Mod. 002.2 ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile Aggiornamento 5 settembre 2013 ATTESTATO DI PRESTAZIONE/QUALIFICAZIONE ENERGETICA DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ARES E AL COMUNE Attestato di qualificazione/prestazione energetica Copia del libretto di impianto. E’ obbligatorio consegnare il libretto ai sensi del D.M.26/06/2009 e L.90/2013: “Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al DPR 74/2013 e DPR 75/2013, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.” Dichiarazione che l’attestato è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il portale la genera in automatico) Fotocopia della carta di identità solo se si consegna in modo cartaceo. La fotocopia non è richiesta nel caso di consegna telematica attraverso il portale in quanto vi è già la firma digitale ad identificare il certificatore Eventuali relazioni e fotografia dell’immobile. Eventuali altri documenti richiesti dal Comune in base al regolamento edilizio (per esempio per incentivi) NB Si ricorda che l’attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico dell’impianto, la relazione tecnica ex legge 10 che viene consegnata in comune, l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica, l’attestato di qualificazione energetica, sono tutti resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E’ quindi necessario allegare a questi documenti la dichiarazione che abbiamo predisposto insieme alla fotocopia del documento di identità. L’attestato deve contenere le raccomandazioni come previsto dal dm 26.6.2009 linee guida nazionali e dalla Legge 90/2013 Si veda Allegato A punto 1 lettera b : … tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati: “a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione” L.90/2013 definizione di certificazione energetica dell’edificio: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1,lettera c) per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio Responsabile del procedimento: arch. Angela Sanchini e-mai: [email protected] pec : [email protected] A.R.E.S. Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile società a r.l. unipersonale Viale della Vittoria, 9 – 33085 Maniago (PN) - Italia Tel.+39 0427 709 326 Fax.+39 0427 700969 www.aresfvg.it [email protected] Società in house della Regione Autonoma Friuli V.G. C.F. e Partita Iva 01586700930 Registro Imprese di PN 01586700930 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – C.F. 80014930327 ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile definizione di “attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; art.6 ….la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:…7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; " Nell’elenco delle raccomandazioni possono essere inseriti anche interventi con un tempo di ritorno superiore a dieci anni. Sarebbe utile specificate il tipo di intervento: non scrivere ad esempio “installazione di un cappotto termico”, ma “installazione di un cappotto termico in… con uno spessore di….” Il tempo di ritorno deve essere indicato in modo preciso: va indicato il numero di anni e non se questo è maggiore o minore di dieci anni e deve essere indicato se è calcolato considerando o meno le detrazioni fiscali. Nelle raccomandazioni è inoltre necessario indicare la prestazione raggiunta grazie all'intervento e la classe corrispondente, così come indicato nel modello di attestato. La “prestazione energetica raggiungibile” è da inserire scegliendo tra gli interventi con un tempo di ritorno inferiore a dieci anni quello con la prestazione energetica migliore (EP globale più basso). Potrebbe anche non esserci nessun intervento con un tempo inferiore a dieci anni e quindi non viene compilato il campo "prestazione energetica raggiungibile". ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE VEA DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ARES Attestato di certificazione VEA (compilato tranne che nella parte relativa ai punteggi parziali delle aree riferite al “vecchio” protocollo) Attestato di qualificazione/prestazione energetica (soltanto se consegnate la certificazione in modo cartaceo. In caso di certificazione VEA depositata tramite il portale compilate solo la certificazione VEA e non anche l'APE in quanto vengono richieste anche tutte le informazioni relative alle prestazioni energetiche che sono presenti nell'APE e che costituiscono un foglio aggiuntivo alla certificazione VEA. Non depositate quindi anche APE per gli stessi fabbricati.) Stampa del calcolo del punteggio della certificazione VEA Relazione di valutazione Protocollo VEA Stampa del calcolo del punteggio del criterio B.6.4 (soltanto se viene utilizzato il foglio di calcolo predisposto dal