PROGETTO ICARE
Materia: Diritto
Oggetto: L’organizzazione dello
Stato Italiano
Classe: 2^ B
Supervisione prof.ssa: Rosalisa
Iannaccone
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
CORTE COSTITUZIONALE
GARANTISCE
L’APPLICAZIONE
DELLA COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
MAGISTRATURA
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA
MAGISTRATURA
PARLAMENTO
CORPO ELETTORATO
CITTADINI ITALIANI
CON DIRITTO
DI VOTO
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA
REPUBBLICA
ORGANI AUSILIARI
CONSIGLIO DI STATO
CORTE DEI CONTI
GOVERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
CONSIGLIO DEI MINISTRI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
NEL CORSO DEGLI ANNI …
Enrico De Nicola
Luigi Einaudi
Giovanni Gronchi
Antonio Segni
Giuseppe Saragat
Giovanni Leone
Alessandro Pertini
Oscar Luigi Scalfaro
Francesco Cossiga
Carlo Azeglio Ciampi
Giorgio Napolitano
Elezione e durata in carica del Presidente
della Repubblica
Il
presidente della Repubblica, stabilisce la
Costituzione (art.89), è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri e
dura in carica 7 anni. All’elezione partecipano 3
delegati per ogni regione, solo uno per la Valle
d’Aosta. L’elezione del presidente della Repubblica
ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell’assemblea e dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto Presidente:
Ogni cittadino, uomo o donna,
purché goda dei diritti civili e politici,
e abbia compiuto 50 anni di età.
In caso di temporaneo impedimento, le
funzioni di capo dello Stato sono assunte dal
Presidente del Senato, ruolo attualmente
ricoperto dal senatore R.Schifani.
Le principali attribuzioni del Presidente
sono:
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione;
Può nominare 5 senatori a vita;
Può inviare messaggi alle Camere;
Può sciogliere anticipatamente una o entrambe le
Camere;
Promulga le leggi;
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione;
Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri;
Autorizza il Governo a presentare disegni di legge al
Parlamento;
Promulga i decreti legge, i decreti legislativi e i
regolamenti governativi;
Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura;
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
Ratifica i trattati internazionali;
Ha il comando delle forze armate;
Presiede il Consiglio supremo di difesa;
Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
Può concedere la grazia o commutare la pena a un
condannato.
La responsabilità del Presidente della
Repubblica
Il Presidente non è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne che per
Alto tradimento: è il comportamento posto in
essere con il preciso scopo di pregiudicare gli
interessi nazionali;
Attentato
alla
Costituzione:
è
il
comportamento
diretto
a
mutare
la
Costituzione dello Stato o la forma di governo
con mezzi non consentiti dall’ordinamento.
La cessazione dell’ufficio, oltre che per
scadenza del settennio, può avvenire per:
Impedimento permanente;
Morte;
Dimissioni;
Decadenza della carica.
Lavoro realizzato dal gruppo D,
composto da: Chiara Franco,
Federica, Alessia e Daniela
LA MAGISTRATURA
Solo un piccolo grande amore.
Andrea e Claudia frequentano la stessa scuola.
Andrea ha poco di più di 17 anni ed è in quarta, mentre Claudia
ha compiuto 14 anni. Un giorno di pioggia alla fermata
dell’autobus nasce l’amore fra loro due, ma questo ha delle
conseguenze. Un pomeriggio il padre di Claudia arriva a casa,
entra senza bussare alla porta della stanza di Claudia: sua
figlia è già diventata una donna. Furibondo, denuncia il fatto ai
carabinieri.
Perché il rapporto sessuale tra Andrea e Claudia interessa il
diritto? Perché Claudia ha 14 anni e tre mesi e Andrea ha 17
anni e sei mesi. L’art. 609 quater del codice penale afferma
che è punibile il minorenne (Andrea) che compie atti sessuali
con una minorenne, che pure ha compiuto i 13 anni (Claudia)
se la differenza di età tra i soggetti è superiore a 3 anni. Per la
legge, un rapporto sessuale tra due minorenni è una “violenza
sessuale presunta”, anche se uno dei due ha compiuto i 13
anni ed è assolutamente consenziente, solo perché l’altro ha 3
anni e tre mesi in più! Il povero Andrea non ne sapeva nulla.
Andrea rischia la reclusione da 5 a 10 anni. Nei casi di minore
gravità, la pena è diminuita fino a due terzi. Qualche mese
dopo siamo in tribunale. Il giudice, per aiutare il ragazzo,
considera l’episodio tra i casi di minore gravità. Per questo
condanna Andrea al minimo della pena, applicando la
riduzione dei due terzi. Andrea si ritrova quindi con una
condanna penale di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Andrea
godrà dei benefici di legge che gli eviteranno il carcere, ma
la condanna comunque rimane.
La norma esiste, anche se quasi tutti la ignorano.
La magistratura è un complesso di organi con funzioni
giurisdizionali in campo civile, penale, costituzionale
ed amministrativo, che si personificano nella figura del
magistrato. Ad essa spetta in genere l’esercizio del
potere giudiziario, uno dei tre poteri dello Stato di
diritto nella teoria classica di Montesquieu.
LE FUNZIONI
 LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.
 LA GIURISDIZIONE ORDINARIA E LA
GIURISDIZIONE SPECIALI.
 AUTONOMIA E INDIPEDENZA DELLA
MAGISTRATURA.
 IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA.
 IL GIUSTO PROCESSO.
 LA RESPONSABILITA‘DEI MAGISTRATI.
LE PARTI DEL PROCESSO SONO:
Attore e convenuto (processo civile).
pubblico ministero e imputato (processo
penale).
Ricorrente e resistente (processo
amministrativo).
LA GIURISDIZIONE SI DIVIDE IN:
ORDINARIA E SPECIALE.
Quella ordinaria può essere civile e penale.
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari.
Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali.
La giurisdizione speciale può essere:
AMMINISTRATIVA (art 103.1 Cost)
CONTABILE (art 103.2 Cost)
MILITARE (art 103.3 Cost)
E altre giurisdizioni (ad esempio tributaria…)
I GRADI DI
GIURISDIZIONE
LA GIURISDIZIONE CIVILE
I grado
Giudice di pace
per le controversie fino a 2583€
e per quelle di risarcimento dei
danni di circolazione fino
a 15494 €
Tribunale (giudice unico)
per le controversie non di
competenza del Giudice di pace.
