NOVITA’ FISCALI
MODELLO 730 2012
Modello 730 2012 – casella
“Situazioni Particolari”
Da quest’anno il contribuente ha la possibilità di
evidenziare particolari condizioni che riguardano la
dichiarazione dei redditi, indicando un apposito
codice nella casella, del tutto nuova sul mod 730,
“SITUAZIONI PARTICOLARI”.
Questa esigenza può emergere con riferimento a
situazioni particolari che si potrebbero definire dopo
la pubblicazione del mod (ad es., a seguito di
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in
merito a specifiche problematiche).
NOVITA’ MODELLO 730/2012
FRONTESPIZIO
Questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia
delle Entrate comunica (mediante Circolare, Risoluzione,
o Comunicato Stampa) uno specifico codice da utilizzare
per indicare la situazione particolare.
L’Agenzia non ha ancora fornito indicazioni per
definire le “situazioni particolari”
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Prospetto familiari a carico
nuova colonna 8
DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO
FIGLI
X
COMPILARE CON UNA “X” NEL CASO LA DETRAZIONE
PER IL FIGLIO SPETTI PER INTERO
NOVITA’ MODELLO 730/2012
La colonna 8 va barrata dal genitore che fruisce della detrazione
per figli a carico nella misura del 100%, nel caso di separazione
legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Si ricorda che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al
genitore affidatario.
In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione deve
essere ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore
Inoltre, se il genitore affidatario, e in caso di affidamento
congiunto, uno dei due genitori affidatari non può usufruire in
tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la
detrazione è assegnata per intero al secondo genitore
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO B
E’ stata implementata la sezione I, del quadro B
“Redditi dei fabbricati”, con due nuove colonne:
Da compilare se tutto o parte
dell’immobile è dato in locazione
Casella da barrare per
assoggettare a
cedolare secca
l’immobile
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO B
CODICE CANONE
1 – In caso di applicazione della tassazione ordinaria
(colonna 6 canone all’85%)
2 – In caso di applicazione della tassazione ordinaria per
immobili situati nella città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, Murano e Burano (colonna 6 canone al
75%)
3 – In caso di opzione per la cedolare secca (colonna 6
canone al 100%)
Modello 730 2012 quadro B
QUADRO B
La sez II è stata rivista, al fine di permettere
l’inserimento di ulteriori dati relativi al contratto di
locazione
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO B
Uno specifico codice utilizzo degli immobili di interesse
storico e/o storico artistico concessi in locazione:
codice 16, colonna 2 quadro B, sez. I).
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO B
Si ricorda che nel caso di immobile di interesse storico e artistico
concesso in locazione l’importo del canone non rileva per la
determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma
devono comunque essere compilate le colonne 5 (codice
canone) e 6 (canone di locazione)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Proroga dell’agevolazione sulle somme percepite per
straordinari e lavoro notturno, per l’incremento della
produttività, in attuazione di quanto previsto da
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
CUD 2012 – MODELLO 730
L’indicazione dei redditi soggetti ad imposta
sostitutiva rimane invariata nel modello 730
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
I redditi soggetti ad imposta sostitutiva:
• Non concorrono alla formazione del reddito complessivo
IRPEF del percipiente;
• Non vanno considerati ai fini del calcolo ISEE del
percipiente e del suo nucleo famigliare
• Concorrono ai fini della determinazione degli assegni per
il nucleo famigliare
• Concorrono ai fini del calcolo nei limiti dei 40.000,00
euro
Per dettagli vedi circolare n. 20
del 13/05/2011
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
rigo C5
Sono state inserite due nuove colonne, relative agli importi che
concorrono/non concorrono alla determinazione del reddito
imponibile nella misura del 50% del loro ammontare ai sensi
dell’art. 51, comma 6 del TUIR – es. indennità di volo
Il contribuente può scegliere se farsi detassare l’intero
importo degli straordinari, oppure far concorrere
