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il progettista:
Arch. Guido Geuna
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Comune di Buriasco
collaboratore:
arch. Cristina Rostagnotto
PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
PROGETTO DI
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
DEFINITIVO
dott. geol.
Francesco PERES
Delibera di C.C. n°___________del___________
LIBRETTO DELLE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI
CNT-DED
IL SINDACO:
Armando ROMANO
IL SEGRETARIO:
dott. Giuseppe BURRELLO
N°commessa/
lavoro
Livello di
progettazione
U008_01
DEF
Tipo
N°Elab
Indice di
modifica
Oggetto
modifica
PRGC
Data
15/11/2012
Studio: Via Chisone, 13 - 10060 Osasco (To)
Tel 0121 341118 - E-mail [email protected]
P.IVA 07394900018
Disegnatore
C.R.
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Sommario
AVV. CATERINA AUDANO - PROT. COM.LE N. 36 DEL 04.01.2012......................................................................................2
PAOLINI ARDUINO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA AR.MAR DI ARDUINO PAOLINO E C S.N.C. - PROT.
COM.LE N. 112 DEL 11.01.2012 ....................................................................................................................................................3
SUOR. EUGENIA DONATI - LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL SS.
NATALE - PROT. COM.LE N. 142 DEL 13.01.2012 .....................................................................................................................4
JOCHEN HAUCK AMM. DELEGATO DELLA RENOILT GOR S.P.A. ......................................................................................5
PROT. COM.LE N. 166 DEL 16.01.2012 ........................................................................................................................................5
LOMARTIRE ANTONIO E ROSANO ELENA - PROT. COM.LE N. 197 DEL 18.01.2012.........................................................6
MONTICONE ELIO - PROT. COM.LE N. 212 DEL 19.01.2012 ...................................................................................................7
MERITANO ATTILIO E MINETTO BRUNA - PROT. COM.LE N. 205 DEL 19.01.2012 ...........................................................8
COMITATO DIFESA BURIASCO - PROT. COM.LE N. 228 DEL 20.01.2012.............................................................................9
PEANO GIOVANNI - PROT. COM.LE N. 240 DEL 21.01.2012 .................................................................................................12
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE BURIACO - PROT. COM.LE N. 262
DEL 23.01.2012 ..............................................................................................................................................................................15
BERTINETTO GUIDO E BERTINETTO CATERINA - PROT. COM.LE N. 263 DEL 23.01.2012 ...........................................17
UTC - PROT. COM.LE N. 241 DEL 23.01.2012 ...........................................................................................................................20
PROVINCIA DI TORINO - PROT. COM.LE 1417 DEL 20 APRILE 2012 “TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO
D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE” (D.C.C. N.33 DEL 13.10.2011 PROT. N. 295849 DEL 10.04.2012.....................23
CONTRIBUTO “Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia” - nota prot. n. 245489 del 22.03.2012 ....33
CONTRIBUTO “Servizio Valutazione Ambientale” - Prot. n. 0251669/2012/LB6-Titr 10.04.02 del 26.03.2012 ...............34
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE PROT. COM.LE 1824 DEL 27 MAGGIO 2012
“TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (D.C.C. N.33 DEL
13.10.2011)”PROT. N. 50082 DEL 17.05.2012 - VALUTAZIONI DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E
DELLA SINTESI NON TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS 152/08 E S.M.I......................................................43
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Avv. Caterina AUDANO - Prot. Com.le n. 36 del 04.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Estratto osservazione
Osserva che il baricentro del depuratore è stato posto non nel centro dell’impianto stesso ma nella zona
destinata al rimessaggio di attrezzature collocata a ridosso della cappella c.d. della Madonna della Neve.
L’errore materiale determina anche un’errata individuazione cartografica della fascia di rispetto
“inedificabile” a rispetto del depuratore.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
La misura della fascia di rispetto dell’impianto di depurazione deve sempre essere riferita a rilievi in sito
computando mt.100 dal perimetro dell’impianto stesso e quindi li propone la correzione dell’errore
materiale individuando con apposita simbologia l’esatta posizione del depuratore e la sua fascia di rispetto
di 100 m.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle tavole di Progetto di P.R.G.C:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
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Cotrodeduzioni
Paolini ARDUINO Legale rappresentante della AR.MAR di ARDUINO PAOLINO e C
S.n.c. - Prot. Com.le n. 112 del 11.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Estratto osservazione
Osserva che l’edificio uso uffici (fg. 3 n. 131) regolarmente licenziato non è inserito nell’area Dc7
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone l’aggiornamento della cartografia con l’inserimento dell’edificio oggetto di osservazione
Modifiche
E’ stata apportata modifica alla cartografia di base dello Strumento Urbanistico.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
Suor. Eugenia DONATI - Legale rappresentante della CONGREGAZIONE DELLE
SUORE DEL SS. NATALE - Prot. Com.le n. 142 del 13.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO “C2”
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Estratto osservazione
Osserva che l’inserimento in zona C di “espansione residenziale” di una parte della proprietà della
Congregazione impoverisce i servizi a verde agli ospiti della casa di riposo che e la qualità del servizio
erogato e chiede che venga ricercata l’area edificabile in altra zona del territorio comunale tale da non
sottrarre area verde vitale per le attività svolte dall’Ente.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
La previsione del progetto preliminare del PRGC aveva l’obiettivo di densificare il tessuto edilizio del
capoluogo come specificatamente richiesto dagli strumenti urbanistici sovra comunali (PTC2),
l’osservazione manifesta la volontà di non procedere alla trasformazione dell’area adducendo la legittima
motivazione che all’ente serve lo spazio verde di pertinenza. Considerato che anche se si mantenesse la
previsione urbanistica non si arriverebbe alla trasformazione dell’area per manifesta opposizione della
proprietà si propone di ridurre la superficie dell’area “C2” stralciandol’area oggetto di osservazione ed
eliminando la parte di pertinenza alla casa di riposo.
La riduzione dell’area C2 comporta un aumento della superficie dell’area B3e in cui è inserita l’area in
oggetto di proprietà della Congregazione delle Suore del S.S. Natale
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle tavole di Progetto di P.R.G.C:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
Nelle tabelle d’area allegate alle Norme Tecniche di Attuazione si corregge la superficie territoriale delle
aree C2 e B3e
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Jochen Hauck Amm. Delegato della RENOILT GOR S.p.a.
Prot. Com.le n. 166 del 16.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: “Dc.4”
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Estratto osservazione
Espone che l’area in proprietà della ditta è stata contrassegnata con la sigla Dc4 ed è stata ampliata e che è
stata definita un’area a destinazione turistico ricettiva contrassegnata con la sigla Dc5.
Propone la modifica del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale che deve tener conto di
queste significative variazioni. Secondo quanto osservato, alla luce del nuovo PRGC, il Piano di
zonizzazione acustica dovrà tenere conto della variazione di destinazione dell’area Dc5 confinante con
l’area in oggetto afferendo a tale area una zona di tipo industriale. Inoltre la ditta Renoilt GOR Spa ha
un’attività industriale a ciclo produttivo continuo e quindi il piano di zonizzazione acustica dovrà
considerare questo aspetto per assegnare la classe acustica all’area di appartenenza della ditta.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
La trasformazione dell’area oggi contrassegnata con la sigla Dc5 da area a destinazione agricola a
produttiva modifica anche gli aspetti acustici della zona. Nella relazione preliminare relativa alla
zonizzazione acustica per la verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche è stato valutato
l’ampliamento, (schede 7, 8) che in effetti presenta delle criticità, la zona Dc5 infatti è una zona produttiva
a specifico uso turistico ricettivo nella quale vengono svolti anche eventi che possono essere rumorosi nelle
ore serali, si propone che al posto della classe V come indicata nella relazione preliminare di verifica di
congruità con le nuove proposte urbanistiche di inserire la classe IV “aree di intense attività umane”. Si
propone la correzione del Piano di classificazione acustica e di integrare il Progetto Definitivo di nuovo
PRGC con tale elaborato.
Modifiche
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
LOMARTIRE Antonio e ROSANO Elena - Prot. Com.le n. 197 del 18.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: “B9”
Articolo NTA n° Territorio comunale: Cap. Relazione Estratto osservazione
Vista l’intenzione di chiedere licenza itinerante presso il comune di residenza e la necessità di rispondere ai
requisiti quali ricovero del mezzo e magazzino a norma chiedono di modificare le attuali specifiche
dell’art.26 lettere a,b,e,h,i,j, aggiungere anche la specifica lettera d)-commercio al minuto.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto è previsto lo stralcio dell’area B9 con relativa
classificazione della zona Paglieri in area agricola dove non è possibile assegnare destinazioni d’uso di tipo
commerciale al dettaglio.
Modifiche
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
MONTICONE Elio - Prot. Com.le n. 212 del 19.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: “B5”
Articolo NTA n° - 26 – ZONE B DI
Territorio comunale: -GENERALE
RISTRUTTURAZIONE E
COMPLETAMENTO
Cap. Relazione Estratto osservazione
Chiede che nell’ambito della zona B5e sia consentito, oltre a quanto già previsto dalle NTA, anche le
costruzioni di nuovi edifici nella aree libere con destinazione compatibile con l’uso residenziale ma che non
determinino incremento del carico antropico, fermo restando la facoltà dell’amministrazione comunale alla
richiesta di manleva che preveda la rinuncia alla richiesta danni nel caso di eventi alluvionali da parte dei
proprietari per le nuove costruzioni realizzate.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Nelle aree libere delle zone B poste in fascia di vincolo fluviale è possibile realizzare manufatti che non
determinino aumento di carico antropico così come definito dalle norme del PRGC, nell’ambito degli
ampliamenti ammessi per gli edifici esistenti. Un edificio autonomo può essere consentito solo come
pertinenza di un edificio principale (autorimessa, deposito, ecc…) mentre se a destinazione residenziale o
compatibile con la residenza determinerebbe comunque un aumento del carico antropico.
Si allega in calce specifico parere del Geol. Dott. Francesco Peres
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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MERITANO Attilio e MINETTO Bruna - Prot. Com.le n. 205 del 19.01.2012
Tavole: 1, 2,3
localizzazione proposta: CAPOLUOGO
Articolo NTA n° Territorio comunale: - CIMITERO
Cap. Relazione Estratto osservazione
Il signor Meritano Attilio con altri soggetti attuatori ricorda di aver stipulato una convenzione edilizia per
un PEC che prevedeva l’edificabilità delle aree poste in fregio al cimitero dove la distanza edificabile era di
m.150, che tutti i soggetti attuatori meno uno hanno sfruttato tutta la capacità edificatoria con progettazioni
adeguate restando nei limiti della distanza fissata dal PRGC e dal PEC, è evidente l’incongruità del diverso
trattamento riservato ai soggetti attuatori rispetto ad una riduzione della fascia cimiteriale prevista dalla
variante al PRGC che favorisce un solo soggetto, chiede pertanto di non modificare la fascia di rispetto
cimiteriale lasciando una fascia di verde, non occupata, per mantenere inalterata la situazione di PEC ed
attuale.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
L’edificabilità nella zona è regolata da un Piano Esecutivo Convenzionato che conserva tutt’ora la sua
validità mentre è scaduta la convenzione decennale. La variante al PRGC modifica le previsioni del PEC ed
arretra la fascia cimiteriale attestandola ragionevolmente ai limiti di una viabilità poderale e comunale. Lo
scopo è quello di sfruttare tutte le aree libere ed interstiziali come per altro richiesto specificatamente dal
PTC2, in modo da limitare il consumo di terreni agricoli di elevata fertilità, inoltre l’area risulta già
fortemente compromessa e permetterà di reperire e riorganizzare spazi pubblici a servizio delle residenze
esistenti e idoneo passaggio pedonale di collegamento con il centro del paese.
Modifiche
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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COMITATO DIFESA BURIASCO - Prot. Com.le n. 228 del 20.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: AREE AGRICOLE
Articolo NTA n° -29, 49
Territorio comunale: Cap. Relazione Estratto osservazione
Osserva:
1. l’art. 49 disciplina la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 7
prevede una distanza pari a 500 mt. dai fabbricati di civile abitazione per la realizzazione di impianti
superiori ai 5 Kw; ritiene che sia corretto consentire e incentivare la produzione di energia da fonti
rinnovabili ma ritiene altresì corretto favorire ed incentivare l’eliminazione nelle aree agricole delle
concimaie a cielo aperto. Questo duplice risultato può essere ottenuto con la realizzazione di impianti di
biogas. Considera da evitare la realizzazione di grossi impianti. Suggerisce quindi di mantenere i 500 mt
come distanza di riferimento di base, con possibilità di deroga per le aziende che trattano solo i biogas
autoprodotti e applicando le stesse distanze previste per le concimaie.
2. La distanza dell’at. 49 comma 7 per gli impianti è prevista:
- 500m da fabbricati di civile abitazione nel caso di impianti a biogas;
- 150 m dal perimetro delle aree di futura edificazione
- 10 m dai confini di proprietà.
Visto che si è inteso, correttamente tutelare maggiormente i fabbricati di civile abitazione rispetto agli
impianti a biogas, si ritiene che sarebbe corretto inserire anche la stessa distanza dei fabbricati riferita ai
confini di proprietà, visto che la realizzazione di un impianto potrebbe risultare fortemente condizionata per
le proprietà limitrofe, annullando di fatto eventuali possibilità edificatorie.
Per quanto riguarda il perimetro delle aree di futura edificazione le indicazioni appaiono quasi
contraddittorie in quanto un eventuale centrale a biogas deve rispettare una distanza di 500 m da un
fabbricato di civile abitazione esistente, ma soli 150 m dal perimetro di una futura espansione Edilizia,
trovandosi quindi a distanza molto inferiore rispetto ai fabbricati.
3. L’art.49 prevede il rispetto della DGR 1183 per quanto riguarda le limitazioni di eventuali impianti da
realizzare a terra. Non sono normate né in tale documento né nel PRG le serre destinate alla produzione
agricola, che non fanno parte, storicamente, delle modalità colturali in atto sul territorio. Si ritiene corretto
inserire una norma che vieti la realizzazione di serre allo scopo di realizzare impianti di potenza fino a 1
MW in aree agricole, anche se di prima e seconda classe di capacità d’uso. Si ritiene che a tutela dei suoli
agricoli, l’istallazione a terra debba essere evitata; si richiede di inserire un espresso divieto di istallazione
di impianti da fonti rinnovabili per i suoli di prima e seconda classe e comunque di buona produttività, con
la sola eccezione di aree già compromesse (es. area pista)al momento dell’approvazione del PRGC.
