INQUINAMENTO
DIFFUSO
Pozzo
domestico
Concimazione
Spandimento
SCORRIMENTO
SUPERFICIALE
ACQUE DI
PIOGGIA
Corso d’acqua
eutrofizzato
Lisciviazione
Percolazione
Falda acquifera
1
DIRETTIVA 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
STATO DI ATTUAZIONE SUL
TERRITORIO NAZIONALE
Dott.ssa Caterina Sollazzo
Dirigente Divisione I – Direzione Qualità della Vita
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
2
SITUAZIONE DESIGNAZIONE ZONE
VULNERABILI DA NITRATI
3
Regione
ZVN ex art. 19
D.lgs. 152/99
Provv. Des.
ulteriori ZVN
Zona
Basilicata
D.G.R. n. 508 del
25/03/02
Fascia
metapontina
Calabria
D.G.R. n. 793 del
25/10/04
Riportata su
mappa
Campania
D. G. R. n. 700 del
18/02/03
Riportata su
mappa
D.C.R. n. 633 del
22/12/04 (delibera
di adozione del
Piano di Tutela
delle Acque)
D.G.R. n. 1516 del
23/05/03
Intero territorio
della Provincia
di Ferrara
Abruzzo
Emilia
Romagna
Friuli Venezia
Giulia
Zone già individuate con D.
C. R. n. 570 del 11/02/97;
zona delle conoidi delle
province di MO, RE e PR;
area del bacino Burana Po
di Volano (FE)
Comune di
Montereale
4
Valcellina (PN)
Regione
Provv. Des.
ulteriori ZVN
Zona
Lazio
D.G.R. n. 767 del
06/08/04
Pianura Pontina
settore
meridionale e
Maremma laziale
– Tarquinia
Montalto Castro
Liguria
D.G.R. n. 1256 del
05/11/04
Lombardia
Marche
ZVN ex art. 19
D.lgs. 152/99
Zone individuate con
regolamento attuativo
L.R. n. 37 del 15/12/93
Parti di territorio
dei Comuni di
Albenga e Ceriale
D.G.R. n. 7/19359
del 12/11/04
Riportata su
mappa
D.D. n. 10 del
10/09/03
Riportata su
mappa
5
Regione
ZVN ex art. 19 D.lgs.
152/99
Provv. Des.
ulteriori ZVN
Zona
D.P.G.R. n. 9/R del
18/10/02
Riportata su
mappa
Sardegna
D.G.R. 1/12 del
18/01/05
Parte del
Comune di
Arborea
Sicilia
D.D.G. n. 193 del
17/02/03
Riportata su
mappa
Toscana
D.C.R. n. 170 e
172 del 08/10/03
Zona costiera
tra Rosignano
m. Castagneto
Carducci; area
lago
6
Massaciuccoli
Molise
Piemonte
Puglia
Regione
ZVN ex art. 19 D.lgs.
152/99
Umbria
Veneto
Area dei fiumi Fissero,
Canal Bianco e Po di
Levante
Provv. Des.
ulteriori ZVN
Zona
D.G.R. n. 1240
del 17/09/02, n.
881 del
25/06/03, n.
1090 del
28/07/04
Zone di
Petrignano di
Assisi, di San
Martino in
Campo, “Lago
Trasimeno”
(elenco fogli
mappe catastali)
D. G. R. n.
118/CR del
28/11/03
Riportata su
mappa
Valle d’Aosta
P.A. Bolzano
P.A. Trento
7
Mappa ZVN - ITALIA
LEGENDA
Zone designate (2001)
Nuove zone designate
(2002-2004)
Ulteriori zone individuate
(ma non designate)
Zone vulnerabili potenziali
(da Studi CE, 2002)
8
STUDIO ADAS-NIVA 2004
9
SITUAZIONE ADOZIONE
PROGRAMMI D’AZIONE
10
Regione
Programma d’azione
Abruzzo
Basilicata
adottato.
Calabria
adottato contestualmente alla designazione.
Campania
adottato contestualmente alla designazione.
Emilia Romagna
adottato; è necessario l’avvio del monitoraggio
dell’efficacia del Programma d’azione.
Friuli Venezia Giulia
scaduti termini per adozione il 23/05/04.
Lazio
da adottare entro il 06/08/05.
