ANALISI DI UN CASO PRATICO
Ipotesi di lavoro
Immaginiamo che l’“Associazione Culturale Fantasia” abbia chiesto un contributo di €
220.000,00 per realizzare un progetto di integrazione degli stranieri provenienti dal Terzo
Mondo nell’ambito della città di Torino e provincia, mediante la realizzazione di percorsi sia
di accoglienza, che di informazione e di formazione degli stessi.
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
In che modo esaminiamo la richiesta?
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CONTROLLO DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL CODICE ETICO
I rapporti di lavoro eventualmente in essere o appositamente attivati per la realizzazione delle
iniziative sostenute dal contributo regionale devono essere improntati – oltre che al rispetto delle norme
vigenti – al rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone l’integrità morale e assicurando
eguali opportunità; devono inoltre essere conformi alle tipologie contrattuali sottoscritte dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 6, comma 3, del Codice Etico);
Se un ente-no-profit si avvale delle prestazioni di un’organizzazione di volontariato, l’utilizzo dei
volontari aderenti a quest’ultima deve essere regolato da un’apposita convenzione tra le due parti
(articolo 6, comma 4, del Codice Etico);
L’impiego eventuale di stagisti deve essere motivato e pianificato nell’ambito di un programma, anche
pluriennale, di attività;
I costi di gestione non devono superare il 20% delle spese sostenute per la realizzazione delle
iniziative sostenute dal contributo regionale: in caso contrario va richiesta a questo Settore e in via
preventiva e motivata l’autorizzazione al superamento della soglia del 20% (articolo 7, comma 1, del
Codice Etico);
Nel caso in cui le iniziative sostenute dal contributo regionale prevedano viaggi e soggiorni in Italia e
all’estero, i relativi costi sono riconosciuti all’ente no-profit nella misura prevista per i dipendenti
regionali: in caso contrario va richiesta a questo Settore e in via preventiva e motivata l’autorizzazione
a spese superiori (articolo 7, comma 2, del Codice Etico);
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
In che modo esaminiamo la richiesta?
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CONTROLLO DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL CODICE ETICO
Le spese di rappresentanza riferite alle iniziative approvate non devono superare il 15% dell’importo
del contributo regionale assegnato e devono essere ispirate al principio della sobrietà (articolo 8,
comma 1, del Codice Etico);
Il contributo regionale non può essere impiegato per l’acquisto di omaggi (articolo 8, comma 2, del
Codice Etico);
La proprietà dei marchi caratterizzanti le iniziative, sostenute da contributi della Regione e degli altri
Enti Locali assegnati in misura superiore al 50% del preventivo di spesa, va cointestata alla Regione e
agli Enti Locali, che ne disciplinano l’utilizzo (articolo 9 del Codice Etico);
Gli enti no-profit sono tenuti a fornire a questo Settore (ed eventualmente ad altri soggetti indicati dalla
Regione) informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate in ordine alle iniziative svolte
(articolo 10, commi 2 e 4, del Codice Etico);
Gli enti no-profit assegnatari di uno o più contributi – concessi dalla Direzione regionale Cultura,
Turismo e Sport, a cui afferisce questo Settore – il cui importo o la cui somma sia pari all’importo di €
100.000,00 o a importi superiori, devono prevedere all’interno della propria organizzazione un
Collegio dei Revisori o un Revisore Unico, che devono essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili oppure nel Registro dei Revisori Contabili (articolo 12
del Codice Etico) . Qualora il Collegio dei Revisori o il Revisori Unico non siano previsti dalle
disposizioni dello statuto, l’ente no-profit dovrà provvedere ad approvare una idonea modifica
statutaria;
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
In che modo esaminiamo la richiesta?
CONTROLLO CONTABILE
A) Le spese direttamente connesse all’iniziativa e documentate da fatture, ricevute
fiscali e altri documenti intestati al beneficiario.
B) Le spese generali e/o di gestione riferite all’iniziativa e documentate da fatture,
ricevute fiscali e altri documenti intestati al beneficiario.
C) Le spese documentate da scontrini fiscali e da altri documenti fiscalmente validi
ma non intestati al beneficiario.
D) I costi del carburante, derivanti dall’utilizzo di autovetture finalizzato alla realizzazione
dell’iniziativa sostenuta dal contributo regionale.