4. L’istallazione di impianti a biomasse non è normata. Si ritiene che debba essere inserito uno specifico
divieto per evitare che vengano autorizzati impianti non consoni alla realtà locale. Per esempio si propone
di inserire un valore di potenza termica massimo di 50 Kw., con l’obbligo di cogenerazione;
5. L’area destinata al depuratore è cartografata solo in alcune tavole e non in tutte. In finzione delle previsioni
edificatorie del PRGC è ipotizzabile che il depuratore esistente possa rivelarsi di dimensioni insufficienti.
Nella frazione Appendini e Rivasecca è prevista un’area di espansione senza che sia presente tale servizio.
Si ritiene utile procedere alla localizzazione a livello di PRGC definitivo delle aree destinate ai depuratori;
6. Per quanto concerne l’istallazione di impianti radioelettrici il comune di Buriasco è dotato di un
regolamento “standard” sulla base delle direttive regionali. Ai fini di evitare l’eccessiva dispersione sul
territorio di impianti si ritiene utile l’individuazione di aree di attrazione, preferibilmente di proprietà
comunale, per esempio nella zona artigianale o nell’area del cimitero;
7. L’art. 29 comma 15 stabilisce in una tabella i carichi spandibili per ettaro per diverse tipologie di
allevamento. Non è specificato chiaramente il periodo di tempo a cui si riferisce la quantità spandibile
(giornaliera, mensile, annuale). Il dato deve essere specificato. Si richiede una specificazione chiara e di
immediata comprensione, utilizzando parametri riferiti alla letteratura Regionale già presente
sull’argomento;
8. L’art. 29 comma 18 stabilisce per la realizzazione delle nuove stalle. Si richiede che le distanze indicate per
i suini valgano anche per gli allevamenti avicoli e di sanati. Si richiede inoltre che sia prevista una distanza
per gli allevamenti suinicoli, avicoli e di sanati in riferimento alle abitazioni di altra proprietà sia rurali che
non rurali non inferiore a m 250.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
N.B. Questa osservazione in parte ricalca quanto già osservato da FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE BURIASCO, da PENANO GIOVANNI, da BERTINETTO
GUIDO E CATERINA, le cui risposte si richiamano nello specifico per le parti omesse.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1. Si precisa che i 500 m di distanza sono riferiti alla produzione di biogas da rifiuti così come definiti dal
Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008. Si specifica inoltre che il biogas prodotto da deiezioni
animali non è considerato prodotto da rifiuti dalla normativa vigente e quindi non è da assoggettare alla
distanza dei 500 m
2. La proposta di porre la stessa distanza fra impianto a biogas e confini di proprietà a 150 m come la distanza
da abitazioni renderebbe molto difficile la realizzazione di tali impianti e pertanto si propone di non
accogliere l’osservazione anche in considerazione che il territorio agricolo è, ai sensi del PTC2,
inedificabile a tutti gli effetti. Si precisa infine che la norma vale solo per i fabbricati di civile abitazione
che non possono essere realizzati nel territorio agricolo e quindi non viene leso alcun diritto reale di
utilizzo dei suoli agricoli
Per quanto riguarda la seconda parte del punto 2 dell’osservazione viene accolta precisando al 7° comma
dell’art. 49 che le distanze indicate valgono sia dal perimetro dei nuclei abitati che dai fabbricati di civile
abitazione.
3. Si propone di accogliere l’osservazione integrando l’art. 49 al punto 8, lettera a) con il divieto di realizzare
impianti di pannelli fotovoltaici superiore a 1 MW di potenza su serre agricole. Si precisa che il riferimento
alla D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei
all'installazione di impianti fotovoltaici a terra” rappresenta già divieto di istallare impianti a terra su suoli
di prima e seconda classe. Si precisa che il comma 33 dell’art.29 norma l’utilizzo dell’area pavimentata
della “Pista” per ospitare impianti per la produzione di energia di fonti rinnovabili tipo fotovoltaico a terra
di qualsiasi potenza.
4. Non si ritiene necessario normare in modo specifico gli impianti a biomasse in quanto sono anche loro
ricompresi nell’articolo n.29 delle NTA ma possono essere realizzati in zona agricola da agricoltori e solo
in funzione dell’attività agricola mentre sono possibili impianti di produzione di energia di qualsiasi tipo
nelle zone a destinazione d’uso produttiva.
5. L’area destina ad area depuratore è stata individuata nelle tavole di “Progetto” di PRGC:
• Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
• Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
La frazione di Appendini e Rivasecca ,dove è prevista l’espansione residenziale, potrà essere collegato al
nuovo depuratore previsto sul confine con il comune di Vigone. In attesa di tale realizzazione il nuovo
insediamento dovrà dotarsi di idoneo impianto consortile di depurazione ai sensi delle vigenti normative in
materia al quale eventualmente, se opportunamente dimensionato, potranno allacciarsi le abitazioni
esistenti.
6. L’eventuale individuazione di aree nelle quali insediare gli impianti radioelettrici potrà essere fatta
nell’ambito di una modifica al relativo Regolamento.
7. Si propone di accogliere l’osservazione integrando l’articolo 29, comma 15 con la puntuale precisazione
dei limiti dell’articolato in funzione della normativa urbanistica statale e regionale, in ogni caso il comune
prima di autorizzare ampliamenti o nuove stalle dovrà verificare gli insediamenti alla luce della “normativa
nitrati” che non è una norma urbanistica ma ambientale e sanitaria; il regolamento regionale n.7/R del 20
settembre 2011, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2012, dà precise indicazioni nel merito.
8. Si propone di accogliere l’osservazione integrando l’articolo 29, comma 18 estendendo la distanza prevista
per gli allevamenti suini anche agli allevamenti avicoli ed ai sanati.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:
1.
2.
3.
7.
8.
E’ stato integrato il punto 7 dell’articolo 49;
E’ stato integrato il punto 7 dell’articolo 49
E’ stata integrata lettera a), comma 8 dell’art. 49;
E’ stato integrato il comma 15 dell’art. 29
E’ stato integrato il comma 18 dell’art. 29
- 11 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
4.
PEANO GIOVANNI - Prot. Com.le n. 240 del 21.01.2012
Tavole: GENERALE
localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° - GENERALE
Territorio comunale: - GENERALE
Cap. Relazione Estratto osservazione
Osserva:
a. INDIVIDUAZIONE ZONA B9 - REGIONE PAGLIERI
Non capisce per quale motivo l’Amministrazione comunale abbia voluto individuare la “zona di
completamento” con l’attribuzione di nuovi indici fondiari, in un gruppo di case sparse, sorto negli anni ’70, in
regime di legge “Ponte” (1967) lungo la strada comunale dei Paglieri, situata al di la della Circonvallazione,
staccata notevolmente dal tessuto urbano del Capoluogo e distante mediamente 1Km; non capisce la necessità
di individuare nuovi Borghi permettendo nuove costruzioni ed un notevole incremento dell’esistente, quando
Buriasco è già costruito per oltre il 50% da case sparse, nuclei rurali e frazioni esistenti da secoli (ad esempio
Rivasecca) che peraltro non sono oggetto di alcun intervento;
Ma la contraddizione peggiore consiste nell’aver deciso di individuare la zona B9 in questione, su aree oggetto
di vincolo idrogeologico (EMA) senza neppure contrassegnarla con la lettera “e” così come sarebbe necessario
secondo la relazione tecnica dell’estensore del Piano, arch. Geuna, al punto 12.3, par.38. Propone pertanto di
voler considerare la possibilità di annullare l’individuazione di tale zona, stante soprattutto il pericolo di
esondabilità evidenziato dallo studio idrogeologico;
b. ZONA DI ESPANSIONE EDILIZIA C1
Con riferimento alla prevista zona di espansione residenziale contrassegnata con la lettera C1 situata ad OVEST
del centro abitato, in prossimità di via Tegas, si devono rilevare alcune criticità:
1. La zona in questione è si idonea allo scopo, ma risulta essere troppo di distante dal centro abitato,
soprattutto se la si confronta con una zona analoga, posta a nord delle scuole, facilmente
raggiungibile da due strade urbane e situata soltanto a 300 m circa dalla piazza principale del
paese, centro della vita cittadina;
2. La zona C1 necessiterebbe di un collegamento fognario, di nuovo impianto, fino al depuratore,
posto a valle (EST) del concentrico, lungo almeno 1000 n, da costruirsi ex-novo, poiché non è
pensabile collegarsi alla fognatura esistente in via Tegas e via IV novembre già sottodimensionate
ed a rischio esondazione. Il costo di questo nuovo tronco di fognatura graverebbe notevolmente
sulla realizzazione della nuova zona di espansione tanto da vanificare ogni iniziativa;
3. Sempre per i motivi adottati in precedenza (vicinanza al centro e situazione fognaria) sarebbe
auspicabile l’individuazione di una piccola zona di completamento B in prossimità di via San
Bernardo, posta ad Est del centro abitato, per i seguenti motivi:
• Terreni di scarsa qualità;
• Ricucitura di tessuto urbano per la presenza di altra abitazione;
• Necessità di un solo piccolo tratto di fognatura essendo la zona non lontana dal depuratore;
• Zona praticamente già urbanizzata;
• Vicinanza al centro (300 m).
c. ZONA D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Con riferimento al punto 12.3.4 “Aree ad utilizzazione produttiva di nuovo impianto” di cui a pagina 42 della
relazione tecnica si rileva che la potenzialità complessiva delle varie Dc, per ampliamenti e nuovi impianti è
pari a circa 21.600 mq di nuova superficie coperta. Ora nell’analizzare le motivazione dei vari interventi per
ampliamenti e nuove costruzioni, appare sproposita la previsione del PRGC, sia rispetto alla situazione di
mercato sia rispetto alle necessità delle aziende esistenti. In un momento di grave crisi economica che ha già
portato molte imprese al fallimento e alla chiusura di alcuni stabilimenti industriali anche a Buriasco, ora vuoti
ed inutilizzati, sembra veramente enorme la previsione effettuata. Si rileva inoltre che quanto previsto
comprometterà terreni agricoli di elevata qualità per oltre 30000 mq. Meglio sarebbe incentivare il recupero
dell’esistente, vuoto, inagibile o comunque sottoutilizzato, privilegiando ristrutturazioni con ampliamenti
adeguati allo scopo.
d. EDIFICAZIONE IN AREE AGRICOLE
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
L’art.49 comma 7, disciplina la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e fissa
le distanze di:
500 m da fabbricati di civile abitazione nel caso di impianti a biogas;
150 m dal perimetro delle aree di futura edificazione;
10 m da confine di proprietà.
Ritiene che sia necessario incentivare la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia ma anche
cercare di limitare il più possibile le concimaie a cielo aperto, spreco di terreni agricoli di pregio e speculazioni
di vario genere a danno dell’ambiente e delle persone.
Richiede pertanto di parametrare le distanze in funzione delle dimensioni e diminuire la distanza per le aziende
che trattano elusivamente biogas autoprodotti. Visto che la costruzione di un impianto a biogas potrebbe
arrecare danno alla proprietà dei vicini richiede che le distanze dai confini di proprietà siano uguali dalle case di
civile abitazione in quanto si limita la facoltà del vicino di edificare nella sua stessa proprietà. L’art. 49 prevede
il rispetto della DGR 1183 per quanto riguarda le limitazioni di eventuali impianti fotovoltaici da realizzare a
terra. La norma all’art.3 della suddetta legge consente agli imprenditori agricoli di installare impianti di potenza
fino a 1 MW in aree agricole anche in I o II classe di capacità d’uso. Richiede che sia inserito un espresso
divieto a tutela dei suolo agricoli di I e I classe. Non sono normate le centrali biomasse, ritiene che dovrebbe
essere fissata una potenza massima di 50 Kw con l’obbligo di cogenerazione. Inoltre per ciò che concerne la
distanza delle stalle suinicole dalle abitazioni ritiene che per tutelare tutti i cittadini in egual misura le distanze
debbano essere portate tutte a 500 m sia nel caso di aree residenziali sia nel caso di case sparse o altro in quanto
100 m o addirittura 50 m ci sembrano una distanza veramente irrisoria per un’ allevamento suinicolo.
N.B. Questa osservazione in parte ricalca quanto già osservato da FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE BURIASCO, dal COMITATO DIFESA BURIASCO, da
BERTINETTO GUIDO E CATERINA, le cui risposte si richiamano nello specifico per le parti omesse.
a. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
L’individuazione della zona Paglieri come area di completamento B9 risponderebbe ad alcune delle prescrizioni
del PTC2 che raccomanda di procedere alla densificazione del tessuto edilizio esistente cercando anche le
risorse per infrastrutturarlo. Successivamente si è proceduto ad un altro adempimento previsto dal PTC2, la
verifica delle aree dense, di transizione e libere che è stata effettuata ai sensi degli artt. 15,16,17 del PTC2
stesso. Tale verifica, avvenuta in sede di conferenza di servizi presso la Provincia di Torino, ha permesso di
individuare avvalendosi del modello provinciale, le aree dense, di transizione e libere riferite all’intero territorio
comunale. In questa fase è stato possibile valutare e constatare che la regione Paglieri non può rientrare tra le
aree di transizione e neppure tra quelle dense e che quindi non può essere indicata come area di completamento,
il che ha determinato la necessità di stralciare l’area D9 e di riportarla alla destinazione agricola classificando
gli edifici non agricoli esistenti come residenziali in zona impropria (vedi anche controdeduzione punto a.) del
CONTRIBUTO Servizio Valutazione Ambientale ).
b. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
La risposta tecnica a questa parte dell’osservazione è comunque molto difficile perché entrambe le
localizzazioni proposte prospettano vantaggi e criticità. In merito alla nuova zona di espansione C1 la
localizzazione proposta, a nord-ovest del centro abitato, risponde a precise esigenze di tipo urbanistico,
ambientale ed edilizio. Si tratta di localizzazione ottimale sia dal punto di vista della sicurezza idrogeologica
che da quello di riqualificazione e ricucitura della frangia nord ovest del paese che consente anche di risolvere
alcune situazioni critiche in merito alla viabilità esistente, inoltre è occasione per riqualificare in senso positivo
una porzione di paese molto compromessa dall’edificazione degli anni ’70. La proposta alternativa formulata
con l’osservazione ha le stesse valenze di sicurezza e ricucitura della localizzazione attuale della C1 ma
verrebbe a situarsi dietro la villa comunale in prossimità del cimitero compromettendo le possibilità di
ampliamento ed espansione dell’area scolastica. Inoltre verrebbe a situarsi in un contesto “risparmiato” dalle
compromissioni degli anni ’70 , paesaggisticamente salvaguardato e conservato.