Liguria
da adottare entro il 05/11/05
Lombardia
adottato; è necessario l’avvio del monitoraggio
dell’efficacia del Programma d’azione.
Marche
adottato.
11
Regione
Programma d’azione
Molise
Piemonte
Adottato contestualmente alla designazione.
Puglia
Sardegna
Da adottare entro il 18/01/06
Sicilia
Adottato contestualmente alla designazione.
Toscana
Scaduti termini per l’adozione (08/10/04).
Umbria
Scaduti termini per adozione in zona Petrignano
d’Assisi e San Martino in Campo (17/09/03; 25/06/04);
da adottare entro 28/07/05 per zona “LagoTrasimeno”.
Adottato; è necessario l’avvio del monitoraggio
dell’efficacia del Programma d’azione.
Veneto
Valle d’Aosta
P.A. Bolzano
12
P.A. Trento
SCHEDE DEL DM 18 SETTEMBRE 2002
RELATIVE ALL’INQUINAMENTO DA NITRATI
Scheda n. 27 - Monitoraggio della qualità dei corpi idrici
Scheda n. 27 bis - Monitoraggio sulla qualità dei corpi idrici
per il controllo dell’efficacia dei Programmi di azione
Scheda n. 28 - Designazione delle zone vulnerabili
Scheda n. 29 - Applicazione del codice di buona pratica
agricola
Scheda n. 30 - Predisposizione ed attuazione dei programmi
di azione
Scheda n. 31 - Controllo dell’efficacia dei programmi di
azione
13
Direttiva 80/68/CEE
concernente la protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze
pericolose
14
La Direttiva 80/68/CEE e la
Condizionalità
Il Reg. (CE) 1782/2003 inserisce gli obblighi derivanti dalla
direttiva 80/68/CEE tra i criteri di gestione obbligatoria per
l’implementazione della condizionalità (Allegato III).
Il DM 13 dicembre 2004 in attuazione dell’art. 5 del DM 5 agosto
2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della
Politica Agricola Comune, include nell’allegato I (elenco dei
criteri di gestione obbligatoria) l’atto “A2” relativo alla direttiva
80/68/CEE.
15
Direttiva 80/68/CEE
FINALITÀ
• Prevenire
l’inquinamento
delle
acque
sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti
alle famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli
elenchi I e II dell’allegato.
• Ridurre
o
eliminare
le
dell’inquinamento già in atto.
conseguenze
16
Obblighi derivanti dalla Direttiva
80/68/CEE
• Divieti
• Autorizzazioni
• Monitoraggio
17
Direttiva 80/68/CEE
Elenco I
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare
origine a questi composti nell’ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composto organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o
teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri
18
Direttiva 80/68/CEE
Elenco II (1)
1. Metalli, metalloidi e loro composti:
1. Zinco
10. Titanio
19. Tellurio
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
20. Argento
19
Direttiva 80/68/CEE
Elenco II (2)
2. Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco I.
3. Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore delle acque
sotterranee e composti che possono generarle rendendo le
acque non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che
possono generarli, ad eccezione di quelli biologicamente
innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.
20
Normativa Nazionale di recepimento
Decreto legislativo n. 152/99
Definizione di scarico (art. 2, lettera bb)):
“Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di
acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente
dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi
i rilasci di acque previsti all’art. 40.”
21
Decreto legislativo n. 152/99
Art. 29
E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo ad eccezione:
•
•
•
•
•
dei casi in cui non è possibile convogliare in fognatura le
acque reflue domestiche (trattamenti individuali);
degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
degli scarichi di acque reflue urbane e industriali che non
possono essere convogliati nei corpi idrici superficiali, ma
che comunque devono essere assoggettati ai limiti della
tabella 4 dell’All. 5 del D.lgs. 152/99;
degli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce naturali;
degli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti
22
fognarie separate.
Decreto legislativo n. 152/99
Art. 30
E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e
nel sottosuolo.
In deroga al principio generale può essere autorizzato lo scarico:
• nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici,
acque di infiltrazione di miniere o cave e derivanti da lavori di
ingegneria civile;
• nelle unità geologiche profonde di acque risultanti
dall’estrazione di idrocarburi da cui gli stessi sono stati estratti;
• nel mare delle acque di perforazioni (effettuate in mare) per
l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di
idrocarburi liquidi o gassosi.
