Il contratto intermittente Artt. 33 - 40 D. Lgs. 276/2003; LEGGE 247/2007 art.1 c. 45; D.L. 112 DEL 2008- art 39 c.10 lett. m). Evoluzione dell’istituto Fino al 1 gennaio del 2008- si possono stipulare contratti intermittenti; Dal 1 gennaio del 2008 al 24 giugno del 2008-abrogato il contratto intermittente ad opera della L.247/07 art.1 c.45 che abroga gli art. da 33 a 40 del D. Lgs. 276/03 . L’art. 1 C. 47-50 della L. 247/07 sancisce che la contrattazione collettiva prevede nel settore del turismo e dello spettacolo,le ipotesi di lavoro a chiamata, in relazione alle prestazioni discontinue da rendersi durante il fine settimana, le festività, periodi di vacanza scolastica + altri periodi previsti dalla contrattazione collettiva; Dal 25 giugno del 2008- ripristinata la disciplina del contratto intermittente dal D.L.112/2008 articolo 39 c.10 lett. m) . Contratto intermittente Nel contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando, appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge( ART 33 c.1 D. Lgs. 276/2003). Finalità : Il datore di lavoro utilizza il lavoratore solo quando è necessario(in relazione alle sue esigenze IMPROVVISE/ a incrementi di domanda non programmabili ), in riferimento a mansioni discontinue e intermittente di natura subordinata. Contrasto al lavoro nero e grigio( collaborazioni fittizie). Contratto intermittente genuino È stipulabile solo se sussistono le causali soggettive o oggettive o temporali(ART 34 c.1,c.2 D.lgs 276/03); Al di fuori dei divieti( art 34 c.3 D. Lgs 276/03) ; Il datore chiama il lavoratore in relazione ad una esigenza imprevedibile/ad un incremento di domanda non programmabile, per mansioni discontinue e intermittenti ; Il lavoratore deve /può rispondere alla chiamata; Nel contratto intermittente: 1)e’ eventuale l’esecuzione della prestazione; 2) Non è predeterminata la durata della prestazione e la collocazione della stessa. IL CONTRATTO INTERMITTENTE Può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003; In caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, le ragioni che legittimano la stipula del contratto sono indicate dal D.Lgs. n. 276/2003 e/o dalla contrattazione collettiva, e non trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001(Circ. 5 del 2005 M .lavoro); In quanto speciale tipologia di rapporto di lavoro non trova ad esso applicazione, neanche per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale(in cui è certa e predeterminata la prestazione, la durata , la collocazione della stessa); Interpello n. 72/09: • Dopo un contratto intermittente a termine di durata inferiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto intermittente a tempo determinato prima che siano spirati i 10 giorni dalla precedente cessazione. • Dopo un contratto intermittente a termine di durata superiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto intermittente a tempo determinato prima che siano spirati i 20 giorni dalla precedente cessazione. • Non si deve rispettare al cospetto di tale casistica la disciplina della riassunzione di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2001. Interpello n. 72/09: • Dopo un contratto intermittente a termine di durata inferiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto a tempo determinato DLGS 368/2001, prima che siano spirati i 10 giorni dalla precedente cessazione. • Dopo un contratto intermittente a termine di durata superiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto a tempo determinato DLGS 368/2001, prima che siano spirati i 20 giorni dalla precedente cessazione. • Non si deve rispettare al cospetto di tale casistica la disciplina della riassunzione di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2001. Contratto intermittente • L’oggetto del contratto è la disponibilità del lavoratore(a tempo determinato o indeterminato); • L’elemento eventuale del contratto è la esecuzione dell’attività lavorativa; • Nel contratto intermittente si ha incertezza in merito: • 1) alla esecuzione della prestazione (an); • 2)alla durata della prestazione(quantum); • 3)alla collocazione temporale della prestazione. E’ la esigenza oggettiva futura e incerta, che induce il datore a chiamare il lavoratore,questo ultimo risponde facoltativamente(nel contratto intermittente senza obbligo) o obbligatoriamente nelle fasce di disponibilità(nel contratto intermittente con obbligo). Contratto intermittente Il datore stipula il contratto intermittente nella previsione di una esigenza oggettiva, tuttavia al momento della stipula non sa: • Se la stessa si verificherà: • Quando si verificherà; • La durata della stessa; Contratto intermittente Esistono due tipologie di contratto di lavoro intermittente: 1) lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata. In cambio del vincolo di disponibilità per un determinato periodo e nel caso in cui il lavoratore non venga chiamato ad esplicare attività lavorativa, lo stesso riceve una indennità di disponibilità ; E’ un contratto a causa complessa a efficacia condizionata. Contratto intermittente 1) Scambio disponibilità/ indennità di disponibilità(nelle fasce orarie di disponibilità); 2) Scambio attività