Altre considerazioni più prettamente urbanistiche sono possibili sull’argomento: le scelte urbanistiche in realtà
le ha imposte il piano per l’assetto idrogeologico (PAI) perché quelle più logiche sarebbero state il recupero, il
riutilizzo e la densificazione di tutta la parte sud del concentrico, cosa impossibile per la presenza del torrente
- 13 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Lemina. Tutta l’area storicamente e tradizionalmente destinata al nucleo abitato ed alle attività manifatturiere
posta lungo le sponde del torrente non è più possibile considerarla nell’ambito dello sviluppo sociale e
produttivo del paese, è come congelata ed ingessata nell’attuale assetto. Il PRGC ha dovuto individuare nuove
linee di sviluppo urbano escludendo tutta la parte sud per i motivi già citati, ha inoltre escluso la parte ad est del
paese per non compromettere la zona del castello di indubbio valore paesaggistico e storico; (a tal proposito
occorre notare che è anche stata stralciato un collegamento viabile in quella zona per motivi di tipo storicoambientale). Restava solo il lato nord del capoluogo e la scelta è caduta sulla parte ad ovest del lato nord di
nuovo per considerazioni ambientali e storiche in quanto si riteneva e si ritiene che un nuovo insediamento sia
meno impattante sulle parti storiche ed ambientali del paese pur senza ignorare le criticità che in parte evidenzia
l’osservazione e che possono solo essere superate con una alta qualità edilizia ed urbanistica che è determinata
dalle precise e non negoziabili disposizioni normative contenute nelle NDA del PRGC.
La proposta di un’area di completamento in prossimità della via San Bernardo non è stata perché ritenuta
eccessivamente marginale rispetto al concentrico, soprattutto perché isolata da una strada Provinciale.
c.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di accogliere l’osservazione riducendo tutte le possibilità di ampliamento degli insediamenti
produttivi esistenti per incentivare il recupero dell’esistente, limitando le aree di pertinenza a quelle già
compromesse dal punto di vista agricolo.
d. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di accogliere l’osservazione (vedi controdeduzione all’osservazione “COMITATO DIFESA
BURIASCO Prot. Com.le n. 228 del 20.01.2012”)
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle norme di Attuazione, art. 49;
Sono state modificate le tavole di Piano :
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
- 14 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
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FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE
BURIASCO - Prot. Com.le n. 262 del 23.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° -29, 49
Territorio comunale: - ZONE AGRICOLE
Cap. Relazione Estratto osservazione
Osservazioni e proposte di modifica:
a)
comma 4, art. 29 delle NTA, allineando il testo alle previsioni normative della LR 56/77, art.25, 3°
comma, punto b). Propongono il seguente testo”…per l’uso esclusivo degli imprenditori agricoli di cui
alla lettera A e dei salariate…” questo ad evitare possibili interpretazioni difformi – peraltro sarebbe
complessa la giustificazione circa i salariati agricoli in assenza di impresa datoriale;
b) La previsione del comma 7, art. 29 può essere eccessivamente penalizzante, in presenza di fondi di
ampia dimensione territoriale; all’elenco dei comuni di cui all’art. 12 occorre a nostro avviso
aggiungere i comuni di Scalenghe e Cercenasco;
c) al comma 15 deve essere meglio precisato il titolo della tabella relativa ai carichi ammessi in quanto
trattasi, con tutta evidenza, non di carichi di deiezioni, come sembra evincersi dal testo, ma bensì del
carico massimo di bestiame, espresso in quintali di peso vivo/ettari
d) comma 16 chiede conferma circa la definizione di “allevamento industriale intensivo”; dal contesto
(art.6, comma 2.n) pare intendersi come tale ogni allevamento che non sia sostenuto dalla capacità di
auto approvvigionamento foraggero per almeno il 35%
e) riguardo al comma 18 propone:
1. per l’impianto di nuovi allevamenti avicunicoli o parchi faunistici, vengano comunque applicate,
per tutte le diverse casistiche, le distanze minime che saranno stabilite per quelli suinicoli;
2. ferme restando le previsioni di cui ai punti a,b,d, si ritiene che potrebbe essere superata la
suddivisione fra ambito di vicinato rurale e non rurale, come configurato ai punti c,e. In proposito
propone l’adozione di un meccanismo flessibile, che fissi fasce di rispetto a livello base – ipotizzano,
per entrambe le casistiche, 50 mt per strutture destinate all’allevamento bovino e 250 m per le altre
tipologie – ma con espressa possibilità di deroga, in diminuzione, in presenza di atto pubblico di
assenso dei terzi coinvolti, sempre comunque nel rispetto dl limite minimo di cui al punto d.
3. chiede venga introdotto un meccanismo di reciprocità, con analoga definizione di fasce di rispetto,
tale da impedire formalmente l’inserimento di una nuova residenza, rurale o non rurale, in presenza di
allevamenti preesistenti
• al comma 18 si chiede venga ridotto a 5m lo spessore delle cortine verdi di
schermatura, anche in adeguamento alla norma generale che prevede l’edificabilità
di diverse tipologie strutturali a m 5 dai confini di Proprietà; altrettanto per le
previsioni di cui al comma 24;
• art. 49, propone che le prescrizioni a carattere paesistico ambientale di cui al comma
8, al momento previste per il solo ambito fotovoltaico a terra, si applichino anche per
la parte tecnicamente possibile, per l’ambito relativo alla produzione valorizzazione
del biogas.
N.B. Questa osservazione in parte ricalca quanto già osservato da PEANO GIOVANNI, dal COMITATO DIFESA
BURIASCO e da BERTINETTO Guido e Caterina le cui risposte si richiamano nello specifico per le parti omesse.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
a)
Si propone di modificare l’articolato delle norme eliminando la lettera f) del punto 4 dell’articolo n.29
delle NDA relativa ai salariati agricoli.
- 15 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
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b) Per errore materiale sono stati dimenticati i comuni contermini di Scalenghe e Cercenasco, si propone
di integrare l’elenco dei comuni per i quali sono ammessi gli accorpamenti di volumi con i comuni di
Scalenghe e Cercenasco (articolo 29 delle NDA);
c) Si propone di accogliere l’osservazione integrando l’articolo 29, comma 15 con la puntuale
precisazione dei limiti dell’articolato in funzione della normativa urbanistica statale e regionale, in
ogni caso il comune prima di autorizzare ampliamenti o nuove stalle dovrà verificare gli insediamenti
alla luce della “normativa nitrati” che non è una norma urbanistica ma ambientale e sanitaria; il
regolamento regionale n.7/R del 20 settembre 2011, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2012, dà
precise indicazioni nel merito
d) Si propone l’integrazione del comma 16 a conferma di quanto osservato;
e) Si propone di accogliere l’osservazione :
1. Si integra il comma 18 estendendo agli allevamenti avicunicoli quanto previsto per gli
allevamenti suinicoli;
2. La distinzione tra edifici di abitazione rurale e non è importante per determinare alcune azioni
di salvaguardia del territorio e di chi è insediato: ponendo distanze maggiori per gli edifici di
abitazione non rurale si cerca di evitare accostamenti impropri salvaguardando invece le
capacità operative per le aziende agricole;
3. Si precisa che il meccanismo di reciprocità è già presente nelle norme di piano e quindi non
sono state effettuate modifiche al corpo normativo;
• In accoglimento di questa osservazione viene ammessa la riduzione da 10 a 5 mt.
della profondità delle fasce verdi previste a protezione delle attrezzature agricole,
inoltre in accoglimento di altra osservazione le fasce verdi di protezione sono state
limitate ai fronti visibili da spazi o viabilità pubblica;
• Si propone che vengano applicate le stesse norme previste per il fotovoltaico a terra
anche per altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 49, comma
8)
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione all’artt. 29 e 49
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
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BERTINETTO Guido e BERTINETTO Caterina - Prot. Com.le n. 263 del 23.01.2012
Tavole: localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° -49
Territorio comunale: - AREE AGRICOLE
Cap. Relazione IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
Estratto osservazione
Osservano:
a. l’art. 49 “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”:
1. In merito all’istallazione di nuovi impianti per la produzione di energia a “biogas” e/o “biomasse”
e/o l’ampliamento degli impianti esistenti siano individuate modalità di intervento che riprendano
la normativa già prevista per gli impianti fotovoltaici a terra e nello specifico individuata dai
commi 8.a) e 8.b) dell’art. 49 delle NTA con particolare attenzione non solo all’impatto
paesaggistico-ambientale ma anche in merito alla presenza di abitazioni – seppure con carattere
rurale;
2. Sia previsto per la realizzazione di impianti a “biogas” e/o “biomasse” a garanzia del puntuale
adempimento anche degli interventi di mitigazione ambientale con “cortina a verde” adeguata
polizza fideiussoria si per la realizzazione che per la garanzia di attecchimento della “schermatura
verde” (art.49, comma 8.c);
3. La documentazione edilizia da allegare alla richiesta di autorizzazione riprenda quanto richiesto
per gli impianti fotovoltaici a terra e/o eolici al comma 8.d) sempre dello stesso art. 49 delle NTA
di Variante.
4. Le prescrizioni edilizie ed urbanistiche relative alla realizzazione di nuovi impianti a biogas siano
distinte non solo riferendosi genericamente ad impianti superiori a 5 Kw, ma prevedendo norme
differenziate a seconda che l’intervento sia realizzato da aziende esistenti che coprono le proprie
concimaie/vasche liquami e producono energia è diretta principalmente all’autoconsumo rispetto
a nuovi impianti la cui produzione di energia è diretta principalmente alla vendita.
5. Per la realizzazione di impianti a biogas e/o biomasse siano indicate le distanze da rispettare per
gli edifici esistenti distinguendoli fra quelli che fanno parte del proprio centro aziendale, sia
abitazione sia ad uso agricolo, rispetto agli edifici di diversa proprietà ponendo particolari ed
adeguate distanze per i fabbricati ad uso abitazione anche rurale e comunque mantenendo le
previste distanze di 500 m in caso di impianti superiori a 150 Kw la cui produzione di energia è
diretta principalmente alla vendita.
b. Art. 29 – “zone E – Agricole”:
1. Al comma 12 per l’accorpamento dei volumi siano indicati anche i comuni di Scalenche e
Cercenasco;
2. Le distanze previste dal comma 18 per la realizzazione di nuove stalle siano ampliate con
particolare riferimento alle case di abitazione rurale e/o alle case sparse per quanto concerne gli
allevamenti suinicoli e ogni distanza indicata per tali allevamenti di avicoli e sanati. A tal riguardo
facendo riferimento ai PRG dei comuni della provincia di Torino e Cuneo di propone:
• Distanze dai centri aziendali esistenti e/o dalle case sparse non inferiori a m 250 per stalle di
suinicoli, sanati, avicoli;
• Tali distanze siano applicabili anche nel caso di trasformazioni di stalle esistenti attualmente
dedicate ai bovini in allevamenti di suini, sanati, avicoli;
• Il comma 22 relativo ai silos a trincea sia rivisto in merito alla “schermatura verde dello
spessore di 10 m” soprattutto in riferimento ai centri aziendali esistenti, riducendola
proporzionalmente alle dimensioni dei silos e comunque prevedendola solo per eventuali spazi
pubblici o verso il centro abitato e non verso il centro aziendale stesso;
• Il comma 24 relativo alle vasche fuori terra per accumulo di liquame sia applicabile solo per le
nuove realizzazioni isolate e non facenti parte di un centro aziendale rurale.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
N.B. Questa osservazione in parte ricalca quanto già osservato da FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO - SEZIONE BURIASCO, da PEANO GIOVANNI e dal COMITATO
DIFESA BURIASCO le cui risposte si richiamano nello specifico per le parti omesse
a. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1.2.3.
Si propone che vengano applicate le stesse norme previste per il fotovoltaico a terra anche
per gli impianti di valorizzazione e produzione del biogas e biomasse (art. 49, comma 8) ;
4.
Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto eventuali disagi provocati dall’eccesiva
vicinanza di impianti biogas alle case di civile abitazione non è diverso se si tratta di un impianto
di produzione di biogas per autoconsumo rispetto a quelli destinati alla vendita;
5.
In parte accoglibile precisando che la distanza di 500 m per gli impianti a biogas è riferita
esclusivamente a impianti ove la produzione di biogas avviene in loco da trattamento di rifiuti;
b. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1. Si propone di aggiungere all’elenco dei comuni per i quali sono ammessi gli accorpamenti di
volumi i Scalenghe e Cercenasco (art. 29);
2. Si propone di accogliere l’osservazione estendendo le distanze oltre che agli allevamenti suinicoli
anche agli avicoli e ai sanati
• Si propone di portare la distanza dai centri aziendali esistenti e/o dalle case sparse non
inferiori a m 500 per stalle di suinicoli, sanati, avicoli;
• Si precisa che l’estensione richiesta è già prevista dal comma 18;
• In accoglimento di questa osservazione viene ammessa limitando le fasce verdi sui lati
visibili da spazi o strade pubbliche;
• Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione limitando le fasce verdi sui lati
visibili da spazi o strade pubbliche;
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione all’artt. 29 e 49.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
UTC - Prot. Com.le n. 241 del 23.01.2012
Tavole: GENERALE
localizzazione proposta: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Territorio comunale: - GENERALE
Cap. Relazione Estratto osservazione
1. Escludere l’insediamento nelle zone agricole di discariche, cave e depositi a cielo aperto;
2. Integrare l’art. 29 (zone agricole) normando puntualmente la distanza da confini;
3. Diminuire la distanza da strada comunali nelle aree “C” di espansione residenziale (Tabelle d’Area) e
eliminare schema della sezione stradale già riportato nell’Allegato 1 alle NdA;
4. Chiarire quali interventi sono ammessi nelle aree individuate dal PRGC con sigla “PdR” in assenza di PdR;
5. Definire nelle norme quali sono le aree di PRGC interessate dall’Addensamento Storico Rilevante “A1”
come da DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificato con DCR 24 marzo 2006 n. 59-10831;
6. A maggiore tutela delle aree a corona del concentrico individuare come Ara la zona nord est vicina al
cimitero;
7. Verificare la concordanza delle “Previsioni dimensionali” alla lettera n. delle tabelle d’Area delle zone C1,
C2 e C3 con quanto riportato nella Relazione Illustrativa;
8. Correzione di errore materiale in cartografia – inserimento di tettoia regolarmente denunciata a catasto fg.
7, n. 48, sub 7;
9. Correzione di errore materiale – inserimento di Azienda agricola in cartografia al foglio 22 mappale 77;
10. Correggere errore materiale nell’ ALL 7 – pagina 25, edifici n. 442, 443 e 444. All’edificio 442 dovrà
corrispondere il civico 16, 4 abitanti e n. 1 famiglia, all’edificio 443 il n. civico 14 e all’edifico 444 il
numero civico 14, n.2 abitanti e n. 1 famiglia.
1. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone la modifica dell’articolo 29, 1° comma vietando l’insediamento nelle zone agricole di
discariche, cave e depositi a cielo aperto;
2. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di integrare l’art. 29 inserendo un ultimo comma relativo le distanze
3. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone la modifica della scheda d’area delle zone “C” correggendo la distanza da strada comunale da
8,50 a 5,00 e lo stralcio della sezione stradale.
4. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
- 20 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Si propone la modifica dell’articolo 26, comma 3 specificando che in assenza di PdR ove specificatamente
previsto dal PRGC sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 6
giugno 2001 n.380.
5. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone la modifica del punto 4 dell’art. 25, del comma 1 dell’art. 26 e comma 1 dell’art. 27;
6. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone la modifica delle Tavole di PRGC individuando l’area a nord-est del concentrico come “Ara”
area di rispetto ambientale.
7. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di accogliere l’osservazione correggendo gli errori materiali alla lettera n. nelle tabelle d’area
relative le zone “C”;
8. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Non accoglibile perché manca agli atti la corretta individuazione cartografica, la stessa potrà essere inserita
in mappa in seguito ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo n.17 della LR 56/77 smi
9. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di accogliere l’osservazione aggiornando la cartografia;
10. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di accogliere l’osservazione aggiornando l’ALL 7;
Modifiche
Sono state modificate le Norme Tecniche di Attuazione;
1. è stato integrato l’art. 29, comma 1;
- 21 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
2.
3.
4.
5.
6.
è stato inserito il comma 35 all’art. 29;
è stata modifica la tabella d’area relativa alle zone C1, C2 e C3;
è stato integrato il comma 3 dell’art. 26;
sono stati integrati: punto 4 dell’art. 25, comma 1 dell’art. 26 e comma 1 dell’art. 27;
Sono state modificate le tavole:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni
d’uso e vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
- Capoluogo
- Area industriale di via Pinerolo
- Frazione Appendini e Cascina Rivalba
9. Sono state modificate le tavole:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni
d’uso e vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
- 22 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
PROVINCIA DI TORINO - Prot. com.le 1417 del 20 aprile 2012 “TRASMISSIONE DEL
PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE” (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011 Prot. n. 295849 del 10.04.2012
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Cap. Relazione
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
Estratto osservazione
a) In riferimento agli elementi di incompatibilità descritti nella deliberazione provinciale, suggerisce di:
1. limitare l’estensione delle nuove aree residenziali ed in particolare gli ambiti C1 e C3, ipotizzando, ad
esempio, una previsione di crescita di 196 abitanti (10% di 1966 abitanti in progetto nel P.R.G.C. vigente)
da suddividersi in:
56 ab. (recupero nuovi vani non occupati);
11 ab (dalle zone A);
87 ab (dalle zone B);
42 ab (zone C);
2. Rivedere le previsioni di nuovi impianti produttivi (incompatibili con il PTC2) identificare con
perimetrazioni finalizzate al contenimento del consumo di suolo libero, le attività presenti sul territorio,
valutando quelle che per esigenze produttive, di sicurezza sul lavoro o igienico sanitarie necessitano di
maggiori spazi, verificando il riuso degli immobili inutilizzati per rilocalizzare quelle attività (ad esempio
Dr1) che non possono ampliare;
b) Porre attenzione all’incremento udometrico (direttiva comma 9 bis. Dell’art. 21 delle NTA del PTC2
c) Rotatoria fra la SP 138 e la SP 195: suggerisce di definire le caratteristiche geometriche dell’intersezione
verificandone la congruità con la normativa vigente (Decreto del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 19 aprile 2006) consultando il servizio Programmazione viabilità della Provincia;
d) Il potenziamento della sezione stradale della SP 195, in direzione Riva di Pinerolo, dovrà essere conforme
con le piattaforme stradali codificate con il Decreto Ministeriale del 05.11.2011 ed assumere almeno le
caratteristiche geometriche delle sezioni (LE) categoria F2 (larghezza 8,5 m) condividendo tali scelte
progettuali con il Servizio Viabilità della Provincia;
e) Per quanto attiene al nuovo tracciato, variante alla SP 160, viene richiamata la Direttiva al comma 1, art 41
delle NdA del PTC2 “la programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove
infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddifare i seguenti
requisiti […].Dalla valutazione delle tavole di Piano parrebbe emergere qualche criticità sulla
frammentazione dei lotti agricoli, sulla creazione di lotti interclusi e sul consumo del suolo, come peraltro
emerge dal parere del servizio Valutazione Impatto Ambientale;
f) La previsione di insediare una prima localizzazione commerciale di tipo L1 nell’ambito Dc1 e una seconda
nell’area DC2 entrambe poste in fregio a una viabilità sovra comunale, potrebbe rendere necessari alcuni
interventi sugli assi stradali che favoriscano l’accesso e il deflusso dell’area. Si suggerisce di condividere
tali scelte progettuali con il Servizio Viabilità della Provincia;
g) In riferimento ai criteri commerciali approvati con Delibera di C.C. n. 36 del 06.12.2012 richiama quanto
richiesto dal settore competente regionale con nota prot. n. 4746/DB1607 del 27.03.2012, e considerato che
le due localizzazioni L1 parrebbero non rispettare “…la definizione di cui all’art.14 della DCR 563-13414
del 29.10.1999 e s.m.i. si suggerisce di integrare gli atti inviati agli uffici Regionali prima di procedere
all’adeguamento degli strumenti urbanistici
h) Sarebbe opportuno identificare nelle tavole di Piano l’Addensamento Storico Rilevante A1 e delle due
Localizzazioni L1;
i) Si suggerisce di integrare gli atti di Variante con il Piano di Classificazione acustica (L.R. 52/2000)
j) Suggerisce di coordinare gli elaborati “Allegato 1” e “Legenda” per quanto riguarda la legenda che
nell’elaborato di Sintesi (ALL1) riconosce le classi utilizzando simboli alfanumerici che nella tavola
“Legenda” non sono presenti.
k) Al punto 1.2.2. della circolare PGR n. 7/LAP del 08.05.1996 “il documento cartografico …dovrà essere
obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall’urbanista. Sarebbe pertanto opportuno ottemperare a
quanto detto prima dell’adozione del Progetto Definitivo;
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
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Cotrodeduzioni
l)
a titolo di apporto collaborativo ricorda l’art. 7 delle NdA del PTC” secondo il quale parrebbe opportuno
regolamentare l’insediamento di nuove attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante e identificare gli
stabilimenti “sotto soglia”, ai sensi dell’art.19 delle NdA della “Variante in tema di Stabilimenti a rischio di
incidente rilevante” al PTC”;
m) in riferimento alle problematiche idrogeologiche e sulla scorta della documentazione annessa alla variante
il Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia ha definito il proprio contributo con la nota
prot. n. 245489 del 22.0.2012
n) Soggetto con competenza ambientale: Provincia di Torino – “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”. In
riferimento ai nuovi piani, ai sensi dell’Allegato II della DGR n.12-8931 del 09.06.2008 l’autorità
competente è la Regione Piemonte e l’autorità procedente l’Amministrazione comunale, la provincia è
nello specifico il “Servizio Valutazione Impatto Ambientale” in qualità di soggetto con competenza
Ambientali (SCA) sulla scorta del rapporto ambientale e sintesi non tecnica, presentata con nota prot. n.
0251669/2012LB6-Titr10.04.02 del 26.03.2012.
Parere Tecnico
N.B. Le osservazioni contenute nel parere della PROVINCIA sono molto articolate e spaziano dai contenuti
urbanistici a quelli edilizi a quelli ambientali, pertanto le stesse saranno considerate anche in merito alla revisione
del rapporto ambientale e per la relativa sintesi non tecnica.
a) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1. In riferimento agli elementi di incompatibilità descritti nella deliberazione provinciale che lamenta
l’eccessiva previsione di crescita del fabbisogno residenziale rispetto a quanto previsto dall’art.21 delle
NTA del PTC2, si ritiene che la crescita computata sia corretta in quanto comprende anche interventi di
ristrutturazione urbanistica; pertanto alla soglia massima ammessa dal comma 7 dell’articolo 21 della NTA
del PTC2, del 10% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente (pari a 196 abitanti circa )
deve aggiungersi un incremento pari al 7,5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente
calcolata ai sensi della LR 56/77 smi (comma 7 bis dell’articolo 21 delle NTA del PRGC) per interventi di
ristrutturazione urbanistica non ancora contemplati dal PRGC vigente. L’incremento di popolazione
determinato dagli interventi di ristrutturazione urbanistica in area B8 sono pertanto da considerarsi
aggiuntivi purché restino entro la soglia del 7,5% che risulta essere pari a 150 abitanti (1996 x 7,5%),
inoltre non devono essere computati nella crescita di popolazione quella derivante dalla possibile
occupazione dei vani vuoti o sfitti in quanto tale dato si modifica continuamente e non è determinante ai
fini del computo della capacità insediativa, inoltre quei vani sono conteggiati nella capacità insediativa
dello strumento vigente. Il prospetto che segue contiene la dimostrazione numerica di quanto affermato:
Tabella delle aree che determinano incremento del carico urbanistico per interventi edilizi di nuova
edificazione
zona urbanistica
Incremento
di Soglia
massima
di
abitanti
incremento ammessa dal 7
comma art.21 NTA PTC2
A
11
Incr. Pop. = 1966 x 10%
B (esclusi interventi di ristrutturazione urbanistica) 43
C
176
TOTALE
230
196
Riduzione dei popolazione necessaria per rientrare 230-196 = 34 abitanti
nei parametri dell’art.21 NTA PTC2
Tabella delle aree che determinano incremento del carico urbanistico per interventi edilizi di
ristrutturazione urbanistica
zona urbanistica
Incremento
di Soglia
massima
di
abitanti
incremento ammessa dal 7
comma art.21 NTA PTC2
B (solo interventi di ristrutturazione urbanistica in 44
Incr.pop = 1966 x 7,5%
B8)
TOTALE
44
150
L’incremento è conforme ai parametri dell’art.21 NTA PTC2
- 24 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
La riduzione dell’incremento di popolazione è ottenuta mediante una diminuzione delle aree di espansione e
completamento come da seguente tabella:
Area
Superficie
Superficie
Abitanti
Abitanti
Diminuzione
urbanistica
territoriale
territoriale
teoricamente
teoricamente della
vigente
modificata
insediabili nel insediabili in popolazione
vigente
variante
insediabile
C2 (stralcio a 5977
1194
21
4
17
seguito
accoglimento
osservazione)
B9 (Paglieri)
2
C1
28437
23437
102
84
18
TOTALE
37
Il recupero di vani non occupati non determina un incremento di popolazione rispetto a quella dello strumento
urbanistico vigente calcolata ai sensi della LR 56/77 smi in quanto gli stessi sono già compresi nel computo
dello strumento vigente.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alla Norme Tecniche di Attuazione e alle tavole di
Progetto di P.R.G.C:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e vincoli dei
comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
- Capoluogo
- Frazione Appendini
2. Il PRGC adottato non prevede nuovi insediamenti produttivi e si limita a consentire limitati incrementi
degli insediamenti produttivi esistenti, per contenere ulteriormente il consumo di suolo si propone di :
rideterminare i perimetri delle aree contrassegnate con le sigle Dc1 e Dc7, eliminando anche la zona
Dc6 e andando ad individuare puntualmente e a normare i singoli edifici produttivi in area impropria
(ZONE “B” e “E”di Piano).
Riperimetrare la zona Dc4 per compattare l’area industriale esistente (art.24, punto 10 delle Norme di
PTC2) e mantenere invariata la distanza tra l’insediamento produttivo e gli edifici residenziali a posti ad est
– Modifica al Piano di zonizzazione Acustica;
Incentivare la rilocalizzazione delle imprese in zone proprie con premialità sul riuso del sito dismesso.
Modifiche
Sono state apportate modifiche:
Norme Tecniche di Attuazione: sono stati modificati l’art. 26, punto 10 e l’ art. 29, punto 31;
Tabelle d’Area: sono state modificate le tabelle d’area Dc.1, Dc.4, Dc.7 e stralcio della Dc.6;
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
- Capoluogo
- Area industriale di via Pinerolo
- Frazione Appendini e Cascina Rivalba
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vincoli dei
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Riperimetrazione dell’area
Cotrodeduzioni
Dc1
Riperimetrazione dell’area
Individuazione puntuale degli impropri
Nessuna modifica delle aree
Dc2, Dc8 e Dr1 – corrispondono
all’utilizzo attuale.
- 26 -
Dc3
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
Edifici
resid.
Ampliamento riproposto lungo il lato
sud dell’area industriale Dc4
Riduzione del perimetro su aree non
ancora compromesse e norma che
permette ampliamento solo se si
compattando l’area di pertinenza degli
edifici produttivi.bonificando la parte
rimanente.
