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Depositi giudiziari
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1. Generalità
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1. Generalità. - 2. Depositanti. - 3. I versamenti al Fondo unico Giustizia.
4. I depositi presso gli uffici postali. - 5. I depositi presso la cassa delle ammende.
6. Il depositi presso istituti di credito. - 7. Registri di cancelleria.
8. Restituzione, confisca e devoluzione delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia.
9. Principali norme relative all’emissione dei mandati tratti sul registro Mod. I
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Nel corso dei procedimenti giudiziari civili e penali, di volontaria giurisdizione o di natura amministrativa rimessi alla competenza del giudice ordinario,
può verificarsi la necessità che siano eseguiti depositi di:
— denaro (in valuta avente corso legale; eccezionalmente è consentito il deposito in valuta estera);
— titoli (in particolare: titoli del debito pubblico, buoni del tesoro a lunga scadenza, buoni fruttiferi, titoli fondiari e degli enti locali).
I depositi sono effettuati allo scopo di:
— garanzia;
— cautela processuale imposta dalla legge o dal giudice;
— semplice e temporanea custodia.
I depositi giudiziari sono costituiti da valori:
— cautelativamente sottratti alle disponibilità delle parti;
— ovvero, con diversa provenienza, cautelarmente accantonati;
— ed assunti in custodia dall’autorità giudiziaria, in attesa di determinazioni
in ordine alla loro destinazione.
Idealmente la custodia dei valori e delle somme predetti dovrebbe essere affidata
alle cancellerie; ma poiché queste, non tutte e non sempre, sarebbero in grado di
garantirne la conservazione con la dovuta sicurezza, la legge — tranne che in pochi
casi particolari — ne attribuisce il compito ad istituzioni pubbliche o private nelle
cui ordinarie attività rientrano anche la custodia e la gestione di denaro e di valori.
I depositi in denaro debbono, di norma, essere eseguiti nell’ufficio postale incaricato del servizio dei depositi giudiziari. Gli uffici postali possono ricevere
in deposito somme di denaro solo per conto di uffici giudiziari che abbiano
sede nello stesso Comune (1).
(1) Non è consentito effettuare depositi presso uffici postali di sede diversa da quella dell’autorità giudiziaria
competente per il procedimento nel quale viene effettuato il deposito (art. 142, D.M. 20-12-1952).
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Peraltro, una recente normativa dispone che in taluni casi di depositi in denaro
e titoli il ruolo di depositario sia svolto, anziché da Poste Italiane, dalla società
Equitalia Giustizia S.p.A., in qualità di gestore del «Fondo Unico Giustizia».
I depositi per concorrere ad incanti possono farsi anche nelle cancellerie.
La normativa descritta, comunque, può subire deroghe. Quando la legge lo
consente e vi sia l’autorizzazione del giudice, i depositi possono essere effettuati anche presso istituti di credito.
La materia è disciplinata da varie disposizioni, in particolare:
— Regolamento 10 marzo 1910, n. 149;
— D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
— Cod. post. e tel.; artt. 165, 166, 169;
— Regolamento post. 30 maggio 1940, n. 775, mod. dal D.P.R. 11 marzo 1968,
n. 778, da 143 a 146, da 183 a 187, da 196 a 204;
— Istruzioni postali 20 dicembre 1952 e succ. mod.;
— R.D. 2 gennaio 1913, n. 453, artt. 3, 4, 8 da 12 a 19, 34;
— Regolamento appr. con D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058; artt. da 25 a 41, da
100 a 118, da 140 a 145, 148;
— R.D.L. 3 marzo 1927, n. 296, artt. 6 e 7;
— Legge 6 luglio 1949, n. 466;
— D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256;
— D.M. economia e finanze 6 giugno 2002;
— D.M. (Economia e finanze) 6 giugno 2002;
— D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., in L. 6 agosto 2008, n. 133,
art. 61 comma 23;
— D.L. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con mod., in L. 13 novembre 2008,
n. 181, art. 2;
— D. M. (Economia e finanze) 30 luglio 2009, n. 127;
— D. M. (Economia e finanze) 25 settembre 2009.
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2. Depositanti
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I soggetti che possono effettuare depositi o che sono tenuti a farlo sono:
a) le parti ed i loro procuratori (per i depositi cauzionali in materia civile e
penale, per il versamento del prezzo di aggiudicazione nelle espropriazioni
immobiliari per l’aumento di sesto, per le somme che vengono depositate
per la citazione dei testimoni ad istanza di parte etc.);
b) il cancelliere (per la conversione dei depositi provvisori ricevuti a titolo di cauzione per spese e prezzo nelle vendite immobiliari, per le somme appartenute a cittadini deceduti all’estero e le somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato);
c) l’ufficiale giudiziario (per le somme pignorate o sequestrate, per il ricavato
dalla vendita di mobili) ed il commissionario o l’istituto di vendite giudiziarie (per le vendite ad essi affidate);
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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d) la polizia giudiziaria (per il denaro sequestrato che non costituisce corpo di
reato, quando l’autorità giudiziaria non ritiene di conservarle nella specie).
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3. I versamenti al Fondo Unico Giustizia
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Al Fondo Unico Giustizia, gestito dalla società Equitalia Giustizia S.p.A., affluiscono:
a) in materia penale:
1. le somme di danaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo
Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i
conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra
attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di
misure di prevenzione. Le predette risorse, qualora facciano parte di
complessi aziendali, essendo destinati all’esercizio dell’attività di impresa, già svolta in forma individuale o societaria e proseguita dall’amministratore giudiziario, non affluiscono al Fondo Unico Giustizia, se
non in occasione dell’eventuale liquidazione dell’azienda stessa. Tra le
risorse devolute al Fondo devono includersi anche le somme di denaro
oggetto di sequestro conservativo;
2. i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito dei predetti procedimenti o di quelli per l’irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi
quelli di cui al D. Lgs., 8-6-2001, n. 231 (2);
3. le somme di danaro di cui all’art. 262, comma 3 bis, c.p.p., e precisamente le somme di denaro sequestrate per le quali non è stata disposta la
confisca e nessuno ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, decorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad
impugnazione.
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b) in materia civile:
1. le somme di denaro già depositate presso Poste Italiane S.p.a., banche e
altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto
entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato
comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione,
di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero,
in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia;
(2) Con D.Lgs. 8-6-2001, n. 231 sono state emanate le norme relative alla responsabilità delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le relative disposizioni regolamentari sono state dettate con D.M. (Giustizia) 26-62003, n. 201.
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2. le somme di denaro di cui all’art. 117, quarto comma, R.D. 16-3-1942,
n. 267 (legge fallimentare), e precisamente le somme spettanti ai creditori del fallimento che non si presentano per il riparto finale o che sono
irreperibili, decorsi cinque anni dall’avvenuto deposito, da parte del curatore fallimentare, di dette somme su libretto postale giudiziario.
Per tutte le risorse affluenti al Fondo e per tutti i casi di devoluzione di tali
risorse, ivi comprese le restituzioni e le confische, gli uffici giudiziari procedenti sono tenuti a curare le relative comunicazioni alla società Equitalia Giustizia, mediante l’uso dei modelli di comunicazione allegati alla nota n. 0099827,
in data 30-7-2009, del Ministero della giustizia, D.G. Giustizia Civile, Uff. I.
I dati e le informazioni contenuti nelle comunicazioni alla società devono rigorosamente corrispondere a quelli riportati nei provvedimenti oggetto di comunicazione, affinché la società sia posta in condizione di procedere correttamente agli
adempimenti di propria competenza. A tal fine è necessario che tutti i modelli di
comunicazione alla società siano compilati in modo esatto e completo e siano
sottoscritti dal cancelliere responsabile del procedimento. Questi deve essere
nominato dal Dirigente amministrativo dell’ufficio e, in quanto tale, è autorizzato alla compilazione e alla sottoscrizione dei modelli di comunicazione.
I nominativi dei cancellieri responsabili del procedimento devono essere tempestivamente comunicati alla società Equitalia Giustizia.
Nei modelli di comunicazione è riservato uno spazio specifico nel quale indicare il «codice frazionario» presente sui libretti postali di deposito, idoneo a
consentire alla società l’agevole individuazione dell’indirizzo completo dell’ufficio postale interessato, non essendo sufficiente il generico riferimento alla
città in cui si trova il predetto ufficio postale.
Nell’ipotesi di comunicazioni relative a più risorse, le stesse devono essere
inoltrate anche mediante posta elettronica, in formato Excel, all’indirizzo
[email protected]. Pertanto, nei modelli di comunicazione è stato inserito un apposito campo di selezione in cui deve essere posto in
evidenza che l’invio delle informazioni, mediante prospetto ad hoc, è effettuato anche mediante la posta elettronica.
La procedura riguardante la gestione delle risorse affluenti al Fondo può considerarsi definita solo successivamente alla comunicazione da parte della società
Equitalia Giustizia dell’avvenuta assegnazione delle risorse all’erario o all’avente diritto.
Questi i principali adempimenti relativi alle risorse affluenti al Fondo:
A) Le somme sequestrate in materia penale ed i proventi derivanti dai beni
confiscati che devono affluire a fondo vanno versati con le modalità stabilite dalla società Equitalia Giustizia. In particolare, le somme devono essere
versate su libretti nominativi giudiziari aperti presso Poste Italiane e intestati a «Fondo Unico Giustizia» – Via Andrea Millevoi, n. 10 – Roma – c.f.:
97526160582.
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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L’ufficio giudiziario presso il magistrato che ha disposto o convalidato il
sequestro provvede a trasmettere alla società Equitalia Giustizia le necessarie informazioni relative alle risorse, avvalendosi del prospetto Mod. A allegato alla citata nota ministeriale del 30-7-2009. L’ufficio deve altresì comunicare eventuali modifiche del numero di registro delle notizie di reato
intervenute nel corso del procedimento penale.
Nel modello di comunicazione deve essere evidenziata la natura del sequestro, nel caso in cui esso sia «conservativo». In tal caso, copia del modello
va inserita nel sottofascicolo delle spese di giustizia per dare evidenza all’ufficio recupero crediti dell’esistenza del sequestro, che si trasforma in
pignoramento con il passaggio in giudicato della sentenza.
Se si tratta di risorse sequestrate in data anteriore alla legge istitutiva del
Fondo (D.L. 25-6 2008, n. 112, conv., con mod., in L. 6-8-2008, n. 133), gli
uffici giudiziari non dovranno provvedere ad alcuna variazione dell’intestazione dei relativi depositi, giacché a tale intestazione provvedono direttamente Poste Italiane, le banche e gli altri operatori finanziari interessati.
Ciò non esclude che gli uffici giudiziari debbano fornire le informazioni
richieste dalla società che gestisce il Fondo, con riguardo a specifiche risorse, ai fini dell’intestazione al fondo.
B) Alla società Equitalia Giustizia devono essere altresì trasmessi gli elenchi
delle sentenze relative ai procedimenti di cui all’art. 262, comma 3 bis c.p.p.,
comprese quelle per le quali non sono decorsi i cinque anni indicati dalla
predetta norma, utilizzando il prospetto Mod. B allegato alla citata ministeriale del 30-7-2009.
L’inserimento negli elenchi non esclude che prima del decorso del quinquennio si possa provvedere, con le modalità che si vedranno in seguito,
alla restituzione delle somme di denaro.
Inoltre separati elenchi devono essere predisposti, utilizzando l’analogo Mod.
B-bis, in riferimento alle sentenze relative ai procedimenti di cui all’art.
262, comma 3 bis c.p.p. allorquando è intervenuto il provvedimento del
giudice dell’esecuzione di devoluzione delle somme in favore dello Stato,
così come disponeva l’art. 676, comma 1, c.p.p., prima della soppressione
della previsione operata dal D.L. n. 143/2008. Ai fini di una maggiore semplificazione delle procedure non deve essere inviato alla società di gestione
alcuna copia dei provvedimenti di devoluzione.
In ogni caso, la fattispecie in argomento non riguarda i procedimenti penali
conclusi con provvedimenti di archiviazione.
C) Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell’art. 151 T.U. n. 115/2002 (vendita di beni sequestrati quando l’avente diritto alla restituzione è ignoto o irreperibile o comunque non ha provveduto
al ritiro in cancelleria), devono essere versate su un conto corrente unico
nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.A.
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Parte I - I servizi amministrativi
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Le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati devono essere versate
al Fondo con le medesime modalità sopra indicate.
In entrambi i casi, le informazioni relative alle somme devono essere comunicate alla società Equitalia Giustizia utilizzando il prospetto Mod. E allegato alla citata nota ministeriale, unitamente ad un Mod. F23 precompilato
dall’ufficio giudiziario per consentire alla società di effettuare i pagamenti
delle spese per la procedura di vendita previste rispettivamente dall’art. 155
T.U. (spese prenotate a debito o pagate dall’erario nella vendita di beni
sequestrati) e dall’art. 156 (spese pagate dall’erario nella vendita di beni
confiscati).
Devono essere altresì versate al Fondo le somme ricavate dalla vendita di
cose deperibili, disposta a norma dell’art. 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione delle stesse (restituzione o confisca). In
tal caso il prospetto di comunicazione è il Mod. E-bis al quale va allegato il
Mod. F23 precompilato dall’ufficio giudiziario, per le spese occorse nella
procedura di vendita.
D) Per le somme di denaro riguardanti la materia civile e fallimentare, allorquando maturano le condizioni previste per il versamento al Fondo, le informazioni relative devono essere comunicate alla società Equitalia Giustizia, rispettivamente, mediante i prospetti, allegati alla citata nota ministeriale, Mod. F (per i depositi relativi ai procedimenti civili) e Mod. G (per i
depositi relativi alle procedure fallimentari).
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4. I depositi presso gli uffici postali
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Debbono essere depositate presso gli uffici postali:
a) le somme ricavate dalle vendite nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari
promosse dagli esattori delle imposte;
b) le somme provenienti da successioni di cittadini italiani deceduti all’estero;
c) le somme ricavate da vendite mobiliari e quelle provenienti da esecuzioni
forzate in genere;
d) le somme provvisoriamente depositate in cancelleria per cauzione e per
spese, nelle procedure di espropriazione immobiliare dagli offerenti agli
incanti che siano rimasti alla fine aggiudicatari (3);
e) le somme provenienti da cauzioni in materia civile.
Prima dell’istituzione del Fondo Unico Giustizia (v. supra), venivano altresì
depositate presso le Poste Italiane anche le somme ricavate da vendite di corpi
di reato (non confiscati), nonché le somme sequestrate nei procedimenti penali
(3) Il libretto postale, su cui viene depositato il prezzo di aggiudicazione nei procedimenti di espropriazione
immobiliare, deve essere intestato al debitore.
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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(quando il giudice non ne riteneva necessaria la conservazione nella medesima
specie).
I depositi giudiziari presso gli uffici postali, caratterizzati per molto tempo dal
fatto di essere improduttivi di interessi, sono invece divenuti fruttiferi in virtù
degli artt. 8, comma 4, e 11, D.M. (Economia e Finanze) 6-6-2002. Le nuove
disposizioni, che riconoscono un tasso di interesse pari all’1,5 per cento lordo
in ragione di anno, si applicano anche ai depositi giudiziari in essere alla data
di entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 30-6-2002).
Gli uffici postali possono ricevere in deposito somme di denaro solo per conto
di uffici giudiziari che abbiano sede nello stesso comune.
All’atto di ciascun deposito l’ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto
di risparmio (Mod. B-1) senza alcun limite di somma e provvede all’apertura di
una partita nel registro mod. S-bis, scrivendo in ambedue, in base alle indicazioni fornite dal depositante medesimo:
a) le generalità dell’intestatario;
b) l’ammontare del deposito;
c) l’indicazione della causale;
d) la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto in deposito.
Il libretto, consegnato dall’ufficio postale al depositante, deve rimanere in cancelleria, fino all’estinzione dei depositi, dove è conservato nel fascicolo al quale si riferisce.
Quando sono estinti, i libretti debbono essere, a cura del cancelliere, restituiti
all’ufficio postale che li aveva emessi.
Sul libretto debbono annotarsi, all’atto dell’emissione, tutti i mandati di pagamento.
Esaurite le pagine del libretto, o divenute, per qualche ragione, inservibili, l’ufficio postale ne rilascia un altro, trasportandovi il residuo credito risultante dal
libretto precedente.
Su richiesta delle parti e previo nulla osta del capo dell’ufficio giudiziario presso
cui il libretto si trova depositato, l’Amministrazione centrale autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti.
I libretti mod. B-1 devono essere sempre intestati alla parte, anche quando i
depositi siano effettuati dai loro procuratori, dai cancellieri o da altri funzionari giudiziari con le seguenti sole eccezioni:
a) alla procura della Repubblica, nel caso di somme pertinenti a cittadini italiani morti all’estero;
b) ad avvocati muniti di procura, legalmente abilitati dinanzi al tribunale, quando si tratti di somme depositate per concorrere ad incanti per conto di persone da nominare;
c) al debitore riguardo la somma inerente il prezzo di aggiudicazione nei procedimenti di espropriazione immobiliare.
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Parte I - I servizi amministrativi
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Le operazioni successive (ad es. integrazione di depositi) sui libretti mod. B-1
possono essere eseguite solo nell’ufficio di emissione dei libretti stessi.
Qualsiasi prelevamento di somme dai depositi iscritti sui libretti postali deve
essere effettuato a seguito di provvedimento del giudice del procedimento nel
quale venne costituito il deposito, e con emissione di un mandato amministrativo staccato dall’apposito registro Mod. IV (v. infra).
I libretti mod. B-1 esauriti o deteriorati o comunque inservibili possono essere
rinnovati. L’ufficio postale è tenuto a rilasciare all’interessato richiedente un
nuovo libretto con il credito del precedente libretto. Il libretto esaurito o deteriorato deve essere ritirato e trasmesso all’amministrazione centrale.
I libretti mod. B-1 smarriti o distrutti possono essere duplicati, a richiesta degli
interessati e previo nulla osta dell’autorità giudiziaria competente. L’ufficio
postale, ottenuta l’autorizzazione anche dell’amministrazione centrale, provvede a rilasciare un nuovo libretto che, osservate le formalità prescritte, consegna alla cancelleria competente.
5. II depositi presso la Cassa delle ammende
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La Cassa delle Ammende è dotata di personalità giuridica ed ha sede presso la
Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero della Giustizia.
Si eseguono presso la Cassa delle Ammende i versamenti relativi alle:
a) sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione (art. 44 c.p.p.);
b) sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione
del processo da parte dell’imputato (art. 48 c.p.p.);
c) sanzioni a carico di testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e custodi
di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, che omettono di comparire senza un legittimo impedimento (art. 133 c.p.p.);
d) sanzioni a carico dell’interprete sostituito per non avere presentato la traduzione scritta entro il termine fissato (art. 147 c.p.p.);
e) sanzioni a carico dei periti sostituiti per non aver fornito il proprio parere
sul termine fissato (art. 231 c.p.p.);
f) sanzioni a carico delle parti private in caso di rigetto o di inammissibilità
del ricorso per cassazione (art. 616 c.p.p.);
g) sanzioni a carico del privato che ha proposto la richiesta di revisione nei
casi previsti dall’art. 634 c.p.p.;
h) sanzioni a carico del direttore, dell’editore e del proprietario della tipografia in caso di omessa pubblicazione di sentenza di condanna (art. 694 c.p.p.).
Si depositano, altresì, presso la Cassa delle Ammende le seguenti cauzioni:
a) cauzione eventualmente imposta al custode delle cose sequestrate, ai sensi
dell’art. 259 c.p.p.
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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Nel verbale di sequestro è fatta menzione dell’avvenuta consegna delle cose
sequestrate, dell’avvertimento dato al custode e della cauzione imposta. La
cauzione è ricevuta, con separato verbale sulla cancelleria o nella segreteria;
b) cauzione eventualmente imposta in caso di restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza (art. 262 c.p.p.);
c) cauzione, offerta dall’imputato o dal responsabile civile, idonea a garantire
i crediti indicati nell’art. 316 c.p.p.
In tal caso il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere
prestata (art. 319 c.p.p.).
Il deposito in titoli si effettua tramite la cancelleria del giudice che ha inflitto la
sanzione, la quale ne curerà l’inoltro all’amministrazione della Cassa.
Per quanto riguarda i depositi cauzionali in denaro, le relative somme vanno
versate integralmente ai concessionari del servizio riscossione. I concessionari
provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato,
le quali a loro volta sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello
Stato sul conto corrente 29814/1272 intestato a «Cassa depositi e prestiti S.p.A.
— Gestione Separata» a favore della Cassa delle Ammende. Gli uffici giudiziari hanno l’obbligo di inoltrare tempestivamente alla Cassa delle Ammende
un’apposita comunicazione di avvenuto versamento, corredata da lettera esplicativa della causale di ciascun versamento (art. 126, D.P.R. 30-6-2000, n. 230).
Le citate cauzioni si estinguono per confisca o per restituzione.
Le cauzioni confiscate devono essere devolute alla Cassa delle Ammende (artt.
239 c.p., 664 c.p.p.).
La restituzione avviene mediante emissione di mandato di pagamento solo dopo
che la cancelleria abbia trasmesso alla Cassa delle Ammende la copia del provvedimento di restituzione e un certificato in duplice copia attestante l’esistenza o meno di eventuali spese (di giustizia o di mantenimento in carcere) o
spese pecuniarie, affinché il relativo importo, se dovuto, sia trattenuto dalla
Cassa e inoltrato all’Erario.
La cancelleria deve, inoltre, segnalare alla cassa l’ultimo recapito della persona avente diritto al rimborso, essendo tale notizia indispensabile per l’emissione del predetto mandato di pagamento.
Del deposito presso la Cassa delle Ammende non è previsto l’iscrizione nel
registro generale dei depositi giudiziari (Mod. I).
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6. I depositi presso istituti di credito
Come già accennato, la legge permette che alcuni depositi possano essere effettuati presso istituti di credito. Raramente la legge indica l’istituto presso cui
deve essere effettuato il versamento.
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Parte I - I servizi amministrativi
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Di solito si fa ricorso ai depositi bancari per:
a) somme relative a fallimenti;
b) somme provenienti da eredità giacenti;
c) somme derivanti da cauzioni civili;
d) somme ricavate da espropriazione forzata immobiliare;
e) somme relative alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.).
Del deposito presso gli Istituti di credito non è previsto l’iscrizione nel registro
generale dei depositi giudiziari (Mod. I).
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I prelevamenti di somme depositate sui libretti nominativi e vincolati emessi
da istituti di credito avvengono con l’emissione di apposito provvedimento
autorizzativo del magistrato e presentazione del libretto per l’annotazione delle operazioni o estinzioni del deposito.