VINCOLI DI UTILIZZO:
1) Rispetto alle spese totali
sostenute: l’ammontare del
contributo regionale non può
superare il 70% delle spese
sostenute per la realizzazione
delle iniziative approvate
2) Rispetto all’importo del
contributo regionale: può essere
utilizzato in misura non superiore
al 20% dello stesso per la
copertura delle spese generali o
di gestione
E) Il valore economico delle prestazioni rese a titolo gratuito
F) Il totale complessivo delle spese sostenute.
G) Il dettaglio e il totale complessivo delle entrate.
H) Il saldo contabile.
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
In che modo esaminiamo la richiesta?
LINEE GUIDA ENTI NO PROFIT
PER IMPORTI SUPERIORI A €
100.000,00
Linee Guida (dispositivo della d.g.r. 47-12422 del 26.10.2009
e s.m.i. di approvazione del Codice Etico e delle Linee Guida).
L’atto costitutivo e lo statuto devono essere formalizzati e contenere:
•l’indicazione dello scopo e della missione dell’ente no-profit;
•l’indicazione di un organo esecutivo (responsabile della gestione), di un organo assembleare (per gli enti associativi), di un
organo di controllo qualificato;
•l’indicazione della normativa (civile, fiscale, eccetera) di riferimento.(Punto 1.2 “Aree di analisi e di intervento – Area
amministrativa” delle Linee Guida)
L’organizzazione interna deve essere uniformata ai seguenti principi e criteri:
1.Gli atti sociali vanno tempestivamente inviati all’organo preposto al controllo;
2.L’organizzazione interna deve essere strutturata in modo tale da evidenziare con chiarezza e precisione i processi decisionali
ai vari livelli dell’ente no-profit. Detta strutturazione deve essere altresì commisurata alle dimensioni, alla mission e alla vision
dell’ente no-profit, alle risorse umane operanti in esso;
3.La costituzione, la composizione, la durata, l’eventuale remunerazione degli organi, in cui l’ente no-profit è articolato, devono
essere conformi alle disposizioni espresse dallo statuto;
4.Non devono sussistere possibili situazioni di conflitto di interesse, interne all’ente no-profit, tra l’organo esecutivo-direttivo,
l’organo assembleare e l’organo di controllo;
5.L’organizzazione interna deve essere strutturata in modo tale da garantire il rispetto delle formalità di convocazione degli organi,
il rispetto dei quorum costitutivi e delle procedure di accertamento delle presenze dei componenti degli organi, la esistenza e la
puntale compilazione dei libri-verbali degli organi in cui l’ente no-profit è articolato (Punto 1.2 “Aree di analisi e di intervento – Area
amministrativa” delle Linee Guida).
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
In che modo esaminiamo la richiesta?
LINEE GUIDA ENTI NO PROFIT
PER IMPORTI SUPERIORI A €
100.000,00
Linee Guida (dispositivo della d.g.r. 47-12422 del 26.10.2009
e s.m.i. di approvazione del Codice Etico e delle Linee Guida).
Il bilancio consuntivo annuale di esercizio (non quello riferito alle iniziative sostenute dal contributo regionale)
deve essere costituito dai seguenti quattro documenti:
•stato patrimoniale;
•rendiconto gestionale;
•nota integrativa;
•relazione di missione.
Il bilancio consuntivo annuale di esercizio e l’elenco dei fornitori devono essere pubblicati su iniziativa
dell’ente no-profit in allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte on-line (articolo 10, comma 3, del
Codice etico).
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
Nel caso in questione dovremo analizzare le seguenti problematiche:
CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUVA
FORMALE
VERIFICA DELLO STATUTO
VERIFICA DEL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE
CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DI CONTRIBUTO
CONTABILE
DISAMINA DELLE FATTURE (IMPUTAZIONE CORRETTA)
PROBLEMATICHE GIUSLAVORISTICHE
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
Associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute sono disciplinate dagli articoli da 14 a 35 del Codice Civile.
Le associazioni riconosciute devono essere costituite con atto pubblico.
1.2 Il riconoscimento nazionale
L’art.1 del d.P.R. 361/2000 dispone che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistino la
personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso
le prefetture.
