36
2008
22 settembre
Tenuta e vidimazione
del Libro Unico Lavoro
i chiarimenti dell’Inail
Le novità della settimana
notizie flash
Ispezioni: come
cambieranno sulla
base della Direttiva
Le pagine del professionista
Lavoro a tempo
determinato dopo la
Manovra d’Estate
Aggiornamenti professionali
Ultimo atto del divieto
di cumulo
INDICE
Le novità della settimana – notizie flash
• Trasporti su strada: la nuova direttiva in materia di controlli
pag.
3
• Stabilite le regole per i controlli antidroga per i lavoratori
pag.
3
• Una direttiva per la revisione delle ispezioni
pag.
4
• Apprendistato aziendale: le modalità di comunicazione obbligatoria
pag.
5
• Sospensione obblighi occupazionali anche per le aziende bancarie
pag.
5
• Computabilità per i disabili non iscritti al collocamento obbligatorio
pag.
5
• Comunicazioni obbligatorie per il settore scolastico
pag.
5
• Stanziati i fondi 2008 per gli enti di volontariato
pag.
6
• Compensi dei collaboratori e clausola di salvaguardia
pag.
6
• Rivisti i compensi dei medici Inps per le visite a domicilio
pag.
6
• Aggiornate le direttive per le Ispezioni Inps
pag.
7
• Privacy applicata anche ai certificati medici Inps
pag.
7
• Ente competente per l’irrogazione della maxisanzione
pag.
7
• Vendemmia 2008: pensione e lavoro occasionale cumulabili
pag.
7
• Recupero interessi corrisposti sui trattamenti previdenziali
pag.
8
• Decontribuzione: i risvolti per gli iscritti Enpals
pag.
8
• TFR: indice di rivalutazione di agosto 2008
pag.
8
• Il contratto a termine dopo la Manovra Estiva
pag.
9
• Ultimo atto del divieto di cumulo fra redditi da lavoro e pensione
pag. 16
Le pagine del professionista
Aggiornamenti professionali
• Libro Unico del Lavoro: le indicazioni dell’Inail su tenuta e vidimazione
pag. 24
Calendario delle scadenze
• Calendario delle scadenze dall’1 al 15 ottobre
pag. 28
Le novità della settimana – notizie flash
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Trasporti su strada: la nuova direttiva in materia di controlli.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 17 settembre 2008 il D.Lgs.
n.144 del 4 agosto scorso, che introduce importanti novità in merito alle ispezioni nel
settore dei trasporti su strada e abroga la precedente direttiva n.88/299/CEE. Le
norme UE obbligano infatti gli autotrasportatori a montare sui propri mezzi il
cronotachigrafo, cioè un apparecchio volto a registrare orari di lavoro, tempi di riposo,
distanze percorse e velocità mantenuta durante gli spostamenti; pertanto viene
modificata anche la modalità dei controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli
interessati. Ecco le principali novità:
- i controlli saranno effettuati ogni anno su almeno il 2% dei giorni di lavoro dei
conducenti soggetti ai regolamenti (CE) n.561/06 e (CEE) n.3821/85. Tale
percentuale sarà innalzata al 3% dal 1° gennaio 2010;
- almeno il 30% del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su
strada e almeno il 50% presso le imprese;
- i veicoli soggetti ai regolamenti sono individuati al 31 dicembre di ogni anno in
base alle immatricolazioni presso il Dipartimento dei Trasporti terrestri;
- i controlli su strada sono effettuati in luoghi e orari diversi, su una parte
sufficientemente estesa della rete stradale, e vengono eseguiti senza
discriminazioni di carattere etnico-geografico e secondo un criterio di rotazione
casuale;
- nelle operazioni di controllo stradale vengono rilevate: il tipo di strada, il Paese in
cui è stato immatricolato il veicolo e il tipo di tachigrafo utilizzato (analogico o
digitale) le registrazioni e il corretto funzionamento dell’apparecchio;
- nei controlli presso i locali delle imprese verranno registrate informazioni relative al
tipo di attività di trasporto, alle dimensioni del parco veicoli e al tipo di tachigrafo
adottato. Inoltre le imprese responsabili dei conducenti dovranno conservare per
un anno i verbali rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri
dati relativi ai controlli effettuati;
- per agevolare le operazioni di controllo va predisposto un modello di lista di
controllo da adottarsi con decreto dirigenziale entro 60 giorni dal 2 ottobre 2008;
- le imprese dovranno documentare un modulo in formato elettronico e stampabile
che riporti le assenze per malattia, ferie e la guida di un altro veicolo escluso dal
campo di applicazione del regolamento da parte del conducente nel periodo di
riferimento; tale modello dev’essere conservato per un anno dall’impresa e dal
conducente. Qualora il conducente non lo abbia con sé o il modulo sia completo o
inalterato, l’autotrasportatore è soggetto a sanzione da € 143,00 a € 570,00;
Presidente della
Repubblica
Decreto
n.144
04/08/2008
G.U.
n.218
17/09/2008
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Stabilite le regole per i controlli antidroga per i lavoratori.
La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 18 settembre, ha stabilito le procedure
per gli accertamenti sanitari di utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope nei
lavoratori con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità
e la salute di terzi. Tale Accordo, ai sensi dell’art.8, co.2, dell’Intesa della Conferenza
Unificata del 30 ottobre 2007, dà il via all’applicazione dei controlli in azienda contro
la tossicodipendenza per i lavoratori che possono mettere in pericolo la vita di altre
persone. Sarà il datore di lavoro a comunicare i nomi dei lavoratori che, in base alle
mansioni svolte, devono essere sottoposti al test e sarà sempre il datore di lavoro a
sostenere i costi dell’esame. Il lavoratore positivo al test non sarà licenziato ma
manterrà il posto cambiando mansione.
Conferenza Stato
Regioni
Seduta
18/09/2008
Circolare n. 36/2008, pag. 3
MINISTERI
Una direttiva per la revisione delle ispezioni.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha reso nota la direttiva
sulle ispezioni, che innova, sull’onda della legge Biagi, la modalità di svolgimento
delle ispezioni in azienda, con un occhio più attento alla collaborazione con le
aziende e i lavoratori, al fine di rendere tale attività un mezzo sempre più utile per
contrastare il lavoro nero.
La direttiva tocca una serie di punti programmatici, riassunti nel seguente elenco:
• non verranno più considerate le denunce anonime e le ispezioni verranno
programmate territorialmente o per sito produttivo. Tale modalità più sistematica
permetterà di effettuare accessi veloci e di maggior impatto per il contrasto al
lavoro nero;
• nel caso di denunce nominative del lavoratore, gli organi ispettivi, prima di
effettuare l’accesso in azienda, cercheranno di attuare la conciliazione
monocratica e solo nel caso in cui la denuncia riguardi una situazione grave che
interessa diversi lavoratori si procederà all’ispezione;
• maggiore utilizzo della diffida obbligatoria per permettere l’emersione guidata del
lavoro nero;
• il verbale di primo accesso, dove vengono indicate le circostanze trovate al
momento dell’ingresso in azienda, deve essere sempre redatto e consegnato in
originale all’ispezionato;
• verrà predisposto, inoltre, dalla Direzione Generale un fac-simile di verbale di
accertamento e notifica, che dovrà essere utilizzato dagli ispettori, e che farà
seguito a quello di primo accesso e conterrà gli esiti dell’ispezione;
• la sospensione delle attività non potrà più essere applicata alle micro-imprese con
unico lavoratore in nero e, negli altri casi, il provvedimento verrà applicato solo per
eventi gravi e implicherà la sospensione dalle ore 12 del giorno successivo
all’accesso ispettivo;
• per quanto riguarda le verifiche sulle collaborazioni, potranno essere effettuate
solo sui contratti non certificati; la stessa cosa vale anche per i contratti flessibili
(tempo determinato, part-time, intermittente e occasionale). In entrambi i casi i
contratti certificati potranno essere sottoposti a verifica solo a seguito di richiesta
di intervento del lavoratore e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione
monocratica;
• gli accertamenti sull’orario, oltre che delle indicazioni di legge, devono tener conto
della contrattazione collettiva e aziendale applicata;
• per gli appalti le verifiche verranno effettuate in tutti i settori e non solo nell’edilizia;
• per minori, donne, disabili e stranieri verranno organizzate apposite articolazioni
del servizio ispettivo;
• per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione della salute, gli ispettori non
potranno evitare di segnalare situazioni dubbie al servizio sanitario territorialmente
competente;
• gli ispettori, grazie alla diffida accertativa, potranno tutelare in modo rapido i crediti
patrimoniali dei lavoratori;
• per i lavoratori che usufruiscono di sussidi e indennità pubbliche che implicano lo
stato di disoccupazione e vengono trovati a lavorare in nero, verrà fatto decadere il
beneficio.
Tale direttiva ridisegna le attività ispettive svincolandole dal mero compito di
soppressione, nell’ottica di una maggiore collaborazione con le aziende, per rendere il
mercato del lavoro sempre più moderno e rispondente alle esigenze di competitività.
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Direttiva
Per maggiori informazioni sul tema si leggano gli approfondimenti che verranno
pubblicati nei prossimi numeri della Circolare.
Circolare n. 36/2008, pag. 4
Apprendistato aziendale: le modalità di comunicazione obbligatoria.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n.6011 del 17
settembre scorso, ha emanato alcuni indirizzi operativi in merito alle modalità di
comunicazione obbligatorie dell’apprendistato professionalizzante, in attesa di fornire
ulteriori chiarimenti. L’art.23 del D.L. 25 giugno 2008, convertito nella L. n.133 del 6
agosto 2008, ha introdotto il co.5-ter, per consentire alle parti sociali e agli enti
bilaterali, in caso di formazione esclusivamente aziendale, di disciplinare in maniera
diretta e totale i profili formativi, definendo la nozione di formazione aziendale e
determinando, per ciascun profilo, la durata e modalità di formazione, la modalità di
riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo. In
questo modo le aziende potranno formare direttamente gli apprendisti, senza
sottostare alla nozione regionale dei profili formativi. Pertanto, i datori di lavoro che
dovranno comunicare un apprendistato esclusivamente aziendale effettueranno le
comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informatico regionale.
Sospensione obblighi occupazionali anche per le aziende bancarie.
Gli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori diversamente abili sono sospesi
anche per le aziende creditizie che abbiano adottato il Fondo di solidarietà di settore.
Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con
l’interpello n.38 del 12 settembre scorso. Le aziende bancarie, sprovviste di
ammortizzatori sociali, hanno infatti istituito un fondo per fronteggiare le situazioni di
crisi. Poiché le modalità di intervento del fondo sono assimilabili a quelle della cassa
di integrazione, il Ministero ritiene che, anche in assenza di previsioni normative, le
imprese che in situazioni di crisi ricorrano al Fondo di solidarietà hanno diritto alla
sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei disabili.
Computabilità per i disabili non iscritti al collocamento obbligatorio.
I lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste di collocamento obbligatorio sono
computabili nella quota di riserva. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali con interpello n.40 del 12 settembre 2008, specificando che,
per essere computabili, ai suddetti lavoratori dev’essere stata riconosciuta
un’invalidità civile non inferiore al 60% o un’invalidità derivante da infortunio o malattia
professionale superiore al 33% e l’inabilità a svolgere le mansioni precedentemente
assegnate. La computabilità dei lavoratori in possesso dei requisiti necessari
dev’essere semplicemente comunicata ai Servizi competenti.
Il Ministero precisa inoltre che, se il dipendente ottiene la certificazione di invalidità
durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro non è imputabile per il periodo
scoperto intercorso tra la richiesta di verifica dello stato invalidante e il necessario
accertamento sanitario. Quindi, se sono già in corso procedure di avviamento
obbligatorio, queste verranno sospese in attesa dell’esito dell’accertamento sanitario.
Se però il risultato dell’accertamento sarà negativo, il datore di lavoro potrebbe
essere imputabile dalla DPL per il periodo di tempo scoperto intercorso tra la
sospensione delle procedure di avviamento e l’accertamento medico.
Comunicazioni obbligatorie per il settore scolastico.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 17
settembre 2008, n.6009, fornisce ulteriori chiarimenti in tema di comunicazioni
obbligatorie per il settore scolastico, chiarendo che le indicazioni già fornite per la
generalità dei settori rimangono confermate.
La nota chiarisce che la comunicazione UNILAV deve essere inoltrata nel caso di
assunzione di:
• personale a tempo determinato in aspettativa per incarico presso altro istituto,
dall’istituto che assume;
• personale a tempo determinato con contratto annuale senza comunicare le
variazioni di orario;
• personale con contratto a tempo determinato di breve durata per ogni contratto,
salvo proroghe.
Per il cambio di sede va utilizzato il modello VARDATORI.
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Nota
17/09/2008
n.6011
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Interpello
12/09/2008
n.38
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Interpello
12/09/2008
n.40
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Nota
17/09/2008
n.6009
Circolare n. 36/2008, pag. 5
Stanziati i fondi 2008 per gli enti di volontariato.
È stata pubblicata nella G.U. n.211 del 9 settembre 2008 la direttiva del 29 luglio del
Ministero del Lavoro, che stabilisce le modalità di presentazione dei progetti
sperimentali da parte delle associazioni di volontariato.
Per l'anno 2008 i progetti dovranno riguardare ambiti d'azione compresi tra i seguenti,
indicando eventualmente l'ambito prevalente:
• identificazione e prevenzione del disagio sociale;
• accompagnamento e inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione;
• promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella
comunità locale;
• promozione di modelli sulla partecipazione e integrazione sociale delle persone
con disabilità;
• promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e
giovanile;
• promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani,
sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di
integrazione giovanile.
Compensi dei collaboratori e clausola di salvaguardia.
Il Ministero del Lavoro, con interpello n.39 del 12 settembre 2008, in risposta a
Confindustria, fornisce dei chiarimenti circa il disposto della Finanziaria 2007, che
rilevava una probabile riduzione dei compensi netti dal gennaio 2007 per i
collaboratori coordinati e continuativi con redditi di fascia medio-alta, a seguito delle
modifiche nella determinazione dell’Irpef per l’anno 2007 e dell’applicazione delle
nuove aliquote contributive maggiorate.
Il Ministero sottolinea che per le collaborazioni a progetto, per cui non è prevista una
specifica disciplina fiscale, l’imponibile fiscale è al netto delle quote di contribuzione
previdenziale e assistenziale poste a carico del collaboratore e dei premi relativi ad
assicurazioni per infortuni e malattie professionali.
Inoltre, la verifica della corretta osservanza del disposto dell’art.1, co.772, deve
essere operata assumendo a riferimento il compenso mensile già riconosciuto alla
data di entrata in vigore della L. n.296/06 (ovvero il compenso mensile riconosciuto
sulla base dell’ultimo contratto stipulato con il medesimo committente, nel caso di
rapporto non più in essere alla predetta data) al netto dei soli oneri contributivi, cioè
prima di effettuare le ritenute fiscali, restando comunque fermo il rispetto del criterio
generale di proporzionalità e adeguatezza del trattamento economico riservato al
collaboratore.
Il Ministero chiarisce che l’aumento dell’aliquota contributiva alla Gestione separata,
prevista dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007), non può comunque incidere sulla
corretta ripartizione dell’onere contributivo (1/3 collaboratore e 2/3 committente), in
maniera tale da consentire al committente di alterarla oltre la misura di 1/3 a carico
del collaboratore.
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Direttiva
29/07/2008
G.U.
09/09/2008
n.211
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Interpello
12/09/2008
n.39
INPS
Rivisti i compensi dei medici Inps per le visite a domicilio.
L’Inps, con circolare n.86 del 12 settembre 2008, sulla base del D.M. datato 8 maggio
2008, rende note le variazioni sulla regolamentazione delle attività relative alle visite
di controllo effettuate dai medici Inps.
In primo luogo viene aumentato fino a 6 il numero massimo delle visite da assegnare
ad ogni singolo medico per la giornata, mentre il numero massimo di visite per ogni
fascia di reperibilità non può superare il numero di 3.
Inoltre, sono stati aggiornati i compensi.
INPS
Circolare
12/09/2008
n.86
Circolare n. 36/2008, pag. 6
Aggiornate le direttive per le Ispezioni Inps.
L’Inps, con circolare n.85 del 12 settembre 2008, ha aggiornato la circolare n.71/94,
che disciplinava l’organizzazione, programmazione e svolgimento dell’attività
ispettiva, vista la necessità di utilizzare più efficacemente la risorsa ispettiva e di
uniformare i comportamenti delle varie sedi. Ecco le principali disposizioni:
- le ispezioni vanno condotte in coppia, a garanzia sia dei datori di lavoro che dei
verbalizzanti;
- le visite ispettive vanno preparate rapportando la forza da impegnare alle
dimensioni dell’azienda;
- la parte esecutiva dell’ispezione è a discrezione dell’ispettore, che, per ottenere
l’”effetto sorpresa”, dovrà tenere il massimo riserbo su luoghi, orari e aziende da
visitare.
L’istituto fornisce inoltre ulteriori precisazioni:
• devono essere limitati al minimo gli interventi degli ispettori nelle procedure
concorsuali e le partecipazioni a cause civili;
• gli ispettori dovranno essere coinvolti nella definizione dei verbali provenienti dalle
DPL soltanto nei casi in cui ciò si renda necessario;
• si invitano le grandi aree metropolitane a superare la segmentazione e ad attuare
una programmazione sperimentale in ambito provinciale;
• nelle ispezioni in agricoltura:
- sono prioritari gli accertamenti in aziende che risultino non aver versato i
contributi;
- nei casi in cui la denuncia DMAG sia stata presentata da aziende “senza terra”
o indebitamente somministratrici di manodopera, e non si conosca il nominativo
dell’effettivo utilizzatore di detta manodopera, verranno addebitati alla ditta
denunciante i contributi dovuti;
- nel caso di accertati rapporti di lavoro fittizi, questi verranno annullati e verrà
trasmessa copia del verbale anche all’ufficio gestione posizioni assicurative
agricole, affinché i lavoratori possano apprendere tempestivamente la notizia e
predisporre i mezzi impugnativi a loro tutela.
Privacy applicata anche ai certificati medici Inps.
L’Inps, con circolare n.87 del 12 settembre 2008, chiarisce alle proprie sedi che la
gestione dei certificati medici ricevuti dai lavoratori deve essere operata secondo i
principi di rispetto del diritto alla privacy. Anche in caso di assenza del lavoratore alla
visita fiscale, il medico dovrà inserire l’invito a presentarsi a visita ambulatoriale in
busta chiusa, dalla quale non si può desumere il contenuto dell’atto, e metterla nella
cassetta della posta o consegnarla a un familiare, addetto alla famiglia o al portiere.
Ente competente per l’irrogazione della maxisanzione.
L'Inps, con messaggio n.20551 del 17 settembre 2008, chiarisce che la competenza
per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.36-bis della L.
n.248/06, così come modificato dalla L. n.247/07, c.d. maxisanzione, è legata al
momento della constatazione dell'illecito e non a quello della commissione del fatto.
Per cui, spetta all'Agenzia delle Entrate l'irrogazione delle sanzioni constatate
anteriormente al 12 agosto 2006 e alla Direzione provinciale del lavoro per quelle
constatate dal 12 agosto 2006. Di conseguenza, l'Istituto comunicherà gli
accertamenti ispettivi effettuati al soggetto idoneo seguendo la predetta direttiva.
Vendemmia 2008: pensione e lavoro occasionale cumulabili.
L’Inps, con messaggio n.20439 del 17 settembre 2008, fornisce alcuni chiarimenti sul
cumulo dei trattamenti pensionistici in caso di lavoro occasionale di tipo accessorio.
Tale tipologia di prestazione lavorativa, infatti, non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato, pertanto i trattamenti pensionistici sono cumulabili con il lavoro
occasionale accessorio.
In tema di cumulo di redditi da lavoro e pensione, si veda l’articolo pubblicato a
pagina 16.
INPS
Circolare
12/09/2008
n.85
INPS
Circolare
12/09/2008
n.87
INPS
Messaggio
17/09/2008
n.20511
INPS
Messaggio
17/09/2008
n.20439
Circolare n. 36/2008, pag. 7
INPDAP a cura di Aldo Ciccarella – Esperto in materia previdenziale
Recupero interessi corrisposti sui trattamenti previdenziali.
Con nota operativa n.22 del 9 settembre 2008, l’Inpdap – Direzione Centrale
TFS/TFR e Previdenza Complementare, stante il principio dell’unitarietà del
procedimento amministrativo per il quale l’Istituto è tenuto a liquidare agli aventi diritto
gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza prevista
per l’adozione del provvedimento, a seguito del ritardo nella trasmissione degli atti da
parte degli Enti pubblici datori di lavoro, ha provveduto a fornire le procedure
operative al fine di provvedere all’attività di recupero, a carico degli Enti datori di
lavoro, della quota interessi anticipata dall’Istituto.
Al riguardo, l’Inpdap ha evidenziato che l’azione di rivalsa deve essere
obbligatoriamente esercitata verso qualunque Ente/Amministrazione, compresi gli
Istituti scolastici.
INPDAP
Circolare
DCTFS/TFR e
Previdenza
Complementare
Nota operativa
09/09/2008
n.22
ENPALS
Decontribuzione: i risvolti per gli iscritti Enpals.
L’Enpals, con circolare n.17 del 16 settembre 2008, ricorda a tutte le imprese
assicurata che dal 1° gennaio 2008, in luogo dell'abrogata decontribuzione, è stato
introdotto, in via sperimentale per il periodo 2008-2010 ed entro i limiti delle risorse
stabilite dalla legge, uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di
secondo livello.
