NOVITA’ ADR 2009
Seminario Federchimica
Milano, 9 Marzo 2009
Renato Mari
FONTI NORMATIVE ED ENTI NORMATORI
Organismi Normatori per il
Trasporto Merci Pericolose
IAEA
ICAO
Dangerous
Goods Panel
IAEA
Regolamen
ti per
Materiale
Radioattiv
o SS.6
ICAO
Istruzioni
Tecniche
IMO
IATA
AEREO
ECOSOC
Comitato di Esperti sul
Trasporto delle Merci Pericolose
e sul Sistema Globale
Armonizzato di
Classificazione ed Etichettatura
Prodotti Chimici (GHS)
IATA
Regolamen
ti per
Merci
Pericolose
via aerea
ONU
IMDG
CODE
MARE
SottoComitato di
Esperti sul
Trasporto
Merci Pericolose
SottoComitato di
Esperti sul
GHS
Orange
Book
Purple
Book
ECE
Working
Party 15
ADR
Accordo
Europeo
STRADA
OCTI
ADN
Safety
Committee
ADN
Accordo
Europeo
NAVIGAZIONE
INTERNA
RID
Safety
Committee
RID
Regolamento
Int.le
FERROVIA
Le Raccomandazioni ONU
Nel Maggio 2007 è stata pubblicata da parte dell’ONU
(sulla base del lavoro del SottoComitato Esperti), la 15º
edizione revisionata delle
Raccomandazioni ONU sul trasporto delle merci
pericolose
ST/SG/AC.10/1/Rev.15
Le diverse modalità di trasporto
Nel corso del 2007 e del 2008, i diversi Organismi responsabili
dell’aggiornamento Delle normative modali hanno provveduto
ad aggiornare tali normative, sia sulla base delle modifiche
apportate alle Raccomandazioni ONU, sia sulla base di
specifiche esigenze
Trasporto terrestre (1)
In Europa il trasporto terrestre (interno) di merci pericolose è
regolamentato da ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie
navigabili interne).
Per gli aspetti comuni alle tre modalità, gli aggiornamenti da
apportare con l’edizioni 2009 sono stati predisposti dal Joint
Meeting ADR/RID/ADN
Su tale base:
-Il WP.15 dell’ECE/ONU ha predisposto l’edizione 2009
dell’ADR (e dell’ADN) che è stata trasmessa dal Segretario
Generale dell’ONU alle Parti contraenti dell’ADR;
-Il Comitato Esperti RID ha predisposto l’edizione 2009 del
RID che è stata trasmessa dal Segretario Generale dell’OTIF
agli stati membri del RID
Trasporto terrestre (2)
Le edizioni 2009 di ADR e RID si applicano ai trasporti
internazionali dal 1 Gennaio 2009, ma è consentito fare
riferimento alle disposizioni 2007 fino al 30 Giugno 2009.
Applicazione dell’ADR in Italia
12 febbraio 1963:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime internazionale –
L. 12.08.1962, n. 1839 “Notifica dell’Accordo ADR, con annessi Protocollo e
Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957”.
1° gennaio 1997:
Applicazione dell’ADR per gli operatori italiani in regime nazionale.
Direttive Europee
Recepimento in Italia
Direttiva 94/55/CE
D.M. 04.09.1996
6 Adeguamenti Tecnici
Direttiva 96/86/CE
D.M. 15.05.1997 (data di applicazione: 1° luglio 1997)
Direttiva 99/47/CE
D.M. 28.09.1999 (data di applicazione: 23 ottobre 1999)
Direttiva 2001/7/CE
D.M. 21.12.2001 (data di applicazione: 1° luglio 2001 +
transitorio 18 mesi fino a 1° gennaio 2003)
Direttiva 2003/28/CE
D.M. 20.06.2003 (data di applicazione: 1° gennaio 2003 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2003)
Direttiva 2004/111/CE
D.M. 02.08.2005 (data di applicazione: 1° gennaio 2005 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2005)
Direttiva 2006/89/CE
D.M. 03.01.2007 (data di applicazione: 1° gennaio 2007 +
transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2007)
Direttiva Quadro 2008/68/CE:
Trasporto interno di merci pericolose
La Direttiva Quadro 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 24 Settembre 2008 relativa al Trasporto interno di merci pericolose è
stata pubblicata su G.U. UE serie L numero 260 del 30.9.2008
Essa sostituisce le precedenti direttive relative all’ADR (Direttiva 94/55/CE
adottata dall’Italia con D.M. 4 Settembre 1996) e al RID (Direttiva 96/49/CE
adottata dall’Italia con D.Lgs. 13 Gennaio 1999, n.41) con un’unica Direttiva
comprendente anche le disposizioni applicabili al Trasporto mediante vie
navigabili interne.
La Direttiva Quadro abroga anche le Direttive relative al Consulente
Sicurezza Trasporti (Direttiva 96/35/CE e Direttiva 2000/18/CE adottate
dall’Italia rispettivamente con D.Lgs. 4 Febbraio 2000, n.40 e D.M. 6 Giugno
2000 successivamente modificato con D.M. 10 Giugno 2004).
L’abrogazione delle Direttive CE relative a Strada, Ferrovia e Consulente
Sicurezza Trasporti è il 30 Giugno 2009 che è il termine entro il quale gli
Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva Quadro.
Direttiva Quadro 2008/68/CE:
Allegati
- Allegato I: Trasporto su strada
Allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 1 Gennaio 2009
Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla
base dell’art.4 della Direttiva 94/55/CE (informazione alla Commissione
CE);
- Allegato II: Trasporto per ferrovia
Allegato del RID (appendice C della COTIF) come applicabile dal 1º
Gennaio 2009
Gli Stati membri possono mantenere le deroghe nazionali adottate sulla
base dell’art.4 della Direttiva 96/49/CE (informazione alla Commissione
CE);
- Allegato III: Trasporto per vie navigabili interne
Allegati all’ADN come applicabili a decorrere dal 1º Luglio 2009
Direttiva Quadro
2008/68/CE:
Art.1, comma 4
Criticità
Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il
Trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose nel territorio
per quanto concerne:
a) .....
b) Se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa
l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte
c) …..
Allegato I (punto 2, comma 2) e Allegato II (punto 3, comma 2)
Cisterne, veicoli e vagoni costruiti a decorrere dal 1º Gennaio 1997 in
conformità ai Regolamenti ADR/RID allora vigenti ma non all’ADR/RID
2009 possono continuare ad essere utilizzati per operazioni di trasporto
nazionale
PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ESENZIONI RELATIVE ALLA NATURA DELL’OPERAZIONE DI
TRASPORTO (1.1.3.1)
Emendato il sottoparagrafo a) in tema di esenzioni dalla normativa ADR.
a) trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita
al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a
condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali
condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti
ricaricabili riempiti da o per un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per
recipipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne
non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
b) trasporto di macchinari o dispositivi non specificati dall’ADR e che possono contenere merci pericolose
al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad
impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;
c) trasporto effettuato dalle Imprese, come complemento alla loro attività principale, quali
l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o
per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per l’imballaggio e
nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti
ad impedire ogni perdita del contenuto delle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si
applicano alla Classe 7.
I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non
rientrano nella presente esenzione;
•
dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;
(Continua…)
d) trasporto effettuato dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui sono necessari in
relazione ad interventi di emergenza con particolare riferimento ai trasporti effettuati:
•
per contenere e recuperare merci pericolose coinvolte in un incidente e portarle in un luogo sicuro;
e)
trasporto di emergenza destinato a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che
siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;
f)
trasporto di recipienti e cisterne statici o di stoccaggio, vuoti non ripuliti, che hanno contenuto gas di
Classe 2, gruppi A, O o F, sostanze di Classe 3 o Classe 9 appartenenti al gruppo di imballaggio II o III
o pesticidi della classe 6.1 appartenenti al gruppo di imballaggio II o III, alle seguenti condizioni:
• tutte le aperture, con l’eccezione dei dispositivi di sfiato della pressione (quando installati), siano
ermeticamente chiuse;
• siano state adottate misure per prevenire qualsiasi perdita del contenuto in condizioni normali di
trasporto; e
• il carico sia fissato in celle o gabbie o in altri dispositivi di movimentazione o fissati al veicolo o
contenitore in modo tale da impedirne ogni movimento o spostamento durante le normali condizioni di
trasporto.
Questa esenzione non si applica ai recipienti o cisterne statici o per stoccaggio che abbiano contenuto
esplosivi desensibilizzati o sostanze il cui trasporto sia vietato dall’ADR
Nota: per i materiali radioattivi, vedere 1.7.1.4
ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DI GAS (1.1.3.2)
Emendato il sottoparagrafo c) in tema di esenzioni dalla normativa ADR.
a) trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante un’operazione di trasporto ed utilizzati
per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio
equipaggiamenti frigoriferi);
b) trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il
serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto;
c) trasporto dei gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o
nella cisterna ad una temperatura di 20 °C, non superi 200 kPa (2 bar) e che non siano gas liquefatti
ne gas liquefatti refigerati. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle
diverse parti di macchinari o apparecchiature;
d) trasporto dei gas contenuti negli equipaggiamenti per il funzionamento dei veicoli (p.es. gli estintori)
compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (p.es. pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica
anche ai pneumatici gonfiati trasportati come carico;
e) trasporto dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di
questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, pescanti, riscaldatori,
ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non
ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto;
f) trasporto dei serbatoi a pressione statici, vuoti non ripuliti, che sono trasportati,a condizione che tutte le
aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati) siano ermeticamente
chiuse;
g) trasporto dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.
Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6)
Categoria di
Materie o articoli
Quantità massima totale
trasporto
Gruppo di imballaggio o codice di classificazione o numero ONU
per unità di trasporto
(1)
(2)
(3)
0
Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e numero ONU 0190
0
Classe 3: N.ro ONU 3343
Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I
Classe 4.3: N.ri ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, ‘
2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372
Classe 5.1: N.ro ONU 2426
Classe 6.1: N.ri ONU 1051, 1613, 1614 e 3294
Classe 6.2: N.ri ONU 2814 e 2900
Classe 7: N.ri ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333
Classe 8: N.ro ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA)
Classe 9: N.ri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi
contenenti tali materie o loro miscele
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie
comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati
al N.ro ONU 2908
1
Materie e articoli del gruppo di imballaggio I che non sono inclusi nella
20
categoria di trasporto 0
e materie e articoli delle seguenti classi:
Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja/da 1.2B a 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da
Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC
aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
Classe 4.1: N.ri ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240
Classe 5.2: N.ri ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120
2
3
4
Materie o articoli del gruppo di imballaggio II e non sono compresi nella
categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe 1 : da 1.4B a 1.4G e1.6N
Classe 2: gruppo F
aerosol: gruppo F
Classe 4.1: N.ri ONU da 3225 a 3230
Classe 5.2: N.ri ONU da 3105 a 3110
Classe 6.1: materie o articoli del gruppo di imballaggio III
Classe 9: N.ro ONU 3245
Materie e articoli del gruppo di imballaggio III che non sono inclusi nelle
categorie di trasporto 0, 2 o 4
e materie e articoli delle seguenti classi:
Classe 2: gruppi A e O
aerosol: gruppi A e O
Classe 3: N.ro ONU 3473
Classe 4.3: N.ro ONU 3476
Classe 8: N.ri ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477
Classe 9: N.ri ONU 2990 e 3072
Classe 1: 1.4S
Classe 4.1: N. ri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623
Classe 4.2: N.ri ONU 1361 e 1362 gruppo di imballaggio III
Classe 7. N.ri ONU da 2908 a 2911
Classe 9: N.ro ONU 3268
e imballaggi vuoti non puliti che abbiano contenuto materie pericolose
diverse da quelle incluse nella categoria di trasporto 0
333
1000
Illimitata
Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve
essere di 50 kg.
Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si
intende:
- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta
in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o
equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci
pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);
- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la
massa netta in kg;
- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi
definizione in 1.2.1) in litri.
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono
trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per
“50”
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota
alla tabella moltiplicata per “20”
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”,
e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere
superiore a “1000”, inteso come valore assoluto.
Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le
sottosezioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate.
Esenzioni concernenti il trasporto
delle pile al litio (1.1.3.7)
Le disposizioni dell’ADR non si applicano:
a) alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un operazione di
trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno
dei suoi equipaggiamenti;
b) alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento
di tale equipaggiamento o destinate ad un’utilizzazione durante il
trasporto (per esempio un computer portatile).
TRASPORTI COMPORTANTI UN PERCORSO MARITTIMO
O AEREO (1.1.4.2)
Nei trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, ai colli, contenitori, cisterne
mobili e contenitori-cisterna si applicano le disposizioni di imballaggio, imballaggio in
comune, marcatura ed etichettatura previste dal codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche
dell’ICAO.
I veicoli devono però avere disposti su un piano verticale i due pannelli arancio
retroriflettenti 40cm x 30cm, fissati uno anteriormente e l’altro posteriormente (per le
cisterne mobili e i contenitori cisterna vuoti, non ripuliti, tale disposizione si applica fino al
successivo trasferimento ad un impianto di lavaggio).
Questa deroga, che privilegia il Codice IMDG e le Istruzioni Tecniche dell’ICAO sull’ADR,
non vale per le merci classificate pericolose nelle classi da 1 a 9 dell’ADR e considerate
non pericolose dal codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO.
Le unità di trasporto composte da uno o più veicoli, diversi da quelli trasportanti
contenitori, cisterne mobili o contenitori cisterna secondo le disposizioni di cui sopra
relativamente a marcatura ed etichettatura, muniti di placche (grandi etichette) non
conformi all’ADR ma in accordo al Codice IMDG (etichette di pericolo 250 x 250mm
recanti all’interno il numero UN oppure etichette di pericolo 250x250mm e,
separatamente, numeri UN su pannello arancio 120x300mm) sono ammessi in una
catena di trasporto includente un percorso marittimo a condizione che siano soddisfatte
le disposizioni dell’ADR (v. 5.3.2) relative alla segnalazione arancio.
(Continua…)
Per i trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, le informazioni relative al
documento di trasporto richieste in ADR (v. 5.4.1 e 5.4.2) possono essere sostituite
dal documento di trasporto e dalle informazioni richieste rispettivamente dal Codice
IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO a condizione che sia ugualmente
inclusa ogni informazione supplementare richiesta dall’ADR.
Nota:
Con l’accordo multilaterale di deroga M 185 attivato dal Regno Unito in data 12 marzo 2007
e sottoscritto dall’Italia il 25 maggio 2007 avente validità fino al 30 giugno 2009 è stato
rimosso, per le materie della Classe 9 ADR non soggette al Codice IMDG (mare) e alle
Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo), l’obbligo, nel trasporto intermodale comprendente la
modalità marittima o aerea, dell’applicabilità ai colli, contenitori cisterna amovibili e contenitori
cisterna delle prescrizioni ADR relativamente a: condizioni di imballaggio; marcatura;
etichettatura.
Definizioni nuove o emendate (1.2.1)
“Approvazione multilaterale”, per il trasporto di materiali della Classe 7, si
intende l’approvazione da parte dell’Autorità competente del paese di origine della
spedizione, come pure l’approvazione da parte dell’Autorità competente degli altri
Paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione transita. L’espressione “attraverso i
quali” o “nei quali” esclude esplicitamente “sopra”; ad esempio le disposizioni di
approvazione e notifica non si applicano ad un Paese sopra il quale le materie
radioattive sono trasportate in un aereo, a condizione che nessun scalo sia previsto
in quel Paese.
“Approvazione unilaterale”, per il trasporto di materiali della Classe 7, si intende
l’approvazione che è emessa solo dall’Autorità competente del Paese di origine. Se
il Paese di origine non è una Parte contraente l’ADR, l’approvazione richiede una
convalida dell’Autorità competente del primo Paese, che è Parte contraente l’ADR,
interessato dalla spedizione.
“Indice di sicurezza per la criticità (CSI)”, assegnato ad un collo,
sovraimballaggio o contenitore contenente materiale fissile, per il trasporto di
materiale di Classe 7 rappresenta un numero utilizzato per avere un controllo
sull’accumulazionje di colli, sovraimballaggi o contenitori contenenti materiale
fissile.
(Continua…)
“Indice di trasporto (IT)”, assegnato ad un collo, sovraimballaggio o contenitore o
a materiali LSA-I o SCO-I, per il trasporto di materiale di Classe 7 significa un
numero che è utilizzato per controllare l’esposizione alle radiazioni.
“Componente infiammabile”, (per aerosol) un liquido infiammabile, un solido
infiammabile o un gas infiammabile o una miscela di gas infiammabile come definito
nelle note da 1 a 3 della sottosezione 31.1.3 della Parte III del Manuale delle prove
e dei criteri. Questa designazione non si applica alle sostanze piroforiche,
autoreattive o reattive con l’acqua. Il calore chimico di combustione deve essere
determinato mediante uno dei seguenti metodi: ASTM D 240; ISO-FDIS
13943:1999 (E/F) 86.1÷; NFPA 30B.
“Contenitore”, dispositivo di trasporto (sistema sollevabile o altra struttura
similare):
- avente carattere permanente e sufficientemente resistente per permetterne un uso
ripetuto;
- appositamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico,
per uno o più mezzi di trasporto;
- munito di dispositivi per un pronto stivaggio e manipolazione in particolare quando
trasbordato da un mezzo di trasporto ad un altro;
- progettato per un facile riempimento e svuotamento;
- avente un volume interno non inferiore ad un m3, eccetto per i contenitori
per il trasporto di materiale radioattivo.
(Continua…)
“Materiale animale”, carcasse di animali, parti di corpi di animali o alimenti di
origine animale.
“Unità mobile di fabbricazione degli esplosivi” (MEMU), unità, o veicolo
montato con una unità per la fabbricazione e caricamento di esplosivi a partire da
merci pericolose diverse dagli esplosivi. L’unità è composta da differenti contenitori
per il trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi
come pure pompe e loro accessori. La MEMU può avere compartimenti speciali per
esplosivi imballati.
Nota: anche se la definizione di MEMU comprende l’espressione “fabbricazione e
caricamento di esplosivi”, le prescrizioni per le MEMU si applicano solo al trasporto
e non anche alla fabbricazione e caricamento di esplosivi.
“Valutazione di conformità”, processo di verifica della conformità di un prodotto in
accordo alle disposizioni delle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 relative all’approvazione di tipo,
sorveglianza della fabbricazione, ispezione e prove iniziali
Obblighi del trasportatore (1.4.2.2.1)
Trasportatore
a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto
conformemente all’ADR;
b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di
trasporto;
c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti,
perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicolibatteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, cisterne mobili, contenitori-cisterna,
e CGEM non sia stata superata;
Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati dopo
la data di scadenza alle condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di veicoli batteraia e
CGEM con tenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4,
6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6
e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i veicoli;
g) assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il
conducente si trovino a bordo del veicolo.
4.1.6.10 Recipienti a pressione riempibili devono essere periodicamente ispezionati in
conformità alle disposizioni di 6.2.1.6 e 6.2.3.5 rispettivamente ed alle istruzioni di
imballaggio P200 o P203 come applicabile. I recipienti a pressione non devono essere
riempiti dopo la data limite dell’ispezione periodica ma possono essere trasportati dopo
la scadenza di questa data per essere sottoposti ad ispezione o eliminazione, comprese
le operazioni di trasporto intermedio.
4.2.4.4 Le prove e le ispezioni periodiche previste per i CGEM sono definite in 6.7.5.12.
I CGEM o i loro elementi non devono essere caricati o riempiti, superata la data di
validità del controllo periodico ma possono essere trasportati dopo la scadenza di
questa data.
4.3.2.4.4 Cisterne fisse vuote (veicoli cisterna), cisterne smontabili, veicoli batteria,
contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM, non puliti possono ancora essere
trasportati dopo la scadenza dei periodi indicati in 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere
sottoposti ad ispezione.
(Continua…)
6.7.2.19.6 Una cisterna mobile non può essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la
data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5
anni come prescritto al 6.7.2.19.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima
della data di scadenza dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata
per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o
ispezione periodica. Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data
di scadenza dell’ultima prova e ispezione periodica:
a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova
o ispezione richiesta prima del riempimento; e
b) salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a
6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per
consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il
riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto.
6.7.3.15.6 Una cisterna mobile per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati non può
essere riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo
controllo e prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al
6.7.3.15.2. Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza
dell’ultima ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non
superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica.
Inoltre una cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza
dell’ultima prova e ispezione periodica:
a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova
o ispezione richiesta prima del riempimento; e
b) salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a
6 mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per
consentire il ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il
riferimento a questa esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto.
(Continua…)
6.7.4.14.6 Una cisterna mobile per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non può essere
riempita e utilizzata per il trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e
prova periodica a intervalli di 5 anni e 2,5 anni come prescritto al 6.7.4.14.2.
Comunque una cisterna portatile riempita prima della data di scadenza dell’ultima
ispezione e prova periodica può essere trasportata per un periodo non superiore a 3
mesi oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica. Inoltre una
cisterna portatile può essere trasportata dopo la data di scadenza dell’ultima prova e
ispezione periodica:
dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposta alla prossima prova o
ispezione richiesta prima del riempimento; e
salvo disposizione diversa dell’Autorità competente, per un periodo non superiore a 6 mesi
oltre la data di scadenza dell’ultima prova o ispezione periodica, per consentire il
ritorno di merci pericolose destinate a smaltimento o riciclo. Il riferimento a questa
esenzione deve essere menzionato sul documento di trasporto.
FORMAZIONE DI PERSONE COINVOLTE NEL
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (Capitolo 1.3)
1.3.1
Scopo e campo di applicazione
Il personale dei vari operatori della catena logistica (v. Capitolo 1.4)
il cui campo di attività concerne il trasporto delle merci pericolose
deve essere adeguatamente formato sugli adempimenti che
regolano questa materia in relazione ai propri compiti e
responsabilità.
Nota: la formazione deve essere stata acquisita prima di assumere
responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose
1.3.2
Natura della formazione
La formazione deve essere articolata come segue in relazione a
compiti e responsabilità di cui la persona interessata è chiamata a
farsi carico:
1.3.2.1 Formazione di base
Il personale deve essere in grado di familiarizzare con le
prescrizioni di carattere generale che si applicano al trasporto di
merci pericolose;
1.3.2.2 Formazione specifica per competenze
Il personale deve ricevere una formazione specialistica,
commisurata direttamente ai propri compiti e responsabilità, sulle
prescrizioni previste dalla normativa concernente il trasposto
delle merci pericolose;
1.3.2.3 Formazione in tema di sicurezza
Il personale deve ricevere una formazione adeguata sui pericoli
associati alle materie pericolose movimentate, in relazione al
grado di rischio di infortunio o di esposizione a seguito di
incidente nel trasporto, ivi comprese le operazioni di carico e
scarico.