l’indennità di volo alla determinazione del reddito
complessivo per il 50%
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Contributo di solidarietà (art. 2, commi 1 e 2,
D.L. 13 agosto 2011, n.138)
3% DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL
CONTRIBUENTE SUI REDDITI ECCEDENTI I
€ 300.000,00
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Contributo di perequazione per dipendenti e pensioni
d’oro (D.L. n. 78/2010 e D.L. n.98/2011)
• 5% per i redditi da € 90.000 a € 150.000
• 10% per i redditi da € 150.000 a € 200.000
• 15% per la quota di reddito eccedente € 200.000
Decorrenza normativa dipendenti pubblici:
1 gennaio 2011/ 31 dicembre 2013
Decorrenza normativa pensioni d’oro:
1 agosto 2011/31 dicembre 2013
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Nuova sezione VI – “Altri dati” relativa al contributo di solidarietà
COLONNA 1: IMPORTO INDICATO NEL PUNTO 134 DEL CUD 2012 RELATIVO ALL’ AMMONTARE
DEL REDDITO EROGATO AI DIP PUBBL E AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
COLONNA 2: IMPORTO INDICATO NEL PUNTO 136 DEL CUD 2012 RELATIVO ALL’AMMONTARE
DEL CONTRIB DI SOLID TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Gli importi indicati nel quadro C15 consentono di calcolare in modo
adeguato il contributo di solidarietà dovuto a saldo dal
contribuente;
Quindi per determinare la base imponibile su cui calcolare il contributo
di solidarietà dovuto, è stato inserito, nel 730-3, il prospetto
“Contributo di solidarietà”, dal rigo 83 al rigo 85
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
art. 2, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138
(manovra di ferragosto):
“In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea…”
E’ DOVUTO DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2012 (con possibilità
di proroga al fine di raggiungere il pareggio di bilancio), UN
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PARI AL 3% DEL REDDITO COMPLESSIVO
DEL CONTRIBUENTE CHE ECCEDE I 300.000,00 EURO
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
PAGAMENTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
3% SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE
€ 300.000,00
Il contributo sarà deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo di
imposta in cui viene corrisposto. Si produce quindi, uno sconto sull’IRPEF e
sulle addizionali dovute!
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Per i dipendenti pubblici e per i percettori di
pensioni d’oro non è prevista la corresponsione del
contributo di solidarietà del 3% al fine di evitare
che ciò comporti una doppia imposizione
Infatti per queste categorie continueranno ad
applicarsi le norme di riferimento.
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Per DIPENDENTI PUBBLICI si intendono
“… dipendenti, anche di qualifica dirigenziale … delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) … “
Comma 3, art. 1, Legge 31 dicembre 2009, n. 196
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Per PENSIONI D’ORO si intendono
“… trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori
di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
superino 90.000 euro lordi l’anno …”
Art 18, comma 22 – bis, D.L. n. 98/2011
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO C
Proroga della detrazione per il comparto sicurezza , difesa e
soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di
141,90 € (quadro C- rigo C 14) – prorogata dalla Legge
finanziaria 2011, art. 1, comma 47
Per questa detrazione l’importo max del reddito 2010 non deve
superare € 35.000
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO D – rigo D2 colonna 1
E’ previsto un nuovo codice (codice 8) per indicare i redditi
imputati per trasparenza:
• Dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32,
D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 70/2011
• Ai partecipanti che possiedono una quota di partecipazione in
misura superiore al 5% del patrimonio del fondo
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO D – rigo D2 colonna 1
In sostanza i fondi immobiliari in oggetto sono quelli non
partecipati da Stato o ente pubblico, organismi d’investimento
collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare o
enti di previdenza obbligatoria, imprese di assicurazione,
intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di
vigilanza prudenziale, società residenti in Italia che
perseguano esclusivamente finalità mutualistiche.
