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'. ROMA CAPITALE
12. Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture
e Manutenzione
U.O. Edilizia Sociale - lmplantl
CAMPAGNA DI CONTROLLO
Urbana
DELLO STATO DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI
La campagna di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, svolta dall'ATI SEA S.r.i.Con.Te.- Società concessionaria del servizio per conto del comune di Roma Capitale, ha lo scopo di:
1)
2)
3)
Migliorare l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento
Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera
Ridurre i consumi di combustibile
4)
Aumentare la sicurezza
Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è
sicuro. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di incidenti e di
immissione di scarichi pericolosi all'interno dell'ambiente domestico. Ogni caldaia per funzionare ha bisogno di
scaricare i fumi della combustione nell'ambiente esterno. Il controllo periodico effettuato sulla caldaia, da personale
specializzato, la rendono affidabile ed efficiente garantendo nel contempo migliori prestazioni e minori consumi di
combustibile. Questo significa risparmiare in maniera significativa sui costi relativi al riscaldamento che possono
essere ulteriormente ridotti con piccole attenzioni quotidiane o, se necessario, in concomitanza di interventi di
adeguamento o di ristrutturazione dell'impianto termico.
Che cos'è un impianto termico?
È un "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale elo climatizzazione estiva elo
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.(Ministero Sviluppo Economico Decreto 22/11/2012 G.U. n.
21 del 25/01/2013)
Chi è il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico?
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto è il proprietario dell'immobile. In caso di unità
immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo (locatario, usufruttuario,
comodatario) subentra per la durata dell'occupazione alla figura del proprietario, all'onere di adempiere agli
obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione
dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche. Il proprietario al momento della consegna dell'immobile
all'inquilino trasferisce ad esso tutti i documenti aggiornati riferiti all'impianto termico. AI termine dell'occupazione è
fatto obbligo all'occupante di riconsegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente
aggiornato con gli eventuali allegati.
Quali sono i doveri del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione?
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione ha l'obbligo di condurre l'impianto secondo le prescrizioni di
legge, rispettare i periodi di accensione (dal 1 novembre al 15 aprile) , far effettuare da un tecnico abilitato le
manutenzioni ed i controlli di efficienza energetica previsti, conservare tutta la documentazione relativa all'impianto,
ed autodichiarare lo stato di manutenzione dell'impianto all'organismo preposto ai controlli (ATI SEA S.r.i.Con.Te ..
Qual è la documentazione
relativa all'impianto autonomo?
Il libretto di impianto, aggiornato ed integrato secondo il D.M. del 17/03/2003, è la carta d'identità della caldaia.
Lo stesso è diviso in due parti: la prima contiene i dati del proprietario, dell'installatore e del responsabile della
manutenzione, la seconda i dati tecnici dei componenti principali costituenti l'impianto termico. È un documento
importante che va conservato con cura e che riporta, oltre alla descrizione dei principali componenti dell'impianto, il
resoconto delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, delle verifiche strumentali e dei controlli eseguiti
da parte degli enti locali. Il libretto di impianto, nel caso di installazione di caldaie nuove, (sia per nuovi impianti
termici che per sostituzione caldaie elo trasformazione impianti termici) deve essere compilato inizialmente
dall'installatore elo manutentore che trascriverà i parametri riferiti all'analisi di combustione che obbligatoriamente
dovrà eseguire all'atto della prima accensione del generatore. Ogni attività di manutenzione eseguita sul
generatore va riportata sul libretto di impianto opportunamente controfirmata dall'installatore elo manutentore.
Dopo la prima compilazione, ogni aggiornamento dei dati contenuti nel libretto potrà essere firmato dal
responsabile dell'impianto. Nel caso di caldaie già esistenti, il libretto di impianto, qualora smarrito, dovrà essere
reperito dal responsabile dell'impianto.
Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma
Te!. 06 6710 3439 - fax 0& &7102028/3222
Il libretto di uso e manutenzione messo a disposizione dal fabbricante dell'apparecchio va conservato e/o
recuperato dall'utente. Sullo stesso viene riportata la periodicità di manutenzione a cui dovrà essere sottoposto il
generatore di calore.
