LA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
D. Lgs. n. 346/1990 nel testo in vigore alla data del 24.10.2001, come
modificato dal D.L. n. 262/2006, convertito in L. n.282/2006 e dalla
L. n. 296/ 2007 ( Finanziaria 2007 )
Le guide di NF
Il Notiziario Fiscale del CAF UIL
Direttore Responsabile, dottor Sergio Scibetta
Ideato e realizzato con la collaborazione
della società editoriale Lavoro Italiano S.r.l.
SOMMARIO
1. ASPETTI CIVILISTICI ............................................................................................................................. Pag. 5
1.1 L’apertura della successione .................................................................................................. Pag. 5
1.2 Accettazione e rinuncia dell'eredità ................................................................................... Pag. 6
1.3 La capacità di ereditare ............................................................................................................. Pag. 6
1.4 L'eredità giacente .......................................................................................................................... Pag. 7
1.5 L'accettazione dell'eredità ........................................................................................................ Pag. 7
1.5.1 Accettazione espressa .................................................................................................. Pag. 8
1.5.2 Accettazione tacita........................................................................................................... Pag. 8
1.5.3 Impugnazione dell'accettazione .............................................................................. Pag. 9
1.5.4 Accettazione con beneficio d'inventario (articolo 484 codice civile) . Pag. 9
1.6 L’ indegnità ......................................................................................................................................... Pag. 10
1.7 L'interdizione e l'inabilitazione .............................................................................................. Pag. 10
1.8 Rinuncia all'eredità ....................................................................................................................... Pag. 10
1.9 La rappresentazione .................................................................................................................. Pag. 11
1.10 L'accrescimento ......................................................................................................................... Pag. 12
1.11 La successione legittima ....................................................................................................... Pag. 12
1.12 Esclusione del coniuge dall'eredità ................................................................................. Pag. 15
1.13 Minori ................................................................................................................................................. Pag. 15
1.14 Gradi di parentela ...................................................................................................................... Pag. 15
1.15 La successione testamentaria ........................................................................................... Pag. 17
1.16 Capacità di testare .................................................................................................................... Pag. 18
1.17 L'esecutore testamentario .................................................................................................... Pag. 19
1.18 Le disposizioni testamentarie ............................................................................................. Pag. 19
1.19 Registrazione e pubblicazione ........................................................................................... Pag. 19
1.20 Il testamento pubblico ............................................................................................................. Pag. 19
1.21 Il testamento olografo .............................................................................................................. Pag. 20
1.22 Il testamento segreto ............................................................................................................... Pag. 20
1.23 I testamenti speciali .................................................................................................................. Pag. 21
1.24 Il diritto alla legittima................................................................................................................. Pag. 21
1.25 Invalidità del testamento ........................................................................................................ Pag. 22
1.26 Divieto dei patti successori .................................................................................................. Pag. 22
2. OBBLIGHI FISCALI .................................................................................................................................. Pag. 23
2.1 Fonti ed evoluzione legislativa .............................................................................................. Pag. 23
2.2 Coesistenza di più regimi impositivi .................................................................................. Pag. 26
3
SOMMARIO
3. LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (regime vigente dal 3 ottobre 2006) Pag. 29
3.1 Ufficio competente ...................................................................................................................... Pag. 29
3.2 Soggetti obbligati ........................................................................................................................... Pag. 32
3.3 Termini per la presentazione .................................................................................................. Pag. 32
3.4 Compilazione della dichiarazione (Mod. 4) di successione e allegati ......... Pag. 35
3.5 Imposta Ipotecaria........................................................................................................................ Pag. 36
3.6 Imposta catastale .......................................................................................................................... Pag. 37
3.7 I N V I M ............................................................................................................................................. Pag. 37
3.8 Arrotondamenti ............................................................................................................................... Pag. 37
3.9 L’ autoliquidazione: i codici dei tributi e la causale ................................................. Pag. 38
3.10 TIPI DI DICHIARAZIONE ...................................................................................................... Pag. 40
3.10.1 Dichiarazione principale ............................................................................................ Pag. 40
3.10.2 Dichiarazione integrativa .......................................................................................... Pag. 40
3.10.3 Dichiarazione modificativa ....................................................................................... Pag. 40
3.10.4 Dichiarazione di successione irregolare, incompleta o infedele ...... Pag. 40
3.11 Rimborsi ........................................................................................................................................... Pag. 42
3.11.1 A seguito di istanza del contribuente ............................................................... Pag. 42
3.11.2 D’Ufficio .............................................................................................................................. Pag. 42
3.12 Compiti dell'ufficio ...................................................................................................................... Pag. 44
3.12.1 Trattamento della dichiarazione ............................................................................ Pag. 44
3.12.2 Trascrizione della dichiarazione di successione......................................... Pag. 44
3.12.3 Invio ai Comuni ............................................................................................................... Pag. 45
3.12.4 Controllo della dichiarazione ............................................................................... Pag. 45
3.12.5 L'avviso di liquidazione e di rettifica della maggiore imposta ............ Pag. 46
3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili .......................................... Pag. 46
3.13.1 Fabbricati e terreni ........................................................................................................ Pag. 46
3.13.2 Articolo 12, legge n. 154/88 .................................................................................... Pag. 47
3.14 Classificazione catastale dei fabbricati ......................................................................... Pag. 47
3.15 L'usufrutto ....................................................................................................................................... Pag. 49
3.16 Agevolazioni - Esenzioni e riduzioni ............................................................................ Pag. 51
INOLTRE :
PROSPETTO COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE “AUTOMATICO” ................................................................................................................. Pag. 52
PROSPETTO DI RIEPILOGO NUOVA IMPOSTA ....................................................................... Pag. 53
PROSPETTO SINOTTICO AGEVOLAZIONI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI . Pag. 69
PROSPETTO SINOTTICO RIDUZIONI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI ........... Pag. 70
4
ASPETTI CIVILISTICI
1. ASPETTI CIVILISTICI
1.1 - L’apertura della successione
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti
patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama
diritto ereditario o successorio.
La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente
personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui
che subentra nel patrimonio del de cuius.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. E' questo il momento in cui si
stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti
nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.
La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla
legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.
Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte.
Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie,
eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "iure proprio" e non "iure successionis".
Nell'ambito della successione si distingue tra:
● successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica
patrimoniale del defunto
● successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti
specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.
E' una differenza importante perché mentre l'erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel
contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore", il legatario non risponde dei
debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque
la facoltà di rinunciarvi.
Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito
di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.
Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale
egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.
Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: sia quelle attive
(quali, ad esempio, i crediti di imposta) che passive ( pagamento di tributi arretrati, interessi).
I princìpi base della successione ereditaria sono: l'irrevocabilità della qualità di erede, l'unità del patrimonio, il trapasso di
tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e
patrimonio dell'erede.
Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del de cuius, cioè il testamento,
oppure la disposizione di legge.
5
ASPETTI CIVILISTICI
TRASFERIMENTO BENI E DIRITTI
CONCETTO DI TRASFERIMENTO
TRASFERIMENTO BENI E DIRITTI
ART. 1 E 5 T.U.
CONCETTO DI TRASFERIMENTO
ART. 1 E 5 T.U.
SUCCESSIONE
DONAZIONE
(A CAUSA DI MORTE)
SUCCESSIONE
(A CAUSA DI MORTE)
ALTRA LIBERALITÀ TRA VIVI
DONAZIONE
ALTRA LIBERALITÀ TRA VIVI
CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA ?
I SOGGETTI PASSIVI
CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA ?
I SOGGETTI PASSIVI
EREDI:
-
LEGITTIMARI
DONATARI:
EREDI:
per successione testamentaria
-
DONATARI:
PER DONAZIONE INTER VIVOS
- LEGITTIMARI
LEGITTIMI
per successione
per successione
legittimatestamentaria
-
PER DONAZIONE INTER VIVOS
BENEFICIARI:
BENEFICIARI:
PER ALTRE LIBERALITÀ
TRA VIVI
PER ALTRE LIBERALITÀ
TRA VIVI
LEGITTIMI
per successione legittima
LEGATARI:
LEGATARI:
PER SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA
PERC.C.)
SUCCESSIONE
(Art. 588
TESTAMENTARIA
(Art. 588 C.C.)
11.2
.2 -Accettazione
Accettazioenerinuncia
e rinundell'eredità
cia dell’eredità
L'apertura
della Accettazione
successione avviene
a seguitodell'eredità
della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data
1.2
e rinuncia
della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il
L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data
giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.
della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il
Successivamente
all'apertura della
successione,
si hadegli
la delazione
o vocazionesuccessori
ereditaria:o delle
essa cause
consiste
nell'offerta
giudice territorialmente
competente
a decidere
eventuali procedimenti
ereditarie.
dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".
Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta
Il codice prevede
duea forme
di delazione:
dell'eredità
persone
che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".
testamento
il defunto
ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
● Ilper
codice
prevedequando
due forme
di delazione:
● per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).
per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
11.3
.3 -La
Lacapacità
capper
aclegge
idi
tàereditare
dquando
i eredinvece
itareil defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).
La si può1.3
definire
l’idoneità
soggetto ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte; per il suo
Lacome
capacità
di del
ereditare
6
acquisto è sufficiente l’esistenza in vita, anche per pochi istanti, della persona riguardo alla quale si ha delazione
La si può definire come l’idoneità del soggetto ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte; per il suo
ereditaria; all’assente, dispongono gli artt. 69 ss.;
acquisto è sufficiente l’esistenza in vita, anche per pochi istanti, della persona riguardo alla quale si ha delazione
Possono ereditare:
ereditaria; all’assente, dispongono gli artt. 69 ss.;
● Possono
le persone
fisiche
ereditare:
le persone fisiche
6
6
ASPETTI CIVILISTICI
i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla
●
dellaconcepiti
personaaldella
cuidell'apertura
eredità si tratta.
La partecipazione
alla successione
è entro
comunque
imorte
nascituri
tempo
della successione;
si presume
tale chi nasce
i 300 subordinata
giorni dalla
all'evento
della
nascita.della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata
morte
della
persona
all'evento della nascita.
le persone giuridiche ; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano
●
essere
costituiti
dalle persone
e secondo
le modalità
indicate
dal testatore.
le
persone
giuridiche
; possono
succedere
anche gli
enti non
riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano
essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.
Possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non
ancora concepiti.
Possono
ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non
ancora concepiti.
1.4
1.4
L'eredità giacente
L'eredità giacente
1.4 - L’eredità giacente
Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una
manifestazione
di volontà
diretta
in tal senso:
quindinon
fra laacquista
morte del
de iure
cuiuslae qualità
l'eventuale
accettazione
può
intercorrere
del
Con
la morte del
de cuius,
il chiamato
all'eredità
ipso
di erede,
stante la
necessità
di una
tempo durante ildiquale
il patrimonio
delsenso:
defuntoquindi
si trova
di de
un cuius
titolare.
manifestazione
volontà
diretta in tal
fra sprovvisto
la morte del
e l'eventuale accettazione può intercorrere del
tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.
Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto
l'istituto
dell'eredità
giacente, che
prevederimanga
la nomina
di un curatore
dastesso
parte dell'autorità
con il compito
di curare
Per
evitare
che il patrimonio
del defunto
abbandonato
a se
e resti privogiudiziaria
di tutela giuridica,
è predisposto
gli interessi
dell'eredità
fino che
al momento
cui quest'ultima
venga
o, in mancanza
venga
l'istituto
dell'eredità
giacente,
prevede lainnomina
di un curatore
da accettata
parte dell'autorità
giudiziariadell'accettazione,
con il compito di curare
devoluta
allo dell'eredità
Stato.
gli
interessi
fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, venga
devoluta allo Stato.
I presupposti della fattispecie , pertanto, sono:
I presupposti della fattispecie , pertanto, sono:
esistenza del chiamato ( o chiamati ) all’eredità
●
esistenza del chiamato ( o chiamati ) all’eredità
mancanza di accettazione da parte del chiamato
●
mancanza di accettazione da parte del chiamato
mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
●
mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
nomina del curatore , che rappresenta l'inizio della "giacenza".
●
nomina del curatore , che rappresenta l'inizio della "giacenza".
11.5
.5 -L'accettazione
L’accettaziodell'eredità
ne dell’eredità
1.5 L'accettazione dell'eredità
Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il
chiamato
ha 10 anni
tempo per accettare.
Dopo
l'apertura
delladi successione,
i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il
chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.
L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il
diritto all'ereditàtrasforma
perché ilil chiamato
revocare
la propria
fino
quando
l'ereditànon
nonsi sia
stata
accettata dagliil
L'accettazione
chiamato può
all'eredità
in erede
vero rinuncia
e proprio.
In acaso
di rinuncia
perde
definitivamente
ulterioriall'eredità
chiamati.perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli
diritto
ulteriori chiamati.
Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura
tributaria,
e passive
; l'accettazione
può essere
puralee semplice
con beneficio
Gli
eredi, attive
in caso
di accettazione,
subentrano
in tutte
situazioniosoggettive
del d'inventario.
defunto comprese quelle di natura
tributaria, attive e passive ; l'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.
La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario.
In caso
di chiamata
all'eredità
è quindi
evitare accettazioni
cercare
verificarel'attivo
se esistano
ea
La
responsabilità
degli
eredi per
i debitiopportuno
ereditari, compresi
quelli fiscali,frettolose
sussiste eanche
se prima
questi di
superano
ereditario.
debitorie
del defunto.
quanto
situazioni
In
caso ammontano
di chiamata le
all'eredità
è quindi
opportuno
evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a
quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.
L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la
conseguenza che
l'erede
dovrà pagare
gli eventuali
debitidel
del de
defunto
con i benicol
ereditati,
ma anche
con il proprio
L'accettazione
pura
e semplice
comporta
che i beni
cuiusnon
si solo
confondano
patrimonio
dell'erede,
con la
patrimonio. che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio
conseguenza
patrimonio.
L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo
entro
il valore dei
beni
a lui pervenuti
per successione.
L'accettazione
con
beneficio
d'inventario
non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo
entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata
a
condizioni
o
termini,
ed
essa
è
irrevocabile.
Una accettazionedell'eredità
parziale dell'eredità
non è essere
possibile, legata
nel sensoa che
non è possibile
decidere di
di eredità
L'accettazione
non può
condizioni
o termini,
edrifiutare
essaunaèparte
irrevocabile.
a favore
di un'altra.parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità
Una
accettazione
a favore di un'altra.
7
7
7
L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.
ASPETTI CIVILISTICI
1.5.1 ACCETTAZIONE ESPRESSA
1.5.1 - Accettazione espressa
Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità, cioè quando
colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.
E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere
né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.
1.5.2
- Accettazione
tacita
1.5.2
ACCETTAZIONE
TACITA
Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità
di erede.
Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia
intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriandosi dei beni ereditari, disponendo degli stessi beni o
promuovendo un'azione spettante all'erede).
Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato
all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo
477 del codice civile).
Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita :
● pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse
● atti dispositivi di beni ereditari
● protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
● esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius
● conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari
● conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
● esercizio dell'azione di riduzione
● impugnazione di disposizioni testamentarie
● ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione
● proposta di contratto relativa ai beni ereditari
● domanda giudiziale di divisione ereditaria
● riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.
Per contro , non sono considerate produttive di accettazione tacita :
● pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio
● consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
● continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato alla eredità
● comportamenti relativi a cose di minima importanza
● possesso di beni ereditari
8
8
ASPETTI CIVILISTICI
compimento di
di atti
atti di
di amministrazione
amministrazione temporanea
temporanea
compimento
● richiesta
compimento
di atti di amministrazione temporanea
di sequestro
richiesta di sequestro
● richiesta di sequestro
proposizione di
di querela
querela per
per appropriazione
appropriazione indebita
indebita di
di beni
beni compresi
compresi nell'asse
nell'asse ereditario
ereditario
proposizione
proposizione di trascrizione
querela per del
appropriazione
indebita
di beni compresi nell'asse ereditario
● registrazione
testamento del
del
de cuius
cuius
registrazione ee trascrizione
del testamento
de
registrazione e trascrizione
del testamento
del deaicuius
● presentazione
della denuncia
denuncia
di successione
successione
competenti uffici.
uffici.
presentazione della
di
ai competenti
presentazione
della
denuncia
di
successione
ai
competenti
●
Non costituisce
costituisce pertanto
pertanto accettazione
accettazione dell'eredità
dell'eredità la
la presentazione
presentazioneuffici.
della dichiarazione
dichiarazione di
di successione
successione da
da
Non
della
parte
di uno
uno degli
deglipertanto
eredi. accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da
Non costituisce
parte
di
eredi.
parte di uno degli eredi.
DELL''ACCETTAZIONE
1.5.3 IIMPUGNAZIONE
MPUGNAZIONE DELL
ACCETTAZIONE
1.5.3
1.5.3
- Impugnazione
dell’accettazione
1.5.3
I
MPUGNAZIONE
DELL
'
ACCETTAZIONE
L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore sul motivo.
L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore sul motivo.
L'accettazione
può interdetti,
essere impugnata
violenza o per
dolo,
per errore
ostativo,
ma nondalla
per errore
sulse
motivo.
chiamati minori,
minori,
inabilitatiper
emancipati,
le persone
persone
giuridiche
diverse
società,
intendono
II chiamati
interdetti, inabilitati
oo emancipati,
ee le
giuridiche
diverse
dalla società,
se intendono
accettare
l'eredità,
devono
necessariamente
farlo
mediante
beneficio
d'inventario
:
in
mancanza
l'accettazione
I
chiamati
minori,
interdetti,
inabilitati
o
emancipati,
e
le
persone
giuridiche
diverse
dalla
società,
se
intendono
accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario : in mancanza l'accettazione
èè
nulla.
accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario : in mancanza l'accettazione è
nulla.
nulla.
diritto di
di accettare
accettare si
si prescrive
prescrive nel
nel termine
termine di
di dieci
dieci anni
anni dall'apertura
dall'apertura della
della successione,
successione, e,
e, nel
nel caso
caso di
di istituzione
istituzione
IlIl diritto
condizionale,
dal
giorno
in
cui
si
verifica
la
condizione.
Il
diritto
di
accettare
si
prescrive
nel
termine
di
dieci
anni
dall'apertura
della
successione,
e,
nel
caso
di
istituzione
condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
condizionale,
dal giorno
cui codice
si verifica
la condizione.
Ai
sensi dell'articolo
dell'articolo
481indel
del
civile,
chiunque vi
vi ha
ha interesse
interesse può
può chiedere
chiedere che
che l'autorità
l'autorità giudiziaria
giudiziaria fissi
fissi un
un
Ai
sensi
481
codice civile,
chiunque
termine
entro
il
quale
il
chiamato
dichiari
se accetta
accetta
rinunzia
all'eredità.
Ai sensientro
dell'articolo
del codice
civile,
chiunque
vi ha interesse
può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
termine
il quale il481
chiamato
dichiari
se
oo rinunzia
all'eredità.
termine entro
il quale
il chiamato
se accetta
rinunzia all'eredità.
Trascorso
questo
termine
senza dichiari
che abbia
abbia
fatto la
la odichiarazione,
dichiarazione,
chiamato perde
perde ilil diritto
diritto di
di accettare.
accettare. La
La norma
norma
Trascorso
questo
termine
senza
che
fatto
ilil chiamato
prevede
un'ipotesi
di
decadenza
dal
diritto
di
accettare
nei confronti
confrontiildel
del
chiamato
inerte.
Trascorso
questo di
termine
senzadal
che
abbia
la dichiarazione,
chiamato
perde
il diritto di accettare. La norma
prevede
un'ipotesi
decadenza
diritto
di fatto
accettare
nei
chiamato
inerte.
prevede
un'ipotesi
di decadenza
dal diritto
di accettare
confronti
del
chiamato
inerte.
Altra
ipotesi
di decadenza
decadenza
prevista
dall'articolo
487,nei
comma
interessa
chiamato all'eredità
all'eredità che
che non
non èè nel
nel
Altra
ipotesi
di
èè prevista
dall'articolo
487,
comma
33 :: interessa
ilil chiamato
possesso
dei
beni
ereditari,
quando,
fatto
l'inventario
non
preceduto
da
dichiarazione
d'accettazione,
nei
successivi
Altra
ipotesi
di
decadenza
è
prevista
dall'articolo
487,
comma
3
:
interessa
il
chiamato
all'eredità
che
non
è
nel
possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi
quaranta
giorni
nonereditari,
rende la
la dichiarazione
dichiarazione
di
accettazione.
possessogiorni
dei beni
quando,
fatto di
l'inventario
non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi
quaranta
non
rende
accettazione.
quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.