La domanda per il riconoscimento nazionale, sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza
dell’ente, è presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente, allegando la copia dell’atto costitutivo e
dello statuto.
L’autorità competente effettuerà un controllo circa il rispetto delle norme di legge, che lo scopo sia possibile e lecito e che il
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
1.3 Il riconoscimento regionale
Nel caso in cui l’associazione accetti di operare in un ambito territoriale limitato alla regione, in riferimento ad una delle
materie trasferite dallo Stato alle Regioni, è possibile richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico a livello regionale.
In tal caso l’istanza di riconoscimento deve essere presentata alla Presidenza della Giunta regionale competente per
territorio.
Il riconoscimento giuridico è ricollegato all’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche detenuto dalla regione
stessa.
a cura di: Riccardo Petrignani
ANALISI DI UN CASO PRATICO
Associazioni NON riconosciute
Larga parte delle associazioni attualmente esistenti è costituita nella forma dell’associazione non
riconosciuta, disciplinata dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile. Esse si caratterizzano per la mancanza
della personalità giuridica, tuttavia, anche l’associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, autonomo
rispetto agli associati, dotato di un proprio patrimonio che sotto il nome di “fondo comune”.
l’atto costitutivo non richiede particolari forme: può essere redatto in forma scritta, verbale o può addirittura
risultare tacitamente dall’attività organizzata del gruppo. Tuttavia con l’introduzione dei controlli delle Agenzie
delle Entrate (compilazione del modello EAS) è oggi importante per l’ente che il proprio atto costitutivo e
statuto abbiano data certa, ossia risulti la registrazione dei documenti presso l’Ufficio del Registro.
Tutte le associazioni sono PERSONE GIURIDICHE nel momento in cui ottengono dall’Agenzia delle
Entrate l’attribuzione del numero di codice fiscale, (modello AA5/5, distribuito gratuitamente presso gli uffici
finanziari) .
a cura di: Riccardo Petrignani
Elaborare la relazione dell’ente su una richiesta di contributo significa INDIVIDUARE i punti di forza e di
debolezza del progetto oggetto di finanziamento, valutando in modo distaccato ed obiettivo l’effettiva validità
dell’iniziativa e di ottimizzare l’uso delle risorse.
Gli elementi chiave sono:
VISIONE: l’ideale a cui tende il progetto
MISSIONE: i reali fini del progetto
OBIETTIVI: come farlo
STRATEGIA: con quali mezzi
A cura di Riccardo Petrignani
Le prime domande da porsi
VISIONE: l’ideale a cui tende l’iniziativa
È condivisa da tutti i partecipanti?
Vi sono iniziative simili e più forti sul
territorio?
Risponde ai reali bisogni dei destinatari?
E’ troppo generica o indeterminata?
MISSIONE: i reali fini dell’iniziativa
E’ la scelta migliore?
Ci sono altre esigenze ugualmente o
maggiormente importanti che ricevono
minore attenzione?
Ci sono le capacità e le risorse per
soddisfarla?
OBIETTIVI: come farlo?
Ci sono strade alternative per soddisfare
l’iniziativa proposta?
E’ un obiettivo troppo ambizioso?
In quanto tempo potrà essere raggiunto?
STRATEGIA: attraverso quali mezzi
E’ la migliore possibile?
Cosa fanno gli altri operatori presenti?
Piano di fattibilità dell’iniziativa
Il piano in sintesi
Che cosa offrire
Identificare le esigenze degli utenti potenziali
Definire i servizi da offrire
Definire le caratteristiche tecniche dei servizi da offrire
Valutare la struttura organizzativa necessaria
Identificare gli elementi distintivi rispetto a servizi già
presenti
A chi e dove
Identificare i possibili utenti
Definire l’area su cui operare
Valutare il mercato complessivo
Valutare il mercato già occupato da altri players.
Come organizzarsi
Definire le competenze necessarie
Definire le strutture
Definire gli spazi necessari
Definire le attrezzature necessarie
Con quali fondi
Erogazioni liberali
Raccolta fondi
Cinque per mille
ANALISI DI UN CASO PRATICO
Nel caso in questione si tratta di analizzare l’associazione culturale Fantasia.
