Il contratto intermittente
Artt. 33 - 40 D. Lgs. 276/2003;
LEGGE 247/2007 art.1 c. 45;
D.L. 112 DEL 2008- art 39 c.10 lett.
m).
Evoluzione dell’istituto
 Fino al 1 gennaio del 2008- si possono stipulare contratti
intermittenti;
 Dal 1 gennaio del 2008 al 24 giugno del 2008-abrogato il
contratto intermittente ad opera della L.247/07 art.1 c.45 che
abroga gli art. da 33 a 40 del D. Lgs. 276/03 .
L’art. 1 C. 47-50 della L. 247/07 sancisce che la contrattazione
collettiva prevede nel settore del turismo e dello spettacolo,le
ipotesi di lavoro a chiamata, in relazione alle prestazioni
discontinue da rendersi durante il fine settimana, le festività,
periodi di vacanza scolastica + altri periodi previsti dalla
contrattazione collettiva;
 Dal 25 giugno del 2008- ripristinata la disciplina del contratto
intermittente dal D.L.112/2008 articolo 39 c.10 lett. m) .
Contratto intermittente
 Nel contratto di lavoro intermittente un lavoratore si
pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne
può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando,
appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei
limiti indicati dalla legge( ART 33 c.1 D. Lgs.
276/2003).
Finalità :
 Il datore di lavoro utilizza il lavoratore solo quando è
necessario(in relazione alle sue esigenze
IMPROVVISE/ a incrementi di domanda non
programmabili ), in riferimento a mansioni
discontinue e intermittente di natura subordinata.
 Contrasto al lavoro nero e grigio( collaborazioni
fittizie).
Contratto intermittente genuino
 È stipulabile solo se sussistono le causali soggettive
o oggettive o temporali(ART 34 c.1,c.2 D.lgs 276/03);
 Al di fuori dei divieti( art 34 c.3 D. Lgs 276/03) ;
 Il datore chiama il lavoratore in relazione ad una
esigenza imprevedibile/ad un incremento di
domanda non programmabile, per mansioni
discontinue e intermittenti ;
Il lavoratore deve /può rispondere alla chiamata;
Nel contratto intermittente:
 1)e’ eventuale l’esecuzione della prestazione;
 2) Non è predeterminata la durata della prestazione e
la collocazione della stessa.
IL CONTRATTO INTERMITTENTE
 Può essere stipulato a tempo indeterminato o a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 33, comma 2,
del D.Lgs n. 276/2003;
 In caso di contratto di lavoro intermittente a tempo
determinato, le ragioni che legittimano la stipula del
contratto sono indicate dal D.Lgs. n. 276/2003 e/o
dalla contrattazione collettiva, e non trova
applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n.
368/2001(Circ. 5 del 2005 M .lavoro);
 In quanto speciale tipologia di rapporto di lavoro non
trova ad esso applicazione, neanche per analogia, la
disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale(in
cui è certa e predeterminata la prestazione, la durata
, la collocazione della stessa);
Interpello n. 72/09:
• Dopo un contratto intermittente a termine di durata
inferiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto
intermittente a tempo determinato prima che siano
spirati i 10 giorni dalla precedente cessazione.
• Dopo un contratto intermittente a termine di durata
superiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto
intermittente a tempo determinato prima che siano
spirati i 20 giorni dalla precedente cessazione.
• Non si deve rispettare al cospetto di tale casistica la
disciplina della riassunzione di cui all’art. 5, comma
3, del D. Lgs. n. 368/2001.
Interpello n. 72/09:
• Dopo un contratto intermittente a termine di durata
inferiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto a
tempo determinato DLGS 368/2001, prima che siano
spirati i 10 giorni dalla precedente cessazione.
• Dopo un contratto intermittente a termine di durata
superiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto a
tempo determinato DLGS 368/2001, prima che siano
spirati i 20 giorni dalla precedente cessazione.
• Non si deve rispettare al cospetto di tale casistica la
disciplina della riassunzione di cui all’art. 5, comma
3, del D. Lgs. n. 368/2001.
Contratto intermittente
• L’oggetto del contratto è la disponibilità del lavoratore(a
tempo determinato o indeterminato);
• L’elemento eventuale del contratto è la esecuzione
dell’attività lavorativa;
• Nel contratto intermittente si ha incertezza in merito:
• 1) alla esecuzione della prestazione (an);
• 2)alla durata della prestazione(quantum);
• 3)alla collocazione temporale della prestazione.
E’ la esigenza oggettiva futura e incerta, che induce il
datore a chiamare il lavoratore,questo ultimo risponde
facoltativamente(nel contratto intermittente senza
obbligo) o obbligatoriamente nelle fasce di
disponibilità(nel contratto intermittente con obbligo).
Contratto intermittente
Il datore stipula il contratto intermittente nella previsione di
una esigenza oggettiva, tuttavia al momento della stipula
non sa:
• Se la stessa si verificherà:
• Quando si verificherà;
• La durata della stessa;
Contratto intermittente
Esistono due tipologie di contratto di lavoro
intermittente:
1)
lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla
chiamata.
In cambio del vincolo di disponibilità per un
determinato periodo e nel caso in cui il lavoratore
non venga chiamato ad esplicare attività
lavorativa, lo stesso riceve una indennità di
disponibilità ;
E’ un contratto a causa complessa a efficacia
condizionata.
Contratto intermittente
1) Scambio disponibilità/ indennità di disponibilità(nelle
fasce orarie di disponibilità);
2) Scambio attività lavorativa/retribuzione(quando ha
luogo la esecuzione della attività lavorativa);
Il passaggio dall’uno all’altro contratto, si ha laddove il
datore di lavoro al cospetto di una esigenza oggettiva,
chiama il lavoratore nelle fasce orarie di disponibilità.
Il lavoratore ha un obbligo contrattuale di rispondere alla
chiamata .
Esempio
Il lavoratore intermittente di età inferiore ai 25 anni si
obbliga a rispondere alla chiamata dalle 8 alle 12 di
sabato 10 luglio del 2010.