1.5.4
- Accettazione
con CON
beneficio
d’inventario
(Art. 484
Codice Civile)
1.5.4
ACCETTAZIONE
CCETTAZIONE
CON BENEFICIO
BENEFICIO
D''INVENTARIO
INVENTARIO
ARTICOLO
484 CODICE
CODICE CIVILE
CIVILE ))
1.5.4
A
D
(( ARTICOLO
484
1.5.4 ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO ( ARTICOLO 484 CODICE CIVILE )
L’accettazione con
con beneficio
beneficio d’inventario
d’inventario deve
deve rivestire
rivestire la
la forma
forma di
di una
una accettazione
accettazione espressa
espressa ad
ad substantiam.
substantiam.
L’accettazione
L’accettazione
con beneficio
d’inventario
la forma
una accettazione
espressa
ad
substantiam.
dispositivo normativo
normativo
di cui
cui
all’art. 484
484deve
c.c. rivestire
prescrive
che la
ladistessa
stessa
dichiarazione
possa essere
essere
ricevuta da
da un
un
IlIl dispositivo
di
all’art.
c.c.
prescrive
che
dichiarazione
possa
ricevuta
notaio
o
dal
cancelliere
del
Tribunale
del
circondario
in
cui
è
stata
aperta
la
successione.
Il
dispositivo
normativo
di
cui
all’art.
484
c.c.
prescrive
che
la
stessa
dichiarazione
possa
essere
ricevuta
da
un
notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione.
notaio
o dalnorma
cancelliere
del Tribunale
circondario da
in cui
stata aperta
successione.di accettazione, consistente
La
stessa
prevede
regimedel
pubblicitario
farèseguire
seguire
alla la
dichiarazione
La
stessa
norma prevede
ilil regime
pubblicitario
da far
alla
dichiarazione
di accettazione, consistente
nell’inserimento
nel
registro
delle
successioni
presso
lo
stesso
Tribunale,
nonché
nella trascrizione
trascrizione
pressoconsistente
l’ufficio dei
dei
La stessa norma
il regime
pubblicitario
far seguire
alla nonché
dichiarazione
di accettazione,
nell’inserimento
nel prevede
registro delle
successioni
presso da
lo stesso
Tribunale,
nella
presso
l’ufficio
registri
immobiliari
del
luogo delle
in cui
cuisuccessioni
si èè aperta
aperta la
la
successione.
nell’inserimento
neldel
registro
presso
lo stesso Tribunale, nonché nella trascrizione presso l’ufficio dei
registri
immobiliari
luogo
in
si
successione.
registri
del luogo in ècuiuna
si è facoltà
aperta la
successione.
Questoimmobiliari
tipo di
di accettazione
accettazione
per
ogni chiamato,
chiamato, che
che non
non può
può essere
essere impedita
impedita dalla
dalla volontà
volontà del
del
Questo
tipo
è una facoltà
per
ogni
testatore.
Costituisce,
anzi,
un
obbligo
indefettibile
per
alcuni
soggetti
determinati
dalla
legge:
Questo tipo
di accettazione
è una facoltà
per per
ognialcuni
chiamato,
che
non può dalla
essere
impedita dalla volontà del
testatore.
Costituisce,
anzi, un obbligo
indefettibile
soggetti
determinati
legge:
testatore.
Costituisce,
anzi,e un
obbligo indefettibile per alcuni soggetti determinati dalla legge:
● incapaci
assoluti
relativi
incapaci assoluti
e relativi
incapaci giuridiche
assoluti e relativi
● persone
persone giuridiche
persone giuridiche
minori
● minori
minori o inabilitati.
interdetti
● interdetti
o inabilitati.
interdetti
o inabilitati.
Per quanto
quanto
riguarda
termini, occorre
occorre distinguere:
distinguere:
Per
riguarda
ii termini,
Per quanto
i termini,
occorre distinguere:
se ilriguarda
il chiamato
chiamato
nel possesso
possesso
dei beni
beni ereditari,
ereditari, deve
deve compiere
compiere l’l’ inventario
inventario entro
entro tre
tre mesi
mesi dall'apertura
dall'apertura della
della
● se
èè nel
dei
successione
e
deve
decidere
se
accettare
rinunziare
nei quaranta
quaranta
giorni successivi
successivi
se questi
questi
terminidella
non
se il chiamato
nel possesso
deiaccettare
beni ereditari,
deve compiere
l’ inventario
entro tre mesi
dall'apertura
successione
eè
deve
decidere se
oo rinunziare
nei
giorni
;; se
termini
non
sono
rispettati,
il chiamato
chiamato
considerato
erede
puro ee semplice
semplice
successione
e ildeve
decidere
se accettare
o rinunziare
nei quaranta giorni successivi ; se questi termini non
sono
rispettati,
èè considerato
erede
puro
9
sono rispettati, il chiamato è considerato erede puro e semplice
99
9
ASPETTI CIVILISTICI
se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il
se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il
di accettazione
(10
anni). dei beni ereditari, può accettare con beneficio finché non sia prescritto il
il chiamato
non è nel
possesso
● sediritto
diritto di accettazione (10 anni).
●
●
●
●
diritto
di accettazione
(10laanni).
Nei seguenti
casi si ha
decadenza dal beneficio d'inventario :
Nei seguenti casi si ha la decadenza dal beneficio d'inventario :
Nei
seguentio casi
si ha dolose
la decadenza
dal beneficio d'inventario :
omissioni
inclusioni
nell'inventario
omissioni o inclusioni dolose nell'inventario
omissioni
o
inclusioni
dolose
nell'inventario
alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale
alienazione di beni o costituzione di garanzie reali su di essi senza autorizzazione giudiziale
alienazione
di beni
o costituzione
di garanzie
su di essi senza autorizzazione giudiziale
inosservanze
procedurali,
in occasione
della reali
liquidazione.
inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.
inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione.
1.6 L’ indegnità
11.6
.6L’
- L’
Lindegnità
’inindegnità
degnità
1.6
E' escluso
dalla successione l'indegno, ossia chi :
E' escluso dalla successione l'indegno, ossia chi :
E' escluso dalla
successione
ossia
chicuius
:
ha ucciso
o tentatol'indegno,
di uccidere
il de
o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano
● ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano
stati
gli
estremi
della
legittima
difesa
)
ha ucciso o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o un suo stretto congiunto ( a meno che non vi siano
stati gli estremi della legittima difesa )
stati
estremi della
legittimadidifesa
)
ha gli
commesso
nei confronti
tali persone
un delitto punibile con le norme sull'omicidio
● ha commesso nei confronti di tali persone un delitto punibile con le norme sull'omicidio
haha
commesso
neicalunniosamente
confronti di tali persone
un delitto
punibile con
le norme sull'omicidio
denunciato
tali persone
o testimoniato
falsamente
contro di esse per reati punibili con la
● ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili con la
percalunniosamente
un periodo non inferiore
ai tre anni,
se la denuncia
è stata dichiarata
calunniosa
in giudizio,
hareclusione
denunciato
tali persone
o testimoniato
falsamente
contro di esse
per reati
punibiliovvero
con la
reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero
chi nel procedimento
abbia testimoniato
contro
una di èqueste
persone ecalunniosa
successivamente
sia ovvero
stato
reclusione
per un periodopenale
non inferiore
ai tre anni, se
la denuncia
stata dichiarata
in giudizio,
chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato
condannato
per
falsa
testimonianza
chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato
condannato per falsa testimonianza
condannato
testimonianza
ha forzato per
con falsa
violenza
e dolo la volontà testamentaria
● ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria
haha
forzato
con
violenza
e
dolo la volontà
testamentaria
distrutto, falsificato, alterato
o nascosto
il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un
● ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un
testamento,
ovvero
glielo
abbia
impedito
ha distrutto, falsificato, alterato o nascosto il testamento o ha indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un
testamento, ovvero glielo abbia impedito
testamento,
ovvero
glielo abbiafalso.
impedito
ha fatto uso
di un testamento
● ha fatto uso di un testamento falso.
ha
fatto
uso
di
un
testamento
falso.
L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.
L'indegnità non opera automaticamente ma deve essere accertata in un giudizio instaurato da chi vi abbia interesse.
L'indegnità
automaticamente
ma deve
essere accertata
in un giudizio
instaurato
da chi vi(eabbia
L'indegnonon
puòopera
essere
nuovamente abilitato
alla successione
per disposizione
delle
ultime volontà
quindiinteresse.
nel testamento)
L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento)
oppure
in
vita
per
atto
pubblico.
L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento)
oppure in vita per atto pubblico.
oppure in vita per atto pubblico.
1.7
L'interdizione e l'inabilitazione
eel'inabilitazione
11.7
.7L'interdizione
- L'interdizione
L’interdizioe nl'inabilitazione
e l’inabilitazione
1.7
L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi,
L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che, per una serie di motivi,
non siano più
capaci di curare
i propri
limitano
totalmente
parzialmente
giuridica
di
L'interdizione
e l'inabilitazione
sono
degliinteressi.
strumentiQuesti
istituitistrumenti
dal legislatore
per
tutelare leo persone
che, la
percapacità
una serie
di motivi,
non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di
agire
per
evitare
che
vengano
compiuti
atti
economicamente
pregiudizievoli.
non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di
agire per evitare che vengano compiuti atti economicamente pregiudizievoli.
agire
per evitare che
vengano
compiuti assoluta
atti economicamente
pregiudizievoli.
L'interdizione
determina
l'incapacità
della persona.
Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in
L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in
una
condizione
di
infermità
mentale
tale
da
renderlo
incapace
di essere
provvedere
ai propri
affari. Nella
cura dei suoi
L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può
interdetto
qualunque
maggiorenne
che interessi,
si trovi in
una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi,
l'interdetto
verrà
sostituito
da
un
rappresentante
legale
detto
tutore.
una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi,
l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.
l'interdetto
verrà sostituito
un rappresentante
legale
detto tutore.
L' inabilitazione
invece da
riduce
solo parzialmente
la capacità
del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale
L' inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale
da
giustificare
l'interdizione.
L'inabilitato
deve
per
legge
essere
daeun
curatorequando
nel compimento
atti di particolare
L' inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità
delassistito
soggetto
subentra
l'infermitàdimentale
non è tale
da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare
rilevanza.
da giustificare l'interdizione. L'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare
rilevanza.
rilevanza.
11.8
.8 -Rinuncia
Rinunciall'eredità
a all’eredità
1.8 Rinuncia all'eredità
1.8La rinuncia
Rinuncia
all'eredità
all'eredità
è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione
La rinuncia all'eredità è un atto giuridico che, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, deve essere fatto con dichiarazione
un notaio
da un
cancelliere
presso 519
il tribunale
territorialmente
competente
; è dichiarazione
un negozio
Laricevuta
rinuncia da
all'eredità
è uno atto
giuridico
che, aiautorizzato
sensi dell'articolo
del codice
civile, deve essere
fatto con
ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato presso il tribunale territorialmente competente ; è un negozio
unilaterale
tra vivi
non orecettizio,
con il quale ilautorizzato
chiamato dichiara
non vuoleterritorialmente
acquisire l'eredità.
ricevuta da un
notaio
da un cancelliere
presso che
il tribunale
competente ; è un negozio
unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.
unilaterale tra vivi non recettizio, con il quale il chiamato dichiara che non vuole acquisire l'eredità.
10
10
10
10
ASPETTI CIVILISTICI
Ai sensi dell'articolo 521 del codice civile, la rinuncia fa perdere, ab origine, la qualità di erede ; chi rinuncia è considerato
come se non fosse mai stato chiamato.
La rinuncia all'eredità può avvenire entro il termine di 10 anni e con le stesse modalità previste per l'accettazione con
beneficio d'inventario. Fino a che si è nei termini per accettare si può anche rinunziare, sempre che il rinunziante non sia nel
possesso dei beni e non abbia compiuto atti che comportano l'accettazione tacita o, in generale, atti da erede. Quindi, prima
dell'accettazione è consigliabile evitare di compiere atti amministrativi del patrimonio i quali comporterebbero l'implicita
accettazione dell'eredità.
La rinuncia, come l'accettazione, deve essere incondizionata e non può essere parziale ; è totale e non può essere legata
ad alcuna condizione o a un termine.
Chi vuole rinunciare all'eredità deve essere consapevole che in tal modo dovrà rinunciare a tutto il patrimonio.
Non può essere fatta a favore di altre persone.
Una volta operante la rinuncia, la devoluzione opera automaticamente nei confronti dei chiamati successivi, cioè l'eredità
spetta ai successivi eredi chiamati per legge (o per testamento).
La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità (10
anni), e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.
La rinuncia può essere impugnata dai creditori del chiamato rinunciante, i quali possono farsi autorizzare ad accettare
l'eredità in nome e luogo dello stesso.
11.9
.9 -La
La rappresentazione
rappresentazione
La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o
naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta
del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.
Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.
L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente
a un discendente di
"subentrare" (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria.
Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli
legittimi,legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei
discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto” - con esclusione, pertanto, degli altri parenti.
Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea
retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non
discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.).
Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:
● in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
● in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1).
Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i
nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con
pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra
stirpe).
L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i legittimati e i figli
adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1).
11
11
ASPETTI CIVILISTICI
Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti
subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi : ad es. i nipoti
Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti
dell'ereditando,
anche rappresentazione,
se sono dieci, riceveranno
complessivamente
solo
la quota
eredità
che sarebbe
spettata
al loro
Quando si applica
"la divisione
si fa per stirpi" dal
(articolo
469, di
terzo
discendenti
subentrano
tutti al laposto
del loro capostipite,
indipendentemente
loro numero,
e comma,
non per c.c.),
capi cioè
: adi es.
i nipoti
ascendente che
non
ha voluto
o
potuto
accettare,
e perciò riceveranno
individualmente
solo
unper
decimo
di: quanto
riceve
il
subentrano
tutti
al
posto
del
loro
capostipite,
indipendentemente
dal
loro
numero,
e
non
capi
ad
es.
i
dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata alnipoti
loro
figlio
dell'ereditando
(articolo
469,
c.c.).riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro
dell'ereditando,
sono
ascendente
cheanche
non hasevoluto
odieci,
potuto
accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il
ascendente
che non(articolo
ha
potuto
perciò testamento
riceveranno(articolo
individualmente
solo
un decimo
di quanto
ricevediil
La
rappresentazione
valevoluto
per469,
lao successione
con oe senza
467, c.c.):
qualora
gli eredi
aventi diritto
figlio
dell'ereditando
c.c.). accettare,
figlio
dell'ereditando
(articolo
469,
c.c.).
succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a
La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di
questi
i loro discendenti.
La rappresentazione
vale accettare
per la successione
o senza
testamento
(articolo
467, all'eredità,
c.c.): qualora
gli eredisubentreranno
aventi diritto di
succedere
non volessero
l'eredità percon
qualsiasi
motivo
(per morte,
rinuncia
indegnità),
a
succedere
non
volessero
accettare
l'eredità per
qualsiasi
In
casoi loro
di assenza
di eredi,
erede necessario
è lo
Stato. motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a
questi
discendenti.
questi i loro discendenti.
IlIn successore
che di
non
puòerede
o non
vuole succedere
caso di assenza
eredi,
necessario
è lo Stato.prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella
In caso di assenza
di eredi, erede Questi
necessario
è lo
Stato.diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò,
successione
è il rappresentante.
ha un
proprio
Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella
succede
per rappresentazione
anche
se fosse
incapace o indegno
rispetto
rappresentato
o avesse
Ilsuccessione
successore
che
non
può
o
non
vuole
succedere
nome di
di succedere
rappresentato;
chi al
assume
il suo posto
nella
è il rappresentante. Questi ha un proprio prende
diritto a ilsuccedere,
non già come erede
del rappresentato;
perciò,
rinunciato all'eredità
di questo (articolo
468,
comma
2). diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò,
successione
è
il
rappresentante.
Questi
ha
un
proprio
succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere rispetto al rappresentato o avesse
succede
per
rappresentazione
anche
se fosse
o indegno di succedere
al rappresentatoe olaavesse
Quando mancano
i dipresupposti
della 468,
successione
può avererispetto
luogo l'accrescimento,
quota
rinunciato
all'eredità
questo (articolo
commaincapace
2).per rappresentazione,
rinunciato
all'eredità
di a
questo
468, comma
2). con l'erede mancante.
rimasta vacante
andrà
coloro(articolo
che avrebbero
concorso
Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota
Quando
mancano
i presupposti
successione
percon
rappresentazione,
può avere
l'accrescimento,
e lainquota
La
rappresentazione
ha
luogo nella
successione
testamentaria
quando
il testatore
non luogo
ha provveduto
per il caso
cui il
rimasta
vacante
andrà
a coloro
chedella
avrebbero
concorso
l'erede
mancante.
rimasta
vacante
andrà
a coloro
che
avrebbero
concorso
l'erede
chiamato
non possa
o non
voglia
accettare
(articolo
467,con
comma
2). mancante.
La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui il
La
rappresentazione
ha
luogo
nella
successione
testamentaria
quando
il testatore
non ha provveduto per il caso in cui il
Perciò
la sostituzione
prevale(articolo
sulla rappresentazione
prevale sull'accrescimento.
chiamato
non possa otestamentaria
non voglia accettare
467, comma 2).e questa
chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).
Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.
Perciò laL'accrescimento
sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.
1.10
1.10
il caso
1E'
.1un0istituto
-L'accrescimento
L’aprevisto
ccresper
cim
entoin cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità : in
1.10
L'accrescimento
tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri legatari se si tratta di
E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità : in
successione
aprevisto
titolo particolare).
E' un
istituto
il caso in
cui un chiamato
seguito disisuccessione
non
possa
non
voglia
accettaresel'eredità
in
tal
caso,
la parte
del per
patrimonio
ereditario
offerta alachiamato
accresce agli
altri
eredio (o
agli
altri legatari
si tratta: di
tal
caso,
la
parte
delparticolare).
patrimonioè ereditario
offerta
chiamato
si accresce agli altri eredi (o agli altri legatari se si tratta di
L'operatività
subordinata
a unaalserie
di presupposti:
successione dell'accrescimento
a titolo
successione a titolo particolare).
1. si ha
solo quando nonèsisubordinata
possono realizzare,nell’ordine,
la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la
L'operatività
dell'accrescimento
a una serie di presupposti:
L'operatività
dell'accrescimento
è subordinata a una serie di presupposti:
sostituzione,
la rappresentazione
1. si ha solo quando non si possono realizzare,nell’ordine, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la
1.
ha solo solo
quando
non
si possono
successione
nel dirittonell'universalità
di accettazionedei
dell'eredità,
la
2. si
si
verifica
più
persone
sono realizzare,nell’ordine,
state istituite eredi conlauno
stesso testamento
beni, senza
sostituzione,
la se
rappresentazione
2.
2.
sostituzione, la rappresentazione
determinazione
di quote o di parti uguali, o in una stessa quota ( in quest'ultimo caso però l'accrescimento si
si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza
verifica
solo
a
favore
degli
eredi istituiti
nella
medesima
quota
) stesso testamento nell'universalità dei beni, senza
si
verifica solo sedipiù
persone
state
istituite
eredistessa
con
uno
determinazione
quote
o di sono
parti uguali,
o in una
quota
( in quest'ultimo caso però l'accrescimento si
determinazione
di quote
di parti
uguali,
in una stessa
in quest'ultimo
caso
però l'accrescimento
si
nel
casosolo
di successione
titolo
particolare,
altri legatari
si verifica
se a essi è stato
verifica
a favore
degliaoeredi
istituiti
nellaol'accrescimento
medesima
quotaaquota
)favore( degli
verificalosolo
a favore
degli eredi istituiti nella medesima quota )
legato
stesso
oggetto
3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore degli altri legatari si verifica se a essi è stato
3. non
nel caso
di successione
l'accrescimento
favore
degli altridilegatari
si verifica
essi è stato
4.
