Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa”
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia
030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047
E-mail: [email protected]
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Visto il DPR 24/6/1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e le
sue modificazioni avvenute con D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, che introduce attraverso tali mutamenti le procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità,
ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007
che l’Istituto “Sraffa” ha fatto proprio attraverso le deliberazioni dei propri OO.CC. si ritiene indispensabile aggiornare il Regolamento d’Istituto richiamando in particolare i doveri cui sono tenuti gli studenti e i diritti loro riconosciuti.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti richiede, contestualmente all’iscrizione alla istituzione scolastica, la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è uno strumento finalizzato ad esplicitare i comportamenti che
alunni, genitori, insegnanti, personale non docente e Dirigente Scolastico si impegnano a realizzare nei
loro rapporti.
L’aver esplicitato i reciproci impegni è un mezzo per conseguire una maggior trasparenza e consapevolezza in merito alla vicendevole assunzione di responsabilità nella vita scolastica.
Inoltre, è segno della disponibilità e della collaborazione indispensabili perché la fatica dell’educare e
dell’apprendere giunga a buon esito.
ART. 1
L’Istituto, con la collaborazione attiva delle famiglie, svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civica, a prepararli ad assolvere i doveri sociali e a porli su un piano d’effettiva libertà nel loro sviluppo civile, morale, intellettuale, professionale e culturale.
ART. 2
Le varie componenti si confrontano sulle proposte nel rispetto delle competenze specifiche
ART. 3
Gli studenti, assistiti dai docenti, vengono educati all’esercizio della democrazia partecipando attivamente e responsabilmente alla vita della scuola, quale componente necessaria della comunità educativa.
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ART. 4
Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, degli alunni e degli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
ART. 5
Gli studenti, anche in seguito a richiesta inoltrata dai propri rappresentanti, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola.
ART. 6
La scuola s’impegna a promuovere le condizioni per assicurare:
a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di
qualità;
b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e
il recupero della dispersione scolastica;
d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti.
e) La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
ART. 7
La partecipazione assidua, attiva e disciplinata degli studenti alla vita scolastica è uno dei requisiti fondamentali per il buon funzionamento dell’Istituto.
Gli studenti partecipano alle attività della scuola intesa come “comunità che interagisce con la più vasta
comunità sociale e civica” e sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti e dei loro compagni un comportamento che non danneggi la dignità altrui e che garantisca l’armonioso svolgimento delle lezioni.
La responsabilità disciplinare è personale (art. 4 comma 3 del D.P.R.24/6/1998 n. 249 D.P.R. 235 del 21
novembre 2007).
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ART. 8
In base all’art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/1998 n. 249, è istituito l’Organo di Garanzia interno alla
scuola che è composto dal Preside, tre docenti, un rappresentante del personale ATA, due studenti e un
genitore. Salvo il Capo d’Istituto, tutte le componenti si autocandidano e saranno eletti con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio d’Istituto. L’Organo resta in carica un anno.
L’Organo di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
L’Organo di Garanzia delibera su quanto stabilito in materia disciplinare dal DPR 24/6/1998 n. 249 e
seguenti e dal Regolamento d’Istituto.
ART. 9
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 43 e 44 del D. P .R. 31/5/1974 n. 416. La richiesta di convocazione dell’assemblea ed il relativo
ordine del giorno vanno presentati almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa, tranne nei casi
di particolare e provata urgenza, riconosciuta dalla Presidenza.
Gli studenti che non partecipano all’assemblea restano in classe. La Dirigenza provvede a predisporre il
piano di sorveglianza degli studenti.
ART. 10
Gli allievi, per lo svolgimento delle assemblee, possono usare sale, aule e attrezzature, dopo accordi tra i
loro rappresentanti e la Dirigenza.
ART. 11
L’Istituto riconosce e garantisce l’esercizio del diritto di associazione e il diritto degli studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all’interno della scuola; inoltre consente l’utilizzo dei locali da parte di
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Viene favorita anche la continuità del legame con gli ex
studenti e con le loro associazioni.
Tutte le iniziative devono avere l’autorizzazione degli organi collegiali competenti.
ART. 12
Premesso che ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti la frequenza è un dovere dello studente, l’astensione collettiva dalle lezioni prevede per gli studenti la presentazione, al rientro in classe, di
una comunicazione scritta e firmata dai genitori che dichiarano di essere a conoscenza dell’astensione
del figlio. La comunicazione relativa all’assenza collettiva deve essere presentata anche dall’alunno
maggiorenne. E’ opportuno che l’eventuale adesione degli studenti a manifestazioni di carattere nazionale siano comunicate in anticipo al Dirigente.
