I TRAPIANTI
Aula “Ascoli”
PALERMO 4 novembre 2004
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
STORIA ED EVOLUZIONE
Dr. Livio Milone
UN PO’ DI LETTERATURA
UN PO’ DI STORIA
Il mito di OSIRIDE
La Trasfusione di Sangue
Il Trapianto di Midollo
I Trapianti da animale
I TRAPIANTI SECONDO LE
VARIE RELIGIONI / 1
Nonostante vi siano differenze tra gli
specifici punti di vista, le principali
religioni del mondo AMMETTONO,
PERMETTONO, INCORAGGIANO il
Trapianto e la Donazione degli organi.
I TRAPIANTI SECONDO LE
VARIE RELIGIONI / 2
A FAVORE dei Trapianti si esprime la
Chiesa Cattolica che anzi ribadisce come
la donazione di organi deve essere
incoraggiata in quanto atto di carità.
A tale visione si associano anche le altre
Chiese Cristiane e Protestanti,
l’Islamismo (gli organi vanno trapiantati
subito e non conservati) e l’Ebraismo che
considera obbligatoria la donazione
qualora serva per salvare una vita.
I TRAPIANTI SECONDO LE
VARIE RELIGIONI / 3
Secondo la religione Buddista, Induista,
Mormone e Quacchera, la donazione è
questione personale, lasciando quindi
liberi i credenti su questo tema.
Per i Testimoni di Geova, rifiuto delle
trasfusioni di sangue ma possibilità di
ricevere un organo trapiantato purchè
esangue.
Definizione della morte:
Una persona è morta quando ha subito una
perdita irreversibile di ogni capacità di
integrare e di coordinare le funzioni
fisiche e mentali del corpo.
(Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre 1985)
Definizione della morte:
La morte sopravviene quando:
a) le funzioni spontanee del cuore e della
respirazione sono definitivamente cessate,
b) si è accertata la cessazione irreversibile
di ogni funzione cerebrale.
(Pontificia Accademia delle Scienze 21 Ottobre 1985)
Definizione della morte:
Il concetto di morte è definito dalla perdita
totale e irreversibile della capacità dello
organismo di mantenere autonomamente
la propria unità funzionale.
La morte può essere accertata attraverso
criteri anatomici, clinici, biologici, cardiaci e neurologici.
(Comitato nazionale per la Bioetica - 15 febbraio 1991
Definizione della morte:
”Morte Cerebrale", intesa come danno
cerebrale organico, irreparabile,
sviluppatosi acutamente, che ha
provocato uno stato di coma irreversibile,
dove il supporto artificiale è avvenuto in
tempo a prevenire o trattare l'arresto
cardiaco anossico.
(Comitato nazionale per la Bioetica - 15 febbraio 1991
Accertamento della morte





uno stato di coma non rispondente agli stimoli
esogeni;
ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici
innervati dai nervi cranici
assenza dei riflessi troncoencefalici
assenza di attività elettrica all’ EEG
assenza di respirazione spontanea.
(Comitato nazionale per la Bioetica - 15 febbraio 1991
Comitato Nazionale per la Bioetica:
perseguire un’etica che consideri
doverosa la donazione post- mortem e
ne favorisca la diffusione

Sensibilità nei riguardi della cultura dei
trapianti
 Rimozione di tutte le numerose difficoltà
a livello organizzativo
 Bandire ogni ipotesi di commercializzazione nella trapiantologia umana,
(Comitato nazionale per la Bioetica -7 ottobre 1991)
LEGGE 3 APRILE 1957, n. 235
PRELIEVO DI PARTI DEL CADAVERE A
SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
E' consentito il prelievo di parti del cadavere a
scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne
abbia dato autorizzazione.
In mancanza di disposizioni dirette della
persona, il prelievo é consentito qualora non vi
sia opposizione da parte del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado.
E' consentito soltanto un prelievo da
ciascun cadavere.
DPR 20 GENNAIO 1961, n. 300
REGOLAMENTO PER L 'ESECUZIONE
DELLA L. 3 aprile 1957, n.235
E' ammesso il prelievo delle seguenti parti
di cadavere:
1) bulbo oculare, sue parti ed annessi;
2) ossa e superfici articolari; 3) muscoli e
tendini; 4) vasi sanguigni; 5) sangue; 6)
nervi; 7) cute; 8) midollo osseo; 9) dura
madre; 10) aponeurosi.
