Università degli Studi di Trento
Programmazione Costi e Contabilità lavori
a.a. 20032003-4
Appunti sugli strumenti
per la contabilità del
cantiere
Marco Masera,
Masera, dott. arch., d.d.r. ing.
marco.masera
marco.masera@ing.
@ing.unipi
unipi..it
Definizione
Per "contabilità dei lavori" si intende quel complesso di
operazioni che ha come fine ultimo la determinazione del
prezzo dell'appalto in relazione alle opere eseguite e agli
accordi e termini contrattualmente stabiliti dalle parti.
La regolamentazione della contabilità di un appalto di opere
pubbliche è necessitata dall’esigenza di un riferimento super
partes in relazione alla funzione di garanzia degli interessi dei
contraenti che l'ordinamento legislativo deve assicurare. Ne
scaturisce un inquadramento formale delle procedure cogente
per gli appalti pubblici e di riferimento nei rapporti tra i privati.
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1
Definizione (2)
Due i contraenti principali di riferimento, figure fisiche o
giuridiche :
"appaltante" (amministrazione aggiudicatrice nel caso di opere
pubbliche) chi ha richiesto una prestazione
"appaltatore", chi la svolge impegnando in essa la propria
organizzazione i propri mezzi, macchinari e manodopera.
Il complesso di operazioni contabili deve essere concertata,
svolto in accordo o in contraddittorio, secondo schemi e
procedure prestabilite in sede contrattuale e che, per gli
appalti pubblici, sono regolati da apposite leggi dello Stato.
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Definizione (3)
La contabilità dei lavori si inquadra in schemi e atti
ben definiti, che stabiliscono le varie operazioni da
svolgere, e che debbono essere ottemperati e
adempiuti pena la nullità degli atti.
Le modalità normative per la redazione della
contabilità si rivolgono a tre operazioni principali,
distinte tra di loro, che sono:
l'individuazione, la classificazione e la misura delle
opere eseguite;
l'applicazione dei prezzi - o corrispettivi - alle misure;
la liquidazione del credito.
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2
Riferimenti normativi
R.D. 25 maggio 1895, n. 350
DPR 554/99
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Elenco dei documenti
amministrativi e contabili
I documenti amministrativi e contabili per
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità
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3
Elenco dei documenti
amministrativi e contabili (2)
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale.
I documenti contabili che debbono essere firmati
dall'appaltatore sono i libretti delle misure, il registro
di contabilità ed il conto finale, nonché le liste
settimanali nei casi previsti.
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Giornale dei lavori Art. 157 (DPR 554/99)
1. Il giornale dei lavori è tenuto per annotare in
ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui
progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero
di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall'appaltatore nonché quant'altro interessi
l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e
gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire
sui medesimi, inserendovi le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni ecc.
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4
Giornale dei lavori Art. 157 (DPR 554/99) (2)
3. Nel giornale sono inoltre annotati
gli ordini di servizio,
le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
D.L.
le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento,
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove
le contestazioni
le sospensioni e le riprese dei lavori
le varianti ritualmente disposte
le modifiche od aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, verifica l'esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e
le avvertenze che ritiene opportune
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Esempio di giornale dei lavori
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5
Art. 158 (DPR 554)
Libretti di misura dei lavori
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la
denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed
il modo di esecuzione.
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Libretto delle misure
Il libretto delle misure costituisce il supporto per la
contabilizzazione analitica dei lavori svolti e delle
provviste presenti nel cantiere.
Al termine di ciascuna misurazione, che potrà essere
corredata da disegni o schizzi debitamente firmati, si
procederà alla sottoscrizione della pagina interessata
da parte del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Questo comporta che l'appaltatore sia puntualmente
informato, dal direttore dei lavori, sui giorni in cui
verranno effettuate le misurazioni.
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6
Libretti di misura dei lavori e
delle provviste
La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in
genere si noteranno sul libretto delle misure. Nella colonna
indicazione dei lavori si enuncierà succintamente:
1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla
denominazione che sta nel contratto;
2° la parte di lavoro eseguita ed il posto.