lavorativa/retribuzione(quando ha luogo la esecuzione della attività lavorativa); Il passaggio dall’uno all’altro contratto, si ha laddove il datore di lavoro al cospetto di una esigenza oggettiva, chiama il lavoratore nelle fasce orarie di disponibilità. Il lavoratore ha un obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata . Esempio Il lavoratore intermittente di età inferiore ai 25 anni si obbliga a rispondere alla chiamata dalle 8 alle 12 di sabato 10 luglio del 2010. Nel caso in cui lo stesso non venga chiamato ad esplicare attività lavorativa matura la indennità di disponibilità. (INDENNITA’ H DI DISPONIBILITA’) x 4 h; Contratto intermittente 2) Lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata . In questa fattispecie il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all'indennità correlata all'impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato (INPS circ. n. 17/2006 ). Contratto intermittente Contratto normativo(contratto che regolamenta i contenuti/condizioni dei futuri contratti individuali); Laddove si verifica la esigenza oggettiva imprevedibile e il datore chiama il lavoratore per prestazioni discontinue e intermittenti(di natura subordinata),il lavoratore può rispondere alla chiamata. Il vero contratto richiede una proposta datoriale e una accettazione del lavoratore(scambio di consensi) Lavoro intermittente 4 tipi: Lavoro intermittente a termine con obbligo di risposta alla chiamata; Lavoro intermittente a termine senza obbligo di risposta alla chiamata; Lavoro intermittente a tempo indeterminato con obbligo di risposta alla chiamata; Lavoro intermittente a tempo indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata; AMBITO DI APPLICAZIONE Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato da qualsiasi datore di lavoro; Sono escluse unicamente le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi; CASI DI UTILIZZO DEL LAVORO INTERMITTENTE-ART 34 C.1,C.2 D. LGS. 276/2003. Utilizzo secondo le esigenze individuate dai Contratti collettivi (Ipotesi oggettiva)in riferimento a prestazioni discontinue o intermittenti(Ipotesi oggettiva); Utilizzo in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno( ipotesi temporale); Prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età, prestazioni rese da soggetti con più di 45 anni di età, anche pensionati (ipotesisoggettiva)indipendentemente dal tipo di attività svolta; Esigenze individuate dai Contratti collettivi(hp oggettiva) Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi(nazionali/territoriali/aziendali) stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale(ART 34 c.1 D.Lgs 276/2003); Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 276/2003, in assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro ha individuato in via provvisoria e con apposito decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6.12.1923, n. 2657 ( D.M. Lavoro 23.10.2004). Esigenze individuate dai CCNL Le attività discontinue di cui al RD 2657 del 1923 è da intendersi come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva delle esigenze di carattere discontinuo ed intermittente specifiche di ogni settore( circolare 4 del 2005 del M. L.); Non operano, quindi, le limitazioni specifiche e i requisiti dimensionali posti dal citato Rd quali l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, il numero di abitanti ecc. figure più comuni del RD 2657 del 1923commesso/cameriere/barbiere/magazziniere/ interprete/pompista. CCNL-ALIMENTARI PMI Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Chiarimenti del ministero Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contratto di lavoro intermittente, non è stipulabile in relazione alla causale oggettiva, in difetto di regolamentazione del contratto collettivo, ai lavoratori da occupare nell’ambito delle strutture residenziali - assistenziali per anziani (int. Min. Lav. 1566 /2006) (attività non compresa nella Tabella del RD 2657/23-punti 13 e 21). è applicabile, alle attività di pulizia di stabilimenti industriali – punto 20 Tab. RD 2657/23 (Int. Min. Lav. 3252/2006); è ammissibile con altre e differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra di loro compatibili e che non risultino di ostacolo con gli impegni negoziali assunti dalle parti (Circolare. M. Lav.4/2005); Periodi predeterminati( ART 34 C1, ART 37C1 E C2). Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ( ART 34 C1 D. LGS 276 del 2003); Ovvero: -Per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali(ART 37 C1 D. LGS 276 del 2003); -Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (ART 37 C2 D. LGS 276 del 2003);. Periodi predeterminati(Circ. 4/ 2005 ML) o Week-end: periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì mattina; o Vacanze natalizie: periodo che va dal 1.12 al 10.01; o Vacanze pasquali: periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo; o Ferie estive: giorni compresi dal 1.06 al 30.09. Periodi predeterminati Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva secondo esigenze specifiche proprie per ciascun settore. I periodi così individuati potranno essere a loro volta modificati da eventuali interventi