SVILUPPARE COMPETENZE E PARTNERSHIP
PER GESTIRE CON SUCCESSO IL CAMBIAMENTO
Gli orientamenti normativi sono solo un aspetto dell’evoluzione che è già in atto, in particolare possiamo
evidenziare altre caratteristiche dei mutamenti che vivremo:
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Le normative in applicazione e le imminenti evoluzioni
I controlli degli enti preposti (diretti ed indiretti)
L’evoluzione tecnologica dei componenti e dei sistemi
Il profilo dei nuovi concorrenti ( Multi utility – S.p.A. )
Le crescenti esigenze del mercato
Le normative UNI e le direttive pubblicate negli anni 2012-2013 sono le seguenti:
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Gestione gas fluorurati: (D.P.R. 43/2012)
Efficienza energetica: (Direttiva Eu 31/2010)
Adeguamento impianti a gas: (Norma UNI 10738)
Installazione/manutenzione impianti a biomassa: (Norma UNI 10683)
Controllo tenuta impianti gas: (Norma UNI 11137 )
Norma per centrali termiche: (D.L. 152/06 e 128/11)
Manutenzione impianti termici e di climatizzazione: (DPR 74 -12/07/2013 )
Prestazioni energetiche negli edifici: (D.L 90 – 4/8/2013)
DPR N° 43/2012
Il D.P.R. n° 43 del 27/01/2012, in vigore dal 5 maggio 2012, riguarda l’attuazione del regolamento europeo
su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Tale decreto disciplina le procedure per il conseguimento del cosiddetto patentino/certificazione,
obbligatorio per le persone e le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione o
riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti gas fluorurati ad effetto serra
ITER previsto per la certificazione delle persone
Il D.P.R. 43/2012 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, del “Registro telematico nazionale
delle Persone e delle Imprese certificate”. La sua gestione è affidata alle Camere di Commercio competenti
territorialmente. Questo registro sarà pubblicato ad inizio 2013 ( primo quadrimestre )
Dalla data di pubblicazione, gli operatori avranno a disposizione 60 giorni di tempo per provvedere alla
propria iscrizione presentando apposita domanda alla Camera di Commercio competente unitamente alla
dichiarazione attestante un’esperienza professionale di almeno 2 anni nell’attività.
Sarà possibile, quindi, richiedere il rilascio di un certificato provvisorio avente una validità di sei mesi.
Entro la scadenza del certificato provvisorio, gli operatori dovranno obbligatoriamente aver sostenuto
l’esame e ottenuto il certificato definitivo.
La Camera di Commercio, previa verifica del possesso dei requisiti, rilascerà i certificati provvisori entro 30
giorni dal ricevimento della domanda.
Le IMPRESE possono svolgere l’attività di installazione e manutenzione sui circuiti frigoriferi se in possesso
del Certificato (rilasciato da un Organismo di certificazione autorizzato).
Il Certificato viene rilasciato se queste soddisfano i requisiti del D.P.R. 43 ovvero se sono in grado di
dimostrare che:
a. impiegano personale certificato, per le attività che richiedono una certificazione;
b. il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli
strumenti necessari per svolgerle.
Lo schema per la certificazione delle imprese prevede la predisposizione, da parte dell’impresa stessa, di un
Piano della Qualità come definito dalla norma UNI/ISO 10005: “un documento che precisa le particolari
modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto,
progetto o contratto”.
Validità e mantenimento del Certificato
Il Certificato di Qualifica del Personale (Patentino del Frigorista) è soggetto a quella che viene definita
“formazione continua”: sarà, quindi, necessario provvedere al rinnovo e mantenimento.
Il certificato di Qualifica del Personale F-GAS ha validità 10 anni, salvo quanto previsto dallo schema di
certificazione e dai regolamenti (sospensione, revoca,...).
Entro la data di scadenza, sarà necessario effettuare un corso di aggiornamento e quindi garantirsi il
rinnovo della certificazione.
Sanzioni previste per le violazioni
In relazione al DPR 43/2012 esiste un decreto contenente le sanzioni previste per le violazioni alle
inottemperanze di imprese e operatori:
Sanzione da € 7.000 a € 100.000
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Mancato rispetto dei controlli delle perdite
Mancato impiego di personale qualificato
Mancato utilizzo del registro dell’impianto
Gestione incompleta o non conforme del registro
Mancata esibizione del registro all’autorità competente
Mancato recupero, riciclaggio, rigenerazione o distruzione di gas residui
Le sanzioni potrebbero essere più gravose qualora la violazione o l’inottemperanza costituisca reato, con
conseguente denuncia penale. Ad erogare le sanzioni sarà il Ministero dell’Ambiente.
