Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte seconda - Persone fisiche e persone giuridiche
Persona Fisica
Prof. Daniela Valentino
26-44
Soggetti giuridici
• Le situazioni soggettive devono essere
giuridicamente imputate (titolarità) ad un
soggetto.
• Si definisce, pertanto, soggetto giuridico
qualunque centro di imputazione giuridica.
• Soggetti di diritto sono sia le persone fisiche
che gli enti collettivi (sia che abbiano sia che
non abbiano ottenuto il riconoscimento)
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Persona Fisica
(Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei
rapporti con gli altri)
Capacità
giuridica
Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è
definita come astratta idoneità di un soggetto ad essere
titolare di situazioni giuridiche soggettive (ad es. di diritti
e di doveri).
Si distingue:
capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa
a tutti gli uomini;
capacità giuridica speciale: richiesta per la titolarità di alcune
situazioni soggettive complesse (ad es. il minore di anni 15 non è
ritenuto idoneo ad assumere obblighi e diritti derivanti da un
rapporto di lavoro).
La capacità è generalmente identificata con la soggettività; la
personalità esprime, invece, l’aspetto dinamico ed è concreta
attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente
capace, è portatore.
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Persona Fisica
Acquisto
della
capacità
giuridica
La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1
c.c.). La legge riconosce, però, la capacità di succedere e
ricevere donazioni anche al nascituro, concepito e non (v.
artt. 462, 784 c.c.). Si parla di “anticipazione della capacità giuridica”, di
acquisto condizionato (all’evento della nascita:si richiede che l’individuo nasca
vivo) e con efficacia retroattiva.
Perdita
della
capacità
giuridica
Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la
cessazione della sua capacità giuridica.
Fonti
normative
Artt. 2, 22 Cost. ; art.1 c.c.
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Residenza, domicilio e dimora
Domicilio
Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona
stabilisce (elemento materiale) il centro principale dei propri affari.
Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e
riconoscibilità del domicilio indipendentemente da un atto formale di
destinazione.
Residenza
Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale)
stabilisce (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie
relazioni di natura personale, familiare e sociale.
Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di
vita.
Dimora
Riferimenti
normativi
Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Artt. 43 ss. c.c.
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Scomparsa, assenza e morte presunta
Scomparsa Allontanamento della persona dall’ultimo suo domicilio o
residenza con mancanza di notizie.
Riferimento normativo  art. 48 ss. c.c.
Principali conseguenze  nomina del curatore dello
scomparso, effettuata dal tribunale su istanza degli interessati
o dei presunti successori legittimi o del p.m., finalizzata alla
conservazione del patrimonio.
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Scomparsa, assenza e morte presunta
Assenza
Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due
anni dal giorno dell’ultima notizia.
Riferimento normativo  art. 49 ss. c.c.
Principali conseguenze  sentenza pronunciata dal Tribunale,
su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei
diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte,
dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso temporaneo
dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di
morte dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi.
Possibilità per i possessori temporanei di compimento degli atti di
ordinaria amministrazione sui beni dell’assente. Inesigibilità
temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari). In caso di ritorno
dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i
possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore
(art.56 c.c.)
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Scomparsa, assenza e morte presunta
Dichiarazione
di
morte
presunta
Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per
un periodo di almeno 10 anni.
Riferimento normativo  art. 58 ss. c.c.
Principali conseguenze  sentenza pronunciata dal Tribunale, su
istanza delle stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di
assenza, dichiarativa di morte presunta, con possibilità per coloro
che sono stati temporaneamente immessi nel possesso dei beni, di
disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si estinguono. Il
coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio ( tale
matrimonio sarà però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o
ne sia accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del
p.m., fatti salvi gli effetti civili).
In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua
esistenza in vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in
cui si trovano o al conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo
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gli effetti della buona fede dei terzi, eredi e legatari.
CAPACITÀ DI AGIRE
Definizione La capacità di agire è definita come l’idoneità della persona a
svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi
(ad esempio: esercitare diritti e assumere obblighi, manifestare volontà
che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica).
Da non confondere con la capacità d’agire è la legittimazione, ovvero
l’idoneità di un soggetto a compiere efficacemente un atto con riguardo ad un
determinato rapporto (normalmente la legittimazione spetta al titolare della
situazione giuridica soggettiva in ordine alla quale si intende disporre).