È previsto un collegio formato da
3 giudici per determinare
controversie indicate dalla legge
(società, diritto e famiglia)
II grado
Tribunale
(collegio formato da 3 giudici)
Corte d’appello
(collegio formato da 3 giudici)
III grado
Corte di cassazione
LA GIURISDIZIONE PENALE
I grado
Giudice di pace
per i reati in cui è
prevista una pena
detentiva fino
a 4 mesi
Tribunale
(giudice unico)
per i reati in cui
è prevista una pena
detentiva fino
a 10 anni
Corte d’assise
(collegio formato da 2 giudici
togati e da 6 giudici popolari)
per i reati in cui è prevista una
pena detentiva superiore a 10 anni
II grado
Tribunale
(collegio formato
da 3 giudici)
Corte d’appello
(collegio formato
da 3 giudici)
Corte d’assise d’appello
(collegio formato da 2 giudici togati
e da 6 giudici popolari)
III grado
Corte di cassazione
Pubblico Ministero.
GARANZIE E INDIPENDENZA DEL P.M.
<<Gode delle garanzie stabilite nei suoi
riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario>> (art 107.4 cost).
<<Ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale>>(art. 112 Cost).
INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA
INTERNA
La giustizia è amministrativa in nome del popolo.
I PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL POTERE GIUDIZIARIO.
 Soggezione dei giudici alla sola legge.
 Autonomia e indipendenza da ogni altro potere.
 Distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzione.
 Nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati
onorari.
 Inamovibilità dei magistrati.
 Riserva di leggi in materia di norme sull’ordinamento
giudiziario.
ATTRIBUZIONE DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA:
Consiglio superiore della magistratura: carriera e stato
giuridico dei magistrati: assunzione, assegnazione,
trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari.
Ministero della giustizia: organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
LA MAGISTRATURA ORDINARIA
I magistrati con funzioni giudicanti.
- Giudice di pace.
- Giudice di tribunale.
- Giudice di corte di appello.
- Giudice di corte di cassazione.
Magistrati con funzioni requirenti (pubblici
ministeri).
- Procuratore della Repubblica presso il
tribunale.
- Procuratore generale della Repubblica presso
la corte d’appello.
- Procuratore generale presso la corte di
cassazione.
Il giudice negli ordinamenti di COMMON LAW
E DI CIVIL LAW.
Gran Bretagna
Europa continentale
e Stati Uniti
(modello francese)
Il giudice
professionale.
Il giudice
funzionario.
Il Consiglio superiore della magistratura.
Composizione del CSM.
• 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo
presiede), primo presidente e procuratore generale della
Corte di cassazione.
• 16 membri eletti dei magistrati ordinari membri togati.
• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune:
Tra i membri laici il CSM elegge il vicepresidente, carica
ricoperta attualmente da Nicola Mancino.
La responsabilità dei magistrati.
Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio).
Ministro della
Giustizia o
Procuratore
Generale
della Cassazione.
Sezione
disciplinare
del Consiglio
superiore della
Magistratura.
PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO..
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Diritto alla tutela giurisdizionale.
Diritto di difesa.
Gratuito patrocinio.
Giudice naturale.
Irretroattività delle norme penali.
Responsabilità penale personale.
Presunzione di non colpevolezza.
Giusto processo regolato dalla legge.
Contraddittorio tra le parti.
Parità tra accusa e difesa.
Giudice terzo e imparziale.
Ragionevole durata.
Contraddittorio nella formazione della prova.
Obbligo di motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali.
Possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Lavoro realizzato dal gruppo E,
composto da: Nicoletta, Carmen,
Ilenia Bagnoli, Linda
Decisamente anomala fu la VII legislatura (1976-1979), quando nacquero due
Governi di “solidarietà nazionale”, guidati in entrambi i casi da Giulio Andreotti,
che modificarono, radicalmente, la prassi in vigore.
Particolarmente significativo fu il Governo Andreotti , un “monocolore
democristiano” che era sostenuto in Parlamento dalla fiducia e dall’astensione
degli altri partiti. Soprattutto del Partito comunista Italiano che alle elezioni del
1976 aveva ottenuto alla Camera il 34,4% dei voti; l’opposizione era ridotta, ne
facevano parte solo il Movimento sociale Italiano e l’estrema sinistra.
Sostanzialmente simile fu il III Governo Andreotti (1978-1979); si trattava di un
monocolore democristiano, che godeva di un’ampia maggioranza, mentre solo i
gruppi estremisti erano in minoranza.
Aldo Moro è stato un politico italiano, cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri e
presidente del partito della Democrazia Cristiana.
Brigate Rosse è il nome di un'organizzazione terroristica di estrema sinistra fondata nel
1970 da Alberto Franceschini, Renato Curcio e Margherita Cagol.
La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo governo, guidato da Giulio Andreotti,
stava per presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia, l'auto che trasportava
l'onorevole Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati fu intercettata in via
Mario Fani a Roma da un commando delle Brigate Rosse.
In pochi secondi, sparando con armi automatiche, i terroristi uccisero i due carabinieri a
bordo dell'auto di Moro, e i tre poliziotti sull'auto di scorta e sequestrarono il presidente
della Democrazia Cristiana.
Dopo una prigionia di 55 giorni durante la quale venne sottoposto ad un processo politico
e venne chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, il cadavere di Aldo
Moro fu ritrovato il 9 maggio nel cofano bagagli di una Renault 4 a Roma, in via Caetani.
Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il
Consiglio dei ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce
il potere esecutivo
.
Dirige
la politica generale
del Governo e ne è
responsabile. Mantiene
l’unità di indirizzo politico
ed amministrativo,
promuovendo e
coordinando l’attività dei
ministri.
Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica
amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le
competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art.
95, comma 3. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18).
Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del
consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono
pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti.
Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del
governo.
PALAZZO CHIGI
Interni, Esteri,Giustizia, Lavoro, Salute, Beni Culturali,Istruzione, Difesa,
Economia, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Ambiente.
