S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013 Monitoraggio dei flussi finanziari da e per l’estero, tassazione delle attività finanziarie estere (Ivie ed Ivafe) : adempimenti dichiarativi (quadri RM e RW) Sandro Botticelli 31 maggio 2013 – Sala Orlando - Corso Venezia, 47 -Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Indice • Il monitoraggio delle attività finanziarie e dei beni detenuti all’estero • IVIE e IVAFE • Come compilare i quadri RW e RM Operazioni su titoli all’estero Stock Option Immobile in Svizzera a disposizione, Immobile in Francia in locazione Società immobiliare in USA • • • • Sanzioni Ravvedimento operoso Mancata indicazione immobile in Svizzera Questioni aperte. 3 Chi deve compilare quadro RW • Persone fisiche (anche imprenditori individuali e professionisti) • Società semplici • Enti non commerciali tutti fiscalmente residenti in Italia articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Tali criteri sono alternativi , essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia. Inversione onere della prova a carico dei soggetti residenti in paesi black list (DM 4 maggio 1999) P fisiche che hanno delega al prelievo sui conti e disponibilità di movimentarli ( no amministratori di società); se il c c è cointestato e a firme libere ogni intestatario dichiara tutto. Attenzione alle società interposte, mero schermo per p. fisica titolare effettivo 4 Possesso per interposta persona: E’ il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare 43/ 2009, paragrafo 1. 5 Una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale …. ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio.” Circ 99 del 4 dicembre 2001 6 • • • • Cosa indicare nel quadro RW: trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00 (sezione I) : ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute. gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia detenuti alla fine del periodo di imposta(sez. II), l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ( sezione III) Quando scatta l’obbligo: quando l’ammontare di tali investimenti ed attività a fine anno o quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia stato di importo complessivo > euro 10.000 , «tenendo conto ai fini del predetto limite anche di eventuali disinvestimenti. Occorre specificare che in tale ultima evenienza il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un disinvestimento pari ad esempio a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.» (Circ.45/2010 pag. 19) 7 Esoneri soggettivi • Società di persone o di capitali • Soggetti residenti all’estero con residenza fiscale in Italia ex lege per c c e le altre attività, ovunque possedute, finchè sono all’estero • Lavoratori frontalieri, per le attività solo nel paese in cui lavorano 8 Modalità di compilazione quadro RW sezione seconda nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta. La casella va barrata anche se le predette attività sono infruttifere non potendosi escludere, in linea di principio, che diventino fruttifere successivamente. Tale casella riguarda soltanto le attività finanziarie e non va barrata, quindi, con riferimento alle attività di natura patrimoniale. Con riferimento all’importo da indicare nella colonna 3 della Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Stretto legame tra sez. II e sez. III: la compilazione dell’una presuppone la compilazione dell’altra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento. In quest’ultima ipotesi, infatti, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento e/o l’attività estera in quanto, ad esempio, ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro. 9 IVIE D L 201/2011 art. 19 commi 13-17 introduce IVIE come corrispettivo dell’IMU sugli immobili all’estero. Le modifiche del 2012 e del 2013 sono motivate dai rilievi formulati dalla Commissione Europea , Direzione generale - fiscalità e unione doganale, nell’ambito del progetto “Eu Pilot” che dal 2008 controlla la corretta applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, e in concreto con ‘apertura del caso 3506/12/TAXUD 10 Modifiche per adeguamento alle indicazioni UE previste nella Legge Stabilità 2013: Decorrenza imposta: dall’anno di imposta 2012 Quindi versamenti eseguiti nel 2012 in UNICO 2012 per redditi 2011 in realtà sono acconti per l'anno 2012. Immobile adibito (da chiunque) ad abitazione principale e pertinenze: aliquota 0,4%. Abitazione principale e pertinenze + immobili non locati: non applicabile l’art. 70 co. 2 TUIR (non viene tassato l’eventuale reddito fondiario). Modalità di pagamento: acconto e saldo ( = IRPEF). 