C.O.N.I.
F.I.G.C
COMITATO LOCALE BASSANO DEL GRAPPA
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Stagione Sportiva 2006/2007
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 13 Settembre 2006
Inizio Campionati Dilettantistici – Stagione Sportiva 2006/2007
SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
L’attività dilettantistica è partita da poco. Nell’augurare a tutti una partecipazione consapevole, auspico che la
stagione possa procedere attraverso un percorso di dialogo e di confronto fra tutte le componenti, ai vari livelli, per
affrontare insieme le inevitabili difficoltà che si potranno incontrare lungo il cammino dei Campionati.
Formulo questo augurio, consapevole del fatto che in questa delicata fase federale sono in gioco nel mondo del
calcio decisioni di grande rilievo che investono l’intero sistema e che ci accompagneranno progressivamente nel
prossimo futuro. Tutti noi saremo chiamati a rafforzare i nostri impegni, progettando processi e percorsi utili alla migliore
gestione e conduzione dell’attività che verrà.
Alla situazione attuale, dopo esserci lasciati alle spalle una estate molto difficile per le ben note vicende che
hanno investito il calcio italiano, ci sentiamo profondamente orgogliosi che il Mondo dei Dilettanti sia uscito a testa alta.
Per questo, crediamo fermamente di poter affrontare i prossimi mesi con serenità ed impegno costruttivo, con l’obiettivo
di continuare a fornire alle Società ed ai tesserati un servizio in continuo miglioramento, in sintonia con le aspettative di
tutti.
Rinnovo a tutti i migliori auguri per i rispettivi Campionati, che estendo di cuore ai Presidente dei Comitati e delle
Divisioni, ai relativi Consigli Direttivi ed a tutto il personale dipendente, con la certezza che ognuno di loro saprà svolgere
il proprio lavoro nel modo migliore.
Carlo Tavecchio
SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO
Il nuovo Campionato è alle porte.
Anche in questa stagione sportiva l’impegno e la passione dei Dirigenti di Società, unitamente ai Calciatori,
Tecnici ed Arbitri, garantiranno continuità e serenità al nostro movimento dilettantistico e giovanile.
Dell’estate trascorsa ricordiamo con orgoglio la vittoria della Nazionale Italiana nella Coppa del Mondo, che
consente di fissare la quarta stella sul nostro vessillo, mentre non siamo stati minimamente interessati dalle “bufere” che
hanno investito il calcio maggiore.
Rifiutiamo con fermezza l’idea che la violenza, il razzismo, le condotte discriminatorie fanno oramai parte della
nostra società; in quest’ottica formuliamo l’invito, rivolto soprattutto ai Dirigenti, a porre in essere un’attenta e constante
vigilanza affinché lo Sport, quello con la S maiuscola, abbia il sopravvento su quelle azioni negative che potrebbero
turbare il corretto svolgimento dell’Attività organizzata.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, conscio delle difficoltà che andremo ad incontrare, ma che
potranno essere brillantemente superate con impegno di ogni Operatore, formula a Tutti l’augurio più sincero per tanti
successi sportivi.
Giovanni Guardini
09/111
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie
Si informa che il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha deliberato nuove disposizioni in materia di razzismo e
condotte discriminatorie.
In proposito si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’Art. 9 bis comma 5 del C.G.S. che prevede l’obbligo per tutte le
Società di avvertire il pubblico delle sanzioni previste – a carico delle Società medesime – in conseguenza del
compimento da parte del pubblico di comportamenti discriminatori.
Qui di seguito si riporta il Comunicato Ufficiale n. 61 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 7 settembre 2006.
Si riporta inoltre il nuovo testo dell’Art. 9 bis, Art. 10, Art. 10 bis del Codice di Giustizia sportiva, oltre che dell’Art. 62 delle
N.O.I.F.
COMUNICATO UFFICIALE N. 61
Il Commissario Straordinario
- preso atto che la FIFA ha modificato la normativa che individua e sanziona i comportamenti discriminatori e di razzismo
in ambito sportivo;
- preso, altresì, atto che la UEFA ha apportato modifiche al proprio codice disciplinare, introducendo, per quel che
concerne i fenomeni di razzismo e di discriminazione verificatisi in occasione di eventi sportivi, un sistema di
applicazione graduale delle sanzioni;
- ritenuto opportuno adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alla suddetta normativa internazionale, con particolare
riguardo al sistema di applicazione graduale delle sanzioni emanato dalla UEFA;
- ritenuto, a tal fine, di introdurre due nuove disposizioni nel Codice di Giustizia Sportiva;
- attesa la necessità di coordinare sistematicamente l’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l’art. 62 delle NOIF con le
emanande disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie;
- visto l’ art. 24 dello Statuto Federale;
delibera
di approvare la introduzione degli artt. 9 bis e 10 bis del Codice di Giustizia Sportiva e di modificare l’ art. 10 del Codice di
Giustizia Sportiva e l’art. 62 delle NOIF, secondo il testo allegato sub a).
TESTO VIGENTE
TESTO PROPOSTO
Art. 9 bis (NUOVO)
Responsabilità per comportamenti
Discriminatori
1. Costituisce discriminazione, sanzionabile
quale illecito disciplinare, ogni condotta che,
direttamente o indirettamente, comporti
offesa, denigrazione o insulto per motivi di
razza, colore, religione, lingua, sesso,
nazionalità, origine territoriale o etnica,
ovvero configuri propaganda ideologica
vietata dalla legge o comunque inneggiante a
comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione
del comma 1 è punito con la squalifica per
almeno cinque giornate di gara o, nei casi più
gravi, con una squalifica a tempo determinato
e con la sanzione prevista dall’art. 14, comma
1 lett h), nonché con l’ammenda da €
10.000,00 a € 20.000,00 per il settore
professionistico.
09/112
I dirigenti, gli altri tesserati e i soci di
associazione che commettono una violazione
del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la
squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi
più gravi, anche con la sanzione prevista
dall’art. 14 comma 1 lett. h), nonché con
l’ammenda da € 15.000,00 a € 30.000,00 per il
settore professionistico.
3. Le società sono responsabili per
l’introduzione o l’esibizione negli impianti
sportivi da parte dei propri sostenitori di
disegni, scritte, simboli, emblemi o simili,
recanti espressioni di discriminazione. Esse
sono altresì responsabili per cori, grida e ogni
altra manifestazione espressiva di
discriminazione. In caso di violazione si
applica l’ammenda da € 20.000,00 a €
50.000,00 per le società di serie A l’ammenda
da € 15.000,00 a € 50.000,00 per le società di
serie B, l’ammenda da € 10.000,00 a €
50.000,00 per le società di serie C, l’ammenda
sino a € 20.000,00 per le altre. Nei casi di
recidiva specifica, oltre all’ammenda si
possono applicare, congiuntamente o
disgiuntamente in considerazione delle
concrete circostanze del fatto, le sanzioni di
cui all’art. 13, comma 1, lettere d) o e). Nei
casi di particolare gravità e di pluralità di
violazioni, alle società possono essere inflitte,
oltre alle sanzioni precedenti, la punizione
della perdita della gara ovvero le sanzioni di
cui all’art. 13, comma 1, lettere f) h) o l).
4. Le società sono responsabili delle
dichiarazioni e dei comportamenti dei
dirigenti, soci di associazione e tesserati che in
qualunque modo possano contribuire a
determinare fatti di discriminazione o ne
costituiscano apologia, applicandosi le
sanzioni di cui al precedente comma 3. La
responsabilità delle società concorre con
quella del singolo dirigente, socio di
associazione o tesserato.
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono
tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni
previste a carico della società in conseguenza
del compimento da parte dei sostenitori di
comportamenti discriminatori.
L’inosservanza della presente disposizione è
sanzionata ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lettera b).
09/113
Art. 10
Prevenzione di fatti violenti e responsabilità
per comportamenti di razzismo
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con
interventi finanziari o con altre utilità, alla
costituzione ed al mantenimento di gruppi,
organizzati e non, di propri sostenitori.
Art. 10
Prevenzione di fatti violenti e responsabilità
per comportamenti di razzismo
1. Alle società è fatto divieto di contribuire,
con interventi finanziari o con altre utilità, alla
costituzione ed al mantenimento di gruppi,
organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società rispondono per la violazione del
divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle
NOIF.
