CERTIFICAZIONE F-GAS
TUTTO SU REGISTRI & PROCEDURE PER LA
CERTIFICAZIONE DI PERSONE E IMPRESE
Edizione aggiornata - Aprile 2013
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
2 INDICE
1. CHI DEVE CERTIFICARSI
pag.
3
2. CATEGORIE DI CERTIFICAZIONE
pag.
4
3. OPERATIVITÀ REGISTRO
pag.
4
4. ISCRIZIONE AL REGISTRO
pag.
6
4.1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
pag.
6
4.2 PRESENTAZIONE DOMANDA D’ISCRIZIONE
pag.
6
4.3 RICHIESTA CERTIFICATO PROVVISORIO
pag.
7
4.4 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA & IMPOSTA DI BOLLO
pag.
8
4.5 RILASCIO DOCUMENTAZIONE
pag.
8
4.6 MODULISTICA
pag.
9
5. IN COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS
pag.
15
6. SANZIONI
pag.
16
7. REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
pag.
16
8. DOMANDE FREQUENTI
pag.
20
Avvertenze per il lettore
Questa opera si prefigge lo scopo di approfondire alcuni temi di particolare rilevanza per i professionisti del settore. Gli Autori,
oltre a riportare alcune parti di normative o leggi vigenti, esprimono alcune riflessioni che, comunque, non costituiscono
interpretazioni vincolanti per il lettore che rimane, nell’ambito della propria autonomia professionale, l’unico responsabile del
proprio operato.
È doveroso precisare che in questa opera sono trascritti degli stralci di leggi e norme giuridiche, o di norme tecniche, tratte dal
testo riportato nelle pubblicazioni ufficiali alle quali, comunque, ci si dovrà riferire per ricavarne il testo completo e per qualsiasi
ulteriore necessità ed esigenza.
Per ulteriori informazioni scrivere a: [email protected]
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto della Immergas.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
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3 1. CHI DEVE CERTIFICARSI
Nella Gazzetta Ufficiale del 20/04/12 è stato pubblicato il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 – attuativo del Regolamento
(CE) n. 842/06 – che ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di attestazione e di certificazione per Persone
(singoli operatori) ed Imprese (anche individuali) che svolgono una o più delle seguenti attività:
 controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni
contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
 recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
 installazione;
 manutenzione o riparazione;
su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria (anche i semplici “split”), pompe di calore, nonché di
impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra, noti come ‘F-gas’.
Alle modalità di certificazione è dedicato il Capitolo 5.
Di seguito una tabella riepilogativa per chi deve certificarsi nei vari campi di attività.
SOGGETTI
Devono ottenere
un certificato
Persone ed
Imprese che
svolgono attività di:
ATTIVITÀ
installazione, ovvero l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti
contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del
montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include
l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un
circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo
l’assemblaggio;
manutenzione o riparazione, ovvero tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti
contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i
controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’art. 2, par. 14, e all’art. 3, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 842/06. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel
sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o
dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura e
riparare le perdite.
Deve ottenere un
certificato le
Persone (e non le
Imprese) che
svolgono attività di:
controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto
serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di
sistemi ermeticamente sigillati1, etichettati come tali;
Può ottenere una
DEROGA di 2 anni
la Persona:
apprendista o colui che è iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un
certificato che contempla l’attività in questione, purché quest’ultima sia svolta sotto la
supervisione di una Persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.
Può ottenere
l’ESENZIONE
dall’obbligo di
certificazione la
Persona:
N.B. quindi neanche
l’Impresa deve
certificarsi
Sono escluse:
recupero, ovvero la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, ad
esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori (rif. art. 2 Regolamento CE n. 842/06).
che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di
un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’art. 8, comma l, lett. a), qualificato
o approvato in base all’Allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del D.Lgs. 93/00, purché tali operazioni
siano svolte sotto la supervisione di una Persona in possesso di un certificato che contempla
tale attività;
addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed
elettroniche di cui al D.Lgs. 151/05, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3
kg negli impianti autorizzati in conformità allo stesso D.Lgs., a condizione che tale Persona
sia assunta dall’Impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di
competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un
corso di formazione sulle competenze e delle conoscenze minime relative alla categoria III,
come indicato nell’allegato al Regolamento (CE) n. 303/08.
le attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle
apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e delle pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
1
Sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione
permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento
adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a 3 grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della
pressione massima consentita.
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4 MORALE: a parte le esenzioni e le esclusioni indicate in tabella, in generale si può affermare che all’interno di
un’Impresa, tutte le Persone (ovvero i singoli operatori) che operano/fanno manutenzione sui circuiti frigoriferi devono
avere la Certificazione F-Gas. Inoltre, ai fini della Certificazione dell’Impresa stessa, ogni 200.000 euro di fatturato
legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria,
pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’Impresa abbia una
Persona certificata.
2. CATEGORIE DI CERTIFICAZIONE
L’obbligo di ottenere il Certificato è stato regolamentato in base alle diverse tipologie di attività.
In particolare il Certificato può essere ottenuto su 4 distinte CATEGORIE di cui al Regolamento (CE) n. 303/08:
CATEGORIA
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
I
Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di
calore
II
Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l'impianto è
ermeticamente sigillato2).
Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a
condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.
III
Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è
ermeticamente sigillato).
IV
Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è
ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.
N.B. Immergas propone corso ed esame per certificarsi in CATEGORIA I, che consente di svolgere ogni tipo di
attività – prevista dal Regolamento – su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa
di calore.