11 Soggetti passivi IVIE Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ( per la definizione di residenza fiscale vedi art. 2, comma 2 T.U.I.R. e Circ 28/2012 pag. 4): a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 12 Oggetto dell’IVIE Immobili situati all’estero e posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale , a qualunque uso essi siano destinati. Sono inclusi anche gli immobili « scudati» sia mediante la procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è avuto tale diritto ( >15 gg = mese intero) 13 Base Imponibile IVIE: regola generale Il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Regola particolare: Immobili in U E o SEE il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione 14 IVAFE E’ il corrispondente estero dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. IVAFE è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti. IVAFE è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. 15 IVAFE :Soggetti obbligati Persone fisiche fiscalmente residenti e titolari effettivi delle attività (anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del TUIR) 16 Oggetto dell’IVAFE Attività finanziarie detenute all’estero, come per RW ( vedi Istruzioni a Quadro RW ) MA No stock option non cedibili No polizze assicurazioni con opzione per applicazione imposta sostitutiva sui redditi No forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. 17 IVAFE non è altresì dovuta sulle attività finanziarie oggetto di un contratto • di amministrazione con una società fiduciaria residente • di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, in quanto su tali attività viene applicata l’imposta di bollo 18 Base Imponibile IVAFE • Attività quotate: valore di mercato alla fine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute • Attività non quotate: valore nominale o, in mancanza, valore di rimborso • nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli. 19 Conti correnti e libretti di risparmio ovunque detenuti (modifica da redditi 2012, prima solo U E o SEE) L’imposta è stabilita in misura fissa pari a euro 34,20 e si applicata a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente. L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a complessivi euro 5.000, presso lo stesso Intermediario. I conti di deposito, in analogia a quanto chiarito nella Circ. 15/2013, pagano imposta proporzionale 20 Rilevazione Operazioni in Titoli Dipendente di società italiana residente in Italia Ha un c c aperto presso una banca di N Y, abbinato a un conto deposito titoli dove detiene i titoli della casa madre, quotata al NYSE, titoli che acquisisce nell’ambito di politiche di incentivazione aziendale (benefit tassati a cedolino al valore normale =media quotazioni dei 30 giorni precedenti quello di assegnazione ): la partecipazione è non qualificata (<2%). Con questo sistema in data 11 maggio 2012 ha acquisito 25000 azioni venendo tassato per 127500 dollari, ne ha vendute 15000 il 7 luglio 2012 incassando al netto di commissioni 85500 dollari, che trasferisce in Italia e al 31 12 2012 ha nel conto deposito titoli 10.000 azioni per complessivi 51.000 dollari (valore di tassazione a cedolino, pari al valore normale del giorno dell’assegnazione , 11 5 2012) Sul c c al 31 12 2012 ha un controvalore di 20000 dollari, rappresentati dai dividendi percepiti sui titoli che ha ricevuto in data 3 giugno 2012 21 Deve compilare :Sez II RW per consistenza c c e titoli al 31 12, valorizzati ai cambi stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel sito www.agenzia entrate.it/Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale (Provv 31 01 2013) Quadro RM per tassazione dividendi accreditati su c c e valorizzati al cambio del 3 giugno 2012, giorno in cui sono stati incassati. Quadro RT per tassazione capital gain su vendita