Ministri senza portafoglio: Elio Vito;
Umberto Bossi; Roberto Calderoli;
Andrea Ronchi; Raffaele Fitto; Renato
Brunetta; Gianfranco Rotondi; Giorgia
Meloni; Mara Carfagna.
1) Ministro senza portafoglio è colui che ha il mandato di esercitare un determinato
ufficio civile, senza per ciò essere preposto ad un Dicastero o Ministero.
I ministri senza portafoglio sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2)Con portafoglio significa che fa parte della commissione (ministri+presidente) e può
dare il suo voto per le decisioni.
Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato.
Esercita l'iniziativa legislativa, può richiedere il passaggio in aula (e non in
commissione) di proposte di legge, emana leggi delegate e decreti legge nelle
forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie,
presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello
Stato, solleva la questione di legittimità rispetto le leggi regionali e nel caso
ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.
• Individuare gli interventi che è più urgente realizzare nell’interesse del
Paese.
• Proporre al Parlamento i disegni di legge necessari per realizzare tali
interventi.
• Dare attuazione concreta alla legge quando sarà stata approvato dal
Parlamento.
•Il Presidente della repubblica sceglie il futuro Presidente del Consiglio;
•Se l’incarico viene nominato ufficialmente e dietro sua proposta vengono
nominati anche i ministri;
•Prima di poter esercitare le sue funzioni il Governo deve presentarsi a
entrambe le Camere per illustrare il proprio programma politico e chiedere il
voto di fiducia;
•Se la maggioranza di ciascuna Camera accorda la fiducia, il Governo può
iniziare la sua attività;
•Se la fiducia non viene accordata ufficialmente il governo deve immediatamente
dimettersi e il Presidente della Repubblica deve procedere a una nuova nomina.
I Sottosegretari e i ministri ad interim
1) Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal
consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza
dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è
quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega
loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui
viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero,
assumono la carica di vice-ministri
2) Ad interim sono chiamati i ministri che, oltre al proprio, assumono
provvisoriamente anche la guida di un altro ministero.
Sono provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, che il
Governo può emanare solo in casi straordinari di necessità e di
urgenza e hanno la massima durata di 60 giorni. Se entro questo
termine il Parlamento non li converte in legge, essi decadono.
Sono atti normativi che vengono emanati dal Governo sulla base di
una delega ricevuta dal Parlamento. La delega è una legge con la
quale il Parlamento stabilisce quale dovrà essere l’oggetto del
decreto e quali tempi, criteri e principi il Governo dovrà rispettare.
Sono atti normativi che non hanno la stessa forza di una legge e possono
essere emanati dal Governo nella forma di decreto del Presidente della
repubblica (d.p.r.) e di decreto ministeriale (d.m.), dalle Regioni, Province,
Comuni e dalle Città metropolitane.
Le Circolari
• Sono una ulteriore categoria di atti normativi la cui caratteristica è di
rivolgersi agli organi interni della Pubblica Amministrazione
Palazzo della Consulta
Il 16 dicembre 1968 la Corte costituzionale giudica incostituzionale il primo comma
dell’articolo 559 del Codice penale e cancella dall’ordinamento giuridico il principio
che l’adulterio della moglie è più grave di quello del marito.
Il marito poteva violare l’obbligo della
fedeltà coniugale, mentre la moglie doveva
essere punita più o meno severamente. La
donna
era
considerata
perfino
giuridicamente incapace e privata di molti
diritti. Eppure in tanti altri settori la donna
aveva conquistato pienezza di diritti e la sua
partecipazione alla vita economica e sociale
della famiglia e della intera collettività era
diventata molto più intensa fino a
raggiungere piena parità con l’uomo. Il
trattamento differenziato in tema di
adulterio era rimasto immutato.
La Corte ritiene, così, alla stregua dell’attuale
realtà sociale, che la discriminazione , lungi
dall’essere utile, sia incostituzionale. La legge,
non attribuendo
rilevanza all’adulterio del
marito e punendo quello della moglie, lede
quest’ultima nella sua dignità, perchè costretta
a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, non avendo
alcuna tutela in sede penale.
La Corte ritiene che la discriminazione sancita dal primo comma dell’art. 559 Codice
penale non garantisca l’unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato
al marito, e come tutti i privilegi violi il principio di parità.art.3 C.
La
Corte
italiana
costituzionale
è
un
organo
della
Repubblica
previsto
dalla
Costituzione della Repubblica Italiana del
1948. Le norme del suo funzionamento sono
contenute nella Costituzione stessa, nella
legge costituzionale n. 1 del 1948 e nella legge
n. 87 del 1953, nonché in altre disposizioni
integrative e nel regolamento generale di cui
la Corte è dotata.
In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:
1) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni,
2) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra Regioni
3)sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
4) sull' ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con
la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953).
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (di questi,
tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore
generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti
procuratori generali della Cassazione; uno da un collegio del quale fanno parte il
presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; uno da
un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i
consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei
conti - art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953).
La Corte elegge tra i suoi componenti il
presidente, una delle più alte cariche dello
stato, che rimane in carica tre anni ed è
rieleggibile.
E'
prassi
invalsa
che
il
presidente venga scelto fra i giudici che
stanno concludendo il mandato, in modo da
garantire una certa mobilità della carica.
L'attuale
presidente
della
Corte
costituzionale è, dal 25 febbraio 2009,
Francesco Amirante
Le decisioni della Corte costituzionale
assumono
la
forma
delle
decisioni
giurisdizionali
tipiche:
sentenze
(decisioni
merito),
ordinanze
processuali),
decreti
(decisioni
di
(decisioni procedurali). Posta la modesta
rilevanza esterna dei decreti, si può
quindi affermare che le pronunce della
Corte si possano distinguere in due
categorie: le sentenze di accoglimento e
le decisioni di rigetto (siano esse di
merito o processuali).
Decisioni di natura
processuale
Esse si basano su considerazioni che non consentono di passare all'esame del
merito della questione di legittimità costituzionale. Nella giurisprudenza della
Consulta, si può notare come esse assumano promiscuamente la forma delle
sentenze o delle ordinanze, non contando tanto la forma stessa, quanto il
motivo che sta alla base della decisione di non passare al merito, e presentano
in alcuni casi un carattere sostanzialmente decisorio.
