PROVINCIA DI NOVARA
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ ITTICO VENATORIE
MANUALE DEL PESCATORE
INDICE
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE PROVINCIALI
▫ ACQUE PRINCIPALI
▫ ACQUE SECONDARIE
▫ ACQUE MONTANE DI PARTICOLARE PREGIO
▫ ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DIRITTI O CONCESSIONI
PRINCIPALI NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
▫ ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA
▫ PERIODI DI DIVIETO - ORARI E PARTICOLARI MODALITÀ DI PESCA
▫ MISURE MINIME
▫ DIVIETI
PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO
ZONE DI PROTEZIONE
NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE
ITALO-ELVETICA
FONTI NORMATIVE
Regio Decreto 22.11.1914, n° 1486 "Regolamento per la pesca lacuale e fluviale" e successive modifiche ed integrazioni
Regio Decreto 08.10.1931, n° 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca" e successive modifiche ed integrazioni
Legge Regionale 18.02.1981, n° 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della
Regione Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni
Deliberazione Consiglio Regionale 31.10.1984, n° 770-10725 "Regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca nelle acque
interne del Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni
“Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere”
Convenzione” del 1° gennaio 2000
Legge 22/11/88 n. 530 e relativo “Regolamento di Applicazione della
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE PROVINCIALI
Le acque scorrenti in territorio provinciale sono classificate, ai fini della pesca, in:
ACQUE PRINCIPALI
Nelle acque principali, si può praticare sia la pesca dilettantistica o sportiva, sia la pesca professionale.
Sono classificate acque principali della Provincia di Novara, le seguenti:
• Fiume Ticino (alveo principale dal ponte della S.S. Torino-Novara-Milano fino al confine sud della Provincia di Novara)
• Lago d’Orta (tutto lo specchio d’acqua INTERESSANTE LA Provincia di Novara)
• Lago Maggiore (nella parte compresa tra il confine nord del comune di Lesa e la confluenza con il fiume Ticino), secondo le
disposizioni della Convenzione Italo-Svizzera.
ACQUE SECONDARIE
Nelle acque secondarie si può esercitare solamente la pesca dilettantistica o sportiva, è fatto divieto di uso di attrezzi da pesca
professionali.
Sono classificate acque secondarie tutte le acque della Provincia di Novara non classificate principali.
Tra queste va fatta una ulteriore distinzione che riguarda le acque montane e di particolare pregio.
ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO
Tra le acque secondarie sono inoltre individuate le acque montane (acque in cui si intende tutelare l’ittiofauna tipica) e di particolare
pregio (acque in cui il patrimonio ittico richiede speciale tutela) nelle quali vige il divieto generale di pesca dal tramonto della prima
domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.
Sono classificate acque montane e di particolare pregio della Provincia di Novara, le seguenti:
- Roggia Molinara nei Comuni di Romentino, Trecate, Cerano e suoi affluenti Sorgente e Gerana
- Torrente Terdoppio e suoi affluenti dalle origini fino al ponte del Canale Regina Elena
- Tutte le acque scorrenti a monte della linea stradale Romagnano-Borgomanero-Gattico-Comignago-Borgoticino-Castelletto Ticino
- Fiume Sesia nel tratto compreso tra il Ponte di San Quirico e la passerella Serravalle-Grignasco.
ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DIRITTI O CONCESSIONI
Alcuni tratti di corsi d'acqua scorrenti sul territorio provinciale risultano gravati da diritti esclusivi di pesca. Si tratta di corsi o specchi
d'acqua per i quali lo Stato ha riconosciuto, a privati o Enti, la facoltà di pesca con esclusione di qualunque altro soggetto.
Per poter pescare in dette acque, non è sufficiente essere titolari di licenza di pesca, ma occorre avere il permesso del titolare o del
concessionario di tali diritti, ed osservare altresì le regolamentazioni della pesca che il suddetto titolare o concessionario riterrà di
adottare.
DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO PROVINCIALE
FIUME SESIA
Dal Ponte di S. Quirico in Comune di Grignasco al
confine sud del Comune di Landiona
LAGO MAGGIORE
21 peschiere e murere tra la stazione ferroviaria di Attualmente in concessione alla FIPSAS
Arona e la Villa ex Conelli di Dormelletto
TORRENTI
SCARPIA
PELLINO E RIO PLESINA
Attualmente in concessione alla FIPSAS
– Per il tratto scorrente nel Comune di S. Maurizio Attualmente in concessione alla FIPSAS
d’Opaglio
FOSSO RESE
Scorrente nei Comuni di Paruzzaro Comignago e Attualmente in concessione all’A.P.D.