L’attività di formazione deve essere finalizzata a fornire al
personale istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione e sulle
procedure di intervento in situazioni di emergenza;
1.3.2.4 Formazione per la Classe 7
Ai fini della Classe 7, il personale deve ricevere adeguata
formazione sui pericoli di irraggiamento del carico e sulle
precauzioni da osservare per limitare il rischio di esposizione che
in funzione degli interventi operati potrebbe interessare anche
altre persone.
1.3.3
Documentazione
L’attività di formazione deve essere documentata con riscontro sia
da parte del datore di lavoro che del lavoratore e consentire di
verificare che essa è stata comunque riproposta in tutti i casi di
cambio di mansione o di nuova assunzione.
L’addestramento del personale deve essere periodicamente
integrato con corsi di aggiornamento a seguito dell’evoluzione della
normativa.
Esenzioni Consulente Sicurezza Trasporti
(1.8.3.2)
Sottrazione anche del regime delle “Quantità esenti” (3.5) dall’obbligo
della nomina del “Consulente Sicurezza Trasporti”.
Specializzazione Consulente Sicurezza
Trasporti per “Prodotti petroliferi” (1.8.3.3)
Aggiunta dei numeri UN 3475 (miscela di etanolo e benzina) e UN 1268 o
1863 (carburante per aviazione) ai numeri UN 1202, 1203 e 1223 relativi
alla specializzazione per prodotti petroliferi.
N.B. Certificati di qualificazione “Consulente Sicurezza Trasporti” rilasciati
prima del 1º Gennaio 2009 per i numeri UN 1202, 1203 e 1223 sono validi
anche per i numeri UN 3475, 1268 e 1863.
Controlli amministrativi per la realizzazione delle
valutazioni della conformità, dei controlli periodici
e dei controlli eccezionali di cui a 1.8.7 (1.8.6)
L’Autorità competente può approvare Organismi di controllo per la valutazione della
conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di
controllo di cui a 1.8.7.
L’Autorità competente deve assicurare il monitoraggio degli Organismi di controllo e revocare
o limitare l’approvazione data se ha evidenza che un Organismo approvato non è più in
conformità con l’approvazione.
L’Organismo di controllo deve:
a)Disporre di personale e di una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e
qualificata per assolvere correttamente le proprie funzioni tecniche;
b)Avere accesso alle installazioni ed alle necessarie apparecchiature;
c)Lavorare in modo imparziale, al riparo di qualsiasi influenza che potrebbe impedirglielo;
d)Garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da
diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti e da altri Organismi;
e)Separare chiaramente le funzioni effettive di Organismo di controllo da altre funzioni non
correlate;
f)Disporre di un documento sistema di qualità;
g)Verificare che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nell’ADR siano effettuati;
h)Mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente a
1.8.7
L’Organismo di controllo deve essere inoltre accreditato conformemente alla norma EN
ISO/IEC 17020: 2004
Procedure per la valutazione di conformità e
per il controllo periodico (1.8.7)
Le procedure devono essere applicate conformemente alla tabella del
6.2.3.6 per l’approvqazione dei recipienti a pressione “non UN” e
conformemente alle disposizioni speciali TA4 e TT9 del 6.8.4 per
l’approvazione di cisterne, veicoli batteria e CGEM.
Obblighi del richiedente, dell’Organismo competente e contenuti del
certificato sono specificati con riferimento a:
- approvazione del prototipo
- sorveglianza della fabbricazione
- controlli e prove iniziali
- controlli periodici e eccezionali
- supervisione del servizio interno di ispezione del richiedente
A cui si accompagna la documentazione tecnica che deve permettere di
valutare la conformità del richiedente con i pertinenti requisiti i quali sono
da considerare soddisfatti applicando la norma EN 12972-2007 “cisterne
destinate al trasporto di merci pericolose-prova, controllo e marcatura delle
cisterne metalliche”
(Continua…)
Considerazioni
In pratica, con le due nuove sezioni 1.8.6 e 1.8.7 si è voluto disciplinare ed
incentivare il ricorso agli “Organismi notificati” che dovranno essere
accreditati secondo le norme EN ISO-IEC 17020:2004 (General Criteria for
the Operation of Various Types of Bodies Performing Ispection) dalle
Autorità competenti che avranno anche il compito di monitorare l’attività
svolta dagli Organismi nonché il possesso e la permanenza dei requisiti
richiesti.
L’aggiunta di queste nuove sezioni è conseguenza della riorganizzazione e
dell’ampliamento di disposizioni già introdotte: fino all’edizione ADR/RID
2007 disposizioni analoghe si trovavano soprattutto nel capitolo 6.2 sulla
costruzione/approvazione dei recipienti a pressione per gas della Classe 2
in applicazione della T-PED (Direttiva 1999/36/CE recepita dall’Italia con il
D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.23) e delle norme EN a cui si dovrà fare costante
riferimento nel futuro anche per gli altri mezzi di contenimento.
Categorizzazione delle gallerie stradali (1.9.5.2)
(5 Categorie)
CATEGORIA A
Nessuna restrizione per il trasporto di merci pericolose.
CATEGORIA B
Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una forte esplosione;
Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1
Merci pericolose di:
Classe 1
Gruppi di compatibilità A e L
Classe 3
Codice di classificazione D (N. ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e
3379)
Classe 4.1
Codici di classificazione D e DT; e Sostanze autoreattive, tipo B (N.
ONU 3221, 3222, 3231 e 3232)
Classe 5.2
Perossidi organici, tipo B (N. ONU 3101, 3102, 3111 e 3112)
Quando la massa netta totale esplosiva per unità di trasporto è maggiore di 1000 kg:
Classe 1
Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei Gruppi di compatibilità A e
L)
Quando trasportate in cisterne:
1:
Classe 2
Codici di classificazione F, TF e TFC
Classe 4.2
Gruppo di Imballaggio I
Classe 4.3
Gruppo di Imballaggio I
Classe 5.1
Gruppo di Imballaggio I
Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata.
(Continua…)
CATEGORIA C
Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte
o un grave rilascio tossico;
Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1:
- Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria B, e
- Le seguenti merci pericolose:
Merci pericolose di:
Classe 1
Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei Gruppi di compatibilità A e L); e
Divisione 1.3 (Gruppi di compatibilità H e J)
Classe 7
N. ONU 2977 e 2978
Quando la massa netta totale esplosiva per unità di trasporto è maggiore di 5000 kg:
Classe 1
Divisioni 1.3 (Gruppi di compatibilità C e G)
Quando trasportate in cisterne:
1:
Classe 2
Codici di classificazione 2A, 2O, 3A, 3O e Codici di classificazione T, TC,
TO e TOC
Classe 3
Gruppo di Imballaggio I e Codici di classificazione FC, FT1, FT2 e FTC
Classe 6.1
Gruppo di Imballaggio I
Classe 8
Gruppo di Imballaggio I e Codice di classificazione CT1, CFT e COT
Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata.
(Continua…)
CATEGORIA D
Restrizione per le merci pericolose che possono provocare una esplosione molto forte, forte
o un grave rilascio tossico o un vasto incendio;
Le seguenti merci sono ritenute pericolose in tal senso1:
- Merci pericolose vietate nelle gallerie di Categoria C, e
- Le seguenti merci pericolose:
Merci pericolose di:
Classe 1
Divisione 1.3 (Gruppi di compatibilità C e G)
Classe 2
Codici di classificazione F, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
Classe 4.1
Sostanze autoreattive, tipo C, D, E e F; e N. ONU 2956, 3241, 3242 e 3251
Classe 5.2
Perossidi organici, tipo C, D, E e F
Classe 6.1
Gruppo di Imballaggio I per Codici di classificazione TF1 e TFC; e Materie tossiche per inalazione (N.
ONU da 3381 a 3390)
Classe 8
Gruppo di Imballaggio I per i Codici di classificazione CT1, CFT e COT
Classe 9
Codici di classificazione M9 e M10
Quando trasportate in contenitori per la rinfusa o in cisterne:
Classe 3
Classe 4.2
Gruppo di Imballaggio II
Classe 4.3
Gruppo di Imballaggio II
Classe 6.1
Gruppo di Imballaggio II; e
Gruppo di imballaggio III per il Codice di classificazione TF2
Classe 8
Gruppo di Imballaggio I per Codici di classificazione CF1, CFT e CW1; e Gruppo di imballaggio II per i
Codici di classificazione CF1 e CFT
Classe 9
Codici di classificazione M2 e M3
1:
Questa valutazione si basa sulle proprietà intrinseche delle merci, il tipo di contenimento e la quantità trasportata.
(Continua…)
CATEGORIA E
Restrizione per tutte le merci pericolose ad eccezione dei seguenti Numeri ONU:
• UN 2919 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, non fissile o fissile esente);
• UN 3291 (rifiuto ospedaliero non specifico, n.a.s. o rifiuto (bio)medicale, n.a.s. o rifiuto
medicale regolamentato, n.a.s.);
• UN 3331 (materiale radioattivo, trasportato in accordo speciale, fissile);
• UN 3359 (unità fumigata);
• UN 3373 (materia biologica, categoria B).
SECURITY: LISTA MERCI AD ALTO RISCHIO (1.10.5)
Classe
1
Divisone
Materia o oggetto
Quantità
Cisterna (l)
Trasporto alla rinfusa (kg)
Imballaggi (kg)
1.1
Esplosivi
a
a
0
1.2
Esplosivi
a
a
0
1.3
Esplosivi del gruppo di compatibilità C
a
a
0
1.4
Materie e oggetti esplosivi dei numeri UN 0104, 0237, 0255,
0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500
a
a
0
1.5
Esplosivi
0
a
0
Gas infiammabili (codice di classificazione F)
3000
a
b
Gas tossici (codici di classificazione che includono le lettere T,
TF, TC, TO, TFC, TOC) (esclusi aerosol)
0
a
0
Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II
3000
a
b
Esplosivi desensibilizzati
0
a
0
4.1
Esplosivi desensibilizzati
a
a
0
4.2
Materie del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
4.3
Materie del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
5.1
Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I
3000
a
b
Perclorati, nitrato d’ammonio e fertilizzanti a base di nitrato
d’ammonio e emulsioni o sospensioni o gel a base di nitrato
d’ammonio
3000
3000
b
6.1
Materie tossiche del gruppo di imballaggio I
0
a
0
6.2
Materie infettante di Categoria A (UN 2814 e 2900)
a
0
0
7
Materiali radioattivi
8
Materie corrosive del gruppo di imballaggio I
2
3
3000 A1 (forma speciale) o 3000 A2,
in quanto applicabile, per imballaggi
di Tipo B o Tipo C
3000
a
b
Note in calce alla Tabella 1.10.5
a Non applicabile
b Le disposizioni di 1.10.3 (disposizioni concernenti le merci pericolose
ad alto rischio) non si applicano, quale che sia la quantità
c Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto in
cisterne è autorizzato, in accordo con il Capitolo 3.2, Tabella A, colonna
(10) o (12). Per sostanze che non sono autorizzate per il trasporto in
cisterne, l’istruzione in questa colonna non è pertinente
d Il valore indicato in questa colonna è applicabile solo se il trasporto
alla rinfusa è autorizzato, in accordo con il capitolo 3.2, Tabella A,
colonna (10) o (17). Per sostanze che non sono autorizzate per il
trasporto alla rinfusa, l’istruzione in questa colonna non è pertinente
Classificazione rifiuti (2.1.3.5.5)
Per la classificazione di rifiuti, con composizione non esattamente
conosciuta, ci si può basare su:
- conoscenze dello speditore e dati tecnici e di sicurezza disponibili
- dati richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza ed
ambiente (*)
(*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione
94/3/CE, relativa ad una lista di rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva
2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi in applicazione alla direttiva
91/689/CEE
Fuochi pirotecnici (2.2.1.1.7.5)
 E’ stata aggiornata la tabella di classificazione di “default”
dei fuochi pirotecnici.
 Introdotta con una nota la definizione di “Composizione
illuminante”:
Composizioni pirotecniche, sotto forma di polvere o come
componente pirotecnica elementare, come presentata nei
fuochi pirotecnici, che sono impiegate per produrre un effetto
sonoro, o utilizzate come carica di scoppio o come carica
propulsiva, salvo che sia dimostrato che il tempo di aumento
di pressione di queste composizioni è superiore a 8 ms per
0.5 g di composizione pirotecnica nella prova 2 (c) (i) “Prova
di tempo/pressione” del manuale delle prove e criteri
dell’ONU
Classe 2 – Gas (2.2.2.3)
E’ stata aggiornata la lista delle rubriche collettive con l’inserimento di
nuove rubriche relative alle pile a combustibile
Codice di
classificazione
UN
Altri oggetti contenenti gas sotto pressione
6F
3478
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, contenenti un gas liquefatto infiammabile,
oppure
3478
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO,
contenenti un gas liquefatto infiammabile, oppure
3478
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO,
contenenti un gas liquefatto infiammabile
3479
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, contenenti idrogeno in un idruro metallico,
oppure
3479
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO,
conteneti idrogeno in un idruro metallico, oppure
3479
CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE, IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO,
conteneti idrogeno in un idruro metallico
Regimi di esclusione dall’ADR:
Classe 3 – Liquidi infiammabili (2.2.3.1.5)
Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche, non corrosive e
non pericolose per l’ambiente, aventi punto di infiammabilità uguale
o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad
esclusione delle materie contenenti più del 20% di nitrocellulosa),
imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono
sottoposte alle disposizioni ADR se, durante la prova di separazione
del solvente (vedere Manuale delle prove e dei criteri, terza parte,
sottosezione 32.5.1), l’altezza dello strato separato di solvente è
inferiore al 3% dell’altezza totale, e se le materie a 23 °C hanno, nella
coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un foro di 6 mm di
diametro, un tempo di scorrimento:
a) di almeno 60 secondi, oppure
b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60% di materie
della classe 3.
Classe 5.2 – Perossidi organici
(2.2.52.4)
Ampliata e aggiornata, con l’aggiunta di nuove rubriche, la
lista dei perossidi organici già classificati:
per esempio 2,2-Di-ter-Amilperossibutano
Anche per queste nuove rubriche, confluite nella lista di
default, non si rende perciò più necessaria l’autorizzazione
all’autorità competente (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ai
fini del trasporto
Classe 7 – Materiali radioattivi
(2.2.7)
Significativa revisione editoriale
GHS e Materie pericolose per
l’ambiente
GHS (Globally Harmonized System)
La differenza dei diversi sistemi di classificazione delle sostanze e preparati pericolosi,
peraltro non sempre giustificata in relazione alle diverse attività regolamentate (tutela della
salute, trasporto, consumo, smaltimento rifiuti, ecc.), ha portato nel giugno 1992 a Rio de
Janeiro, in sede di Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo sostenibile”
all’approvazione dell’Agenda 21 che riassume gli impegni assunti; tra essi, al Capitolo 19,
quello per una corretta gestione delle sostanze dal punto di vista ambientale, articolato in 6
Programmi di Azione di cui uno intitolato ”Armonizzazione della Classificazione e
dell’Etichettatura di Prodotti Chimici”. Questo processo si identifica nel GHS dell’IOMC
(Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals) e alla sua
realizzazione hanno provveduto, relativamente ai pericoli di tipo chimico-fisico, il Comitato
Esperti dell’ONU e l’ILO (International Labour Office) e, per i pericoli di tipo tossicologico ed
ecotossicologico, l’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).
L’approccio seguito nel processo di armonizzazione è stato quello di adottare definizioni e
criteri i più ampi possibili, tali da ricomprendere l’intero spettro delle opzioni presenti nelle
diverse regolamentazioni, lasciando quindi la possibilità, per ogni specifico settore, di definire
un più ristretto campo di applicazione.
Aspetto fondamentale della metodologia GHS, oltre ai “bridging principles” per estrapolare
dalla classificazione dei singoli componenti quella della miscela (anche per analogia con
miscele simili), vi è infatti anche il cosiddetto “building block approach” che consente alle
Autorità competenti degli Stati Membri di decidere come applicare i diversi elementi in base
alla specificità necessaria e al tipo di destinatari (trasporto, ambiente di lavoro, consumatore).
TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Attenzione
Molto tossico per la vita
acquatica
Tossico per la vita
acquatica
Nocivo per la vita
acquatica
Non si applicano al trasporto
-
TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Attenzione
Molto tossico per
la vita acquatica
con effetti a lungo
termine
Tossico per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Nocivo per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Può causare effetti
a lungo termine
alla vita acquatica
Non si applicano al trasporto
GHS (Globally Harmonized System)
Obiettivo del GHS è perciò quello di stabilire una base comune e coerente di classificazione e
comunicazione del pericolo chimico che contenga gli elementi fondamentali di prevenzione per la salute e
sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente, oltre che di sicurezza per il trasporto di merci
pericolose. L’armonizzazione proposta dal GHS stabilisce i criteri di classificazione e gli strumenti di
comunicazione del pericolo.
• La classificazione avviene sulla base della valutazione delle proprietà intrinseche delle sostanze. Le
categorie di pericolo previste dal GHS valutano sia le proprietà chimico-fisiche che gli effetti sanitari ed
ambientali.
• La comunicazione è finalizzata ad avvertire l’utilizzatore della presenza di un pericolo (etichetta) e a
minimizzare l’esposizione e di conseguenza il rischio risultante (scheda di sicurezza).
A valle della fase di Public Internet Consultation, avviata dalla Commissione Europea il 21 Agosto 2006 e
che si è chiusa il 21 Ottobre 2006 allo scopo di raccogliere commenti dell’Industria Chimica sull’iniziativa, il
28 Novembre 2008 il Consiglio UE ha adottato, in applicazione ai criteri GHS, il Regolamento (CE)
n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE (sostanze) e 1999/45/CE (preparati) e che reca modifica al
Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 1º Giugno 2007, col quale si è voluto
delineare la nuova politica di gestione in ambito comunitario delle sostanze chimiche. Il Regolamento (CE)
n.1272/2008, noto anche come CLP (Classification Labelling Packeging), in vigore dal 20 Gennaio 2009, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 353 del 31.12.2008. L’introduzione dei
criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio del suddetto Regolamento sarà obbligatoria a partire
dal 1º Dicembre 2010 per le sostanze e dal 1º Giugno 2015 per le miscele.
Nel frattempo il GHS è già stato implementato anche in Giappone (2006), Nuova Zelanda (2006), Taiwan
(2007) e Corea (2007). Prossima l’implementazione del GHS anche in Australia, Malesia, Singapore,
Tailandia, Vietnam, Filippine e Indonesia.
Classe 9 - Materie pericolose per l’ambiente
(acquatico) (2.2.9)
I criteri di classificazione per le materie pericolose per
l’ambiente acquatico sono basati su:
- Tossicità acuta
- Bioaccumulazione
- Degradazione (biotica e abiotica dei composti organici)
- Tossicità cronica
Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico
sono classificate, ai fini del trasporto, in tre categorie:
- Tossicità acuta 1
- Tossicità cronica 1
- Tossicità cronica 2
(Continua…)
CRITERI GHS:Tossicità acuta
Categoria: Acuto 1
Tossicità acuta:
CL50 96h (per pesci)
 1 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei)
 1 mg/l e/o
CEr50 72 o 96h (per alghe e
altre piante acquatiche)
 1 mg/l
(Continua…)
CRITERI GHS: Tossicità cronica
Categoria: Cronico 1
Tossicità acuta:
CL50 96h (per pesci)
 1 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei)
 1 mg/l e/o
CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)
 1 mg/l
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow  4 (a meno che FBC,
determinato sperimentalmente, < 500)
Categoria: Cronico 2
Tossicità acuta:
CL50 96h (per pesci)
da >1 a  10 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei)
da >1 a  10 mg/l e/o
CEr50 72 o 96h (per alghe e altre piante acquatiche)
da >1 a  10 mg/l
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o log Kow  4 (a meno che FBC,
determinato sperimentalmente, < 500), a meno che la tossicità cronica di NOEC
sia > 1 mg/l
SI
CRITERI GHS
CL50 *  1 mg/l
NO
NOEC > 1 mg/l
SI
NO o NON noto
CL(E)50 *  10 mg/l
NO
SI
NO
RAPIDAMENTE
DEGRADABILE
SI
SI
BIOACCUMULAZIONE
NO
Sostanza pericolosa
per l’ambiente:
CRONICO 1
Sostanza pericolosa
per l’ambiente:
ACUTO 1
RAPIDAMENTE
DEGRADABILE
NO
SI
BIOACCUMULAZIONE
NO
SI
Sostanza pericolosa
per l’ambiente:
CRONICO 2
* Il valore più basso di CL50 96h, CE50 48h o CEr50 96h, come appropriato.
Sostanza NON
pericolosa per
l’ambiente
Legenda:
• FBC:
Fattore di Bioconcentrazione
• CE50: Concentrazione effettiva di sostanza che causa il 50% della
risposta massima
• CEr50: CE50 in termini di riduzione di crescita
• Kow:
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
• CL50
(50% della concentrazione letale): Concentrazione di una
sostanza in acqua che causa la morte del 50% (la metà) di un gruppo
di animali
• C(E)L50: CL50 o CE50
• NOEC: Concentrazione senza effetto osservato
• Linee Guida OCSE : Linee Guida delle prove pubblicate
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE)
Procedura Classificazione Inquinanti Acquatici
ADR 2007 (2.3.5.7)
ABROGATA
Determinazione di tossicità
acuta per pesci, dafnia o alghe
si
CL50*  1 mg/L
no
CL50*  10 mg/L
no
si
no
Sostanza facilmente
degradabile
si
Log Pow  3,0
no
(salvo se FBC  100
determinato sperimentalmente)
si
Inquinante acquatico
* valore più basso di CL50 (96 ore), CE50 (48 ore), CI50 (72 ore)
FBC = fattore di bioconcentrazione
Non Inquinante
acquatico
Materie pericolose per l’ambiente acquatico:
Criteri di classificazione delle miscele (2.2.9.1.10.4)
Per le miscele, i criteri di classificazione sono basati su un
approccio graduale che prevede:
-Applicazione diretta dei criteri delle sostanze (se i dati sono
disponibili);
- Applicazione dei principi di estrapolazione (principi ponte);
- Applicazione del metodo della somma dei componenti;
- Applicazione della formula di additività.