Esse sono altresì responsabili per cori, grida e
ogni altra manifestazione comunque espressione
di violenza o di discriminazione razziale o
territoriale. La responsabilità è esclusa se altri
sostenitori hanno annullato nell’immediatezza,
con condotte che siano espressione di correttezza
sportiva, l’offensività dei cori e delle altre
manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la
società faccia quanto in sua possibilità per
rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o
simili, o per far cessare i cori e le altre
manifestazioni di violenza o di discriminazione
razziale o territoriale oppure adotti comunque
concrete iniziative, documentate, per prevenire
simili condotte.
La responsabilità è, altresì, attenuata se altri
sostenitori manifestino comunque, nel corso
della gara stessa la propria dissociazione da tali
condotte illecite.
2. Le società rispondono per la violazione
del divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle
NOIF per la introduzione o utilizzazione
negli impianti sportivi di materiale
pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti
ed oggetti comunque idonei ad offendere, di
disegni, scritte, simboli, emblemi o simili,
recanti espressioni oscene, oltraggiose,
minacciose o incitanti alla violenza.
Esse sono altresì responsabili per cori, grida e
ogni altra manifestazione comunque oscena,
oltraggiosa, minacciosa o incitante alla
violenza. espressione di violenza o di
discriminazione razziale o territoriale. La
responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno
annullato nell’immediatezza, con condotte che
siano espressione di correttezza sportiva,
l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni.
La responsabilità è attenuata se la società faccia
quanto in sua possibilità per rimuovere disegni,
scritte, simboli, emblemi o simili, o per far
cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza
o di discriminazione razziale o territoriale oppure
adotti comunque concrete iniziative,
documentate, per prevenire simili condotte.La
responsabilità è, altresì, attenuata se altri
sostenitori manifestino comunque, nel corso
della gara stessa la propria dissociazione da tali
condotte illecite.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono
tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni
previste a carico della società in conseguenza del
compimento da parte dei sostenitori di fatti
violenti, anche se commessi fuori dello stadio.
L’inosservanza della presente disposizione è
sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera
b).
3. INVARIATO
4. Le società sono responsabili delle
dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti,
soci di associazione e tesserati che in qualunque
modo possano contribuire a determinare fatti di
violenza o ne costituiscano apologia. La
responsabilità delle società concorre con quella
del singolo dirigente, socio di associazione e
tesserato.
4. INVARIATO
09/114
5. Per la violazione del divieto di cui al comma
1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle
seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a €
50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da
€ 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie
B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le
società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è
imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più
gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la
sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al
precedente capoverso; nei casi più gravi, da
valutare in modo particolare con riguardo alla
recidiva specifica, sono inflitte inoltre,
congiuntamente o disgiuntamente in
considerazione delle concrete circostanze del
fatto, le sanzioni previste dall’art. 13 comma 1,
lettera d) ed e).
Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la
sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure
indicate al capoverso 1 del presente comma; in
caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la
squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti
alla sfera professionistica, nei casi più gravi,
oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni
di cui all’art. 14, comma 1, lettere e), g), h).
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai
dirigenti, soci di associazione e tesserati si
applicano le sanzioni previste dall’art. 14,
comma 1. Se le società responsabili non sono
appartenenti alla sfera professionistica, ferme
restando le altre sanzioni applicabili, si applica la
sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a €
15.000,00.
5. INVARIATO
6.I dirigenti, soci di associazione e tesserati che,
pubblicamente, anche con il mezzo televisivo,
radiofonico o nel corso di esternazioni comunque
rese agli organi di stampa, mantengano
comportamenti o rilascino dichiarazioni,
direttamente o indirettamente, idonei a costituire
incitamento alla violenza, ovvero a costituirne
apologia, sono puniti, secondo le categorie di
appartenenza, con le sanzioni di cui all’art. 14,
comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente
applicate.
6. INVARIATO
.
09/115
Art. 10 bis
Esimente ed attenuante per comportamenti
dei propri sostenitori
(NUOVO)
1. La società non risponde per i
comportamenti tenuti dai propri sostenitori in
violazione degli articoli 9 bis e 10 se prova
che:
a) ha adottato ed efficacemente attuato,
prima del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione della società idonei a prevenire
comportamenti della specie di quelli
verificatisi, avendo impiegato risorse
finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) ha concretamente cooperato con le
forze dell’ordine e le altre autorità competenti
per l’adozione di misure atte a prevenire i
fatti violenti o discriminatori e per
identificare i propri sostenitori responsabili
delle violazioni;
c) al momento del fatto, ha
immediatamente agito per rimuovere disegni,
scritte, simboli, emblemi o simili, o per far
cessare i cori e le altre manifestazioni di
violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente
manifestato nel corso della gara stessa, con
condotte espressive di correttezza sportiva, la
propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente
prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i
comportamenti tenuti dai propri sostenitori in
violazione degli articoli 9 bis e 10 è attenuata
se la società prova la sussistenza delle
circostanze elencate nel precedente comma 1,
alle lettere b), c) ed e).
N.O.I.F.
TESTO VIGENTE
TESTO PROPOSTO
Art. 62
Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle
Gare
Art. 62
Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle
Gare
1. Le società hanno il dovere di accogliere
cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti
federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle
società ospitate prima, durante e dopo lo
svolgimento della gara.
1. INVARIATO
09/116
2. Le società sono responsabili del mantenimento
dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e
del comportamento dei loro sostenitori anche su
campi diversi dal proprio.
2. INVARIATO
2 bis E’vietato introdurre e/o utilizzare negli
stadi e negli impianti sportivi materiale
pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed
oggetti comunque idonei ad offendere, disegni,
scritte, simboli, emblemi o simili, recanti
espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o
incitanti alla violenza o alla discriminazione
razziale o territoriale.
2 bis E’vietato introdurre e/o utilizzare negli
stadi e negli impianti sportivi materiale
pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed
oggetti comunque idonei ad offendere, disegni,
scritte, simboli, emblemi o simili, recanti
espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, o
incitanti alla violenza o alla discriminazione
razziale o territoriale. discriminatorie per
motivi di razza, di colore, di religione, di
lingua, di sesso, di nazionalità, di origine
territoriale o etnica, ovvero configuranti
propaganda ideologica vietata dalla legge o
comunque inneggiante a comportamenti
discriminatori.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i
provvedimenti idonei ad impedire che lo
svolgimento della gara sia disturbato dal suono
di strumenti che comunque rechino molestia, dal
lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima
che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o
dicitura in qualunque modo esposti, recanti
espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od
incitanti alla violenza.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i
provvedimenti idonei ad impedire che lo
svolgimento della gara sia disturbato dal suono
di strumenti che comunque rechino molestia, dal
lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di
qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima
che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o
dicitura in qualunque modo esposti, recanti
espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, o
incitanti alla violenza o discriminatorie per
motivi di razza, di colore, di religione, di
lingua, di sesso, di nazionalità, di origine
territoriale o etnica, ovvero configuranti
propaganda ideologica vietata dalla legge o
comunque inneggiante a comportamenti
discriminatori.
4. Le società, in occasione delle gare
programmate sui propri campi di giuoco,
debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla
competente autorità perché renda disponibile la
forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o
l'insufficienza della forza pubblica anche se non
imputabile alle società, impone alle stesse
l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza,
conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o
dal Settore di competenza.
4. INVARIATO.
5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di
responsabili al mantenimento dell'ordine
pubblico, può non dare inizio alla gara.
5. INVARIATO
09/117
6. Il responsabile dell’ordine pubblico dello
stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il
quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi
costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche
per il tramite del quarto ufficiale di gara o
dell’assistente dell’arbitro, di non iniziare o
sospendere la gara.
6. INVARIATO.
7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere
informato sui motivi del mancato inizio o della
sospensione con l’impianto di amplificazione
sonora od altro mezzo adeguato, e verrà
immediatamente invitato a rimuovere lo
striscione che ha causato il provvedimento.
7. INVARIATO.
8. In caso di sospensione della gara, i calciatori
dovranno rimanere al centro del campo insieme
agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento
della sospensione, in considerazione delle
condizioni climatiche ed ambientali, l’arbitro
potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di
rientrare negli spogliatoi.
8. INVARIATO
9. L’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara
solo su ordine del responsabile di cui al comma
6. La sospensione o il mancato inizio della gara
non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i
quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo
nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli
Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le
sanzioni previste dall’art. 12 del Codice di
Giustizia Sportiva.
9. INVARIATO
1.2. Modifiche al Regolamento del Gioco del calcio
Con la propria Circolare n. 1 della corrente stagione sportiva, l’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato le modifiche
apportate al Regolamento del Gioco del calcio che sono entrate in vigore dal 1° luglio 2006.