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ART. 13
Gli studenti hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto; possono,
nell’ambito dell’Istituto, redigere, esporre negli spazi stabiliti e diffondere in forma gratuita fogli e periodici che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, o
affiggere avvisi di manifestazioni scientifiche, artistiche e culturali.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
ART. 14
La disciplina dipende fondamentalmente dal senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche e
si realizza nel lavoro comunitario della scuola.
ART. 15
Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto per le strutture scolastiche in quanto strutture pubbliche e della
collettività. Qualora venga individuato il responsabile o i responsabili di danneggiamenti provocati
all’Istituto e all’arredamento, questi sono tenuti al risarcimento dei danni.
L’Istituto, pur esercitando la normale sorveglianza secondo il principio della buona amministrazione,
non è responsabile degli oggetti, dei beni, dei preziosi lasciati incustoditi o dimenticati.
ART. 16
Il decoro, la pulizia e la conservazione di tutti gli spazi scolastici dipendono dal rispetto dei doveri e dal
senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche.
ART. 17
L’orario di funzionamento dell’Istituto è stabilito dal Consiglio di Istituto in base alle necessità
dell’utenza e dei progetti realizzati nell’ambito dell’autonomia.
ART. 18
Al cambio dell’ora gli alunni dovranno restare nelle classi di appartenenza. Non è permesso allo studente, una volta iniziate le lezioni, abbandonare la scuola senza autorizzazione del preside o di un suo delegato. Agli studenti è vietato l’accesso senza autorizzazione alla sala professori, alla biblioteca, ai laboratori e alle palestre.
Gli spostamenti dalle aule ai laboratori o palestre devono essere ordinati, veloci e silenziosi. Senza
l’autorizzazione dell’insegnante lo studente non può lasciare la classe.
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Le uscite dall’aula durante le lezioni potranno essere concesse dal docente e dovranno essere per breve
tempo. L’autorizzazione all’uscita potrà essere concessa ad un solo allievo per volta.
ART. 19
Durante l’intervallo delle lezioni gli alunni devono accedere ai corridoi e agli spazi aperti della scuola,
lasciando libere le aule, senza allontanarsi in nessun caso dalla scuola, e vi manterranno un comportamento educato e disciplinato.
In nessun caso estranei potranno accedere all’interno dell’Istituto senza autorizzazione degli organi
competenti.
La sorveglianza sarà garantita dagli insegnanti con turni stabiliti dalla Dirigenza.
ART. 20
Il libretto delle giustificazioni in quanto documento di identità, completo di fotografia e dati anagrafici,
non può recare cancellature, abrasioni e falsificazioni di alcun tipo. Non sono consentiti altri mezzi (vedasi diari) per ottenere giustificazioni o permessi. Lo STUDENTE deve averlo sempre con sé e deve tenerlo aggiornato per mantenere attiva la comunicazione SCUOLA-FAMIGLIA. Qualora, per qualunque
motivo, il LIBRETTO venga richiesto e MANCHI, lo studente verrà richiamato una prima volta con una
NOTA sul registro e, nel caso l’inadempienza si ripeta, saranno convocati i genitori.
ART. 21
Gli studenti sono ammessi in classe dall’insegnante in servizio, che ne fa menzione nel registro di classe,
precisando l’ora di entrata, l’ammissione in classe in ritardo è consentita fino alle h. 8,15 dopo tale orario gli studenti entrano alla seconda ora . Non sono consentite entrate dopo la seconda ora salvo che per
motivi documentati (visite mediche - prelievi).
ART. 22
I permessi di uscita anticipata (comprese le lezioni pomeridiane) saranno concessi dall’insegnante
dell’ora. Non sono consentite uscite prima della terza ora se non per motivi eccezionali e documentati. Le
richieste di entrata in ritardo saranno firmate dall’insegnante della prima ora. Gli alunni minorenni potranno lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo in presenza del genitore o di persona da esso delegato per iscritto, munita di documento d’identità.
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ART. 23
La decima assenza, il decimo ingresso in ritardo, la decima uscita anticipata dovranno essere giustificati
personalmente dai genitori al coordinatore di classe. In caso in cui l’alunno sia maggiorenne i genitori
devono comunicare di essere a conoscenza delle assenze del figlio.
ART. 24
Il Coordinatore di Classe è tenuto a segnalare in Presidenza l’eventuale ripetersi sistematico di assenze,
ritardi, entrate o uscite fuori orario, al fine di assumere le opportune iniziative.