Decisioni di merito
Esse
possono
essere,
innanzi
tutto,
divise
in
sentenze
di
accoglimento, tramite le quali la Corte si pronuncia sia sulla questione
che sulla legge, e decisioni di rigetto (in forma di sentenza o di
ordinanza), le quali invece si pronunciano solo sulla questione, in
quanto non spetta alla Corte un generale potere di esternazione della
costituzionalità o incostituzionalità delle leggi, ma solo un potere
repressivo dell'incostituzionalità.
Decisioni interpretative
Nelle decisioni interpretative la Corte si pronuncia non sulla disposizione
di legge nel significato normativo individuato dal giudice a quo, bensì su un
diverso significato normativo che essa stessa ritiene contenuto nella
disposizione impugnata. Non c'è alcuna corrispondenza tra "chiesto e
pronunciato”.
Il giudizio sulle leggi
Sono previste due sole vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento
in via incidentale e col procedimento in via di azione: nel primo la questione di
legittimità può essere sollevata nel corso di un giudizio e davanti ad una
autorità giurisdizionale; per l’altro la facoltà è data unicamente allo Stato e alle
Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) di presentare
direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente
della Regione e dello Stato (o di altra Regione). La giurisprudenza ha poi
aggiunto l’ipotesi del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato
determinato da una legge o atto avente forza di legge. È stata scartata la
proposta di consentire ai cittadini di adire direttamente la Corte per tutelare
diritti costituzionalmente garantiti che si ritengano essere stati lesi.
Nei processi non ancora conclusi il giudice non dovrà applicare la legge annullata.
Per i processi già terminati, gli effetti dell’annullamento sono diversi a seconda che
si tratti di processi civili o penali:
1)I processi civili: già decisi con sentenza divenuta definitiva non potranno essere
riaperti;
2)I processi penali: invece, dovranno essere riconsiderati e la pena inflitta sulla base
della legge incostituzionale dovrà essere annullata.
Lavoro realizzato dal gruppo A,
composto da: Cristina, Marialucia, Gianna e
Rosita
L’ultimo discorso di Matteotti
Giacomo Matteotti era un socialista riformista, fu
tra i più decisi oppositori del regime fascista. Nel
discorso alla Camera dei Deputati del 30 Maggio
1924, Matteotti denuncia con coraggio le violenze
che permisero al partito fascista di vincere le
elezioni del 1924:fu il suo ultimo discorso. Il 10
giugno del 1924 Matteotti fu sequestrato e
picchiato a morte da una scuadra fascista. Che
tento occultarne il cadavere massacrato.
Cos’è il Parlamento?
Deriva dal termine francese parlament che indica
l’azione di parlare, quindi è un luogo dove si
discute per giungere a conclusione.
È
un organo bicamerale perfetto;
bicamerale perfetto perché le due
Camere hanno funzioni perfettamente
identiche; quindi hanno gli stessi poteri.
Il Parlamento è titolare del potere
legislativo cioè chi discute e vota le
leggi. Esso svolge anche altre
importanti
funzioni
affidate
dalla
Costituzione.
Le Funzioni:
Legislativa;
Eleggere il capo dello Stato;
Indirizza e controlla l’operato del Governo;
Ratifica i trattati internazionale più
importanti;
Concede l’amnistia e l’indulto;
Dichiara la guerra;
Nomina 5 giudici della Corte
Costituzionale;
Elegge 8 membri del CSM;
Pone sotto accusa il PDR per reati di
tradimento o attentato alla Costituzione;
Approva ogni anno il bilancio dello Stato.
Il Parlamento è formato da
Camera dei Deputati; i
quali occupano il
Palazzo
Montecitorio che ha
sede a Roma a
piazza Montecitorio
Camera dei Senatori;
i quali occupano
Palazzo Madama che
ha sede a Roma a
piazza Navona
La Struttura:
E’ costituito da 2 camere:
Camera dei deputati: formati da 630
deputati, il presidente è Giancarlo Fini e ha
sede a Montecitorio;
Camera dei senatori: formati da 315
senatori, il presidente è Renato Schifani e
ha sede al Palazzo Madama. Ai senatori si
aggiungono i senatori a vita.
Camera dei Deputati
composto da 630
deputati ed il
presidente della
Camera è Gianfranco
Fini
Camera dei Senatori
composto da 315
senatori ed il
presidente della
Camera è Renato
Schifani
La legislatura
Si chiama legislatura l’arco di tempo nella quale
hanno la carica i membri della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
entrambi sono eletti per cinque anni. Al termine
della legislatura il Presidente della Repubblica
indica nuove elezioni politiche e fissa la data
della prima riunione del nuovo Parlamento. É
possibile, tuttavia, che alla legislatura venga
posto fine anticipatamente.
L’attuale è la XVI legislatura.
Secondo l’art 59 della Costituzione italiana
nella Camera dei Senatori vanno aggiunti i
Senatori a vita
Si può diventare senatore a vita per due motivi
Comma 1: “É senatore a
vita di diritto, salvo una
rinunzia, chi è stato
Presidente della
Repubblica;
Comma 2: “Il Presidente
della Repubblica può
nominare senatori a vita
cinque cittadini che
hanno illustrato la
Patria per altissimi
meriti nel campo
sociale, scientifico,
artistico e letterario.”
Francesco Cossiga
Giulio Andreotti
Oscar Luigi Scalfaro
Emilio Colombo
Carlo Azeglio Ciampi
Sergio Pininfarina
Rita LeviMontalcini
Rita Levi-Montalcini
(Torino, 22 aprile 1909) è una
scienziata e senatrice italiana.
È stata insignita del premio
Nobel per la medicina nel 1986
per le sue scoperte e
l'individuazione di fattori di
crescita cellulare. Venne
nominata senatrice a vita nel
2001 dal presidente Carlo
Azeglio Ciampi. È socia
nazionale dell'Accademia dei
Lincei per la classe delle
scienze fisiche.
Emilio Colombo
(Potenza, 11 aprile 1920) è un
politico italiano laureato in
giurisprudenza, fu eletto
per la prima volta deputato
all'Assemblea Costituente
nel 1946, per poi essere
riconfermato in tutte le
legislature fino alle
dimissioni da deputato nel
1992. Esponente storico
della Democrazia Cristiana,
è stato anche parlamentare
europeo dal 1976 al 1980 e
dal 1989 al 1992.