(Continua…)
Classificazione miscele in funzione della loro tossicità acuta o
cronica per l’ambiente acquatico (2.2.9.10.4.21)
Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico
No
Esistono dati sufficienti su
miscele simili per stimare i
pericoli?
Sì
Sì
Applicare i principi di
estrapolazione (vedere
2.2.9.1.10.4.4)
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica (vedere
2.2.9.1.10.4.3)
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica
Applicare il metodo della
somma dei componenti (vedere
da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.1.10.4.6.4)
utilizzando:
Per tutti i componenti rilevanti,
esistono dati di tossicità per
l’ambiente
acquatico o dati
relativi alla classificazione?
No
Utilizzare le informazioni
disponibili sui pericoli dei
componenti conosciuti
Sì
• La percentuale di tutti i componenti
classificati come “tossici cronici”
• La percentuale dei componenti
classificati come “tossici acuti”
• La percentuale dei componenti
per i quali esistono dati di
tossicità acuta: applicare la
formula di additività (vedere
2.2.9.1.10.4.5.2) e convertire la
C(E)L50 ottenuta nella categoria
appropriata di tossicità acuta
Applicare il metodo della somma dei
componenti e la formula di additività
(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1
a 2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il
2.2.9.1.10.4.6.5
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica
CLASSIFICARE la miscela in funzione
della tossicità acuta/cronica
Classificazione miscela quando esistono dati
(2.2.9.1.10.4.3)
Se la tossicità della miscela per l’ambiente acquatico è stata provata sperimentalmente, la
miscela può essere classificata secondo i criteri adottati per le sostanze, ma soltanto per la
tossicità acuta.
Biodegradazione e bioaccumulazione sono parametri utilizzati ai fini della classificazione
cronica che pertanto può essere assegnata soltanto utilizzando i bridging principles o
metodi di calcolo.
Se si dispone di dati sperimentali relativi alla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela
come tale, si devono utilizzare questi dati come pure le informazioni concernenti la
classificazione dei componenti nelle categorie di tossicità cronica, al fine di completare la
classificazione della miscela. Quando anche dati di tossicità cronica a lungo termine
(NOEC) sono disponibili, essi devono essere utilizzati in aggiunta.
a)C(E)L50 (CE50 o CL50) della miscela provata ≤ 1 mg/l e NOEC della miscela provata ≤ 1,0
mg/l o sconosciuta:
-classificare la miscela nella Categoria di tossicità acuta 1;
-applicare il metodo della somma dei componenti classificati per la classificazione cronica
(Categoria 1, 2 o nessuna Categoria);
b) C(E)L50 della miscela provata ≤ 1 mg/l e NOEC della miscela provata > 1,0 mg/l:
-classificare la miscela nella Categoria di tossicità acuta 1;
-applicare il metodo della somma dei componenti classificati per la classificazione cronica
di Categoria 1. Se la miscela non è classificata cronica di Categoria 1, non è necessario
classificarla per la tossicità cronica;
(Continua…)
c)
d)
-
C(E)L50 della miscela provata > 1 mg/l e NOEC della miscela provata
≤ 1 mg/l o sconosciuta:
non è necessario classificare la miscela per la tossicità acuta;
applicare il metodo della somma dei componenti per la classificazione
cronica o nessuna necessità di classificazione.
C(E)L50 della miscela provata > 1 mg/l o superiore alla solubilità
nell’acqua e NOEC della miscela provata > 1 mg/l:
non è necessario classificare la miscela per la tossicità acuta o
cronica.
(Continua…)
Classificazione miscela per estrapolazione (2.2.9.1.10.4.4)
Principi Ponte
Diluizione
se la miscela risulta dalla diluizione di un’altra miscela
classificata o dalla diluizione con un componente di una
Categoria di tossicità acquatica inferiore o uguale a quella del
componente originale meno tossico, la miscela sarà
classificata come equivalente alla miscela o sostanza di
origine;
Miscela A + Miscela o Sostanza B
(classificazione nota)
(testata)
=
Miscela di A+B (=C)
(non testata)
(Continua…)
=
A+B
=
C
• Se “B” è acqua o una sostanza totalmente non tossica, la
classificazione di “C” può essere calcolata:
- p.es. se CL50 di “A” è 6 mg/l (Acuta 2) ed è diluita due volte con l’acqua,
la tossicità di “C” è stimata essere 12 mg/l (Acuta 3)
• Se “B” è classificato ma ha una classificazione di pericolo
inferiore al componente meno tossico di “A”, “C” può essere
classificato come “A”:
- p.es. se CL50 di “B” è 15 mg/l (Acuta 3) e il componente meno tossico
di “A” ha un CL50 di 6 mg/l (Acuta 2), “C” può essere classificato come
Acuta 2
Lotto di fabbricazione (batch)
Se un componente caratterizza una miscela come Acuta 1 o
Cronica 1 e quel componente è concentrato, la nuova miscela
sarà anch’essa classificata come Acuta 1 o Cronica 1;
Concentrazione di miscele appartenenti alla Categorie di
classificazione più severe (cronica 1 e acuta 1)
se la miscela è classificata come cronica 1 e/o acuta 1 e se
aumenta la concentrazione dei componenti appartenenti a
queste Categorie di tossicità, la miscela più concentrata
assume la stessa categoria di classificazione della miscela di
origine, senza prove supplementari;
Interpolazione
Se la miscela C contiene gli stessi componenti delle miscele A
& B, in quantità intermedie tra quelli in A & B, e se le miscele A
& B hanno la stessa classificazione, la miscela C avrà
anch’essa la stessa classificazione;
30% 70%
90% 10%
Miscela A
Acuta 1
60% 40%
Miscela B
Acuta 1
Miscela C
Acuta 1 (per interpolazione)
(Continua…)
Miscele essenzialmente simili
• Se due miscele differiscono in un componente ma per il resto
hanno la stessa composizione e se i componenti che
differiscono hanno la stessa classificazione, si assume che le
due miscele abbiano la stessa classificazione.
• Cosi’, se la tossicità di una delle miscele è stata testata e una
classificazione è derivata, si può assumere che la
classificazione della seconda miscela sia la stessa della prima.
Componente p, 10%
Componente j, 80%
Componente n, 10%
Miscela A
Testata (Acuta 1)
Componente p, 10%
Componente j, 80%
Componente m, 10%
Miscela B
Non testata
Se il componente “m” ha la stessa classificazione del componente “n”, la miscela B dovrebbe
essere Acuta 1, come la miscela A.
Se la tossicità di “m” ed “n” differisce il principio ponte non è applicabile.
Classificazione miscela per sommatoria dei componenti
(2.2.9.10.4.5.1)
La classificazione di una miscela deve basarsi sulla somma delle concentrazioni dei
suoi componenti classificati.
Si sommano le concentrazioni dei diversi componenti (una somma “pesata” con un
coefficiente che varia in relazione alla categoria e, per i componenti molto tossici, in
relazione al valore di C(E)L50 e si verifica quindi se la somma è maggiore ad un
certo valore.
Formula Sommatoria
Classificazione Acuta
(tutti i componenti con tossicità > 0,1 mg/l)
Se Σ componenti classificati come
La miscela è
classificata come
Acuta 1
> 25%
Acuta 1
(10 x Acuta 1) + Acuta 2
> 25%
Acuta 2
(100 x Acuta 1) + (10 x Acuta 2) + Acuta 3
> 25%
Acuta 3
Formula Sommatoria
Classificazione Acuta
(alcuni componenti con tossicità ≤ 0,1 mg/l)
Se Σ componenti classificati come
La miscela è
classificata
come
Acuta 1 x M*
> 25%
Acuta 1
(M x 10 x Acuta 1) + Acuta 2
> 25%
Acuta 2
(M x 100 x Acuta 1) + (10 x Acuta 2) + Acuta 3
> 25%
Acuta 3
(*) M è il fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con
C(E)L50 < 1 mg/l, E’ calcolato separatamente per ogni componente di Tossicità Acuta 1
Formula Sommatoria
Classificazione Cronica
Se Σ componenti classificati come
La miscela è
classificata
come
Cronica 1 x M*
> 25%
Cronica 1
(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2
> 25%
Cronica 2
(M x 100 x Cronica 1) + (10 x Cronica 2) + Cronica 3
> 25%
Cronica 3
Cronica 1 + Cronica 2 + Cronica 3 + Cronica 4
> 25%
Cronica 4
(*) M è il fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con
C(E)L50 < 1 mg/l, E’ calcolato separatamente per ogni componente di Tossicità Acuta 1
Se la miscela non è classificata nella Categoria di Tossicità Cronica 1, si considera la
Categoria Cronica 2. Se il calcolo conduce ad una classificazione della miscela nella
Categoria Cronica 2, il processo di classificazione, ai fini del trasporto, è concluso.
Tabella fattori moltiplicatori “M” per componenti molto
tossici delle miscele (2.2.9.1.10.4.6.4)
C(E)L50
Fattore moltiplicatore (M)
0,1 < C(E)L50 ≤ 1
1
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1
10
0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01
100
0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001
1000
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001
10000
La serie continua a ritmo di un
fattore divisore 10 per intervallo
Per esempio componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche:
• Concentrazione 10%
Miscela di
• C(E)L50 > 0,01 ma < 0,1
Categoria di
10 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) ≥ 25%
Tossicità Acuta 1
Esempi di calcolo con formula sommatoria
Componente
Classificazione
C(E)L50
(mg/l)
Concentrazione
(% peso)
Fattore M
G
Acuta 1
0,003
0,009
100
H
Acuta 3, Cronica n/r*
3
10
-
J
No
classificazione
n/r
80,991
-
K
Acuta 2
n/r
5
-
L
Acuta 1, Cronica 0,4
1
4
1
(*) n/r: non rilevante ai fini della sommatoria
(Continua…)
Analisi Tossicità Acuta
Comp.te
Class.ne
C(E)L50
(mg/l)
Conc.ne
(% peso)
Fattore M
G
Acuta 1
0,003
0,009
100
H
Acuta 3,
Cronica 3
n/r*
10
-
J
No
class.ne
n/r
80,991
-
K
Acuta 2
n/r
5
-
L
Acuta 1,
Cronica 1
0,4
4
1
• Classificazione Acuta
- Σ (M x Acuta 1) =
(100 x 0,009) + (1 x 4) = 4,9, che
è inferiore al 25%: pertanto Acuta
1 non si applica
- Σ (10 x (Σ (M x Acuta 1)) +
Acuta 2 =
(10 x 4,9) + 5 = 54% che è >
25%: pertanto Acuta 2 si applica
- applicandosi Acuta 2 non è
necessario analizzare per Acuta 3
Analisi Tossicità Cronica
Comp.te
Class.ne
C(E)L50
(mg/l)
Conc.ne
(% peso)
Fattore M
G
Acuta 1
0,003
0,009
100
H
Acuta 3,
Cronica 3
n/r*
10
-
J
No
class.ne
n/r
80,991
-
K
Acuta 2
n/r
5
-
L
Acuta 1,
Cronica 1
0,4
4
1
• Classificazione Cronica
- Σ (M x Cronica 1) =
1 x 4 = 4, che è inferiore al 25%:
pertanto Cronica 1 non si applica
- Σ (M x 10 x Cronica 1) + Cronica
2=
(1 x 10 x 4) + 0 = 40% che è >
25%: pertanto Cronica 2 si
applica
- applicandosi Cronica 2 non è
necessario analizzare per
Cronica 3
Conclusioni
La classificazione finale è Acuta 2 e Cronica 2 e perciò la
miscela è classificata “Materia pericolosa per l’ambiente” anche
ai fini del trasporto.
Classificazione miscela con Formula Additività (2.2.9.1.10.4.5.2)
Nel caso di miscele con componenti classificati (Categoria di tossicità Acuta 1 e/o
Cronica 1-2) e componenti di cui si dispongono adeguati dati di tossicità ma che
non sono stati classificati deve essere utilizzata la formula dell’additività. La
tossicità derivata dalla formula dell’Additività deve essere utilizzata per definire una
classificazione per tali componenti che è poi utilizzata nel metodo della sommatoria.
Σ Ci
C(E)L50m =
Σn
Ci
C(E)L50i
dove:
Ci = concentrazione del componente i (percentuale in peso)
C(E)L50i = CL50 o CE50 del componente i (mg/l)
n = numero dei componenti, con i che varia da 1 ad n, con adeguati dati di tossicità, ma non
utilizzati
C(E)L50m = C(E)L50 della frazione della miscela costituita da componenti di cui sono disponibili
dati sperimentali che non sono stati utilizzati nella classificazione
Classificazione miscele di componenti per i quali non ci sono
informazioni (2.2.9.1.10.4.6.5)
In assenza di informazioni utili sulla tossicità acuta e /o cronica per
l’ambiente acquatico di uno o più componenti significativi, la miscela non
può essere classificata in modo definitivo in un Categoria di pericolo. La
miscela deve essere classificata sulla base dei soli componenti noti e
recare la dichiarazione addizionale:
“X% della miscela è costituita da componenti la cui tossicità per
l’ambiente acquatico è sconosciuta”
Classificazione CE materie pericolose per l’ambiente
(2.2.9.1.10.5.2)
In alternativa alle disposizioni dell’ADR 2009, relativamente alla classificazione
delle sostanze e miscele pericolose per l’ambiente in conformità ai criteri del GHS,
le sostanze a cui non siano attribuibili le Classi da 1 a 8 sono di Classe 9 con
l’assegnazione dei numeri UN 3082 (sostanze pericolose per l’ambiente, liquide) o
UN 3077 (sostanza pericolose per l’ambiente, solide) se “pericolose per l’ambiente
acquatico” ai sensi della Direttiva 67/548/CE (sostanze) e successivi
emendamenti con il simbolo “N” e le frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53”.
Le soluzioni e miscele sono a loro volta “pericolose per l’ambiente” di Classe 9 e
identificate con il numero UN 3082 (liquidi) o UN 3077 (solidi), purché non
rientranti nelle Classi da 1 a 8, se “pericolose per l’ambiente acquatico” ai sensi
della Direttiva 1999/45/CE (preparati) e successivi emendamenti con
l’assegnazione del simbolo “N” e delle frasi di rischio “R50”, “R50/53”, “R51/53” di
cui alle relative percentuali in termini di concentrazione totale in peso delle
sostanze presenti nel formulato.
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine
(Direttiva 1999/45/CE , D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e D.M. 5 maggio 2008)
Tabella 1a
Classificazione
della sostanza
Classificazione del preparato
N, R50-53
N, R50-53
N, R51-53
R52-53
Cfr. Tabella 1b
N, R51-53
R52-53
Cfr. Tabella 1b
Cfr. Tabella 1b
Cn  25%
2,5%  Cn < 25%
Cn  25%
N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai
fini della loro classificazione per il trasporto
(Continua…)
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze
molto tossiche per l’ambiente acquatico
Tabella 1b
Valore CL50 o CE50
(“C(E)L50”) della
sostanza classificata
come N. R50-53
(mg/l)
Classificazione del preparato
N, R50-53
N, R51-53
R52-53
0,1 < C(E)L50 ≤ 1
Cn ≥ 25%
2,5% ≤ Cn ≤ 25%
0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1
Cn ≥ 2,5%
0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%
0,025% ≤ Cn ≤ 0,25%
0,001 < C(E)L50 ≤
0,01
Cn ≥ 0,25%
0,025% ≤ Cn ≤ 0,25%
0,0025% ≤ Cn ≤
0,025%
0,0001 < C(E)L50 ≤
0,001
Cn ≥ 0,025%
0,0025% ≤ Cn ≤
0,025%
0,00025% ≤ Cn ≤
0,0025%
0,00001 < C(E)L50 ≤
0,0001
Cn ≥ 0,0025%
0,00025% ≤ Cn ≤
0,0025%
0,000025% ≤ Cn ≤
0,00025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti
di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)
Tossicità acquatica acuta
Tabella 2
Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della
sostanza classificata come N. R50 (mg/l)
Classificazione del preparato N, R50
0,1 < C(E)L50 ≤ 1
Cn ≥ 25%
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1
Cn ≥ 2,5%
0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01
Cn ≥ 0,25%
0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001
Cn ≥ 0,025%
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001
Cn ≥ 0,0025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti
di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)
Simboli di Pericolo e Frasi di Rischio CE
Simbolo di Pericolo: N
(v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006)
Pericoloso per l’ambiente
Frasi di rischio:
(v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006):
• R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
• R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico
• R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l’ambiente acquatico
• R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici
Numeri UN di identificazione delle materie
pericolose per l’ambiente
Le materie pericolose per l’ambiente, ove non ricadano nelle
Classi da 1 a 8, sono di Classe 9 con l’assegnazione del
numero:
- UN 3077 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,
SOLIDA, N.A.S.”
- UN 3082 “MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S.”
Marchio “Materia pericolosa per l’ambiente”
(5.2.1.8.3)
IMBALLAGGI
Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni
obbligano ad apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al
numero UN.
Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati
comprendenti imballaggi interni con:
- contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o
- contenuto ≤ 5 kg per i solidi.
Nel caso dei GIR e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati
opposti.
CISTERNE
Il marchio deve avere dimensioni 250x250 mm.
Deve essere posizionato:
- sui quattro lati dei contenitori, contenitori-cisterna, CGEM e cisterne mobili;
- sulle due fiancate e dietro relativamente ai veicoli cisterna, veicoli per il trasporto alla
rinfusa, veicoli batteria, MEMU e veicoli con cisterne smontabili.
Marcatura ed Etichettatura
Il marchio pericoloso per l’ambiente si applica a tutte le materie pericolose per
l’ambiente a prescindere dalla Classe ADR di appartenenza:
- per esempio “solido infiammabile, inorganico n.a.s.” (Classe 4.1, UN 3178),
pericoloso per l’ambiente
Etichetta (mod. n.4.1)
Marchio (pericoloso per l’ambiente)
- per esempio “materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s.” (Classe 9, UN
3082)
Etichetta (mod. n.9)
Marchio (pericoloso per l’ambiente)
Le sostanze delle Classi da 1 a 9, diverse da quelle a cui sono stati assegnati i numeri UN 3077 o 3082,
possono ancora essere trasportate fino al 31 dicembre 2010 in deroga alle disposizioni che si applicano
alle “materie pericolose per l’ambiente” (v. 1.6.1.17).
PARTE 3
LISTA DELLE MATERIE PERICOLOSE, DISPOSIZIONI
SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI
PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATA
Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2)
- Assegnazione nella colonna 6 della disposizione SP 274 (indicazione del
“nome/i tecnico/i” entro parentesi ad integrazione del “nome appropriato di
spedizione”) ai numeri UN 2588, 2757, 2764, 2771, 2772, 2775, 2784,
2786, 2787, 2902, 2903, 2991, 2998, 3005, 3006, 3009, 3021, 3024, 3027,
3345, 3352;
- Introduzione di una nuova colonna 7 (b) contenente un codice
alfanumerico che, analogamente a quello della colonna 7 (a) per le
“quantità limitate”, indica, per ogni singolo numero UN, le condizioni
applicabili al regime delle “quantità esenti”;
- Introduzione di modifiche nelle colonne:
• 9 (b) (imballaggi in comune)
• 11 (disposizioni speciali per cisterne mobili e contenitori per il trasporto
alla rinfusa)
• 13 (disposizioni speciali per cisterne ADR)
• 15 (codici di restrizione in galleria);
(Continua…)
Tabella A: Lista delle merci pericolose (3.2)
- Inserimento nuovi numeri UN: 0505, 0506, 0507, 0508, 2031, 3132,
3135, 3373, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481;
- Cancellazione numeri UN: 3132, 3135;
- Modificate in colonna 6 le disposizioni SP: 188, 198, 199, 201, 236,
251, 289, 299, 307, 310, 328, 636, 652;
- Eliminata in colonna 6 la disposizione SP 330;
- Aggiunte in colonna 6 le disposizioni SP: 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, [341], 654.
Alcune nuove disposizioni speciali
(3.3.1)
• SP 333 Le miscele di etanolo e benzina, spirito per motore o carburante per
motori a scoppio (per esempio in automobili, motori fissi e altri motori) devono
essere classificate sotto questa rubrica indipendentemente dalle loro caratteristiche
di volatilità. destinate a essere utilizzate come carburante per motori di automobili,
motori fissi o altri motori;
• SP 335 Miscele di solidi che non sono soggetti alle disposizioni ADR e liquidi o
solidi pericolosi per l’ambiente devono essere classificati al numero UN 3077 e
possono essere trasportati sotto questa rubrica purchè non vi sia liquido libero
visibile al momento del carico della materia o della chiusura dell’imballaggio, o del
veicolo o del contenitore. Ogni veicolo o contenitore deve essere a tenuta quando è
utilizzato per il trasporto alla rinfusa. Se del liquido libero è visibile al momento del
carico della miscela o della chiusura dell’imballaggio, o del veicolo o del
contenitore, la miscela deve essere classificata al numero UN 3082. I pacchetti e
articoli sigillati contenenti meno di 10 ml di un liquido pericoloso per l’ambiente,
assorbito in un materiale solido ma con assenza di liquido libero nel pacchetto
dell’articolo o nell’articolo, o contenenti meno di 10 g di un solido pericoloso per
l’ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR.
Esenzioni
Esenzioni
- Esenzioni totali (1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3);
- Esenzioni per unità di trasporto (1.1.3.6);
- Esenzioni per specifici numeri UN (3.3.1);
- Quantità limitate (3.4);
- Quantità esenti (3.5).
Esenzioni concernenti la natura
dell’operazione di trasporto (1.1.3.1)
- Le disposizioni dell’ADR non si applicano:
a) al trasporto di merci pericolose effettuato da privati quando queste
merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al
loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a
condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita
del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste
merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili
riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60
litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose
in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come
imballate per la vendita al dettaglio;
b) …..
c) …..
d) …..
e) …..
f) …..
Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6)
Categoria di
Materie o articoli
Quantità massima totale
trasporto
Gruppo di imballaggio o codice di classificazione o numero ONU
per unità di trasporto
(1)
(2)
(3)
0
Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e numero ONU 0190
0
Classe 3: N.ro ONU 3343
Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I
Classe 4.3: N.ri ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, ‘
2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 e 3372
Classe 5.1: N.ro ONU 2426
Classe 6.1: N.ri ONU 1051, 1613, 1614 e 3294
Classe 6.2: N.ri ONU 2814 e 2900
Classe 7: N.ri ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333
Classe 8: N.ro ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA)
Classe 9: N.ri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi
contenenti tali materie o loro miscele
oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie
comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati
al N.ro ONU 2908
1
Materie e articoli del gruppo di imballaggio I che non sono inclusi nella
20
categoria di trasporto 0
e materie e articoli delle seguenti classi:
Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja/da 1.2B a 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da
Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC
aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC
Classe 4.1: N.ri ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240
Classe 5.2: N.ri ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120
2
3
4
Materie o articoli del gruppo di imballaggio II e non sono compresi nella
categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:
Classe 1 : da 1.4B a 1.4G e1.6N
Classe 2: gruppo F
aerosol: gruppo F
Classe 4.1: N.ri ONU da 3225 a 3230
Classe 5.2: N.ri ONU da 3105 a 3110
Classe 6.1: materie o articoli del gruppo di imballaggio III
Classe 9: N.ro ONU 3245
Materie e articoli del gruppo di imballaggio III che non sono inclusi nelle
categorie di trasporto 0, 2 o 4
e materie e articoli delle seguenti classi:
Classe 2: gruppi A e O
aerosol: gruppi A e O
Classe 3: N.ro ONU 3473
Classe 4.3: N.ro ONU 3476
Classe 8: N.ri ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477
Classe 9: N.ri ONU 2990 e 3072
Classe 1: 1.4S
Classe 4.1: N. ri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 e 2623
Classe 4.2: N.ri ONU 1361 e 1362 gruppo di imballaggio III
Classe 7. N.ri ONU da 2908 a 2911
Classe 9: N.ro ONU 3268
e imballaggi vuoti non puliti che abbiano contenuto materie pericolose
diverse da quelle incluse nella categoria di trasporto 0
333
1000
Illimitata
Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 03331, 0332, 0482 (Classe 1), 1005 e 1017 (Classe 2), la quantità massima totale per unità di trasporto deve
essere di 50 kg.
Nella tabella precedente, per “quantità massima totale per unità di trasporto” si intende:
- Per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della Classe 1, la massa netta in kg
della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti
specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno
in kg o in litri, secondo il caso);
- Per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa
netta in kg;
- Per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedi
definizione in 1.2.1) in litri.
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate
nella stessa unità di trasporto, la somma
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per “50”
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 richiamati in nota alla
tabella moltiplicata per “20”
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “3”, e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve essere superiore
a “1000”, inteso come valore assoluto.
Ai fini di questa sottosezione, le merci pericolose esentate in accordo con le sottosezioni da
1.1.3.2 a 1.1.3.5 dell’ADR non devono essere considerate.
Esenzioni concernenti il trasporto
delle pile al litio (1.1.3.7)
Le disposizioni dell’ADR non si applicano:
a) alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un operazione di
trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno
dei suoi equipaggiamenti;
b) alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento
di tale equipaggiamento o destinate ad un’utilizzazione durante il
trasporto (per esempio un computer portatile).
Quantità Limitate (3.4)
3.4.8 Obbligo, nei casi previsti delle frecce di orientamento sui colli e sui
sovraimballaggi
3.4.9 Gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare
il trasportatore della massa lorda totale delle merci trasportate di questa
categoria, prima di un trasporto che non comporti un tragitto marittimo
3.4.10
• Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli
contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare una marcatura
“LTD QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sul fronte
e sul retro, ad eccezione di quando rechino i pannelli rettangolari di colore
arancio (v. 5.3.2)
• I contenitori trasportanti i colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su
mezzi di trasporto di massa superiore a 12 t, devono recare una marcatura “LTD
QTY” (lettere nere di almeno 65 mm di altezza su fondo bianco) sui 4 lati ad
eccezione di quando rechino le etichette di pericolo (v. 5.3)
Non
è necessario apporre la marcatura sull’unità di trasporto, eccetto quando la
marcatura apposta sui contenitori non sia visibile dall’esterno dell’unità di
trasporto. In quest’ultimo caso, la stessa marcatura deve ugualmente figurare
avanti e dietro l’unità di trasporto
3.4.11 La marcatura “LTD QTY” sulle unità di trasporto e sui contenitori non è
obbligatoria se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate
in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto
3.4.13: La marcatura conforme al Capitolo 3.4 del Codice IMDG è accettabile
anche per le spedizioni in una catena di trasporto comprendente un percorso
marittimo
Marcatura “Quantità Limitate” Codice IMDG (3.4)
Marcatura ed etichettatura colli
– No etichetta/e di pericolo; No marcatura “inquinante marino”
– No nome appropriato di spedizione; numero ONU preceduto dalle lettere
UN all’interno di un diamante, che può comprendere anche più numeri
ONU
Marcatura ed etichettatura unità di trasporto del carico
– No placca (etichetta/e di pericolo 250 mm x 250 mm; No numero UN;
No nome appropriato di spedizione)
– Iscrizione “QUANTITA’ LIMITATE” o “LTD QTY”
(altezza caratteri > 65 mm) sui quattro lati
Quantità Limitate:
Disposizione transitoria (1.6.1.18)
L’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
al trasportatore e alla marcatura “LTD QTY” sulle unità di
trasporto e sui contenitori sarà obbligatoria solo dal 1º
Gennaio 2011
Quantità Esenti (3.5)
Sono piccole quantità di merci pericolose da 1 a 30 g o ml per imballaggio interno e
da 300 a 1000 g o ml per imballaggio esterno): le quantità sono definite in
relazione alla classe e al gruppo di imballaggio
Codice
Quantità netta
massima per
imballaggio interno (g
Quantità netta
massima per
imballaggio esterno
per solidi e ml per liquidi e
gas)
(g per solidi e ml per liquidi e
gas o somma di g e ml per
imballaggio in comune)
E0
Trasporto vietato come “Quantità Esente”
E1
30
1000
E2
30
500
E3
30
300
E4
1
500
E5
1
300
Quantità Esenti:
Esclusioni
Il regime delle “Quantità Esenti” non si applica (E0
Tabella A) a:
- Classi 1; 5.2; 6.2; 7
- Classe 2: etichetta di pericolo 2.1; 2.3; 2.2 + 5.1
- Classe 3: Gruppo di Imballaggio I e pericolo addizionale 6.1 o 8
- Classi 4.1; 4.2; 5.1; 8: Gruppo di Imballaggio I
Quantità Esenti:
Esenzioni (3.5.1.1)
Il trasporto delle merci pericolose in “Quantità Esenti” non è soggetto alle
disposizione ADR/RID ad eccezione di:
a) Obblighi di formazione delle persone addette al trasporto di merci
pericolose (v. Capitolo1.3)
b) Procedure di classificazione e criteri di applicazione del gruppo di
imballaggio (v. Parte 2)
c) Specifiche degli imballaggi:
4.1.1.1 (buona qualità);
4.1.1.2 (nessuna alterazione con altre merci contenute);
4.1.1.4 (livello di riempimento atto ad escludere perdite del contenuto e
deformazione dell’imballaggio);
4.1.1.6 (divieto di imballare nello stesso imballaggio esterno o in grande
imballaggio materie diverse che combinandosi possono generare
reazioni pericolose)
Quantità Esenti:
Imballaggi (3.5.2)
Le merci pericolose in “Quantità Esenti” devono essere contenute in un
triplo imballaggio:
a) Imballaggi interni (plastica, vetro, porcellana, terracotta, grés, metallo)
b) Imballaggio intermedio (imbottito e capace di contenere la totalità del
contenuto in caso di rottura o perdita)
c) Imballaggio esterno, rigido e robusto (legno, cartone o altro materiale
di resistenza equivalente)
N.B. Possono essere utilizzati sovraimballaggi che possono anche
contenere colli di merci pericolose o merci non soggette all’ADR
Quantità Esenti:
Prove (3.5.3)
Il collo completo predisposto per il trasporto di merci pericolose in quantità
esenti, vale a dire con gli imballaggi interni riempiti al meno al 95% della
loro capacità (materie solide) o al meno al 98% della loro capacità (materie
liquide) deve essere capace di sopportare, come dimostrato da prove
documentate, senza rottura o perforazione di imballaggio interno e senza
perdita significativa di efficacia:
cadute libere da un’altezza di almeno 1,8 m su una superficie
orizzontale, piana, rigida e solida
N.B. Per l’esecuzione delle prove, le materie da trasportare
nell’imballaggio possono essere sostituite da altre aventi le stesse
caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc. nel caso di solidi;
densità relativa/peso specifico e viscosità nel caso di liquidi)
Quantità Esenti:
Numero colli per veicolo o conteniore (3.5.5)
Il numero massimo di colli per ogni veicolo o contenitore non deve
superare 1000
Documentazione (3.5.6)
Se un documento o documenti (per esempio bolla di carico, lettera di
vettura aerea o lettera di spedizione CMR/CIM) accompagnano merci
pericolose in quantità esenti almeno uno di questi documenti deve recare
la dicitura merci pericolose in “Quantità Esenti” e l’indicazione del numero
dei colli
Quantità Esenti:
Marchio (3.5.4)
I colli devono riportare il seguente marchio:
* Numero della prima o sola etichetta indicata nella colonna (5) della Tabella A del
Capitolo 3.2
** Nome dello speditore o destinatario se non compaiono altrove sul collo
Lo stesso marchio deve essere apposto anche sul “sovraimballaggio” ove non
visibile quello presente sui colli contenuti all’interno dello stesso sovraimballaggio
PARTE 4
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI
IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE
Utilizzazione di imballaggi, GIR, grandi imballaggi
(4.1)
Istruzioni di imballaggio aggiunte
• P004: si applica alle cartucce per pile a combustibile (UN 3473, UN 3476,
UN 3477, UN 3478, UN 3479)
• P010: si applica ad alcuni clorosilani delle Classi 3, 6.1, 8 del Gruppo di
Imballaggio II
• P804: si applica al bromo (UN 1744)
Istruzioni di imballaggio modificate
• P001: estensione della disposizione speciale di imballaggio “PP1” agli
adesivi, inchiostri da stampa e affini, pitture e affini e resine in soluzione
identificati con il numero UN 3082
(Continua…)
Disposizioni speciali di imballaggio “PP1”
(4.1.4.1)
Relativamente ai numeri UN 1133 (adesivi infiammabili), 1210 (inchiostri da
stampa e affini, infiammabili), 1263 (pitture e affini, infiammabili) e 1866 (resine in
soluzione infiammabili) ed agli adesivi, inchiostri da stampa e affini, pitture e
affini e resine in soluzione identificati con il numero UN 3082, per le materie
dei gruppi di imballaggio II e III, in quantità non superiore a 5 litri per imballaggio,
possono essere utilizzati imballaggi metallici o di plastica che non soddisfano le
prove di omologazione del capitolo 6.1 se trasportate:
a) in carichi palettizzati, in palette box o in altri dispositivi di carico unitari, p.es.
imballaggi individuali sistemati o impilati su una paletta e assemblati mediante
cinghie, coperture termoretraibili o estensibili o mediante altro metodo
appropriato;
b) Come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa netta massima è
di 40 kg.
Nota:
l’estensione della Disposizione speciale PP1, originariamente limitata agli adesivi, inchiostri
da stampa, pitture e resine in soluzione della Classe 3, alle stesse materie pericolose per
l’ambiente della Classe 9, era già stata anticipata con l’Accordo multilaterale di deroga M
186 attivato dal Belgio in data 19 aprile 2007 e sottoscritto dall’Italia il 12 febbraio 2008
• P200: modificati, per diversi gas (p.es. ammoniaca), le pressioni di prova,
i gradi di riempimento e le disposizioni speciali di imballaggio
UN 1005
Ammoniaca
ADR 2007
ADR 2009
Pressione di prova (bar)
33
29
Grado di riempimento (kg/l)
0,53
0,54
Disposizioni speciali di
imballaggio
Ammesso il
trasporto in
capsule
• P620: per il trasporto di materie infettanti refrigerate o congelate,
sistemazione di ghiaccio o ghiaccio secco o altra materia refrigerante
attorno agli imballaggi secondari o nel sovrimballaggio
• P903: si applica alle pile e batterie usate (UN 3090, UN 3091, UN 3480,
UN 3481)
Grado di riempimento cisterne con sezioni di
capacità superiore a 7500 litri (4.3.2.2.4)
I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide allo stato liquido o di gas liquefatti
o di gas liquefatti refrigerati, che non sono divisi in sezioni di capacità massima di
7500 litri per mezzo di setti o frangiflutti, devono essere riempiti almeno all’80% o al
massimo al 20% della loro capacità.
Questa disposizione non si applica a:
- liquidi con viscosità cinematica a 20 ºC di almeno 2680 mm2/s;
- materie fuse con viscosità cinematica alla temperatura di riempimento di almeno
2680 mm2/s;
- UN 1963 “ELIO LIQUIDO REFRIGERATO” e UN 1966 “IDROGENO LIQUIDO
REFRIGERATO”.
N.B. Le cisterne per gas liquefatti e gas liquefatti refrigerati che prima del 1º Gennaio 2009
(cisterne fisse o cisterne smontabili) e prima del 1º Luglio 2009 (contenitori-cisterna)
rispondono ai requisiti ADR, ma non rispettano la sezione 4.3.2.2.4 sulla divisione mediante
setti o frangiflutti in sezioni di capacità superiore a 7500 litri, possono ancora essere riempite
oltre il 20% o meno dell’80% della loro capacità (v. 1.6.3.34 e 1.6.4.33).
Uso delle Unità Mobili di Fabbricazione
di Esplosivi (MEMU) (4.7)
Il capitolo fornisce disposizioni, per il trasporto sulle
MEMU, relative all’utilizzazione (sostanze delle
Classi 3, 5.1, 6.1 e sostanze o articoli esplosivi della
Classe 1) e alle operazioni sulle cisterne
PARTE 5
PROCEDURE DI SPEDIZIONE
Etichette (5.2.2.2.1)
Le etichette devono soddisfare le disposizioni ed essere
conformi, per colore, simboli e forma generale, ai modelli di
etichette mostrati al 5.2.2.2.2
Possono ugualmente essere accettati i modelli corrispondenti
ad altri modi di trasporto, presentanti variazioni minori che non
ne alterano il significato
ETICHETTE DI PERICOLO
MOD. N. 1
MOD. N. 1
MOD. N. 1MOD. N. 1
MOD. N. 1
MOD. N. 2.2
MOD. N. 2.2
MOD. N. 2.2
MOD. N.
2.2 N. 2.2
MOD.
MOD. N. 1.4
MOD. N. 1.4
MOD. N. MOD.
1.4 N. 1.4
MOD.
N. N.
1 1.4
MOD.
MOD. N. 2.3
MOD. N. 2.3
MOD.
N. 2.2
MOD. N. 2.3
MOD.
N. 2.3
MOD. N. 2.3
MOD. N. 1.6
MOD. N. 1.6
MOD. N. 1.6 MOD. N. 1.6
MOD. N.
1.5 N. 1.6 MOD. N. 1.6
MOD.
MOD. N. 2.1
MOD. N. 1.5
MOD. N. 1.5
MOD. N.MOD.
1.5 N. 1.5
MOD. N. 1.4
MOD. N. 1.5
MOD. N. 3
MOD. N. 3
MOD. N. 2.3
N. 3
MOD. N. 3 MOD. N.MOD.
3
MOD. N. 3
MOD. N. 3
MOD. N. 3
MOD. N. 3
MOD.
MOD.
N. 3 N. 3
MOD.
N.N.
3 4.1
MOD.
MOD. N. 2.1
MOD. N. 2.1
MOD. MOD.
N. 2.1N. 2.1 MOD. N. 2.1
MOD. N. 2.1
MOD. N. 2.1
MOD.MOD.
N. 2.1N. 2.1MOD. N. 2.1
MOD. N. 4.1
MOD. N. 4.1
MOD. N.
N. 4.2
4.1
MOD. N. 4.1 MOD.
MOD. N. 4.1
MOD. N. 4.2
MOD. N. 4.2
N.N.
4.24.3
MOD. N. 4.2MOD.
MOD.
MOD. N. 4.2
MOD. N. 4.3
MOD. N. 4.3
MOD. N. 4
MOD. N. 4.3
MOD. N. 4.3
MOD. N. 7A
MOD. N. 7A
MOD.
N. 7A
MOD.
N. 7AMOD. N. 7B
MOD. N. 7A
MOD. N. 7B
MOD. N. 7
MOD.
N. 7B
MOD.
N. 7B
MOD. N. 7B
MOD. N. 2.1
MOD. N. 2.2
MOD. N. 2.2
MOD. N. 2.2
MOD.
N. 2.2
MOD. N. 2.2
MOD. N
5.2
MOD. N. 4.3
MOD. N. MOD.
4.3 N. MOD.
4.3 N. 4.3
MOD. N. 4.3
MOD. N. 7C MOD. N. 7C
MOD. N. MOD.
7C N. 7C
MOD. N. 7C
MOD. N. 5.1
MOD.
N. N.
4.35.1
MOD.
MOD. N.MOD.
5.1 N. 5.1
MOD. N. 5.1
MOD.
N. N.
7C7E MOD. N. 7E
MOD.
MOD. N.MOD.
7E N. 7E
MOD. N. 7E
MOD. N. 5.2
MOD. N. 5.1
MOD. N. 5.2 MOD. N.
5.2 N. 5.2
MOD.
MOD. N. 5.2
MOD. N. 7E
MOD. N. 8
MOD. N. 8
MOD.
MOD. N.
8 N. 8
MOD. N. 8
MOD.
MOD. N.
5.2 N. 6.1
MOD.
MOD.
N. 8 N. 9
MOD. N. 6.1
N.N.
6.16.2
MOD.
MOD. MOD.
N. 6.1N. 6.1 MOD.
MOD. N. 6.1
MOD. N. 9
MOD. MOD.
N. 9 N. 9
MOD. N. 9
MOD. N. 9
MOD. N. 6.2
N.N.
6.27A
MOD.
MOD.MOD.
N. 6.2N. 6.2 MOD.
MOD. N. 6.2
Pannelli ribaltabili
5.3.1.1.6
Quando le placche (grandi etichette) sono apposte su
dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati
ed assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o
distacco, a seguito in particolare di urti o atti non intenzionali,
dal loro supporto durante il trasporto
5.3.2.2.5
Quando i pannelli arancio sono apposti su dispositivi a pannelli
ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo
da escludere ogni ribaltamento o distacco, a seguito in
particolare di urti o atti non intenzionali, dal loro supporto
durante il trasporto
Pannelli arancio su contenitori, contenitori
cisterna, CGEM e cisterne portatili
(5.3.2.1.5)
L’obbligo, anche sui lati del veicolo dei pannelli arancio
figuranti su contenitori, contenitori cisterna, CGEM e cisterne
portatili quando non sono visibili all’esterno del veicolo, non si
applica nel caso di veicoli coperti o tendonati, trasportanti
cisterne di capacità massima di 3000 litri
Nota:
Questa esenzione era già stata anticipata con l’Accordo multilaterale di
deroga M 189 attivato dalla Germania in data dicembre 2007 e sottoscritto
dall’Italia il 12 febbraio 2008
33
1266
(etichetta 25x25 cm)
(pannello 40x30 cm)
TRASPORTO DI UNA SOLA MATERIA PERICOLOSA
(LIQUIDO O GAS O POLVERE/GRANULI) IN
CONTENITORE-CISTERNA, CONTENITORE PER LA
RINFUSA, CGEM, CISTERNA-MOBILE, CISTERNE PER
IL TRASPORTO ALLA RINFUSA
Sui
quattro
lati
del
contenitore-cisterna,
contenitore per la rinfusa,
CGEM, cisterna mobile o
cisterna per il trasporto alla
rinfusa (se non sono
visibili, analoghe etichette
vanno apposte anche sui
lati e sulla parte posteriore
del veicolo).
Davanti e dietro sul
veicolo
TRASPORTO DI MATERIE PERICOLOSE DIVERSE IN
CONTENITORE-CISTERNA, CISTERNA PORTATILE A
COMPARTI MULTIPLI
Sui
due
lati
in
corrispondenza di ciascun
comparto e, una di ogni
tipo,
su
entrambe
le
estremità (se non sono
visibili, analoghe etichette
vanno apposte anche sui
lati e sulla parte posteriore
del veicolo)
Davanti e dietro sul
veicolo
(pannello
numerato 40x30
cm)
Sui due lati del
contenitore-cisterna,
contenitore per la
rinfusa,
CGEM,
cisterna mobile o
cisterna
per
il
trasporto alla rinfusa
(se non sono visibili
all’esterno del veicolo,
analoghi
pannelli
vanno apposti anche
sui lati del veicolo)
Su due lati per
ciascun
compartimento
del
contenitore-cisterna
(se non sono visibili
all’esterno del veicolo,
analoghi
pannelli
vanno apposti anche
sui lati del veicolo)
Pannelli arancio numerati per il trasporto di
una sola materia pericolosa (5.3.2.1.6)
Nel caso di contenitori, contenitori-cisterna, cisterne mobili,
CGEM, veicoli-batteria, veicoli-cisterna trasportanti una sola
materia pericolosa e nessuna materia non pericolosa, non
sono richiesti i pannelli arancio numerati del veicolo quando
essi sono apposti avanti e dietro l’unità di trasporto, su un
piano verticale.
