NOVITA’ FISCALI MODELLO 730 2012 Modello 730 2012 – casella “Situazioni Particolari” Da quest’anno il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella, del tutto nuova sul mod 730, “SITUAZIONI PARTICOLARI”. Questa esigenza può emergere con riferimento a situazioni particolari che si potrebbero definire dopo la pubblicazione del mod (ad es., a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito a specifiche problematiche). NOVITA’ MODELLO 730/2012 FRONTESPIZIO Questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (mediante Circolare, Risoluzione, o Comunicato Stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. L’Agenzia non ha ancora fornito indicazioni per definire le “situazioni particolari” NOVITA’ MODELLO 730/2012 Prospetto familiari a carico nuova colonna 8 DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI X COMPILARE CON UNA “X” NEL CASO LA DETRAZIONE PER IL FIGLIO SPETTI PER INTERO NOVITA’ MODELLO 730/2012 La colonna 8 va barrata dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%, nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si ricorda che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore Inoltre, se il genitore affidatario, e in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO B E’ stata implementata la sezione I, del quadro B “Redditi dei fabbricati”, con due nuove colonne: Da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione Casella da barrare per assoggettare a cedolare secca l’immobile NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO B CODICE CANONE 1 – In caso di applicazione della tassazione ordinaria (colonna 6 canone all’85%) 2 – In caso di applicazione della tassazione ordinaria per immobili situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano (colonna 6 canone al 75%) 3 – In caso di opzione per la cedolare secca (colonna 6 canone al 100%) Modello 730 2012 quadro B QUADRO B La sez II è stata rivista, al fine di permettere l’inserimento di ulteriori dati relativi al contratto di locazione NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO B Uno specifico codice utilizzo degli immobili di interesse storico e/o storico artistico concessi in locazione: codice 16, colonna 2 quadro B, sez. I). NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO B Si ricorda che nel caso di immobile di interesse storico e artistico concesso in locazione l’importo del canone non rileva per la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma devono comunque essere compilate le colonne 5 (codice canone) e 6 (canone di locazione) NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Proroga dell’agevolazione sulle somme percepite per straordinari e lavoro notturno, per l’incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C CUD 2012 – MODELLO 730 L’indicazione dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva rimane invariata nel modello 730 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C I redditi soggetti ad imposta sostitutiva: • Non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF del percipiente; • Non vanno considerati ai fini del calcolo ISEE del percipiente e del suo nucleo famigliare • Concorrono ai fini della determinazione degli assegni per il nucleo famigliare • Concorrono ai fini del calcolo nei limiti dei 40.000,00 euro Per dettagli vedi circolare n. 20 del 13/05/2011 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C rigo C5 Sono state inserite due nuove colonne, relative agli importi che concorrono/non concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare ai sensi dell’art. 51, comma 6 del TUIR – es. indennità di volo Il contribuente può scegliere se farsi detassare l’intero importo degli straordinari, oppure far concorrere l’indennità di volo alla determinazione del reddito complessivo per il 50% NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Contributo di solidarietà (art. 2, commi 1 e 2, D.L. 13 agosto 2011, n.138) 3% DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE SUI REDDITI ECCEDENTI I € 300.000,00 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Contributo di perequazione per dipendenti e pensioni d’oro (D.L. n. 78/2010 e D.L. n.98/2011) • 5% per i redditi da € 90.000 a € 150.000 • 10% per i redditi da € 150.000 a € 200.000 • 15% per la quota di reddito eccedente € 200.000 Decorrenza normativa dipendenti pubblici: 1 gennaio 2011/ 31 dicembre 2013 Decorrenza normativa pensioni d’oro: 1 agosto 2011/31 dicembre 2013 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Nuova sezione VI – “Altri dati” relativa al contributo di solidarietà COLONNA 1: IMPORTO INDICATO NEL PUNTO 134 DEL CUD 2012 RELATIVO ALL’ AMMONTARE DEL REDDITO EROGATO AI DIP PUBBL E AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COLONNA 2: IMPORTO INDICATO NEL PUNTO 136 DEL CUD 2012 RELATIVO ALL’AMMONTARE DEL CONTRIB DI SOLID TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Gli importi indicati nel quadro C15 consentono di calcolare in modo adeguato il contributo di solidarietà dovuto a saldo dal contribuente; Quindi per determinare la base imponibile su cui calcolare il contributo di solidarietà dovuto, è stato inserito, nel 730-3, il prospetto “Contributo di solidarietà”, dal rigo 83 al rigo 85 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C art. 2, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (manovra di ferragosto): “In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea…” E’ DOVUTO DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2012 (con possibilità di proroga al fine di raggiungere il pareggio di bilancio), UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PARI AL 3% DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE CHE ECCEDE I 300.000,00 EURO NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C PAGAMENTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 3% SULLA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE € 300.000,00 Il contributo sarà deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo di imposta in cui viene corrisposto. Si produce quindi, uno sconto sull’IRPEF e sulle addizionali dovute! NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Per i dipendenti pubblici e per i percettori di pensioni d’oro non è prevista la corresponsione del contributo di solidarietà del 3% al fine di evitare che ciò comporti una doppia imposizione Infatti per queste categorie continueranno ad applicarsi le norme di riferimento. NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Per DIPENDENTI PUBBLICI si intendono “… dipendenti, anche di qualifica dirigenziale … delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) … “ Comma 3, art. 1, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Per PENSIONI D’ORO si intendono “… trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino 90.000 euro lordi l’anno …” Art 18, comma 22 – bis, D.L. n. 98/2011 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO C Proroga della detrazione per il comparto sicurezza , difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 € (quadro C- rigo C 14) – prorogata dalla Legge finanziaria 2011, art. 1, comma 47 Per questa detrazione l’importo max del reddito 2010 non deve superare € 35.000 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO D – rigo D2 colonna 1 E’ previsto un nuovo codice (codice 8) per indicare i redditi imputati per trasparenza: • Dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32, D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 70/2011 • Ai partecipanti che possiedono una quota di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO D – rigo D2 colonna 1 In sostanza i fondi immobiliari in oggetto sono quelli non partecipati da Stato o ente pubblico, organismi d’investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare o enti di previdenza obbligatoria, imprese di assicurazione, intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale, società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche. NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO D – rigo D4 Con il codice 5 si indicano non solo i redditi per gli immobili situati all’estero, ma anche i proventi delle vincite a giochi online all’estero NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO E Modifica parziale del rigo E16: Spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica La colonna 1 va compilata se la spesa è stata sostenuta per un solo ragazzo, entrambe le colonne se la spesa è stata sostenuta per due ragazzi, con indicazione dell’importo speso per ciascuno. Si ricorda che il limite di spesa è € 210,00 a ragazzo. Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre compilare un ulteriore modello. NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO E I righi per “Spese per l’intermediazione immobiliare” e “Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede” sono stati accorpati nei righi “residuali” E17, E18, E19 (altre spese) Modello 730//2011 Modello 730//2012 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO E DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: LAVORI EFFETTUATI FINO AL 31/12/2011 La disciplina base nella L. 449/1997 LAVORI EFFETTUATI DAL 1° GENNAIO 2012 La disciplina base è nell’art 16 – bis TUIR NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO E Eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori (per i lavori a partire dal 14 maggio 2011) al Centro Operativo di Pescara per la detrazione del 36% sulla ristrutturazione edilizia (D.L. n. 70/2011) NOVITA’ MODELLO 730/2012 Introduzione nuova sezione III B- “Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% In questa sezione il contribuente deve indicare i dati catastali relativi all’immobile (che prima venivano riportati nella comunicazione all’Agenzia di Pescara) Nel caso di operazioni iniziate nel 2011 il contribuente è tenuto a compilare anche la nuova colonna 10 della sezione III A, indicando il numero progressivo che identifica la spesa relativa all’immobile oggetto di ristrutturazione Questa operazione consente di collegare la spesa di ristrutturazione esposta nella sez III A ai dati relativi all’immobile per il quale è stata sostenuta (sez III B) NOVITA’ MODELLO 730/2012 Introduzione nuova sezione III B- “Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% I righi E51 e E52 sono identici tra di loro. Si inseriscono i dati catastali dell’immobile oggetto di recupero del patrimonio edilizio dopo il 14 maggio 2011, in quanto per quelli iniziati prima i dati catastali sono stati già forniti con l’invio della raccomandata all’Agenzia delle Entrate di Pescara. Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile , compilando quindi la sez III A su più righi (con lo stesso numero d’ordine a colonna 10), nella sez III B va compilato un solo rigo NOVITA’ MODELLO 730/2012 ESEMPIO 2011 80058489569 12000 1 2011 80058489569 20000 1 1 H501 T: IMMOBILE CENSITO NEL CATASTO TERRENI U: IMMOBILE CENSITO NEL CATASTO EDILIZIO URBANO I: IMMOBILE INTERO P: PORZIONE DI IMMOBILE VANNO INDICATI, SE PRESENTI, LE LETTERE E I NUMERI DEL DOCUMENTO CATASTALE NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO E Proroga della detrazione del 55% per le spese relative al risparmio energetico degli edifici esistenti (quadro E – sez. III – B) NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO F sez I Sono state aggiunte le colonne 3 e 8 in seguito al differimento di 17 punti percentuali previsto dal Decreto Presidenza Consiglio Ministri del 21/11/2011 (seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca) Le colonne in oggetto vengono compilate per indicare eventuali compensazioni avvenute dopo il pagamento del secondo acconto irpef o cedolare secca, nel caso in cui il contribuente non avesse usufruito dello “sconto” L’importo da inserire è pari alla differenza pagata in eccesso dal contribuente, successivamente utilizzata in compensazione con il modello f24, con il codice 4035 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO F sez I Nelle colonne 6 e 7 sono indicati gli eventuali versamenti relativi alla cedolare secca eseguiti autonomamente con Mod f24 nei mesi di luglio/agosto e novembre 2011 (prima rata di acconto a colonna 6, seconda o unica rata di acconto a colonna 7) NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO F sez IV Sono stati introdotti nuovi codici, connessi alla sospensione del pagamento delle imposte a causa di “eventi eccezionali” NOVITA’ MODELLO 730/2012 CODICE 3: Per i contribuenti, residenti, alla data del 12/02/2011, nel comune di Lampedusa e Linosa (sospensione adempimenti e versamenti tributari dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 per l’emergenza umanitaria per afflusso di migranti dal Nord Africa (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2011, n. 3947) CODICE 5: Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara – proroga al 16 luglio 2012 per i versamenti e gli adempimenti tributari che scadono dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (art. 29, comma 15, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei sogg che usufruiscono dell’agevolazione) CODICE 6: Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova – proroga al 16 luglio 2012 degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (art. 29, comma 15, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei sogg che usufruiscono dell’agevolazione) NOVITA’ MODELLO 730/2012 Quadro F sezione IV, colonne 6 e 7 COLONNA 6: VA INDICATO L’ ACCONTO DELLA CEDOLARE SECCA SOSPESO COLONNA 7: VA INDICATO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SOSPESO NOVITA’ MODELLO 730/2012 Quadro F sezione VII, righi F9 e F10 Dati da indicare nel “mod 730 integrativo” E’ stata inserita la colonna 4, per indicare l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni NOVITA’ MODELLO 730/2012 Quadro F sezione VII, righi F9 e F10 Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui sia presentato un Mod 730/12 integrativo. Con la nuova colonna 4 si indica l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni • RIGO F9: Rimborsato dal sostituto d’imposta (prospetto di liquidazione, rigo 99, colonna 4, Mod 730 – 3 /2012 originario) • RIGO F10: Utilizzato in compensazione con il mod f24 per il versamento dell’ IMU (rigo 99, colonna 3, Mod 730 – 3/2012, entro data di presentazione Mod 730 integrativo) NOVITA’ MODELLO 730/2012 F10 F9 NOVITA’ MODELLO 730/2012 Quadro F sezione VIII, “ALTRI DATI” In caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, all’atto del pagamento il soggetto erogatore deve trattenere, in qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta a titolo di acconto del 20% Le somme percepite in seguito a procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel rispettivo quadro di riferimento (es. redditi di lavoro dipendente nel quadro C). Le ritenute subite vanno indicate nel quadro F al nuovo rigo F13 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO G Nel quadro G3 è stata aggiunta la quarta colonna per il credito d’imposta per il reintegro sulle anticipazioni dei fondi pensione che non ha trovato capienza nel 730/2011 L’importo da indicare si evince dal rigo 134 del prospetto di liquidazione del modello 730 - 3 NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO I – IMU L’articolo 13, D.L. n. 201/2011 anticipa, in via sperimentale, l’Imposta Municipale Propria (IMU), prevista originariamente per il 2014 I contribuenti possono scegliere di utilizzare il credito risultante dal modello 730/2012 per il pagamento dell’IMU dovuta per il 2012 tramite modello F24 A tal fine, è necessario compilare il quadro I Barrare se si intende utilizzare intero credito Indicare l’importo che si intende compensare con debito Imu NOVITA’ MODELLO 730/2012 QUADRO I – IMU Ovviamente sarà indispensabile verificare che gli importi del credito (di qualsiasi natura) e del debito coincidano, o che comunque il credito sia superiore al debito NOVITA’ MODELLO 730/2012 DETRAZIONI “SCOMPARSE” NON E’ PIU’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 20%: • Spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori • Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad alta efficienza energetica • L’acquisto di variatori di velocità (inverter)