CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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RASSEGNA STAMPA
19 marzo 2008
Titoli dei quotidiani
Il Sole 24 Ore
Azione penale con priorità
Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile
Cambiali e “pagherò” evitano il bollo da 1,50
Italia Oggi
Libretti al portatore al capolinea
GIURISPRUDENZA
Il Sole 24 Ore
Intercettazioni libere su chi è in automobile
Genitori responsabili del figlio minore “pirata”
Italia Oggi
Conversazioni in macchina, addio privacy
Usucapione? Non spetta l'agevolazione prima casa
Verifiche sulle matrici dell'assegno
Il Messaggero
Intercettare in auto? Ora si può: “Non esiste privacy”
FLASH
Consiglio Nazionale Forense
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Elezioni
Azione penale con priorità
Azione penale obbligatoria, ma secondo priorità fissate dal Parlamento, dal Csm e dai
Procuratori della Repubblica. E’ quanto si propone di fare il Pd, se vincerà le elezioni. La
proposta nasce in parte dall’esperienza, che ha dimostrato la volatilità dell’obbligatorietà
dell’azione penale, al punto che in alcune Procure della Repubblica, da tempo è ormai, è
prassi che i Capi diano indicazioni ai Pm sui reati (e quindi sulle indagini) cui dare la
precedenza, nell’impossibilità di perseguire tutti allo stesso modo. Per rendere effettiva
l’obbligatorietà dell’azione penale Veltroni ritiene indispensabile che vi sia “uniformità”
nell’azione delle Procure su tutto il territorio nazionale. Di qui la “centralizzazione” dei
criteri di priorità. “Ci sono due possibilità – spiega Lanfranco Tenaglia, incaricato dal Pd di
seguire i temi della giustizia -: o il Csm passando per i Capi delle Procure, indica al
Parlamento i criteri da seguire e il Parlamento ne prende atto oppure è quest’ultimo che
fissa le priorità e il Csm le applica sul piano organizzativo. Io propendo per la prima
soluzione”. Ovviamente, chi non dovesse adeguarsi alle indicazioni, sarebbe responsabile
sul piano disciplinare. Su quest’ultimo aspetto il Pd aggiunge un nuovo tassello al suo
programma, finalizzato all’ “efficienza” del servizio, perché, scrive Veltroni, “una giustizia
lenta e inefficiente è ormai come un’enorme fetta di ricchezza nazionale congelata”. La
novità riguarda la Sezione disciplinare che, a differenza di adesso, dovrà essere autonoma
dal resto del Csm, anche se eletta all’interno del Consiglio stesso (composto, almeno,da
30 consiglieri). Veltroni spiega che autonomia e indipendenza della magistratura sono
valori irrinunciabili e che a nessun imputato è dato il diritto di difendersi “dal” processo
piuttosto che “nel” processo. E tuttavia, “ciò non è più sufficiente; quindi, è necessario
approntare ogni meccanismo istituzionale, ordinamentale e processuale affinché il
processo non esorbiti mai dai suoi limiti e la soggezione della magistratura alla sola legge
sia una garanzia anzitutto per la società e i cittadini”. Perciò avverte: il Csm metta da parte
le “logiche correntizie”, controlli “attentamente” la professionalità delle toghe e il “rispetto
della regola deontologica”, e i magistrati non deroghino mai alla “soggezione alla sola
legge, neanche in vista del raggiungimento di un fine di giustizia”.