Analogamente l'utente dovrà conservare e/o recuperare la "Dichiarazione di conformità", riferita all'impianto
termico (non, quindi, la dichiarazione di conformità relativa all'impianto di adduzione del gas di rete o simile) se
installato dopo, il 13/03/1990 e le copie dei rapporti di controllo. L'anzidetta documentazione dovrà essere rilasciata
dalle ditte abilitate all'installazione e/o manutenzione degli impianti termici.·"
Chi può svolgere le manutenzioni degli impianti termici?
Le operazioni di manutenzione e/o di controllo di efficienza energetica degli impianti termici possono essere svolte
solo da imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.
Ogni quanto tempo
dell'impianto termico?
è necessario
far fare
la manutenzione
e/o il controllo
di efficienza
energetica
Secondo l'Allegato L del Decreto Legislativo 192/05 è necessario far controllare l'impianto secondo quanto stabilito
dall'installatore; in mancanza di indicazioni dell'installatore occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante sul
Libretto d'Uso e Manutenzione di ciascun componente dell'impianto. Il Decreto Legislativo 192/05 considera
"Controlli di Efficienza Energetica" i controlli completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore.
In assenza di prescrizioni dell'installatore o del fabbricante dei componenti dell'impianto, devono essere effettuati i
controlli di efficienza energetica almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero
alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore
con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua
calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati.
c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Manutenzioni periodiche per la sicurezza degli impianti
Oltre ai controlli per l'efficienza energetica gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti
a regolare manutenzione per assicurare la sicurezza degli stessi, secondo quanto previsto dal costruttore nel
libretto di istruzioni, ricorrendo all'intervento di un tecnico abilitato. E' opportuno che le caldaie siano sottoposte a
manutenzione ogni anno, prima dell'inizio del periodo di riscaldamento.
Quali sono gli obblighi del manutentore?
AI termine di ogni operazione di manutenzione e/o di controllo di efficienza energetica, il manutentore deve
rilasciare al responsabile dell'impianto un rapporto di controllo tecnico conforme all' Allegato F, al D. Lgs. 192/2005
e s.m.i., per impianti di potenza nominale del focolare ~ 35 kW, o conforme all'Allegato G, al D.Lgs. 192/2005 e
s.m. i., per impianti di potenza nominale del focolare < 35 kW, compilato e sottoscritto, e firmato per presa visione
dal responsabile.
In tale rapporto il manutentore, oltre a segnalare eventuali anomalie riscontrate, dovrà dichiarare esplicitamente se
l'impianto, ai fini della sicurezza, può continuare a funzionare. AI termine di ogni intervento, inoltre, il manutentore
deve aggiornare il libretto di impianto (o di centrale per impianti di potenza ~ 35 kW) riportando la data ed i risultati
del controllo effettuato.
Ogni quanto tempo
Il D. Lgs.
pertinenti,
efficienza
(ATI SEA
è necessario autodichiarare il proprio impianto termico?
192/2005 prevede l'obbligo da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti
di trasmettere il più recente rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) relativo all'ultimo controllo di
energetica effettuato, completo del bollino energetico, all'organismo incaricato ad effettuare le verifiche
S.r.i.- Con.Te.), almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di 35 kW.
Una copia del suddetto rapporto di controllo tecnico, con il relativo bollino energetico, deve essere trattenuta e
conservata dagli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento dell'ispezione. Tutti gli
impianti che non sono stati autodichiarati secondo le suddette periodicità, infatti, sono soggetti ad ispezione
d'ufficio, da parte dei tecnici dell'ATI SEA S.r.i.- Con.Te.- con costo a carico del responsabile dell'impianto, ai fini di
verificarne la conformità e lo stato di esercizio e manutenzione.
Nel caso in cui l'ispettore riscontri delle anomalie sull'impianto termico, sarà richiesto, al responsabile, l'invio della
documentazione attestante la messa in conformità, così come previsto dalle normative di legge.
L'ispezione svolta dai tecnici dell'ATI SEA s.r.t- con.re. - non sostituisce la manutenzione ordinaria ed il controllo
di efficienza energetica.
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