Come si ottiene la certificazione
La certificazione si ottiene frequentando un corso teorico e pratico di preparazione all’esame che
consentirà di ottenere la certificazione.
La struttura del corso tiene conto di programmi ben definiti, pubblicati all’interno del Regolamento (CE) N.
303/2008. Gli stessi argomenti sono oggetto delle prove d’esame.
Il corso di divide in una parte teorica e una parte pratica.
La parte teorica comprende:
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Termodinamica e circuiti frigoriferi (terminologia, parametri e processi fondamentali quali:
surriscaldamento, sotto raffreddamento, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero, alta e
di bassa pressione, proprietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, stati fluidi,
diagrammi pressione/entalpia);
Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale
Caratteristiche e parametri di funzionamento dei principali componenti del circuito frigorifero:
compressore, condensatore, organo di laminazione, evaporatore;
Prescrizioni e procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli contaminati.
La parte pratica, invece, concerne:
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Prova di pressione per controllare la resistenza dell’impianto, prova di pressione per controllare la
tenuta dell’impianto, utilizzo di una pompa del vuoto, compilazione del Registro
dell’apparecchiatura e redazione di un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti;
Controlli per la ricerca di perdite, attraverso metodi di misurazione diretta ed indiretta;
Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante (collegare e scollegare i manometri e le
linee con emissioni minime, svuotare e riempire una bombola di refrigerante, utilizzare
un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante).
Il corso si conclude con un esame, strutturato in 3 fasi:
1. Parte teorica: elenco di 30 domande di tipo chiuso a risposta multipla
2. Parte pratica: vengono definiti alcuni test, tali da permettere la valutazione delle capacità
dell’esaminando nel risolvere i problemi posti. I test sono obbligatori e devono essere eseguiti da
ogni singolo esaminando
3. Colloquio finale: a discrezione della commissione esaminatrice potrà essere richiesto, al termine
della prova teorica e pratica, un colloquio finale individuale
E’ importante sottolineare che per le imprese (ditte installatrici e di manutenzione) le spese per i corsi di
aggiornamento professionale sono deducibili fino al 100% .
Verifica degli strumenti
Per ottenere la certificazione l’impresa deve dimostrare che al personale vengano messi a disposizione gli
strumenti e le procedure necessari allo svolgimento delle attività per cui è richiesta la certificazione.
Gli strumenti indispensabili sono: pompa del vuoto, gruppo monometrico (analogico o digitale), bilancia, kit
azoto, recuperatore con separatore olio, cercafughe e termometro.
IL NUOVO CONTO TERMICO
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 900 milioni di euro l'anno per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici esistenti, attraverso un sistema di incentivi efficace e semplice per il
cittadino e per gli enti pubblici.
Il provvedimento si propone il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i
progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema favorisce interventi di piccole
dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco
sostenuti da politiche di aiuto.
Si potrà dunque più facilmente sostenere l'investimento per installare nuovi impianti rinnovabili ed
efficienti grazie a un incentivo che coprirà mediamente il 40% dell'investimento(con punte sino all’80%) e
che sarà erogato in 2 anni (5 anni per gli interventi più onerosi) cash.
Per quel che riguarda invece gli incentivi all'efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione, il
provvedimento aiuta a superare le restrizioni fiscali e di bilancio che finora non hanno permesso alle
amministrazioni di sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio derivanti da interventi di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Efficientamento degli edifici esistenti:
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Coinbentazione pareti e coperture
Sostituzione serramenti e installazione schermature solari
Sostituzione di impianti termici a più alta efficienza (caldaie a condensazione )
Sostituzione e nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili:
o pompe di calore
o caldaie
o stufe e camini a biomassa
o impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling
I soggetti ammessi sono: le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati (persone fisiche, imprese,
condomini).
