Collegio dei Geometri
Forlì - Cesena
47100 Forlì - Via Merenda, 3 - Tel. 0543 28436 - Telefax 0543 30823
E-mail: [email protected] - http://www.colgeofc.it
NOVEMBRE 2006
S ommario
4 Consiglio Nazionale Geometri
Agenzia del Territorio
Nota del 25/10/2006 Prot. n. 76033
“Modifiche ai contenuti delle visure
e certificazioni catastali”
Il Consiglio Direttivo,
la Commissione Stampa e la Segreteria
del Collegio dei Geometri di Forlì-Cesena
augurano a tutti gli Iscritti
Buon
Natale
5 Consiglio Nazionale Geometri
Sicurezza nei luoghi di lavoro. PiM.U.S.
6 Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Decreto Bersani - Tesserini
di riconoscimento
Felice
Anno Nuovo!
ed un
Ministero delle Infrastrutture
Circolare 3 novembre 2006, n. 1733
8 Consiglio Nazionale Geometri
Convenzione quadro polizza
responsabilità professionale
tra CNG e AEC S.p.a.
9 Consiglio Nazionale Geometri
Sito internet www.cng.it
Sezione giurisprudenza e pareri legali
Consiglio Nazionale Geometri
Art. 2 legge 7 marzo 1985, n. 75
Direttive C.N. sul praticantato
Modifiche
16 Consiglio Nazionale Geometri
Art. 8 - Direttive C.N. sul praticantato
Consiglio Direttivo
del Collegio dei Geometri
di Forlì - Cesena:
Presidente Loris CEREDI
Vice Presidente
Amerigo CAMUGNANI
Segretario Roberto CALLISESI
Tesoriere Roberto TURRONI
Consiglieri Moreno CHIARUCCI
Lauro LAZZARI
Lorella MIGNOGNA
Giacomo RICCI
Giuliano VILLI
Coordinatore stampa:
Roberto TURRONI
GEOIDEE
Rubrica di Marino Mambelli
ROCCA DELLE CAMINATE
Un restauro ...radicale
La Rocca delle Caminate: un falso. Come il palazzo pubblico di San
Marino, i Rolex sulla battigia, la testa di Modigliani ritrovata nel
fosso, la borsa Prada dell’inquilina al primo piano. Una copia. O
forse è meglio dire: una cosa diversa, un “originale” a sé.... Un castello che nulla ha in comune col precedente, quello antico, se non
il luogo dove è stato realizzato. Un edificio affascinante, molto affascinante, ma del ‘900.
Era il ‘24 quando si cominciò a metter mano ai resti dell’antico castello che, dopo il tremendo terremoto del 1870, era diventato un
cumulo di muri pericolanti. Nonostante le macerie, la Roccaccia
manteneva però alcuni elementi fondamentali della sua organizzazione architettonica. La torre, pur con evidenti mancanze, era ancora alta, le cortine erano malandate ma presenti, l’arco d’ingresso ave-
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va ancora la chiave ben ancorata. Esistevano inoltre
alcune immagini che consentivano una parziale, ma
interessante lettura dell’antico complesso edilizio.
Malgrado ciò, in linea con la tendenza che si era insinuata in Italia tra il XIX e il XX secolo, la
Soprintendenza ai Monumenti decise per un restauro che, per usare un eufemismo, definirei molto disinvolto... Il progetto, per altro, fu dell’architetto bolognese Luigi Corsini, fresco dirigente della Reale
Soprintendenza dell’Arte Medievale e Moderna
dell’Emilia Romagna.
Cosa successe tra il
1924 e il 1927? Il castello delle Caminate
fu demolito e ricostruito completamente, in stile neomedievale. Il risultato fu, in
tutto e per tutto, un
falso
storico.
Rimasero, a testimonianza del vecchio fortilizio, due bastioni
sfaccettati in laterizio
ai lati di una piccola
cortina che ancora oggi testimonia la storia e
la chiara differenza.
tricolore. La luce, che si poteva vedere da una distanza superiore a 60 chilometri, segnalava la presenza di Mussolini all’interno della fortificazione.
Il faro fu inaugurato il 30 ottobre 1927 dal ministro
delle colonie Luigi Federzoni. Nei locali del Castello,
il capo del governo italiano incontrò capi di stato, regnanti e ambasciatori e in una sala raccolse i doni
personali e i cimeli del fascismo.
Così scrive ancora il Grigioni: Torciere, fanali, lampade tutto di ferro battuto, lo stemma della
famiglia Mussolini, collocato sopra l’ingresso,
armonizzano con lo stile serrato semplice di
tutta la costruzione, che
è ora il più bel Castello
della Romagna, pronto
a sfidare i secoli. Oggi
purtroppo, come ben
sappiamo, è in stato di
abbandono.
Una rapida,
significativa
storia
Sulla famosa rivista
mensile del Touring
Club Italiano Le vie
d’Italia,
Carlo
La Rocca delle CamiGrigioni, importante
nate ha un’origine
storico dell’arte e domolto antica. La sua
cumentarista, nel 1929
posizione strategica
scrive: Opera di rispetto
giustifica le ripetute
del nostro passato fu
demolizioni e i molteLa più antica immagine pubblicata della Rocca delle Caminate.
dunque il restauro complici passaggi di proAcquerello, XVIII XIX secolo. (Forlì, Biblioteca A. Saffi, Fondo
piuto felicemente e saprietà avvenuti in un
Piancastelli).
pientemente da circa
migliaio di anni. Una
due anni di questo Castello vetusto, il quale non ha storia che, non sarà una grande storia, ma... Con un
una grande storia(!) e il suo più bello e glorioso mo- interessante e divertente esercizio, andremo a elencamento ha vissuto nell’offerta devota che di esso hanno re (sommariamente) numerosi proprietari, enfiteuti
fatta i Romagnoli al Duce. Furono infatti i romagno- e conquistatori che misero le mani sul castello: perli con una sottoscrizione di 70.000 firme e un pre- sonaggi più o meno famosi, che gli antichi cronisti
stito littorio a donare a Benito Mussolini quella che ricordano in secoli di cronache. L’operazione è legasarà la residenza estiva del duce. Sulla cima della ta al puro divertimento e non si prefigge l’obiettivo
nuova torre fortificata, che il Grigioni definisce con di stabilire se le notizie sono realtà storica o mera
magnifico gioco di parole: il mastio dugentesco nella supposizione, a partire da quell’ Ambrone, padre di
sua ricostruzione attuale, fu installato un faro della Belmonte, che nel 997 pare fosse il primo signore
potenza di 8000 candele che emanava raggi di luce delle Caminate. Nel 1236 fu conquista dei faentini,
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che poi la persero per nuova mano dei Belmonti.
