Disciplinare per la gestione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della
strada rilevate a veicoli di proprietà del Comune di Firenze
(Deliberazione della Giunta n. 448/289 del 13.03.1998)
Art. 1
Ogni veicolo di proprietà del Comune di Firenze, prescindendo da qualsiasi altra forma di inventario, dovrà essere
catalogato in base alla Direzione o all'ufficio di assegnazione.
Tale catalogazione, nonché eventuali successivi aggiornamenti o variazioni, saranno effettuati dalla Direzione Beni e
Servizi e comunicati immediatamente alla Direzione del Corpo di Polizia Municipale.
Art. 2
E' fatto obbligo di tenere un libretto di servizio per ogni automezzo assegnato. In tale libretto deve essere annotato il
nominativo del consegnatario nel corso della giornata, l'orario di consegna e di restituzione, i chilometri percorsi e le
ragioni di servizio che hanno reso necessario l'uso dell'automezzo.
Sarà cura dei responsabili delle Direzioni e dei Servizi o di loro incaricati verificare il rispetto di tale adempimento.
Art. 3
I verbali di accertamento di violazione al codice della strada redatti dalla Polizia Municipale nei confronti di veicoli di
proprietà dell'Amministrazione comunale verranno notificati direttamente ai responsabili delle Direzioni o degli Uffici cui i
veicoli stessi risultano assegnati.
Art. 4
Ricevuta la notifica del verbale, i Dirigenti interessati sono tenuti ad effettuare gli accertamenti necessari per
l'individuazione del dipendente alla guida del veicolo al momento in cui è stata rilevata l'infrazione ed a restituire, entro il
termine massimo di 30 giorni, il suddetto verbale alla Direzione del Corpo di Polizia Municipale - Servizio organizzazione
e contenzioso - Ufficio Ingiunzioni - Viale Corsica 4; precisando se debba procedersi all'addebito del relativo importo al
dipendente responsabile dell'infrazione, o se invece si intenda promuovere ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del
Codice della strada.
In caso di mancata individuazione dell'autore dell'infrazione, sarà ritenuto responsabile il direttore o chi è stato preposto al
controllo delle autovetture.
La mancata individuazione dell'autore dell'infrazione sarà valutata dall'Amministrazione ai fini di un eventuale revoca
dell'assegnazione.
Per la presentazione del ricorso al Prefetto dovrà essere allegata un'istanza da parte dell'autore dell'infrazione, nella
quale saranno indicati i motivi alla base del ricorso.
Art. 5
A seconda delle decisioni assunte dall'autore dell'infrazione, l'ufficio Ingiunzioni del Corpo di Polizia Municipale, al fine di
evitare le maggiorazioni conseguenti ai ritardati pagamenti, addebitabili anche all'amministrazione comunale quale
proprietaria del veicolo, procederà al pagamento dell'importo della sanzione ed alla contemporanea trasmissione degli atti
al servizio amministrazione del personale per l'addebito dell'importo stesso al dipendente interessato, oppure all'inoltro al
Prefetto dell'eventuale ricorso e dei relativi atti per la definizione del caso.
Art. 6
Qualora venga respinto il ricorso, la conseguente ordinanza-ingiunzione del Prefetto verrà notificata, sempre a cura della
Direzione del Corpo di Polizia municipale, al dipendente interessato il quale, nei successivi 30 giorni dovrà provvedere,
tramite l'ufficio ingiunzioni dello stesso Corpo di Polizia Municipale, al pagamento della sanzione con le maggiorazioni
previste delle vigenti norme del Codice della strada.
Art. 7
Qualora, a seguito di violazioni del Codice della strada commesse da dipendenti comunali alla guida dell'automezzo di
proprietà dell'Amministrazione ed accertate da Organi diversi di Polizia, vengano notificati all'Archivio generale o ad altri
uffici comunali i relativi verbali, questi dovranno essere trasmessi immediatamente al Servizio Contenzioso del Corpo di
Polizia Municipale che seguirà le stesse procedure previste agli articoli precedenti, trasmettendo, in caso di ricorso, i
relativi atti all'organo accertatore per il conseguente invio al Prefetto.
Qualora il ricorso non venga accolto, sarà proceduto secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6.
Art. 8
Onde consentire alla Direzione del Corpo di Polizia Municipale di provvedere al tempestivo pagamento delle sanzioni
che, come previsto dal presente disciplinare, saranno successivamente addebitate ai singoli dipendenti, verrà utilizzato il
fondo economale assunto sul capitolo relativo ai servizi, a cura della Direzione Beni e Servizi, in attesa dell'apposito
stanziamento di bilancio.
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