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Tutela e Salvaguardia dell’Impresa – Outsourcing & Servizi
Sicurezza, Ambiente, Qualità e Certificazioni
Gestione Pratiche e Autorizzazioni
Formazione e Informazione
Bollettino Informativo 31/07/2008
T. U. SULLA SICUREZZA PROROGA UFFICIALE AL 1 GENNAIO 2009 DEI SOLI “ NUOVI RISCHI”
Il Senato della Repubblica ha approvato ieri, in terza lettura, con il “Decreto Mille-Proroghe” il rinvio al
1 gennaio 2009 degli obblighi di valutazione dei “nuovi rischi”, previsti al 29 luglio 2008. Modificato
pertanto l'art. 306 comma 2 del Dlgs 81/2008 (T.U.) con le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2008”; il
rinvio sarà operativo dopo la pubblicazione in G.U . Viene precisato che, il rinvio riguarda solo i “nuovi
rischi” e le modifiche del DVR (data certa, deleghe, procedure di sicurezza....) previste dallo stesso
T.U. Pertanto, tale proroga, non salvaguardia le imprese, che sino ad oggi , risultano
inadempienti , anche se solo in minima parte, con la 626. Tali imprese rischiano l'applicazione del
regime sanzionatorio e penale previsto dal T.U ( gli incontri informativi e gratuiti continuano ).
T.U. OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ENTRO 15 NOVEMBRE 2008
Tutte le Imprese, hanno l'obbligo di nominare il Medico Competente e sono pregate di farsi
autocertificare dallo stesso Medico Competente, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del
D.Lgs. 81/08 (art. 25, c. 1, lett. g dello stesso decreto); entro il 15 novembre 2008.
RESPONSABILITA' : CONSIGLIAMO DI AGGIORNARE LE VOSTRE VISURE CAMERALI
Ricordiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 un decreto legge
che modifica gli articoli 589 e 590 c.p. aumentando le pene previste per le aggravanti in caso di
omicidio colposo ed introducendo nuove aggravanti in caso di lesioni colpose (compresi infortuni sul
lavoro !!!). L’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001, certificato,
può rappresentare una concreta risposta a tutela dell’amministratore e diventare un elemento
esimente in sede difensiva. Consigliamo di verificare e aggiornare la propria Visura Camerale,
definendo, se possibile, un unico socio-amministratore con responsabilità ambientali e sulla sicurezza.
Si evita , così, di moltiplicare per il numero dei soci-amministratori, l'importo di una eventuale sanzione
amministrativa (contattare il Vostro Commercialista – Studio di Consulenza sul Lavoro)
L’IMPRESA DEVE SOSTITUIRE IL RSPP CHE NON SI E’ AGGIORNATO ENTRO IL 14/02/08
Si ricorda che il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una funzione
importante e presente nell’organigramma della sicurezza. Dal 14 febbraio 2008 tutti gli RSPP che non
hanno seguito i corsi di aggiornamento e/o superato i rispettivi esami, hanno perso ogni diritto di
continuare la propria attività. La responsabilità è sempre del datore di lavoro per “culpa in eleggendo”.
Pertanto si consiglia, di valutare la posizione dei propri RSPP e ASPP, di farsi consegnare tutti gli
attestati dei corsi (moduli A, B e C) riferiti al codice attività. Si ricorda che per il T.U. la nomina del
RSPP “qualificato”, deve essere riportata nel documento di valutazione rischi, avente, data certa (!) .
CORSI OBBLIGATORI PER MANSIONE E REGISTRAZIONE LIBRETTO FORMATIVO DEI CITTADINI
l T.U. (Dlgs 81/2008) obbliga percorsi informativi e formativi a lavoratori e preposti. La formazione
intesa come processo educativo deve avvenire sempre in occasione (Art.37 comma 4) di costituzione
del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di sostanze e preparati pericolosi. La formazione dei preposti (Art.37
comma 7) comprende: l'identificazione dei soggetti coinvolti e relativi obblighi, la definizione e
individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di sicurezza.
La formazione dei lavoratori (Art. 37 comma 6) deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Il formatore deve essere persona esperta ed
effettuata sul posto di lavoro (Art, 37 comma 5). Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione di cui al presente decreto devono essere registrate nel libretto formativo dei
cittadini di cui art. 2, comma 1 lette i) del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Il libretto formativo è
considerato uno strumento ai fini della programmazione della formazione, tenuto dal datore di lavoro, e
di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi (Art.37 comma c imposti
dal T.U). Adempimpresa ha preparato in formato elettronico (anche online) un libretto formativo,
conforme alle disposizione, ricordando che tale libretto non è stato ancora licenziato dalla Regione
Veneto, nonostante venga richiesto alle imprese dalle autorità preposte al controllo. Adempimpresa
per salvaguardare l'economia dell'impresa, ha dato vita al progetto ADEMPIFORMA con erogazione
dei corsi in gruppi omogenei di lavoratori/imprese con tenuta dei libretti, limitando così le spese e
offrendo corsi a partire da 30 Euro / Allievo , presso i propri Punto Ascolto (parte teorica) e le Imprese
“modello” aderenti (parte pratica). Per iscrivere ai corsi i propri lavoratori, basta inviare una
comunicazione al proprio Studio Punto Ascolto, specificando per ogni lavoratore allievo, nome e
cognome, mansione, settore di provenienza ed eventuali note. Il costo vi sarà comunicato a quota
partecipanti raggiunta
(esempio: Simona Rossi / Addetta Contabile /Commercio/utilizzo PC *
Marco Verdi/ Magazziniere /Legno/utilizzo carrelli elevatori * Luca Torre /Installatore/Elettrico .....*
La distribuzione del presente Bollettino è consentita solo ai clienti dello STUDIO “Punto Ascolto Adempimpresa”
PER QUALSIASI INFORMAZIONE LINEA DIRETTA 348 82 55 645 * Pagina 1 di 1*
Vademecum-Web www.adempimpresa.it [email protected] Direzione Scientifica Perito Ind. Leopoldo COMPARIN
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