Per le procedure fallimentari (e la regola può essere osservata in ogni altro caso
quando i pagamenti da effettuare sono numerosi) è prescritto che per ogni pagamento deve essere emesso dal giudice delegato un mandato direttamente al
nome della persona cui deve essere effettuato il pagamento, ed il mandato è
comunicato dal cancelliere al beneficiario ed all’istituto di credito.
Il giudice delegato ed il cancelliere devono depositare la firma presso l’istituto
di credito, che è tenuto a dare comunicazione alla cancelleria di ciascuna operazione o ritiro di somme.
7. Registri di cancelleria
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Per i depositi giudiziari è prescritta la tenuta di alcuni registri ad opera degli uffici
giudiziari. In particolare il registro «Fondo Unico Giustizia», i registri Modello I e
IV ed il registro memoriale sono prescritti per tutte le cancellerie presso cui possono affluire depositi; tuttavia, mentre il primo è istituito presso tutti gli uffici giudiziari, i rimanenti sono istituiti solo presso gli uffici della magistratura giudicante.
I registri Modello II e III sono prescritti solo presso la cancelleria del Tribunale
ove si svolgono le procedure inerenti l’esecuzione immobiliare.
Qualora sussistano particolari esigenze logistiche ed organizzative che rendano particolarmente difficoltosa la tenuta di un unico esemplare (esempio: registri in uso a diverse cancellerie dislocate su più plessi), i registri possono essere
duplicati con provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario, purché l’ufficio
sia comunque in grado di ricavare i dati complessivi relativi all’insieme dei
procedimenti iscritti.
A) Registro Fondo Unico Giustizia (F.U.G.)
Il registro in argomento è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
sostituisce il Registro generale dei depositi giudiziari – Mod. I (v. infra) –
nella sola materia penale.
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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Le risorse sequestrate vanno iscritte nel registro in uso all’ufficio giudiziario
che procede. Nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l’azione penale o
trasmetta il fascicolo al G.I.P. con richiesta di archiviazione, nel registro in uso
alla Procura della Repubblica va annotata la data in cui gli atti vengono trasmessi, a seconda dei casi, al giudice del dibattimento o al G.I.P.; in tal caso
l’ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, deve iscrivere quanto
in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all’ufficio inquirente per l’annotazione nell’omologo registro.
Analogamente si procede nel caso in cui gli atti vengano trasmessi al altra
autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di
Appello per il giudizio di impugnazione.
Il registro F.U.G. è suddiviso in due sezioni: ordinario e Misure di prevenzione.
Le annotazioni nel registro di tutte le informazioni in esso previste sono necessarie per l’evidenza delle risorse che sono affluite al Fondo, sia al fine di effettuarne i periodici controlli, sia per l’annotazione della definizione della procedura.
Il registro deve essere tenuto in forma cartacea, in attesa della completa informatizzazione dei servizi penali con l’avvento del nuovo Sistema informativo
che garantirà, tra l’altro, anche la gestione informatizzata di tutti i dati relativi
ai beni oggetto di sequestro, tra i quali rientrano quelli di competenza del Fondo Unico Giustizia. Parimenti, gli uffici che hanno già in uso il Sistema Informativo delle Misure di Prevenzione (S.I.P.P.I.) sono esonerati dall’istituzione
della sezione 2 del registro cartaceo, dovendo inserire i relativi dati direttamente nel sistema informatico.
Effettuata l’iscrizione nel registro F.U.G., gli uffici dovranno provvedere a:
a) aggiornare l’elenco delle cose sequestrate, previsto dall’art. 3 reg. esec. c.p.p.,
con l’annotazione delle risorse affluenti al fondo;
b) inserire copia dell’elenco nel fascicolo processuale e annotare sulla relativa
copertina il numero del registro Fondo Unico Giustizia.
Nel registro F.U.G. devono essere iscritte soltanto le risorse sequestrate successivamente alla data di entrata in vigore della normativa relativa al Fondo
stesso – e cioè il 25 giugno 2008 – anche se antecedenti all’istituzione del
registro stesso, avvenuto, come si è detto, il 1° gennaio 2009 (e pertanto anche
se già iscritti nel registro depositi giudiziari Mod. I – v. infra). Qualora il procedimento di riferimento risulti ancora pendente nella fase delle indagini
preliminari, i depositi devono essere segnalati dal Tribunale alla Procura della
Repubblica per l’annotazione nel nuovo registro: il nuovo numero di iscrizione
deve essere comunicato dalla Procura della Repubblica alla cancelleria del Tribunale per l’annotazione sul registro Mod. I ai fini del discarico. Se invece è
stata già esercitata l’azione penale o vi è stata richiesta di archiviazione, - nel
caso in cui il procedimento stesso non sia stato ancora definito – i depositi
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Parte I - I servizi amministrativi
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devono essere presi in carico nel registro in uso al Tribunale, con il contemporaneo discarico dal registro Mod. I.
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B) Mod. I (registro generale dei depositi giudiziari)
I cancellieri debbono iscrivervi, appena ricevuti, i depositi eseguiti dalle parti o
dalla cancelleria sui libretti postali che vengono depositati in cancelleria.
Nel Mod. I devono essere riportate tutte le notizie del caso e dallo stesso deve
essere staccata, quando è possibile, la relativa ricevuta per essere consegnata
all’interessato.
Nel giorno stesso del versamento, i cancellieri devono presentare, per il visto
del capo dell’ufficio, il relativo libretto di risparmio.
Il libretto deve essere iscritto sul registro Mod. I della cancelleria dell’ufficio
giudiziario nella cui giurisdizione si trova l’ufficio postale emittente, non avendo
influenza la circostanza che a giudicare sia competente altra autorità giudiziaria.
Sulla matrice del registro Mod. I bisogna prender nota del rilascio di eventuali
mandati di pagamento con l’indicazione della data, dell’importo, del numero
del registro Mod. IV e del residuo.
Per ciascuna operazione il capo dell’ufficio deve apporre il «visto» sul libretto.
Quando la somma depositata risulti a qualsiasi titolo esaurita, bisogna annullare la matrice con una sbarra diagonale.
Bisogna infine eseguire le somme paginali e fare i riporti.
Com’è stato detto in precedenza, i depositi in valute estere possono essere
effettuati soltanto dai cancellieri, ed il versamento deve essere accompagnato
da un doppio elenco, di cui uno verrà restituito in ricevuta. L’ufficiale postale
invia le valute ricevute all’amministrazione centrale delle Casse di risparmio
per il cambio, e, soltanto quando l’ufficio speditore riceve, con vaglia di servizio, il controvalore in valuta nazionale, provvede all’emissione e alla consegna
del relativo libretto.
Il servizio dei depositi giudiziari è esteso ai depositi fatti per la gestione delle
somme che i comuni e le associazioni agrarie sono tenuti ad anticipare per le
spese e le operazioni demaniali inerenti ai giudizi di liquidazione degli usi
civici (libretti mod. B-1).
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C) Mod. II (registro dei depositi provvisori)
Detto registro serve per annotarvi i depositi provvisori eseguiti in cancelleria
per concorrere agli incanti nelle procedure di espropriazione immobiliare.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, quando dispone la vendita, stabilisce, con la
medesima ordinanza, l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale
deve essere prestata dagli offerenti (art. 576, n. 5, c.p.c.).
La cauzione costituisce una percentuale del prezzo base e tale somma è destinata
ad essere convertita in deposito definitivo per gli aggiudicatari, oppure è destinata ad essere restituita a coloro che non risultano aggiudicarsi l’incanto o la gara.
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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Coloro che intendono partecipare all’incanto devono, perciò, preventivamente
effettuare, nelle mani del cancelliere, il deposito dell’indicata cauzione insieme con l’ammontare approssimativo delle spese di vendite.
Il Cancelliere riceve il deposito, consistente generalmente in un assegno circolare non trasferibile intestato all’ufficio, e redige regolare verbale in bollo iscrivendo il deposito nel registro Mod. II; contestualmente consegna al depositante la ricevuta staccata dal registro (soggette ad imposte di bollo).
Terminati gli incanti o la gara, gli afferenti non aggiudicatari ritirano il deposito,
restituiscono la ricevuta e rilasciano quietanza nel registro stesso. Gli aggiudicatari consegnano la ricevuta del deposito provvisorio e ritirano quella del deposito
definitivo da staccarsi dal registro Mod. I, nel quale sarà iscritto il deposito.
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D) Mod. III (registro di controllo dei depositi giudiziari)
Si tratta di un modello che serve per la partecipazione, da farsi all’ufficio postale,
per la conversione dei depositi provvisori, effettuati per concorrere agli incanti, in
depositi definitivi, mediante versamento entro il giorno successivo all’udienza e
l’iscrizione sul registro Mod. I del relativo libretto, previo discarico nel Mod. II.
A tal fine, il cancelliere deve trasmettere all’ufficio postale un elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti risultati aggiudicatari.
L’ufficio postale, sulla scorta degli elenchi e delle somme ricevute, emette i
relativi libretti di deposito definitivo che fa pervenire alle cancellerie. Le suddette operazioni sono escluse per le somme depositate fin dall’inizio sul libretto infruttifero mod. B-1 anziché con assegno circolare.
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E) Modello IV (registro per prelevamento e rimborsi di somme depositate)
I depositi giudiziari sono depositi vincolati, per cui qualsiasi modificazione
della loro destinazione e consistenza è subordinata ad un provvedimento del
magistrato ed all’adempimento di talune formalità che variano col variare delle specie di deposito.
Il registro Mod. IV serve per prelevare somme depositate sui libretti postali
infruttiferi (Mod. B-1), mediante mandati emessi dall’autorità giudiziaria.
I mandati che, come detto, vanno numerati per anno solare, si compongono di
quattro parti e cioè:
— parte 1a — matrice che resta alla cancelleria, attaccata al registro;
— parte 2a — partecipazione destinata all’intestatario del libretto;
— parte 3a — avviso di emissione, destinato all’ufficio postale;
— parte 4a — mandato vero e proprio, destinato al beneficiario.
Le parti 2a e 3 a sono rimesse, a cura della cancelleria, all’ufficio postale, che ne
rilascia ricevuta sul registro memoriale (vedi, iinfra, lett. F), mentre il mandato
vero e proprio, ossia la parte 4a, viene rimessa direttamente alla parte.
Ciascun mandato deve riferirsi ad un solo libretto.
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Parte I - I servizi amministrativi
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F) Memoriale (registro di passaggio dei depositi giudiziari)
Questo registro serve per trasmettere la parte 2a (partecipazione) e 3a (avviso)
del registro Mod. IV all’ufficio postale che emise il libretto e che deve eseguire
il pagamento.
L’ufficio postale, poi, rilascia ricevuta del pagamento mediante annotazione
sullo stesso registro.
Tutti i registri, prima di essere messi in uso, debbono essere numerati e vidimati su ciascun foglio dal capo dell’ufficio giudiziario, il quale deve indicare, alla
fine del registro stesso, il numero dei fogli di cui si compone.
La numerazione delle registrazioni deve essere continuativa per il Mod. I, Mod.
II e Mod. III mentre deve essere annuale per il Mod. IV.
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8. Restituzione, confisca e devoluzione delle risorse affluite al
Fondo Unico Giustizia
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In caso di restituzione delle somme o dei valori sequestrati, l’ufficio, oltre a
comunicare all’avente diritto il provvedimento di restituzione, deve dargli comunicazione, ai sensi dell’art. 150, comma 4, T.U. n. 115/2002, che le somme
o i valori, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell’avviso senza che l’avente
diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa ammende. L’ufficio
deve utilizzare il modello di comunicazione C, allegato alla citata nota ministeriale del 30-7-2009, indirizzato sia all’avente diritto, contenente l’avviso di
cui si è detto, sia alla società Equitalia Giustizia, per l’esecuzione del provvedimento.
Per la comunicazione indirizzata alla società, non si allega alcuna copia del
provvedimento di restituzione.
Non si procede alla comunicazione mediante il mod. C quando l’avente diritto
alla restituzione è ignoto o irreperibile.
Mediante un ulteriore Mod. C-bis – prima parte – deve essere data comunicazione alla società Equitalia Giustizia in ordine alla data di ricezione, da parte
dell’avente diritto, dell’avviso contenuto nel Mod. C, ai fini della devoluzione
delle risorse alla cassa delle ammende, ove le stesse non siano state ritirate
entro tre mesi.
Lo stesso Mod. C-bis - questa volta compilato nella seconda parte – deve essere utilizzato nelle ipotesi di restituzione sia all’avente diritto ignoto o irreperibile (che sia tale già nel corso del processo e per il quale, come si è detto, non
deve essere effettuata la comunicazione dell’avviso sopra indicato) sia all’avente
diritto al quale non è stato possibile notificare l’avviso di cui al Mod. C per
sopravvenuta irreperibilità. In entrambi i casi mediante il Mod. C-bis sono
comunicate alla società Equitalia Giustizia la data in cui il provvedimento di
restituzione è passato in giudicato o è divenuto definitivo e le relative informazioni sulle somme oggetto del provvedimento, ai fini della devoluzione delle
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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risorse alla cassa delle ammende, decorsi i sei mesi previsti dall’art. 154, comma 3, T.U. n. 115/2002.
Se si tratta di somme oggetto di sequestro conservativo, la comunicazione alla
società Equitalia Giustizia in ordine ai provvedimenti di assegnazione delle
predette somme deve essere effettuata utilizzando il modello C-ter.
Per la restituzione di somme nessun ulteriore adempimento è richiesto, ed in
particolare nessun mandato tratto dal registro Mod. IV deve essere emesso,
anche se si tratta di somme sequestrate anteriormente all’entrata in vigore delle norme sul F.U.G. Infatti, tutti i depositi, anche se anteriori, sono ormai regolati dalla nuova disciplina, mentre le precedenti norme in tema di emissione di
mandati devono ritenersi completamente superate, almeno per quando riguarda i depositi in materia penale.
I provvedimenti di confisca delle risorse sequestrate, sono comunicati alla società Equitalia Giustizia utilizzando il Mod. D allegato alla più volte citata
nota ministeriale del 30-7-2009. La comunicazione deve avvenire anche se si
tratta di risorse antecedenti all’istituzione del Fondo, e per questo motivo prese
in carico sul registro depositi Mod. I anziché sul registro F.U.G. La società
provvede quindi alla devoluzione allo Stato, dando comunicazione all’ufficio
giudiziario per la definizione della posizione di riferimento (a seconda, nel
registro Mod. F.U.G. o nel registro Mod. I).
Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati ai sensi dell’art. 151 T.U.
n. 115/2002 (vendita di beni sequestrati quando l’avente diritto alla restituzione è ignoto o irreperibile o comunque non ha provveduto al ritiro in cancelleria) – delle quali è stata già fatta comunicazione del loro versamento al F.U.G.
mediante il Mod. E – vengono versate dalla società Equitalia Giustizia alla
cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla vendita stessa, se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero
pagate dall’erario, così come indicato dall’ufficio giudiziario mediante il mod.
F23 precompilato. La società provvede a dare comunicazione all’ufficio giudiziario circa l’avvenuta devoluzione, ai finir la definizione della posizione di
riferimento nel relativo registro.
Allo stesso modo si procede per le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati — con esclusione del riversamento alla cassa ammende — dalle quali
vanno detratte le eventuali spese pagate dall’erario in base alle indicazioni contenute nel Mod. F23 precompilato dall’ufficio giudiziario.
Le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, già versate al F.U.G. al
momento della vendita, vengono dalla società definitivamente devolute in base
al provvedimento di destinazione, secondo le modalità rispettivamente indicate in precedenza per la restituzione o la confisca.
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Parte I - I servizi amministrativi
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9. Principali norme relative all’emissione dei mandati tratti sul
registro Mod. I
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I mandati sono distinti con numerazione progressiva annuale e debbono essere
predisposti in ogni parte dalla cancelleria e recare il bollo dell’ufficio e la firma, (in calce alla matrice, all’avviso destinato all’ufficio postale ed alla parte
destinata al beneficiario) del capo dell’ufficio giudiziario e della Cancelleria.
Dell’emissione di ciascun mandato deve essere:
1. addebitato l’importo nel corrispondente libretto e l’operazione deve essere
convalidata dalla firma del magistrato e del cancelliere;
2. fatta annotazione nel registro Mod. I a margine della relativa iscrizione con
l’indicazione degli estremi del mandato, importo e beneficiario, convalidata dalla firma del funzionario che provvede all’annotazione.
Il mandato non può essere ammesso al pagamento finché l’ufficio postale non
abbia ricevuto dalla cancelleria le parti 2a e 3a del mandato stesso e se non
siano state osservate tutte le formalità previste.
Competente ad emettere gli ordinativi di pagamento è la cancelleria dell’autorità giudiziaria che ha deciso il procedimento e che deve dare esecuzione al
provvedimento divenuto definito.
Per la compilazione dei mandati, relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei
depositi giudiziari, per l’assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, la cancelleria per ogni mandato deve riscuotere il corrispondente diritto di
cancelleria (cd. diritto di mandato). Tale disposizione si applica solo ai processi civili già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del
1° marzo 2002, quando le parti non si sono avvalsi delle disposizioni sul contributo unificato (art. 265, comma 4, D.P.R. 30-5-2002, n. 115), valendo per
tutti gli altri l’abrogazione delle norme sui diritti di cancelleria disposta dall’art. 299, D.P.R. 115/2002.
La parte quarta del mandato va consegnata direttamente al soggetto a cui favore il mandato è stato tratto, previa quietanza che deve essere rilasciata su carta
bollata amministrativa.
Nel caso di estinzione del deposito giudiziario conseguente al rimborso dell’intero importo depositato sul libretto Mod. B-1, si pone il problema della
liquidazione e della destinazione degli interessi nel frattempo maturati, giacché, come si ricorderà, a far data dal 30-6-2002 i depositi giudiziari sono produttivi di interessi. Questa è la procedura da seguire:
— il Cancelliere emette il mandato tratto sul registro Mod. IV di pareggiamento a saldo e compila il modulo di richiesta estinzione e comunicazione interessi, inoltrando entrambi all’Ufficio postale.;
— l’Ufficio postale completa la richiesta di estinzione, inserendo l’importo
degli interessi maturati, e rinvia la documentazione all’Ufficio giudiziario;
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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— a questo punto, il Cancelliere trascrive gli interessi maturati sul Mod. B-1
(e sul registro Mod. I) ed emette mandato per l’ammontare degli stessi, in
modo da azzerare il deposito, provvedendo ad annotare il mandato emesso
sia sul libretto che sul predetto registro, e annullando la relativa matrice
secondo la procedura di cui già si è detto;
— infine l’ulteriore mandato ed il libretto Mod. B-1 sono trasmessi all’Ufficio
postale per il rimborso della somma residua.
In alternativa è consentito richiedere il rimborso di somme con contestuale
estinzione del libretto di deposito senza richiedere preventivamente il calcolo
degli interessi a saldo. In tal caso le cancellerie devono trasmettere agli uffici
postali il libretto di deposito (mod. B-1) e il mandato, o più mandati (mod. IV)
qualora vi siano più beneficiari, osservando le seguenti istruzioni:
1. nel caso in cui vi sia un solo beneficiario sul mandato di pagamento dovrà
essere indicata la somma capitale accompagnata dalla frase «più interessi
di estinzione fino al soddisfo». Con un unico mandato verrà così corrisposta la quota capitale comprensiva degli interessi maturati. Gli uffici postali
effettuano mensilmente delle verifiche dei mandati ancora giacenti e provvedono a restituire alle cancellerie gli avvisi di quelli non presentati per la
riscossione nei termini di validità (cfr. infra).
2. qualora invece la somma depositata sul libretto e gli interessi maturati debbano essere corrisposti contemporaneamente a più soggetti su ogni mandato dovrà essere indicata la somma capitale spettante a ciascun beneficiario
accompagnata dalla frase «più …. % per interessi di estinzione» (es. 50%;
oppure 1/3, 1/4, a seconda dei casi). L’ufficio postale provvede alla ripartizione degli interessi secondo la misura indicata sul mandato.
Nell’ipotesi di estinzione del libretto con mandati multipli — è necessario che
i relativi beneficiari abbiano richiesto la restituzione delle somme depositate.
Al fine di agevolare le operazioni di rimborso degli uffici postali è opportuno
che la cancelleria inviti i singoli beneficiari — che non abbiano richiesto la
commutazione delle somme in vaglia o l’accredito sul c/c postale — a presentarsi per la riscossione nella stessa giornata. Le somme non riscosse nella medesima giornata potranno, comunque, essere rimborsate dall’ufficio postale
durante tutto il periodo di validità del mandato. Invece, le somme non riscosse
nei termini di validità del mandato verranno riversate su un nuovo libretto di
deposito giudiziario avente la medesima intestazione di quello estinto che verrà trasmesso alla cancelleria unitamente agli avvisi di emissione dei mandati
non riscossi (parte III del mod. IV).
Qualora invece debbano essere effettuate restituzioni di somme che non comportino l’estinzione del libretto sul mandato di pagamento dovrà essere indicata soltanto la somma da corrispondere al beneficiario. In tal caso, possono
essere corrisposti solamente gli interessi maturati al 31 dicembre dell’anno
precedente. Eventuali interessi maturati in corso d’anno (dal 1° gennaio alla
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Parte I - I servizi amministrativi
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data di restituzione delle somme) potranno essere corrisposti, a richiesta del
beneficiario, dopo la capitalizzazione che può avvenire al 31 dicembre o al
momento dell’estinzione del libretto (art. 3 D.M. 6 giugno 2002).
Gli interessi maturati al 31 dicembre dell’anno precedente vengono comunicati dagli uffici postali:
— ad esplicita richiesta dell’ufficio giudiziario;
— alla prima operazione effettuata sul libretto a richiesta dell’ufficio. Il nuovo
saldo sarà comprensivo degli interessi maturati.
Ove l’autorità giudiziaria, per ragioni di competenza, autorizzi rimborsi su
depositi ricevuti da uffici postali situati in altra località, la cancelleria che emette
il mandato deve inviare la parte 2a e 3a alla cancelleria esistente nella sede
dell’ufficio postale che emise il libretto e che deve eseguire il pagamento. Quest’ultima cancelleria descrive gli estremi del mandato stesso nel proprio registro memoriale e cura la consegna delle anzidette parti 2a e 3a all’ufficio postale, ritirandone ricevuta su detto registro.
Occorrendo trasmettere somme dovute a funzionari od Enti non aventi residenza o sede nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il pagamento o l’ufficio postale presso cui è stato rilasciato il libretto postale, il mandato deve essere intestato al predetto ufficio postale, il quale lo convertirà in
vaglia ordinario in favore dell’avente diritto, previa detrazione del costo del
modulo del vaglia e delle tasse di emissione.
La ricevuta del vaglia sarà allegata a tergo della matrice del mandato (registro
Mod. IV).
La predetta procedura di conversione in vaglia ordinario può essere adottata
anche per i mandati a favore di privati che acconsentano a sopportare la spesa
per l’emissione del vaglia.
