La guida in stato di ebbrezza:
i controlli delle Forze di Polizia
Commissario Capo Dott. Federico Zaccaria
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Articolo 186 C.d.S.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Art. 186 C.d.S. (Guida sotto l’influenza
dell’alcool): punisce la guida in stato di
ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche.
La disposizione, negli ultimi anni, è stata più
volte modificata allo scopo di:
-adeguarne i contenuti sanzionatori alla particolare gravità del
fenomeno;
-estendere le possibilità di controllo da parte degli operatori di
Polizia.
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Le più recenti modifiche
dell’art. 186 C.d.S.
D.L. 117/2007 convertito nella L. 160/2007:
• Aumento della durata delle pene detentive e dell’entità
di quelle pecuniarie;
• Introduzione di 3 diverse ipotesi di violazione, a seconda
del tasso alcolemico riscontrato, cui corrispondono
sanzioni via via più gravi;
• Raddoppio delle pene a carico del conducente in stato
di ebbrezza che provoca un incidente stradale, anche
senza feriti;
• Depenalizzazione della fattispecie del rifiuto di
sottoporsi agli accertamenti. Obbligatorietà della visita
medica di revisione della patente.
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Le più recenti modifiche
dell’art. 186 C.d.S.
D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008 :
• Ulteriore aumento delle pene detentive per le ipotesi più
gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica (2^ e 3^ fascia:
raddoppio dei massimi edittali);
• Introduzione della misura di sicurezza della confisca
obbligatoria del veicolo per le violazioni di 3^ fascia;
• Reintroduzione del reato di rifiuto e previsione, per tale
contravvenzione, della confisca del veicolo;
•Previsione della revoca della patente a carico del
conducente con alcolemia sup. a 1,5 g/l che provoca un
incidente con esito mortale.
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L’attuale impianto sanzionatorio dell’art.
186 C.d.S.
Si considera in stato di ebbrezza, ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 186 C.d.S., il conducente di cui
sia stato accertato un tasso alcolemico
(concentrazione di alcool nell’organismo)
superiore a 0,5 grammi per litro di
sangue.
Il trattamento sanzionatorio, però, si diversifica a seconda che
il tasso alcolemico sia:
a) Superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l (1^ fascia);
b) Superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 g/l (2^ fascia);
c) Superiore a 1,5 g/l (3^ fascia).
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Violazione di “prima fascia”
(Tasso alcolemico sup. a 0,5 ma non sup. a 0,8 g/l)
Ammenda da € 500 a € 2.000;
Sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i
“neopatentati”).
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Violazione di “seconda fascia”
(Tasso alcolemico sup. a 0,8 ma non sup. a 1,5 g/l)
Ammenda da € 800 a € 3.200;
Arresto fino a 6 mesi;
Sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1
anno;
Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i
“neopatentati”).
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Violazione di “terza fascia”
(Tasso alcolemico sup. a 1,5 g/l)
Ammenda da € 1.500 a € 6.000;
Arresto da 3 mesi ad 1 anno;
Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni;
Revoca della patente se la violazione è commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo con m.c.p.c.
superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli;
Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio;
Confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona
estranea al reato);
Decurtazione di 10 punti patente (20 punti per i
“neopatentati”).
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Guida in stato di ebbrezza
ed incidenti stradali
 Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le
pene sono raddoppiate;
 In caso di violazione di 1^ e di 2^ fascia, è disposto anche il fermo
amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo appartenenza a soggetto
estraneo al reato);
 In caso di violazione di 3^ fascia, è disposta la confisca del veicolo
(salvo appartenenza a soggetto estraneo al reato);
 Introduzione di significativi aumenti delle pene stabilite per i reati di
omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, quando il fatto
sia commesso in violazione delle norme di circolazione stradale da un
trasgressore all’art. 186, comma 2, lettera c) (terza fascia) e all’art. 187
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti) C.d.S..
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Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
Il D.L. 92/2008 attribuisce nuovamente rilevanza
penalistica alla fattispecie del rifiuto.
Il rifiuto può concernere uno qualunque degli
accertamenti consentiti dall’art. 186 C.d.S. .
Secondo l’opinione prevalente, il reato di “rifiuto”
può concorrere con quello di “Guida sotto
l’influenza dell’alcool”.
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Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
 Stesse sanzioni penali previste per i casi di tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l;
 Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2
anni;
 Alla sospensione si sostituisce la revoca, in caso di
condanna per il medesimo reato nei 2 anni
precedenti;
 Confisca del veicolo (salvo appartenenza a
persona estranea al reato);
 Obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione
della patente;
 Decurtazione di 10 punti patente (20 per i
“neopatentati”).
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Confisca del veicolo
E’ disposta con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti (anche in caso
di esecuzione della pena condizionalmente sospesa);
Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo, ai
sensi dell’art. 321 C.P.P.;
Può essere affidato in custodia allo stesso trasgressore,
seppur non nell’immediatezza dell’accertamento del reato,
stante l’inidoneità dell’interessato ad assumere tale custodia
(artt. 259 e 120 C.P.P.);
L’affidamento in custodia non è consentito se il conducente
abbia già commesso in passato altre violazioni di “terza
fascia”;
Non è applicabile la procedura di recupero reintrodotta dal
comma 2-quinquies.