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore pag. 15
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Antiriciclaggio
Vecchi assegni validi anche dopo il 30 aprile
Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile: per
allinearli alle regole più stringenti in arrivo sarà sufficiente scrivere sul modulo “non
trasferibile”. E la dicitura potrà essere apposta a mano dal traente, senza che siano
necessarie altre formalità. Lo chiarisce la circolare in arrivo dal ministero dell’Economia: un
documento destinato a sciogliere alcuni nodi applicativi delle misure introdotte dal decreto
legislativo antiriciclaggio (n. 231 del 2007) e, in particolare, dall’articolo 49, che fissa nuovi
limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, in vigore dal prossimo 30 aprile. Le nuove
regole antiriciclaggio mettono al bando (o quasi) gli assegni “liberi”: che dovranno essere
chiesti in banca per iscritto, pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro per modulo, e che
comunque potranno essere usati solo per pagamenti sotto i 5mila euro; ogni girata dovrà
poi riportare il codice fiscale del girante. Diverranno quindi la norma gli assegni non
trasferibili. Le banche stanno in questi giorni mettendo a punto i nuovi moduli allineati alle
disposizioni antiriciclaggio. Per quelli già in circolazione, è previsto l’adeguamento fai da
te. E ai moduli “liberi” ritirati prima del 30 aprile ma utilizzati dopo si applicherà il tetto di
5mila euro, ma non sarà necessario pagare il bollo. Nessuna sogli invece per gli assegni
bancari e postali emessi “a me medesimo”. Il decreto 231 impone che possano essere
girati solo per l’incasso direttamente dall’emittente a una banca o a Poste italiane. Il
ministero chiarisce poi che, nonostante le irregolarità nell’utilizzo, l’assegno si potrà
comunque incassare: ma la banca dovrà segnalare le irregolarità al ministero che
applicherà le sanzioni previste dal decreto 231 (dall’1 al 40% dell’importo trasferito).
Mentre per gli assegni “liberi”, la girata irregolare blocca l’incasso: per ottenere la somma
occorre risalire la catena e rivolgersi all’ultimo girante “in regola”. Novità anche per i libretti
al portatore: il saldo, entro il 30 giugno 2009, dovrà essere portato sotto i 5mila euro e chi
li trasferisce dovrà comunicare alla banca i dati del beneficiario entro 30 giorni. Altrimenti,
il libretto resta pagabile ma l’irregolarità sarà sanzionata (dal 10 al 20% del saldo). Infine, i
pagamenti effettuati tramite i money transfer non potranno superare i 2mila euro: la soglia
è però riferita a una singola operazione, mentre il tetto dell’operazione frazionata resta
5mila euro.
Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore pag. 33
Cambiali e “pagherò” evitano il bollo da 1,50
Le cambiali e i pagherò sono esclusi dalla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista per
gli assegni bancari, postali, circolari e per i vaglia postali o cambiari speciali. Il riferimento
della normativa sull’antiriciclaggio ai “vaglia cambiari”, infatti, riguarda solo quelli speciali
emessi dalla Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia e non i vaglia cambiari
ordinari (cambiale e pagherò), che sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento
(circolare Assonimine n. 18 del 18 marzo 2008 e parere n. 28 del Comitato antiriciclaggio).
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Libretti al portatore al capolinea
Estinzione a tappeto per tutti i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 con
saldo superiore ai 5 mila euro. E autocertificazione per la cessione di libretti. Queste le
ulteriori precisazioni effettuate dalla circolare del ministero dell'economia sulle limitazioni
all'uso del contante e dei titoli al portatore che dà attuazione al dlgs 231/2007 (decreto
legislativo di recepimento della normativa antiriciclaggio anticipata da ItaliaOggi del 18
marzo 2008). La circolare oltre che di disciplina degli assegni si occupa, infatti, di money
transfer e di libretti. Vediamo come. Libretti di deposito: Ai sensi dell'articolo 49, comma
13, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000
euro, esistenti devono essere estinti dal portatore oppure il loro saldo deve essere ridotto
a una somma pari o inferiore entro il 30 giugno 2009. La circolare precisa il termine di
decorrenza. La disposizione si applica a tutti i libretti emessi prima del 30 aprile 2008 con
saldo pari o superiore a 5.000 euro che, pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una
somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Trasferimento
contante: Due le precisioni in materia di divieto di trasferimento di contante: operazioni