I mandati di pagamento tratti sul registro Mod. I sono validi per due mesi, oltre
quello di emissione.
Trascorso tale termine, gli uffici postali devono restituire alla cancelleria gli avvisi relativi ai mandati non presentati per la riscossione nel periodo di validità.
Il beneficiario del mandato scaduto può richiedere la rinnovazione all’ufficio
giudiziario che lo emise, previa esibizione di quello scaduto.
Alla duplicazione dei mandati eventualmente smarriti, o distrutti prima del
pagamento, provvedono del pari le autorità che li emisero, previo accertamento del non avvenuto pagamento.
In tal caso le cancellerie per accertarsi che il mandato non sia stato già pagato,
ritirano dall’ufficio postale il relativo avviso.
Se un mandato viene smarrito, sottratto o distrutto dopo il pagamento, il capo
dell’ufficio giudiziario competente è tenuto a rilasciare un duplicato a richiesta
dell’amministrazione centrale delle poste, la quale cura a sua volta di farlo
quietanzare dal beneficiario.
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Capitolo 1 - Depositi giudiziari
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Qualora qualche mandato non possa essere pagato, perché irregolare o discordante dall’avviso, gli uffici postali devono ritirarlo, rilasciandone ricevuta Mod.
N., e rimetterlo subito alla cancelleria dalla quale fu rilasciato, insieme con
l’avviso corrispondente, per le opportune correzioni.
Così pure, nel caso che sia presentato qualche mandato del quale manchi l’avviso, gli uffici devono sospenderne il pagamento e chiedere l’avviso stesso alla
cancelleria.
Nel caso in cui il titolare del deposito si presenti per eccepire l’irregolarità del
mandato, l’ufficio di posta lo informa che il reclamo deve essere rivolto al capo
dell’ufficio giudiziario che ha emesso il mandato: se il mandato non è stato
ancora pagato ne sospende il pagamento dandone notizia con raccomandata al
capo dell’ufficio che ha rilasciato il mandato stesso.
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A norma dell’art. 1 D.L. 343/1948 i depositi costituiti da oltre trent’anni non possono essere
eliminati dall’ufficiale giudiziario perché si è verificata la prescrizione a vantaggio della amministrazione postale.
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Capitolo 2
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I corpi di reato
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1. Nozione di corpo di reato e decreto di sequestro. - 2. Redazione del verbale di sequestro. - 3. Riesame del
decreto di sequestro. - 4. Copie dei documenti sequestrati. - 5. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.
6. Registro dei corpi di reato ed attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. - 7. Fascicolo e
corpi di reato. - 8. Durata del sequestro ed eliminazione delle cose sequestrate. - 9. Eliminazione dei corpi di
reato confiscati. - 10. Vendita dei corpi di reato confiscati. - 11. Spese nella procedura di vendita.
12. Norme particolari per le materie esplodenti. - 13. Trasporto dei corpi di reato.
14. Cose sequestrate per reati di contrabbando. - 15. Statistica.
1. Nozione di corpo di reato e decreto di sequestro
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Costituiscono corpi di reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo. Costituiscono invece cose pertinenti al reato, quelle in senso lato connesse al reato, cioè quelle che servono anche indirettamente ad accertare la
consumazione del reato, il suo responsabile, le circostanze e comunque quelle
necessarie o anche solo utili per l’accertamento del fatto.
Per la particolare rilevanza probatoria che generalmente rivestono i corpi di
reato, l’art. 253 c.p.p. prevede che l’autorità giudiziaria dispone con decreto
motivato il sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.
Alla concreta esecuzione del sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria o un ufficiale di P.G. delegato con lo stesso decreto, avendo cura di
consegnare all’interessato, se presente, copia del decreto di sequestro (art. 253
c.p.p.).
Qualora il corpo del reato sia costituito da documenti, essi devono essere acquisiti, qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga. In particolare, i documenti provenienti dall’imputato, possono sempre essere acquisiti anche se sequestrati presso altri o da altri prodotti (art. 237 c.p.p.).
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2. Redazione del verbale di sequestro
A cura di chi procede al sequestro, viene redatto il verbale di sequestro che
contiene l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate
per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.
Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati,
numerati e timbrati.
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Parte II - I servizi penali
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Il verbale deve indicare anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall’art. 259, comma 1, secondo periodo, c.p.p. (1) può essere adottato
quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro.
Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di
legge e sottoscrive il verbale. L’inosservanza di queste formalità non esime il
custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla
relativa responsabilità disciplinare e penale.
Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta
l’indicazione del procedimento al quale si riferiscono (art. 81 Att. c.p.p.).
L’elenco delle cose sequestrate è formato assegnando un distinto numero a
ciascuna cosa sequestrata. Più cose sequestrate possono essere raggruppate
sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per
la loro individualità.
L’autorità che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo
di cose siano contraddistinti, mediante le modalità ritenute più idonee, da un
numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono
indicati nell’elenco sopra richiamato (art. 10 Regol. c.p.p.).
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3. Riesame del decreto di sequestro
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Contro il decreto di sequestro l’imputato o il suo difensore, la persona alla
quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma degli
articoli 257 e 324 c.p.p.
La richiesta di riesame non sospende, però, l’esecuzione del provvedimento
(art. 257 c.p.p.).
Tale richiesta va presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della
provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, entro
dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. La cancelleria deve immediatamente dare avviso all’autorità
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli
atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame. Con la richiesta di
riesame possono essere enunciati anche i motivi. Inoltre chi ha proposto la
richiesta ha la facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame,
facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
(1) Quando non è opportuno o possibile affidare in custodia le cose sequestrate alla cancelleria o alla segreteria, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e
nominando un altro custode idoneo a norma dell’art. 120 c.p.p.
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4. Copie dei documenti sequestrati
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Come detto in precedenza, l’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli
atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a
rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti
loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare
menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto
di avere copia del verbale dell’avvenuto sequestro.
Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non
possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia,
l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale
addetto, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati
che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro
non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati (art. 258 c.p.p.).
A norma dell’art. 366 c.p.p., il difensore ha diritto di esaminare i documenti
sequestrati nel luogo in cui si trovano e di estrarne copia.
5. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate
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Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le
sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in
relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo
imposto a fini di giustizia.
L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o
altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli
originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259 c.p.p.
L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne
verifica prima l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario.
Compiuto l’atto per cui è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e
la sottoscrizione (art. 261 c.p.p.).
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6. Registro dei corpi di reato ed attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
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A) Ricezione dei corpi di reato
L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria che procede al sequestro deve racchiudere il corpo di reato in un involucro sigillato sul quale devono essere indicate le generalità della persona sottoposta ad indagine o dell’imputato, il numero
del procedimento, la sommaria descrizione del contenuto e cognome, nome e
domicilio della persona alla quale il reperto appartiene e depositarlo in segreteria, unitamente al verbale di sequestro e all’elenco delle cose sequestrate.
Il cancelliere o il segretario, dopo aver verificato l’integrità dei sigilli, deve
provvedere ad iscrivere sul registro i corpi di reato e ad applicare allo stesso un
cartellino col numero di registrazione.
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B) Custodia delle cose sequestrate
Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria
(art. 259 c.p.p.). Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il
modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120 c.p.p. Il
difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si
trovano (art. 366, comma 1, c.p.p.).
All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di
presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene
previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al
custode può essere imposta una cauzione. Dell’avvenuta consegna, dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria (art. 259
c.p.p.).
I corpi di reato vanno custoditi in appositi locali espressamente destinati a tale
scopo e dotati di chiusure particolarmente idonee e di efficienti dispositivi di
sicurezza. Per i reperti di «valore» e per le sostanze stupefacenti, inoltre, è
prescritto l’uso della cassaforte.
Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.
L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima
l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario. Compiuto l’atto per cui si è resa necessaria
la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza
dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e
la sottoscrizione (art. 261 c.p.p.).
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L’art. 82, disp. att. c.p.p. rinvia ad un decreto ministeriale — mai emanato —
che dovrebbe dettare le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia
delle cose sequestrate. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
le cose sequestrate, che a norma dell’articolo 259 c.p.p. andrebbero depositate
nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del
tribunale e annotate nei relativi registri, mentre il denaro sequestrato, se l’autorità giudiziaria non dispone diversamente, è depositato nell’ufficio postale
secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari. La cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’articolo 83 disp. att. c.p.p.
Le disposizioni di cui agli artt. 82 e 83 disp. att. c.p.p. si applicano anche nei
procedimenti di competenza del giudice di pace (art. 22, Decreto Min. Giustizia 6-4-2001, n. 204): ne consegue che, non diversamente da quanto è previsto
nella disciplina generale, fino all’emanazione del regolamento richiamato dal
3° comma dell’art. 82 disp. att. c.p.p., le cose sequestrate andranno depositate
nella cancelleria del tribunale, la quale provvederà anche alla vendita o alla
distruzione nei casi indicati dal successivo art. 83.
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C) Registro dei corpi di reato
Le cose sequestrate custodite presso la cancelleria sono annotate in apposito registro dei corpi di reato — mod. 41 — nel quale la cancelleria indica il numero di
procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro
delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
Il registro, corredato di rubrica alfabetica, è diviso in due parti e la numerazione deve essere progressiva e continua:
— nella prima parte di detto registro vanno annotati i corpi di reato ordinari,
ossia quelli privi di particolare valore.
— nella seconda parte, invece, vanno annotati i soli reperti «di valore» tra i
quali vanno annoverati gli stupefacenti ed in genere le sostanze psicotrope,
le monete che il giudice ha ritenuto di dover conservare per esigenze processuali, i preziosi in genere ed oggetti aventi valore scientifico, artistico od
archeologico.
Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell’art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena
pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le
disposizioni dell’art. 261 c.p.p., relativo alla rimozione di sigilli. Allo stesso modo
si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati.
Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli altri.
L’Ispettorato Generale del Ministero della giustizia ha ritenuto che dovessero essere oggetto di
preventiva verificazione anche i reperti costituiti da stupefacenti. Tale verificazione rientra nelle
competenze dell’ufficio di procura.
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Parte II - I servizi penali
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La verifica non è tesa a stabilire l’esatta natura del reperto — il cui accertamento non può che
essere demandato ad un atto successivo — ma a descrivere ciò che appare, cioè cosa si presume
sia contenuto nell’involucro. L’adempimento è eseguito al fine di determinare esattamente la
responsabilità del dipendente «custode».
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Qualora in uno stesso procedimento vengono sequestrati più oggetti, essi costituiscono un unico corpo di reato e, pertanto, vanno registrati sotto un unico
numero d’ordine.
Un elenco delle cose sequestrate, possibilmente su carta colorata, deve essere
unito dal cancelliere agli atti del procedimento.
Su ciascun reperto oltre all’indicazione del contenuto dello stesso, bisogna
indicare il corrispondente numero del registro dei corpi di reato, oltre quello
del registro generale degli affari penali (art. 3 Reg. Esec. c.p.p.), mentre sulla
copertina del fascicolo deve essere segnalata la presenza di cose sequestrate
nell’ambito del procedimento (circ. Min. Giust. n. 468 prot. n. 131.39.75, in
data 18-3-1982).
Al reperto va applicato un cartellino, contenente i numeri del registro corpi di
reato e del processo cui esso si riferisce e l’indicazione dell’oggetto sequestrato, delle generalità dell’imputato e del titolo del reato per il quale si procede.
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D) Registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi
Il registro delle cose sequestrate e affidate in custodia a terzi (mod. 42) consente di operare un costante controllo, anche in relazione allo stato del processo,
sulla sorte dei beni in sequestro che per la loro natura o per legge sono custoditi
presso terzi depositari. Ciò, in considerazione delle conseguenze dannose per
l’Erario (dovute al pagamento delle indennità di custodia) in caso di mancata
adozione di provvedimenti di destinazione, ovvero di intempestiva esecuzione
di tali provvedimenti.
Il registro in argomento è tenuto non solo da tutti gli uffici giudicanti di 1°
grado — tribunali ordinari e relative sezioni distaccate, tribunali per i minorenni, uffici del giudice di pace — così come il registro mod. 41, ma anche dalle
procure presso i tribunali e i tribunali per i minorenni.
Ogni iscrizione effettuata sul registro modello 42 della procura è destinata a
rimanere pendente fino a quando il pubblico ministero, nel corso delle indagini
preliminari, ordini la restituzione delle cose sequestrate ovvero ne disponga la
vendita.
Nell’ipotesi in cui venga esercitata l’azione penale o sia stata richiesta l’archiviazione e sia stato emesso il provvedimento sulla destinazione del bene da
parte pubblico ministero, la segreteria deve annotare, sulla copertina del fascicolo processuale ed in particolare sull’elenco delle cose sequestrate allegato al
fascicolo stesso, l’avvenuta emissione del provvedimento. Nell’ipotesi, invece, in cui il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale senza disporre
in merito ai beni sequestrati, l’ufficio giudiziario ricevente, una volta acquisita
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la disponibilità del fascicolo e con essa quella del bene sequestrato, è tenuto ad
iscrivere il bene nel registro modello 42, comunicando il numero assegnato
all’iscrizione al funzionario preposto al servizio presso l’ufficio di procura per
le opportune annotazioni sull’omologo registro. Soltanto a seguito di tale comunicazione e della successiva annotazione, l’iscrizione effettuata sul mod. 42
della procura potrà considerarsi non più pendente.
Analogamente, dovrà procedersi nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad
altra autorità giudiziaria per competenza.
Anche nel caso in cui il pubblico ministero, non avendo disposto il dissequestro nel corso delle indagini preliminari, trasmetta il fascicolo processuale al
G.I.P. con richiesta di archiviazione, le cose sequestrate devono essere prese in
carico dalla cancelleria del giudice provvedendo all’iscrizione nel mod. 42; ciò
in quanto, nell’ipotesi in cui non debba essere ordinata la confisca, il provvedimento di restituzione deve essere adottato (d’ufficio) dal G.I.P. con l’archiviazione.
Limitatamente ai beni per i quali è stata disposta la restituzione, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 150 T.U. 115/2002 (v. infra), la pendenza nel
registro mod. 42 è determinata unicamente dalla mancata o incompleta esecuzione degli adempimenti di cancelleria volti alla rituale comunicazione all’avente
diritto del provvedimento di restituzione, contenente l’avviso che le spese di
custodia sono in ogni caso a carico dello stesso, decorsi i trenta giorni stabiliti:
una volta eseguito tale adempimento, l’affare non deve considerarsi più pendente. A cura della segreteria/cancelleria, la data della comunicazione deve
essere, poi, annotata nella colonna 13 del registro modello 42.
Il Ministero della giustizia a più riprese ha sottolineato la delicatezza del servizio relativo alla tenuta del registro in argomento. In particolare, nella circolare
D.A.G. del 15-6-2006 è stata richiamata l’attenzione dei Capi degli Uffici —
tenuti alla vigilanza sul servizio in relazione agli artt. 4 e 5 D.M. (Giustizia)
30-9-1989 — affinché provvedano a:
— individuare un responsabile della tenuta del registro modello 42;
— vigilare perché venga redatta annualmente la rassegna numerica delle posizioni ancora aperte, sottoscritta dal responsabile ed inviata al capo dell’ufficio;
— impartire opportune disposizioni per la più sollecita iscrizione sul registro
modello 42 di ogni bene sequestrato e per assicurare la maggiore diligenza
possibile nella tenuta di tale registro.
A tale riguardo, il funzionario responsabile degli adempimenti connessi alla
fase della convalida del sequestro deve:
— dare atto dell’esistenza di cose in sequestro sulla copertina del fascicolo,
con apposita annotazione;
— compilare l’elenco delle cose sequestrate da inserire nel fascicolo;
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— trasmettere copia del verbale di sequestro e del relativo provvedimento di
convalida al funzionario responsabile della tenuta del registro modello 42.
A sua volta, quest’ultimo è tenuto a segnalare il numero di presa in carico del
bene, da riportare sull’elenco delle cose sequestrate e sulla copertina del fascicolo.
Il magistrato, che omette o ritarda l’adozione dei provvedimenti in ordine alla
destinazione dei beni sequestrati, e il funzionario che non esegue o ritarda indebitamente l’esecuzione di provvedimento di restituzione o di vendita della
cosa sequestrata, sono responsabili di eventuali danni erariali conseguenti al
protrarsi della custodia.
7. Fascicolo e corpi di reato
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All’esito delle indagini preliminari, il P.M. deposita presso la cancelleria del
giudice dell’udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio. Unitamente a
tale richiesta viene trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, a meno che non debbano essere custoditi altrove.
Qualora il giudice dell’udienza preliminare disponga il giudizio, la cancelleria
dovrà provvedere alla formazione del fascicolo per il dibattimento (art. 431
c.p.p.). Si tratta di una competenza particolarmente significativa atteso il diverso regime probatorio che, nel sistema del nuovo codice di procedura penale,
viene riconosciuto agli atti contenuti in tale fascicolo rispetto a quelli raccolti
nel fascicolo del P.M.
Il fascicolo per il dibattimento contiene oltre agli atti relativi alla procedibilità
dell’azione penale, all’esercizio dell’azione civile e al certificato generale del
casellario giudiziale, anche i verbali dei cd. «atti irripetibili» compiuti dal P.M.
o dalla polizia giudiziaria ed il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
Anche nel caso di giudizio immediato, unitamente alla relativa richiesta, il P.M.
trasmette alla cancelleria del G.I.P. il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi
altrove.
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8. Durata del sequestro ed eliminazione delle cose sequestrate
Generalmente all’eliminazione del corpo di reato si procede a seguito di statuizione del giudice passata in giudicato.
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Tuttavia è possibile l’eliminazione anche precedentemente attraverso:
1. l’eliminazione dal proprio carico per trasferimento del processo al giudice
dell’impugnazione;
2. l’eliminazione delle cose sequestrate per distruzione;
3. l’eliminazione delle cose deteriorabili per distruzione o per vendita;
4. l’eliminazione per restituzione all’avente diritto, quando, nel corso del procedimento penale, il perdurare del sequestro non appare più necessario ai
fini penali.
Il giudice decide sulla definitiva sorte del corpo di reato o con la sentenza che
chiude il giudizio o con successiva ordinanza.
Può disporre:
— la restituzione del reperto all’avente diritto;
— la distruzione o vendita;
— la confisca.
Dell’attività di eliminazione, l’ufficio deve custodire la relativa documentazione, distinta per modalità (circ. Min. Giust., n. 4/4666/19.35/7a, in data 16.6.1982,
Aff. Civ., Uff. IV).
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A) Restituzione
Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
Nel caso sopra previsto, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei
crediti indicati nell’articolo 316 c.p.p.
Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi
quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321 c.p.p.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (art. 262
c.p.p.).
Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo
una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine
stabilito.
Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni (art. 85 disp. att. c.p.p.).
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B) Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se
non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può
essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p.
In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado,
mantenendo nel frattempo il sequestro.
Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il
pubblico ministero provvede con decreto motivato (art. 263 c.p.p.).
Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge
la relativa richiesta, gli interessati possono produrre opposizione sulla quale il
giudice provvede a norma dell’articolo 127 c.p.p.
Al termine delle indagini preliminari ed in particolare in caso di richiesta di
archiviazione, competente a disporre la restituzione delle cose sequestrate è il
giudice per le indagini preliminari.
Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione provvede il giudice dell’esecuzione (art. 263 c.p.p.).
L’art. 150, D.P.R. 30-5-2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), prevede che la restituzione dei beni sequestrati sia disposta dal magistrato
d’ufficio, o su richiesta dell’interessato esente da bollo. La restituzione è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto ed al custode.
Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la
custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o
sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a
persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a
norma dell’art. 324 c.p.p.
Con il provvedimento di restituzione è data comunicazione che le spese di
custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla
restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale
comunicazione senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.
C) Provvedimenti in caso di mancata restituzione
Il T.U. 115/2002 ha introdotto rilevanti modifiche anche in tema di restituzione
e vendita di beni sequestrati, oltre che di quelli confiscati, tenuto conto della
stretta connessione di tali temi con quello più generale delle spese di custodia
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e della relativa azione di recupero. Le modifiche consistono in sostanza in una
semplificazione e accelerazione della procedura di restituzione, rispetto alla
disciplina già prevista dagli artt. 264 e 265 c.p.p.: la pregressa procedura, contribuendo ad allungare i tempi di custodia, rendeva soltanto ipotetico il recupero delle spese sul ricavato della vendita, giacché il bene veniva venduto quando
ormai era privo di valore.
L’art. 151 T.U. 115/2002 — nella nuova formulazione introdotta dall’art. 9bis,
D.L. 30-6-2005, n. 115, conv. con modificazioni in L. 17-8-2005, n. 168 —
stabilisce che se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia
a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta
gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le
modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono
essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
Il provvedimento è comunicato all’avente diritto.
Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni
continui nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
L’elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne
dispone la distruzione.
Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali
l’avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.
La vendita dei beni, comunque disposta, è eseguita a cura dell’ufficio anche a
mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. Se però i beni da sottoporre a vendita hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, deve essere avvisato il Ministero della giustizia che può disporne l’invio al museo criminale o ad
altri istituti (musei, gabinetti scientifici, scuole).
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La comunicazione, accompagnata da una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile
all’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto, deve essere inviata al Dipartimento per gli
affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I, competente alla vigilanza e
al controllo dei corpi di reato.
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Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell’art.
151 T.U. n. 115/2002, affluiscono al Fondo Unico Giustizia (v. supra Parte I,
cap. I), istituito ai sensi dell’art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
conv., con modd., in L. 6 agosto 2008., n. 133; a tal fine, le predette somme
devono essere versate su un conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia
Giustizia presso Poste Italiane S.p.A.
Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di
avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle
ammende, dedotte le spese anticipate dall’erario e quelle prenotate a debito
nell’ambito della procedura di vendita (v. infra).
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Parte II - I servizi penali
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Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi
tre mesi dalla rituale comunicazione del provvedimento di restituzione, senza
che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro. Se l’avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori
sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la
sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.
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D) Distruzione di cose sequestrate (art. 260 c.p.p.)
L’autorità giudiziaria procede, anche su richiesta dell’organo accertatore, alla
distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche
all’esito di accertamenti tecnici non ripetibili — compiuti ai sensi dell’art. 360
c.p.p. — risulti evidente la violazione dei predetti divieti.
L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle
formalità indicate dall’art. 364 c.p.p. e ordina la distruzione della merce residua.
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Anche per le sostanze stupefacenti è prevista la campionatura, con la conseguente distruzione
della residua parte della sostanza. Tuttavia, se la sua conservazione è assolutamente necessaria
per il prosieguo delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento
motivato (art. 87, D.P.R. n. 309/90).
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Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria,
decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può
procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni
dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta
salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
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E) Distruzione o vendita delle cose deperibili (art. 260 c.p.p.)