Per accedere allo sgravio, le imprese interessate devono presentare un'apposita
domanda, inoltrabile solo in via telematica, all'Inps anche in relazione ai lavoratori
iscritti all'Enpals.
ENPALS
Circolare
16/09/2008
n.17
VARIE
TFR: indice di rivalutazione di agosto 2008.
Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto
accantonato al 31 dicembre 2007, per il mese di agosto è pari a 3,105463%.
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese diagosto, diffuso dall’Istat con comunicato del 15 settembre 2008, è pari a 135,5.
www.cslavoro.it
ISTAT
Comunicato stampa
15/09/2008
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Circolare n. 36/2008, pag. 8
Le pagine del professionista
Il contratto a termine
dopo la Manovra Estiva
a cura di Danilo Papa∗ – Responsabile area giuridica e attività di interpello della Direzione generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
“Eccezionalità”
(o meno) del
contratto
a
termine
Dopo l’intervento della legge n.247/07, il contratto a tempo determinato è stato
ancora una volta profondamente modificato dal D.L. n.112/08 e dalla legge di
conversione n.133/08. In pochi mesi si è dunque assistito ad interventi che hanno
inciso sulle stesse condizioni per poter ricorrere al contratto, prima in senso
restrittivo e poi affidando alla contrattazione collettiva ampi margini di
regolamentazione. Calmate un po’ le acque – almeno così sembra – appare
opportuno ricapitolare le novità di questi mesi, alcune delle quali sono state chiarite
dal Ministero del Lavoro con la circolare n.13/08.
La legge n.247/07 ha
anzitutto introdotto
un co.1 all’art.1 del
D.Lgs. n.368/01, prevedendo che “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo
indeterminato”. Dietro tale affermazione, almeno secondo i primi commentatori1, sembra esserci la volontà
di riaffermare il principio della “eccezionalità” del rapporto di lavoro a tempo determinato – così come
d’altronde si legge nell’accordo quadro tra CES-UNICE-CEEP2, recepito dalla direttiva n.99/70/CE del 28
giugno 1999 – con tutta una serie di conseguenze sul piano dell’utilizzabilità del contratto. Dal punto di vista
operativo, infatti, almeno prima dell’intervento del D.L. n.112/08, sembrava necessaria non soltanto
l’esistenza di una causa “tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva” ai fini della legittima stipulazione
del contratto a tempo determinato ma, a monte, l’esistenza di un’“occasione temporanea” di lavoro.
Il D.L. n.112/08, al riguardo, ha tuttavia precisato che il rispetto delle ragioni “tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive” è comunque garantito anche se le stesse sono “riferibili alla ordinaria attività del
datore di lavoro”, arginando così l’interpretazione che considerava legittima l’apposizione del termine solo a
fronte di esigenze eccezionali. L’intervento dovrebbe svolgere un ruolo di interpretazione della normativa
preesistente, altrimenti il Legislatore potrebbe sortire effetti contrapposti a quelli voluti (se ora si precisa la
possibilità di stipula del contratto anche per ragioni riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro, allora
prima non era così?). Va comunque sottolineato che l’attuale formulazione della norma rispecchia
fedelmente quanto già previsto in tema di somministrazione a termine3.
L’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga
del termine
Il D.L. n.112/08, come convertito dalla L. n.133/08, ha introdotto un nuovo art.4-bis, che interviene sul
contenzioso giudiziario relativo ai contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della stessa L.
n.133/08 (21 agosto 2008). Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in tutte le altre situazioni che abbiano
comportato una violazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine (art.1) delle disposizioni
in tema di aziende di trasporto aereo o aziende esercenti i servizi aeroportuali (art.2) o la disciplina della
∗
Componente del Centro Studi Attività Ispettiva e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno
carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.
1
V.M.Tatarelli, Le novità in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, in Guida al lavoro n.2/2008.
2
Il sesto considerando recita testualmente che “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e
contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento”.
3
L’art.20, co.4, del D.Lgs. n.276/03 stabilisce infatti che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell'utilizzatore”.
Circolare n. 36/2008, pag. 9
proroga (art. 4), il lavoratore non ha più diritto alla reintegra, ma a un’indennità non inferiore a 2,5 e non
superiore a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (comprensiva, ad esempio, dei ratei
aggiuntivi). Nella “quantificazione” si dovrà tenere conto della durata del contratto, delle dimensioni
aziendali e delle condizioni del prestatore: si tratta, in sostanza, dei requisiti già fissati dall’art.8 della L.
n.604/66. L’art.4-bis presenta alcuni profili di dubbia costituzionalità, uno legato al trattamento disomogeneo
di situazioni identiche (l’indennità sostitutiva della reintegra si riferisce esclusivamente ai giudizi in corso) e
l’altro legato a una difficile compatibilità della previsione con quei pronunciamenti della Corte
Costituzionale, secondo i quali eventuali nullità di clausole di un contratto di lavoro non darebbero mai luogo
a una “prestazione di fatto”, ex art.2126 c.c., ma a una conversione del rapporto in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato (si veda ad es. sent. n.210/924 o n.283/055).
Limiti temporali all’utilizzo del contratto
L’art.5, co.4 bis, del D.Lgs. n.368/01 prevede che “qualora per effetto di successione di contratti a termine
per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…) il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”.
Al riguardo, sebbene il Ministero non lo dica, sembra pacifica un’interpretazione secondo cui detto
limite si applica esclusivamente nelle ipotesi di “successione di contratti a termine”, in modo che,
ferma restando la presenza delle condizioni “tecniche, produttive, organizzative o sostitutive”, sia sempre
possibile l’apposizione di un termine superiore ai 36 mesi al primo (e unico) contratto.
Il limite di durata massima richiede l’identità delle parti del rapporto di lavoro e l’equivalenza delle
mansioni. Sul primo aspetto la circolare non si esprime, eppure sull’argomento andrebbero approfondite le
ipotesi in cui l’identità delle parti sembra venir meno solo formalmente (si pensi a una fusione di società).
Sul secondo aspetto, quello dell’equivalenza delle mansioni, la circolare n.13/08 del Ministero è invece
puntuale nel ricordare anche la giurisprudenza più recente. In proposito, si sottolinea che l’equivalenza delle
mansioni non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale
tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i
contenuti concreti delle attività espletate6. Sull’argomento il Ministero riporta inoltre una sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione7, che esprime due concetti di particolare interesse. Da un lato la Suprema
Corte afferma infatti che “l’equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non
solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come
attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio
professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto”; dall’altro si sottolinea che la
contrattazione collettiva ha comunque il potere di individuare la nozione di “equivalenza” attraverso le c.d.
clausole di fungibilità, volte a consentire un impiego più flessibile del lavoratore, almeno per “sopperire a
contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di
tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica (…)”.
Insomma, per la verifica del requisito dell’equivalenza delle mansioni, oltre alla corrispondenza dei
livelli di inquadramento, occorrerà prestare attenzione ai contenuti delle attività espletate, all’utilizzo
del patrimonio professionale già acquisito dal lavoratore e all’esistenza di clausole di fungibilità
nell’ambito del contratto collettivo applicato.
4
Nella quale si afferma che “l’art.1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole
importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità, non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative
poste a tutela del lavoratore. Invero, nel campo del diritto del lavoro - in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto,
dell’immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad
interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme
alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di
lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed
anche contro di essa”.
5
La quale, nel riferirsi al contratto a tempo parziale, stabilisce che “la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro,
pur se non dà luogo alla conversione automatica del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non è comunque idonea a travolgere
integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in
applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale, di cui all’art.1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come
normale rapporto di lavoro, sicché deve escludersi l’effetto della possibile estromissione del lavoratore dal posto di lavoro senza che, ricorrendone i
presupposti, possa trovare applicazione l’ordinaria disciplina del licenziamento individuale”.
6
La circolare n.13/20 segnala al riguardo le seguenti pronunce: Cass. n.425 del 12 gennaio 2006, n.7453 del 12 aprile 2005, n.7351 dell’11 aprile
2005.
7
Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n.25033.
Circolare n. 36/2008, pag. 10
Il Ministero ricorda poi che, ai fini del superamento del limite dei 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i
periodi di lavoro svolti dalle parti, a prescindere dalla durata delle interruzioni fra un rapporto e un altro.
Inoltre, una volta superato il periodo di 36 mesi, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sarà necessario attendere che sia trascorso l’ulteriore periodo “cuscinetto” di 20 giorni,
previsto dall’art.5, co.2, del D.Lgs. n.368/01 (salvo che in sede di prima applicazione, v. infra). Tale norma,
infatti, stabilisce che “se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis [36 mesi], ovvero
oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei
predetti termini”; la ratio legis sta dunque nell’impedire una trasformazione del contratto a causa di un
superamento minimo del limite dei 36 mesi, dovuto foss’anche a un semplice errore di calcolo.
Per quanto riguarda il computo del limite, il Ministero chiarisce inoltre che, per i rapporti di lavoro non
coincidenti con uno o più mesi, un cumulo di 30 giorni potrà essere considerato l’equivalente di un mese. La
circolare, a titolo esemplificativo, specifica infatti che “considerando due contratti a termine di cui il primo
di durata 1° gennaio – 20 febbraio ed il secondo 1° maggio – 20 giugno si avrà un totale di periodi lavorati
pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad un mese) e 10 giorni (residuo di giorni lavorati
oltre i 30)”.
Deroghe alla sommatoria dei periodi
Il D.L. n.112/08 ritocca il contenuto dell’art.5, co.4-bis, consentendo tuttavia ai “contratti collettivi stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” di derogare alla disciplina ora esposta, nonché a quella sulla stipula
“dell’ulteriore contratto” presso la DPL (v. infra) a 360°. Le parti sociali avranno dunque la possibilità di
definire diversi limiti temporali di utilizzo del contratto a termine o anche di non prevederne affatto.
La circolare n.13/08 ricorda inoltre altre deroghe, contenute nel D.Lgs. n.368/01, alla disciplina sul limite dei
36 mesi. In particolare è previsto che detto limite non operi:
- per i rapporti di lavoro dei dirigenti, per i quali vige ancora il termine di durata massima quinquennale;
- nei rapporti tra Agenzia di somministrazione e lavoratore;
- per le attività stagionali, come individuate dal DPR n.1525/63, nonché per le altre attività stagionali
appositamente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Sul punto il Ministero sottolinea che le ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalle parti sociali
riguardano pur sempre attività “stagionali”, precisazione che vuole dunque evitare un’individuazione di
ipotesi derogatorie di altra matrice.
Ulteriore contratto stipulato presso la DPL
Come anticipato, il limite di 36 mesi può essere superato a condizione che l’ulteriore contratto sia stipulato
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, alla presenza di un rappresentante di una
delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato.
Al riguardo il Ministero sottolinea che l’intervento della Direzione provinciale del lavoro è finalizzato
“esclusivamente alla verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto a
tempo determinato e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza che tale
intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti
giustificativi richiesti dalla legge”. La precisazione, evidentemente, vuole evitare una sovrapposizione di
competenze con le Commissioni di certificazione previste dal D.Lgs. n.276/03, che operano anche presso le
Direzioni provinciali del lavoro e che sono le uniche a potersi esprimere sulla legittimità a priori dei
presupposti giustificativi del contratto.