Acquisto
della
capacità di
agire
La capacità d’agire presuppone la materiale attitudine alla cura dei
propri interessi e si acquista con il compimento della maggiore età.
Vi è, poi, una capacità di agire cd. speciale, che si acquista prima della
maggiore età: sono ipotesi previste da singole norme di legge in
relazione a determinati atti o rapporti (es. capacità in materia di
lavoro).
Riferimenti
normativi Art. 2, 48 Cost.; art. 2 c.c
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L’incapacità di agire
L’incapacità di agire è sancita dalla legge nei seguenti casi (differenti tra loro
non solo per provvisorietà o meno di status e per il tipo di incapacità ma
anche per il grado di inibizione dal compimento di atti imposta all’incapace):
-Minore età;
- Interdizione;
-Inabilitazione;
-Incapacità naturale;
-Amministrazione di sostegno.
(la tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale
è stata criticata nella misura in cui non consente al minore di realizzare la propria
personalità attraverso l’esercizio dei diritti e delle attività fondamentali. È stata ipotizzata,
pertanto, una capacità di “discernimento”, cioè della concreta capacità o meno del minore,
in relazione al singolo atto da compiersi e alle sue condizioni soggettive, di assumere una
decisione con adeguata consapevolezza).
La legge prevede, conseguentemente, istituti a protezione degli incapaci.
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POTESTA’
Natura: diritto soggettivo, con il limite del divieto di abuso nell’esercizio della
potestà con pregiudizio più o meno grave per il minore.
 Contenuto: doveri – poteri che consistono nell’educazione, istruzione, custodia,
correzione, mantenimento, rappresentanza nelle attività di natura patrimoniale e
personale del minore.
 Riferimenti normativi (art. 147 ss. cc.; art. 315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.)
L’ impostazione tradizionale considera il minore un soggetto astrattamente
incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi; ne deriva una concezione della
potestà quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori – soggezione del minore, con
il dovere di quest’ultimo di lasciarsi educare. Il tema, però, del rapporto tra
potestà e diritti di libertà del minore è stato rimeditato; un diverso
orientamento considera il minore come soggetto di diritto piuttosto che
oggetto della potestà e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd.
capacità di discernimento, il potere di effettuare in piena autonomia le scelte
di natura esistenziale che concernono la sua persona; suggerisce, altresì, di
non concepire assoluto rigore nell’esercizio della potestà e nell’imposizione
delle
scelte e delle decisioni adottate durante le diverse età del minore, al
.
fine di rispettare i diritti fondamentali dello stesso, dal diritto di controllo al
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diritto di direttiva.
Tutela e Curatela
(complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per
la cura e la realizzazione di interessi di altri soggetti).
Tutela del minore
 Presupposti: il tutore è nominato nell’ipotesi in cui la potestà dei
genitori manchi o non possa essere esercitata.
 Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la
vigilanza dell’autorità giudiziaria, pur avendo una sufficiente
autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non
possono essere posti in essere senza l’autorizzazione del giudice
tutelare (art. 374 c.c.), atti per i quali è necessaria l’autorizzazione
del tribunale su parere del giudice tutelare (art. 375 c.c.) e atti per i
quali nessuna autorizzazione è richiesta (art. 374 c.c.).
 Contenuto della funzione tutelare: cura della persona del
minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione dei beni;
• Divieto di acquisti (art. 378 c.c.).
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• Riferimenti normativi (art. 343 ss. c.c.).
Curatela del minore emancipato
• Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minore
emancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che contrae
matrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciuta una
capacità di agire limitata al compimento degli atti di ordinaria
amministrazione (curatore del minore sposato con persona
maggiore di età è il coniuge: art. 392 c.c.).
• Contenuto della curatela: l’emancipazione conferisce al
minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria
amministrazione; il minore può con l’assistenza del curatore e
previa autorizzazione giudiziaria compiere atti di straordinaria
amministrazione (se il minore è stato autorizzato all’esercizio
d’impresa può compiere da solo gli atti di straordinaria
amministrazione, anche estranei all’esercizio d’impresa).
• Riferimenti normativi (art. 390 ss c.c.)
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TUTELA DELL’INTERDETTO (ART. 414 SS. C.C.)
