Trovarisposte
I nostri esperti
I COMMERCIALISTI
Andrea Cortinovis
Carlo Luigi Rossi
Sergio Sala
dell'Ordine dei commercialisti ed
esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Angelo Bigoni
I CONSULENTI DEL LAVORO
Milena Lorenzi
Daniele Mazzocchi
del Consiglio notarile di Bergamo
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo
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Caldaie, nuovo libretto
L'aiuto dei manutentori
La Regione chiede agli utenti un numero elevato di dati tecnici
E prevede sanzioni per chi non li fornisce. L'assistenza degli artigiani
ALESSANDRA BEVILACQUA
^ ^ ^ M È attiva dal 15 ottobre,
per l'entrata in vigore del Dgr
X/1118, la targatura degli impianti
e ilnuovo «Libretto diimpianto».
Gli impianti cui si applica la
nuova normativa in Lombardia
sono: caldaie alimentate a combustibilifossili superiore a 5kw (gas
naturale, gpl, gasolio, carbone, olio
combustibile, altri combustibili
fossili solidi, liquidi o gassosi); impianti alimentati a biomassa legnosa superiore a5kw (legna, cippato, pellet,bricchette); pompe di
calore utilizzate perla climatizzazione invernale o estiva con una
potenza complessiva superiore a
12 kw; gruppi frigoriferi con potenza superiore a 12 kw; scambiatori di calore della sottostazione
di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento; cogeneratori e trigeneratori superiori a5kw; scaldacqua al servizio dipiù utenze o auso
pubblico superiore a 5 kw; stufe,
caminetti chiusi, apparecchi diri-
scaldamento localizzato a energia
radiante (solo nel caso siano fissi
elasommadelle potenze degliapparecchi installati nella singola
unità immobiliare sia superiore a
5kw). La targatura viene effettuata dai manutentori, per attuare le
nuove disposizioni. Nel caso del
nuovo libretto, che sostituisce
quello esistente, per i nuovi impianti, la compilazione inizialeavviene acarico dell'impresainstallatrice in occasione della prima
messainfunzionedell'impianto.
Per gli apparecchi già esistenti,
potràessereilmanutentorearilasciarlo, in occasione della prima
manutenzione utile per l'invio
della Dichiarazione di avvenuta
manutenzione (Dam) all'ente
competente.
I dati richiesti per il nuovo libretto sono maggiori e più articolati. Ilproprietario, il conduttore
o il responsabile dell'impianto deve mettere a disposizioni le seguenti informazioni: dati catastali
ORDINE COMMERCIALISTI
dell'edificio in cui si trova l'impianto; riferimenti all'attestato di
prestazione energetica (Ace/
Ape); il codice del contatore del
combustibile (Pdr) e dell'energia
elettrica (Pod); il codice di registrazione al Registro sonde geotermiche (Rsg); il codice pratica
del sistema Muta-Fer; dati dei
consumi energetici e i dati sulla
durezza dell'acqua. «In assenza
dei dati sopra riportati è impossibile compilare correttamente il
libretto e inserire la documentazione in Curit (Catasto unico regionale impianti termici): ilproprietario/conduttore verrebbe
quindi meno aun obbligo previsto
da Regione Lombardia e quindi
diventerebbe sanzionabile daparte degli enti preposti al controllo
(Provincia e Comune) - avvisano
le organizzazioni Confartigianato, Cna e Lia Bergamo- Questa
compilazione comporta difficoltà
pergliutentieulteriore impegno
Pag. 1
daparte degli installatori- manutentori, che già stanno sostituendo glientipubblicinella targatura
degli impianti, e alle relative procedure, in formagratuita. I requisiti e la professionalità dei nostri
artigiani, che sono qualificati, abilitati e certificati, sono un elemento importante in un mondo di incertezza normativa e tecnica». •
La rubrica
A questo punto
desidererei sapere
come devono essere
trattate fiscalmente
(nella conseguente
denuncia dei redditi)
sia la caparra
di acconto, sia le successive
rate mensili
e infine il saldo.
_ LETTERA FIRMAT
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
Potete compi lare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo
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in città. Altrimenti è possibile inviare una mailall'[email protected] che trovate anche sul
sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaèrivoltoilquesito.levostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in
modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 243
Affitto con riscatto
Come si tratta
fiscalmente
Mi è stato proposto
di vendere con
un contratto che prevede la
formula di affitto con
riscatto
(o Rent to Buy)
un appartamento
diproprietà
di mia moglie
da più di 20 anni
ma che è attualmente libero.
La formula dell'affitto riscatt(
è soggetta normalmente
a due tipologie di reddito.
Da una parte vi è
il reddito derivante
dalla eventuale plusvalenza
sulla cessione dell'immobile,
dall'altra vi è il reddito
derivante dal canone
di locazione concordato.
Nel caso specifico,
trattandosi di immobile
detenuto da oltre 5 anni
non ci sono imposte
da pagare per il venditore
sulla plusvalenza
eventualmente maturata.
Restano invece dovute
le imposte relative
al canone di locazione
annuale ancorché tale
importo possa poi essere
scomputato dal prezzo finale
di compravendita.
Il contratto di affitto
riscatto sarà da registrare,
il reddito di locazione
sarà da inserire nella
dichiarazione
dei redditi e sconterà
l'irpef relativa.
Eventuali acconti
e/o caparre saranno
parte del prezzo
di compravendita
e pertanto non andranno
inseriti nella dichiarazione
dei redditi.
RISPOSTA N. 244
Se non produco
rifiuti, devo
ORDINE COMMERCIALISTI
pagarli lo stesso?
Il proprietario di un box
inutilizzabile
per la vetustà dell'edificio
in cui si trova è comunque
tenuto al pagamento
della tassa rifiuti,
seppure in esso non viene
prodotto alcun rifiuto?
_ LETTERA FIRMATA
Il presupposto impositivo
della tassa rifiuti solidi
urbani è il possesso
o la detenzione di locali
suscettibili
di produrre rifiuti.
Vi sono tuttavia
specifici casi
per i quali la tassa
non è dovuta,
come ad esempio
l'obiettiva inagibilità
dei locali. Questo dato
deve tuttavia essere
indicato esplicitamente
nella denuncia originaria
o di variazione presentata
al competente Comune di
appartenenza.
Pertanto, nel caso che è stato
sottoposto all'attenzione,
se il proprietario del box
non ha provveduto
in tal senso, sino
a quando non verrà
presentata la denuncia
di variazione contenente
l'esplicita segnalazione
dell'inutilizzabilità
del box, la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti
è comunque dovuta.
RISPOSTA N. 245
Termocamino
a legna, quali
benefici fiscali
Qual è il beneficio fiscale
spettante per l'acquisto
di un termocamino a legna,
per riscaldamento
Pag. 2
e produzione di acqua
calda, installato
in sostituzione
di un camino
a legna tradizionale?
Possono essere compresi
nel beneficio anche
i costi relativi
all'acquisto dei caloriferi
e all'installazione?
_ LETTERA FIRMATA
La sostituzione di un camino
tradizionale
con un termocamino,
con acquisto
e installazione anche
dei caloriferi,
comporta lavori
definibili come
di manutenzione
straordinaria, agevolati
ai fini della detrazione del
50% (articolo 16 bis del Tuir,
Dpr 917/1986, a r t i , comma
139, della legge 147/2013).
L'intervento poi risulta
idoneo a ottenere
agevolazioni collegate
al risparmio energetico,
a prescindere
dalla qualificazione
urbanistica dell'immobile.
294,38 ed il garage 46,58).
L'altro nostro figlio
è d'accordo se lo lasciamo
alla sorella.
_ LETTERA FIRMAT
È certamente possibile
l'attribuzione di tale
appartamento a vostra figlia
per mezzo di un atto
di donazione. Quanto
ai costi preciso che
nel caso in cui vostra figlia
dovesse usufruire
per tale acquisto
della agevolazioni
prima casa,
a prescindere dal valore
attribuito ai fini fiscali
all'appartamento,
la tassazione dell'atto
di donazione sarà costituita
dalle sole imposte ipotecaria
e catastale fisse
200 euro ciascuna
mentre vi sarà l'esenzione
dall'imposta di donazione
salvo che venga erosa la
franchigia di un milione
di euro. Mi permetto
tuttavia di segnalarvi
i problemi connessi alla
commerciabilità dei beni
provenienti da donazioni
attesa, come nel vostro caso,
la presenza di un altro figlio.
Notaio
_ LETTERA FIRMAT
È bene che ogni aspetto della
futura associazione
professionale tra lei e il suo
collega sia disciplinato in
maniera puntuale in modo
tale da evitare il sorgere di
future contestazioni. Per
questo vi consiglio, sebbene
non strettamente necessario
per legge, di riunire in un
unico «atto costitutivo di
studio professionale» tutte le
disposizioni circa la vostra
futura collaborazione. Tale
documento diventa il modo
per dare adeguata tutela al
suo investimento atteso che
nello stesso potrà essere
inserita apposita clausola
volta a regolare ogni aspetto
connesso agli apporti dei
singoli professionisti e gli
eventuali obblighi restitutori
e rimborsi nel caso cessi la
collaborazione.
RISPOSTA N. 248
RISPOSTA N. 246
RISPOSTA N. 247
Atto di successione
se ancora in vita
Strada possibile?
Aprire uno studio
associato e quei
lavori da eseguire
Io e mia moglie siamo
proprietari di un
appartamento, dal 2008
nel quale vive nostra figlia.
Vorremmo donarlo a lei
(già intestata su un
appartamento
affittato)
mediante un atto di
successione tra vivi.
E possibile un atto
del genere? E quanto
verrebbe a costare
ipotizzando il valore
di acquisto
in 140mila euro?
O il prezzo è legato alla
rendita catastale? (è di
di mettere io la somma per
tali lavori e arredi. Vorrei
tutelare il mio investimento
in caso di rottura dei
rapporti: come mi suggerisce
difare? Una scrittura
privata? Un contratto?
Se trascrivere o no
il contratto
preliminare
Io e la mia fidanzata
stiamo
per acquistare casa.
Sono un professionista
L'agenzia immobiliare ci
e sto valutando di aprire uno
suggerisce, una volta che
studio associato ad un altro
avremmo identificato la casa
collega. L'immobile presso
da acquistare, di trascrivere
il quale dovremmo aprire
il contratto
preliminare.
lo studio è di proprietà
Tra il nostro gruppo di amici,
della sorella del collega,
abbiamo notato, che alcuni
che ne lascerebbe usufruire
lo hanno fatto altri no.
gratuitamente al fratello
Lei cosa ci può suggerire? È
(e al sottoscritto).
utile o si tratta solo
In questo stabile ci sono
di una spesa in più?
dei lavori di ristrutturazione
_ LETTERA FIRMATA
da fare ed è necessario
intervenire nell'arredo,
A differenza della
integrandolo. Il collega
registrazione
mi propone, a fronte di un
del preliminare che per legge
canone di affitto pari a zero
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 3
deve essere fatta all'Agenzia
delle Entrate entro 20 giorni,
la trascrizione del contratto
preliminare non è
obbligatoria per legge. La
trascrizione consistente
nell'inserimento del contratto
preliminare nel Registri
Immobiliari e produce un
«effetto prenotativo» facendo
retroagire gli effetti dell'atto
definitivo di vendita al
momento della trascrizione
del preliminare. Una volta
trascritto il preliminare sono
prive di effetto per
l'acquirente le successive
iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli sull'immobile.
La trascrizione del
preliminare è consigliata tutte
le volte in cui tra la data del
preliminare e il definitivo
incorre un termine
particolarmente lungo,
in cui venga versata
al promittente venditore
un'importante somma
a titolo di caparra/acconto
ovvero nel caso vi sia
il rischio di azioni di terzi
per il caso di insolvenza
del venditore.
Sul punto un notaio potrà
fornirle tutte le informazioni
del caso.
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 249
Contratti a tempo
determinato: c'è
un tetto massimo?
Sono un operaio del settore
metalmeccanico. Sono stato
assunto a tempo determinato
da un'azienda per cui avevo
già lavorato in precedenza
altre due volte, sempre con
contratto a tempo
determinato. C'è un numero
massimo di contratti a tempo
determinato che l'azienda
può stipulare?Nella
lettera
di assunzione è stato previsto
un periodo di prova. È
corretto, anche se sono già
stato assunto in precedenza?
Infine volevo capire se posso
avvalermi del diritto di
precedenza nelle future
assunzioni
effettuate
dall'azienda.
_ LETTERA FIRMATA
L'istituto del tempo
determinato, regolamentato
dal D. Lgs. 368/2011, è stato
negli ultimi anni oggetto
di numerose e profonde
modifiche, prima con la legge
92/2012 e da ultimo
con il D.L. 34/2014.
La vigente normativa
non prevede un numero
massimo di rinnovi
di contratti a tempo
determinato stipulabili.
È stato tuttavia previsto
che la durata complessiva
dei contratti a tempo
determinato stipulati
con lo stesso lavoratore
non possa superare i 36 mesi.
In merito va precisato
che nella successione
tra i contratti deve essere
sempre rispettato uno stacco
temporale e che i contratti
possono essere oggetto di
massimo 5 proroghe.
