Contratto ed adempimento
Lezione 6
Due punti di vista sui contratti
• Contratto come operazione economica: un contratto è la
realizzazione di un miglioramento in senso paretiano.
• Definizione di contratto: accordo tra due o più agenti che
riconoscono essere nel proprio mutuo interesse modificare in
un certo modo il proprio comportamento o situazione
economica.
• Contratto come formalizzazione giuridica: il ruolo centrale è
svolto dalle regole per l’attività negoziale; in AED tali regole
devono avere ispirazione efficientistica.
• Principio generale: dal punto di vista dell’AED, il diritto dei
contratti DdC deve essere strutturato con l’obiettivo di
promuovere lo scambio di mercato.
• Ovvero: le parti stipulano i ed adempiono ai contratti perché
esiste la possibilità di legal enforcing assicurata dal DdC
(contracting in the shadow of the law).
Compiti del giudice dei contratti
• L’enforcement dei contratti da parte di un tribunale
comporta lo svolgimento di una serie di funzioni.
• Decidere riguardo alla formazione del contratto
(problema della validità).
• Interpretare il contratto (lacune, ambiguità).
• Valutare (e sanzionare) l’inadempimento.
– Risarcimento danno.
– Esecuzione in forma specifica.
• Annullare il contratto.
• Obiettivo di questa lezione è chiarire il punto di vista
della AED riguardo a tali compiti del giudice e, più in
generale, riguardo al contenuto del DdC.
Formazione del contratto: l’assenso
• La regola generale è che il contratto è validamente
formato se le parti hanno dato una chiara
indicazione di assenso (1321 c.c., 13261 c.c.).
• La c.d. “regola dell’assenso” ha due funzioni.
1. Con l’assenso il contratto diviene soggetto ad
esecuzione coattiva:
– Questo consente alle parti di compiere azioni che
aumentano il valore del contratto (c.d. investimento in
affidamento).
2. L’assenso impedisce che una parte divenga
giuridicamente obbligata verso l’altra senza volerlo
(c.d. contratti indesiderabili).
Annullamento del contratto
• Esistono due motivi fondamentali per i quali un
giudice può annullare un contratto stipulato con
l’assenso delle parti.
• Esternalità negative: quando il danno inflitto a terzi
è superiore al beneficio che traggono le parti.
• Parte non informata: quando una parte subirebbe
dal contratto una perdita di benessere a causa
della mancanza di informazioni rilevanti o di una
vera e propria incapacità a contrarre.
• Altri motivi di annullamento, quali la violazione
delle regole di inalienabilità (p.e. vendita di organi)
o il c.d. paternalismo (p.e. tutela dei minori), sono
riconducibili a questi due.
Un semplice contratto
• Elementi del contratto:
p  prezzo (pagamento anticipato)
b  beneficio per acquirente
c  costo di fornitura
d  danno per mancata consegna
• Se c < b,  transazione di mutuo beneficio al prezzo p  (c, b).
• Ma se non esiste un DdC in grado di costringere
all’adempimento, il fornitore può scegliere di non adempiere,
causando un danno d all’acquirente.
• In un mondo simile, si avrebbero solo transazioni “a pronti”
(cioè con prestazione simultanea ed in contanti), ovvero
nessuno scambio che preveda prestazioni separata
temporalmente. Il grado di inefficienza sarebbe elevato.
• Quindi: compito del DdC è promuovere l’affidamento di
ciascuna parte nel corretto adempimento dell’altra.
Inadempimento efficiente
• E’ possibile che adempiere non sia efficiente.
• Hp: c t.c. c1 = c0 + c > p
• In caso di forte aumento dei costi post-contratto al fornitore
conviene non adempiere. Ma questa scelta è anche
efficiente?
• Punto di vista dell’efficienza ex post: il contratto va eseguito
se e solo se i benefici eccedono i costi (questo a
prescindere da come si ripartisce il benessere sociale).
Beneficio netto adempimento (= valore economico dell’
adempimento): b – c
Danno da inadempimento (= valore economico dell’
inadempimento): – d
• Ci sono quindi due possibilità:
Adempiere è efficiente se: b – c > – d , ovvero se b + d > c
ma… NON adempiere è efficiente se: c > b + d
Danni da aspettativa
• Definiamo b + d danni da aspettativa (dda),
dove b  lucro cessante
& d  danno emergente.