dell’autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità di ogni comparto produttivo( possibilità di ampliare o restringere tali periodi- vedi circolare M. L. n. 4 del 2005 ). Il contratto collettivo non può precludere, l’utilizzo del contratto intermittente in relazione alla causale dei periodi predeterminati(ha un potere integrativo, ampliativo , ma non preclusivo) chiarificazione Se il CCNL non regolamenta la figura del lavoro intermittente e se la prestazione non rientra tra quelle previste dal RD 2657/1923,si può in ogni caso stipulare il contratto intermittente in relazione alle causale soggettiva o temporale(che sono causali previste dal legislatore); Ipotesi soggettiva Prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età(24 anni e 364 giorni), prestazioni rese da soggetti con più di 45 anni di età, anche pensionati( ipotesi soggettiva),(art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003); Il contratto collettivo non può precludere, l’utilizzo del contratto intermittente in relazione alla causale soggettiva FORMA DEL CONTRATTO Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi ( art. 35 c.1 D. Lgs. 276 del 2003): a) indicazione della durata( a termine o a tempo indeterminato) e delle ipotesi, oggettive o soggettive o temporali, che consentono la stipulazione del contratto; b) Luogo di effettuazione della prestazione e modalità della disponibilità(esempio: obbligo o meno a rispondere alla chiamata/fasce orarie in cui si articola la disponibilità), eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione e laddove il lavoratore si obblighi a rispondere alla chiamata la relativa indennità di disponibilità. FORMA DEL CONTRATTO d)indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro(esempio:in forma scritta/ via email ),nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda( esempio : la prestazione rilevata con il badge); e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione(per la prestazione resa) e della indennità di disponibilità; f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nell’indicare tali elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste( art. 35 c. 2 D. Lgs. 276 del 2003). AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Poiché il D. Lgs. 276/2003, relativamente al contratto di lavoro intermittente, non ha operato alcun riferimento all’applicabilità di specifiche agevolazioni contributive, ne consegue che per detta tipologia contrattuale non è possibile accedere ad alcuna misura agevolata all’atto dell’assunzione del lavoratore(Circ 17 del 2006 INPS). IL DATORE che assume un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, con contratto intermittente a tempo indeterminato, non ha diritto alla agevolazione contributiva di cui all’ art. 8 c.9 L.407 del 1990 (interp. 3147 M.L. del 2005); COMPUTO Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge(vedi normativa sui licenziamenti/ diritti sindacali / collocamento obbligatorio), in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 c.1 D.Lgs. 276 del 2003) . ESEMPIO PERIODO: 1GENNAIO DEL 2009 / 30 GIUGNO DEL 2009. ORE DI LAVORO EFFETTIVE ( CHIAMATE): 80 H. ORE TEORICAMENTE LAVORABILI DAL TEMPO PIENO NEL SEMESTRE: 1032 H. 80/ 1032= 0,07 UNITA’ (SENZA ARROTONDAMENTI). DIVIETI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE(art. 34 c.3 D. Lgs. 276/03) Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali. Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione di rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di cassa integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto intermittente. DIVIETI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994; Sanzioni. Nel caso in cui il contratto intermittente venga stipulato al di fuori delle tre ipotesi alternative previste(soggettiva/ oggettiva/temporale) o contravvenendo ad uno dei divieti legali, la legge non prevede che il contratto di lavoro intermittente si converta in un’altra tipologia di contratto di lavoro subordinato. 2 tesi: Nullità totale (nullità totale) – se si accerta la volontà di non conservare il contratto in assenza di clausola di intermittenza Trasformazione nel tipo negoziale di fatto realizzato tra le parti; Contratto intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata Il lavoratore può garantire la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. Per i periodi per i quali garantisce la disponibilità( in cui si obbliga a rispondere alla chiamata), è prevista per il lavoratore la corresponsione di un’indennità mensile di disponibilità. L'obbligo di rispondere alla chiamata deve essere espressamente pattuito nel contratto di lavoro intermittente Contratto int. con obbligo di rispondere alla chiamata:indennità di disponibilità-(ART 37 C.1 D.LGS 276 DEL 2003) Il lavoratore che svolga le prestazioni solo in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, nell’ipotesi in cui si obblighi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità di disponibilità per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa, indennità calcolata secondo le modalità previste dal D.M. 10 marzo 2004 (ML circ. n. 4/2005) Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata per tutta la durata del contratto non è tenuto a corrispondere lavoratore alcuna indennità. Esempio Contratto a termine intermittente, con obbligo di rispondere alla chiamata, dal 1 agosto al 31 agosto del 2009. Causale di stipula: (Week-end). Definizione di Week-end( Circ 4/05ML) - periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì mattina. Il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata in tali giorni: 1 sabato- dalle ore 8 alle ore 12. 