Presupposti Un tutore è nominato in caso di maggiore di età o minore
emancipato che sia dichiarato interdetto in quanto si trovi
in stato di infermità mentale ovvero di alterazione abituale
e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad
un’incapacità totale di provvedere ai propri interessi (il
soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad
essere parte di rapporti giuridicamente rilevanti , sicchè
esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli
al suo patrimonio).
Sentenza di La pronuncia di interdizione è emessa dal tribunale
interdizione competente, previo esame dell’interdicendo, con sentenza
che impedisce l’acquisto della capacità di agire se avviene
nell’ultimo anno della minore età e che estingue la capacità
di agire se è pronunziata dopo il raggiungimento della
maggiore età
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TUTELA DELL’INTERDETTO (ART. 414 SS. C.C.)
Nomina del Il tutore, nominato con decreto, ha il compito di
tutore
salvaguardare gli interessi dell’interdetto, si occupa
della cura della persona dell’interdetto, della
rappresentanza negli atti civili e della amministrazione
dei beni.
Gli atti compiuti dall’interdetto senza la
rappresentanza del tutore sono annullabili (art. 427
c.c.) su istanza del tutore, dell’interdetto (dopo la
revoca della sentenza), nonchè dai suoi eredi e aventi
causa.
Riferimenti Artt.414 ss. e 343 ss. c.c. (v. art. 424 c.c.).
normativi
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CURATELA DELL’INABILITATO (ART. 414 SS. C.C.)
Presupposti Un curatore è nominato in presenza di maggior di età che si
trovi in stato di infermità mentale (debolezza delle facoltà
mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del
sentimento) non talmente grave da dar luogo ad una
pronuncia di interdizione, tuttavia sufficiente a generare un
pericolo attuale di pregiudizio per il patrimonio del soggetto.
Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità
(eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a
spendere in modo smisurato o disordinato, incapacità di
valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie
sostanze) o abituale abuso di alcolici o stupefacenti,
espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi
economici. Così anche per il sordomuto e il cieco che non
abbiano ricevuto un educazione sufficiente. Il soggetto
affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza
abituale delle facoltà mentali con pericolo attuale di
pregiudizio per il proprio patrimonio.
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CURATELA DELL’INABILITATO (ART. 414 SS. C.C.)
Sentenza di Il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere
inabilitazione inabilitato con sentenza dal tribunale competente, previo
esame dell’inabilitando. Ad esito di tale pronuncia il soggetto
conserva una capacità di agire limitata al compimento dei soli
atti di ordinaria amministrazione.
Nomina del
curatore:
Il curatore, nominato con decreto, ha il compito di
salvaguardare gli interessi dell’inabilitato e di assistere lo stesso
per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti
dall’inabilitato senza assistenza del curatore e l’autorizzazione
giudiziale sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza
dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, nonché dei suoi
eredi e aventi causa.
Riferimenti
normativi
artt. 414 ss. e 390 ss. c.c. (v. art. 424 c.c.).
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(Artt. 404-413 c.c.)
• Presupposti: istituto previsto per il caso di soggetto che versi in stato
di menomazione fisica o psichica che può dar luogo a impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (non è
status accertato con sentenza, bensì una misura il più delle volte
temporanea).
• Caratteristiche dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario
conserva la capacità di agire relativamente agli atti (indicati nel decreto
di nomina) che non richiedono rappresentanza o assistenza
dell’amministratore di sostegno e il potere di compiere gli atti necessari
alle esigenze della vita quotidiana (art. 409 c.c.).
• Decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno: i soggetti
legittimati (v. art. 406 c.c.) possono presentare ricorso per la nomina di
amministratore di sostegno al Giudice tutelare del luogo ove il
beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). Il decreto di
nomina indica, tra l’altro (v. art. 405 c.c.), l’oggetto dell’incarico
(amministratore rappresentante o assistente) e gli atti che il beneficiario
può compiere soltanto con l’intervento dell’amministratore.
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INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
(INCAPACITÀ NATURALE)
Definizione
Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere
e volere l’atto da realizzare che può derivare non solo da
un’alterazione patologica della psiche, ma anche da una
situazione che turbi la sfera affettiva ed emozionale
dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della
capacità naturale e della volontà cosciente.
Conseguenze Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace
naturale.
Tuttavia:
 se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini
dell’annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato
nel caso concreto all’incapace;
 se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata
la mala fede dell’altro contraente
Riferimenti
normativi
Art. 428 c.c.
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