Quando sussiste il pericolo che le cose sequestrate possano alterarsi, l’autorità
giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.
La vendita è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a
questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
L’autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni di distruzione o
vendita, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso
al difensore (artt. 83, disp. att. c.p.p.).
Le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili affluiscono al Fondo Unico
Giustizia, in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione delle stesse
(restituzione o confisca).
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Capitolo 2 - I corpi di reato
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F) Confisca (art. 240 c.p.)
Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prodotto
o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2. delle cose la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione
delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e quelle indicate sub 1) non si applicano se la
cosa appartiene a persona estranea al reato.
Le disposizioni sub 2) non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea
al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
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9. Eliminazione dei corpi di reato confiscati
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La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca,
salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. La vendita può essere
eseguita anche a mezzo degli istituti di vendita giudiziari (art. 13 Regol. c.p.p.).
Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può
disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il
sequestro.
Sono, tuttavia, previsti dei casi in cui i corpi di reato confiscati non possono
essere venduti, ma debbono essere altrimenti destinati.
I casi più frequenti sono:
a) il denaro liquido, le valute estere, i titoli al portatore e i titoli emessi o
garantiti dallo Stato, anche se non al portatore, ed i valori bollati sono devoluti direttamente all’Erario;
b) i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e
ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca
d’Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente
dopo che questo è diventato esecutivo.
La disposizione di cui sopra si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la
confisca (art. 88 disp. att. c.p.p.);
c) se i beni da sottoporre a vendita hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte deve essere avvisato il Ministero della Giustizia, che può
disporne l’invio al museo criminale o ad altri istituti (musei, gabinetti scientifici, scuole);
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Parte II - I servizi penali
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La comunicazione, accompagnata da una dettagliata relazione contenente ogni elemento
utile all’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto, deve essere inviata al Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I, competente
alla vigilanza e al controllo dei corpi di reato.
L’ufficio giudiziario quindi provvederà alla consegna del bene direttamente al museo criminale ovvero ad altro istituto designato solo dopo che gli siano comunicate le determinazioni
del ministero.
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d) gli strumenti metrici (bilance di qualsiasi tipo, manometri, campioni, misuratori di gas) devono essere trasmessi all’ufficio metrico.
Pure gli oggetti metrici non confiscati debbono essere trasmessi all’ufficio
metrico, il quale, se trattasi di oggetti irriducibili alla forma legale, richiede
all’autorità giudiziaria il provvedimento di confisca. Se invece si tratta di
strumenti riducibili e ne sia stata ordinata la restituzione, provvede per la
regolarizzazione e successiva restituzione, previo pagamento delle spese;
e) le sostanze stupefacenti devono, salvo assoluta necessità di conservazione,
essere distrutte; per la distruzione l’autorità giudiziaria si avvale di idonea
struttura pubblica locale o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni (art. 87 D.P.R. 9-10-1990, n. 309);
f) le armi di cui sia vietato il porto (stile, stiletti, pugnali, bombe, sfollagente,
noccoliere, etc.) e quelle di cui sia vietata la fabbricazione sono inviate alla
direzione di artiglieria. L’art. 10bis, L. 12-7-1991, n. 203, che ha sostituito
l’art. 33, L. 18-10-1975 n. 110, vieta la vendita, nelle pubbliche aste, delle
armi da guerra, tipo guerra e munizioni da guerra, armi e munizioni comuni
da sparo (artt. 1 e 2, L. 110/1975), onde per esse andrà, nei congrui casi,
disposto l’invio alla direzione di artiglieria ovvero ordinata la rottamazione.
Vengono così a mancare tutti i passati incombenti a carico della cancelleria
precedentemente previsti nell’ipotesi di vendita di armi, ivi compresa la
tenuta del «registro delle aste pubbliche di armi»;
g) le monete e i biglietti falsi di altri stati, dopo la confisca, vanno spediti
all’ufficio Interpol presso il Ministero dell’Interno (unitamente agli strumenti ed altri oggetti relativi alla falsificazione) per l’inoltro allo speciale
ufficio centrale internazionale che funziona all’Aja, incaricato di effettuare
le perizie tecniche sulle monete e banconote sospette di falsità;
h) gli arnesi da giuoco confiscati devono essere inviati alla direzione territoriale di artiglieria più vicina, a cura della quale verranno deformati per
renderli inservibili, utilizzandone la parte metallica. La spedizione sarà fatta ogni anno, salvo casi speciali.
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10. Vendita dei corpi di reato confiscati
I corpi di reato confiscati, con le eccezioni che abbiamo visto, sono venduti, a
cura del cancelliere, ai pubblici incanti ed il ricavato della vendita viene devoluto al patrimonio dello Stato.
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Il cancelliere, prima di procedere alla vendita, deve chiedere l’autorizzazione
al capo dell’ufficio giudiziario, il quale deve nominare uno stimatore che ha il
compito di fissare il prezzo minimo degli oggetti da vendere.
Alla vendita dei reperti dovrà darsi la massima pubblicità con la minima spesa.
A tal fine il provvedimento che dispone la vendita con l’elenco dei reperti e relativo
prezzo di stima deve essere affisso, per tre giorni consecutivi, nell’albo dell’ufficio
giudiziario e pubblicato, senza spese, nella cronaca locale di un giornale.
Si consiglia di trasmettere copia dell’avviso d’asta per la divulgazione anche ai
conciliatori e ai sindaci del mandamento.
I bandi di vendita debbono contenere il prezzo base attribuito in sede di stima
a ciascun oggetto e la descrizione non sommaria degli oggetti stessi.
La vendita delle cose confiscate è eseguita dalla cancelleria all’asta anche a
mezzo degli istituti di vendite giudiziarie (art. 13 disp. regol.).
Se i beni da sottoporre a vendita hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, e di conseguenza è stato dato avviso al Ministero della Giustizia, ai
sensi dell’art. 152 T.U. n. 115/2002, è necessario attendere le determinazioni
del Ministero; ed in particolare si potrà procedere alla vendita qualora si fosse
giunti a conclusione che i predetti beni non rivestono alcun interesse di carattere storico, artistico e/o archeologico.
Le armi da fuoco lunghe, che furono adoperate per la commissione di delitti,
vanno trasmesse all’Istituto Superiore di Polizia Scientifica in Roma per ragioni di istruzione professionale.
A tal fine il cancelliere compila un elenco descrittivo delle dette armi, con
indicazione specifica di tutte le caratteristiche (tipo, modello, matricola, calibro) e lo invia al predetto istituto, la cui direzione farà conoscere l’eventuale
suo interesse in relazione a tutte le armi descritte o ad alcune di esse, comunicando la data in cui ne curerà il prelievo.
Dopo l’esame e l’opportuno uso didattico, le armi prelevate saranno restituite
per la vendita.
L’aggiudicazione degli oggetti in vendita è fatta al maggior offerente, partendo
dal prezzo base fissato dall’esperto, quando, dopo una triplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una offerta maggiore.
Se la vendita non può ultimarsi nel giorno stabilito, è continuata nel giorno
seguente, con una comunicazione data al pubblico per mezzo del banditore.
Alla pubblica asta possono concorrere tutti tranne i minori, gli infermi di mente, il personale dell’ufficio che procede alla vendita, lo stimatore ed il banditore (art. 1471 c.c.).
Il pagamento del prezzo deve essere fatto in contanti.
Mano a mano che si svolgono le operazioni di vendita, il cancelliere redige
processo verbale, soggetto a registrazione presso il locale ufficio del registro,
che deve essere iscritto soltanto sul registro cronologico e sul repertorio e conservato, con i relativi atti, in apposite cartelle secondo l’ordine di data.
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Parte II - I servizi penali
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Nel verbale gli aggiudicatari devono essere indicati con le generalità complete,
in modo che sia possibile il controllo sulla legittimazione degli acquirenti a
partecipare all’asta.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati affluiscono al Fondo Unico Giustizia, e a tal fine devono essere versate su un conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.A.
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11. Spese nella procedura di vendita
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Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, qualora il
magistrato la disponga al di fuori di un provvedimento di confisca — e cioè
nell’ipotesi di avente diritto alla restituzione ignoto o irreperibile, nel caso di
custodia dispendiosa, nonché quando non si provvede al ritiro dei corpi di reato custoditi in cancelleria (art. 151 T.U. n. 115/2002) — le spese necessarie, a
norma dell’art. 155 T.U. n. 115/2002, sono prenotate a debito ovvero anticipate dall’erario.
Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per
le notificazioni civili a richiesta d’ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l’indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nell’elencazione non si fa riferimento all’imposta di registro dovuta sul verbale di vendita, trattandosi di imposta versata dall’acquirente.
Le spese prenotate o anticipate sono detratte dal ricavato della vendita dall’ufficio che procede, prima che l’eventuale residuo venga dato all’avente diritto
o, subordinatamente, alla Cassa delle ammende. Per ciò che concerne le spese
di custodia, è opportuno precisare che, sulla somma ricavata dalla vendita,
vanno recuperate soltanto quelle anticipate dall’erario successivamente al provvedimento di dissequestro.
Nel caso di vendita di beni confiscati, e quindi incamerati dall’erario, l’art. 156
T.U. 115/2002 individua le medesime voci di spesa oggetto di anticipazione.
Non sono invece considerate le spese prenotate a debito perché, trattandosi di
beni dello Stato, il problema del recupero sul ricavato non si pone. In tal caso,
il ricavato dalla vendita è versato all’erario, per il tramite del servizio riscossione tributi.
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Capitolo 2 - I corpi di reato
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12. Norme particolari per le materie esplodenti
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Le materie esplodenti, compresi i gas asfissianti o accecanti, non vanno conservati in cancelleria ma, appena sequestrati, dopo essere sottoposti a perizia,
sono inviati in casse o in speciali contenitori alla direzione di artiglieria, per
essere, di regola, distrutti.
Gli esplosivi ed i manufatti esplosivi che non rispondono ai necessari requisiti
di sicurezza, di trasportabilità e di conservazione debbono essere immediatamente distrutti, «nel luogo del rinvenimento», previa comunicazione all’autorità giudiziaria, in modo che possano essere eseguiti dalla predetta autorità i
rilievi fotografici ritenuti necessari, e previa compilazione di una precisa elencazione delle quantità e qualità di materiali da distruggere.
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13. Trasporto dei corpi di reato
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Quando i corpi di reato debbono essere rimossi dalla cancelleria che li ha in
custodia, il trasporto deve essere effettuato a mezzo dell’Arma dei carabinieri,
quando questa provvede contemporaneamente anche alla traduzione di persone detenute.
Se ciò non si verifica, a meno che il mancato trasporto possa arrecare pregiudizio ai fini di giustizia, i corpi di reato di poco valore, di piccole dimensioni e
non ingombranti, possono essere spediti agli uffici giudiziari per mezzo della
posta, con pacco assicurato, previamente annunciato all’ufficio destinatario
mediante speciale distinta in doppio esemplare, uno dei quali deve poi essere
restituito con l’attestazione del ricevimento del pacco.
Si precisa che in caso di consegna di reperti a periti per accertamenti tecnici,
deve essere fatta apposita annotazione a margine del relativo registro datata e
firmata dal perito stesso. Analoga operazione deve essere logicamente fatta
all’atto della restituzione del reperto.
14. Cose sequestrate per reati di contrabbando
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Norme particolari sono state dettate in tema di contrabbando di tabacchi lavorati. L’art. 3, L. 19-3-2001, n. 92 ha infatti stabilito che quando il decreto di
sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall’autorità
giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria ordina la
distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più
campioni, determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 264 c.p.p.
Inoltre, ai sensi dell’art. 301bis, D.P.R. 23-1-1973, n. 43 (come modificato
dalla citata legge 92/2001), i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di
polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in
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Parte II - I servizi penali
15. Statistica
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custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici
non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante
distruzione, sulla base di apposite convenzioni. L’ispettorato compartimentale
dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all’affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni, devono chiedere preventiva autorizzazione all’organo dell’autorità giudiziaria competente
per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Nel caso in cui dei beni per i quali si è già proceduto alla rottamazione sia poi disposto dal giudice il dissequestro, all’avente diritto è corrisposta
una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
Con il provvedimento definitivo di confisca i beni mobili di cui si è detto sono
assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso e, in mancanza di richiesta, vanno distrutti.
Infine, l’art. 221, D.P.R. 30-5-2002, n. 115 dispone che nei casi di applicazione
dell’art. 338, D.P.R. 43/1973, la cancelleria procedente provveda a tenere informato l’ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all’eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando. Infatti, poiché il pagamento della
multa o dell’ammenda inflitta al condannato per reati di contrabbando non
esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la
merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata, con questa norma si vuole evitare che l’ufficio finanziario richieda il pagamento del tributo evaso, quando
lo stesso è assorbito dal sequestro del bene.
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Nel gennaio di ogni anno la cancelleria compila un prospetto numerico dei
corpi di reato, ordinari e di valore, dal quale deve risultare il movimento ad
essi relativo durante l’anno precedente.
Al prospetto deve essere unita una relazione del capo dell’ufficio, il quale dà
atto alla verifica effettuata sulla tenuta del registro e sulla conservazione dei
corpi di reato.
Alla fine di ogni anno solare, in calce all’ultimo numero dei corpi di reato
iscritto nell’anno, devono essere riportati tutti i numeri dei corpi di reato per i
quali non si sia ancora provveduto alla loro eliminazione, con la specifica distinzione tra quelli sequestrati in procedimenti in corso e quelli per i quali è già
stato emesso un provvedimento di destinazione non ancora eseguito.
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Capitolo 3
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Casellario giudiziale,
anagrafe delle sanzioni amministrative
e relativi carichi pendenti
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Sommario
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1. Premesse generali. - 2. Provvedimenti iscrivibili. - 3. Contenuto degli estratti dei provvedimenti iscrivibili.
- 4. Eliminazione delle iscrizioni. - 5. Competenze degli uffici. - 6. Procedure di iscrizione. - 7. Servizi
certificativi. - 8. Norme fiscali. - 9. Controversie in materia di iscrizioni e certificati.
1. Premesse generali
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Per casellario giudiziale si intende quel servizio gestito dagli uffici giudiziari
finalizzato alla raccolta e conservazione delle notizie relative ad alcuni provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa, nonché al rilascio, a richiesta di uffici o enti pubblici e di privati, delle relative certificazioni.
Accanto al tradizionale casellario, recentemente è stata istituita l’anagrafe delle sanzioni amministrative, finalizzata a svolgere le medesime funzioni del
primo, ma con riferimento alle sanzioni inflitte agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Frutto della prassi, infine, è il servizio dei carichi pendenti, attraverso cui sono
rilasciate certificazioni riguardanti la presenza o meno, nel registro delle notizie di reato, di iscrizioni relative a procedimenti penali in cui l’interessato ha
assunto la qualità di imputato.
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Per molto tempo, la materia è stata disciplinata da disposizioni di varia origine e rango, stratificatesi nel corso di oltre settanta anni. L’originaria legislazione del 1931 (R.D. 18-6-1931, n. 778
e relativo decreto ministeriale di attuazione – D.M. 6-10-1931) disciplinava organicamente solo
la materia del casellario giudiziale in rapporto al coevo codice di procedura penale; successivamente, sono intervenute norme di settore che hanno integrato la disciplina rispetto a particolari
processi (la legislazione del 1934-1935 relativa al processo minorile) o a particolari provvedimenti (quelli di condanna a pene sostitutive, con la L. 24-11-1981, n. 689; quelli della sezione di
sorveglianza, con la L. 26-7-1975, n. 354).
Il codice di rito dell’88 e le relative norme di attuazione hanno poi notevolmente innovato la
disciplina delle iscrizioni ed eliminazioni dei provvedimenti e dei certificati – anche in riferimento al processo minorile. Infine, sono intervenute ulteriori norme: nell’ambito della disciplina penale del giudice di pace, introdotta con D.Lgs. 28-8-2000, n. 274, sono state dettate disposizioni particolari per i reati demandati alla sua cognizione ed è stata prevista la competenza di
questo ufficio per il rilascio di certificati, mentre contestualmente alla introduzione nell’ordinamento della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dagli amministratori, di
cui al D.Lgs. 8-6-2001, n. 231, è stata prevista l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e sono stati disciplinati i certificati richiedibili.
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Parte II - I servizi penali
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Il risultato di tutto ciò è stato una confusa frammentazione del quadro normativo, tale da rendere
difficile all’operatore e all’interprete l’esatta ricostruzione del sistema, a cui bisogna aggiungere
gli ostacoli oggettivamente frapposti dalla norma alla completa informatizzazione delle procedure.
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Con D.P.R. 14-11-2002, n. 313 (di seguito, testo unico) è stato approvato il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, entrato in vigore il 30-3-2003.
Oggetto del testo unico sono le norme che disciplinano l’iscrizione, l’eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati del casellario giudiziale, del
casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché quelle che disciplinano i relativi servizi certificativi e le procedure degli e tra gli uffici coinvolti.
Con il T.U. 313/2002 è stata effettuata una notevole attività di riordino della
materia, finalizzata all’armonizzazione dei vari istituti, in modo da ricondurre
il materiale normativo sparso ad un sistema unitario ed omogeneo di disciplina
sostanziale e procedurale. Tale riordino ha investito più ambiti, ma le novità
più importanti riguardano l’istituzione del casellario dei carichi pendenti —
esteso anche agli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dagli
enti — ed il servizio di certificazione sia del casellario che dell’anagrafe.
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La materia del casellario dei carichi pendenti — che nell’abrogato codice di rito non era regolamentata — è stata oggetto di una prima disciplina solo con l’art. 110 disp. att. c.p.p., che
prevedeva un servizio centralizzato informatico mai entrato in funzione; tuttavia, la materia dei
carichi pendenti è concretamente esistita nella prassi dell’ordinamento già prima del nuovo codice di procedura, con una disciplina (peraltro dettata da circolari ministeriali) che fa perno sulle
iscrizioni relative alla qualità di imputato risultanti nel luogo di residenza. La criticità principale
di tale sistema veniva chiaramente data dalla conoscibilità molto parziale delle pendenze, giacché le uniche conoscibili erano solo quelle presso l’ufficio del circondario di residenza dell’imputato, alle quali vanno aggiunte quelle relative a reati di tipo mafioso (per le quali sono state
dettate disposizioni ministeriali particolari). Attraverso il testo unico la materia è stata raccordata con quella speculare del casellario giudiziale, sotto il profilo della formazione e gestione della
banca dati centralizzata.
Discorso analogo vale per l’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: il D.Lgs. 8-6-2001, n. 231, che ha introdotto nell’ordinamento la responsabilità
amministrativa degli enti per reati commessi dagli amministratori, ha previsto espressamente
solo l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il casellario giudiziale centrale,
individuando i provvedimenti iscrivibili e i casi di esclusione, sul modello del casellario giudiziale. Tuttavia, in sede di redazione del nuovo testo unico si è ritenuto che non vi fossero ostacoli
a disciplinare pure l’istituto dei carichi pendenti, anche perché, si è argomentato, il D.Lgs. 231/
2001 rinvia alle disposizioni del codice di procedura e relative norme di attuazione, in quanto
compatibili, e quindi anche al citato art. 110 disp. att. c.p.p. Con il testo unico la materia è stata
quindi raccordata con quella speculare del casellario dei carichi pendenti, sotto il profilo della
formazione e gestione centralizzata della banca dati.
Con riferimento al tipo di certificati richiedibili e ai soggetti aventi diritto, la normativa previgente dettava disposizioni puntuali solo per i certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, modellando questi ultimi su quelli; tuttavia, le
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 315
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norme concernenti i primi sono state sempre riferite anche ai certificati dei carichi pendenti,
naturalmente nella misura della compatibilità con la diversa materia. Il testo unico ha reso esplicito tale collegamento, individuando espressamente i certificati richiedibili e i soggetti legittimati. Inoltre, in osservanza ad un preciso criterio direttivo espresso dalla legge delega, ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli
richiedibili dagli interessati, distinguendoli da quelli richiedibili dall’autorità giudiziaria.
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Il testo unico ha poi il pregio di aver armonizzato la materia trattata con le
modifiche intervenute in settori contigui dell’ordinamento. In particolare, non
sono stati inseriti tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale quelli
relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza (in quanto si tratta di provvedimenti iscritti nel registro dello stato civile), nonché quelli che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell’imputato (in quanto l’istituto è da ritenersi superato con l’avvento della
disciplina sul patteggiamento); ed ancora, per i provvedimenti di espulsione
degli stranieri, la disciplina è stata raccordata con il testo unico in materia di
immigrazione.
Si evidenzia inoltre che i profili procedurali ed organizzativi della materia come
espressa dal testo unico sono fortemente innovativi in termini di semplificazione e razionalizzazione dell’assetto preesistente. Al centro di tutto vi è il sistema informativo automatizzato, che è il supporto alla base di tutte le procedure
per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione, conservazione dei dati e dei servizi certificativi,
anche nei rapporti con l’utenza.
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Peraltro, sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli artt. 39 e 42
T.U. sono disciplinate in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure
possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
L’accesso al sistema da parte degli utenti è subordinato all’espletamento di una procedura atta a
consentirne l’identificazione e la registrazione da parte del sistema, secondo le modalità indicate
dal decreto del direttore generale della giustizia penale, in data 25-1-2007. Gli uffici interessati
che richiedono la registrazione per l’accesso al sistema, devono comunicare preliminarmente
all’ufficio centrale il nominativo di un referente, che assume la responsabilità della gestione
degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.
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In breve, ecco le ulteriori novità del testo unico:
— scompaiono le vecchie schede e i collegati fogli complementari con cui
venivano fatte le iscrizioni al casellario e le successive annotazioni;
— si ridisegnano i compiti dei diversi uffici coinvolti nella materia, ed in primo
luogo dell’ufficio iscrizione (e cioè l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha
emesso il provvedimento soggetto ad iscrizione o a eliminazione), al quale spetta
in via principale la funzione di inserimento ed eliminazione dei dati;
— i servizi certificativi sono stati innovati sotto più profili, tra cui emerge l’ampliamento del numero degli uffici competenti al rilascio del certificato;
— ulteriore novità in tema di servizi certificativi è data dall’introduzione della
visura a richiesta degli interessati;
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— sono individuate modalità per garantire la corretta attribuzione dell’iscrizione al soggetto o all’ente cui il provvedimento si riferisce, in particolar
modo attraverso il codice identificativo del soggetto ed il numero identificativo del procedimento;
— è stata introdotta, infine, l’acquisizione diretta del certificato dal sistema da
parte degli uffici dell’autorità giudiziaria.
L’art. 2 del testo unico dà una specifica definizione degli istituti in argomento:
a) «casellario giudiziale» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
b) «casellario dei carichi pendenti» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
c) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l’insieme
dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità
giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del D.Lgs.