coinvolte e calcolo delle operazioni frazionate. Il divieto di trasferimento di contante
(articolo 49 commi 18 e 19) è riferibile unicamente all'operatività connessa con l'invio di
fondi e non con la loro ricezione. Il divieto di trasferimento per importi frazionati riguarda
anche le operazioni di importo inferiore al prescritto limite di 2.000 euro: il loro importo
complessivo non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Trasferimento libretti con
autocertificazione: L'articolo 49 comma 14 prevede che in caso di trasferimento di libretti
di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o
a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. La
circolare precisa che per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e
presentati per l'incasso a decorrere da tale data basta la dichiarazione sostitutiva. Se il
cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente)
non c'è infrazione né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A, di procedere alla
comunicazione al Ministero economia. In assenza dell'autocertificazione del cessionario,
deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del
libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. la comunicazione al
Ministero dell'economia scatta in mancanza di tale dichiarazione. Chi segnala i titoli
irregolari: In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al
portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuate dalla banca o da Poste
italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che
effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la
stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato (articolo 51, comma 2) La
circolare fornisce precisazione sulle negoziazioni di assegni con il sistema detto «check
truncation»: una particolare procedura per cui l'assegno entro importi limitati non viene
fisicamente inviato alla banca su cui è tratto, ma rimane presso la banca negoziatrice a
meno che la banca trattaria non lo richieda . Quando, dunque, l'assegno è sottoposto alla
procedura interbancaria di check truncation, l'obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca negoziatrice
dell'assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza, anche in virtù di vincoli
contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari), in ordine
all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.
Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 34
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GIURISPRUDENZA
Cassazione
Conversazioni in macchina, addio privacy
Addio privacy nelle conversazioni in macchina. Chiunque può intercettarle, compreso un
investigatore privato, senza che possa essere invocata dai malcapitati sorvegliati la
violazione della riservatezza. Ciò a patto che l'auto sia parcheggiata o stia transitando su
una strada pubblica. In un mondo in cui non si fa altro che parlare di privacy la Cassazione
deposita una sentenza, la n. 12042 del 18 marzo 2008, che, almeno a colpo d'occhio,
sembra andare controcorrente: sono stati infatti definitivamente scagionati 21 investigatori
privati che avevano intercettato delle coppie appartate in dei parcheggi pubblici. Ma in
realtà quella della Suprema corte è stata una scelta obbligata: in Italia le norme sulla
privacy tutelano luoghi come «l'abitazione o la privata dimora». L'automobile non è né
l'una né l'altra e quindi niente riservatezza. Le motivazioni depositate ieri dalla quinta
sezione penale, dunque, suonano più come la denuncia di un vero e proprio vuoto
normativo: «Nessuna norma incriminatrice», si legge in fondo alla brevissima sentenza,
«tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica
via». In altri termini, consapevole di avere le mani legate per la mancanza di una norma ad
hoc, il Collegio di legittimità ha confermato il non doversi procedere pronunciato dal Gup di
Brescia nei confronti di 21 investigatori privati che avevano installato apparati di
intercettazioni ambientali di conversazioni tra presenti in autovetture private. Inutile il
ricorso della procura contro l'assoluzione. La Cassazione ha respinto i motivi sui quali la
pubblica accusa chiedeva una riapertura del caso precisando che «la riservatezza tutelata
dalle norme degli articoli 617 a 623 del codice penale è quella assicurata proprio e solo da
uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di notizie e
immagini che si rapporta all'ambiente è tutelata nell'articolo 615 bis del codice penale,
introdotto dalla legge n. 98 del 1974». Non basta. «L'autovettura», ha messo nero su
bianco la Cassazione, «che si trova in una pubblica via non è ritenuta luogo di privata
dimora», e per questo non merita la tutela. Insomma, si legge in fondo alla sentenza.