Nel riportarle qui di seguito, si invitato tutte le Società, nelle diverse Componenti: dirigenti, tecnici ed atleti, a prenderne
atto ed a porre la dovuta attenzione al fine di evitare spiacevoli equivoci.
REGOLA 4
L’EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI
Equipaggiamento di base
VECCHIO TESTO
L’equipaggiamento di base obbligatorio di
un calciatore comprende:
• maglia o camiciola
• calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o
scaldamuscoli questi devono essere dello stesso
colore di quello dominante dei calzoncini)
• calzettoni
• parastinchi
• scarpe.
NUOVO TESTO
L’equipaggiamento di base obbligatorio di
un calciatore comprende i seguenti e
separati indumenti:
• maglia o camiciola
• calzoncini (se il calciatore indossa cosciali o
scaldamuscoli questi devono essere dello stesso
colore di quello dominante dei calzoncini)
• calzettoni
• parastinchi
• scarpe.
09/118
MOTIVO:
L’aggiunta di “….i seguenti e
separati indumenti” assicura che
l’equipaggiamento base debba
consistere negli indumenti
individuali e che quindi la maglia ed
i calzoncini di un calciatore non
possano essere unificati in nessun
caso.
REGOLA 10
LA SEGNATURA DI UNA RETE
VECCHIO TESTO
Quando il regolamento delle competizioni
prevede che una squadra sia dichiarata
vincente dopo che la gara è finita in parità,
sono ammesse solo le seguenti procedure,
che sono state approvate dall’IFAB:
- Regola delle reti segnate in trasferta
- Tempi supplementari
- Tiri di rigore.
NUOVO TESTO
Quando il regolamento delle competizioni
prevede che una squadra sia dichiarata
vincente al termine di una gara o di una
eliminatoria andata e ritorno, conclusa
in parità di punteggio, sono ammesse
solo le seguenti procedure che sono state
approvate dall’IFAB:
- Regola delle reti segnate in trasferta
- Tempi supplementari
- Tiri di rigore.
REGOLA 12
FALLI E SCORRETTEZZE
Falli passibili di ammonizione
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Un calciatore deve essere ammonito,
(cartellino giallo), quando commette una delle
sette infrazioni seguenti:
Un calciatore deve essere ammonito,
(cartellino giallo), quando commette una delle
sette infrazioni seguenti:
1. è colpevole di un comportamento
antisportivo
1. è colpevole di un comportamento
antisportivo
2. manifesta disapprovazione con parole o
gesti verso una decisione dell’arbitro
2. manifesta disapprovazione con parole o
gesti verso una decisione dell’arbitro
3. trasgredisce ripetutamente le Regole del
Gioco
3. trasgredisce ripetutamente le Regole del
Gioco
4. ritarda la ripresa del gioco
4. ritarda la ripresa del gioco
5. non rispetta la distanza prescritta nei
calci d’angolo o nei calci di punizione
5. non rispetta la distanza prescritta nei
calci d’angolo, nei calci di punizione o nelle
rimesse dalla linea laterale
6. entra o rientra sul terreno di gioco senza
il preventivo assenso dell’arbitro
6. entra o rientra sul terreno di gioco senza
il preventivo assenso dell’arbitro
09/119
7. abbandona volontariamente il terreno di
gioco senza il preventivo assenso
dell’arbitro
7. abbandona volontariamente il terreno di
gioco senza il preventivo assenso
dell’arbitro
Un calciatore di riserva o sostituito
deve essere ammonito, (cartellino
giallo), se commette una delle seguenti
tre infrazioni:
1. è colpevole di un comportamento
antisportivo
2. manifesta disapprovazione con
parole o gesti verso una decisione
dell’arbitro
3. ritarda la ripresa del gioco
REGOLA 12
FALLI E SCORRETTEZZE
Falli passibili di espulsione
VECCHIO TESTO
n calciatore deve essere espulso, (cartellino
rosso), dal recinto di gioco quando commette una
dei sette falli seguenti:
1. è colpevole di un grave fallo di gioco
2. è colpevole di condotta violenta
3. sputa contro un avversario o qualsiasi
altra persona
4. impedisce alla squadra avversaria la
segnatura di una rete o un’evidente
occasione da rete, toccando
volontariamente il pallone con le mani (ciò
non si applica al portiere dentro la propria
area di rigore)
5. impedisce un’evidente occasione da rete
ad un calciatore che si dirige verso la porta
avversaria commettendo un infrazione
punibile con un calcio di punizione o di
rigore
6. usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi,
ingiuriosi o minacciosi
7. riceve una seconda ammonizione nella
stessa gara.
Un calciatore che è stato espulso deve
abbandonare l’area prossima al terreno di gioco
(recinto di gioco), così come l’area tecnica.
NUOVO TESTO
Un calciatore, un calciatore di riserva o
sostituito deve essere espulso, (cartellino rosso),
dal recinto di gioco quando commette una dei
sette falli seguenti:
1. è colpevole di un grave fallo di gioco
2. è colpevole di condotta violenta
3. sputa contro un avversario o qualsiasi
altra persona
4. impedisce alla squadra avversaria la
segnatura di una rete o un’evidente
occasione da rete, toccando
volontariamente il pallone con le mani (ciò
non si applica al portiere dentro la propria
area di rigore)
5. impedisce un’evidente occasione da rete
ad un calciatore che si dirige verso la porta
avversaria commettendo un infrazione
punibile con un calcio di punizione o di
rigore
6. usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi,
ingiuriosi o minacciosi
7. riceve una seconda ammonizione nella
stessa gara.
Un calciatore, un calciatore di riserva o
sostituito che è stato espulso (cartellino
rosso), deve abbandonare l’area prossima al
terreno di gioco (recinto di gioco), così come
l’area tecnica.
09/120
REGOLA 14
IL CALCIO DI RIGORE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Infrazioni e sanzioni
SE L’ARBITRO EMETTE IL FISCHIO PER L’ESECUZIONE
DEL CALCIO DI RIGORE E, PRIMA CHE IL PALLONE SIA IN
GIOCO, SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI:
il calciatore incaricato del calcio di rigore
infrange le Regole del Gioco:
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore
dovrà essere ripetuto
• se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà
interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un
calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria.
Infrazioni e sanzioni
SE L’ARBITRO EMETTE IL FISCHIO PER L’ESECUZIONE
DEL CALCIO DI RIGORE E, PRIMA CHE IL PALLONE SIA IN
GIOCO, SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI:
il calciatore incaricato del calcio di rigore
trasgredisce le Regole del Gioco:
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore
dovrà essere ripetuto
• se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà
interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un
calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria dal punto in cui l’infrazione è
avvenuta.
MOTIVO: Uniformità con le altre infrazioni.
Un compagno del calciatore incaricato del tiro
entra nell’area di rigore o va a posizionarsi
davanti alla linea del punto di rigore o si
avvicina al pallone a meno di m. 9,15:
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore
dovrà essere ripetuto
• se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà
interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un
calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria.
• se il pallone viene respinto dal portiere, dai pali o
dalla sbarra trasversale ed è toccato dal
compagno del calciatore incaricato del tiro,
l’arbitro dovrà fermare il gioco, riprendendolo con
un calcio di punizione indiretto a favore della
squadra difendente
Un compagno del calciatore incaricato del tiro
trasgredisce le Regole del Gioco:
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro
• se il pallone entra in porta, il calcio di rigore
dovrà essere ripetuto
• se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà
interrompere il gioco e la gara sarà ripresa con un
calcio di punizione indiretto a favore della squadra
avversaria dal punto in cui l’infrazione è
avvenuta.
• Abrogato e conglobato nel punto
precedente
MOTIVO: Uniformità con le altre infrazioni
REGOLA 14
IL CALCIO DI RIGORE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Infrazioni e sanzioni
Un compagno del portiere entra nell’area di
rigore o va a posizionarsi davanti alla linea del
punto di rigore o si avvicina al pallone a meno
di m. 9,15:
Infrazioni e sanzioni
Un compagno del portiere trasgredisce le
Regole del Gioco:
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro
• se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere
accordata
• se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore
dovrà essere ripetuto
• l’arbitro permette l’esecuzione del tiro
• se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere
accordata
• se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore
dovrà essere ripetuto
Motivo: uniformità con le altre infrazioni
09/121
REGOLA 17
IL CALCIO D’ANGOLO
VECCHIO TESTO
Esecuzione
• il pallone va posto entro l’arco del cerchio
d’angolo più vicino al punto in cui è uscito
• la bandierina d’angolo non può essere rimossa
• i calciatori della squadra avversaria devono
rimanere ad almeno a m. 9,15 dal pallone fino a
quando questo non sia in gioco
• il pallone deve essere calciato da un calciatore
della squadra attaccante
• il pallone è in gioco dopo che è toccato e si
muove
• il calciatore che ha battuto il calcio d’angolo non
deve giocare il pallone una seconda volta prima
che questo sia stato toccato da un altro calciatore.
