La normativa europea in campo alimentare: Il Regolamento 852 del 29 aprile 2004 Dario Foà Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione ULSS n. 6 Vicenza « I NUOVI REGOLAMENTI» •Reg.852/04 Reg.853/04 Reg.854/04 Reg.882/04 Un nuovo approccio legislativo: la « General Food Law » (Gennaio 2002) • Regolamento n.178/2002 del 28 gennaio 2002 • Principi e requisiti generali per la legislazione alimentare • Costituzione della « European Food Safety Authority » (EFSA) Reg. 178/2002: gli aspetti principali definizione di “alimento” obiettivi della legislazione alimentare (produzione primaria) analisi del rischio requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi informazione del consumatore responsabilità rintracciabilità sistema di allerta e gestione delle crisi Autorità Europea per la sicurezza alimentare Legislazione sull’igiene degli alimenti la nuova normativa • Approccio orizzontale per tutti gli alimenti • Considerazione di rischi particolari legati a specifici alimenti • Eliminazione di molti requisiti tecnici dettagliati • Divisione dei testi relativi all’igiene, ai controlli ufficiali e agli aspetti di sanità animale Quali innovazioni ? • attribuzione delle responsabilità • l’importante è raggiungere gli obiettivi, non come si raggiungono • non sono necessarie dettagliate prescrizioni tecniche • separazione “fisica” delle norme relative agli adempimenti degli operatori da quelle del controllo ufficiale • il controllo ufficiale verifica il raggiungimento degli obiettivi non garantisce la qualità dei prodotti • il controllo ufficiale è basato principalmente su attività di audit • il controllo ufficiale si svolge secondo Piani basati sulla analisi del rischio I nuovi regolamenti sono entrati in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma diverranno applicabili non prima del 1/1/2006 Reg. 852/2004 Ambito di applicazione Tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché delle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti. Reg. 852/2004 Ambito di applicazione Non si applica: Alla produzione primaria per uso domestico privato Alla preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato Alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale Ai centri di raccolta delle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene. Reg. 852/2004 Stabilisce norme generali in materia di igiene e riguarda tutti gli alimenti Promuove un approccio integrato « dal campo alla tavola » Interessa tutti i livelli: produzione primaria, traformazione, distribuzione, scambi/esportazione Assegna la responsabilità primaria dell’igiene degli alimenti agli operatori del settore alimentare Reg. 852/2004 Impone l’applicazione di procedure di gestione dei pericoli “basate sui principi HACCP” (manuali di corretta prassi operativa) Esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (?????) Garantisce la flessibilità (deroghe) Reg. 852/2004 Prevede la possibilità che vengano fissati criteri microbiologici e di temperatura Prevede l’attribuzione di un numero registrazione (senza preventivo accertamento requisiti) riconoscimento (previo preventivo accertamento requisiti) da parte dell’Autorità competente a tutti gli impianti che trattano alimenti Estende l’autocontrollo alla produzione primaria (non basato su HACCP) Manuali di corretta prassi operativa Sono sviluppati : dagli operatori del settore alimentare e loro organizzazioni in consultazione con altre parti interessate (Autorità, consumatori) Basati sui principi dell’HACCP Valutati dagli Stati Membri Possibilità di Manuali Comunitari Flessibilità Gli Stati Membri possono adottare misure nazionali per alleggerire i requisiti in materia di autocontrollo, di strutture e di igiene al fine di: consentire l’utilizzo di metodi tradizionali di produzione tenere conto delle esigenze di regioni soggette a particolari vincoli geografici agevolare le piccole imprese le misure si applicano dopo procedura di assenso da parte della Commissione e degli altri SM ALLEGATI Allegato I: Produzione Primaria Definisce: •Ambito di applicazione •Requisiti in materia di igiene •Tenuta delle registrazioni •Raccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienica ALLEGATI Allegato II: Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare diversi da quelli di cui all’Allegato I Definisce: ALLEGATO II Capitolo I: Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti diversi da quelli indicati nel capitolo 3. Capitolo II: Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (escluso mense e quelli del cap. III) Capitolo III:Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee, ai locali utilizzati come abitazione privata dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici Capitolo IV: Trasporto Capitolo V : Requisiti applicabili alle attrezzature Capitolo VI: Rifiuti alimentari ALLEGATO II Capitolo VII:Rifornimento idrico Capitolo VIII: Igiene personale Capitolo IX: Requisiti applicabili ai prodotti alimentari Capitolo X: Requisiti applicabili al confezionamento e all’imballaggio di prodotti alimentari Capitolo XI: Trattamento termico Capitolo XII: Formazione GRAZIE PER L’ATTENZIONE