La colonna delle annotazioni conterrà:
1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;
2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed
il modo di esecuzione.
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Esempio libretto delle misure
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7
Esempio di sommario del
libretto delle misure
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Esempio di allegato al libretto
delle misure
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Esempio libretto dei ferri
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Procedura di redazione e
gestione del libretto delle
misure
Individuazione delle opere eseguite, la loro classificazione ed il
raffronto con i disegni e le specifiche contrattuali e verifica in
contraddittorio.
Tutti i rilievi e le misurazioni devono essere riportati sul libretto
che il d.l. firmerà in ogni sua pagina.
L'appaltatore dovrà firmare per accettazione successivamente
all'apposizione del visto del d.l.; nel caso di rifiuto, il libretto
verrà firmato da due testimoni presenti alle operazioni di
verifica ed il d.l. invierà una comunicazione all'appaltatore
invitandolo ad apporre la propria firma entro 15 giorni dalla
data della comunicazione stessa.
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9
Procedura di redazione e gestione del libretto
delle misure (2)
Trascorso tale termine le misurazioni e le verifiche si
intenderanno definitivamente accettate. Al libretto delle misure
potranno essere allegati:
1) tutti i disegni necessari alla contabilità, grafici e rilevazioni;
2) le bolle di consegna di forniture e materiali;
3) le liste settimanali della mano d'opera, dei noli e delle opere
in economia;
4) verbali di pesatura dei materiali o di accertamento dello
stato dei lavori (nel caso di demolizioni o rifaciture);
5) fatture ed ogni altro documento tecnico o contabile
necessario alla definizione delle quantità realizzate.
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Procedura di redazione e gestione del libretto
delle misure (3)
La compilazione del libretto dovrà comunque contenere:
a) la data della misurazione;
b) il codice dell' articolo dell' elenco prezzi (o l'indicazione n.p.
cioè nuovo prezzo);
c) la descrizione del tipo di lavoro eseguito (il più possibile
corrispondente a quella indicata nell' elenco prezzi);
d} i dati metrici e le unità di misura di ogni rilevazione
effettuata;
e) i risultati parziali o totali arrotondati alla seconda cifra
decimale
f) piccoli grafici o schizzi esplicativi (riportati nell'area per le
figure o le annotazioni).
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Il registro di contabilità
I dati e le rilevazioni riportate nei libretti di misura forniscono gli
elementi necessari alla compilazione del registro. Su
quest'ultimo vengono quindi riportati i prezzi unitari, fissati dal
contratto, che insieme alle quantità (già raccolte nei libretti di
misura) permettono di ottenere gli importi relativi al lavoro
svolto al momento della compilazione.
Tali importi saranno, inoltre, registrati sugli stati di
avanzamento lavori che, insieme al certificato di pagamento,
costituiscono gli strumenti contabili per la effettiva liquidazione
delle rate da corrispondere all'appaltatore.
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Il registro di contabilità (2)
Tutte le operazioni di tenuta del registro di contabilità
vengono effettuate in contraddittorio, dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore che potrà, esclusivamente in
questa sede, avanzare eventuali riserve; tale aspetto
rappresenta un'altra caratteristica di fondamentale
importanza del registro di contabilità che è
certamente il documento cardine della parte
amministrativa del contratto d'appalto.
L'appaltatore può firmare le parti, di volta in volta
compilate, del registro di contabilità senza riserva
oppure con riserva;
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11
Il registro di contabilità (3)
L'esplicazione dell'eventuale riserva viene fatta
dall'appaltatore descrivendo dettagliatamente, sempre
sul registro di contabilità, le domande di indennità, gli
importi cui crede aver diritto e le motivazioni di tali
richieste.
Una volta effettuata, sempre sul registro di contabilità,
l'esplicazione delle riserve da parte dell'appaltatore, il
direttore dei lavori dovrà riportare sul registro di
contabilità le sue osservazioni e deduzioni in merito
alle richieste presentate dall'appaltatore.