Interventi incentivabili:
a. Amministrazioni pubbliche
Interventi di efficienza energetica in edifici esistenti:
• Isolamento termico
• Finestre con infissi
• Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione
• Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
•
b. Amministrazione pubbliche e soggetti privati
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili:
• Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore
elettriche/gas - anche geotermiche
• Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale, o per il riscaldamento di serre o di
fabbricati rurali esistenti (solo se già a biomassa, a carbone, a olio o a gasolio) con
generatore di calore a biomassa
• Collettori solari termici – anche in sistemi solar cooling
• Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
La Durata dell’incentivo
DURATA
DELL’INCENTIVO
(rate annuali)
a. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Interventi di efficienza energetica in edifici esistenti:
• Isolamento termico
• Finestre con infissi
• Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con
caldaie a condensazione
• Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
b. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI PRIVATI
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili:
• Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con
pompe di calore elettriche/gas - anche geotermiche- fino a 35 Kw*
• Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale, o per il
riscaldamento di serre o di fabbricati rurali esistenti (solo se già a
biomassa, a carbone, a olio o a gasolio) con generatore di calore a
biomassa- fino a 35 Kw*
• Collettori solari termici – anche in sistemi solar cooling – fino a 50 mq*
• Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
*per interventi superiori la durata dell’incentivo sale a 5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
5 anni
2 anni
2 anni
2 anni
2 anni
Entro 60 gg dalla data di effettuazione dell’intervento o di fine lavori deve essere presentata domanda al
GSE tramite il portale internet (per le specifiche dei documenti richiesti faranno testo le regole applicative
pubblicate dal GSE entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto).
I documenti da produrre sono:
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Attestato di certificazione energetica ACE
Schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature
Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti l’appropriato dimensionamento del generatore di
calore e la rispondenza ai requisiti tecnici indicati nel Decreto ( o, nei casi previsti, dichiarazione del
soggetto responsabile che attesti il rispetto dei requisiti minimi)
Fatture e relative ricevute dei bonifici (con causale, c.f. soggetto responsabile e c.f. o PI
dell’azienda realizzatrice)
Diagnosi energetica, ove richiesta
Eventuale delega
Eventuale contratto ESCO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto
Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista
Certificato per il corretto smaltimento, ove previsto
Certificato attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ove previsto
Valorizzazione dell’energia prodotta
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili:
POMPE DI CALORE ELETTRICHE
POMPE DI CALORE GEOTREMICHE ELETTRICHE
CALDAIE A BIOMASSA
TERMOCAMINI E STUFE A LEGNA
TERMOCAMINI E STUFE A PELLETS
IMPIANTI SOLARI TERMICI
IMPIANTI SOLARI TERMICI CON SISTEMA SOLAR COOLING
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE FINO A 150 LT
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE OLTRE 150 LT
Interventi di efficienza energetica in edifici esistenti:
ISOLAMENTO TERMICO
FINESTRE CON INFISSI
SOSTITUZIONI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
ESISTENTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE
SISTEMI DI SCHERMATURA E/O OMBREGGIAMENTO
TARIFFA FINO A
35 KW
TARIFFA
35-500 KW
0.055 €/kWht
0.072 €/kWht
0.045 €/kWht
0.040 €/kWht
0.040 €/kWht
0.018 €/kWht
0.024 €/kWht
0.020 €/kWht
-
TARIFFA FINO A
50 MQ
170 €/mq
255 €/mq
TARIFFA
OLTRE A 50 MQ
55 €/mq
83 €/mq
PERCENTUALE
DELLA SPESA
40 %
40 %
VALORE
MASSIMO
400 €
700 €
PERCENTUALE
DELLA SPESA
VALORE
MASSIMO
40%
40%
40%
Come da
Decreto
40%
Criteri di ammissibilità
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Pompe di calore elettriche:
• COP almeno pari ai valori previsti dal decreto
• Siano installate valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale a bassa temperatura
Pompe di calore per ACS:
• COP ≥2.6
Generatori di calore a biomassa:
• Installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, o per il
riscaldamento di serie o di fabbricati rurali esistenti a biomassa, a carbone, a olio o a gasolio
• Manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo
• Siano installate valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale a bassa temperatura (tranne nel caso di termocamini e stufe a pellets)
Caldaie a biomassa fino a 500 kW:
•
•
•
•
Certificazione richiesta dal Decreto
Rendimento almeno pari ai valori previsti dal Decreto
Obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo il Decreto
Pellet conforme alla norma indicata nel Decreto
Solare termico:
•
•
•
Collettori solari conformi alle norme indicate nel Decreto
Rendimento superiore ai valori minimi previsti dal Decreto
Garanzia di almeno 5 anni su collettori e bollitori
DPR 74/2013
APPLICAZIONE 12 LUGLIO 2013
Il D.p.r. reca definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Con questa pubblicazione si concretizzano una serie di cambiamenti importanti riferiti alla manutenzione
degli impianti tecnologici che coinvolgono, con nuovi ruoli, decine di migliaia di operatori del settore.