- 27 -
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Cotrodeduzioni
Si elimina l’area urbanistica Dc6 e si
individuano puntualmente gli edifici a
destinazione impropria
b)
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di individuare azioni correttive volte a mitigarne gli effetti degli interventi di trasformazione
d’uso del territorio che provocano impermeabilizzazione dei suoli ed aumento della velocità di scorrimento
delle acque meteoriche. Per le aree di nuova urbanizzazione o di trasformazione si applica normativamente
il principio dell’invarianza idraulica per non aggravare la portata di piena del corpo idrico ricevente i
deflussi superficiali originati dall’area stessa. In casi specifici, per situazioni particolarmente critiche, è
fondamentale la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente.
Per le nuove aree di espansione e per i PdR la rete di drenaggio dovrà essere dotata di vasche di
laminazione o di drenaggio dimensionate in modo da garantire l’invarianza o la riduzione idraulica. Per
tutte le aree di trasformazione saranno inseriti in norma indici di permeabilità minimi, per consentire
all’interno dell’area il naturale deflusso delle acque meteoriche. Particolare attenzione sarà rivolta alla
raccolta e al riutilizzo dell’acqua piovana mediante vasche di raccolta e sistemi di irrigazione.
- 28 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle d’area
Nelle norme sono stati definiti, per le zone “B”, “C” e “D”, gli indici di Permeabilità e norma per la
Salvaguardia del sistema irriguo e di scolo delle acque. Sono stati integrati:
• Il comma 11 all’ art. 27 (zone C);
• il comma 14, lettere e) 16 all’art. 28 (zone D):
Sono stati inseriti
• commi 12 e 13 all’art. 26 (zone B);
• comma 14 all’ art. 27 (zone C);
• il comma 14, lettere f) 16 all’art. 28 (zone D):
• il comma 34 all’art. 29 (zone E):
c)
d) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Non è necessario nella fase programmatoria contattare il servizio di Programmazione Viabilità della
Provincia di Torino. Per definire le geometrie e il corretto dimensionamento della sezione stradale si rinvia
il parere alla fase di approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera stradale in oggetto. Eventuali
difformità geometriche potranno essere legittimamente correte ai sensi del punto 10, art.34 delle NTA.
Si integrano comunque le norme con lo specifico riferimento ai DM 19 aprile 2006 e DM 5 novembre
2011.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
L’art. 34 – “AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ” verrà integrato specificando che:
Per la realizzazione di nuovi tratti, di ampliamenti e intersezioni di viabilità pubblica è fatto obbligo:
seguire i disposti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 19 Aprile 2006 smi, ad
oggetto “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
ripristinare la continuità idraulica delle vie di deflusso mediante l’esecuzione di scoline laterali e
opportuni manufatti di attraversamento. In generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in
qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno;
richiedere parere del servizio Programmazione viabilità della Provincia di Torino.
Il potenziamento della SP 195, nel tratto tra Buriasco e Riva di Pinerolo, deve essere conforme con le
piattaforme stradali codificate con il Decreto Ministeriale del 05.11.2001 smi ed assumere almeno le
caratteristiche geometriche delle sezioni (LE) categoria F2 (larghezza 8,5 m).
e) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di stralciare la viabilità in oggetto dopo aver verificato che la zona interessata dalla nuova
viabilità è classificata di tipo “stepping stones” della rete ecologica, che permette lo scambio di individui di
una determinata specie tra aree critiche (area riportata in dettaglio nel rapporto ambientale a pagina 62) e
rientra nella più ampia “Zona di ripopolamento e Cattura ATCTO3-Buriasco” del piano faunistico
venatorio provinciale.
Modifiche
- 29 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
Sono state apportate modifiche alle tavole di Progetto di P.R.G.C:
f)
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
La classificazione dell’area Dc1 come localizzazione commerciale di tipo 1 (L1) è venuta meno. Per l’area
Dc2 si propone di rendere obbligatorio per il rilascio del titolo abilitativo il parere favorevole del
competente servizio provinciale in ordine alla viabilità.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alle Norme Tecniche di Attuazione
Alla tabella d’Area Dc.2 è stato aggiunto nelle “NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE” IL COMMA
“Prima del rilascio del titolo abilitativo per un insediamento a destinazione commerciale è fatto obbligo
ottenere il parere favorevole del servizio di Programmazione Viabilità della Provincia di Torino”
g) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Con nota prot. n. 4746/DB1607 del 31.03.2012 il Settore Attività Produttive e Programmazione del Settore
Terziario Commerciale osservava la DCC n. 36 del 06.12.2010 “Approvazione dei Criteri ex. Art. 8 comma
3 del D.Lgs 114/1998 per il rilascio delle Autorizzazioni commerciali chiedendo verificare per le
localizzazioni L1 il rispetto definizione di cui all’art.14 della DCR 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. Con
DCC n. 24 del 5.07.2012 di “Modifica ed integrazioni alla DCC n.36 del 06.12.2012” è stata inserita nelle
norme dei criteri in oggetto la tabella dei parametri reali e la planimetria con la dimostrazione grafica degli
stessi. Con la Delibera di Consiglio n. 24 l’Amministrazione ha stralciato la localizzazione L1 della zona
Dc1 e confermato quella della zona Dc2 in quanto “sede, ormai dismessa, di una importante industria del
settore di costruzione delle macchine da carta che è ubicata nelle immediate vicinanze del centro del paese
anche se separata dallo stesso dal corso del Torrente Lemina che lo attraversa longitudinalmente.
L’interclusione nel tessuto costruito è evidente in quanto a nord confina con l’ambito antico, ad est con
l’area produttiva ancora operante, a sud con la strada provinciale, ad ovest un’area libera interclusa ed il
resto dell’ambito realizzato in epoche più recenti”. In data 4.10.2012 prot. n. 0014407/DB1607 La Regione
Piemonte “Settore Attività Produttive e Programmazione del Settore Terziario Commerciale ha preso atto
ed approvato le relative modificazioni ed integrazioni.
Si propone di modificare la tabella d’Area “Dc1” limitando l’attività commerciale ai soli esercizi di
vicinato.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alle Norme Tecniche di Attuazione
Nella tabella d’area riferita alla zona urbanistica Dc1 deve essere stralciato al punto l. “Note e prescrizioni
specifiche” nelle destinazione d’uso consentite sarà specificato dopo la lettera i) la seguente nota
“limitatamente a servizi di vicinato”e verranno stralciati i punti “le DESTINAZIONI COMMERCIALI
inserite nell’ambito delle localizzazioni “L1” possono assumere le tipologie ammesse all’articolo 13 della
- 30 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
relazione di “Definizione dei criteri di cui all’art. 8 comma 3 del d.lgs 114 del 31 marzo 1998” e allegata
alla relazione tecnica del P.R.G.C. .” e “le aree per parcheggio e standard relativi ad insediamenti
commerciali dovranno rispettare i disposti di cui all’articolo 34 delle NTA del P.R.G.C. .”
h) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di integrare le tavole di Progetto con l’indicazione puntuale dell’area A1”Addensamento
Storico Rilevante” e della L1 “Localizzazione Commerciale”.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle tavole di Progetto di P.R.G.C:
i)
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone integrare gli elaborati di PRGC con “Relazione Preliminare” relativa alla Zonizzazione
Acustica per la verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche, a firma dell’ing. Aldo Bianciotto.
Modifiche
-
j)
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di correggere gli elaborati di Piano coordinando gli elaborati “Allegato 1” e “Legenda”
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle tavole di Progetto di P.R.G.C:
All 1 - Carta di sintesi dei vincoli di pericolosità geomorfologica e carta
Legenda
k) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
- 31 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Si propone che tutte le tavole del Progetto definitivo vengano sottoscritte dall’Arch. Guido Geuna
(estensore del piano) e dal dott. Geol. Francesco Peres (geologo incaricato)
Modifiche
l)
•
•
•
•
•
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
L’articolo n.28 delle Norme Tecniche, punto 3, norma l’insediamento di attività produttive classificate “a
rischio di incidente rilevante” “[…] Nelle aree “D” non sono ammesse attività produttive classificate “a
rischio rilevante” ai sensi del D.lgs n.334/99 s.m.i. L’insediamento di nuove attività produttive, , la
trasformazione o variazione di quelle esistenti può essere autorizzata dal Consiglio Comunale a seguito di
istanza corredata di perizia asseverata redatta da tecnico abilitato contenente:
tipologia, quantità e pericolosità delle sostanze e dei preparati utilizzati.
tipologia, quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti
tipologia delle lavorazioni svolte
tipologia eventi incidentali con possibili impatti all’esterno
impatto della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente.[….]”
Si precisa che sul territorio comunale NON sono stati individuati stabilimenti Sottosoglia.
Modifiche
m) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Vedi osservazione del “Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive” della Provincia di Torino
Prot. n. 245489 del 22.03.2012
Modifiche
n) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Vedi osservazione del “Servizio Valutazione Ambientale” della Provincia di Torino
Prot. n. 0251669/2012/LB6-Titr 10.04.02 del 26.03.2012
Modifiche
-
- 32 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
PROVINCIA DI TORINO - Prot. com.le 1417 del 20 aprile 2012 “TRASMISSIONE DEL
PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE
DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE” (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011 Prot. n. 295849 del 10.04.2012
CONTRIBUTO “Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia” - nota prot.
n. 245489 del 22.03.2012
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Cap. Relazione
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
Estratto osservazione
Con nota del 08.02.2012 (prot. 119557/2012) pervenuta il 09.02.2012, il Servizio Urbanistica della Provincia di
Torino ha richiesto al Servizio Difesa del Suolo un parere tecnico sul Piano Regolatore di cui all’oggetto con il
PTC2.
Secondo la nota del Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Provincia non risultano discrepanze
significative relative a tali aspetti tematici.
Osservano una generale congruenza con gli aspetti geomorfologici, litologici e idrogeologici riportati nelle rispettive
carte tematiche. Esprimono tuttavia considerazioni in merito ad alcuni aspetti meritevoli di chiarimento:
•
•
•
La circolare 7/LAP prevede la possibilità di assegnare alcuni settori compresi in fascia C del PAI anche alla
classe II in seguito a motivate considerazioni puntuali che ne giustifichino l’inserimento. Mentre nella
Relazione Geologica.tecnica allegata al P.R.G.C. viene esplicitato il motivo dell’assegnazione di alcuni
settori in fascia C alla classe III (a est del concentrico) non si trovano equivalenti considerazioni,
puntualmente motivate, relative all’assegnazione in classe II della porzione di territorio in fascia C in
corrispondenza del settore che si estende a nord di C.na Rena fino a Nord di M. Paglieri;
L’assegnazione alla classe IIb dell’area ubicata a sud del concentrico (comprendente C.na Rena, C. de
Medico e M. Paglieri) viene giustificata in quanto ricadente in un settore caratterizzato da processi areali di
intensità/pericolosità medio/moderata (EmA) legati a fenomeni di allagamento con tirranti indicativamente
inferiori a 40 cm e ad alluvionamento di depositi limosi (da carta della dinamica fluviale): se da un lato la
classe IIb prevede la possibile presenza di battenti idrici fino a 30-40 cm, dall’altro nella Nota Tecnica
Esplicativa della 7/LAP viene chiaramente indicato che, poiché la pericolosità media o moderata viene
attribuita a fenomeni dissearivi , le aree che ne sono contraddistinte non vanno inserite nella classe II
(“condizioni di moderata pericolosità geomorfologica”), salva così sporadici dettagliamente documentati e
condivisi, ma vanno icritte alla classe III in quanto indicati comunque una condizione di dissesto;
Inoltre da quanto risulta dalle NTA del PRGC in esame, per realizzare nuovi interventi edificatori in classe
IIb sono necessari interventi di regimazione delle acque stradali e di manutenzione e sistemazione delle
direttrici di deflusso e delle aree soggette a ristagno, interventi che, per le loro stesse caratteristiche
estensione è necessaria omogeneità lungo le direttrici idrauliche, non sembrano eseguibili a livello di
singolo lotto edificatorio, ma a scala anche solo parzialmente comunale.
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si riporta di seguito la controdeduzione a firma del Geologo, dott. Francesco Peres.
- 33 -
PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
PROVINCIA DI TORINO
Prot. com.le 1417 del 20 aprile 2012
TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA
PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011
Prot. n. 295849 del 10.04.2012
CONTRIBUTO “Servizio Valutazione Ambientale” - Prot. n. 0251669/2012/LB6-Titr
10.04.02 del 26.03.2012
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Cap. Relazione
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
Estratto osservazione
Sulla base della documentazione esaminata, con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità
ambientale, come previsto dalla procedura di VAS (D.Lgs. 152/2006 e.s.m.i.), in qualità di soggetto con competenze
ambientali” ha ritenuto di evidenziare le seguenti osservazioni:
a) CONSUMO DI SUOLO
in riferimento all’obbiettivo strategico di ptc2 di contenimento dell’uso del suolo, come disposto dagli artt.
15,16,17 chiede di predisporre, con il supporto tecnico della Provincia, una cartografia adeguata in cui
perimetrare gli insediamenti urbani esistenti ed in cui siano distinti graficamente gli ambiti ai sensi dell’art.