Giulio Andreotti
(Roma, 14 gennaio 1919) è
un politico, scrittore e
giornalista italiano. Ha
ricoperto più volte
numerosi incarichi di
governo. È attualmente
Presidente della Casa di
Dante in Roma.
Sergio Pininfarina
(Torino, 8 settembre 1926) è un
imprenditore, designer e
senatore italiano. Sergio Farina
diventa il presidente
dell'omonima azienda di
carrozzerie alla morte del padre
Battista "Pinin" Farina che ne
fu il fondatore. Il diminutivo
"Pinin" è stato aggiunto
all'originario cognome "Farina"
nel 1961. Consegue la laurea in
Ingegneria Meccanica nel 1950
al Politecnico di Torino,
approfondendo le sue
conoscenze in Inghilterra e
negli Stati Uniti.
Carlo Azeglio Ciampi
(Livorno, 9 dicembre 1920) è
un economista e politico
italiano, decimo presidente
della Repubblica dal 18
maggio 1999 al 10 maggio
2006. É stato governatore
della Banca d’Italia dal
1979 al 1993, presidente
del Consiglio dei Ministri e
ministro del Turismo e
dello Spettacolo ad Inferim
(1996- 1999).
Oscar Luigi Scalfaro
(Novara, 9 settembre 1918) è
un politico ed ex magistrato
italiano, nono Presidente
della Repubblica dal 1992 al
1999. Fu eletto deputato
ininterrottamente dal 1946 al
1992, quando, durante la sua
presidenza della Camera dei
Deputati, fu eletto Presidente
della Repubblica. In
precedenza era stato
Ministro dell'Interno nel
Governo Craxi I. Attualmente
è senatore a vita e aderisce
al Partito Democratico.
Francesco Cossiga
(Sassari, 26 luglio 1928) è un
politico, giurista e docente
italiano, ottavo presidente
della Repubblica dal 1985 al
1992 quando assunse, di
diritto, l'ufficio di senatore a
vita. A seguito di un decreto
del presidente del Consiglio
dei ministri può fregiarsi del
titolo di presidente emerito
della Repubblica Italiana.
Seduta Comune:
Il parlamento si riunisce in seduta
comune per:
 Eleggere il PDR e si aggiungono
58 delegati regionali, 3 per ogni
regione tranne la Valle D’Aosta che
ne manda 1. In totale 1003 persone
si riuniscono a Montecitorio.
Seduta Comune…
Quando si riuniscono tutti?
I 945 onorevoli si riuniscono a Palazzo Montecitorio
i seguenti casi:
•eleggere il Presedente della Repubblica;
•eleggere 5 Giudici Costituzionali;
•eleggere 1/ 3 membri del Consiglio Superiore della
Magistratura;
•mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica;
L’organizzazione delle
Camere.
All’interno delle Camere vi sono i cosiddetti
gruppi parlamentari, che sono appunto
raggruppamenti di Deputati o di Senatori
nelle liste del medesimo partito specializzate
per materia. Attualmente di gruppi
parlamentari all’interno della Camera dei
Deputati sono 14, invece, in quella dei
Senatori 13;
Come possono essere le
Commissioni?
• Commissioni permanenti: sono una sorta di Camere in
scala ridotta composta da un numero ristretto di
Deputati o Senatori;
• Commissioni speciali: vengono affidati loro un
compito specifico e si sciolgono solo quando tale
compito viene assolto;
• Commissioni bicamerali: sono chiamate così perché
riuniscono membri di entrambe le Camere cioè
Deputati e Senatori. Queste commissioni possono
essere di due tipi: permanenti e temporanee, quando
sono costituite per affrontare una specifica questione;
Lo scopo di queste Commissioni è accelerare il
lavoro del Parlamento perché altrimenti i tempi
sarebbero molto più lunghi e nell’arco di un
anno potrebbero essere risolte ben poche
questioni.
Ogni
volta
che
occorre
prendere
un
provvedimento o votare una legge, ciascun
gruppo discute al proprio interno la posizione
da assumere e poi delega uno o più
rappresentanti ad esprimere, in aula, il parere
di tutto il gruppo. In questo modo l’attività
parlamentare procede in modo più ordinato e
spedito. Ogni gruppo elegge un capogruppo
che ne coordina l’attività.
Speciali: sono una sorta di commissioni a
cui viene affidato un compito speciale. Si
sciolgono solo quando il compito viene
assolto.
Bicamerali: sono così chiamate perché si
riuniscono i membri di entrambe le camere.
Le leggi finiscono in commissione che opera
in sede:
• Referente: studia solo la legge articolo per
articolo e l’espongono all’assemblea.
• Deliberante: oltre a studiarlo se lo votano
anche e all’assemblea va il voto finale.
La funzione legislativa
La funzione più importante per il Parlamento è
appunto quella legislativa cioè discutere e
votare le leggi; le leggi sono solo degli atti
normativi approvati dal Parlamento;
Il Parlamento aveva una competenza legislativa
generale e quindi esso poteva legiferare su
qualsiasi tema, tranne quelli riservate alla legge
regionale;
Come sono cambiate le cose
dopo il 2001....
 Allo Stato è rimasta una competenza
legislativa numerata, cioè limitata alla
specifiche materie indicate dalla Costituzione;
 La Regione, invece, ha assunto una
competenza legislativa generale; cioè
significa che essa può legiferare su ogni
materia senza intralciare quelle che sono
riservate allo Stato;
Elettorato:
Capacità di votare:
Attivo: per la camera dei deputati 18 anni
mentre per i senatori 25 anni.
Capacità di essere votato:
Passivo: per la camera dei deputati 25
anni per la camera dei senatori 40 anni.