8-6- 2001, n. 231;
d) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli
enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di
personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del D.Lgs. 8-6- 2001, n. 231.
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2. Provvedimenti iscrivibili
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Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i seguenti provvedimenti in
materia penale, civile o amministrativa:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati
da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli artt. 730 e ss.
c.p.p., salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle
ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali
e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la
grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 317
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f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una
misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e
i provvedimenti di conversione di cui all’art. 66, comma 3, e all’art. 108,
comma 3, della L. 24-11-1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari emessi dal pubblico ministero nella fase dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 656, comma 5, 657 e 663 c.p.p.;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali, di cui all’art. 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di
cui all’art. 24, R.D.L. 20-7-1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27-5-1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli
di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione dello straniero a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs.
25-7-1998, n. 286, come sostituito dall’art. 15, L. 30-7-2002, n. 189;
r) i provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’art.
13, D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, come modificato dall’art. 12, L. 30-7-2002,
n. 189;
s) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
t) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.
Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto i provvedimenti in
virtù dei quali si assume la qualità di imputato o comunque si incide su tale
qualità, e precisamente:
a) i provvedimenti giudiziari di cui all’art. 60, comma 1, c.p.c., il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all’art. 636, comma 1, c.p.p. — questi ultimi due in quanto
comportano la riassunzione della qualità di imputato — nonché i provvedimenti giudiziari previsti dall’’art. 3, D.Lgs. 28-8-2000, n. 274 nell’ambito
dei procedimenti penali innanzi al giudice di pace;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull’imputazione, emesso
nelle fasi e nei gradi successivi.
318
A
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Parte II - I servizi penali
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Nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono
per estratto i provvedimenti rilevanti emessi nell’ambito delle procedure relative alla responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, e precisamente:
a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8-6-2001, n. 231;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle stesse sanzioni;
c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.
Nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato — che ha una funzione speculare rispetto al casellario dei carichi pendenti — si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito
amministrativo dipendente da reato;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
3. Contenuto degli estratti dei provvedimenti iscrivibili
©
Ai sensi dell’art. 4, T.U., ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è
iscritto nel casellario giudiziale per estratto contenente i seguenti dati:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona
cui si riferisce il provvedimento.
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ht
Il codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato
dell’Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia; per il cittadino di Stato dell’Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente
all’Unione europea, è il codice individuato attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell’interno;
2. numero identificativo del procedimento.
yr
Esso corrisponde al numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato; questo numero identifica il procedimento per tutta la
sua durata, anche quando a questo se ne aggiungono altri relativi ad ulteriori stadi e gradi –
numero del registro generale presso il dibattimento, il GIP o la corte di appello, ecc.;
C
op
3. autorità che ha emesso il provvedimento;
4. data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
Inoltre, l’estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, in base al
tipo di provvedimento, i seguenti dati:
1. luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 319
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2. pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di concorso formale o di reato
continuato, di cui all’art. 81 c.p. e nell’ipotesi di connessione tra procedimenti, alcuni dei quali di competenza del giudice di pace;
3. misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
I medesimi dati devono essere contenuti nell’estratto dei provvedimenti iscritti
nel casellario dei carichi pendenti, a norma dell’art. 7 T.U., con la precisazione, ovviamente, che i dati da iscrivere possono cambiare a seconda del tipo di
provvedimento. Così, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio non potrà
contenere dati relativi alla pena, alle circostanze, ecc., che saranno invece contenuti in una sentenza di condanna non definitiva.
Sostanzialmente simili i dati contenuti nell’estratto da iscrivere nell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, con gli adattamenti richiesti dalla natura del soggetto cui l’iscrizione si riferisce: un ente e non una persona fisica. Sicché a norma dell’art. 11 T.U., accanto alla denominazione e al codice identificativo
dell’ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario — e cioè il suo codice fiscale
— e agli altri dati indicati dall’art. 4 (ma in riferimento alla violazione amministrativa e non alla commissione di reati), sono richiesti anche quelli relativi al rappresentante legale. Allo stesso modo, l’indicazione della sanzione amministrativa applicata dovrà fare riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di pluralità di illeciti (di cui all’art. 21, D.Lgs. 231/2001), in
maniera del tutto speculare a quanto previsto in riferimento all’art. 81 c.p.
La disposizione è ricalcata anche nell’art. 13 T.U., con riguardo ai dati contenuti nell’estratto da iscrivere nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato. Anche in tal caso, vale il richiamo ai diversi tipi di provvedimenti, secondo quanto è stato precisato a proposito del casellario dei carichi pendenti.
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4. Eliminazione delle iscrizioni
C
op
Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
— ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o per abolizione
del reato;
— ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali
il giudice dell’esecuzione ha sospesa l’esecuzione o disposto la restituzione
nel termine, ai sensi dell’art. 670 c.p.p.;
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Parte II - I servizi penali
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— ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere
per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in
caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il
termine per l’impugnazione;
— ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena o della non menzione, trascorsi
dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo
estinta;
— ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità
emessi dal giudice di pace — ovvero da altro giudice, limitatamente però ai
reati di competenza del giudice di pace — trascorsi tre anni dal giorno in
cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
— ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace — ovvero da altro giudice, limitatamente però ai reati di competenza del giudice
di pace — trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita
se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
— ai provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero, quando sono
annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini indicati in precedenza decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è
stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l’iscrizione relativa a quest’ultimo.
Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate
al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono,
eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
Per quanto riguarda le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti, queste
sono eliminate, ovviamente, quando viene meno il principale presupposto
dell’iscrizione, e quindi alla cessazione della qualità di imputato, che si realizza, a norma dell’art. 60 c.p.p., quando non è più soggetta a impugnazione
la sentenza di non luogo a procedere, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. Inoltre, in corrispondenza a quanto previsto per il casellario
giudiziale — e non poteva essere diversamente — le iscrizioni vengono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona
alla quale si riferiscono.
Per ciò che riguarda le iscrizioni nell’anagrafe delle sanzioni amministrative, il
testo unico, riprendendo la originaria disposizione contenuta nel D.Lgs. 231/
.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 321
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2001, stabilisce all’art. 11 che le predette iscrizioni sono eliminate trascorsi
cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi
dieci anni dal giorno in cui è cessata l’esecuzione di qualunque altra diversa
sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito
amministrativo. Mentre, in parallelo a quanto previsto per il casellario dei carichi pendenti, le iscrizioni dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto
al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato.
5. Competenze degli uffici
se
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Il titolo VI del T.U. 313/2002 individua le competenze dei diversi uffici coinvolti nella materia in argomento.
Alcuni uffici (territoriali e locali) rilasciano certificati e consentono la visura
delle iscrizioni, mentre altri (l’ufficio iscrizione, in via principale, e l’ufficio
centrale) provvedono all’inserimento dei dati nel sistema e alla loro eliminazione.
Es
Ai fini del controllo e della verifica degli accessi al sistema e delle operazioni svolte dai diversi
uffici coinvolti e dai diversi utenti all’interno degli uffici, sono stati istituiti, a norma dell’art. 10
D.Dir.le 25-1-2007, i seguenti registri informatizzati:
©
a) il registro delle attività, che consente agli uffici, attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di
controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di acquisizione dei
dati, della data e della tipologia delle stesse;
b) il registro dei certificati e delle visure, che consente agli uffici, attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di
certificazione e visura dei dati.
ig
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L’integrità dei predetti registri è verificata dall’ufficio centrale con frequenza almeno mensile.
Le registrazioni contenute nei registri e nei log del sistema sono conservate per un periodo di
dieci anni.
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A) Ufficio iscrizione
Per «ufficio iscrizione» si intende l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso
il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione. Esso ha il
compito di iscrivere l’estratto nel sistema ed eliminare dal sistema le iscrizioni di
tutti i provvedimenti, esclusi quelli che sono di competenza dell’ufficio centrale.
C
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Ai sensi dell’art. 13, D.Dir.le 25-1-2007, presso ogni ufficio giudiziario sono costituiti uno o più
uffici iscrizione con provvedimento del dirigente che nomina il responsabile e disciplina il funzionamento di ciascun ufficio iscrizione, anche per quanto riguarda l’assegnazione dei diversi
profili di abilitazione degli utenti al sistema.
Ciascun ufficio iscrizione è abilitato in via esclusiva alla modifica o alla rettifica dei dati relativi ai
provvedimenti che ha iscritto per estratto nel sistema. Tuttavia, a norma del successivo art. 31, alla
variazione dei dati memorizzati nel sistema, a seguito del cambiamento o della rettifica dei dati
anagrafici, provvede senza ritardo, su comunicazione da parte dei comuni, l’ufficio locale nel cui
322
A
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Parte II - I servizi penali
p.
ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione ovvero l’ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita
nel territorio dello Stato: in tal caso, l’ufficio locale assume le funzioni dell’ufficio iscrizione.
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Per ciò che riguarda l’eliminazione, bisogna distinguere: per le eliminazioni
basate sul decorso del tempo l’ufficio iscrizione è quello presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione; mentre per
le altre eliminazioni è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento da cui deriva l’eliminazione dell’iscrizione.
In particolare, per consentire l’eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall’esecuzione della pena, la cancelleria del giudice dell’esecuzione è tenuta a comunicare all’ufficio iscrizione l’avvenuta esecuzione della
pena pecuniaria e di ogni altra pena.
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Ai fini dell’eliminazione, il sistema, mediante procedure automatizzate, rende disponibile per
ciascun ufficio iscrizione l’elenco dei provvedimenti da eliminare, ad eccezione di quelli di
competenza dell’ufficio centrale. L’elenco è consultabile dall’ufficio iscrizione in tempo reale
attraverso le procedure rese disponibili sul sistema.
L’ufficio iscrizione, verificata la correttezza della segnalazione, provvede ad eliminare fisicamente le
iscrizioni dal sistema. A seguito di tale procedura sono eliminati automaticamente anche tutti i provvedimenti collegati. Il sistema conserva, solo a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati.
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L’iscrizione o l’eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario
è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il
provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
L’ufficio iscrizione verifica l’esistenza nel fascicolo dei codici identificativi
delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento;
verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell’estratto. All’esito della verifica:
— se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad
inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai
sensi degli artt. 42 e 43 T.U.;
— se riscontra nel provvedimento dati mancanti o incompleti, lo segnala all’autorità competente alla correzione, e in particolare, a seconda della natura del provvedimento, al giudice penale ai sensi dell’art. 130 c.p.p., al giudice civile o amministrativo ai sensi dell’art. 288, secondo comma, c.p.c., o
all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento;
— se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti
nel sistema, dopo aver verificato che il contrasto non derivi da errori materiali di inserimento dei dati nel sistema ovvero da errori sanabili mediante
la procedura della correzione di errore materiale, effettua la segnalazione al
pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40 T.U.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 323
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Nel caso di correzione di errore materiale relativo a un provvedimento già iscritto da altro
ufficio iscrizione, l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di
correzione ne cura l’iscrizione nel sistema e ne trasmette l’estratto all’ufficio che ha iscritto
il provvedimento oggetto della correzione, affinché proceda senza ritardo alla rettifica dei
dati. La medesima procedura si applica anche nel caso di provvedimenti che decidono sulle
questioni concernenti le iscrizioni ai sensi dell’art. 40 del T.U.;
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— al di fuori dei casi sopra indicati, alla correzione di errori materiali incorsi
al momento dell’inserimento dei dati nel sistema e rilevati dopo la validazione, provvede senza ritardo lo stesso ufficio iscrizione su disposizione
del dirigente o di persona da lui delegata, anche a seguito di segnalazione di
terzi.
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B) Ufficio territoriale
Per «ufficio territoriale» si intende l’ufficio presso il giudice di pace che ha
competenza in materia.
L’ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
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C) Ufficio locale
Per «ufficio locale» si intende l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale
per i minorenni, che ha competenze in materia.
L’ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere e consente la visura delle iscrizioni.
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Tale ufficio, a differenza di quello territoriale, rilascia anche i certificati richiesti da autorità
straniere perché si è ritenuto di concentrare in meno uffici quest’ultima competenza, occorrendo
maggiori competenze per il rilascio (la valutazione in ordine all’esistenza di convenzioni internazionali).
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Nei casi in cui transitoriamente è previsto che all’immissione dei dati nel sistema e alla loro eliminazione provvede l’ufficio locale, questo assume altresì
tutte le funzioni dell’ufficio iscrizioni (v. infra).
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D) Ufficio centrale
Per «ufficio centrale» si intende l’ufficio presso il Ministero della giustizia,
che ha competenze in materia.
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Come si è visto, sia l’ufficio iscrizione che l’ufficio centrale provvedono all’inserimento dei dati
nel sistema e alla loro eliminazione; tuttavia, tale funzione è svolta principalmente dall’ufficio
iscrizione, che ha competenza generale, mentre l’ufficio centrale la svolge solo in casi determinati, quando cioè, per diverse ragioni, il legislatore ha ritenuto non opportuna la ripartizione
della funzione tra tutti gli uffici che emettono il provvedimento. Per l’ufficio centrale, poi, questa funzione residuale in tema di iscrizione ed eliminazione si aggiunge alla funzione cruciale
nell’ambito del sistema informativo automatizzato (v. infra), cui si collegano diversi compiti, e
a quella collegata di supporto alle competenze istituzionali del Ministero della giustizia.
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Parte II - I servizi penali
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Più specificamente, l’ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative
ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di
consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza, si cui si dirà;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema
informativo automatizzato, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio,
trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire
o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Inoltre, per quanto riguarda l’attività residuale di iscrizione, previa verifica dei dati
nelle stesse forme e modalità previste per l’ufficio iscrizione, l’ufficio centrale:
— iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
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L’autorità che emette i predetti provvedimenti ne dà comunicazione all’ufficio centrale senza ritardo. Tale competenza, peraltro, è prevista a partire dalla data di adozione del decreto
dirigenziale previsto dall’art. 20, comma 4, T.U. (art. 12, decreto dir.le 25-1-2007);
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— iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti
i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono,
su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia.
L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In
tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di
decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari, all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio iscrizione trasmette senza indugio la
richiesta all’ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 325
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— iscrive nel sistema l’estratto del decreto di grazia comunicato senza ritardo
dal Ministero della giustizia.
Riguardo, ancora, all’attività di eliminazione, l’ufficio centrale provvede ad
eliminare dal sistema, mediante procedura automatizzata, le iscrizioni relative
a persone morte, la cui notizia è ricevuta dai comuni competenti, le iscrizioni
relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei
provvedimenti giudiziari relativi a minori.
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Transitoriamente, sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni ai fini dell’eliminazione per morte, il comune comunica il decesso delle persone non all’ufficio centrale, ma a quello locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L’ufficio locale
elimina le relative iscrizioni. Per le persone nate all’estero, o delle quali non si è potuto accertare
il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l’ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso
il Tribunale per i minorenni di Roma.
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Infine, l’ufficio centrale svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale.
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo
anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e,
in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle
competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini
stranieri.
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6. Procedure di iscrizione
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L’ufficio iscrizione iscrive nel sistema informativo automatizzato i provvedimenti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, previa verifica della completezza dei
dati a tal fine necessari.
Terminata l’iscrizione l’ufficio procede alla validazione dei dati relativi al
provvedimento che ha iscritto per estratto nel sistema. A tale operazione consegue l’immodificabilità dei dati iscritti e, contestualmente, la disponibilità
informatica di questi ai fini del rilascio dei relativi certificati. La validazione è
consentita solo in assenza di errori ovvero in presenza di anomalie che l’ufficio
dichiara accettate.
Il provvedimento iscritto risulta nella fase denominata «in lavorazione» finché non è completata la procedura di verifica e di validazione. Fino al completamento della procedura, il provvedimento è visibile all’autorità giudiziaria
per i certificati che essa acquisisce per ragioni di giustizia – ma, con riguardo a
tali provvedimenti in fase di lavorazione, senza efficacia certificativa e con
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Parte II - I servizi penali
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apposita avvertenza – nonché agli uffici iscrizione, ai soli fini del completamento della iscrizione.
I dati relativi ai provvedimenti validati possono essere modificati solo a seguito
di «svalidazione» da parte dell’ufficio iscrizione. Il sistema consente la svalidazione del provvedimento solo se ne viene indicata la relativa motivazione.
Il sistema autorizza la modifica del dato anagrafico da parte dell’ufficio iscrizione o dell’ufficio locale solo se tra le iscrizioni presenti a carico del soggetto
riscontra almeno un provvedimento iscritto dall’ufficio e comunque previa
operazione di svalidazione. La modifica del dato anagrafico comporta la creazione di un nuovo soggetto e il trasferimento a suo carico dei provvedimenti
svalidati o che risultano in lavorazione. Della modifica suddetta deve essere
data comunicazione agli uffici interessati.
Qualora l’ufficio iscrizione, nel momento di curare l’iscrizione di un provvedimento giudiziario collegato ad altro provvedimento, dovesse riscontrare la
mancata iscrizione del provvedimento giudiziario da collegare, esso dovrà provvedere:
a) ad inserire un provvedimento denominato provvisorio ovvero fittizio. Il provvedimento è «fittizio» solo nei casi in cui il provvedimento mancante non
sia iscrivibile ai sensi degli artt 3 e 9 T.U. ovvero risulti eliminato dalla
banca dati del casellario giudiziale per motivi diversi dal compimento dell’ottantesimo anno di età, ovvero del diciottesimo anno per i provvedimenti
riguardanti minori, o ancora dalla morte della persona iscritta;
b) a sollecitare, senza ritardo, l’ufficio iscrizione competente, anche per via
telematica e limitatamente ai provvedimenti provvisori;
c) a validare il provvedimento di sua pertinenza appena pervenuta la comunicazione dell’avvenuto inserimento del provvedimento mancante.
L’ufficio iscrizione competente provvede, senza ritardo e comunque entro e
non oltre dieci giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante ovvero a comunicare per via telematica all’ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell’iscrizione. Nel caso
di accertata impossibilità di portare a termine la procedura, l’ufficio iscrizione
ne dà comunicazione all’ufficio centrale.
Ai sensi dell’art. 18 D. Dir.le 25-1-2007, in attesa della realizzazione delle
funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte — che sono i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia da cui sono generati i dati per l’iscrizione, l’aggiornamento e l’eliminazione dei provvedimenti (Re.Ge., SIES, ecc.)
e che in futuro dovranno garantire l’alimentazione «automatica» della banca
dati del sistema informativo — i provvedimenti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative vengono transitoriamente iscritti nel sistema dall’ufficio iscrizione competente, per via telematica, mediante funzioni di immissione dei dati.
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Sempre transitoriamente ed in deroga alla disciplina che regola le competenze
tra i vari uffici, tenuto conto della non completa operatività del sistema di interconnessione tra le diverse articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche amministrazioni, il menzionato art. 18 stabilisce che per l’inserimento dei
dati nel sistema:
— gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie militari e quelli del giudice
di pace non connessi alla «Rete Unitaria della Giustizia –RUG», non potendo direttamente provvedere all’iscrizione, devono trasmettere senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto del provvedimento
da iscrivere all’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui
è riferita l’iscrizione;
— gli uffici iscrizione presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza devono
trasmettere senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto
del provvedimento da iscrivere all’ufficio locale nel cui ambito territoriale
è nata la persona cui è riferita l’iscrizione;
— gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie requirenti devono trasmettere senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto del
provvedimento da iscrivere all’ufficio locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.
Per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio
dello Stato, in tutti i predetti casi la trasmissione va fatta all’ufficio locale presso il Tribunale di
Roma.
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In via transitoria, in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo
della Corte di cassazione e delle relative funzioni di interconnessione telematica con gli altri sistemi fonte e con il casellario, la competenza per l’iscrizione
del provvedimento divenuto irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte
di cassazione è individuata secondo le modalità finora osservate.
I provvedimenti sono iscritti nel sistema dall’ufficio competente, senza ritardo
e, comunque, entro dieci giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto
definitivo ovvero, nel caso di provvedimenti non definitivi, dalla data in cui il
provvedimento e’ pubblicato nelle forme di legge.
Infine, l’iscrizione nel sistema dei dati relativi ai provvedimenti iscrivibili nel
casellario dei carichi pendenti e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi ai sensi degli artt. 6 e 12 del T.U., di competenza dell’ufficio
iscrizione, è assicurata dal momento dell’acquisizione delle relative informazioni a seguito dell’operatività delle funzioni di interconnessione telematica
con i sistemi fonte.
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7. Servizi certificativi
Il titolo VII, capo I, del testo unico disciplina il contenuto e le modalità di
rilascio dei certificati del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pen-
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Parte II - I servizi penali
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denti richiedibili dall’autorità giudiziaria, dal difensore, dagli interessati, dalle
amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, da autorità particolari nel caso di certificato per ragioni di elettorato.
Il testo unico riprende la disciplina originaria relativa solo ai certificati del
casellario giudiziale e la estende all’analoga ipotesi dei certificati del casellario dei carichi pendenti. Inoltre, equipara i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall’interessato,
distinguendoli da quelli richiedibili dall’autorità giudiziaria, cui rimane equiparato quello richiesto dal difensore in casi particolari.
Il capo II disciplina invece i servizi certificativi dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato. Peraltro, anche in tal caso il testo
unico ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori
di pubblici servizi a quelli richiedibili dall’ente interessato, distinguendoli da
quelli richiedibili dall’autorità giudiziaria.
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Si tenga però presente che la certificazione su base nazionale relativa al casellario dei carichi
pendenti e all’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi potrà essere assicurata
solo dal momento dell’acquisizione delle relative informazioni a seguito dell’operatività delle
funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte da cui derivano tali informazioni.
Fino a quel momento, il predetto certificato riguarderà le iscrizioni relative ai procedimenti
penali pendenti nel registro generale delle notizie di reato tenuto dalla Procura della Repubblica
a cui è richiesto il rilascio.
È stata invece ritenuta superata la limitazione che, per disposizione ministeriale, vedeva competente al rilascio la sola Procura della Repubblica competente in base al luogo di residenza del
richiedente. Infatti, con nota prot. m_dg.DAG.0097709.U, in data 19-7-2010, il Ministero della
giustizia — dopo aver ricordato che con la futura attuazione del nuovo sistema del certificato
nazionale dei carichi pendenti ciascun ufficio sarà in grado di fornire informazioni complete
relativamente a tutte le iscrizioni effettuate sull’intero territorio nazionale a carico di una data
persona — ha chiarito che nelle more non sussiste alcun divieto al rilascio del certificato dei
carichi pendenti anche a persone non residenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale
dell’ufficio a cui lo stesso è richiesto.
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Sono competenti al rilascio dei certificati, nonché delle visure senza efficacia certificativa (v. infra), tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Per
il rilascio dei certificati richiesti dalle autorità interessate di Stati dell’Unione europea, nei casi previsti dal testo unico, o da altre autorità straniere, nei
casi previsti dalle convenzioni internazionali, sono competenti tutti gli uffici
locali.