3. OPERATIVITÀ DEI REGISTRI : PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
L’11 febbraio 2013 sono stati pubblicati in G.U. i comunicati del Ministero dell’Ambiente, di seguito riportati:
relativi alla pubblicazione/operatività dei tanto attesi:
2
Vedi nota 1. La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
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5 a) REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE, nonché della modulistica da
presentare alle Camere di Commercio (vd. sito del Ministero dell’Ambiente) per via telematica.
Il “REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE” – costituito da
diverse sezioni3 – è istituito presso il Ministero dell'Ambiente, la sua gestione è affidata alle Camere di Commercio
(in seguito CCIAA) ed è accessibile unicamente dal sito web www.fgas.it.
Attraverso il Registro nazionale è possibile:
 consultare l’elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione ai quali le Persone e le Imprese possono
rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
 consultare l’elenco delle Persone e delle Imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti
F-gas possono rivolgersi.
b) REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA 4 e REGISTRO DEL SISTEMA, obbligatori per gli operatori delle
applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione
antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
Pertanto, come si legge nel sito del Ministero dell’Ambiente, con la pubblicazione del Registro Nazionale delle Persone
e delle Imprese (11 febbraio 2013), la certificazione F-gas – alias ‘patentino frigoristi’ – è diventata non solo
obbligatoria ma anche operativa. L’operatività del Registro è stata poi prorogata di 60 giorni dal Ministero
dell’Ambiente con l’emanazione del Decreto direttoriale 12 aprile 2013, n. 29238.
L’iter (aggiornato) per la Certificazione di Persone ed Imprese può essere così riassunto:
*) N.B. Entro tale periodo, anche le Imprese devono ottenere la Certificazione definitiva, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato.
Persone ed Imprese, pertanto:
 dal 12 febbraio 2013 hanno 120 giorni di tempo per iscriversi al Registro (prima erano 60!) e, richiedendo il
Certificato provvisorio, altri 180 giorni (6 mesi) per ottenere il Certificato definitivo rilasciata da un Organismo di
Certificazione (OdC) accreditato. Nel frattempo, grazie al Certificato provvisorio, potranno continuare a lavorare;
 entro il 11 gennaio 2014 (anziché il 12 novembre 2012) devono aver ottenuto il Certificato definitivo.
Per ottenere il Certificato definitivo, necessario per le attività su impianti di refrigerazione e/o condizionamento:
 le Persone devono superare un esame (eventualmente partecipando prima ad un corso di formazione, che risulta
quanto mai raccomandato e propedeutico);
 le Imprese devono sottoporsi a verifica, da parte di un OdC, del possesso dei requisiti indicati dal D.P.R. 43/12 (in
pratica, occorre predisporre un Piano della Qualità attestante che l’Impresa impiega personale certificato in numero
sufficiente ed anche che il personale ha a disposizione adeguati strumenti e procedure per svolgere l’attività).
Per maggiori info al riguardo si veda il Capitolo 5 del presente documento.
3
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
4
Sezione Organismi di Certificazione, Organismi di Valutazione della Conformità e Organismi di Attestazione;
Sezione Persone ed Imprese in possesso di un certificato provvisorio;
Sezione Persone ed Imprese certificate;
Sezione Persone che hanno ottenuto l'attestato;
Sezione Persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste dal D.P.R. 43/12;
Sezione Persone ed Imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia dello stesso.
Il Registro dell’apparecchiatura, per impianti di refrigerazione e/o condizionamento, è riportato al Capitolo 7 del presente documento.
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6 4. ISCRIZIONE AL REGISTRO
L’iscrizione al Registro per le Persone e per l’Impresa può essere:
- effettuata direttamente dalla Persona o dal Legale rappresentante dell’Impresa,
oppure
- delegata ad un soggetto terzo (Consulente, Associazione di categoria, etc.) munito di firma digitale, a seguito di
procura in carta semplice.
4.1 PRESENTAZIONE DOMANDA D’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dev’essere presentata esclusivamente per via telematica – utilizzando la procedura
realizzata dalle CCIAA e resa disponibile tramite il portale https://scrivania.fgas.it – con firma digitale apposta al
momento dell’invio dalla Persona, dal legale rappresentante dell’Impresa (secondo i casi) oppure dal soggetto delegato.
N.B. Per apporre la firma digitale occorre essere muniti del “certificato digitale” di autenticazione Personale.
Nel sito http://www.card.infocamere.it/infocamere/pub/ si legge che la Carta Nazionale dei Servizi o CNS –
rilasciata dalle CCIAA – è un dispositivo integrato, ovvero una Smart Card o una chiavetta USB, che contiene un
“certificato digitale” di autenticazione personale (e la firma digitale).
Tale strumento informatico consente:
- l’identificazione certa dell’utente in rete e permette di consultare i dati Personali resi disponibili dalle pubbliche
amministrazioni direttamente su sito web;
- a chi ha una carica all’interno di un’impresa, di firmare digitalmente documenti informatici (bilanci, fatture,
contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi della Pubblica Amministrazione;
e altro ancora.
Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento d’identità
(come il passaporto o la carta d’identità) e identifica in maniera digitale una Persona fisica o un’entità.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.
4.2 RICHIESTA CERTIFICATO PROVVISORIO
Persone ed Imprese che vogliono continuare a svolgere le attività di:
 controllo, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché di impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas
fluorurati ad effetto serra;
 controllo, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
devono richiedere il Certificato provvisorio (una sorta di “foglio rosa” che dura 6 mesi) presentando, sempre via
telematica, una domanda alla CCIAA unitamente alla domanda di iscrizione al Registro.