8 sabato-dalle ore 8 alle ore 12. 15 sabato- dalle ore 8 alle ore 12. 22 sabato-dalle ore 8 alle ore 12. 29 sabato-dalle ore 8 alle ore 12. o Il lavoratore non viene mai chiamato , di conseguenza non va lui corrisposta la indennità di disponibilità. Misura della Indennità di disponibilità La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore a quanto previsto con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale(articolo 36 c1 D.lgs 276 del 2003). Misura Il D.M. 10.03.2004 ha determinato la misura minima dell’indennità mensile di disponibilità nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro. Gli elementi della retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità sono: minimo tabellare; indennità di contingenza; E.D.R.; ratei di mensilità aggiuntive. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del contratto collettivo applicato(ad esempio nel terziario confcommercio-168). CCNL ALIMENTARI PMI Nel caso in cui il lavoratore si obblighi a rispondere alla chiamata dell'azienda, nel contratto è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie (utilizzando il divisore 173), che deve essere corrisposta per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la disponibilità. L'indennità, il cui importo è determinato nel 25% della retribuzione (costituita da minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità), è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale. esempio CCNL alimentari PMI - operaio 4 livello a paga oraria, di età inferiore ai 25 anni che si obbliga a rispondere alla chiamata il sabato 22 agosto del 2009, dalle ore 8 alle 12 (4 ore) . Lo stesso non viene chiamato. Misura indennità mensile di disponibilità: 1055,10 + ( PAGA BASE) 525,02 + ( CONTINGENZA) 10,33 ( EDR CONFEDERALE) = 1590,45 ( TOTALE) -- (1590,45 X2 / 12 = 265,07) ( RATEI MENSILI DI MENS. AGG.); Totale = 1590,45+265,07 = 1855,52 1855,52 al 25% = 463,88 ( quota mensile I. D. ). 463,88/ 173= 2,68 ( quota oraria I. D. ). 2,68 x 4 h = 10,72 (misura indennità di disponibilità- imponibile previdenziale e fiscale) Momento di corresponsione della indennità di disponibilità. Corresponsione • L’indennità di disponibilità non è anticipata alla stipulazione del contratto, ma è corrisposta a consuntivo alla fine del mese(Circ. 4 / 05 M.L) . Imponibilità CONTRIBUTIVA Sull’indennità di disponibilità i contributi previdenziali sono versati per il loro effettivo ammontare; In deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo; le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione obbligatoria sia ai fini IVS che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità; Imponibilità fiscale L’indennità di disponibilità, in quanto somma percepita in relazione al rapporto di lavoro, è considerata reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 1 del Tuir. Conseguentemente l'indennità, come anche la retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente, costituisce reddito imponibile ai fini dell'assolvimento del disposto previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (obbligo del datore di lavoro di operare la ritenuta alla fonte come sostituto d'imposta). Computo(art 36 c.3 D. Lgs 276 del 2003). L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo . Nel periodo a cui si riferisce la indennità di disponibilità non maturano : 1)il trattamento di fine rapporto; 2) la tredicesima mensilità; 3)la quattordicesima mensilità; 4) le ferie/ Rol / ex festività; 5)eventuali scatti di anzianità; IMPOSSIBILITÀ O RIFIUTO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento(art.36 c 4 D. Lgs. 276/2003). Durante il periodo di temporanea indisponibilità, non matura il diritto all’indennità di disponibilità. IMPOSSIBILITÀ O RIFIUTO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA Ove il lavoratore non provveda a tale adempimento, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale (art. 36 c.5 D. Lgs. 276/2003). Rifiuto- (art. 36 c.6 D.Lgs. 276/03). Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l’indennità di disponibilità, può comportare la risoluzione del contratto,la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. Trattamento economico Ai fini del trattamento economico occorre distinguere i periodi in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa rispetto a quelli di inattività. Periodi lavorati (ART. 38 C.1 D. Lgs 276/2003); Si applica il principio di non discriminazione, in base al quale il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte; Riproporzionamento del trattamento economico Il trattamento.economico,normativo,previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda (art 38 c.2 D. Lgs 276/2003): o Retribuzione globale e singole componenti di essa, o Ferie; o Maternità,congedi