Alla fine del ‘300 fu la volta degli Ordelaffi, poi
sconfitti dai Malatesta che la restituirono ai
Belmonti. Forlivesi sugli scudi, e poi Belmonti.
Astorgio Manfredi, Domenico Malatesta e ancora
Belmonti. E siamo nel 1500. La Repubblica Veneta,
la Chiesa, il principe Alberto Pio da Carpi. Nel XVII
secolo gli Aldobrandini e i Pamphili. Nel ‘700
Clemente XII, Doria, Pamphili di Genova, Borghese
Aldobrandini e quindi l’occupazione francese.
Nell’800 Pio VII, Borghese Aldobrandini, Doria
Pamphili, Baccarini, Dalle Vacche. E infine il ‘900,
con la Federazione provinciale fascista di Forlì,
Benito Mussolini. La Provincia di Forlì – Cesena.
Il nome Caminate
Due sono le ipotesi più calzanti sull’origine del toponimo Caminate. La prima ha un sapore scomodo
e militare, la seconda più caldo e confortevole.
Gaetano Ravaldini, sul dizionario allegato al volume
1 di Rocche e Castelli di Romagna scrive: Caminada,
passaggio o strada interna adiacente alle mura che
serviva per le attività ed i movimenti necessari alla
difesa delle mura stesse. Camminamento, angusto passaggio profondamente incassato nel terreno, o comunque defilato al tiro nemico, che serve ad accesso ad
una trincea. Cammino di Ronda, passaggio predisposto in un’opera fortificata per rendere possibile la circolazione lungo le mura e la circolazione all’esterno.
Sulla guida realizzata da Ettore Casadei nel 1928
leggiamo: ...Il Prof. Luigi Corsini opina che, ricorrendo gli archetti della torre lungo tutto il perimetro
del camminamento, che si guarniva di armati... E pare che da tale camminata, derivi la denominazione
della Rocca.
Antonio Polloni, autore eccellente di Toponomastica
Romagnola ci propone la soluzione più pacifica,
quella che più piace a chi scrive queste righe: dal latino medievale caminada = provvista di caminus o focolare. La camera “caminata”, cioè dotata di camino,
era la camera ricca e riscaldata. Quindi una Rocca
dotata di un tale numero di sale caminate da colpire
la fantasia popolare.
Tanto da diventare un toponimo.
Per saperne di più:
• AA.VV. Rocche e Castelli di Romagna volume 2,
Edizioni Alfa, Bologna
1971.
• Luciana Prati e Ulisse
Tramonti (a cura di), La
città progettata: Forlì,
Predappio, Castrocaro Urbanistica e architettura fra le due guerre,
Comune di Forlì 1999.
• Ettore Casadei, La città
di Forlì e i suoi dintorni,
Società Tipografica Forlivese, Forlì 1928.
Rocca delle Caminate, un restauro ...radicale. Da notare che nell’immagine il toponimo è erroneamente indicato come Camminate. Cartolina postale, ultimi anni ’20
(Raccolta privata).
• Marino Mambelli, Per
strada - appunti di toponomastica forlivese, Comune di Forlì, Il Ponte
Vecchio, Cesena 2004.
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prot. n. 10902
Roma, 31 ottobre 2006
AGENZIA DEL TERRITORIO - NOTA DEL 25/10/2006
PROT. N. 76033 “MODIFICHE AI CONTENUTI
DELLE VISURE E CERTIFICAZIONI CATASTALI”
er opportuna informazione si invia, in allegato, copia della nota indicata in oggetto, concernente le
“Modifiche ai contenuti delle visure e certificazioni catastali”, relativamente alle visure per immobile e alle visure per soggetto.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
P
Prot. n. 76033
Roma, 25 ottobre 2006
Oggetto: MODIFICHE AI CONTENUTI DELLE VISURE
E CERTIFICAZIONI CATASTALI”
Si rende noto che, per fornire un'informazione più dettagliata dello stato della notifica afferente alla trattazione di un variazione catastale che comporti l'attribuzione o la modifica della rendita delle unità immobiliari urbane o quella dei redditi delle particelle di terreno, sono state introdotte le
seguenti integrazioni ai documenti in oggetto.
Nella visura per immobile nel campo "Notifica" sono riportate le seguenti indicazioni:
• "in corso" nel caso in cui la notifica sia in fase di predisposizione;
• "variazione notificata il YY/YY/YYYY con prot. XXXXXX - vedi visura per soggetto", nel caso in cui la notifica abbia raggiunto almeno uno degli intestatari catastali; dove XXXXXX è il
numero di protocollo della notifica e YY/YY/YYVY è la data di avvenuta notifica per l'intestatario catastale che ha ricevuto per primo la comunicazione.
Nella visura per soggetto, qualora nel campo "Dati Ulteriori" sia riportata la scritta "notifica/'nello
spazio sottostante al riquadro contenente i dati delle unità immobiliari, sono riportate con riferimento a ciascuna di esse, le informazioni seguenti:
• Immobile mn" Notifica: "in corso" nel caso in cui la notifica sia in fase di predisposizione;
• Immobile "n" Notifica: "variazione notificata il YY/YY/YYYY con prot. XXXXXX in atti dal
ZZ/ZZ/ZZZZ";
dove "n" è il progressivo dell'unità trattata (prima colonna del riquadro), VY/YY/fYY è la data di
avvenuta notifica per il soggetto del quale è eseguita la consultazione, XXXXXX è il numero di
protocollo della notifica e ZZ/ZZ/ZZZZ la data in cui sono stati aggiornati gli atti catastali con i
dati di notifica.
Le informazioni in esame saranno disponibili per le nuove attribuzioni o modifiche di rendite/redditi.
Il Direttore
Carlo Cannafoglia
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prot. n. 11916
Roma, 28 novembre 2006
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. PiM.U.S.
i trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30/2006 del 3 novembre 2006, emanata
dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.
Tale circolare si propone di offrire alcuni chiarimenti relativi all’impiego di ponteggi, in particolare sull’utilizzo dei ponteggi su ruote, ed altre attrezzatture per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, oltre che sull’obbligo di formazione di cui all’art. 36-quater (commi 9 e 10) del D.Lgs. 626/94.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
S
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
CIRCOLARE N. 30 DEL 3 NOVEMBRE 2006
PROT. N. 15/VI/7821 DEL 03/11/2006
Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativiall'impiego dei ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.
Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti
gli obblighi del datoredi lavoro in relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune attrezzature dilavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Al riguardo, con particolareriferimento agli adempimenti, di cui all'art. 36-quater del D.Lgs. n.
626/94 così comeintrodotto dal D.Lgs. n. 235/03, concernenti la
redazione di un piano di montaggio, uso esmontaggio (Pi.M.U.S.),
in funzione della complessità del ponteggio scelto e la relativaformazione degli addetti alle succitate previste operazioni, si comunica quanto di seguitoriportato.
Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 36-quater richiama anche i "ponteggisu ruote" in ordine agli obblighi previsti in generale
per i ponteggi. Per tali attrezzature - comunemente denominate
"trabattelli"-, considerate le modalità di montaggio, uso,trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi
modelli presentisul mercato, nonché le semplici configurazioni
adottabili, peraltro assai difficilmentemodificabili - contrariamente
a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi -, per ciòche concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alleistruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e
sugli ancoraggi) relative allaspecifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione deitrabattelli e per la stessa motivazione di
cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debbadare attuazione a
quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
626/94,tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento, i contenuti generali di cuial secondo e al quarto punto del
modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e provinceautonome, del
26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.
Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due
anni, di cui ai commi 9 e10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n.
626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai cor-
si di formazionedecorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del citato Accordo, precisando chel'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale,
rispettivamente per ilavoratori e per i preposti, che consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazionedi ponteggi, nelle
more dell'effettuazione della formazione di cui at succitato art. 36quater,può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propriaresponsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svoltapresso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore ametri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, questoMinistero è dell'avviso che
non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle
relativealla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006.
Infatti i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono
esclusi dal campo diapplicazione della norma; i ponti sospesi e i
ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sonosoggetti alla norme di
cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamenteaccompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato i
al D.P.R. n. 459/96)definiscono le modalità per il montaggio e lo
smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni perl'addestramento dei
lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94;
i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al
D.P.R. n. 164/56che, all'art. 25 definisce le regole per il montaggio
dei ponti mentre, per ciò che concerne laformazione dei lavoratori,
anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui algià citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lea BATTISTONI
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
025878
Roma, 6 novembre 2006
DECRETO BERSANI - TESSERINI DI RICONOSCIMENTO
n riscontro alla nota di codesto collegio prot. 2005/2006 pervenuta in data 16/10/06 ed inerente la richiesta
di chiarimenti in merito all'oggetto, si precisa quanto segue: secondo i chiarimenti ministeriali (circolare n. 29
del 28/09/06) l'obbligo della tessera di riconoscimento è limitato alle imprese o lavoratori autonomi che svolgono l'attività di cui all'Allegato I del D Lg.vo 494/96.
Pertanto solo in presenza di tecnici dipendenti da imprese rientranti nell'ambito di cui sopra, vige l'obbligo in cantiere del tesserino di riconoscimento, mentre la norma non sembra estensibile ai liberi professionisti che a vario titolo accedono al cantiere (coordinatori, direttori lavori ecc.)
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott. Danilo DALMONTE
I
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
CIRCOLARE 3 NOVEMBRE 2006, N. 1733
ARTICOLO 36-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 223 DEL 2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 248 DEL 2006 «MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO» (G.U. N.
261 DEL 9 NOVEMBRE 2006)
art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri
edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di
questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché
per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al
doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni».
La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di
prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di la-
L’
voro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte
dei «competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie. Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del
lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:
1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione
delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
2) fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al d.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 luglio 2006, di individuazione, tra l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonché di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la regolazione e i provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche.
Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale è asse-
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gnata, a livello centrale, al Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale
per la regolazione, nonché, a livello decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne consegue
una allocazione funzionale della competenza all'emanazione
del provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre la
fase istruttoria può essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche. A livello operativo,
ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere
pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il
provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle
prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione
dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo volto alla
predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli
elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al
fine della adozione dell'atto stesso. Per quanto concerne le modalità operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di
ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione, ivi compresa la
relazione illustrativa sintetica di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale alle opere
pubbliche. In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità:
a) che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
b) che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa
non può essere superiore a due anni.
Si evince l'importanza della durata della sospensione, che viene
presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento vincolato, essendo esclusa, in questo caso, ogni valutazione
discrezionale in ordine all'elemento temporale. La possibilità di
prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio della sospensione) potrà allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in tutti i casi «più gravi», intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entità: l'applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve
sempre essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento interdittivo non può che essere pari al periodo intercorrente tra la data della sospensione stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell'art. 36-bis, decreto-legge
n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i).
Qualora non sia intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione non può che essere pari, comunque, alla durata della
sospensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere superiore a
due anni: da ciò consegue che il provvedimento interdittivo
avrà quale dies a quo la data di notifica all'impresa il cui cantiere è sospeso e quale dies ad quem il termine massimo (due
anni) ipoteticamente irrogabile quale durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi provvedimenti da
emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori elementi. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici
nell'ambito del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia
e regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento interdittivo, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente provveditorato, avrà cura di
garantire una applicazione uniforme della disciplina in esame
sul territorio nazionale.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
per le imprese destinatarie del provvedimento di sospensione
del cantiere da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato dal direttore generale
della Direzione generale per la regolazione, e' atto definitivo di
natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere
dalla data di notifica all'interessato e deve essere tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al
provveditorato competente. La natura di atto definitivo del
provvedimento interdittivo lo rende impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo
ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.
L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione
del provvedimento di sospensione del cantiere può essere valutata quale causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto, le direzioni provinciali del lavoro informeranno tempestivamente i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche delle eventuali impugnazioni, anche
non in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di sospensione e
dei loro esiti.
Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione
generale per la regolazione, di revocare il provvedimento interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies
e 21-nonies della legge n. 241/1990. Per l'attuazione della presente circolare, i provveditorati regionali e interregionali alle
opere pubbliche predispongono le attività necessarie con le direzioni provinciali del lavoro incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una autocertificazione concernente l'essere stati o meno
destinatari di provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio:
tale richiesta trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e) dell'art. 38 del decreto legislativo n.
163/2006. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture.
Al fine della migliore conoscibilità da parte delle stazioni ap-
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paltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).
Si allegano un modello che sarà utilizzato per l'adozione del
provvedimento interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi essenziali della documentazione che deve essere trasmessa da parte dei provveditorati regionali e interregionali
alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione
(all. 1 e 2).
Roma, 3 novembre 2006
Il direttore generale per la regolazione dei lavori pubblici:
CROCCO
ALLEGATO 1
Ovvero
Vista la nota in data .... recante osservazioni in ordine ai fatti posti
a fondamento della emananda misura interdittiva;
Per quanto precede, a norma dell'art. 36-bis del decreto-legge
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, Si
adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso provvedimento interdittivo a contrarre
con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:
nei confronti della ditta ....;
per un periodo di .... giorni /mese/ anno.
Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato all'interessato, all'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i contratti
pubblici, al provveditorato competente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale (legge n. 1034/1971, come modificata
dalla legge n. 205/2000) entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, d.P.R. n.
1199/1971) entro centoventi giorni dalla notifica.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dipartimento per le infrastrutture statali l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE
Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le
pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in data .... nell'ambito del cantiere sito in .... via .... a carico della ditta .... pervenuto in data ..............