• Quindi:
- adempiere è efficiente se i dda eccedono il costo di fornitura;
- non adempiere è efficiente se i dda sono inferiori al costo di
fornitura.
• Non c’è nulla di “immorale” nell’inadempimento: si tratta di
una possibilità che promuove l’efficienza.
• Problema 1: come garantire che gli agenti scelgano sempre
la soluzione efficiente?
• Problema 2: perché gli agenti non hanno previsto già nel
contratto come comportarsi in caso di un c?
– Questo secondo problema si divide in due sotto-questioni: perché gli
agenti non hanno previsto c? Se lo hanno previsto, come possono
regolarsi per garantire l’efficiente adempimento?
Il ruolo del risarcimento
• La soluzione al problema dell’adempimento
efficiente è la possibilità che il DdC concede al
fornitore di non adempiere a patto però di risarcire
il compratore per il danno subito.
• Il livello del risarcimento R è ciò che induce il
fornitore alla scelta efficiente.
• Il risarcimento può essere stabilito dal giudice
oppure essere fissato direttamente nel contratto
con la c.d. clausola penale.
• Due questioni:
- la regola di adempimento efficiente vale anche in
presenza di R?
- in caso affermativo, quanto deve essere R?
pr(A)  probabilità di adempimento
Payoff acquirente:
Ua = pr(A)b – [1 – pr(A)](d – R) – p
Payoff fornitore:
Uf = – pr(A)c – [1 – pr(A)]R + p
Surplus totale del contratto:
S = Ua + Uf = – d + pr(A)(b + d – c)
Se c > b + d, S < 0 sempre  inadempimento efficiente
Quindi: condizione necessaria per l’adempimento
efficiente è che sia c < b + d
[Se pr(A) = 1, S = b – c  vedi esempio iniziale]
Risarcimento efficiente
• Il risarcimento efficiente è pari ai dda perfetti:
R* = b + d
• Danni da aspettativa perfetti sono quelli che portano il
promissario allo stesso benessere che avrebbe avuto in caso di
adempimento.
• La regola di adempimento efficiente diviene così:
adempiere se c < R*
– Il fornitore adempie perché risarcire il danno gli costerebbe più che
adempiere, mentre l’acquirente è indifferente.
• In pratica R* realizza una completa assicurazione
dell’acquirente: tutto il rischio di un c grava sul fornitore.
• Il risarcimento efficiente realizza la completa internalizzazione
dei costi dell’inadempimento a carico della parte inadempiente:
– Il calcolo privato del fornitore (confronto tra costo della prestazione e
sanzione per inadempimento) viene a coincidere con il calcolo sociale
(confronto tra costo della prestazione e beneficio della stessa).
– Adempiere o inadempiere soddisfa i desideri della parti: no immoralità!
Un paio di chiarimenti
1. Qual è il ruolo del prezzo p?
• Nessuno, perché p si elide in tutti i calcoli (è una mera
redistribuzione di ricchezza tra compratore e venditore)
• Inoltre, dato che per hp b > p, qualsiasi risarcimento pari
almeno a b più che compensa il compratore per aver pagato
anticipatamente un bene mai ricevuto (e penalizza il
venditore più dell’“ingiusto” ricavo).
2. Qual è la condizione sufficiente affinché sia S > 0 in caso di
adempimento?
• Sviluppiamo S = – d + pr(A) (b + d – c)
= pr(A)d – d + pr(A) (b – c)
= [1 – pr(A)] (– d) + pr(A) (b – c) > 0
• Ma questo implica una condizione che già conosciamo, cioè
che adempiere è efficiente se:
beneficio netto atteso ademp. > costo atteso inademp.
Altre forme di esecuzione efficiente
• Il risarcimento per inadempimento è la soluzione
preferita nei sistemi di common law. In Italia invece
si predilige la soluzione dell’esecuzione in forma
specifica.
• Entrambe possono essere soluzioni efficienti: basta
porre R* = b + d oppure stabilire l’esecuzione
specifica solo se c < b + d.
• Un’altra soluzione è la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta. Anche qui si ha
efficienza quando è consentito non adempiere solo
se c > b + d.
• Tuttavia, sul piano dei costi di informazione per il
giudice, il risarcimento è meno oneroso: per trovare
R* si devono conoscere solo b & d, mentre nelle
altre due soluzioni occorre sapere anche c.