Le deliberazioni
Ecco le votazioni possono avvenire a scrutinio
palese o a scrutinio segreto;
Palese
è quello generalmente
usato;
Segreto
quando costituisce un
eccezione ed è
ammesso solo nei casi
indicati dai
regolamenti delle
Camere;
Voto
• Maggioranza
semplice: è quella
normale, che si applica
in tutti i casi salvo
diversa previsione, e si
raggiunge se votano a
favore del
provvedimento in esame
la metà più uno. Si
contano solo i presenti
senza calcolare gli
assenti;
•
Maggioranza
assoluta: si
raggiunge se vota
a favore del
provvedimento la
metà più uno dei
componenti
dell’assemblea. Si
calcolano sia i
presenti che gli
assenti;
• Maggioranza
qualificata: è quella
che prevede un
numero ancora
maggiore di voti
favorevoli perché si
calcolano i due terzi
dell’assemblea. Con
questo tipo di
maggioranza si elegge
il Presidente della
Repubblica;
Possiamo ricevere tutti la
carica di Deputati o Senatori?
Un cittadino, uomo o donna che sia, che
possieda tutti i requisiti di età richiesti
dalla legge e che non sia stata privato
dell’elettorato passivo, può candidarsi
nelle liste di un partito. E se riceve un
numero sufficiente di voti, può essere
eletto Deputato o Senatore; questa legge,
inoltre, considera alcuni casi di
ineleggibilità e incompatibilità.
• Ineleggibilità perché alcune categorie di
soggetti che, per la funzione che
svolgono, potrebbero esercitare indebite
pressioni sugli elettori ricavandone
ingiusti vantaggi elettorali;
• Incompatibilità perché con il ruolo
parlamentare, alcuni incarichi come
quello di Presidente della Repubblica o
di giudice della Corte Costituzionale;
Non
sono eleggibili: alcune categorie di
soggetti che, per la funzione che svolgono,
potrebbero esercitare pressioni sugli elettori
ricavandone ingiusti vantaggi elettori.
Sono
incompatibili: con il ruolo di
parlamentare o che sia
contemporaneamente sia deputato che
senatore.
La scelta del candidato può essere
effettuata con:
- metodo maggioritario: i seggi sono
attribuiti al candidato o al gruppo di
candidati che ottiene la maggioranza dei
voti validi.
- metodo proporzionale: il seggio o
i seggi sono attribuiti al candidato o
ai candidati in proporzione ai voti
ottenuti.
• L’attuale legge elettorale per Camera e
Senato
• Fino al 1993 Sistema elettorale proporzionale
puro
• Camera: 630 seggi -assegnati entro
circoscrizioni elettorali-indicazione di voto
con preferenza per uno/più candidati
• Senato: 375 seggi -assegnati entro collegio
uninominale su base regionale
ELEMENTI DI CRITICITÀ
• Moltiplicazione dei partiti
• Maggioranze variabili e “ricatto”dei
partiti minori
• Facilità di crisi di governo e
conseguente instabilità istituzionale
ELEMENTI DI CRITICITÀ
• bipolarismo ancora “imperfetto”maggioranze
parlamentari variabili (frammentazione
partitica e fenomeno del c.d. “ribaltone”)
• Instabilità dei governi non armonizzazione con
forma di governo e ricadute di carattere
istituzionale(es. problema del candidato
premier della coalizione, camere
funzionalmente simmetriche)
• Legge 270/2005 attualmente in vigore
Sistema elettorale proporzionale (con
sbarramenti)“con effetto maggioritario di
coalizione”(premio di maggioranza) e
con successivo riparto proporzionale dei
seggi tra le liste componenti la coalizione
stessa
RIPARTIZIONE SEGGI
• CAMERA riparto su base nazionale con
successiva attribuzione alle
circoscrizioni
• accesso a ripartizione = soglie di
sbarramento
La situazione italiana è molto complessa e differenziata a
seconda del tipo di elezione.
Sistema proporzionale:
Elezioni circoscrizionali
Parlamento Europeo
Parlamento Italiano
Sistema maggioritario a turno unico:
Sindaco e Consiglio comunale per i comuni con meno
15.000 abitanti
Sistema maggioritario a turno doppio:
Sindaco e Consiglio comunale per i comuni oltre i
15.000 abitanti
Provincia
Misto, Proporzionale con premio di maggioranza
Regioni a Statuto Ordinario
di
Immunità parlamentari
I deputati e i senatori non sono perseguibili
per i reati di opinione (insindacabilità) e
possono essere arrestati solo con il
consenso della Camera cui appartengono
(immunità dagli arresti).
Insindacabilità
immunità dagli
arresti
L’iter di una legge
Una legge può essere presentata da vari “organi”
1)
2)
3)
4)
5)
Ogni Deputato/ Senatore;
50. 000 elettori;
Ogni Regione;
Il Governo;
Il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro);
Questa legge che viene presentata può essere sia un
progetto che un disegno di legge;
Approvazione:
Maggioranza relativa o semplice: si
calcolano i presenti;
Maggioranza assoluta: si calcolano anche
gli assenti;
Maggioranza qualificata: si calcolano i 2/3.
Normalmente si applica la maggioranza
semplice.
Approvazione: voto a
maggioranza
La legge poi finisce in Commissione; la quale li
può essere votata in due modi
In sede Referente, cioè
quando la Commissione si
studia la legge e poi la
espone in Assemblea. Una
volta giunta in Assemblea,
essa se la votano articolo
per articolo ed poi alla fine
emana il voto finale;
In sede Deliberante, cioè
quando la Commissione si
studia la legge e se anche
vota articolo per articolo.
Una volta votata la
presenta all’Assemblea per
emanare il voto finale;
La legge una volta approvata dal
Parlamento per entrare in vigore deve
essere promulgata e resa pubblica sulla
Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia se la legge appare in palese contrasto
con le norme o con lo spirito della Costituzione
il Presidente, prima di promulgarla, può
rinviarla alle Camere perché la ridiscutano. Il
Presidente esercita, quindi, una sorta di veto
sospensivo costringendoli a ripetere il
provvedimento legislativo affinché prima di
pubblicare una legge ci pensino più allungo.
Una volta che la legge è ritornata in Parlamento
viene votata nuovamente. Se il Parlamento
torna ad approvare la legge nel medesimo
testo il Presidente ha l’obbligo di promulgarla.
Promulgazione
Atto in cui il PDR dichiara che la legge è
stata regolarmente approvata da entrambe
le camere e ordina di farle rispettare. Se la
legge appare in palese contrasto con le
norme della Costituzione la può rimandare
alle camere.