NUOVO TESTO
Esecuzione
• il pallone va posto entro l’arco del cerchio
d’angolo più vicino al punto in cui è uscito
• la bandierina d’angolo non può essere rimossa
• i calciatori della squadra avversaria devono
rimanere ad almeno a m. 9,15 dall’arco d’angolo
fino a quando il pallone non sia in gioco
• il pallone deve essere calciato da un calciatore
della squadra attaccante
• il pallone è in gioco dopo che è toccato e si
muove
• il calciatore che ha battuto il calcio d’angolo non
deve giocare il pallone una seconda volta prima
che questo sia stato toccato da un altro calciatore.
Motivo:Uniformità con la regola 1.
ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER ARBITRI,
ASSISTENTI E QUARTI UFFICIALI
RITARDARE LA RIPRESA DEL GIOCO
VECCHIO TESTO
Gli arbitri devono ammonire i calciatori che
ritardano la ripresa del gioco ricorrendo ad
espedienti come:
• battere un calcio di punizione da una
posizione errata con il solo intento di
costringere l’arbitro ad ordinarne la
ripetizione
• far finta di voler battere una rimessa dalla
linea laterale per poi improvvisamente
passare il pallone ad un compagno perché
l’effettui
• calciare lontano o portar via il pallone
dopo che l’arbitro ha interrotto il gioco
• ritardare eccessivamente l’esecuzione di
una rimessa dalla linea laterale o di un
calcio di punizione
• ritardare l’uscita dal terreno di gioco al
momento di essere sostituiti
NUOVO TESTO
Gli arbitri devono ammonire i calciatori che
ritardano la ripresa del gioco ricorrendo ad
espedienti come:
• battere un calcio di punizione da una
posizione errata con il solo intento di
costringere l’arbitro ad ordinarne la
ripetizione
• far finta di voler battere una rimessa dalla
linea laterale per poi improvvisamente
passare il pallone ad un compagno perché
l’effettui
• calciare lontano o portar via il pallone
dopo che l’arbitro ha interrotto il gioco
• ritardare eccessivamente l’esecuzione di
una rimessa dalla linea laterale o di un
calcio di punizione
• ritardare l’uscita dal terreno di gioco al
momento di essere sostituiti
• provocare una situazione di
contrasto toccando deliberatamente il
pallone dopo che l’arbitro ha interrotto
il gioco.
09/122
2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
SETTORE TECNICO
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso
Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n.26 del 20.09.2005, tenutosi a BASSANO DEL GRAPPA dal
14.11.2005 al 17.12.2005, per conseguire l’abilitazione ad “ALLENATORE DI BASE”, ha deliberato di iscrivere
nei propri ruoli con tale qualifica:
1. ALBERTON PAOLO
2. ALFONSO NESTOR ALFREDO
3. ANGELINI CLAUDIO
4. ARTUSO GIUSEPPE
5. BALASSO GRAZIANO
6. BAU’ SANDRO
7. BORELLA PIERO
8. CAMPANARI SEVERINO
9. CARPENE PIETRO
10. CESTONARO VALENTINO
11. CORRA’ LUCIANO
12. CUNICO ENRICO
13. DE BENEDETTI MASSIMO
14. DE FILIPPO FRANCESCO
15. DONADELLO DAVIDE
16. FIORASO MAURIZIO
17. FRANZOSO TOMMASO
18. GARBINELLI RUGGERO
19. LA BELLA VALTER
20. MARASCHI ALBERTO
21. MARCHIORO ANDREA
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
MARTINI ANDREA
MATTIELLO MARCO
MAZZOLENI ACHILLE
MENEGLINI ANGELO
MONTICELLO STEFANO
MORELLI MAURO
PAPA DIAMANT
PARISOTTO ALBERTO
PERONI DAVIDE
PIEROBON ANDREA
PIEROBON GIANNI CLAUDIO
RASCHIETTI ODONE
ROSSI MASSIMO
SANDONA’ MAURO
SCALCO STEFANO
SELLA DANIELE
SPEROTTO GIANCARLO
TARAS FAUSTO
VARRIALE GIOVANNI
ZUCCON LUIGI
Il Presidente
Azeglio Vicini
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Composizione Gironi Campionato di Terza categoria 2006/2007
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella riunione del 21 Agosto u.s., in accordo con i Presidenti dei Comitati Provinciali
e Locali, ha deliberato la seguente composizione dei Gironi del Campionato di 3^ Categoria della stagione sportiva
2006/2007, la cui organizzazione é demandata ai Comitati periferici territorialmente competenti:
GIRONE BS/A
Campolongo, Castion, Cusinati, Fellette, Fontanivese S.Giorgio, Fortitudo Bassano, Gruppo Sport.Ricreat.Lav.
(Vallonara), Longa 90, Real Stroppari, S.Croce, S.Pietro Rosà, S.Vito Bassano, Union Aurora Calcio, Union 98 Borso del
Grappa, Villaggio S.Lazzaro, Virtus Angarano.
Totale squadre n. 16
…..omissis…..
3.2. Composizione
2006/2007
Gironi
–
Campionato
Juniores
Provinciale
Il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto, in accordo con i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, ha deliberato la
composizione dei seguenti gironi del Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2006/2007, la cui
organizzazione è demandata ai Comitati periferici territorialmente competenti :
GIRONE BS/A
Angarano Azzurra, Belvedere, Colceresa MPM, Elleesse La Loggia Costr., Junior Valbrenta 2000, Mottinello Nuovo,
Mussolente, Pove, Rosà, S. Croce, S.Pietro, Virtus Romano.
Totale squadre n. 12
09/123
GIRONE BS/B
Cartigliano, Cassola S.Marco, Fellette, Fontanivese, Juventina, Lusiana Conco, Nove Cer.Stefani. Parr. S. Croce, S.
Eusebio, S. Fortunato, S. Vito, Travettore
Totale squadre n. 12
…..omissis…..
3.3. Trasferimenti Calciatori-Art.104 delle N.O.I.F.
Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore “Giovane Dilettante” o “Non Professionista” nell’ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire, con le modalità stabilite dalla
F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 182/A della scorsa stagione sportiva, entro e non oltre:
Mercoledì 20 settembre 2006 ( Ore 19.00)
Le liste di trasferimento devono essere depositate presso la Segreteria del C.R. Veneto a Ve-Marghera entro le ore
19.00, o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Veneto (30175 VeMarghera - Casella Postale 190) entro il termine sopra stabilito.
Il tesseramento a favore della Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta,
dalla data di spedizione del plico raccomandato sempreché la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di
chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro il termine di chiusura dei trasferimenti, anche presso i
Comitati Provinciali e/o Locali, facendosi carico alle Società di appurare preventivamente l’apertura o meno degli Uffici.
4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO LOCALE
PRONTO A.I.A.
Per le gare della 3^ Categoria (girone andata)
Sez.A.I.A. di SCHIO: N 333 / 5828585
Per tutte le altre gare delle Cat.JUNIORES – CALCIO A 5 e SGS
Sez.A.I.A. di BASSANO: Sig.SUELOTTO STEFANO
Sig. ANTONIO SEBELLIN
338 / 8308321
338 / 9160643
Al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i campionati,
si comunica che qualora 15 minuti prima dell’orario d’inizio della gara
non fosse ancora giunto al campo di gioco l’Arbitro designato,
il dirigente accompagnatore ufficiale della Società ospitante
può informare dell’accaduto contattando i numeri telefonici suesposti
affinchè sia possibile effettuare una nuova designazione,
onde consentire la disputa della gara stessa.
E’ tassativamente vietato a tutte le Società
l’utilizzo dei numeri di telefono sopra indicati
per qualsiasi altro tipo di comunicazione
4.1. Versamento di Ammende e Tasse
Le società sono tenute a versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato le ammende comminate dal Giudice
Sportivo sia per l’attività regionale che per quella provinciale.
Si rammenta inoltre che i ricorsi presentati ai vari livelli di giustizia sportiva vanno sempre accompagnati con la
corrispondente tassa (vedi punto 1.8 del presente comunicato).
4.2. Consegna delle Chiavi delle Autovetture da Parte di Arbitri e di
Assistenti dell’Arbitro – Eventuali danni provocati
Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004, avente ad
oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni riportati dalle vetture degli Ufficiali di
gara:
09/124
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno
riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli
Ufficiali di gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo
stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento
danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento dei
danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato
Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale,
la domanda del rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e
preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma,
procedere ad alcuna richiesta di danni.
Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile,
addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno
stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale
Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via
equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della
documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il
competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”.
4.3. Richieste di Variazioni campo o altro
Richieste di spostamenti di gare (anche per il solo campo) potranno essere concesse soltanto per motivi di estrema
eccezionalità e debitamente documentati e dovranno pervenire a questo Comitato almeno 5 giorni prima della gara NON OLTRE IL MARTEDÌ SERA per motivi organizzativi (autorizzazione con pubblicazione sul comunicato ufficiale).
Per eventuali anticipi o posticipi delle date o dell' orario di effettuazione delle gare, dovrà essere obbligatoriamente
inviata la dichiarazione anche da parte della Società ospitata.
RICHIESTE FORMULATE SENZA DOCUMENTAZIONE E OLTRE I TERMINI STABILITI NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.
Questo Comitato darà comunicazione della variazione tramite pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.
4.4.
Squalifica Calciatori per Raggiunto Limite di Ammonizioni o
NON Espulsi dal Campo
Per i nominativi dei giocatori squalificati per raggiunto limite di ammonizioni o che siano squalificati senza essere stati
espulsi dal campo farà testo quanto pubblicato sul comunicato ufficiale, che di norma porterà la data del giovedì e che
sarà a disposizione in INTERNET al sito
www.settoregiovanile.figc.it/comitati_regionali/veneto.asp
Ne consegue quindi che le Società non potranno invocare a propria discolpa l'eventuale ritardo nel ricevimento dello
stesso, in base anche a quanto previsto dall'art. 2 n.6 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine alla responsabilità delle
persone fisiche e delle società:
"I comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione"
Si precisa infine che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, cioè dopo il
triplice fischio dell'arbitro, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul comunicato
ufficiale, non essendo soggette ad automatismo.
4.5. Esecuzione delle Sanzioni
Si richiama l’attenzione delle Società sulle disposizioni contenute nell’ art. 17 commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva
che si ripropone:
ART. 17 Comma 3
“Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra per la quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto
09/125
nel comma 6”. Fermo restando quanto previsto dall’art, 12 , comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata
qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore
squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve
scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’ autonoma sanzione disciplinare, da
applicarsi fra quelle previste dall’art.14.
ART. 17 Comma 6
“Le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte , nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,
devono essere scontate, anche per il solo residuo , nella stagione o nelle stagioni successive.
Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione, la squalifica è
scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di
appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14 comma 10) n:1 e 3. ...... omissis”
4.6. Parere interpretativo degli Artt. 14 e 17 del Codice di Giustizia
Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega
Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontare le
squalifiche irrogate a calciatori
La Corte Federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:
a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato
come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si
disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;
b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una
gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota)
o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato
successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale
genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza,
fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa
Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o
nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle
competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.
4.7. Richiesta di Informazioni alla Segreteria Regionale e al Comitato
Locale
Il C.R.V. - ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali , le
risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria Regionale S.G.S., non possono
essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta .
Si precisa che indipendentemente dal parere espresso , gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena autonomia di
giudizio.
In ogni caso i comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l’affissione all’ albo presso
la sede del C.R.V. –
4.8. . Legenda
Riteniamo utile riportare il significato delle abbreviazioni che normalmente verranno da noi usate nella stesura dei
comunicati ufficiali:
N.P.R.A.
N.D.I.C.
N.D.A.A.
RINV.
S. 1^ T.
S. 2^ T.
S.I.A.
G.R.D.
= non pervenuto rapporto arbitrale
= gara non disputata per impraticabilità del campo
= gara non disputata per assenza dell'arbitro
= gara rinviata
= gara sospesa primo tempo
= gara sospesa secondo tempo
= sospesa per infortunio all'arbitro
= gara regolarmente disputata
09/126
CALCIO A CINQUE
5. COMUNICAZIONE DEL COMITATO LOCALE
5.1. COPPA VENETO 2006/07 – SERIE “D” – FASE LOCALE –
Come anticipato a tutte le Società presenti all’incontro del 4 Settembre u.s., presso la sede del Comitato, sono stati fissati
i gironi di qualificazione tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di vicinorietà.
Sono stati formati 4 raggruppamenti per la disputa della 1^ fase eliminatoria: 2 quadrangoli e 2 triangolari come segue:
GIRONE “A”: POL.COM.COGOLLO DEL CENGIO – US ALTO ASTICO – IMM.NEVE GALLIO
GIRONE “B”: THE CLUB 2006 – REAL CAVAZZALE – LUNA FUTSAL THIENE
GIRONE “C”: FUTSAL BORSO – COMUNELLO SOCCER TEAM – TIBI ROSSANO – AS EAGLES ROSA’
GIRONE “D”: SPORTING ROSSANO – FUTSAL ROSA’ – PARR. S.CROCE – VIRTUS CASSOLA
SOCIETA’ - GIORNATA DI GIUOCO E ORARIO - CAMPI DI GARA
POL.COM.COGOLLO DEL CENGIO: - mercoledì h 21,30 - Palestra Com.di Cogollo del Cengio
US ALTO ASTICO:
martedì h 20.30
- Palestra Com.di Velo d’Astico – P.za IV Novembre
IMM.NEVE GALLIO:
lunedì h 21,15
- Palazzetto di Gallio - Via Roma
THE CLUB 2006:
DISPUTA LE GARE IN TRASFERTA
REAL CAVAZZALE:
martedì h 21,15
- Palestra Com.di Cavazzale – Via Roi
LUNA FUTSAL THIENE:
lunedì h 21,30
- Palaceccato di Thiene – Via Vanzetti
FUTSAL BORSO:
lunedì h 21,30
- Palestra Com.di Borso – Via Martiri del Grappa
COMUNELLO SOCCER TEAM:
lunedì h 21,30
- Sporting Club Bassano di Fellette – Via Marze
TIBI ROSSANO:
martedì h 21,15
- Palestra Com.di Rossano V. – Via Piave
EAGLES ROSA’:
lunedì h 21,30
- Pala Rosà – Via S.Bonavemtura
SPORTING ROSSANO:
martedì h 21,15
- Palestra Com.di Rossano V. – Via Piave
FUTSAL ROSA’:
lunedì h 21,45
- Pala Rosà – Via S.Bonaventura
PARR. S,CROCE:
lunedì h 21,15
- Palatenda Bassano – Via dei Lotti
VIRTUS CASSOLA:
martedì h 21,30
- Palestra Com.di Cassola – P.za A.Moro
5.2. 1^ FASE – PROGRAMMA GARE
1^ GIORNATA
(SETTIMANA 2/10/2006)
GIRONE “A”:
Pol.Com.Cogollo del Cengio - us Alto Astico
Riposa: Imm.Neve Gallio
GIRONE “B”:
Real Cavazzale - THE CLUB 2006Riposa: Luna Futsal Thiene
GIRONE “C”:
Futsal Borso - Comunello Soccer Team
TiBi Rossano - Eagles Rosà
GIRONE “D”:
Sporting Rossano - Futsal Rosà
Parr. S.Croce
- Virtus Cassola
09/127
2^ GIORNATA
(SETTIMANA 16/10/2006)
GIRONE “A”:
Us Alto Astico - Imm.Neve Gallio
Riposa: Pol.Com.Cogollo del Cengio
GIRONE “B”
Luna Futsal Thiene - The Club 2006
Riposa: Real Cavazzale
GIRONE “C”:
Eagle Rosà - Futsal Borso
Comunello Soccer Team - TIBI Rossano
GIRONE “D”:
Futsal Rosà - Parr. S. Croce
Virus Cassola - Sporting Rossano
3^ GIORNATA
(SETTIMANA 30/10/2006)
GIRONE “A”:
Imm.Neve Gallio - Pol.Com.le Cogollo del Cengio
Riposa: US Alto Astico
GIRONE “B”:
Real Cavazzale - Luna Futsal Thiene
Riposa: The Club 2006
GIRONE “C”:
TiBi Rossano - Futsal Borso
Comunello Soccer Team - Eagles Rosà
GIRONE “D”:
Parr. S. Croce - Sporting Rossano
Virtus Cassola - Futsal Rosà
NORME TECNICHE
Passeranno al turno successivo le sole vincitrici dei gironi. Per stabilire le squadre vincitrici, qualora 2 o più
squadre terminassero a parità di punteggio, varranno in ordine le seguenti disposizioni:
- l’esito dello scontro diretto;
- la squadra che vanterà la migliore differenza reti;
- in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio presso il Comitato organizzatore.