A cosa serve il giudice?
• Che le parti debbano ricorrere al giudice per far valere
il contratto pare contraddire il teorema di Coase.
• Il teorema infatti garantisce che già nel contratto si
potrebbe tener conto della possibilità di un c.
• P.e. le parti potrebbero prevedere nel contratto una
penale pari a  = b + d nel caso di un c che
provochi c > b + d.
• Ma per fare ciò dovrebbero aver previsto ex ante c
(ovvero un aumento di c tale da causare c > b + d).
• Il fondamento per l’intervento del giudice (e della
legge tout court) si trova nel fenomeno della
incompletezza dei contratti, ovvero nel fatto che le
parti non possano (o non vogliano) prevedere c.
Contratti completi ed incompleti
• Contratto completo: un contratto che soddisfa tre condizioni
I. Previsione e descrizione completa di tutte le possibili
circostanze che possono venire in essere durante la
durata del contratto;
II. Individuazione ed accordo perfetto tra tutte le parti
riguardo a quale sia l’azione ottimale da intraprendere
sotto ciascuna di tali circostanze;
III. Certezza di esecuzione, ovvero: enforcing ottimale ed
impossibilità di rinegoziazione mutuamente benefica.
• Il contratto completo è, per definizione, sempre Pareto ottimale
perché impone l’adempimento se e solo se è efficiente.
• Contratto incompleto: un contratto in cui risulti violata una o più
di tali condizioni.
• La presenza di contratti incompleti è alla base di un approccio
alternativo alla AED, il c.d. approccio neo-istituzionalista, in cui
l’analisi si concentra sui modi in cui gli agenti economici e/o il
sistema giuridico possono sopperire a tale incompletezza.
Perché l’incompletezza?
• Un contratto può essere incompleto per molti motivi.
Ad esempio perché…
• … non prevede obblighi e diritti per tutte le possibili
circostanze;
• … i costi e/o benefici delle diverse azioni possibili
sono noti in tutto o in parte ad una sola delle parti;
• … la probabilità dei diversi esiti del contratto è nota
ad una sola delle parti.
• Gli ultimi due sono esempi di informazione
asimmetrica → fallimento del mercato a causa di
possibili comportamenti opportunistici pre- o postcontrattuali.
• Altre cause di incompletezza: vaghezza del
linguaggio, omissioni, eccessiva onerosità di ulteriori
clausole (= negoziare ed inserire tali clausole
imporrebbe elevati CdT → incompletezza volontaria)
Verificabilità ed osservabilità
• In presenza di un contratto con informazione asimmetrica si
può anche distinguere tra…
• … variabili non verificabili: sono le variabili note alle parti, ma
non dimostrabili verso terzi;
– P.e. uno scambio senza ricevuta o testimoni
• … variabili non osservabili: sono le variabili ignote ad una
delle parti;
– P.e. la qualità dell’auto usata
• E’ impossibile condizionare un contratto al manifestarsi di
variabili non verificabili o non osservabili.
– P.e. come dimostrare o verificare un eventuale inadempimento?
• Esistono anche le c.d. variabili accertabili: sono le variabili non
osservabili da una parte, ma verificabili di fronte ad un giudice
(previo sostenimento dei relativi costi di accertamento)
– P.e. una perizia giurata.
Il diritto ed i contratti incompleti
• Principio base: il diritto completa il contratto.
• La legge può sopperire con le sue norme alle lacune
contrattuali ...
• … ma non sempre è possibile, specie in caso di informazione
asimmetrica.
• Quando il DdC non riesce a completare il contratto si parla di
incompletezza inevitabile e l’esito della negoziazione non potrà
che essere di second best.
• Esempi:
– Costo c non osservabile: il DdC fissa R* = b + d. In pratica, il
risarcimento efficiente funge da sostituto del contratto completo: si ha
adempimento se e solo se è efficiente.
– Danno d non osservabile: il DdC prevede l’esecuzione specifica al costo
c per l’acquirente. Quest’ultimo potrà quindi scegliere tra inadempimento
con danno d oppure esecuzione specifica con beneficio b – c. Sceglierà
l’esecuzione se e solo se b – c > – d ⇒ c < b + d , cioè se e solo se
l’adempimento è efficiente.
– Costo e danno non osservabili: l’efficienza è impossibile.
Regole per l’integrazione dei contratti
• Prevalenza delle clausole esplicite in caso di
conflitto con le regole generali.