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Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema informativo automatizzato, l’ufficio che
riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l’ufficio centrale. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati
rispetto alla data di richiesta del certificato, l’ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza
provvede all’invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Tutti i certificati sono rilasciati nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 329
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Peraltro, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 40 D.P.R. 30-5- 2002, n. 115
— che dovrà disciplinare ex novo il diritto di certificato e individuarne i nuovi importi — il certificato
è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
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Al fine di rispondere a specifiche esigenze espresse dalla normativa sul trattamento dei dati personali, è disposto che dal certificato non risulta il codice
identificativo della persona o dell’ente cui si riferisce il provvedimento.
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A) Certificati acquisiti dall’autorità giudiziaria
Gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero
possono acquisire dal sistema informativo, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto o a un determinato ente.
Il pubblico ministero può altresì acquisire dal sistema il certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura
penale, previa però autorizzazione del giudice procedente. La medesima facoltà è riconosciuta anche al difensore.
Le modalità tecnico operative per consentire all’autorità giudiziaria l’acquisizione dei predetti certificati sono state dettate dall’art. 25, D. Dir.le 25-1-2007.
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B) Certificati richiesti dall’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti senza motivare la richiesta. La medesima regola vale anche
per l’ente interessato che richiede il certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
La richiesta deve essere fatta per iscritto unitamente alla esibizione o allegazione di copia del documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero una delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è un ente, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
Il certificato del casellario giudiziale a richiesta dell’interessato può essere
generale, penale o civile.
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1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a
norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per
reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p. a seguito della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
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c) alle condanne per i reati di bigamia per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito
revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p. (sentenze di patteggiamento) e ai decreti
penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la
relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da
un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate.
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Inoltre, se è stata dichiarata la riabilitazione speciale in favore di soggetti minori prevista
dalla normativa di settore, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
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2. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle già viste per il certificato generale ed inoltre quelle relative ai provvedimenti
amministrativi di espulsione dello straniero e ai provvedimenti giudiziari che decidono il
ricorso avverso i primi.
3. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
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a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano
stati revocati; ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno,
salvo che siano stati revocati;
b) ai provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi;
c) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del
condannato.
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Nel certificato del casellario dei carichi pendenti a richiesta dell’interessato
sono riportate le iscrizioni esistenti ad accezione di quelle relative:
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a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma
dell’art. 175 c.p, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati di bigamia per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione
prevista dall’art. 556 c.p.;
d) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p. (sentenze di patteggiamento) e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un
giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
Infine, nel certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, quando è richiesto dall’ente interessato, sono rispettiva-
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 331
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mente riportate le iscrizioni ivi esistenti, ad accezione di quelle relative ai
provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti
di applicazione della sanzione pecuniaria all’esito del procedimento per decreto.
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C) Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di
ottenere i medesimi certificati richiedibili dai soggetti interessati, purché
relativi a persone maggiori di età, e dagli enti interessati, quando tali certificati sono necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Peraltro, subito dopo
l’emanazione del testo unico, ci si è resi conto che il rilascio dei certificati
con le medesime esclusioni previste per i certificati rilasciati a richiesta
dell’interessato non consentiva alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di acquisire quelle informazioni indispensabili per
l’espletamento delle attività connesse ad alcuni procedimenti (si pensi, ad
esempio, al procedimento per revisioni delle patenti, al rilascio di passaporti, o di licenze di porto d’armi, ecc.). La soluzione è stata trovata nell’attuazione parziale e transitoria delle acquisizioni dirette da parte delle
amministrazioni e dei gestori, ai sensi dell’art. 39 T.U., realizzata con i
decreti dirigenziali 1-4-2003 e 11-2-2004.
Successivamente, l’art. 30 D. Dir.le 25-1-2007 ha stabilito che la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 39 del T.U., consentita dalle vigenti disposizioni
legislative o regolamentari, è effettuata, per via telematica ed a fronte di richieste specifiche e puntuali, mediante tempestiva attestazione o certificazione;
dispone altresì che in attesa di ulteriori decreti dirigenziali per l’individuazione delle modalità tecnico operative necessarie alla funzione, trova ancora applicazione il decreto 11-2-2004.
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D) Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale.
L’interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta,
mentre i soggetti diversi dall’interessato possono richiedere lo stesso certificato previsto nell’ambito della disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e
revisione delle liste elettorali.
E) Visura delle iscrizioni
L’art. 33 T.U. ha introdotto un’importante innovazione a vantaggio degli interessati:
con lo strumento della visura questi possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a
loro carico nel sistema, comprese, quindi, quelle che non compaiono nel certificato
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Parte II - I servizi penali
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richiesto dall’interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici
servizi, e che compaiono invece nei certificati acquisiti dall’autorità giudiziaria.
Infatti, l’esclusioni di alcune iscrizioni dal certificato è dettata a favore dell’interessato — che ha il vantaggio di non veder comparire sul certificato stesso alcuni
reati di minore gravità — ma tale esclusione può anche produrre effetti dannosi
al medesimo interessato, il quale non è in grado di controllare l’esattezza delle
iscrizioni a suo carico risultanti nel sistema e che l’autorità giudiziaria utilizza.
D’altra parte la conoscenza di tutte le iscrizioni a proprio carico è in conformità
con i principi della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Al fine quindi di consentire all’interessato di conoscere tutte le iscrizioni esistenti e nello stesso tempo di distinguere questa possibilità dal diritto al certificato,
viene espressamente precisato che tale conoscenza non ha efficacia certificativa.
Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
La visura può essere chiesta dalla sola persona o ente interessato, e cioè il
soggetto cui si riferiscono le iscrizioni presenti nel sistema. Se riguarda un
ente, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti odo ordinamenti.
Per le altre modalità tecniche operative ai fini del concreto esercizio di questa
opportunità, si veda l’art. 27, D. Dir.le 25-1-2007.
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F) Disposizioni transitorie
In via transitoria, l’art. 23 del decreto 25-1-2007 stabilisce che per i certificati
richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, i
servizi certificativi in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono assicurati dai soli uffici locali.
Agli stessi uffici locali sono altresì affidati:
a) in materia di casellario giudiziale, il rilascio dei certificati richiesti dall’interessato, quelli richiesti dal difensore, i certificati per uso elettorale, i certificati richiesti dall’autorità giudiziaria — limitatamente agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero non collegati alla RUG — nonché dei certificati richiesti dalle autorità straniere;
b) in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il
rilascio dei certificati richiesti dall’ente interessato, nonché quelli richiesti
dall’autorità giudiziaria — limitatamente agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero non collegati alla RUG.
Inoltre, sempre in via transitoria, sono competenti a consentire la visura i soli
uffici locali.
Infine, in attesa della realizzazione delle funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte di cui si è detto, la certificazione dei carichi pendenti in
materia di casellario e di illeciti amministrativi dipendenti da reato è assicurata
transitoriamente, su base locale, dagli uffici delle procure della Repubblica
presso i tribunali in conformità alle disposizioni del pubblico ministero.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 333
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8. Norme fiscali
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I certificati richiesti dagli interessati in materia civile e quelli generali del casellario giudiziale sono soggetti all’imposta di bollo, mentre tutti quelli relativi
alla materia penale ne sono esenti, in virtù dell’art. 29, tariffa all. A annessa al
D.P.R. n. 642/1972.
Le istanze per il rilascio di qualsiasi tipo di certificato sono esenti da bollo.
Alla stessa disciplina sono soggetti i certificati richiesti per uso lavoro, mentre
l’esenzione dal bollo sussiste per i certificati necessari per l’iscrizione nelle
liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione
e per i certificati per uso adozione.
Per ogni tipo di certificato richiesto dall’interessato è dovuto un diritto di certificato di euro 3,54. Se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro
3,54 (art. 273, D.P.R. 30-5-2002, n. 115).
Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 196, D.P.R. 115/2002,
il pagamento del diritto di certificato è effettuato mediante l’applicazione di
marche da bollo, da applicarsi sull’istanza di rilascio. Il funzionario addetto
all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche e attesta
l’avvenuto pagamento del diritto sul certificato rilasciato, mentre rifiuta di rilasciare il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello
stabilito (artt. 284 e 285, D.P.R. 115/2002).
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9. Controversie in materia di iscrizioni e certificati
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Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti decide il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale
nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o delle quali non è
stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide sempre il Tribunale di
Roma.
In ogni caso, il tribunale decide in composizione monocratica e con le forme
stabilite dall’art. 666 c.p.p. per il procedimento di esecuzione.
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Capitolo 3
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Casellario giudiziale,
anagrafe delle sanzioni amministrative
e relativi carichi pendenti
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1. Premesse generali. - 2. Provvedimenti iscrivibili. - 3. Contenuto degli estratti dei provvedimenti iscrivibili.
- 4. Eliminazione delle iscrizioni. - 5. Competenze degli uffici. - 6. Procedure di iscrizione. - 7. Servizi
certificativi. - 8. Norme fiscali. - 9. Controversie in materia di iscrizioni e certificati.
1. Premesse generali
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Per casellario giudiziale si intende quel servizio gestito dagli uffici giudiziari
finalizzato alla raccolta e conservazione delle notizie relative ad alcuni provvedimenti in materia penale, civile ed amministrativa, nonché al rilascio, a richiesta di uffici o enti pubblici e di privati, delle relative certificazioni.
Accanto al tradizionale casellario, recentemente è stata istituita l’anagrafe delle sanzioni amministrative, finalizzata a svolgere le medesime funzioni del
primo, ma con riferimento alle sanzioni inflitte agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Frutto della prassi, infine, è il servizio dei carichi pendenti, attraverso cui sono
rilasciate certificazioni riguardanti la presenza o meno, nel registro delle notizie di reato, di iscrizioni relative a procedimenti penali in cui l’interessato ha
assunto la qualità di imputato.
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Per molto tempo, la materia è stata disciplinata da disposizioni di varia origine e rango, stratificatesi nel corso di oltre settanta anni. L’originaria legislazione del 1931 (R.D. 18-6-1931, n. 778
e relativo decreto ministeriale di attuazione – D.M. 6-10-1931) disciplinava organicamente solo
la materia del casellario giudiziale in rapporto al coevo codice di procedura penale; successivamente, sono intervenute norme di settore che hanno integrato la disciplina rispetto a particolari
processi (la legislazione del 1934-1935 relativa al processo minorile) o a particolari provvedimenti (quelli di condanna a pene sostitutive, con la L. 24-11-1981, n. 689; quelli della sezione di
sorveglianza, con la L. 26-7-1975, n. 354).
Il codice di rito dell’88 e le relative norme di attuazione hanno poi notevolmente innovato la
disciplina delle iscrizioni ed eliminazioni dei provvedimenti e dei certificati – anche in riferimento al processo minorile. Infine, sono intervenute ulteriori norme: nell’ambito della disciplina penale del giudice di pace, introdotta con D.Lgs. 28-8-2000, n. 274, sono state dettate disposizioni particolari per i reati demandati alla sua cognizione ed è stata prevista la competenza di
questo ufficio per il rilascio di certificati, mentre contestualmente alla introduzione nell’ordinamento della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dagli amministratori, di
cui al D.Lgs. 8-6-2001, n. 231, è stata prevista l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e sono stati disciplinati i certificati richiedibili.
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Parte II - I servizi penali
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Il risultato di tutto ciò è stato una confusa frammentazione del quadro normativo, tale da rendere
difficile all’operatore e all’interprete l’esatta ricostruzione del sistema, a cui bisogna aggiungere
gli ostacoli oggettivamente frapposti dalla norma alla completa informatizzazione delle procedure.
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Con D.P.R. 14-11-2002, n. 313 (di seguito, testo unico) è stato approvato il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, entrato in vigore il 30-3-2003.
Oggetto del testo unico sono le norme che disciplinano l’iscrizione, l’eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati del casellario giudiziale, del
casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché quelle che disciplinano i relativi servizi certificativi e le procedure degli e tra gli uffici coinvolti.
Con il T.U. 313/2002 è stata effettuata una notevole attività di riordino della
materia, finalizzata all’armonizzazione dei vari istituti, in modo da ricondurre
il materiale normativo sparso ad un sistema unitario ed omogeneo di disciplina
sostanziale e procedurale. Tale riordino ha investito più ambiti, ma le novità
più importanti riguardano l’istituzione del casellario dei carichi pendenti —
esteso anche agli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dagli
enti — ed il servizio di certificazione sia del casellario che dell’anagrafe.
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La materia del casellario dei carichi pendenti — che nell’abrogato codice di rito non era regolamentata — è stata oggetto di una prima disciplina solo con l’art. 110 disp. att. c.p.p., che
prevedeva un servizio centralizzato informatico mai entrato in funzione; tuttavia, la materia dei
carichi pendenti è concretamente esistita nella prassi dell’ordinamento già prima del nuovo codice di procedura, con una disciplina (peraltro dettata da circolari ministeriali) che fa perno sulle
iscrizioni relative alla qualità di imputato risultanti nel luogo di residenza. La criticità principale
di tale sistema veniva chiaramente data dalla conoscibilità molto parziale delle pendenze, giacché le uniche conoscibili erano solo quelle presso l’ufficio del circondario di residenza dell’imputato, alle quali vanno aggiunte quelle relative a reati di tipo mafioso (per le quali sono state
dettate disposizioni ministeriali particolari). Attraverso il testo unico la materia è stata raccordata con quella speculare del casellario giudiziale, sotto il profilo della formazione e gestione della
banca dati centralizzata.
Discorso analogo vale per l’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: il D.Lgs. 8-6-2001, n. 231, che ha introdotto nell’ordinamento la responsabilità
amministrativa degli enti per reati commessi dagli amministratori, ha previsto espressamente
solo l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative presso il casellario giudiziale centrale,
individuando i provvedimenti iscrivibili e i casi di esclusione, sul modello del casellario giudiziale. Tuttavia, in sede di redazione del nuovo testo unico si è ritenuto che non vi fossero ostacoli
a disciplinare pure l’istituto dei carichi pendenti, anche perché, si è argomentato, il D.Lgs. 231/
2001 rinvia alle disposizioni del codice di procedura e relative norme di attuazione, in quanto
compatibili, e quindi anche al citato art. 110 disp. att. c.p.p. Con il testo unico la materia è stata
quindi raccordata con quella speculare del casellario dei carichi pendenti, sotto il profilo della
formazione e gestione centralizzata della banca dati.
Con riferimento al tipo di certificati richiedibili e ai soggetti aventi diritto, la normativa previgente dettava disposizioni puntuali solo per i certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, modellando questi ultimi su quelli; tuttavia, le
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 315
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norme concernenti i primi sono state sempre riferite anche ai certificati dei carichi pendenti,
naturalmente nella misura della compatibilità con la diversa materia. Il testo unico ha reso esplicito tale collegamento, individuando espressamente i certificati richiedibili e i soggetti legittimati. Inoltre, in osservanza ad un preciso criterio direttivo espresso dalla legge delega, ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli
richiedibili dagli interessati, distinguendoli da quelli richiedibili dall’autorità giudiziaria.
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Il testo unico ha poi il pregio di aver armonizzato la materia trattata con le
modifiche intervenute in settori contigui dell’ordinamento. In particolare, non
sono stati inseriti tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale quelli
relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza (in quanto si tratta di provvedimenti iscritti nel registro dello stato civile), nonché quelli che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell’imputato (in quanto l’istituto è da ritenersi superato con l’avvento della
disciplina sul patteggiamento); ed ancora, per i provvedimenti di espulsione
degli stranieri, la disciplina è stata raccordata con il testo unico in materia di
immigrazione.
Si evidenzia inoltre che i profili procedurali ed organizzativi della materia come
espressa dal testo unico sono fortemente innovativi in termini di semplificazione e razionalizzazione dell’assetto preesistente. Al centro di tutto vi è il sistema informativo automatizzato, che è il supporto alla base di tutte le procedure
per le attività degli e tra gli uffici coinvolti concernenti l’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione, conservazione dei dati e dei servizi certificativi,
anche nei rapporti con l’utenza.
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Peraltro, sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli artt. 39 e 42
T.U. sono disciplinate in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure
possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
L’accesso al sistema da parte degli utenti è subordinato all’espletamento di una procedura atta a
consentirne l’identificazione e la registrazione da parte del sistema, secondo le modalità indicate
dal decreto del direttore generale della giustizia penale, in data 25-1-2007. Gli uffici interessati
che richiedono la registrazione per l’accesso al sistema, devono comunicare preliminarmente
all’ufficio centrale il nominativo di un referente, che assume la responsabilità della gestione
degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.
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In breve, ecco le ulteriori novità del testo unico:
— scompaiono le vecchie schede e i collegati fogli complementari con cui
venivano fatte le iscrizioni al casellario e le successive annotazioni;
— si ridisegnano i compiti dei diversi uffici coinvolti nella materia, ed in primo
luogo dell’ufficio iscrizione (e cioè l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha
emesso il provvedimento soggetto ad iscrizione o a eliminazione), al quale spetta
in via principale la funzione di inserimento ed eliminazione dei dati;
— i servizi certificativi sono stati innovati sotto più profili, tra cui emerge l’ampliamento del numero degli uffici competenti al rilascio del certificato;
— ulteriore novità in tema di servizi certificativi è data dall’introduzione della
visura a richiesta degli interessati;
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Parte II - I servizi penali
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— sono individuate modalità per garantire la corretta attribuzione dell’iscrizione al soggetto o all’ente cui il provvedimento si riferisce, in particolar
modo attraverso il codice identificativo del soggetto ed il numero identificativo del procedimento;
— è stata introdotta, infine, l’acquisizione diretta del certificato dal sistema da
parte degli uffici dell’autorità giudiziaria.
L’art. 2 del testo unico dà una specifica definizione degli istituti in argomento:
a) «casellario giudiziale» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
b) «casellario dei carichi pendenti» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
c) «anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato» è l’insieme
dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità
giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del D.Lgs.
8-6- 2001, n. 231;
d) «anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli
enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di
personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del D.Lgs. 8-6- 2001, n. 231.
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2. Provvedimenti iscrivibili
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Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i seguenti provvedimenti in
materia penale, civile o amministrativa:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati
da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli artt. 730 e ss.
c.p.p., salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle
ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali
e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la
grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 317
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f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una
misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e
i provvedimenti di conversione di cui all’art. 66, comma 3, e all’art. 108,
comma 3, della L. 24-11-1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari emessi dal pubblico ministero nella fase dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 656, comma 5, 657 e 663 c.p.p.;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali, di cui all’art. 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di
cui all’art. 24, R.D.L. 20-7-1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27-5-1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli
di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione dello straniero a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs.
25-7-1998, n. 286, come sostituito dall’art. 15, L. 30-7-2002, n. 189;
r) i provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’art.
13, D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, come modificato dall’art. 12, L. 30-7-2002,
n. 189;
s) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
t) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.
Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto i provvedimenti in
virtù dei quali si assume la qualità di imputato o comunque si incide su tale
qualità, e precisamente:
a) i provvedimenti giudiziari di cui all’art. 60, comma 1, c.p.c., il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all’art. 636, comma 1, c.p.p. — questi ultimi due in quanto
comportano la riassunzione della qualità di imputato — nonché i provvedimenti giudiziari previsti dall’’art. 3, D.Lgs. 28-8-2000, n. 274 nell’ambito
dei procedimenti penali innanzi al giudice di pace;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull’imputazione, emesso
nelle fasi e nei gradi successivi.
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Parte II - I servizi penali
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Nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono
per estratto i provvedimenti rilevanti emessi nell’ambito delle procedure relative alla responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, e precisamente:
a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8-6-2001, n. 231;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle stesse sanzioni;
c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.
Nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato — che ha una funzione speculare rispetto al casellario dei carichi pendenti — si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito
amministrativo dipendente da reato;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
3. Contenuto degli estratti dei provvedimenti iscrivibili
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Ai sensi dell’art. 4, T.U., ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è
iscritto nel casellario giudiziale per estratto contenente i seguenti dati:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona
cui si riferisce il provvedimento.
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Il codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato
dell’Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia; per il cittadino di Stato dell’Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente
all’Unione europea, è il codice individuato attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell’interno;
2. numero identificativo del procedimento.
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Esso corrisponde al numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato; questo numero identifica il procedimento per tutta la
sua durata, anche quando a questo se ne aggiungono altri relativi ad ulteriori stadi e gradi –
numero del registro generale presso il dibattimento, il GIP o la corte di appello, ecc.;
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3. autorità che ha emesso il provvedimento;
4. data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
Inoltre, l’estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, in base al
tipo di provvedimento, i seguenti dati:
1. luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
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2. pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di concorso formale o di reato
continuato, di cui all’art. 81 c.p. e nell’ipotesi di connessione tra procedimenti, alcuni dei quali di competenza del giudice di pace;
3. misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
I medesimi dati devono essere contenuti nell’estratto dei provvedimenti iscritti
nel casellario dei carichi pendenti, a norma dell’art. 7 T.U., con la precisazione, ovviamente, che i dati da iscrivere possono cambiare a seconda del tipo di
provvedimento. Così, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio non potrà
contenere dati relativi alla pena, alle circostanze, ecc., che saranno invece contenuti in una sentenza di condanna non definitiva.
Sostanzialmente simili i dati contenuti nell’estratto da iscrivere nell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato, con gli adattamenti richiesti dalla natura del soggetto cui l’iscrizione si riferisce: un ente e non una persona fisica. Sicché a norma dell’art. 11 T.U., accanto alla denominazione e al codice identificativo
dell’ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario — e cioè il suo codice fiscale
— e agli altri dati indicati dall’art. 4 (ma in riferimento alla violazione amministrativa e non alla commissione di reati), sono richiesti anche quelli relativi al rappresentante legale. Allo stesso modo, l’indicazione della sanzione amministrativa applicata dovrà fare riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di pluralità di illeciti (di cui all’art. 21, D.Lgs. 231/2001), in
maniera del tutto speculare a quanto previsto in riferimento all’art. 81 c.p.
La disposizione è ricalcata anche nell’art. 13 T.U., con riguardo ai dati contenuti nell’estratto da iscrivere nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato. Anche in tal caso, vale il richiamo ai diversi tipi di provvedimenti, secondo quanto è stato precisato a proposito del casellario dei carichi pendenti.