è possibile
l'accrescimento,
se, nonostante
la ricorrenzaadei
presupposti
cui ai numeri
1 e se
2, ila testatore
ha
legato
lo stesso
oggetto a titolo particolare,
legato
lo
stesso
oggetto
escluso l'accrescimento.
4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha
4. non
è possibile
se, nonostante
la ricorrenza
dei presupposti
di cui
ai numeri 1a etitolo
2, il universale
testatore ha
L'accrescimento
opera
dil'accrescimento,
diritto. Se non esistono
i presupposti
per l'accrescimento,
nella
successione
si
escluso
l'accrescimento.
3.
escluso
farà luogo
alla l'accrescimento.
successione legittima ; nella successione a titolo particolare, non ricorrendo i presupposti per
L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, nella successione a titolo universale si
l’accrescimento,
la
porzione
del legatario
mancantei presupposti
viene appresa dall'onerato.
L'accrescimento
opera
di diritto.
Se non esistono
universaleper
si
farà luogo alla successione
legittima
; nella successione per
a l'accrescimento,
titolo particolare,nella
nonsuccessione
ricorrendo a i titolo
presupposti
farà luogo alla lasuccessione
legittima mancante
; nella successione
titolo particolare, non ricorrendo i presupposti per
l’accrescimento,
porzione del legatario
viene appresaa dall'onerato.
l’accrescimento,
la porzione
del legatario mancante viene appresa dall'onerato.
1.11 La successione
legittima
1.11 - La successione legittima
1.11 LaL'eredità
successione
legittima
si devolve
per legge o per testamento ; no si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in
1.11 La successione legittima
tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).
L'eredità si devolve per legge o per testamento ; no si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in
si devolve
perlegge,
legge
o perdue
testamento
no sisifainstaura
luogo alla
successione
legittimae se
manca, in
in
Se
testamentari
o per
sono
o più,
la comunione
ereditaria
gli non
erediquando
vi partecipano
tuttoglioeredi,
in L'eredità
parte,
quella
testamentaria
(articolo
457,
c.c.).tra; loro
tutto
o in parte,
quella
(articolo 457, c.c.).
proporzione
della
loro testamentaria
quota ereditaria.
Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in
Se
gli eredi, della
testamentari
o per
legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano12
in
proporzione
loro quota
ereditaria.
12
proporzione della loro quota ereditaria.
12
12
ASPETTI CIVILISTICI
La successione legittima è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o
quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinunzia all'eredità o impossibilità di succedere
dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie.
L'articolo 565 del codice civile ( "categorie dei successibili" ) stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al
coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo
questo ordine.
La successione per legge è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua
applicazione è :
●
la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale
●
la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari.
Se non esiste un testamento, la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso.
Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali
debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.
Subentrano nel patrimonio ereditario:
●
il coniuge, a cui spetterà:
o
tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle
(articolo 583,
c.c.)
●
o
metà se concorre con un solo figlio
o
1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581, c.c.)
o
2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582, c.c.).
gli altri successibili , i quali possono suddividersi in tre ordini secondo un rigoroso criterio di precedenza, nel
senso che i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e sono a loro volta esclusi dai
successibili degli ordini anteriori :
o
1° ordine figli : in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi – che escludono
pertanto sia gli ascendenti che i collaterali – spetta l'intera eredità , che verrà divisa in quote eguali
o
2° ordine ascendenti / fratelli , sorelle : genitori e ascendenti, fratelli e sorelle - In mancanza del coniuge,
di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). Se concorrono con
fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa
tra i fratelli e le sorelle. Ai fratelli e alle sorelle spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza
lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti
o
3° ordine parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado ( zii, cugini, figli di cugini) quando mancano
le categorie sopra elencate hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri
successibili ; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado
concorrono per quote eguali.
La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado.
L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.
Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (articolo 572, c.c.) e non può rinunciare all'eredità.
Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di
ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione.
13
13
ASPETTI CIVILISTICI
Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di
parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore.
All'interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani.
14
14
ASPETTI CIVILISTICI
11.12
.12 Esclusione
- Esclusiodel
neconiuge
del codall'eredità
niuge dall’eredità
Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario quando, in caso di separazione, il tribunale gli addebiti l'intera colpa.
In questo caso ha diritto comunque a un assegno vitalizio, qualora al momento del decesso riceveva dal de cuius gli
alimenti.
L'ammontare dell'assegno non può essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza.
Il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
11.13
.13 Minori
- I minori
L'amministrazione dei beni ereditati dal minore spetta ai genitori o al genitore esercente la potestà.
11.14
.14 Gradi
- Gradi
diparentela
parentela
La parentela è il vincolo di sangue che unisce due persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per
determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee e i gradi.
E' in linea retta quando l'una è generata dall'altra. E' il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio
padre e figlio, nonno e nipote.
E' in linea collaterale quando, pur non essendo generata l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune. E' il
rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune, ma non discendono l'uno dall'altro, come i fratelli o
zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad
esempio: padre e figlio, linea retta, 1° grado; nonno e nipote, linea retta, 2° grado; fratelli, collaterali, 2° grado; cugini,
collaterali, 4° grado.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (articolo 77, c.c.).
L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (articolo 78, c.c.): cognati, suoceri, nuora, eccetera.
Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del medesimo grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti
(ad esempio, genero e suocera sono affini di primo grado ).
L'affinità è un vincolo che nasce col matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, bensì solo con la
dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado ; sono indifferenti per la
legge gli affini tra loro, come i consuoceri.
V. quadro sinottico a pagina 38.
15
15
ASPETTI CIVILISTICI
16
23
ASPETTI CIVILISTICI
11.15
.15 La
- Lsuccessione
a successtestamentaria
ione testamentaria
Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (testatore) dispone per il tempo in cui avrà cessato di
vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (articolo 587, c.c.). E'
l'espressione delle ultime volontà del defunto.
La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati
i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti ( legittimari ).
Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni,
sono prive di valore. Il testamento è un atto formale e solenne e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.
Non si è capaci di testare se:
● si è di età inferiore ai diciotto anni
● si è interdetti per infermità mentale
● anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento della
redazione del testamento.
Il testamento :
● è un atto revocabile, essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita , tutte le
volte che si vuole
● è un atto personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento
fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri
testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione)
● è un atto esclusivo, cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè
fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del
figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a
favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro)
● è un atto unilaterale ( non recettizio ), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si
perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458,
c.c.), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua
apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi
●
è un atto di natura patrimoniale. Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere
disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2, c.c.), quale, ad esempio, il
riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura
● è un atto formale, in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge
Per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti: testamento olografo, pubblico, segreto,
speciale.
17
17
ASPETTI CIVILISTICI
11.16
.16 -Capacità
Capacidi
tàtestare
di testare
1.16
Capacità di testare
Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci
(articolo
591, c.c.):
minoridei
di propri
età, interdetti
legali,
incapaci naturali.
Non possono
disporre
beni con
testamento,
come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci
(articolo 591, c.c.): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.
L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma
annullabile,
i suoi
fino adelquando
l'incapacità
del testatore
non venga
e
L'incapacità ossia
deve produce
sussisterepienamente
al momento
della effetti
redazione
testamento;
il testamento
dell'incapace
non accertata
è nullo, ma
annullabile, da
ossia
producedietro
pienamente
i suoi
finointeressato
a quando (colui
l'incapacità
del testatorediritti
nonsuccessori
venga accertata
pronunciata
un giudice,
domanda
di uneffetti
qualsiasi
che acquisterebbe
a seguitoe
pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito
dell'annullamento).
18 dell'annullamento).
18
25
ASPETTI CIVILISTICI
La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque
La
volta
a far
dichiarare
l'annullamento
del testamento
dell'incapace
deve essere
proposta
al giudice
entro cinque
annidomanda
dal giorno
in cui
viene
data esecuzione
alle disposizioni
testamentarie:
decorso
tale termine,
l'azione
si prescrive
e non
anni
cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non
potràdal
piùgiorno
essereinesercitata.
potrà più essere esercitata.
11.17
.17 L'esecutore
- L’esecuttestamentario
ore testamentario
1.17 L'esecutore testamentario
Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.
Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.
Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni
Generalmente
si del
tratta
di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni
di ultima volontà
defunto.
di ultima volontà del defunto.
L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve,
L'esecutore
prende
possesso
beni ereditari
e deve
con lai diligenza
del buon padre di famiglia; egli deve,
inoltre, rendere
conto
della suadei
gestione,
al termine
dellaamministrarli
quale consegnerà
beni all'erede.
inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede.
11.18
.18 Le
- Ldisposizioni
e disposiztestamentarie
ioni testamentarie
1.18 Le disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (evento futuro e incerto dal cui verificarsi si fa
Le
disposizioni
testamentarie
possonoo la
essere
sottoposte sia parla,
condizione
(evento
futuro e incerto
dal cui
verificarsi si fa
dipendere
l'efficacia
della disposizione
sua risoluzione;
in tal caso,
di condizione
sospensiva
o risolutiva).
dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione; si parla, in tal caso, di condizione sospensiva o risolutiva).
Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto; nella condizione
Con
la condizione
sospensiva
gli meno
effetti del
testamento
si o
verificano
fatto richiesto;
nella condizione
- contraria
risolutiva
il suo avverarsi
fa venir
la istituzione
di non
erede
di legato.fino
Se al
la realizzarsi
condizionedel
è impossibile
o illecita
- contraria
risolutiva
suo avverarsi
fa venir
meno ola al
istituzione
di erede-o(ad
di legato.
Se lalacondizione
a
norme ilimperative,
ordine
pubblico
buon costume
esempio,
condizioneè impossibile
che impone odiillecita
iscriversi
a un
a
norme imperative,
o al figli),
buonsi costume
(ad esempio,
la condizione
impone
di espressamente
iscriversi a un
determinato
politico, o ordine
di averepubblico
o non avere
considera- come
non apposta.
Condizioni che
illecite
previste
determinato
politico,
o di avere
o non avere
figli), si econsidera
comedinon
apposta., Condizioni
illecite previste
espressamente
dalla legge sono
il divieto
di contrarre
matrimonio
la condizione
reciprocità
che si ha quando
il testatore
pone come
dalla
legge l'essere
sono il divieto
di contrarre
matrimonio
e la condizione
di reciprocità
che sia ha
quando che
il testatore
come
condizione
a sua volta
contemplato
nel testamento
dell'erede
( ti nomino ,erede
condizione
nel tuo pone
testamento
condizione
l'essere
mi nomini erede
). a sua volta contemplato nel testamento dell'erede ( ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento
mi nomini erede ).
L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.
L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.
11.19
.19 Registrazione
- Registrazieonpubblicazione
e e pubblicazione
1.19 Registrazione e pubblicazione
Dal 1981 è stato istituito presso il ministero della Giustizia il registro dei testamenti, in cui devono essere scritti, a cura del
Dal 1981
stato istituito
della
Giustizia
il registro
dei testamenti,
in cui segreti
devonoeessere
cura del
notaio
cheèredige
o ricevepresso
gli atti,il iministero
testamenti
pubblici,
olografi
depositati
presso il notaio,
specialiscritti,
; tale aregistro
è
notaio
che redige
riceve gli
i testamenti
pubblici, olografi depositati presso il notaio, segreti e speciali ; tale registro è
consultabile
solo aoseguito
delatti,
decesso
del testatore.
consultabile solo a seguito del decesso del testatore.
La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius.
La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius.
Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo o segreto ricevuto non appena ha notizia certa della morte
Ildelnotaio
deveDeve
rendere
nota
l'esistenza
del testamento
olografo
o segreto
non appena
hadel
notizia
certa della morte
testatore.
inoltre
pubblicare
il testamento
olografo
a seguito
della ricevuto
presentazione
da parte
suo possessore.
del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.
11.20
.20 Il- Itestamento
l testamepubblico
nto pubblico
1.20 Il testamento pubblico
Il testamento pubblico viene redatto dal notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due
Iltestimoni
testamento
pubblico
che ilatto
testatore
gli ha
esposto
le suefare
volontà
in presenza
di due
(articolo
603, viene
c.c.). redatto
Si trattadal
di notaio,
un verodopo
e proprio
pubblico.
Colui
che vuole
testamento
dichiarerà
in
testimoni
(articolo
Si tratta
di un vero
e beni
proprio
atto
pubblico.
presenza del
notaio603,
a chic.c.).
andranno
assegnati
i propri
dopo
la sua
morte.Colui che vuole fare testamento dichiarerà in
presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte.
E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.
E' il testamento notarile in senso stretto, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.
Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione.
Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione.
Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio.
Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio.
Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere
Se
il testatore vuole
modificare o revocare il testamento pubblico, dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere
obbligatoriamente
pubblico.
obbligatoriamente pubblico.
Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni.
Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni.
19
19
19
ASPETTI CIVILISTICI
Se è impossibilitato a firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa e il notaio deve indicarne la motivazione prima della
lettura delle disposizioni, pena la nullità.
Altre cause di nullità del testamento pubblico sono la redazione da parte di persona diversa dal notaio e la mancata
sottoscrizione del testatore e del notaio.
Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dal giudice su
domanda di qualsiasi interessato (articolo 606, c.c.).
Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dare loro comunicazione di quanto
predisposto dal testatore.
11.21
.21 Il- testamento
Il testameolografo
nto olografo
Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (olografo significa infatti "scritto
interamente a mano"). E' la forma più semplice di testamento ; esso deve essere :
● autografo. L'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore, anche in stampatello, se
abitualmente egli usa questa scrittura. La mancanza di tale requisito determina la nullità dell'atto. Può essere
redatto su qualsiasi materiale (stoffa, carta, legno, eccetera) purché adatto a mantenere durevolmente i segni. In
caso di aggiunte o correzioni, queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore.
● datato. Deve contenere la data completa (giorno, mese, anno) che risulta determinante per l'accertamento della
capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura.
La mancanza di data comporta
l'annullabilità del testamento
● firmato dal testatore, a pena di nullità. La firma deve essere per esteso (nome, cognome ed eventuale
soprannome) e posta alla fine delle disposizioni o a margine di esse, e sempre dopo ogni aggiunta o correzione. La
sottoscrizione deve essere autografa, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del
suo autore senza possibilità di equivoco. E’ valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non
importa che la firma sia leggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore.
11.22
.22 Il- testamento
Il testamesegreto
nto segreto
Può essere scritto dal testatore di proprio pugno su un qualunque foglio di carta e va sottoscritto ; può essere redatto con
l'ausilio di mezzi meccanici, anche da persona diversa dal testatore, che davanti a due testimoni deve consegnare il foglio in
busta chiusa già sigillata a un notaio ( oppure sarà il notaio a farlo sigillare ) e annotare all'esterno della busta tutte le
formalità compiute davanti a lui.
Il testatore dovrà dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie.
L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le
dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e, infine, l'assistenza dei testimoni. Deve essere sottoscritto da tutti i
presenti e costituisce parte integrante del testamento.
Nel caso che venga scritto di propria mano, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni, mentre, se viene scritto da
terza persona o non a mano dal testatore, andrà firmato su ogni foglio fisico.
Il testamento segreto non può essere stilato da chi non può o non sa leggere (articolo 604, c.c.).
Alla morte del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento.
I testamenti olografo e segreto devono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione,
altrimenti non possono essere fatti valere.
20
20
ASPETTI CIVILISTICI
1.23 I testamenti speciali
1.23 I testamenti speciali
1
23 - I tdieparticolari
stamencircostanze,
ti specialalilegge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico.
In.presenza
In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico.
I testamenti speciali sono testamenti pubblici con requisiti formali ridotti rispetto ai testamenti ordinari e sono ricevuti da
Ipersone
testamenti
sono
testamenticariche
pubblici
con requisiti
ridotti
rispettosindaco,
ai testamenti
ordinari
e sono
ricevuti da
che speciali
rivestono
determinate
(giudice
di paceformali
o, in sua
assenza,
ministro
di culto,
comandante
di
persone
rivestono
determinate
carichemilitare,
(giudiceeccetera)
di pace oo,anche
in suadal
assenza,
sindaco,
ministro
di culto, comandante di
nave o diche
aeromobili,
ufficiale
o cappellano
notaio, ma
con forme
semplificate.
nave o di aeromobili, ufficiale o cappellano militare, eccetera) o anche dal notaio, ma con forme semplificate.
Sono testamenti posti in essere in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni, testamenti in
Sono testamenti
postioinaerea,
essere
in occasione
di malattie
contagiose
calamità
pubbliche
o di
infortuni,
in
navigazione
marittima
o quando
il testatore
si trovi al
seguito di oreparti
militari
o in zone
guerra o testamenti
prigioniero di
navigazione marittima o aerea, o quando il testatore si trovi al seguito di reparti militari o in zone di guerra o prigioniero di
guerra.
guerra.
Tali testamenti richiedono comunque la forma scritta e la firma del testatore e del ricevente e perdono di efficacia trascorsi
Talimesi
testamenti
richiedonodella
comunque
la forma
scritta e lao firma
del testatore e del ricevente e perdono di efficacia trascorsi
tre
dalla cessazione
situazione
di emergenza
particolare.
tre mesi dalla cessazione della situazione di emergenza o particolare.
Aperta la successione, è necessario che ne venga divulgato il contenuto ; questa esigenza è assicurata attraverso l'istituto
Aperta
la successione,
necessario
che ne venga
divulgato il contenuto ; questa esigenza è assicurata attraverso l'istituto
della pubblicazione,
perècui
occorre rivolgersi
a un notaio.
della pubblicazione, per cui occorre rivolgersi a un notaio.
1.24
1
.24Il- diritto
Il dirialla
tto legittima
alla legittima
1.24 Il diritto alla legittima
La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte,
La
legge permette
a ogni
disporre
con
pienai suoi
libertà
suoi
benipurché
per il non
periodo
successivo
allalamorte,
permettendo
anche che
essa,persona
durante di
la vita,
possa
donare
benidei
a chi
vuole,
danneggi
i diritti che
legge
permettendo
anche che
essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge
assicura ai prossimi
congiunti.
assicura ai prossimi congiunti.
Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari ( articolo 536, c.c. ).
Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari ( articolo 536, c.c. ).
Successione necessaria
Successione necessaria
Opera in due casi:
Opera in due casi:
1. se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere
1. se
il dedeterminata
cuius ha fatto
testamento
ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere
in una
quota
dell'eredità
2.
2.
in una determinata quota dell'eredità
se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione
se,
pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione
dei parenti.
dei parenti.
In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.
In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.
Il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede, ma con dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che
Iluna
testatore
può disporre
dei essere
propri beni
a favore
di chi dimeglio
crede,
mapiù
con
dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che
parte dell'eredità
debba
devoluta
per forza
cose ai
parenti
stretti.
una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.
Il diritto al conseguimento della quota di riserva ( legittima ) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella
Il diritto ealnei
conseguimento
quotalegittimati
di riservae( adottivi)
legittima del
) compete
unicamente
ai legittimari,
che
la legge
nella
figli (legittimi della
e naturali,
de cuius,
oltre che negli
ascendenti
; solo
loro identifica
possono agire
moglie
e neiglifigli
e naturali,
legittimati
e adottivi) del
de cuius,
oltre (testamenti),
che negli ascendenti
; solo
loro possono iagire
moglie
per
ridurre
atti(legittimi
di liberalità
(donazioni)
e le disposizioni
di ultima
volontà
allo scopo
di salvaguardare
loro
per
ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamenti), allo scopo di salvaguardare i loro
diritti.
diritti.
In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo,
In
assenza
di dette categorie,
testatore
può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo,
anche
esclusivamente,
un terzo ilnon
parente.
anche esclusivamente, un terzo non parente.
Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni
Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni
testamentarie.
testamentarie.
Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:
Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:
● la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre
la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre
● la quota legittima ( o riserva ), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
la quota legittima ( o riserva ), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica
Ilsuidiritto
del
legittimario
alla questi
legittima
è undidiritto
di credito
verso tutti
gli altri
successori,
ma un diritto
assoluto che si esplica
beni ereditari;
pertanto,
ha non
il diritto
conseguire
in natura
i beni
che costituiscono
la legittima.
sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.