Nel caso in cui lo stesso non venga chiamato ad
esplicare attività lavorativa matura la indennità di
disponibilità.
 (INDENNITA’ H DI DISPONIBILITA’)
x 4 h;
Contratto intermittente
2) Lavoro intermittente senza obbligo di rispondere
alla chiamata .
In questa fattispecie il prestatore non si impegna
contrattualmente ad accettare la chiamata del datore
di lavoro, e dunque non matura il diritto all'indennità
correlata all'impegno di disponibilità, bensì solo la
retribuzione per il lavoro eventualmente prestato
(INPS circ. n. 17/2006 ).
Contratto intermittente
Contratto normativo(contratto che regolamenta i
contenuti/condizioni dei futuri contratti individuali);
Laddove si verifica la esigenza oggettiva imprevedibile e il
datore chiama il lavoratore per prestazioni discontinue e
intermittenti(di natura subordinata),il lavoratore può
rispondere alla chiamata.
Il vero contratto richiede una proposta datoriale e una
accettazione del lavoratore(scambio di consensi)
Lavoro intermittente
4 tipi:
 Lavoro intermittente a termine con obbligo di
risposta alla chiamata;
 Lavoro intermittente a termine senza obbligo di
risposta alla chiamata;
 Lavoro intermittente a tempo indeterminato con
obbligo di risposta alla chiamata;
 Lavoro intermittente a tempo indeterminato senza
obbligo di risposta alla chiamata;
AMBITO
DI APPLICAZIONE
 Il contratto di lavoro intermittente può essere
stipulato da qualsiasi datore di lavoro;
 Sono escluse unicamente le imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
CASI DI UTILIZZO DEL LAVORO INTERMITTENTE-ART
34 C.1,C.2 D. LGS. 276/2003.
 Utilizzo secondo le esigenze individuate dai Contratti
collettivi (Ipotesi oggettiva)in riferimento a
prestazioni discontinue o intermittenti(Ipotesi
oggettiva);
 Utilizzo in periodi predeterminati nell’arco della
settimana, del mese o dell’anno( ipotesi temporale);
 Prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di
età, prestazioni rese da soggetti con più di 45 anni di
età, anche pensionati (ipotesisoggettiva)indipendentemente dal tipo di attività
svolta;
Esigenze individuate
dai Contratti collettivi(hp oggettiva)
 Il contratto di lavoro intermittente può essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti
collettivi(nazionali/territoriali/aziendali) stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale(ART 34 c.1 D.Lgs 276/2003);
 Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 276/2003, in assenza
di una regolamentazione da parte della
contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro ha
individuato in via provvisoria e con apposito decreto
i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro
intermittente con riferimento alle tipologie di attività
indicate nella tabella allegata al R.D. 6.12.1923, n.
2657 ( D.M. Lavoro 23.10.2004).
Esigenze individuate
dai CCNL
 Le attività discontinue di cui al RD 2657 del 1923 è da
intendersi come parametro di riferimento oggettivo
per sopperire alla mancata individuazione da parte
della contrattazione collettiva delle esigenze di
carattere discontinuo ed intermittente specifiche di
ogni settore( circolare 4 del 2005 del M. L.);
 Non operano, quindi, le limitazioni specifiche e i
requisiti dimensionali posti dal citato Rd quali
l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, il numero
di abitanti ecc.
 figure più comuni del RD 2657 del 1923commesso/cameriere/barbiere/magazziniere/
interprete/pompista.
CCNL-ALIMENTARI PMI
Il contratto di lavoro intermittente può essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente, per
esigenze tecniche, produttive, organizzative
o sostitutive, per le quali non sia possibile
stipulare contratti a tempo parziale, per
l'impossibilità o comunque la difficoltà di
predeterminare i periodi di prestazione
lavorativa.
Chiarimenti del ministero
 Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contratto di lavoro
intermittente, non è stipulabile in relazione alla causale
oggettiva, in difetto di regolamentazione del contratto
collettivo, ai lavoratori da occupare nell’ambito delle strutture
residenziali - assistenziali per anziani (int. Min. Lav. 1566 /2006)
(attività non compresa nella Tabella del RD 2657/23-punti 13 e
21).
 è applicabile, alle attività di pulizia di stabilimenti industriali –
punto 20 Tab. RD 2657/23 (Int. Min. Lav. 3252/2006);
 è ammissibile con altre e differenti tipologie contrattuali a patto
che siano tra di loro compatibili e che non risultino di ostacolo
con gli impegni negoziali assunti dalle parti (Circolare. M.
Lav.4/2005);
Periodi
predeterminati( ART 34 C1, ART 37C1 E C2).
Il contratto di lavoro intermittente può essere
concluso:
per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del
mese o dell'anno ( ART 34 C1 D. LGS 276 del 2003);
Ovvero:
-Per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei
periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali(ART 37 C1 D. LGS 276 del 2003);
-Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale (ART 37
C2 D. LGS 276 del 2003);.
Periodi
predeterminati(Circ. 4/ 2005 ML)
o Week-end: periodo che va dal venerdì
pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00
del lunedì mattina;
o Vacanze natalizie: periodo che va dal 1.12 al
10.01;
o Vacanze pasquali: periodo che va dalla
domenica delle Palme al martedì successivo il
Lunedì dell’Angelo;
o Ferie estive: giorni compresi dal 1.06 al 30.09.
Periodi
predeterminati
 Ulteriori periodi predeterminati potranno essere
individuati dalla contrattazione collettiva secondo
esigenze specifiche proprie per ciascun settore.
 I periodi così individuati potranno essere a loro
volta modificati da eventuali interventi
dell’autonomia collettiva per adeguarli alle effettive
necessità di ogni comparto produttivo( possibilità di
ampliare o restringere tali periodi- vedi circolare M.