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I Controlli delle Forze di
Polizia
D.L. 121/2002 (conv. in L. 168/2002)
D.L. 151/2003 (conv. in L. 214/2003):
 Abbassamento del limite di alcolemia consentita
da 0,8 a 0,5 g/l;
 Ampliamento delle possibilità di accertamento ad opera
delle Forze di Polizia, attraverso l’introduzione dell’obbligo
di sottoporsi ai relativi controlli anche in assenza delle
sintomatologie comportamentali tipiche dello stato
di ebbrezza;
 Introduzione della possibilità di effettuare controlli
preliminari di carattere sistematico (su tutti i
conducenti), attraverso l’utilizzo, tra l’altro, di apparecchi
portatili.
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I Controlli delle Forze di
Polizia
L’accertamento dell’ebbrezza alcolica può essere:
1. Esclusivamente sintomatico: sulla base del riscontro
obiettivo e della descrizione analitica dei sintomi;
2. Tecnico: mediante strumenti omologati (etilometri),
nelle seguenti ipotesi:
esito positivo dell’accertamento qualitativo preliminare.
incidente stradale (senza sottoposizione a cure mediche).
motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di
ebbrezza.
3. Sanitario (in caso di incidente e sottoposizione a cure
mediche): su richiesta degli organi di polizia, mediante
etilometro o prelievo di liquidi biologici.
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I Controlli delle Forze di
Polizia
Ne consegue che:
FUORI DAI CASI DI INCIDENTE ED IN ASSENZA DI UNO
SCREENING PRELIMINARE, LA LEGGE VIETA UN UTILIZZO
INDISCRIMINATO
DELL’ETILOMETRO
IN
CONTROLLI
SISTEMATICI O A CAMPIONE, QUANDO MANCHI UNA VALIDA
MOTIVAZIONE.
RISULTA QUINDI SALVAGUARDATA LA TUTELA DELLA LIBERTA’
PERSONALE DEL CONDUCENTE DA RESTRIZIONI - SEPPUR
MINIME - NON ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATE.
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Accertamento sintomatico
Posto il carattere facoltativo dell’accertamento strumentale mediante
etilometro (cfr. di recente Cass. Pen. n. 19486 del 15/05/2008), la
descrizione precisa e circostanziata del comportamento del
conducente può valere come prova del suo stato di ebbrezza. In altri
termini: le circostanze sintomatiche costituiscono prova sostituiva
dell’analisi dell’aria alveolare tramite etilometro.
Tutto ciò assume rilievo nei seguenti casi:
 Rifiuto del soggetto di sottoporsi al test (tale rifiuto di per sé non fa
presumere lo stato di ebbrezza; è, però, configurabile il concorso tra le due
fattispecie di reato);
 Impossibilità oggettiva di effettuazione del test con l’etilometro, non
dipendente dalla volontà del soggetto (ad es., il soggetto non è in grado di
soffiare per il tempo necessario alla misurazione).
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Accertamento sintomatico
(indici sintomatici caratteristici)
-Sintomi relativi alla condotta di guida:
Ingiustificati ed improvvisi scarti laterali; utilizzazione dei dispositivi
luminosi quando non è necessario; azioni “imprudenti” anche in presenza
degli operatori di polizia, magari con atteggiamento di sfida; reazioni
inconsulte e non coordinate all’intimazione dell’alt…
-Sintomi relativi allo stato del soggetto:
Alito “vinoso”; difficoltà di coordinamento nei movimenti degli arti
superiori; movimenti lenti e grossolani; andamento incerto e barcollante;
difficoltà di equilibrio; eccessiva sudorazione; respiro affannoso; tono della
voce immotivatamente alto; eccessiva loquacità; difficoltà di linguaggio…
C’e’ qualcosa
che non va,
Agente…?
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Accertamento mediante etilometro
Presupposti: 1) esito positivo dell’accertamento preliminare
Gli accertamenti preliminari sono esperibili nei confronti di tutti i
conducenti, anche se non manifestano sintomi caratteristici: è oggi
possibile un maggior numero di controlli rispetto al passato.
Non costituiscono fonte di prova per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, ma rendono legittimo (e doveroso) il
successivo approfondito accertamento tecnico tramite etilometro.
Sono possibili accertamenti qualitativi (anche attraverso apparecchi
portatili non omologati: “precursori”) o prove (test comportamentali:
prove di equilibrio, coordinamento, abilità verbale).
Unico limite: NON INVASIVITA’ - RISPETTO DELL’INTEGRITA’ FISICA E
DELLA RISERVATEZZA PERSONALE.