DM 7 novembre 1961
Modalità applicative art.5 Legge 3
aprile 1957, n.235
Accertamento precoce della morte solo
mediante il metodo
ElettroCardioTanatoDiagnostico
LEGGE 26 GIUGNO 1967, n. 458
TRAPIANTO DEL RENE TRA PERSONE
VIVENTI
Art. 1: In deroga al l'art.5 C.C. é ammesso
disporre a titolo gratuito del rene al fine
del trapianto tra persone viventi.
La deroga é consentita ai genitori, ai figli,
ai fratelli germani che siano maggiorenni,
Solo nel caso che il paziente non abbia i
consanguinei di cui al precedente comma
o nessuno di essi sia idoneo o disponibile,
la deroga può essere consentita anche per
altri parenti e per donatori estranei.
DM 11 agosto 1969
Modalità applicative art.5 Legge 3
aprile 1957, n.235
L'accertamento della morte deve essere
effettuato con il metodo ECGrafico
Quando questo non sia applicabile, si
utlizzi il metodo EEGrafico, solamente in
soggetti sottoposti a rianimazione per
lesioni cerebrali primitive.
DM 9 gennaio 1970
ACCERTAMENTO DELLA MORTE NEI
SOGGETTI SOTTOPOSTI A RIANIMAZIONE
PER LESIONI CEREBRALI PRIMITIVE
Accertamento della morte con metodo EEGrafico
: stato di coma profondo accompagnato da:
a) atonia muscolare;
b) ariflessia tendinea;
c) indifferenza dei riflessi plantari;
d) midriasi paralitica con assenza del riflesso
corneale e del riflesso pupillare
2) assenza di respirazione spontanea,
3) assenza di attività elettrica cerebrale,
spontanea e provocata
DPR 5 febbraio 1970 n.78
MODIFICA ART. 1 DEL REGOLAMENTO
E’ ammesso il prelievo di
1) bulbi oculari; 2) reni; 3) ossa e articolazioni;
4) muscoli e tendini; 5) vasi; 6) sangue; 7) nervi;
8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi 11) dura
madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni; 14)
ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di
quelle della sfera sessuale e della procreazione;15)
vescica ed ureteri; 16) canale digerente.
LEGGE 2 DICEMBRE 1975,
n. 644
DISCIPLINA DEI PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
Morte cerebrale
Osservazione per 12 ore
Consenso
Composizione delle equipes mediche
Pene per il commercio
DPR 16 giugno 1977 n.409
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 644
Art. 2: Il collegio medico
Art. 9: Il Consenso
Art. 10: Prelievo in corso di autopsia o
riscontro diagnostico
LEGGE 12 AGOSTO 1993, n. 301
NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED
INNESTI DI CORNEA
Art. 1: Assenso- La donazione delle cornee
è gratuita... E' consentito il prelievo delle
cornee da cadavere quando si sia ottenuto
l'assenso del coniuge...
Art. 3… Le operazioni di prelievo della
cornea sono effettuate, nel rispetto della
salma, nelle strutture sanitarie pubbliche
e private nonché a domicilio… Gli innesti
di cornea sono effettuati nelle strutture
sanitarie pubbliche e private. Per tali
operazioni non è richiesta alcuna
autorizzazione particolare.
LEGGE 29 DICEMBRE 1993, n. 578
NORME PER L’ACCERTAMENTO E LA
CERTIFICAZIONE DI MORTE
Art. 1: La morte si identifica con la
cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo.
Art.2:… 2) La morte nei soggetti affetti da
lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie si intende avvenuta quando
si verifica la cessazione irreversibile di
tutte le funzioni dell’encefalo ed è
accertata con le modalità clinicostrumentali definite con decreto emanato
dal Ministro della sanità.
D.M. 22 agosto 1994, n. 582
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA’
PER L’ACCERTAMENTO E LA
CERTIFICAZIONE DI MORTE
Art. 4 Periodo di osservazione
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età
superiore a cinque anni;
b) dodici ore per i bambini di età compresa
tra uno e cinque
c) ventiquattro ore nei bambini di età
inferiore a un anno.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico
il periodo di osservazione non può
iniziare prima di 24 ore dal momento
dell'insulto anossico.
LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI
TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 4: Dichiarazione di Volontà.
- Silenzio / Assenso
- Carta sanitaria
- Informazione
D.M. 8 APRILE 2000
ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI
VOLONTA’ DEI CITTADINI
- Notifica a tutti i Cittadini di dichiarare la
propria Volontà.
- Punti di accettazione
- Dichiarazioni da consegnare alle aziende
ospedaliere, ad aziende unità sanitarie
locali territorialmente competenti, agli
ambulatori dei medici di medicina
generale.
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