L. n. 4 del 2005 ).
 Il contratto collettivo non può precludere, l’utilizzo
del contratto intermittente in relazione alla causale
dei periodi predeterminati(ha un potere integrativo,
ampliativo , ma non preclusivo)
chiarificazione
 Se il CCNL non regolamenta la figura del lavoro
intermittente e se la prestazione non rientra tra
quelle previste dal RD 2657/1923,si può in ogni caso
stipulare il contratto intermittente in relazione alle
causale soggettiva o temporale(che sono causali
previste dal legislatore);
Ipotesi soggettiva
Prestazioni rese da soggetti con meno di 25
anni di età(24 anni e 364 giorni), prestazioni
rese da soggetti con più di 45 anni di età,
anche pensionati( ipotesi soggettiva),(art. 34,
c. 2, D.Lgs. n. 276/2003);
Il contratto collettivo non può precludere,
l’utilizzo del contratto intermittente in
relazione alla causale soggettiva
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato
in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi ( art. 35 c.1 D. Lgs. 276 del 2003):
a) indicazione della durata( a termine o a tempo
indeterminato) e delle ipotesi, oggettive o soggettive
o temporali, che consentono la stipulazione del
contratto;
b) Luogo di effettuazione della prestazione e modalità
della disponibilità(esempio: obbligo o meno a
rispondere alla chiamata/fasce orarie in cui si
articola la disponibilità), eventualmente garantita dal
lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore
a 1 giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione e laddove il lavoratore
si obblighi a rispondere alla chiamata la relativa
indennità di disponibilità.
FORMA DEL CONTRATTO
d)indicazione delle forme e modalità, con cui il datore
di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della
prestazione di lavoro(esempio:in forma scritta/ via email ),nonché delle modalità di rilevazione della
prestazione adottate in azienda( esempio : la
prestazione rilevata con il badge);
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione(per
la prestazione resa) e della indennità di disponibilità;
f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie
in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Nell’indicare tali elementi, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi ove
previste( art. 35 c. 2 D. Lgs. 276 del 2003).
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
 Poiché il D. Lgs. 276/2003, relativamente al contratto
di lavoro intermittente, non ha operato alcun
riferimento all’applicabilità di specifiche agevolazioni
contributive, ne consegue che per detta tipologia
contrattuale non è possibile accedere ad alcuna
misura agevolata all’atto dell’assunzione del
lavoratore(Circ 17 del 2006 INPS).
 IL DATORE che assume un lavoratore disoccupato
da almeno 24 mesi, con contratto intermittente a
tempo indeterminato, non ha diritto alla
agevolazione contributiva di cui all’ art. 8 c.9 L.407
del 1990 (interp. 3147 M.L. del 2005);
COMPUTO
 Il prestatore di lavoro intermittente è computato
nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione
di normative di legge(vedi normativa sui
licenziamenti/ diritti sindacali / collocamento
obbligatorio), in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre
(art. 39 c.1 D.Lgs. 276 del 2003) .
ESEMPIO
 PERIODO: 1GENNAIO DEL 2009 / 30 GIUGNO DEL
2009.
 ORE DI LAVORO EFFETTIVE ( CHIAMATE): 80 H.
 ORE TEORICAMENTE LAVORABILI DAL TEMPO
PIENO NEL SEMESTRE: 1032 H.
 80/ 1032= 0,07 UNITA’ (SENZA ARROTONDAMENTI).
DIVIETI DI RICORSO AL LAVORO
INTERMITTENTE(art. 34 c.3 D. Lgs. 276/03)
 Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero.
 Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente, salvo diversa disposizione degli
accordi sindacali.
 Presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione di rapporti di lavoro o una riduzione
dell’orario, con diritto al trattamento di cassa
integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto
intermittente.
DIVIETI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE
 da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
D.Lgs. n. 626/1994;
Sanzioni.
Nel caso in cui il contratto intermittente venga stipulato
al di fuori delle tre ipotesi alternative
previste(soggettiva/ oggettiva/temporale) o
contravvenendo ad uno dei divieti legali, la legge
non prevede che il contratto di lavoro intermittente si
converta in un’altra tipologia di contratto di lavoro
subordinato.
2 tesi:
 Nullità totale (nullità totale) – se si accerta la volontà
di non conservare il contratto in assenza di clausola
di intermittenza
 Trasformazione nel tipo negoziale di fatto realizzato
tra le parti;
Contratto intermittente con obbligo di rispondere
alla chiamata
 Il lavoratore può garantire la disponibilità al datore di
lavoro in attesa di utilizzazione.
 Per i periodi per i quali garantisce la disponibilità( in
cui si obbliga a rispondere alla chiamata), è prevista
per il lavoratore la corresponsione di un’indennità
mensile di disponibilità.
 L'obbligo di rispondere alla chiamata deve essere
espressamente pattuito nel contratto di lavoro
intermittente
Contratto int. con obbligo di rispondere alla
chiamata:indennità di disponibilità-(ART 37 C.1 D.LGS
276 DEL 2003)
 Il lavoratore che svolga le prestazioni solo in periodi predeterminati
nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, nell’ipotesi in cui si
obblighi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a
percepire l’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva
chiamata.
 Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, in tali casi il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità di disponibilità per tutto il
periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa,
indennità calcolata secondo le modalità previste dal D.M. 10 marzo
2004 (ML circ. n. 4/2005)
 Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata
per tutta la durata del contratto non è tenuto a corrispondere
lavoratore alcuna indennità.
Esempio
Contratto a termine intermittente, con obbligo di rispondere alla
chiamata, dal 1 agosto al 31 agosto del 2009.
Causale di stipula: (Week-end).
Definizione di Week-end( Circ 4/05ML) - periodo che va dal
venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del
lunedì mattina.
Il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata in tali giorni:
1 sabato- dalle ore 8 alle ore 12.
8 sabato-dalle ore 8 alle ore 12.
15 sabato- dalle ore 8 alle ore 12.
22 sabato-dalle ore 8 alle ore 12.
29 sabato-dalle ore 8 alle ore 12.
o Il lavoratore non viene mai chiamato , di conseguenza non va
lui corrisposta la indennità di disponibilità.