parentali; o Malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale; Trattamento economico Maturazione in relazione al criterio del pro-rata temporis( in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno) degli istituti delle : Ferie; Rol; Ex festività; Mensilità aggiuntive; Esempio C.C.N.L. – Terziario Confcommercio ; Divisore contrattuale orario: 168; Mensilità contrattuali: 14; Ferie: 173,33 ore/anno; Permessi ed Ex festività( 56 h + 32h) -88 ore/anno; Il lavoratore ha prestato attività lavorativa per 24 ore nel mese. Esempio Ferie (maturate nel mese) [(173,33 : 12) ] = 14,44 ore [(14,67 : 168) x 24 ore] = 2,06 ore Permessi ed Ex festività (maturate nel mese) [(88 : 12) ] = 7,33 ore [(7,33 : 168) x 24 ore] = 1,05 ore. Tredicesima e Quattordicesima(maturate nel mese) ; • [(168 x 2 ) / 12] = 28,00 ore • [(28 : 168) x 24 ore] = 4,00 ore Trattamento economico Periodi non lavorati(art 38 c.3 D.Lgs 276/03). Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma non lavora, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità Infortunio/ malattia professionale In caso di infortunio o malattia professionale trova applicazione la disciplina prevista per il lavoro subordinato, se questi eventi si verificano in ragione del rapporto di lavoro(Circ. 4/2005 M.L.). Se, al contrario, gli stessi si verificano durante i periodi di disponibilità, la predetta normativa non trova applicazione(Circ. 4/2005 M.L.). Trattamento previdenziale Ai fini degli adempimenti previdenziali occorre distinguere i periodi in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa rispetto a quelli di inattività. Periodi lavorati. Trovano applicazione le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore di attività nel quale il lavoratore intermittente è impiegato. Il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali sull’importo della retribuzione corrisposta osservando il minimale contrattuale e giornaliero . Minimale contributivo- nel periodo della prestazione Minimale giornaliero (43,79 PER IL 2010 ) x 26 g = minimale mensile ( 1138,54) ; minimale mensile (1138,54)/ coefficiente divisore del CCNL (168 se CCNL terziario Confcommercio)= minimale legale rapportato ad ora (6,78) ; Minimale legale rapportato ad ora x numero ore retribuite di prestazione = minimale legale; ESEMPIO. CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO Lavoratore che ha prestato attività lavorativa per 24 ore nel mese di GIUGNO del 2010. • Retribuzione ordinaria - (7,67654 x 24 ore) = € 184,24 ; • minimale legale rapportato ad ora per il 2010 6,78 X 24 h = 162,65 ; • I CONTRIBUTI SI DEVONO- sull’ imponibile previdenziale di 184 in quanto maggiore di 162,65 ; Trattamento previdenziale Per i periodi di inattività; Nel caso in cui è prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, i contributi devono essere versati dal datore di lavoro sull’effettivo ammontare della stessa indennità, senza il rispetto dei minimali contributivi(art 36 c.2). Le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione obbligatoria sia ai fini I.v.s. che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità, è da ritenere che tali eventi debbano essere assicurati anche in tali periodi ( circ.17 del 2006 Inps) Trattamento assicurativo Il premio dovuto per i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo sarà calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l’altra(circolare 22 del 2006 INAIL). Prestazioni a sostegno del reddito(Circ.41/2006 INPS). Schema : ANF L'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisce un'indennità, l'assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti (INPS circ. n. 41/2006). Malattia( Circolare 41 / 2006 INPS) 1) Contratto intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata: a) b) evento in periodo di disponibilità; evento in periodo di utilizzo lavorativo effettivo; 2) Contratto senza obbligo di rispondere alla chiamata : a) evento in periodo di utilizzo lavorativo effettivo. Malattia 1)Contratto intermittente con obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro ; In merito alle indennità di malattia, nell'ambito di tale tipologia contrattuale occorre distinguere 2 ipotesi : A) evento che si colloca durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo; B) evento che si colloca durante la fase di obbligatoria disponibilità. Malattia a) Evento in periodo di disponibilità: Le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione obbligatoria sia ai fini dell'I.v.s. che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità, è da ritenere che debba essere assicurata anche in tali periodi la tutela della malattia. Misura indennità di malattia: Si prende come riferimento, l'indennità di disponibilità spettante secondo il contratto . Malattia b) Evento in periodo di utilizzo lavorativo effettivo. Misura indennità di malattia: Si prende come riferimento la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all'insorgenza dell'evento. Malattia 2)Contratto intermittente, senza obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro. Viene tutelata solo la malattia intervenuta durante il periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta nè