In quest’ambito, l’art. 10 del D.P.R. 43/12 precisa che:
 le Persone che intendono avvalersi del Certificato provvisorio presentano una domanda alla CCIAA competente –
unitamente alla domanda di iscrizione al Registro – corredata da una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio5
attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui sopra, acquisita
prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 43/12 e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato per la
quale l’esperienza professionale è posseduta (vd. tabella nel Cap. 2 del presente documento);
 le Imprese che intendono avvalersi del Certificato provvisorio presentano una domanda alla CCIAA competente –
presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro – corredata da una Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante che l’Impresa richiedente impiega Persone in possesso del Certificato, provvisorio o definitivo,
specifico per le attività che necessitano della certificazione.
5
Rif. articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
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7 Riassumendo, il Certificato provvisorio:
a) può essere richiesto SOLO da soggetti che già svolgono l’attività;
b) serve, a Persone ed Imprese, per continuare a lavorare, in attesa di ottenere il Certificato definitivo (il cui termine
ultimo è il 11 gennaio 2014, vd. Cap. 3):
c) va richiesto alla CCIAA al momento dell’iscrizione al Registro (iscrizione da fare tassativamente entro il 11 giugno
2013!);
d) dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali la Persona e l’Impresa devono ottenere il Certificato definitivo (per
quanto riguarda le Persone, facendo corso ed esame!);
e) NON è rinnovabile;
f) deve essere richiesto per ogni singola Persona dell’impresa e dall’Impresa stessa; quest’ultima deve dichiarare di/
impiegare Persone in possesso del Certificato o del Certificato provvisorio.
NOTA per l’iscrizione al Registro di un’Impresa: quando viene effettuata occorre inserire anche i singoli nominativi
delle Persone dell’Impresa stessa che sono già certificati o sono in attesa di esserli (è il sistema stesso che fa un
controllo incrociato). Pertanto:
 l’iscrizione dell’Impresa al Registro è successiva a quelle delle Persone;
 occorre aver chiaro fin dall’inizio quanti e quali componenti dell’Impresa occorre certificare come Persone6.
4.3 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA & IMPOSTA DI BOLLO
Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro devono versare, alle CCIAA competenti per territorio (nella
sezione ‘CCIAA e Versamenti’ del sito www.fgas.it sono riportate le indicazioni fornite dalle Camere di
Commercio dei capoluoghi di regione):
– diritti di segreteria, pari a:
- 13 € per le Persone (sia per iscrizione che per esenzione);
- 21 € per le Imprese;
- 15 € per il deposito del certificato estero da parte delle Persone;
- 25 € per il deposito del certificato estero da parte delle Imprese;
– imposta di bollo (14,62 €).
Per l’iscrizione delle Persone, quindi, si tratta di versare 27,62 € (per ogni Persona dell’impresa che intende certificarsi
F-Gas); le Imprese, invece, devono versare 35,62 €.
I pagamenti possono essere fatti con versamento in CC postale, bonifico bancario o pagamento telematico tramite il
sistema delle CCIAA “Telemaco Pay”.
Se il pagamento viene effettuato con CC postale o mediante bonifico, Persone ed Imprese devono allegare alla
richiesta di iscrizione copia dell’attestato di avvenuto versamento in PDF.
N.B. Seguire le modalità di pagamento indicate dalla propria Camera di Commercio!
(le modalità di pagamento possono essere diverse da una CCIAA all’altra; l’importo, invece, non cambia).
Subito dopo aver firmato e inviato la domanda è possibile scaricare sia la copia della pratica che la ricevuta di avvenuta
trasmissione.
6
In un’Impresa con dipendenti è opportuno che anche il titolare/legale rappresentante dell’Impresa si iscriva e si certifichi come Persona;
se, infatti, l’unica Persona certificata fosse il dipendente, e questi si dimettesse, decadrebbe la certificazione dell’Impresa.
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8 4.4 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per iscrivere al Registro ogni singola Persona dell’impresa e l’Impresa stessa, occorre avere – o fornire nel caso si
deleghi l’iscrizione – i seguenti documenti (riportati, per completezza, al paragrafo 4.6 - Modulistica):
1. MODULO DI
ISCRIZIONE
2. COPIA
DOCUMENTO DI
3. MODULO
PROCURA
IDENTITÀ DEL
DELEGANTE
4. DICHIARAZIONE
5. COPIA
PAGAMENTI
DIRITTI DI
SEGRETERIA &
SOSTITUTIVA
DI ATTO
NOTORIO
IMPOSTA DI BOLLO
Mod. diverso per
Persone e Imprese
Mod. uguale per
Persone e
Imprese
Mod. diverso per
Persone e
Imprese
Da fornire in PDF
Da fornire in PDF
Da fornire in PDF
solo in caso di
procura (delega)
(altrimenti la Persona/impresa
compila direttamente la
schermata)
necessaria se è
stata caricata la
procura (delega)
e/o la
Dichiarazione
sostitutiva di atto
notorio solo in caso di
procura (delega) sia in caso di
compilazione
autonoma che in
caso di procura
(delega); è
necessaria per la
richiesta del
Certificato
provvisorio
riportare, oltre ai dati anagrafici
della Persona, anche i dati del
“referente per l’attività” (vd.