Per quanto riguarda il periodo
di prova il contratto nazionale
metalmeccanico-industria
prevede espressamente
che esso non deve essere
previsto nel caso
di assunzione, entro 12 mesi
dalla scadenza dell'ultimo
contratto, di un lavoratore
che abbia prestato presso
l'azienda le medesime
mansioni per un periodo
complessivamente superiore
al periodo di prova.
Infine, in merito al diritto
di precedenza, è previsto
per coloro i quali abbiano
lavorato a tempo determinate
presso la stessa azienda
per un periodo superiore
a 6 mesi. Il diritto
di precedenza opera
per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate
per le stesse mansioni
entro i successivi 12 mesi.
Per avvalersi del diritto
di precedenza il lavoratore
ORDINE COMMERCIALISTI
deve manifestare
tale volontà entro 6 mesi
dalla data di cessazione
dell'ultimo rapporto
di lavoro.
Il contratto nazionale
metalmeccanico-industria
prevede inoltre che
nel caso
di concomitanza
di più lavoratori
che abbiano manifestato
la volontà di avvalersi
del diritto di precedenza
sarà data priorità a coloro
i quali abbiano cumulato
il maggior periodo di lavoro
e, in via sussidiaria, a quelli
con maggiore età anagrafica.
RISPOSTA N. 250
Tfr da recuperare
in caso di decesso
del datore di lavoro
Il mio datore di lavoro
che aveva una ditta
individuale con circa 8
dipendenti è deceduto.
Gli eredi non sono subentrati
nell'attività e hanno
rinunciato all'eredità.
Cosa devo fare per riscuotere
il Tfr e alcune mensilità
non pagate?
_ LETTERA FIRMATA
Nel caso di decesso del datore
di lavoro, così come per il
fallimento, per i lavoratori
dipendenti esiste uno
strumento di tutela che
consente di recuperare
almeno il Tfr e le retribuzioni
degli ultimi tre mesi,
richiedendo l'intervento del
Fondo di garanzia Inps.
I tempi di attesa sono però
diversi a seconda della
fattispecie impeditiva del
pagamento delle spettanze.
Nel caso in specie, trattandosi
di decesso del datore di lavoro
che operava attraverso ditta
individuale, poiché non vi è
stato alcun subentro per
proseguire l'attività e gli eredi
hanno rinunciato all'eredità,
la via da seguire per i
lavoratori che risultano
Pag. 4
creditori dell'imprenditore
defunto è, intanto, quella di
richiedere al Tribunale
competente per territorio la
nomina di un curatore
dell'eredità giacente.
Questi ha il compito di
accertare le attività e passività
del datore di lavoro deceduto
e provvedere alla
liquidazione. Si evidenzia che
nessun pagamento potrà
essere posto a carico del
Fondo prima che sia
terminata la liquidazione per
cui, nel caso in cui la fase
liquidatoria si protragga nel
tempo, i lavoratori ne
avrebbero un nocumento.
Pertanto sarebbe il caso di
verificare se il datore di lavoro
deceduto possedeva i requisiti
per poter essere dichiarato
fallito, sempre che non sia
decorso un anno dal decesso,
in quanto, in tale evenienza, i
lavoratori potrebbero
presentare istanza di
fallimento e ottenere in tempi
relativamente brevi le
spettanze da parte del Fondo.
Infatti, in tal caso, l'Inps deve
provvedere a liquidare il Tfr e
le ultime tre mensilità entro
60 giorni a partire dalla data
di presentazione della
domanda, purché completa di
tutta la documentazione
richiesta dall'ente.
a*
É0I-O
«
#
#
Installatori e manutentori in campo per assistere gli utenti nella compilazione del nuovo libretto delle caldaie voluto dalla Regione
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 5
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Monitoraggio Inps col Dure
Sistema ancora da affinare
Col nuovo sistema l'Istituto può controllare il flusso dei contributi
delle aziende ogni mese. Consulenti del lavoro: non ancora a regime
A1£SSANDRA BEVILACQUA
^ ^ ^ M II Dure è il documento
unico di regolarità contributiva
che le aziende utilizzano perché
a partire dalla Finanziaria 2007
è stato introdotto l'obbligo di attestazione per i versamenti contributivi dei propri dipendenti.
«LagestionedelDurc interno,
in particolare - spiega Adriana
Regonesi, presidente dell'Ordine
dei Consulenti del lavoro di Bergamo -, consente all'Inps di rilevare mensilmente eventuali irregolarità».
In pratica, ogni mese l'Istituto
diprevidenza controlla che la posizione contributiva dell'azienda
sia corretta.
«Attraverso il sistema informatico, l'azienda entra nel proprio "cassetto" e controlla di che
colore è il "semaforo" che le ha
attribuito l'Inps - continua Regonesi -. Se tutto vabene, il segnale
è verde. Se, invece, c'è qualche irregolarità, il semaforo è giallo e
l'Inps invia tramite Pecunamail
segnalando il tipo di irregolarità
riscontrata e dà tempo 15 giorni
al datore di lavoro per sistemare
le cose».
Trascorso tale periodo, se l'irregolarità non si è risolta, il semaforo diventa rosso.
I consulenti del lavoro, però, a
partire dal livello nazionale, segnalano in un comunicato che
«dopo quattro mesi dall'avvio delle nuove procedure Inps per il
Dure interno e l'invio delle note
direttificaarretrate, si continuano a riscontrare discrasie nella
gestione dei "semafori" da parte
dell'Inps. L'Istituto è rimasto fermo due anni per via di una r eingegnerizzazione dei propri sistemi
interni, maa maggio scorso è partito con le notifiche Pec per il Dure
interno, nonostante il Consiglio
nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro suggerisse prudenza, perché era evidente che il
sis te manecessitava di un robusto
ORDINE COMMERCIALISTI
rodaggio».
Il sistema non è ancora a regime e nel suo funzionamento «abbiamo riscontrato che non tiene
conto di alcune situazioni amministrative che prevedono per
esempio dilazioni, poi segnalate
invece come irregolari - sottolinea la presidente dell'Ordine di
Bergamo -. Oppure ci sono errori
neipreawisi Pec oppure, come sta
capitando in questi giorni, ci sono
delle rettifiche da fare, ma le
aziende non hanno ancora ricevuto la Pec con ilpreawiso telematico che invita alla regolarizzazione
nei quindici giorni».
Al di là dei casi specifici, quindi,
il problema di fondo, segnalato dai
consulentidellavoro, è che scaturiscono «semafori rossi», cioè posizioni di irregolarità, anche in
casi in cui queste non sussistono.
«Per quanto riguarda Bergamo, c'è una particolare attenzione
sul territorio - conclude Adrian
Regonesi -. Abbiamo costituito
un tavolo tecnico ufficiale tra Inps
Pag. 6
e Ordine dei Consulenti del Lavoro provinciali, in cui si è cercato di
migliorare qualche negatività di
carattere procedurale. Il problema è a monte, ma dove si è potuto
si è cercato e si continua a cercare
di migliorare alcune cose, di portare un po' di attenzione in più». •
La rubrica
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
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modo chiaro nella richiesta.
Comune di ubicazione del
fabbricato per esaminare la
specifica delibera
sull'applicazione della Tasi:
-Nel caso in cui il Comune
avesse deliberato
l'assoggettamento al tributo,
valgono ulteriori distinzioni:
l)Dando per scontato che
l'immobile in questione sia
censito al catasto fabbricati,
gli immobili inagibili godono
di una riduzione del 50%
dell'imposta (purché
l'inagibilità sia stata accertata
dall'Ufficio Tecnico).
2)Se invece si è in presenza di
un fabbricato «rurale», tale
fattispecie è assoggettata ad
una imposizione diversificata:
-per i fabbricati rurali
strumentali è prevista
un'aliquota massima non
superiore all'I per mille;
-per i fabbricati rurali
abitativi non spetta alcuna
agevolazione.
E' in ogni caso lasciato alla
facoltà dei Comuni
manovrare l'aliquota Tasi fino
ad azzerarla, tenuto conto
comunque che la soglia
massima non può superare
per il 2014 il 3,3 per mille.
È del tutto ininfluente invece
il requisito della residenza,
così come la circostanza
che il fabbricato non goda
di pubblici servizi.
RISPOSTA N. 252
Commercialisti
RISPOSTA N. 251
Cascina montana
senza servizi: devo
lo stesso la Tasi?
Sono proprietario di cascina
in alta montagna che
non è servita da nulla.
Non sono residente nel
comune dell'immobile. E
obbligatorio pagare la Tasi?
_ C. T.
Posto che il quesito è privo di
taluni elementi necessari per
una risposta esaustiva, di
seguito si formulano le
seguenti osservazioni:
-È necessario identificare il
La partita Iva
a regime agevolato
per l'odontotecnico
Un diplomato odontotecnico
di 22 anni ha lavorato per
due anni in un laboratorio
odontotecnico con un
contratto di apprendistato
part time.
Nel 2014 ha cessato
il rapporto di lavoro.
È possibile, per questo
soggetto, aprire partita Iva
come odontotecnico
con il regime agevolato
dei «super-minimi»
al 5per cento?
_ LETTERA FIRMATA .
In base all'articolo 27 del DI
ORDINE COMMERCIALISTI
98/2011, non è possibile
applicare il nuovo regime dei
minimi qualora la nuova
attività svolta costituisca di
fatto la prosecuzione di quella
svolta nella qualità di
lavoratore dipendente. Il
legislatore ha inteso evitare
che le parti si accordassero,
trasformando il rapporto di
lavoro dipendente in lavoro
autonomo, al solo fine di
ottenere benefici fiscali. In
questo caso il rischio non
sussiste, in quanto il rapporto
si è interrotto per cause
indipendenti dalla volontà del
giovane. Infatti, al termine del
periodo di apprendistato non
sussiste alcun obbligo di
assumere il lavoratore. È
possibile, quindi, fruire del
regime che prevede
l'applicazione dell'imposta
sostitutiva del 5 per cento.
RISPOSTA N. 253
Come ripartire
la Tasi nel caso
di immobile locato
Come si ripartisce la Tasi
in caso di immobile locato?
In caso di mancato
pagamento dellapropria Tasi
da parte dell'inquilino,
il proprietario è responsabile
del mancato pagamento?
Come è possibile
regolarizzare la propria
posizione in caso di mancato
versamento?
_ LETTERA FIRMATA
Il titolare del diritto reale e
l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione
tributaria, nessuna
responsabilità solidale è
prevista tra possessore e
detentore, ma solo tra
possessori o detentori.
L'occupante versa la Tasi nella
misura compresa tra il 10
ed il 30% dell'ammontare
complessivo dell'imposta,
sulla base della delibera
comunale. L'imposta va
determinata con riferimento
alle condizioni del diritto
reale e poi ripartita tra
Pag. 7
quest'ultimo e l'occupante
sulla base delle percentuali
stabilite dal comune. Se il
comune non indica la
percentuale di riparto
dell'imposta tra proprietario e
inquilino, l'occupante deve
versare nella misura del 10%,
in quanto si ritiene che una
diversa percentuale di
imposizione a carico del
detentore debba essere
deliberata dal comune. Il
versamento in acconto andava
effettuato entro il 16 giugno
per i comuni che hanno
deliberato entro maggio,
entro il 16 ottobre per chi ha
deliberato entro il 10
settembre, in unica soluzione
a dicembre per i comuni che
non hanno ancora deliberato
entro tale data. I cittadini che
non pagano entro i termini
previsti possono regolarizzare
la loro posizione ricorrendo
all'istituto del ravvedimento
operoso, ossia versando
interessi e sanzioni
sull'importo dovuto. Non si
paga se l'imposta è inferiore
nel complesso a 12 euro, ma
attenzione perché i diversi
Comuni possono abbassare
questa soglia.
Notaio
RISPOSTA N. 254
Intesto la casa
a unfiglio:obblighi
verso gli altri due?
Sono divorziato
e ho tre figli,
al momento tutti minorenni.
Il primo - che diventerà
maggiorenne a brevissimo vorrebbe trasferirsi
per studiare
all'Università
in un'altra città
e vorrei comprare
lui una piccola residenza.
Diventando
maggiorenne
credo non ci siano
problemi ad intestare
a lui la proprietà
della casa, giusto?
Vorrei chiedere:
rispetto agli altri
due figli (minorenni)
e alla mia ex moglie,
ho degli obblighi
(in vita)? Ovvero,
possono chiedermi
la stessa somma
dell'abitazione donata
alprimo?
_ LETTERA FIRMATA
Ciascuno è libero
di disporre in vita
del proprio patrimonio,
senza alcun vincolo
ne limitazione,
e quindi anche attraverso
donazioni, senza
che alcuno possa muovere
riserve o contestazioni.
L'unica ipotesi in cui
il soggetto disponente
potrebbe subire
contestazioni di sorta,
è quella in cui avendo
contratto debiti
(ad esempio obblighi
di mantenimento
nei confronti della
ex moglie), non sia
più in grado di farvi fronte:
in tale circostanza
i creditori insoddisfatti
(ritornando all'esempio
fatto: l'ex coniuge)
potrebbero agire sui beni
del debitore e, in caso
di incapienza, agire
in via revocatoria contro
le donazioni dallo stesso
effettuate. Ciò premesso,
se le donazioni poste
in essere non sono tali
da pregiudicare
le sue capacità
di rimborso degli eventuali
debiti contratti, lei
non ha alcun obbligo
in vita nei confronti
dei soggetti citati.
