8 Marzo - Citazioni e Letture N. Bobbio, L'età dei diritti, 1995 "I diritti [...] per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre!" Il dibattito sui diritti Olympe de Gouges, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, 1791 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO (1789) Preambolo PREAMBOLO Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopiùdi ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principiùsemplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina. Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune. Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione. I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinchè questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinchè maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinchè i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principii semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino: Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Articolo III Il principio di ogni sovranità risiede Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o donna e dell’uomo: nessun corpo, nessun individuo individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa. può esercitarne l’autorità che non ne sia espressamente derivata. Articolo IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione. Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge. Articolo V Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare. Articolo VI La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. Art. 5. La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa. Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole. Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. Art. 8. La Legge deve stabilire solo pene strettamente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata. Art. 6. La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti. Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla legge Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si per ogni donna dichiarata colpevole. ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge. Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le Art. 10. Nessuno deve essere molestato per le sue sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge. Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata. opinioni, anche religiose, purchè la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge. Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Art. 12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. . Articolo XIII Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell’industria. Articolo XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell’imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un’uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell’amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell’imposta. Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione. Articolo XVI Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione. Articolo XVII Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere Art. 13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze. Art. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata. Art. 15. La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione Art. 16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione. Art. 17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta privato come vero patrimonio della natura, se non indennità quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l’esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità. Vittoria Franco, Care ragazze. Un promemoria, 2011 "La riscrittura della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 fa di Olympe de Gouges un esempio di come la storia avrebbe potuto essere e non è stata" (p.31) Necrologio per Olympe de Gouges, Le Moniteur: "Ricordatevi dell'impudente Olympe, che per prima fondò dei circoli riservati alle donne. Ha voluto essere uomo di Stato e la legge ha punito questa cospiratrice per aver trascurato i doveri propri del suo sesso". Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, 1792 Sull’educazione femminile "In merito ai diritti delle donne, il mio principale argomento è costruito sul principio basilare che se la donna non viene educata esclusivamente a diventare la compagna dell'uomo, fermerà il suo progresso nella conoscenza e nella virtù." "Ammaestrate fin dall'infanzia al fatto che la bellezza è lo scettro della donna, la loro mente si plasma sul corpo e ciondolandosi nella gabbia dorata cerca solo di adorare la propria prigione. Gli uomini sono impegnati in varie attività che richiedono la loro attenzione e contribuiscono ad aprire la loro mente, ma le donne, limitate a un unico scopo e con tutti i loro pensieri costantemente fissi sulla parte più insignificante di sé, di rado si spingono oltre il trionfo del momento. Se però il loro intelletto si emancipasse dalla schiavitù cui le hano sottoposte l'orgoglio e la sensualità degli uomini oltre che il loro miope desiderio di dominio immediato, simile a quello dei tiranni, forse leggeremmo delle loro debolezze con stupore" "Poichè l'ubbidienza cieca è sempre ricercata dal potere, tiranni e libertini hanno ragione quando cercano di tenere la donna all'oscuro; i primi infatti vogliono soltanto delle schiave, i secondi dei giocattoli" John Stuart Mill, L'asservimento delle donne (1861-67) tradotto in italiano da Anna Maria Mozzoni nel 1929 ---- > http://it.wikisource.org/wiki/La_servit%C3%B9_delle_donne/Al_lettore La battaglia per il diritto di voto Dichiarazione dei sentimenti (Dichiarazione di Seneca Falls): Dichiarazione dei sentimenti" e "Deliberazioni" Quando, nel corso degli eventi umani, si rende necessario per una parte della famiglia umana assumere tra i popoli della terra una posizione