Debora Alberici, Italia Oggi pag. 35
Intercettazioni libere su chi è in automobile
In auto non esiste riservatezza per le parole scambiate. A questa conclusione è giunta la
Cassazione con la sentenza n. 12042, constatando che esistono leggi che tutelano la
privacy delle conversazioni telefoniche, telegrafiche, telematiche e informatiche ma nulla
che possa difendere, dall’agguato delle cimici degli investigatori privati, un dialogo
nell’abitacolo della propria macchina.
Il Sole 24 Ore pag. 7
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Genitori responsabili del figlio minore “pirata”
I genitori sono responsabili delle carenze educative dei figli minori che non rispettano “le
regole della civile convivenza”, comprese “le manifestazioni di indiscilina2 che portano gli
adolescenti ad infrangere le norme della circolazione stradale provocando gravi danni agli
altri. Pertanto dono chiamati a risarcire degli incidenti provocati dai figli anche nel caso in
cui i ragazzi non vivano più con loro. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 7050
della Terza sezione civile.
Il Sole 24 Ore pag. 7
Usucapione? Non spetta l'agevolazione prima casa
Le agevolazioni fiscali concesse per l'acquisto della prima casa non sono applicabili a una
sentenza dichiarativa di usucapione. Con queste conclusioni, i giudici supremi della
sezione quinta della Cassazione, nella sentenza 5447 depositata il 29 febbraio 2008,
capovolgendo completamente il precedente orientamento espresso con la sentenza
10802/2007, hanno stabilito che i benefici per l'acquisto della prima casa non sono mai
applicabili alla sentenza dichiarativa di usucapione. Il precedente orientamento aveva
fondato la sua convinzione sulle sentenze di Cassazione 3248/96 e 9648/99, di cui il
collegio supremo aveva condiviso le conclusioni. In precedenza l'applicazione della norma
agevolativa aveva trovato dei consensi anche da parte delle giurisdizioni di merito, vedi tra
tutte la Ctp di Ravenna sezione III sentenza n. 30/2005; i giudici provinciali, riferendo a un
precedente della Cassazione (sentenza n. 7224/2003) avevano osservato come il decretolegge n. 69/89 convertito nella legge 154/89, avesse inserito all'articolo 8 della tariffa
allegata al dpr n. 131/1986, la nota II bis, stabilendo che i provvedimenti di usucapione i
quali accertano l'acquisto della proprietà di beni immobili (o diritti reali sui medesimi)
potessero scontare l'imposta in misura stabilita dall'articolo 1 della tariffa allegata al dpr n.
131/86; questo secondo il collegio giudicante, in tutte le ipotesi di acquisizione della
proprietà mediante l'usucapione e qualora ne ricorressero i presupposti di legge,
consentiva di applicare senza alcun dubbio i benefici previsti per l'acquisto della prima
casa. Di altro parere gli ermellini che, chiamati a risolvere l'applicabilità dei benefici «prima
casa» richiesti in sede di registrazione di una sentenza di usucapione, hanno accolto il
ricorso dell'avvocatura dello Stato e li hanno revocati; benefici che invece erano stati
concessi dalla Ctr della Toscana. Con questa sentenza n. 5447/2008 i giudici supremi
hanno così stabilito che la nota II bis, apposta all'articolo 8 della tariffa allegata al dpr n.
131/86, che parifica la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di
trasferimento, non consente agli atti di usucapione, una estensione della norma
agevolativa avente invece carattere generale. «Quindi», proseguono i giudici del
Palazzaccio, «riferendo anche ai principi recentemente affermati da questa Corte nella
sentenza n. 23900/2007, alla nota II bis apposta all'articolo 8 della Tariffa allegata al dpr n.
131/86, (che parifica la tassazione delle sentenze di usucapione a quelle degli atti di
trasferimento) non sono mai applicabili le agevolazioni per l'acquisto della prima casa
«neppure», conclude il collegio, «può essere invocata l'applicazione analogica a
fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario, e questo sia per l'insuscettibilità
di applicazione analogica delle leggi eccezionali, sia per la insussistenza della identità di
ratio».