Resta ferma la possibilità
dei legittimari (nel suo caso,
gli altri figli), di esercitare
azione di riduzione
impugnando la donazione
in oggetto, ma solo dopo
il decesso del donante,
e solo allorché
la disposizione
si riveli lesiva della legittima.
RISPOSTA N. 255
ORDINE COMMERCIALISTI
Il bonus fiscale
mobili: come agire
per un rimborso?
Ho comprato casa
con la mia fidanzata;
abbiamo arredato casa,
usufruendo del bonus
fiscale mobili.
Ora ci siamo lasciati
(a tre mesi dal matrimonio).
La casa è intestata al 50%
e quindi procederemo
alla vendita.
Ma come possiamo regolarci
per il rimborso fiscale
che abbiamo messo
tutto a mio carico?
Devo corrispondere il 50%
anche di questo?
Devo ammettere
che io ho investito più
della mia ex fidanzata,
anche denari dei miei
genitori che,
ora, li rivogliono indietro
pari pari.
Come posso comportarmi?
_ LETTERA FIRMATA
Ciascuno dei fidanzati
ha diritto di essere
rimborsato in proporzione
a quanto dallo stesso pagato.
Ai sensi dell'art.785 ce.
nel caso di donazione fatta
in riguardo
di un determinato futuro
matrimonio,
la donazione stessa
non produce effetto
finché non segua
il matrimonio
e l'annullamento
del matrimonio comporta
la nullità della donazione:
pertanto i soldi
«regalati» dai genitori
andranno integralmente,
e non in proporzione,
restituiti agli stessi,
ancorché le cifre
che verranno incassate
non siano pari a quelle spese.
Con riferimento al bonus
fiscale invece nessun
rimborso compete
alla controparte,
in quanto si tratta
Pag. 8
di una detraibilità
meramente teorica
ed eventuale, poiché
basata su presupposti
che potrebbero cambiare
nel tempo,
ed anche venire
completamente meno
(potrebbe
esemplificativamente
capitare di non avere più
reddito per un certo periodo e
quindi di non poter detrarre
una parte o anche tutto il
credito).
RISPOSTA N. 256
Padrona al 50%
di immobile: e il
bonus prima casa?
Sono proprietaria
al 50per cento
con mia sorella
di un immobile
che abbiamo ricevuto
in successione.
Dovrei acquistare
in un'altra città
un'abitazione insieme
a mio marito:
posso usufruire
delle agevolazioni
prima casa?
_ LETTERA FIRMATA
Le agevolazioni prima casa
competono a chi non è
titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge
di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione
nel territorio del Comune
in cui è situato l'immobile
in acquisto e purché
non sia titolare, neppure
per quote, anche in regime
di comunione legale,
su tutto il territorio
nazionale, di diritti
di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso o dal
proprio coniuge con le
agevolazioni previste per
l'acquisto della "prima casa", e
abbia (o trasferisca entro 18
mesi) la propria residenza nel
comune di riferimento. Nel
caso prospettato, qualora
ricorressero in concreto i
menzionati presupposti di
legge, sussisterà piena libertà
di acquistare con il coniuge in
un'altra città una casa di
abitazione usufruendo delle
agevolazioni prima casa, e
questo ancorché
eventualmente in sede di
successione siano già state
utilizzate le agevolazioni
prima casa.
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 257
Figlio senza lavoro
Abbiamo diritto
alle detrazioni?
Mio figlio, che ha 25 anni
e abita con me e mia moglie,
ha perso il lavoro.
Abbiamo diritto anche
per lui alle detrazioni
e agli assegni familiari?
_ LETTERA FIRMATA
Per rispondere al quesito del
lettore è necessario
innanzitutto mettere in
evidenza la differenza tra
detrazioni fiscali per familiari
a carico e assegni per il nucleo
familiare, che vengono spesso
confusi dai lavoratori.
Le detrazioni per familiari a
carico sono previste in
presenza di familiari con
reddito inferiore a 2.840,51
euro. Tali detrazioni riduconc
PIrpef in misura progressiva
(minore è il reddito, maggiore
è la detrazione), garantendo
la progressività dell'imposta.
L'assegno per il nucleo
familiare (Anf) è invece
una misura di sostegno
al reddito erogata dall'Inps,
di importo variabile
a seconda della tipologia
del nucleo familiare,
del numero dei componenti
ORDINE COMMERCIALISTI
il nucleo familiare
e del reddito complessivo
del nucleo stesso.
Nel caso specifico del lettore,
la detrazione per il figlio
spetterà per l'anno 2014,
esclusivamente se il reddito
percepito nell'anno dal figlio
sia inferiore a 2.840,51 euro.
Tale reddito va calcolato
comprendendo gli oneri
deducibili, ossia senza
sottrarre le spese che
riducono la base imponibile
su cui si calcola PIrpef,
quali ad esempio le spese
mediche. Il reddito deve
comprendere anche i redditi
da locazione assoggettati a
cedolare secca e il reddito
d'impresa o di lavoro
autonomo assoggettato
al regime dei minimi,
mentre sono esclusi
i redditi soggetti
a tassazione separata
o ad imposte sostitutive
diverse. Ricordiamo inoltre
che le detrazioni
per i familiari competono
a ciascuno dei genitori
nella misura del 50%
e, solo in caso di accordo
tra i coniugi, la detrazione
può essere attribuita
nella misura del 100 %
al coniuge con il reddito
più elevato. Per quanto
riguardagli assegni familiari
invece, l'Inps considera come
componenti il nucleo
familiare solo i figli di età
inferiore a 18 anni (possono
tuttavia far parte
del nucleo familiare anche se
maggiorennii figli inabili,
purché non coniugati e previa
richiesta di autorizzazione
da parte dell'Inps).
RISPOSTA N. 258
Quei permessi
per allattamento
alle mamme
Sono una lavoratrice
madre occupata
Pag. 9
a tempo pieno, prossima
al rientro al lavoro
dopo aver usufruito
dell'astensione per maternità
facoltativa.Volevo
chiedere
se, fino al compimento
di un anno di età
del bambino, lavorando
quattro ore al giorno,
potrò completare il mio
normale orario di lavoro di 8
ore,usufruendo di due ore
di permessi per allattamento
e di due ore diferie o se
essendo la prestazione
lavorativa inferiore alle sei
ore, mi spetta solo un'ora di
permesso per allattamento?
_ LETTERA FIRMATA
La fattispecie da lei ipotizzata,
che prevede la copertura
del normale orario giornaliero
di lavoro di otto ore
mediante quattro ore
di lavoro, due ore di permessi
per allattamento e due ore
di ferie (o r.o.l.) è corretta.
La Circolare Inps n° 95 /bis
del 6 settembre 2006
precisa infatti che,
ai fini del diritto ai riposi
giornalieri per allattamento,
va preso a riferimento
l'orario giornaliero
contrattuale normale
e non l'orario effettivamente
prestato in concreto
nella giornata.
Una sede Inps: con il nuovo strumento del Dure, l'Istituto di previdenza può monitorare meglio il flusso dei contributi, ma il sistema è da affinare
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 10
Trova ri sposte
I nostri esperti
I COMMERCIALISTI
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IL NOTAIO
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Come andare all'estero
senza barare con il fisco
Folla di piccole e medie imprese al convegno sul transfer pricing
Problema per tutti i Paesi e non solo quelli con condizioni di favore
M ARIAGRAZ) A MAZZOLENI
^ ^ ^ M Focus sul Transfer pricing ieri al convegno promosso da
ConfindustriaBergamo. E a giudicare dalnumero deipartecipanti,
(150 piccole e medie imprese), le
operazioni di scambio e finanziamento trale società di uno stesso
gruppo, presenti in Paesi diversi,
stanno destando interesse o preoccupazione. Un fenomeno, il
Transfer pricing(ilprezzo di trasferimento riguarda tutti i costi e
i ricavi all'interno dello stesso
gruppo di imprese, quindi compravendita di prodotti, di servizi
anche finanziari e di proprietà intellettuali) sempre più oggetto di
attenzione. Vuoiperché l'internazionalizzazione è diventata fondamentale e sono tante le società
con sedi all'estero, vuoiperché gli
accertamenti fiscali si stanno
orientando quasiesclusivamente
in questa direzione.
«Vorrei però scardinare due
luoghi comuni- ha premesso Sa-
muel Marinelli, consulente di
KStudio Associato e relatore dell'incontro con Stefano Lania, responsabile del servizio fiscale di
Confindustria Bergamo -. Ilprimo è che riguardi solo le multinazionali: in real tà,bastauna piccola
societàitalianaconunafiliale all'estero. E il secondo è che la criticità del Transfer pricingsi verifichi solo quando l'altro Paese coinvolto siaafiscalitàprivilegiata. È
ovvio che nel caso diparadisifiscalicisialapresunzione che ilprezzo
sia stato creato ad hoc, ma il problemaesiste anche quando le due
società del gruppo sono in Paesi
con una fiscalità allineata, ad
esempio Italia e Germania».
E il prezzo è oggi un elemento
critico perché oltre a essere soggetto ad accertamenti da parte
della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate, può creare
problemi di doppia tassazione.
«Essendo una componente di costo e ricavo in tragruppo - ha spie-
ORDINE COMMERCIALISTI
gato Marinelli - un eventuale maggior ricavo accertato in Italianon
haun corrispondente maggior costo nelPaese acquirente. Questo
aspetto oltre arischiare di essere
un rilievo imponibile dalpunto di
vista delfiscoitaliano, crea anche
ilproblema di una doppia imposizione. Ogni Paese infatti cerca di
salvaguardare il proprio gettito,
per questo alivello internazionale
si cerca di definir e una normativa
omogenea».
Occorre che ilprezzo sia individuato correttamente, evitando
sottovalutazioni di ricavi o sovrafatturazioni di costi e «tendendo
a un equilibrio - ha sintetizzato
Giancarlo Losmapresidente della
Piccolaindustria- discelte economicamente corrette ma tributariamente accettabili». Come fare?
L'impresapuò awalersidi tecniche metodologiche (da oggi Servizi Confindustria attiva una consulenza con Kpmg) che vanno aggiornate. E che presentano un
Pag. 11
vantaggio: «Se in azienda hai la
documentazionecorrettadicome
sei arrivato alprezzo, puoi ottenere in caso di rilievi - chiude Marinelli- la disapplicazione delle sanzioni amministrative. È un segnale delle criticità, ma anche della
volontà di migliorare la collaborazione trafisco e contribuente». •
La rubrica
Così l'invio
dei quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
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modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 258
Riqualificazione
energetica, ritardi
nella domanda
Ho sostenuto spese per
interventi di riqualificazione
energetica durante il 2014
ma ho inviato la
comunicazione all'Enea oltre
il termine dei 90 giorni
previsti.
Volevo sapere se era possibile
sanare tale omissione per
usufruire
dell'agevolazione.
E se è possibile quali sono le
vie da intraprendere?
_ LETTERA FIRMATA
Il legislatore ha introdotto
nell'art. 2, co. 1, del DL
16/2012 la cosiddetta
"remissione in bonis", che
consente di sanare
l'omissione di comunicazione
o adempimenti necessari per
usufruire di agevolazioni
fiscali. L'omesso invio della
documentazione all'Enea
entro i 90 giorni dal termine
dei lavori è sanabile per il
tramite dell'istituto della
remissione in bonis (circolare
agenzia delle entrate n. 13 del
13/05/2013).
Al fine di sanare l'omessa
comunicazione dei dati
all'Enea è necessario:
- Provvedere all'invio della
prescritta documentazione
entro il termine di
presentazione della prima
dichiarazione dei redditi utile;
- Versare la sanzione di euro
258,00 con modello F24,
Codice 8114, senza l'utilizzo
della compensazione.
Con riferimento a spese
sostenute per lavori ultimati
durante il 2014 si evidenzia,
pertanto, che è possibile
sanare il mancato invio della
prescritta documentazione
solo per quei lavori il cui
termine di comunicazione
all'Enea sia scaduto
successivamente al 30
settembre 2014.
Pertanto:
- Per i lavori il cui termine di
comunicazione all'Enea sia
scaduto antecedentemente al
30 settembre 2014 la
remissione in bonis non è più
possibile dovendo essere
perfezionata entro il 30
settembre 2014;
ORDINE COMMERCIALISTI
- Per i lavori il cui termine di
comunicazione all'Enea sia
scaduto successivamente al
30 settembre 2014 la
remissione in bonis può
essere perfezionata fino al 30
settembre 2015.
RISPOSTA N. 259
Coniugi separati,
sì al mutuo per
acquistare il 50%
Marito e moglie acquistano
la casa in cui vivono in
regime di comunione dei beni,
con proprietà al 50%
ciascuno. Tutto questo per
tutta la durata del
matrimonio.
Tuttavia, in seguito ad
intervenuta separazione tra i
due, vorrei sapere se è
possibile l'acquisto dell'altro
50% da parte di uno dei due
coniugi beneficiando di un
mutuo con agevolazione di
acquisto prima casa?