23
Decreto legislativo n. 152/99
Allegato 5.2
E’ vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo
delle sostanze di cui agli elenchi I e II della
Direttiva 80/68/CEE.
Le sostanze si intendono assenti nello scarico quando
sono in concentrazioni non superiori al limite di
rilevabilità delle metodiche di rilevamento impiegate
all’entrata in vigore del D.lgs. 152/99 e dei successivi
aggiornamenti.
24
Disposizioni nazionali per
contrastare l’inquinamento diffuso
Art. 20 del D.lgs 152/99
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: zone al cui
interno l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati crea
una situazione di rischio per le risorse idriche e gli altri
comparti ambientali.
Le Regioni identificano le aree di cui all’art. 5, comma 21
del D.lgs. 194/95 “Attuazione della direttiva
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari”, allo scopo di proteggere i corpi
idrici e l’ambiente in generale dall’inquinamento
25
provocato dai prodotti fitosanitari.
Procedura per la designazione di zone
vulnerabili da prodotti fitosanitari (all. 7 parte B)
•Indagine preliminare di riconoscimento
Individuazione delle aree in cui le situazioni
pericolose per le acque sotterranee sono
particolarmente
evidenti.
La
prima
individuazione deve comprendere comunque le
aree in cui il monitoraggio ha evidenziato il
superamento di alcuni standard nelle acque
sotterranee.
26
Procedura per la designazione di zone
vulnerabili da prodotti fitosanitari (all. 7 parte B)
•Aggiornamenti successivi
la fase successiva (seconda individuazione)
consente
una
delimitazione
ed
una
caratterizzazione più precise delle aree
vulnerabili tramite
l’individuazione della
vulnerabilità specifica degli acquiferi (classi di
vulnerabilità) in relazione alla capacità di
attenuazione del suolo, alla vulnerabilità
intrinseca degli acquiferi interessati e alle
caratteristiche dei prodotti fitosanitari.
27
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
Misure da attuare
Il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 5,
comma 20 del D.lgs. 194/95, su documentata
richiesta delle Regioni, dispone limitazioni
ovvero esclusioni di impiego, anche temporanee,
dei prodotti fitosanitari autorizzati.
28
AREE DI SALVAGUARDIA
Art.21 del D.Lgs. 152/99
Ai fini della tutela delle risorse idropotabili e delle
risorse idriche sotterranee in genere, le Regioni
individuano le aree di salvaguardia, circostanti i
punti di captazione o derivazione, distinte in zone di
tutela assoluta e zone di rispetto.
In particolare, all’interno delle zone di rispetto sono
vietati:
• l’accumulo di concimi chimici,
pesticidi
fertilizzanti o
•lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, a meno che quest’ultimo sia effettuato sulla
base delle indicazioni di uno specifico Piano 29di
Utilizzazione.
Altre azioni volte al contrasto
dell’inquinamento diffuso provocato
da certe sostanze pericolose
30
Art. 17, comma 4 del D.lgs. 194/95
Il Ministero della Salute adotta Piani nazionali
triennali per:
• il controllo e la valutazione, coordinati dall’ISS, degli
effetti dell’utilizzo di prodotti fitosanitari sulla salute
degli operatori e della popolazione esposta ai residui di
tali prodotti, con particolare riferimento ai residui
negli alimenti per la prima infanzia;
• il controllo e la valutazione, coordinati dall’APAT,
degli impatti dei prodotti fitosanitari sui comparti
ambientali vulnerabili (acque superficiali, sotterranee e
organismi).
31
L’accordo 8 maggio 2003 tra il Ministero della salute,
dell’ambiente, le Regioni e Province autonome è finalizzato
all’adozione dei Piani triennali di cui al D.Lgs. 194/95.
Compiti delle Regioni:
• definire i piani triennali di controllo;
• individuare l’autorità responsabile dell’attuazione dei piani;
• trasmettere all’APAT, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle
attività previste dal piano.
Compiti dell’APAT:
• fornire indicazioni sui metodi per il campionamento, l’analisi, il
controllo di qualità e uno schema di presentazione dei risultati;
• elaborare e valutare i risultati dei piani;
• trasmettere annualmente ai Ministeri della salute e dell’ambiente una
relazione su scala nazionale sullo stato di attuazione dei piani ed i
risultati provvisori;
• trasmettere ai Ministeri della salute e dell’ambiente, entro i sei mesi
successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e
proposte di eventuali misure da intraprendere.