In sintesi questo nuovo DPR aggiorna i principi ed i concetti delle regole di installazione e manutenzione
degli impianti termici e di climatizzazione, introducendo inoltre l’obbligo di controllo e manutenzione
degli impianti aeraulici, delle unità di trattamento aria e degli impianti di trattamento acqua.
Il DPR 74 è così strutturato:
Articolo 1 - Ambito di intervento e finalità
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 - Valori massimi della temperatura ambiente
Articolo 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
Articolo 5 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
Articolo 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
Articolo 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
Articolo 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Articolo 9 - Ispezioni sugli impianti termici
Articolo 10 - Competenze delle Regioni e delle Province autonome
Articolo 11 - Sanzioni
Articolo 12 - Abrogazioni
Articolo 13 - Copertura finanziaria
Articolo 1
Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione,
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Articolo 6
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni
di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad
un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali
in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine
frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde
delle predette attività degli impianti.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che
nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Il manutentore, sottoscrivendo il «contratto di manutenzione «può fare riferimento al DPR 74, come
assunzione della responsabilità, e sviluppa un piano di interventi periodici, come stabilito nel «libretto
d’uso e manutenzione .
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto in termini di
sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'assunzione di responsabilità, deve essere redatta in forma scritta
contestualmente all'atto di delega, e diventa destinatario delle sanzioni amministrative.
Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve autorizzare con apposita delibera
condominiale ,il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di
cui sopra, In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade
automaticamente
Articolo 7
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un
"Libretto di impianto per la climatizzazione".
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati, devono definire e dichiarare esplicitamente
al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del
progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:


quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro
installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose
con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate
Articolo 8
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Durante il controllo e manutenzione di impianti termici per la climatizzazione invernale con potenza > 10
kW e sugli impianti di climatizzazione estiva con potenza > 12 kW, si effettua un controllo di efficienza
energetica riguardante:



il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo
la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati
la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti
I controlli di efficienza energetica ,devono essere inoltre realizzati:



all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore
nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza
energetica
Articolo 9
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza tra 10 kW e 100 kW, a gas, metano o gpl e per gli
impianti di climatizzazione estiva di potenza tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di
efficienza energetica inviato, dal manutentore o terzo responsabile, alla regione è ritenuto sostitutivo
dell'ispezione.
Le ispezioni e il controllo del miglioramento dell'efficienza energetica, sono programmate in base ai
seguenti criteri e priorità:


impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in
fase di accertamento siano emersi elementi di criticità
impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni
IN SINTESI PER L’INSTALLATORE
All’atto dell’istallazione di un impianto termico di climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua
calda sanitaria l’istallatore deve:


rilasciare debitamente compilato il libretto di impianto, la dichiarazione di conformità e il libretto
uso manutenzione, per impianti termici di climatizzazione invernale
deve verificare e compilare il rapporto 1 di efficienza energetica
Mentre per l’istallazione di un impianto di climatizzazione estiva deve:


rilasciare debitamente compilato il libretto di impianto;
deve verificare e compilare il rapporto 2 di efficienza energetica
IN SINTESI PER IL MANUTENTORE
Dopo aver ricevuto la delega dal committente per presa in carico dell’impianto termico di climatizzazione
invernale o estiva deve:


stabilire e compilare il «contratto di manutenzione», con l’utente assumendosi la responsabilità
dell’impianto, in termini di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza energetica
verificare la presenza della documentazione obbligatoria dell’impianto: LIBRETTO DI IMPIANTO –
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’- LIBRETTO USO E MANUTENZIONE - RAPPORTI DI EFFICIENZA
ENERGETICA
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
IN VIGORE DAL 18 GIUGNO
Le attribuzioni dell'amministratore sono :
Curare la tenuta dei registri condominiali, nei quali devono essere inserite tutte le documentazioni riferite
alla sicurezza, quindi, anche degli impianti tecnologici, e non solo quella delle parti comuni (centrali
termiche, impianti gas, idricosanitari) ma anche quella inerenti gli appartamenti di proprietà.