_ LETTERA FIRMATA
La risposta è affermativa, in
quanto trattasi di acquistare il
50% dello stesso immobile
(non di altro immobile) di cui
l'acquirente è già
comproprietario.
RISPOSTA N. 260
Società cancellata
Ai soci la cartella
di pagamento?
Gradirei avere una risposta
in merito alla notifica di una
cartella di pagamento
relativa ad una società di
persone cancellata dal
Registro delle Imprese. La
Pag. 12
domanda è la seguente:può
essere notificata ai soci?
_ LETTERA FIRMATA
Sì, la recente sentenza della
Cassazione (n. 20704 del 1°
ottobre 2014) ha affermato
che la responsabilità solidale e
illimitata del socio, prevista
dall'art. 2291, primo comma,
cod. civ. per i debiti delle
società di persone, opera, in
assenza di un'espressa
previsione derogativa, anche
per i rapporti tributari, con
riguardo alle obbligazioni
dagli stessi derivanti.
Ne consegue che i soci, pur
essendo privi della qualità di
obbligati, e come tale estranei
agli atti impositivi rivolti nei
confronti della società,
restano sottoposti, a seguito
dell'iscrizione a carico di
quest'ultima, all'esazione del
debito, alla condizione, posta
dall'art. 2304 cod. civ., che il
creditore non abbia potuto
soddisfarsi sul patrimonio
della società.
Notaio
RISPOSTA N. 261
Gli eredi del nipote
scomparso
prematuramente
Mio nipote è morto senza
lasciare testamento: non era
sposato; non aveva figli; non
aveva fratelli; i genitori
ed i nonni erano già morti.
I parenti più prossimi siamo
alcuni zìi paterni e materni
tuttora viventi, mentre altri
zìi sono premorti.
Poi ci sono i cugini, figli
di zìi viventi e di zìi premorti.
Chi sono gli eredi di mio
nipote? Se è vero che, da
quanto mi hanno detto, in
questa fattispecie eredi sono
solo gli zìi viventi, possono
due cugini, figli di uno degli
zu premorti,
accampare
diritti e/o pretese per
«considerazioni di
genealogia o di stirpe» o
«relazionali ed affettive» o
«giuridico-equitative»
o
«economico-materiali»
o di qualunque altra natura?
_ LETTERA FIRMATA
Il caso prospettato è
disciplinato dall'art. 572
del codice civile,
a niente del quale se alcuno
muore senza lasciare prole,
né genitori, né altri
ascendenti né fratelli
o sorelle o loro discendenti,
la successione si apre a favore
del parente o parenti
prossimi, senza distinzione
di linea. Nel caso di specie,
unici eredi del nipote in linea
collaterale sarebbero dunque
gli zii ancora viventi.
Non operando infatti
la rappresentazione,
i cugini (collaterali di quarto
grado) sarebbero esclusi
dalla successione in quanto,
comunque, parenti
più lontani rispetto
agli zii (collaterali di terzo
grado), in base al principio
per il quale, di norma, nella
successione legittima,
i parenti più prossimi
escludono i più lontani.
Trattandosi di modalità
devolutiva, gli altri parenti
non potrebbero vantare alcun
diritto nei confronti degli
eredi legittimi individuati.
RISPOSTA N. 262
La zia defunta
e quella casa
da intestare
Siamo gli unici tre nipoti di
due zie più che novantenni.
La terza è mancata due mesi
fa. Con la morte di
quest'ultima, la casa è stata
ereditata dalle due sorelle.
Essendo le due sorelle, come
dicevo, più vicine ai cent'anni
che ai novanta, il notaio a cui
ORDINE COMMERCIALISTI
ci siamo rivolti per un
consiglio (a Napoli, città
dove vivono le zie), ci
suggerisce di proporre alle
zie di intestare la casa a noi
tre nipoti (più i due figli del
nostro quarto fratello,
mancato anni fa). Il
problema è che delle zie, una
non è più capace di intendere
(anche se non abbiamo
avviato alcuna pratica di
tutela) e l'altra, con la
demenza senile, teme per la
sua eredità! C'è qualcosa che,
in assoluta liceità, possiamo
fare per evitare nuove
pratiche e trambusti alla
morte delle due zie se la casa
restasse a loro intestata?
Grazie mille per l'aiuto.
_ LETTERA FIRMATA
Nella condizione di incapacità
(naturale) in cui versano le
due signore, gli eventuali atti
tra vivi (ad esempio, vendite o
donazioni) o a causa di morte
(testamento) che dovessero
compiere sarebbero esposti
all'azione di annullamento. E'
quindi senz'altro consigliabile
avviare le procedure a tutela
dei soggetti incapaci,
proponendo - ad esempio ricorso per la nomina di un
amministratore di sostegno il
quale (nel caso previa
autorizzazione giudiziale),
potrà avviare le opportune
iniziative nell'interesse
dell'incapace: in presenza di
espressi divieti di legge, va
però tendenzialmente esclusa
la possibilità che l'incapace
possa effettuare atti liberali
(donazioni e/o testamenti).
RISPOSTA N. 263
L'adozione
di una bambina
Caso particolare
Sono sposato, separato (non
ancora divorziato), con due
figli (primo matrimonio) e
attualmente
convivente.
La mia nuova compagna
ha una figlia di 4 anni
Pag. 13
da una precedente relazione;
il padre naturale
le ha abbandonate,
non ha riconosciuto la bimba
e non ha mai dato segni
di vita...Ora, io, che con loro
ho intenzioni molto serie,
vorrei adottare la bimba.
E possibile sin d'ora o devo
aspettare il divorzio da mia
moglie? Devo fare qualche
atto per assicurare ai miei
due primi figli i loro
sacrosanti diritti in caso
di mia morte?
_ LETTERA FIRMATA
La normativa in tema
«adozione in casi particolari»
(art. 44 L. 184/1983),
applicabile ai minori che
non si trovino in stato di
abbandono, pone quale
requisito dell'adottante il
fatto di essere coniuge del
genitore dell'adottando, non
essendo quindi sufficiente
l'esistenza di un rapporto di
convivenza. In caso di
adozione, il minore acquisita
tra l'altro i diritti successori
verso la famiglia adottiva,
assumendo quindi - rispetto
alla successione dell'adottante
- i medesimi diritti che la
legge riconosce
ai suoi fratelli adottivi.
Consulenti
del lavoro
diritto ad un'indennità di
maternità per il periodo
corrispondente ai 2 mesi
antecedenti la data del parto e
ai 3 mesi successivi alla data
stessa. Infatti, ai sensi del
D.M. 12 luglio 2007, dal 7
novembre 2007 è estesa la
disciplina di cui agli artt. 16
(congedo di maternità), 17
(interdizione anticipata e
prorogata) e 22 (trattamento
economico e normativo) del
D.Lgs. n.151/01 in favore delle
lavoratrici a progetto e
categorie assimilate, associate
in partecipazione e libere
professioniste iscritte alla
Gestione separata di cui
all'art.2, comma 26, della L.
n.335/95. Il riconoscimento
dei periodi di congedo di cui
agli artt. 16 e 17 del T.U.
comporta la necessità di
assumere a riferimento la
data presunta del parto.
Pertanto, le lavoratrici hanno
l'onere di corredare la
domanda di maternità del
certificato medico di
gravidanza attestante la
suddetta data.
In mancanza, verrà presa a
riferimento la data effettiva
del parto. L'indennità è fissata
nella misura pari all'80% di
1/365 del reddito derivante da
attività di collaborazione a
progetto utile ai fini
contributivi percepito nei 12
mesi solari precedenti l'inizio
del periodo di astensione.
RISPOSTA N. 264
RISPOSTA N. 265
Gravidanza, quali
tutele ai contratti
a progetto
Garanzia Giovani
i requisiti e
gli adempimenti
Sono una lavoratrice con
contratto a progetto e sono in
gravidanza al 5° mese:
esistono tutele simili a quelle
delle lavoratrici
dipendenti?
Sono un giovane di 25 anni da
poco disoccupato, vorrei
delucidazioni sulla Garanzia
Giovani e sulla possibilità di
aderirvi per poter essere
assunto in qualche azienda e,
in caso positivo, quali sono
gli adempimenti da svolgere.
_ LETTERA FIRMATA
Le lavoratrici iscritte alla
Gestione Separata (cassa di
previdenza Inps per i
lavoratori a progetto) tenute
al versamento della
contribuzione 0.72% hanno
_ LETTERA FIRMATA
Il progetto Garanzia Giovani è
il Piano Europeo per la lotta
ORDINE COMMERCIALISTI
alla disoccupazione giovanile.
Con questo obiettivo sono
stati previsti dei
finanziamenti per i Paesi
membri con tassi di
disoccupazione superiori al
25%, che saranno investiti in
politiche attive a sostegno dei
giovani.
Questi i requisiti richiesti:
-età compresa tra i 15 e i 29
anni compiuti (al momento
dell'adesione);
-essere inoccupati o
disoccupati ai sensi del D.Leg.
181/2000;
-aver completato da non più
di 4 mesi i percorsi di
istruzione e formazione
professionale ovvero percorsi
universitari e terziari (per i
flussi, cioè la possibilità di
essere presi in carico dalle
istituzioni scolastiche,
formative e Università di
provenienza;
-non essere iscritti a percorsi
di istruzione o formazione
professionale ovvero
accademici e terziari;
-non avere in corso lo
svolgimento del servizio civile
o un tirocinio extra curriculare;
-essere in condizione di
regolarità sul territorio
nazionale (in caso di giovane
extra UE);
-non aver già avuto accesso a
Garanzia Giovani, anche
nell'ambito della sua prima
attuazione attraverso Dote
Unica Lavoro (d.d.u.o.
6758/2014);
-non avere in corso una DUL
(fatta eccezione che per
l'indennità di tirocinio e
l'incentivo per l'apprendistato
per i giovani che hanno
attivato la DUL dopo il 16
luglio 2014; i giovani che
hanno attivato una DUL
prima di tale data, invece,
possono accedere, se la dote
non è attiva).
Possono accedere al progetto i
giovani di tutta Italia.
Per accedere al Programma
Garanzia Giovani è necessario
registrarsi ed aderire con due
operazioni distinte. La
registrazione consente di
Pag. 14
ricevere le credenziali che
permettono di aderire al
programma. L'adesione
consiste nel completamento
delle informazioni per
l'attivazione del profilo, anche
attraverso l'indicazione
dell'accreditamento regionale
che ricontatterà l'interessato
e gli fornirà un piano di
servizi personalizzati.
La registrazione avviene
attraverso la compilazione
dell'apposito modulo sul sito
di Borsa Lavoro Lombardia.
Successivamente, ricevute le
credenziali con cui accedere
alla propria area personale, si
potrà completare l'adesione,
integrando il format con le
informazioni necessarie alla
presa in carico da parte
dell'operatore accreditato o
dalla Scuola/Università che si
indicherà.
Completata la "profilazione"
del giovane, questo sarà
inserito in una delle fasce
previste (bassa, medio- alta,
alta, molto alta) e, in base
all'inserimento in una o
nell'altra e alla tipologia di
assunzione, saranno
riconosciute indennità
diverse all'azienda che
assumerà un lavoratore o
ospiterà un tirocinante.
WMT
Il trasferimento di prezzo è un tema che tocca sempre più da vicino anche le piccole imprese con sedi all'estero
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Canoni d'affitto concordati
La cedolare secca al 10%
L'aliquota era al 15%. Resta invece al 21% per le normali locazioni
Entro il 1° dicembre va pagata la seconda rata di acconto
ALESSANDRA BEVILACQUA
^ ^ ^ M La seconda rata di acconto della cedolare secca sugli
affitti scade il prossimo 30 novembre (termine che slitta al 1°
dicembre, perché cade di domenica).
La «cedolare secca» è un regime facoltativo che «si sostanzia
nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal
reddito dell'immobile) - come
viene definita nel sito dell'Agenzia delle Entrate - . In più, per i
contratti sotto cedolare secca
non andranno pagate l'imposta
di registro e l'imposta di bollo,
ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe
dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce
l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione».
In conseguenzadelle modifiche apportate dal DI 47/2014
(Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 28 marzo 2014), l'aliquota che si applica ai contratti concordati è stata ridotta, per il quadriennio 2014-2017 e per casi
specifici, dal 15% al 10%, mentre
per gli altri contratti resta al 21%.
È stato, inoltre, ridotto, per la
cedolare secca, l'abbattimento
dei canoni ai fini Irpef dal 15% al
5%.
È possibile scegliere l'opzione
della cedolare secca compilando
l'apposito modulo, sia al momento della registrazione del contratto di locazione, sia negli anni
successivi in caso di contratti
pluriennali. Possono utilizzarla
le persone fisiche che siano proprietarie dell'immobile o che ne
godano l'usufrutto, purché l'affitto sia su immobili a destinazione catastale abitativa e perti-
ORDINE COMMERCIALISTI
nenze e non avvenga nell'esercizio di arti d'impresa o di arti e
professioni (da Al ad ALI, escluso
ALO- uffici e studi privati).
Questa opzione della cedolare
secca, come evidenzia l'Agenzia
delle Entrate, «implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per
tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel
contratto, inclusa la variazione
accertata dall'Istat dell'indice
nazionale deiprezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente».