Misura della Indennità di
disponibilità
 La misura dell’indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, è stabilita dai contratti
collettivi e comunque non può essere inferiore a
quanto previsto con decreto del Ministero del
Lavoro, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale(articolo 36 c1
D.lgs 276 del 2003).
Misura
 Il D.M. 10.03.2004 ha determinato la misura minima
dell’indennità mensile di disponibilità nel 20% della retribuzione
prevista dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro.
 Gli elementi della retribuzione mensile da prendere come base
di riferimento per la determinazione dell’indennità di
disponibilità sono:
 minimo tabellare;
 indennità di contingenza;
 E.D.R.;
 ratei di mensilità aggiuntive.
 Per la determinazione delle quote orarie si assume come
coefficiente divisore orario quello del contratto collettivo
applicato(ad esempio nel terziario confcommercio-168).
CCNL ALIMENTARI PMI
 Nel caso in cui il lavoratore si obblighi a rispondere
alla chiamata dell'azienda, nel contratto è stabilita la
misura dell'indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie (utilizzando il divisore 173),
che deve essere corrisposta per i periodi nei quali il
lavoratore garantisce la disponibilità.
 L'indennità, il cui importo è determinato nel 25%
della retribuzione (costituita da minimo tabellare,
indennità di contingenza, E.d.r., ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità), è esclusa dal computo di
ogni istituto legale o contrattuale.
esempio
CCNL alimentari PMI - operaio 4 livello a paga oraria, di età inferiore ai 25
anni che si obbliga a rispondere alla chiamata il sabato 22 agosto del
2009, dalle ore 8 alle 12 (4 ore) . Lo stesso non viene chiamato.
Misura indennità mensile di disponibilità:
 1055,10
+
( PAGA BASE)
 525,02
+
( CONTINGENZA)
 10,33
( EDR CONFEDERALE)
= 1590,45
( TOTALE)
-- (1590,45 X2 / 12 = 265,07) ( RATEI MENSILI DI MENS. AGG.);
Totale = 1590,45+265,07 = 1855,52
1855,52 al 25% = 463,88
( quota mensile I. D. ).
463,88/ 173= 2,68
( quota oraria I. D. ).
2,68 x 4 h = 10,72 (misura indennità di disponibilità- imponibile
previdenziale e fiscale)
Momento di corresponsione della indennità
di disponibilità.
 Corresponsione • L’indennità di disponibilità non è
anticipata alla stipulazione del contratto, ma è
corrisposta a consuntivo alla fine del mese(Circ. 4 /
05 M.L) .
Imponibilità CONTRIBUTIVA
 Sull’indennità di disponibilità i contributi
previdenziali sono versati per il loro effettivo
ammontare;
 In deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo;
 le somme corrisposte a titolo di indennità di
disponibilità sono soggette a contribuzione
obbligatoria sia ai fini IVS che ai fini delle prestazioni
di malattia e maternità;
Imponibilità fiscale
 L’indennità di disponibilità, in quanto somma
percepita in relazione al rapporto di lavoro, è
considerata reddito di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 51, c. 1 del Tuir.
 Conseguentemente l'indennità, come anche la
retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente,
costituisce reddito imponibile ai fini
dell'assolvimento del disposto previsto dall'art. 23
del D.P.R. n. 600/1973 (obbligo del datore di lavoro di
operare la ritenuta alla fonte come sostituto
d'imposta).
Computo(art 36 c.3 D. Lgs 276 del 2003).
L’indennità di disponibilità è esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo .
Nel periodo a cui si riferisce la indennità di
disponibilità non maturano :
1)il trattamento di fine rapporto;
2) la tredicesima mensilità;
3)la quattordicesima mensilità;
4) le ferie/ Rol / ex festività;
5)eventuali scatti di anzianità;
IMPOSSIBILITÀ O RIFIUTO DI
RISPONDERE ALLA CHIAMATA
In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore è tenuto a informare
tempestivamente il datore di lavoro, specificando
la durata dell’impedimento(art.36 c 4 D. Lgs.
276/2003).
Durante il periodo di temporanea indisponibilità,
non matura il diritto all’indennità di disponibilità.
IMPOSSIBILITÀ O RIFIUTO DI
RISPONDERE ALLA CHIAMATA
Ove il lavoratore non provveda a tale
adempimento, perde il diritto all’indennità di
disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva
diversa previsione del contratto individuale (art.
36 c.5 D. Lgs. 276/2003).
Rifiuto- (art. 36 c.6 D.Lgs. 276/03).
 Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata
del datore di lavoro da parte del prestatore che
si è obbligato contrattualmente, ricevendo
l’indennità di disponibilità, può comportare la
risoluzione del contratto,la restituzione della
quota di indennità di disponibilità riferita al
periodo successivo all’ingiustificato rifiuto,
nonché un risarcimento del danno nella misura
fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal
contratto di lavoro.
Trattamento economico
Ai fini del trattamento economico occorre
distinguere i periodi in cui il lavoratore
effettivamente svolge la prestazione lavorativa
rispetto a quelli di inattività.
 Periodi lavorati (ART. 38 C.1 D. Lgs
276/2003);
Si applica il principio di non discriminazione, in
base al quale il lavoratore intermittente non deve
ricevere un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni
svolte;
Riproporzionamento del
trattamento economico
Il trattamento.economico,normativo,previdenziale del
lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita,
in particolare per quanto riguarda (art 38 c.2 D. Lgs
276/2003):
o Retribuzione globale e singole componenti di essa,
o Ferie;
o Maternità,congedi parentali;
o Malattia, infortunio sul lavoro e malattia
professionale;
Trattamento economico
Maturazione in relazione al criterio del pro-rata
temporis( in proporzione all’orario svolto rispetto
al tempo pieno) degli istituti delle :
Ferie;
Rol;
Ex festività;
Mensilità aggiuntive;
Esempio
C.C.N.L. – Terziario Confcommercio ;
Divisore contrattuale orario: 168;
Mensilità contrattuali: 14;
Ferie: 173,33 ore/anno;
Permessi ed Ex festività( 56 h + 32h) -88
ore/anno;
Il lavoratore ha prestato attività lavorativa
per 24 ore nel mese.