32
Quadro provvisorio sull’attuazione dell’accordo 8
maggio 2003.
Regioni
Autorità competente
Piano di controllo
Dati 2003
Abruzzo
sì
sì
Basilicata
sì
sì
Campania
sì
sì
Emilia Romagna
sì
Friuli Venezia
Giulia
sì
Lazio
sì
Lombardia
sì
sì
Molise
sì
sì
Piemonte
sì
Prov. Trento
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
33
Quadro provvisorio sull’attuazione dell’accordo 8
maggio 2003.
Regioni
Autorità competente
Piano di controllo Dati 2003
Sicilia
sì
sì
Toscana
sì
sì
Umbria
sì
sì
Calabria
Liguria
sì
Marche
Prov. Bolzano
Puglia
Sardegna
Valle d'Aosta
sì
Veneto
34
Informzioni
all’APAT.
Regioni
sui
dati
di
acque superficiali
punti
monitoraggio
Abruzzo
monitoraggio
trasmessi
acque sotterranee
punti
monitoraggio
campioni
campioni
103
554
76
76
Basilicata
26
263
0
0
Campania
31
87
5
8
Emilia Romagna
77
819
191
345
Friuli Venezia Giulia
13
25
18
36
0
0
61
61
Lombardia
48
487
236
236
Molise
19
24
192
2250
681
1327
12
22
36
36
137
528
240
348
Prov. Trento
20
39
31
33
Umbria
11
38
191
689
5136
1766
Lazio
Piemonte
Sicilia
Toscana
totale
35
704
3210
Legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante “Nuove norme
per la disciplina dei fertilizzanti”
Disciplina le attività di identificazione, controllo delle
caratteristiche e commercializzazione di concimi,
ammendanti e correttivi.
Negli allegati, che riportano gli elenchi dei fertilizzanti
autorizzati, sono fissati i limiti massimi di
concentrazione di metalli pesanti ed altre sostanze
pericolose.
36
ATTIVITA’ CONOSCITIVA
ai sensi del D.Lgs. 152/99
L’attività conoscitiva è volta al:
• rilevamento delle caratteristiche del bacino
idrografico e delle fonti di inquinamento
(art. 42);
• rilevamento dello stato di qualità dei corpi
idrici (art. 43).
37
TUTELA DEI CORPI IDRICI:
OBIETTIVI DI QUALITA’
I corpi idrici devono raggiungere, come
obiettivo ambientale individuato dalla
normativa vigente, il buono stato di
qualità.
38
STATO DI QUALITA’ CHIMICO DEI
CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Tra i parametri da considerare ai fini della
valutazione dello stato chimico dei corpi idrici
sotterranei vi sono quelli riportati in Tab. 21
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99. Il superamento
delle concentrazioni di tali parametri determina
una scadente classe di qualità del corpo idrico.
39
Tabella 21, All. 1 – D.lgs. 152/99
(Inquinanti inorganici)
INQUINANTE
g/l
INQUINANTE
g/l
INQUINANTE
g/l
Alluminio
200
Cadmio
5
Nitriti
500
Antimonio
5
Cianuri
50
Piombo
10
Argento
10
Cromo tot
50
Rame
1000
Arsenico
10
Cromo VI
5
Selenio
10
Bario
2000
Fluoruri
1500 Zinco
Berillio
4
Mercurio
1
Boro
1000
Nichel
20
3000
40
Tabella 21, All. 1 – D.lgs. 152/99
(Inquinanti organici)
INQUINANTE
g/l
INQUINANTE
g/l
Composti alifatici
alogenati totali di cui:
10
Altri pesticidi individuali:
0.1
-1,2dicloroetano
3
Acrilamide
0.1
Pesticidi tot.(1)
di cui:
0.5
Benzene
1
aldrin
0.03
Cloruro di vinile
0.5
dieldrin
0.03
IPA totali (2)
0.1
eptacloro
0.03
Benzo(a)pirene
0.01
Eptacloro epossido
0.03
(1)
In questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi (erbicidi, insetticidi, fungicidi,acaricidi, alghicidi
nematocidi ecc…)
(2)
Si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene,
indeno1.2.3-cd pirene.