(Vista la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta in
data .... da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro) eventuale;
Vista la nota n. .......... del ......................... di comunicazione alla
suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto all'emanazione
del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
Visto il decorso del termine assegnato all'interessato senza che nulla sia pervenuto.
ALLEGATO 2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Provveditorato interregionale alle OOPP
Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento
interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni
e a partecipare a gare pubbliche
Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).
Provvedimento di sospensione dei lavori.
Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
Durata del provvedimento di sospensione (se non è possibile indicarla, precisare i motivi).
Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento alla
ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP.
Eventuali atti intermedi.
Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.
NB. Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto
citato nella relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in
originale.
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
05502
Roma, 25 maggio 2006
CONVENZIONE QUADRO POLIZZA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE TRA CNG E AEC S.P.A.
on la presente, si comunica che il CNG, in data 23 maggio u.s., ha stipulato una convenzione Quadro con la
AEC Broker avente ad oggetto una polizza assicurativa di Assicurazioni e Riassicurazioni per le Responsabilità
Professionali S.p.A., che prevede l’obbligo a carico del geometra professionista di prestare adeguata garanzia per
i danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale. Il suddetto adempimento fa seguito alla previsione di cui all’art. 9 del Codice Deontologico - approvato da questo Consiglio e diramato ai Colleghi provinciali con circolare del 20 giugno 2005 - ed impone, in modo omogeneo per l’intera categoria, il rispetto di termini e di massimali minimi di copertura assicurativa, conformemente alle condizioni che si trasmettono in allegato.
Atteso quanto sopra ed in esito ai dettami di cui all’art. 9 del codice deontologico, si precisa che dalla data del
01/01/2007 decorre l’obbligo di dotarsi della polizza-quadro allegata alla presente o di altra polizza assicurativa con
altra compagnia che preveda i termini minimi di copertura indicati nella Convenzione de qua.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
C
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
10906
Roma, 31 ottobre 2006
SITO INTERNET WWW.CNG.IT
SEZIONE GIURISPRUDENZA E PARERI LEGALI
i comunica che sul Sito Internet www.cng.it è stata creata una sezione dedicata alla giurisprudenza ed ai pareri legali richiesti da questo Consiglio Nazionale, riguardanti problematiche di interesse per la Categoria.
In tale ambito, si precisa che sono, allo stato, disponibili i pareri resi sulle seguenti materie:
• Utilizzo del titolo "dottore geometra", conseguito ai sensi del D.P.R. n. 328/01 (reso dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca);
• Facoltà del Consiglio Nazionale di adottare regolamenti volti a disciplinare alcuni aspetti dell'attività professionale (reso dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca);
• Riflessi della nuova normativa fallimentare sulle disposizioni relative all'iscrizione all'Albo dei Geometri (reso dal
Prof Avv. Francesco Giorgianni).
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
S
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
11883
Roma, 28 novembre 2006
ART. 2 LEGGE 7 MARZO 1985, N. 75
DIRETTIVE C.N. SUL PRATICANTATO - MODIFICHE
i comunica che nella seduta del 22-23 novembre
u.s., il Consiglio Nazionale ha apportato delle
modifiche alle direttive sul praticantato vigenti
dal 5 aprile 2002.
Le modifiche si sono rese necessarie alla luce dei quesiti
posti dai vari Collegi, nonché di nuove leggi intervenute
(ad esempio l'abolizione del servizio di leva). Nello specifico le modifiche riguardano gli artt. 2, 4, 14 e18.
S
Art. 2 e 4
Viene stabilito che l'iscrizione al Registro dei praticanti
deve avvenire nel luogo di svolgimento del praticantato
stesso. In altre parole il tirocinio è consentito ovunque
senza vincoli di iscrizione nel comune di residenza. II
controllo sul praticantato viene quindi affidato al Collegio nella cui circoscrizione il praticante svolge di fatto il
praticantato.
Di conseguenza viene modificato l'art. 4 che disciplina le
modalità di trasferimento del praticante e viene eliminato il precedente art. 7 che permetteva lo svolgimento del
praticantato esclusivamente nel comune di residenza o al
massimo in uno di quelli confinanti.
Art. 14
A seguito dell'entrata in vigore della legge che abolisce il
servizio di leva obbligatorio, è stato modificato l'art. 14
(ex art. 15) consentendo a chi svolge il servizio civile di
interrompere il praticantato e successivamente di poter
effettuare il ricongiungimento.
Art. 18
Qualora le convenzioni previste dal presente articolo
siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale,
ed abbiano finalità tecnico professionali, il periodo di
pratica potrà essere riconosciuto ai fini dello svolgimento del praticantato, per la durata massima di 12
mesi.
Si allega, pertanto, il nuovo testo delle predette direttive,
le cui parti modificate sono riportate in grassetto.
Ringraziando per la collaborazione è gradita l'occasione
per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Geom. Piero PANUZI
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DIRETTIVE SUL PRATICANTATO - ART. 2 LEGGE 7.03.1985, N. 75
Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del praticantato
nonché per la tenuta dei relativi registri.
Delib. C.N. del 22-23.11.2006
INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI
• CAPO 1° - AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PRATICA
BIENNALE O ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI
Art. 1
Iscrizione nel Registro dei praticanti
Art. 2
Requisiti della domanda di iscrizione
Art. 3
Verifica dei requisiti delle domande di iscrizione – Ricorso avverso la mancata iscrizione
Art. 4
Trasferimento del praticante
Art. 5
Cancellazione dal registro dei praticanti
Art. 6
Tassa di iscrizione
Art. 7
Certificazione di ammissione all’esame
TITOLO II - DISCIPLINA PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI
ABILITAZIONE PROFESSIONALE
• CAPO 1° REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 75/1985
Art. 8
Requisiti
• CAPO 2° REQUISITI DI CUI AL D.P.R. N. 328/2001
Art. 9
Requisiti
TITOLO I - NORME GENERALI
CAPO 1°
AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PRATICA BIENNALE
O ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI
Art. 1 - Iscrizione nel Registro dei praticanti
Ciascun Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro
dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica
e tecnologica, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che
seguono, intraprendono il percorso formativo necessario al conseguimento dei requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.
Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso
del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 4 7 e 8, nonché coloro i quali frequentano i corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 55 del
D.P.R. 5 giugno 2001,n.328
Nel registro deve essere indicato:
• il cognome e il nome,
• il luogo e la data di nascita,
• il codice fiscale,
• il luogo di residenza del praticante,
• il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento,
• il cognome, nome e domicilio professionale del dante pratica
geometra, ingegnere civile (una delle seguenti branche: edile,
geotecnica, idraulica, strutture, trasporti), architetto iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni - presso il quale è svolto il periodo di pratica
• la data di iscrizione nel Registro.