Pubblicazione
Dopo la promulgazione, il testo
originale della legge viene inserito nella
“Raccolta degli atti normativi della Repubblica
italiana” e una copia viene inviata alla
redazione della Gazzetta Ufficiale perché sia
pubblicata. Con la pubblicazione, la legge
viene resa ufficialmente nota a tutti ed entra in
vigore dopo un termine (vacatio legis) che
solitamente è 15 giorni. Trascorsa la vacatio,
nessuno può più validamente sostenere di non
essere stato in grado di conoscere l’esistenza
di una determinata legge.
Lavoro realizzato dal gruppo C,
composto da: Ilenia D’Ovidio,
Maria grazia, Giovanni e
Michaela.
Un caso per iniziare: un evento storico
La spinte separatiste della Sicilia hanno radici lontane.
Nell’immediato dopoguerra, l’indipendentismo si organizza
per separare la Sicilia dal resto d’Italia. L’obiettivo non è
ben chiaro: qualcuno vuole creare un vero e proprio Stato
sovrano, gli altri vogliono l’annessione agli stati agli Stati
Uniti, idea appoggiata anche dalla mafia statunitense.
Nasce un vero e proprio esercito, l’EVIS ( esercito
volontario per l’indipendenza siciliana), che combatte
contro l’esercito italiano una “guerra separatista”, conclusa
il 29 dicembre 1945 con la sconfitta del Piano della Fiera,
presso Caltagirone. Fra il 1945 e il 1946, il separatismo
entra nella legalità, e nasce il MIS (Movimento per
l’indipendenza della Sicilia), presente anche all’Assemblea
costituente.
In questi anni, il MIS entrò in contatto con Salvatore Giuliano
(1922-1950), un bandito, che stava estendendo la sua
azione brigantesca in tutta la Sicilia occidentale, contando
su una vasta rete di omertà e di appoggi, sia politici che
mafiosi. Giuliano circondò le sue “imprese” di una vaga
ispirazione separatistica, e si atteggiò a “nemico giurato”
delle forze della Repubblica Italiana. Giuliano organizzò
numerose aggressioni contro sindacalisti e militanti politici,
che culminarono nella strage di Portella della Ginestra del
1947, quando la “banda Giuliano” aprì il fuoco contro una
folla di lavoratori che si era riunita per festeggiare il Primo
Maggio: ci furono 10 morti e 30 feriti. In seguito, Giuliano
cominciò a diventare troppo scomodo anche per chi
l’aveva protetto, tanto che il 5 luglio 1950 fu trovato morto.
Le circostanze della morte di Giuliano sono tra le pagine
più oscure della nostra storia.
LE REGIONI
• LO STATUTO è un insieme di norme che
regolano l’organizzazione della Regione e
pongono le linee fondamentali alle quali gli
organi regionali dovranno attenersi nello
svolgere le loro attività.
• STATUTI SPECIALI sono accordati dalla
Costituzione (art 116) a cinque regioni: Sicilia,
Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e
Friuli Venezia Giulia.
GLI ORGANI DELLA REGIONE
Sono organi della regione:
• Il Consiglio regionale,
• Il Presidente della Regione e la sua Giunta.
Il consiglio regionale costituisce il Parlamento della Regione.
Esso discute e approva le leggi regionali e può anche
avanzare proposte di leggi al Parlamento nazionale. I
Consiglieri vengono eletti ogni 5 anni con il sistema
elettorale. Il Presidente della Regione e la Giunta,
costituiscono il “governo regionale”. La Giunta è un organo
composto da un numero variabile di assessori ciascuno dei
quali si occupa di un ramo particolare dell’amministrazione
avvalendosi di una struttura detta assessorato. Gli
assessori sono nominati dal Presidente della Regione e da
questo possono essere revocati in qualsiasi momento.
IL PRESIDENTE:
• Rappresenta la Regione;
• Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
• Ma soprattutto dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
Egli, dispone la Costituzione:
• È eletto ogni 5 anni a suffragio universale diretto
• Può essere rimosso dal suo incarico con decreto motivato dal
Presidente della Repubblica qualora compia atti contrari alla
costituzione, gravi violazioni di legge, o per ragione di sicurezza
nazionale;
• Può essere costretto alle dimissioni qualora di dimetta la
maggioranza del Consiglio Regionale;
• Può essere costretto alle dimissioni con una motivazione di sfiducia
richiesta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
DELLA REGIONE
• la Regione aveva una competenza legislativa
concorrente, nel senso che poteva solo concorrere,
insieme allo Stato, a regolare determinati aspetti della vita
sociale. Solo le Regioni a statuto speciale avevano, su
alcune materie, una potestà legislativa esclusiva. In
seguito alla citata riforma costituzionale il rapporto tra
legge statale e legge regionale è stato rovesciato.
Cosicché la Regione:
• Ha assunto una competenza legislativa generale,
• Salvo che per le specifiche materie riservate alla
competenza esclusiva dello Stato o per le quali la
competenza è ripartita tra lo Stato e le Regioni. Le leggi
regionali sono in ogni caso, subordinate al rispetto:
della Costituzione, delle norme poste dall’Unione
europea, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia,
delle norme contenute nei rispettivi statuti.
IL COMUNE:
E’ l’ente locale a cui è affidato il compito di curare gli interessi e di
promuovere lo sviluppo della propria comunità i principali settori verso i
quali si indirizza l’attività comunale sono: la cura dei servizi sociali,
l’assetto e l’utilizzazione del territorio, lo sviluppo economico.
ORGANI necessari del Comune sono: il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
comunale. Il primo è eletto direttamente dai cittadini residenti nel
Comune, resta in carica per cinque anni. Può essere rieletto al termine
del suo mandato ma non per la terza volta consecutiva.
LA GIUNTA è l’organo esecutivo ed è composta dal sindaco e
dall’insieme degli assessori ciascuno dei quali, per mezzo di una
struttura chiamata assessorato, provvede ad amministrare un
determinato settore della vita pubblica: urbanistica, viabilità, assistenza
scolastica e così via. Gli assessori sono collaboratori del Sindaco e
come tali vengono da lui nominati e possono essere revocati in
qualsiasi momento.
IL CONSIGLIO COMUNALE è eletto ogni 5 anni dai cittadini residenti nel
Comune e svolge soprattutto una funzione di indirizzo e di controllo
sulle attività comunali.