41
DECRETO MINISTERIALE
19 AGOSTO 2003
“Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di
qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque”
FINALITA’
Assicurare la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualità delle acque.
42
Trasmissione delle informazioni
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
trasmettono all'APAT le informazioni e le relazioni secondo le
modalità e gli standard informativi di cui al presente decreto
entro e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli
settori

L'APAT elabora i dati e le informazioni, predispone relazioni
di sintesi per ciascun settore e trasmette al Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio i dati elaborati, le
relazioni di sintesi e la cartografia per i singoli settori

Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio invia alla
Commissione europea la documentazione relativa a ciascun
settore secondo le scadenze temporali derivanti dagli obblighi
43
comunitari
LE SCHEDE DEL DM 19 AGOSTO 2003
ACQUE SOTTERRANEE
SCHEDA 9: Censimento delle acque sotterranee
(trasmissione ogni 6 anni- primo invio 30/06/2004)
SCHEDA 10: Caratterizzazione delle acque sotterranee
(trasmissione annuale-primo invio 1l 30/06/2004)
a) Identificazione
b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche
c) Impatto antropico
d) Monitoraggio e classificazione
44
Scheda n.9
Censimento delle acque sotterranee (1) (trasmissione ogni 6 anni – primo invio entro il 30/06/2004 e ogni volta
siano apportate delle modifiche)
Regione/Provincia autonoma
(denominazione)
Codice
Bacino Idrografico
(denominazione)
Codice
Bacino Idrogeologico
(denominazione)
Codice
Codice del corpo idrico (2)
NOTE
1La scheda censisce i corpi idrici costituiti da acque sotterranee per i quali è già sviluppato un modello concettuale anche preliminare. Le informazioni della
scheda sono rappresentate cartograficamente in sistema GIS. Poichè, allo stato delle conoscenza, non è sempre univoca e/o possibile l’attribuzione delle acque di
un corpo idrico ad un determinato bacino idrico, nella presente scheda le acque sotterranee si attribuiscono al bacino a cui fanno riferimento i punti di
monitoraggio ( piezometri) e di captazione (pozzi, sorgenti, altre emergenze ) localizzati in comuni siti nel territorio di pertinenza del bacino. Nel caso invece si
possa già evidenziare l’appartenenza ad un bacino si integrerà l’informazione indicando nella casella bacino idrogeologico il bacino di attribuzione delle acque
sotterranee.
2Codice del corpo idrico. Il codice alfanumerico a n cifre, attribuito dalle Regioni, identifica un corpo idrico costituito da acque sotterranee per il quale sia elaborato
un modello concettuale anche preliminare.
45
Scheda n.10 (trasmissione annuale – primo invio entro il 30/06/2004 salvo le eccezioni indicate nella presente
scheda)
Caratterizzazione delle acque sotterranee (1)
a.Identificazione
Regione/Provincia autonoma
(denominazione)
Codice
Bacino Idrografico
(denominazione)
Codice
Bacino Idrogeologico
Corpo idrico sotterraneo
Tipologia del corpo idrico :
Corpo idrico vulnerabile
(denominazione)
Codice
(denominazione) ……..
Codice (2)
falda libera
confinata
semiconfinata
si
no
46
Corpo idrico significativo (3)
Localizzazione geografica del corpo idrico sotterraneo : come previsto nella parte generale
Numero di punti d’acqua significativi per il monitoraggio:
NOTE
1La scheda deve essere compilata e aggiornata ogniqualvolta dalla documentazione già disponibile ( studi
idrogeologici, geotecnici, geofisici, geomorfologici e relativi elaborati cartografici: carte geologiche, sezioni
idrogeologiche, piezometrie, carte idrochimiche) e dal catasto dei punti di monitoraggio (piezometri) e di captazione
(pozzi, sorgenti, emergenze diverse) e relativi dati, o come conseguenza dei risultati di ulteriori studi di
approfondimento delle caratteristiche delle acque sotterranee del bacino, si possano attribuire le informazioni e i dati
derivati da un insieme di punti di monitoraggio e di captazione (scheda Monitoraggio punti d’acqua…) ad un unico
acquifero, di qualsiasi geometria , morfologia ed estensione. questo è individuato con un codice (nota 2) che
identifica l’acquifero in questione o parte di esso , come corpo idrico di acque sotterranee di pertinenza del bacino
nell’ambito del quale sono effettuati i monitoraggi o le captazioni.