DICAR e non i software commerciali accreditati dal CTI) Copia del libretto di impianto (per la certificazione a fine lavori) E’ obbligatorio consegnare il libretto ai sensi del D.M.26/06/2009 e L.90/2013: “Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al DPR 74/2013 e DPR 75/2013, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.” Dichiarazione che l’attestato è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il portale la genera in automatico) Fotocopia della carta di identità solo se si consegna in modo cartaceo. La fotocopia non è richiesta nel caso di consegna telematica attraverso il portale in quanto vi è già la firma digitale ad identificare il certificatore Eventuali relazioni e fotografia dell’immobile. Pagina 2 di 4 ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile Per consentire la verifica della certificazione VEA, in caso di controllo, si consegneranno ad ARES anche i documenti e le relazioni di progetto elencati nella relazione di valutazione. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL COMUNE Non essendoci più l’allegato A e B del protocollo, ai quali fa riferimento il regolamento regionale, al Comune è necessario presentare: Attestato di certificazione VEA (compilato tranne che nella parte relativa ai punteggi parziali delle aree riferite al “vecchio” protocollo) Attestato di qualificazione/prestazione energetica (soltanto se consegnate la certificazione in modo cartaceo. In caso di certificazione VEA depositata tramite il portale compilate solo la certificazione VEA e non anche l'APE in quanto vengono richieste anche tutte le informazioni relative alle prestazioni energetiche che sono presenti nell'APE e che costituiscono un foglio aggiuntivo alla certificazione VEA. Non depositate quindi anche APE per gli stessi fabbricati.) Copia del libretto di impianto (per la certificazione a fine lavori) E’ obbligatorio consegnare il libretto ai sensi del D.M.26/06/2009 e L.90/2013: “Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al DPR 74/2013 e DPR 75/2013, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.” Dichiarazione che l’attestato è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il portale la genera in automatico) Fotocopia della carta di identità Eventuali relazioni e fotografia dell’immobile. Eventuali altri documenti richiesti dal Comune in base al regolamento edilizio (per esempio per incentivi) NB Si ricorda che l’attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico dell’impianto, la relazione tecnica ex legge 10 che viene consegnata in comune, l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica, l’attestato di qualificazione energetica, sono tutti resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E’ quindi necessario allegare a questi documenti la dichiarazione che abbiamo predisposto insieme alla fotocopia del documento di identità. L’attestato VEA, al pari dell’attestato di prestazione energetica, deve contenere le raccomandazioni come previsto dal dm 26.6.2009 linee guida nazionali e dalla Legge 90/2013 Si veda Allegato A punto 1 lettera b : … tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati: “a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione” L.90/2013 definizione di certificazione energetica dell’edificio: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1,lettera c) per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio Pagina 3 di 4 ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile definizione di “attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; art.6 ….la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:…7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; " Nell’elenco delle raccomandazioni possono essere inseriti anche interventi con un tempo di ritorno superiore a dieci anni. Sarebbe utile specificate il tipo di intervento: non scrivere ad esempio “installazione di un cappotto termico”, ma “installazione di un cappotto termico in… con uno spessore di….” Il tempo di ritorno deve essere indicato in modo preciso: va indicato il numero di anni e non se questo è maggiore o minore di dieci anni e deve essere indicato se è calcolato considerando o meno le detrazioni fiscali. Nelle raccomandazioni è inoltre necessario indicare la prestazione raggiunta grazie all'intervento e la classe corrispondente, così come indicato nel modello di attestato. La “prestazione energetica raggiungibile” è da inserire scegliendo tra gli interventi con un tempo di ritorno inferiore a dieci anni quello con la prestazione energetica migliore (EP globale più basso). Potrebbe anche non esserci nessun intervento con un tempo inferiore a dieci anni e quindi non viene compilato il campo "prestazione energetica raggiungibile". Pagina 4 di 4