titoli valorizzati al cambio del giorno di vendita (7 luglio 2012 ) mentre il valore carico è pari al valore normale all’ 11 maggio 2012 : 85500x cambio 7/7/2012 -76500x cambio 11/5/2012= capital gain tassato con aliquota 20% 22 Sez III RW movimento verso Italia e estero su estero con cambi per RW stabiliti dal Provvedimento Dir. Agenzia Entrate. -> I valori in euro del quadro RW sono ottenuti con cambi diversi da quelli dei quadri di reddito Ai fini IVAFE nel quadro RM sezione XV-B i titoli andranno valorizzati da 11 maggio a 7 luglio per 25000 X valore borsa NY al 7 luglio, da 8 luglio a 31 dicembre, 10000 X valore borsa NY al 31 12 , compilando due righi distinti (cfr. Circ. 1/2013 pag. 27) e con cambi stabiliti per RW in entrambi i casi. Si evidenzia qui l’ulteriore differenza con la rilevazione della giacenza finale in RW che va al costo di acquisto come sopra definito. 23 Stock Option Il contribuente di cui sopra ha inoltre 20.000 stock option della casa madre, non cedibili, che può esercitare dal 2012 ad un prezzo prefissato (strike price) di 5 dollari ciascuna. ->nel 2012 Si RW sez II in quanto prezzo prefissato < valore mercato al 31 12 2012 pari a 5,7 dollari. (T.U.I.R. Art. 51 comma 2,-lettera g-bis : regime agevolato che viene definitivamente abrogato dal D L 112/2008, il quale stabilisce che “La differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell’assegnazione ed il prezzo pagato dal dipendente per l’esercizio dell’opzione è qualificato come reddito da lavoro dipendente “) 20000 titoli a 5 dollari ciascuno (strike price) 100.000 dollari USA complessivi Valore corrente del titolo al 31 12 2012 5,7 dollari-> 114.000 dollari complessivi 24 Per i titoli di società estere la C M 49/2009 punto 2.2 dispone di indicare in RW sez. II il valore del diritto di opzione “solo nei casi in cui al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante “ e la Circ. 45/2010 a pag.24 indica che valore da inserire in sez. II per stock option è pari al “ costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell’offerta, come risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio)” 25 SI compilazione RW :Valore da indicare nel quadro RW sez. II cod. operazione 14 (5)x20.000=100.000/1,28479 = 77834 euro (cambio Provv. Direttore Ag Entrate ); non barrare col 4 e non compilare sez. III RW. (L’indicazione dell’Agenzia lascia perplessi: sembrava più logico indicare il differenziale tra prezzo di esercizio e valore corrente, reddito che verrà tassato come reddito da lavoro dipendente. Inserire le opzioni al prezzo pagato, se onerose, o al valore dei titoli sottostanti, se gratuite, come prospettato dalla Circolare 45 del 2010 a pag. 2 porta ad effetti distorsivi poiché la stock option non ha un valore pari al costo del titolo azionario sottostante, ma ha un valore pari al differenziale positivo, se esiste , e correttamente su quest’ultimo reddito viene tassata.) Cosa succede per IVAFE? 26 Ai fini IVAFE le S O non cedibili non sono tassate, (circ. 28/2012 pag.20) quindi non va compilato quadro RM sez XV-B L’anno successivo, il 2013, se il valore corrente del titolo al 31 12 è 4,8 dollari NO compilazione RW sezione II ( Valutare possibilità di compilarla lo stesso) Se invece nel 2013 il contribuente esercita il diritto e cede le azioni all’estero, riportando il ricavato in Italia: -realizza una minus. (4,8-5)X20000, che va indicata nel quadro RT sez. II di Unico 2012 ed è riportabile per i 4 anni successivi ( regime dichiarativo) Infatti la minus. è data da corrispettivo percepito – costo di acquisto ( = valore assoggettato a tassazione quale reddito da lavoro dipendente, C M 54/2008). compila solo la sez. III quadro RW di Unico 2014, in quanto disinvestimento, indicando i riferimenti dell’intermediario italiano che riceve il bonifico e il codice operazione 2, al cambio stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per RW. 27 IMMOBILI all’ESTERO I redditi di beni immobili situati fuori dal territorio nazionale costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. f), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tale normativa stabilisce che i redditi dei terreni e dei fabbricati ubicati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e