16, comma 7 delle NdA di PTC2. Tale tavola costituisce un contributo conoscitivo relativo agli aspetti
fisico-morfologici, insediativi e strutturali del territorio, privo di efficacia vincolante. Tale cartografia aiuta
a valutare la crecita urbana al fine di evitare la crescita residenziale/produttiva in porzioni di territorio
esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati;
b) SISTEMA INSEDIATIVO
Invita l’amministrazione di Buriasco a definire una crescita urbanistica di effettivo completamento
dell’edificio esistente, evitando la formazione di aree intercluse tra lotti di intervento e la creazione di
nuova viabilità che rappresenta un ulteriore impatto su aree agricole. Le NdA del PRGC dovranno, per le
nuove aree residenziali, fare riferimento ai seguenti indirizzi del PTC2 artt. 21-22-23 NdA:
La localizzazioni delle nuove espansioni dovrà seguire criteri di complementarietà e integrazione-fisici
morfologici e funzionali- con la città esistente. Le aree nuove, che risultino alle estreme propaggini della
città, dovranno concorrere alla risoluzione delle situazioni di “frangia” e di rapporto con il “territorio
aperto”. In particolare, per quanto riguarda l’area di trasformazione, denominata C1 evidenziano le seguenti
osservazioni:
1). Interessa suoli caratterizzati dalla prevalente funzione agricola esterni al tessuto edificato esistenti;
2). L’ampliamento può prevedere una nuova viabilità di collegamento esterna all’abitato che implica un
aggravio urbanistico-ambientale; 3). Interessa terreni agricolo di II classe di capacità d’uso dei suoli (IPLA)
e ai margini dell’area urbanizzata, suoli ad eccellente e buona produttività, intesi come risorsa primaria,
rara e irriproducibile;
alla luce delle suddette criticità ambientali si chiede di approfondire/valutare la fattibilità dell’intervento
C1;
•
•
•
individuare le tipologie edilizie con particolare riguardo alle caratteristiche tecnologiche
innovative compatibili con le nuove esigenze di risparmio energetico. In riferimento al
risparmio energetico, si evidenzia che la Provincia di Torino con DGP n. 1322-42394/2010 ha
approvato le linee guida provinciali per la redazione dei Piani d’Azione per l’energia
Sostenibile;
indicare nelle NdA le azioni per limitare l’impermeabilizzazione delle superfici, garantendo;
quindi una maggiore permeabilità dell’area, volte non solo al contenimento di sfruttamento
della risorsa suolo, ma anche di riutilizzo della stessa attraverso l’utilizzo di asfalti drenanti,
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
•
•
Cotrodeduzioni
vasche di raccolta delle acque meteoriche e previsione di sistemi idraulici volti al contenimento
del consumo idrico;
verificare la capacità in essere delle strutture tecnologiche, in particolare di collettori fognari,
della rete dell’acquedotto e della rete viabilistica locale: qualora siano previste nuove tratte
infrastrutturali al servizio dei nuovi insediamenti, la normativa del PRGC dovrà assicurare la
contestualità o la precedenza temporale degli interventi infrastrutturali;
e’ necessario che gli interventi previsti dalla variante siano valutati in base alla compatibilità
acustica a livello comunale, come già richiesto nella procedura di scooping. Pertanto occorre
fornire informazioni riguardo la congruità delle scelte urbanistiche con i criteri informatori
contenuti nel piano della zonizzazione acustica;
c) SETTORE PRODUTTIVO
Le NdA della variante, in merito alle nuove aree produttive, dovranno essere coerenti con gli indirizzi
elencati negli artt. 24-25 “sistema economico-produttivo” delle NdA del PTC2. Gli ampliamenti di aree
produttive esistenti, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti, escludendo la
realizzazione di ampliamenti sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le
aree produttive esistenti. In merito a teli aspetti risulta critica la scelta dell’area produttiva Dc4 che
interessa suoli agricoli di II classe di capacità d’uso dei suoli (IPLA) esterni all’insediamento produttivo
principale ed adiacenti a zone non edificate e attualmente dedicate all’agricoltura. Si chiede di valutare,
rispetto alla realtà economica produttiva di Buriasco già esistente ed in previsione a livello comunale e
sovra comunale la scelta della nuova area produttiva in zona Dc4 da un punto di vista localizzativo
ambientale.
d) SISTEMA DEI COLLEGAMENTI
Realizzazione di una nuova bretella tra la SP 128 e la SP 160. In coerenza a quanto già espresso da questo
servizio nella fase di scooping, si ritiene che il nuovo asse viabile sia carente dei seguenti studi, già richiesti
nella precedente fase di scooping:
2. una valutazione di fattibilità ambientale tenendo conto delle necessità di minimizzare gli impatti con
particolare riferimento a:
• consumo di suolo agricolo in classe II e interferenza con la maglia fondiaria;
• interferenza con aree e zone ad elevata naturalità, in particolare attraversamenti di corsi
d’acqua, siepi e corridoi ecologici;
• rumore;
• presenza della “Zona di ripopolamento e Cattura ATCTO3-Buriasco” del piano faunistico
venatorio provinciale Si rammenta che, sebbene tale piano non individui alcun vincolo
prescrittivo in merito alla destinazione delle aree ricadenti nello stesso, comunque la valenza
naturalistica di tali aree a margine dell’abitato debba essere adeguatamente tutelata;
• aspetti paesaggistci.
Si richiede pertanto di approfondire la scelta di tale tracciato, in sede di perfezionamento della variante, con
i servizi competenti di questa provincia in coerenza con gli indirizzi di PTC2;
e) SISTEMA DEL VERDE:
Il PTC2 nella “Tavola 3.1 – Il sistema del verde e delle aree libere” indica gli ecosistemi fluviali che si
configurano come elementi essenziali della rete ecologica. Perché i corsi d’acqua possano esprimere a
pieno la loro funzione di connessione è fondamentale, oltre alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque,
la salvaguardia anche delle fasce di pertinenza fluviale nelle quali incentivare in modo prioritario interventi
di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione.Nella tavola 3.1 – Il sistema del verde e delle aree libere
– del PTC2 si evidenzia la presenza del corridoio ecologico lungo il Torrente Lemina. Il PRGC è tenuto a
recepire gli elementi della Rete ecologica provinciale e definire in coerenza con i principi provinciali le
modalità specifiche di intervento in tali aree
f)
BONIFICA
Gli interventi previsti dalla variante di riqualificazione/variazione di destinazione urbanistica da industriale
a attività produttive, artigianali, commerciali e terziarie (Dc1, Dc2 e Dr1) dovranno fare riferimento alla
procedura di bonifica dei siti. Si evidenzia in generale che l’attuazione degli interventi di trasformazione di
impianti industriali è subordinata al rispetto di livello di risanamento idonei alle nuove destinazioni
insediabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal Dlgs 152/2006
e s.m.i.: tale situazione condiziona la compatibilità ambientale degli interventi in progetto in quanto
eventuali decisioni assunte in assenza dei risultati delle suddette indagini potrebbero essere soggette in
futuro modifiche nel momento in cui non raggiungessero i valori progettuali prefissati.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
g) MITIGAZIONI COMPENSAZIONI
La perdita di suolo agricolo per i nuovi interventi dovrà essere giustificato nelle NTA con specifiche
richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente significative. Le compensazioni
dovranno da un punto di vista quantitativo bilanciare la perdita di un’area di valore agricolo-ambientale.
Nel documento tali analisi non sono approfondite, mentre si ritiene essenziale che siano esplicitate nelle
NdA, per garantire la sostenibilità ambientale della variante. Tali opere ed interventi dovranno essere
commisurati alle ricadute ambientali indotte al fine di giungere ad un bilancio ambientale positivo ai sensi
dell’art. 13 delle NdA del PTC2.
h) NORME DI ATTUAZIONE
Si ritiene fondamentale, infine, ribadire che le NdA debbano riportare i criteri progettuali, mitigativi,
compensativi e di sviluppo sostenibile (contenimento impermeabilizzazione del suolo, idoneo inserimento
rispetto al contesto interessato, tecniche di costruzione ecocompatibili e di valorizzazione ambientale, ecc..)
che si ritengono fondamentali al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed
ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti ed il raggiungimento degli obbiettivi di
qualità ambientale prefissati.
N.B. Le osservazioni contenute nel parere della PROVINCIA sono molto articolate e spaziano dai contenuti
urbanistici a quelli edilizi a quelli ambientali, pertanto le stesse saranno considerate anche in merito alla revisione
del rapporto ambientale e per la relativa sintesi non tecnica.
a) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
L’Amministrazione Comunale ha provveduto a predisporre adeguata cartografia in cui è stato riportato il
perimetro delle aree libere, dense e di transizione come definite dagli articoli 15, 16 e 17 delle NdA del
PTC2. Con nota 2433 del 11.07.2012 il comune di Buriasco ha convocato una conferenza di servizi presso
gli uffici della Provincia di Torino per definire le suddette aree ai sensi dell’ Allegato 5 - Linee Guida per
la perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere di cui all´art. 16 delle Norme di Attuazione del
PTC2 della Provincia di Torino. Sono stati convocati i settori pianificazione urbanistica della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino. Il 18.07.2012 ha avuto luogo negli uffici di Corso Lanza la
“Conferenza di Servizi per la definizione delle Aree Dense di Transizione e Libere”. La proposta presentata
è stata opportunamente aggiornata e modificata come da osservazioni dei responsabili di Settore ed è stata
inviata agli uffici della Regione Piemonte e della Provincia unitamente al verbale di conferenza.
In fase di progetto definitivo si propone di integrare la relazione Tecnica con riferimento all’elaborato
“Perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere ai sensi degli art. 15, 16 e 17 delle NdA del Piano
Territoriale di Coordinamento 2 approvato con DGR n. 121-29759 del 21.07.2011.
Modifiche
E’ stato aggiornata la Relazione di P.R.G.C con riferimento al documento “Perimetrazione delle aree
dense, di transizione e libere ai sensi degli art. 15, 16 e 17 delle NdA del Piano Territoriale di
Coordinamento 2 approvato con DGR n. 121-29759 del 21.07.2011”.
b) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Le scelte di Piano sono state operate nell’impossibilità di reperire idonee e nuove aree per espansione
residenziale e produttiva su suoli di classe inferiore, sono state, comunque, seguite scrupolosamente le
indicazioni del PTCP 2 vigente e si propone riguardo la loro localizzazione di agire con opere di
compensazione e di mitigazione per scongiurare “operazioni aggiuntive di carichi urbanistici ed
infrastrutturali; di scongiurare situazioni di incompatibilità paesistico-ambientale; di non alterare la
mobilità esistente; di non creare dannosi “indotti” di funzioni estranee o ulteriormente polarizzanti; e, più
in generale, per non creare nuovi squilibri interni o esterni al sistema territoriale esistente..” Che tutto il
territorio di Buriasco, con la sola esclusione delle aree poste in zona a vincolo PAI ha suoli Classificati di I
e II classe;
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Comune di Buriasco
-
Cotrodeduzioni
che occorre prevedere aree di completamento e espansione per rispondere alle esigenze di crescita
e sviluppo di un paese;
che sono state individuate aree di espansione, di completamento e piani di recupero che
perseguono “criteri di complementarità e integrazione – fisici morfologici e funzionali – con la
città esistente” e concorrono“alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col
territorio aperto”. come da direttiva provinciale (art. 9.2.5);
Stralcio tavola 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere”del nuovo PTCP2 adottato dal Consiglio Provinciale di Torino con
deliberazione n. 26817 del 20/7/10 nella
•
Per le nuove costruzioni nelle aree di espansione lo SUE dovrà prevedere, dimensionare e definire
le tecnologie volte al risparmio energetico dimostrando di soddisfare almeno il 30 % del
fabbisogno energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili in aggiunta a quanto già previsto
dalle normative vigenti.
Per le nuove costruzioni, Piani di Recupero, per le ristrutturazioni e mutamento di destinazione
almeno il 20% del fabbisogno energetico deve essere soddisfatto attraverso l’uso di fonti
rinnovabili oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente. Nei Piani di recupero e nelle aree
di Espansione deve inoltre essere garantita l’integrazione delle tecnologie volte al risparmio con le
tipologie di edificato indicate negli allegati alle norme di attuazione. Gli impianti dovranno essere
collocati ed accorpati in modo da non arrecare disturbo estetico.
•
Si propone di individuare azioni correttive volte a mitigarne gli effetti degli interventi di
trasformazione d’uso del territorio che provocano impermeabilizzazione dei suoli ed aumento
della velocità di scorrimento delle acque meteoriche. Per le aree di nuova urbanizzazione o di
trasformazione si applica normativamente il principio dell’invarianza idraulica per non aggravare
la portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa. In casi
specifici, per situazioni particolarmente critiche, è fondamentale la riduzione della portata di
piena del corpo idrico ricevente. Per le nuove aree di espansione e per i PdR la rete di drenaggio
dovrà essere dotata di vasche di laminazione o di drenaggio dimensionate in modo da garantire
l’invarianza o la riduzione idraulica. Per tutte le aree di trasformazione saranno inseriti in norma
indici di permeabilità minimi, per consentire all’interno dell’area il naturale deflusso delle acque
meteoriche. Particolare attenzione sarà rivolta alla raccolta e al riutilizzo dell’acqua piovana
mediante vasche di raccolta e sistemi di irrigazione. Si propone inoltre di inserire nella scheda
d’area delle aree urbanistiche C1, C2 e C3 le seguenti prescrizioni:
- Le aree per parcheggio pubblico e privato, la viabilità pedonale e ciclabile dovranno
essere realizzate con pavimentazioni drenanti che garantiscano una buona permeabilità del
suolo;
•
Si propone, per le aree di completamento e di espansione di inserire specifica norme di tutela che
obblighi prioritariamente alla verificata della consistenza e l’efficacia delle reti infrastrutturali
dell’area di intervento con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse
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Cotrodeduzioni
con i nuovi carichi antropici. Si fa presente che presso gli uffici comunali è depositato lo studio
generale della rete fognaria con proposte di intervento a firma dell’ingegnere Renato Barra.
•
Gli interventi sono stati valutati nella relazione preliminare di verifica delle congruità delle nuove
proposte urbanistiche al piano di classificazione acustica prima dell’adozione del Progetto
Preliminare di variante al PRGC. La relazione non evidenziava particolari criticità che potessero
determinare doppi salti di classe nella zonizzazione acustica nelle zone del concentrico, di Borgata
San Bernardo, Borgata Allasini, Borgata Rivasecca e di Frazione Appendini. Si sono riscontrati
dei problemi riguardo alle aree Dc.6, Dc.7, Dc.4, Dc.5. Per risolvere tali problemi si propone di
apportare alcune modifiche ( controdeduzione al punto 2 PRONUNCIAMENTO
D’INCOMPATIBILITA’ DELLA PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -Prot. n. 295849
del 10.04.2012)
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle d’area
Nelle Tabelle d’Area :
Sono stati inegrati
• il comma 10 all’ art. 26 (zone B);
• Il comma 11 all’ art. 27 (zone C);
• il comma 14, lettere e) 16 all’art. 28 (zone D):
• il comma 31 all’ art. 29 (zone E);
•
Sono stati inseriti
• commi dal 12 a15 all’art. 26 (zone B);
• comma dal 14 al 18 all’ art. 27 (zone C);
• il comma 14 lettere f) e dal 15 al 17 all’art. 28 (zone D):
• il comma 34 all’art. 29 (zone E):
c) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si precisa che la Variante al Piano Regolatore non individua “nuove aree produttive” ma si limita a
riconoscere lo stato di fatto. Sono stati previsti esclusivamente gli ampliamenti strettamente necessari sulla
base delle effettive necessità delle aziende insediate (Dc4). Si è comunque provveduto ad una ulteriore
ridefinizione in riduzione dei confini delle aree produttive seguendo scrupolosamente l’effettiva
compromissione esistente del suolo per evitare ogni consumo di Suolo Libero.