21
21
21
ASPETTI CIVILISTICI
11.25
.25 Invalidità
- Invaliddel
itàtestamento
del testamento
Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative ( come, per esempio, il difetto di forma o il motivo illecito).
L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque interessato.
Le cause di annullabilità dei testamenti sono:
● difetti di forma che non comportino nullità
● annullabilità per incapacità di disporre (testamento del minore o dell'interdetto)
● annullabilità per vizi della volontà (testamento affetto da errore, violenza o dolo). L'azione di annullamento spetta a
qualunque interessato, si prescrive nel termine dei cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di
esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.
11.26
.26 Divieto
- Diviedei
to patti
dei psuccessori
atti successori
L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione";
allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima
libertà di disporre in capo a un soggetto.
Il divieto vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con
cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a
tali diritti.
Si suole distinguere i patti successori in tre distinte categorie:
● patti istitutivi. Sono negozi mortis causa poiché, tanto se a titolo universale quanto se a titolo particolare,
concretano una vera e propria disposizione dei propri beni per il periodo successivo alla morte
● patti dispositivi. Non costituiscono negozi mortis causa, ma con essi il promittente dispone di beni che prevede di
acquistare a causa di morte. ( vanno tenuti distinti dalla vendita di cosa altrui )
● patti rinunciativi. Rappresentano un sottotipo di quelli precedenti. ; i beneficiari del patto rinunciativo possono
essere soltanto i chiamati in subordine o i conchiamati. Il divieto riguarda anche la rinuncia unilaterale.
La giurisprudenza si è spesso dovuta occupare di fattispecie specifiche per stabilire se queste fossero o meno assimilabili ai
patti successori di cui all'articolo 458.
Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi: è vietata la stesura di testamenti reciproci, in cui due persone stilano un
testamento a favore dell'altro; è vietata anche la stesura di testamenti congiuntivi in cui due o più persone dispongono dei
propri beni, nello stesso testamento a favore di una terza persona.
22
22
OBBLIGHI FISCALI
2. 2OBBLIGHI
. OBBLIGHIFISCALI
FISCALI
22.1
.1 - FFonti
onti ed
edevoluzione
evoluzionlegislativa
e legislativa
In Italia, dopo l’unificazione, la prima legge che regola i tributi successori e la n. 585 del 21.3.1862, comprendente
anche norme relative all’imposta di registro.
Con la l. 23.1.1902 n. 25 ( abrogativa delle precedenti ) viene introdotto il principio della progressività del
tributo , principio accolto anche nel T.U. approvato successivamente, con R.D. 31.12.1923 n. 3270, rimasto in
vigore, pur con le modifiche di cui appresso, fino al 31.12.1972.
Più disposizioni legislative hanno modificato il T.U. del 1923, tra le quali le più importanti sono :
1.
1 ) il R.D.L. 8.3.1045 n. 90, che ha abrogato tutte le disposizioni agevolative emanate per fini di politica
demografica e ha riordinato l’imposta sul valore globale dell’asse ereditario ;
2.
2 ) la legge 12.5.1949 n. 206, che ha approvato la tabella degli scaglioni e delle aliquote.
Anno 1972
L'imposta di successione viene ex novo disciplinata con il D.P.R n. 637/72.
Anno 1986
La legge n. 880/86 introduce, ai fini dell'accertamento del valore degli immobili, il sistema "automatico" di
valutazione, già in vigore per l’imposta di Registro in forza dell’ articolo 52 Dpr n. 131/86 ; ciò al fine di non creare
una sperequazione tra i due tributi.
Anno 1990 : il Testo unico
Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regolamenta l'intera disciplina
dell'imposta di successione : il Dlgs 31.10.1990, n. 346.
Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti,
in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabilisce, analogamente a quanto
disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applica per scaglioni di valore imponibile e che risulta unica sia pur
composta di due parti:
1. Imposta sul valore globale, da applicare sempre
2. Imposta sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non sono parenti in linea retta o coniuge.
L'imposta era quindi strutturata in modo da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse
ereditario, dovuto soltanto al di sopra della franchigia; un secondo prelievo che si aggiungeva al primo e operava
nei confronti dei beneficiari, in funzione della quota a ciascuno spettante.
Gli articoli 8 e seguenti del Dlgs n. 346/90, nell'identificare la base imponibile , stabiliscono che:
● il valore globale netto dell’asse è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei
diritti, alla data di apertura della successione, che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le
disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili
● in caso di fallimento del defunto, il riferimento va fatto solo le attività pervenute agli eredi dopo la
chiusura dello stesso
23
23
OBBLIGHI FISCALI
il valore dell'eredità o delle quote ereditarie va determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le
● ilgravano,
quello dei legati
al netto
oneri da
sono gravati
valore dell'eredità
o delle
quotedegli
ereditarie
va cui
determinato
al netto dei legati e degli altri oneri che le
gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati
il valore globale netto dell’asse comprende anche i beni e i diritti venduti (o conferiti in società) negli
seiglobale
mesi (anetto
esclusione
deicomprende
diritti cedutianche
nell'attività
società)
(coacervo
beni alienati
valore
dell’asse
i beni propria
e i dirittidella
venduti
(o conferiti
in società)
negli
● ilultimi
negli ultimi
sei mesi)
ultimi
sei mesi
(a esclusione dei diritti ceduti nell'attività propria della società) (coacervo beni alienati
negli ultimi sei mesi)
va calcolato anche un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'attivo
ereditario
( peranche
la parte
la franchigia
pervalore
legge globale
), salvonetto
che da
inventario
redatto
calcolato
un eccedente
importo pari
al 10 per prevista
cento del
imponibile
dell'attivo
● va
analiticamente
769lac.p.c.
le voci prevista
risultino complessivamente
uninventario
minore importo
ereditario ( persecondo
la partel'articolo
eccedente
franchigia
per legge ), salvo pari
che ada
redatto
analiticamente secondo l'articolo 769 c.p.c. le voci risultino complessivamente pari a un minore importo
l’ asse comprende anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata
defunto
● l’dal
asse
comprende anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata
dal defunto
comprende inoltre i beni mobili e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal de cuius o
depositati presso
a suomobili
nome e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal de cuius o
● comprende
inoltreterzi
i beni
depositati presso terzi a suo nome
comprende altresì le azioni e gli altri titoli cointestati e i crediti interessanti il de cuius e altri, compresi i
nascenti
da depositi
bancari
o conti
cointestati,
integralmente
● crediti
comprende
altresì
le azioni
e gli altri
titolicorrenti
cointestati
e i creditipresumendo
interessantil'appartenenza
il de cuius e altri,
compresi i
al de cuius
dei da
beni
e dei diritti
cointestati
anche acointestati,
nome degli
eredi e legatari,
salvo i beni
oggetto di
crediti
nascenti
depositi
bancari
o conti correnti
presumendo
l'appartenenza
integralmente
comunione
tra ei coniugi.
il Testo
unico
non eredi
solo ilecoacervo
ma anche
al de cuius legale
dei beni
dei dirittiInoltre,
cointestati
anche
a impone
nome degli
legatari, delle
salvovendite
i beni oggetto
di
quello dellelegale
donazioni
in qualunque
effettuate,
ciò al
solo
di determinare,
in seguito
all’
comunione
tra i coniugi.
Inoltre, ildata
Testo
unico impone
non
solofine
il coacervo
delle vendite
ma anche
attualizzazione
del valore
delle stesse
allaeffettuate,
data del ciò
decesso,
scaglione
e l'aliquota
applicabile
quello
delle donazioni
in qualunque
data
al sololofine
di determinare,
in seguito
all’
(coacervo delle donazioni).
attualizzazione
del valore delle stesse alla data del decesso, lo scaglione e l'aliquota applicabile
(coacervo delle donazioni).
Anno 1997
Anno 1997
Con effetto per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 (modifiche più significative introdotte dal D.L. n.
79/1997
conv.
in le
L. n.
140 /1997 apertesi
):
Con
effetto
per
successioni
dal 29 marzo 1997 (modifiche più significative introdotte dal D.L. n.
79/1997 conv. in L. n. 140 /1997 ) :
a) viene istituita un’ imposta sostitutiva dell’INVIM, che grava nella misura del 1% sui beni immobili caduti in
a)
successione,
cuiimposta
valore sia
superiore
a lire 250.000.000,
acquistati
prima
; caduti in
viene
istituita ilun’
sostitutiva
dell’INVIM,
che grava se
nella
misura del
1%del
sui31.12.1992
beni immobili
b)
successione, il cui valore sia superiore a lire 250.000.000, se acquistati prima del 31.12.1992 ;
il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare i tributi collegati all'imposta di successione
b)
catastale,e alla
imposta
sostitutiva
dell’INVIM,
all’imposta
di bollo ed
il(limitatamente
contribuenteall’imposta
è tenuto ipotecaria,
ad autoliquidare
pagare
i tributi
collegati
all'imposta
di successione
alla
tassa ipotecaria
);
(limitatamente
all’imposta
ipotecaria, catastale, alla imposta sostitutiva dell’INVIM, all’imposta di bollo ed
c)
alla tassa ipotecaria ) ;
resta a carico del competente ufficio del Registro ( ora Ufficio delle Entrate ) la liquidazione dell'imposta
c)
di successione,
sanzioniufficio
e degli
perciò,
pagati dagli
eredi o
resta
a carico deldelle
competente
delinteressi
Registro ;( questi,
ora Ufficio
delledebbono
Entrate ) essere
la liquidazione
dell'imposta
legatari
solo dopodelle
aversanzioni
ricevuto la
notifica
del relativo
avviso
di liquidazione.
di
successione,
e degli
interessi
; questi,
perciò,
debbono essere pagati dagli eredi o
legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.
Anno 1999
Anno 1999
Con la legge n. 488/1999 è stato stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore
globale netto
ereditario
da è250
milioni
a 350unmilioni.
Con dell'asse
la legge n.
488/1999
stato
stabilito
aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore
globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni.
Anno 2000
Anno 2000
L’ art. 69 della legge 21.11.2000 n. 342 disciplina ex novo l'imposta, con effetti decorrenti retroattivamente per le
successioni
perlegge
le quali
il termine n.
di 342
presentazione
della
dichiarazione
scade
successivamente
al 31.12.2000.
L’
art. 69 della
21.11.2000
disciplina ex
novo
l'imposta, con
effetti
decorrenti retroattivamente
per le
24
successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente al 31.12.2000.
24
OBBLIGHI FISCALI
Detto articolo di legge modifica in maniera fondamentale la base imponibile, individuandola unicamente nel
valore della quota di eredità o del legato e non più nel valore dell'intero asse ereditario ( imposta sulla quota ), con
la conseguenza che la presunzione del 10 per cento grava sulla singola quota di eredità spettante a ciascun
erede. Inoltre, vengono fissate le seguenti aliquote:
●
4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta
●
6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado
●
8 per cento per gli altri soggetti.
Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie, comprese quelle
relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore globale dell’ asse ereditario, e anche la franchigia,
fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è riferita alle singole quote e non più al valore dell'asse
ereditario, oltre a essere elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per i portatori di handicap.
Ulteriore effetto è l’abrogazione dell'articolo 10 del Dlgs n. 346/90, che regolamentava l'obbligo di coacervare i
beni venduti nell'ultimo semestre, e dell'articolo 11, comma 2, relativo alla presunzione di possesso totale in capo
al de cuius dei beni cointestati ( conti correnti, azioni e titoli , qualora la contestazione riguardava un erede ).
Altre importanti novità consistono:
1)
nella possibilità di richiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per i beni immobili caduti in
successione
2)
nella abolizione dell'imposta sostitutiva dell’ INVIM per le successioni il cui termine di presentazione
scade in data successiva al 31 dicembre 2000.
Anno 2001
L'imposta sulle successioni e donazioni viene soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n.
383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate a decorrere dal 25 ottobre 2001.
Sui beni caduti in successione l'imposta non è più dovuta, indipendentemente dal loro valore e dal grado di
parentela intercorrente tra il de cuius e i beneficiari.
Nonostante vi sia stata l'abolizione dell'imposta di successione, resta comunque l'obbligo di presentazione della
dichiarazione di successione qualora nel patrimonio ereditario risultino inclusi beni immobili o diritti reali
immobiliari.
In sintesi, si può evidenziare che nonostante il 25 ottobre 2001 segni il limite per l'applicazione dell'imposta di
successione, restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo per gli immobili (per i quali si
continueranno a versare in autoliquidazione le imposte accessorie all'imposta di successione - imposta ipotecaria,
imposta catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo - finalizzate alla volturazione presso il catasto e alla
trascrizione presso le conservatorie degli immobili), nulla esclude che, per le successioni apertesi prima di tale
data, si debba continuare a presentare la dichiarazione, qualora non lo si sia già fatto, e ad assolvere l'imposta di
successione eventualmente liquidata dall'ufficio, oltre ai tributi dovuti in autoliquidazione.
Anno 2003
Per le successioni apertesi dal 26 novembre 2003, il termine di presentazione della dichiarazione viene elevato
da sei mesi ad un anno ; il termine più favorevole si applica anche alle dichiarazioni il cui termine era in corso alla
25
OBBLIGHI FISCALI
Anno 2006
L’imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006 ; si applicano le norme del
D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 ( giorno antecedente la soppressione
dell’imposta ) ; l’imposta – come già nella riforma del 2000 – non è progressiva ma proporzionale e colpisce le
singole quote ; vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie ( franchigia di
1.000.000,00 per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta ; franchigia di 1.500.000,00
per portatori di handicap grave ; franchigia di 100.00,00 per fratelli e sorelle ; esenzione per trasferimento di
aziende e quote sociali devolute a discendenti, a certe condizioni - esenzione che dal 1° gennaio 2008 viene
estesa anche a favore del coniuge ) e ampliata la base imponibile.
22.2
.2 - Coesistenza
Coesistenzdia più
di tregimi
re regimpositivi
imi impositivi
A seguito della reintroduzione dell’imposta con decorrenza dalle successioni apertesi dal 3 ottobre 2006, le norme
che disciplinano la materia sono :
● dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi dal 1* gennaio 1991, fino a quelle per le quali il termine di
presentazione è scaduto il 31.12.2000 ;
● dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni per le quali il termine di presentazione, in corso alla data
di entrata in vigore della legge, è andato a scadere successivamente al 31.12.2000 ;
● dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a partire dalla quale vi è
stata la completa soppressione dell'imposta di successione ;
●
dal D.Lgs. n. 346/1990 ( nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 ) per le successioni apertesi
dal 3 ottobre 2006.
26
OBBLIGHI FISCALI
L’ IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Dal D. Lgs. n.346 / 1990 alla soppressione dell’imposta
1 . Successioni apertesi dal 1.1.1991 :
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 120.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )
INVIM ( se valore immobili superiore a lire 120.000.000 )
1 . Successioni apertesi dal 1.1.1992 :
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 250.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )
INVIM ( se valore immobili superiore a lire 250.000.000 )
1 . Successioni apertesi dal 29 marzo 1997 al 31 dicembre 1999 ( e quelle per le quali il termine di presentazione
della dichiarazione era ancora in corso alla data del 29.03.1997 ) : viene introdotto l’obbligo di autoliquidare
e versare le imposte : ipotecaria, catastale, sostitutiva INVIM , bollo e tassa ipotecaria
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 250.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni )
Imposta sostitutiva 1 % INVIM ( se valore immobili acquistati entro il 31.12.1992 è superiore a lire
250.000.000 )
3 . Successioni apertesi dal 1° gennaio 2000 per le quali il termine per la
presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31.12.2000 :
¾
¾
¾
¾
Imposta sul valore globale ( franchigia per la Linea Retta lire 350.000.000 ) ;
Imposta sulle quote ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
Imposta sostitutiva 1 % INVIM ( se valore immobili acquistati entro il 31.12.1992 è superiore a lire
350.000.000 )
4 . Successioni per le quali il termine per la dichiarazione è scaduto a partire dal
1°.1°2001, ma apertesi entro il 24 ottobre 2001
¾
¾
Imposta sulle quote ( franchigia individuale fino lire 350.000.000 ; fino a lire un miliardo se
erede/beneficiario linea retta minore di età o con handicap grave) ;
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
5 . Successioni apertesi dal 25 ottobre 2001 :
¾
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
6 . Successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 : per l’imposta di successione v. prospetto riportato a pagina seguente.
¾
Imposte ipotecaria e catastale proporzionali ( salvo agevolazioni ; ad es. imposte fisse se beneficio “prima
casa”)
27
27
OBBLIGHI FISCALI
IMPOSTE DI SUCCESSIONE
( DECEDUTI dal 3 ottobre 2006 )
1
Imposta successione
Imposta di
trascrizione
. 168,00
Imposta
catastale
. 168,00
Franchigia per ogni erede
. 1.000.000,00
Oltre la franchigia:…. 4%
2%
1%
-
-
Imposta successione
Imposta di
trascrizione
Imposta
catastale
prima casa
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
. 168,00
. 168,00
altri immobili
Franchigia per ogni erede
100.000,00
2%
1%
oltre la franchigia:… 6%
-
-
Imposta successione
Imposta di
Imposta
trascrizione
. 168,00
catastale
. 168,00
2%
1%
-
-
Imposta di
trascrizione
. 168,00
Imposta
Catastale
. 168,00
2%
1%
-
-
Imposta di
trascrizione
Imposta
Catastale
Eredi
prima casa
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
coniuge
altri immobili
parenti in linea retta
altri beni
Eredi
fratelli e sorelle
altri beni
Eredi
Altri parenti sino al 4* grado
affini in linea retta
affini in linea collaterale
sino al 3° grado
prima casa
altri Immobili
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
6%
altri beni
Imposta successione
Eredi
prima casa
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
altri soggetti
altri Immobili
8%
altri beni
Imposta successione
Eredi
prima casa
soggetti portatori di
handicap ( riconosciuto grave ai altri immobili
sensi legge 5.2.1992 n. 104 )
altri beni
28
168,00
168,00
Sul valore complessivo dei
beni e diritti
Franchigia per ogni
erede
. 1.500.000,00
Oltre la franchigia:
- se coniuge o parente in
linea retta:………..4%
- se parente sino al
quarto grado o, affine in
linea retta, o affine in
linea collaterale entro il
terzo grado:………6%
- negli altri casi:…….8%
2%
1%
-
-
28
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
DICHIARAZIONE
3. LA DICHIARA3.ZIOLA
NELA
DIDICHIARAZIONE
SUCCESSIONDIEDI
(rSUCCESSIONE
egime vigente dal 3-10-2006)
3.
SUCCESSIONE
( regime vigente dal 3 ottobre 2006)
( regime vigente dal 3 ottobre 2006)
33.1
.1 - UUfficio
fficio ccompetente
ompetente
3.1
Ufficio competente
La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima
La dichiarazione di successione va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo dell'ultima
residenza
del defunto ; se il defunto era residente all'estero, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione
residenza del defunto ; se il defunto era residente all'estero, l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione
era stata
l'ultimal'ultima
residenza
italiana;
se quest'ultima
è sconosciuta,
la dichiarazione
vavapresentata
erafissata
stata fissata
residenza
italiana;
se quest'ultima
è sconosciuta,
la dichiarazione
presentataall'ufficio
all'ufficio
locale dell'Agenzia
delle Entrate
di "Roma
6", sito
via Canton
n. 20.
locale dell'Agenzia
delle Entrate
di "Roma
6", in
sitoRoma,
in Roma,
via Canton
n. 20.
Va redatta,
a pena
di nullità,
su stampato
fornito
dall'Agenzia
delle
Entrate
o su
modello
Va redatta,
a pena
di nullità,
su stampato
fornito
dall'Agenzia
delle
Entrate
o su
modelloconforme
conformeaaquello
quello
approvato
con decreto
del ministero
Finanze
( Modello
) ; deve
essere
sottoscrittadadaalmeno
almenouno
uno dei
dei
approvato
con decreto
del ministero
delle delle
Finanze
( Modello
4 ) 4; deve
essere
sottoscritta
obbligati
o da
un rappresentante
legale.
soggettisoggetti
obbligati
o da un
rappresentante
legale.
