FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
REGOLAMENTO PER L’USO DEL VEICOLO VOLKSWAGEN TRANSPORTER (9 POSTI) TARGATO CP299WC DI
PROPRIETA’ DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA COMITATO PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina la gestione e l’uso del veicolo VOLKSWAGEN TRANSPORTER (9 POSTI)
TARGATO CP299WC di proprietà della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provincia Autonoma di
Trento (d’ora in poi denominata per brevità FIDAL).
Il veicolo, originariamente immatricolato il 28.06.2004, appartiene alla FIDAL dal 28.12.2011.
Il veicolo reca sulla carrozzeria una scritta adesiva nella quale è impresso in modo visibile il logo della FIDAL configurato
secondo le linee guida della Corporate Identity - manuale d’uso del logo e delle sue applicazioni, così come di seguito
indicato:
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il veicolo riporta sulla carrozzeria anche i loghi adesivi delle aziende sponsor sotto riportate :
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CASSE RURALI TRENTINE
ITAS ASSICURAZIONI
RISTO 3
LAVIS AUTO
SERIGRAFIA A&B
ARTICOLO 2 - ASSEGNAZIONE E USO DEL VEICOLO
Il veicolo di proprietà della FIDAL è in disponibilità al Comitato Fidal Trentino per tutti gli usi istituzionali.
L’assegnazione all’uso del veicolo viene effettuata, di norma, dal Presidente del Comitato FIDAL Trentino.
Tuttavia, per ragioni organizzative, al fine di scongiurare eventuali sovrapposizioni e di favorire le necessità specifiche
del servizio, l’autorizzazione all’uso, la custodia e la gestione (compresa la manutenzione) viene temporaneamente
demandata al Gruppo Giudici Gara addetti al fotofinish ed in particolare al Consigliere della FIDAL Trentino con delega
al Servizio Fotofinish.
L’uso del veicolo è consentito esclusivamente per ragioni di servizio ed è di volta in volta autorizzato dal Presidente o dal
Consigliere FIDAL Trentino delegato al Servizio Fotofinish.
E’ vietato ogni uso personale del veicolo nonché il trasporto di terzi non tesserati FIDAL, salvo le eccezioni derivanti da
particolari motivi, obblighi morali o di legge (soccorso a vittime di incidenti stradali o bisognosi di aiuto).
Dette eccezioni devono essere autorizzate di volta in volta, per iscritto, dal Presidente del Comitato FIDAL Trentino.
ARTICOLO 3 - ASSICURAZIONE E TASSA DI CIRCOLAZIONE
La segreteria del Comitato FIDAL Trentino provvede di anno in anno, alle rispettive scadenze, al pagamento sia della
polizza di assicurazione RCAuto (dalla quale è escluso espressamente il diritto di rivalsa della Compagnia
Assicuratrice), sia della tassa di circolazione.
Per il veicolo assicurato è obbligatorio l’inserimento in polizza, tra l’altro, delle seguenti garanzie accessorie:
- carico e scarico
- infortunio dei conducenti
ARTICOLO 4 - GUIDA DEL VEICOLO
Il veicolo oggetto del presente regolamento, deve essere condotto esclusivamente da tesserati FIDAL muniti di idonea e
valida patente di guida.
Il tesserato FIDAL addetto alla conduzione del veicolo, ha il dovere di provvedere alla custodia del veicolo durante il
servizio e di osservare rigorosamente le norme del Codice della Strada, comprese le norme che limitano l’assunzione di
sostanze alcooliche (si prega di prendere visione della nota allegata), e dei regolamenti locali sulla circolazione stradale,
rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme.
Il conducente deve adottare un assetto di guida responsabile, idoneo al mantenimento del buon funzionamento del
veicolo, al contenimento dell’usura, nonché alla prevenzione di eventuali danni sia meccanici sia alla carrozzeria.
Il conducente è tenuto a rispettare e a far rispettare il DIVIETO DI FUMO all’interno del veicolo.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE
Ogni conducente, comunque autorizzato, è personalmente responsabile del veicolo che conduce.
Prima di dare inizio alla guida, il conducente deve accertarsi che l’automezzo abbia l’idonea dotazione di carburante
(gasolio), lubrificante e/o refrigeranti.
Il conducente ha l’obbligo di compilare il libretto di macchina indicato al successivo articolo Il conducente collabora
altresì con la FIDAL segnalando tempestivamente le eventuali anomalie, le disfunzioni, nonché le carenze del veicolo al
fine di attivare gli interventi di manutenzione o per rimuovere le situazioni di rischio.
ARTICOLO 6 - LIBRETTO DI MACCHINA
Il veicolo è dotato del libretto di macchina con tutti i dati di riferimento della carta di circolazione e dei fogli giornalieri di
marcia su cui verranno annotati:
1. Causale del servizio e destinazione
2. Data e ora in cui ha inizio il servizio
3. Chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio
4. Rifornimenti di carburante e lubrificante eseguiti
5. Data e ora di cessazione del servizio
6. Chilometri indicati dal contachilometri a fine corsa
7. Ogni notizia utile sullo stato dell’automezzo.
8. Firma leggibile del conducente il quale, con detta apposizione, si assume ogni responsabilità sull’esattezza dei
dati riportati.
Il libretto di macchina deve essere consegnato dal Consigliere della FIDAL Trentino con delega al Servizio Fotofinish,
con cadenza trimestrale, alla segreteria della FIDAL Trentino per gli adempimenti di competenza.