Il Registro dei praticanti è conservato presso il Consiglio del Collegio
ed è numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente dello stesso.
Sulla matrice del Registro è riportata ogni notizia riguardante lo
svolgimento del periodo di praticantato.
TITOLO III - PRATICANTATO PROFESSIONALE PRESSO
STUDI TECNICI
• CAPO 1° NORME ORGANIZZATIVE
Art. 10 Modalità di svolgimento del periodo di praticantato
Art. 11 Mutamento dello studio professionale
Art. 12 Interruzione del periodo di pratica
Art. 13 Sospensione del periodo di pratica a causa di malattia,
gravi motivi o circostanze eccezionali
Art. 14 Sospensione del periodo di pratica per servizio civile
Art. 15 Sospensione del periodo di pratica per gravidanza e
puerperio
Art. 16 Regolare svolgimento della pratica
• CAPO 2° ATTIVITA’ EQUIPOLLENTI AL PERIODO DI
PRATICA
Art. 17 Esperienze formative
Art. 18 Periodi di Pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell’Unione Europea
Art. 2 - Requisiti della domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta nelle forTITOLO IV - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICA me previste dalla legge, è rivolta al Presidente del Collegio dei GeomeSUBORDINATA
tri nella cui circoscrizione il richiedente svolge il praticantato.
Art. 19 Modalità
Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
Art. 20 Abrogazione
a) la propria residenza anagrafica
b) il codice fiscale;
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
c) il luogo e la data di nascita;
Art. 21 Validità precedenti periodi
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento.
TABELLA A
Art. 17 - Moduli disciplinari
Il cittadino comunitario che sia in possesso di titoli rilasciati da
un paese membro della Comunità Europea può chiedere l'iscriALLEGATO B Esempio pratico di calcolo per pratica mista
zione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio
titolo, ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Il citALLEGATO C Schema di convenzione per l’accesso dei geometadino di uno stato non appartenente alla Comunità Europea
tri praticanti nelle pubbliche amministrazioni
che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documen-
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tare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 nonché dall'art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado approvato con D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;
e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
f ) di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 286/98 e D.P.R. n. 394/1999.
I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere che
precedono devono essere effettuati dai Collegi ai sensi del citato
D.P.R. n. 403/98. Resta salva la facoltà del richiedente di produrre
i certificati. La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione:
• dichiarazione del professionista, rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri, di ammissione del richiedente all'esercizio
della pratica e di assunzione di responsabilità professionale nei
confronti del praticante, sia sotto il profilo deontologico che tecnico professionale.
• dichiarazione del richiedente e del professionista attestante la
conoscenza delle presenti norme.
Ciascun aspirante può essere iscritto nel Registro dei praticanti di
un solo Collegio.
Art. 3 - Verifica dei requisiti delle domande di iscrizione. Ricorso avverso la mancata iscrizione
Il Consiglio del Collegio, verificato il possesso dei requisiti ai sensi
del precedente art. 2, delibera, in tempi brevi, l'iscrizione del richiedente nel Registro dei praticanti con la data di decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta al protocollo.
Il Consiglio, qualora riscontri la carenza dei requisiti, rigetta la domanda, dandone immediata comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al professionista dante pratica. Avverso le deliberazioni del Consiglio del
Collegio, il richiedente può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Si osservano in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale relativi alla iscrizione all'albo
dei geometri.
Art. 4 - Trasferimento del praticante
In caso di trasferimento, il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale si è
trasferito.
La domanda, rivolta al Presidente del Collegio al quale si chiede il
trasferimento, oltre ai requisiti previsti dall'art. 2, deve essere corredata della dichiarazione del professionista di ammissione del richiedente all'esercizio della pratica. Il Presidente del Collegio di provenienza provvederà, a richiesta, a trasmettere al Collegio di destinazione il fascicolo personale del praticante.
Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con
decorrenza dalla prima iscrizione, previo riscontro del possesso di
tutti i requisiti.
Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Art. 5 - Cancellazione dal Registro dei praticanti
Il Consiglio del Collegio dispone, con deliberazione motivata, la
cancellazione del praticante dal Registro o può annullare eventuali
periodi di pratica, qualora sia accertato il venir meno di uno dei requisiti richiesti dalle presenti Direttive per lo svolgimento del periodo di praticantato.
La deliberazione deve essere comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante che al professionista.
Avverso le delibere di cancellazione di cui al presente articolo si applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente art. 3.
Art. 6 - Tassa di iscrizione
Ciascun Consiglio di Collegio determina - ai sensi dell'art. 7, 2°
comma del D.Lgs.lgt. 23.11.1944, n. 382 - l'ammontare della tassa per l'iscrizione nel Registro dei praticanti.
Art. 7 - Certificazione di ammissione all'esame
Al compimento dei periodi di pratica, previa delibera del Consiglio,
e previa verifica del libretto del tirocinio di cui al successivo art. 10,
il Presidente del Collegio dei Geometri territorialmente competente, rilascia, su richiesta dell'interessato, la relativa certificazione.
TITOLO II - DISCIPLINA PER L'ACCESSO
ALL'ESAME DI STATO
CAPO 1°
REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 75/1985
Art. 8 - Requisiti
L'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra viene riconosciuto secondo i percorsi
formativi così articolati:
a) al compimento di un biennio di pratica presso lo studio professionale di un geometra, ovvero un ingegnere civile o un architetto, iscritto nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, previa iscrizione al Registro dei Praticanti;
b) allo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale;
Inoltre sono ammessi all'esame di Stato coloro i quali, in possesso del diploma di geometra abbiano:
c) sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le
facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche
fisiche e naturali, coerenti con le attività professionali del geometra che verranno valutati dal Consiglio Nazionale sulla base
della documentazione prodotta tramite il Collegio provinciale;
d) frequentato corsi specialistici la cui individuazione e valutazione viene disciplinata dal successivo art. 17.
Il riconoscimento dei predetti corsi specialistici concorre al compimento del previsto periodo di pratica di 24 mesi.
CAPO 2°
REQUISITI DI CUI AL D.P.R. N. 328/2001
Art. 9 - Requisiti
L'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei Praticanti viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:
a) conseguimento di laurea triennale di 10 livello, comprensiva di
tirocinio di 6 mesi, nelle classi 4, 7 e 8 (artt. 6 e 55, DPR n.
328/2001);
b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito
positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6
mesi coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e
55, DPR n. 328/2001), con i contenuti indicati nella Tabella A
allegata alle presenti direttive
c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali,
(D.P.R. 328/2001 art. 8 comma 3, tab. A - geometra).
