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Animali e diritto italiano: una storia
di Anna Mannucci in www.olir.it * (2001)
● I problemi fondamentali continuano a essere la
definizione e l'accertamento del maltrattamento
● In troppe attività umane gli animali molto spesso
sono “trattati male” – in termini scientifici “il loro
benessere è molto scarso”
● Per esempio nell'allevamento e nel trasporto
● Si pensi poi agli animali soltanto feriti nella attività
di caccia e lasciati agonizzare perchè introvabili
* osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose
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La prescrizione (art. 157 c.p.)
➔E' una delle cause di estinzione del reato (come
la morte del reo)
➔La ratio risiede nell'attenuarsi dell'interesse dello
Stato alla punizione dei reati il cui ricordo sociale
si è affievolito nel periodo di tempo in cui non si è
giunti all'accertamento della responsabilità o alla
esecuzione della pena inflitta (ma anche per
ragioni di economia del sistema giudiziario e di
garanzia della difesa)
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La prescrizione (art. 157 c.p.)
➔Per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per il reato consumato o tentato, senza
tener conto delle circostanze attenuanti e
aggravanti
➔Il termine decorre dal giorno della consumazione
del reato (consumato) o dal giorno in cui è
cessata l'attività del colpevole (nel tentativo)
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I termini della prescrizione (art. 157 c.p.)
✗La prescrizione corrisponde al massimo della
pena edittale stabilita dalla legge per ogni reato
✗Non meno di sei anni per i delitti, ancorché puniti
con la sola pena pecuniaria
✗Non meno di quattro anni per le contravvenzioni,
ancorché punite con la sola pena pecuniaria
✗La prescrizione è sempre
rinunciabile dall'imputato
espressamente
✗La prescrizione non estingue i reati per i quali la
legge prevede la pena dell'ergastolo
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Gli animali e il codice penale
✗ Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata
la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attività medesime".
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La confisca (art. 240 c.p.)
− E' una misura di sicurezza patrimoniale reale e
come tale
✔applicabile ai soggetti pericolosi che hanno già
commesso un fatto penalmente rilevante
✔consegue ad un giudizio di pericolosità del
soggetto cioè di probabilità di futura recidiva
✔non ha carattere punitivo ma rieducativo
✔è indeterminata in quanto proporzionale alla
prognosi di pericolosità (a differenza delle pene
che devono essere determinate e
proporzionate al fatto)
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La confisca (art. 240 c.p.)
− Consiste nella espropriazione delle cose attinenti
al reato, perchè servirono o furono destinate a
commeterlo o perchè ne sono il prodotto o il
profitto o perchè la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione di esse costituisce
reato
− Mentre le altre misure di sicurezza hanno come
presupposto la pericolosità del soggetto, la
confisca ha innanzitutto come presupposto la
pericolosità della cosa. Dalla cosa la pericolosità
può passare per “induzione” al soggetto
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Gli animali e il codice penale
Art. 727 – (Abbandono di
animali)
Chiunque abbandona
animali domestici o che
abbiano acquisito
attitudini della cattività è
punito con l’arresto fino
ad un anno o con
l’ammenda da 1.000
euro a 10.000 euro.
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Alla
stessa
pena
soggiace
chiunque
detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro
natura, e produttive
di gravi sofferenze".
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Legge 20 luglio 2004, n.189
✔ Art. 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e
pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la produzione o il confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte,
dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché
commercializzare o introdurre le stesse nel territorio
nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e
la distruzione del materiale di cui al comma 1
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Legge 20 luglio 2004, n.189
✔ Art. 6 (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge,
con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche
agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo
agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice
di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
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disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale
Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali)
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del
codice penale non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di
giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
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disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati)
- Gli animali oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confisca sono affidati ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta
individuati con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno.
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Gli animali e il codice penale
Art. 500 Diffusione di una malattia delle piante
o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia
alle piante o agli animali, pericolosa
all`economia rurale o forestale, ovvero al
patrimonio zootecnico della nazione, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa la pena è della
multa da lire 200.000 a 4 milioni.
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Gli animali e il codice penale
Art. 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e
pascolo abusivo
Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria
nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 .
Se l`introduzione o l`abbandono di animali, anche non raccolti in
gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui,
la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire
40.000 a 400.000.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o
dall`abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il
colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa da lire 100.000 a 1 milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Gli animali e il codice penale
Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede
d`ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame
raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini,
anche non raccolti un mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi
da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
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Gli animali e il codice penale
Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i
ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l`arresto fino a
tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000.
Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autorità.
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Gli animali e il codice penale
Art. 672 Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele,
animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000
.
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da
soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se
non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a
pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona
inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo
l`incolumità delle persone.
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Gli animali e il codice civile
Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo
fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al
fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del
vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole
riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o
l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il
proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o
l'animale.
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Gli animali e il codice civile
Art.
923
suscettibili
occupazione
Cose
di
Le cose mobili che non
sono
proprietà
di
alcuno si acquistano
con l'occupazione.
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Gli animali e il codice civile
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti
dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto
del proprietario del fondo a indennità per il
danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato,
se non sono reclamati entro venti giorni da
quando il proprietario ha avuto conoscenza del
luogo dove si trovano.
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Gli animali e il codice civile
Art. 1496 Vendita di
animali
Nella vendita di animali
la garanzia per i vizi è
regolata dalle leggi
speciali
o,
in
mancanza, dagli usi
locali. Se neppure
questi dispongono, si
osservano le norme
che precedono (1490
e seguenti).
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Gli animali e il codice civile
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per
il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei
danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto
la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito
(1218,1256; Cod. Pen. 672).
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