Borgoticino
LAGO D’ORTA
Tratto del lago a sud della linea congiungente lo Acqua non in concessione
sbocco del torrente Riale di Nonio a ovest e il Km
49 della S.S. del Lago d’Orta (Buccione) per la
parte ricadente in Provincia di Novara
NOTE
Tutte le zone di divieto e quelle in concessione alle Associazioni Piscatorie sono segnalate in loco con apposita tabellazione.
Nelle ex acque private, dall’entrata in vigore della legge 36/94 (che rende tutte le acque pubbliche) occorre essere in possesso
di licenza di pesca, con la sola esclusione dei laghetti di pesca a pagamento.
PRINCIPALI NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
(la pesca sul Lago Maggiore è regolamentata dalla Convenzione Italo-Elvetica – vedi paragrafo a parte)
ATTREZZI E MODALITA’ DI PESCA
Attrezzi Consentiti Per L’esercizio Della Pesca Sportiva (Licenza B O D)
Acque Principali
massimo di 2 canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di 5 ami da usarsi entro lo spazio non superiore ai m 3;
bilancia (vedi disposizioni particolari sotto indicate)
una tirlindana armata con un massimo di 5 ami o cucchiai o esche artificiali, limitatamente ai laghi
Nelle acque secondarie
massimo di 2 canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di 5 ami da usarsi entro lo spazio non superiore ai m 3;
bilancia (vedi disposizioni particolari sotto riportate)
Nelle acque montane e di particolare pregio
uso di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo, e con un massimo di 5 camole o 5
mosche artificiali
Modalita’ Per L’esercizio Della Pesca Con La Bilancia
a) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a metri 1,50 ;
b) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15, da misurarsi in conformità all’art.2 del Regolamento Regionale sugli attrezzi e
mezzi di pesca;
c) La rete deve essere montata su un palo di manovra di lunghezza non superiore a m.5. Non sono ammessi mezzi sussidiari atti a
facilitarne il sollevamento;
d) L’uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto: La distanza fra due bilance in esercizio non
può essere, salvo reciproco accordo, inferiore a m. 15;
e) La pesca con la bilancia è consentita esclusivamente nei seguenti corsi d’acqua per tratti scorrenti in Provincia di Novara;
1) FIUME TICINO e sue lanche e mortizze;
2) FIUME SESIA;
3) TORRENTE AGOGNA - dal ponte della ferrovia Novara-Varallo a valle;
4) TORRENTE TERDOPPIO - dal ponte dell’autostrada TO-MI a valle;
5) NAVIGLIO LANGOSCO;
6) NAVIGLIO SFORZESCO;
7) NAVIGLIO SAPORITI;
8) CANALE REGINA ELENA;
9) CANALE CAVOUR;
10) DIRAMATORE ALTO NOVARESE;
11) CANALE QUINTINO SELLA;
12) SUBDIRAMATORE VIGEVANO;
13) ROGGIA BUSCA;
14) ROGGIA BIRAGA;
15) ROGGIA MOLINARA - dalla presa d’acqua in comune di Pombia al confine sud di Bellinzago, comprendente i tratti scorrenti nei
Comuni di Pombia-Marano Ticino- Oleggio-Bellinzago;
16) CAVO IRRIGUO DENOMINATO ROGGIA SIMONETTA - dalla presa sul Fiume Ticino alla prima chiusa in località Montelame;
17) ROGGIA MORA - dalla statale 142 fino al barraggio di derivazione del canale di Carpignano;
18) CAVO CATTEDRALE - dal sottopasso sul torrente Agogna a valle per tutto il tratto scorrente in Provincia di Novara;
f) La pesca con la bilancia è sempre vietata da 1° giugno al 15 luglio;
g) La pesca con la bilancia è, inoltre, vietata nei periodi di asciutta.
In tali periodi è, tuttavia, consentita nelle seguenti acque:
1) CANALE REGINA ELENA;
2) DIRAMATORE ALTO NOVARESE;
3) ROGGIA MOLINARA - dalla presa d’acqua in comune di Pombia al confine sud di Bellinzago, comprendente i tratti scorrenti nei
Comuni di Pombia-Marano Ticino- Oleggio-Bellinzago;
4) NAVIGLIO LANGOSCO;
5) CAVO CATTEDRALE - dal sottopasso sul torrente Agogna a valle per tutto il tratto scorrente in Provincia di Novara;
Attrezzi Consentiti Per L’esercizio Della Pesca Professionale (Pescatori Muniti Di Licenza Di Tipo A)
Lago D’orta
Attrezzi da posta:
Tremaglio - Lunghezza massima della rete 40 m. Altezza massima della rete 1,5 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve
essere inferiore a 30 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
Tremaglino - Lunghezza massima della rete 40 m. Altezza massima della rete 1 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve
essere inferiore a 15 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
Rete volante per coregone – lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme 400 m.. Altezza massima della rete 10 m. Il lato
degli maglie interne non deve essere inferiore a 55 mm.