Nella prima annualità di esercizio di questa opzione l'acconto
non è dovuto, dopo di che l'acconto dovuto (se la cedolare sull'anno precedente superai 51,65
euro) pari al 95% dell'imposta
dell'anno precedente, va effettuato in un'unica rata (30 novembre) se l'importo è inferiore
a 257,52 euro, altrimenti in due
Pag. 16
rate: il40% (sul95%) entro il 16
giugno e il 60% (sul 95%) entro
il 30 novembre. Il versamento si
effettua con il modello F24 con
i codici «1840: Cedolare secca
locazioni - Acconto prima rata»,
«1841: Cedolare secca locazioni
- Acconto seconda rata o unica
soluzione», «1842: Cedolare seccalocazioni - Saldo». Compensazioni e sanzioni sono le stesse
dell'Irpef. •
La rubrica
giorno fa, parlava
addirittura di ogni
quattro anni.
Tutto dipende da
città a città. Bergamo
ha deciso qualcosa?
La pulizia della caldaia
è abbinata anche
al controllo dei fumi?
O sono operazioni
distinte? Grazie
della vostra
cortesia. Saluti.
_ LETTERA FIRMAI
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Se non vi è un'esplicita
richiesta descritta
sul libretto (in tempi
e modi di manutenzione
sia per la prova fumi
che per la manutenzione
ordinaria) fornito
dall'installatore
stesso o dal libretto
della casa costruttrice
consigliamo di seguire le
norme regionali della
Lombardia ossia
«ogni 2 anni la revisione
prova fumi caldaia e la
manutenzione ordinaria
contemporaneamente»
se la caldaia è inferiore a 35
Kw, invece
per tutte le caldaie
superiori ai 35 Kw
la revisione è annuale.
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
Potete compi lare i I coupon che trovate nel la seconda pagina e inviarlo
via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118
in città. Altrimenti è possibi le inviare una mailall'[email protected] che trovate anche sul
sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale prof essionistaèrivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mante- RISPOSTA N. 267
nere l'anonimato, specificatelo in
modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 266
Quali scadenze
rispettare
per i controlli
alla caldaia
L'anno scorso, nel 2013,
ho cambiato la caldaia
(aperta). Vorrei sapere
quando devo fare
il primo controllo.
Qualcuno mi ha detto
dopo due anni, L'Eco di
Bergamo di qualche
Lavoro occasionai*
per un ingegnere
La dichiarazione
redditi va fatta?
Mio figlio, studente in
ingegneria, ha effettuato
delle prestazioni
occasionali in Italia
per conto di un
ingegnere tedesco.
Ha percepito, in Italia,
l'importo complessivo
di euro 2.000,00.
Il mandante
non ha effettuato
alcuna ritenuta fiscale.
Chiedo se mio figlio
debba presentare la
ORDINE COMMERCIALISTI
dichiarazione dei redditi
(Unico o 730) e dove
deve indicare
eventualmente
tali redditi. Ringrazio
per l'attenzione,
cordialità.
_ LETTERA FIRMAI
Le persone fisiche non
obbligate alla tenuta di
scritture contabili sono
esonerate dalla
presentazione della
dichiarazione dei redditi
qualora la differenza fra
l'imposta lorda relativa
ai redditi conseguiti e
le detrazioni spettanti
di cui agli articoli
del Tuir - Testo unico delle
imposte sui redditi n.12
(carichi di famiglia) e n.13
(produzione reddito),
nonché le ritenute
subite, sia di importo
non superiore ad
euro 10,33 (lettera e,
comma 4, articolo 1
Dpr 600/73).
A suo figlio spetta la
detrazione per reddito di
lavoro autonomo
occasionale (art. 13,
comma 5 del Tuir).
Pertanto essendo la
detrazione fiscale, pari ad
euro 1.104, maggiore
dell'imposta lorda
risultante dal reddito
complessivo posseduto,
pari ad euro 460
(23% di euro 2.000),
non ricorre l'obbligo,
per quanto premesso, di
presentare la dichiarazione
dei redditi.
RISPOSTA N. 268
Le detrazioni
prima casa
se si trasferisce
la residenza
Desidero porre il caso
dell'acquisto di un
appartam en to
Pag. 17
come prima casa
con
trasferimento
della residenza.
Si potrebbe
usufruire
delle agevolazioni
prima casa in caso si
intendesse
acquistare
successivamente
un altro
appartamento
in cui verrebbe
trasferita
la residenza e che
diverrebbe nuova
abitazione principale ?
_ LETTERA FIRMATA
Per poter beneficiare
delle agevolazioni
prima casa si dovrà
prima procedere
all'alienazione del primo
immobile di proprietà.
In caso contrario
si dovrà versare
l'imposta di registro al 9%
(anziché 2%) su una base
imponibile (catastale)
più alta di quella prevista
per la prima casa.
Si ricorda inoltre
che per la prima casa
l'imposta sostitutiva sul
mutuo è dello 0,25%,
mentre per la seconda casa
sconta il 2%.
Notaio
RISPOSTA N. 269
La casa ereditata
da due sorelle
e l'usufrutto
Buongiorno, alla morte di
mia madre abbiamo ereditato
una villa al 50% io e mia
sorella e l'usufrutto a mio
padre (il marito). Tenendo
presente che ciascuna di noi
possiede una casa, e mia
sorella ha messo in vendita la
sua e s'è trasferita da nostro
padre con la sua famiglia, io
non ho più il diritto di entrare
in villa in quanto le chiavi me
le hanno lasciate ma hanno
adottato un sistema
d'antifurto sempre attivo.
Hanno intenzione di
liquidarmi il mio 50%, ma mi
hanno detto che così non ho
più diritto al valore
dell'usufrutto. Possono farlo?
Se non possono farlo, ne ho
diritto alla liquidazione o
alla morte di mio papà?
Grazie. Cordiali saluti
_ LETTERA FIRMATA
Il diritto di usufrutto
attribuisce al titolare un
potere di godimento pieno e
generale del bene, con la sola
limitazione del rispetto della
destinazione economica del
cespite. Suo padre
ha facoltà pertanto di negarle
accesso all'immobile, così
come di consentire a sua
sorella di stabilirvisi.
Qualora lei scelga di accettare
la liquidazione della sua quota
di nuda proprietà da parte di
sua sorella, alla morte del
padre non avrà diritti in
relazione all'usufrutto di
quest'ultimo: questo diritto si
estingue infatti
necessariamente con la morte
del titolare, ad essa seguendo
l'espansione automatica della
nuda proprietà.
Se diversamente lei cedesse la
nuda proprietà in tutto o in
parte a suo padre, questi
conseguirebbe la quota
corrispondente della piena
proprietà che, alla sua morte,
sarebbe oggetto di
successione (anche) a suo
favore, salva contraria
disposizione testamentaria.
RISPOSTA N. 270
Rateizzare
le imposte
di successione
Buongiorno, volevo chiedere
al notaio se la legge prevede
la possibilità di rateizzare le
imposte di successione
ipotecarie e catastali e di
registro, nel caso in cui gli
eredi non abbiano reddito.
Grazie.
_S.A
ORDINE COMMERCIALISTI
L'imposta di successione
viene liquidata dall'Agenzia
delle Entrate
successivamente alla
presentazione della relativa
denuncia; può essere
dilazionata per un termine
non superiore a 5 anni,
decorrente dalla data
dell'apertura della
successione (data della
morte).
La dilazione va richiesta
contestualmente al
pagamento dell'imposta
liquidata dall'ufficio, e
riguarda l'80% dell'imposta e
degli interessi. Sulla dilazione
vengono contabilizzati
interessi nella misura del 5%.
La dilazione non è invece
possibile per le imposte
ipotecarie e catastali - dovute
nella misura del 3%, salva la
possibilità di beneficiare delle
agevolazioni prima casa - che
devono pagarsi al momento
della presentazione della
dichiarazione di successione
RISPOSTA N. 271
Come modificare
un testamento
già depositato
Buongiorno. Vorrei disporre
delle mie sostanze riservando
una quota importante alla
famiglia della mia badante,
che ne ha davvero bisogno.
Ho fatto un primo
testamento, molti anni fa,
che ora vorrei modificare:
il testamento era depositato
presso un notaio che è
mancato alcuni anni fa.
Io non me ne sono più curato.
Ora vorrei fare un
testamento firmato di mio
pugno e depositarlo presso un
altro notaio. Posso farlo?
Devo curarmi io di
recuperare il vecchio
testamento o lo potrà fare il
notaio a cui mi rivolgerò?
Grazie per l'aiuto.
_ LETTERA FIRMATA
Pag. 18
Il nostro ordinamento,
nell'intento di tutelare
efficacemente la libertà del
testatore, concepisce il
testamento quale atto
essenzialmente
modificabile fino all'ultimo
istante della vita.
In questo senso la legge
contempla e disciplina
espressamente l'istituto della
revocazione (artt. 679 e ss.
c e ) , prevedendo, in
particolare, che il testatore
possa revocare un testamento
precedente con un
testamento successivo (art.
680 c e : revocazione
espressa). È pertanto
sufficiente che lei introduca
nel nuovo testamento una
clausola di revocazione
espressa («revoco ogni
precedente disposizione
testamentaria») e proceda qui
ad articolare interamente, e
nuovamente, le sue
disposizioni di ultima volontà.
Con il nuovo testamento
potrà beneficiare la famiglia
della badante, indicando
espressamente e
singolarmente le persone
interessate e le quote/oggetti
dei lasciti, tenendo conto che
eventuali riservatala (coniuge
o figli) potrebbero impugnare
le nuove disposizioni se e
nella misura in cui ne
ledessero le rispettive quote
di legittima.
Consulenti
del lavoro
RISPOSTA N. 272
Laureato in attesa
del master:
posso accedere
a garanzia giovani?
Ho terminato da alcuni
mesi il mio percorso
universitario e ho conseguito
la Laurea specialistica, sto
valutando di iscrivermi ad un
Master nel frattempo vorrei
un'azienda presso la quale
svolgere un periodo di
tirocinio. Ho sentito parlare
di un programma di fondi
europei che riguarda i
giovani e consente alle
aziende presso le quali
vengono collocati di avere
delle agevolazioni, potreste
darmi alcune indicazioni?
_E.I
Caro lettore, il programma di
cui parla è Garanzia giovani
ed è rivolto ai giovani,
residenti in Italia, con un'età
compresa dai 15 ai 29 anni (2<
anni e 364 giorni), che non
studiano e non lavorano, in
particolare non devono esseri
impegnati in un'attività
lavorativa né inseriti in un
corso scolastico o formativo
(in Europa anche chiamati
Neet, l'acronimo inglese di
Not engaged in education,
employment or training).
I giovani che possono aderire
a questo programma oltre a
rispettare il requisito
anagrafico devono:
- essere inoccupati o
disoccupati;
- non essere iscritto in
percorsi di istruzione
scolastica, formazione
professionale o universitari,
ovvero essere iscritto e aver d
fatto smesso di frequentare le
lezioni, non intendendo più
proseguire negli studi ed
essere disoccupato;
- non devono avere in corso
un tirocinio, una
collaborazione e/o
prestazione occasionale, non
devono svolgere prestazioni d
lavoro accessorio e neppure
svolgere il servizio civile;
- essere residenti in Italia, e
per poter eccedere alla
garanzia giovani in
Lombardia è sufficiente avere
un domicilio nella nostra
regione;
- non aver usufruito in
precedenza di Garanzia
giovani anche come dote
unica lavoro.
L'adesione è anche rivolta ai
cittadini comunitari o
stranieri extra Uè,
regolarmente soggiornanti,
purché siano residenti in
ORDINE COMMERCIALISTI
Italia. A differenza del
requisito anagrafico, lo stato
di non occupazione e non
frequentazione di un percorso
di studio o formazione devono
essere mantenuti anche
successivamente alla
registrazione al programma,
diversamente l'azienda non
potrebbe usufruire degli
incentivi. Qualora il lettore
avesse tutti i requisiti richiesti
potrà effettuare la propria
adesione al programma.
L'adesione dovrà essere
effettuata sul sito nazionale
(www.garanziagiovani.gov.it)
o sul portale regionale
(ovviamente deve essere
scelto il portale della regione
che ha attivato le misure
maggiormente in linea con le
esigenze del lettore). Ogni
Regione ha un proprio piano
di attuazione con
l'indicazione delle misure che
vengono attivate sul
territorio. Per conoscere quali
sono i servizi erogati dalla
Regione occorre consultare il
portale regionale alla sezione
dedicata a Garanzia giovani.
Per aderire, il lettore dovrà
effettuare la propria
registrazione nella sezione
«aderisci» presente nel sito
prescelto, dovrà compilare on
line i dati anagrafici richiesti e
confermare la registrazione, il
sistema invierà all'indirizzo email indicato in fase di
registrazione le credenziali
con cui accedere all'area
personale e ai servizi
personalizzati del
Programma.
Accedendo nuovamente al
sito con le proprie credenziali
si dovrà completare la
registrazione inserendo i dati
del proprio cv con menù a
tendina; si consiglia di avere a
disposizione tutti i dati delle
proprie esperienze lavorative
pregresse e dei titoli di studio
conseguiti in quanto è
necessario avere a
disposizione un po' di tempo,
per completare la
registrazione e l'adesione al
relativo programma.