Benito Fuoco, Italia Oggi pag. 37
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Verifiche sulle matrici dell'assegno
Verifiche fiscali facili sugli imprenditori. Le matrici degli assegni ritrovate in azienda, che
riportano nella causale la voce «stipendio», sono la spia di lavoro nero e quindi
giustificano l'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria. Ecco il
nuovo traguardo raggiunto dalla Cassazione che, con la sentenza n. 6964 del 14 marzo
2008, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e bocciato la decisione della Ctr delle
Marche. L'accertamento induttivo era scattato nei confronti di un imprenditore edile che
pagava i suoi lavoratori in nero. La guardia di finanza aveva trovato presso l'azienda le
matrici di alcuni assegni staccati in favore degli operai e contenenti la voce «stipendio»
oltre al nome del beneficiario. Questo indizio, molto grave a parere dell'ufficio imposte, era
stato sufficiente per far elevare il reddito e quindi per una maggiore imposizione fiscale.
Una volta ricevuto l'avviso di accertamento l'imprenditore lo aveva impugnato. La Ctp di
Ancona aveva accolto il ricorso annullando l'avviso. Idem i giudici regionali. Contro la
doppia sconfitta il fisco ha fatto ricorso alla Suprema corte e lo ha vinto in pieno.
L'amministrazione finanziaria ha lamentato che i giudici regionali «avessero trascurato di
valutare le matrici degli assegni rinvenute dalla Gdf e indicate nel processo verbale di
constatazione, su cui era riportata, oltre al nominativo del beneficario (lavoratore
dipendente) anche la causale (stipendio) che giustificava l'emissione del titolo di credito».
Ora la causa tornerà alla commissione marchigiana che deciderà alla luce dei chiarimenti
resi dalla sezione tributaria. «Le somme percepite dai lavoratori», si legge nelle
motivazioni, «si presumono corrisposte dal datore di lavoro a titolo di retribuzione, ciò che,
nel caso in esame, è assai più provabile, dell'inverosimile tesi difensiva secondo cui si
tratterebbe di prestiti elargiti dai medesimi lavoratori allo stesso datore di lavoro, non si sa
bene a quale titolo, in quale misura e in quale circostanza; sul punto le giustificazione del
contribuente sono solo generiche e vaghe». Non è tutto. Spiega il Collegio di legittimità, i
giudici regionali, «omettendo di seguire canoni della comune logica e travisando precise
disposizioni normative, non hanno correttamente valutato che il rinvenimento di una
contabilità informale, costituiva indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di
imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, ciò che legittimava l'amministrazione
finanziaria a procedere ad accertamento induttivo».
Debora Alberici, Italia Oggi pag. 38
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Intercettare in auto? Ora si può: “Non esiste privacy”
Gli amanti sono avvertiti: non esiste alcuna norma sulla privacy che tutela la riservatezza
delle conversazioni a tu per tu che si svolgono in macchina e, dunque, gli investigatori
privati, assoldati dal coniuge tradito, possono installare cimici sulle auto che fanno da
alcova senza rischiare condanne. Lo dice la Quinta Sezione Penale della Cassazione, che
ha confermato il proscioglimento con la formula «perchè i fatti non sono previsti dalla
legge come reato», di 22 investigatori privati che avevano installato «apparati di
intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private». Così la
Suprema Corte ha respinto il ricorso con il quale la procura di Brescia chiedeva, invece,
l'incriminazione degli investigatori privati prosciolti dal Gup di Brescia il 13 giugno 2007.
«Nessuna norma incriminatrice - spiega la Cassazione con la sentenza 12042 - tutela la
riservatezza delle persone che si trovano in un'auto privata sulla pubblica via». La tutela
della privacy è prevista per le conversazioni telegrafiche o telefoniche, per le
comunicazioni informatiche o telematiche, ma non per le conversazioni a tu per tu dentro
un'auto, un ascensore, un bar. «In sintesi la riservatezza tutelata dalle norme - rilevano i
giudici di Piazza Cavour - è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per
comunicare a distanza».Inoltre la Cassazione osserva che sono tutelate le immagini e le
notizie “rubate” da una privata dimora, mentre «l'autovettura che si trova in una pubblica
via non è ritenuta, da sempre, luogo di privata dimora». Pure il Pg, Vito D'Ambrosio, era
giunto alle stesse conclusioni e aveva chiesto il rigetto del ricorso della procura bresciana.