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO D – rigo D4
Con il codice 5 si indicano non solo i redditi per gli
immobili situati all’estero, ma anche i proventi delle
vincite a giochi online all’estero
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO E
Modifica parziale del rigo E16:
Spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi
di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre
ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
dilettantistica
La colonna 1 va compilata se la spesa è stata sostenuta per un solo ragazzo, entrambe le
colonne se la spesa è stata sostenuta per due ragazzi, con indicazione dell’importo speso
per ciascuno. Si ricorda che il limite di spesa è € 210,00 a ragazzo.
Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre compilare un ulteriore modello.
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO E
I righi per “Spese per l’intermediazione immobiliare” e “Spese per
canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede”
sono stati accorpati nei righi “residuali” E17, E18, E19 (altre spese)
Modello 730//2011
Modello 730//2012
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO E
DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO:
LAVORI EFFETTUATI FINO AL 31/12/2011
La disciplina base nella L. 449/1997
LAVORI EFFETTUATI DAL 1° GENNAIO 2012
La disciplina base è nell’art 16 – bis TUIR
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO E
Eliminazione dell’obbligo di inviare tramite
raccomandata la comunicazione di inizio lavori
(per i lavori a partire dal 14 maggio 2011) al
Centro Operativo di Pescara per la detrazione del
36% sulla ristrutturazione edilizia (D.L. n.
70/2011)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Introduzione nuova sezione III B- “Dati catastali identificativi degli immobili e altri
dati per fruire della detrazione del 36%
In questa sezione il contribuente deve indicare i dati catastali relativi all’immobile (che
prima venivano riportati nella comunicazione all’Agenzia di Pescara)
Nel caso di operazioni iniziate nel 2011 il contribuente è tenuto a compilare anche la
nuova colonna 10 della sezione III A, indicando il numero progressivo che identifica la
spesa relativa all’immobile oggetto di ristrutturazione
Questa operazione consente di collegare la spesa di ristrutturazione esposta nella
sez III A ai dati relativi all’immobile per il quale è stata sostenuta (sez III B)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Introduzione nuova sezione III B- “Dati catastali identificativi degli immobili e altri
dati per fruire della detrazione del 36%
I righi E51 e E52 sono identici tra di loro. Si inseriscono i dati catastali dell’immobile
oggetto di recupero del patrimonio edilizio dopo il 14 maggio 2011, in quanto per quelli
iniziati prima i dati catastali sono stati già forniti con l’invio della raccomandata all’Agenzia
delle Entrate di Pescara.
Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile , compilando quindi la sez III A
su più righi (con lo stesso numero d’ordine a colonna 10), nella sez III B va compilato un
solo rigo
NOVITA’ MODELLO 730/2012
ESEMPIO
2011
80058489569
12000
1
2011
80058489569
20000
1
1
H501
T: IMMOBILE CENSITO NEL
CATASTO TERRENI
U: IMMOBILE CENSITO NEL
CATASTO EDILIZIO URBANO
I: IMMOBILE INTERO
P: PORZIONE DI
IMMOBILE
VANNO INDICATI, SE PRESENTI,
LE LETTERE E I NUMERI DEL
DOCUMENTO CATASTALE
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO E
Proroga della detrazione del 55% per le spese
relative al risparmio energetico degli edifici
esistenti (quadro E – sez. III – B)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO F sez I
Sono state aggiunte le colonne 3 e 8 in seguito al differimento di 17 punti percentuali
previsto dal Decreto Presidenza Consiglio Ministri del 21/11/2011 (seconda o unica
rata di acconto IRPEF e cedolare secca)
Le colonne in oggetto vengono compilate per indicare eventuali compensazioni
avvenute dopo il pagamento del secondo acconto irpef o cedolare secca, nel caso
in cui il contribuente non avesse usufruito dello “sconto”
L’importo da inserire è pari alla differenza pagata in eccesso dal
contribuente, successivamente utilizzata in compensazione con il modello
f24, con il codice 4035
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO F sez I
Nelle colonne 6 e 7 sono indicati gli eventuali versamenti relativi
alla cedolare secca eseguiti autonomamente con Mod f24 nei