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30 giorni successivi all'invio della predetta raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del
praticante, entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio
CAPO 1°
del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal
NORME ORGANIZZATIVE
Registro dei praticanti, dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 10 - Modalità di svolgimento del periodo di praticantato
Avverso tale deliberazione, il praticante cancellato dal Registro può
Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere ef- presentare ricorso, nei 30 giorni successivi al ricevimento della cofettivo e continuativo.
municazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Il professionista presso cui viene svolta la pratica, ha anche il doveArt. 13 - Sospensione del periodo di pratica a causa di malattia,
re di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che
gravi motivi o circostanze eccezionali
stanno a fondamento della professione.
In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze ecAl fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di pratica
cezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruziociascun professionista non potrà accogliere nel proprio studio, conne superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzia, con
temporaneamente, più di due praticanti.
deliberazione motivata, sulla ammissione dell'interessato alla proseIn caso di studio associato i praticanti da poter accogliere sono in recuzione della pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione,
lazione al numero dei professionisti associati, in possesso dei requisiti
ai tini del completamento del biennio di praticantato.
di cui all'art. 1, 2° comma (es.: tre prof. associati max sei praticanti).
Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato e Art. 14 - Sospensione del periodo di pratica per servizio civile
predisposto secondo il modello allegato alle presenti direttive, nu- Il praticante deve sospendere la pratica se intende prestare servizio
merato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del civile e al termine del servizio stesso ha diritto a richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento della pratica antecedente al
Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano servizio civile, parche questa venga ripresa presso lo stesso o altro
professionista entro sei mesi dalla cessazione del servizio civile e ciò
partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazio- risulti da apposita dichiarazione del professionista.
ne abbiano assistito e collaborato.
Art. 15 - Sospensione del periodo di pratica per gravidanza e
Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicaziopuerperio
ni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte
Al caso di sospensione della pratica dovuta a gravidanza e puerpele attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del
rio, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 in materia di riconprincipio di riservatezza.
giungimento dei periodi di pratica.
Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla
Le sospensioni della pratica per gravidanza e puerperio sono altresì
segreteria del Consiglio del Collegio, al termine del praticantato, con
disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e sucl'annotazione del professionista, presso il cui studio il tirocinio è stacessive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.
to effettuato, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle Art. 16 - Regolare svolgimento della pratica
Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgiannotazioni contenute nel libretto.
La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a mento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa
tempo pieno. Essa è compatibile con il rapporto di lavoro subordi- venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel rispetto delle finato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri nalità indicate nella L. n. 75/85, nonché nelle presenti Direttive.
Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di
di effettività e continuità di cui al comma 1.
effettuare o far effettuare da un suo delegato, emergessero delle graArt. 11 - Mutamento dello studio professionale
vi irregolarità o dichiarazioni mendaci, viene disposta l'apertura di
Qualora - per qualsiasi causa - dovesse mutare lo studio professioprocedimento disciplinare a carico del praticante e del professioninale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve darne comusta geometra ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del RD.
nicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del Collegio, ove è
11.02.1929, n. 274.
iscritto il tirocinante.
Nel caso di pratica svolta presso ingegnere civile o architetto, la preTale comunicazione deve essere corredata:
detta circostanza viene segnalata - a cura del Consiglio del Collegio
a) della attestazione del professionista dalla quale risulti la cessaziodei Geometri - all'Ordine di appartenenza del professionista.
ne della pratica professionale;
b) della attestazione del professionista dalla quale risulti la data delCAPO 2°
la ripresa della pratica.
ATTIVITA' EQUIPOLLENTI AL PERIODO DI PRATICA
L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della
pratica non deve essere superiore a due mesi, salvo che le interruArt. 17 - Esperienze formative
zioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo,
Potranno essere riconosciuti, ai fini del praticantato, anche evenservizio civile, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gratuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corvidanza, puerperio.
si, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti
pubblici etc., con tempi di realizzazione diversi da quelli previsti
Art. 12 - Interruzione del periodo di pratica
Il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il prati- dall'art. 9 punto b).
cante medesimo, disgiuntamente, devono dare tempestiva comuni- Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Consiglio del
cazione al Presidente del Collegio di qualunque interruzione della Collegio ed avviene sulla base dei seguenti criteri:
pratica di durata superiore a due mesi, mediante raccomandata con • coerenti con l'attività professionale del geometra
• professionalizzanti
avviso di ricevimento.
Il praticante che intenda proseguire la pratica, deve fornire al Presi- • di durata compresa fra le 120 ore e le 1200 ore con riconoscimento massimo di sei mesi
dente del Collegio idonea giustificazione dell'interruzione entro i
TITOLO III - PRATICANTATO PRESSO
STUDI PROFESSIONALI
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• che contengano le seguenti aree modulari obbligatorie con le La valutazione viene effettuata in ragione del tempo di svolgimento
percentuali indicare nell'allegata Tabella A: - edilizia - costruzio- dei singoli periodi. (vedi esempio allegato B).
ni; - topografia e catasto; - estimo; - ordinamento professionale;
- elementi di diritto civile e legislazione;
Art. 18 - Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della PA. o professionisti dell'Unione Europea
I Collegi Provinciali possono stipulare apposite convenzioni con gli
Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici dei Comuni e degli altri Enti locali al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l'apprendimento
delle procedure relative ai settori di attività professionale.
Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato
dal Consiglio Nazionale ed allegato alle presenti direttive.
Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo
assicurativo dei praticanti.
E' consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo
di sei mesi, svolto presso professionisti appartenenti all'Unione Europea i quali esercitino attività professionali attinenti la professione
di geometra.
Tutti i predetti periodi devono essere debitamente documentati al
fine di essere riconosciuti validi per la formazione del biennio di
pratica previsto dall'art. 2 della Legge 75/85.
Qualora le convenzioni predette siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale, ed abbiano finalità tecnico professionali, il periodo
potrà essere riconosciuto ai fitti dello svolgimento del praticantato per
la durata massima di 12 mesi.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 - Abrogazione
Sono espressamente abrogate tutte le Direttive emanate dal Consiglio Nazionale antecedenti alle presenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 21 - Validità precedenti periodi
I
I periodi di praticantato svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del biennio di pratica.
A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, le presenti Direttive verranno comunicate ai praticanti iscritti nel Registro.
Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al d.l.
15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5.4.1969, n.
119) nonché coloro i quali, avendo superato l'esame - colloquio
prima dell'entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano,
tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.
TITOLO IV - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
TECNICA SUBORDINATA
TABELLA A
Art. 19 - Modalità
Lo svolgimento del quinquennio di attività tecnica subordinata, alternativo al biennio di praticantato professionale, previsto dall'art.
2 della L. 7 marzo 1985 n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali l'attività
tecnica subordinata è stata svolta o mediante esibizione del libretto
di lavoro, attestante la qualifica ricoperta dal praticante dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.
La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della
stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie
di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.