Nota sotto)
il delegante è la
Persona stessa
che si deve
iscrivere al
Registro
necessario se la
firma digitale non
è quella della
Persona che si
iscrive
ogni Persona che si
iscrive deve versare
alla CCIAA i diritti di
segreteria e
l’imposta di bollo
(vd. Parag. 4.3)
recante, oltre ai dati
dell’Impresa e ai dati del
Legale rappresentante o della
“Persona con poteri di firma”,
anche i dati del “referente per
l’attività” (vd. Nota sotto),
nonché l’elenco delle Persone
certificate, o in possesso del
Certificato provvisorio,
impiegate dall’Impresa stessa
il delegante può
essere
l’Amministratore,
il titolare, il socio,
il legale
rappresentante,
Persona con
potere di firma
necessario se la
firma digitale non
è quella della
Persona con
potere di firma
(es. legale
rappresentante
dell’Impresa)
l’Impresa che si
iscrive deve versare
alla CCIAA i diritti
di segreteria e
l’imposta di bollo
(vd. Parag. 4.3)
NOTE
PERSONA
IMPRESA
Da fornire in PDF,
JPG, JPEG, TIF,
TIFF, PNG, (max 4
MB) se non effettuati
con Telemaco Pay
sia in caso di
compilazione
autonoma che in
caso di procura
(delega)
N.B. Il “referente per l’attività” sopra citato è un soggetto al quale l’Amministrazione (cioè l’Ufficio preposto della
CCIAA competente) potrà rivolgersi per informazioni relative alla pratica.
Nel caso di iscrizione della Persona, tale “referente per l’attività” può essere:
 la Persona stessa che si iscrive al Registro;
 il compilatore della pratica (che può NON coincidere con la Persona che si iscrive al Registro);
 un altro soggetto, i cui dati vanno inseriti manualmente.
Nel caso, invece, di iscrizione dell’Impresa, il soggetto “referente per l’attività” può essere:
 la “Persona con poteri di firma”, ovvero il legale rappresentante o la Persona con potere di firma, titolare del
certificato di firma digitale o firmatario della procura;
 il compilatore della pratica (che può NON coincidere con la “Persona con poteri di firma”);
 un altro soggetto, interno od esterno all’Impresa, i cui dati vanno inseriti manualmente.
4.5 RILASCIO DOCUMENTAZIONE
A conclusione dell’istruttoria, entro 30 giorni dall’invio della pratica, la CCIAA competente rende disponibile sulla
scrivania personale del sito www.fgas.it, alla sezione ‘Certificati ed Attestati’:
 l’Attestato di iscrizione, contenente il numero di iscrizione al Registro,
 la visura,
 il Certificato provvisorio, se richiesto.
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9 4.6 MODULISTICA Si elenca di seguito la modulistica approvata dal Ministero, come riportata nel sito www.fgas.it (vd. “Scrivania
Telematica Persone ed Imprese”  “Modulistica e Istruzioni”).
Iscrizione delle Persone (rif. art. 8, c. 1, art. 10, c. 3, D.P.R. 43/12)
Istruzioni per l’iscrizione delle Persone
Facsimile modello iscrizione per Persone
Dichiarazione sostitutiva per richiesta certificato provvisorio Persone
Iscrizione delle Imprese (rif. art. 8, c. 2, art. 10, c. 4, D.P.R. 43/12)
Istruzioni per l’iscrizione delle Imprese
Facsimile modello iscrizione per Imprese
Dichiarazione sostitutiva per richiesta certificato provvisorio Imprese
Richiesta di esenzione (rif. art. 12, c. 1 e 2, D.P.R. 43/12)
Istruzioni per la pratica di esenzione Persone
Facsimile modello comunicazione di esenzione
Facsimile modello dichiarazione sostitutiva per esenzione art.12
Facsimile modello dichiarazione sostitutiva per esenzione art. 12_2
Richiesta di deroga (rif. art. 11, c. 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 43/12)
Istruzioni per la presentazione di una richiesta di deroga Persone
Facsimile modello per comunicazione deroga
Facsimile dichiarazione sostitutiva per deroga art. 11
Facsimile dichiarazione sostitutiva per deroga art. 11_3
Riconoscimento certificato estero per le Persone (rif. art. 14, c. 1 e 2, D.P.R. 43/12)
Istruzioni per il riconoscimento certificato estero per le Persone
Facsimile di modello per il riconoscimento certificato estero per le Persone
Riconoscimento certificato estero per le Imprese (rif. art. 14, c. 1, D.P.R. 43/12)
Istruzioni per il riconoscimento certificato estero per le Imprese
Facsimile di modello per il riconoscimento certificato estero per le Imprese
Procura (Fac-simile della procura da allegare nel caso di delega a soggetto terzo per la firma digitale e l’invio della
domanda)
Persone, Imprese modello procura
N.B. L’iscrizione al Registro consiste in diverse ‘pratiche’; solo l’iscrizione, però, riguarda tutte le Persone e le Imprese:
PRATICA
SERVE A
PER CHE COSA
ISCRIZIONE
Persone e Imprese
Per iscriversi al Registro nazionale (iscrizione obbligatoria per
esercitare l’attività)
Per poter richiedere alla CCIAA il Certificato provvisorio che
consente di operare per 6 mesi dalla data del rilascio in attesa
della Certificazione definitiva, in caso di attività di cui ai
Regolamenti (CE) n. 303 e 304
DEROGA
Persone in possesso degli
specifici requisiti
Per chiedere di avvalersi della deroga dall’obbligo di
certificazione per un periodo max di 2 anni, nell’ambito di un
apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche
in vista dell’esame, purché l’attività sia svolta sotto la
supervisione di una Persona ‘certificata’
ESENZIONE
Persone in possesso degli
specifici requisiti
Per dichiarare al Registro nazionale di avvalersi dell’esenzione
dall’obbligo di iscrizione e certificazione
RICONOSCIMENTO
CERTIFICATO
ESTERO
Persone e Imprese in possesso
di certificato rilasciato da altro
stato membro
Per trasmettere al Registro nazionale copia del Certificato
estero e ottenerne il riconoscimento
Si riportano di seguito gli esempi di compilazione dei principali modelli da utilizzare per l’iscrizione.