2Codice del corpo idrico. Il codice alfanumerico a n cifre, attribuito dalle Regioni, identifica un corpo idrico
costituito da acque sotterranee per il quale sia elaborato un modello concettuale anche preliminare.
3Se trattasi di corpo idrico significativo
47
b.) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche (trasmissione ogni 6 anni * – primo invio entro il
30/06/2004)
* Qualora
vi siano delle variazioni importanti, l’informazione dovrà essere inviata prima dei sei anni.
Le Regioni forniscono una relazione contenente le informazioni richieste, anche avvalendosi di studi e informazioni
già esistenti ed una cartografia (scala 1:100.000 salvo necessità di superiore dettaglio)
Localizzazione geografica e morfologia del corpo idrico: fornire una sintesi della delimitazione aerale,
interconnessioni tra corpi idrici sotterranei, acquitard e/o acquiclude a loro interposti; interconnessioni con i corpi
idrici superficiali, modalità di circolazione delle acque in mezzi a circolazione per porosità interstiziale, fissurale,
mista o mezzi carsificati.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche: (da correlare con parametri meteo-climatici): tipologia della falda,
oscillazioni dei livelli piezometrici (rappresentazione grafica) e individuazione dei periodi di massima e minima
soggiacenza del livello delle falde; carta a isopiezometriche con l’indicazione delle principali direzioni di deflusso;
variazioni della localizzazione e delle portate delle emergenze di falda (fontanili); carte della facies idrochimica,
carte della distribuzione areale delle sostanze naturali e di origine antropica più significative, variazioni rispetto al
fondo; stima dei parametri idrogeologici: trasmissività e conducibilità idraulica; stima del regime di ricarica; portata
delle sorgenti; curve di esaurimento delle sorgenti.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Estrazioni di acque dolci e usi
Fornire una sintesi delle misure quantitative o stime statistiche, sintesi delle entità dei prelievi annuali interessanti il
corpo idrico relativi ai punti d’acqua ad esso pertinenti .
Stima della potenzialità, produttività e grado di sfruttamento ed altre valutazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………
48
c) Impatto antropico . (trasmissione ogni anno – primo invio entro il 30/06/2004)
Le Regioni forniscono una relazione contenente le informazioni richieste, anche avvalendosi di studi e informazioni
già esistenti ed una cartografia (scala 1:100.000 salvo necessità di superiore dettaglio) In particolare si identificano
e quantificano le principali pressioni di origine antropica che gravitano nell’area interessata.
Carichi inquinanti
Per le fonti inquinanti diffuse fornire una valutazione dei carichi di azoto, fosforo e pesticidi che vengono
annualmente sparsi sul suolo o sulle coltivazione presenti nell’area interessata sia come concime organico che
inorganico sia come fanghi di depurazione o liquami e letami
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tabella dei carichi
Carico di azoto(t/anno)
Carico di fosforo(t/anno)
Agricoltura
Zootecnia
Tabella dei pesticidi
Agricoltura
tipo
t/anno
Fonti diffuse di inquinamento: specificazione dei dati di sintesi delle schede di attuazione dir. 91/676/CEE,
(programmi di azione obbligatoria) relativamente al corpo idrico considerato……………………………………………
49
d MONITORAGGIO (*)
(*) la frequenza del monitoraggio è quella indicata al punto 4.3 dell’allegato 1 del Dlgs 152/99; essa deve essere
integrata qualora la Autorità competenti lo ritengano necessario.
d1 INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO
Anno del monitoraggio
Comune…………………………………………..
codice
Località……………………………………………………
Anno di dismissione
Tipologia punto di monitoraggio:
Sorgente Pozzo
Galleria drenante
Piezometro
Emergenza naturale
Tubi drenanti
Trincea drenante
Quota topografica (piano campagna) m. s.l.m…………………
Distanza della tavola d’acqua dal piano campagna………………m
50
DM 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni”.
L’allegato I.3 riporta i valori di concentrazione limite
accettabili nelle acque sotterranee, con riferimento a
diverse sostanze pericolose.
51
DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3
N°. ord.