N.B. per le MEMU i pannelli arancio numerati si applicano
soltanto alle cisterne con capacità uguale o superiore a 1000
litri e ai contenitori per il trasporto alla rinfusa
Numeri e lettere intercambiabili sui
pannelli (5.3.2.2.2)
Le cifre e le lettere intercambiabili sui pannelli, che identificano
il numero del pericolo e il numero ONU, devono rimanere al
loro posto, quale che sia l’orientazione del veicolo
Numeri di identificazione del pericolo
(5.3.2.3.2)
Numero Pericolo
ADR 2007
ADR 2009
423
materia solida che reagisce con l’acqua,
con sviluppo di gas infiammabili
materia solida che reagisce con l’acqua,
con sviluppo di gas infiammabili, o materia
solida infiammabile che reagisce con
l’acqua, con sviluppo di gas
infiammabili, o materia solida
autoriscaldante che reagisce con
l’acqua, con sviluppo di gas infiammabili
X423
materia solida infiammabile che reagisce
pericolosamente con l’acqua, con sviluppo
di gas infiammabili
materia solida che reagisce con l’acqua,
con sviluppo di gas infiammabili, o
materia solida infiammabile che reagisce
pericolosamente con l’acqua, con
sviluppo di gas infiammabili, o materia
solida autoriscaldante che reagisce
pericolosamente con l’acqua, con
sviluppo di gas infiammabili
X432
materia solida spontaneamente
infiammabile (piroforica) che reagisce
pericolosamente con l’acqua, con
sviluppo di gas infiammabili
INDICAZIONI DOCUMENTO DI TRASPORTO (5.4.1.1.1)
(a) Numero di identificazione UN, preceduto dalle lettere UN;
(b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi, ove richiesto, con il nome tecnico);
(c) - Codice di classificazione (v. colonna “3b” della Tabella A del capitolo 3.2) per le sostanze e articoli esplosivi di
Classe 1;
- Se nella colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 figurano numeri dei modelli di etichette diversi da 1, 1.4, 1.5 e
1.6, questi numeri devono seguire tra parentesi il codice di classificazione;
Nota: per i materiali radioattivi v. 5.4.1.2.5 e per quelli presentanti un rischio secondario, v. ugualmente la
disposizione speciale 172;
- Numero/i identificativo/i del modello/i di etichetta/e di pericolo, indicando entro parentesi quello/i relativo/i alle
etichette di pericolo secondario (v. colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 o come da disposizione speciale in
colonna “6”), per le materie e oggetti delle altre classi;
(d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato), eventualmente preceduto dalle lettere “G.I.” e, in regime internazionale,
“P.G” ;
(e) Numero e descrizione dei colli. I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per
completare la descrizione della natura del collo: p.es. una cassa (4G) (*);
* Contrariamente a quanto riportato nella circolare D.G. n. 160 del 12.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, già con
l’ADR 2007 non era più ammesso procedere alla descrizione dei colli (imballaggi, grandi recipienti per la rinfusa e grandi imballaggi)
facendo semplice riferimento al loro codice di marcatura identificativa.
(Continua…)
(f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per
numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con
riferimento a 1.1.3.6;
Nota 1: nel caso in cui si applichi 1.1.3.6, la quantità totale deve essere indicata conformemente a 1.1.3.6.3
Nota 2: per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nell’ADR, la quantità indicata
deve essere la quantità totale delle merci pericolose contenute all’interno, espressa in kg o litri come appropriato
(g) Nome e indirizzo dello speditore;
(h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i;
(i ) Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali;
(j) (riservato);
(k) Codice di restrizione in galleria, se del caso, come da colonna (15) della Tabella A del Capitolo 3.2, in lettere
maiuscole e tra parentesi. Non è necessario indicare il codice di restrizione in galleria nel documento di trasporto
quando si sappia da prima che il trasporto non passerà in una galleria soggetta a restrizioni al passaggio di veicoli
trasportanti merci pericolose.
Locazione e sequenza relative agli elementi di informazione richiesti nel documento di trasporto sono opzionali ad
esclusione di (a), (b), (c), (d) e (k) che devono rispettare l’ordine di cui sopra ((a), (b), (c), (d), (k)) senza interposizione
di altra informazione, salvo quanto previsto dall’ADR.
Esempi di descrizione delle merci pericolose:
“UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I, (C/D)” o
“UN 1098, ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), PG I, (C/D)”.
Le informazioni richieste sul documento di trasporto devono essere leggibili.
L’uso di lettere maiuscole o minuscole, ad eccezione di quanto prescritto al 5.4.1.1.1 (k) per indicare le
informazioni richieste nel documento di trasporto, può essere liberamente scelto.
N.B.: nei trasporti intermodali comportanti un trasporto marittimo o aereo, ai fini del trasporto stradale ove si utilizzi un
unico documento di trasporto conforme al Codice IMDG (mare) o alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo) esso deve
comunque riportare il “codice di restrizione in galleria”.
Rifiuti (5.4.1.1.3)
 Il riferimento al Codice di restrizione in galleria deve essere riportato sul documento di
trasporto anche nel caso dei rifiuti:
“RIFIUTO, UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II, (C/D)”
“RIFIUTO, UN 1993, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE E ALCOL ETILICO),
3, II, (C/D)”
 Se è applicata la disposizione enunciata in 2.1.3.5.5 relativa ai rifiuti la seguente
indicazione deve essere aggiunta alla designazione ufficiale:
“RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5”
Per esempio: “UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S. 8, II, (E),
RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5”
N.B. Non è necessario aggiungere il nome tecnico di cui alla disposizione speciale 274 del
Capitolo 3.3
2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un
gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici
e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all’ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di
pericolo più elevato.
Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile
dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la
più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II.
Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per “default” secondo
l’ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3,
sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze
altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3
menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietà
esplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al
trasporto conformemente a 2.2.x.2.
(*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di
rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi
in applicazione alla direttiva 91/689/CEE
Quantità limitate per unità di
trasporto
Soppressa la sottosezione 5.4.1.1.10 che richiedeva l’integrazione del
documento di trasporto con la dicitura:
“Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6”
Soppresse anche le sottosezioni 5.4.1.10.1.e 5.4.1.10.2
Cisterne vuote, non bonificate
(5.4.1.1.6.4)
Per il trasporto di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, veicolibatteria, contenitori-cisterna, cassemobili-cisterna e CGEM nelle condizioni di
4.3.2.4.4, integrare il documento di trasporto con la dicitura:
“TRASPORTO SECONDO 4.3.2.4.4”
4.3.2.4.4 Le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili, i veicoli-batteria, le cassemobili-cisterna, i contenitori
cisterna e i CGEM, vuoti, non bonificati, possono ugualmente circolare dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 per le prove
periodiche (6 anni per cisterne fisse, cisterne smontabili e veicoli-batteria; 5 anni per contenitori-cisterna, cassemobilicisterna e CGEM relativamente alle ispezioni periodiche) e al 6.8.2.4.3 per le ispezioni intermedie (3 anni per cisterne fisse,
cisterne smontabili e veicoli batteria; 2,5 anni per contenitori-cisterna, cassemobili e GGEM) per essere sottoposti ai
suddetti controlli.
Trasporto di IBC o cisterne portatili
dopo la data di scadenza (5.4.1.1.11)
Per i trasporti secondo 4.1.2.2 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) o 6.7.4.14.6 (b),
integrare il documento di trasporto con la dicitura:
• “TRASPORTO SECONDO 4.1.2.2 (b)”
• “TRASPORTO SECONDO 6.7.2.19.6 (b)”
• “TRASPORTO SECONDO 6.7.3.15.6 (b)”
• “TRASPORTO SECONDO 6.7.4.14.6 (b)”
4.1.2.2 (b): trasporto di GIR consentito fino a sei mesi dopo la data di scadenza dell’ultima prova periodica o ispezione
periodica per consentire il ritorno delle materie
materiee eresidui
residuipericolosi
pericolosi destinati a eliminazione o riciclaggio.
6.7.2.19.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova
periodica per materie
materiepericolose
pericolose(Classe
(Classe1 1e eClassi
Classida
da33a a9)9) destinate a eliminazione o riciclaggio.
6.7.3.15.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova
periodica per gas
gasliquefatti
liquefattinon
nonrefrigerati
refrigerati destinati a eliminazione o riciclaggio.
6.7.4.14.6 (b): trasporto di cisterne mobili consentito fino a 6 mesi dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova
periodica per gas
gasliquefatti
liquefattirefrigerati
refrigerati destinati a eliminazione o riciclaggio.
Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)
ADR 2007
ADR 2009
5.4.3.1
5.4.3.1
In previsione di ogni incidente o emergenza durante un
trasporto, devono essere consegnate al conducente
Istruzioni scritte precisanti in modo conciso, per ogni
materia od oggetto trasportato, o per ogni gruppo di
merci presentanti gli stessi pericoli:
a) – denominazione della materia o dell’oggetto o del
gruppo di merci;
-classe; e
- numero ONU o, per gruppo di merci, i numeri ONU
b) natura del pericolo delle merci, misure di intervento
per il conducente e mezzi di protezione individuale;
c) misure d’ordine generale: p.es. avvertire gli altri
utenti della strada e i passanti e chiamare la Polizia e i
Vigili del Fuoco
d) misure supplementari di intervento su piccole
perdite o spanti per prevenire situazioni più gravi, se
ciò non comporta rischi per la persona
In presenza di ogni incidente o emergenza durante un
trasporto, devono essere consegnate al conducente
Istruzioni scritte nel modello specificato in 5.4.3.4 da
tenere nella cabina di guida del veicolo e prontamente
disponibile.
a) cancellato
b) cancellato
c) cancellato
d) cancellato
Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)
ADR 2007
e) misure speciali da adottare per certe merci, se
applicabile
f) equipaggiamento necessario per l’attuazione delle
misure supplementari e/o specifiche, se applicabile
ADR 2009
e) cancellato
f) cancellato
5.4.3.2
5.4.3.2
Queste Istruzioni devono essere fornite dallo speditore
al conducente al più tardi quando le merci pericolose
sono caricate sul veicolo. Informazioni sul contenuto di
queste Istruzioni devono essere comunicate al
trasportatore al più tardi quando sia stato dato l’ordine
di trasporto al fine di permettergli di prendere le misure
necessarie per assicurarsi che i dipendenti interessati
(conducenti) siano a conoscenza di queste Istruzioni e
siano in grado di eseguirle appropriatamente e per
assicurare che l’equipaggiamento necessario si trovi a
bordo del veicolo.
Queste Istruzioni devono essere fornite dal
trasportatore all’equipaggio del veicolo nella lingua(e)
che ciascun membro possa leggere e capire prima
dell’inizio del viaggio. Il trasportatore deve assicurare
che ciascun membro dell’equipaggio del veicolo
comprenda e sia in grado di eseguire le Istruzioni
appropriatamente.
Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)
ADR 2007
ADR 2009
5.4.3.3
5.4.3.3
Lo speditore è responsabile del contenuto di queste
Istruzioni. Esse devono essere fornite in una lingua che
il conducente (i) che prenda (prendano) in carico le
merci pericolose sia (siano) in grado di leggerle e
comprenderle e in tutte le lingue dei paesi di origine,
transito e destino.
Nel caso di Paesi con più di una lingua ufficiale,
l’Autorità Competente deve specificare la lingua
ufficiale o le lingue applicabili sull’intero territorio o in
ogni regione o parte del territorio.
Prima dell’inizio del viaggio, i membri dell’equipaggio
del veicolo devono informarsi sul carico delle merci
pericolose e consultare le Istruzioni scritte per dettagli
sugli interventi da effettuare nel caso di incidente o
emergenza.
5.4.3.4
5.4.3.4
Queste Istruzioni devono essere tenute, in posizione
prontamente individuabile, nella cabina del conducente.
Le Istruzioni scritte devono corrispondere al modello in
quattro pagine, relativamente a forma e contenuti.
5.4.3.5
5.4.3.5
Le Istruzioni scritte conformi a questa sezione che non
sono applicabili alle merci che sono a bordo del veicolo
devono essere tenute separate dai documenti pertinenti
in modo da prevenire confusioni.
cancellato
Istruzioni scritte “TremCard” (5.4.3)
ADR 2007
ADR 2009
5.4.3.6
5.4.3.6
Il trasportatore deve assicurare che i conducenti interessati al
trasporto del carico siano in grado di comprendere ed eseguire
le Istruzioni appropriatamente.
cancellato (v. 5.4.3.2)
5.4.3.7
Nel caso di carichi misti di merci imballate, comprese le merci
pericolose che appartengono a differenti gruppi di merci
presentanti gli stessi pericoli, le Istruzioni scritte possono
limitarsi ad una sola per classe di merci pericolose trasportate
a bordo del veicolo. In questo caso nessun nome delle merci o
numero ONU deve essere menzionato nelle Istruzioni (*).
5.4.3.7
cancellato
5.4.3.8
Queste Istruzioni devono essere redatte secondo il seguente
modello: Carico; Natura del pericolo; Protezione Individuale;
Misure d’ordine generale che deve prendere il conducente;
Misure addizionali e/o speciali che deve prendere il
conducente;
Incendio;
Primo
Soccorso;
Ulteriori
informazioni.
(*)L’evidente contraddizione tra 5.4.3.7 e 5.4.3.1, relativamente a nome
delle merci e numero ONU, è stata corretta con una nota verbale del
WP15 ECE/ONU in occasione della 86° sessione del 8-12 maggio 2006
a Ginevra
5.4.3.8
cancellato (v. 5.4.3.4)
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1
Provvedimenti da adottare in situazioni di incidente o di
emergenza
In ogni situazione di incidente o di emergenza che possa verificarsi
durante il trasporto, i membri dell’equipaggio devono adottare i
seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo:
-attivare il sistema di frenatura, spegnere il motore e sconnettere la
batteria attivando lo stacca batteria, ove presente;
-evitare ogni sorgente di accensione; in particolare non fumare e non
attivare alcuna apparecchiatura elettrica;
-informare i servizi di emergenza, fornendo il maggior numero di
informazioni possibile sull’incidente e sulle materie coinvolte;
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1
- indossare l’indumento fluorescente e sistemare in maniera appropriata i
segnali di avvertimento autoportanti;
- tenere a portata di mano i documenti di trasporto per metterli a disposizione
delle squadre di emergenza;
- non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare,
rimanendo sopravento, di inalare fumi, polveri e vapori;
- quando sia appropriato e senza pericolo, usare gli estintori per spegnere
principi di incendio dei pneumatici, dei freni e del vano motore;
- non affrontare gli incendi della zona carico;
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 1
- quando sia appropriato e sicuro, utilizzare l’equipaggiamento di bordo per
prevenire dispersioni in ambienti acquatici e nei sistemi fognari e per
contenere le perdite;
- allontanarsi dal luogo dell’incidente, chiedere alle persone di allontanarsi e
seguire le indicazioni dei servizi di emergenza;
- dopo l’uso, rimuovere gli indumenti e i mezzi di protezione contaminati e
smaltirli in sicurezza.
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2
Ulteriori istruzioni per i membri dell’equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle diverse classi di
merci pericolose e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti
Etichette e targhe di pericolo
Caratteristiche di pericolosità
Ulteriori istruzioni
(1)
(2)
(3)
Materie e oggetti esplosivi
1
1.5
Sostanze e articoli esplosivi
Possono avere proprietà ed effetti diversi quali:
detonazione di massa; proiezione di frammenti;
fuoco o flusso di calore intensi; produzione di
luce intensa; rumori o fumi intensi.
1.6
Mettersi al riparo ma stare lontano dalle finestre.
Sensibili agli urti e/o agli impatti e/o al calore.
Basso rischio di esplosione e di incendio.
Mettersi al riparo.
Rischio di incendio.
Mettersi al riparo.
Tenersi fuori da zone basse.
1.4
Gas infiammabili
Rischio di esplosione.
Possono essere sotto pressione.
Rischio di asfissia.
2.1
Possono causare ustioni e/o congelamento.
I contenitori possono esplodere se riscaldati.
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2
Gas non infiammabili e non tossici
Rischio di asfissia.
Mettersi al riparo.
Possono essere sotto pressione.
Tenersi fuori da zone basse.
Possono causare congelamento.
2.2
Gas tossici
I contenitori possono esplodere se riscaldati.
Rischio di intossicazione.
Usare la maschera di evacuazione di emergenza.
Possono essere sotto pressione.
Mettersi al riparo.
Possono causare ustioni e/o congelamento.
Tenersi fuori da zone basse.
2.3
I contenitori possono esplodere se riscaldati.
Liquidi infiammabili
Rischio di incendio.
Mettersi al riparo.
Rischio di esplosione.
Tenersi fuori da zone basse.
I contenitori possono esplodere se riscaldati.
Evitare che sostanze fuoriuscite possano
raggiungere ambienti acquatici o sistemi fognari.
Rischio di incendio. Infiammabili o combustibili
possono incendiarsi per calore, scintille o fiamme.
Prevenire la dispersione delle sostanze in
ambienti acquatici o nei sistemi fognari.
3
Solidi infiammabili, materie autoreattive ed
esplosivi solidi desensibilizzati
4.1
Possono contenere materie autoreattive che
possono subire una decomposizione esotermica se
viene fornito calore, se in contatto con altre
sostanze (come acidi, composti di metalli pesanti
o ammine), per frizioni o urti. Ciò può
comportare lo sviluppo di gas o vapori nocivi e
infiammabili.
I contenitori possono esplodere se riscaldati.
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 e 3
Materie soggette a combustione spontanea
4.2
Materie che a contatto con l’acqua sviluppano
gas infiammabili
Rischio di accensione spontanea se gli
imballaggi vengono danneggiati o se fuoriesce il
contenuto.
Possono reagire vigorosamente con l’acqua.
Rischio di incendio ed esplosione a contatto con
l’acqua.
4.3
Materie comburenti
Le materie fuoriuscite dovrebbero essere
mantenute asciutte coprendo le perdite.
FINE PAGINA 2
Rischio di incendio ed esplosione.
Evitare miscelazioni con materie infiammabili o
combustibili (esempio: segatura).
Rischio di reazione vigorosa in contatto con
materie infiammabili.
5.1
Perossidi organici
Rischio di decomposizione esotermica ad alte
temperature, a contatto con altre sostanze (come
acidi, composti di metalli pesanti o ammine), per
frizioni o urti. Ciò può comportare lo sviluppo di
gas o vapori nocivi e infiammabili.
Evitare miscelazioni con materie infiammabili o
combustibili (esempio: segatura).
Rischio di intossicazione.
Usare la maschera di evacuazione di emergenza.
5.2
Materie tossiche
Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.
6.1
Materie infettanti
Rischio di infezione.
Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.
6.2
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 2 e 3
Materiali radioattivi
Rischio di irraggiamento esterno ed interno.
7A
7B
7C
7D
Materiali fissili
Limitare il tempo di esposizione.
Rischio di reazione nucleare a catena.
7E
Materie corrosive
Rischio di ustioni.
Possono reagire vigorosamente tra loro, con
l’acqua e con altre sostanze.
Prevenire la dispersione delle perdite di
sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi
fognari.
8
Rischio per ambienti acquatici e sistemi
fognari.
Materie e articoli pericolosi diversi
Rischio di ustioni.
Rischio di incendio.
Prevenire la dispersione delle perdite di
sostanze in ambienti acquatici o nei sistemi
fognari.
Rischio di esplosione.
9
Rischio per ambienti acquatici e sistemi
fognari.
NOTA 1: Per le merci pericolose con rischi multipli e per i carichi misti devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rubrica.
NOTA 2: Le istruzioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al
mezzo di trasporto.
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 4
Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le misure di ordine generale e per gli
interventi di emergenza specifici per i diversi pericoli, che devono essere a bordo del veicolo
conformemente alla Sezione 8.1.5 dell’ADR
Ogni unità di trasporto, quale che sia il numero della etichetta di pericolo,deve avere a bordo il seguente
equipaggiamento:
-per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote;
-due segnali di avvertimento autoportanti;
-liquido lavaocchi(a) ; e
per ogni membro dell’equipaggio del veicolo
- un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN 471);
- una lampada portatile;
- un paio di guanti di protezione; e
- un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi).
a)
Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3.
Istruzioni scritte (5.4.3.4) – Pagina 4
Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi:
- una maschera di evacuazione di emergenza(b), per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve
essere a bordo del veicolo per carichi con etichette di pericolo n. 2.3 o 6.1;
- un badile(c);
- un copritombino(c);
- un contenitore di plastica per la raccolta(c).
________________________________
b) Per esempio una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo
A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, simile a quella descritta nella norma EN 141.
c) Richiesto solo per etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.
Istruzioni scritte nelle varie lingue
Raccogliendo una proposta del Regno Unito presentata in
occasiona dell’85º Sessione del WP15 a Ginevra, nei giorni
28-30 ottobre 2008, le Parti Contraenti dell’ADR si sono
impegnate a fornire la traduzione ufficiale dell’istruzioni scritte
al Segretariato UNECE per averne la disponibilità sul sito web
della Commissione Economica per l’Europa.
Attualmente hanno provveduto a mettere a disposizione la
scheda di istruzioni scritte nella propria lingua nazionale i
Governi di 19 Parti Contraenti.
Nuove Istruzioni scritte applicabili dal 1º gennaio 2009
SCHEDE ERIC
Diversamente dalle Istruzioni Scritte per il Conducente (TremCard), di cui
alla Sezione 5.4.3 dell’ADR, le Schede ERIC, che sono finalizzate alle
Squadre di Intervento, non hanno carattere obbligatorio, ma nascono da
una iniziativa volontaria supportata dal Gruppo di Esperti WP15 della
Commissione Economica per l’Europa/ONU, in occasione della 48a
Sessione di Ginevra del 13-17 maggio 1991, il quale ha dato mandato al
CEFIC di promuoverne lo sviluppo. I contenuti informativi delle Schede
ERIC sono ricavati combinando il linguaggio del Codice Kemler
(identificazione del pericolo) in ADR/RID con il Codice EAC
(identificazione delle misure di emergenza) mutuato dal sistema inglese
Hazchem.
Attualmente le Schede ERIC sono disponibili in:
- 11 lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese,
italiano, turco, ungherese, slovacco, greco, rumeno)
-5
lingue asiatiche (tailandese, malesiano, coreano, cinese,
giapponese)
Le Schede ERIC possono essere scaricate dal sito www.ericards.net.
9 Gennaio 1998
- Federchimica
Firma Protocollo di Intesa
S.E.T.
- Direzione Generale Protezione
Civile e Servizi Antincendi del
Ministero dell’Interno
- Dipartimento Protezione Civile
della Presidenza Consiglio dei
Ministri
1 Febbraio 1998
Attivazione del S.E.T.
ACCORDI CON ALTRI ENTI
20 ottobre 2000:
Federchimica e AssICC (Associazione Italiana
Commercio Chimico) firmano la convenzione di
partecipazione al S.E.T.
2 marzo 2001:
Federchimica
e
TRENITALIA-Divisione
Cargo
firmano la convenzione di partecipazione al S.E.T.
15 giugno 2004:
Federchimica e REMPEC di Malta firmano il
Protocollo di intesa per il supporto, attraverso il
S.E.T., in caso di incidenti nel Mare Mediterraneo,
coinvolgenti prodotti chimici.
INTERVENTI S.E.T.
Livello 1:
informazione sui prodotti
Livello 2:
esperti di prodotto sul luogo dell’incidente
Livello3:
squadra mobile aziendale (generalmente 3
persone) sul luogo dell’incidente con
equipaggiamento
per
emergenze
chimiche
a
bordo
di
veicolo
specificatamente attrezzato
CENTRO DI RISPOSTA NAZIONALE S.E.T.