La copia a uso voltura catastale, rilasciata dall’ufficio in carta semplice contestualmente alla presentazione , va
La copia
a uso voltura catastale, rilasciata dall’ufficio in carta semplice contestualmente alla presentazione , va
unita alla domanda di voltura e presentata entro 30 giorni agli uffici del Territorio ; è necessaria una domanda per
unita alla domanda di voltura e presentata entro 30 giorni agli uffici del Territorio ; è necessaria una domanda per
ogni ufficio del Territorio nella cui circoscrizione è compreso il Comune – o i Comuni – nel quale sono ubicati gli
ogni ufficio del Territorio nella cui circoscrizione è compreso il Comune – o i Comuni – nel quale sono ubicati gli
immobili.
immobili.
Se presentata a mano, l'ufficio ne rilascia ricevuta; se spedita ( per raccomandata ) si considera presentata nello
Se presentata
a mano, l'ufficio ne rilascia ricevuta; se spedita ( per raccomandata ) si considera presentata nello
stesso giorno di consegna all'ufficio postale, che deve apporre sul relativo involucro il timbro a calendario
stesso (giorno
all'ufficio
postale,
che deve apporre sul relativo involucro il timbro a calendario
articolo di
28,consegna
comma 1, Dlgs
n. 346/90
).
( articolo 28, comma 1, Dlgs n. 346/90 ).
La presentazione a un ufficio incompetente equivale a omessa presentazione ; questa si considera avvenuta nel
La presentazione
ufficio incompetente
equivalecompetente.
a omessa presentazione ; questa si considera avvenuta nel
giorno in cuialaun
dichiarazione
perviene all'ufficio
giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente.
DEFUNTO
TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA
( ART. 2 )
TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA
( ART. 2 )
RESIDENTE IN ITALIA
DEFUNTO NON RESIDENTE
DEFUNTO RESIDENTE IN ITALIA
-
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
in Italia
Beni mobili
e immobili
e dirittiesistenti
esistenti
Beni mobili
e immobili
e diritti
all’estero
in Italia
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
all’estero
IN ITALIA
DEFUNTO NON RESIDENTE IN ITALIA
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
in Italia
Beni mobili e immobili e diritti esistenti
in Italia
36
29
29
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
TERRITORIALITÀ DEI BENI
SI CONSIDERANO IN
ITALIA
beni e diritti iscritti ai pubblici registri
diritti reali sugli stessi
azioni e quote di società con sede legale
in Italia
quote di partecipazione in enti diversi
dalle società con sede legale in Italia
titoli rappresentativi di merci esistenti in
Italia
crediti del debitore residente in Italia
cambiali e vaglia cambiari del trattario
residente in Italia
assegni di ogni specie dell’emittente
residente in Italia
crediti garantiti da beni in Italia
indipendentemente dalla residenza del
debitore
beni viaggianti all’estero con destinazione
italiana
beni viaggianti all’estero in temporanea
esportazione in Italia
SI CONSIDERANO ALL’ESTERO
beni viaggianti in Italia con destinazione
estera
beni viaggianti in Italia in regime di
temporanea importazione
NON ASSOGGETTABILITÀ ALL’IMPOSTA
(ART. 3)
A) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:
Stato
Regioni
Provincie
Comuni
Enti pubblici
Fondazioni
Associazioni
30
37
LA
debitore
beni viaggianti all’estero con destinazione
italiana
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
beni viaggianti all’estero in temporanea
esportazione in Italia
NON ASSOGGETTABILITÀ ALL’IMPOSTA
(ART. 3)
A) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:
Enti pubblici
Fondazioni
Associazioni
Stato
Regioni
Provincie
Comuni
AVENTI SCOPI DI:
Assistenza
Studio
Ricerca scientifica
Educazione
Istruzione
Finalità di pubblica utilità
37
Legalmente riconosciuti e costituiti;
nonché legalmente riconosciuti, da costituire
per disposizione testamentaria, a condizione
della dimostrazione nei 5 anni dell’accettazione
dell’eredità, dell’impiego dei beni ricevuti
negli scopi voluti dal testatore
B) TRASFERIMENTI A FAVORE DI:
Enti pubblici esteri
Fondazioni e associazioni costituite
all’estero
3.2
In presenza di condizioni di reciprocità
Soggetti obbligati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione :
i chiamati all'eredità ( con questo termine si è soliti indicare tutti gli eredi che non abbiano rinunciato
all'eredità ) e i legatari ( per i legati ), ovvero i loro rappresentanti legali ;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articolo 49 c.c.) o nel possesso dei beni in
caso di dichiarazione di morte presunta (articolo 58 c.c.) ;
gli amministratori dell'eredità ;
i curatori delle eredità giacenti ;
gli esecutori testamentari.
Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare e versare le imposte ipotecarie e catastali,
31
-
Enti pubblici esteri
Fondazioni e associazioni costituite
all’estero
LA
In presenza di condizioni di reciprocità
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
33.2
.2 - SSoggetti
oggettiobbligati
obbligati
Sono obbligati a presentare la dichiarazione :
● i chiamati all'eredità ( con questo termine si è soliti indicare tutti gli eredi che non abbiano rinunciato
all'eredità ) e i legatari ( per i legati ), ovvero i loro rappresentanti legali ;
● gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente (articolo 49 c.c.) o nel possesso dei beni in
caso di dichiarazione di morte presunta (articolo 58 c.c.) ;
● gli amministratori dell'eredità ;
● i curatori delle eredità giacenti ;
● gli esecutori testamentari.
Prima di presentare la dichiarazione, gli eredi devono autoliquidare e versare le imposte ipotecarie e catastali,
l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria in base al valore dei beni immobili e dei diritti immobiliari trasferiti per
successione.
E’ sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione.
3.33.3- TeTermini
rmine pper
er lalapresentazione
presentazione
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso.
31
Il termine decorre :
1)
per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari, dalla data - successiva a quella di apertura della successione - in cui hanno avuto notizia
della loro nomina
2)
nel caso di fallimento del defunto - in corso alla data di apertura della successione o dichiarato entro 6
mesi - dalla data di chiusura del fallimento
3)
nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei
beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta
eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta
4)
dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario (accettazione con beneficio di inventario).
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
ENTRO 12
MESI
dalla data della morte
dalla
data
nomina:
della
a) rappresentanti legali
b) curatore eredità giacenti
c) esecutori testamentari
32
dalla data di chiusura del
fallimento del defunto
dalla data di immissione in possesso dei beni
(dichiarazione di assenza o morte presunta)
beni ovvero se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta
eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta
4) dalla scadenza dei termini per
dell'inventario (accettazione con beneficio di inventario).
LA DICHIARAZIONE
DIla formazione
SUCCESSIONE
PRESENTAZIONEDELLA
DELLA DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE
PRESENTAZIONE
ENTRO 12 MESI
dalla data della morte
dalla data della nomina:
a) rappresentanti legali
b) curatore eredità giacenti
c) esecutori testamentari
dalla data di chiusura del
fallimento del defunto
dalla data di immissione in possesso
(dichiarazione di assenza o morte presunta)
dei
beni
dalla data di scadenza
redazione inventario
dalla data delle
sopravvenienze
ereditarie
dalla data di rinunzia o dell’evento modificativo della
chiamata originaria
dalla data in cui gli enti hanno avuto notizia
dell’autorizzazione dell’accettazione
dalla data in cui gli enti non ancora riconosciuti hanno
avuto notizia del riconoscimento e dell’autorizzazione
COME
Per posta, a mezzo raccomandata;si considera
presentata nella data del timbro a calendario,
apposto dall’ufficio PT di partenza
direttamente presso l’Ufficio delle Entrate
competente che ne rilascia ricevuta
A CHI
All’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione
è l’ultima residenza del defunto, ovvero l’ultima
residenza conosciuta in Italia ( A.I.R.E.)
All’ufficio delle Entrate Roma
6 se il defunto risiedeva
39
all’estero e la sua ultima
residenza in Italia è ignota
IN CIN
HECHE
MODOMODO
A PENA DI NULLITÀ,
su stampato fornito dall’ufficio o su modello dichiarato conforme
CHI LA DEVE
FIRMARE
Almeno un erede obbligato
ovvero
il rappresentante legale o negoziale
COSA DICHIARARE
- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale defunto
- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale, parentela o affinità defunto, accettazione o rinunzia
degli eredi e legatari
33
IN CHE MODO
A PENA DI NULLITÀ,
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
su stampato fornito dall’ufficio o su modello dichiarato conforme
CHI LA DCHI
EVE LA
FIRDEVE
MARE
Almeno un FIRMARE
erede obbligato
Almeno un
overede
vero obbligato
il rappresentanovvero
te legale o negoziale
il rappresentante legale o negoziale
COSA DICHIARARE
COSA DICHIARARE
- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale defunto
- Generalità, ultima residenza, cod. fiscale, parentela o affinità defunto, accettazione o rinunzia
degli eredi e legatari
- Descrizione analitica dei beni e dei diritti e i loro valori
- Estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi e legatari , comprese quelle presunte ex art.
26 D.P.R. n. 131/86 rivalutate alla data di apertura della successione
- Crediti contestati giudizialmente : indicando generalità e residenza dei debitori ; numero di
iscrizione a ruolo generale
- Crediti verso lo Stato, Enti Pubblici territoriali, Enti Pubblici di Gestione Previdenza
- Rimborso di imposte e contributi
- Passività e oneri deducibili ( con i documenti di prova)
- Valore globale asse ereditario
- Riduzioni e detrazioni ( con i documenti di prova)
- Domiciliazione in Italia di eredi e legatari residenti all’estero
3.4
Compilazione della dichiarazione ( Mod. 4 ) di successione e allegati
Sul Mod 4 devono essere indicati:
Nel frontespizio :
dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del
testamento
valore complessivo dell'asse ereditario
40
34
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.4 - Compilazione della dichiarazione (Mod. 4) di successione e allegati
Nel frontespizio :
Sul Mod. 4 devono essere indicati:
dati anagrafici
del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del
Nel frontespizio
:
testamento
● dati anagrafici del de cuius, stato civile, luogo di residenza ed eventuali estremi della registrazione del
valore
complessivo dell'asse ereditario
testamento
Nella●
seconda pagina :
valore complessivo dell'asse ereditario
alberopagina
genealogico
( va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il de
Nella seconda
:
indicando anche coloro che hanno rinunziato all'eredità )
● albero genealogico ( va schematizzato il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi e il de
elenco
degli
allegati
indicando
anche
coloro che hanno rinunziato all'eredità )
cuius,
cuius,
Nel Quadro
A:
● elenco
degli allegati
datiAanagrafici
e grado di parentela degli eredi
Nel Quadro
:
fiscali , estremi
residenza
● codici
dati anagrafici
e gradodella
di parentela
degli eredi
Nel Quadro
B relativo agli immobili :
● codici
fiscali , estremi della residenza
Comune,
relativo
, particella, subalterno , categoria, vani, classe, ( se non censito,
Nel Quadro
B relativo
agli codice
immobilicatastale
:
estremi della scheda di accatastamento : protocollo e data ) rendita, quota caduta in successione ;
● Comune, relativo codice catastale , particella, subalterno , categoria, vani, classe, ( se non censito,
valori
degli
immobili
immobiliari (: non
è possibile
) ; in
per
i fabbricati ;censiti
estremi
della
scheda /didiritti
accatastamento
protocollo
e dataindicare
) rendita,valore
quotazero
caduta
successione
nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore “automatico”
● valori degli immobili / diritti immobiliari ( non è possibile indicare valore zero ) ; per i fabbricati censiti
( v, prospetto per calcolo del “valore catastale” a pag. 54 ).
nelle categorie A, B e C, in alternativa al valore venale, può essere indicato il valore “automatico”
( v, prospetto per calcolo del “valore catastale” a pag. 54 ).
Vanno allegati :
tante copie del modello 4 ( anche copie fotostatiche ) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili :
Vanno allegati :
occorrono ai fini della comunicazione ai Comuni competenti ai fini dell ‘ imposta comunale sugli immobili ( ICI ),
tante copie del modello 4 ( anche copie fotostatiche ) per quanti sono i Comuni dove sono siti gli immobili :
incombenza a carico dell’ufficio fiscale
occorrono ai fini della comunicazione ai Comuni competenti ai fini dell ‘ imposta comunale sugli immobili ( ICI ),
per le volture : tante copie del modello 4 quanti sono gli Uffici del Territori ( ex Catasto ) competenti in base
incombenza a carico dell’ufficio fiscale
ai Comuni in cui sono ubicati gli immobili ; le copie sono restituite , debitamente timbrate, ai contribuenti, che
per le volture : tante copie del modello 4 quanti sono gli Uffici del Territori ( ex Catasto ) competenti in base
hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle all’ Ufficio del Territorio Catasto per eseguire la voltura degli
ai Comuni in cui sono ubicati gli immobili ; le copie sono restituite , debitamente timbrate, ai contribuenti, che
immobili
hanno a disposizione trenta giorni per consegnarle all’ Ufficio del Territorio Catasto per eseguire la voltura degli
un secondo originale modello 4 per l’ ufficio ( per il controllo dei valori dichiarati )
immobili
Va inoltre allegata la seguente documentazione :
un secondo originale modello 4 per l’ ufficio ( per il controllo dei valori dichiarati )
1) certificato di morte
Va inoltre allegata la seguente documentazione :
2) certificato di stato di famiglia de de cuius e degli eredi
1) certificato di morte
3) prospetto di autoliquidazione delle imposte ( ipotecaria,catastale,bollo, tasse ipotecarie ed eventuale
2) certificato di stato di famiglia de de cuius e degli eredi
imposta sostitutiva INVIM, tributi speciali )
3) prospetto di autoliquidazione delle imposte ( ipotecaria,catastale,bollo, tasse ipotecarie ed eventuale
4) Mod. F23 ( attestato di versamento delle imposte di cui sopra )
imposta sostitutiva INVIM, tributi speciali )
I certificati di cui alle lettere 1 e 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi degli artt.
4) Mod. F23 ( attestato di versamento delle imposte di cui sopra )
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
I certificati di cui alle lettere 1 e 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi degli artt.
Ulteriore eventuale documentazione da allegare :
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
● nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento
Ulteriore eventuale documentazione da allegare :
nel caso di successione testamentaria copia originale o autenticata del testamento
34
35
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
● nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato, originale o copia autentica del verbale
● copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo
delle parti per l'integrazione dei diritti dei legittimari lesi
● eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa .
E’ inoltre consigliabile allegare ( non vi è obbligo ):
● certificato di destinazione urbanistica dei terreni ( soprattutto se terreni non aventi destinazione
edificatoria, poiché ciò elimina la possibilità di contrasti con l’ufficio fiscale nella fase dell’accertamento ) ,
● certificati ( o visure ) catastali degli immobili : pur essendo tuttora discutibile se a seguito della legge
sulla trasparenza amministrativa ( L. n.241/1990 ) sia venuto meno l’obbligo di allegare documenti di cui
la Pubblica Amministrazione è già in possesso ( v’è tuttavia chi fa da notare che il T.U. – D . Lgs. N. 346
/1990 – di cui ci occupiamo
è stato emanato in epoca successiva alla L. n. 241/1990 e prevede
comunque l’allegazione dei estratti catastali
all’ articolo 30 lett. e ) è preferibile allegare tale
documentazione, se non altro perché il controllo della corrispondenza dei dati che normalmente l’ufficio
effettua al momento della presentazione della dichiarazione può evitare la necessità di presentare
dichiarazioni rettificative successive , dispendiose in termini economici e di tempo.
33.5
.5 - IImposta
mpostaIpotecaria
Ipotecaria
Il presupposto oggettivo dell'assolvimento dell'imposta è la formalità di trascrizione nei pubblici registri immobiliari
in dipendenza di una successione.
Non sono soggette all'imposta le formalità:
● eseguite nell'interesse dello Stato
● relative ai trasferimenti a titolo gratuito per successioni ereditarie a favore di Regioni, Province e Comuni
● relative a trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che
hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e le
altre finalità di pubblica utilità
● relative a trasferimenti a favore delle Onlus
● relative ai terreni delle comunità montane devoluti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli
● relative ad immobili delle aziende che beneficiano dell’esenzione,alle condizioni previste dall’art.3
comma 4 quater del D. Lgs. n. 346/1990.
Se sconta l'imposta in misura proporzionale, l'imposta è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta
di registro. Gli immobili e i diritti reali immobiliari vanno valutati senza tener conto di eventuali passività gravanti
sugli stessi ( circolare 18 ottobre 2001, n. 91/E ).L'imposta proporzionale viene arrotondata all'unità di euro, per
difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario.
L'aliquota applicabile è del 2 per cento ( codice tributo : 649T ).
Scontano l'imposta ipotecaria in misura fissa ( 168,00 euro ) le successioni:
● aventi per oggetti fondi rustici, trasferiti per successione tra discendenti entro il terzo grado nei confronti
di coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno compiuto i 40 anni,
iscritti alle relative e gestioni previdenziali o che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento
36
35
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
● devolute a giovani che non hanno compiuto i 40 anni purché acquisiscano la qualifica di coltivatore
diretto o di imprenditore entro 24 mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali
entro i successivi due anni, a condizione che i citati soggetti rispettino l'obbligo di coltivare o condurre
direttamente i fondi rustici per almeno sei anni (articolo 14, legge n. 441/98)
● successioni aventi come effetto il trasferimento della proprietà di abitazioni e loro pertinenze e/o la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, quando in capo al beneficiario
sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla nota II bis, articolo 1, comma 1, V periodo della tariffa,
parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con Dpr 26
aprile 1986, n. 131 ( agevolazioni "prima casa" ).
33.6
.6 - IImposta
mpostacatastale
catastale
L'imposta catastale dovuta per la effettuazione della voltura al catasto del bene immobile è soggetta all'aliquota
dell'1 per cento ( codice tributo : 737T ) commisurata al valore dei beni determinato analogamente alle modalità
previste per l'imposta ipotecaria.
L'imposta catastale è dovuta in forma fissa ( 168,00 euro ):
● se si richiede l'agevolazione prima casa
● se nell'asse ereditario sono presenti terreni agricoli e montani (compresi i fabbricati rurali di
pertinenza) ; l'importo totale delle imposte (ipotecaria e catastale) applicata in misura fissa non può
comunque eccedere il valore fiscale degli stessi, determinato in base al criterio di valutazione automatica
previsto per le imposte di registro.
Esenzione analoga a quella prevista per l’imposta ipotecaria è stabilita per il trasferimento di immobili compresi in
aziende che beneficiano dell’agevolazione prevista dall’art. 3 comma 4 quater D. Lgs. n. 346/1990.
Per una panoramica più completa delle agevolazioni vigenti si rinvia ai prospetti sinottici riportati nelle ultime
pagine della presente trattazione.
33.7
.7 - IINNVV
IMI M
L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, introdotta con Dlgs n. 504/92, è stata soppressa il 31 dicembre
2001 con la Finanziaria per il 2002.
Per effetto della modifica introdotta dall’art. 69 L. 342/2000 , per le successioni il cui termine di presentazione
della dichiarazione è scaduto dopo il 31 dicembre 2000, non si applicano né l' INVIM ordinaria ( Dpr n. 643/72 ),
né quella sostitutiva ( introdotta dalla legge n. 140/97, articolo 11 per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997 ).
I codici tributo erano : 720T per l' INVIM , 722T per l'imposta sostitutiva dell’ INVIM.
33.8
.8 - A
rrotondamenti
Arrotondamenti
Per le dichiarazioni liquidate in euro, l'imposta fissa si arrotonda al centesimo di euro, mentre la proporzionale si
arrotonda all'unità di euro.
3.9
L’ autoliquidazione : i codici dei tributi e la causale
37
La causale da indicare sul mod, F23 , relativa ai tributi autoliquidati è SA ; i codici tributo sono :
36
3.8
Arrotondamenti
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Per le dichiarazioni liquidate in euro, l'imposta fissa si arrotonda al centesimo di euro, mentre la proporzionale si
arrotonda all'unità di euro.