Esempio
Ferie (maturate nel mese)
[(173,33 : 12) ] = 14,44 ore
[(14,67 : 168) x 24 ore] = 2,06 ore
Permessi ed Ex festività (maturate nel mese)
[(88 : 12) ] = 7,33 ore
[(7,33 : 168) x 24 ore] = 1,05 ore.
Tredicesima e Quattordicesima(maturate nel
mese) ;
• [(168 x 2 ) / 12] = 28,00 ore
• [(28 : 168) x 24 ore] = 4,00 ore
Trattamento economico
 Periodi non lavorati(art 38 c.3 D.Lgs 276/03).
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore
resta disponibile a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro, ma non lavora, non è titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati,
né matura alcun trattamento economico e normativo,
salvo l’eventuale indennità di disponibilità
Infortunio/ malattia professionale
 In caso di infortunio o malattia professionale trova
applicazione la disciplina prevista per il lavoro
subordinato, se questi eventi si verificano in ragione
del rapporto di lavoro(Circ. 4/2005 M.L.).
 Se, al contrario, gli stessi si verificano durante i
periodi di disponibilità, la predetta normativa non
trova applicazione(Circ. 4/2005 M.L.).
Trattamento previdenziale
Ai fini degli adempimenti previdenziali occorre
distinguere i periodi in cui il lavoratore
effettivamente svolge la prestazione lavorativa
rispetto a quelli di inattività.
 Periodi lavorati.
 Trovano applicazione le ordinarie previsioni dettate
per la generalità dei lavoratori dipendenti del
settore di attività nel quale il lavoratore intermittente
è impiegato.
 Il datore di lavoro deve versare i contributi
previdenziali sull’importo della retribuzione
corrisposta osservando il minimale contrattuale e
giornaliero .
Minimale contributivo- nel periodo della
prestazione
 Minimale giornaliero (43,79 PER IL 2010 ) x 26 g = minimale mensile ( 1138,54) ;

minimale mensile (1138,54)/ coefficiente divisore del CCNL (168 se CCNL
terziario Confcommercio)= minimale legale rapportato ad ora (6,78) ;
 Minimale legale rapportato ad ora x numero ore retribuite di prestazione =
minimale legale;
ESEMPIO.

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO
 Lavoratore che ha prestato attività lavorativa per 24 ore nel mese di GIUGNO
del 2010.
• Retribuzione ordinaria - (7,67654 x 24 ore) = € 184,24 ;
• minimale legale rapportato ad ora per il 2010 6,78 X 24 h = 162,65 ;
• I CONTRIBUTI SI DEVONO- sull’ imponibile previdenziale di 184 in quanto
maggiore di 162,65 ;
Trattamento previdenziale
 Per i periodi di inattività;
Nel caso in cui è prevista la corresponsione dell’indennità
di disponibilità, i contributi devono essere versati dal
datore di lavoro sull’effettivo ammontare della stessa
indennità, senza il rispetto dei minimali contributivi(art 36
c.2).
 Le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità
sono soggette a contribuzione obbligatoria sia ai fini
I.v.s. che ai fini delle prestazioni di malattia e
maternità, è da ritenere che tali eventi debbano essere
assicurati anche in tali periodi ( circ.17 del 2006 Inps)
Trattamento assicurativo
 Il premio dovuto per i lavoratori soggetti
all’obbligo assicurativo sarà calcolato
tenendo conto sia della retribuzione erogata
per le ore di lavoro prestate, sia di quanto
corrisposto a titolo di indennità di
disponibilità tra una chiamata e
l’altra(circolare 22 del 2006 INAIL).
Prestazioni a sostegno del
reddito(Circ.41/2006 INPS).
Schema :
ANF
L'assegno per il nucleo familiare spetta per i
periodi in cui il lavoratore presta attività
lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità,
per il quale il lavoratore percepisce un'indennità,
l'assegno non deve essere corrisposto in
assenza di effettiva prestazione lavorativa, in
linea con quanto avviene per la generalità dei
lavoratori dipendenti (INPS circ. n. 41/2006).
Malattia( Circolare 41 / 2006 INPS)
1) Contratto intermittente con obbligo di
rispondere alla chiamata:
a)
b)
evento in periodo di disponibilità;
evento in periodo di utilizzo lavorativo effettivo;
2) Contratto senza obbligo di rispondere alla
chiamata :
a) evento in periodo di utilizzo lavorativo effettivo.
Malattia
1)Contratto intermittente con obbligo
contrattuale di risposta alla chiamata del
datore di lavoro ;
In merito alle indennità di malattia, nell'ambito di
tale tipologia contrattuale occorre distinguere 2
ipotesi :
A) evento che si colloca durante i periodi di
effettivo utilizzo lavorativo;
B) evento che si colloca durante la fase di
obbligatoria disponibilità.
Malattia
a) Evento in periodo di disponibilità:
 Le somme corrisposte a titolo di indennità di
disponibilità sono soggette a contribuzione
obbligatoria sia ai fini dell'I.v.s. che ai fini delle
prestazioni di malattia e maternità, è da ritenere
che debba essere assicurata anche in tali
periodi la tutela della malattia.
Misura indennità di malattia:
 Si prende come riferimento, l'indennità di
disponibilità spettante secondo il contratto .
Malattia
b) Evento in periodo di utilizzo lavorativo effettivo.
Misura indennità di malattia:
 Si prende come riferimento la retribuzione
giornaliera percepita durante il periodo di effettivo
utilizzo lavorativo immediatamente antecedente
all'insorgenza dell'evento.
Malattia
2)Contratto intermittente, senza obbligo contrattuale di
risposta alla chiamata del datore di lavoro.
 Viene tutelata solo la malattia intervenuta durante il
periodo di effettivo svolgimento dell'attività
lavorativa.
 Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra
sorgere solo al momento della risposta (facoltativa)
alla chiamata del datore di lavoro.
 La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva
del rapporto contrattuale: fino a quel momento non
vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al
lavoratore, cui pertanto non spetta nè l'indennità di
disponibilità, nè alcun diritto alle prestazioni di
malattia.
Malattia
 I rapporti contrattuali, in tal modo di volta in volta
instaurati devono considerarsi come rapporti a
tempo determinato, con conseguente applicazione
dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente
previsti per le prestazioni di malattia (il diritto
all'indennità si estingue al momento della
cessazione dell'attività lavorativa).
Malattia
 Si ricava la retribuzione media giornaliera dividendo
la retribuzione PERCEPITA quale corrispettivo
dell'attività svolta nei 12 mesi precedenti (rispetto
l’inizio dell'evento di malattia o del periodo
indennizzabile per maternità) per il numero delle
giornate indennizzabili in via convenzionale
nell'anno (360 per gli impiegati; 312 per gli operai),
computando nella retribuzione anche le indennità di
trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive.
Malattia
 OPERAI:
RMGG = a + b;
a) Imp. Prev. PERCEPITO dei 12 mesi precedenti/ 312 +
b) Mensilità aggiuntive riproporzionate / (12 x 25 = 300);
 4 -20 g 50% RMGG X NG;
 21g 180 g 66,66% RMGG X NG;
Nb.
NG – dal lunedì al sabato (escludendo le feste), per i giorni
coperti da prestazione lavorativa e nei periodi di pausa
contrattuale a condizione che si collochino nel contenitore
della prestazione lavorativa richiesta.
Malattia
 IMPIEGATI:
RMGG = a+b
a) Imp. Prev. PERCEPITO nei 12 mesi precedenti / 360 +
b) Mensilità aggiuntive riproporzionate / (12 x 30 = 360);
 4 -20 g 50% RMGG X NG;
 21g 180 g 66,66% RMGG X NG;
NB.
NG – dal lunedì alla domenica( escludendo le feste cadenti di
domenica), per i giorni coperti da prestazione lavorativa o nei
periodi di pausa contrattuale a condizione che si collochino nel
contenitore della prestazione lavorativa richiesta.
Congedo obbligatorio di maternità nel
contratto intermittente senza obbligo di
risposta(Circ.41/2006 INPS)
NUMERO GIORNI INDENNIZZATI:
L’indennità per il congedo di maternità è
corrisposta per tutta la durata dell’evento,
purché ovviamente lo stesso abbia inizio
durante la fase di svolgimento dell’attività,
ovvero entro 60 giorni dall’ultimo giorno
lavorato.
Integrazioni salariali
 Se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi
della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali,
essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la
retribuzione persa può essere integrata.
 Viceversa, se la causa di riduzione o sospensione si è verificata
prima che il lavoratore sia chiamato o risponda ad una
chiamata, non esiste una retribuzione persa da integrare.
Indennità di disoccupazione
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE CON OBBLIGO DI RISPOSTA
ALLA CHIAMATA.
 E’ esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il
periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria
attività, percependo la relativa indennità di chiamata ( interpello n. 3147 del
22 dicembre 2005).
 Nel periodo in cui il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata “non è
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità ”.
 Tuttavia il periodo temporale interessato dall’indennità di disponibilità deve
essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo(2 anni
di assicurazione/ 52 contributi settimanali nel biennio precedente, per la
indennità ordinaria di disoccupazione).
 La sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia
o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con
prestazioni di disoccupazione”.
 L’indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a
seguito di cessazione del rapporto di lavoro
Indennità di disoccupazione
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE SENZA L’OBBLIGO DI
RISPOSTA ALLA CHIAMATA.
 Si tratta di rapporto di lavoro privo di qualsiasi garanzia in ordine sia
all’effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura;
 Nel part time verticale su base annuale(alcuni mesi a tempo piano/
altri mesi a zero ore), la durata della prestazione e la collocazione
della stessa, nasce dalla volontà comune delle parti di disciplinare in
tal modo il rapporto di lavoro (Cass., Sez. Un., n. 1732/2003);
 Nel rapporto di lavoro a chiamata non risulta predeterminato:
1) se il lavoratore verrà chiamato a effettuare la prestazione;
2)la durata della prestazione;
3) la collocazione della prestazione in riferimento al giorno, alla
settimana, al mese, all’anno ;
 Tutto dipendente dalla esigenza del datore, che lo induce a chiamare il
lavoratore e dalla conseguente risposta facoltativa di questo ultimo ;
Indennità di disoccupazione
 Nel contratto intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata,
può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato
di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità ordinaria o
a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative
condizioni di natura contributiva ed assicurativa( Interp. 48 del 2008 M.
Lavoro).
Adempimenti
Assunzione:
 Come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti,
è necessario l’invio della comunicazione al Centro per
l’Impiego, entro il giorno antecedente alla costituzione
del rapporto(momento della stipulazione del contratto ).
 L’Unilav. va inoltrato il giorno precedente l’inizio
dell’attività lavorativa con contratto intermittente e non
ad ogni chiamata.
CAMPO Unilav.- TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
-LAVORO intermittente a tempo determinato;
-LAVORO intermittente a tempo indeterminato;
- LAVORO intermittente con obbligo di rispondere alla
chiamata;
- LAVORO intermittente senza obbligo di rispondere
alla chiamata;
Adempimenti connessi
all’assunzione
Comunicazione preventiva al centro per l’impiego.
Consegna al lavoratore del contratto individuale in forma
scritta,prima dell’inizio dell’attività di lavoro(chiamata e
risposta ala chiamata) o copia della comunicazione
preventiva al centro per l’impiego.

sincerarsi circa la scelta in merito alla previdenza
complementare, effettuata dal lavoratore in relazione a
rapporti precedenti, secondo tali modalità:
a)Dichiarazione del dipendente in merito alla destinazione del
TFR;
b)Attestazione del datore di lavoro precedente ;






Consegna eventuale del modello TFR 2.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003.