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Forma del registro di
contabilità (Art. 163 DPR
554/99)
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle
misure in apposito registro
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine
cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in
casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per
serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in
ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto
dal direttore dei lavori.
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Forma del registro di
contabilità (Art. 164 DPR
554/99)
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate
nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a
seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo
del lavoro, e quindi trascritte nel registro di
contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo
della pagina del libretto nella quale fu notato
l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario
di appalto.
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Gestione delle eccezioni (Art.
165 DPR 554/99)
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a
farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.
Ecc.
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Esempio di registro di
contabilità
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Procedura di gestione del
registro di contabilità
Il d.l. dovrà controllare, prima della compilazione, che ogni
pagina sia stata bollata dall'ufficio del registro annullando le
re-lative marche e che tutte le pagine siano state
preventivamente firmate dal responsabile del procedimento e
dall'appaltatore. La pagina iniziale dovrà riportare le
indicazioni su:
a) l'amministrazione appaltante;
b) il tipo di lavori da eseguire;
c) il nome dell'impresa esecutrice;
d) la data di consegna dei lavori;
e) il numero dei fogli bollati;
f) la firma del d.l..
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Procedura di gestione del
registro di contabilità (2)
L'effettiva compilazione del registro andrà eseguita con i vari
elementi essenziali per l'identificazione e la trascrizione dei
lavori effettuati che sono:
1) un numero progressivo per ogni categoria di lavoro;
2) la data (che dovrà coincidere o essere coerente con quelle
riportate sul libretto delle misure per la registrazione dei
materiali);
3) il numero di articolo che dovrà coincidere con quello
dell'elenco prezzi (o l'indicazione n.p. nel caso di nuovo
prezzo);
4) una indicazione sommaria del tipo di lavorazione effettuata
(utilizzando le stesse indicazioni dell'elenco prezzi;
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Procedura di gestione del
registro di contabilità (3)
5) il numero e la pagina del libretto delle misure da cui
vengono presi i dati sulle quantità;
6) i dati dimensionali dei vari elementi o lavorazioni;
7) le quantità dei lavori effettuati o le rettifiche (prodotti
positivi o negativi);
8) i prezzi unitari;
9) gli importi (liquidati) ottenuti moltiplicando le lavora-zioni
per i prezzi unitari e gli importi (pagati) che risultano dai
certificati di pagamento;
10) le eventuali annotazioni.
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15
Procedura di gestione del
registro di contabilità (4)
Raggiunti gli importi o le scadenze fissate per
l'emissione degli stati di avanzamento si riporteranno
delle annotazioni con:
a) la località e la data;
b) la firma del d.l. e dell'impresa;
c) (la firma del responsabile del procedimento);
d) la frase «emesso il certificato di pagamento n.
.................. in data».
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Procedura di gestione del
registro di contabilità (5)
Nel caso di riserve presentate dall'impresa, dopo la firma del
d.!., saranno riportati:
a) la firma dell'impresa «con riserva»;
b) l'esplica zio ne della riserva (da presentare entro i 15 gg.
successivi);
c) località, data e firma dell'appaltatore;
d) le contro deduzioni del d.l. (da presentare entro i 15 gg.
successivi all'esplicazione della riserva);
e) località, data e firma del d.l. Sul registro di contabilità
potranno essere effettuate cancel-lazioni solamente con barre
orizzontali che rendano leggibili le parti annullate.
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Il sommario del registro di
contabilità
La compilazione e la tenuta di questo atto contabile
prevede la registrazione di ciascun titolo di spesa con
relativa indicazione delle quantità e degli importi delle
categorie di lavoro, dei materiali, dei mezzi d'opera e
forniture di qualsiasi tipo legati allo svolgimento
dell'opera.
La funzione di questo documento, in appalti di una
certa complessità, sta nel fornire, in modo sintetico ed
immediato, tutte le informazioni contabili necessarie
alla compilazione degli stati d'avanzamento lavori e
dei certificati di pagamento.