Al riguardo va poi rilevato che l’operatività della disposizione era subordinata all’individuazione del limite
massimo di durata dell’ulteriore contratto a termine ad opera delle parti sociali. Sul punto è opportuno
ricordare che il 10 aprile scorso Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un avviso comune in
cui è previsto che tale durata non può superare gli otto mesi, “salve maggiori durate eventualmente disposte
dai contratti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro”.
Circolare n. 36/2008, pag. 11
Per ulteriore chiarezza, sembra possibile ritenere che l’“ulteriore” contratto a termine da stipularsi presso la
Direzione provinciale del lavoro – che, nel caso citato, ha dunque una durata massima di otto mesi – possa
intendersi comprensivo di un’eventuale proroga. È cioè ragionevole pensare che un “ulteriore contratto”
stipulato, ad esempio, per una durata di 5 mesi, possa essere prorogato – in presenza delle condizioni
legittimanti la proroga – per un periodo di altri 3 mesi.
Anche in questo caso, l’intervento del D.L. n.112/08 apre alle parti sociali, consentendo loro di derogare alla
disciplina o di escluderne addirittura l’applicazione.
Diritto di precedenza
Quanto ai diritti di precedenza, l’art.5 del D.Lgs. n.368/01, come modificato dalla L. n.247/07, stabilisce
anzitutto che il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza così
individuato può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno
dalla stessa data.
La circolare n.13/08 sottolinea peraltro che i diritti di precedenza trovano applicazione con riferimento alle
“mansioni già espletate” e non, come avviene per il computo del periodo massimo dei 36 mesi, con
riferimento a “mansioni equivalenti”.
Il D.L. n.112/08, qui come altrove, ha introdotto la possibilità da parte dei “contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” di introdurre “diverse disposizioni” e, quindi, anche di escludere
l’applicazione dello stesso diritto di precedenza.
Resta invece invariata la previsione secondo cui il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di
lavoro, per le medesime attività stagionali. Qui si ricorda che il diritto di precedenza può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla stessa data. La circolare n.13/08
sottolinea anche qui che l’identità di mansioni costituisce requisito essenziale, anche se il dato letterale
dell’art.4-quinquies sembrava invece non richiederlo. Così interpretando, dunque, ne risulta che per le
attività stagionali il diritto di precedenza sarà spendibile a una duplice condizione: che si siano espletate le
medesime mansioni e che si tratti della medesima attività stagionale.
Disciplina transitoria
Per quanto concerne la spinosa questione sul regime transitorio del nuovo limite dei 36 mesi il Ministero
adotta una soluzione in gran parte condivisa dalla parti che hanno sottoscritto il Protocollo welfare del 23
luglio scorso. Si tratta di un’interpretazione non letterale del dato normativo, ma che concilia l’interesse a
un’introduzione graduale della previsione contenuta nell’art.5, co.4-bis, del D.Lgs. n.368/01 con l’interesse a
dare effettività alla stessa previsione fin dal 1° aprile 2009. Si ricorda anzitutto che il Legislatore ha previsto
che “i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 2008]
continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui (…) [limite 36
mesi]” [lett.A), co.43, L. n.247/07]. Al riguardo il Ministero puntualizza che i contratti a tempo determinato
stipulati prima dell’entrata in vigore della norma, e in corso alla data stessa, continuano fino alla loro
naturale scadenza, “senza conseguenze legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi”.
La stessa norma prevede successivamente che “il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in
vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione
del periodo massimo di cui (…) [36 mesi] decorsi 15 mesi dalla medesima data [1° aprile 2009]” [lett.B),
co.43, L. n.247/07].
Qui la circolare chiarisce anzitutto che la previsione interessa i periodi di lavoro svolti in forza di contratti
cessati entro il 31 dicembre 2007 (nel caso in cui i periodi fossero a cavallo tra il 2007 ed il 2008 trova
applicazione la lett.A)). È poi specificato che “l’attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15
mesi [1° gennaio – 1° aprile 2009] – pur rientrando nel computo dei 36 mesi e pur potendo comportare il
superamento di tale limite – potrà continuare sino alla data del 31 marzo 2009, senza che ciò dia luogo ad
eventuali conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato”. Il Ministero
Circolare n. 36/2008, pag. 12
continua spiegando che “i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a far data dal 1° gennaio 2008
rimangono “indenni” dall’effetto trasformativo qualora cessino comunque il rapporto entro il 31 marzo
2009”. Qualora ciò non avvenga, e quindi il rapporto di lavoro superi il limite di durata di 36 mesi
proseguendo oltre il 31 marzo 2009, non troverà neanche applicazione il periodo “cuscinetto” dei 20
giorni, previsto dall’art.5, co.2, del D.Lgs. n.368/01. Ciò in quanto la sua ratio – e cioè quella di evitare
effetti trasformativi a fronte di limitate violazioni del limite di 36 mesi – mal si concilia con una scelta
interpretativa che in modo del tutto chiaro individua la data del 31 marzo 2009 come termine ultimo per
interrompere rapporti di lavoro che già oltrepassano i 36 mesi.
Ad ulteriore specifica di quanto chiarito dal Ministero bisognerebbe probabilmente aggiungere che il periodo
di franchigia (1° gennaio – 31 marzo 2009) dovrebbe in realtà valere anche nelle ipotesi di cui alla lett.A).
Caso pratico
Si pensi, ad esempio, a un contratto scaduto, anziché il 31 dicembre 2007, il 2 gennaio 2008. In tal caso si
rientrerebbe nell’ipotesi sub lett.A) e, per la stipula di un ulteriore contratto, sembrerebbe doversi
coinvolgere la Direzione provinciale del lavoro. Se lo stesso rapporto fosse invece cessato appena due
giorni prima sarebbe possibile stipulare altri contratti a termine sino a tutto il marzo 2009 senza interessare
la DPL. L’evidente disparità di trattamento lascia dunque propendere per un’interpretazione volta ad
estendere la “funzionalità” del periodo di franchigia anche nelle ipotesi in cui i rapporti di lavoro siano “a
cavallo” tra il 2007 ed il 2008 e rientrino pertanto nella previsione di cui alla lett.A).
Campo di applicazione delle novità
Da ultimo occorre ricordare un’importante precisazione del Ministero, contenuta nella circ. n.13/08, che
riguarda il campo di applicazione delle nuove disposizioni, in particolare di quelle che limitano
l’utilizzabilità del contratto. Il Ministero sottolinea infatti che tali disposizioni trovano applicazione
esclusivamente con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato “puri”, lasciando pertanto fuori
tutte quelle tipologie contrattuali che rimandano alla disciplina del D.Lgs. n.368/01 “in quanto compatibile”
(ad es. contratto di inserimento). Il Ministero sottolinea pertanto che “le nuove disposizioni introdotte dalla
L. n.247/2007 (…), con riferimento sia ai limiti temporali legati alla reiterazione dei contratti a termine, sia
ai citati diritti di precedenza, sembrano potersi riferire esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati ex
D.Lgs. n.368/2001 o ex L. n.230/1962, senza dunque interessare i rapporti di lavoro che, pur rinviando per
alcuni profili della propria disciplina alle predette normative, sono legati a logiche e finalità diverse”.
Sarebbe infatti irragionevole voler applicare ad esempio il limite dei 36 mesi alla stipula di contratti di
inserimento o, ancor più, di contratti ex art.8 della L. n.223/91, che nascono dalla specifica esigenza di
agevolare determinate categorie di lavoratori a rientrare nel mondo del lavoro.
preleva
il documento
Preleva il testo del Decreto legislativo 06.09.2001, n.368 come modificato,
da ultimo, dal D.L. n.112/2008 (conv. da L. n.133/2008)
TABELLA RIASSUNTIVA: DISCIPLINA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO∗
Ammissibilità
del termine
(art.1)
Premesso che:
«Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato»,
l’apposizione di un termine in un contratto di lavoro subordinato è ammesso solo in presenza
di ragioni di carattere:
• tecnico
• produttivo
• organizzativo
• sostitutivo
“anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.
∗
Tabella realizzata a cura della redazione della Circolare di Centro Studi Lavoro e Previdenza.
Circolare n. 36/2008, pag. 13
continua
Il termine al contratto non è valido (e quindi il contratto si considera a tempo
indeterminato) quando viene posto per:
• l’assunzione di lavoratori che devono sostituire altri lavoratori in sciopero;
Casi in cui non è
• l’assunzione di lavoratori che devono essere adibiti alle stesse mansioni di lavoratori
ammissibile
licenziati per riduzione di personale nei sei mesi precedenti, nella stessa unità produttiva;
l’apposizione
•
l’assunzione di lavoratori che devono essere adibiti alle stesse mansioni di lavoratori
del termine
sospesi o ad orario ridotto con intervento della Cassa Integrazione (ordinaria e
(art.3)
straordinaria);
• l’assunzione da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi del nuovo TU (D.Lgs n.81/08).
L’apposizione del termine al contratto di lavoro, deve, a pena di nullità:
• essere redatto in forma scritta, salvo il caso in cui la durata del rapporto, puramente
Procedure
occasionale, non sia superiore a 12 giorni;
• contenere direttamente o indirettamente l’indicazione dell’apposizione del termine e le
ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che lo giustificano.
Il contratto a tempo determinato, può essere prorogato (una sola volta) rispetto al termine
inizialmente fissato alle seguenti condizioni:
• con il consenso del lavoratore;
• a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività
Proroga
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
(art.4)
• solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni.
La durata complessiva del contratto (e cioè la somma del primo contratto e della successiva
proroga) non potrà essere superiore ai tre anni.
Es. contratto iniziale di 3 mesi. La proroga può al massimo essere di 33 mesi
¾ Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge in quanto già disciplinati da norme
specifiche: i contratti di apprendistato e le tipologie contrattuali legate a fenomeni di
formazione attraverso il lavoro (stage, tirocini formativi, ecc.).
¾ Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge per espressa previsione (art.10):
- rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo
determinato;
- rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione
importazione ed all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
Tipologie escluse dal
campo di applicazione del
- rapporti di lavoro instaurati con aziende del settore del turismo e dei pubblici esercizi
D.Lgs. n.368/01
per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni;
- rapporti di lavoro instaurati con dirigenti. In questo caso il contratto può avere una
(art.10)
durata massima di cinque anni e il dirigente può dimettersi trascorsi tre anni. Trovano
applicazione invece il principio di non discriminazione (articolo 6) e quello di
computo ai fini dell’articolo 35 dello Statuto dei lavoratori.
¾ Sono esclusi (e cioè prescindono dalla esistenza dei presupposti) i seguenti contratti:
- i lavoratori in mobilità (art.8, co.2, L. n.223/91);
- i lavoratori assunti per la sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e
paternità.