• Regole dispositive (default rules, DR) da usare in
caso di assenza di clausole esplicite.
 Le DR colmano le lacune contrattuali → c.d. “chiusura”
dei contratti incompleti (p.e. criterio della buona fede).
 Quindi DR efficienti massimizzano il benessere sociale
evitando alle parti i CdT necessari per la stipula delle
clausole mancanti.
• Principio del contratto ipotetico: per individuare le
DR efficienti si imputano alle parti le clausole che
avrebbero redatto se avessero colmato tutte le
lacune contrattuali
– P.e. il giudice estende il riparto dei rischi preferito dalle
parti, che si evince dalle clausole esplicite del contratto,
anche ai rischi che le parti non hanno previsto.
Gli obiettivi del DdC
• Il DdC ha quatto obiettivi:
1. Facilitare la cooperazione tra gli agenti
garantendo l’enforcement dei contratti.
2. Assicurare l’adempimento efficiente.
3. Minimizzare i costi della negoziazione
prevedendo DR efficienti.
4. Correggere i fallimenti del mercato regolando
l’efficacia delle clausole contrattuali (ad esempio
disapplicandole o sostituendole).
• Contratto perfetto: è un contratto completo &
efficiente. Non essendoci né asimmetrie
informative né lacune, l’unico ruolo del DdC è
quello dell’enforcement → market eats law.
• Teorema di Coase: se CdT = 0, agenti razionali
stipulano sempre contratti perfetti.
Clausola penale ed incompletezza
• Hp: le parti fissano nel contratto una penale  da pagarsi in caso di
inadempimento per eccessiva onerosità.
• Problema: a che livello fissare la penale per avere adempimento efficiente?
• Nel caso di un contratto completo, una penale molto elevata ( > b + d) è
efficiente perché garantisce che non vi sarà mai inadempimento. Questo
corrisponde al volere delle parti che hanno già previsto nel contratto come
agire in tutte le possibili circostanze.
• Nel caso di contratto incompleto, fissare  = b + d garantisce l’adempimento
efficiente, proprio come R*. La penale fa da sostituto del contratto completo.
• Tuttavia è proprio l’incompletezza che può rendere difficile stabilire in quali
circostanze è dovuta la penale.
– Se c è previsto ex ante, le parti possono aggiungere una clausola
esplicita al contratto piuttosto che prevedere la penale.
– Se c non è previsto ex ante, come si può subordinare a tale ignota
circostanza l’efficacia della clausola penale?
• Inoltre, la penale rivela il “vero” valore del contratto per il promissario.
• Nella realtà, proprio perché il contratto è incompleto, la penale è legata al
mero fatto dell’inadempimento, senza indicare un motivo specifico. Se  è
fissata al livello efficiente, il promittente sceglierà in modo ottimale quando
adempiere e quando pagare la penale.
• Il ruolo del giudice è in questo caso solo di assicurare l’enforcement di .
Funzioni e limiti della penale
• Art.1382 c.c.: consente alle parti di stabilire una clausola
penale in termini di “obbligo di prestazione determinata”.
• Art. 1384 c.c.: consente al giudice di ridurre, secondo equità,
una penale ritenuta “eccessiva”.
• Dal punto di vista dell’AED, l’art.1384 è efficiente?
• La penale svolge diverse funzioni:
– Garantire l’adempimento efficiente.
– Allocare meglio il rischio contrattuale (assicurazione implicita di una
parte avversa al rischio, al posto di un’assicurazione esplicita).
– Segnalare l’affidabilità del promittente.
• La limitazione della penale ex 1384 c.c. impedisce lo
svolgimento di tali funzioni.
• La limitazione è giustificata in termini di efficienza nei soli
casi di forte asimmetria informativa tra le parti oppure di
posizione di dominanza sul mercato di una delle parti.
Esecuzione in forma specifica
• L’esecuzione in forma specifica (EFS) si riferisce ad una obbligazione di
consegnare un bene o di prestare un servizio, oppure all’obbligo di
contrarre in caso di inadempimento del contratto preliminare.
– In particolare, EFS è adatta ai casi di obbligazione a trasferire beni.
– Inoltre, rispetto al risarcimento o alla penale, non richiede
l’individuazione del patrimonio del promittente su cui far gravare R.