3.9 - L’au3.9
toliquiL’
daautoliquidazione
zione: i codici: di ecodici
i tribdei
uti tributi
e la cae ulasacausale
le
La causale da indicare sul mod, F23 , relativa ai tributi autoliquidati è SA ; i codici tributo sono :
IMPOSTA
CODICE
Imposta ipotecaria
649T
Imposta catastale
737T
Imposta di bollo
456T
Tassa ipotecaria
778T
Prontuario per l’ autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale
43
data di apertura della
sccessione
Imposta
ipotecaria
( imposta minima )
Imposta
catastale
( imposta minima)
- fino al 28.MAG. 1978
0,80 %
4.000
0,20 %
4.000
- dal 29/05/78 al 31/12/82
1,60 %
20.000
0,40 %
20.000
- dal 01/01/83 al 01/10/89
1,60 %
50.000
0,40 %
50.000
- dal 02/10/89 al 21/05/93
1,60 %
100.000
0,40 %
100.00
- dal 22/05/93 al 31/12/95
1,60 %
150.000
0,40 %
150.000
- dal 01/01/96 al 19/06/96
2%
150.000
1%
150.00
- dal 20/06/96
2%
250.000
1%
250.000
- dal 01/01/2001
2%
129,11
1%
129,11
- dal 1/02/2005
2%
168,00
1%
168,00
A decorrere dal 1° FEBBRAIO 2005 i nuovi importi fissi , di euro 168,00 per ciascuna delle
due imposte, sono applicabili anche alle successioni apertesi a far data dal 25.10.2001,
se presentate in data successiva al 1° febbraio 2005 ; per le successioni apertesi fino al
24ottobre 2001, pur se presentate in data successiva al 1° febbraio 2005, continueranno
ad applicarsi le imposte fisse minime vigenti ala data di apertura della successione ( v.
Risoluzione n. 6/2006 dell’ Agenzia delle Entrate ).
38
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
IMPORTO DEI TRIBUTI DA AUTOLIQUIDARE
SENZA AGEVOLAZIONI
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA
CATASTALE
TASSA
IPOTECARIA
BOLLO
2% (min. 168,00)
1% (min. 168,00)
35,00 x
Uff.Territorio
58,48 x
Uff.Territorio
terreni
2% (min. 168,00)
1% (min. 168,00)
NO
NO
fabbricati
2% (min. 168,00)
1% (min. 168,00)
NO
NO
CATASTO NON
TAVOLARE
CATASTO TAVOLARE
CON AGEVOLAZIONI – CATASTO NON TAVOLARE
AGEVOLAZIONE
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA
CATASTALE
TASSA
IPOTECARIA
BOLLO
TERRENI MONTANI
168,00 o, se inferiore, il
valore fiscale del
terreno
NO
35,00 x
Uff.Territorio
NO
PRIMA CASA
168,00
168,00
35,00 x
Uff.Territorio
58,48 x
Uff.Territorio
GIOVANI IMPRENDITORI
168,00
NO
35,00 x
Uff.Territorio
NO
TERRENI AGRICOLI IN
COMUNITA' MONTANE
NO
NO
35,00 x
Uff.Territorio
NO
SOGGETTO ESENTE
NO
NO
35,00 x
Uff.Territorio
58,48 x
Uff.Territorio
CON AGEVOLAZIONI – CATASTO TAVOLARE
AGEVOLAZIONE
IMPOSTA
IPOTECARIA
IMPOSTA
CATASTALE
TASSA
IPOTECARIA
BOLLO
TERRENI MONTANI
168,00 o il valore
fiscale del terreno
NO
NO
NO
PRIMA CASA
168,00
168,00
NO
NO
GIOVANI IMPRENDITORI
168,00
NO
NO
NO
TERRENI AGRICOLI IN
COMUNITA' MONTANE
NO
NO
NO
NO
SOGGETTO ESENTE
NO
NO
NO
NO
3.10
TIPI DI DICHIARAZIONE
3.10.1 DICHIARAZIONE PRINCIPALE
È la prima dichiarazione, che va presentata entro un anno per le successioni apertesi dal 26 novembre
2003 ; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi.
45
39
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.10 - Tipi di dichiarazione
3.10 TIPI DI DICHIARAZIONE
3.10.13.10.1
- Dichiarazione
principale
PRINCIPALE
DICHIARAZIONE
È la prima dichiarazione, che va presentata entro un anno per le successioni apertesi dal 26 novembre
2003 ; quelle antecedenti andavano presentate entro sei mesi.
Se dopo la presentazione della prima dichiarazione sopravvengono eventi che danno luogo a mutamento
della devoluzione dell'eredità o del legato , i soggetti obbligati debbono presentare dichiarazione di
successione sostitutiva o integrativa.
Se nella prima o nelle successive dichiarazioni vi dovessero essere immobili, qualsiasi dichiarazione
modificativa o integrativa delle stesse, sia pur diretta solo a modificare la devoluzione con l'inserimento o
la rinuncia di un chiamato all'eredità o a modificare qualsiasi elemento identificativo dell'immobile presso il
catasto (ad esempio, foglio, particella, subalterno, eccetera), determina l'obbligo di assolvere le imposte
ipotecaria e catastale almeno nel minimo della tassa fissa, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria per ogni
Ufficio del Territorio coinvolto ( Risoluzione n. 23/E del 12 febbraio 1997 Agenzia Entrate ).
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
3.10.23.10.2
- Dichiarazione
integrativa
Va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella
dichiarazione principale.
Occorre versare in autoliquidazione le imposte relative al valore dei beni che si inseriscono nella
integrativa, col minimo di 168,00 euro per ipotecaria e catastale, nonché l'imposta di bollo e la tassa
ipotecaria ( risoluzione n. 23/E /97 citata ).
Con le dichiarazioni integrative si possono aggiungere solo nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è
possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti
3.10.33.10.3
- Dichiarazione
modificativa
DICHIARAZIONE
MODIFICATIVA
Si presenta per modificare dati catastali , quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse
ereditario.Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ( 168,00 euro ), nonché
l'imposta di bollo, e la tassa ipotecaria ( Risoluzione n. 23/1997 citata ).
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
IRREGOLARE
, INCOMPLETA
3.10.43.10.4
- Dichiarazione
di successione
irregolare,
incompleta
o infedele O INFEDELE
● Irregolare : quando mancano indicazioni o documenti. L'ufficio notifica al dichiarante, mediante
avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali la
dichiarazione è considerata omessa
● Incompleta : quando non sono indicati tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario
● Infedele : se a seguito dell’attività di controllo, l’Ufficio accerta che il valore dei beni o diritti è
superiore a quello esposto in dichiarazione.
40
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
QUALIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE È
IRREGOLARE
IRREGOLARE
A ) SE MANCANO I DATI IDENTIFICATIVI:
EREDI
DEFUNTO
e
BENI
LEGATARI
morte
assenza
morte presunta
volontà del
testatore
e
DIRITTI
oggetto della successione:
ASSE EREDITARIO
stato di famiglia:
del defunto
degli eredi
dei legatari
B ) SE MANCANO I DATI IDENTIFICATIVI
DEL PAGAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE:
imposta
ipotecaria
imposta catastale
imposta di bollo
tassa ipotecaria
INCOMPLETA
se:
INCOMPLETA
se :
manca la completa indicazione dei beni e diritti oggetto
della successione
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE È
INFEDELE
INFEDELE
se : se:
il valore dei beni
e diritti dichiarato
è inferiore a
quello
determinato
secondo la legge
(artt. 10, 14, 19)
contiene
oneri e passività (artt.
23, 24) del tutto o in
parte inesistenti o
comprovati da
documentazione
mendace
vi è
omissione di
denunzia di
donazioni
anteriori
all’apertura della
successione
i valori
delle donazioni
fatte in vita sono
inferiori a quello
determinato a norma
dell’art. 8, comma
quattro
47
41
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.11 - Rim3.11
borsi Rimborsi
3.11.1 - A seguito
contribuente
A istanza
SEGUITO del
DI ISTANZA
DEL CONTRIBUENTE
3.11.1 di
Il contribuente che ritenga di avere assolto indebitamente l'imposta, o di aver pagato più del dovuto, può,
con domanda presentata a mano o spedita in plico raccomandato, chiedere il rimborso entro tre anni, a
pena di decadenza, dal giorno del pagamento o da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione .
Può richiederlo per errori di calcolo commessi nella autoiquidazione dell'imposta , per errori nella
determinazione dell’ imponibile, per una intervenuta diversa devoluzione dell'eredità, ecc. La domanda va
presentata o spedita con plico raccomandato presso l'ufficio in cui è stata registrata la denuncia di
successione. Unitamente all’imposta l’Ufficio rimborserà gli interessi ( semestrali ) a far data dall’istanza.
3.11.2 - D’Ufficio
3.11.2 D’UFFICIO
E’ previsto che l’ufficio proceda autonomamente a rimborso, nei casi di pagamento frazionato dei tributi
( solitamente a seguito di ricorso del contribuente contro l’ avviso di rettifica emesso dall’ufficio ) quando,
a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie, risulti dovuto un importo inferiore a quello già versato
( art. 40 D.Lgs. n.346/1990 ) ; la norma prescrive che l’Ufficio adempia entro 90 giorni dalla notifica della
decisione.
42
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
RIMBORSI
RIMBORSI
IL RIMBORSO DI IMPOSTA È COMPRENSIVO DI INTERESSI
MODALITÀ
TERMINI
INTERESSI
3 anni dal giorno del
pagamento
3 anni dal giorno in cui è
sorto il diritto alla
restituzione
domanda notificata a
mano
domanda spedita in
plico raccomandato
semestrali ex
L. n. 29/1961
INTERESSI
OGGETTO DEL RIMBORSO DI IMPOSTA:
Imposta pagata o pagata in più in corso di giudizio ex art. 40, commi 1, 2, 3
Imposta pagata per beni o diritti
appartenenti
a terzi
(giudicato)
per nullità
dell’atto di
acquisto:
annullam.to
risoluzione
rescissione
revocazione
per causa
anteriori alla
successione per:
evizione
rivendicaz,ne
Imposta pagata a seguito di dichiarazione
di assenza o morte presunta, in caso di :
[
esistenza provata
ricomparsa
Imposta pagata da enti cui è stata negata l’autorizzazione
Imposta pagata o pagata in più per sopravvenuto mutamento della devoluzione
Imposta pagata in più per sopravvenuta passività o detrazione o riduzione
Imposta pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale
Imposta pagata in più a seguito di chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo l’apertura
della successione
43
49
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
33.12
.12 -Compiti
Compitdell'ufficio
i dell’ufficio
3.12.1
dellaDELLA
dichiarazione
3.12.1- Trattamento
TRATTAMENTO
DICHIARAZIONE
L'ufficio delle Entrate competente a ricevere la dichiarazione di successione, dopo un controllo formale e
dei documenti allegati, se la stessa è stata presentata a mano , ne rilascia al contribuente ricevuta,
unitamente a copia ( o copie ) necessarie per la voltura.
Dopo la presentazione della denuncia, vi è la registrazione, fase in cui l'ufficio attribuisce un numero e un
volume alla successione, e provvede all'inserimento dei dati al sistema informativo dell’anagrafe tributaria (
SIAT ).
Una volta registrata, occorre controllare la corretta liquidazione dei tributi
: l'ufficio, acquisendo al
computer tutti i dati risultanti dal modello, provvederà a determinare l'ammontare dell'imposta di
successione dovuta ( solo per quelle apertesi prima del 25 ottobre 2001 ) e, per tutte, quanto dovuto per
le imposte già versate dal contribuente in autoliquidazione.
Qualora dovesse risultare una differenza non versata o un tardivo pagamento in autoliquidazione, l'ufficio
dovrà, con avviso notificato, richiedere la differenza dovuta, le sanzioni e gli eventuali interessi, entro tre
anni ( termine di decadenza ) dalla presentazione della dichiarazione.
L’ Ufficio controlla la liquidazione in base a quanto dichiarato nel modello 4 , provvedendo a correggere gli
eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile
e a escludere riduzioni o agevolazioni non spettanti.
Le imposte sono dovute anche se la dichiarazione sia stata presentata oltre i cinque anni dalla scadenza
prevista per presentare la dichiarazione ( termine di decadenza entro il quale è possibile per l'ufficio
rilevare l'eventuale omissione della presentazione e notificare l’avviso di liquidazione delle imposte dovute,
comminando sanzioni e interessi ).
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento delle imposte per l'intero ammontare dovuto da loro e
eventualmente dai legatari. Il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario è obbligato solidalmente
al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria, mentre il legatario è obbligato solo per
l'imposta relativa al legato.
43
Ruolo particolarmente significativo svolto da parte dell'ufficio è quello di effettuare la devoluzione dell'asse
ereditario in capo ai chiamati all'eredità, determinando le quote di spettanza dei singoli chiamati ; per far
ciò è necessario far riferimento alla normativa contenuta nel codice civile agli articoli dal 456 al 768 e alla
legge n. 151/75 che ha regolamentato il diritto di famiglia.
Questa attività è necessaria e propedeutica alla fase di trascrizione degli immobili.
3.12.2 3.12.2
- Trascrizione
della dichiarazione
di successione
TRASCRIZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
L’Ufficio predispone la richiesta di trascrizione utilizzando un’ apposita procedura automatizzata e la invia
all’Ufficio del Territorio ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ) , assieme al "certificato di eseguita
dichiarazione e di pagamento d'imposta" ( Mod. 240 ), che comprende tutti i dati acquisiti dalla
dichiarazione di successione.
44
La trascrizione è pertanto un obbligo dell’Ufficio, e non può essere richiesta direttamente dagli eredi agli
Uffici del Territorio competenti ( v. Circolare 14 maggio 1997, n. 136/E ) ; la richiesta della trascrizione va
fatta :
entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, se gli eredi hanno
L’Ufficio predispone la richiesta di trascrizione utilizzando un’ apposita procedura automatizzata e la invia
LA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
dichiarazione e di pagamento d'imposta" ( Mod. 240 ), che comprende
all’Ufficio del Territorio ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ) , assieme al "certificato di eseguita
tutti i dati acquisiti dalla
dichiarazione di successione.
La trascrizione è pertanto un obbligo dell’Ufficio, e non può essere richiesta direttamente dagli eredi agli
Uffici del Territorio competenti ( v. Circolare 14 maggio 1997, n. 136/E ) ; la richiesta della trascrizione va
fatta :
● entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, se gli eredi hanno
versato interamente in autoliquidazione l'imposta ipotecaria e catastale, la tassa ipotecaria e il
bollo relativi a ogni conservatoria
● entro 60 giorni dalla data di pagamento delle imposte, se il pagamento stesso è avvenuto o è
stato completato dopo la presentazione della dichiarazione di successione.
Per gli immobili ubicati nelle province in cui vige il sistema “tavolare” ( Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste
ed altri Comuni ) non grava sull'ufficio l'obbligo di trascrizione : l'ufficio provvede a liquidare la
dichiarazione e a consegnare alla parte il Mod. 240 ; sarà quest’ultima ad attivarsi a richiedere, tramite un
notaio, la trascrizione degli immobili, al Tribunale territorialmente competente.
Le spese per l'adempimento di dette formalità gravano sugli eredi.
3.12.3 3.12.3
- Invio Iai
Comuni
NVIO
AI COMUNI
L'articolo 15, comma secondo, della legge n. 383/2001 ha esonerato gli eredi e legatari che abbiano
presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili dall'obbligo della dichiarazione ai fini
Ici.
Per gli immobili ereditati, il contribuente non deve più presentare al Comune alcuna dichiarazione; è
l'ufficio che invia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili compresi nell'asse ereditario una copia
della dichiarazione di successione.
3.12.4 3.12.4
- Controllo
della dichiarazione
CONTROLLO
DELLA DICHIARAZIONE
Una volta liquidate, le dichiarazioni di successione vengono inserite nell'archivio storico se non vi sono
ulteriori imposte da pagare o ulteriori controlli da effettuare, o nell'archivio temporaneo se è stato inviato un
avviso di liquidazione.
Se, a seguito di avviso di liquidazione, il contribuente non effettua il pagamento dei tributi previsti, l'ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo.
Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario,
inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di
agevolazioni.
44
3.12.5 L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE E DI RETTIFICA DELLA MAGGIORE IMPOSTA
Dopo aver eseguito il controllo formale e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle
procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori
dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.
L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo
posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati
( messi comunali ; messi speciali nominati dagli Uffici delle Entrate ) con l’osservanza delle disposizioni
contenute nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.
45
Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali
effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il
medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale
Dopo aver eseguito il controllo formale e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle
Dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento, le pratiche vengono archiviate o, se necessario,
procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori
inviate all'area Controllo per la valutazione dei valori degli immobili o per verificare la spettanza di
dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.
agevolazioni.
L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati
L'AVVISO
DI LIQUIDAZIONE
E DI RETTIFICA
DELLA
MAGGIORE IMPOSTA
3.12.5(3.12.5
- L’avviso
di liquidazione
e di
rettifica
della
maggiore
imposta
messi
comunali
; messi speciali
nominati
dagli
Uffici
delle Entrate
) con l’osservanza delle disposizioni
nell’articolo
del D.P.R.
n. 600/1973.
contenute
eseguito il60controllo
formale
e liquidato la dichiarazione di successione, con l’ausilio delle
Dopo aver
procedure informatiche, l’ufficio procede al controllo sostanziale, e cioè verifica la congruità dei valori
Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali
dichiarati dal contribuente, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 34 del D. Lgs. N 346 /1990.
effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il
L'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta accertata viene generalmente notificato a mezzo
medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale
posta ( con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ) o dagli altri soggetti a tale attività interessati
data di notificazione, quella di consegna all’Ufficio Postale.
( messi comunali ; messi speciali nominati dagli Uffici delle Entrate ) con l’osservanza delle disposizioni
Decorso
il termine
senza
staton.effettuato
contenute
nell’articolo
60che
del sia
D.P.R.
600/1973.il pagamento dovuto ( sia intero, in caso di acquiescenza,
sia frazionato, a seguito di ricorso ) l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ,
Dal giorno in cui l'erede ha ricevuto l’avviso di rettifica e liquidazione , decorrono i termini entro i quali
aggiungendovi, nei casi previsti, la sanzione per omesso versamento ( 30% delle imposte dovute ) e gli
effettuare il pagamento – dovuto in misura frazionata nel caso in cui venga proposto ricorso, entro il
interessi moratori nel frattempo eventualmente maturati.
medesimo termine, avverso l’ accertamento effettuato dall’ Ufficio – ; per quest’ultimo rileva invece , quale
data di notificazione, quella di consegna all’Ufficio Postale.
LIQUIDAZIONE
Decorso il termine senza che sia stato
effettuato il pagamento dovuto ( sia intero, in caso di acquiescenza,
sia frazionato, a seguito di ricorso ) l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute ,
L’UFFICIO LIQUIDA
L’IMPOSTA DOVUTA SULLA SUCCESSIONE DOPO AVER:
aggiungendovi, nei casi previsti, la sanzione per omesso versamento ( 30% delle imposte dovute ) e gli
interessi moratori nel frattempo eventualmente maturati.
CORRETTO
ESCLUSO
LIQUIDAZIONE
ACCERTATO
L’UFFICIO LIQUIDA L’IMPOSTA DOVUTA SULLA
SUCCESSIONE DOPO AVER:
LIQUIDAZIONE
errori
materiali
deducibili
il pagamento
inAVER
autoliquidazione,
se dovute di:
L’U
FFICIO
LIQUIDA L’passività
IMPOSTA non
DOVUTA
SULLA SUCCESSIONE
DOPO
:
CORRETTO
ESCLUSO
CORRETTO
ACCERTATO
ESCLUSO
ACCERTATO
- passività
ed oneri
non
errori materiali
passività
non deducibili
errori di calcolo
errori materiali
comprovati
- riduzioni e agevolazioni
passività
non deducibili
non comprovate
ilimposte
pagamento
in autoliquidazione,
ipotecarie
e catastali se dovute di:
imposte di bollo
-il pagamento
tassa ipotecaria
in autoliquidazione, se dovute di:
- passività ed oneri non
comprovati
- riduzioni e agevolazioni
noned
comprovate
- passività
oneri non
errori di calcolo
imposte ipotecarie e catastali
imposte di bollo
tassa ipotecaria
imposte ipotecarie e catastali
comprovati
imposte di bollo
- riduzioni e agevolazioni
tassa
33.13
.13 Il- Ilcriterio
criteri“automatico”
onon
“acomprovate
utomatidi
covalutazione
” di valutadegli
z-ioneimmobili
degipotecaria
li immobili
errori di calcolo
Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni
apertesi dal
1° luglio
1986 ("sistema
di valutazione
automatico").