N.B. L’esempio riguarda una ditta individuale; il titolare, pertanto, si iscrive sia come Persona (in primis) che come Impresa.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
10 Iscrizione delle Persone di cui all’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012
Dati anagrafici
Cognome:
ROSSI
Nome:
MARIO
Codice fiscale:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Data di nascita:
01/02/1970
Luogo di nascita:
X
RE
Comune:
REGGIO EMILIA
Estera
Nazionalità:
ITALIANA
Cittadinanza
X
Italia
Provincia
Estero
Nazione
Italiana
Residenza
X Italia
Estero
Indirizzo:
VIA VERDI
Città:
BRESCELLO
Nazione
RE
Provincia:
nr. Civico:
3
Cap.
42041
Domicilio (nel caso di persona risiedente all’estero)
Indirizzo:
nr. Civico:
Città:
Provincia:
Cap.
Persona referente per l’attività
Cognome:
ROSSI
Nome:
MARIO
E-mail:
[email protected]
Telefono:
0522/680000
Cellulare:
333/73333333
Fax
0522/680000
Tipologia di attività
X attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra (articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 43/2012)
Selezionare la Categoria di certificato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 303/2008.
Categoria
I
Attività svolte ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) N. 303/2008
X
 controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti
almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali
 recupero
 installazione
 manutenzione o riparazione
II
 controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti
almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che
queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra
 recupero
 installazione
 manutenzione o riparazione
in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o,
nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra
III
 recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore contenenti
meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra
IV
 controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti
almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che
non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Si richiede il rilascio del certificato provvisorio per questa attività:
SI
X
NO
(segue)
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
11 Dichiarazione sostitutiva per le Persone di cui all’articolo 10, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
ROSSI MARIO
REGGIO EMILIA
( RE
) il
01/02/1970
gg/mm/aaaa
residente a
n.
BRESCELLO
3
( RE
) in Via
con codice fiscale
Verdi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ai fini e per
quanto previsto dal D.P.R. del 27 gennaio 2012, n. 43
DICHIARA
di possedere un'esperienza professionale di almeno 2 anni, acquisita prima della data di entrata in vigore
del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43, nelle seguenti attività:
X
Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 303/2008, svolte su
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 43/2012), per la
categoria:
categoria
I
X
II
III
IV
Attività, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 304/2008, svolte su impianti
fissi di protezione antincendio e estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8,
comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 43/2012)
Data
28/02/2013
Firma del richiedente
Rossi Mario
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Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
12 Iscrizione delle Imprese di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012
Dati anagrafici
Codice fiscale:
(VAT nel caso di impresa
estera)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome o Ragione Sociale
TERMOIDRAULICA ROSSI
Partita IVA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Indirizzo della Sede Legale
X
Italia
Estero
Indirizzo:
VIA VERDI
Città:
BRESCELLO
Nazione:
RE
Provincia:
nr. Civico:
3
Cap.
42041
Posta elettronica certificata (PEC):
Persona con poteri di firma
(legale rappresentante o persona con potere di firma, titolare del certificato di firma digitale o firmataria della procura)
Cod. fiscale:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cognome:
ROSSI
MARIO
Nome:
Sede dove l'impresa svolge prevalentemente la propria attività (nel caso di impresa con sede legale all’estero)
Indirizzo:
nr. Civico:
Città:
Provincia:
Cap.
Persona referente per l’attività
Cognome:
ROSSI
Nome:
MARIO
E-mail:
[email protected]
Telefono:
0522/680000
Cellulare:
333/73333333
Fax
0522/680000
Tipologia di attività
X attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.43/2012) svolte ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 303/2008
Si richiede il rilascio del certificato provvisorio per questa attività:
SI
X
NO
attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 304/2008
Si richiede il rilascio del certificato provvisorio per questa attività:
SI
NO
attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (articolo 8, comma 2, lettera c), del
D.P.R. n. 43/2012)
attività di recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (articolo 8,
comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 43/2012)
attività di recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (articolo
8, comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 43/2012)
Dati supplementari da fornire per l’Impresa che svolge attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. n. 43/2012)
Elenco delle persone certificate o in possesso di certificato provvisorio impiegate dall’Impresa
1
Cognome
Nome
Codice fiscale
ROSSI
MARIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2
3
4
N.B. In questo caso, trattandosi di Impresa individuale, la Persona e l’Impresa coincidono; il titolare dell’Impresa
individuale, inoltre, è anche indicato come il referente per l’attività.
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Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
13 Dichiarazione sostitutiva per le Imprese di cui all’articolo 10, comma 4, del D.P.R. n. 43/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
ROSSI MARIO
REGGIO EMILIA
( RE
) il
01/02/1970
gg/mm/aaaa
residente a
n.