L’amministratore quindi, pena responsabilità penali e civili, dovrà richiedere ai proprietari degli alloggi
copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza redatta da un installatore
qualificato
Il proprietario deve comunicare inoltre:
L’impegno a fornire tempestivamente copia della documentazione di sicurezza acquisita degli impianti
sopraelencati, e di provvedere al più presto a fornire all’amministratore copia della documentazione
mancante.
L’impegno di fornire la suddetta documentazione e/o a comunicare ogni eventuale variazione entro e non
oltre 60 giorni, consapevole che in caso di mancata comunicazione, l’amministratore provvederà a
recuperare i dati, con spese a carico del proprietario, come previsto dall’articolo 1130 del codice civile.
Distacco dall’impianto centralizzato
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento se dal suo distac-co non
derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Non rientrano fra gli squilibri termici idonei a questo fine, ha precisato la Cassazione con sentenza n. 11857
del 27/5/2011, le riduzioni di temperatura assimi-labili a quelle che potrebbero verificarsi nelle unità
immobiliari prossime all'appartamento distaccato a causa del non uso dell'impianto da parte del
pro-prietario. Il rinunciante rimane comunque tenuto a contribuire alle spese per la manutenzione
straor-dinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
SCARICO FUMI DEGLI IMPIANTI TERMICI
Da settembre nuove regole per gli scarichi a parete
Con il D.L 90 vengono in parte riscritte le norme sull’istallazione degli impianti termici negli edifici. Gli
aggiornamenti riguardano lo scarico al tetto che non è più limitato ai condomini e nuovi requisiti per gli
scarichi a parete.
Tutti gli impianti termici installati dopo il 31/08/2013 dovranno avere sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione, con sbocco sopra il tetto della struttura, alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente; l’obbligo di scarico al tetto riguarda tutti gli edifici di qualsiasi dimensione e non più solo ed
esclusivamente edifici costituiti da più unità immobiliari.
È possibile derogare a quanto stabilito nei casi in cui:



riqualificazione energetica dell’impianto termico o sostituzione di generatori di calore individuali
che risultano installati in data antecedente al 31/8/2013, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale
il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto
Per poter scaricare a parete è obbligatorio installare generatori di calore a gas appartenenti alle classi 4 e 5
previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in
conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129.
I comuni adeguano i propri regolamenti alle nuove disposizioni
Il comma 9 bis, lascia quindi spazio di deroga agli scarichi a parete con l’installazione quindi non solo di
caldaie a condensazione, infatti il testo vigente prevede l’obbligo di installazione di generatori di calore a
gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione,
appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle
citate norme UNI EN.
IL RUOLO DELL’INSTALLATORE E DEL MANUTENTORE
Già da oggi il ruolo professionale dell’istallatore e del manutentore è profondamente cambiato, e questo è
dovuto:
1) alla riqualificazione professionale
2) al mercato e alla contingenza in essere
3) all’accelerazione della volontà europea e nazionale di ottenere obiettivi stringenti in merito alla:
tutela della sicurezza
tutela della salute umana
al risparmio energetico
attraverso un intenso lavoro di stesure e applicazioni di nuove leggi e norme e queste, se conosciute, sono
una forte opportunità lavorativa
La parola chiave per il futuro è sostenibilità: stiamo assistendo ad una riconfigurazione del mercato che è
importante quanto la riduzione dello stesso. Il settore degli impianti è sicuramente uno dei driver di questo
cambiamento.
La qualificazione degli installatori e dei manutentori sarà un aspetto fondamentale per questi sviluppi.
Sicurezza, efficienza energetica e tutela della salute, saranno i prossimi obiettivi assoluti, e, gli incentivi
saranno erogati solo se gli impianti saranno costruiti, riqualificati e manutenuti da operatori certificati.
Gli impianti tecnologici di riscaldamento e climatizzazione, a fonti rinnovabili e non, in relazione
all’efficienza energetica avranno un forte sviluppo nel nostro Paese e riguarderanno sempre di più le
applicazioni di piccola e media taglia.
Per gli installatori e i manutentori nuove qualifiche professionali saranno indispensabili per l’accesso a
tali mercati.
A fronte di questi scenari, certamente più complessi, ma sicuramente più profittevoli, abbiamo predisposto,
in sinergia con altre aziende del settore, una serie di iniziative e soluzioni orientate allo sviluppo di nuove
attività e nuove metodologie d’impresa.
Una vasta gamma di prodotti e servizi con contenuti altamente professionali, progettati e realizzati per i
Centri Assistenza Tecnica , i manutentori e gli installatori di impianti tecnologici.
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