Il Centro di Risposta Nazionale S.E.T., situato a
Porto Marghera, si interfaccia con i Punti di
Contatto delle Imprese Aderenti all’iniziativa, con
i Centri di Risposta europei ICE e con le
Pubbliche
Autorità
(Comandi
Regionali
e
Provinciali dei Vigili del Fuoco) mediante linea
telefonica dedicata.
SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI
I TRE STRUMENTI OPERATIVI
SITO
INTERNET
BANCA DATI
INCIDENTI
www.set-emergenze.it
E’ collegato sia alla
Banca Dati Incidenti
che al Cruscotto
Trasferimento in automatico
dal Cruscotto alla Banca Dati
Incidenti delle informazioni
raccolte durante la gestione
CRUSCOTTO
Sistema informatico di gestione
dell’emergenze da parte degli
operatori del CRN S.E.T.
dell’emergenza dal CRN S.E.T.
Centri di Risposta Nazionali per le emergenze nei trasporti (e
rispettive sedi) dei Paesi aderenti all’ICE, nel 2006.
FDKI/RVK
(Copenaghen)
TRC
(Schiedam)
BELINTRA
(Antwerpen)
RVK
(Oslo)
KEMIAKUTEN
(Stoccolma)
FINTERC
(Helsinki)
SPOT
(Plock)
CHEMSAFE
(Harwell)
TUIS
(Ludwigshafen)
TRANSAID
(Brest)
CHEMIEFACHBERATUN
G (Basilea)
CERET
(Madrid)
REMPEC
(Malta)
TRINS
(Litvinov)
DINS
(Sal’a)
TUIS/ERS
(Ludwigshafen)
VERIK
(Szazhalombatta)
S.E.T.
(Porto Marghera)
Disposizioni speciali per veicoli, contenitori e
cisterne fumigati (5.5.2)
Un segnale di attenzione deve essere messo su ogni veicolo o contenitore che ha subito un
trattamento di fumigazione in posizione tale da risultare facilmente visibile alle persone
che si apprestano ad accedere all’interno del veicolo, contenitore o cisterna.
Il segnale di attenzione deve rimanere sul veicolo, contenitore o cisterna fino a quando
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Il veicolo, contenitore o cisterna, che ha subito un trattamento di fumigazione, è
stato ventilato per eliminare concentrazioni nocive del gas fumigante;
b) Le merci o materiali, che sono stati sottoposti a fumigazione, sono stati scaricati
Segnale di avvertenza “Fumigazione”
QUESTA UNITA’ E’ SOTTO FUMIGAZIONE
CON (nome del fumigante*) APPLICATO IL
(data*)
(ora*)
VENTILATA IL (data*)
NON ENTRARE
Non meno di 300 mm
Non meno di 250 mm
PERICOLO
PARTE 6
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI
IMBALLAGGI, GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO
ALLA RINFURA (GIR), GRANDI IMBALLAGGI E CISTERNE
E ALLE PROVE A CUI SONO SOGGETTI
Disposizioni relative alla costruzione e alle prove
dei recipienti a pressione, aerosol, recipienti di
piccole capacità contenenti gas (cartucce di gas),
e cartucce per pile a combustibile contenenti un
gas infiammabile (6.2)
Il capitolo 6.2 relativo alla costruzione dei recipienti a
pressione (p.es. bombole) è stato completamente rieditato.
In particolare la nuova stesura della sezione 6.2.4 riporta le
norme EN applicabili a tutte le procedure relative ai recipienti a
pressione “non UN” progettati, costruiti, approvati secondo
altre norme.
Una tabella indica nuovi obblighi e scadenze per l’applicazione
delle pertinenti norme EN.
RECIPIENTI A PRESSIONE NON CONFORMI AGLI STANDARD
TECNICI PREVISTI
ADR 2007 (6.2.3)
ADR 2009 (6.2.5)
Recipienti a pressione che non sono progettati, costruiti e
testati conformemente alle norme tecniche riportate nelle
tabelle di 6.2.2 o 6.2.5 devono essere progettati, costruiti e
testati in accordo a codici tecnici atti ad assicurare un livello
di sicurezza equivalente e riconosciuti dall’Autorità
competente.
Quando un appropriato standard è riferito nella Sezione
6.2.2 (Recipienti a pressione progettati, costruiti o provati
conformemente alle norme) o 6.2.5 (Recipienti a pressione
UN), l’Autorità Competente deve, entro 2 anni, ritirare il
riconoscimento dell’utilizzazione di ogni codice tecnico per
gli stessi scopi. Questo non rimuove il diritto dell’Autorità
Competente di riconoscere codici tecnici per tener conto dei
progressi scientifici e tecnici o quando non esiste nessuna
norma o per trattare aspetti specifici non ripresi nelle
norme.
L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato
ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce.
Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni:
nome e data del codice, campo di applicazione del codice e
informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato
deve rendere accessibile queste informazioni sul sito
internet.
Per riflettere il progresso scientifico e tecnico o dove
nessun standard è indicato in 6.2.2 o 6.2.4, o per
trattare aspetti specifici non previsti tra gli standard
enumerati al 6.2.2 o 6.2.4, l’Autorità competente può
riconoscere l’utilizzo di un codice tecnico equivalente
ai fini della sicurezza.
L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato
ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce.
Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni:
nome e data del codice, campo di applicazione del codice e
informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato
deve rendere accessibile queste informazioni sul sito
internet.
Le disposizioni di 6.2.1, 6.2.3 e le disposizioni 6.2.5.1
(materiali), 6.2.5.2 (equipaggiamento di servizio), 6.2.5.3
(bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole
metalliche), 6.2.5.4 (prescrizioni addizionali relative ai
recipienti a pressione per gas compressi, liquefatti,
disciolti e per gas non compressi soggetti a requisiti
specifici: v. campioni di gas, come pure altri oggetti
contenenti gas sottopressione ad esclusione dei
generatori aerosol e delle cartucce di gas), 6.2.5.5
(recipienti a pressione di materiali compositi), 6.2.5.6
(recipienti criogenici chiusi) e 6.2.6 (prescrizioni
applicabili agli aerosol, alle cartucce di gas e alle
cartucce per pila a combustibile contenenti un gas
infiammabile) devono comunque essere soddisfatte.
N.B. Ai sensi della norma transitoria 1.6.2.4, “recipienti a pressione” progettati e costruiti in accordo
coi codici tecnici non più riconosciuti con riferimento a 6.2.5 possono ancora essere utilizzati.
Prescrizioni relative alla costruzione e alle
prove degli imballagi per materie infettanti
(Categoria A) della Classe 6.2 (6.3)
Il capitolo 6.3 è stato completamente rieditato e reso specifico
per gli imballaggi delle materie infettanti di Categoria A della
Classe 6.2 (cioè per le sole materie infettanti più pericolose, di
cui ai numeri UN 2814 e UN 2900, e non più per tutte le
materie infettanti di Classe 6.2).
In particolare sono previste disposizioni più dettagliate sulla
codifica, marcatura e soprattutto sulle prove a cui devono
essere sottoposti gli imballaggi per la Categoria A.
GIR: Massimo carico impilabile
(6.5.2.2.2)
Indicazione mediante pittogramma del massimo carico impilabile quando il GIR è in uso
GIR che può essere impilato
GIR che non può essere impilato
Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100x100 mm; deve essere durevole e
ben visibile. Lettere e cifre indicanti la massa devono avere altezza non inferiore a 12 mm.
La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la prova
del prototipo (v. 6.5.6.6.4) diviso per 1,8
N.B. Il pittogramma si applica a tutti i GIR fabbricati, riparati o ricostruiti a decorrere dal 1º
Gennaio 2011 (v. 1.6.1.15)
GIR: Prova di vibrazione (6.5.6.13)
Effettuazione in sede di omologazione del GIR anche della
prova di vibrazione che non deve produrre, perché la prova
possa considerarsi superata, perdita o rottura. Inoltre non si
deve constatare rottura o cedimento di componenti strutturali
come rottura di saldature o cedimento di elementi di fissaggio.
N.B. La prova si applica ai prototipi per il GIR costruiti dopo il
31 Dicembre 2010 (v. 1.6.1.14)
Marcatura e controlli periodici delle
cisterne e dei contenitori cisterna (6.8.2.5.1)
La marcatura delle targa metallica della cisterna fissa smontabile o del contenitore-cisterna
deve essere integrata con:
- simbolo “S” apposto (punzonato sulla targa) dopo la capacità del serbatoio quando serbatoio
o comparti sono suddivisi, mediante frangiflutti, in sezioni di capacità non superiore a 7500 litri;
- simbolo “P” (prova di pressione idraulica) oppure “L” (prova di tenuta intermedia) apposto
dopo la data (mese, anno) della prova iniziale o periodica (max 6 anni per le cisterne fisse o
smontabili; max 5 anni per i contenitori-cisterna) o della prova di tenuta intermedia (max 3 anni
per le cisterne fisse smontabili; max 2,5 anni per i contenitori-cisterna)
N.B.
- l’indicazione del simbolo “S” sulla targa delle cisterne fisse o smontabili, o del contenitore-cisterna, già
suddivisi in sezioni di non più di 7500 litri di capacità prima del 1º Gennaio 2009, deve avvenire in occasione
della prossima prova periodica in conformità a 6.8.2.4.2 (v. 1.6.3.33 per le cisterne fisse o smontabili e
1.6.4.32 per i contenitori-cisterna);
- l’indicazione del tipo di prova (simbolo “P” o “L”) sulla targa della cisterna fissa o smontabile o del
contenitore-cisterna è obbligatoria per la prima prova eseguita a decorrere dal 1º Gennaio 2007 (v. 1.6.3.25
per le cisterne fisse o smontabili e 1.6.4.15 per i contenitori-cisterna).
Prescrizioni per la progettazione, costruzione e collaudo
delle cisterne (6.8.2.6), dei veicoli-batteria e CGEM (6.8.3.6)
L’ADR 2009 in 6.8.2.6 e in 6.8.3.6 sancisce il definitivo riferimento alle norme europee “EN”
che introdotte nell’ADR 2005 e definito ulteriorment6e nell’ADR 2007 vengono ora richiamate
in modo tale da costituire un Codice tecnico unificato per il calcolo, la costruzione,
l’approvazione e il controllo periodico di:
- Cisterne per le merci delle Classi da 3 a 9 (Non Gas);
- Cisterne e recipienti a pressione per i gas della Classe 2 (v. Direttiva T-PED).
Con un obbligo scaglionato essenzialmente tra il 1º Luglio 2009 e il 1º Gennaio 2011 (salvo
eccezioni per altri Codici tecnici che le Autorità competenti devono notificare al Segretariato
ONU) diventa praticamente obbligatorio riferirsi alle norme europee “EN” per tutte le
procedure e io criteri di calcolo, costruzione e collaudo delle cisterne “Non Gas” utilizzate per
il trasporto di merci pericolose per le Classi da 3 a 9.
Con la definitiva introduzione delle norme europee “EN” come Codici tecnici di riferimento per
le cisterne di tutte le Classi, diventa di fatto operativo il fascicolo cisterna introdotto nel 2007
come documento (o raccolta di documenti) contenente tutte le informazioni tecniche sulla
cisterna.
N.B. In applicazione della misura transitoria 1.6.3.16 (cisterne fisse, cisterne mobili e veicoli batteria) e
della misura transitoria 1.6.4.18 (contenitori in cisterna e CGEM), per i suddetti contenitori costruiti prima
del 1º Gennaio 2007 ma non conformi alle disposizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4, la registrazione
dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi alla prossima prova periodica.
Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate
in accordo agli standard (6.8.2.6)
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
Riferimento
Titolo del documento
6.8.2.1
EN 14025:2003
+ AC: 2005
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
- Cisterne metalliche sotto pressione –
Progettazione e costruzione
6.8.2.1
EN 14025:2008
Applicazione
obbligatoria per le
cisterne costruite
Applicazione autorizzata
per le cisterne costruite
Per tutte le cisterne
6.8.2.2.1
EN 14432:2006
6.8.2.2.1
EN 14433:2006
tra il 1 gennaio 2005 e il
30 giugno 2009
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
- Cisterne metalliche sotto pressione –
Progettazione e costruzione
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– equipaggiamenti per le cisterne destinate
al trasporto di prodotti chimici liquidi –
valvole di messa in pressione della
cisterna e di scarico del prodotto
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– equipaggiamenti per le cisterne destinate
al trasporto di prodotti chimici liquidi –
valvole di fondo
dal 1 luglio 2009
prima del 1 luglio 2009
dal 1 gennaio 2011
prima del 1 gennaio 2011
dal 1 gennaio 2011
prima del 1 gennaio 2011
Cisterne per il trasporto di merci
pericolose. Prova, ispezione e marcatura
delle cisterne metalliche
Cisterne per il trasporto di merci
pericolose. Prova, ispezione e marcatura
delle cisterne metalliche
tra il 1 gennaio
2009 e il 31
dicembre 2010°
tra il 1 gennaio 2003 e il
31 dicembre 2008
Per la prova e il controllo
6.8.2.4
6.8.3.4
6.8.2.4 e 6.8.3.4
EN 12972:2001
(salvo annessi D ed
E)
EN 12972:2007
dal 1 gennaio 2011
prima del 1 gennaio 2011
Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate
in accordo agli standard (6.8.2.6)
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
Riferimento
Titolo del documento
Applicazione
obbligatoria per le
cisterne costruite
Applicazione autorizzata
per le cisterne costruite
Per le cisterne con pressione di servizio massima non superiore a 50 kPa e destinate al trasporto di materie per le quali un codice
cisterna comprendente la lettera “G” è indicato nella colonna (12) della Tabella A del Capitolo 3.2
6.8.2.1
6.8.2.1
EN 13094:2004
EN 13094:2008
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Cisterne metalliche con pressione di
servizio non superiore a 0,5 bar –
Progettazione e costruzione
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Cisterne metalliche con pressione di
servizio non superiore a 0,5 bar –
Progettazione e costruzione
tra il 1 gennaio 2005 e il
31 dicembre 2009
dal 1 gennaio 2010
prima del 1 gennaio 2010
Per le cisterne per i gas della Classe 2
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17);
6.8.2.4.1 (salvo prova
di tenuta);
6.8.2.5.1, 6.8.3.1 e
6.8.3.5.1
EN 12493:2001
(salvo Allegato C)
Cisterne saldate in acciaio per gas di
petrolio liquefatti (GPL) – Veicoli cisterna
stradali – Progettazione e costruzione.
NOTA: Si intende per “veicolo cisterna
stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna
smontabile” ai sensi dell’ADR
tra il 1 gennaio
2009 e il 31
dicembre 2010
tra il 1 gennaio 2005 e il
31 dicembre 2008
1.2.1, 6.8.1, 6.8.2.1
(salvo 6.8.2.1.17),
6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5,
da 6.8.5.1 a 6.8.5.3
EN 12493:2008
(salvo Allegato C)
Equipaggiamenti per gpl e loro accessori –
Cisterne di acciaio saldato per gas di
petrolio liquefatti (gpl – veicoli cisterna
stradali – progettazione e costruzione
dal 1 gennaio 2011
prima del 1 gennaio 2011
Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate
in accordo agli standard (6.8.2.6)
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
Riferimento
Titolo del documento
Applicazione
obbligatoria per le
cisterne costruite
Applicazione autorizzata
per le cisterne costruite
Per le cisterne per i gas della Classe 2
6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3)
EN 12252:2000
Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per
GPL
NOTA: si intende per “veicolo cisterna
stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna
smontabile” ai sensi dell’ADR
tra il 1 gtennaio
2009 e il 31
dicembre 2010
tra il 1 gennaio 2005 e il
31 dicebre 2008
6.8.3.2 (salvo 6.8.3.2.3)
e 6.8.3.4.9
EN 12252:2000 +
A1:2008
Equipaggiamenti e accessori per GPL Equipaggiamenti dei veicoli cisterna per
GPL
NOTA: si intende per “veicolo cisterna
stradale” la “cisterna fissa” e la “cisterna
smontabile” ai sensi dell’ADR
dal 1 gennaio 2011
prima del 1 gennaio 2011
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17), 6.8.2.4,
6.8.3.1 e 6.8.3.4
EN 13530-2:2002
Recipienti criogenici – Grandi recipienti
sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2:
Progettazione, costruzione, ispezione e
prove
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17), 6.8.2.4,
6.8.3.1 e 6.8.3.4
EN 13530-2:2002 +
A1:2004
Recipienti criogenici – Grandi recipienti
sotto vuoto trasportabili isolati – Parte 2:
Progettazione, costruzione, ispezione e
prove
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
6.8.2.1 (salvo
6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 e
6.8.2.1.20), 6.8.2.4,
6.8.3.1 e 6.8.3.4
EN 14398-2:2003
(salvo tabella 1)
Recipienti criogenici – Grandi recipienti
non sotto vuoto trasportabili isolati – Parte
2: Progettazione, costruzione, ispezione e
prove
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
tra il 1 gennaio 2005 e il
30 giugno 2007
Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate
in accordo agli standard (6.8.2.6)
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
Riferimento
Titolo del documento
Applicazione
obbligatoria per le
cisterne costruite
Applicazione autorizzata
per le cisterne costruite
Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore
non superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività
6.8.2.1
EN 13094:2004
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
cisterne metalliche con pressione di servizio
non superiore a 0,5 bar – progettazione e
costruzione
6.8.2.1
EN 13094:2008
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
cisterne metalliche con pressione di servizio
non superiore a 0,5 bar – progettazione e
costruzione
dal 1 gennaio 2010
prima del 1 gennaio 2010
6.8.2.2 e
6.8.2.4.1
EN 13082:2001
Cisterne per il trasporto merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne –
Valvola di trasferimento del vapore
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
EN 13308:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne –
Valvola di fondo a pressione non compensata
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
EN 13314:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne –
Coperchio del foro di riempimento
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
EN 13316:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose –
Equipaggiamento di servizio per cisterne –
Valvola di fondo a pressione compensata
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
tra il 1 gennaio 2005 e il 31
dicembre 2009
Disposizioni relative alle cisterne progettate, costruite e testate
in accordo agli standard (6.8.2.6)
Sottosezioni e
paragrafi applicabili
Riferimento
Titolo del documento
Applicazione
obbligatoria per le
cisterne costruite
Applicazione autorizzata
per le cisterne costruite
Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose della classe 3 aventi pressione di vapore
non superiore a 110 kPa a 50 °C e di benzina, e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività
6.8.2.2 e
6.8.2.4.1
EN 13317:2002
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Equipaggiamento di servizio per cisterne
– Montaggio del coperchio del passo
d’uomo
tra il 1 gennaio 2005 e il
30 giugno 2007
EN 13317:2002 (ad
eccezione della
figura e della
tabella B.2
dell’Alnnesso B) (il
materiale deve
rispondere alle
disposizioni della
norma EN
13904:2004,
paragrafo 5.2)
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Equipaggiamento di servizio per cisterne
– Montaggio del coperchio del passo
d’uomo
tra il 1 gennaio
2009 e il 31
dicembre 2010a
tra il 1 gennaio 2007 e il
31 dicembre 2008
EN 13317:2002 +
A1:2006
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Equipaggiamento di servizio per cisterne
– Montaggio del coperchio del passo
d’uomo
dal 1 gennaio 2011
prima del 1 gennaio 2011
EN 14595:2005
Cisterne per il trasporto di merci pericolose
– Equipaggiamento di servizio per cisterne
– Sfiato di pressione e depressione
dal 1 gennaio 2009
prima del 1 gennaio 2009
N.B. (a) fatta salva l’applicazione di un altro standard ove autorizzato in colonna (5) per gli stessi scopi per cisterne costruite
alla stessa data
CISTERNE NON CONFORMI AGLI STANDARD TECNICI PREVISTI
(6.8.2.7)
ADR 2007
ADR 2009
Cisterne che non sono progettate, costruite e testate
conformemente alle norme EN previste in 6.8.2.6 devono
essere progettate, costruite e testate in accordo a codici
tecnici atti ad assicurare un livello di sicurezza equivalente
e riconosciuti dall’Autorità competente. Le cisterne devono
comunque soddisfare i requisiti minimi in 6.8.2.
Per riflettere il progresso tecnico o scientifico o dove
nessun standard è indicato in 6.8.2.6 o per trattare con
aspetti specifici non previsti tra gli standard enumerati
al 6.8.2.6, l’Autorità competente può riconoscere
l’utilizzo di un codice tecnico equivalente ai fini della
sicurezza. Le cisterne devono comunque soddisfare i
requisiti minimi di 6.8.2.
L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato
ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce. Questa
lista dovrebbe includere le seguenti informazioni: nome e
data del codice, campo di applicazione del codice e
informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato
deve rendere accessibile queste informazioni sul sito
internet.
Quando un appropriato standard è riferito nella sezione
6.8.2.6 (Cisterne progettate, costruite e provate
conformemente alle norme), l’Autorità Competente deve,
entro 2 anni, ritirare il riconoscimento dell’utilizzazione di
ogni altro codice tecnico avente le stesse finalità. Questo
non rimuove il diritto dell’Autorità Competente di
riconoscere codici tecnici per tener conto dei progressi
scientifici e tecnici o quando non esiste nessuna norma o
per trattare aspetti specifici non ripresi nelle norme.
L’Autorità Competente deve trasmettere al Segretariato
ECE/ONU una lista dei codici tecnici che riconosce.
Questa lista dovrebbe includere le seguenti informazioni:
nome e data del codice, campo di applicazione del codice e
informazioni su dove può essere procurato. Il Segretariato
deve rendere accessibile queste informazioni sul sito
internet.
N.B. Ai sensi della norma transitoria 1.6.3.31, “cisterne fisse” (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e
veicoli batteria progettati e costruiti in accordo coi codici tecnici non più riconosciuti con riferimento
a 6.8.2.7 che erano applicabili a quella data, possono ancora essere utilizzati. Lo stesso dicasi, ai
sensi della norma transitoria 1.6.4.9, per i “contenitori-cisterna” e i CGEM progettati e costruiti in
accordo con codici tecnici non più riconosciuti con riferimento a 6.8.2.7.
Prescrizioni relative ai veicoli batteria e CGEM che sono
calcolati, costruiti e provati conformemente alle norme
(6.8.3.6)
NOTA. Le persone e gli organismi identificati nelle norme come aventi
responsabilità secondo l'ADR devono essere conformi alle disposizioni
dell'ADR.