BRESCELLO
3
( RE
con codice fiscale
) in Via
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Legale rappresentante/ persona con potere di firma dell’impresa
con sede legale a
BRESCELLO
n.
e codice fiscale
3
Verdi
( RE
Rossi Termoidraulica
) in Via
Verdi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ai fini e per
quanto previsto dal D.P.R. del 27 gennaio 2012, n. 43
DICHIARA
di impiegare personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, o di
un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n.43, per le attività:
X
Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 303/2008, svolte su
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 43/2012), per la
categoria:
categoria
I
X
II
III
IV
Attività, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 304/2008, svolte su impianti
fissi di protezione antincendio e estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8,
comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 43/2012)
Data
28/02/2013
Firma del Legale Rappresentante dell’impresa
Rossi Mario
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Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
14 Registro telematico nazionale delle imprese e persone certificate
Articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 MODELLO PROCURA
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA PRATICA DI ISCRIZIONE E/O VARIAZIONE AL REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI DI CUI AL D.P.R. DEL 27/01/2012 N.43 Codice univoco di identificazione della pratica [ ]
Il codice sarà generato dal sistema al momento della compilazione e deve essere obbligatoriamente riportato sulla pratica Il/I sottoscritto/i nato a ROSSI MARIO
<Cognome> <Nome> con codice fiscale RE (Sigla Provincia) il 01/02/1970 ggmmaaaa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di PERSONA TENUTA ALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO (1) dichiara di conferire Al sig. BIANCHI IVANO <Cognome> <Nome> con codice fiscale nato a PR
(Sigla Provincia) il 10/12/1965 ggmmaaaa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di CONSULENTE (2) procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica di iscrizione e/o di variazione al Registro telematico dei Gas fluorurati identificata dal codice sopra indicato, alla Camera di commercio competente per territorio, ai fini dell’iscrizioni e/o della variazione dell’ iscrizione al Registro telematico di cui all’art. 13 del D.P.R. del 27 gennaio 2012, n. 43. FIRMA AUTOGRAFA Rossi Mario Note
Il modello serve :  alla persona titolare della pratica (nel caso di pratiche di iscrizione, esenzione o deroga di persone).  al legale rappresentante o ad altra persona con potere di firma (nel caso di pratiche di impresa) per delegare un soggetto terzo, dotato di certificato di firma digitale, alla presentazione della pratica. Il soggetto interessato può procedere con due modalità: a. Compilare integralmente il presente modello, sottoscriverlo con firma autografa, acquisirlo tramite scansione in formato PDF ed allegarlo alla modulistica elettronica della pratica. b. Scaricare il modello generato in sede di compilazione della pratica, completare i dati mancanti sottoscriverlo con firma autografa, acquisirlo tramite scansione nella sua interezza in formato PDF ed allegarlo alla modulistica elettronica della pratica. Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha apposto la firma autografa. (1)
Indicare la qualifica del delegante: per esempio, Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, persona con potere di firma, persona tenuta all’obbligo di iscrizione al Registro ecc. (2)
Indicare la qualifica del delegato: per esempio " Socio" o "Notaio" o "Delegato" o "Professionista incaricato” o "Rappresentante di Associazione di categoria" o "Consulente" … MODELLO PROCURA
MODELLO DA ALLEGARE ALLA PRATICA– LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA TELEMATICA
N.B. La procura deve essere allegata sia alla pratica per l’iscrizione della Persona che a quella per l’iscrizione dell’Impresa!
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Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
15 5. IN COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS
PERSONE: per certificarsi, devono sostenere un esame teorico e pratico.
Per la parte teorica i candidati devono rispondere ad un questionario di 30 domande a risposta multipla, mentre nella
prova pratica devono eseguire le attività previste dal Regolamento (CE) n. 303/08, fra le quali:
- saldobrasatura a tenuta stagna su un tubo utilizzato per l’impianto di condizionamento;
- prova di pressione per la tenuta dell’impianto;
- controllo dell’impianto per ricercare perdite di F-gas;
- utilizzo dell’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, evitando perdite.
L’esame deve essere condotto da un esaminatore e da un assistente qualificati dall’OdV (Organismo di Valutazione
della conformità).
Ottenuta la certificazione, gli addetti dovranno dichiarare annualmente di effettuare almeno 1 installazione all’anno e di
non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto.
L’Organismo di Certificazione (OdC) avrà il compito di vigilare sul mantenimento di questi requisiti.
La certificazione delle Persone ha una durata di 10 anni, al termine dei quali l’addetto dovrà sostenere un nuovo
esame.
IMPRESE: quelle che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenti F-gas
devono avvalersi di personale certificato – in numero sufficiente da coprire il volume d’attività relativa agli F-gas (rif.
documento RT-29 ACCREDIA) – ed essere certificate a loro volta.
La certificazione dell’Impresa viene effettuata direttamente da Organismi accreditati da ACCREDIA (ICMQ), con propri
Ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell’Impresa e con un sopralluogo presso un cantiere di
installazione, al fine di verificare che:
- l’Impresa abbia un Piano della qualità relativo al servizio offerto (un utile riferimento può essere la norma UNI ISO
10005:2007);
- l’Impresa impieghi personale certificato;
- il personale impiegato dall’Impresa nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione adeguati
strumenti e procedure.
A maggior chiarimento, il documento RT-29 di ACCREDIA stabilisce che l’Impresa deve impiegare personale
certificato, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività
previsto: ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si
deve aspettare che l’Impresa abbia una Persona certificata.
La Certificazione dell’Impresa ha una durata di 5 anni e l’Impresa sarà sottoposta a due verifiche ispettive nell’arco
di validità della certificazione (la prima verifica è quella iniziale per ottenere la certificazione), mentre le altre verifiche
annuali saranno documentali.
Il rinnovo avverrà con l’esecuzione di un nuovo iter di certificazione.