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4. Eliminazione delle iscrizioni
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Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
— ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o per abolizione
del reato;
— ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali
il giudice dell’esecuzione ha sospesa l’esecuzione o disposto la restituzione
nel termine, ai sensi dell’art. 670 c.p.p.;
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Parte II - I servizi penali
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— ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere
per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in
caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il
termine per l’impugnazione;
— ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena o della non menzione, trascorsi
dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo
estinta;
— ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità
emessi dal giudice di pace — ovvero da altro giudice, limitatamente però ai
reati di competenza del giudice di pace — trascorsi tre anni dal giorno in
cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
— ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace — ovvero da altro giudice, limitatamente però ai reati di competenza del giudice
di pace — trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita
se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
— ai provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero, quando sono
annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini indicati in precedenza decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è
stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l’iscrizione relativa a quest’ultimo.
Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate
al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono,
eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
Per quanto riguarda le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti, queste
sono eliminate, ovviamente, quando viene meno il principale presupposto
dell’iscrizione, e quindi alla cessazione della qualità di imputato, che si realizza, a norma dell’art. 60 c.p.p., quando non è più soggetta a impugnazione
la sentenza di non luogo a procedere, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. Inoltre, in corrispondenza a quanto previsto per il casellario
giudiziale — e non poteva essere diversamente — le iscrizioni vengono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona
alla quale si riferiscono.
Per ciò che riguarda le iscrizioni nell’anagrafe delle sanzioni amministrative, il
testo unico, riprendendo la originaria disposizione contenuta nel D.Lgs. 231/
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 321
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2001, stabilisce all’art. 11 che le predette iscrizioni sono eliminate trascorsi
cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi
dieci anni dal giorno in cui è cessata l’esecuzione di qualunque altra diversa
sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito
amministrativo. Mentre, in parallelo a quanto previsto per il casellario dei carichi pendenti, le iscrizioni dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto
al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato.
5. Competenze degli uffici
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Il titolo VI del T.U. 313/2002 individua le competenze dei diversi uffici coinvolti nella materia in argomento.
Alcuni uffici (territoriali e locali) rilasciano certificati e consentono la visura
delle iscrizioni, mentre altri (l’ufficio iscrizione, in via principale, e l’ufficio
centrale) provvedono all’inserimento dei dati nel sistema e alla loro eliminazione.
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Ai fini del controllo e della verifica degli accessi al sistema e delle operazioni svolte dai diversi
uffici coinvolti e dai diversi utenti all’interno degli uffici, sono stati istituiti, a norma dell’art. 10
D.Dir.le 25-1-2007, i seguenti registri informatizzati:
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a) il registro delle attività, che consente agli uffici, attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di
controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di acquisizione dei
dati, della data e della tipologia delle stesse;
b) il registro dei certificati e delle visure, che consente agli uffici, attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di
certificazione e visura dei dati.
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L’integrità dei predetti registri è verificata dall’ufficio centrale con frequenza almeno mensile.
Le registrazioni contenute nei registri e nei log del sistema sono conservate per un periodo di
dieci anni.
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A) Ufficio iscrizione
Per «ufficio iscrizione» si intende l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso
il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione. Esso ha il
compito di iscrivere l’estratto nel sistema ed eliminare dal sistema le iscrizioni di
tutti i provvedimenti, esclusi quelli che sono di competenza dell’ufficio centrale.
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Ai sensi dell’art. 13, D.Dir.le 25-1-2007, presso ogni ufficio giudiziario sono costituiti uno o più
uffici iscrizione con provvedimento del dirigente che nomina il responsabile e disciplina il funzionamento di ciascun ufficio iscrizione, anche per quanto riguarda l’assegnazione dei diversi
profili di abilitazione degli utenti al sistema.
Ciascun ufficio iscrizione è abilitato in via esclusiva alla modifica o alla rettifica dei dati relativi ai
provvedimenti che ha iscritto per estratto nel sistema. Tuttavia, a norma del successivo art. 31, alla
variazione dei dati memorizzati nel sistema, a seguito del cambiamento o della rettifica dei dati
anagrafici, provvede senza ritardo, su comunicazione da parte dei comuni, l’ufficio locale nel cui
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Parte II - I servizi penali
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ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione ovvero l’ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita
nel territorio dello Stato: in tal caso, l’ufficio locale assume le funzioni dell’ufficio iscrizione.
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Per ciò che riguarda l’eliminazione, bisogna distinguere: per le eliminazioni
basate sul decorso del tempo l’ufficio iscrizione è quello presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione; mentre per
le altre eliminazioni è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento da cui deriva l’eliminazione dell’iscrizione.
In particolare, per consentire l’eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall’esecuzione della pena, la cancelleria del giudice dell’esecuzione è tenuta a comunicare all’ufficio iscrizione l’avvenuta esecuzione della
pena pecuniaria e di ogni altra pena.
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Ai fini dell’eliminazione, il sistema, mediante procedure automatizzate, rende disponibile per
ciascun ufficio iscrizione l’elenco dei provvedimenti da eliminare, ad eccezione di quelli di
competenza dell’ufficio centrale. L’elenco è consultabile dall’ufficio iscrizione in tempo reale
attraverso le procedure rese disponibili sul sistema.
L’ufficio iscrizione, verificata la correttezza della segnalazione, provvede ad eliminare fisicamente le
iscrizioni dal sistema. A seguito di tale procedura sono eliminati automaticamente anche tutti i provvedimenti collegati. Il sistema conserva, solo a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati.
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L’iscrizione o l’eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario
è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il
provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
L’ufficio iscrizione verifica l’esistenza nel fascicolo dei codici identificativi
delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento;
verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell’estratto. All’esito della verifica:
— se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad
inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai
sensi degli artt. 42 e 43 T.U.;
— se riscontra nel provvedimento dati mancanti o incompleti, lo segnala all’autorità competente alla correzione, e in particolare, a seconda della natura del provvedimento, al giudice penale ai sensi dell’art. 130 c.p.p., al giudice civile o amministrativo ai sensi dell’art. 288, secondo comma, c.p.c., o
all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento;
— se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti
nel sistema, dopo aver verificato che il contrasto non derivi da errori materiali di inserimento dei dati nel sistema ovvero da errori sanabili mediante
la procedura della correzione di errore materiale, effettua la segnalazione al
pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40 T.U.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 323
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Nel caso di correzione di errore materiale relativo a un provvedimento già iscritto da altro
ufficio iscrizione, l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di
correzione ne cura l’iscrizione nel sistema e ne trasmette l’estratto all’ufficio che ha iscritto
il provvedimento oggetto della correzione, affinché proceda senza ritardo alla rettifica dei
dati. La medesima procedura si applica anche nel caso di provvedimenti che decidono sulle
questioni concernenti le iscrizioni ai sensi dell’art. 40 del T.U.;
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— al di fuori dei casi sopra indicati, alla correzione di errori materiali incorsi
al momento dell’inserimento dei dati nel sistema e rilevati dopo la validazione, provvede senza ritardo lo stesso ufficio iscrizione su disposizione
del dirigente o di persona da lui delegata, anche a seguito di segnalazione di
terzi.
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B) Ufficio territoriale
Per «ufficio territoriale» si intende l’ufficio presso il giudice di pace che ha
competenza in materia.
L’ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
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C) Ufficio locale
Per «ufficio locale» si intende l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale
per i minorenni, che ha competenze in materia.
L’ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere e consente la visura delle iscrizioni.
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Tale ufficio, a differenza di quello territoriale, rilascia anche i certificati richiesti da autorità
straniere perché si è ritenuto di concentrare in meno uffici quest’ultima competenza, occorrendo
maggiori competenze per il rilascio (la valutazione in ordine all’esistenza di convenzioni internazionali).
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Nei casi in cui transitoriamente è previsto che all’immissione dei dati nel sistema e alla loro eliminazione provvede l’ufficio locale, questo assume altresì
tutte le funzioni dell’ufficio iscrizioni (v. infra).
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D) Ufficio centrale
Per «ufficio centrale» si intende l’ufficio presso il Ministero della giustizia,
che ha competenze in materia.
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Come si è visto, sia l’ufficio iscrizione che l’ufficio centrale provvedono all’inserimento dei dati
nel sistema e alla loro eliminazione; tuttavia, tale funzione è svolta principalmente dall’ufficio
iscrizione, che ha competenza generale, mentre l’ufficio centrale la svolge solo in casi determinati, quando cioè, per diverse ragioni, il legislatore ha ritenuto non opportuna la ripartizione
della funzione tra tutti gli uffici che emettono il provvedimento. Per l’ufficio centrale, poi, questa funzione residuale in tema di iscrizione ed eliminazione si aggiunge alla funzione cruciale
nell’ambito del sistema informativo automatizzato (v. infra), cui si collegano diversi compiti, e
a quella collegata di supporto alle competenze istituzionali del Ministero della giustizia.
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Parte II - I servizi penali
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Più specificamente, l’ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative
ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di
consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza, si cui si dirà;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema
informativo automatizzato, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio,
trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire
o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Inoltre, per quanto riguarda l’attività residuale di iscrizione, previa verifica dei dati
nelle stesse forme e modalità previste per l’ufficio iscrizione, l’ufficio centrale:
— iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
ig
L’autorità che emette i predetti provvedimenti ne dà comunicazione all’ufficio centrale senza ritardo. Tale competenza, peraltro, è prevista a partire dalla data di adozione del decreto
dirigenziale previsto dall’art. 20, comma 4, T.U. (art. 12, decreto dir.le 25-1-2007);
C
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— iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti
i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono,
su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia.
L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In
tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di
decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari, all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio iscrizione trasmette senza indugio la
richiesta all’ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 325
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— iscrive nel sistema l’estratto del decreto di grazia comunicato senza ritardo
dal Ministero della giustizia.
Riguardo, ancora, all’attività di eliminazione, l’ufficio centrale provvede ad
eliminare dal sistema, mediante procedura automatizzata, le iscrizioni relative
a persone morte, la cui notizia è ricevuta dai comuni competenti, le iscrizioni
relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei
provvedimenti giudiziari relativi a minori.
br
i
Transitoriamente, sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni ai fini dell’eliminazione per morte, il comune comunica il decesso delle persone non all’ufficio centrale, ma a quello locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L’ufficio locale
elimina le relative iscrizioni. Per le persone nate all’estero, o delle quali non si è potuto accertare
il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l’ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso
il Tribunale per i minorenni di Roma.
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Infine, l’ufficio centrale svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale.
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo
anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e,
in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle
competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini
stranieri.
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6. Procedure di iscrizione
C
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L’ufficio iscrizione iscrive nel sistema informativo automatizzato i provvedimenti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, previa verifica della completezza dei
dati a tal fine necessari.
Terminata l’iscrizione l’ufficio procede alla validazione dei dati relativi al
provvedimento che ha iscritto per estratto nel sistema. A tale operazione consegue l’immodificabilità dei dati iscritti e, contestualmente, la disponibilità
informatica di questi ai fini del rilascio dei relativi certificati. La validazione è
consentita solo in assenza di errori ovvero in presenza di anomalie che l’ufficio
dichiara accettate.
Il provvedimento iscritto risulta nella fase denominata «in lavorazione» finché non è completata la procedura di verifica e di validazione. Fino al completamento della procedura, il provvedimento è visibile all’autorità giudiziaria
per i certificati che essa acquisisce per ragioni di giustizia – ma, con riguardo a
tali provvedimenti in fase di lavorazione, senza efficacia certificativa e con
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Parte II - I servizi penali
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apposita avvertenza – nonché agli uffici iscrizione, ai soli fini del completamento della iscrizione.
I dati relativi ai provvedimenti validati possono essere modificati solo a seguito
di «svalidazione» da parte dell’ufficio iscrizione. Il sistema consente la svalidazione del provvedimento solo se ne viene indicata la relativa motivazione.
Il sistema autorizza la modifica del dato anagrafico da parte dell’ufficio iscrizione o dell’ufficio locale solo se tra le iscrizioni presenti a carico del soggetto
riscontra almeno un provvedimento iscritto dall’ufficio e comunque previa
operazione di svalidazione. La modifica del dato anagrafico comporta la creazione di un nuovo soggetto e il trasferimento a suo carico dei provvedimenti
svalidati o che risultano in lavorazione. Della modifica suddetta deve essere
data comunicazione agli uffici interessati.
Qualora l’ufficio iscrizione, nel momento di curare l’iscrizione di un provvedimento giudiziario collegato ad altro provvedimento, dovesse riscontrare la
mancata iscrizione del provvedimento giudiziario da collegare, esso dovrà provvedere:
a) ad inserire un provvedimento denominato provvisorio ovvero fittizio. Il provvedimento è «fittizio» solo nei casi in cui il provvedimento mancante non
sia iscrivibile ai sensi degli artt 3 e 9 T.U. ovvero risulti eliminato dalla
banca dati del casellario giudiziale per motivi diversi dal compimento dell’ottantesimo anno di età, ovvero del diciottesimo anno per i provvedimenti
riguardanti minori, o ancora dalla morte della persona iscritta;
b) a sollecitare, senza ritardo, l’ufficio iscrizione competente, anche per via
telematica e limitatamente ai provvedimenti provvisori;
c) a validare il provvedimento di sua pertinenza appena pervenuta la comunicazione dell’avvenuto inserimento del provvedimento mancante.
L’ufficio iscrizione competente provvede, senza ritardo e comunque entro e
non oltre dieci giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante ovvero a comunicare per via telematica all’ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell’iscrizione. Nel caso
di accertata impossibilità di portare a termine la procedura, l’ufficio iscrizione
ne dà comunicazione all’ufficio centrale.
Ai sensi dell’art. 18 D. Dir.le 25-1-2007, in attesa della realizzazione delle
funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte — che sono i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia da cui sono generati i dati per l’iscrizione, l’aggiornamento e l’eliminazione dei provvedimenti (Re.Ge., SIES, ecc.)
e che in futuro dovranno garantire l’alimentazione «automatica» della banca
dati del sistema informativo — i provvedimenti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale e nell’anagrafe delle sanzioni amministrative vengono transitoriamente iscritti nel sistema dall’ufficio iscrizione competente, per via telematica, mediante funzioni di immissione dei dati.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 327
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Sempre transitoriamente ed in deroga alla disciplina che regola le competenze
tra i vari uffici, tenuto conto della non completa operatività del sistema di interconnessione tra le diverse articolazioni degli uffici giudiziari e le altre pubbliche amministrazioni, il menzionato art. 18 stabilisce che per l’inserimento dei
dati nel sistema:
— gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie militari e quelli del giudice
di pace non connessi alla «Rete Unitaria della Giustizia –RUG», non potendo direttamente provvedere all’iscrizione, devono trasmettere senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto del provvedimento
da iscrivere all’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui
è riferita l’iscrizione;
— gli uffici iscrizione presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza devono
trasmettere senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto
del provvedimento da iscrivere all’ufficio locale nel cui ambito territoriale
è nata la persona cui è riferita l’iscrizione;
— gli uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie requirenti devono trasmettere senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto del
provvedimento da iscrivere all’ufficio locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.
Per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio
dello Stato, in tutti i predetti casi la trasmissione va fatta all’ufficio locale presso il Tribunale di
Roma.
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In via transitoria, in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo
della Corte di cassazione e delle relative funzioni di interconnessione telematica con gli altri sistemi fonte e con il casellario, la competenza per l’iscrizione
del provvedimento divenuto irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte
di cassazione è individuata secondo le modalità finora osservate.
I provvedimenti sono iscritti nel sistema dall’ufficio competente, senza ritardo
e, comunque, entro dieci giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto
definitivo ovvero, nel caso di provvedimenti non definitivi, dalla data in cui il
provvedimento e’ pubblicato nelle forme di legge.
Infine, l’iscrizione nel sistema dei dati relativi ai provvedimenti iscrivibili nel
casellario dei carichi pendenti e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi ai sensi degli artt. 6 e 12 del T.U., di competenza dell’ufficio
iscrizione, è assicurata dal momento dell’acquisizione delle relative informazioni a seguito dell’operatività delle funzioni di interconnessione telematica
con i sistemi fonte.
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7. Servizi certificativi
Il titolo VII, capo I, del testo unico disciplina il contenuto e le modalità di
rilascio dei certificati del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pen-
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Parte II - I servizi penali
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denti richiedibili dall’autorità giudiziaria, dal difensore, dagli interessati, dalle
amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, da autorità particolari nel caso di certificato per ragioni di elettorato.
Il testo unico riprende la disciplina originaria relativa solo ai certificati del
casellario giudiziale e la estende all’analoga ipotesi dei certificati del casellario dei carichi pendenti. Inoltre, equipara i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall’interessato,
distinguendoli da quelli richiedibili dall’autorità giudiziaria, cui rimane equiparato quello richiesto dal difensore in casi particolari.
Il capo II disciplina invece i servizi certificativi dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato. Peraltro, anche in tal caso il testo
unico ha equiparato i certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori
di pubblici servizi a quelli richiedibili dall’ente interessato, distinguendoli da
quelli richiedibili dall’autorità giudiziaria.
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Si tenga però presente che la certificazione su base nazionale relativa al casellario dei carichi
pendenti e all’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi potrà essere assicurata
solo dal momento dell’acquisizione delle relative informazioni a seguito dell’operatività delle
funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte da cui derivano tali informazioni.
Fino a quel momento, il predetto certificato riguarderà le iscrizioni relative ai procedimenti
penali pendenti nel registro generale delle notizie di reato tenuto dalla Procura della Repubblica
a cui è richiesto il rilascio.
È stata invece ritenuta superata la limitazione che, per disposizione ministeriale, vedeva competente al rilascio la sola Procura della Repubblica competente in base al luogo di residenza del
richiedente. Infatti, con nota prot. m_dg.DAG.0097709.U, in data 19-7-2010, il Ministero della
giustizia — dopo aver ricordato che con la futura attuazione del nuovo sistema del certificato
nazionale dei carichi pendenti ciascun ufficio sarà in grado di fornire informazioni complete
relativamente a tutte le iscrizioni effettuate sull’intero territorio nazionale a carico di una data
persona — ha chiarito che nelle more non sussiste alcun divieto al rilascio del certificato dei
carichi pendenti anche a persone non residenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale
dell’ufficio a cui lo stesso è richiesto.
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Sono competenti al rilascio dei certificati, nonché delle visure senza efficacia certificativa (v. infra), tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. Per
il rilascio dei certificati richiesti dalle autorità interessate di Stati dell’Unione europea, nei casi previsti dal testo unico, o da altre autorità straniere, nei
casi previsti dalle convenzioni internazionali, sono competenti tutti gli uffici
locali.
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Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema informativo automatizzato, l’ufficio che
riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l’ufficio centrale. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati
rispetto alla data di richiesta del certificato, l’ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza
provvede all’invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Tutti i certificati sono rilasciati nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 329
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Peraltro, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 40 D.P.R. 30-5- 2002, n. 115
— che dovrà disciplinare ex novo il diritto di certificato e individuarne i nuovi importi — il certificato
è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
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Al fine di rispondere a specifiche esigenze espresse dalla normativa sul trattamento dei dati personali, è disposto che dal certificato non risulta il codice
identificativo della persona o dell’ente cui si riferisce il provvedimento.
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A) Certificati acquisiti dall’autorità giudiziaria
Gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero
possono acquisire dal sistema informativo, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto o a un determinato ente.
Il pubblico ministero può altresì acquisire dal sistema il certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura
penale, previa però autorizzazione del giudice procedente. La medesima facoltà è riconosciuta anche al difensore.
Le modalità tecnico operative per consentire all’autorità giudiziaria l’acquisizione dei predetti certificati sono state dettate dall’art. 25, D. Dir.le 25-1-2007.
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B) Certificati richiesti dall’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti senza motivare la richiesta. La medesima regola vale anche
per l’ente interessato che richiede il certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
La richiesta deve essere fatta per iscritto unitamente alla esibizione o allegazione di copia del documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero una delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è un ente, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
Il certificato del casellario giudiziale a richiesta dell’interessato può essere
generale, penale o civile.
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1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a
norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per
reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p. a seguito della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
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Parte II - I servizi penali
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c) alle condanne per i reati di bigamia per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito
revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p. (sentenze di patteggiamento) e ai decreti
penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la
relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da
un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate.
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Inoltre, se è stata dichiarata la riabilitazione speciale in favore di soggetti minori prevista
dalla normativa di settore, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
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2. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle già viste per il certificato generale ed inoltre quelle relative ai provvedimenti
amministrativi di espulsione dello straniero e ai provvedimenti giudiziari che decidono il
ricorso avverso i primi.
3. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
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a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano
stati revocati; ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno,
salvo che siano stati revocati;
b) ai provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi;
c) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del
condannato.
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Nel certificato del casellario dei carichi pendenti a richiesta dell’interessato
sono riportate le iscrizioni esistenti ad accezione di quelle relative:
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a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma
dell’art. 175 c.p, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati di bigamia per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione
prevista dall’art. 556 c.p.;
d) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p. (sentenze di patteggiamento) e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un
giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
Infine, nel certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, quando è richiesto dall’ente interessato, sono rispettiva-
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 331
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mente riportate le iscrizioni ivi esistenti, ad accezione di quelle relative ai
provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti
di applicazione della sanzione pecuniaria all’esito del procedimento per decreto.
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C) Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di
ottenere i medesimi certificati richiedibili dai soggetti interessati, purché
relativi a persone maggiori di età, e dagli enti interessati, quando tali certificati sono necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Peraltro, subito dopo
l’emanazione del testo unico, ci si è resi conto che il rilascio dei certificati
con le medesime esclusioni previste per i certificati rilasciati a richiesta
dell’interessato non consentiva alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di acquisire quelle informazioni indispensabili per
l’espletamento delle attività connesse ad alcuni procedimenti (si pensi, ad
esempio, al procedimento per revisioni delle patenti, al rilascio di passaporti, o di licenze di porto d’armi, ecc.). La soluzione è stata trovata nell’attuazione parziale e transitoria delle acquisizioni dirette da parte delle
amministrazioni e dei gestori, ai sensi dell’art. 39 T.U., realizzata con i
decreti dirigenziali 1-4-2003 e 11-2-2004.
Successivamente, l’art. 30 D. Dir.le 25-1-2007 ha stabilito che la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 39 del T.U., consentita dalle vigenti disposizioni
legislative o regolamentari, è effettuata, per via telematica ed a fronte di richieste specifiche e puntuali, mediante tempestiva attestazione o certificazione;
dispone altresì che in attesa di ulteriori decreti dirigenziali per l’individuazione delle modalità tecnico operative necessarie alla funzione, trova ancora applicazione il decreto 11-2-2004.
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D) Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel
casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale.
L’interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta,
mentre i soggetti diversi dall’interessato possono richiedere lo stesso certificato previsto nell’ambito della disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e
revisione delle liste elettorali.
E) Visura delle iscrizioni
L’art. 33 T.U. ha introdotto un’importante innovazione a vantaggio degli interessati:
con lo strumento della visura questi possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a
loro carico nel sistema, comprese, quindi, quelle che non compaiono nel certificato
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Parte II - I servizi penali
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richiesto dall’interessato, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici
servizi, e che compaiono invece nei certificati acquisiti dall’autorità giudiziaria.