Secondo la data di costruzione del veicolo-batteria o del CGEM, le
norme indicate nella seguente tabella devono essere applicate come
indicato nella colonna (4) per soddisfare le disposizioni del capitolo
6.8 citate nella colonna (1), o possono essere applicate come indicato
nella colonna (5). Le disposizioni del capitolo 6.8 citate nella colonna
(1) prevalgono in ogni caso.
Applicabili alle
sottosezioni
Riferimento
Titolo del documento
Applicazione
obbligatoria per i
veicoli batteria o
CGEM costruiti
Applicazione
autorizzata per i
veicoli batteria o
CGEM costruiti
6.8.3.1.4 e 6.8.1.3.5,
da 6.8.3.2.18 a
6.8.3.2.26, da
6.8.3.4.10 a
6.8.3.4.12 e da
6.8.3.5.10 a
6.8.3.5.13
EN 13807:2003
Bombole per gas
trasportabili - Veicolibatteria - Progettazione,
fabbricazione,
identificazione e prove
Dal 1° gennaio 2009
Prima del 1°
gennaio 2009
Prescrizioni relative ai veicoli batteria e CGEM che non
sono calcolati, costruiti e provati conformemente alle
norme (6.8.3.7)
I veicoli batteria e CGEM che non sono calcolati, costruiti e
provati secondo le norme enumerate 6.8.3.6, devono essere
calcolati, costruiti e provati conformemente alle disposizioni di
un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente.
Tuttavia devono soddisfare i requisiti minimi del 6.8.3.
PARTE 7
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI
TRASPORTO, IL CARICO, LO SCARICO E LA
MOVIMENTAZIONE
Trasporto alla rinfusa di merci della Classe 6.2
(7.3.2.6.1)
ADR 2007
ADR 2009
Rifiuti della Classe 6.2 (UN 2814 “unicamente carcasse
animali” e UN 2900 “unicamente carcasse animali e rifiuti”)
a) per il trasporto dei rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e UN
2900, i contenitori per il trasporto alla rinfusa tendonati BK!
Sono autorizzati soltanto se non sono caricati alla loro
capacità massima, in modo da impedire che le materie
vengano in contatto con il tendone. Sono anche autorizzati i
contenitori per il trasporto alla rinfusa con tetto chiuso BK2.
b) I contenitori per il trasporto alla rinfusa con tetto chiuso o
tendonati come pure le loro aperture devono essere a
tenuta, o per costruzione o mediante una fodera.
c) I rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e UN 2900 devono
essere accuratamente disinfettati prima di essere caricati in
previsione del loro trasporto.
d) I rifiuti di cui ai numeri UN 2814 e 2900 che si trovano in
un contenitore per il trasporto alla rinfusa tendonato devono
essere coperti da una fodera supplementare zavorrata con
materiale assorbente imbibito di appropriato disinfettante.
e) i contenitori per il trasporto alla rinfusa tendonati o a tetto
chiuso utilizzati per il trasporto di rifiuti di cui ai numeri UN
2814 e UN 2900 non devono essere riutilizzati prima di
essere stati accuratamente puliti e disinfettati.
Il trasporto in contenitori per il trasporto alla rinfusa di
materiale animale contenente materie infettanti (N° ONU
2814, 2900 e 3373) è autorizzato se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) I contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati BK1
sono autorizzati soltanto se non sono caricati alla loro
capacità massima, in modo da impedire che le materie
vengano in contatto con il tendone. Sono anche
autorizzati i contenitori per il trasporto alla rinfusa
chiusi BK2.
b) I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi o
telonati come pure le loro aperture devono essere a
tenuta, o per costruzione o mediante una fodera.
c) Il materiale animale deve essere accuratamente
disinfettato prima di essere caricato in previsione del
suo trasporto.
d) I contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati
devono essere coperti da una fodera supplementare
zavorrata con un materiale assorbente imbibito di
appropriato disinfettante.
e) I contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati o
chiusi non devono essere riutilizzati prima di essere
stati accuratamente puliti e disinfettati.
N.B. Disposizioni addizionali possono essere richieste dalle appropriate autorità
sanitarie nazionali.
Carico in comune (7.5.2)
Ammissibilità al carico in comune sullo stesso
veicolo di colli contenenti perossidi organici aventi
rischio secondario di esplosività con colli contenenti
perossidi organici senza rischio secondario di
esplosività
Tabella “Carico in comune” (7.5.2.1)
Etichetta n.
1
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3
4.1
4.1
+1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.2
+1
6.1
6.2
7A
B
C
8
1
1.4
Vedi 7.5.2.2
1.5
1.6
2.1, 2.2, 2.3
3
4.1
4.1 + 1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.2 + 1
6.1
6.2
7A, B, C
8
9
a
a
a
9
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b
a, b,
c
b
b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d
b
a
a
a
a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a
a
a
a
a, b,
c
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b
b
X
X
x
Carico misto consentito
a
Carico misto consentito con sostanze e articoli del tipo 1.4S
b
Carico misto consentito tra merci di Classe 1 e dispositivi salvavita di Classe 9 (UN 2990, UN 3072 e UN 3268)
c
Carico in comune autorizzato tra generatori di gas per airbag o moduli di airbag o retrattori di cinture di cinture di sicurezza
della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (numero UN 0503) e generatori di gas per airbag o retrattori di cinture di sicurezza
della classe 9 (numero UN 3268)
d
Carico in comune ammesso tra gli esplosivi da mina (ad esclusione del numero UN 0083, per brillamento, tipo C) e il nitrato di
ammonio (numeri UN 1942 e 2067) e i nitrati di metalli alcalini (per esempio numero UN 1486) e i nitrati di metalli alcalino-terrosi
(per esempio numero UN 1454) a condizione che l’insieme sia considerato come formato da esplosivi della Classe 1 ai fini della
etichettatura, segregazione, stivaggio e carico massimo ammissibile
Trasporto di esplosivi sulle MEMU
(7.5.5.2.3)
Il trasporto di esplosivi con MEMU è ammesso soltanto alle seguenti condizioni:
a) L’autorità competente deve autorizzare l’operazione di trasporto nel suo territorio;
b) Il tipo e la quantità degli esplosivi imballati trasportati devono essere limitati a quanto
necessario per la quantità di materiale che deve essere fabbricato sulla MEMU, e comunque
non devono essere superiori a:
- 200 kg di esplosivi del gruppo di compatibilità D; e
- un totale di 400 unità di detonatori o assemblaggi di detonatori, o dell’insieme di entrambi,
salvo diversa approvazione da parte dell’autorità competente
c) Gli esplosivi imballati devono essere trasportati solo in compartimenti che rispondono ai
requisiti del 6.12.5
d) Nessun altra merce pericolosa può essere trasportata nello stesso compartimento degli
esplosivi imballati
e) Gli esplosivi imballati devono essere caricati sulla MEMU solo dopo che sia stato
completato il carico di altre merci pericolose e immediatamente prima del trasporto
Quando è consentito il carico in comune di esplosivi e di materie della classe 5.1 (UN 1942 e
UN 3375) l’insieme deve essere considerato come un esplosivo da mina per quanto riguarda
la segregazione, lo stivaggio e il carico massimo ammissibile.
Limitazioni relative ai perossidi organici della Classe 5.2 e
alle materie autoreattive della Classe 4.1(7.5.5.3)
Perossido organico o materia autoreattiva
Quantità massima per
Unità di trasporto
ADR 2007
ADR 2009
Tipo B (*)
1000 kga
20000 kg
Tipo C (*)
10000 kg
20000 kg
Tipo D, E o F (*)
20000 kg
20000 kg
Tipo B (**)
10000 kgb
20000 kg
Tipo C (**)
5000 kgc
20000 kg
Tipo D, E o F (**)
20000 kg
20000 kg
(*) senza regolazione di temperatura
(**) con regolazione di temperatura
(a) 5000 kg se lo spazio di carico è ventilato dall’alto e l’unità di trasporto è isolata da materiale resistente al
calore
(b) 5000 kg se l’unità di trasporto è isolata da materiale resistente al calore
(c) 10000 kg se l’unità di trasporto è isolata da materiale resistente al calore
“Linee Guida per la messa in
sicurezza del carico” (7.5.7.1)
Riferimento in nota, relativamente allo stivaggio delle
merci pericolose, alle “Linee Guida di buona pratica
europee per la messa in sicurezza del trasporto su
strada” pubblicate dalla Commissione Europea
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/bookmarks.action?ta
rget=EUB:NOTICE:KO7606419:EN:HTML&request_locale=
EN
PARTE 8
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI,
ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DEI
VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE
EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)
ADR 2007
ADR 2009
8.1.5: Equipaggiamenti diversi
Ogni unità di trasporto di merci pericolose deve
essere dotata di:
a) il seguente equipaggiamento di sicurezza di uso
generale:
-per ogni veicolo almeno un ceppo di dimensioni
adeguate alla massa massima del veicolo e al
diametro delle ruote;
-due segnali di avvertimento autoportanti (p.es.
coni o triangoli riflettenti o lampade arancioni
lampeggianti, indipendenti dall’impianto elettrico
del veicolo);
- un’imbracatura o un indumento fluorescente
(p.es. come descritto nella norma europea EN471)
per ogni membro dell’equipaggio del veicolo;
- una lampada tascabile (v. anche 8.3.4) per ogni
membro dell’equipaggio del veicolo
8.1.5:
Equipaggiamenti
diversi
ed
equipaggiamento di protezione personale
8.1.5.1
Ogni unità di trasporto di merci pericolose deve
essere dotata di equipaggiamento per la
protezione generale e personale in accordo con
8.1.5.2. Il tipo di equipaggiamento deve essere
selezionato in accordo con il numero
dell’etichetta di pericolo delle merci trasportate. I
numeri dell’etichetta di pericolo possono essere
identificati mediante il documento di trasporto.
8.3.4: E’ vietato entrare in un veicolo con apparecchi di
illuminazione a fiamma. Inoltre, gli apparecchi di
illuminazione utilizzati non devono avere alcuna
superficie metallica suscettibile di produrre scintille.
8.3.4: Gli apparecchi di illuminazione portatili non
devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di
produrre scintille
(Continua…)
EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)
ADR 2007
ADR 2009
b) un dispositivo delle vie respiratorie in
conformità con la prescrizione addizionale S7 (v.
Capitolo 8.5) se questa prescrizione addizionale
si applica in accordo con l’indicazione in colonna
19 della Tabella A del Capitolo 3.2
S7: nel trasporto di gas o articoli contrassegnati con le
lettere T, TO, TF, TC, TFC, TOC, ciascun membro
dell’equipaggio del veicolo deve essere munito di
dispositivo delle vie respiratorie per consentire loro di
allontanarsi (p.es. cappuccio o maschera con filtro
combinato gas/polveri A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2,
come descritto nella norma europea EN 141
S7: cancellato
c) la protezione personale e l’equipaggiamento
necessario per attuare le misure supplementari e/o
speciali indicate nelle Istruzioni scritte in 5.4.3.
(Continua…)
EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)
ADR 2007
ADR 2009
8.1.5.2
Il seguente equipaggiamento deve essere a bordo
dell’unità di trasporto per tutti i numeri delle
etichette di pericolo
-per ogni veicolo un ceppo di dimensioni
adeguate alla massa massima del veicolo e al
diametro delle ruote;
-due segnali di avvertimento autoportanti
-liquido per lavaggio oculare(2)
per ogni membro dell’equipaggio del veicolo:
-un indumento fluorescente (p.es. come quello
descritto nella norma europea EN 471)
-una lampada portatile conforme alle disposizioni
di 8.3.4
-un paio di guanti di protezione; e
-un mezzo di protezione degli occhi (p.es.
occhiali protettivi)
(2)Non richiesto per etichette di pericolo n. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1,
2.2 e 2.3
(Continua…)
EQUIPAGGIAMENTO (8.1.5)
ADR 2007
ADR 2009
8.1.5.3
Ulteriore equipaggiamento richiesto per certe
Classi ADR:
-una maschera(3) di evacuazione di emergenza,
per ogni membro dell’equipaggio del veicolo,
deve essere a bordo del veicolo per carichi con
etichette di pericolo n. 2.3 e 6.1;
-un badile(4)
-un copritombino(4)
-un contenitore di plastica per la raccolta (4)
-(3) Per esempio una maschera di evacuazione di emergenza con
filtro combinato gas/polvere del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2P2, simile a quella descritta nella norma EN141
(4) Richiesto solo per etichette di pericolo n. 3, 4.1, 4.3, 8 e 9
Formazione dell’equipaggio del veicolo (8.2)
8.2.1.3
I conducenti di veicoli o MEMU che trasportano merci pericolose in cisterne
fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³, i conducenti di veicolibatteria di capacità totale superiore a 1 m³ ed i conducenti di veicoli o
MEMU che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne
mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m³ su un'unità di
trasporto, devono frequentare un corso di formazione con specializzazione
per il trasporto in cisterna, con riferimento almeno agli argomenti indicati in
8.2.2.3.3.
8.2.1.4
I conducenti di veicoli che trasportano sostanze o articoli della Classe 1,
diversi dalle sostanze e articoli della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità
S (vedere prescrizione supplementare S1 al capitolo 8.5), i conducenti di
MEMU che trasportano carichi misti di sostanze o articoli di Classe 1 e di
msostanze di Classe 5.1 (v. 7.5.5.2.3) e i conducenti di veicoli che
trasportano certo materiale radioattivo (v. le disposizioni speciali S11 e S12
al capitolo 8.5) devono frequentare corsi di formazione con
specializzazione con riferimento almeno agli argomenti indicati in 8.2.2.3.4
o 8.2.2.3.5.
Struttura della formazione base
(8.2.2.3)
8.2.2.3.2
Il corso di base deve trattare almeno i seguenti argomenti:
a) Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose;
b) Principali tipi di rischi;
c) Informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del trasferimento
di rifiuti;
d) Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio;
e) Comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione,
conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, ecc.);
f) Marcatura, etichettatura, e segnalazione arancione;
g) Le azioni che un conducente di un veicolo deve fare e non deve fare durante il
trasporto di merci pericolose;
h) Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli;
i) Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;
j) Precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;
k) Informazioni generali concernenti la responsabilità civile;
l) Informazioni sulle operazioni di trasporto multimodale;
m) Movimentazione e stivaggio dei colli;
n) Restrizioni alla circolazione nelle gallerie e istruzioni sul comportamento
nelle gallerie (prevenzione e sicurezza, misure da prendere in caso di incendio
o in altre situazioni di emergenza, ecc.).
Prescrizioni per l’equipaggiamento del veicolo
(8.3)
Sezione
ADR 2007
ADR 2009
8.3.4
Apparecchi portatili di illuminazione
Evitato entrare in un veicolo con apparecchi
di illuminazione a fiamma. Inoltre, gli
apparecchi di illuminazione utilizzati non
devono avere alcuna superficie metallica
suscettibile di produrre scintille.
Apparecchi portatili di illuminazione
Gli apparecchi di illuminazione portatili utilizzati non
devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di
produrre scintille.
8.3.7
Utilizzazione del freno di stazionamento
Nessuna unità di trasporto delle merci
pericolose deve sostare senza che il freno di
stazionamento sia tirato.
Utilizzazione del freno di stazionamento e dei ceppi
delle ruote
Ogni veicolo, trasportante merci pericolose, in
stazionamento deve avere il freno di stazionamento tirato.
I rimorchi sprovvisti di sistema di frenatura devono essere
immobilizzati contro ogni spostamento utilizzando almeno
un ceppo di ruota come descritto al 8.1.5.2.
8.3.8
Utilizzazione dei connettori
Nel caso di una unità di trasporto dotata di un sistema di
frenatura antibloccaggio, consistente in un veicolo a
motore e in un rimorchio O3 o O4, i connettori di cui al
paragrafo 9.2.2.6.3 devono, durante il trasporto, collegare
in permanenza il veicolo trattore e il rimorchio.
Sorveglianza dei veicoli (8.4)
8.4.2
Le MEMU cariche devono essere sorvegliate o,
alternativamente, essere parcheggiate, senza
sorveglianza, in un deposito o nelle dipendenze di un
impianto che offra garanzie di sicurezza. Le MEMU
vuote non ripulite sono esenti da questa disposizione.
Prescrizioni supplementari relative a Classi o
sostanze particolari (8.5)
S1 – Prescrizioni supplementari relative al trasporto di sostanze e articoli
esplosivi (Classe 1)
(1) Formazione speciale dei conducenti
a) Le prescrizioni del 8.2.1 si applicano ai conducenti di veicoli che
trasportano sostanze o articoli della Classe 1, diversi dalle sostanze e articoli
della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S;
b) I conducenti di veicoli che trasportano sostanze o articoli della Classe 1,
diversi dalle sostanze e articoli della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S,
devono frequentare un corso di formazione con specializzazione almeno sugli
argomenti definiti in 8.2.2.3.4;
c) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in un Paese Parte
contraente, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un
regime o per uno scopo differente sugli argomenti di cui in b), può essere
dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione.
(2) Agente riconosciuto
……
(3) Divieto di fumare, di fuoco e di fiamma libera
Fumare, l'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano
materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il
carico e lo scarico di queste materie ed oggetti.
(Continua…)
(4) Luoghi di carico e di scarico
……
(5) Convogli
……
(6) Sorveglianza dei veicoli
Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale netta
di materia esplosiva delle materie e oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è
superiore ai limiti qui di seguito indicati:
- Divisione 1.1
0 kg
- Divisione 1.2
0 kg
- Divisione 1.3, gruppo di compatibilità C
0 kg
- Divisione 1.3, non appartenenti al gruppo di compatibilità C
50 kg
- Divisione 1.4, materie e oggetti diversi da quelli enumerati qui di seguito
50 kg
- Divisione 1.5
0 kg
- Divisione 1.6
50 kg
- Materie e oggetti della divisione 1.4 assegnati ai numero ONU 0104, 0237,
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500
0 kg
Per il carico in comune, deve essere utilizzato, per l’insieme del carico, il più basso
limite applicabile ad una qualunque materia o a un qualunque oggetto trasportati.
(7) Chiusura con chiavistello
Le porte e i pannelli rigidi del compartimento di carico dei veicoli EX/II e tutte le
aperture nel compartimento di carico dei veicoli EX/III, trasportanti materie e oggetti
della classe 1, devono essere chiusi con chiavistello durante il trasporto, salvo durante
periodi di carico e di scarico.
(Continua…)
S2 - Prescrizioni supplementari relative al trasporto delle materie liquide o
gassose infiammabili
(1) Apparecchi di illuminazione portatili
È vietato entrare nella parte di carico in un veicolo coperto che trasporta
liquidi che hanno un punto d’infiammabilità non superiore a 60°C o materie
od oggetti infiammabili della classe 2 con apparecchi di illuminazione portatili
diversi da quelli che sono progettati e costruiti in modo da non innescare
l'incendio di vapori o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati
nell'interno del veicolo.
(2) Funzionamento degli apparecchi di riscaldamento a combustione durante il
carico o lo scarico
……
(3) Precauzioni contro le cariche elettrostatiche
……
Altre prescrizioni supplementari o disposizioni speciali
S7 - (soppresso)
S14 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si
applicano qualunque sia la quantità trasportata.
(Continua…)
S15 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si
applicano qualunque sia la quantità trasportata. Tuttavia, non è necessario
applicare le disposizioni del capitolo 8.4 nel caso in cui il compartimento
caricato sia chiuso con chiavistello o i colli trasportati siano protetti in altro
modo contro ogni scarico illegale.
20 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si
applicano quando la massa o il volume totale di queste materie nel veicolo
supera 10000 kg se trasportate in imballaggi o 3000 litri se trasportate in
cisterne.
S22 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si
applicano quando la massa totale o il volume totale di queste materie nel
veicolo supera 5000 kg se trasportate in imballaggi o 3000 litri se trasportate
in cisterne.
S23 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si
applicano quando questa materia è trasportata alla rinfusa o in cisterne e la
massa totale o il volume totale nel veicolo supera 3000 kg o 3000 litri,
secondo il caso.
S24 - Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si
applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 100
kg.
Restrizioni di transito in galleria di unità di trasporto di merci pericolose (Tabella 8.6.4)
ADR 2009
ADR 2007
Codice di restrizione
dell’insieme del carico
dell’unità di trasporto
Restrizione
B
Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E
B1000C
Transito vietato nelle gallerie di Categoria B quando la
massa netta totale di esplosivo per unità di trasporto è
maggiore di 1000 kg;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E
B1D
Transito vietato nelle gallerie di Categoria B e C quando
trasportate in cisterne;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
Codice di restrizione
dell’insieme del carico
dell’unità di trasporto
Restrizione
B
Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C, D e E
B1000C
Trasporto dove la massa totale netta di esplosivo per unità di
trasporto
- supera 1000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C,
DeE
- non supera 1000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C,
DeE
B/D
Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B,
C, D e E;
Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
B1E
Transito vietato nelle gallerie di Categoria B, C e D quando
trasportate in cisterne;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
B/E
Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria B,
C, D e E;
C
Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E
C
Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e E
C5000D
C5000D
Transito vietato nelle gallerie di Categoria C quando la
massa netta totale di esplosivo per unità di trasporto è
maggiore di 5000 kg;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
Trasporto dove la massa totale netta di esplosivo per unità di
trasporto
- supera 5000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C, D e
E
- non supera 5000 kg: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D
eE
C1D
Transito vietato nelle gallerie di Categoria C quando
trasportate in cisterne;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
C/D
Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C,
D e E;
Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
C1E
Transito vietato nelle gallerie di Categoria C e D quando
trasportate in cisterne;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
C/E
Trasporto in cisterna: Transito vietato nelle gallerie di Categoria C,
D e E;
Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
D
Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
D
Transito vietato nelle gallerie di Categoria D e E
D/E
D1E
Transito vietato nelle gallerie di Categoria D quando
trasportate in contenitori per la rinfusa o in cisterne;
Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
Trasporto alla rinfusa o in cisterna: Transito vietato nelle gallerie
di Categoria D e E;
Altro trasporto: Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
E
Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
E
Transito vietato nelle gallerie di Categoria E
-
Transito consentito in tutte le gallerie (per UN 2919 e 3331, vedere
anche 8.6.3.1)
-
Transito consentito in tutte le gallerie (per UN 2919 e 3331,
vedere anche 8.6.3.1)
PARTE 9
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E
ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI (9.1.3.5)
MEMU
N.B. : Ai sensi della norma transitoria 1.6.5.10,
certificati di approvazione conformi al modello
indicato in 9.1.3.5 applicabile fino al 31 dicembre
2006 e quelli conformi al modello 9.1.3.5
applicabile dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre
2008 possono continuare ad essere utilizzati.