SOGGETTO
CERTIFICATO
PER LE
PERSONE
CERTIFICATO
PER LE
IMPRESE
DURATA
Il certificato ha una durata di 10 anni.
Ogni anno le Persone fisiche certificate, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, devono
inoltrare una dichiarazione con cui attestano, ai sensi del D.P.R. 445/00:
- di aver svolto almeno 1 intervento su un impianto durante l’anno;
- di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto.
Al termine degli accertamenti l’OdC rilascia una dichiarazione di sussistenza della competenza che
costituisce parte integrante del certificato.
La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di 5 anni.
Nell’arco di 5 anni di validità della certificazione, l’OdC dovrà effettuare 2 verifiche ispettive presso
l’Impresa (obbligatoria la prima verifica di certificazione) mentre le restanti verifiche sono
documentali.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
16 6. SANZIONI
Il Decreto Sanzioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, prevede sanzioni sia per gli operatori che per
i proprietari degli apparecchi di refrigerazione, condizionamento aria, sistemi antincendio e pompe di calore per:
- il mancato controllo periodico delle macchine;
- la mancata tenuta del Registro delle apparecchiature.
Sono previste, inoltre, sanzioni per l’impiego di personale non qualificato, ovvero non in possesso del cosiddetto
“patentino frigoristi”.
7. REGISTRO APPARECCHIATURA
Il D.P.R. 43/12 – all’art. 15 – precisa che “Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il Registro dell’Apparecchiatura di cui
all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1516/07.”
In pratica, gli operatori che intervengono su applicazioni contenenti 3 kg o più di gas fluorurati devono
compilare un REGISTRO in cui riportano:
 i dati identificativi dell’operatore;
 i dati identificativi dell’impianto;
 i dati identificativi dell’apparecchiatura;
 TUTTI gli interventi eseguiti sull’apparecchiatura, precisando la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra
introdotti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo.
Si tratta di una misura in qualche modo simile al Libretto d’impianto o di centrale che viene predisposto per le caldaie.
Da evidenziare inoltre che il Regolamento (CE) n. 842/06 introduce degli obblighi di ispezione per le
apparecchiature contenenti gas fluorurati, con periodicità diverse in funzione del contenuto di fluido della macchina.
In particolare:
 le applicazioni contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
almeno una volta all'anno; questa disposizione NON si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente
sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
 le applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
almeno una volta ogni 6 mesi;
 le applicazioni contenenti 300 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite
una volta ogni 3 mesi.
Per completezza si riporta, infine, il modello del Registro dell’apparecchiatura, pubblicato dal Ministero dell’ambiente.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
17 REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA
_____________________
3
Supermercato XXX, Centro Commerciale YYY.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
18 _____________________
4
Questa parte di scheda deve essere compilata per ciascuna apparecchiatura.
5
Ad es. Pompa di calore, Chiller.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
19 _____________________
6
Conservare fattura o scontrino in fondo al Registro.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
20 8. DOMANDE FREQUENTI
 Se installo un semplice split contenente meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, posso evitare di
certificarmi come Persona (e quindi ottenere il patentino frigoristi)?
NO, devo comunque certificarmi.
Al limite, se sono sicuro che effettuerò sempre attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg:
– posso certificarmi in categoria II e non I (che è la categoria più completa);
– NON devo compilare il Registro dell’apparecchiatura (obbligatorio per impianti sopra i 3 kg) ed eseguire
determinate operazioni di controllo periodico per individuare perdite (vd. Capitolo 7 del presente documento).
 Se faccio solo attività di recupero di apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto
serra posso evitare di certificarmi come Persona (e quindi ottenere il patentino frigoristi)?
L’esenzione dall’obbligo di certificazione della Persona vi è per il personale addetto al recupero di gas fluorurati ad
effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/05, la cui carica di gas fluorurati ad
effetto serra è inferiore a 3 kg negli impianti autorizzati in conformità allo stesso D.Lgs., a condizione che tale
Persona sia assunta dall’Impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza
rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e
delle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al Regolamento (CE) n. 303/08.

Sono una ditta individuale: posso certificare solo me stesso o sono obbligato a certificare anche
l’impresa?
Anche l’impresa; infatti, come chiarito al Capitolo 5, la certificazione dell’Impresa consiste essenzialmente
nell’elaborare un Piano della Qualità, che deve dimostrare che l’Impresa impiega personale certificato e che il
personale ha a disposizione adeguati strumenti e procedure per svolgere l’attività.
 È sempre obbligatorio che il responsabile tecnico di un’impresa si certifichi come Persona?
NO, a differenza del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), il D.P.R. 43/12 NON fa riferimento alla figura del Responsabile
Tecnico. Il principio è che sono direttamente le Persone che operano/fanno manutenzione sui circuiti frigoriferi che
devono avere la Certificazione F-Gas.
 Quante Persone devo certificare della mia Impresa?
In generale, tutte le Persone che operano/fanno manutenzione sui circuiti frigoriferi devono avere la Certificazione FGas. Inoltre, ai fini della Certificazione della Impresa, ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione,
manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi
di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’Impresa abbia una Persona certificata7.
 E se ho già fatto l’esame F-Gas come Persona prima della pubblicazione del Registro, cosa devo fare?
In questo caso per ottenere il Certificato definitivo occorre:
– iscriversi al Registro (versando i relativi importi);
– trasmettere all’Organismo di Certificazione (OdC) copia del Certificato provvisorio emesso dalla CCIAA, oppure
l’indicazione del numero di iscrizione al Registro Telematico;
– successivamente, l’Organismo di Certificazione potrà emettere il Certificato definitivo ed il relativo Badge.