Inoltre in questa fase sarà
Pag. 19
possibile anche fornire le
proprie preferenze per le
opportunità che il programma
Garanzia giovani potrà offrire
(tirocinio, rapporto di
lavoro...). Le informazioni
richieste in questa fase
consentiranno all'ente
accreditato da lei scelto di
prendere in carico la
posizione e contattarla
entro 60 giorni.
Si consiglia di effettuare
entrambe le iscrizioni sia nel
sito nazionale che nel sito
regionale prescelto: le
credenziali sono specifiche
per ogni portale.
Il portale della regione
Lombardia è
www.borsalavorolombardia.it.
Non avendo specificato la sua
età, non siamo in grado di
verificare il primo requisito
ovvero quello anagrafico, le
precisiamo però che se oggi lei
non fosse iscritto a nessun
percorso di
11.,., ih
i l . iìì
istruzione/formativo e non
avesse in corso nessuna
tipologia contrattuale
lavorativa può procedere con
la sua registrazione.
È evidente che se
successivamente lei decidesse
di iscriversi al master,
perderebbe i requisiti per
accedere al programma.
Le adesioni al programma
sono attive dal 1° maggio 2014
e le risorse dovranno essere
impegnate entro il 31.12.2015.
T
Entro il 1° dicembre va pagata la seconda rata di acconto della cedolare secca sugli affitti
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 20
Bergamo. Il 27 novembre assemblea generale dei
commercialisti.
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Convocata per il prossimo giovedì 27
novembre l'Assemblea generale degli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Bergamo. L'assise, in
seconda convocazione, si terra nella sede
dell'Ordine, alla Rotonda dei mille 1, a
partire dalle ore 11.30. L'incontro sarà
occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica
congiunturale, con la relazione del Presidente dell'Ordine, Alberto Carrara. L'ordine del
giorno prevede, inoltre, la presentazione e la proposta di approvazione del conto
preventivo 2015 corredato dal rapporto del collegio dei revisori con conseguenti
delibere.
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 21
Bergamo. Il 27 novembre assemblea generale dei
commercialisti.
Convocata per il prossimo giovedì 27
novembre l'Assemblea generale degli iscritti
ORDINI
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all'Ordine dei dottori commercialisti ed
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seconda convocazione, si terra nella sede
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dell'Ordine, alla Rotonda dei mille 1, a
partire dalle ore 11.30. L'incontro sarà
occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica
congiunturale, con la relazione del Presidente dell'Ordine, Alberto Carrara. L'ordine del
giorno prevede, inoltre, la presentazione e la proposta di approvazione del conto
preventivo 2015 corredato dal rapporto del collegio dei revisori con conseguenti
delibere.
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 22
ALLA SEDE DELL'ORDINE
Commercialisti
Domani l'assemblea
Assembleagenerale dell'Ordine dei commercialisti ed
esperti contabili domani alle
11,30 nella sede in via Rotonda dei Mille 1 in città. All'ordine del giorno il preventivo
2015. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulle
attività svolte nel 2014 e sulla
situazione economica congiunturale con la relazione
del presidente dell'Ordine,
Alberto Carrara.
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 23
Commercialisti: assemblea generale a Bergamo
Bergamo
Di Redazione25 novembre 2014 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa
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Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo
BERGAMO — E' stata convocato per il prossimo giovedì 27 novembre lAssemblea generale degli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo.
L'assise, in seconda convocazione, si terrà nella sede dell'Ordine, alla Rotonda dei mille 1, a partire
dalle ore 11.30.
L'incontro sarà occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2014 e sulla situazione economica
congiunturale, con la relazione del Ppresidente dell'Ordine, Alberto Carrara.
L'ordine del giorno prevede, inoltre, la presentazione e la proposta di approvazione del conto preventivo
2015 corredato dal rapporto del collegio dei revisori con conseguenti delibere.
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 24
Commercialisti Bergamo: un 2014 da dimenticare
Bergamo
Di Redazione27 novembre 2014 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa
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Il presidente dell'Ordine Carrara: non s'intravedono azioni governative significative
per il 2015
Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo
BERGAMO — Un anno tra i più difficili, contraddistinto da una
situazione generale di grave crisi e da previsioni purtroppo
non ancora positive per i mesi a venire. E' questo il bilancio
tracciato nel corso dell'assemblea dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Bergamo per l'approvazione del
preventivo 2015, svoltasi giovedì 27 novembre presso la
sede di via Rotonda dei Mille 1, in città.
"Non s'intravedono azioni governative significative, atte a modificare nella sostanza i presupposti del
fare impresa nel nostro Paese. Anzi, le difficoltà di accesso al credito di molte aziende medio piccole,
i segnali preoccupanti di rallentamento dell'export, l'assenza di ripresa del mercato interno, gli
investimenti industriali ancora al palo a causa dell'eccessiva incertezza e ora financo la deflazione,
sono fattori che destano grandissima preoccupazione" ha sottolineato il presidente dell'Ordine,
Alberto Carrara, avanzando in merito allo stato di salute e del Paese e della categoria di fronte ad
una grave situazione di debolezza istituzionale e di disagio dovuto alla complessità delle prestazioni
professionali.
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 25
Il crollo del mercato interno, conseguenza del perdurare di una crisi senza precedenti, continua a
condizionare le scelte di molte fasce sociali, portando famiglie e imprese a risentire pesantemente
della grande negatività del periodo contingente. Negatività a cui nel 2014 si aggiungono problemi
irrisolti su questioni come l'abuso del diritto, l'antiriciclaggio e il falso in bilancio.
"Si tratta di temi che hanno avuto un peso fortissimo in termini di insicurezza e che, unitamente a una
burocrazia sempre più opprimente, hanno ostacolato grandemente l'afflusso di capitali esteri. La
nostra categoria, inoltre, maltrattata da anni è stata colpita da provvedimenti di pseudo
semplificazione che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi" puntualizza il
presidente facendo riferimento al calcolo della Tasi, ma anche alla comunicazione dei beni ai soci e
dei finanziamenti in cui, sostengono i commercialisti, la sproporzione tra la complicazione
dell'adempimento e il reale beneficio portato allo Stato è inconcepibile. Grande preoccupazione
anche per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni precompilate che entreranno
in vigore nei primi mesi del 2015.
Così come, altrettanto incomprensibili, sono state considerate la quasi eliminazione dei collegi
sindacali, il cui unico effetto sarebbe stata la diminuzione dei costi per le aziende con la scomparsa di
un presidio di legalità importante; le responsabilità attribuite dall'Amministrazione finanziaria senza
una reale contropartita e gli adempimenti derivanti dal rispetto della normativa sulla privacy e sulla
sicurezza, giudicate sproporzionate per la realtà degli studi professionali.
Quanto agli iscritti all'Ordine.nel 2014 sono saliti da 1616 a 1636, con 162 praticanti. Nel 2014
l'Ordine di Bergamo ha organizzato, o coorganizzato con altri enti, 178 eventi/corsi di formazione
obbligatoria per complessive, 748 ore di cui 267 ore gratuite. Numeri importanti che l'Ordine si
impegna a mantenere anche per il 2015.
Numerose le istituzioni con cui l'Ordine ha collaborato nel corso del 2014 e proseguirà la proficua
collaborazione nel 2015: Camera di commercio, Università, Confindustria Bergamo, Agenzia delle
entrate, altri ordini professionali, Tribunale e in particolare i giudici della sezione fallimentare, Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, banche locali ed altri istituti di credito, Codis,
Coordinamento degli Ordini della Lombardia.
A livello nazionale l'Ordine, dopo quasi 40 anni di assenza, è tornato ad avere una sua
rappresentanza con Maria Rachele Vigani eletta nel luglio 2014 nel Consiglio nazionale con delega
per le procedure concorsuali, amministrazione grandi imprese in crisi, liquidazione coatte
amministrative e parità di genere. Importante riconoscimento per le professioni ordinistiche che dal
2015 avranno un proprio rappresentante, Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei commercialisti,
nel consiglio della Camera di commercio.
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 26
Assemblea commercialistkcon queste normedifficile fare
impresa
Il bilancio di un anno e le prospettive del futuro al centro dell'annuale assemblea dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo per il 2015.
Un anno tra i più difficili, contraddistinto da una situazione
generale di grave crisi e da previsioni purtroppo non ancora
positive per i mesi a venire. E' questo il bilancio tracciato nel
corso dell'assemblea dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Bergamo per l'approvazione del preventivo 2015,
svoltasi giovedì 27 novembre nella sede di Bergamo in via
Rotonda dei Mille 1.
«Non s'intravedono azioni governative significative,
atte a modificare nella sostanza i presupposti del fare
impresa nel nostro Paese. Anzi, le difficoltà di accesso al
credito di molte aziende medio piccole, i segnali preoccupanti
di rallentamento dell'export, l'assenza di ripresa del mercato
interno, gli investimenti industriali ancora al palo a causa
dell'eccessiva incertezza e ora financo la deflazione, sono fattori che destano grandissima
-dt
preoccupazione» - ha sottolineato il presidente dell'Ordine, Alberto Carrara, avanzando in
merito allo stato di salute e del Paese e della categoria di fronte ad una grave situazione di
m
debolezza istituzionale e di disagio dovuto alla complessità delle prestazioni professionali. Il
crollo del mercato interno, conseguenza del perdurare di una crisi senza precedenti, continua a
condizionare le scelte di molte fasce sociali, portando famiglie e imprese a risentire pesantemente
della grande negatività del periodo contingente. Negatività a cui nel 2014 si aggiungono problemi
irrisolti su questioni come l'abuso del diritto, l'antiriciclaggio e il falso in bilancio.
«Si tratta di temi che hanno avuto un peso fortissimo in termini di insicurezza e che, unitamente a una
burocrazia sempre più opprimente, hanno ostacolato grandemente l'afflusso di capitali esteri. La
nostra categoria, inoltre, maltrattata da anni è stata colpita da provvedimenti di pseudo
semplificazione che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi»
puntualizza il presidente facendo riferimento al calcolo della Tasi, ma anche alla comunicazione dei
beni ai soci e dei finanziamenti in cui, sostengono i commercialisti, la sproporzione tra la
complicazione dell'adempimento e il reale beneficio portato allo Stato è inconcepibile.
Grande preoccupazione anche per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni
precompilate che entreranno in vigore nei primi mesi del 2015. Così come, altrettanto incomprensibili,
sono state considerate la quasi eliminazione dei collegi sindacali, il cui unico effetto sarebbe stata la
diminuzione dei costi per le aziende con la scomparsa di un presidio di legalità importante; le
responsabilità attribuite dall'Amministrazione finanziaria senza una reale contropartita e gli
adempimenti derivanti dal rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza, giudicate
sproporzionate per la realtà degli studi professionali.
L'ORDINE IN NUMERI
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 27
Gli iscritti all'Ordine nel 2014 sono saliti da 1616 a 1636, con 162 praticanti. Nel 2014 l'Ordine di
Bergamo ha organizzato, o coorganizzato con altri Enti, 178 eventi/corsi di formazione obbligatoria
per complessive, 748 ore di cui 267 ore gratuite. Numeri importanti che l'Ordine si impegna a
mantenere anche per il 2015.
L'ORDINE E LE ISTITUZIONI
Numerose le istituzioni con cui l'Ordine ha collaborato nel corso del 2014 e proseguirà la proficua
collaborazione nel 2015: CCIAA, Università, Confindustria Bergamo, Agenzia delle Entrate, altri Ordini
professionali, Tribunale e in particolare i Giudici della Sezione fallimentare, Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, Banche locali tra cui la Banca Popolare di Bergamo e il Credito
Bergamasco ed altri Istituti di Credito, Codis, Coordinamento degli Ordini della Lombardia.
A livello nazionale l'Ordine, dopo quasi 40 anni di assenza, è tornato ad avere una sua
rappresentanza con Maria Rachele Vigani eletta nel luglio 2014 nel Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega per le procedure concorsuali, amministrazione
grandi imprese in crisi, liquidazione coatte amministrative e parità di genere. Importante
riconoscimento per le professioni ordinistiche che dal 2015 avranno un proprio rappresentante,
Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel
Consiglio della Camera di Commercio.
ORDINE COMMERCIALISTI
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Continua la crescita
dei commercialisti
ma occorre specializzarsi
^ ^ ^ M La crisi esiste anche per i
professionisti come i commercialisti e
si sente attraverso la contrazione del
lavoroe il ritardo nei pagamenti delle
parcelle. Ilfuturosigioca nella specializzazione e nella formazione di
network tra professionisti.
«Sono ormai diversi anni che mi
vedo costretto a iniziare questa
relazione riferendo di una situazione generale di grave crisi - ha
detto ieri il presidente Alberto
Carrara, nel suo intervento istituzionale all'assemblea dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Bergamo, svoltasi nella sede della
Rotonda dei Mille -, e neppure
per l'anno in corso posso affermare che il peggio sia passato».
In termini assoluti, «il tessuto economico si è indebolito e il
lavoro è diminuito - ha aggiunto
a margine dell'assemblea Carrara -. Hanno chiuso le aziende
più strutturate e anche se hanno
aperto alcune piccole realtà,
non hanno inciso. È vero che per
certi professionisti che si occupano di crisi di impresa, l'attività
non accenna a diminuire, ma in
generale il lavoro per i professionisti cala».