3.13
Il criterio
“automatico”
di valutazione
degli
immobili
IlFcriterio
di valutazione
catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni
3.13.1
- Fabbricati
e terreni
3.13.1
ABBRICATI
E TERRENI
45
apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").
Il valore c.d. “automatico “ si ottiene moltiplicando le rendite catastali per i coefficienti che vengono
3.13 Il criterio “automatico” di valutazione degli immobili
periodicamente aggiornati.
3.13.1 FABBRICATI E TERRENI
Il criterio di valutazione catastale degli immobili è stato introdotto dalla legge n. 880/86 per le successioni
v i a vengono
Per il relativo
calcolo,
da effettuare“ con
riferimento
alla dataledi rendite
apertura
della successione,
si r i nche
Il valore
c.d. “automatico
si ottiene
moltiplicando
catastali
per i coefficienti
apertesi dal 1° luglio 1986 ("sistema di valutazione automatico").
periodicamente
aggiornati.
prospetto
riportato a pagina
53.
46
Per il relativo calcolo, da effettuare con riferimento alla data di apertura della successione, si
45
3.13.2 rinvia
ARTICOLO
12,
LEGGE
N. 154/88
prospetto
riportato
a pagina
53.
Da l 14 m a g g i o
1988, qu a l o r a
il s is te m a
a u to m a tic o
3.13.2 ARTICOLO 12, LEGGE N. 154/88
d i v a l u t a zi o n e
n o n
r i s u l t i a p p l i c a bi l e
p o ic h é il
f a bbr i c a t o , s i a p u r d i c h i a r a t o p e r l 'i s c r i zi o n e n e l c a t a s t o e d i l i zi o , n o n s i a s t a t o a n c o r a i s c r i t t o a l l a d a t a d i
periodicamente aggiornati.
LA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
rinvia prospetto riportato a pagina 53.
Per il relativo calcolo, da effettuare con riferimento alla data di apertura della successione, si
3.13.2- Articolo
ARTICOLO
LEGGE
N. 154/88
3.13.2
12,12,
legge
N. 154/88
Dal 14 maggio 1988, qualora il sistema automatico di valutazione non risulti applicabile poiché il
fabbricato, sia pur dichiarato per l'iscrizione nel catasto edilizio, non sia stato ancora iscritto alla data di
presentazione della dichiarazione di successione e quindi sia privo di una rendita a cui far riferimento, è
possibile avvalersene egualmente, imputando all'immobile una rendita presunta e indicando nel quadro B1
del modello 4 di volersi avvalere dell'articolo 12 della legge n. 154/88. Qualora il valore dichiarato dal
contribuente risulti
inferiore a quello attribuito dall’Ufficio Provinciale del Territorio , in sede di
accertamento potrà essere richiesta dall’ Ufficio fiscale soltanto la differenza delle imposte dovute,
aumentata degli interessi , ma senza applicazione delle sanzioni.
Originariamente le condizioni per potersi avvalere di tali vantaggi erano :
indicare espressamente nella dichiarazione di volersi avvalere dell’applicazione dell’art.12. legge n.
154/1988 ;
presentare all'Ufficio del Territorio, insieme alla domanda di voltura, una specifica istanza di attribuzione di
rendita catastale;
consegnare all'Ufficio delle Entrate - entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione
- le due ricevute di presentazione dell'istanza rilasciata dall’ Ufficio del Territorio ; l'Ufficio delle Entrate
apponeva il timbro a calendario su entrambe le ricevute e ne restituiva una al contribuente. L' Ufficio del
Territorio doveva provvedere ad attribuire la rendita entro dieci mesi.
Attualmente, attraverso una procedura informatica ( c.d. “DOCFA” ) a disposizione dei contribuenti, viene
indicata nella dichiarazione una rendita “presunta” calcolata tramite la procedura suddetta ; se entro un
anno la rendita non viene variata dall’Ufficio del Territorio competente, questa viene considerata rendita
definitiva.
33.14
.14 -Classificazione
Classificaziocatastale
ne catasdei
talfabbricati
e dei fabbricati
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:
● A :
unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili
● B :
unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (collegi, caserme, eccetera)
● C :
unità immobiliari di tipo commerciale
Vi sono poi immobili a categoria speciale – D – destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, eccetera).
La classificazione complessiva è riportata nei prospetti seguenti.
CATEGORIE CATASTALI
46
47
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
CATEGORIE CATASTALI
Gruppo categoria A:
A/1 Abitazione di tipo signorile
A/2 Abitazione di tipo civile
A/3 Abitazione di tipo economico
A/4 Abitazione di tipo popolare
A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazione di tipo rurale
A/7 Abitazione in villini
A/8 Abitazione in ville
A/9 Castelli, palazzi di pregio artistico o storico
A/10 Uffici e/o studi privati
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (es. rifugi, baite, trulli, ecc.)
Gruppo categoria B:
B/1
Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, seminari, caserme,
conventi
B/2 Case di cura e ospedali
B/3 Riformatori e prigioni
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e/o laboratori scientifici
B/6
Pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie d'arte, accademie che non hanno sede
nella categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
Gruppo categoria C:
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori e locali di deposito
C/4 Fabbricati per arti e mestieri
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7 Tettoie chiuse o aperte
Gruppo categoria D:
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni
D/3 Teatri, cinema, sale per concerti / spettacoli e simili
48
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
IMMOBILI a destinazione SPECIALE
Gruppo categoria A:
D/4 Case di cura ed ospedali
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
D/6 Fabbricati e locali per attività sportive
Fabbricati costruiti o comunque adattati per le speciali esigenze legate ad una
D/7 attività industriale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali
trasformazioni
Fabbricati costruiti o comunque adattati per speciali esigenze di una attività
D/8 commerciale e non suscettibili di diversa utilizzazione se non con radicali
trasformazioni
D/9 Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi sul suolo, ponti privati
soggetti a pedaggi
D/10 Residence
D/11 Scuole e/o laboratori scientifici privati
D/12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari
Gruppo categoria B:
E/1
Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie.
Impianti di risalita in genere
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili
E/5 Fabbricanti costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 Fari, semafori, torri per rendere l'uso dell'orologio
E/7
E/8
Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto
E/9 Altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E
3.15 - L’usufrutto
3.15 L'usufrutto
L’usufrutto, pur essendo un diritto reale immobiliare, non va dichiarato nella successione, poichè a seguito della
morte dell’usufruttuario, si verifica la c.d. “consolidazione” : il diritto di usufrutto di ricongiunge automaticamente al
diritto del “nudo proprietario” .
Oggetto di successione , e va pertanto incluso nella dichiarazione fiscale, è il diritto di “ nuda proprietà “.
E’ necessario, per determinare il valore della nuda proprietà, ricavare, per differenza dalla proprietà piena, il
valore dell’usufrutto ; per fare ciò bisogna:
1.
moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse
2.
moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente corrispondente all'età del titolare
49
E’ necessario, per determinare il valore della nuda proprietà, ricavare, per differenza dalla proprietà piena, il
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
valore dell’usufrutto ; per fare ciò bisogna:
1.
moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse
2.
moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente corrispondente all'età del titolare
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DIRITTO DI USUFRUTTO
Esempio : - Valore piena proprietà =
250.000,00
- età usufruttuario = anni 68
50
- Valore usufrutto =
250.00,00 X 18 X 2,5% =
- Nuda proprietà =
250.000,00 – 112.500,00 =
112.500,00
362.500,00
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
3.16 - AgAgevolazioni
evolazioni -- EEsenzioni
senzionie eriduzioni
riduzioni
3.16
Si rinvia ai
due prospetti sinottici riportati nelle ultime due pagine della presente trattazione, che
riepilogano l’applicazione delle imposte di successione, ipotecaria, catastale, della tassa ipotecaria e del
bollo, sulla scorta della normativa attualmente vigente, in presenza delle varie tipologie di agevolazioni.
COEFFICIENTI
da da
applicare
alle
ai fini
finidella
dellavalutazione
valutazione
le Imposte
COEFFICIENTI
applicare
alleRendite
RenditeCatastali
Catastali ai
perper
le Imposte
di di
Registro
v. NOTA
NOTA ),
Donazione,Successione
Successione
ed INVIM
Registro (( v.
), Donazione,
ed INVIM
Immobili : gli immobili concorrono alla formazione dell’attivo ereditario in funzione del titolo di proprietà, possesso
o diritto reale di godimento.
Piena Propietà: Gli immobili sono imponibili secondo il valore venale in comune commercio (valore di mercato)
alla data di apertura della succesione.
Non sono suscettibili di rettifica di valore i trasferimenti di immobili (esclusi i terreni edificabili) se il valore
dichiarato (art. 34, co. 5, D.Lgs. 346/1990):
a) per i fabbricati iscritti nel Catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita, non è inferiore alla rendita
catastale rivalutata del 5% (dall’1/1/1997 – art. 3, co. 48 L. 662/1196) e moltiplicata per i seguenti
coefficienti ( per le categorie di fabbricati si veda a pag. 46 )
●
per i fabbricati dei gruppi catastali A (unità immobiliari per uso di abitazione o assimilabili), B
(unità immobiliari per uso di alloggio collettivo) e C (unità immobiliari a destinazione ordinaria
commerciale e varie), escluse le categorie A/10 e C/1 : 120 dall’ 1/8/2004 (art. 1-bis, co. 7, D.L.
168/2004, conv. Con modif. con L. 191/2004); in precedenza il coefficiente era 100 fino al
31/12/2003 e 110 dall’1/1/2004 al 31/7/2004.
●
per i fabbricati della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e del gruppo catastale D
(opifici ed in genere fabbricati costruiti per attività industriali o commerciali): 60 dall’1/8/2004; in
precedenza il coefficiente era 50 fino al 31/12/2003, elevato a 55 dall’1/1/2004 al 31/07/2004;
●
per i fabbricati della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e del gruppo catastale E (altre
unità immobiliari : 40 dall’ 1/8/2004; in precedenza il coefficiente era 34 fino al 31/12/2003,
elevato a 37,4 dall’ 1/1/2004 al 31/7/2004;
b) per i terreni non edificabili, non è inferiore al reddito dominicale rivalutato del 25% (dall’1/1/1997 – art.
3, co. 51, L. 662/1996 moltiplicato per 90 dall’1/8/2004; in precedenza il coefficiente era 75 fino al
31/12/2003 e 82,5 dall’1/1/2004 al 31/7/2004.
51
50
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SUCCESSIONE – BASE IMPONIBILE
=
Valori dei beni (relitti dal defunto)
meno
passività e oneri deducibili
meno
i legati (nel caso di eredità o di quote ereditarie) e gli oneri che gravano i legati
più
le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi o ai legatari
meno
le franchigie (nei casi in cui spettano)
più
10% del valore globale netto imponibile a titolo di mobili e gioielli
SOGGETTI
Coniuge
Genitori e figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta,
gli adottati e gli adottanti, gli affiliati e gli affilianti (parenti in linea retta)
52
FRANCHIGIA
1.000.000
1.000.000
Fratelli e Sorelle
100.000
Persona portatrice di handicap, indipendentemente dal grado di parentela
1.500.000
57
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
PROSPETDI
TI DRIEPILOGO
I RIEPILOGO SU
LLA NUONUOVA
VA IMPOSTIMPOSTA
A
PROSPETTI
SULLA
ATTIVO EREDITARIO
E’ COMPOSTO DA
(Artt. 9 – 10 – 11)
…………
Beni mobili ed immobili
Diritti
Gioielli, denaro e mobilia (10% del valore globale netto salvo inventario)
Titoli di qualsiasi specie il cui reddito è evidenziato nell’ultima dichiarazione dei redditi del
defunto
in possesso del defunto
Beni mobili e titoli al portatore di
qualsiasi specie
depositati a suo nome presso altri
non sottoposti a vincolo anteriormente
all’apertura della successione
Beni culturali
per i quali è stata tentata esportazione non
autorizzata
Per i quali si è mutata destinazione senza
autorizzazione
per mancato assolvimento degli obblighi
per consentire l’esercizio del diritto di
prelazione dello Stato
58
53
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
ESCLUSIONI DALL’ATTIVO EREDITARIO
BENI
e DIRITTI
Presuntivamente donati (art. 26 D.P.R. 131 DEL 1986)…. (vanno inclusi tra le donazioni in vita).
Espropriati per pubblica utilità
Alienati all’espropriante nel corso del procedimento di esproprio
Oggetto di produzione e scambio dell’impresa del defunto
Iscritti a nome del defunto in pubblici registri dei quali ha perso la titolarità
ESCLUSIONE COMPROVATA DA :
Provvedimento giurisdizionale
Atto pubblico
Scrittura privata autenticata
Altra scrittura avente data certa anteriore all’apertura della successione
ALTRE ESCLUSIONI DALL’ATTIVO
EREDITARIO
Azioni e Titoli intestati al defunto
alienanti anteriormente all’apertura
della successione con :
a) atto pubblico ;
b) scrittura privata autenticata
indennità di cessazione del rapporto di
lavoro (Art. 1751 C.C.)
indennità in caso di morte del
lavoratore (Art. 2122 C.C.)
59
54
LA
-
Provvedimento giurisdizionale
Atto pubblico
DICHIARAZIONE
Scrittura privata autenticata DI SUCCESSIONE
Altra scrittura avente data certa anteriore all’apertura della successione
ALTRE ESCLUSIONI DALL’ATTIVO
EREDITARIO
-
Azioni e Titoli intestati al defunto
alienanti anteriormente all’apertura
della successione con :
a) atto pubblico ;
b) scrittura privata autenticata
-
indennità di cessazione del rapporto di
lavoro (Art. 1751 C.C.)
-
indennità in caso di morte del
lavoratore (Art. 2122 C.C.)
-
indennità spettanti per diretto proprio
agli
eredi
per
assicurazioni
previdenziali obbligatorie e volontarie
del defunto
-
crediti contestati giudizialmente alla
data di apertura della successione
53
fino alla definizione con provvedimento
giurisdizionale definitivo o con transazione
CREDITI PER RIMBORSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
VERSO:
-
Stato
-
Enti Pubblici Territoriali
-
Enti Pubblici Gestori di Forme di
Previdenza
-
Titoli del debito pubblico (BOT e CCT)
-
Altri titoli
equiparati
di
Stato
Fino a quando siano riconosciuti con
provvedimento della Pubblica
Amministrazione
garantiti
o
55
-
Veicoli iscritti al pubblico registro
automobilistico (P.R.A)
-
crediti contestati giudizialmente alla
data di apertura della successione
fino alla definizione con provvedimento
ASPETTI
giurisdizionale
definitivoCIVILISTICI
o con transazione
CREDITI PER RIMBORSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
VERSO:
-
Stato
-
Enti Pubblici Territoriali
-
Enti Pubblici Gestori di Forme di
Previdenza
-
Titoli del debito pubblico (BOT e CCT)
-
Altri titoli
equiparati
-
Veicoli iscritti al pubblico registro
automobilistico (P.R.A)
-
di
Stato
Fino a quando siano riconosciuti con
provvedimento della Pubblica
Amministrazione
garantiti
o
Sottoposti a vincolo anteriormente
all’apertura della successione
Conservati e protetti a norma di legge
Beni culturali
LE PASSIVITÀ (Art. 20)
Debiti esistenti al momento della morte.
Spese mediche: chirurgiche, per ricoveri,
per medicinali, per protesi.
Sostenute negli ultimi 6 mesi di vita e
regolarmente quietanzate.
Spese funerarie.
Fino a 1.032,91 - da regolare fattura.
CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art. 21)
56
GENERALI
Art. 21 C. 1
Debiti derivanti da:
Atto scritto di data certa anteriore
all’apertura della successione.
SPECIFICI
Provvedimento giurisdizionale definitivo.
54
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art. 21)
GENERALI
Art.
21 C. 1
Debiti derivanti da:
Atto scritto di data certa anteriore
all’apertura della successione.
Provvedimento giurisdizionale definitivo.
SPECIFICI
Art.
21 C. 2
Debiti dell’impresa del defunto
Debiti per cambiali
Debiti verso aziende
Debiti verso istituti di credito
Debiti verso lavoratore dipendente
Debiti per trattamento fine rapporto
Debiti per trattamenti previdenziali
Debiti verso lo Stato, enti pubblici
territoriali, enti pubblici di gestione
previdenza sociale, amministrazione
finanziaria
Debiti per alimenti al coniuge separato o
divorziato
Anche se accertati dopo il decesso
61
57
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
DIMOSTRAZIONE DEL PASSIVO (Art. 23- 24)
Debiti in genere.
Originale o copia autentica del titolo, oppure
attestazione conforme al modello approvato
dal Ministero delle Finanze sottoscritta dal
debitore e dal creditore ( firme autenticate )
Debiti da sentenza definitiva.
Originale o copia autentica del
provvedimento.
Debiti dell’impresa del defunto.
Estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie.
Debiti cambiari.
Estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie del trattario e del prenditore.
Debiti verso la Pubblica Amministrazione.
Attestazione della Pubblica
Amministrazione o copia autentica della
quietanza di pagamento.
Debiti verso dipendenti.
Attestazione dell’Ispettorato Prov.le del
lavoro.
Debiti verso aziende o istituti di credito.
Debiti per spese sostenute dagli eredi negli
ultimi 6 mesi di vita de de cuius
1. Originale o copia autentica del titolo
2. Certificato del creditore:
a) Ammontare totale o parziale del
debito
b) Specificazione di tutti i rapporti
debitori o creditori
c) Garanzie di terzi
d) Svolgimento del c/c bancario dal 12°
mese anteriore all’apertura della
successione.
-
Spese mediche
Spese chirurgiche
Spese per ricoveri, medicinali e protesi
Spese funerarie fino a 1.032,91
Tutte dimostrate con regolari quietanze
DEBITI LIMITATAMENTE DEDUCIBILI (Art. 22)
DEBITI LIMITATAMENTE DEDUCIBILI (Art. 22)
Debiti per acquisto di beni, proporzionalmente alla parte residuale rimasta nell’attivo ereditario.
Debiti per acquisto di beni, proporzionalmente alla parte residuale rimasta nell’attivo ereditario.
DEBITI INDEDUCIBILI (Art. 22)
DEBITI INDEDUCIBILI (Art. 22)
Debiti per acquisto di beni non compresi nell’attivo ereditario.
Debiti per acquisto di beni non compresi nell’attivo ereditario.
56
58
Debiti di c/c bancario contabilizzati nei 4 giorni precedenti l’apertura della successione.
Debiti di c/c bancario contabilizzati nei 4 giorni precedenti l’apertura della successione.
VALORE DI BENI E DIRITTI:
( ARTT. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 T.U. )
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
BENI IMMOBILI
In piena proprietà
da diritti reali di godimento
VALORE DI BENI E Gravati
DIRITTI:
( ARTT. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 T.U. )
Valore venale in comune commercio
BENI IMMOBILI
Valore
In piena proprietà
della piena proprietà meno il valore del
diritto reale
Gravati da diritti reali di godimento
DIRITTO DI USUFRUTTO USO ABITAZIONE
Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per
il saggio legale di interesse, e per il coefficiente
all’età del
Valore dellarelativo
piena proprietà
meno il valore del
Valore venale in comune commercio beneficiario
diritto reale
DIRITTO DI USUFRUTTO
ENFITEUSIUSO ABITAZIONE
Valore determinato
moltiplicando
il valore
piena proprietà per
Il centuplo
del canone annuo
perdella
coefficiente
il saggio legale di interesse, e ovvero
per il coefficiente relativo all’età del
beneficiario
la differenza tra il valore della
piena proprietà e la somma dovuta per
l’affrancazione , se il risultato è maggiore
ENFITEUSI
SEGUE
Il centuplo del canone annuo per coefficiente
ovvero
la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per
l’affrancazione
, seBENI
il risultato
è maggiore
VALORE DI
E DIRITTI
AZIENDE
Valore dei beni e dei diritti che la compongono
escluso l’avviamento
SEGUE
N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3
VALORE
DI BENI E DIRITTI
NAVI o IMBARCAZIONI e AEROMOBILI
Valore medio del bene della stessa specie nuovo
AZIENDE
meno
Valore dei
benieestato
dei diritti
che la compongono
vetustà
di conservazione
escluso l’avviamento
N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3
NAVI
o
IMBARCAZIONI
e
AEROMOBILI
Valore medio del bene della stessa specie nuovo
meno
vetustà e stato di conservazione
64
59
64
TITOLI
IN BORSA O NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO
LA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
QUOTATI
la media del compenso maggiorata dei dietimi o degli interessi
maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione.
media
dei prezzi maggiorata dei dietimi o degli interessi
TlaITOLI
QUOTATI IN BORSA O NEGOZIATI AL MERCATO RISTRETTO
maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione
la media del compenso maggiorata dei dietimi o degli interessi
maturati nel trimestre anteriore all’apertura della successione.