degli enti non commerciali residenti in misura pari all’ammontare netto derivante dalla valutazione effettuata nello Stato estero nello stesso periodo d’imposta. Quindi, il valore imponibile definito secondo le regole vigenti nello Stato estero costituisce il parametro di riferimento per la tassazione ai fini delle imposte sui redditi in Italia. Vi sono pochi paesi come la Svizzera,Olanda, Lussemburgo, Spagna in cui vi è una tassazione su base forfettaria di un reddito figurativo ( simile alle nostre rendite catastali) in forza del possesso dell’immobile, anche se non locato. Nella maggioranza degli altri paesi, es. Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Austria, la tassazione avviene sul reddito effettivamente percepito, da locazione, mentre non vi è alcuna tassazione sul semplice possesso dell’immobile. 28 Se l’immobile è locato, viene tassato in Italia in misura pari all’importo percepito nel periodo d’imposta, al netto di una somma pari al 15% dei canoni percepiti a titolo di deduzione forfettaria delle spese (art. 70, co. 2, Tuir). Tuttavia, se il reddito è tassato anche nel paese estero bisogna dichiarare in Italia l’intero ammontare percepito, fermo restando che per le imposte pagate all’estero il contribuente conserva il diritto di usufruire del credito d’imposta secondo i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR, indipendentemente dalle modalità di computo del reddito di fonte estera. Da considerare la Ris. DRE Lombardia prot. 12115 del 15 02 2010, per la quale il reddito degli immobili tassati all’estero va indicato al netto delle spese ivi sostenute 29 Possesso di immobile in Svizzera, a disposizione Nel periodo di imposta 2011 andavano compilati • Quadro RW sez II, valore pari al costo di acquisto in CHF valorizzato ogni anno al cambio del provvedimento Direttore Agenzia Entrate • Quadro RL rigo 12, imponibile ai fini dell’imposta sul reddito federale valorizzato al cambio di dicembre contenuto nel Provvedimento di accertamento dei cambi di dicembre del Direttore dell’Agenzia delle Entrate , con credito imposta per imposta federale diretta pagata in via definitiva in quadro CR • Quadro RM sez. XV : valore costo acquisto con cambio RW, deducendo »Imposta sulla sostanza delle Persone Fisiche» e se prevista nel Cantone «Imposta Immobiliare» pagata 30 Segue Possesso di immobile in Svizzera Dal periodo di imposta 2012, restano quadro RW e quadro RM sez XV-A , ma non si compila più il Quadro RL in forza dell’alternativa IRPEF-IVIE: Circ 12 del 3 maggio 2013, ribadita da Circ. 13/2013 ha correttamente interpretato l’entrata in vigore del comma 15-ter dell’art 19 D L 201/2011,modif. da Legge 228/2012,dal periodo di imposta 2012 (anno solare), per ragioni di omogeneità con IMU: quindi IRPEF non si applica per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, in forza delle regole ordinarie, e per gli immobili non locati per i quali è dovuta IVIE 31 Possesso immobile in Francia, locato • Immobile va indicato in RW al costo di acquisto • rilevazione del reddito da locazione nel quadro RL rigo 12, al netto spese sostenute (Ris. DRE Lombardia) e con credito di imposta per le imposte pagate in Francia • Compilazione quadro RM sez. XV-A per IVIE dovuta e calcolabile come segue 32 ( pag. 9 Circ.28/2012) - Valore locativo catastale presunto : 2 = base imponibile Tax Foncier da cui viene Base imponibile Tax Foncier x 160 (coefficiente IMU) =base imponibile IVIE oppure, se più conveniente, prendere come base imponibile il Costo di Acquisto x 0,76% = IVIE, da indicare nel Quadro RM sez XV-A col. 4, e scomputare a col.5 Tax Foncier pagata nel 2012 33 Società immobiliare negli Stati Uniti Costituita per dare in locazione i due immobili acquistati a Miami, per periodi dell’anno a turisti americani e stranieri; ha una propria contabilità, collabora con agenzia immobiliare locale e fa pubblicità su Internet. Quadro RW sez II :versamenti a titolo di capitale e finanziamento soci 34 Quadro RW sezione III: trasferimenti effettuati nel 2012 per costituzione società (capitale il 20 05 12 e finanz. soci il 25 06 12) IVAFE in quadro RM sez XV-B : un rigo per capitale versato da 20 05 a 31 12 aliquota 1xmille, e un rigo per fin. soci da 25 06 a 31 12 aliquota 1 xmille. Non ho imposte patrimoniali sulla società da detrarre 35 Se invece della società fosse stato acquistato n immobile negli USA con gli stessi importi, mentre la rilevazione nelle due sezioni del quadro RW è simile, a parte il codice attività , per IVIE devo tener conto che posso detrarre dall’imposta calcolata (valore acquisto x 0,76%) la Property Tax , che può anche essere pari all’IVIE e azzerarla. 