TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Nella procedura esecutiva esattoriale N. ……………………..…………… promossa da
EQUITALIA CENTRO S.P.A. (Agente per la Riscossione Tributi della Provincia di Reggio
Emilia) nei confronti di …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PIGNORAMENTO DEL
………………/………………/……………………… R.P. ………………………………………………
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
 vista l’istanza depositata da Equitalia Centro in data ……………/……………/…………………,
 visto ed applicato l’art. 80 comma 2° D.P.R. 602/1973,
 richiamata la circolare di questo Ufficio in data 28/6/2010,
DISPONE
che, a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia, siano eseguiti i seguenti adempimenti
pubblicitari relativi agli incanti già fissati:

pubblicazione di annuncio sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Immobiliari dell’I.V.G.
(nell’edizione del mese di ……………………………….……………………………….; in caso di secondo
e/o terzo incanto, nell’edizione dei mesi successivi nei quali sono state fissate le aste)

pubblicazione di estratto della redigenda perizia su un quotidiano locale

pubblicazione di estratto della redigenda perizia su un free-press locale

pubblicità orientativa (verso i siti Internet qui indicati) sul quotidiano Il Sole 24 Ore

pubblicazione
di
annuncio
e
della
redigenda
perizia
sui
siti
Internet
www.reggioemilia.astagiudiziaria.com , www.re.astagiudiziaria.com e www.astagiudiziaria.com.
§§§
 rilevato che nelle procedure esattoriali trovano applicazione le norme ordinarie che non sono
derogate dalle disposizioni del D.P.R. 602/1973 e che con questo siano compatibili,
 rilevato che con il pignoramento il debitore è costituito custode dei cespiti pignorati, ma che la
custodia può essere affidata ad un soggetto terzo,
 ritenuto che la sostituzione nella custodia possa avere utilità per la vendita, consentendo sia una
migliore gestione ed amministrazione del compendio pignorato (in particolare quando questo è
occupato da terzi), sia un più agevole accesso da parte di eventuali interessati all’acquisto,
 visto ed applicato l’art. 559 c.p.c.,
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Ufficio Esecuzioni Immobiliari
NOMINA
custode giudiziario dei beni immobili pignorati l’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia, in
persona del legale rappresentante.
Il Custode dovrà provvedere, secondo quanto previsto dagli artt. 559 e 560 c.p.c.:

a verificare – facendo accesso all’immobile, anche unitamente all’ausiliario di seguito nominato –
lo stato di conservazione e manutenzione del bene svolgendo relazione al Giudice dell’Esecuzione
su eventuali difformità dalla perizia o su altre difficoltà per la vendita, nonché sullo stato di
occupazione, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla regolarità amministrativa dell’immobile;

a comunicare (quando la situazione lo richieda) per iscritto ai competenti Servizi Sociali il
provvedimento di liberazione emesso dal Giudice dell’Esecuzione descrivendo le condizioni
economico-familiari del/gli occupante/i e ogni altra circostanza utile all’adozione dei
provvedimenti ritenuti opportuni;

a curare l’amministrazione dei beni, provvedendo anche a segnalare eventuali necessità di urgente
manutenzione ordinaria o straordinaria (e a procedere agli interventi di manutenzione, previa
autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione);

all’aggiornamento e alla riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per
l’occupazione dell’immobile, nonché alla disdetta di tutti i contratti di godimento del bene;

a vigilare sulla condotta del/i debitore/i e/o degli altri occupanti l’immobile, anche con riguardo
all’ordine di liberazione impartito dal Giudice;

ad installare o sostituire dispositivi di sicurezza, serrature o, comunque, mezzi di tutela ed allarme,
al fine di evitare illecite intrusioni nell’immobile;

a realizzare piccola pubblicità della vendita presso l’immobile (affissione di cartelli, comunicazione
ai proprietari degli immobili adiacenti ed altre forme pubblicitarie analoghe);