COSTRUZIONE VEICOLI (9.2)
SPECIFICHE TECNICHE
VEICOLI
9.2.2
EQUIPAGGIAMENTO
ELETTRICO
EXII
9.2.2.2
9.2.2.3
9.2.2.3.1
9.2.2.3.2
9.2.2.3.3
9.2.2.3.4
9.2.2.4
9.2.2.5
9.2.2.5.1
9.2.2.5.2
9.2.2.6
9.2.3
Cablaggio
Stacca batteria
EX
III
A
T
F
L
OX
X
X
X
X
Xa
X
Batterie
Circuiti permanentemente
alimentati
X
X
X
X
X
Impianto elettrico dietro la
cabina
NOTE
Xa
X
X
X
X
X
X
X
L’ultima sentenza
di 9.2.2.3.1 è
applicabile ai
veicoli
immatricolati per la
prima volta (o che
sono entrati in
servizio se
l’immatricolazione
non è obbligatoria)
dal 1 luglio 2005
a
SPECIFICHE TECNICHE
VEICOLI
9.2.3
EXI
I
EX
III
AT
X
X
X
X
X
Xbd
Xbd
Xbd
Xbd
9.2.3.1
DISPOSITIVI DI FRENATURA
Disposizioni generali
Sistema antibloccaggio (ABS)
NOTE
FL
OX
b Applicabile
ai veicoli immatricolati per
la prima volta (o che entrano in servizio
se
l’immatricolazione
non
è
obbligatoria) dopo il 30 giugno 1993 per
i veicoli a motore (trattori e veicoli
rigidi) con massa massima>16t e i
rimorchi
(rimorchi
completi,
semirimorchi e rimorchi ad asse
centrale) con massa massima superiore
a 10t. Applicabile a ogni veicolo a
motore autorizzato a trainare rimorchi
con massa massima >10t, immatricolato
per la prima volta dopo il 30 giugno
1995. Applicabile a tutti i veicoli
approvati
per
la
prima
volta,
conformemente a 9.1.2, dopo il 30
giugno 2001 qualunque sia la data alla
quale sono stati immatricolati per la
prima volta o entrati in servizio.
dDal 1° gennaio 2010 tutti I veicoli
devono
essere
conformi
alle
disposizioni tecniche del Regolamento
ECE n.13 o della Direttiva 71/320/CEE,
così come modificata, applicabile alla
data della loro prima immatricolazione o
messa in servizio se l’immatricolazione
non è obbligatoria, ma almeno alle
disposizioni del Regolamento ECE n.
13, serie 06 degli emendamenti o della
Direttiva 71/320/CEE, come emendata
dalla Direttiva 91/422/CEE.
I
rimorchi
(rimorchi
completi,
semirimorchi e rimorchi ad asse
centrale) devono essere equipaggiati
con
sistemi
antibloccaggio
della
categoria A. I veicoli a motore devono
essere
equipaggiati
con
sistema
antibloccaggio di categoria 1.
SPECIFICHE TECNICHE
VEICOLI
DISPOSITIVI DI FRENATURA
EX
II
Rallentatori di velocità
9.2.4
PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
9.2.4.2
9.2.4.3
9.2.4.4
9.2.4.5
9.2.4.6
9.2.4.7
9.2.4.7.1
9.2.4.7.2
9.2.4.7.5
9.2.4.7.3
9.2.4.7.4
9.2.4.7.6
Cabina del veicolo
Serbatoi del carburante
Motore
Dispositivo gas di scarico
Rallentatore
Riscaldatori a combustione
EX
II
X
X
X
Xe
NOTE
EX
III
AT
FL
OX
Xcg
Xcg
Xcg
Xcg
EX
III
AT
FL
OX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Xe
Xe
Xe
Xe
X
X
X
X
X
X
Xe
c Applicabile
a tutti i veicoli
immatricolati per la prima volta
dopo il 30 giugno 1993 aventi
massa massima >16t o autorizzati
a trainare rimorchi con massa
massima >10t.
gDal 1° gennaio 2010 tutti i veicoli
a motore devono essere conformi
alle disposizioni tecniche del
Regolamento ECE n.13 o della
Direttiva 71/320/CEE, così come
modificata, applicabile alla data
della
loro
prima
immatricolazione, ma almeno alle
disposizioni del Regolamento
ECE n. 13, serie 06 degli
emendamenti o della Direttiva
71/320/CEE, come emendata dalla
Direttiva 91/422/CEE.
Il rallentatore di velocità deve
essere di tipo IIA.
eApplicabile
ai veicoli a motore
equipaggiati dopo il 30 giugno
1999. Messa in conformità
obbligatoria entro il 1° gennaio
2010 per i veicoli equipaggiati
prima del 1° luglio 1999. Se la
data dell’equipaggiamento non è
disponibile, deve essere utilizzata
la data della prima
immatricolazione del veicolo.
SPECIFICHE TECNICHE
VEICOLI
NOTE
9.2.5
LIMITATORE DI VELOCITA’
EX
II
EX
III
AT
FL
OX
9.2.5
Limitatore di velocità
Xf
Xf
Xf
Xf
Xf
fApplicabile
ai veicoli con
massa
massima
>12t
immatricolati per la prima
volta dopo il 31 dicembre
1987 e a tutti i veicoli con
massa massima >3,5t ma
non più ≤12t immatricolati
dopo il 31 dicembre 2007
N.B.:
il
limitatore
di
velocità,
conforme
alle
prescrizioni tecniche del
Regolamento
ECE
n.89
come
emendato,
deve
essere
regolato
per
impedire velocità superiori
a 90 km/h, tenuto conto
della tolleranza tecnica del
dispositivo.
9.2.6
DISPOSITIVO DI ATTACCO DEI
RIMORCHI
X
X
Principali novità ADR 2009
Sintesi principali novità ADR 2009
Parte 1: Disposizioni generali (definizioni; esenzioni; misure transitorie; consulente
sicurezza trasporti; controlli amministrativi e procedure di valutazione cisterne e
recipienti a pressione);
Parte 2: Classificazione rifiuti, fuochi pirotecnici, gas, perossidi organici, materie
pericolose per l’ambiente acquatico (approccio GHS);
Parte 3: Rivisitazione Tabella A del capitolo 3.2 (disposizioni per l’imballaggi in
comune e per le cisterne, numeri UN, disposizioni speciali, ecc.); regime “Quantità
limitate”; regime “Quantità esenti”;
Parte 4: Istruzioni di imballaggio (cartucce per pile a combustibile, clorosilani,
bromo, pitture e vernici, resine e inchiostri da stampa, gas, materie infettanti
refrigerate, ecc.); riempimento minimo e massimo delle cisterne compartimentate;
utilizzo ed esercizio delle MEMU;
Parte 5: Documento di trasporto; marcature; disposizioni generali relative alla
materie radioattive; pannelli di pericolo; numeri di identificazione del pericolo;
istruzioni scritte; segnale di attenzione per veicoli, contenitore e cisterne che hanno
subito un trattamento di fumigazione;
(Continua…)
Parte 6: Costruzione e prove per recipienti a pressione e per imballaggi di materie
infettanti di Categoria A; aggiornamento tabelle norme “EN”, come Codici tecnici di
riferimento, per recipienti a pressione, cisterne, veicoli-batteria e CGEM; prova di
vibrazione e pittogrammi di impilamento massimo per i GIR; marcatura delle
cisterne;
Parte 7: Carico in comune (v. perossidi organici con etichetta 5.2+1 e 5.2, esplosivi
da mina con alcuni nitrati); quantità massima trasportabile per perossidi organici e
materie radioattive (limite unificato 20000 kg); nuove disposizioni (autorizzazioni,
limiti quantitativi, modalità di carico, ecc.) per il trasporto di esplosivi mediante
MEMU;
Parte 8: Equipaggiamento veicolo e DPI; certificato di formazione professionale del
conducente (esenzione per le materie della Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità S
dall’obbligo del corso di specializzazione in esplosivi; CFP per i conducenti delle
MEMU con specializzazione “esplosivi” o “cisterna” in relazione alle caratteristiche
delle unità di trasporto); sorveglianza delle MEMU; riformulazione Codici di
restrizione in galleria;
Parte 9: Inserimento, tra i veicoli soggetti a specifica approvazione, delle MEMU
(nuovo Capitolo 9.8) che devono rispondere alle disposizioni previste per i veicoli
EX/III.
Regime sanzionatorio
Regime sanzionatorio per violazioni al codice della strada
relativamente al trasporto di merci pericolose
(Art. 168 e Art. 126-bis del D.Lgs. 30.4.1992, n.285 con modificazioni e integrazioni di
cui alla L. 1.8.2003, n.214 e al D.Lgs. 15.1.2002, n.9)
VIOLAZIONI
Sovraccarico
(art. 168, comma 7)
SANZIONI
Contravvenzione:
Raddoppiate le sanzioni amministrative dell’art. 167,
comma 2: da € 38,00 a € 155,00 se l’eccedenza ≤ 1t; da
€ 74,00 a € 299,00 se l’eccedenza ≤ 2t; da € 143,00 a €
570,00 se l’eccedenza ≤ 3t; da € 373,00 a € 1498,00 se
l’eccedenza > 3t (*)
Il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio.
Patente a punti:
4 punti di decurtazione
Assenza di autorizzazione – se prescritta – o violazione
delle condizioni riportate nella stessa
(art. 168, comma 8 e 8bis)
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 1842,00 a € 7369,00
Sanzione amministrativa accessoria:
Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6
mesi; confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle
violazioni)
Patente a punti:
10 punti di decurtazione
* Tali sanzioni si applicano ai veicoli con massa complessiva a pieno carico > 10 t. Per quelli con massa complessiva ≤10t, le sanzioni si applicano
ove l’eccedenza risulti rispettivamente ≤ 10%, 20%, 30% o > 30% della massa complessiva
VIOLAZIONI
Inosservanza prescrizioni condizioni di
trasporto: idoneità ed
equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura
ed etichettatura, sosta, carico e scarico,
trasporto in comune delle merci
(art. 168, comma 9)
SANZIONI
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 373,00 a €
1498,00
Sanzione amministrativa accessoria:
Sospensione patente e carta di circolazione da
2 a 6 mesi
Patente a punti:
10 punti di decurtazione
Inosservanza prescrizioni condizioni di
trasporto: equipaggiamento e protezione
conducenti, documenti di trasporto, istruzioni
scritte di sicurezza
(art. 168, comma 9bis)
Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di
cui ai comma 7, 8, 8bis, 9 e 9bis
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 373,00 a €
1498,00
Patente a punti:
2 punti di decurtazione
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 150,00 a € 599,00
(art. 168, comma 9ter)
N.B.
• L’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al D.M. 17 dicembre 2008, è in virtù della
variazione percentuale in misura pari al 5% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati nel periodo tra il 1 dicembre 2006 e il 30 novembre 2008, come comunicato dall’Istat.
• Le sanzioni amministrative, per violazioni di cui ai commi sopraindicati, si applicano sia al conducente che al
proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo
(art. 168, comma 10).
Principali violazioni nel settore del trasporto merci
pericolose su strada
ARTICOLO
VIOLAZIONI
168, comma 7°, C.d.S.
•Sovraccarico (no tolleranza < 5%)
168, comma 8° e 8°bis, C.d.S.
•Trasporto di gas tossici in assenza dell’autorizzazione P.S. o violandone le prescrizioni (“licenza”
o “permesso al trasporto”, ove prescritti) o senza “patente di abilitazione all’impiego dei gas
tossici” (ove prescritta)
•Trasporto di esplosivi in assenza dell’autorizzazione P.S. (licenza al trasporto) o violandone le
prescrizioni
•Trasporto di sostanze radioattive o fissili senza autorizzazione Ministero dello Sviluppo
Economico o violandone le prescrizioni
•Trasporto di rifiuti pericolosi senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
168, comma 9°, C.d.S.
•Trasporto di passeggeri sul veicolo con merci pericolose a bordo
•Veicolo privo di certificato di approvazione (quando prescritto)
•Veicolo privo di riconoscimento di idoneità (quanto prescritto)
•Veicolo inadeguato alla natura del carico trasportato (p.es. scarsa ventilazione)
•Veicolo con dispositivi tecnici inefficienti (ABS, stacca-batteria, ecc.)
•Veicolo sprovvisto del prescritto equipaggiamento (cuneo di fermo alle ruote, segnali, ecc.)
•Veicolo sprovvisto di estintori, oppure con estintori non a norma
•Veicolo sprovvisto di antifurto (merci ad alto rischio)
•Veicolo/contenitore sprovvisto di etichette di pericolo, oppure con etichette non a norma
•Veicolo sprovvisto di pannelli arancio di pericolo, oppure con pannelli arancio non a norma
(Continua…)
ARTICOLO
VIOLAZIONI
168, comma 9°, C.d.S.
•Contenitore non a norma (imballaggi non omologati, cisterne scadute di collaudo ai fini delle
verifiche periodiche e intermedie, ecc.)
•Superamento dei quantitativi massimi ammessi per unità di trasporto
•Carico in comune di merci pericolose sullo stesso veicolo (ove non ammesso)
•Carico e scarico in condizioni non regolari
•Carico e scarico in luogo non consentito
•Omessa sorveglianza del veicolo durante la sosta
•Omessa cautela nelle fermate di servizio
•Omesso inserimento del freno a mano del veicolo durante la sosta
168, comma 8°bis, C.d.S.
•Conducente o membri dell’equipaggio sprovvisti in tutto o in parte dell’equipaggiamento
individuale prescritto
•Mancanza della scheda di istruzioni scritte per il conducente
•Mancanza del documento di trasporto, oppure incompleto
•Mancanza del certificato di approvazione del veicolo (barrato-rosa) o libretto cisterna (MC 813
e MC 452)
168, comma 9°ter, C.d.S.
•Membri dell’equipaggio sprovvisti di documento di riconoscimento
•Omessa rimozione di pannelli e etichette di pericolo nei casi previsti (cisterna vuota e
bonificata)
•Motore acceso durante le operazioni di carico e/o scarico
•Mancato rispetto del divieto di fumo in prossimità del veicolo, nel corso delle operazioni di
carico/scarico
•Omessa pulizia del veicolo dopo le operazioni di scarico o perdite del prodotto
•Non corretta sistemazione del carico sul veicolo
•Uso di lampade a fiamma o di altro tipo non conforme
•Violazione di prescrizioni specifiche in base alla natura del trasporto.
(Continua…)
ARTICOLO
166, C.d.S.
VIOLAZIONI
•Conducente privo di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o con Certificato di
Formazione Professionale (CFP) scaduto (1)
•Conducente privo di Carta di Qualificazione (CQC) o con Carta di Qualificazione (CQC)
scaduta(1)
6, D.Lgs. 4.2.2000, n. 40
•Omessa nomina del Consulente Sicurezza Trasporti da parte del Titolare dell’Impresa(2)
•Omessa comunicazione del Titolare dell’Impresa all’Ufficio Motorizzazione Civile del
Dipartimento Trasporti Terrestri della nomina del Consulente Sicurezza Trasporti(3)
•Omessa conservazione per 5 anni della relazione annuale redatta dal Consulente Sicurezza
Trasporti(4)
•Omessa redazione della relazione annuale da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(5)
•Omessa redazione della relazione di incidente da parte del Consulente Sicurezza Trasporti(6)
4, D.Lgs. 4.2.2000, n. 40
•Omessa o ritardata consegna al Titolare dell’Impresa della relazione annuale da parte del
Consulente Sicurezza Trasporti(7)
•Omessa o ritardata consegna al Titolare dell’Impresa della relazione di incidente da parte del
Consulente Sicurezza Trasporti(8)
100, 101, 140, D.Lgs.
17.8.1995, n. 230
•Omessa o ritardata informativa agli Organi di Protezione Civile in caso di perdita di sostanze
radioattive con rischio di contaminazione(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00
Sanzione amministrativa da € 1549,00 a € 9296,00
Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00
Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00
Sanzione amministrativa da € 1032,00 a € 6197,00
Sanzione amministrativa da € 1032,00 a € 6197,00
Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00
Sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00
Informativa di reato all’Autorità Giudiziaria
Carta di Qualificazione del Conducente
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
Normativa:
- Direttiva 2003/59/CE e D.Lgs. 21.11.2005, n. 286 – Capo II come modificato con D.Lgs.
22.12.2008, n. 214
- D.M. 7.2.2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso
e procedure d’esame per il conseguimento della CQC”
- D.D. 7.2.2007 “Rilascio della CQC”come modificato con D.D. 20.3.2008
- D.D. 7.2.2007 “Gestione dei punti sulla CQC”
- La CQC si aggiunge alla patente di guida e anche, per il trasporto delle merci pericolose,
al CFP ADR. E’ rilasciata dagli Uffici Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti
Finalità:
- migliorare la sicurezza della circolazione stradale accrescendo la sensibilizzazione del
conducente verso una guida più rispettosa degli utenti dell’ambiente, fornendogli maggiori
informazioni su tutti gli aspetti del trasporto, ivi comprese le operazioni da effettuare con il
veicolo in sosta
- innalzare la qualità del servizio in armonia con le nuove esigenze che comporta
l’evoluzione del mercato dei trasporti
Entrata in vigore:
- dal 10 settembre 2008 nel settore professionale dell’autotrasporto di persone (da quella
data non saranno più rilasciati certificati di abilitazione professionale di tipo KD);
- dal 10 settembre 2009 nel settore professionale dell’autotrasporto di cose (da quella data
non saranno più rilasciati certificati di abilitazione professionale di tipo KC)
(Continua…)
Conseguimento:
superamento di un esame di idoneità, subordinato alla frequentazione di un corso di 280
ore, di cui 20 ore di pratica alla guida di un veicolo per il quale occorre la patente della
categoria C, ovvero C+E se si intende conseguire la CQC per il trasporto di cose oppure la
patente D, ovvero D+E, per il trasporto di persone.
In alternativa
superamento di un esame di idoneità, subordinato alla frequentazione di un corso di
formazione accelerato di 140 ore di cui 10 ore di pratica (disposizione da adottarsi con
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti entro il 30.04.2009) per conducenti che abbiano
compiuto 18 anni di età, titolari di patente di categoria C, ovvero C+E per guidare veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 t.
Relativamente alle ore di guida individuale, l’aspirante conducente può effettuare, assistito
da un istruttore abilitato, non più di 8 ore su 20 per il corso di 280 ore e non più di 4 ore su
10 per il corso di 140 ore su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità (le
caratteristiche tecniche del simulatore e i suoi standard di qualità è previsto siano adottati
con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti entro il 31.07.2009) per valutare il
perfezionamento ad una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo
stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell’ora del giorno o
della notte.
Per i conducenti in possesso CQC per il trasporto merci che intendono conseguire la CQC
anche per il trasporto passeggeri, o viceversa, la qualificazione iniziale accelerata è di 35
ore, di cui 2,5 ore di guida individuale.
(Continua…)
Rinnovo:
frequentazione, ogni 5 anni, di un corso di formazione periodica organizzato su 5 moduli, ognuno di
7 ore
I corsi possono essere svolti:
nei 6 mesi antecedenti la scadenza della CQC (rinnovo CQC dalla sua data di scadenza);
entro 2 anni dalla scadenza della CQC (rinnovo CQC dal termine del corso);
dopo 2 anni dalla scadenza della CQC (corso di 35 ore e nuvo esame per conseguimento CQC).
Enti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica:
Autoscuole; Centri di istruzione automobilistica costituiti da Consorzi e Autoscuole; Enti che hanno
maturato almeno 3 anni di esperienza nella formazione in materia di autotrasporto, anche
internamente ad associazioni di categoria dell’Autotrasporto
(Continua…)
Esenzioni:
l’obbligo della qualificazione iniziale per il conseguimento della CQC, che viene rilasciata
per documentazione, non si applica ai conducenti:
- residenti in Italia, già titolari al 9 settembre 2008, del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD
- residenti in Italia, già titolari al 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C,
C+E
- residenti in altri Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, ma dipendenti da una
Impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia, già titolari al 9 settembre
2008 della patente di guida delle categorie D o D+E, ovvero già titolari al 9 settembre 2009
della patente di guida delle categorie C o C+E
- residenti in Paesi extra-UE o extra Spazio Economico Europeo, ma dipendenti da una
Impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, già titolari al 9
settembre 2008, delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o D+E, ovvero già titolari
al 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o C+E
(Continua…)
Calendario rilascio per esenzione della CQC (secondo il Cognome dell’autista):
con riferimento all’entrata in vigore del D.D. 7.02.2007:
dalla A alla F: dall’entarta in vigore del D.D. (20.04.2007)
dalla G alla M: dopo 3 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.07.2007)
dalla N alla R: dopo 6 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.10.2007)
dalla S alla Z: dopo 9 mesi l’entrata in vigore del D.D. (5.01.2008)
N.B.: la decorrenza della validità della carta, a prescindere da quando è stata rilasciata, è
comunque dal 10.09.2009 (trasporto di cose) e dal 10.09.2008 (trasporto di persone). Le
richieste della CQC per esenzione non possono essere anticipate rispetto al calendario
(posticipate si). La CQC non può essere richiesta 3 anni dopo l’entrata in vigore del D.D.
(20.04.2010), dopo quella data il conducente che non avesse richiesto la CQC (pur
avendone titolo per esenzione) dovrà sottoporsi alla qualificazione iniziale con corso di
formazione (280 ore o 140 ore) ed esame. Importante perciò richiedere quanto prima la
CQC per farsi decurtare i punti dalla CQC anziché dalla patente (dal 20.04.2007).
Punti patente:
la CQC, in applicazione all’art. 23 del D.Lgs. n. 286/2005, potrà assorbire la gran parte
della sottrazione dei punti per le infrazioni stradali, lasciando intatti quelli sulla patente
personale. Ne consegue che il trasportatore, quando la normativa sarà a regime, sulla
Carta avrà a disposizione 40 punti patente distribuiti su due diversi documenti che non
hanno permeabilità reciproca. In pratica la CQC parte con una dotazione di 20 punti che
possono essere detratti nel caso di infrazioni effettuate alla guida di veicoli per il trasporto di
persone o di cose secondo quanto previsto dal Codice della strada.
Se il conducente azzera il punteggio della CQC, egli deve svolgere un esame di revisione
basato sull’intero programma e secondo le modalità previste per il primo rilascio della carta
stessa.
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ADR 2009 - Assogastecnici