Si propone di rivedere :
i perimetri delle aree Dc1, Dc7 e di eliminare la zona Dc6 andando ad individuare puntualmente e a
normare i singoli edifici produttivi in area impropria.
Riperimetrare la zona Dc4 per compattare l’area industriale esistente (art.24, punto 10 delle Norme
di PTC2) e mantenere invariata la distanza attuale fra l’area in oggetto produttiva e gli edifici
residenziali a posti ad est.
permettere ed incentivare la rilocalizzazione delle attività ubicate in aree improprie o in zone in cui
non possono ampliarsi in area urbanistica Dc.1 per facilitare la “realizzazione di un insediamento
attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato e sottoutilizzato”(art.25, punto 3 delle NTA del
PTC2).
Modifiche
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alla Norme Tecniche di Attuazione e alle tavole
di Progetto di P.R.G.C:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
d) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone, a tutela e valorizzazione dell’ambito rurale adiacente al castello, nel quale si stabiliscono
relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale, il riconoscimento dell’area come ambito di
tutela e valorizzazione (ARA – area di rispetto ambientale). In tale area non si potranno realizzare nuove
costruzioni destinate all’agricoltura e non potrà essere modificata la tessitura dei lotti. Il PRGC promuove il
recupero dell’area già edificata adiacente il castello (cascina), per favorirne la riqualificazione in chiave
turistica al fine di migliore la relazione tra l’elemento storico e la campagna circostante. La strada
inizialmente prevista in progetto è stata riproposta in modo da non attraversare e compromettere una grande
quantità di lotti agricoli. Tuttavia, valutate le osservazioni e obbiezione mosse dal Servizio Provinciale
Competente e a seguito di attente valutazioni dell’Amministrazione comunale se ne propone lo stralcio per
salvaguardare l’area “stepping stones” della rete ecologica, che permette lo scambio di individui di una
determinata specie tra aree critiche (area riportata in dettaglio nel rapporto ambientale a pagina 62) e la
parte sud ovest dell’area “Zona di ripopolamento e Cattura ATCTO3-Buriasco” del piano faunistico
venatorio provinciale (riportata di seguito).
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alla Norme Tecniche di Attuazione e alle tavole
di Progetto di P.R.G.C:
Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento, destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala 1:5.000;
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
e) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone al fine di riqualificare e rinaturalizzare la fascia di pertinenza fluviale del Torrente Lemina la
promozione di interventi di compensazione (vedi punto g.) anche per bilanciare la perdita dell’area di
valore agricolo-ambientale individuata cartograficamente con la sigla C1 (vedi anche punto g.).
La valorizzazione naturalistica dell’ambiente torrentizio può essere attuata fissandone gli obiettivi e le
relative azioni di intervento quali:
- la conservazione e il miglioramento della morfologia d’alveo attraverso un attenuazione dell’impatto
degli elementi antropici introdotti dalla pianificazione territoriale, generalmente finalizzata allo sviluppo e
al migliore utilizzo delle risorse agricole;
- il mantenimento di un’adeguata vegetazione riparia e quindi la stanzialità della fauna, garantendo
un’evoluzione spontanea del corso d’acqua con la formazione di habitat specifici e realizzando interventi
che ne favoriscano una variabilità; già normata all’art. ARTICOLO 38 - NORME IN TEMA DI
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E DELLA PROGETTAZIONE
SOSTENIBILE DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE “, comma 5 “Le alberate
esistenti e quelle ripariali costituenti corridoi ecologici anche se non specificatamente indicati nelle tavole
di P.R.G.C. non potranno essere modificate se non per le normali operazioni culturali (taglio dei cedui o
sostituzione di alberi malati o secchi)”.
Si propone di inserire nuovo comma che norma le sponde del torrente Lemina per una profondità misurata
dal ciglio superiore degli argini di mt. 15 è tutelata e non possono essere occupate con manufatti di
qualsiasi genere escluse le opere idrauliche necessarie per le protezioni spondali e per l’irrigazione. In tali
fasce deve essere conservata e ripristinata la vegetazione ripariale.
Modifiche
E’ stato inserito il Comma 8 dell’art. 38 nelle Norme Tecniche di Attuazione
f)
ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Per le aree Dc1, Dc2 e Dr1 si propone di introdurre nelle norme di attuazione che“Gli interventi di
trasformazione di impianti industriali sono subordinati alla procedura di bonifica dei siti e al rispetto di
livello di risanamento idoneo alla nuova destinazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
Modifiche
E’ stato inserito il Comma 18 dell’art. 28 nelle Norme Tecniche di Attuazione
g) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
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Cotrodeduzioni
MITIGAZIONI - Le azioni correttive volte a limitare gli effetti degli interventi di trasformazione d’uso
del territorio sono:
- il principio dell’invarianza idraulica per risolvere il problema dell’impermeabilizzazione dei suoli e
dell’aumento della velocità di scorrimento delle acque meteoriche superficiali ed il riordino della rete
irrigua al fine di ripristinare/migliorare, dopo l’esecuzione dell’opera, il sistema di irriguo esistente
ante operam;
- Coerente inserimento nel contesto ambientale dei nuovi edifici come da allegati specifici alle NTA
(materiali, tipologie di facciata, esposizioni, volumi, accessi carrai);
- Ottimizzazione degli spazi, inserimento di spazi a verde pubblico, parcheggi, collegamenti con il
tessuto edilizio storico e di recente impianto attraverso al progettazione unitaria e l’uso di schede
sinottiche.
- L’area di espansione offre la possibilità di riorganizzare il tessuto di frangia, lato nord del concentrico
affrontando problematiche legate alla viabilità, al recupero dell’esistente attuali e al fabbisogno
pregresso di spazi pubblici a servizio delle zone residenziali esistenti.
COMPENSAZIONI - La realizzazione del nuovo impianto residenziale dell’area C1 comporta impatti e
disagi ambientali che devono essere valutati e compensati con interventi destinati a migliorare la qualità
ambientale del territorio e la qualità di vita dei cittadini.
A compensazione ambientale sono prescritti interventi consistenti nella sistemazione a orti urbani e a
giardino dell’area di proprietà comunale sita in prossimità del Torrente Lemina contrassegnata nella tavola
4 di progetto “Gli sviluppi del Piano in relazione ai beni culturali nel capoluogo” come AREA DI
COMPENSAZIONE
Modifiche
E’ stata apportata modifica alla tabella d’Area “C1”, al punto l).
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
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Cotrodeduzioni
h) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si propone di accogliere l’osservazione e di integrare il testo normativo con i criteri progettuali, mitigativi,
compensativi e di sviluppo sostenibile che si ritengono fondamentali al fine di perseguire un buon livello di
compatibilità territoriale ed ambientale.
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alla Norme Tecniche di Attuazione.
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PROGETTO DEFINITIVO DI NUOVO P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56//1977 e s.m.i.
Comune di Buriasco
Cotrodeduzioni
ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Prot. com.le 1824 del 27 maggio
2012 “TRASMISSIONE DEL PRONUNCIAMENTO D’INCOMPATIBILITA’ DELLA
PROVINCIA ALL’ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE NUOVO PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE (D.C.C. n.33 DEL 13.10.2011)”Prot. n. 50082
del 17.05.2012 - Valutazioni dei Contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non
Tecnica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/08 e s.m.i.
Tavole: GENERALE
Articolo NTA n° GENERALE
Cap. Relazione RAPPORTO AMBIENTALE
localizzazione proposta: GENERALE
Territorio comunale: GENERALE
Estratto osservazione
Alcuni contenuti del Rapporto Ambientale non appaiono ancora sufficientemente approfonditi e chiari e pertanto si
rendono necessari alcuni ulteriori approfondimenti che dovranno essere tenuti in considerazione nelle successive
fasi di elaborazione del progetto definitivo nonchè delle NdA. L’Arpa Piemonte ritiene che in merito ai contenuti
del Rapporto Ambientale possano essere effettuate le seguenti osservazioni:
a) Zone di Espansione Residenziale
-
-
-
-
-
Nella identificazione della localizzazione delle nuove aree di espansione residenziale, in linea con gli indirizzi
del PTC2 dovrà essere posta attenzione e cura ed evitare la formazione di aree intercluse e dei fenomeni
connessi con lo sprowling urbano;
Nella stesura del R.A. non sono stati forniti dati relativi allo sviluppo, allo stato, alla consistenza e
all’efficacia delle attuali reti infrastrutturali presenti sul territorio comunale con particolare riferimento alla
rete fognaria e al trattamento finale di depurazione; si rileva inoltre la mancanza di un’analisi di compatibilità
delle stesse con i nuovi carichi antropici conseguenti all’adozione dello strumento urbanistico;
Nella stesura del R.A. non sono state tenute in considerazione le richieste formulate nel documento di
scooping in merito alla verifica di compatibilità acustica per evitare potenziali nuovi accostamenti critici nel
piano di classificazione acustica laddove, si possano configurare possibili problematiche tra le sorgenti
puntuali e i ricettori sensibili. A tale proposito si ribadisce che la pianificazione e/o progettazione di nuovi
insediamenti residenziali deve garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento acustico – eventualmente attraverso gli opportuni rilievi strumentali – identificando spazi
adeguati e/o interventi di mitigazione fra sorgenti e recettori;
Nella stesura del RA non è stata posta sufficiente attenzione al contenimento dell’inquinamento luminoso
generato dai nuovi insediamenti, dall’utilizzazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, ai fini della
salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna. A
tale proposito si ricorda che l’area in oggetto è parzialmente inserita all’interno della zona 2 ai sensi della
DGR 29-4373 del 20 novembre 2006, All.1.
In tali zone, caratterizzate da un’elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, dovrebbero essere adottate
misure e soluzioni idonee per la riduzione dell’inquinamento luminoso, dovrebbe essere adottate misure e
soluzioni idonee per la riduzione dell’inquinamento luminoso, come quelle riportate nell’All.1 della suddetta
DGR.
Si raccomandano specificazioni ed approfondimenti in merito al contenimento della superficie
impermeabilizzata, ricomprendendo in essa anche le aree a parcheggio, per meglio dettagliare le alternative
più ecocompatibili da adottarsi
b) Zone di completamento per insediamenti produttivi
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In merito all’ampliamento dell’area produttiva denominata Dc4, si osserva la non congruità dell’ampliamento
proposto con l’insediamento produttivo principale, si sottolinea che l’ampliamento comporta l’utilizzo di
suolo agricolo di qualità e infine si rileva l’assenza dell’aggiornamento dello studio di compatibilità acustica.
Per tali ragioni si ritiene debbano essere intrapresi ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di una
localizzazione alternativa allo scopo di minimizzare gli impatti ambientali di natura irreversibile;
Stante le nuove previsioni di espansione in aree attualmente a destinazione agricola con il conseguente
consumo della risorsa suolo, risorsa da ritenersi non rinnovabile, si ritiene che siano giustificate specifiche
richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente sostenibili e significativi. Nel
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documento inviato tali analisi non appaiono sufficientemente approfondite, mentre si ritiene essenziale che le
stesse siano meglio esplicitate per garantire la piena sostenibilità ambientale dell’intervento. Tali opere ed
interventi dovranno essere commisurati alle ricadute ambientali indotte dal progetto, al fine di giungere ad un
bilancio ambientale positivo. Nella scelta degli interventi dovranno fin da subito essere valutate eventuali
proposte ed esigenze dell’amministrazione locale e dovranno essere prese prioritariamente in considerazione
opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale delle aree degradate ovvero di interesse
ambientale presenti sul territorio più direttamente interessato dagli impatti previsti nella variante;
Poichè sono potenzialmente previste operazioni di demolizione di strutture di edifici esistenti (industriali e/o
residenziali) dovranno essere altrettanto quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al
fine di individuare le modalità più corrette di smaltimento. Allo stesso modo deve essere accertata la presenza
negli edifici, di eventuali materiali da costruzione non inerti e non più ammessi dalla normativa e deve essere
garantita la rimozione di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.
c) NORME DI ATTUAZIONE
Si ribadisce la necessità che le norme di attuazione rispecchino pienamente e nel dettaglio i criteri progettuali,
le eventuali compensazioni e le condizioni di sostenibilità delle azioni progettuali contenute nel RA. Le
norme di attuazione quindi debbono garantire al meglio la compatibilità territoriale e ambientale delle scelte
progettuali e sono indispensabili anche per identificare i criteri di base del monitoraggio che deve permettere
di valutare la rispondenza delle azioni agli obbiettivi e tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti
dall’attuazione delle azioni, al fine di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell’attuazione.