• La legge può prevedere EFS in caso di inadempimento, a prescindere
dal fatto che valga c < b + d (vedi p.e. art. 2930-2933 c.c.)
• In questo caso EFS equivale alla fissazione di una penale  molto
elevata perché di fatto impone sempre e comunque l’adempimento.
• EFS è quindi efficiente in caso di contratto completo, ovvero quando le
parti hanno già stabilito nel contratto tutti i casi di adempimento.
• Nel caso di contratto incompleto, invece, EFS è in generale inefficiente
proprio perché in talune circostanze non adempiere è efficiente.
• Ma allora in quali casi “reali” (cioè con incompletezza) EFS è efficiente?
• Il caso più frequente è quello in cui il bene è già esistente (= il costo
dell’esecuzione è meno rilevante), l’eventuale risarcimento potrebbe
essere sottostimato dal giudice e l’acquirente non intende imporre una
clausola penale per non dover rivelare alla controparte l’entità di b + d,
cioè il “vero” valore che attribuisce al contratto.
La durata del contratto
•
Principio di replicazione: un contratto lungo è sempre
preferibile perché può sempre replicare qualsiasi sequenza
di contratti brevi, mentre il viceversa vale solo in caso di
contratti completi ma non in generale.
•
Perché una sequenza di contratti brevi non può replicare
un contratto lungo? Due motivi:
1. Imperfezioni nel mercato del credito: la separazione
temporale tra prestazione e controprestazione, tipica dei
contratti lunghi, non può essere replicata con contratti brevi
se le parti non possono ottenere anticipi sulle entrate
future.
2. Opportunismo contrattuale: solo con contratti lunghi si
possono evitare fenomeni quali…
I. Ratchet effect
II. Lock-in effect
•
La controindicazione verso i contratti lunghi è che sono più
esposti agli imprevisti: il grado di incompletezza rispetto
alle possibili circostanze cresce con la durata del contratto.
Ratchet & lock in
•
•
Ratchet effect: una parte può distorcere (inefficientemente) il
proprio comportamento al fine di evitare che la controparte
acquisisca informazioni da usare in sede di rinegoziazione
del contratto breve. Al contrario, un contratto lungo è un
modo per impegnarsi a non usare opportunisticamente le
informazioni acquisite durante il rapporto.
Lock-in effect: in generale il surplus derivante da un rapporto
dipende dagli investimenti delle parti. Alcuni sono investimenti
specifici (IS), cioè capaci di dare frutti solo all’interno di quella
particolare relazione contrattuale. Chi effettua tali IS è
“bloccato” (locked in) in quella relazione e quindi è esposto al
potere negoziale della controparte in caso di rinegoziazione
del contratto breve. Ma se chi effettua IS non è sicuro di
appropriarsi dei frutti dell’investimento al momento della
stipula del nuovo contratto, l’incentivo ad investire viene
meno. Un contratto lungo evita, o riduce, la espropriazione
dei frutti dell’IS e quindi stimola l’investimento.

N.b.: il lock in è comunque un problema di incompletezza del
contratto, perché se l’assegnazione dei frutti dell’IS fosse
perfettamente contrattabile ex ante il problema non sussisterebbe.
Rinegoziazione
• In assenza di informazione asimmetrica, una clausola che dia
la possibilità di rinegoziare il contratto può evitare l’inefficienza.
– P.e. dopo un c (imprevisto), le parti trovano ex post l’accordo efficiente.
• In caso di contratto completo, rinegoziare non serve.
• In generale, la possibilità di rinegoziare può essere vista come
un ulteriore sostituto del contratto completo. In entrambi i casi,
infatti, si avrà sempre adempimento efficiente.
• Ma la rinegoziazione riduce anche la possibilità delle parti di
vincolarsi a piani di condotta ottimali (p.e. minacciando la
controparte di agire in modo da realizzare un esito inefficiente).
• Quindi può essere razionale impegnarsi a non rinegoziare il
contratto. Questo però è legalmente impossibile: se entrambe
le parti vogliono un nuovo contratto (regola dell’assenso), non è
possibile obbligarle a mantenere quello vecchio!
• Comunque, la minaccia di richiedere il risarcimento per
inadempimento delimita il potere negoziale in sede di
rinegoziazione. In questo senso, quindi, il risarcimento ha
anche la funzione di limitare l’opportunismo delle parti.