2^ FASE
Con le squadre vincitrici i 4 gironi, si formeranno 2 coppie che disputeranno le simifinali con fasi di andata e
ritorno:
vincente girone A contro vincente girone D
vincente girone B contro vincente girone C;
Qualora al termine delle gare di ritorno insistesse il risultato di parità fra le 2 gare, verranno disputati 2 tempi
supplementari di 5’ ciasuno; in caso di ulteriore parità verranno calciati i rigori secondo le disposizioni FIGC.
Il calendario delle gare verrà pubblicato in prossimità della disputa delle gare.
La gara di finale per definire la vincente della Coppa “Veneto” verrà disputata con gara unica su campo neutro .
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
6. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.-SETTORE GIOVANILE E SCOL.
6.1. Riunioni Indette dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale
Si informa che, a partire da lunedì 11 settembre, è iniziata una serie di incontri indetti dal Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale che ha come scopo la programmazione di tutta l’attività della corrente stagione sportiva.
09/128
A Tor san Lorenzo - Ardea (Roma) si svolgeranno
lunedì 11 settembre 2006
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E DELEGATI REGIONALI ATTIVITA’
SCOLASTICA
per il CRV - SGS partecipa il Prof. Giancarlo Sartori
martedì 12 settembre 2006
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA E DEI MEDICI REGIONALI DEL SGS
per il CRV - SGS partecipa il Dott. Maurizio Sorato
mercoledì 13 settembre 2006
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E RESPONSABILI TECNICI
REGIONALI ATTIVITA’ DI BASE
per il CRV - SGS partecipa il Prof. Walter Bedin
giovedì 14 settembre 2006
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI PRESIDENTI REGIONALI
per il CRV - SGS partecipa il Presidente Giuseppe Ruzza
A Roma, presso la Sala del Consiglio Federale, si svolgerà
sabato 16 settembre 2006
RIUNIONE PER IL FUORICLASSE CUP - 5^ EDIZIONE
per il CRV - SGS parteciperanno i responsabili dei COL dei Comitati di:
Bassano del Grappa - Treviso – Venezia – Verona - Vicenza
A Milano, presso la sede del Comitato Regionale Lombardia, si svolgerà
sabato 16 settembre 2006
INCONTRO CON I GIUDICI SPORTIVI DI 1° GRADO DEI COMITATI REGIONALI SGS
per il CRV - SGS parteciperanno il Giudice Sportivo Florindo Zabbeo ed il Sostituto
Caraceni Aldo
6.2. Obbligo di Assicurazione per tutti i Dirigenti di Società
Si rammenta che a far data dal 1 luglio 2005, in base all’art. 51, commi 1 e 2 della Legge 289/2002, tutti i Dirigenti
delle Società di PURO SETTORE GIOVANILE dovranno stipulare l’assicurazione obbligatoria attraverso un cartellino
dal costo unitario di €. 9.50 (Per le società Dilettanti provvede il Comitato Reg. Veneto LND)
I cartellini verranno distribuiti ai Comitati Provinciali e Locali non appena perverranno dalla F.I.G.C.
Stralcio della Legge 289/2002
–
Art. 51 Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi
1 – A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati
in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2- L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa
dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
7. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
SALUTO DEL COMITATO REGIONALE VENETO – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nell’imminenza dell’avvio dell’attività agonistica, il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico intende
porgere a tutte le società un sincero augurio per una stagione ricca di soddisfazioni e successi unitamente all’invito di
mantenere sempre, in campo e fuori, un comportamento etico e morale esemplare e rispettoso di tutte le componenti il
nostro mondo: compagni ed avversari, direttori di gara e pubblico, amico e non.
In tal senso pare doveroso rammentare che la Federazione Italiana Giuoco Calcio è l’unica Federazione che nella sua
denominazione contiene la parola Giuoco.
Cerchiamo, quindi, di adoperarci tutti affinchè i nostri giovani atleti possano veramente riappropriarsi del Gioco del Calcio
confrontandosi con le altre realtà divertendosi in modo corretto e sereno.
Agli adulti (tecnici, dirigenti, genitori) l’invito a non caricare di responsabilità o, peggio, di illudere, questi giovani bensì di
incoraggiarli sempre, sportivamente, ricordando che i giovani hanno, fra i tanti, un diritto fondamentale: quello di non
essere campioni.
Giuseppe Ruzza
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7.1. Corso residenziale Montegrotto Terme 1-3 settembre 2006
Si è svolto nei giorni 1-3 settembre 2006, presso l’Hotel Augustus di Montegrotto Terme PD, un corso residenziale
riservato ai Responsabili Regionali e Provinciali/Locali dell’Attività di Base, Attività Scolastica, Calcio a 5, Calcio
Femminile. Il corso strutturato in due momenti prevedeva una parte di aggiornamento e formazione sul tema “Le
motivazioni dei giovani allo sport” , reso coinvolgente dal Dott . Alessandro Tettamanzi attraverso i suoi interventi brillanti
e interessanti , e una parte programmatica relativamente alla stagione sportiva 2006-2007 svolta per Sezioni, Attività di
Base e Attività Scolastica.
Il corso, che ha visto una partecipazione attiva e costruttiva, e’ risultato molto positivo sia dal punto di vista della
formazione che dell’ aggiornamento.
Per l’Attività di Base, dopo un’ attenta analisi del Comunicato n. 1 Nazionale e relativa Circolare, si sono poste le basi per
la realizzazione di nuove attività congiunte con il Calcio a 5, Calcio Femminile ed Attività Scolastica.
Per l’Attivita’ Scolastica si è preso atto, con soddisfazione, del coinvolgimento, nel Fuoriclasse Cup 2006-07, di altre due
città del Veneto, Bassano del Grappa e Venezia -Mestre .
Inoltre si è discusso, tra le componenti presenti, anche sulle altre iniziative da realizzare congiuntamente tra Attività di
Base e Scolastica, in particolare ” Uso e abuso dei farmaci “ , “ Convenzioni Scuola - Società Sportive “ e sulle altre
attività che coinvolgeranno il mondo della Scuola ovvero “Il calcio è gioia “ e i “ Corsi di formazione per arbitro scolastico “
Questo momento formativo si concluderà Lunedì 18 settembre con un incontro congiunto, tra le componenti che hanno
partecipato al convegno, che avrà svolgimento alle ore 18.00 presso la sede del Comitato Regionale Veneto – S.G.S..
A tale incontro parteciperà per esaminare le risultanza del lavoro effettuato e per concludere l’iter formativo il Dott.
Alessandro Tettamanzi.
7.2. Tutela Medico - Sportiva
Come noto, tutti coloro che desiderano svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita
medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva.
E’ previsto, inoltre, che il certificato di idoneità venga conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni.
Diverse Regioni d’Italia hanno previsto l’istituzione del libretto sanitario. In sostanza, queste Regioni stampano e
distribuiscono i libretti e sanciscono che il libretto è un documento sanitario strettamente personale e nella disponibilità
totale dell’atleta, salvo i casi previsti dalla Legge.
La Regione Veneto non ha ancora provveduto ad istituire tale libretto sanitario che dovrebbe garantire, tra l’altro, una
precisa valutazione da parte dello specialista che certifica il percorso sanitario che ha caratterizzato la carriera sportiva
dell’atleta.
Si sa, inoltre, che dalla presente stagione sportiva le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento, oltre a
quanto stabilito in precedenza, anche la copia del certificato medico previsto.
Tutto ciò rappresentato, si constata purtroppo (per il tramite di alcune segnalazioni pervenute) che a volte le Società non
consegnano, in particolare ai ragazzi che si trasferiscono in altro sodalizio, copia del certificato di idoneità ancora in corso
di validità.
Valutati i tempi della prenotazione (in particolare per le prime visite di idoneità agonistica) e considerato quanto sopra
espresso (attesa del libretto sanitario personale), si auspica un comportamento rispettoso delle società nei confronti di
altre consorelle consegnando la certificazione medica ai giocatori interessati ad un trasferimento, al fine di garantire loro,
per l’appunto, la garanzia della tutela sanitaria ai fini del nuovo tesseramento.
7.3. Tabulati Tesseramenti Giocatori Giovani al 30/06/2006
Si comunica che i Comitati Provinciali/Locali stanno inviando, alle società di loro competenza, il tabulato meccanografico
dei giocatori tesserati con cartellino “GIOVANI” annuale o biennale nella stagione 2005/2006.