ART. 25
La scuola utilizza quali strumenti di comunicazione con la famiglia i Colloqui individuali settimanali su
appuntamento, i Colloqui generali; il Pagellino (nel caso di pentamestre e d’insufficienze), il Libretto
delle assenze, il registro elettronico, la telefonata.
La Scuola avrà cura di comunicare alle famiglie tramite lettera raccomandata il persistere di situazioni
di non frequenza o di frequenza sporadica (assenze complessive superiori a 30 giorni) o di numero di assenze elevate (superiori a 15 giorni consecutivi) effettuate dallo studente.
ART. 26
E’ possibile, da parte della Presidenza modificare l’orario di lezione durante la giornata per l’assenza di
un insegnante o per sopraggiunti gravi motivi e consentire eventuali entrate in ritardo o uscite anticipate
se lo studente è in possesso di permesso preventivo rilasciato ad inizio d’anno.
ART. 27
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curricolari della scuola. Dovranno essere promossi dal Collegio dei docenti, su proposta motivata dei Consigli di
classe, secondo i criteri contenuti nel regolamento approvato dagli organi collegiali. Si svolgeranno preferibilmente in periodi fissati dal collegio dei docenti insieme al piano delle attività, in modo da non pregiudicare lo svolgimento della normale attività didattica.
ART. 28
Ai sensi della normativa vigente è vietato fumare nell’intero perimetro dell’Istituto, incluso il cortile.
Il Dirigente Scolastico individua, annualmente e con atto formale, su proposta del Collegio dei Docenti,
un insegnante o un collaboratore scolastico per ciascuna delle due sedi dell'Istituto e per ciascun piano
degli edifici che ospitano la scuola, incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere alla constatazione delle infrazioni e di verbalizzazione.
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I docenti e il personale non docente addetti alla vigilanza concorrono alla vigilanza sul rispetto del divieto, segnalando i nominativi dei trasgressori al docente o collaboratore incaricato, di cui al precedente
comma 2, che attiva la procedura prevista dalla normativa e dal presente Regolamento.
ART.29
L’utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici è vietato durante le ore di lezione .Il docente, tuttavia, può autorizzare l’uso solo se ciò è funzionale allo svolgimento dell’attività didattica.
Eventuali esigenze di comunicazione tra lo studente e la famiglia, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, durante lo svolgimento delle attività didattiche, possono essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. L’Istituto garantisce, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra la
famiglia e lo studente, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
Le sanzioni consistono nel ritiro temporaneo, da parte del docente, del telefono cellulare o degli altri dispositivi elettronici che dovranno essere ritirati esclusivamente da un familiare, e da una valutazione
successiva da parte del consiglio di classe per l’eventuale irrogazione di sanzioni.
I comportamenti scorretti, conseguenti ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (videofonini, apparecchi di registrazione, apparecchi fotografici) nell’Istituto Scolastico, costituendo un’infrazione disciplinare, vengono sanzionati , secondo
quanto prevede la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007.
ART. 30
Ammonizioni verbali o scritte possono essere comminate dal Docente o dal Dirigente, lo studente sarà in
ogni caso ascoltato e si prenderà atto delle sue motivazioni.
Fermo restando che la Scuola intende rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, le sanzioni che
comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8) vengono adottate dal Consiglio di Classe e comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione del presente regolamento e
dai doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per
un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9) vengono adottate in via preventiva dalla Giunta
Esecutiva e valutate successivamente
dal Consiglio d’istituto. Contro le sanzioni che prevedono
l’allontanamento dalla scuola, lo studente può presentare ricorso all’Organo di garanzia.
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ART. 31
L’Organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che insorgono sull’applicazione del presente regolamento.
ART. 32
Contro le decisioni dell’Organo di garanzia gli studenti e chiunque vi abbia interesse possono presentare
ricorso al dirigente dell’amministrazione periferica che dovrà decidere previa parere vincolante di un
organo di garanzia provinciale come previsto dall’art. 5 comma 4 DPR 24/6/1998 n. 249.
Tutto quanto fa oggetto delle presenti note, riferite alle disposizioni ministeriali - Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Nota 31 luglio 2008, DPR 21 novembre 2007, n. 235, Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, Schema di regolamento approvato data 13 marzo ’09 dal
Consiglio dei Ministr i concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”-, contribuisce a
determinare il voto di condotta, sia nella valutazione intermedia che finale.
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