a fornire ogni utile informazione (anche telefonica) a eventuali acquirenti sulle modalità di
vendita dell’immobile, sulle caratteristiche e sulla consistenza del bene e, in genere, sulla vendita
giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e
dell’ordinanza di vendita, della/e relazione/i del custode e della perizia dell’ausiliario;

a organizzare le visite all’immobile da parte degli interessati adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare che gli stessi possano entrare in contatto tra di loro (visite singole e ad
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orari differenziati) ed evitando di rivelare ai richiedenti se vi sono (o non vi sono) altre persone
interessate e i loro nomi;

a fornire agli interessati le indicazioni necessarie per la formulazione dell’offerta di acquisto;

a prestare assistenza agli interessati all’acquisto nell’imminenza dell’udienza fissata per l’esame
delle offerte e nel corso di questa e a fornire ai predetti l’aggiornamento sullo stato dell’immobile;

a segnalare a questo Giudice dell’Esecuzione eventuali comportamenti del debitore tali da rendere
difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda necessario
l’immediato sgombero dei locali;

ad esercitare (previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione e, se necessaria, nomina di un
legale) tutte le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità materiale del
compendio pignorato e a curare l’esecuzione dell’ordine di liberazione anche successivamente alla
pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario salvo
che questi non lo esentino;