È previsto che il contratto a termine possa proseguire oltre il termine fissato, c.d. “coda
contrattuale”, senza trasformarsi in contratto a tempo indeterminato nel rispetto dei seguenti
limiti e con diritto alle seguenti maggiorazioni economiche:
1) CONTRATTI A TERMINE INFERIORI A SEI MESI:
• Prolungamento massimo: 20 gg.
• Maggiorazione economica:
Prosecuzione oltre la
- primi 10 gg = maggiorazione 20%
scadenza
- oltre 10 gg = maggiorazione 40%
(art.5, co.1)
2) CONTRATTI A TERMINE DA SEI MESI E OLTRE:
• Prolungamento massimo: 30 gg.
• Maggiorazione economica:
- primi 10 gg = maggiorazione 20%
- oltre 10 gg = maggiorazione 40%
Criteri di computo
(art.8)
Il contratto si considera a tempo indeterminato al superamento dei suddetti limiti.
Ai fini dell’applicazione dello statuto (art.35 della legge 20 maggio 1970, n.300), e ai fini
del collocamento obbligatorio, sono computabili solo se il contratto ha una durata
superiore a nove mesi.
Circolare n. 36/2008, pag. 14
continua
I contratti collettivi potranno prevedere dei limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del
contratto a tempo determinato. Sono in ogni caso esclusi dal computo dei limiti, oltre ai
contratti esclusi dall’ambito di applicazione della legge, i contratti stipulati:
• nella fase di avvio di nuove attività per periodi che saranno definiti dai contratti collettivi:
Limiti quantitativi
c.d. contratti di “start-up”;
(art.10, co.7)
• per ragioni di carattere sostituivo;
• per ragioni di stagionalità, comprese quelle di cui al DPR n.1525/93;
• per specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici e televisivi;
• i contratti stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni.
Violazione del principio di non discriminazione
Sanzioni amministrative
• da € 25,82 a € 154,94: non diffidabile;
(art.12)
• più di 5 lavoratori: da € 154,94 a € 1.032,91.
Il rapporto cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, alla scadenza fissata. La
risoluzione anticipata senza giusta causa dà diritto, alla parte che riceve la disdetta, di
risolvere il rapporto. Nel caso specifico, qualora a recedere ante tempus sia il datore, il danno
Risoluzione
da corrispondere al lavoratore è di norma commisurato alle mensilità mancanti fino alla
del rapporto
scadenza naturale del contratto. Nel caso invece che farlo sia il lavoratore egli deve parimenti
risarcire il datore, ma non è di norma applicabile il medesimo criterio, anche se bisogna
vedere caso per caso, anche in funzione del livello qualitativo della prestazione.
Costo: identico a quello degli altri lavoratori. Va ricordato che il rapporto a t.d. è compatibile
con alcuni contratti “agevolati” (inserimento, mobilità), Non è compatibile con i contratti
agevolati di cui alla L. n.407/90 (disoccupati o cassintegrati da oltre 24 mesi).
Durata: non ci sono limiti minimi o massimi alla durata (salvo che per i dirigenti: 5 anni),
nel senso che dipende dalla ragione che giustifica il contratto. C’è però un limite alla
successione dei contratti benché non ancora operativo (36 mesi, compresi di proroghe e
Principali motivi di
rinnovi).
interesse
Computo: i lavoratori con un contratto non superiore a 9 mesi non sono computabili nel
calcolo della base occupazionale ai fini del collocamento obbligatorio.
Flessibilità dell’orario: il contratto a termine è compatibile con il part-time e con il contratto
di lavoro intermittente. In caso di prestazioni part-time è possibile richiedere prestazioni
supplementari e stipulare clausole di elasticità e flessibilità.
• Il contratto deve essere redatto in forma scritta e vi devono essere riportate le ragioni che
lo giustificano. In mancanza il contratto si dovrebbe intendere a tempo indeterminato
(art.1419, co.2 c.c.).
• I contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. n.368/01,
sono illegittimi e si ritiene debbano essere considerati a tempo indeterminato.
• Può essere soggetto a limiti quantitativi dal contratto collettivo, nel rispetto di quanto
previsto dall’art.10 del D.Lgs. n.368/01. Eventuali contratti stipulati oltre tali limiti
potrebbero convertirsi a tempo indeterminato.
• Nel caso in cui, dopo la scadenza, si protraesse oltre i limiti stabiliti dalla legge (20 o 30
giorni a seconda se la durata sia inferiore oppure pari o superiore a sei mesi) esso si
trasformerebbe automaticamente a tempo indeterminato.
Punti di attenzione e di • Qualora venga stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore
criticità
prima dell’intervallo minimo richiesto (10 o 20 giorni a seconda se la durata sia inferiore
e pari oppure superiore a sei mesi) il secondo contratto riconsidera a tempo indeterminato.
• Il contratto si considera (con effetto ex nunc) a tempo indeterminato:
- qualora si superino i 36 mesi per effetto di proroghe o rinnovi, oppure
- se l’ultimo contratto concesso oltre i 36 mesi non viene convalidato alla DPL e con
l’assistenza sindacale; oppure
- se si supera il periodo massimo previsto per tale ultimo contratto.
• Il termine fissato costituisce un diritto e un dovere per entrambe le parti. Se il datore di
lavoro risolve il contratto prima della scadenza (salvo il caso di giusta causa) il lavoratore
può pretendere il risarcimento del danno. Idem nel caso inverso.
• La legge prevede diritti di precedenza in caso di nuovi contratti a tempo indeterminato o
stagionale (a tempo determinato).
Circolare n. 36/2008, pag. 15
Le pagine del professionista
Ultimo atto del divieto di cumulo
fra redditi da lavoro e pensione
a cura di Temistocle Bussino – Funzionario Ispettivo Inps - Componente Centro Sudi Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro∗
Il termine di presentazione per la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo
(Mod. 503 AUT), da parte dei pensionati, coincidente con il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico, viene prorogato al 30
settembre 2008 (L.n.129/08 di conversione del D.L. 3 giugno 2008, n.97). Lo
slittamento dei termini ci consente di illustrare l’attuale normativa che, tuttavia, non
sarà più in vigore dal prossimo anno a seguito delle disposizioni della Manovra
d’Estate, che ha abolito il divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro.
Addio al divieto di
cumulo fra redditi da
lavoro e pensione.
L’annosa questione
ha avuto completa
risoluzione grazie al
D.L n.112/08, convertito nella L. n.133/08. Dal prossimo anno non ci sarà più alcun divieto di cumulo tra pensione e reddito da
lavoro dipendente o autonomo: ciò significa che un pensionato di anzianità privo dei requisiti necessari e
che arrotonda con un’attività lavorativa si libererà di ogni trattenuta contributiva. In particolare, sono
cumulabili, in maniera piena e totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni di anzianità.
Ma tale beneficio vale anche per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata
rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
in particolare della gestione dei lavoratori parasubordinati. Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate
interamente con il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di vecchiaia
liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infine, sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore
a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne.
In caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo la quota di pensione non cumulabile è trattenuta
direttamente dall'Inps in due momenti (in acconto e a saldo), in base ai redditi dichiarati dal pensionato
lavoratore. Quest'ultimo deve presentare una dichiarazione con due tipologie di informazioni: con la prima
deve indicare il reddito presunto dell'anno in corso, con la seconda deve dichiarare il reddito effettivamente
percepito nell'anno precedente. Sulla base delle indicazioni del pensionato l'Inps stabilisce la misura della
trattenuta. Pertanto, va ricordato che per coloro che hanno svolto attività nel 2007 è necessario presentare
entro settembre di quest’anno il modello 503/Aut. Tale modello andrà presentato anche l’anno prossimo, per
l’ultima volta, da coloro che svolgono attività nel 2008 (da presentare in concomitanza con la scadenza dei
termini legati al Modello Unico). I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa deve essere
dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. In
caso di lavoro dipendente la trattenuta è operata dal datore di lavoro ed è poi versata all’Ente competente.
Ovviamente deve essere l’interessato a segnalare il suo status di pensionato, in caso contrario sarà tenuto al
versamento di una somma pari al doppio delle trattenute non versate all’Inps.
Sono previste sanzioni anche per i datori di lavoro che non trattengono e non versano all’Inps le
trattenute sulla pensione. Nella fattispecie il datore, unitamente alle somme dovute, deve versare una
somma che sarà determinata dall’Inps in misura non superiore al quadruplo delle trattenute omesse. In caso
di regolarizzazioni spontanee, sebbene tardive, la misura delle sanzioni si riduce.
∗
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione
Pubblica.
Circolare n. 36/2008, pag. 16
Sanzioni
Il sistema sanzionatorio prevede:
¾ fino a 4 volte l’importo delle trattenute o dei mancati versamenti, a carico del datore di
lavoro che omette totalmente o parzialmente di effettuare le trattenute nei confronti del
pensionato- lavoratore dipendente che ha dichiarato di essere pensionato, oppure che
non effettua il versamento delle trattenute all’Inps;
¾ una somma pari al doppio dell’importo delle trattenute non effettuate, a carico del
lavoratore che non dichiara al proprio datore di lavoro la titolarità del trattamento
pensionistico;
¾ una somma pari all’importo annuo della pensione, percepita nell’anno di omessa
denuncia, a carico del lavoratore che non produce al proprio ente previdenziale, entro lo
stesso termine di presentazione del modello Unico, copia della denuncia dei redditi da
lavoro autonomo.
Le regole attuali di calcolo
La normativa distingue tra le pensioni di vecchiaia, cui sono equiparate le pensioni di anzianità liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, e le pensioni di anzianità con meno di 40 anni di
contribuzione.
 In particolare, a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni di anzianità liquidate
con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate negli anni precedenti, sono
interamente cumulabili sia con i redditi da lavoro autonomo che con quelli da lavoro dipendente.
 Per le pensioni di anzianità liquidate sulla base di meno di 40 anni di contributi, e nel caso di svolgimento
di lavoro autonomo, le norme prevedono una riduzione della quota di pensione eccedente il trattamento
minimo. La quota eccedente il minimo, infatti, è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo nella
misura del 70%, vale a dire che il trattamento pensionistico subisce una riduzione del 30% per la quota
eccedente il minimo; la riduzione, tuttavia, non può in ogni caso superare il valore pari al 30% del reddito
da lavoro autonomo svolto.
È da evidenziare come la Finanziaria 2003 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2003, i titolari di pensione di
anzianità i quali, al momento del pensionamento, hanno almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione,
possono anch’essi cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Pertanto, i pensionati possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da
lavoro autonomo o dipendente anche nei seguenti casi:
¾ se la pensione è liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (ai fini del calcolo dei
40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria,
figurativa, anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di
supplementi di pensione);
¾ se il titolare di pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le
donne, 65 per gli uomini);
¾ se hanno almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione.