Il Messaggero, pag. 16
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Italia Oggi pag. 38-45
Finanze, debutta il dipartimento
Dipartimento delle finanze al debutto ufficiale. È stato pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 di ieri, infatti, il decreto del presidente della
repubblica n. 43 del 30 gennaio 2008, che reca il «Regolamento di riorganizzazione del
ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» (si veda ItaliaOggi del 24, 25 e 26 gennaio scorsi). Con il
provvedimento in questione il dicastero di via XX Settembre viene articolato in quattro
dipartimenti: tesoro, ragioneria generale dello stato, finanze e amministrazione generale,
del personale e dei servizi. Operano nell'ambito del ministero anche l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di stato, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (Ssef), il
servizio consultivo e ispettivo tributario e la commissione tecnica per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze, il nuovo Dipartimento delle finanze
(Df) svolge in primis l'analisi, l'elaborazione e la valutazione delle politiche economicofiscali, di cui assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni. Predispone analisi,
studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia
fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale. Spetta al Df anche valutare gli
effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali e il relativo monitoraggio
dell'andamento delle entrate tributarie. Tra le attribuzioni del dipartimento, rientrano anche
la valutazione e la predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge,
sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo. Inoltre, è competenza
del Df l'emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di
assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici. Tra le novità del
dpr c'è pure l'istituzione del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della
fiscalità. L'ente è presieduto dal ministro o dal viceministro delegato per la materia
tributaria, ed è composto dal direttore generale delle finanze, dai direttori delle Agenzie
fiscali, dal rettore della Ssef, dal comandante generale della Gdf, dal direttore del Secit,
dai responsabili di Sogei, Sose, Equitalia e degli altri soggetti e organismi operanti nel
settore fiscale.
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Professioni, cala la scure sui triennali
Una mannaia per circa 50 mila laureati triennali che d'ora in poi saranno esclusi da
qualsiasi incarico di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni. Senza laurea
specialistica insomma nessun affidamento di lavoro autonomo perché tre anni di università
non forniscono una «comprovata preparazione universitaria». A spiegarlo l'ultima circolare
firmata dal ministro Luigi Nicolais che scioglie ancora più nel dettaglio la norma contenuta
nell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. Ma tra le categorie tecniche è il caos. Perché,
quella che per il governo era una ricetta per ridurre il lavoro precario consolidando la
tendenza a limitare il ricorso ad alcune tipologie contrattuali a casi eccezionali, per i
professionisti di primo livello è diventata una vera mannaia. E chi si attendeva dalla
Funzione pubblica una lettura amichevole dei nuovi obblighi imposti dalla Finanziaria 2008
è rimasto deluso. Nessuna concessione viene offerta, infatti, sui requisiti minimi di
collaboratori e consulenti che devono essere dotati di laurea specialistica e devono
operare da tempo nel settore di interesse. Un provvedimento che ha creato scompiglio ai
moltissimi diplomati e laureati triennali nelle materie tecniche. Primi tra tutti il Consiglio
nazionale dei periti industriali (Cnpi) ma anche il sindacato nazionale italiano geometri
liberi professionisti e quello dei periti industriali, come le associazioni professionisti europei
laureati che si dicono sconcertati di un'iniziativa del governo che non tiene conto che i
tecnici diplomati e laureati di primo livello hanno collaborato da sempre con le pubbliche
amministrazioni «svolgendo incarichi nel rispetto della correttezza, della qualità e con