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Il sommario del registro di
contabilità (2)
Nell'uso corrente è, comunque, possibile impostare la tenuta
del registro di contabilità raggruppando le varie voci di spesa
per categorie di lavoro o forniture in modo da consentire
un'immediata quantificazione dei lavori svolti.
L'ipotesi di raggruppare nel solo registro di contabilità tutte le
informazioni è, comunque, quella più seguita non solo per
ovvie ragioni di snelli mento della quantità di libri contabili, ma
soprattutto in relazione all'importanza di poter riassumere in un
unico documento (firmato per accettazione anche
dall'appaltatore in tutte le sue parti) gli elementi necessari alla
preparazione degli stati d'avanzamento lavori e dei certificati di
pagamento che costituiscono gli atti formali per la liquidazione
degli acconti da versare, in corso d'opera, all'appaltatore
stesso.
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Esempio del sommario del
registro di contabilità
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Procedura di gestione del sommario del
registro di contabilità
Anche il sommario del registro di contabilità viene redatto dal
d.l. o da un suo assistente che dovrà riportare:
gli estremi dell'ente appaltante;
il tipo di lavoro in appalto;
il nome dell'impresa appaltatrice;
oltre all'indicazione dell'articolo dell'elenco prezzi, alla
descrizione dei lavori, all'unità di misura, al prezzo, al numero
d'ordine del registro di contabilità, alla quantità ed all'importo
complessivo.
Sia al termine di ciascuna operazione di trascrizione che dopo
la compilazione di uno stato di avanzamento si dovranno
chiudere le varie partite con una linea orizzontale e con i vari
importi totali da aggiungere a quelli dei precedenti s.a.l.
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18
Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.)
Lo stato d'avanzamento dei lavori costituisce il
documento riassuntivo dell'andamento dei lavori
emesso parallelamente al certificato di pagamento.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti
all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti
contabili), pagamenti in conto del corrispettivo
dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal
capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei
lavori regolarmente eseguiti.
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Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (2)
Con l'emissione dei vari stati di avanzamento il d.l. dovrà
effettuare le detrazioni necessarie al recupero dell'anticipazione
versata dal committente alla firma del contratto di appalto oltre
alla eventuale percentuale di garanzia fissata dal contratto
stesso per l'espletamento degli oneri sociali.
1) Nel primo caso si tratta del recupero (eseguito con una
percentuale media del 1 0%) della somma che il committente
ha versato al momento della firma del contratto; tale somma
costituisce un'anticipazione che il committente stesso richiede
sotto forma di trattenuta percentuale su ciascun s.a.l. Una volta
recuperata !'intera somma il d.l. dovrà eliminare questo tipo di
detrazione dai s.a.l. successivi, conservando solamente il
secondo tipo di trattenuta.
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19
Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (3)
2) La seconda trattenuta che il d.l. effettua su ciascun
s.a.l. è la percentuale di garanzia appositamente
fissata dal contratto principale di appalto a garanzia
dei versamenti relativi agli oneri sociali; tale importo
dovrà essere detratto, su ciascun s.a.L, dalle somme
dovute all'appaltatore e sarà svincolato, sempre sulla
base di quanto previsto dal contratto stesso, dopo
l'effettuazione del collaudo.
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Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (4)
Oltre ai punti indicati restano valide tutte le
prescrizioni in materia di garanzie previste dall' art. 30
della legge 109/94 integrata dalla legge 216/95.
Il direttore dei lavori procede alla compilazione di tale
atto ricavando tutte le informazioni dal registro di
contabilità ed eseguendo, quindi, il riassunto e la
quantificazione (percentuale o per importi) di tutte le
opere e forniture eseguite fino alla data di emissione
che coinciderà con quella del certificato di
pagamento.
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20
Gli stati di avanzamento dei
lavori (s.a.l.) (5)
Mentre il certificato di pagamento è dunque
un'autorizzazione ad eseguire il pagamento del
corrispettivo stabilito al raggiungimento delle
condizioni fissate dal contratto, il s.a.l. è il resoconto
sintetico del tipo di lavori delle quantità di forniture a
cui si riferiscono le percentuali o gli importi indicati
nel certificato di pagamento.