(segue)
7
In un’Impresa con dipendenti è opportuno che anche il titolare/Legale rappresentante dell’Impresa si iscriva e si certifichi come Persona;
se, infatti, l’unica Persona certificata fosse il dipendente, e questi si dimettesse, decadrebbe la certificazione dell’Impresa.
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
21  Per certificarsi come Impresa (dopo essersi certificati come ‘Persona’) è obbligatorio avere tutta
l'attrezzatura, compresa quella per la ricerca di perdite, manutenzioni o recupero gas in impianti
esistenti?
La singola Impresa – nell’ambito della sua certificazione e, quindi, di una visita in loco da parte dell’Organismo
di Certificazione, detto ‘OdC’ – deve dimostrare di disporre dell’idonea strumentazione per operare sui circuiti
frigoriferi (pompa del vuoto, gruppi manometrici, tubazioni flessibili di collegamento, bilancia elettronica,
cercafughe elettronico/soluzioni saponose, unità per il recupero e riciclo del refrigerante, termometro digitale,
multimetro digitale, kit azoto utilizzato per le prove di tenuta del circuito).
 Ho già ottenuto un Patentino europeo sugli F-Gas, sono a posto?
NO, il D.P.R. 43/12 prevede, infatti, quanto segue:
«Art. 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo
5, paragrafo 2 8, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la
traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è
domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.
2. …[omissis]…
3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.»
N.B. Nel sito www.fgas.it, sono disponibili i fac-simili dei modelli per il riconoscimento del certificato estero per
Persone ed Imprese (vd. anche pag. 9 del presente documento).
 Gli split con precarica inferiore a 3 kg dovranno essere tutti dotati dello specifico “libretto di
impianto”, simile a quello delle caldaie?
Unitamente al “Registro nazionale delle Persone e delle Imprese certificate”, l’11 febbraio 2013 è stato
pubblicato anche il “Registro delle apparecchiature” contenenti F-gas (v. fac-simile riportato nel Capitolo 7
del presente documento). Si tratta, in pratica, di un documento simile al “Libretto di impianto” delle caldaie,
dove riportare le informazioni su tutti gli interventi effettuati sul circuito frigorifero, come ad esempio: interventi
di recupero di gas, verifiche di perdite, caricamento del circuito frigorifero, prove di tenuta, etc.
Il Registro dell’apparecchiatura è previsto, dal D.P.R. 43/12, per tutte le macchine con contenuto di F-gas
maggiore di 3 kg; detto Registro, pertanto, non è obbligatorio per gli split con contenuto inferiore ai 3 kg.
 Dopo il 11 giugno 2013 le Imprese/Persone potranno ancora iscriversi al Registro?
SÌ, ma non potranno più richiedere, ed ottenere, il Certificato provvisorio; questo significa che Persone/Imprese
già operanti nel settore dovranno interrompere le attività sui circuiti contenenti F-gas fino all’ottenimento della
Certificazione, sia come Persone (previo corso ed esame) che come Imprese.
 Dopo il 11 gennaio 2014 le Imprese/Persone potranno ancora certificarsi?
SÌ, le Imprese/Persone potranno ancora certificarsi ma non potranno svolgere attività sui circuiti contenenti
F-Gas fino all’ottenimento della Certificazione.
(segue)
8
L’art. 5, p. 2 del Regolamento (CE) n. 842/06 recita: «2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di
formazione e certificazione …[omissis]… Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri …[omissis]….»
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
22  Quali sono i gas fluorurati ad effetto serra, detti F-gas? Il vecchio R22 rientra fra questi?
La tabella9 sotto riportata reca un elenco, parziale, dei refrigeranti usati comunemente nelle apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
Tipo
Refrigeranti comuni
Refrigeranti meno comuni
Disciplinati dal regolamento sugli F-gas (n. 842/06)
HFC - fluidi puri
R-134a
R-23, R-32, R-125, R-143a
Miscele contenenti HFC
R-403 (A,B), R-404A, R-407C,
R-408A, R-410A, R-413A,
R-417A, R-419A, R-507A
R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A,
R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D),
R-423A, R-508A
Altri refrigeranti, non disciplinati dal regolamento sugli F-gas bensì dal regolamento sulle ODS (n. 2037/00)
HCFC - fluidi puri
R-22
R-123, R-124
Come si può notare, i refrigeranti tipo R410A, R407C, R134a, R404A (i più diffusi nei sistemi di climatizzazione e
refrigerazione) sono tutti F-gas.
L’R22, invece, rientra nei fluidi HCFC, che contengono Fluoro e Cloro.
L’uso del fluido R22 è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2037/00 sulle ODS, ovvero sulle “sostanze che riducono
lo strato di ozono”, secondo il quale:
- dal 1° gennaio 2004 l’uso di HCFC vergini è vietato in tutte le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento
dell’aria (macchine nuove);
- dal 1° gennaio 2010 l’uso di HCFC vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d’aria esistenti a tale data (se ho una macchina che va ad R22, pertanto, posso
ricaricarla solo con fluidi rigenerati, ossia trattati da Aziende specializzate che eliminano oli minerali, impurità, etc.)
- dal 1° gennaio 2015 l’uso di tutti gli HCFC è vietato.
9
È una parte della Tabella 1 riportata, a pag.8, nel documento “Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas
fluorurati ad effetto serra”, edito dalla Commissione Europea nel 2009 (KH-80-08-354-IT-N).
La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione
Marketing Tecnico Immergas S.p.A.
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