Affidamento
• Definizione: l’affidamento AFF è il cambiamento
nella situazione del promissario indotta dalla
promessa.
• AFF aumenta il valore della prestazione del
promittente per il promissario e quindi rende più
costoso per quest’ultimo l’eventuale inadempimento.
• 5° obiettivo del DdC: promuovere AFF efficiente.
• Punto di vista AED: AFF è un investimento del
promissario (così come l’adempimento è
interpretabile come un investimento del promittente).
• IAFF → investimento effettuato solo in vista
dell’esecuzione del contratto.
Il modello dell’affidamento
• Guadagno atteso da AFF: aumento valore prestazione
per promissario x probabilità adempimento.
• Perdita attesa da AFF: aumento costo inadempimento
per promissario x probabilità inadempimento.
• L’efficienza richiede che IAFF aumenti finché il
guadagno atteso eccede la perdita attesa.
• Quindi per trovare l’investimento ottimo I*AFF occorre
uguagliare costo e beneficio marginale dell’
investimento, ponderando le due grandezze marginali
con la probabilità di adempimento/inadempimento.
 Non conviene infatti investire molto in affidamento se
l’adempimento è poco probabile.
• Se il beneficio del contratto per il promissario cresce
con IAFF (→ b(IAFF)), l’efficienza richiede che:
 Esecuzione del contratto solo se c < b(IAFF) + d
 IAFF ottimo → I*AFF
Eccesso di affidamento
• Due rimedi all’inadempimento che portano ad un eccesso di AFF sono…
• … l’esecuzione specifica: la prestazione viene eseguita anche quando è
inefficiente farlo; si ha eccesso di AFF: IAFF > I*AFF
• … l’esecuzione specifica con possibilità di risarcimento: se eseguire è
inefficiente, le parti si accordano per un risarcimento R; l’adempimento sarà
efficiente (perché il promissario può sempre scegliere tra esecuzione e
risarcimento), ma si genererà comunque un eccesso di AFF: IAFF > I*AFF.
• Questo perché R include una quota del surplus che deriva dall’evitare
l’esecuzione specifica inefficiente. Tale surplus è pari a: c – b(IAFF) – d .
Ma allora il promissario ha un incentivo a sovra-investire in AFF.
– Esempio: se al promissario spetta la quota  del surplus, egli ottiene in totale
R^ = b(IAFF) + d +  [c – b(IAFF) – d] = c + (1 – ) (b(IAFF) + d)
– N.b.: stavolta si sovra-investe in AFF non per accrescere il surplus (che anzi cala
con AFF), ma per aumentare la propria quota nella distribuzione del surplus!
– Infatti non c’è incentivo a sovra-investire in AFF solo se l’intero surplus va
comunque al promissario → I*AFF perché vi è completa internalizzazione di AFF.
• Ma si ha IAFF > I*AFF anche quando il promissario riceve i soli danni da
aspettativa R* = b(IAFF) + d . Pertanto vale il seguente…
• … principio generale: si ha sovra-investimento in AFF in tutti i casi in cui IAFF
è “incluso” nel (= entra nel calcolo del) risarcimento da inadempimento.
Si tratta di un caso di opportunismo post-contrattuale (azione nascosta).
• Soluzione efficiente: fissare il risarcimento a R** = b(I*AFF) + d , cioè
commisurandolo all’investimento ottimale in AFF → Hadley rule.
• Il problema è: come fa il giudice a conoscere qual è l’AFF ottimo?
La Hadley rule e la doppia efficienza
• Hadley rule: il risarcimento danni va limitato a quanto
ragionevolmente prevedibile (Hadley vs. Baxendale, 1854).
 Il concetto di “previsione ragionevole” può essere inteso
come sinonimo di “livello efficiente di AFF”.
• Risarcimento efficiente (o perfetto): è il risarcimento pari ai
dda perfetti, quello cioè che porta il promissario nella
posizione (= al livello di benessere) che avrebbe occupato in
caso di adempimento.
• Ma tale posizione dipende da IAFF. Quindi, per avere
efficienza, IAFF deve essere quello ottimale.
• Purtroppo nessuna regola di risarcimento può assicurare la
c.d. “doppia efficienza”, ovvero adempimento efficiente &
affidamento efficiente.
• L’unica eccezione è proprio la Hadley rule, a patto di
interpretare il limite ad R come commisurato ad I*AFF.
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AED 6 - contratti