L'attività stessa deve essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio
idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all'art. 2, secondo
comma, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto previsto nel
comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell'attività svolta
dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.
Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende
sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può però essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli artt. 13, 14, 15. L'attività può essere ripresa entro sei mesi dalla cessazione dei motivi che hanno determinato la sospensione. Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore
ad un mese non si terrà conto se non ai fini della sospensione dell'intervallo di cui al comma precedente.
Non è considerata attività tecnica subordinata quella svolta dal geometra nell'impresa di cui egli stesso è titolare, socio o amministratore.
E' consentito lo svolgimento di periodi misti di pratica biennale e
di attività tecnica subordinata purchè fra i vari periodi non ci siano
interruzioni superiori a sei mesi.
Art. 17 - MODULI DISCIPLINARI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
percentuale del monte ore oscillante fra il 3 e il 5%
• Deontologia
• Norme che disciplinano la professione
• Applicazione tariffe
TOPOGRAFIA E CATASTO
percentuale del monte ore oscillante fra il 25 e il 30%
• Strumentazione
• Metodi di rilievo planialtimetrico
• Metodi di rilievo altimetrico
• Restituzione grafica
• Cartografia
• Catasto Terreni ed urbano
EDILIZIA - COSTRUZIONI
percentuale del monte ore oscillante fra il 30 e il 35%
• Progettazione
• Urbanistica
• Edilizia privata
• Edilizia pubblica
• Contabilità dei lavori
• Calcolo e disegno degli elementi strutturali
• Direzione cantiere
• Sicurezza
ESTIMO
percentuale del monte ore oscillante fra il 20 e il 25%
• Stime
• Espropriazioni
• Estimo legale
• Catasto
14
Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
11/2006
• Ecologia
• Geopedologia
• Economia Territoriale
LEGISLAZIONE
percentuale del monte ore oscillante fra il 3 e il 5%
• Legislazione urbanistica
• Disciplina opere pubbliche
• Elementi di diritto pubblico e privato
Le aree devono contenere i moduli di cui alla presente tabella e devono rappresentare l'80/90% del totale ore del corso. Il rimanente
10/20% sarà valutato a discrezione del Collegio provinciale secondo le esigenze del mercato locale e del territorio.
ALLEGATO B - ESEMPIO PRATICO
DI CALCOLO PER LA PRATICA MISTA
I caso - Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con
attività tecnica subordinata.
24:10=60:X
dove
24 rappresenta il periodo biennale richiesto dalla Legge 75/1985
(12 mesi x 2 anni)
10 i mesi di pratica biennali già completati
60 il periodo quinquennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 5 anni)
X è l'equivalente in mesi del periodo biennale rapportato al periodo di attività tecnica subordinata
Risolvendo l'equivalenza avremo
X=10x60=25 mesi
24
quindi 10 mesi di pratica biennale equivalgono a 25 mesi di attività tecnica subordinata. Volendo completare il quinquennio previsto
si dovranno svolgere ancora 35 mesi di A.T.S.
II caso - Inizio con attività tecnica subordinata e prosecuzione
con biennio.
60:18 =24 :x
PREMESSO
a) che il collegio dei Geometri è preposto alla tenuta del registro
dei praticanti, al controllo ed alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio;
b) che il Presidente del Collegio di ..... ha ricevuto richiesta dal .....
al fine di consentire lo svolgimento di stages ai praticanti mediante l'accesso e la collaborazione interna con ..... di giovani diplomati regolarmente iscritti nel registro dei praticanti presso il
Collegio dei Geometri della Provincia di ..... ;
c) che l'espletamento dei periodi di praticantato presso l'Ufficio è
finalizzato esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati
e pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;
d) che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo
approvato dal Consiglio Nazionale Geometri;
e) che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei
rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali e ..... richiamati
dalle circolari del Consiglio Nazionale Geometri n. 570 del
12.05.1993 e 2099 del 12.12.1995;
si stipula quanto segue:
ART. 1
È consentito presso ..... lo svolgimento di stages per l'espletamento
del tirocinio pratico riservato a un numero non superiore a ..... gegeometri praticanti regolarmente iscritti al registro dei praticanti tenuto nel Collegio dei Geometri della Provincia di .....
La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo finalizzata
esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun
genere in favore del praticante nei confronti dell'amministrazione.
ART. 2
Il Collegio dei Geometri designerà, prima dell'inizio di ogni stage, i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con
l'ufficio. Il Collegio dei Geometri accerta e documenta l'esistenza di
tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività di
praticantato e per l'idoneità dei geometri preposti per l'accesso all'Ufficio nonché degli altri requisiti necessari (autorizzazione del professionista etc.). All'elenco di cui sopra dovranno essere allegate le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai praticanti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 12. I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati dall'ufficio. L'avvenuta accettazione sarà resa
nota al Collegio dei Geometri mediante comunicazione di riscontro.
dove
60 rappresenta il periodo quinquennale richiesto dalla Legge
75/1985 (12 mesi x 5 anni)
18 i mesi di attività tecnica subordinata già svolti
24 il periodo biennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 2
ART. 3
anni)
X è l'equivalente in mesi dell'attività tecnica subordinata rappor- Il corso avrà luogo presso ..... a decorrere dalla data concordata per
..... giorni settimanali (da ..... a ..... ) dalle ore ..... alle ore ..... Il pratata al periodo biennale
ticante sarà tenuto all'osservanza di detto orario.
Risolvendo l'equivalenza avremo
La presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita etc.)
X=18x24=7,5 mesi
dovrà risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di
60
volta in volta dal singolo praticante.
quindi 18 mesi di ATS equivalgono a 7,5 mesi di pratica biennale.
ART. 4
Volendo completare il biennio previsto si dovranno svolgere ancora
I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente svol16,5 mesi di pratica biennale.
geranno all'interno dell'ufficio alcuni dei compiti di istituto del .....
sotto la guida dei rispettivi ..... Capi e del Direttore o di un tecnico
dell'Ufficio all'uopo delegato. Le attività da svolgere saranno discreALLEGATO C - CONVENZIONE PER
zionalmente decise ed indicate dalla Dirigenza tenuto conto delle esiL’ACCESSO DEI GEOMETRI PRATICANTI
genze d'ufficio, oltreché del carattere formativo delle attività stesse.
Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:
ART. 5
l'Ufficio rappresentato da ..... in qualità di ..... ;
il Collegio dei Geometri della Provincia di ..... rappresentato dal Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non
rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.
Geom ..... in qualità di Presidente pro-tempore;
Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
15
11/2006
La Sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante, dal
Dirigente dell'ufficio in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare il tirocinio.
ART. 6
Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso l'ufficio
cui è assegnato ha l'obbligo di rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale. In particolare, è fatto specifico
divieto ai praticanti di riservare attenzione di favore agli elaborati ed
atti di ufficio, che dovessero interessare professionisti o altri utenti
in qualsiasi modo collegabili con gli stessi.