Consegna dm 23( foglio delle detrazioni).
Consegna di eventuale Anf / dip.
Adempimenti connessi
all’assunzione
 visita medica preventiva/ pre - assuntiva ai sensi del D.Lgs. 81
del 2008;
 Consegna della tessera di riconoscimento nel caso in cui il
lavoratore intermittente sia impegnato in un contratto di
appalto/subappalto;
 Dichiarazione del dipendente circa il suo essere titolare o
meno di pensione di invalidità ( cumulabile parzialmente con il
reddito di lavoro dipendente) ;
 Dichiarazione del dipendente di non avere goduto della
detrazione forfettaria di cui al dm 20/03/2008 sul Tfr, in ragione
di un’ altra cessazione avvenuta nello stesso anno;
 Informativa/ formazione del lavoratore ai sensi dell’articolo 36
c 1 , 2 e articolo 37 c1 del D.lgs.81/ 2008;
Libro unico del lavoro
Iscrizione sul libro unico del lavoro entro il giorno
16 del mese successivo a quello di riferimento;
Libro unico del lavoro
Se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione o
compenso o non svolge la propria prestazione
lavorativa( vedi lavoratori intermittenti, senza obbligo di
risposta alla chiamata, nei periodi di stand by), la
registrazione si effettua:
 in occasione della prima immissione al lavoro;
 per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere
l’attività lavorativa o a percepire compensi o somme( ivi
compresa la indennità di disponibilità);
 al termine del rapporto;
In caso di lavoro a chiamata con obbligo di risposta le
scritturazioni sono sempre obbligatorie, anche nei
periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di
disponibilità.
esempio
Il lavoratore intermittente a tempo
indeterminato/ senza obbligo di rispondere
alla chiamata, assunto il 1 agosto del 2010
, nel periodo di paga di settembre non
lavora.
Il lavoratore non va registrato nel LUL di
settembre con scadenza il 16 ottobre del
2010.
COMUNICAZIONI ALLE RSA
 Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con
cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali Aziendali,
ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di
lavoro intermittente(ART 35 c.3 D.LGS 276 del 2003).
TFR
Il TFR ,salvo che la contrattazione collettiva non ne
preveda la corresponsione diretta, va accantonato
ordinariamente.
Il dipendente può decidere di :
1) destinare il TFR al fondo di previdenza
complementare;
2) lasciare il TFR in ditta( se la ditta ha + di 50 dipendenti –
il datore di lavoro è tenuto a versarlo al fondo di
Tesoreria con l’Uni-emens);
Lavoro intermittente e monetizzazione delle ferie(
Nota min 11383 del 2009)
 Nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è
sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.
 Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno
le ferie possono non essere godute e sostituite dalla indennità ferie
maturate e non godute.
 Ciò che non sembra in linea con i principi sia della Direttiva
comunitaria che della Corte Costituzionale è la scelta di programmare
anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il
pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive
pagate mensilmente. Nei contratti a tempo determinato di durata
inferiore all’anno la indennità ferie maturate e non godute va
corrisposta al momento della cessazione del rapporto.
 NON è LEGITTIMA LA CONDOTTA DEL DATORE che al cospetto di un
intermittente a tempo indeterminato o a termine di durata superiore ai
12 mesi:
1)Programma anticipatamente la mancata fruizione delle ferie;
2) Monetizza le ferie tramite la erogazione di una maggiorazione sulla
paga mensile a titolo di indennità ferie maturate e non godute .
Esempio












Contratto Collettivo Terziario Confcommercio :
Divisore contrattuale orario: 168
Mensilità contrattuali: tredicesima e quattordicesima;
Ferie: 173,33 ore/anno(6,66 h x 26 g=173,33);
Permessi( 56 ore) ed Ex festività(32 ore): 88 ore/anno;
Mansione: commessa;
Livello: 5°;
Retribuzione lorda oraria: totale € 7,67649;
Paga base - 4,55738 ;
Contingenza- 3,10679 ;
3 elemento- 0,01232;
Periodi di utilizzo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 13:00
alle ore 17:00(4h al giorno);
 Assunta il 5 giugno del 2009;
Esempio
 Il lavoratore,operaio, è stato chiamato a prestare
attività lavorativa nei seguenti week-end: 5 e 6 - 12 e
13 – 26 e 27 giugno (24 h). Si è resa disponibile, ma
non ha prestato attività lavorativa nel week-end del
19 e 20.
 Ha prestato attività lavorativa per 24 ore.
 Si è resa disponibile per 8 ore.
 Il lavoratore è titolare di un contratto intermittente a
tempo indeterminato con obbligo di rispondere alla
chiamata.
 Il lavoratore richiede la detrazione reddito di lavoro
dipendente( ART 13 DPR 917/86) con il Dm 23.
Esempio
 Gli elementi della retribuzione mensile da prendere
come base di riferimento per la determinazione
dell’indennità di disponibilità nel contratto di
riferimento sono:
 paga base nazionale conglobata per € 765,64 (
4,55738x 168 )
 indennità di contingenza per € 521,94 (3,10679 x 168)
 ratei di mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) per € 214,59
[(765,64+521,94) x 2]/ 12 = 214,59 ;
[(765,64 + 521,94 + 214,59) x 20%] : 168 = € 1,7882 (
indennità oraria di disponibilità)
Calendario - giugno 2009
CEDOLINO PAGA
 Retribuzione ordinaria;
(7,67649 x 24 ore) = € 184,24;
 Indennità di disponibilità;
(1,7882 x 8 ore) = € 14,31;

•
•
•
Tredicesima e Quattordicesima;
[(168 X 2)/12] = 28,00 ore
[(28 : 168) x 24 ore] = 4,00 ore
(4,00 x 7,67649) = € 30,71;
 Permessi ed Ex festività
[(88 : 12) ] = 7,33 ore
[(7,33 : 168) x 24
ore] = 1,05 ore ( maturate)
1,05X 7,67649=8,06;
MATURAZIONE FERIE/ PERMESSI / EX
FESTIVITA’/ TFR.
