tii) T arabus o (Botaurus s tellaris ) T arabus ino (I xobryc hus minutus )
N ittic ora (N yc tic orax nyc tic orax) Sgarza c iuffetto (A rdeola ralloides ) A irone guardabuoi
(Bubulc us ibis ) G arzetta (E gretta garzetta) A irone ros s o (A rdea purpurea) M ignattaio
(P legadis falc inellus ) Fenic ottero (P hoenic opterus ruber) V olpoc a (T adorna tadorna) Fis tione
turc o (N etta rufina) M oretta tabac c ata (A ythya nyroc a) N ibbio reale (M ilvus milvus ) G rifone
(G yps fulvus ) Falc o di palude (C irc us aeruginos us ) A lbanella minore (C irc us pygargus )
Sparviere (A c c ipiter nis us ) A s tore s ardo (A c c ipiter gentilis arrigonii) P oiana (Buteo buteo)
A quila reale (A quila c hrys aetos ) A quila del Bonelli (H ieraaetus fas c iatus ) G heppio (Falc o
tinnunc ulus ) G rillaio (Falc o naumanni) L odolaio (Falc o s ubbuteo) Falc o della regina (Falc o
eleonorae) P ellegrino (Falc o peregrinus ) Sc hiribilla grigiata (P orzana pus illa) P ollo s ultano
(P orphyrio porphyrio) G allina prataiola (T etrax tetrax) C avaliere d'I talia (H imantopus
himantopus ) A voc etta (Rec urviros tra avos etta) O c c hione (Burhinus oedic nemus ) P ernic e di
mare (G lareola pratinc ola) P ettegola (T ringa totanus ) G abbiano c omune (L arus ridibundus )
G abbiano ros eo (L arus genei) G abbiano c ors o (L arus audouinii) Sterna zampenere
(G eloc helidon nilotic a) Sterna c omune (Sterna hirundo) Fratic ello (Sterna albifrons ) C uc ulo dal
c iuffo (C lamator glandarius ) M artin pes c atore (A lc edo atthis ) G hiandaia marina (C orac ias
garrulus ) P ic c hio ros s o minore (P ic oides minor) C alandra (M elanoc orypha c alandra) Rondine
ros s ic c ia (H irundo dauric a) Spionc ello (A nthus s pinoletta) M erlo ac quaiolo (C inc lus c inc lus )
C ulbianc o (O enanthe oenanthe) C odiros s one (M ontic ola s axatilis ) C annarec c ione
(A c roc ephalus arundinac eus ) G rac c hio c orallino (P yrrhoc orax pyrrhoc orax)
c ) U C C E L L I O SP I T I N O N N I D I FI C A N T I :
Strolaga mezzana (G avia arc tic a) A irone bianc o maggiore (E gretta alba) C ic ogna nera
(C ic onia nigra) C ic ogna bianc a (C ic onia c ic onia) Spatola (P latalea leuc orodia) Falc o
0 pec c hiaolo (P ernis apivorus ) N ibbio bruno (M ilvus migrans ) A quila di mare (H aliaetus
albic illa) G ipeto (G ypaetus barbatus ) Bianc one (C irc aetus gallic us ) A lbanella reale (C irc us
c yaneus ) A quila anatraia maggiore (A quila c langa) A quila minore (A quila pennatus ) Falc o
pes c atore (P andion haliaetus ) Smeriglio (Falc o c olumbarius ) Sac ro (Falc o c herrug) P iviere
dorato (P luvialis apric aria) C roc c olone (G allinago media) C ombattente (P hilomac hus pugnax)
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P iro piro bos c herec c io (T ringa glareola) Sterna maggiore (Sterna c as pia) Bec c apes c (Sterna
s andvic ens is ) M ignattino piombato (C hlidonias hybridus ) M ignattino alibianc hi (C hlidonias
leuc opterus ) M ignattino (C hlidonias niger) G ufo di palude (A s io flammeus )
d) RE T T I L I P RE SE N T I I N SA RD E G N A :
T artaruga marina c omune (C aretta c aretta) D ermoc helide c oreac ea (D ermoc helys c oriac ea)
T artaruga verde (C helonia mydas ) T es tuggine d'ac qua (E mys orbic ularis ) T es tuggine c omune
(T es tudo hermanni) T es tuggine grec a (T es tudo grega) T es tuggine marginata (T es tudo
marginata) T arantolino (P hyllodac tylus europaeus ) A lgiroide nano (A lgyroides fitzingeri)
L uc ertola di Bedriaga (A rc haeolac erta bedriagae) L uc ertola tirrenic a (P odarc is tiliguerta ranzii
e podarc is tiliguerta toro) C olubro ferro di c avallo (C oluber hippoc repis ) Saettone (E laphe
longis s ima) Bis c ia del c ollare (N atrix natrix c etti) C amaleonte (C hamaeleo c hamaelon)
e) A N FI BI RI P RO D U C E N T I SI I N SA RD E G N A :
E uprotto s ardo (E uproc tus platyc ephalus ) G eotritone dell'I gles iente (Speleomantes genei)
G eotritone imperiale (Speleomantes imperialis ) G eotritone del Supramonte (Speleomantes
s upramontis ) G eotritone del M onte A lbo (Speleomantes flavus ) D is c oglos s o s ardo
(D is c oglos s us s ardus ) Rana verde (Rana es c ulenta)
Spec ie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti ad is tituire un regime di
rigoros a tutela dei loro habitat.
Data a Cagliari, addì 29 luglio 1998
P alomba
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