Lo stato d'avanzamento dei lavori dovrà essere
compilato sulla base delle informazioni ricavate dal
registro di contabilità limitatamente alle parti già
firmate dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
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Stato di avanzamento lavori
(Art. 168 DPR 554/99)
1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel
capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il
pagamento di una rata di acconto, il direttore dei
lavori redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi
dell'articolo 136.
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21
Stato di avanzamento lavori
(Art. 168 DPR 554/99) (2)
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per
categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento
può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione.
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Certificato per pagamento di
rate (Art. 169 DPR 554/99)
(2)
1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle
somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di
acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito
dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato
compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal
direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in
originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di
pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del
procedimento è annotato nel registro di contabilità
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22
Esempio di quote percentuali
di contabilità
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Stato avanzamento lavori
46
23
Stato avanzamento lavori (2)
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Procedura di gestione del
s.a.l.
Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere
redatto dal d.l. o a un suo assistente dovrà contenere:
la denominazione dell' ente appaltante;
il tipo di lavoro in appalto;
il nome dell'impresa;
il numero progressivo del s.a.l. e la data;
gli estremi del contratto;
l'importo del progetto e l'importo al netto del ribasso
d'asta
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24
Procedura di gestione del
s.a.l. (2)
le somme a disposizione dell' ente appaltante e le
varie
destinazioni (imprevisti, etc.);
la data di consegna del cantiere e la data di inizio
lavori
il termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
la durata di eventuali proroghe e sospensioni ed il
nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
49
Procedura di gestione del
s.a.l. (3)
Il modello per il s.a.l. dovrà, inoltre, contenere:
il numero progressivo per le varie categorie di lavoro;
l'articolo di riferimento dell'elenco prezzi;
la descrizione dei lavori e del tipo di contabilizzazione;
le quantità dei vari lavori;
i prezzi unitari, gli importi parziali e gli importi totali;
le eventuali detrazioni (da riportare nell'ultima riga) per i lavori
non effettuati o quelli con difetti non sostanziali;
le ritenute di garanzia.
50
25
Il certificato di pagamento
il certificato di pagamento viene emesso dal responsabile del
procedimento per autorizzare il pagamento di una rata di
acconto da versare all' appaltatore in corso d'opera sulla base
degli elementi espressi nello stato di avanzamento compilato
dal direttore dei lavori.
I termini ed i modi della compilazione di tale documento sono
quelli stabiliti contrattualmente e riconducibili a due criteri di
definizione:
il primo legato ad una quantificazione percentuale del lavoro svolto,
il secondo legato ad un preciso importo corrispondente delle opere
realizzate.
51
Il certificato di pagamento
(2)
Al raggiungimento delle percentuali o degli importi
fissati
contrattualmente
il
responsabile
del
procedimento emetterà il certificato di pagamento
contenente
tutte
le
informazioni
necessarie
all'identificazione delle quantità e dei lavori svolti,
riportando un elenco riassuntivo delle voci
componenti le percentuali o gli importi fissati dal
contratto.
52
26
Il certificato di pagamento
(3)
Nel caso di appalti con la pubblica amministrazione, il
capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici stabilisce le
penalità a carico dell'amministrazione stessa in caso di ritardo
nell'emissione dei certificati di pagamento
L’emissione del certificato deve essere eseguita nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal
capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore
dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale
ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
Sul certificato di pagamento viene riportata attestazione
formale della somma dovuta all'appaltatore previa detrazione
delle ritenute di garanzia.