piena soddisfazione delle amministrazioni stesse dei cittadini». Ecco perché si rivolgono
agli schieramenti politici e ai candidati delle prossimi elezioni affinchè si impegnino a porre
rimedio a una situazione che «danneggia in maniera tangibile oltre alle stimate,
apprezzate e insostituibili categorie, la collettività tutta. E con una petizione popolare
chiedono la soppressione dell'articolo in questione perché considerato iniquo». Dal canto
loro il Consiglio nazionale dei periti industriali ha dato un'interpretazione ancora più
approfondita della norma con una circolare inviata, tra l'altro, anche alla Funzione pubblica
in cui evidenzia che se per gli incarichi di lavoro autonono all'esterno delle p.a. è
necessaria appunto la specializzazione universitaria la stessa cosa non è valida per quei
professionisti le cui attività sono disciplinate da leggi speciali. La circolare del Cnpi ricorda
inoltre a titolo esemplificativo alcune prestazioni professionali previste da provvedimenti
legislativi di settore. «Sembra che qualcuno si sia dimenticato che alcune competenze
sono un patrimonio esclusivo delle professioni di primo livello», ha dichiarato il presidente
del Cnpi Giuseppe Jogna, e non solo, «tali competenze» ha aggiunto, «rappresentano
delle specificità che appartengono ai nostri professionisti. Ecco perché chiediamo che si
ponga rimedio a una discriminazione enorme che viene posta nei nostri confronti».
La Repubblica pag. 21
Spiare in auto si può, non esiste privacy
Non esiste alcuna norma sulla privacy che tuteli la riservatezza delle conversazioni vis a
vis che si svolgono in auto. Dunque, una cimice nell´abitacolo della macchina per spiare
conversazioni non è punibile come reato. Lo dice la Cassazione prosciogliendo con la
formula «perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato», 22 investigatori privati
che avevano installato cimici per intercettare «conversazioni tra presenti in autovetture»:
per gli ermellini ciò non è «interferenza illecita nella vita privata».
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Il Sole 24 Ore pag. 33
L’Economia si riorganizza
Cura dimagrante per il personale del ministero dell’Economia: sette dirigenti di prima
fascia e 80 di seconda escono di scena con la pubblicazione in G.U del Dpr 43/2008 che
riorganizza il ministero dell’Economia (supplemento ordinario n. 62/L alla G.U n. 66 del 18
marzo). La riduzione farà scomparire, tra l’altro, 17 posizioni dirigenziali per la Scuola
superiore dell’Economia e delle finanze, 19 posizioni dirigenziali relative alle Segreterie
delle Commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 36
posizioni dirigenziali dagli Uffici di diretta collaborazione con il ministro. Il regolamento
istituisce alcuni comitati di coordinamento a livello centrale, ma riarticola a livello periferico
la struttura del ministero con la soppressione dei dipartimenti provinciali del Tesoro, delle
ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari. Vengono però
contestualmente istituite le Ragionerie territoriali dello Stato e le Direzioni territoriali
dell’Economia e delle finanze. Al di là delle misure organizzative, con l’entrata in vigore del
regolamento, si assisterà a un profondo riequilibrio delle funzioni all’interno
dell’amministrazione finanziaria. Il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della
fiscalità sarà una vera e propria cabina di regia dell’amministrazione finanziaria e farà
capo, di fatto, al Direttore generale delle Finanze (ora Capo del Dipartimento per le
politiche fiscali) Inoltre il dipartimento delle Finanze diventerà il centro di riferimento per
l’interpretazione della normativa fiscale, ma potrà verificarne anche la congruità degli
adempimenti fiscali del contribuente e i modelli di dichiarazione oltre a coordinare l’intero
andamento della macchina fiscale. Un’altra novità è l’istituzione della direzione della
giustizia tributaria che provvede alla gestione del personale delle Commissioni tributarie
(compreso quello del Cpgt), analizza la giurisprudenza in materia fiscale e cura la gestione
dell’Ufficio del massimario.
( a cura di Daniele Memola )
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