ARTICOLO 7 - INTERVENTI IN CASO DI INCIDENTE
Nel caso di incidenti accaduti al veicolo, il conducente ha l’obbligo di:
1. informare immediatamente il Presidente del Comitato FIDAL Trentino;
2. informare immediatamente il Consigliere della FIDAL Trentino con delega al Servizio Fotofinish
3. redigere, se del caso, la “constatazione amichevole di incidente”, nella quale deve essere indicato quanto
avvenuto, gli eventuali danni cagionati a persone o a cose, le eventuali responsabilità presunte con
l’indicazione degli estremi delle coperture assicurative dei terzi, comunque coinvolti.
Il Presidente del Comitato FIDAL Trentino, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denunzia alla
Compagnia assicuratrice, secondo le vigenti norme e, ove sia stato danneggiato il veicolo, richiede l’effettuazione
d’urgenza degli accertamenti del caso, per poter far
eseguire successivamente la riparazione.
ARTICOLO 8 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Codice della Strada, ai
Regolamenti della FIDAL, nonché alle disposizioni contenute nel R.D. 746/1926.
ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione n. 02/12 dd.28/03/2012 del Comitato FIDAL Trentino ed è
entrato in vigore dal 28 marzo 2012
Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: [email protected] - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004
FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA
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Comitato Provincia Autonoma di Trento
Cosa si rischia a guidare in stato di ebbrezza?
La guida in stato di ebbrezza è un reato le cui conseguenze sono spesso trascurate.
Se ne parla molto da anni ormai, i controlli sono all’ordine del giorno, l’art. 186 del
Codice della Strada è tra i più conosciuti in assoluto ma sono ancora molti i dubbi e le
incertezze dei guidatori italiani.
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0,5-0,8 g/l di tasso alcolico: sanzione amministrativa da 500 a 2.000 € e
sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
0,8-1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 800 a 3.200 €, arresto fino a 6 mesi (la
guida in stato di ebbrezza diventa quindi reato penale oltre lo 0,8 di tasso
alcolico) e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.
Oltre 1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad
1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che
raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il
veicolo è proprio viene invece confiscato (ovvero la Pubblica Amministrazione lo
acquisisce, coattivamente e senza indennizzo). In caso di recidiva durante un
biennio la patente viene revocata (attenzione: il significato di revoca è
annullamento permanente … non si può riprendere la patente di guida dopo che è
stata revocata!).
La legge si fa più severa con neopatentati e conducenti di età inferiore a
21 anni, e con i conducenti di professione (art. 186 bis CdS). Queste categorie
non possono bere alcolici prima di mettersi alla guida (per essi è infatti
cancellata anche la soglia di tolleranza tra 0 e 0,4, vige il divieto totale di bere
prima di guidare).
Se si provoca un incidente durante la guida in stato di ebbrezza le sanzioni
sopracitate vengono raddoppiate, scatta inoltre il fermo amministrativo del
veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito). Se
si provoca un incidente con tasso alcolico superiore ad 1,5 la patente viene revocata.
Se la guida in stato di ebbrezza avviene tra le 22,00 e le 7,00 l’ammenda viene
aumentata del 33-50%.
Chi rifiuta l’alcol test viene punito con le seguenti pene: multa da 1.500 a 6.000 €,
arresto da 6 mesi ad 1 anno e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni
che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è il
proprio, esso viene confiscato. Viene anche revocata la patente, se il fatto è commesso
da persona condannata nei due anni precedenti per lo stesso reato.
Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento
Piazza Fiera, 13 – 38100 – TRENTO tel. e fax 0461.983474 e.mail: [email protected] - www.fidaltrentino.it P.IVA 01 384 571 004
FEDERAZIONE ITALIANA
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Comitato Provincia Autonoma di Trento
Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, lo abbiamo visto, sono tutt’altro che lievi!
L’art. 186 Codice della Strada parla chiaro e sfata parecchie leggende metropolitane:
anche il rifiuto a sottoporsi all’alcol test è punito eccome!
Al di là della multa quindi ciò che colpisce è la rilevanza penale del reato.
La sospensione condizionale della pena non “cancella” realmente il reato come molto
spesso si crede, poiché questo rimane visibile a tutte le autorità (polizia, carabinieri, ma
anche magistratura ed enti pubblici), per cui questi saranno sempre a conoscenza del
vostro reato (mentre al casellario giudiziale in effetti il reato non risulta più). Va da sé
che, ad esempio, qualsiasi datore di lavoro che si informi della posizione di qualcuno
presso uno di tali enti (prassi molto in voga in Italia) verrà comunque a conoscenza del
reato, poiché l’unico modo di eliminare un reato commesso è l’abrogazione della norma
che lo prevede (caso quantomeno improbabile per la guida in stato di ebbrezza). Morale
della favola: il caso di sospensione condizionale della pena per la guida in stato di
ebbrezza non elimina gran parte dei problemi ad esso connessi!
Toccato il discorso penale, è necessario dare anche una veloce spiegazione per quanto
riguarda altri due punti che stanno molto a cuore agli italiani: la confisca e il sequestro
del veicolo per guida in stato di ebbrezza: il sequestro, ai sensi del comma 2 art. 186
codice della strada, è disposto in due casi: tasso alcolico superiore ad 1,5 g/l e rifiuto
alcol test. La confisca del veicolo, assieme alla revoca della patente, scatta nei casi più
gravi (può essere disposto per i neopatentati alla guida dopo aver bevuto, casi di
incidente stradale con tasso alcolico fuori norma oppure, come conseguenza del
sequestro, casi in cui il tasso alcolico superi 1,5 g/l). Ricordiamo la differenza tra
confisca e sequestro del veicolo: la confisca è la sottrazione definitiva del mezzo di
trasporto, mentre il sequestro (che in caso di guida in stato di ebbrezza spesso
semplicemente precede la confisca) non prevede la perdita di proprietà del mezzo.
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01 gennaio 2013 Regolamento d`utilizzo automezzo Fidal Trentino