N.B. Le osservazioni contenute nel parere ARPA sono molto articolate e spaziano dai contenuti urbanistici a quelli
edilizi a quelli ambientali, pertanto le stesse saranno considerate anche in merito alla revisione del rapporto
ambientale e per la relativa sintesi non tecnica.
a) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Il fenomeno dello sprowling è la dispersione urbana caratterizzata dall'elevato consumo di terreno: la
presenza di aree commerciali, residenziali ed industriali distinte tra loro e separate da strade e zone verdiagricole. Come risultato, i luoghi dove le persone vivono, lavorano, acquistano e si divertono sono spesso
distanti tra loro, e viene a mancare il limite tra città e campagna. La bassa densità abitativa è l'ulteriore
elemento caratteristico: gli edifici vengono realizzati con un numero limitato di piani e sono separati tra
loro. Molto spazio è riservato ai parcheggi e alle strade poiché questo modello insediativo è funzionale
rispetto all'uso dell'automobile che consente di raggiungere in poco tempo distanze considerevoli, che nella
città preindustriale non erano praticabili. Per evitare questo tipo di sviluppo urbano in cui viene urbanizzato
terreno ad un tasso superiore rispetto all'effettivo incremento della popolazione sono state definite linee
guida alla progettazioni (non negoziabili) con l’obbiettivo di:
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Evitare la frammentazione dei lotti e la creazione di vuoti – le unità immobiliari a progetto devono
essere accorpate in edifici a “stecca” o in “linea” garantendo delle dimensioni minime (a parità di
indice fondiario un unico edificio lineare “consuma” meno terreno e crea meno vuoti di un edifici
uni o bifamigliare isolato). Il numero di piani fuori terra è limitato a due con altezza massima degli
edifici di metri 8,5. Tali limiti dimensionali ,spesso, non permettono di utilizzare appieno lo spazio
disponibile, tuttavia pare più ragionevole mantenere una continuità tipologica ed estetica con il
costruito antico esistente (come da ALLEGATI 1 e 2 alle Norme Tecniche di Attuazione);
L’intervento edilizio deve essere occasione per ricucire il tessuto edilizio e completare l’impianto
tipologico originario, partendo dall’analisi del rapporto tra edificato, orografia e morfologia del
luogo; eliminando strutture non compatibili, corpi estranei e superfetazioni che non permettono la
leggibilità dell’insieme; deve anche essere motivo per cercare di mascherare e mitigare episodi
edilizi incongrui o fuori scala (vedi controdeduzione alla Provincia di Torino “Servizio
Valutazione Ambientale”, lettera e);
Gli interventi di dimensioni notevoli che comportano un forte impatto sul contesto paesaggisticoambientale e una conseguente diminuzione della naturalità, devono essere compensati da adeguati
interventi di miglioramento ambientale che devono interessare ambiti degradati in aree limitrofe
(interventi lungo il Torrente Lemina);
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l’insediamento non deve essere in contrasto con l’andamento morfologico e orografico dei luoghi e
comportare eccessivi movimenti di terra, scavi, riporti e terrapieni (inserito nuovo punto, lettera l)
nelle Tabelle d’Area C1, C2, C3 e B8 circa il riporto e i movimenti di terra per la sistemazione del
suolo);
alberature, filari, macchie dovranno, se di valore storico-testimoniale e/o di qualità o importanza
ecologica, diventare parte integrante del progetto di trasformazione.
recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso la riconversione di aziende agricole che si
trovano lungo le frange dell’edificato esistente attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica
(PdR) opportunamente definiti e normati (come da ALLEGATI 1 e 2 alle Norme Tecniche di
Attuazione);
limitare l’impermeabilizzazione nelle aree edificate e in quelle da edificare inserendo
normativamente un indice di impermeabilizzazione (vedi controdeduzione al Pronunciamento
d’Incompatibilità” della Provincia di Torino, lettera b) ;
creare continuità degli spazi privati e pubblici a verde; accorpare al centro edificato la nuova area
residenziale avendo cura di creare sinergia con il centro; mantenere definito il limite fra capoluogo
edificato e area libera;
riorganizzare la maglia viabile del capoluogo e della frazione Appendini con la previsione di spazi
a parcheggio anche per soddisfare bisogni pregressi (come da ALLEGATI 1 e 2 alle Norme
Tecniche di Attuazione);
formalizzare normativamente il divieto di realizzare recinzioni verso la campagna circostante
sostituendole con siepi vive o altre indicazioni di limite non riconducibili ad un manufatto
edilizio(inseriti nuovi commi 16 all’ art. 26 e comma 19 all’art. 2);.
contestualmente al progetto degli edifici dovrà essere proposto anche lo studio del verde con
particolare attenzione al rapporto con la campagna circostante (aggiunto comma 17 all’ art. 26,
comma 20, all’ 27 comma 19 all’ 28);
gli edifici avranno caratteristiche tipologiche ben definite, non per rendere la progettazione
ripetitiva ma per integrarla con il contesto agricolo (come da ALLEGATI 1 e 2 alle Norme
Tecniche di Attuazione);
Si sottolinea che il recupero del patrimonio edilizio disponibile nella parte sud del paese, a ridosso del
Torrente Lemina è reso difficile dalla impossibilità di generare incrementi di carico antropico e quindi di
realizzare nuove unità immobiliari. Questo pesante limite per la crescita e lo sviluppo naturale del paese
impedisce il totale recupero del patrimonio edilizio ed il completamento di lotti interclusi o interstiziali
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Si propone, per le aree di completamento e di espansione di inserire specifica norme di tutela che
obblighi prioritariamente alla verificata della consistenza e l’efficacia delle reti infrastrutturali
dell’area di intervento con particolare riferimento alla rete fognaria e alla compatibilità delle stesse
con i nuovi carichi antropici (vedi controdeduzione alla Provincia di Torino “Servizio Valutazione
Ambientale”, lettera c);
la pianificazione e/o progettazione di nuovi insediamenti residenziali deve garantire il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. E’ stata infatti
predisposta per il Progetto Preliminare apposita “Relazione relativa alla Zonizzazione Acustica del
comune di Buriasco per la verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche del progetto
preliminare del nuovo PRGC rispetto al piano di classificazione acustica vigente” a firma del dott.
Ing. Aldo Bianciotto.
A supporto del progetto Definitivo di Piano è stata predisposta nuova Relazione Preliminare
relativa la zonizzazione Acustica. La variante al progetto di Piano di Classificazione Acustica
verrà preparata a seguito di approvazione del Progetto Definitivo di Variante Generale al PRGC.
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Per quanto riguarda la presenza sul territorio regionale di osservatori astronomici, si e fatto riferimento alla
norma UNI 10819, “Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso
l’alto del flusso luminoso” marzo 1999, che “prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per
la limitazione della dispersione verso l’alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale
anche al fine di non ostacolare l’osservazione astronomica.”
Nella seguente tabella e riportato l’elenco degli osservatori astronomici del Piemonte.
Occorre introdurre nelle norme di attuazione il riferimento normativo alla DGR 29-4373 del 20 novembre
2006 .
Questa analisi implica una approfondita conoscenza dell’area di progetto e delle zone adiacenti, inclusa la
presenza, la posizione e la dimensione degli edifici presenti, di facciate importanti, di spazi urbani frequentati.
Il livello di approfondimento delle informazioni richiesto dipende dalle dimensioni dell’installazione e dalla
sensibilità all’inquinamento luminoso dell’ambiente in cui si va ad operare. Dovranno essere indicate, nel
progetto, tutte le tecnologie impiegate per la riduzione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico;
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Le aree di espansione e di trasformazione dovranno essere dotati di tecnologia di illuminazione a Led.
Occorre inserire nelle tabelle d’area un indice massimo di impermeabilizzazione. Dovrà essere
garantita la realizzazione con tecnologie ecocompatibili di almeno il 50 % della superficie dei
parcheggi pubblici nelle aree C1, C2, C3 ed in tutte le zone di recupero (PdR).
•
Modifiche
Nelle Tabella d’Area delle zone “C”, “Dc” e “B8” è stato aggiunto nuovo punto alla lettera l) a norma di
degli impianti di illuminazione pubblica.
b) ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
-
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La trasformazione dell’area oggi contrassegnata con la sigla Dc5 da area a destinazione agricola a produttiva
modifica anche gli aspetti acustici della zona. Nella relazione preliminare relativa alla zonizzazione acustica
per la verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche è stato valutato l’ampliamento, (schede 7, 8) che
in effetti presenta delle criticità, la zona Dc5 infatti è una zona produttiva a specifico uso turistico ricettivo
nella quale vengono svolti anche eventi che possono essere rumorosi nelle ore serali, si propone che al posto
della classe V come indicata nella relazione preliminare di verifica di congruità con le nuove proposte
urbanistiche di inserire la classe IV “aree di intense attività umane”. Si propone la correzione della relazione
preliminare relativa alla zonizzazione acustica per la verifica di congruità delle nuove proposte urbanistiche e
di integrare il Progetto Definitivo di nuovo PRGC con tale elaborato.
In merito all’ampliamento dell’area produttiva individuata in cartografia con la sigle Dc.4 si propone di
localizzarne l’ampliamento lungo il lato sud al fine di compattare l’area industriale esistente (art.24, punto 10
delle Norme di PTC2) e mantenere invariata la distanza attuale da gli edifici residenziali a posti ad est.. Per
quanto riguarda l’utilizzo di “suolo agricolo di buona qualità” si fa notare che tutto il territorio di Buriasco è
classificato in classe I e II “Uso dei suoli ai fini Agricoli, Forestali ed estrattivi”. Si propone inoltre di
integrare il Progetto Definitivo con idoneo Studio di Compatibilità acustica.
E’ stato individuato intervento compensativo, di rinaturalizzazione e bonifica di sito attualmente
compromesso (vedi Tabella d’area ) Dc7;
Si propone di integrare le norme (art. 28 , punto 2) con il seguente comma “Per le aree produttive dismesse o
dove è prevista la demolizione di strutture industriali il riutilizzo o la rioccupazione dei siti è subordinato
alle verifiche atte ad accertare sussistenza di rischi o fattori di nocività oppure contaminazioni, nonché alla
presentazione ed eventualmente esecuzione di piano di bonifica ai sensi della normativa statale e regionale.
Deve essere garantita la corretta rimozione e smaltimento dei materiali di risulta”
Modifiche
Sono state apportate modifiche alle Tabelle d’Area allegate alla Norme Tecniche di Attuazione e alle tavole
di Progetto di P.R.G.C:
integrato punto 2 dell’art. 28;
integrata Tabella d’area Dc7 (bonifica);
Modificata Tav 1_ Destinazioni d’uso del territorio su carta di sintesi - Scala 1:5.000;
Modificata Tav 2_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale: azzonamento,
destinazioni d’uso e
vincoli dei comuni limitrofi su base carta tecnica regionale - Scala
1:5.000;
Modificata Tav 3_ Il Piano Regolatore Generale del territorio Comunale - Scala 1:2.000:
Capoluogo
Area industriale di via Pinerolo
Frazione Appendini e Cascina Rivalba
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Marco BARBERO – Raffaella CANONICO – Francesco PERES
Via Saluzzo 52 – 10064 PINEROLO (TO)
Tel. & Fax. 0121 375017
Pinerolo, 7 novembre 2012
Oggetto: P.R.G.C. Comune di Buriasco (TO) - Progetto preliminare - Controdeduzioni
Controdeduzioni al
parere del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITÀ ESTRATTIVA della Provincia di Torino del
13/03/2012.
La presente nota tecnica è stata redatta in risposta al contributo del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
E ATTIVITÀ ESTRATTIVA della Provincia di Torino del 13/03/2012, richiesto dal SERVIZIO
URBANISTICA della Provincia di Torino al fine di verificare la compatibilità del progetto
preliminare di variante al P.R.G.C. del Comune di Buriasco con il PTC2 (Piano Territoriale di
Coordinamento).
Prendendo atto che le indagini geologiche, geomorfologiche ed idrauliche condotte dallo scrivente
hanno consentito di definire un quadro del dissesto in atto e/o potenziale di maggior dettaglio
rispetto al PAI, si premette che il quadro del dissesto idrogeologico medesimo e la conseguente
idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio comunale, è stato condiviso dalle Direzioni
tecniche regionali costituenti il Gruppo Interdisciplinare ai sensi della D.G.R. N. 31-3749 del
06/08/2001, della D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, della D.G.R. n. 1-8753 del 18/03/2003 e della
D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/2009, con parere prot. n. 39903/DB0809 del 29/09/2010.
In merito alle puntuali osservazioni sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, si controdeduce quanto segue:
1.
la porzione di territorio ricadente in Fascia C in corrispondenza del settore che si
estende a Nord di C.na Rena fino a Nord di M° Paglieri è stata inserita in classe IIa
tenendo conto, oltre ai dati storico-bibliografici disponibili, delle risultanze dello studio
idraulico sul T. Lemina condotto dallo scrivente ed allegato alla documentazione geologica
di P.R.G.C.. Come è possibile osservare, le aree in questione non sono coinvolte dalla
laminazione delle portate di cui alle piene con tempo di ritorno Tr 0.8x200, 200 e 500
anni, pertanto, l’attribuzione alla classe IIa è sufficientemente cautelativa;
2.
per quanto riguarda l’area ubicata a Sud del concentrico (comprendente C.na Rena, C.
del Medico e M° Paglieri), si ritiene che essa costituisca caso dettagliatamente
documentato e condiviso ai fini dell’assegnazione alla classe IIb. In particolare, trattasi di
una porzione di territorio in cui i processi riconducibili ad intensità medio-moderata
secondo la legenda regionale di riferimento (EmA) sono costituiti, sia da laminazioni a
bassa energia - con tiranti idrici inferiori a 40 cm ca. - delle portate alimentate dal reticolo
idrografico minore, sia da ristagni idrici più o meno prolungati favoriti dalla locale scarsa
capacità di drenaggio nel corso di eventi pluviometrici di breve durata e forte intensità.
Tali criticità, suffragate, peraltro, dalla conduzione delle verifiche idrauliche sui principali
attraversamenti lungo il C.le dei Paglieri, non si contraddistinguono come fenomeni
dissestivi, ma sono, piuttosto, la diretta conseguenza della discontinua officiosità idraulica
delle direttrici di deflusso superficiali;
3.
gli interventi di regimazione delle acque stradali e delle acque di ruscellamento, così
come la manutenzione e la sistemazione delle direttrici di deflusso e delle aree soggette a
ristagno sono sicuramente realizzabili a livello di progettazione esecutiva del singolo lotto
edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Si tenga presente, al riguardo, che lo
strumento di pianificazione individua a grande scala la porzione di territorio
potenzialmente coinvolta dai potenziali effetti delle criticità che contraddistinguono la
classe di idoneità IIb: ciò non significa che tutte le aree siano interessate allo stesso modo
dalle problematiche idrologico-idrauliche segnalate. È, infatti, lo studio geologico a
supporto della progettazione di ciascun intervento edilizio che evidenzia localmente ed a
scala opportuna le modalità di mitigazione delle criticità tenendo conto del tessuto
urbanistico circostante esistente e delle eventuali opere già realizzate al contorno di lotti
edificatori completati.
Si ribadisce come la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica sia stata condivisa al termine della fase istruttoria condotta dalle
Direzioni tecniche regionali costituenti il Gruppo Interdisciplinare con parere prot. n.
39903/DB0809 del 29/09/2010.
Non si ritiene, pertanto, di procedere ad una revisione delle classi di idoneità all’utilizzazione
urbanistica previste per il territorio comunale di Buriasco.
GEOALPI CONSULTING - dott. Geol. Francesco Peres
P. IVA e C.F. 09303590013
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Libretto delle Controdeduzioni alle osservazioni