Le società sono invitate a controllare con attenzione l’esattezza dei dati riportati e segnalare con tempestività eventuali
anomalie al proprio Comitato Provinciale / Locale, che ritornerà al C.R.V.-S.G.S. i tabulati contenenti le correzzioni e li
invierà al C.E.D. di Roma che provvederà in merito.
7.4. Girone Esordienti Professionisti 2006/2007
Si rende noto che, al fine di organizzare un’attività il più omogenea possibile, sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali e
le società interessate, lo scrivente Comitato ritiene utile organizzare un Girone regionale dedicato all’attività della
categoria esordienti a 11, riservato esclusivamente alle società Professionistiche della nostra Regione : BASSANO –
CHIEVO VERONA – CITTADELLA – HELLAS VERONA – PADOVA – PORTOGRUAROSUMMAGA – TREVISO –
VENEZIA – VICENZA CALCIO.
Alle società viene inviato il regolamento della manifestazione e il modulo per formalizzare l’iscrizione – solo in forma
cartacea - che dovrà essere restituito debitamente compilato e IN ORIGINALE, ENTRO VENERDI’ 15/9/2006, al C.R.V.
–S.G.S. (per le consegne a mano entro le ore 13.00).
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7.5. Ratifica Affiliazioni 2006/2007
La Presidenza Federale ha ratificato le sottoelencate domande di affiliazione alla F.I.G.C. esclusivamente per l'attività del
Settore Giovanile e Scolastico.
Matr. 917487
Matr. 917488
Matr. 917525
Matr. 917489
Matr. 917490
Matr. 917524
Matr. 917491
Matr. 917492
Matr. 917493
Matr. 917494
Matr. 917495
Matr. 917496
Matr. 917497
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
BOYS BUTTAPEDRA 2006
CALCIO CONTEA A.S.D.
CARPI 2006
GIOVANI LIAPIAVE
LAKOTA CALCIO
MEDOACUS
NV SERENISSIMA
REAL S. ZENO
REAL VETREGO
S. MARTINO PIANIGA
SST CALCIO
UNIONE ALPO 1956
VIRTUS GUIZZA JUNIOR
BUTTAPIETRA (Vr)
MONTEBELLUNA (Tv)
VILLA BARTOLOMEA (Vr)
CIMADOLMO (Tv)
FARA VICENTINO (Vi)
SELVAZZANO DENTRO (Pd)
VENEZIA
ARZIGNANO (Vi)
MIRANO (Ve)
PIANIGA (Ve)
ROSA’ (VI)
VILLAFRANCA di Verona (Vr)
PADOVA
7.6. Elenco Societa’ di L.N.D. che nella Stagione Sportiva 2006/2007
hanno chiesto la Trasformazione in Societa’ di Puro Settore Giovanile
Le sottoindicate società, avendo rinunciato a partecipare ai rispettivi Campionati della L.N.D. 2006/07, hanno richiesto e
ottenuto dal Presidente Federale, che ne ha ritenuto validi i motivi, di partecipare – per la corrente stagione sportiva
2006/2007 – ai campionati e/o tornei indetti dal Settore Giovanile e Scolastico, conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola:
Matr. 780541
Matr. 59294
G.S.
A.C.
CANARINI ROSATESI A.S.D.
GUARDA VENETA
di Rosà (Vi)
di Guarda Veneta (Ro)
7.7. Estratti conto Società per Attività Giovanile 2005/2006
affiliazione 05/08/1999
affiliazione 01/07/1983
Stag. Sportiva
Si rende noto che i Comitati Provinciali e Locali del Veneto, invieranno alle società interessate, gli estratti conto relativi
all’attività di Settore Giovanile e Scolastico svolta nella stagione sportiva 2005/2006.
Come già pubblicato sul C.U. N° 1 del 14/7/06 – punto 1.15, si ricorda che:
•
le società creditrici potranno chiedere, su carta intestata e afirma del Presidente, il rimborso del saldo attivo
in loro favore (segno meno prima della cifra del saldo) scrivendo direttamente al Comitato Regionale Veneto S.G.S., che provvederà ad inviare il dovuto con assegno circolare non trasferibile intestato alla società o a
mezzo bonifico bancario sul conto segnalato dalla stessa ;
•
I saldi debitori – per modiche cifre – delle società appartenenti alle Leghe, poichè hanno versato un unico
deposito cauzionale con l’ iscrizione delle squadre ai campionati Prof. - Prof C - Dilettanti., verranno trasmessi
alle Leghe di appartenenza (per i Dilettanti al Comitato Regionale Veneto - L.N. Dilettanti), che provvederanno
alla successiva trascrizione sugli estratti conto delle società interessate.
Per cifre importanti potrà lo stesso Comitato Regionale Veneto – S.G.S. chiedere direttamente alle società la di
ripianare il debito.
•
Le altre società, siano esse di Lega o di Puro Settore Giovanile, dovranno provvedere alla copertura del
LORO DARE inviando l’ammontare del saldo passivo al Comitato Regionale Veneto - S.G.S. (Via della Pila n. 1)
a mezzo assegno, corrispondente al saldo dovuto, intestato a F.I.G.C. - C.R.V. - S.G.S..
Attenzione : Le società che hanno organizzato tornei, devono tener conto che l’addebito per le spese arbitrali per gli
stessi imputate nell’estratto conto è assolutamente provvisorio, in quanto restiamo in attesa di venire informati della
spesa reale da parte della F.I.G.C.. Pertanto il saldo riportato nella scheda non è definitivo e sarà soggetto a revisione.
7.8. Pagamenti a vario titolo da parte delle società
Si è rilevato in diverse occasioni che molte società hanno IMPROPRIAMENTE effettuato bonifici relativi all’attività di
Settore Giovanile e Scolastico sul conto corrente bancario del C.R.V. – L.N.D. (Unicredit).
Al fine di evitare disguidi contabili , si invitano le società ad osservare con particolare attenzione le indicazioni fornite da
ciascun ufficio circa le modalità dei versamenti da effettuare.
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Si ribadisce che per il Settore Giovanile e Scolastico i versamenti devono essere effettuati a mezzo assegno
circolare:
- intestato a F.I.G.C. - C.R.V. - S.G.S. per iscrizioni all’attività regionale , per le affiliazioni, a saldo del debito stagione
precedente , per il pagamento di ammende – tasse o reclami ai Giudici sportivi, per l’approvazione dei tornei organizzati
dalle società;
- intestato al Comitato Provinciale di competenza per iscrizioni all’attività provinciale , per acquisto cartellini o altro
riferito ai rapporti diretti con il Comitato Provinciale.
ATTIVITA’ DI BASE
7.9. Disposizioni per Scuole di Calcio
Indicazioni generali sulle modalità di apertura e/o riconferma per la Scuola di Calcio.
La domanda per l’apertura e/o riconferma della Scuola Calcio deve essere presentata in allegato alla domanda di
partecipazione all’attività ufficiale provinciale e/o locale ai Tornei Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti.
Considerato che le domande di partecipazione all’attività devono essere presentate generalmente entro la metà di
settembre, è probabile che la domanda
Si dà pertanto l’opportunità alle Società interessate di integrare i dati già comunicati entro il 31 OTTOBRE 2006,
ripresentando l’apposito modulo (reperibile anche in formato elettronico presso i rispettivi Comitati).
I Responsabili Provinciali dell’Attività di Base sono a disposizione delle Società per chiarimenti e delucidazioni in merito.