LA PROVINCIA
E’ un ente locale che comprende nel suo territorio
più comuni. Essa si occupa delle questioni che
superano la competenza dei singoli Comuni e
interessano l’intero territorio provinciale. Tra le
funzioni di competenza provinciale ricordiamo:
- La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, delle
risorse idriche ed energetiche, di beni culturali;
- La cura della viabilità provinciale
- La gestione dei trasporti, dei servizi sanitari,
dello smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
GLI ORGANI DELLA PROVINCIA
Gli organi della provincia sono simili a quelli del Comune. In particolare:
• Il Consiglio provinciale, eletto dai cittadini residenti nella provincia,
ha la funzione di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e
dura in carica cinque anni;
• La Giunta provinciale, composta da assessori nominati dal
Presidente della Provincia, collabora con questo nello svolgimento
della funzione;
• Il Presidente della provincia rappresenta l’ente, presiede la giunta
ed è responsabile dell’amministrazione provinciale.
Come il Sindaco, è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. Può
essere costretto alle dimissioni con il voto di sfiducia del Consiglio,
ma in tal caso anche il Consiglio è costretto a dimettersi e debbono
essere indette nuove elezioni amministrative.
L’ORDINAMENTO REGIONALE
PRIMA E DOPO LE RIFORME
COSTITUZIONALI
Ieri
• Statuti approvati con legge
dello Stato
• Potestà legislativa solo
concorrente
• Parallelismo delle funzioni
amministrative e legislative
• Visto governativo sulle leggi
regionali e ricorso preventivo
alla Corte Costituzionale
• Controllo statale sugli atti
amministrativi della regione
Oggi
• Statuti approvati con la legge
regionale
• Potestà legislativa concorrente
ed esclusiva
• Sussidiarietà verticale
• Nessun visto e ricorso
successivo alla Corte
costituzionale
• Potere sostitutivo statale
LE AUTONOMIE TERRITORIALI: UN
ORDINAMENTO FEDERALE?
• Art. 114 Cost. 1948
<<La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni>>
Art. 114 Cost. 2001
<<La Repubblica è costituita dai Comini, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dello Stato. I Comuni, le province, le
Città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione>>
REGIONI SPECIALI E REGIONI
ORDINARIE
Regioni speciali
Regioni ordinarie
Statuti approvati con legge
costituzionale
(senza referendum)
Statuti approvati con legge
regionale
LA POTESTA’ LEGISLATIVA
Art.117 Costituzione
Comma 2
Elenco delle materie di
Competenza esclusiva
Comma 3
Elenco delle materie di competenza
Concorrente
Leggi statali che determinano i
Principi fondamentali
leggi statali
Leggi regionali
Comma 4
Competenza residuale in ogni altra materia non in elenco
Leggi regionali
LA POTESTA’ REGOLAMENTARE (ART.
117.6 COST.)
• Materie di legislazione statale esclusiva: regolamenti
statali, salvo delega alle regioni
• Materie di legislazione concorrente e residuali:
regolamenti regionali
• Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni attribuite ai comuni e alle province: regolamenti
locali
L’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E
LOCALE
(ART. 119 COST.)
• Risorse autonome: tributi ed entrate propri,
compartecipazione al gettito di tributi erariali
• Fondo perequativo: senza vincolo di destinazione
• Trasferimenti aggiuntivi dello Stato: con vincolo di
destinazione
I RAPPORTI STATO-REGIONI ED ENTI LOCALI
Presidenza del consiglio dei ministri
•
•
•
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano (presidenti delle regioni e delle province
autonome)
Conferenza Stato-città e autonomie locali (presidente dell’ ANCI,
presidente dell’UPI, sindaci e presidenti di provincia disegnati dall’ANCI e
dall’ UPI)
Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali
LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E IL
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ (ART. 118
COST.)
• Funzioni proprie
• Funzioni conferite con legge statale
• Funzioni conferite con legge regionale
Sussidiarietà in senso verticale
Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative <<salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario. Siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato>>
Sussidiarietà in senso orizzontale
<<autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività e interesse generale>>
LA FORMA DI GOVERNO LOCALE
ELETTORI COMUNE / PROVINCE
SINDACO / PRESIDENTE
PROVINCIA
nomina e revoca
dimissioni, morte,
impedimento permanente
rimozione del
sindaco/presidente
GIUNTA
COMUNALE /
PROVINCIALE
CONSIGLIO
COMUNALE /
PROVINCIALE
sfiducia verso il
sindaco/presidente, dimissioni
contestuali della metà più uno
dei consiglieri
Scioglimento del consiglio e nuove elezioni del
Sindaco/presidente e del consiglio
Stemma della regione Molise
Descrizione Araldica dello Stemma
Scudo rosso, bordato d'argento e con banda diagonale dello stesso colore.
In alto a sinistra una stella d'argento con punte analoga a quella della
riproduzione dell'Arme della Provincia di Molise contenuta in un frontespizio
tratto dall'opera "il Regno di Napoli diviso in dodici Province" di Enrico
Rocco Alemanno (Napoli, 1608)
Cartiglio con sfondo rosso-blu, sovrastato da corona principesca a 8 fioroni e 8
perle, con al centro un ovale contenente sei torri nel campo, sormontate da
un'altra corona, delle quali tre sono ordinate nella parte superiore e tre nella parte
inferiore
Inquartato: nel PRIMO, che è di Isernia,
d'argento al serpente a forma di S verde
avente in palo bastone di comando d'oro; nel
SECONDO, che è di Agnone, d'argento al
grifone portante una lettera A; nel TERZO, che
è di Venafro, spaccato nel primo argento e nel
secondo di nero a tre fasce d'argento; nel
QUARTO, che è di Frosolone, d'azzurro alla
calotta sferica d'argento in punta caricata da
una colomba e da una lettera F, alla stella
raggiante d'oro
Capoluogo di regione: Campobasso
Province: Campobasso e Isernia
Superficie totale: Kmq 4,438
Popolazione: 320.601
Lavoro realizzato dal gruppo B,
composto da: Chiara Martinelli,
Erica, Giusy, Mariangela e Luca
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l`ordinamento costituzionale italiano