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02 aprile 2014
Pagamento indennità ai
minori
Indennità di frequenza e di accompagnamento
L'INPS, con messaggio 3606 del 26/03/2014, afferma che le
somme relative alle Indennità di accompagnamento e
frequenza non soggiacciono all'autorizzazione del Giudice
Tutelare rappresentando atti di ordinaria amministrazione.
Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che
esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del
minore .Ne discende che il/i genitore/i o l'esercente la patria
potestà ha la facoltà di porre in atto tutte le azioni necessarie
per percepire detti importi, compreso l'apertura di un conto
corrente o di libretto postale intestato al minore.
Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali
ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le
modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica
della stessa
A tali principi si uniformano già le condizioni generali di
contratto di molti Istituti bancari e di Poste italiane, dove
viene precisato che: «l’apertura del conto corrente o del
libretto nominativo speciale intestato al minore può essere
effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito
di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono
compiere le operazioni di versamento e di prelievo
disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o
congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo
disponibile)».
E' un chiarimento che dovrebbe semplificare il nostro lavoro e
addolcire le incombenze per i genitori con questo tipo di
problematica.
In questo numero:
Pagamento indennità ai
minori. Messaggio INPS
pag. 1
Malattia, maternità,
importo prestazioni 2014
pag.2-3
Modifiche al TU
sull’immigrazione
Pag.3-4
Notizie in breve
pag.4
Indennità malattia Gestione Separata: la misura
dipende dal n° di mesi accreditati nei 12 mesi prima
Malattia,
maternità

dell’indennità per congedo di
maternità /paternità devono essere
utilizzate le seguenti retribuzioni
convenzionali orarie in rapporto alle
rispettive retribuzioni orarie effettive
…
Importi delle prestazioni
economiche anno 2014
L'INPS, con la circolare n. 44 del 26 marzo
2014, ai fini della liquidazione delle
indennità di malattia, maternità/paternità e
tubercolosi, la cui misura deve essere
calcolata con riferimento a periodi di paga
compresi nell’anno 2014, comunica gli
importi giornalieri sulla cui base vanno
determinate le prestazioni economiche,
per le seguenti categorie di lavoratori
(riportiamo le tipologie di lavoratori più
interessanti e diffuse):
 Lavoratori soci di società e di enti
cooperativi (D.P.R. 30/1970, N°602,
art,4), minimale giornaliero di legge
per le prestazioni di malattia,
maternità/paternità e tubercolosi:
euro 47,58

Lavoratrici autonome (artigiane,
commercianti), retribuzione minima
giornaliera per il calcolo
dell’indennità di maternità e per il
congedo parentale, con riferimento
agli eventi per i quali il periodo
indennizzabile abbia avuto inizio nel
2014, pari a euro 47,58

Coltivatrici dirette, mezzadre,
colone, retribuzione minima
giornaliera per il calcolo delle stesse
prestazioni di cui sopra, con
riferimento alle nascite/ingressi in
famiglia avvenuti nel 2014, anche se
il periodo indennizzabile abbia avuto
inizio nel 2013, par ia euro 41,87
2

Retribuzioni
convenzionali
orarie
Per retribuzioni
orarie effettive
Euro 6,96
fino a Euro 7,86
Euro 7,86
Da 7,87 e fino a
9,57
Euro 9,57
Superiori a euro
9,57
Euro 5,06
Orario superiore a
24 ore settimanali
Lavoratori iscritti alla gestione
separata (non già pensionati o non
già assicurati ad altra forma
previdenziale obbligatoria)
o Indennità di malattia,
l’importo dell’indennità
giornaliera è rapportato al
numero di mensilità
accreditate nei 12 mesi
precedenti l’evento
Lavoratori agricoli a tempo
determinato (OTD), minimale
giornaliero di legge per le prestazioni
di malattia, maternità/paternità e
tubercolosi: euro 42,33

Lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, per il calcolo
Per ogni giornata
indennizzabile
mensilità
accreditate nei
12 mesi
precedenti
Euro 10,97
Da 3 a 4 mesi
Euro 16,46
Da 5 a 8 mesi
Euro 21,94
Da 9 a 12 mesi
o Degenza ospedaliera,
anche in questo caso
l’importo dell’indennità
giornaliera è rapportato al
numero di mensilità
accreditato nei 12 mesi
precedenti l’evento.
segue a pag.3
INCA INFormazione – N.23
Indennità
giornaliera
Euro 21,94
mensilità
accreditate nei 12
mesi precedenti
Da 3 a 4 mesi
Euro 16,46
Da 5 a 8 mesi
Euro 21,94
Da 9 a 12 mesi
Altre prestazioni
Assegni di maternità concessi dai
Comuni, per le nascite avvenute nel
2014 nonché per gli affidamenti
preadottivi e le adozioni con ingresso in
famiglia nel 2014, la misura dell’assegno
di maternità del Comune ed il valore
dell’indicatore della situazione
economica (I.S.E.) sono i seguenti:
 Assegno maternità in misura
piena: euro 338,21 per 5 mensilità
 I.S.E. riferito a nuclei familiari con
3 componenti pari a: euro
35.256,84
L'assegno di maternità (incumulabile
con altri trattamenti previdenziali fatto
salvo l’eventuale diritto a percepire dal
Comune la quota differenziale) spetta
purché residenti in Italia, alle cittadine
italiane, comunitarie e alle cittadine
extracomunitarie in possesso permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
La domanda deve essere presentata e
perfezionata al Comune di residenza
entro 6 mesi dalla data del parto.
Assegni di maternità dello Stato
concessi dall’INPS, per le nascite
avvenute nel 2014 nonché per gli
affidamenti preadottivi e le adozioni
con ingresso in famiglia nel 2014, la
misura dell’assegno di maternità è pari,
nella misura intera a euro 2.082,08
Limiti di reddito per indennizzo congedo
parentale, il congedo parentale, come
risaputo, se usufruito entro i primi 3 anni di
età del bambino, viene indennizzato, nella
misura del 30%, per un periodo massimo
complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi
(180 giorni).
Spetta anche dal 4° all’8° anno di età del
bambino, nel caso in cui i genitori non ne
abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la
3
parte non fruita, solo se il reddito individuale
del genitore richiedente risulti inferiore
all'importo annuo del trattamento minimo di
pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria moltiplicato per 2,5.
Per il 2014 tale importo risulta pari a euro
16.294,85.
Indennità economica e accredito figurativo
congedo straordinario, importi massimi anno
2014 (importo complessivo annuo
comprensivo anche della contribuzione
figurativa)
Importo complessivo annuo € 47.351,12
Importo max annuo indennità € 35.602,00
Imp.max giornaliero ind. € 97,54
Modificato il TU
sull'Immigrazione
Introdotto il permesso unico lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2014, il Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 40 in materia di
immigrazione di lavoratori extraUE.
Vengono previste delle modifiche al TU
sull'immigrazione (Decreto Legislativo n.
286/1998), per recepire la Direttiva
2011/98/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a
una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico.
Le modifiche incidono in modo assai
marginale sulla normativa attuale.
Obiettivo della direttiva è quello di
omogeneizzare, all’interno dell’Unione, le
modalità di rilascio dei titoli di soggiorno
che consentono di svolgere attività
lavorativa, al fine di migliorare la libera
circolazione dei lavoratori e ad applicare
nei loro confronti la parità di trattamento in
materia di condizioni di lavoro, con i
cittadini dello Stato membro ospitante.
Nel nostro Paese le modalità
amministrative per il rilascio del
permesso di soggiorno sono già
rispondenti alla Direttiva e la parità di
diritti in materia di lavoro è già sancita.
segue a pag.4
INCA INFormazione – N.23
I titoli di soggiorno che consentono di
svolgere attività lavorativa subordinata,
avranno l’ulteriore indicazione “permesso
Unico lavoro”.
Tale annotazione non sarà presente nei
- Permessi UE per soggiornanti di lungo
periodo e per titolari di Carta Blu
- Permessi stagionali
- Permessi per lavoro autonomo
- Permessi per asilo politico o protezione
sussidiaria e permessi rilasciati in attesa della
concessione dell’asilo politico o protezione
sussidiaria
- Permessi per studio o formazione
Pur in mancanza dell’annotazione “perm.
unico lavoro” i titolari dei detti permesso di
soggiorno possono comunque svolgere
attività lavorativa in Italia alle condizioni e
nei limiti fissati del testo unico 286/1998.
Pertanto il permesso per lavoro subordinato,
come pure il permesso per famiglia,
manterrà questa dizione, alla quale sarà
aggiunto nelle note l’indicazione che si
tratta di “permesso unico lavoro”.
Vengono variati i tempi per il rilascio dei
permessi di soggiorno e del nulla osta al
lavoro, che passano da 20 giorni a 60 giorni
(permessi) e da 40 giorni a 60 giorni (nulla
osta). (circolare INCA n°6/2014 area
immigrazione)
Notizie in breve
Funzione Pubblica: la disciplina
delle assenze per visite mediche
Il Dipartimento della F. P. , con circolare n. 2
del 4 febbraio 2014, detta alcune disposizioni
operative ai datori di lavoro pubblici
finalizzati all’interpretazione da fornire all’art.
55 – seppie, comma 5 ter, del D.L.vo n.
165/2001, come modificato dal D.L. n.
101/2013 poi convertito, con modificazioni,
nella legge n. 125/2013.
Il dipendente pubblico in caso di assenza
dal servizio per visite, terapie, esami
diagnostici o prestazioni specialistiche, è
tenuto ad usufruire dei permessi per
documentati motivi personali, secondo la
previsione dei CCNL.
Soltanto se queste assenze sono
accompagnate da una incapacità
lavorativa, trovano applicazione le
disposizioni che regolamentano l’assenza
per malattia.
Pagamento pensioni ex Inpdap e
ex Enpals
INPS Messaggio 3506/2014: da Maggio le
modalità di pagamento delle pensioni ex
Inpdap e ex Enpals, saranno unificate alle
modalità generali dell’INPS.
Per i pensionati comunque non cambia
nulla, le pensioni continueranno a essere
disponibili con valuta dal giorno 10 di ogni
mese per gli iscritti alle gestioni dello
spettacolo e degli sportivi professionisti e il
giorno 16 per le gestioni dei lavoratori
pubblici.
Causa di servizio: Commissioni
Mediche Interforze di 2^istanza
Il Ministero della Difesa (provvedimento del
19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n 29
del 5 febbraio 2014) dispone, con
decorrenza 1 aprile 2014, l’istituzione di
un'unica commissione medica interforze di
2^ istanza, con sede in Roma via dei Santi
Quattro n. 19 /bis, competente per tutto il
territorio nazionale.
Di conseguenza i ricorsi, da inoltrare nel
termine dei 10 giorni dalla notifica del
verbale della Commissione Medica
Ospedaliera (CMO) di 1^ istanza, avverso il
giudizio di idoneità o le patologie
individuate, saranno esaminati presso la
citata Commissione medica con sede in
Roma (circolare inca n° 29/2014)
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
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INCA INFormazione – N.23
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n°23 del 02 aprile 2014