Questo non scoraggiale nuove leve, tanto che cresce il numero degli iscritti all'Ordine di
Bergamo, passati dai 1.616 del
2013 ai 1.636 di quest'anno, con
162 praticanti: «C'è il rischio di
un sovrappopolamento di professionisti - ha ammesso il presidente -, ma non vogliamo mettere un numero chiuso all'albo.
La soluzione vera e propria non
esiste, ma è necessario che i pro-
fessionisti, assorbiti in questi
anni soprattutto dalla consulenza fiscale, inizino a pensare ad
altri ambiti di attività, come il
controllo digestione, la consulenzafinanziaria, la ristrutturazione di impresa. Far valere insomma tutte le competenze di
cui si compone la nostra professione a 360 gradi».
Qualche ridimensionamento
negli studi « c'è stato - ha rilevato Carrara - e i giovani fanno
sicuramente fatica ad aprire un
proprio studio. Maper il fu turo,
più che di accorpamenti, quindi
di professionisti che condividono uno spazio fisico risparmiando sui costi, penso siapiù efficace la creazione di network di
professionisti, anche di ambiti
diversi. Si tratta di una rete professionale in cui non si condivide fisicamente un luogo, ma si
lavora insieme, ognuno con le
proprie specifiche competenze,
a servizio di un cliente».
Diventa quindi categorica
una parola d'ordine: «Specializzarsi - secondo Carrara-. Il futuro è nella specializzazione,
per il commercialista anche in
un singolo aspetto professionale, che nella rete diventa uno
degli snodi di relazione».
Alzando lo sguardo a uno
spettro di problematiche più
ampio che incombe sulla categoria, «maltrattata da a n n i - come ha detto il presidente in un
passaggio della sua relazione e che comunque continuaafare
con lealtà verso lo Stato e verso
i clienti il proprio lavoro, sono
i progetti di semplificazione,
che in realtàportano sempre più
ORDINE COMMERCIALISTI
a complicare gli adempimenti
che devono essere assolti dai
nostri studi. Basti pensare alla
Tasi, ma anche alla comunicazione deibeni ai soci e dei finanziamenti, in cui assistiamo auna
inconcepibile sproporzione tra
la complicazione dell'adempimento e il reale beneficio che ne
viene allo Stato».
Un altro nodo è «la dichiarazione precompilata - ha continuato Carrara - che trail70eil
90% dei casi dovrà essere integrata dai nostri studi professionali, con responsabilità enormi,
che ci costringeranno a portare
il massimale di rischio professionale delle nostre polizze assicurative a 3 milioni di euro».
All'assemblea è intervenuta
anche Maria Rachele Vigani, recentemente nominata nel Consiglio nazionale dell'Ordine, per
lungo tempo commissariato,
che ha evidenziato come «lalunga assenza dai tavoli istituzionali ha permesso ad altri soggetti
di erodere alcune prerogative
che erano proprie del nostro
ruolo». Auspicando un rapido
recupero del tempo perduto. •
Alessandra Bevilacqua
Dai 1.616 iscritti
del 2013
ai 1.636 attuali
con 162 praticanti
Nascono network
di professionisti
con competenze
in ambiti diversi
Pag. 29
Il presidente dell'Ordine commercialisti di Bergamo Alberto Carrara
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 30
Crescono i commercialisti, ma cala l'attività
Il presidente Carrara: «No al numero chiuso, il futuro è nella specializzazione»
Il lavoro cala, i professionisti
crescono. Accade anche tra i
commercialisti — in provincia
di Bergamo sono ormai quasi
1.700 —, dove la crisi ha fatto
aumentare le richieste di consulenza per le ristrutturazioni e
le procedure concorsuali, ma
ha ridotto l'attività «ordinaria»,
a seguito della scomparsa di
molti clienti. «E con la crisi è
comparso anche il problema di
incasso delle prestazioni», aggiunge Alberto Carrara, presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Bergamo, che ieri
ha tenuto l'assemblea annuale.
«La riduzione dell'attività
complessiva sta rendendo
sempre più difficile l'accesso
alla professione per i giovani—
continua Carrara —. Si vede
anche dal fatto che sempre di
più restano nello studio dove
hanno svolto il praticantato».
Anche le riforme hanno contribuito a mettere in difficoltà gli
studi professionali: la quasi eliminazione dei collegi sindacali
(«presidio di legalità importante», viene osservato), ad
esempio, ha ridotto l'attività,
mentre nuovi adempimenti
hanno aumentati i costi. «Ci
sono studi che si sono uniti
proprio per contenere le spese», precisa Carrara. Altri invece hanno ridimensionato il
personale. «La categoria è stata
colpita da provvedimenti di
pseudo semplificazione che
hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi», ha ricordato Carrara. Preoccupazione c'è anche per gli
adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni
precompilate. Eppure la professione, a giudicare dalla crescita degli iscritti, continua a
mantenere appeal, pur avvicinandosi alla soglia della saturazione, per alcuni già toccata.
«Non credo che il numero
chiuso sia la soluzione — dice
Carrara—. Né questo è lo spirito dell'Ordine. Nonostante le
difficoltà credo che spazio ci
sia ancora, ma puntando sulla
specializzazione. In un mondo
sempre più complesso probabilmente il futuro va verso reti
multidisciplinari e con singoli
professionisti, non necessariamente nello stesso studio, focalizzati su aspetti particolari,
ma che insieme possono offrire un servizio completo e di alto livello».
S.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Chi è
Gli iscritti all'Ordine
• Alberto
Carrara (foto)
presiede
l'Ordine dei
commercialisti
dal 2008. È
stato designato
dagli Ordini a
rappresentarli
nel consiglio
camerale
d'Arco
ORDINE COMMERCIALISTI
• Nel Consiglio
nazionale è
entrata pochi
mesi fa la
bergamasca
Maria Rachele
Vigani
Pag. 31
Un Trust per districarsi
nei passaggi generazionali
Anche se in famiglia il passaggio del testimone in un'impresa
resta un momento delicato: questo strumento agevola il compito
Da sempre ritenuto un momento molto delicato per l'azienda, il passaggio generazionale adesso può essere affrontato dallo strumento del Trust
^ ^ ^ M Ilpassaggio generazionale alla guida di un'azienda può
presentare alcune difficoltà, per
questo in un momento tanto delicato diventa importante rivolgersi a dei professionisti (avvocati,
commercialisti, notai) che aiutino
i titolari.
«Importante, nelpassaggio generazionale, è l'azienda - spiega
Simona Bonomelli, segretario
dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo, chehapartecipato al convegno regionale dell'Unione Giovani
ORDINE COMMERCIALISTI
Dottori commercialisti ed Esperti
contabili -. I professionisti, collaborando tra loro, devono avere
ben chiara la sopravvivenza dell'azienda, poiché da tutelare è la
continuità aziendale, aiutando
l'imprenditore a gestire questo
momento delicato».
Pag. 32
Sarebbe importante che questo
passaggio avvenisse mentre l'imprenditore è ancora in vita, «soprattutto per poter trasferire le
competenze e la capacità di comando e per costruire, in modo
non traumatico, unagovernance
adeguata dell'impresa- continua
Bonomelli -. Nonostante questo,
il 95% delle successioni awengonosenzatestamentoepochissimi
imprenditori pianificano in tempi
adeguati ilpassaggio generazionale. In Italiasolo due terzi delle imprese di media dimensione è oggetto di un passaggio proprietario
in vita dell'imprenditore, mentre
un terzo avviene al momento dell'apertura della successione».
Uno degli strumenti che si possono utilizzare per il passaggio
proprietario è il Trust, formacomplessa di spossessamelo delpatrimonio, che serve a garantire
l'unità aziendale: «Per mezzo del
trustun soggetto, detto Disponente, affidae trasferisce inproprietà
a un altro soggetto di suafiducia,
detto Trustee, uno o più beni spiegailsegretario dell'Ordine dei
Commercialisti di Bergamo -, affinché il Trustee ne assuma il controllo e li gestisca per le finalità
stabilite dal Disponente e nell'interesse di uno o più beneficiari.
Neitrustperbeneficiari,giunto il
termine finale della sua durata, i
beni che costituiscono ilpatrimonio del trust (Fondo in trust) sono
assegnatiasoggetti determinati.
Un ruolo importantissimo riveste
la finalità del trust: la causa che
sorregge ilnegozio deve essere lecita e meritevole di tutela».
Al convegno è stato presentato
un caso italiano, quello di Brunello
Cucinelli, in cui il Trust è stato
fatto con l'obiettivo di garantire
l'unità di gestione e di partecipazione nella Spa e l'unitarietà del
patrimonio immobiliare di Solomeo, ilborgo dove l'imprenditore
ha insediato la propria attività, e
garantire il sostentamento della
Fondazione Brunello Cucinelli.
«Definire un Trust è molto
complicato - conclude Simona
Bonomelli - :si può dire che ogni
trust è un vestito su misura, la cui
confezionedipendedalleparticolaritàdel caso, dalle volontà ed esi-
genze personali del singolo Disponente. Per questo è importante
che ogni imprenditore si rivolga
afigureprofessionali competenti,
che sappiano consigliare in tutta
trasparenza». •
La rubrica
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
Potete compi lare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo
via faxa I lo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di BergamoinvialePapaGiovanniXXIII,118
in città. Altrimenti è possibile inviare una mailall'[email protected] che trovate anche sul
sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionistaèrivoltoilquesito.levostre generalità e, nelcaso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in
modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
dell'immobile, in caso di bene
acquistato per successione, si
trasmette, per le quote non
detratte dal defunto,
esclusivamente all'erede che
conserva la materiale e diretta
detenzione del bene.
L'Agenzia delle Entrate ha,
inoltre, chiarito che la
«detenzione materiale e
diretta dell'immobile»
sussiste qualora l'erede abbia
l'immediata disponibilità del
bene. Pertanto, se l'immobile
è libero, si trasmette il diritto
alla detrazione per le spese
sostenute dal defunto a tutti
gli eredi. Se solo uno degli
eredi detiene il fabbricato, la
detrazione residua si
trasferisce interamente a
favore di quest'ultimo. Anche
se non è stato espressamente
precisato, il rapporto di
detenzione diretta deve
durare fino all'estinzione del
diritto allo scadere del
decennio. Pertanto, nel caso
in cui l'immobile ereditato sia
locato, l'erede perde il diritto
alla detrazione per la
ristrutturazione. Nel caso in
cui la locazione avvenga dopo
un periodo di detenzione
diretta dell'immobile, l'erede
perderà il diritto alla
detrazione per le quote
residue a partire dall'inizio
del rapporto di locazione.
RISPOSTA N. 273
RISPOSTA N. 274
Gli eredi perdono
il diritto
alla detrazione?
Ho ereditato un
appartamento locato su cui
sono stati effettuati lavori di
ristrutturazione
dal
proprietario. Posso fruire
della detrazione del 50%
sulle quote residue della
ristrutturazione
oppure
per gli immobili locati
il diritto alla detrazione
viene perso dagli eredi?
_ LETTERA FIRMATA
Nella circolare 15/E del
05.03.2003 è stato precisato
che la detrazione per la
ristrutturazione
ORDINE COMMERCIALISTI
Valore della perizia
e le variabili
da minusvalenza
Il signor Rossi deve vendere
un'area edificabilc per la
quale aveva affrancato il
valore di acquisto facendo
redigere una perizia
asseverata da un tecnico
abilitato e pagando la
relativa imposta sostitutiva.
Il valore da perizia di
rivalutazione è tuttavia
maggiore di quello che sarà
espresso nell'atto di
compravendita a seguito
della svalutazione occorsa
negli ultimi anni. Si chiede se
Pag. 33
è possibile utilizzare il valore
affrancato per il calcolo delle
imposte dirette oppure se è
necessario che il signor Rossi
faccia redigere un'ulteriore
perizia per rideterminare il
valore dell'area edificabilc.
_ LETTERA FIRMATA
Al quesito proposto si può
rispondere affermativamente.
Si ritiene infatti possibile
cedere un terreno ad un
valore inferiore a quello di
perizia, rilevando una
minusvalenza da cessione di
area edificabile. In passato
questa possibilità era
preclusa, obbligando il
contribuente a rifare la
perizia. Tuttavia, con la
recente circolare l/E/2013,
l'Agenzia delle Entrate ha
stabilito che il contribuente
non è obbligato a redigere una
nuova perizia per scongiurare
il disconoscimento del
precedente valore di perizia
(più basso).Tuttavia, per poter
rientrare nelle previsioni
della circolare sopraccitata è
necessario rispettare alcuni
adempimenti: in primo luogo
il notaio dovrà inserire,
nell'atto di compravendita, il
corretto valore stabilito con la
perizia di rivalutazione
asseverata, e poi le imposte di
registro, ipotecaria e catastale
conseguenti all'atto di
compravendita dovranno
essere commisurate al valore
di perizia, e non al valore
espresso in atto. Infatti la
circolare l/E/2013 stabilisce
che «per quanto riguarda la
cessione di terreni, affinché il
valore "rideterminato" possa
assumere rilievo agli effetti
del calcolo della plusvalenza,
è necessario che esso
costituisca valore normale
minimo di riferimento anche
ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e
catastali». Pertanto, qualora il
contribuente intenda
avvalersi del valore
rideterminato, deve indicarlo
nell'atto di cessione anche se
il corrispettivo è inferiore. In
tal caso, le imposte di registro,
ipotecarie e catastali devono
essere assolte sul valore di
perizia indicato nell'atto di
ORDINE COMMERCIALISTI
trasferimento. Nel caso in cui,
invece, nell'atto di
trasferimento sia indicato un
valore inferiore a quello
rivalutato, si rendono
applicabili le regole ordinarie
di determinazione delle
plusvalenze senza tener conto
del valore rideterminato.