Si ipotizza che l’associazione si è avvalsa dell’attività prestata da:
A) un libero professionista iscritto alla cassa di previdenza di categoria;
B) un libero professionista senza una propria cassa di categoria iscritto alla gestione separata INPS;
C) un lavoratore occasionale;
D) un collaboratore a progetto (Co.co.pro).
Si analizzano i seguenti documenti:
- Fatture e ricevute
- F24
- Scheda carburante
a cura di: Riccardo Petrignani
In questo caso, l’associazione riceve una
fattura per prestazioni effettuate da
lavoratore autonomo sprovvisto di una
propria Cassa previdenziale (quindi
obbligato ad iscriversi alla Gestione
Separata INPS); il contributo previdenziale
INPS del 4% costituisce base imponibile ai
fini IVA e risulta imponibile ai fini IRPEF e va
pertanto assoggettata alla ritenuta d’acconto
del 20%.
a cura di: Riccardo Petrignani
In questo caso, l’associazione riceve
una fattura per prestazioni di lavoro
autonomo effettuate da un libero
professionista con propria Cassa di
previdenza di categoria. Il contributo
previdenziale ed assistenziale, in genere
pari al 4%, concorre a formare la base
imponibile
IVA
e
non
essendo
assoggettato ad IRPEF non costituisce
base imponibile ai fini del calcolo della
ritenuta d’acconto del 20%.
a cura di: Riccardo Petrignani
L’associazione si è avvalsa della collaborazione di una
persona configurabile come prestazione occasionale.
Il compenso corrisposto risulta essere esente da IVA ma
soggetto ad una ritenuta fiscale alla fonte, ovverosia la
ritenuta d’acconto, pari al 20% sull’ammontare
complessivo che il committente retrocede al lavoratore.
OCCHIO ALLA LEGGE BIAGI
Le collaborazioni occasionali hanno due limiti:
TEMPORALE: la prestazione non può eccedere i 30 giorni
lavorativi nell’anno solare;
IMPORTO: la prestazione non può eccedere 5.000=euro
nell’anno solare e non per committente. In questa fattispecie la
collaborazione occasionale viene ripresa dall’INPS come
co.co.pro.
a cura di: Riccardo Petrignani
L’associazione ha inoltre assunto un lavoratore con un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalità c.d. a progetto.
Il contratto è stato stipulato in forma scritta (forma richiesta ad probationem e
non ad substantiam).
Il lavoratore riceve il suo compenso elaborato nella busta paga mensile.
a cura di: Riccardo Petrignani
IL VERSAMENTO DELLE
RITENUTE D’ACCONTO
I sostituti d’imposta che
corrispondono
compensi
per i quali è previsto il
pagamento di una ritenuta
del 20% a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito
delle
persone
fisiche,
devono
versare
tale
ritenuta
utilizzando
il
modello F24 (cod. tributo
1040 nella sez. Erario)
esclusivamente
in
via
telematica per i sostituti
titolari di partita IVA.
Nel
caso
esaminato
l’associazione dovrà quindi
provvedere a versare entro
il 16/04/2010 la ritenuta
operata sulla ft. pagata allo
studio Publi-media nel
mese di marzo 2010.
a cura di: Riccardo Petrignani
LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE
Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti obbligati ad operarle.
La certificazione, che va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare:
- l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali;
- eventuali altri dati.
a cura di: Riccardo Petrignani
Le organizzazioni no profit solitamente non
posseggono autovetture di proprietà, raramente
ricevono automezzi in donazione da grandi Enti
(fondazioni bancarie, ecc.). Più frequentemente
l’associazione si avvale degli autoveicoli dei propri soci
o volontari, deliberando all’interno del Consiglio
Direttivo un rimborso chilometrico secondo la tariffa
ACI del mezzo impiegato. Tuttavia alcuni enti di
volontariato optano per un rimborso chilometrico
forfettario che sia uguale per tutti.
Alleghiamo la classica scheda carburante che può
essere utilizzata sia dall’associazione proprietaria di un
autoveicolo sia da un socio o volontario che dovrà
quindi riportare l’intestazione con i propri dati e quelli
del veicolo, trascrivendo sia i Km iniziali e finali che ha
effettuato tramite i rifornimenti di carburante che
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A cura di Riccardo Petrignani - Ordine dei Dottori Commercialisti e