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Esempio di certificato di
pagamento
54
27
Procedura di gestione del
certificato di pagamento
il certificato di pagamento dovrà essere redatto
responsabile del procedimento e dovrà contenere:
la denominazione dell' ente appaltante;
il tipo di lavoro in appalto;
il nome dell'impresa;
il numero progressivo del certificato e !'importo;
gli estremi e !'importo del contratto;
le ritenute di garanzia;
il totale delle detrazioni;
il credito dell'impresa;
i dati dei certificati precedenti;
gli estremi della polizza antinfortuni.
dal
55
Lo stato o conto finale dei
lavori
Al termine dell' opera, il direttore dei lavori deve redigere, in
contraddittorio con l'appaltatore, il certificato o verbale di
ultimazione dei lavori richiamando le date fissate dal
verbale di consegna e tutte le notazioni necessarie ad una
puntuale descrizione dello stato finale dell' opera.
Dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei
lavori, il d.l. deve preparare, entro il termine stabilito dai
capitolati speciali d'appalto, il conto (o stato) finale. Tale
documento rappresenta l'atto conclusivo della contabilità
dei lavori contenendo tutte le informazioni contabili estratte
dal registro di contabilità e dagli altri documenti.
56
28
Lo stato o conto finale dei
lavori (2)
II conto finale è il documento contabile che consente ed
autorizza la liquidazione dell'appaltatore dopo l'ultimazione
dei lavori; tale atto non condiziona, comunque, le
successive risoluzioni sulle eventuali riserve o arbitrati ed in
ogni caso (si deve procedere al pagamento della rata di
saldo solo dopo l'ulteriore verifica della copertura
assicurativa) il versamento dell'importo a saldo dei lavori
non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.
Dopo la compilazione del conto finale il direttore dei lavori
trasmette questo documento al responsabile del
procedimento allegando copia degli atti contabili relativi ed i
documenti in merito alle aree o immobili eventualmente
occupati per la realizzazione dell' opera.
57
Lo stato o conto finale dei
lavori (3)
Il conto finale contiene, oltre ai dati di natura identificativa
delle opere:
a) !'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
valutati secondo le modalità fissate dal contratto (forfait,
misura, economia);
b) le eventuali detrazioni per lavori non effettuati;
c) gli importi relativi alle penali che devono essere
contabilizzati indipendentemente dal parere che lo stesso
d.l. esprimerà sulla relazione (riservata al committente ed al
collaudatore) da allegare al conto finale
58
29
Lo stato o conto finale dei
lavori (4)
d) la trascrizione (pena la decadenza), da parte
dell'appaltatore, di tutte le riserve presentate e che
dovranno essere riportate per esteso oltre a tutte le
richieste avanzate, in qualunque forma, durante lo
svolgimento dell'appalto;
e) la trascrizione, da parte del d.l., delle
controdeduzioni alle riserve presentate dall‘
appaltatore richiamate nel conto finale;
f) una copia di tutti i documenti contabili.
59
Procedura di gestione lo stato
finale dei lavori
La compilazione del conto (o stato) finale dei lavori (che
non viene accompagnato dal certificato di pagamento)
viene effettuata sullo stesso modello, bollato, usato per gli
stati di avanzamento lavori riportando:
a) l'ente appaltante;
b) il tipo di lavori in appalto;
c) il nome dell'impresa appaltatrice;
d) la dicitura «stato finale» (al posto di stato di
avanzamento);
e) la data di fine lavori (rilevata dal verbale di consegna);
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30
Procedura di gestione lo stato
finale dei lavori
f) il numero dei giorni impiegati;
g) !'importo complessivo dei lavori;
h) le eventuali penali (previste dal contratto) e !'importo
finale al netto delle penali stesse;
i) l'elenco dei precedenti pagamenti con i relativi importi; 1)
luogo, data e firma del d.l., dell'impresa e del
rappresentante dell'amministrazione (in caso di appalti con
la P.A.);
m) gli estremi dell' assicurazione infortuni;
n) gli estremi della fidejussione bancaria o polizza
assicurativa fidejussoria presentata come cauzione prima
dell'inizio dei lavori.
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Esempio: stato finale dei
lavori
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Esempio: stato finale dei
lavori (2)
63
Esempio: stato finale dei
lavori (3)
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Esempio: stato finale dei
lavori (4)
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Esempio di sommario del
programma lavori
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Appunti sugli strumenti per la contabilità del cantiere