mesi di luglio/agosto e novembre 2011 (prima rata di acconto
a colonna 6, seconda o unica rata di acconto a colonna 7)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO F sez IV
Sono stati introdotti nuovi codici, connessi alla
sospensione del pagamento delle imposte a causa di
“eventi eccezionali”
NOVITA’ MODELLO 730/2012
CODICE 3: Per i contribuenti, residenti, alla data del 12/02/2011, nel comune di Lampedusa e Linosa
(sospensione adempimenti e versamenti tributari dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 per
l’emergenza umanitaria per afflusso di migranti dal Nord Africa (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 giugno 2011, n. 3947)
CODICE 5: Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara – proroga al 16 luglio 2012 per i
versamenti e gli adempimenti tributari che scadono dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012
(art. 29, comma 15, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei sogg che usufruiscono dell’agevolazione)
CODICE 6: Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni dal 4 all’8
novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova – proroga al 16 luglio 2012 degli adempimenti
e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012
(art. 29, comma 15, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei sogg che usufruiscono dell’agevolazione)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Quadro F sezione IV, colonne 6 e 7
COLONNA 6: VA INDICATO L’ ACCONTO DELLA CEDOLARE
SECCA SOSPESO
COLONNA 7: VA INDICATO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
SOSPESO
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Quadro F sezione VII, righi F9 e F10
Dati da indicare nel “mod 730 integrativo”
E’ stata inserita la colonna 4, per indicare l’importo del credito
relativo alla cedolare secca sulle locazioni
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Quadro F sezione VII, righi F9 e F10
Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui sia
presentato un Mod 730/12 integrativo.
Con la nuova colonna 4 si indica l’importo del credito relativo
alla cedolare secca sulle locazioni
• RIGO F9: Rimborsato dal sostituto d’imposta (prospetto di
liquidazione, rigo 99, colonna 4, Mod 730 – 3 /2012
originario)
• RIGO F10: Utilizzato in compensazione con il mod f24 per il
versamento dell’ IMU (rigo 99, colonna 3, Mod 730 – 3/2012,
entro data di presentazione Mod 730 integrativo)
NOVITA’ MODELLO 730/2012
F10
F9
NOVITA’ MODELLO 730/2012
Quadro F sezione VIII, “ALTRI DATI”
In caso di somme liquidate a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi, all’atto del pagamento il soggetto
erogatore deve trattenere, in qualità di sostituto d’imposta,
una ritenuta a titolo di acconto del 20%
Le somme percepite in seguito a procedura di pignoramento
presso terzi vanno indicate nel rispettivo quadro di
riferimento (es. redditi di lavoro dipendente nel quadro C).
Le ritenute subite vanno indicate nel quadro F al nuovo rigo F13
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO G
Nel quadro G3 è stata aggiunta la quarta colonna per il credito d’imposta per
il reintegro sulle anticipazioni dei fondi pensione che non ha trovato
capienza nel 730/2011
L’importo da indicare si evince dal rigo 134 del
prospetto di liquidazione del modello 730 - 3
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO I – IMU
L’articolo 13, D.L. n. 201/2011 anticipa, in via sperimentale, l’Imposta
Municipale Propria (IMU), prevista originariamente per il 2014
I contribuenti possono scegliere di utilizzare il credito risultante
dal modello 730/2012 per il pagamento dell’IMU dovuta per il
2012 tramite modello F24
A tal fine, è necessario compilare il quadro I
Barrare se si intende
utilizzare intero credito
Indicare l’importo
che si intende
compensare con
debito Imu
NOVITA’ MODELLO 730/2012
QUADRO I – IMU
Ovviamente sarà indispensabile verificare che gli importi
del credito (di qualsiasi natura) e del debito coincidano, o
che comunque il credito sia superiore al debito
NOVITA’ MODELLO 730/2012
DETRAZIONI “SCOMPARSE”
NON E’ PIU’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA
DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 20%:
• Spese per la sostituzione di frigoriferi e
congelatori
• Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad
alta efficienza energetica
• L’acquisto di variatori di velocità (inverter)
Scarica

NOVITA` MODELLO 730 2012