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Accertamento mediante etilometro
Presupposti: 2) incidente stradale
L’accertamento diretto tramite etilometro è possibile:
-Anche se l’incidente non ha provocato feriti;
-Anche nei confronti di chi non abbia la responsabilità del sinistro;
-Anche se non sono manifesti i sintomi tipici dello stato di
ebbrezza alcolica;
-Nei confronti di tutti i conducenti coinvolti (in caso di pluralità di
conducenti);
Non è pregiudicata, comunque, la possibilità di uno screening
preliminare, specie in caso di molteplicità di soggetti da
controllare, per rendere la procedura di accertamento più rapida
e meno limitativa della libertà personale del soggetto.
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Accertamento mediante etilometro
Presupposti: 3) presenza di ragionevoli sospetti
Tali ragionevoli sospetti (“motivo di ritenere” che il
soggetto si trovi in “stato di alterazione psico-fisica
derivante dall’influenza dell’alcool”) deve essere
riferito a dati oggettivamente apprezzabili (sintomi
evidenti) attinenti al comportamento personale o alla
condotta di guida.
Di tali sintomi dovrà essere data analitica descrizione
negli atti redatti dagli operatori di Polizia.
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Accertamento mediante etilometro
Natura ed obblighi procedurali
Il test dell’etilometro si configura come
accertamento urgente e non invasivo
compiuto sulla persona dalla P. G. ai
sensi dell’art. 354, comma 3, C.P.P..
Garanzie difensive: diritto di essere
assistiti da un difensore, senza obbligo
di preavviso nei confronti di questo.
L’accertamento della concentrazione alcolica nel sangue
avviene indirettamente, tramite misurazione della quantità di
alcool nell’aria alveolare espirata. Ogni etilometro deve essere
omologato e sottoposto a verifica “primitiva” ed annuale.
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Accertamento mediante etilometro
Natura ed obblighi procedurali
Il test può essere effettuato:
a)Sul luogo del controllo (tramite etilometro portatile);
b)Presso il più vicino Ufficio/Comando (dotato di idonee
apparecchiature).
Il soggetto sottoposto al test si considera in stato di ebbrezza
quando è accertato il superamento del limite legale di 0,5 g/l
sulla base di almeno 2 “determinazioni concordanti” effettuate
ad un intervallo di tempo di almeno 5 minuti (art. 379 Reg.
Esecuzione C.d.S.).
L’etilometro visualizza su apposito display il risultato della
misurazione e, tramite stampante incorporata, ne fornisce la
prova documentale.
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Accertamento sanitario
(ad opera delle strutture sanitarie)
-In ogni caso di sinistro e sottoposizione
a cure mediche del soggetto/i ferito/i.
-Avviene tramite etilometro o prelievo e analisi
di liquidi biologici su specifica richiesta degli
organi di Polizia (inoltrata con qualsiasi mezzo:
oralmente, via fax…).
-Il medico è tenuto ad effettuare l’esame e a
rilasciare la relativa certificazione (indicante metodologia
utilizzata, esito dell’analisi e prognosi delle lesioni),
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati. Egli agisce
nella veste di “ausiliario di Polizia Giudiziaria”.
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Qualche dato…
Attività Polstrada - Dati relativi all’anno 2008 :
-Totale delle infrazioni accertate: 2.697.436.
-Conducenti controllati ex art. 186 C.d.S.: 1.343.439.
-Violazioni dell’art 186 C.d.S. accertate: 29.893.
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Qualche dato…
Gli uomini, più delle donne, tendono a porsi alla guida
dopo aver assunto sostanze alcoliche (rappresentano
circa il 95% dei contravventori).
La fascia di età più sanzionata è quella compresa tra i
23 ed i 27 anni.
La fascia oraria più sanzionata è quella compresa tra le
2 e le 4 del mattino (circa il 41% delle infrazioni
accertate). Segue quella tra le 4 e le 6 del mattino
(circa il 37% degli accertamenti).
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Qualche dato…
Numero di infrazioni accertate dalla Polizia
Stradale sul territorio nazionale
Primo semestre
2007
14.836
12.021 (viabilità
ordinaria)
2.815 (autostrada)
Secondo semestre
2007
16.526
13.615 (viabilità
ordinaria)
2.911 (autostrada)
Primo semestre
2008
14.463
11.831 (viabilità
ordinaria)
2.632 (autostrada)
Secondo semestre
2008
15.430
12.410 (viabilità
ordinaria)
3.020 (autostrada)
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Qualche dato…
Numero di infrazioni accertate dalla Polizia
Stradale sul territorio regionale
Primo semestre
2007
829
782 (viabilità ordinaria)
47 (autostrada)
Secondo semestre
2007
623
560 (viabilità ordinaria)
63 (autostrada)
Primo semestre
2008
599
544 (viabilità ordinaria)
55 (autostrada)
Secondo semestre
2008
561
508 (viabilità
ordinaria)
53 (autostrada)
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Grazie per la cortese attenzione
Commissario Capo della Polizia di Stato
dott. Federico Zaccaria
Centro Operativo Autostradale
Polizia Stradale di Udine
E-mail: [email protected]
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