l'indennità di disponibilità, nè alcun diritto alle prestazioni di malattia. Malattia I rapporti contrattuali, in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all'indennità si estingue al momento della cessazione dell'attività lavorativa). Malattia Si ricava la retribuzione media giornaliera dividendo la retribuzione PERCEPITA quale corrispettivo dell'attività svolta nei 12 mesi precedenti (rispetto l’inizio dell'evento di malattia o del periodo indennizzabile per maternità) per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell'anno (360 per gli impiegati; 312 per gli operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive. Malattia OPERAI: RMGG = a + b; a) Imp. Prev. PERCEPITO dei 12 mesi precedenti/ 312 + b) Mensilità aggiuntive riproporzionate / (12 x 25 = 300); 4 -20 g 50% RMGG X NG; 21g 180 g 66,66% RMGG X NG; Nb. NG – dal lunedì al sabato (escludendo le feste), per i giorni coperti da prestazione lavorativa e nei periodi di pausa contrattuale a condizione che si collochino nel contenitore della prestazione lavorativa richiesta. Malattia IMPIEGATI: RMGG = a+b a) Imp. Prev. PERCEPITO nei 12 mesi precedenti / 360 + b) Mensilità aggiuntive riproporzionate / (12 x 30 = 360); 4 -20 g 50% RMGG X NG; 21g 180 g 66,66% RMGG X NG; NB. NG – dal lunedì alla domenica( escludendo le feste cadenti di domenica), per i giorni coperti da prestazione lavorativa o nei periodi di pausa contrattuale a condizione che si collochino nel contenitore della prestazione lavorativa richiesta. Congedo obbligatorio di maternità nel contratto intermittente senza obbligo di risposta(Circ.41/2006 INPS) NUMERO GIORNI INDENNIZZATI: L’indennità per il congedo di maternità è corrisposta per tutta la durata dell’evento, purché ovviamente lo stesso abbia inizio durante la fase di svolgimento dell’attività, ovvero entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato. Integrazioni salariali Se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali, essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione persa può essere integrata. Viceversa, se la causa di riduzione o sospensione si è verificata prima che il lavoratore sia chiamato o risponda ad una chiamata, non esiste una retribuzione persa da integrare. Indennità di disoccupazione CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE CON OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA. E’ esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo la relativa indennità di chiamata ( interpello n. 3147 del 22 dicembre 2005). Nel periodo in cui il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata “non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità ”. Tuttavia il periodo temporale interessato dall’indennità di disponibilità deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo(2 anni di assicurazione/ 52 contributi settimanali nel biennio precedente, per la indennità ordinaria di disoccupazione). La sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione”. L’indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro Indennità di disoccupazione CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE SENZA L’OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA. Si tratta di rapporto di lavoro privo di qualsiasi garanzia in ordine sia all’effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura; Nel part time verticale su base annuale(alcuni mesi a tempo piano/ altri mesi a zero ore), la durata della prestazione e la collocazione della stessa, nasce dalla volontà comune delle parti di disciplinare in tal modo il rapporto di lavoro (Cass., Sez. Un., n. 1732/2003); Nel rapporto di lavoro a chiamata non risulta predeterminato: 1) se il lavoratore verrà chiamato a effettuare la prestazione; 2)la durata della prestazione; 3) la collocazione della prestazione in riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno ; Tutto dipendente dalla esigenza del datore, che lo induce a chiamare il lavoratore e dalla conseguente risposta facoltativa di questo ultimo ; Indennità di disoccupazione Nel contratto intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata, può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa( Interp. 48 del 2008 M. Lavoro). Adempimenti Assunzione: Come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, è necessario l’invio della comunicazione al Centro per l’Impiego, entro il giorno antecedente alla costituzione del rapporto(momento della stipulazione del contratto ). L’Unilav. va inoltrato il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa con contratto intermittente e non ad ogni chiamata. CAMPO Unilav.- TIPOLOGIA CONTRATTUALE: -LAVORO intermittente a tempo determinato; -LAVORO intermittente a tempo indeterminato; - LAVORO intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata; - LAVORO intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata; Adempimenti connessi all’assunzione Comunicazione preventiva al centro per l’impiego. Consegna al lavoratore del contratto individuale in forma scritta,prima dell’inizio dell’attività di lavoro(chiamata e risposta ala chiamata) o copia della comunicazione preventiva al centro per l’impiego. sincerarsi circa la scelta in merito alla previdenza complementare, effettuata dal lavoratore in relazione a rapporti precedenti, secondo tali modalità: a)Dichiarazione del dipendente in merito alla destinazione del TFR; b)Attestazione del datore di lavoro precedente ; Consegna eventuale del modello TFR 2. Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003. Consegna dm 23( foglio delle detrazioni). Consegna di eventuale Anf / dip. Adempimenti connessi all’assunzione visita medica preventiva/ pre - assuntiva ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008; Consegna della tessera di riconoscimento nel caso in cui il lavoratore intermittente sia impegnato in un contratto di appalto/subappalto; Dichiarazione del dipendente circa il suo essere titolare o meno di pensione di invalidità ( cumulabile parzialmente con il reddito di lavoro dipendente) ; Dichiarazione del dipendente di non avere goduto della detrazione forfettaria di cui al dm 20/03/2008 sul Tfr, in ragione di un’ altra cessazione avvenuta nello stesso anno; Informativa/ formazione del lavoratore ai sensi dell’articolo 36 c 1 , 2 e articolo 37 c1 del D.lgs.81/ 2008; Libro unico del lavoro Iscrizione sul libro unico del lavoro entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento; Libro unico del lavoro Se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione o compenso o non svolge la propria prestazione lavorativa( vedi lavoratori intermittenti, senza obbligo di risposta alla chiamata, nei periodi di stand by), la registrazione si effettua: in occasione della prima immissione al lavoro; per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l’attività lavorativa o a percepire compensi o somme( ivi compresa la indennità di disponibilità); al termine del rapporto; In caso di lavoro a chiamata con obbligo di risposta le scritturazioni sono sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità. esempio Il lavoratore intermittente a tempo indeterminato/ senza obbligo di rispondere alla chiamata, assunto il 1 agosto del 2010 , nel periodo di paga di settembre non lavora. Il lavoratore non va registrato nel LUL di settembre con scadenza il 16 ottobre del 2010. COMUNICAZIONI ALLE RSA Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente(ART 35 c.3 D.LGS 276 del 2003). TFR Il TFR ,salvo che la contrattazione collettiva non ne preveda la corresponsione diretta, va accantonato ordinariamente. Il dipendente può decidere di : 1) destinare il TFR al fondo di previdenza complementare; 2) lasciare il TFR in ditta( se la ditta ha + di 50 dipendenti – il datore di lavoro è tenuto a versarlo al fondo di Tesoreria con l’Uni-emens); Lavoro intermittente e monetizzazione delle ferie( Nota min 11383 del 2009) Nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno le ferie possono non essere godute e sostituite dalla indennità ferie maturate e non godute. Ciò che non sembra in linea con i principi sia della Direttiva comunitaria che della Corte Costituzionale è la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente. Nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno la indennità ferie maturate e non godute va corrisposta al momento della cessazione del rapporto. NON è LEGITTIMA LA CONDOTTA DEL DATORE che al cospetto di un intermittente a tempo indeterminato o a termine di durata superiore ai 12 mesi: 1)Programma anticipatamente la mancata fruizione delle ferie; 2) Monetizza le ferie tramite la erogazione di una maggiorazione sulla paga mensile a titolo di indennità ferie maturate e non godute . Esempio Contratto Collettivo Terziario Confcommercio : Divisore contrattuale orario: 168 Mensilità contrattuali: tredicesima e quattordicesima; Ferie: 173,33 ore/anno(6,66 h x 26 g=173,33); Permessi( 56 ore) ed Ex festività(32 ore): 88 ore/anno; Mansione: commessa; Livello: 5°; Retribuzione lorda oraria: totale € 7,67649; Paga base - 4,55738 ; Contingenza- 3,10679 ; 3 elemento- 0,01232; Periodi di utilizzo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 13:00 alle ore 17:00(4h al giorno); Assunta il 5 giugno del 2009; Esempio Il lavoratore,operaio, è stato chiamato a prestare attività lavorativa nei seguenti week-end: 5 e 6 - 12 e 13 – 26 e 27 giugno (24 h). Si è resa disponibile, ma non ha prestato attività lavorativa nel week-end del 19 e 20. Ha prestato attività lavorativa per 24 ore. Si è resa disponibile per 8 ore. Il lavoratore è titolare di un contratto intermittente a tempo indeterminato con obbligo di rispondere alla chiamata. Il lavoratore richiede la detrazione reddito di lavoro dipendente( ART 13 DPR 917/86) con il Dm 23. Esempio Gli elementi della retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità nel contratto di riferimento sono: paga base nazionale conglobata per € 765,64 ( 4,55738x 168 ) indennità di contingenza per € 521,94 (3,10679 x 168) ratei di mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) per € 214,59 [(765,64+521,94) x 2]/ 12 = 214,59 ; [(765,64 + 521,94 + 214,59) x 20%] : 168 = € 1,7882 ( indennità oraria di disponibilità) Calendario - giugno 2009 CEDOLINO PAGA Retribuzione ordinaria; (7,67649 x 24 ore) = € 184,24; Indennità di disponibilità; (1,7882 x 8 ore) = € 14,31; • • • Tredicesima e Quattordicesima; [(168 