Quindi per poter dichiarare
una minusvalenza nella
dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui cederà
l'area edificabile, si dovrà
indicare il valore corretto
espresso in perizia e pagare le
imposte di registro, ipotecaria
e catastale sul valore di questo
valore e non sul prezzo
espresso in atto. Nel caso in
cui nell'atto non sia espresso
il valore di perizia o se questo
venisse espresso
erroneamente, il valore
rivalutato non rileverebbe al
fine del calcolo della
plus/minusvalenza, che
quindi verrà determinata
secondo le ordinarie
previsioni dell'art. 68 del
Testo Unico delle imposte
sui redditi.
Pag. 34
L'assemblea dei commercialisti,
Carrara: «La nostra
categoria maltrattata
e messa in
—
L'assemblea dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo
=
Carrara: «La nostra categoria
maltrattata e messa in difficoltà»
Un anno tra i più difficili,
contraddistinto da una situazione generale di grave crisi e da
previsioni purtroppo non ancora
positive per i mesi a venire. E"
questo il bilancio tracciato nel
corso dell"assemblea dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Bergamo, svoltasi lo
scorso 27 novembre nella sede
di Bergamo. "Non s'intravedono
azioni governative significative
atte a modificare nella sostanza i
presupposti del fare impresa nel
nostro Paese - ha sottolineato il
presidente dell'Ordine, Alberto
Carrara -. Anzi, le difficoltà di accesso al credito di molte aziende
medio piccole, i segnali preoccupanti di rallentamento dell'export, l'assenza di ripresa del
mercato interno, gli investimenti
industriali ancora al palo a causa
dell'eccessiva incertezza e ora financo la deflazione, sono fattori
che destano grandissima preoccu-
pazione in merito allo stato di salute del Paese e della categoria di
fronte ad una grave situazione di
debolezza istituzionale e di disagio dovuto alla complessità delle
prestazioni professionali".
Il crollo del mercato interno, conseguenza del perdurare di una
crisi senza precedenti, continua
a condizionare le scelte di molte
fasce sociali, portando famiglie e
imprese a risentire pesantemente
della grande negatività del periodo contingente. Negatività a cui
nel 2014 si aggiungono problemi
irrisolti su questioni come l'abuso del diritto, l'antiriciclaggio e il
falso in bilancio.
"Si tratta di temi che hanno avuto
un peso fortissimo in termini di
insicurezza e che, unitamente a
una burocrazia sempre più opprimente, hanno ostacolato grandemente l'afflusso di capitali esteri - annota Carrara -. La nostra
cateeoria. inoltre, maltrattata da
anni, è stata colpita da provvedimenti di pseudo semplificazione
che hanno invece complicato ulteriormente i compiti degli studi"
puntualizza il presidente facendo
riferimento al calcolo della Tasi,
ma anche alla comunicazione dei
beni ai soci e dei finanziamenti in
cui, sostengono i commercialisti,
la sproporzione tra la complicazione dell'adempimento e il reale
beneficio portato allo Stato è inconcepibile.
Grande preoccupazione anche
per gli adempimenti e le responsabilità relative alle dichiarazioni
precompilate che entreranno in
vigore nei primi mesi del 2015.
Così come, altrettanto incomprensibili, sono state considerate
la quasi eliminazione dei collegi sindacali, il cui unico effetto
sarebbe stata la diminuzione dei
costi per le aziende con la scomparsa di un presidio di legalità
importante.
L'ORDINE IN CIFRE
A Bergamo, gli iscritti all'Ordine nel 2014 sono saliti
da 1.616 a 1.636, con 162 praticanti. Quest'anno
sono stati organizzati, anche insieme ad altri enti,
178 eventi/corsi di formazione obbligatoria per complessive 748 ore di cui 267 ore gratuite. Numeri che
l'Ordine si impegna a mantenere anche per il 2015.
Alberto Carrara
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 35
Nuovi principi contabili
Quale impatto sui bilanci
Sono 19 le modifiche apportate dall'Organismo di contabilità
Obiettivo semplificazione già a partire dai rendiconti 2014
^ ^ ^ M Modifiche sostanziali e
formali, pubblicate in data5 agosto 2014, sono state apportate al9
principi contabili nazionali da
parte dell'Organismo italiano di
contabilità (Oic), alla luce delle
necessità degli effettivi utilizzatori.
«Questinuoviprincipicontabili si applicano già aibilanci chiusi
apartire dal 31 dicembre 2014 - ha
detto Stefano Lania, responsabile
Servizio fiscale e societario di
ConfindustriaBergamo, in occasione di un convegno diapprofondimento sull'argomento, tenutosi
all'Auditorium Sant'Alessandro di
Bergamo - ecco perché abbiamo
voluto questo incontro per vedere
come le modifiche impatteranno
sui documenti contabili».
Con l'aggiornamento e l'ammodernamento deiprincipi contabili, partito nel 2010, si è cercata
«una maggiore semplificazione
rispetto ai precedenti principieliminando ove possibile le opzioni
contabili, sivedaaesempiolanon
eliminazione dei crediti ceduti
pro-solvendo - ha evidenziato
Stefano Mazzocchi, partner
Kpmg Spa -, anche ai fini di una
maggiore comparabilità tra ibilanci».
Si è, inoltre, tenuto conto «in
alcuni casi di quanto previsto dai
principi contabili internazionali
(svalutazione per perdite durevoli
di valore, perdite su commesse a
riduzione dell'attivo) - ha continuato Mazzocchi -, ma rimanendo ancorati al Codice civile: prevalenza dell'iscrizione al costo e non
alfair value (valore equo), parziale
recepimento del principio di sostanza sulla forma (per esempio
gli effetti del leasing finanziario
anco rada indicare solo in notaintegrativa),presentazione delrendiconto finanziario non obbligatorio».
Una delle principali novità «è
il principio Oic9 - ha spiegato
Marco Rescigno, dottore commercialista e revisore in Bergamo
- che riguardale "Svalutazioniper
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiahe immateriali". Introduce e adattale definizioni e gli aspetti applicativi dei
principilfris (valore equo/fairvalue, valore d'uso, tasso di sconto,
ecc). Ilprincipio dice che se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore
contabile, l'immobilizzazione si
rileva a tale minor valore. La differenza è imputata a conto economico come perdita durevole di valore. E il valore recuperabile è il
maggiore tra valore d'uso e valore
equo, al netto dei costi di vendita».
Il 20 agosto 2014,inoltre,lalegge 116/11 agosto 2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell'Oic,
è statapubblicata in Gazzetta ufficiale: «Questa legge riconosce il
ruolo e le funzioni svolte dall'O rganismo italiano di contabilitàin
ambito nazionale e internazionale quale "standard setter" - ha
concluso Stefano Mazzocchi -.
L'Oic emana i principi contabili
nazionali, fornisce supporto alle
attività del Parlamento e degli organi governativi in materia normativa contabile, partecipa alprocesso di elaborazione deiprincipi
contabili internazionali adottati
in Europa». •
La rubrica
ORDINE COMMERCIALISTI
Come inviare
i quesiti
per gli esperti
Due le strade per presentare le vostre domandeagliespertidella rubrica Trovarisposte:commercialisti, notai e consulenti del lavoro.
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in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [email protected] che trovate anche sul
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modo chiaro nella richiesta.
Commercialisti
RISPOSTA N. 280
Imu e Tasi divise
tra i fratelli ma
uno solo è abitante
Mio marito è
comproprietario al 50% di un
appartamento con suo
fratello, che lo abita.
Nel 2014 mio marito ha
pagato al Comune l'Imu del
9,8per mille sul suo 50% (€
300 circa)
E'giusto che il Comune
Pag. 36
chieda alfratello di pagare la
Tasi del 2,5per mille,come 1 *
casa, su tutto
l'appartamento?Le
tariffe
Tasi stabilite sono del 2,5per
mille sulle 1 * case e dell'1,2
per mille sugli altri
fabbricati e detrazione di €
30. C'è un limite massimo di
tassazione Imu + Tasi? In
questo caso è il 12,3per mille
su metà appartamento.
_ LETTERA FIRMATA
Il limite massimo di
imposizione (Imu + Tasi) è
pari all'11,4 per mille, che nel
suo caso risulta rispettato in
quanto l'aliquota complessiva
applicata per Suo marito è
pari all'll per mille (9,8 per
mille Imu e 1,2 per mille Tasi).
Per quanto concerne invece la
richiesta al fratello di Suo
marito di corrispondere la
Tasi sull'intero valore
catastale dell'immobile da lui
adibito ad abitazione
principale, seppure
proprietario del solo 50%, va
innanzitutto verificato se il
Regolamento comunale e la
relativa delibera stabiliscono
espressamente tale
condizione.
Se così non fosse, appare
preferibile determinare
l'imposta complessiva con le
stesse regole dell'Imu ovvero
il tributo complessivo (Tasi)
sarà dato dalla somma delle
quote dovute da ogni
comproprietario, con
riferimento alla situazione di
ognuno (1,2 per mille sul 50%
per Suo marito e 2,5 per mille
sul restante 50% per il
fratello).
RISPOSTA N. 281
Tetto devastato
Quale tipo
di manutenzione?
A seguito di temporali molto
forti con tempeste di ghiaccio
avvenute quest'estate (mese
di agosto) sono a chiedere il
Suo parere se:
- la sistemazione del tetto non
sia una manutenzione
ordinaria, bensì
ristrutturazione
con
possibilità di agevolazione
fiscale, considerato che anche
l'assicurazione sulla casa ha
ritenuto il danno causa di
eventi atmosferici.
P.P.
Ritenuto che il tetto
appartenga ad abitazione
privata e non condominiale, è
possibile rilevare che:
l.Se gli interventi da Lei
descritti configurano il
rifacimento/sostituzione
dell'intera copertura, essi
rientrano nella categoria delle
manutenzioni straordinarie;
pertanto, i costi da lei
sostenuti per il rifacimento
del tetto della Sua abitazione,
possono, in base al combinato
disposto del l'Art. 16 del DL
n.63/2013, della Legge
n.147/2013 e dell'Articolato
della Legge di stabilità 2015
(in fase d'esame al Senato),
essere oggetto di detrazione
nella misura del 50%.
L'importo detraibile dovrà
essere ripartito in 10 quote da
riportare nella dichiarazione
dei redditi dell'anno in cui il
costo è stato sostenuto e nei
successivi 9;
2.Se, viceversa, per
"sistemazione del tetto" si
intende la mera riparazione
dei danni cagionati dalle
intemperie, in assenza di
dichiarazione dello stato di
emergenza (che
consentirebbe di qualificare
gli interventi quale
manutenzione straordinaria),
tale intervento appartiene alla
categoria delle manutenzioni
ORDINE COMMERCIALISTI
ordinarie, pertanto non
agevolabile (fatta eccezione
per il caso in cui lo stesso tetto
rappresenti parte comune di
un condominio).
In riferimento alla prima
ipotesi, qualora la nuova
copertura avesse
caratteristiche rilevanti sul
piano del risparmio
energetico (particolari
accorgimenti in sede di
coibentazione ed isolamento),
sarebbe possibile optare per
l'agevolazione prevista
nell'ambito degli interventi di
riqualificazione energetica (in
proroga anche per l'anno 2015
come da bozza Legge di
Stabilità). In questo caso la
detrazione è pari al 65% dei
costi sostenuti.
La documentazione da
produrre e conservare per
l'accesso alla agevolazione di
cui sopra comprende:
l.L'asseverazione che attesti la
corrispondenza delle opere ai
requisiti tecnici richiesti;
2.L'attestato di certificazione
energetica riportante i dati
relativi
all'efficienza energetica
dell'edificio oggetto di
intervento;
3.La scheda informativa
relativa agli interventi
realizzati.
1 documenti di cui ai punti n.
2 e n.3, dovranno essere
trasmessi all'ENEA entro 90
giorni dalla fine dei lavori.
Tutti i documenti sopra
descritti sono previsti a
corredo della dichiarazione di
inizio attività (DIA) riferita
all'intervento di
riqualificazione, da
presentarsi presso il Comune
ove è situato l'immobile
oggetto dell'operazione, che si
consiglia di presentare anche
per l'intervento di
manutenzione straordinaria,
al fine di dare rilevanza
tecnica allo stesso.
Pag. 37
Sono state apportate nell'agosto scorso le modifiche relative a 19 principi contabili da parte dell'organismo nazionale Oic
ORDINE COMMERCIALISTI
Pag. 38
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Caldaie, nuovo libretto L`aiuto dei manutentori