36 Non è stato dichiarato un immobile in Svizzera Vengono commesse due violazioni • Violazione ai fini valutari (mancata compilazione quadro RW sezione II e sezione III) • Violazione ai fini fiscali (mancata indicazione del reddito nel quadro RL) con • Duplice sanzione: - specifica per violazione obblighi monitoraggio valutario - specifica per violazione obblighi di natura fiscale 37 Sanzioni (*) (*) Violazione Mancata compilazione sezione RW, sez. I Violazione RW sez. II Violazione RW sez. III Sanzione Dal 5% al 25% degli importi non dichiarati Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati Dal 10% al 50% degli importi non dichiarati (*) = Attenzione = Sanzione accessoria = confisca per equivalente 38 Norma Art. 5 co. 2 D.L. n.167/1990 Art. 5 co. 4 D.L. n.167/1990 Art. 5 co. 5 D.L. n.167/1990 D L 78/2009 Art 12 comma 2 introduce una presunzione legale relativa ( quindi è ammessa la prova contraria) che gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001) NON indicati in RW si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione: in questo caso le sanzioni art 1 D Lgs 471/97 sono raddoppiate L’art. 1 comma 3 del D L 194 del 30 dicembre 2009 aggiunge all’art.12 del D L 78/2009 i commi 2-bis e 2-ter che portano a 1. Raddoppio dei termini per l’accertamento di redditi non dichiarati in Italia provenienti da investimenti e attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio 2. Raddoppio dei termini del D Lgs 472/1997 per l’irrogazione di sanzioni relative alla violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW per investimenti e attività estere di natura finanziaria non dichiarati e detenuti nei paesi a fiscalità privilegiata (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001, anche se con riferimento solo ad alcuni tipi di società) 39 Immobile del valore di 1.000.000 acquistato il 1° gennaio 2012 Redditi prodotti all’estero 20.000 Interessi 2% IMPOSTE DOVUTE Sul capitale riqualificato reddito 430.000 Reddito di capitale (43% Ipotesi Aliquota marginale IRPEF massima + Addizionali) Sul reddito prodotto all’estero 2.500 (stesse aliquote) SANZIONI RW Sez II – Consistenza 100.000 Dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (ipotesi sanzione minima sul valore immobile) RW Sez III Trasferimenti 100.000 Dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull’estero (ipotesi sanzione minima sul valore immobile) INFEDELE DICHIARAZIONE Sul capitale riqualificato reddito 860.000 Dal 200% al 400% dell’imposta evasa. Ipotesi di sanzione minima Sul reddito prodotto all’estero 3.333,33 Dal 100% al 200% dell’imposta evasa aumentato di un terzo. Ipotesi di sanzione minima 40 Ravvedimento Operoso: la normativa aggiornata con le Circolari dell’Agenzia delle Entrate Le Circolari 48 e 49 del 2009, 11 del 12 marzo 2010 e 45 del 13 settembre 2010 rappresentano un importante segno di apertura dell’Amministrazione Finanziaria rispetto alle difficoltà incontrate dai contribuenti ed è opportuno esaminarle organicamente, anche alla luce delle innovazioni portate dal D L 78/2010 art 38 comma 13. Dalla lettura coordinata di queste norme si individuano 3 categorie di contribuenti: 1) Dipendenti pubblici che lavorano all’estero per lo Stato, sue suddivisioni o Enti, Enti internazionali riconosciuti 2) Dipendenti privati che lavorano in zone di frontiera o paesi limitrofi 3) Altri contribuenti 41 Dipendenti pubblici – Soggetti con residenza fiscale ex lege in Italia • No RW per i redditi di stipendi/altri emolumenti su c/c estero per attività lavorative ivi prestate • L’esonero di cui sopra non vale per altri investimenti e attività finanziarie diverse da quelle sopra menzionate (Circ. 11/E del 2010) • Vi è comunque l’obbligo di dichiarare i redditi nel modello UNICO (caso dell’accredito