X 2)/12] = 28,00 ore [(28 : 168) x 24 ore] = 4,00 ore (4,00 x 7,67649) = € 30,71; Permessi ed Ex festività [(88 : 12) ] = 7,33 ore [(7,33 : 168) x 24 ore] = 1,05 ore ( maturate) 1,05X 7,67649=8,06; MATURAZIONE FERIE/ PERMESSI / EX FESTIVITA’/ TFR. Ferie [(173,33 : 12) ] = 14,44 ore [(14,44 : 168) x 24 ore] = 2,06 ore : Le ferie vanno godute /non è legittima la programmazione di monetizzazione delle stesse; Trattamento di fine rapporto (184,24 +30,71+8,06=223,01) / 13,5 – 0,5% (237) = 15,33[TFR accantonato]; 16,52-1,19=15,33 [TFR- ACCANTONATO]; LUL- parte retributiva 24 h( lavorate) * 7,67649 = 184,24 ; 8 h( disponibilità) x 1,78869 = 14,31 ; 4 h (ratei orari MENS. AGG) x 7,67649 = 30,7 ; IDENTICO a [168x 2 / (12x 168)=16,66% - 24 h *7,67649x16,66%=30,7] 1,05 (ratei orari di Rol / Ex festività) x 7,67649=8,06; Imponibile previdenziale - 237,31 ( 237 arrotondato all’ unità di euro ); 21,78 ( 9,19% - contributi c./dipendente ); 215,53 ( Imponibile fiscale); 49,57 ( Imposta lorda); 40,33 ( detrazione articolo 13 – DPR 918/86 ); 9,24 ( imposta netta - cod. trib.1001); Netto in busta - 206,29 ( 237,31 – 21,78 -9,24= 206,29) Ferie maturate = 2,06 ore; UNI-EMENS UNI-EMENS <Qualifica1> • 1 Operaio • 2 Impiegato <Qualifica2> • F Tempo pieno <Qualifica3> • I Tempo indeterminato. • D Tempo determinato o contratto a termine . <Tipo contribuzione G0 e H0 (lavoratori intermittente) G0 = lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (decorrenza 1.1.2006); H0 = lavoratori con contratto intermittente a tempo pieno e determinato (decorrenza 1.1.2006); Per i lavoratori intermittenti l'elemento «Orario Contrattuale» può essere assente Uni-Emens nell’elemento <Imponibile> l’intero imponibile esposto nel DM10/2 (sommatoria di retribuzione effettiva e indennità di disponibilità) <GiorniRetribuiti> Numero dei giorni retribuiti nel mese. Il valore indicato deve essere congruo con le coperture settimanali del mese. <OreContribuite> Per i lavoratori a tempo parziale e intermittenti va indicato il numero di ore per le quali è stata versata contribuzione nel mese. Il valore va espresso in centesimi (1 ora = 100) .[rel.1.1.3 Inps del 23 luglio del 2010] Uni-Emens Nell’elemento <Settimane Utili>Per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori “intermittenti”, ancorché trattasi di rapporti di lavoro a tempo pieno, identificati dal <TipoContribuzione> G0 o H0 occorre indicare il numero delle settimane ottenute dividendo il totale delle ore retribuite nel mese (ore prestazione + ore a cui si riferisce la indennità di disponibilità) per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno . Il risultato va espresso in centesimi. Esempio. Nel caso di 98 ore retribuite nel mese e di 40 ore contrattuali settimanali si indicherà il valore 245. (98 / 40) x 100 = 245 . Uni-Emens Uni-Emens Qualora nel mese sia stata corrisposta anche l’indennità di disponibilità nella sezione <DatiParticolari> dovrà essere compilato l’elemento <DispIntermittenti>, di nuova istituzione, valorizzando gli elementi: <Importo Disp>, con l’ammontare della sola indennità di disponibilità, già totalizzato nell’imponibile mensile. Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi. <Num Settimane Disp> con il numero delle settimane in cui l’indennità è stata pagata; <Settimane Utili Disp > con il numero - espresso in centesimi – delle settimane ottenute dividendo il numero delle sole ore indennizzate nel mese per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno; UNI-EMENS <DispIntermittenti>, <Importo Disp> 14; <Num Settimane Disp>1; <Settimane Utili Disp >20[ (8/40) X 100]; Domande da porsi prima di stipulare un contratto di lavoro intermittente 1) Quale tipologia si intende realizzare: intermittente per requisiti soggettivi, oggettivi o temporali? 2) La durata sarà a tempo determinato o indeterminato? 3) La fattispecie lavorativa è stata disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale di settore? 4) Si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, o a trattamenti di integrazione salariale, che abbiano interessato lavoratori adibiti alle mansioni contemplate dal contratto di lavoro intermittente? 5) La fattispecie risulta tra quelle provvisoriamente determinate con decreto (indicare quale) ? 6) Quali saranno i termini della disponibilità( con obbligo o senza obbligo di rispondere alla chiamata)? 7)Nel caso di contratto intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata quale è la misura della indennità di disponibilità( CCNL/ misura minima DM)? 8) Quale sarà il preavviso di chiamata? 9) Quali sedi dell'attività aziendale sono coinvolte dal contratto di lavoro? Domande da porsi prima di stipulare un contratto di lavoro intermittente 10) Quali sono le forme e le modalità con cui il datore di lavoro può convocare il lavoratore? 11) Quali sono le forme e le modalità con cui il lavoratore dovrà rispondere alla convocazione? 12) Quali sono le modalità di rilevazione delle prestazioni adottate? 13) E' stata fatta la valutazione dei rischi? 14) E' necessaria la previsione di specifiche misure di sicurezza? 15) Sono state richieste le detrazioni fiscali previste per legge? AUTORE Roberto Vinciarelli.