SOSTANZE
Valore limite ( g/l)
METALLI
1
Alluminio
200
2
Antimonio
5
3
Argento
10
4
Arsenico
10
5
Berillio
4
6
Cadmio
5
7
Cobalto
50
8
Cromo totale
50
9
Cromo VI
5
10
Ferro
11
Mercurio
1
12
Nichel
20
13
Piombo
10
14
Rame
15
Selenio
10
16
Manganese
50
17
Tallio
2
18
Zinco
3000
200
1000
52
DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (1)
INQUINANTI INORGANICI
19
Boro
1000
20
Cianuri (liberi)
21
Fluoruri
1500
22
Nitriti
500
23
Solfati (mg/l)
250
50
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
24
Benzene
1
25
Etilbenzene
50
26
Stirene
25
27
Toluene
15
28
para-Xilene
10
POLICICLICI AROMATICI
29
Benzo(a)antracene
0,1
30
Benzo(a)pirene
0,01
31
Benzo(b)fluorantene
0,1
32
Benzo(k)fluorantene
0,05
33
Benzo(g,h,i)perilene
0,01
34
Crisene
35
Dibenzo(a,h)antracene
0,01
36
Indenopirene
0,1
37
Pirene
50
38
Sommatoria (31, 32, 33, 36)
0,1
5
53
DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (2)
Alifatici clorurati cancerogeni
39
Clorometano
1,5
40
Triclorometano
0,15
41
Cloruro di Vinile
0,5
42
1,2-Dicloroetano
3
43
1,1-Dicloroetilene
0,05
44
1,2-Dicloropropano
0,15
45
1,1,2-Tricloroetano
0,2
46
Tricloroetilene
1,5
47
1,2,3-Tricloropropano
0,001
48
1,1,2,2-Tetracloroetano
0,05
49
Tetracloroetilene (PCE)
1,1
50
Esaclorobutadiene
0,15
51
Sommatoria organoalogenati
10
Alifatici clorurati non cancerogeni
52
1,1-Dicloroetano
810
53
1,2-Dicloeroetilene
60
Alifatici alogenati Cancerogeni
54
Tribromometano (bromoformio)
0,3
55
1,2-Dibromoetano
0,001
56
Dibromoclorometano
0,13
57
Bromodiclorometano
0,17
54
DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (3)
Nitrobenzeni
58
Nitrobenzene
3,5
59
1,2-Dinitrobenzene
15
60
1,3-Dinitrobenzene
3,7
61
Cloronitrobenzeni
0,5
Clorobenzeni
62
Monoclorobenzene
40
63
Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)
270
64
Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene)
0,5
65
1,2,4-triclorobenzene
190
66
1,2,4,5-tetraclorobenzene
1,8
67
Pentaclorobenzene
68
Esaclorobenzene
5
0,01
Fenoli e clorofenoli
69
2-clorofenolo
180
70
2,4 Diclorofenolo
110
71
2,4,6 Triclorofenolo
72
Pentaclorofenolo
5
0,5
Ammine aromatiche
73
Anilina
10
74
Difenilamina
910
75
p-Toluidina
0,35
55
DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (4)
Fitofarmaci
76
Alaclor
0,1
77
Aldrin
0,03
78
Atrazina
0,3
79
Alfa - esacloroesano
0,1
80
Beta - esacloroesano
0,1
81
Gamma - esacloroesano (lindano)
0,1
82
Clordano
0,1
83
DDD, DDT, DDE
0,1
84
Dieldrin
0,03
85
Endrin
0,1
86
Sommatoria fitofarmaci
0,5
Diossine e furani
87
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.F.)
4x 10-6
Altre sostanze
88
PCB
0,01
89
Acrilammide
0,1
90
n-esano
350
91
Acido para-ftalico
92
Amianto (fibre A> 10 mm)*
37000
Da definire
56
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
art. 44 del D.Lgs. 152/99
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)
rappresenta lo strumento di pianificazione
da adottare a scala regionale per la tutela
quali-quantitativa della risorsa idrica e per
il raggiungimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici, fissati a livello di bacino
idrografico.
57
CONTENUTI DEL PTA
• Risultati dell’attività conoscitiva (caratteristiche del bacino e
pressioni antropiche)
•Elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento
e di risanamento
•Individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione
•Misure di tutela qualitativa e quantitativa
•Indicazione delle cadenze temporali degli interventi
•Programma di verifica dell’efficacia degli interventi
•Interventi di bonifica dei corpi idrici
58
Scarica

La direttiva sulla protezione delle acque sotterranee