Di seguito vengono riportati in modo schematico i requisiti in base ai quali le Scuole Calcio saranno suddivise:
A) Scuola di Calcio Qualificata: requisiti obbligatori
¾ Affiliazione da almeno 2 anni alla F.I.G.C. (non viene considerato l’anno in corso);
¾ Attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio;
¾ Partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti – Giovanissimi –
Allievi (non sono previste deroghe). A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società, iscrivere ai Tornei
delle Categorie di Base le squadre in rapporto al numero di tesserati per le stesse categorie, fino a 15 pulcini
almeno 1 squadra, fino a 30 pulcini almeno 2 squadre, e così via; per la categoria Esordienti, fino a 20 tesserati
almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre, e così via;
¾ Obbligatorietà di 3 tecnici abilitati dal Settore Tecnico Federale della F.I.G.C. (non sono previste deroghe);
¾ Rapporto Tecnici Qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico e “Istruttori di Scuola Calcio” C.O.N.I. - F.I.G.C.
non inferiore ad 1:30 ovvero 5 Tecnici per 150 tesserati;
¾ Numero minimo di ragazzi e ragazze per ognuna delle categorie: Piccoli Amici 10 bambini/e – Pulcini 14
bambini/e – Esordienti 18 bambini/e (non sono previste deroghe);
¾ Presentazione, unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma, della programmazione tecnico – didattica
con indicazione di obiettivi, metodi, contenuti, tale programmazione dovrà fare riferimento alla “Guida Tecnica per
Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico e tener conto delle indicazioni fornite dai Responsabili
Provinciali/Locali dell’Attività di Base;
¾ Partecipazione obbligatoria alle attività ufficiali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico: “Sei Bravo a
…Scuola di Calcio”, Fun Football, ecc.;
¾ Convenzione con una Istituzione Scolastica, possibilmente con una Scuola dell’Infanzia o Primaria (all'atto della
richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto che tale convenzione verrà
presentata al Comitato Regionale S.G.S. entro e non oltre il 30/11/2006). Si invitano le Società ad utilizzare il
modello di convenzione Allegato 5 del C.U. n°1 Nazionale con la precisazione che lo stesso deve contenere il
timbro e la firma del Presidente della Società e del Dirigente Scolastico;
¾ Attuazione di un progetto di attività di informazione e aggiornamento per Dirigenti, Tecnici e genitori di almeno 5
incontri nel corso della stagione sportiva (all'atto della richiesta di apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno
formale per iscritto di tale attività di informazione e aggiornamento da presentare al Comitato Regionale S.G.S.
entro il 30/11/2006);
¾ Collaborazione con un Medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria (all'atto della richiesta di apertura
e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto per tale collaborazione);
¾ Collaborazione con uno Psicologo quale esperto dello sviluppo e delle relazioni umane (all'atto della richiesta di
apertura e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto per tale collaborazione);
B) Scuola di Calcio: requisiti obbligatori
¾ Affiliazione da almeno 1 anni alla F.I.G.C. (non viene considerato l’anno in corso);
¾ Attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio;
¾ Partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti – Giovanissimi –
Allievi. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società, iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base le
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¾
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¾
¾
¾
¾
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squadre in rapporto al numero di tesserati per le stesse categorie, fino a 15 pulcini almeno 1 squadra, fino a 30
pulcini almeno 2 squadre, e così via; per la categoria Esordienti, fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40
tesserati almeno 2 squadre, e così via. Sono previste deroghe, per casi particolari e debitamente motivati, da
presentare unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma al Comitato di appartenenza. entro il 15/10/2006.
Tutte le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione;
Rapporto Tecnici Qualificati iscritti all’albo del Settore Tecnico e “Istruttori di Scuola Calcio” C.O.N.I. - F.I.G.C.
non inferiore ad 1:20 ovvero 8 Tecnici per 150 tesserati;
Obbligatori 2 tecnici abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C. di cui uno può essere un “Istruttore di Scuola Calcio” che
abbia partecipato ai corsi C.O.N.I. – F.I.G.C.;
Numero minimo di ragazzi e/o ragazze per ognuna delle categorie: Piccoli Amici 10 bambini/e – Pulcini 14
bambini/e – Esordienti 18 bambini/e (sono previste deroghe come evidenziato al sottostante punto 7.2.:
Disposizioni per la richiesta di deroga);
Presentazione, unitamente alla domanda di apertura e/o riconferma, della programmazione tecnico – didattica
con indicazione di obiettivi, metodi, contenuti;
Partecipazione obbligatoria attività ufficiali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico: “Sei Bravo a …Scuola
di Calcio”, Fun Football, ecc.;
Collaborazione con un Medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria (all'atto della richiesta di apertura
e/o riconferma è richiesto l'impegno formale per iscritto per tale collaborazione);
Collaborazione con un esperto in Psicopedagogia, dove non fosse possibile, le Società dovranno organizzare
obbligatoriamente riunioni informative per Dirigenti, Tecnici e Genitori avvalendosi di Psicologi, Medici, Tecnici
indicati dai Comitati di competenza.
C) Centri Calcistici di base: requisiti obbligatori
¾ Partecipare all’attività ufficiale in almeno una delle seguenti categorie: Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti;
¾ E’ obbligatorio un Responsabile Tecnico, preferibilmente abilitato dal Settore Tecnico F.I.G.C. oppure un
“Istruttore di Scuola Calcio” che abbia partecipato ai corsi C.O.N.I. – F.I.G.C. (presentare ,in allegato alla
domanda di apertura/riconferma di scuola calcio, copia dell’attestato di partecipazione).
¾ Tali Società, sono tenute, nella presente stagione sportiva, ad iscrivere ai corsi C.O.N.I. – F.I.G.C. eventuali altre
persone che abbiano incarichi tecnici.
7.10. Disposizioni per la richiesta di deroga
Le richieste di deroga, come previsto dal C.U. n° 1 Nazionale, vanno presentate unitamente alla domanda di apertura e/o
riconferma della Scuola Calcio, al Comitato Provinciale o Locale di appartenenza entro il 15/10/2006, che, attraverso il
Presidente ed il Responsabile Provinciale dell’Attività di Base, esprimerà il proprio parere. La concessione della deroga,
analizzata la documentazione ed il parere espresso dal Comitato di appartenenza, spetta comunque al Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Veneto S.G.S..
Di seguito vengono riportati i criteri con i quali vengono esaminate le richieste e concesse eventuali deroghe:
1) non sono concesse deroghe:
a) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio per la prima volta;
b) alle Società che richiedono il riconoscimento di Scuola Calcio Qualificata;
c) alle Società che non svolgono attività nella categoria Pulcini e nella categoria Esordienti;
d) alle Società che hanno richiesto ed avuto concessa la deroga nella stagione sportiva precedente
2) è concessa la deroga:
a) alle Società alle quali manca la categoria Piccoli Amici, fermo restando l’obbligo di svolgere, con gli stessi, l’attività
ufficiale programmata in primavera;
b) alle Società alle quali manca o la categoria Giovanissimi o la categoria Allievi, previo parere positivo del Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Veneto S.G.S. e soltanto con valide e provate motivazioni.
ATTIVITA’ DI CALCIO A CINQUE
7.11. Riunione delle Società
E’ indetta per
SABATO 16 SETTEMBRE 2006
alle ore 10,00 presso il Comitato Regionale Veneto, in
via della Pila, 1 MARGHERA , una riunione per tutte le Società di Calcio a Cinque che intendono aderire all’Attività
Giovanile Regionale (categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi).
In tale incontro, alla presenza del Presidente Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, verranno premiate le Società
meritevoli della passata Stagione. Saranno inoltre illustrati i programmi per la Stagione Sportiva 2006/2007 dell’intera
Attività Giovanile.
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7.12. Orario Segreteria del Comitato Reg. Veneto - S.G.S.
Si rende noto che , da settembre a giugno, la segreteria sarà a disposizione delle Società nei seguenti giorni:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
MERCOLEDI’
SABATO (da settembre a giugno)
dalle ore 10.30 alle ore 13.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il Presidente del C.R.V. – S.G.S. Giuseppe Ruzza sarà a disposizione delle società nella giornata di VENERDI’ dalle ore
15.30 alle 18.00 e comunque in altri giorni previo appuntamento telefonico.
8. COMUNICAZIONI DEL COMITATO LOCALE
8.1. RINUNCIA SQUADRE – TORNEO ESORDIENTI – PULCINI
La Società Juventina Laghi ha comunicato la propria rinuncia alla partecipazione al Torneo autunnale “Esordienti” –– per
sopravvenute difficoltà.
La Società Canarini Rosatesi ha comunicato l’iscrizione della squadra “C” al Torneo autunnale “Esordienti”
La stessa Società richiede il ritiro della squadra “A” dal Torneo “Pulcini”
10.2. Date Inizio Campionati LOCALI di 3^Cat.- JUNIORES – CALCIO/5
–Allievi- Giovanissimi- Esordienti- Pulcini
3^ Categoria
Domenica 17 SETTEMBRE 2006-
JUNIORES
CALCIO/5
Sabato
Ven/Sab
30 SETTEMBRE 2006
22/23 SETTEMBRE 2006-
Pulcini
Esordienti
Giovanissimi
Allievi
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
14 OTTOBRE 2006
30 SETTEMBRE 2006
1 OTTOBRE 2006
1 OTTOBRE 2006
8.2. Modifiche al programma gare
CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA
VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO
UNION AURORA CALCIO – AC S. VITO
ORE 16.00 Stadio Giusti (Centro Giovanile)-Bassano del Gr.
Pubblicato ed affisso all’albo in Bassano del Grappa il 13.09.2006
Il Segretario
(Girolamo Remonato)
Il Presidente
(Enzo Bertossi)
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