Rete volante per trota – lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme 400 m.. Altezza massima della rete 11 m. Il lato delle
maglie interne non deve essere inferiore a 55 mm.
Rete volante per coregone – lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme 400 m.. Altezza massima della rete 10 m. Il lato
degli maglie interne non deve essere inferiore a 55 mm.
Rete da fondo per luccio e tinca – lunghezza massima della rete 60 m. Altezza massima della rete 2,5 m. Il lato delle maglie interne non
deve essere inferiore a 45 mm. Ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di 3 reti da fondo.
Lenza da fondo – una lignola corda con un massimo di 30 ami. L’uso di detto attrezzo è vietato dal 25 aprile al 31 maggio.
Attrezzi ad inganno:
Bertovello – Diametro massimo della bocca 1 m. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 15 mm. L’uso di detto attrezzo è vietato
dal 1° dicembre al 30 giugno. E’ sempre vietato l’uso del bertovello con l’ausilio delle frascate o arginelle.
Nassa – Diametro massimo della bocca 1 m. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a 15 mm.
Attrezzi vari:
Bilancione - Il lato della rete non deve essere superiore a 3 m. Il lato delle maglie, non deve essere inferiore a 20 mm.
Fiume Ticino
Attrezzi da posta:
Tremaglio - Lunghezza massima della rete 60 m. Altezza massima della rete 1,5 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve
essere inferiore a 30 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
Tremaglino - Lunghezza massima della rete 40 m. Altezza massima della rete 1 m. Il lato delle maglie della rete non deve essere
inferiore a 15 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno.
Lenza da fondo – una lignola corda con un massimo di 20 ami.
Attrezzi vari:
Bilancione - Il lato della rete non deve essere superiore a 3 m. Il lato delle maglie, non deve essere inferiore a 20 mm.
N.B. – La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
PERIODI DI DIVIETO – ORARI E PARTICOLARI MODALITA’ DI PESCA
La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole sino ad un'ora dopo il tramonto (nel Lago Maggiore valgono le
disposizioni della Convenzione Italo-Elvetica)
E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sotto indicate dalle ore 0.00 del primo giorno alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di
divieto.
Al 15 Giugno
Dal 15 maggio
ALBORELLA (Alburnus alburnus) con le reti
CARPA (Cyprinus carpio)
Dal 1 giugno
Al 30 giugno
BARBO (Barbus barbus plebejus)
Dal 1 giugno
Al 30 giugno
CAVEDANO(Leuciscus cephalus cabeda) con le Dal 1 giugno
reti
Al 30 giugno
COREGONE(Coregonus fera)
Dal 15 dicembre
Al 15 gennaio
LUCCIO (Esox lucius)
Dal 15 febbraio
Al 15 marzo
PESCE PERSICO(Perca fluviatilis)
Dal 25 aprile
Al 31 maggio
PERSICO TROTA (Micropterus salmoides)
Dal 25 aprile
Al 31 maggio
TEMOLO (Thymallus thymallus)
Dal lunedì successivo alla prima domenica Al sabato precedente la prima domenica
di ottobre
di giugno
TINCA (Tinca tinca)
Dal 1 giugno
Al 30 giugno
TROTA DI LAGO (Salmo trutta)
Dal 15 ottobre
Al 31 gennaio
SALMERINO (Salvelinus fontinalis)
Dal primo lunedì ottobre
All’ultimo venerdì di febbraio
TROTA (Salmo trutta)
Dal tramonto della prima domenica di All’alba dell'ultima domenica di febbraio
ottobre
La pesca all'anguilla è consentita anche nelle ore notturne, con esclusione delle acque classificate montane e di particolare pregio, con
le seguenti modalità:
•
•
•
l'uso personale di due canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo;
il divieto dell' uso di fonti luminose, quando tale uso sia diretto all'esercizio della pesca;
il divieto di detenere altre specie ittiche con esclusione di quelle utilizzate come esca.