Ferie
[(173,33 : 12) ] = 14,44 ore
[(14,44 : 168) x 24 ore] = 2,06 ore :
Le ferie vanno godute /non è legittima la programmazione di
monetizzazione delle stesse;
Trattamento di fine rapporto  (184,24 +30,71+8,06=223,01) / 13,5 – 0,5% (237) = 15,33[TFR
accantonato];
 16,52-1,19=15,33 [TFR- ACCANTONATO];
LUL- parte retributiva
 24 h( lavorate) * 7,67649 = 184,24 ;
 8 h( disponibilità) x 1,78869 = 14,31 ;
 4 h (ratei orari MENS. AGG) x 7,67649 = 30,7 ;
IDENTICO a [168x 2 / (12x 168)=16,66%
- 24 h *7,67649x16,66%=30,7]
 1,05 (ratei orari di Rol / Ex festività) x 7,67649=8,06;
Imponibile previdenziale - 237,31 ( 237 arrotondato all’ unità di euro );
 21,78
( 9,19% - contributi c./dipendente );
 215,53
( Imponibile fiscale);
 49,57
( Imposta lorda);
 40,33
( detrazione articolo 13 – DPR 918/86 );
 9,24
( imposta netta - cod. trib.1001);
Netto in busta - 206,29 ( 237,31 – 21,78 -9,24= 206,29)
 Ferie maturate = 2,06 ore;
UNI-EMENS
UNI-EMENS
<Qualifica1>
• 1
Operaio
• 2
Impiegato
<Qualifica2>
• F
Tempo pieno
<Qualifica3>
• I
Tempo indeterminato.
• D
Tempo determinato o contratto a termine .
<Tipo contribuzione G0 e H0 (lavoratori intermittente)
 G0 = lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo
pieno e indeterminato (decorrenza 1.1.2006);
 H0 = lavoratori con contratto intermittente a tempo pieno e
determinato (decorrenza 1.1.2006);
 Per i lavoratori intermittenti l'elemento «Orario Contrattuale»
può essere assente
Uni-Emens
 nell’elemento <Imponibile> l’intero imponibile
esposto nel DM10/2 (sommatoria di retribuzione
effettiva e indennità di disponibilità)
<GiorniRetribuiti> Numero dei giorni retribuiti nel mese. Il
valore indicato deve essere congruo con le coperture
settimanali del mese.
<OreContribuite> Per i lavoratori a tempo parziale e
intermittenti va indicato il numero di ore per le quali è
stata versata contribuzione nel mese. Il valore va
espresso in centesimi (1 ora = 100) .[rel.1.1.3 Inps del 23
luglio del 2010]
Uni-Emens
 Nell’elemento <Settimane Utili>Per i lavoratori a tempo
parziale e per i lavoratori “intermittenti”, ancorché trattasi
di rapporti di lavoro a tempo pieno, identificati dal
<TipoContribuzione> G0 o H0 occorre indicare
il numero delle settimane ottenute dividendo il totale
delle ore retribuite nel mese (ore prestazione + ore a
cui si riferisce la indennità di disponibilità) per
l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo
lavoratore a tempo pieno .
Il risultato va espresso in centesimi.
 Esempio.
Nel caso di 98 ore retribuite nel mese e di 40 ore
contrattuali settimanali si indicherà il valore 245.
(98 / 40) x 100 = 245 .
Uni-Emens
Uni-Emens
 Qualora nel mese sia stata corrisposta anche l’indennità di
disponibilità nella sezione <DatiParticolari> dovrà essere
compilato l’elemento <DispIntermittenti>, di nuova istituzione,
valorizzando gli elementi:
 <Importo Disp>, con l’ammontare della sola indennità di
disponibilità, già totalizzato nell’imponibile mensile. Il valore
indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle
caratteristiche previste per la generalità degli importi interi.
 <Num Settimane Disp> con il numero delle settimane in cui
l’indennità è stata pagata;
 <Settimane Utili Disp > con il numero - espresso in centesimi –
delle settimane ottenute dividendo il numero delle sole ore
indennizzate nel mese per l’orario contrattuale settimanale del
corrispettivo lavoratore a tempo pieno;
UNI-EMENS
<DispIntermittenti>,
 <Importo Disp> 14;
 <Num Settimane Disp>1;
 <Settimane Utili Disp >20[
(8/40) X 100];
Domande da porsi prima di
stipulare un contratto di lavoro
intermittente
1) Quale tipologia si intende realizzare: intermittente per requisiti soggettivi,
oggettivi o temporali?
2) La durata sarà a tempo determinato o indeterminato?
3) La fattispecie lavorativa è stata disciplinata dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore?
4) Si è proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, o a trattamenti
di integrazione salariale, che abbiano interessato lavoratori adibiti alle
mansioni contemplate dal contratto di lavoro intermittente?
5) La fattispecie risulta tra quelle provvisoriamente determinate con decreto
(indicare quale) ?
6) Quali saranno i termini della disponibilità( con obbligo o senza obbligo di
rispondere alla chiamata)?
7)Nel caso di contratto intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata quale
è la misura della indennità di disponibilità( CCNL/ misura minima DM)?
8) Quale sarà il preavviso di chiamata?
9) Quali sedi dell'attività aziendale sono coinvolte dal contratto di lavoro?
Domande da porsi prima di stipulare
un contratto di lavoro intermittente
10) Quali sono le forme e le modalità con cui il datore di lavoro può convocare il
lavoratore?
11) Quali sono le forme e le modalità con cui il lavoratore dovrà rispondere alla
convocazione?
12) Quali sono le modalità di rilevazione delle prestazioni adottate?
13) E' stata fatta la valutazione dei rischi?
14) E' necessaria la previsione di specifiche misure di sicurezza?
15) Sono state richieste le detrazioni fiscali previste per legge?
AUTORE
Roberto Vinciarelli.
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Il contratto intermittente - Ordine dei Consulenti del lavoro della