Infatti, l’esclusioni di alcune iscrizioni dal certificato è dettata a favore dell’interessato — che ha il vantaggio di non veder comparire sul certificato stesso alcuni
reati di minore gravità — ma tale esclusione può anche produrre effetti dannosi
al medesimo interessato, il quale non è in grado di controllare l’esattezza delle
iscrizioni a suo carico risultanti nel sistema e che l’autorità giudiziaria utilizza.
D’altra parte la conoscenza di tutte le iscrizioni a proprio carico è in conformità
con i principi della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Al fine quindi di consentire all’interessato di conoscere tutte le iscrizioni esistenti e nello stesso tempo di distinguere questa possibilità dal diritto al certificato,
viene espressamente precisato che tale conoscenza non ha efficacia certificativa.
Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
La visura può essere chiesta dalla sola persona o ente interessato, e cioè il
soggetto cui si riferiscono le iscrizioni presenti nel sistema. Se riguarda un
ente, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti odo ordinamenti.
Per le altre modalità tecniche operative ai fini del concreto esercizio di questa
opportunità, si veda l’art. 27, D. Dir.le 25-1-2007.
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F) Disposizioni transitorie
In via transitoria, l’art. 23 del decreto 25-1-2007 stabilisce che per i certificati
richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, i
servizi certificativi in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato sono assicurati dai soli uffici locali.
Agli stessi uffici locali sono altresì affidati:
a) in materia di casellario giudiziale, il rilascio dei certificati richiesti dall’interessato, quelli richiesti dal difensore, i certificati per uso elettorale, i certificati richiesti dall’autorità giudiziaria — limitatamente agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero non collegati alla RUG — nonché dei certificati richiesti dalle autorità straniere;
b) in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il
rilascio dei certificati richiesti dall’ente interessato, nonché quelli richiesti
dall’autorità giudiziaria — limitatamente agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e di quelli del pubblico ministero non collegati alla RUG.
Inoltre, sempre in via transitoria, sono competenti a consentire la visura i soli
uffici locali.
Infine, in attesa della realizzazione delle funzioni di interconnessione telematica con i sistemi fonte di cui si è detto, la certificazione dei carichi pendenti in
materia di casellario e di illeciti amministrativi dipendenti da reato è assicurata
transitoriamente, su base locale, dagli uffici delle procure della Repubblica
presso i tribunali in conformità alle disposizioni del pubblico ministero.
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Capitolo 3 - Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative e relativi carichi pendenti 333
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8. Norme fiscali
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I certificati richiesti dagli interessati in materia civile e quelli generali del casellario giudiziale sono soggetti all’imposta di bollo, mentre tutti quelli relativi
alla materia penale ne sono esenti, in virtù dell’art. 29, tariffa all. A annessa al
D.P.R. n. 642/1972.
Le istanze per il rilascio di qualsiasi tipo di certificato sono esenti da bollo.
Alla stessa disciplina sono soggetti i certificati richiesti per uso lavoro, mentre
l’esenzione dal bollo sussiste per i certificati necessari per l’iscrizione nelle
liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione
e per i certificati per uso adozione.
Per ogni tipo di certificato richiesto dall’interessato è dovuto un diritto di certificato di euro 3,54. Se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro
3,54 (art. 273, D.P.R. 30-5-2002, n. 115).
Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 196, D.P.R. 115/2002,
il pagamento del diritto di certificato è effettuato mediante l’applicazione di
marche da bollo, da applicarsi sull’istanza di rilascio. Il funzionario addetto
all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche e attesta
l’avvenuto pagamento del diritto sul certificato rilasciato, mentre rifiuta di rilasciare il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello
stabilito (artt. 284 e 285, D.P.R. 115/2002).
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9. Controversie in materia di iscrizioni e certificati
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Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti decide il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale
nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o delle quali non è
stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide sempre il Tribunale di
Roma.
In ogni caso, il tribunale decide in composizione monocratica e con le forme
stabilite dall’art. 666 c.p.p. per il procedimento di esecuzione.
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Capitolo 2
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Tutela dei minori ed altri istituti di protezione
delle persone prive di autonomia
Sommario
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1. Nozione di tutela - La tutela dei minori. - 2. Organi competenti alla denuncia al giudice tutelare. - 3.
Procedura di apertura della tutela dei minori. - 4. Incapacità all’ufficio tutelare e dispensa dallo stesso.
- 5. Attribuzioni del tutore e del protutore. - 6. Tutela degli interdetti. - 7. Registro delle tutele dei
minori e degli interdetti. - 8. Curatela degli inabilitati e relativo registro. - 9. Amministrazione di
sostegno. - 10. Norme fiscali.
1. Nozione di tutela - La tutela dei minori
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Es
se
La tutela è l’istituto giuridico avente per scopo la protezione e l’amministrazione dei beni delle persone che per età (minori) o condizioni psico-fisiche
(interdetti) siano incapaci di amministrarsi da soli.
La tutela in senso stretto è quella dei minori.
Essa costituisce un surrogato della potestà dei genitori, perché presuppone che
questa sia estinta per morte di entrambi i genitori o sia stata revocata (pena
accessoria, per alcuni più gravi reati) o, per qualsiasi motivo, non possa essere
esercitata.
Presso, ogni tribunale (o sezione distaccata) viene designato un giudice che
esercita le funzioni di giudice tutelare ed ha il compito di sopraintendere alle
tutele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
2. Organi competenti alla denuncia al giudice tutelare
C
op
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Al fine di rendere possibile al giudice tutelare di provvedere alla nomina del
tutore, sono tenuti alla denuncia al giudice suddetto (art. 345 c.c.):
a) l’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona
la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di
un figlio di genitori ignoti;
b) il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un produttore;
c) il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l’apertura di una tutela;
d) i parenti entro il terzo grado;
e) la persona designata quale tutore o protutore.
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Parte III - Gli affari civili
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3. Procedura di apertura della tutela dei minori
S.
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della
tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore. Non si nomina il protutore se la tutela è affidata ad enti di assistenza.
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Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra
i beni (art. 357 c.c.).
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore. Egli è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore
in carica sia venuto a mancare o abbia abbandonato l’ufficio. Nel frattempo ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione (art. 360 c.c.).
C
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Es
se
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Il giudice nomina tutore e protutore le persone designate dal genitore che ha
esercitato per ultimo la potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina
della persona designata, la scelta avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i cui nominativi vengono forniti al giudice tutelare con apposite schede dall’ufficiale dello stato
civile.
Il giudice, prima di procedere alla nomina, deve anche sentire il minore che
abbia raggiunto l’età di anni sedici.
È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori
soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale (articolo 347 c.p.c.).
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice
tutelare a un ente di assistenza che operi nel Comune dove ha domicilio il
minore o all’istituto in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o
dell’istituto delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (art.
354 c.c.).
Il giudice ha, peraltro, sempre la facoltà di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.
Il tutore che cessa dalle funzioni deve presentare il conto finale, che deve essere approvato dal giudice tutelare (art. 354 c.c.).
Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere deve dare comunicazione entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore (art. 389 c.c.).
I provvedimenti di apertura e di chiusura della tutela sono reclamabili, ai sensi
degli artt. 739 e 740 c.p.c., entro dieci giorni dalla comunicazione e, pertanto,
debbono essere comunicati, per l’eventuale reclamo, anche al pubblico ministero.
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Capitolo 2 - Tutela dei minori ed altri istituti di protezione delle persone prive di autonomia
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Pertanto le cancellerie non possono rilasciare copia autentica dei suddetti provvedimenti né copie per l’esecuzione dei suddetti se non è decorso il termine di
cui sopra, salva l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 741 c.p.c., che
dispone l’efficacia immediata del provvedimento.
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In quest’ultima ipotesi il cancelliere, attesa l’urgenza che ha giustificato l’immediata efficacia
del provvedimento del giudice tutelare, deve provvedere, ove richiesto dalla parte interessata, al
rilascio della copia autentica con immediatezza, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione del provvedimento alle parti interessate ed al P.M. per il «visto».
Con altrettanta immediatezza, sempre nell’ipotesi sopra citata, si deve procedere alla esecuzione
del provvedimento del giudice tutelare.
Con avvertenza a pag. 554 Boll. Uff. n. 10 del 1968, il Min. Giust. invita, allo scopo di evitare
che siano rilasciate copie di provvedimenti impugnati, le segreterie del pubblico ministero in
caso di reclamo, a darne tempestiva comunicazione alla competente cancelleria.
4. Incapacità all’ufficio tutelare e dispensa dallo stesso
se
La tutela è un ufficio obbligatorio e, pertanto, non può essere rifiutato, né vi si
può rinunciare, fuori dei casi di incompatibilità, di esonero o di dispensa che
elenchiamo.
Es
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
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a) coloro che non hanno la libera disponibilità del proprio patrimonio (interdetti, inabilitati);
b) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per
ultimo ha esercitato la potestà;
c) coloro che hanno una lite pendente con il minore, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
d) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà tutoria o sono decaduti da essa, o sono
stati rimossi da altra tutela;
e) il fallito (1).
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Sono dispensati dall’ufficio di tutore il presidente del Consiglio dei Ministri, i membri del Sacro
Collegio, i Presidenti delle Assemblee legislative e i Ministri Segretari di Stato.
Tanto l’uno quanto gli altri possono rendere noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.
Accanto ai citati casi di dispensa, hanno il diritto di essere dispensati, su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
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i grandi ufficiali dello Stato non compresi nella norma precedente;
gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
i militari in servizio;
chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
chi ha più di tre figli minori;
chi esercita altra tutela;
chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori
della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela (art. 352 c.c.).
C
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
(1) Deve ritenersi venuto meno il riferimento alla cancellazione dal registro dei falliti, in quanto tale registro
è stato soppresso a seguito della riforma della procedura fallimentare introdotta dal D.Lgs. 9-1-2006, n. 5.
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5. Attribuzioni del tutore e del protutore
6. Tutela degli interdetti
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Il tutore, così come il protutore, prima di esercitare le sue funzioni deve prestare giuramento,
davanti al giudice tutelare, di esercitare il suo ufficio con fedeltà e diligenza.
Oltre alla prestazione del giuramento, il tutore deve procedere alla formazione dell’inventario
dei beni del minore che deve essere iniziato nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto
notizia della sua nomina e deve esser compiuto nel termine di trenta giorni, salvo al giudice
tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (art. 362 c.c.).
L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal
giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia
compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni, scelti preferibilmente fra i parenti o
gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza l’intervento del cancelliere o del notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75 (già quindicimila lire).
L’inventario è depositato presso il tribunale, va iscritto a cronologico e a repertorio ed è soggetto a registrazione (artt. 10 e 13 legge registro).
Nel verbale di deposito, che può essere redatto anche di seguito all’inventario, il tutore e il
protutore ne dichiarano con giuramento la corrispondenza al vero (art. 363 c.c.).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri (art. 382
c.c.).
Durante l’amministrazione, il tutore deve tenere una regolare contabilità ed annualmente deve
rendere conto al giudice tutelare (art. 380 c.c.). Il giudice tutelare può convocare in qualunque
momento il tutore e il protutore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla
gestione della tutela e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.
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Il giudice tutelare sopraintende anche alle tutele degli interdetti.
L’interdizione riguarda coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò
è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c., come
modificato dalla L. 9-1-2004, n. 6).
L’interdizione può essere promossa mediante apposito ricorso, oltre che dallo
stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o
curatore ovvero dal P.M.
Competente a decidere sul ricorso è il tribunale del luogo dove l’interdicendo
ha la residenza o il domicilio.
Prima di decidere, il giudice deve procedere all’esame dell’interdicendo e,
qualora lo ritenga opportuno, può nominare al predetto un tutore provvisorio:
il relativo provvedimento deve essere annotato a cura del cancelliere del tribunale nell’apposito registro degli interdetti e inabilitati — Mod. 31 — nonché
comunicato entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a
margine dell’atto di nascita (art. 49, D.P.R. 3-11-2000, n. 396) ed al giudice
tutelare per l’annotazione nel registro delle tutele (art. 423 c.c.).
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Una volta promosso il giudizio di interdizione, il tribunale può al contrario
decidere, anche d’ufficio, di dichiarare l’inabilitazione per infermità di mente
(v. infra). Se invece appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno
(v. infra), il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del
procedimento al giudice tutelare. In tal caso, sarà lo stesso tribunale competente per l’interdizione ad adottare, eventualmente, i provvedimenti urgenti per la
cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del
suo patrimonio.
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Nella sentenza che pronuncia l’interdizione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore.
Intervenuta la sentenza d’interdizione, che produce il suo effetto dal giorno della pubblicazione,
questa deve essere anch’essa comunicata al giudice tutelare per l’annotazione nel registro delle
tutele, oltre che all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita
(art. 423 c.c.).
Ai sensi dell’art. 424 c.c., alla tutela degli interdetti si applicano le disposizioni relative alla
tutela dei minori; le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di nomina di tutore
provvisorio all’interdicendo. Peraltro, nella scelta del tutore dell’interdetto il giudice tutelare
individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti e con i criteri indicati
nell’art. 408 c.c., relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno (v. infra). Il tutore nominato, poi, non è tenuto a continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni, ad eccezione del
coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.
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Una particolare ipotesi di tutela è quella relativa agli «interdetti legali». L’interdizione legale — a differenza di quella giudiziale di cui si è detto — costituisce pena accessoria comminata dal giudice penale in aggiunta alla pena principale dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni. All’interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme
della legge civile sull’interdizione giudiziale (art. 32 c.p.). Non è però prevista
la comunicazione all’ufficiale di stato civile, che anzi è espressamente esclusa
dalla relativa disciplina (art. 49, D.P.R. 396/2000).
7. Registro delle tutele dei minori e degli interdetti
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La cancelleria addetta all’ufficio del giudice tutelare deve tenere il registro
delle tutele dei minori e degli interdetti — Mod. 32 — la cui numerazione deve
essere annuale a norma dell’art. 2, D.M. (Giustizia) 27-3-2000, n. 264, e non
più continuativa all’infinito, come invece aveva disposto in precedenza il Ministero della giustizia.
Il cancelliere è responsabile della tenuta del registro che, se tenuto su supporto
cartaceo, deve essere da lui numerato e vidimato prima di essere messo in uso
(art. 50 disp. att. c.c.).
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Detto registro, che deve essere corredato di apposita rubrica, si divide in due
parti:
— nella prima parte vengono annotati tutti i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell’ambito di ciascuna tutela di minori o interdetti e le informazioni indicate dall’art. 48 disp. att. c.c.;
— la seconda parte è destinata all’annotazione dei provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni, che debbono essere trasmessi al giudice tutelare
del luogo in cui il minore ha il domicilio (e precisamente i provvedimenti
indicati dall’art. 51 disp. att. c.c. e quelli di cui all’art. 10, L. 164/1983).
Ad ogni tutela di minori o interdetti (per la prima parte) e ad ogni minore (per
la seconda parte) è riservato un capitolo speciale, costituito da in intero foglio
di due pagine contrapposte; quando il foglio riservato è esaurito, le iscrizioni
sono fatte in un foglio successivo, ma la continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Inoltre, tutte le richieste dirette al giudice tutelare in relazione alle tutele devono essere iscritte nell’apposito registro delle istanze al giudice tutelare — Mod.
34 — istituito dal D.M. 264/2000 allo scopo di mantenere traccia di tali istanze
che, diversamente, sarebbero semplicemente confluite nel fascicolo della tutela; non è prevista la tenuta della relativa rubrica alfabetica.
8. Curatela degli inabilitati e relativo registro
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L’inabilitazione è una limitazione della capacità di agire di una persona e riguarda il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è grave al
punto da dar luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati anche coloro
che, per prodigalità o per abuso di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono essere inabilitati anche il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima
infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (art. 415 c.c.).
L’inabilitazione può essere promossa mediante apposito ricorso, oltre che dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o
curatore ovvero dal P.M.
Competente a decidere sul ricorso è il tribunale del luogo dove l’inabilitando
ha la residenza o il domicilio.
Prima di decidere, il giudice deve procedere all’esame dell’inabilitando e, qualora lo ritenga opportuno, può nominare al predetto un curatore provvisorio: il
relativo provvedimento deve essere annotato a cura del cancelliere del tribunale nell’apposito registro degli interdetti e inabilitati – Mod. 31 – nonché comunicato entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita (art. 49, D.P.R. 3-11-2000, n. 396) ed al giudice tutelare per l’annotazione nel registro delle curatele (art. 423 c.c.).
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Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni
richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa
l’istruttoria necessaria. Se invece appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno (v. infra), il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la
trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso, sarà lo stesso
tribunale competente per l’inabilitazione ad adottare, eventualmente, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e
l’amministrazione del suo patrimonio.
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Nella sentenza che pronuncia l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.
Intervenuta la sentenza d’inabilitazione, che produce il suo effetto dal giorno della pubblicazione, questa deve essere anch’essa comunicata al giudice tutelare per l’annotazione nel registro
delle curatele, oltre che all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di
nascita (art. 423 c.c.).
Presso, ogni tribunale (o sezione distaccata) viene designato un giudice che esercita le funzioni
di giudice tutelare ed ha il compito di sopraintendere — tra l’altro — alle curatele degli inabilitati ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
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Per le curatele è prescritta la tenuta, da parte della cancelleria di ogni tribunale o
sezione distaccata, dello specifico registro delle curatele dei minori emancipati e
degli inabilitati — Mod. 33 — munito di rubrica alfabetica. La numerazione
deve essere annuale a norma dell’art. 2, D.M. (Giustizia) 27-3-2000, n. 264.
Il cancelliere è responsabile della tenuta del registro che, se tenuto su supporto
cartaceo, deve essere da lui numerato e vidimato prima di essere messo in uso
(art. 50 disp. att. c.c.).
Parimenti, tutte le richieste dirette al giudice tutelare in relazione alla curatela
degli inabilitati devono essere iscritte nell’apposito registro delle istanze al
giudice tutelare – Mod. 34.
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9. Amministrazione di sostegno
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La Legge 9-1-2004, n. 6, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’«amministrazione di sostegno» riunendo inoltre sotto l’unico titolo XIII del
libro I del codice civile, con la rubrica «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia», accanto alla stessa amministrazione di sostegno, l’interdizione, l’inabilitazione ed i rispettivi istituti di protezione, la tutela degli interdetti e la curatela degli inabilitati.
A norma del novellato art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in
cui questa ha la residenza o il domicilio. A seguito della nomina, il beneficiario
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conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, e può
in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.
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Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado,
dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Sono inoltre tenuti a proporre al giudice
tutelare il predetto ricorso — o comunque a fornirne notizia al pubblico ministero — i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove
a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione
di sostegno.
Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si
richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti
dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario. La persona cui il procedimento si riferisce deve essere sentita dal giudice.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti sopra indicati
legittimati a presentare ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla
nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Se la
durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo
stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice
tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta,
il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato
quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche
altra persona idonea, ovvero un ente; in quest’ultimo caso, sarà al legale rappresentante ovvero
alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice
tutelare, faranno capo tutti i doveri e tutte le facoltà previste dalla legge.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli
atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1. delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2. della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
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3. dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il
potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può
sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6. della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina.
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Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura
ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro delle amministrazioni di sostegno — Mod. 33bis
— istituito, ai sensi dell’art. 47 disp. att. c.c. — con D.M. (Giustizia) 12-32004 e tenuto dalle cancellerie dei tribunali e delle sezioni distaccate. In tale
registro, ad ogni amministrazione di sostegno è riservato un capitolo speciale
costituito da un intero foglio di due pagine contrapposte; quando il foglio riservato per un’amministrazione è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un successivo foglio con gli opportuni richiami.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura
devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per
le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di
proroga.
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Il decreto che istituisce, modifica (es. proroga) o revoca l’amministrazione di sostegno deve
essere iscritto per estratto nel casellario giudiziale. In via interpretativa il Ministero della giustizia considera equiparato alla revoca il caso di cessazione o chiusura dell’amministrazione di
sostegno (Circ. prot. 3377, in data 10-6-2004, D.A.G. Giust. Pen., Uff. III).
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da
compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di
contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti
indicati dall’art. 406 c.c. possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato
gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre
dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
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All’amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla tutela
degli interdetti relative al giuramento (art. 349 c.c.), alle incapacità e dispense dall’ufficio (artt.
350-353 c.c.), alle autorizzazione per il compimento di atti — comunque di competenza del
giudice tutelare — e in generale all’amministrazione del patrimonio (artt. 374-382 c.c.), e infine
alla cessazione dell’ufficio e alla resa del conto finale (artt. 383-388 c.c.). Valgono inoltre i limiti
in materia di successioni e donazioni (artt. 596, 599 e 779 c.c.)a meno che l’amministratore di
sostegno non sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona
che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
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10. Norme fiscali
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Gli atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario, già esenti dall’imposta di bollo a norma dell’art. 46 disp. att. c.c. e
dell’art. 13 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, beneficiano ora dell’esenzione dal contributo unificato a norma dell’art. 10, comma 1, D.P.R. 30-52002, n. 115.
La medesima esenzione dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo, è stata successivamente allargata dall’art. 46bis disp. att. c.c.
(introdotto dall’art. 13, L. 6/2004) a tutti gli «atti e provvedimenti relativi ai
procedimenti previsti dal titolo XII del libro I del codice civile», comprendendo quindi, oltre all’istituto della tutela degli interdetti, anche quello della curatela degli inabilitati e dell’amministrazione di sostegno.
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L’esenzione riguarda anche gli atti successivi all’apertura della curatela degli inabilitati e le
domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti funzionali all’attuazione dei procedimenti giurisdizionali, rispettivamente, della
curatela e dell’amministrazione di sostegno, ai quali sono logicamente rapportabili (Circolare 12-2007 n. DAG/14803/U, del Min. Giust., Giust. Civ.).
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Peraltro, mentre la previsione dell’art. 46bis disp. att. c.c. si riferisce anche
all’esclusione dell’obbligo di registrazione, eguale esclusione non si applica
per la tutela dei minori, in quanto non espressamente richiamata. Pertanto, è
esente da registrazione l’inventario dei beni nella tutela degli interdetti, ma
non quello relativo alla tutela dei minori, che è invece da assoggettare a registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa (Nota prot. n. m_dg.DAG.27/07/2006.80510.U, in data 27-7-2006,
del Min. Giust., D.A.G., Giust. Civ., Uff. I).
Nessuna esenzione è prevista per altre imposte, tasse e diritti, come ad esempio il diritto di copia e di certificato, o ancora l’anticipazione forfetaria per le
notificazioni a richiesta dell’ufficio ex art. 30, D.P.R. 115/2002.
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