AZIONI
TITOLIdei
– QUOTE
PARTECIPAZIONE
NON QUOTATI
IN BORSA
E
la –media
prezzi DImaggiorata
dei dietimi
o degli
interessi
NEGOZIATIanteriore
AL MERCATO
RISTRETTO
maturati nel trimestre
all’apertura
della successione
Valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o
– QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATI IN BORSA E
in mancanza
NEGOZIATIo AL
MERCATO RISTRETTO
Valore complessivo dei beni e diritti
meno
Valore del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio o
La passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del
inventario
debito pubblico o altriotitoli
dello Stato indicati alle lettere h) e
in mancanza
i) dell’art.
12 dei beni e diritti
Valore
complessivo
meno
La passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del
QUOTE
DI SOCIETÀ
AZIONARIE
- SOCIETÀ
debito
pubblico
o altriNON
titoli
dello Stato
indicatiSEMPLICI
alle lettere h) e
SOCIETÀ DI FATTO
i) dell’art. 12
inventario
AZIONI
– TITOLI
N.B. Considerare l’eventuale esenzione ex art. 3
- SOCIETÀ SEMPLICI
Valore del patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio o
SOCIETÀ DI FATTO
inventario
in mancanza
N.B. Considerareol’eventuale
esenzione ex art. 3
Valore complessivo dei beni e diritti
meno
Valore del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio o
La passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del
inventario
debito pubblico o altriotitoli
dello Stato indicati alle lettere h) e
in mancanza
i) dell’art.
12 dei beni e diritti
Valore
complessivo
meno
La passività di cui agli artt. 21 - 22 - 23 ed esclusi i titoli del
debito pubblico o altri titoli dello Stato indicati alle lettere h) e
i) dell’art.VALORE
12
DI BENI E DIRITTI
QUOTE DI SOCIETÀ NON AZIONARIE
SEGUE
TITOLI O PARTECIPAZIONI A FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
SEGUE
Valore risultante
da pubblicazioni
o prospetti
redatti a norme di legge
VALORE
DI BENI
E DIRITTI
TITOLI ALTRI
O PARTECIPAZIONI
A FONDI COMUNI
INVESTIMENTO
TITOLI O OBBLIGAZIONI
NOND’PREVISTI
comparatodaa quello
di titoliosimilari
quotati
inaborsa
o di legge
Valore risultante
pubblicazioni
prospetti
redatti
norme
negoziati al mercato ristretto
o in mancanza
ALTRI TITOLI O OBBLIGAZIONI NON PREVISTI
degli altri elementi certi desumibili dall’art. 16
Valore comparato a quello di titoli similari quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto
o in mancanza
degli altri elementi certi desumibili dall’art. 16
65
60
65
LA
Valore comparato a quello di titoli similari quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto
o in mancanza
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
degli altri elementi certi desumibili dall’art. 16
RENDITE
e
PENSIONI
Perpetua o a tempo indeterminato
33,3 volte l’annualità
A tempo determinato
Il valore attuale dell’annualità calcolato al
saggio legale d’interesse e non superiore a
33,3 volte l’annualità
RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CON CESSAZIONE ALLA MORTE
Valore determinato dal prodotto dell’annualità per il coefficiente
applicabile in relazione all’età del beneficiario. D.P.R 131 del 1986
RENDITE O PENSIONI VITALIZIE A FAVORE DI PIÙ PERSONE
Con diritto di accrescimento
in caso di morte di un
beneficiario
Senza
diritto
di
accrescimento in caso di
morte di un beneficiario
Valore dato dal prodotto
dell’annualità per il
coefficiente relativo all’età
del deceduto
Valore dato dal prodotto
dell’annualità
per
il
coefficiente relativo all’età
del più giovane
Valore dato dal prodotto
dell’annualità
per
il
coefficiente relativo all’età
del meno giovane
Valore dato dal prodotto
dell’annualità per il
coefficiente relativo all’età
del deceduto
60
61
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
VALORE DI BENI E DIRITTI
CREDITI
Fruttiferi
Infruttiferi scaduti
dopo un anno
dall’apertura della
successione
Il valore delle
quote determinato
a norma dell’art.
16
Per diritto alla
liquidazione di
quote per:
- Soc. semplici
- S.n.c.
- S.a.s.
- Soc. equiparate
In natura
Il valore delle quote
determinato a norma
dell’art. 16
ALTRI BENI
(Non compresi nell’art. 9 comma 2 e negli artt. 14, 15, 16, 17, 18)
Valore venale in comune commercio alla data di apertura della
successione
61
62
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
RETTIFICA DICHIARAZIONI
INFEDELTÀ INCOMPLETEZZA
PRIMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE
DICHIARAZIONE
RETTIFICA
GRAVATA
DEGLI INTERESSI
E
LIQUIDAZIONE
MAGGIORE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
IMPOSTA
A SEMESTRE COMPIUTO DALLA NOTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE
DELL’IMPOSTA PRINCIPALE
CONTENUTO
CONTENUTO
RETTIFICA e LIQUIDAZIONE :
RETTIFICA e LIQUIDAZIONE :
beni e diritti non dichiarati
beni e diritti
non
dichiarati
donazioni
non
dichiarate
donazioni
non
dichiarate
indicazione criteri di valutazione
indicazione passività
criteri di valutazione
indicazione
ed oneri non deducibili
indicazione
passività
ed oneri
non deducibili
indicazione delle
aliquote
applicate
indicazione
aliquote
applicate
calcolo
delladelle
maggiore
imposta
calcolo della maggiore imposta
67
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D’UFFICIO
OMESSA DICHIARAZIONE
OMESSA DICHIARAZIONE
L’ufficio procede all’accertamento dell’attivo ed alla liquidazione
L’ufficio procede
all’accertamento
dell’attivo
ed raccolti
alla liquidazione
dell’imposta
servendosi
di dati e notizie
comunque
dell’imposta servendosi di dati e notizie comunque raccolti
ENTRO 5 ANNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA
ENTROPRESENTAZIONE
5 ANNI DALLA SCADENZA
DEL TERMINE PER LA
DELLA DICHIARAZIONE
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
aggiungendovi le sanzioni e gli interessi semestrali dalla scadenza del
aggiungendovi
sanzioni
e gli interessi
semestrali
dalla scadenza del
termine
previstoleper
la presentazione
della
dichiarazione
termine previsto per la presentazione della dichiarazione
CONTENUTO:
CONTENUTO:
generalità eredi e legatari
generalità eredi
descrizione
benieelegatari
diritti
descrizione
e diritti
indicazione beni
dei valori
indicazione criteri
dei valori
indicazione
adottati
indicazione
criteri adottati
indicazione estremi
e valori donazioni anteriori
indicazione delle
estremi
e valori
donazioni anteriori
indicazione
aliquote
applicate
indicazione del
delle
aliquote
applicate e degli interessi
indicazione
calcolo
dell’imposta
indicazione del
calcolo
dell’imposta
degli interessi
motivazione
della
sanzione
e relativoecalcolo
motivazione della sanzione e relativo calcolo
SANZIONI ( art. 50 e segg. )
SANZIONI ( art. 50 e segg. )
VIOLAZIONI RELATIVE A:
VIOLAZIONI RELATIVE A:
63
indicazione criteri adottati
indicazione estremi e valori donazioni anteriori
indicazione delle aliquote applicate
LA DICHIARAZIONE
indicazione del calcolo dell’imposta
e degli interessi
motivazione della sanzione e relativo calcolo
DI SUCCESSIONE
SANZIONI ( art. 50 e segg. )
VIOLAZIONI RELATIVE A:
OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
SE
DELLA DICHIARAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
INTEGRATIVA
È DOVUTA IMPOSTA
SE NON È DOVUTA IMPOSTA
68
da 120% a 140%
dell’imposta liquidata
da €
258,23
a €
1.032,91
N. B. È CONSIDERATA OMESSA LA DICHIARAZIONE IRREGOLARE NON REGOLARIZZATA
È CONSIDERATA
OMESSA
LA DICHIARAZIONE
IRREGOLARE
NON DELL
REGOLARIZZATA
N. B. SESSANTA
’UFFICIO. NEI
GIORNI
DALLA
NOTIFICAZIONE
DELL’INVITO
SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL’INVITO DELL’UFFICIO.
NEI
NON E’ PIÙ SANZIONATA , IN TERMINI DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE,LA TARDIVA PRESENTAZIONE
NON
E’ PIÙ SANZIONATA
TERMINI DI IMPOSTA
DI SUCCESSIONE
,LA TARDIVA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
; E,’ IN
SANZIONATO
IL TARDIVO
VERSAMENTO
DEI TRIBUTI
AUOTILQUIIDABILI.
DICHIARAZIONE
; E’. SANZIONATO
IL TARDIVO
VERSAMENTO
DEI TRIBUTI AUOTILQUIIDABILI.
(V.DELLA
CASSAZ
. SEZ. TRIBUT
N.11569 DEL
17.05.06
).
(V. CASSAZ. SEZ.
TRIBUT. N.11569 DEL
17.05.06 ).
63
64
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
VIOLAZIONI RELATIVE A:
SEGUE
INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE:
delle passività - in tutto o in parte inesistenti
nei dati ed
liquidazione
elementi
necessari
alla
riguarda anche
coloro che rilasciano la
documentazione mendace
il dichiarato
se l’accertamento supera di
SE NON INCIDE SULLA LIQUIDAZIONE
SE È DOVUTA L’IMPOSTA:
DELL’IMPOSTA:
dal 100% al 200%
della differenza d’imposta
da €.
a €.
252,83
1.032,91
VIOLAZIONI RELATIVE A:
OMISSIONE
- INESATTEZZA – IRREGOLARITÀ
degli ALLEGATI :
TARDIVO VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE
Imposta ipotecaria
e catastale
Imposta di bollo
Tassa ipotecaria
30% delle imposte autoliquidabili
BENI CULTURALI
Rivendita nel
quinquennio da
parte erede o
legatario
Tentata
esportazione non
autorizzata
Mutamento
destinazione
immobile non
autorizzata
Mancata offerta di
prelazione allo
Stato in caso di
vendita
dal 100% al 200% dell’imposta ;
sanzione dovuta anche per l’esclusione dalla riduzione ex art. 25, comma 2
SEGUE
VIOLAZIONI RELATIVE A:
70
65
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
VIOLAZIONI RELATIVE A:
DIVIETI E OBBLIGHI DI TERZI
-
Aziende o istituti di
credito
Società che emettono
azioni, obbligazioni e
simili
del Detentori beni
del defunto
Debitori
defunto
-
Impiegati dello Stato
Impiegati enti pubblici
territoriali
Pubblici ufficiali
-
Annotazione nelle loro
scritture di voltura a nome
degli eredi e legatari
Pagamento
somma agli
eredi o legatari
Consegna beni
agli eredi o
legatari
Compimento di atti relativi
alla successione
dal 100% al 200% dell’imposta o della maggiore imposta
relativa ai beni ai quali si riferisce la violazione
ARMADI
-
CASSEFORTI
-
BORSE
-
VALIGIE
-
PLICHI
aperture senza osservare le modalità di cui all’art. 48, comma 6 e 7
da ` 252,83 a ` 2.065,83
VIOLAZIONI RELATIVE A:
COLORO CHE:
Non ottemperano
alla richiesta dello
Ufficio
Dichiarano di non
possedere,
rifiutano di esibire
o sottraggono alla
iscrizione
documenti
o
scritture esistenti
con certezza
Comunicano
dati
incompleti o
infedeli
DA
` 252,83
A
Non
attestino
esistenza passività
o ne rifiutino copia
autentica
` 2.065,83
N.B. SANZIONE
RADDOPPIATA IN CASO DI VIOLAZIONI COMMESSE DA IMPIEGATI PUBBLICI,
PUBBLICI UFFICIALI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
66
65
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
PARTICOLARITÀ NELLE
SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
A)
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE IMPUGNATE O
MODIFICATE
(ART. 43)
L’IMPOSTA SI APPLICA:
Disposto definitivo della
contestazione giudiziale del
testamento
Accordi degli eredi e/o legatari
Disposizioni testamentarie
(anche se contestate
giudizialmente)
(risultanti da atto pubblico o
scrittura privata autenticata)
B)
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE CONDIZIONALI
(ART. 44)
L’IMPOSTA SI APPLICA:
CONDIZIONE RISOLUTIVA
CONDIZIONE SOSPENSIVA
erede
aliquote proprie dell’erede istituito
Aliquote proprie dell’erede subentrante al
verificarsi della condizione
Aliquota propria dei successibili
(compreso erede istituito)
maggiori
proprie
minori
dell’erede diverso per avveramento
della condizione
ALIQUOTE DIVERSE:
LEGATARIO
aliquota come se il legato non fosse stato
disposto
aliquota nei confronti del legatario al
verificarsi della condizione
72
67
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
SEGUE
PARTICOLARITÀ NELLE
SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
C) SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA
ART.
45 T.U.– ART. 692 C.CL’IMPOSTA
Nei confronti dell’istituito sul valore
dell’usufrutto dei beni oggetto della
sostituzione fedecommissaria
D) PRESUNZIONE DI LEGATO ART.
Riconoscimento in
testamento di appartenenza
a terzi di beni mobili o
immobili intestati o in
possesso del de cuius in
mancanza di titolo di
possesso da parte del terzo
68
SI APPLICA:
Nei confronti del sostituito, per decesso
dell’istituito, sul valore della piena
proprietà detratto il valore dell’usufrutto
46
Riconoscimento in
testamento di debiti verso
terzi privi della condizione
prevista dall’art. 23
Disposizioni testamentarie
onerose, a carico degli eredi
o legatari, a favore di terzi
73
art.3
D.Lgs.346/1990 ;
artt.1 e 10
D.Lgs.347/1992
art.3
D.Lgs.346/1990 ;
artt.1 e 10
D.Lgs.347/1992
I. + C. +
S.
I. + C. +
S.
Beni devoluti soggetti
esenti
10
Beni devoluti a Enti
Pubblici,Fondazioni,Associ
azioni diversi da punto
I. + C. +
11
precedente, per finalità di
S.
assistenza,studio,istruzion
e,ricerca scientifica
( 1 ) L'importo va moltiplicato per il numero degli Uffici del Territorio interessati alla trascrizione
( 2 ) L'imposta fissa rimane assorbita dall' imposta proporzionale eventualmente presente
( 3 ) Il totale delle imposte fisse ipotecarie e catastali non può superare il valore fiscale del terreno ( art.14 legge n. 383/2001 )
69
Il totale delle imposte fisse ipotecarie e catastali non può superare il valore fiscale del terreno ( art.14 legge n. 383/2001 )
(3)
esente
esente
esente
esente
1%
esente
L'importo va moltiplicato per il numero degli Uffici del Territorio interessati alla trascrizione
esente
esente
esente
esente
2%
esente
L'imposta fissa rimane assorbita dall' imposta proporzionale eventualmente presente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
1%
esente
esente
esente
168,00
CATAST.
(1)
Enti Pubblici,
Fondazioni,
Associazioni
legalmente
riconosciute
Regioni,Comuni,Provi
nce; ONLUS ,
Fondazioni,
Associazioni aventi
scopo esclusivo di
assistemza.educazion
e, studio,ricerca
scientifica
Stato
discendenti ( e
coniuge dal 1.1.2008 )
eredi/legatari
colt.diretto,imprenditor
e agricolo
2%
168,00
(3)
168,00
(2)(3)
168,00
168,00
IPOTEC.
(2)
art.3
D.Lgs.346/1990 ;
artt.1 e 10
D.Lgs.347/1990
art.3
D.Lgs.346/1990 ;
artt.1 e 10
D.Lgs.347/1991
art. 13 comma 1
D.Lgs. N. 346/1990
art.5bis L.97/1994
Beni devoluti allo Stato
6
esente
9
Terreni agricoli
I. + C. +
"compendio unico" in zone
S.
montane
ascend.,discend.,
coniiuge
art. 9 DPR
601/1973 comma 5
I. + C. +
S.
S.
Boschi in terreni montani
5
dovuta
dovuta
eredi/legatari
eredi/legatari
art. 9 DPR
601/1973 comma 3
Aziende esenti (immobili)
I. + C.
Immobili in comunità
montane inseriti in piani di
sviluppo ….
4
art. 9 DPR
601/1973 comma 2
8
I. + C.
Fondi rustici in territori
montani
3
esente
col.diretto
/imprend.agricolo>40
anni;ascend.,discend.
entro 3° gr.
art.14 L.441/1998
S.
I. + C. +
S.
Terreni / Az. Agricole
devoluti a giovani
imprenditori agricoli
2
dovuta
richiedente ( vale
anche x coeredi)
Beni culturali (vincolo
anteriore a apertura
successione )
I. + C.
Abitazione " prima casa "
1
art.69 L.342/2000
art.1 Tariffa
D.Lgs.347/90
SUCCESS.
BENEFICIARI
RIF.NTO
NORMATIVO
58,48
esente
esente
58,48
58,48
esente
58,48
esente
esente
esente
35,00
35,00
esente
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
(1)
(1)
58,48
TASSA IPOTEC.
BOLLO
Legenda : I = imposta Ipotecaria ; C = Imposta Catastale ; S = Imposta di Successione
7
AGEVO
LAZ
TIPOLOGIA
1 - AGEVOLAZIONI
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
S.
S.
S.
Beni culturali (vincolo
posteriore a apertura
successione )
Fondi rustici
Immobili di impresa
artigiana familiare
13
14
15
(1)
coniuge, linea retta
entro 3° grado
riduzione di importo
proporzionale al 40%
del loro valore non
superiore a euro
103.292
riduzione di importo
proporzionale al 40%
del loro valore non
superiore a euro
103.291
art. 25 D.Lgs.346/90 coniuge, parenti entro riduzione di importo
proporzionale al 40%
comma 4 bis
3° grado
del loro valore
complessivo
art. 25 D.Lgs.346/90
comma 4
coniuge,linea retta,
fratelli / sorelle
art. 25 D.Lgs.346/90
comma 3
riduzione di importo
proporzionale al 50%
del loro valore
riduzione inversa pari a
1/10 per anno
eredi / legatari ( sugli
stessi beni della
successione
precedente )
eredi / legatari
SUCCESSIONE
BENEFICIARI
art. 25 D.Lgs.346/90
comma 2
art. 25 D.Lgs.346/90
comma 1
RIF.NTO
NORMATIVO
1%
1%
se benefici ex
art. 3
( v. punto 8 )
= esente
1%
se benefici ex
art. 3
( v. punto 8 )
= esente
2%
se benefici ex
art. 3
( v. punto 8 )
= esente
2%
se benefici ex
art. 3
( v. punto 8 )
= esente
1%
1%
CATAST.
2%
2%
2%
IPOTEC.
N.B. - Ai fini dell' "intestazione tavolare" nei Comuni ove vige il sistema del libro fondiario
non sono mai dovuti l'imposta di bollo né la tassa ipotecaria
L'importo va moltiplicato per il numero degli Uffici del Territorio interessati alla trascrizione
S.
S.
Beni in precedente
successione entro 5 anni
12
Aziende,quote società di
persone,beni strumentali
16
in Comuni montani >5.000
abitanti
RIDUZI
ONI
70
TIPOLOGIA
2 - RIDUZIONI IMPOSTA DI SUCCESSIONE (ART. 25 D. LGS. 346/1990)
58,48
58,48
58,48
58,48
58,48
(1)
BOLLO
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
TASSA
IPOTEC.
(1)
2
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
STAMPA A CURA DI CST- CICCARELLI srl
FIUGGI
Finito di stampare nel mese di febbraio 2012
Scarica

la dichiarazione di successione