Esclusi tali casi, tutte le altre pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono:
™ totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
™ parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente
il trattamento minimo (per il 2008 pari a € 443,12), entro i limiti del 30% del reddito. Fanno eccezione
le pensioni indicate di seguito che fruiscono di un trattamento più favorevole.
Segnaliamo che l’Inps, con le circolari n.16 del 27 gennaio 2003 e n.197 del 23 dicembre 2003, ha
ampiamente riepilogato tutta la normativa in materia e ha illustrato le disposizioni di cui ai co.1, 2, 3, 4 e 5,
dell’art.44, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Finanziaria 2003), concernente l’abolizione del divieto di
cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.
Circolare n. 36/2008, pag. 17
Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro ancora in vigore nel 2008
Tipologia di pensione
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo
Pensione di vecchiaia
Cumulo totale
Cumulo totale
Pensione di anzianità con 40 anni
di contributi oppure 37 anni di
contributi + 58 anni di età
Cumulo totale
Cumulo totale
Divieto di cumulo
Cumulo parziale. Si percepisce il minimo
Inps più il 70% che eccede tale trattamento
minimo. La trattenuta non può comunque
superare il 30% del reddito di lavoro. In
sostanza, tali redditi sono parzialmente
incumulabili con i redditi da lavoro
autonomo nella misura del 30% della quota
eccedente il trattamento minimo (per il 2008
pari a € 443,12), entro i limiti del 30% del
reddito.
Pensione di anzianità senza i
suddetti requisiti*
*Fanno eccezione le pensioni indicate di seguito che fruiscono di un trattamento più favorevole:
Per chi è andato in pensione dopo il 1994 e fino al 30 settembre 1996
Sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre
1996 (31 dicembre 1996 per le gestioni dei lavoratori autonomi), i cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e
contribuzione entro il 1994.
Per chi è andato in pensione dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996
Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo:
• le pensioni liquidate nella gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, se liquidate con 35 anni di contribuzione e 52 anni
di età (o in alternativa 36 anni di contributi a prescindere dall'età) entro il 30 settembre 1996, tenendo presente che, in entrambi i
casi, i 35 anni di contributi devono essere maturati al 31 dicembre 1994;
• le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi, se liquidate sulla base di 35 anni di contributi al 31 dicembre 1994.
Per chi è andato in pensione dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997
• Le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono totalmente cumulabili se liquidate con 36 anni di contributi al
30 settembre 1996 o con 35 anni di contributi e 52 anni di età al 30 settembre 1996 (i 35 anni di contributi in entrambi i casi
devono essere comunque maturati al 31 dicembre 1994);
• le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi sono totalmente cumulabili se liquidate con 35 anni di contributi
entro il 31 dicembre 1994 e con 35 anni di contributi più il requisito dell'età di 55 anni entro il 30 settembre 1996.
Al raggiungimento dell'età utile per il requisito della pensione di vecchiaia (60 anni donna - 65 uomo) potranno essere
interamente cumulabili sia con il reddito da lavoro dipendente che autonomo.
Il cumulo e il sistema contributivo
Prima di 63 anni
¾ Con il lavoro dipendente si perde l'intera pensione
¾ Con il lavoro autonomo si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente
Dopo i 63 anni
Sia con l'attività autonoma sia con il lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della
quota eccedente
Il trattamento minimo
Si è detto che la quota eccedente il minimo è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo nella misura del
70%, vale a dire che il trattamento pensionistico subisce una riduzione del 30% per la quota eccedente il
minimo. Il trattamento minimo di pensione è l'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al
pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo inferiore a quello
che viene considerato il "minimo vitale". In questo caso l'importo della pensione viene aumentato
("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile, che per il
2008 è pari a € 443,12, varia di anno in anno e, con il possesso di determinati requisiti, può essere
incrementato da una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e
l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Il limite di reddito personale
Circolare n. 36/2008, pag. 18
per il 2008 è pari a € 5.760,56. Se, invece, il reddito va da € 5.760,57 a € 11.521,12 si ha diritto
all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 11.521,12.
Esempio di cumulo parziale
Si consideri il caso di un reddito annuo di pensione di 18mila euro e reddito annuo da attività autonoma di
7mila euro. Il calcolo del cumulo parziale è il seguente:
- trattamento minimo Inps annuo 2008 pari a 443,12 x 13 = € 5.760,56
- eccedenza pensione minima (18.000,00 - € 5.760,56) = 12.239,44
- decurtazione: 30% di 12.239,44 = 3.671,83
- decurtazione: 30% del reddito autonomo di 7.000 = 2.100,00
- pensione spettante (18.000 - 2.100) = 15.900,00
Part-time
Coloro che decidono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, per almeno 18 ore
settimanali, possono cumulare la pensione con la retribuzione, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale. Il lavoratore-pensionato percepisce così parte della pensione, in misura inversamente
proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione della pensione viene effettuata anche nel caso
in cui la pensione sia stata liquidata con 40 anni di contribuzione; in ogni caso, la riduzione non può superare
il 50% della pensione stessa.
Esclusione del modello 530/AUT
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione con il Modello 503/Aut, in quanto non soggetti al divieto di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
¾ i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente
decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
¾ i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’art.72 della legge 23 dicembre 2000,
n.388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione
della prestazione;
¾ i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti, con decorrenza
compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996, che abbiano perfezionato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;
¾ i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa
tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione
entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di
assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione
indipendentemente dall'età;
¾ i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa
tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla
pensione entro il 31 dicembre 1994;
¾ i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, con decorrenza compresa
tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997, che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla
pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni
di assicurazione e di contribuzione, anche 55 anni di età;
¾ i titolari di pensione di anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della
medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni (si veda circolare n.20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che, ai fini dei 40 anni, è utile
anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata
per la liquidazione di supplementi (si vedano circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del
23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della
legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da
Circolare n. 36/2008, pag. 19
lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla
predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n.
20, punto 3, del 26 gennaio 2001).
¾ i titolari di pensione di anzianità che all'atto del pensionamento, cioè alla data di decorrenza della
pensione, abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbiano compiuto 58 anni di età;
¾ i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale,
entro i termini previsti dall'art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n.289 per accedere al regime di totale
cumulabilità;
¾ gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di
lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto alla
pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle c.d. "finestre", a condizione che
abbiano effettuato il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.
Il cumulo e l’assegno di invalidità
Le novità del 2009 non toccano queste prestazioni pensionistiche e quindi le pensioni di invalidità
continueranno ad essere oggetto di riduzioni. La particolarità è che per gli invalidi che lavorano la legge
prevede un doppio taglio della pensione, se dopo il pensionamento continuano a lavorare.
Inizialmente la pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte la pensione minima Inps (nel
2008 è di € 23.042,24) e del 50% se va oltre le cinque volte (€ 28.802,80). Se l'assegno ridotto resta
comunque superiore al minimo Inps può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi
sulla base dei quali è stato calcolato:
• con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, in questo caso infatti l'assegno è
interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di
vecchiaia e di anzianità;
• con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta, che varia a seconda che il reddito provenga
da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo Inps. Nel
secondo caso invece è pari al 30% e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.
Assegno di invalidità
Soggetto
Anno iscrizione
Dipendente
Qualsiasi
Autonomo
Anni di contribuzione Percentuali di cumulo
Almeno 40 anni
Intero importo
Meno di 40 anni
Minimo Inps più 50% eccedenza
Qualsiasi
Almeno 40 anni
Intero importo
Entro il 31
dicembre 1994
Non influente
Intero importo
Dal 1° gennaio 1995 Meno di 40 anni
Minimo Inps più 70% eccedenza. La
trattenuta non può comunque superare
il 30% del reddito di lavoro.
Riduzioni dell'importo
quando i redditi sono superiori a quattro volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio
quando i redditi sono superiori a cinque volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio
N.B. Sull’assegno si applicano prima le riduzioni del 25% o 50% (a seconda dei casi) e poi sulla rimanenza,
sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute giornaliere (50% della quota
eccedente il trattamento minimo, se si tratta di lavoro dipendente, oppure 30% in caso di lavoro autonomo).
L’Inps precisa che, con riferimento agli assegni di invalidità, le disposizioni di cui all’art.1, co.42, della L.
n.335/95, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente,
autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge,
continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (si vedano circolari n.234, punto 2, del 25 agosto 1995 e n.20, punto
3, del 26 gennaio 2001). Pertanto, se l’assegno di invalidità è stato liquidato con 40 anni di contribuzione, si
applicano solo le riduzioni.
Circolare n. 36/2008, pag. 20
Assegno di invalidità
Ammontare dei redditi 2008
Oltre a
€ 23.042,24
€ 28.802,80
Fino a
€ 23.042,24
€ 28.802,80
Percentuale di riduzione
nessuna
25%
50%
I redditi da lavoro da dichiarare
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate
provvisoriamente dagli Enti previdenziali, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati
prevedono di conseguire nel corso dell'anno durante il quale svolgono attività lavorativa e conguagliate sulla
base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine
previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef.
In particolare, si parla di redditi conseguiti:
a) dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. Si tratta del reddito di impresa dichiarato ai fini
dell’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle eventuali perdite deducibili
imputabili all’anno di riferimento del reddito. Quando l’intero reddito di impresa, ai fini fiscali, viene
attribuito al titolare, per l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione, il titolare dell’impresa
artigiana o commerciale deve indicare la quota di spettanza di ciascun collaboratore, con riferimento alla
quantità e qualità del lavoro svolto. Il complesso delle quote assegnate ai collaboratori non può comunque
superare il 49% del reddito d’impresa, sia in presenza di formale impresa, familiare che in assenza, in
quanto l’art.1, co.5, della L. n.233 del 2 agosto 1990 prevede espressamente per gli artigiani e i
commercianti la ripartizione del reddito in ragione del minimo del 51% al titolare dell’azienda e del
massimo del 49% ai collaboratori;
b) dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed è individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle
modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali. Il reddito così individuato deve essere
ripartito dal capo famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i componenti il nucleo
familiare, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente
attribuite ai componenti il nucleo familiare non possono comunque superare, anche in questo caso, il 49%
del reddito. Nei casi di mancata costituzione dell’impresa familiare, la ripartizione del reddito tra le unità
attive del nucleo familiare iscritte alle gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, può
essere effettuata senza alcun vincolo in merito alla quota da riservare al capo famiglia, titolare
dell’azienda;
c) sono inoltre da considerare reddito da lavoro autonomo, ai fini del regime di incumulabilità della
pensione, ogni altro compenso percepito per attività di lavoro autonomo, anche occasionale,
indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. In particolare devono essere considerati
redditi da lavoro autonomo, a titolo esemplificativo:
• i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;
• i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalle attività relative a incarichi di presidente di Enti o Associazioni, di
componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.. È da rilevare, poi, che i redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto devono essere valutati, ai fini del cumulo con
i trattamenti pensionistici, come redditi da lavoro autonomo, anche se ai fini fiscali sono stati
ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui
l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.
d) inoltre, anche il pensionato che svolge attività lavorativa autonoma all’estero deve comunicare i redditi
conseguiti nell'anno precedente all'Inps.