alla rendicontazione trimestrale e finale in ordine all’amministrazione e conservazione del bene:
nel rendiconto dovrà indicare specificamente, per date e numero, gli accessi effettuati, i
sopralluoghi finalizzati all’accompagnamento degli interessati all’acquisto ed ogni altra attività
pertinente, oltre a formare una tabella dei movimenti di cassa redatta secondo lo schema semplice
delle entrate ed uscite.
Il compenso del custode giudiziario sarà liquidato secondo il disposto del decreto del Ministro della
Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80.
§§§
 rilevato che agli interessati all’immobile devono essere fornite tutte le informazioni sulle
caratteristiche del cespite che consentano di valutare la convenienza dell’acquisto;
 rilevato peraltro che il Giudice dell’Esecuzione – ai fini dell’emissione del decreto di trasferimento
e per le valutazioni ex art. 586 c.p.c. – necessita di informazioni relative alla consistenza del cespite e
alla sua regolarità amministrativa;
 rilevato inoltre che la compiuta informazione dell’acquirente sulle caratteristiche del bene
sottoposto ad esecuzione forzata rende maggiormente affidabile la vendita;
 ritenuta la necessità di avvalersi di un ausiliario al fine di acquisire le informazioni suddette;
 visto l’art. 68 c.p.c.,
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Ufficio Esecuzioni Immobiliari
NOMINA
ausiliario ………………………………………………………………………………………………………………………
con l’incarico di redigere – entro 60 giorni dalla data del pignoramento suindicato (termine
massimo non prorogabile) – una perizia (secondo lo standard in uso all’Ufficio e su cd/dvd in
formato .doc) contenente gli elementi indicati dall’art. 173-bis disp. att. c.p.c. (1. identificazione del
bene: diritto pignorato, indirizzo, superficie complessiva, numero dei vani, estremi catastali, confini; 2.
sommaria descrizione del bene: descrizione dell’immobile, tipologia del cespite, superficie e composizione
interna, condizioni di manutenzione, area di ubicazione; 3. stato di possesso del bene, con l’indicazione, se
occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti
registrati in data antecedente al pignoramento; 4. esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5. esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all’acquirente; 6. verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché
dell’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso e delle certificazioni degli impianti e/o energetiche:
conformità/non conformità dello stato di fatto attuale ai progetti approvati e alle discipline
urbanistiche, esistenza/inesistenza del certificato energetico, di agibilità o abitabilità, di conformità
degli impianti;potenzialità edificatorie del bene, quantificazione approssimativa dei costi necessari per
la sanatoria, se possibile, o per la demolizione della parte abusiva).
La predetta perizia non dovrà contenere alcuna stima del bene pignorato dato che il prezzo-base è
predeterminato ex art. 79 D.P.R. 602/1973.
Si segnala all’ausiliario che è già nel fascicolo certificazione ipo-catastale dei beni staggiti e si
autorizza l’ausiliario ad acquisirla per l’esecuzione delle operazioni affidate.
§§§
 rilevato che l’art. 560 c.p.c. – applicabile anche nell’esecuzione esattoriale ex art. 49 comma 2°
D.P.R. 602/1973 – prescrive l’emissione di ordine di liberazione al più tardi al momento
dell’aggiudicazione del bene pignorato;
 ritenuto il predetto ordine possa essere dato anche nel caso in cui l’immobile sia occupato con
titolo opponibile alla procedura, ferma restando – in tal caso – il dovere del custode di azionare il
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titolo solo nei confronti di coloro (anche se terzi) che non possono vantare un titolo di detenzione
autonomo e opponibile alla procedura;
 ritenuto che il custode, prima di dare esecuzione all’ordine di liberazione o di intraprendere altre
azioni, debba richiedere a questo Giudice apposita autorizzazione e nomina di un legale;
NON AUTORIZZA L’OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE E ORDINA
al/i debitore/i esecutato/i nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura,
gli immobili pignorati di consegnare tali beni, liberi da persone e cose, al Custode Giudiziario (il
quale, per l’espletamento di tutti gli incarichi conferiti, viene espressamente autorizzato – ex art.
68 c.p.c. – ad avvalersi dell’ausilio della Forza Pubblica), al momento dell’aggiudicazione definitiva
AVVERTE
che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio e sarà eseguito a cura del
Custode Giudiziario anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell’interesse dell’aggiudicatario se questo non lo esenterà (con espresso atto scritto)
§§§
 rilevato che ai sensi dell’art. 56 comma 2° D.P.R. 602/1973, il Concessionario deve provvedere al
versamento del prezzo riscosso dalla vendita presso la Cancelleria,
 ritenuto che la disciplina dei depositi giudiziari (richiamata dalla menzionata disposizione) non
possa trovare applicazione, sia perché i depositi infruttiferi non esistono più, sia perché la necessità di
provvedere al pagamento delle ulteriori spese e la carenza di personale di Cancelleria richiede
modalità di gestione incompatibili con i libretti postali e con il sistema dei mandati,
 rilevato che, in fase di distribuzione del ricavato, le spese per gli adempimenti pubblicitari sono
rimborsate in prededuzione al creditore che ha sostenuto i relativi costi e che, perciò può dispensarsi
Equitalia Centro dal versamento delle somme spese per perizia, pubblicità e custodia,
AUTORIZZA
Equitalia Centro a trattenere dall’importo che sarà ricavato la somma corrispondente
all’ammontare delle spese che godono di privilegio assoluto (privilegio ex art. 2770 c.c.) sostenute
per l’espropriazione (perizia, pubblicità e custodia)
DISPONE
che il residuo delle somme ricavate dalla vendita e quelle riscosse dal Custode nel corso dell’attività
di amministrazione del/i cespite/i siano versate su libretto bancario nominativo, intestato alla
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procedura esecutiva (“Esecuzione immobiliare esattoriale nei confronti di nome del/i debitore/i”),
vincolato all’ordine del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia e della stessa
Equitalia Centro, che sarà aperto presso l’istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro –
Sportello presso Palazzo di Giustizia (via Paterlini 1) dall’Agente per la Riscossione Tributi.
§§§
DISPONE
 che la Cancelleria provveda alla comunicazione (via fax) del presente provvedimento a Equitalia
Centro , all’ausiliario sopra nominato e all’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia;
 che l’Istituto Vendite Giudiziarie notifichi l’ordine di liberazione (previa apposizione della
formula esecutiva a cura della Cancelleria) al/i debitore/i esecutato/i e/o ai terzi occupanti gli
immobili pignorati senza titolo opponibile alla procedura.
Reggio Emilia, ……………………………
Il Giudice dell’Esecuzione
Dott. Giovanni Fanticini
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