I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego. In caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a carico del
praticante ed a cura del Direttore, la immediata interruzione dell'attività
presso l'ufficio. A tal fine il praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione, apposita dichiarazione allegata (vedi allegato n. 1)
ART. 7
La esecutività della presente convenzione e/o l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di praticantato, potranno essere sospesi per
disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del Collegio di Geometri, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi, rispettivamente. In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage potrà essere interrotto in qualsiasi momento
ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle attività c/o per condotta non confacente.
ART. 8
La responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista ai sensi dell'art. 2, Legge n. 75/85, è a carico del praticante e con vincolo solidale del professionista abilitante presso cui
lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico.
ART. 9
Il Dirigente al termine del periodo di cui all'art. 3 rilascerà al geometra praticante attestato di frequenza. L'attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell'ufficio tra quello necessario alla formazione del biennio per l'ammissione all'esame di
abilitazione alla professione di geometra. Tale certificazione è parte
integrante di quella rilasciata dal professionista abilitante.
ART. 10
I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal personale dipendente, dovranno portare
appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento con
foto rilasciato dal Collegio dei Geometri.
ART. 11
L'Ufficio ..... ed il Collegio dei Geometri, restano sollevati da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad
eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività
previste nella presente convenzione.
ART. 12
Eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate tra il ..... ed il Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di .....
Letto, confermato e sottoscritto
per il Collegio dei Geometri
IL PRESIDENTE
per .....
IL DIRIGENTE
ALLEGATO N. 1
Spett.le Collegio dei Geometri della Provincia di .....
Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e residente in ..... Via ..... C.F. .....
telefono ..... regolarmente iscritto nel registro dei praticanti al n.
..... tenuto presso codesto Collegio, in riferimento alla designazione del proprio nominativo per l'espletamento del praticantato
presso .....
DICHIARA
1. di aver preso piena e completa visione di quanto contenuto nella convenzione stipulata tra ..... ed il Collegio dei Geometri in
data ..... che condivide ed accetta incondizionatamente;
2. di essere disponibile a collaborare con il personale dipendente,
svolgendo all'interno dell'ufficio ..... alcuni dei compiti di istituto dell'ufficio sotto la guida dei .....
3. di essere consapevole e di accettare che lo stage avrà luogo presso ..... a decorrere dalla data concordata per ..... giorni settimanali (da ..... a ..... dalle ore ..... alle ore ..... );
4. di accettare che la presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita etc) dovrà risultare da appositi fogli di presenza,
annotati e sottoscritti di volta in volta;
5. di essere consapevole che le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dal ..... , tenuto conto delle esigenze
d'ufficio oltreché del carattere formativo delle attività stesse;
6. di accettare che il praticantato si svolgerà per un periodo di sei mesi consecutivi non rinnovabili decorrenti dalla data di inizio dello
stage, salvo diverse determinazioni del Collegio e dell'Ufficio;
7. di accettare di svolgere le attività assegnategli dal Dirigente dell'Ufficio, in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine
dimostrata;
8. di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso ..... a rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e
morale. In particolare, di adempiere allo specifico divieto di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio che
dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con se stesso;
9. di essere consapevole e di approvare senza riserve che la responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività
prevista, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 75/1985 è in vincolo solidale eon il professionista presso cui lo stesso ha formalizzato lo
svolgimento del tirocinio pratico, il quale professionista sottoscriverà la presente per accettazione ed approvazione;
10.di conoscere che l'ufficio ..... al termine del periodo di cui all'art. 3, rilascerà attestato di frequenza vistato dal ..... valido al
fine di computare il periodo di frequenza presso ..... tra quello
necessario alla formazione del biennio per l'ammissione all'esame di abilitazione di geometra. Tale periodo dovrà comunque
essere certificato dal professionista abilitante;
11.di approvare e di impegnarsi allo scopo di rendersi facilmente riconoscibile, qualificabile e distinguibile dal personale dipendente a portare , appuntato sugli abiti, un apposito tesserino di riconoscimento con foto, rilasciato dal Collegio dei Geometri;
12.di sollevare ..... ed il Collegio dei Geometri da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali
infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti
esterni che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
13.di conoscere ed approvare che la partecipazione allo stage, volontaria e gratuita, finalizzata esclusivamente all'espletamento di
un periodo di tirocinio pratico formativo, e non darà luogo alla
costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'Amministrazione;
14.che osserverà tutte le vigenti norme sul pubblico impiego e di
essere a conoscenza che, in caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a suo carico la immediata interruzione dell'attività presso l'ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL TECNICO ABILITANTE
IL PRATICANTE
16
Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena
11/2006
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
11884
Roma, 28 novembre 2006
ART. 8 - DIRETTIVE C.N. SUL PRATICANTATO
er il corretto inoltro della documentazione inerente il riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell'art. 8
delle direttive CN. sul praticantato emanate in data 22-23 novembre 2006, si invia, in allegato, un modulo che
ogni richiedente dovrà compilare e trasmettere, corredato della necessaria documentazione, al Presidente del
Collegio Provinciale competente.
L'istanza del richiedente, completa della predetta documentazione dovrà essere inviata, dal Collegio ricevente, a questo Consiglio Nazionale per la predisposizione del relativo riconoscimento.
Ringraziando per la collaborazione è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti
Il Presidente
Geom. Piero PANUNZI
P
Al Presidente
del Consiglio del Collegio di __________
MODULO PER RICONOSCIMENTO PERCORSO FORMATIVO
(art 8, comma c, direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri 22-23 novembre 2006)
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________________
Iscritt_____ nel Registro dei Praticanti del Collegio di ____________________________________________
Dal __________________________________________________________________________________
ovvero non ancora Iscritt____ al Registro dei Praticanti di codesto Collegio;
chiede
il riconoscimento del percorso formativo sotto indicato da considerare valido ai fini del regolare compimento del
periodo di tirocinio previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 7 marzo 1985, n, 75.
Inoltre consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o false, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000
dichiara
Di essere nat____ a _____________________________________ il _______________________________
Di essere residente a _____________________________________________________________________
Di essere cittadin____ ___________________________________________________________________
Di essere in possesso del diploma di geometra conseguito _________________________________________
nell'anno scolastico ____________________ con votazione di ________________________________
Dichiara inoltre di:
aver conseguito la laurea in ____________________
aver sostenuto presso la facoltà di _____________________ dell'Università di _______________________
i seguenti esami _________________________________________________________________________
Allega copia del titolo conseguito o del libretto universitario o altra certificazione dell'Ateneo attestante gli esami sostenuti.
Luogo e data ____________________
Firma del richiedente _________________________________
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Buon Natale - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di