interessi da c/c estero a c/c italiano con assolvimento ritenuta all’ingresso) – L’esonero viene meno nel momento in cui il lavoratore cessa di prestare la propria attività all’estero 42 Segue Ravvedimento operoso – dipendenti pubblici • Ravvedimento “lungo” = entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno di cui si è commessa la violazione • Ravvedimento “breve” = entro 90 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione Sanzione Ravvedimento "lungo" Ravvedimento "breve" Dichiarazione integrativa (RW) € 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) 1/8 = € 32,25 1/10 = € 25,80 Dichiarazione omessa € 25,80 Tale regolarizzazione non è applicabile per attività detenute o trasferite diverse dal c/c estero 43 Ravvedimento operoso – dipendenti privati Chi sono: – Frontalieri – Dipendenti delle imprese private • Tali soggetti possono usufruire del regime dei dipendenti pubblici sopra illustrato anche qualora abbiano cessato l’attività lavorativa all’estero e mantengano un c/c • Vale anche per i pensionati (ex dipendenti) • No monitoraggio per somme versate in conformità a obblighi di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (es.: terzo pilastro elvetico) 44 Ravvedimento operoso – altri soggetti la dichiarazione entro 90 giorni paga comunque 10% importi RW Dichiarazione tardiva (90 gg.) Sanzione Ravvedimento € 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% importi non dichiarati (art. 5 D.L. n.167/1990) Dichiarazione integrativa (RW) 1/10 = € 25,80 + 1% € 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% importi non dichiarati (art. 5 D.L. n.167/1990) Frontespizio + RW 1/10 = € 25,80 + 1% Se ci sono imposte dovute = 30% sanzione = 1/10 = 3% 45 Ravvedimento operoso – altri soggetti (segue) Dichiarazione integrativa Sanzione Ravvedimento "breve" Ravvedimento "lungo" € 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% Integrazione del solo RW importi non dichiarati (art. (presentazione frontespizio + RW) 5 D.L. n.167/1990) 1/10 = € 25,80 + 1% 1/8 = € 32,25 + 1,25% € 258 (art.8 co.1 Dlgs. n.471/1997) + 10% Integrazione di RW + altri quadri importi non dichiarati (art. (integrazione usuale) 5 D.L. n.167/1990) 1/10 = € 25,80 + 1% 1/8 = € 32,25 + 1,25% Se risultano maggiori imposte dovute = 100%+ 33% (1/3) = 133% = 1/8 = 16,625% Se le attività finanziarie sono detenute in Paesi black-list = raddoppio per sanzioni su maggiori imposte 46 Applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione? Concorso e continuazione (art. 12 D.lgs. n.472/1997): – Co.1 – con una sola azione/omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi • Violazione più grave aumentata da ¼ a 2 volte – Co.2 – in tempi diversi si commettono più violazioni, che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione dell’imposta • Violazione più grave aumentata da ¼ a 2 volte – Co. 3 – Co. 1 + Co. 2 se le violazioni si riferiscono a più tributi • Sanzione base = quella più grave aumentata di 1/5 – Co. 5 – violazione della stessa indole in periodi d’imposta diversi • Sanzione base aumentata da ½ a 3 volte – Co. 7 – la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni 47 Norma di comportamento 185 2012 AIDC Cita la Circ. 11 del 16 febbraio 2007, basata sul concetto di emendabilità della dichiarazione Commissione Europea Direzione generale - fiscalità e unione doganale EU – Pilot 1711/11/TAXU che ha portato alle modifiche del quadro RW e del regime sanzionatorio contenute nel disegno di legge «Salva Infrazioni» presentato nel Marzo 2013 48 Ravvedimento per immobile non locato in Svizzera non dichiarato nel 2011 RW sanzioni 1/8 del 10% valore sez II e del trasferimento sez III con codice 8911 anno 2011 RL imposte + sanzioni raddoppiate per paese black list x1/8, ma non applico D L 78/2009 Art 12 comma 2 . IVIE ? ( non era dovuta) 49 Problemi aperti • Quale valore imponibile IVAFE per azioni non quotate e rivalutate ai sensi dell’art 1 comma 473 Legge 228/2012 e precedenti leggi di rivalutazione • Società estere che detengono immobili: IVIE o IVAFE ? • Valutazione terreni edificabili nello Stato estero e come pagare su immobile in costruzione (F3 per catasto italiano ): pago sul valore dell’area considerata edificabile 50