MISURE MINIME
Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:
SPECIE
ANGUILLA (Anguilla anguilla)
MISURE MINIME (*) cm.
30
CARPA (Cyprinus carpio)
25
CARPIONE (Salmo trutta carpio)
25
COREGONE (Coregonus fera)
28
LUCCIO (Esox lucius)
30
PESCE PERSICO (Perca fluviatilis)
18
PERSICO TROTA (Micropterus salmoides)
18
SALMERINO (Salvelinus fontinalis)
20
TEMOLO (Thymallus thymallus)
28
TINCA (Tinca tinca)
20
TROTA FARIO (Salmo trutta)
20
TROTA IRIDEA (Onchorhynchus mykiss)
18
TROTA MARMORATA E IBRIDI (Salmo trutta marmoratus
35
(*) Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
In tutte le acque ciascun pescatore non professionale può catturare, per ogni giornata di pesca:
non più di 10 capi complessivi tra salmonidi e timallidi senza superare il limite di 3 trote marmorate e di 3 temoli;
non più di 5 Kg di pesce di altre specie.
DIVIETI
E' vietato:
▫ pescare con la dinamite e con altre materie esplodenti
▫ gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici
▫ tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri
▫ pescare con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ad eccezione della pesca autorizzata dalla
Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 6 R.D. 08.10.1931 n° 1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica
aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione dei patrimonio ittico
▫ pescare con le mani
▫ pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio
▫ pescare con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa
▫ pescare dai ponti
▫ l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta (si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il
pesce in parti dei corpo che non siano l'apparato boccale)
▫ abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d’acqua e nelle loro adiacenze
▫ pescare da natanti durante la navigazione fino all’arresto e gli attrezzi devono essere completamente smontati. Tali limitazioni
non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana
▫ usare attrezzi da pesca, esclusa la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai 30 m. da scale di monta per i pesci,
da griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi di canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti
▫ pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d’acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, muri ammassi
di pietre, dighe, terrapieni arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di
pesca non previsti dal regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca
▫ pescare durante l’asciutta completa od incompleta, ad eccezione della canna con o senza mulinello
▫ pescare nelle zone di protezione a tutela ittica
N.B.: l' uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero dei pesci.
PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO
Nelle acque classificate “Montane e di particolare pregio" è consentito l'uso personale di una sola canna, con e senza mulinello, con
lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo e con un massimo di 5 camole artificiali o di 5 mosche artificiali.
E' vietato:
il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo (esclusivamente per il
sistema denominato "camolera" o "piombolungo")
usare larve di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione, nonché
tenere i mezzi sopra indicati in prossimità di dette acque.
l'uso della bilancia
pescare, nei confronti di tutte le specie ittiche presenti, dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba del- l'ultima domenica di
febbraio dell' anno successivo.
ZONE DI PROTEZIONE
La Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 dell'11.2.1981 per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento
del patrimonio ittico, può vietare l'attività di pesca totalmente o per determinate specie di corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per
un periodo non superiore a tre anni.
In Provincia di Novara le zone di divieto totale di pesca costituite dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 29 del
17.2.2004 sono le seguenti:
COMUNE
CORSO D’ACQUA
BORGOMANERO TORRENTE AGOGNA
(tratto compreso tra la caserma dei
Carabinieri e il ponte Torrione)
BRIGA
NOVARESE
ROGGIA MOLINARA denominata
“AGOGNETTA”
PERIODO
dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2004 al tramonto
dell’ultimo sabato di febbraio 2007
dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2004 al tramonto
dell’ultimo sabato di febbraio 2007
PRINCIPALI NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (licenze tipo “B” e “D”) NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO
MAGGIORE SOTTOPOSTE ALLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA SULLA PESCA
MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA
Specie ittiche
Misura Periodo di
Ulteriori limitazioni di pesca (D)
minima divieto (A)
Trota del lago
30 cm
26/09 -20/12 -10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui solo 5
Salmerini
25 cm
15/11 -24/01 trote
Coregone Lavarello (D) 30 cm
15/11 -24/01
Coregone Bondella
25 cm
15/11 -24/01 -divieto di pesca per DDT per tutti i coregonidi:
Coregone sp. (D)
30 cm
15/11 -24/01 lavarello (D), bondella e coregone sp. (D)
Luccio
40 cm
15/03 -30/04
Pesce persico
16 cm
15/04 -15/06 25 capi al giorno
Persico trota
20 cm
01/05 -30/06
Lucioperca
40 cm
01/04 -31/05
Carpa
30 cm
01/06 -30/06
Tinca
25 cm
01/06 -30/06
Anguilla
40 cm
-Agone
20 cm
15/05 -15/06 divieto di pesca per DDT
Scardola (D)
--(D) divieto di pesca per DDT
Pigo
-01/05 -31/05
Barbo
-15/05 -15/06
Alborella
-25/05 -15/06 (B) divieto di pesca per DDT
Gambero
--(C) divieto di pesca del gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes)
(A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
(B) La pesca dell’alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie “Cattura di
pesci da esca” (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e “Canna” (Punto 10 della Tab. 2 del R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal
R.d.A.