Casi particolari relativi al reddito da lavoro di pensionati tenuti alla denuncia
Vista la presenza di numerosi casi particolari relativi ai redditi da denunciare o meno, vale la pena fare un
breve riepilogo delle norme in vigore.
L'art.10, co.2, del decreto n.503/92 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da
lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità, dalla cui attività dipendente
Circolare n. 36/2008, pag. 21
 o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Pertanto, i titolari di pensione di
invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di poter cumulare interamente o
parzialmente sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto, qualora nell'anno 2007
abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5.669,82.
 L'art.10, co.5, del decreto n.503/92 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili
con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività
socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti
redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
 A sua volta, il co.4-bis, aggiunto all'art.11 della legge 21 novembre 1991, n.374, dall'art.15 della legge 6
dicembre 1994, n.673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
 Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’art.82, co.1 e 2, del Tuel percepiti dagli amministratori locali
non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (si veda messaggio n.340 del
26.9.2003, lettera B).
 Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le
indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei)
non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (si vedano circolare n.58 del 10
marzo 1998, punto 2.1 e n.197 del 23 dicembre 2003, punto 1).
 Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’art.8 della legge 22 luglio
1997, n.276 e successive modificazioni e integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati per
l’esercizio delle loro funzioni (si veda circolare n.67 del 24 marzo 2000).
 A norma dell’art.86 della legge 21 novembre 2000, n.342, i pensionati che svolgono la funzione di
giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale
funzione (si veda circolare n.20 del 26 gennaio 2001).
I contributi versati
Gli ulteriori contributi previdenziali versati dai pensionati consentono, generalmente, di poter ottenere una
nuova pensione, nel caso in cui si maturino anni sufficienti per ottenere un’ulteriore pensione oltre a quella
principale. Nella realtà, tuttavia, le prestazioni che si conseguono sono la pensione supplementare o il
supplemento di pensione.
La pensione supplementare
La pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il soggetto che la chiede risulta già essere
titolare di altra pensione e quando i contributi ulteriormente versati all'Inps non sono sufficienti per
raggiungere il diritto a un’altra e autonoma prestazione pensionistica. L’Inps, pertanto, liquida una pensione
che va ad aggiungersi (quindi "supplementare") a quella principale già percepita. Questa possibilità viene
estesa anche alle pensioni nate dalla totalizzazione dei periodi assicurativi (ad esempio, si pensi a un
pensionato che ha versato solo due anni nella gestione separata in qualità di collaboratore a progetto. Questi
due anni di contribuzione saranno utilizzati per calcolare una pensione supplementare). Chi presenta la
domanda di pensione supplementare deve:
¾ essere già titolare di una pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo
dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Fondi Speciali Inps, ecc.);
¾ avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere
il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità;
¾ avere compiuto l'età pensionabile;
¾ avere cessato l'attività lavorativa, se lavoratore dipendente.
Il supplemento di pensione
Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare e matura altra contribuzione in
aggiunta a quella già utilizzata, può chiedere all’Inps che la pensione venga ricalcolata in base ai nuovi
contributi versati e che gli venga, quindi, liquidato un supplemento della pensione stessa (si pensi a un
pensionato ex lavoratore subordinato, che dopo la pensione decide di lavorare ancora come dipendente,
maturando altra contribuzione utile da versare al Fondo lavoratori dipendenti). Sia per i dipendenti sia per gli
autonomi i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla
liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza
Circolare n. 36/2008, pag. 22
della pensione o dal precedente supplemento. L’interessato, in alternativa alla precedente condizione, può
richiedere per una sola volta , la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni
dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In particolare, per i dipendenti – pensionati
che hanno effettuato versamenti in gestioni autonome (per un’attività ad esempio di commerciante, artigiano,
agricoltore) la condizione è che sia stata compiuta l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia
(60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Danno diritto ad un supplemento anche i contributi che il
pensionato può far valere per attività svolta in qualità di lavoro parasubordinato.
Circolare n. 36/2008, pag. 23
Aggiornamenti Professionali
LIBRO UNICO DEL LAVORO: LE INDICAZIONI DELL’INAIL
SU TENUTA E VIDIMAZIONE
a cura di Fabrizio Vazio – Esperto in materia previdenziale e assicurativa
Come noto, il decreto ministeriale sul Libro Unico del Lavoro, emanato a seguito
del D.L. n.112/08, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2008.
Dopo le istruzioni fornite il 21 agosto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali con la circolare n.20/08, si era in attesa delle disposizioni
applicative dell’Inail.
L’Istituto Assicuratore ha fornito con una recentissima nota le proprie indicazioni,
che rivestono particolare interesse soprattutto per la parte relativa alla tenuta del
nuovo libro e alla sua vidimazione.
L’Inail ricorda prima di tutto lo scopo del Libro
Unico: esso non è più lo strumento principe per
verificare la regolarità del personale, né potrebbe
esserlo, stante che deve essere aggiornato entro
il 16 del mese successivo, ma serve per
documentare il complessivo stato occupazionale
dell’impresa, oltre a fornire al lavoratore lo stato
del proprio rapporto di lavoro, atteso fra l’altro che
sarà possibile consegnare ai dipendenti, in luogo
della busta paga, una fotocopia delle
“scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro”.
Il periodo transitorio
L’istituto Assicuratore ricorda che non è più
possibile vidimare presso le sedi territoriali
dell’Inail il libro matricola, poichè lo stesso è ormai
abrogato dal 18 agosto; sarà invece possibile
vidimare il libro paga e il libro presenze fino al 16
gennaio 2009. In tale data (che è il limite per le
registrazioni afferenti il mese di dicembre 2008)
terminerà il periodo transitorio e sarà
definitivamente in uso esclusivamente il Libro
Unico del Lavoro.
Va ricordato comunque che, fin da oggi, le sedi
Inail provvedono a vidimare i libri (anche il vecchio
libro paga e non solo il nuovo Libro Unico) solo
nelle modalità previste dalla nuova normativa.
Un solo libro!
La prima importante novità, collegata del resto
con la natura unica del nuovo libro, è il fatto che
non sarà più possibile tenere più libri, nemmeno
nel caso di più sedi stabili (pur se dotate di uffici)
o di varie posizioni assicurative e previdenziali.
È il caso di ricordare che scompare l’obbligo
di istituire copie conformi del libro; ciò ha
notevole rilievo nel caso in cui il datore di lavoro
conservi il libro presso la sede legale, e non
quindi, come la norma consente, presso il
consulente del lavoro, l’associazione di categoria
o la società capogruppo, nel caso di gruppi di
imprese. In tal caso, infatti, vi è obbligo di
“esibizione” al personale ispettivo. La C.M.
n.20/08 aggiunge che tale esibizione deve
avvenire
“tempestivamente”.
Tale
obbligo
comprende il dovere di esibire il libro anche
presso le “sedi stabili” (ossia unità operative che
abbiano anche uffici amministrativi) prima che il
personale ispettivo rediga il “verbale di primo
accesso”; tale esibizione può essere eseguita
anche a mezzo fax o posta elettronica.
La sanzione prevista per il mancato rispetto di tale
obbligo va da 200,00 a 2.000,00 euro e non è
diffidabile.
La circolare del Ministero non ha precisato se
l’istituzione di copie conformi presso le sedi stabili
sia, benché non più obbligatoria, ancora possibile,
e se l’esibizione delle stesse valga a sollevare le
aziende dall’obbligo di esibire tempestivamente
l’originale.
Sistemi di tenuta del libro
L’Istituto ricorda come, allo stato, il D.M. 9 luglio
2008 individui l’Inail come unico soggetto
deputato ad effettuare la vidimazione in tutti i
settori, compresi quindi anche i casi in cui,
secondo la previgente disciplina, il compito
spettava ad altri Enti.
Ciò pone peculiari problemi: non si dimentichi,
infatti, che la vidimazione rappresenta la garanzia
Circolare n. 36/2008, pag. 24
da parte dell’Istituto che il soggetto, in base ai dati
in possesso dell’Inail, ha titolo per possedere il
Libro Unico. Non si vede, perciò, come l’Ente
possa vidimare anche per datori di lavoro (si pensi
alle aziende agricole, ai datori di lavoro marittimi)
di cui l’Inail non gestisce la contribuzione e di cui,
quindi, non vi è traccia nei propri archivi.
A tal proposito, sono stati richiesti chiarimenti al
Ministero, ma, in mancanza di nuove disposizioni,
non vi è dubbio che l’Inail debba attenersi al
disposto del decreto.
Le modalità di tenuta del libro sono indicate nel
citato D.M.. Esse sono tassative e va perciò
definitivamente esclusa la possibilità di tenuta
manuale, che del resto, quanto meno per il
libro paga, era ormai del tutto residuale.
Al di là dei differenti sistemi di tenuta, va ricordato
che il Libro Unico è un documento unitario
“quanto
a
vidimazione,
numerazione,
registrazioni, tenuta e conservazione”.
Esso è caratterizzato da una numerazione
sequenziale attribuita in fase di stampa (si vedrà
in seguito come i consulenti possano adottare una
numerazione unica per i loro assistiti).
È possibile elaborare separatamente le presenze,
mantenendo una numerazione sequenziale.
È altresì necessario, come anche in precedenza,
conservare eventuali fogli deteriorati o annullati.
Il libro unico potrà dunque essere tenuto:
a) a elaborazione e stampa meccanografica su
fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione
di ogni pagina e vidimazione prima della
messa in uso presso l'Inail o, in alternativa,
con numerazione e vidimazione effettuata, dai
soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in
sede di stampa del modulo continuo;
b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva,
da parte dell'Inail, alla stampa e generazione
della numerazione automatica;
c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola
scrittura costituisca documento informatico e
sia collegata alle registrazioni in precedenza
effettuate, o a elaborazione automatica dei
dati.
a) Elaborazione e stampa meccanografica su
fogli mobili a ciclo continuo
 Elaborazione e stampa meccanografica su
fogli mobili a ciclo continuo, con
numerazione di ogni pagina e vidimazione
prima della messa in uso presso l'Inail
È il metodo classico, che prevede la
vidimazione presso le sedi Inail a cura dei
funzionari dell’Ente, con numerazione di
ogni pagina.
A tal proposito, coerentemente con la
natura unica del libro, l’Inail ricorda che:
-
-
fino al 15 gennaio 2009, la vidimazione
verrà registrata con riferimento a una
delle P.A.T. in possesso del datore di
lavoro;
dal 16 gennaio 2009, la vidimazione
sarà registrata facendo riferimento al
Codice Cliente.
 Elaborazione e stampa meccanografica su
fogli mobili a ciclo continuo con
numerazione e vidimazione effettuata, dai
soggetti appositamente autorizzati dall'Inail,
in sede di stampa del modulo continuo
In tal caso, gli utenti (sia i datori di lavoro
che i consulenti) debbono presentare
all’Inail una richiesta di autorizzazione alla
vidimazione in fase di stampa dei moduli da
utilizzare.
L’Istituto ricorda che la richiesta può essere
presentata a qualsiasi sede Inail; è tuttavia
opportuno rivolgersi alla sede più vicina alla
tipografia prescelta, stante che alla stampa
dei moduli (con apposizione del numero
d’ordine e del logo dell’Istituto) dovrà
presenziare un funzionario dell’Istituto, che
eseguirà la vidimazione dell’ultimo foglio del
blocco e la registrazione in procedura GRA.
b) Stampa laser
Anche in tale sistema, è prevista una richiesta di
autorizzazione (di cui si allega il fac-simile) alla
vidimazione in fase di stampa, che riguarda il libro
nel suo complesso, anche se le presenze
vengono elaborate separatamente.
I soggetti che vengono autorizzati, oltre all’ovvio
obbligo di stampare il tracciato conformemente al
fac-simile autorizzato, debbono riportare su ogni
foglio numero di pagina, numero e data di
autorizzazione e il codice della sede Inail che l’ha
rilasciata. Il programma di elaborazione deve
altresì prevedere la data e l’ora di stampa di
ciascun foglio.
Importante è l’indicazione che non è più vigente
l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo
mensile delle retribuzioni, che quindi non dovrà
più essere elaborato né inviato all’Inail entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento.
c) Supporti magnetici e sistemi di elaborazione
automatica dei dati
Si tratta di sistemi sottratti a qualsiasi obbligo di
vidimazione da parte dell’Inail, per i quali è
unicamente previsto l’inoltro di comunicazione
scritta alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, prima della messa in
uso, con indicazione dettagliata delle
caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Circolare n. 36/2008, pag. 25
preleva
il documento
Fac-simile richiesta di autorizzazione alla vidimazione con stampa laser
ALLA SEDE INAIL DI
……………………………………………….
Via …………………………………………
C.A.P. ………Città ………………………..
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VIDIMAZIONE CON STAMPA LASER
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE DATORIALE/SOGGETTO ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 12/79
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
Via, n.
C.A.P., Comune, Prov.
richiede l’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro unico del lavoro.
Si allega:
‰
fac-simile del Libro unico del lavoro con il logo INAIL
DATA
________________
TIMBRO E FIRMA
___________________________
Circolare n. 36/2008, pag. 26
SUPPORTI MAGNETICI:
sui quali ogni singola scrittura costituisca
documento informatico e sia collegata alle
registrazioni in precedenza effettuate. Il
documento informatico deve avere la forma
di documento statico non modificabile e
deve essere emesso (al fine di preservarlo
da
rimaneggiamenti
postumi…)
con
l’apposizione del riferimento temporale e
della firma digitale.
I documenti informatici che compongono il
Libro Unico su supporti magnetici possono
essere memorizzati su qualsiasi supporto di
cui sia garantita la leggibilità nel tempo,
purché rimanga sempre assicurato l'ordine
cronologico e non vi sia soluzione di
continuità per ciascun periodo di paga.
Inoltre, devono essere consentite le funzioni
di ricerca e di estrazione delle informazioni
dagli archivi informatici, in relazione al
cognome e nome e al codice fiscale del
lavoratore, alla data e alle associazioni
logiche di tali dati.
Il Libro Unico su supporti magnetici deve
essere reso leggibile e, a richiesta,
disponibile su supporto cartaceo o
informatico (formato «pdf»), in caso di
verifiche, controlli o ispezioni.
ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI:
che garantisca, oltre alla consultabilità in
ogni momento, anche l’inalterabilità e
l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità
cronologica delle operazioni eseguite, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite dal
Codice dell’Amministrazione digitale.
LA NUMERAZIONE UNICA:
come già accennato, i consulenti del lavoro
e gli altri soggetti abilitati, le associazioni di
categoria (tramite i propri centri di
assistenza) e le società capogruppo nei
gruppi di impresa possono essere
autorizzati ad adottare una numerazione
unica del libro per i datori di lavoro assistiti.
Tali soggetti dovranno inviare all’Inail una
richiesta di autorizzazione corredata dei
codici fiscali dei datori di lavoro assistiti,
comunicando altresì ogni acquisizione e
cessazione dell’incarico da un datore di
lavoro entro 30 giorni. Non è ancora definito
quali saranno le comunicazioni che
dovranno inviare i soggetti già autorizzati
alla numerazione unitaria: a tale proposito,
l’Inail preannuncia l’invio di istruzioni “entro
la fine del periodo transitorio” (e perciò entro
il 16 gennaio).
Circolare n. 36/2008, pag. 27
Calendario delle scadenze dall’1 al 15 ottobre
Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali.
Ricordiamo che, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono nei giorni festivi si
intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
ADEMPIMENTI FISCALI
IMPRESE DI ABRUZZO E MOLISE – SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI
Scade il termine per le imprese di Abruzzo e Molise che hanno beneficiato
impropriamente degli sgravi degli oneri sociali per il periodo dicembre 1994 –
novembre 1996, per effettuare il versamento della 40° ed ultima rata dei
contributi omessi.
1 ottobre
mercoledì
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
CHIMICI CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa
FONCHIM.
5 ottobre
domenica
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
GIORNALISTI – FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di
previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di
contribuzione.
AZIENDE
DEL
INTEGRATIVI
COMMERCIO
–
CONTRIBUZIONE
10 ottobre
venerdì
FONDI
Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e
M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al 3° trimestre
2008.
DATORI DI LAVORO DOMESTICO – CONTRIBUTI PER COLF
Versamento all’Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici
relativi al 3° trimestre 2008.
ALTRI ADEMPIMENTI
AZIONI POSITIVE – DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Scade il termine per far pervenire le domande d’ammissione ai finanziamenti a
favore delle aziende che applicano accordi contrattuali, stipulati con le
organizzazioni sindacali più rappresentative, volti a conciliare l’assistenza ai figli
con l’attività lavorativa (c.d. “azioni positive”).
10 ottobre
venerdì
Circolare n. 36/2008, pag. 28
LEGENDA ICONE
Le notizie flash
I quesiti e i casi pratici
Una raccolta di tutte le principali notizie in
materia di lavoro e previdenza, sia legislative che
di prassi emanate nel corso dell’ultima settimana.
I due simboli distinguono le notizie a contenuto
professionale (lente) da quello operativo (computer).
Una selezione di alcuni quesiti, risolti dai
nostri esperti, ritenuti di interesse generale
oltre che pratico.
Le pagine del professionista
Tematiche di diritto del lavoro, previdenziale e
fiscale di particolare interesse per gli operatori
del settore approfondite dagli esperti.
La Normativa in evoluzione
Una schematizzazione mensile dei principali
progetti di legge in fase di approvazione e
vaglio legislativo.
Il lavoro e le sue agevolazioni
Una rassegna dei principali bandi in materia
di agevolazioni per il settore lavoro.
Le monografie della Fondazione Studi
Lo spazio della Sicurezza
Monografie sui principi interpretativi della
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con
possibili letture pratiche e applicative per
l’azienda e il consulente.
Analisi della normativa in materia di igiene e
sicurezza con suggerimenti pratici per gli
adempimenti,
inoltre
l’osservatorio
sull’attuazione delle norme previste dalla L.
n.123/07.
Aggiornamenti professionali
Applicazione delle voci integrative
della retribuzione
Approfondimenti sugli interventi legislativi o di
prassi di particolare interesse e/o complessità.
Sintesi Operative Paghe e Contributi
Corso operativo per l’elaborazione delle paghe e
per lo svolgimento degli adempimenti contributivi
e fiscali.
Un’analisi degli elementi integrativi che
compongono la retribuzione,che fornisce
all’operatore indicazioni sulla modalità di
applicazione nella redazione delle paghe.
Formulari e check list
Calendario delle scadenze
Utili formulari e carte di lavoro su argomenti di
attualità di frequente utilizzo.
Con cadenza quindicinale sono riportate tutte
le scadenze del periodo.
I simboli individuano gli adempimenti di
carattere fiscale, previdenziale e vario.
EDITORE E PROPRIETARIO
Centro Studi Lavoro e Previdenza S.r.l.
DIRETTORE RESPONSABILE
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n.1447 del 29 giugno 2001
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cambi di indirizzo, eccetera
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connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.
Circolare n. 36/2008, pag. 29
Percorso Formativo
Edizione 2008/2009
L’autonomia contrattuale nel rapporto di lavoro:
gli strumenti del diritto civile e della contrattazione collettiva
La gestione flessibile del contratto: dai fondamenti
del diritto alle nuove opportunità di deregolamentazione
L’aggiornamento professionale 2008/2009
L’impatto applicativo delle riforme del lavoro e i nuovi
adempimenti professionali
CREDITI FORMATIVI
BROCHURE
CALENDARIO
ISCRIZIONE
Presentazione e Struttura
Il Percorso Formativo di Centro Studi Lavoro e Previdenza propone anche quest’anno 6 incontri, uno al mese,
suddivisi in:
6 MATTINE DI APPROFONDIMENTO SPECIALISTICO:
6 POMERIGGI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
L’AUTONOMIA CONTRATTUALE NEL RAPPORTO DI LAVORO
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2008/2009
• La gestione flessibile del contratto: dai fondamenti del
diritto alle nuove opportunità di deregolamentazione
• L’impatto applicativo delle riforme del lavoro e i
nuovi adempimenti professionali
L’AUTONOMIA CONTRATTUALE NEL RAPPORTO DI LAVORO
Pomeriggio
Mattina
.
e
.
CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE
L’applicazione
delle norme
civilistiche nella
redazione del
contratto di
lavoro
Stesura e
gestione dei
contratti
alternativi al
lavoro
subordinato
1a Giornata
ottobre 08
2a Giornata
novembre 08
Manovra Estiva
08: adempimenti e
novità in materia
di orario di
lavoro
Manovra Estiva
08: novità in
materia
di contratti di
lavoro e in ambito previdenziale
La gestione dei
contratti a
contenuto
formativo
3a Giornata
dicembre 08
Conguagli di
fine anno e
modello
CUD 2009
REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE
Gli obblighi
retributivi e le
indennità risarcitorie: analisi
della casistica
atipica
4a Giornata
gennaio 09
Novità della
Finanziaria
2009
E-mens fiscale
Punto sulla
sicurezza
Incentivi ed
elasticità
retributiva nella
regolamentazione
aziendale
5a Giornata
marzo 09
Novità del
modello
770/2009
Flessibilità
contrattuale
nell’orario di
lavoro
e regolamentazione aziendale
delle trasferte
6a Giornata
aprile 09
La gestione nella
busta paga dei
rinnovi contrattuali e degli
errori contabili
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2008/2009
P
x 045oro.it.
La
o, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio dell’ allegato sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni
da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole
di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico. Qualora non fosse interessato a ricevere le nostre informative, Le chiediamo cortesemente di comunicarlo tramite
posta elettronica al seguente i
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Tenuta e vidimazione del Libro Unico Lavoro