(C) E’ consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano Orconectes
limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno
essere immediatamente uccisi.
(D) LIMITATAMENTE ALLE ACQUE PIEMONTESI CON ORDINANZA N. 01/2003 DEL 22/04/2003 E’ STATO REVOCATO IL
DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE: LAVARELLO, COREGONE SP. E SCARDOLA.
ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITA’ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA
• La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è
vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levare del sole.
• Ad esclusione dell’alborella pescata a scopo di esca, i pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la
misura minima, nonchè le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua
con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate
opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.
• E’ vietato praticare la “pesca a strappo” con attrezzi armati con amo, cucchiaio, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per
“pesca a strappo” si intende l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale.
Sono inoltre vietati: la pasturazione con la larva di mosca carnaria (cagnotto); l’uso a scopo di pesca di apparecchi di sondaggio a onde
(elettroscandaglio); la pesca con le mani; l’uso di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive e della corrente elettrica.
ATTREZZI CONSENTITI (estratto da Tab. 2 del R.d.A.)
Attrezzi della categoria “CATTURA DI PESCI DA ESCA”
Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del “pesce bianco” da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I
pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego e la detenzione di pesci vivi da
utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica del lago Maggiore è sempre vietato.
Nome attrezzo
dimensione
Misura
maglia
Proibito:
6–8 mm.
- durante il divieto dell’alborella
- l’uso radente il fondo e a traino dell’imbarcazione
- sia da riva che da imbarcazione da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima
dello spuntare del sole
- nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d’attracco quando
questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d’acqua
con un unico lato libero a lago.
bilancino
Lato massimo m. 1,5
Nassetta
altezza massima 50 cm
6-8 mm
diametro massimo 25 cm
Bottiglia
limitazioni
Attrezzi della categoria “GUADINO”
Da usare solo per estrarre dall’acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
Attrezzi della categoria “TIRLINDANA”
Attrezzi proibiti da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l’uso di
un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il
numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l’attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il
numero di esche per attrezzo è aumentato a sei.
attrezzo
Modalità consentita
Molagna o Macchina per Con un massimo di venti esche, artificiali o
trota
naturali, per attrezzo.
limitazioni
Proibita durante il divieto della trota.
Tirlindana per :
salmerino
Luccio
Persico
Agone
Altre specie
Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali,
per attrezzo.
Cavedanera per cavedano e Con un massimo di otto esche,
trota
artificiali o naturali, per attrezzo.
Proibita durante il divieto della trota –
Durante il periodo di divieto del pesce persico è
consentito l’uso soltanto ad una distanza dalla riva
superiore ai 50 m.
Attrezzi della categoria “CANNA”
attrezzo
Modalità consentita
limitazioni
Canna con o senza Con non più di dieci E’ consentito l’uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore.
mulinello
ami o simili
Proibita da imbarcazione da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del
sole.
Durante il periodo di divieto dell’alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva
con una sola canna con non più di un amo.
Lanzettera
Alborella
per Con trenta lanzette al Proibita :
massimo
durante il divieto della alborella.
da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da
imbarcazione.
Per le disposizioni relative alla pesca, anche professionistica nel Lago Maggiore, non specificatamente indicate nel presente
manuale, si rimanda alle norme dettate dalla “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere” Legge 22/11/88 n. 530 e dal
“Regolamento di Applicazione della Convenzione” del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario
delle quali si potrà prendere visione anche presso le bacheche provincialisituate all’imbarcadero di Arona e sotto i portici
dell’imbarcadero di Lesa.
Per quanto non espressamente indicato nel presente manuale, valgono le disposizioni di cui al T.U. n° 1604/1931, al R.D. n° 1486/1914
ed alla L.R. n° 7/1981 e loro successive modifiche ed integrazioni.
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PROVINCIA DI NOVARA MANUALE DEL PESCATORE