diversa da quella occupata fino a quel momento, ma tale da essere legittimata dalle leggi naturali e divine, un giusto rispetto per le opinioni umane impone di dichiarare le ragioni che spingono in tale direzione. Riteniamo chiare di per sè le seguenti verità: che tutti gli uomini e le donne sono stati creati uguali; che il Creatore ha attribuito loro alcuni diritti inalienabili; che tra questi sono la vita, la liberta, la ricerca della felicita; che, per garantire tali diritti, devono essere costituiti governi i cui giusti poteri derivino dal consenso di coloro che sono governati. Ogniqualvolta una forma di goverrno impedisca la realizzazione di questi scopi, coloro che ne sono danneggiati hanno il diritto di rifiutare obbedienza e di adoperarsi per l'istituzione di un nuovo governo, che abbia a suo fondamento quei principi, e dia ai suoi poteri una organizzazione tale da sembrar loro la più adeguata a garantire loro sicurezza e felicità. La prudenza, invero, imporrà di non cambiare, per cause irrilevanti o passeggere, governi consolidati da lungo tempo; e infatti tutte le esperienze hanno dimostrato che gli uomini sono più disposti a sopportare, fino a che si tratta di mali sopportabili, che a render giustizia a se stessi mediante l'abolizione delle forme di governo a cui erano abituati. Ma quando una lunga successione di abusi e di usurpazioni, perseguendo costantemente lo stesso scopo, rivela il disegno di ridurli in balia del dispotismo assoluto, è loro dovere liberarsi da tale governo e provvedersi per il futuro di nuovi custodi della loro sicurezza. Tale è stata la paziente sopportazione delle donne sotto questo governo, e tale è ora la necessità che le costringe a esigere la condizione di uguaglianza che loro spetta. La storia del genere umano è una storia di ricorrenti offese e usurpazioni attuate dall'uomo nei confronti della donna, al diretto scopo di stabilire su di lei una tirannia assoluta. Per dimostrare ciò esaminiamo i fatti con occhio imparziale. Lui non le ha mai permesso di esercitare il suo inalienabile diritto al voto. La ha costretta a obbedire a leggi alla cui elaborazione ella non partecipava in alcun modo. La ha privata di quei diritti che sono riconosciuti anche al più ignorante e al più indegno degli uomini, sia indigeni che stranieri. Avendola privata del primo diritto di un cittadino, il diritto di voto, lasciandola di conseguenza priva di rappresentanza nelle assemblee legislative, la ha oppressa sotto ogni punto di vista. La ha posta, quando era sposata, in una condizione di morte civile davanti alla legge. Le ha tolto ogni diritto di proprietà perfino sul salario da lei percepito. La ha resa, dal punto di vista morale, un essere irresponsabile, giacchè ella può commettere impunemente numerosi delitti, purchè si svolgano alla presenza del marito. Nel contratto di matrimonio ella è costretta a giurare obbedienza al marito, che quindi diventa, a tutti gli effetti, il suo padrone, dal momento che la legge gli conferisce il diritto di privarla della libertà e di infliggerle punizioni. Lui ha concepito le leggi sul divorzio, per quanto riguarda sia le ragioni valide per ottenerlo sia, in caso di separazione, la custodia dei figli, in modo tale da non tenere assolutamente in nessun conto la felicità delle donne, dal momento che la legge, in tutti i casi, si basa sul falso presupposto della supremazia dell'uomo e ripone tutto il potere nelle sue mani. Dopo averla privata di tutti i diritti in quanto sposata, se la donna è nubile e titolare di una proprietà, le fa pagare le tasse per sostenere un governo che la riconosce soltanto nel momento in cui può trar profitto dalla sua proprietà. Lui ha monopolizzato quasi tutti i lavori remunerativi e, da quelli a cui ha accesso, la donna trae soltanto guadagni modesti. Le sbarra tutte le strade che consentono di diventare ricchi e di distinguersi, cose che egli per sè considera massimamente onorevoli. Come docente di teologia, di medicina, o di legge, lei non è nota. Le ha negato ogni possibilità di ottenere una istruzione completa, dal momento che tutti i colleges sono sbarrati per lei. La ammette nella Chiesa, come del resto nello Stato, ma soltanto in una posizione subordinata, appellandosi alla autorità apostolica per escluderla dal ministero pastorale e, con qualche eccezione, da ogni partecipazione pubblica agli affari della Chiesa. Lui ha creato un sentimento pubblico ipocrita stabilendo un codice morale diverso per gli uomini e per le donne, per cui le stesse colpe morali che escludono le donne dalla società sono non soltanto tollerate, ma considerate irrilevanti se commesse dagli uomini. Ha usurpato le prerogative dello stesso Geova, arrogandosi il diritto di stabilire quale sia la sfera di attività della donna, mentre questo spetta soltanto alla coscienza e al Dio di lei. Si è adoperato in ogni modo possibile per distruggere la fiducia di lei nelle proprie forze, per ridurne il rispetto per se stessa, e per renderla prona a una vita di dipendenza e di avvilimento. Ora, di fronte a questa completa perdita dei diritti civili di metà del popolo di questo paese, di fronte alla sua degradazione sociale e religiosa, di fronte alle ingiuste leggi sopra ricordate, e in considerazione del fatto che le donne si sentono offese, oppresse e private in modo fraudolento dei loro diritti più sacri, dichiariamo che debbono essere immediatamente ammesse a godere di tutti i diritti e i privilegi che spettano loro in quanto cittadine degli Stati Uniti. Nel dare inizio alla grande opera che ci attende, prevediamo di dover andare incontro a molti fraintendimenti, travisamenti, scherni, ma intendiamo usare ogni strumento in nostro possesso per raggiungere il nostro obiettivo Ci serviremo di rappresentanti, diffonderemo opuscoli, presenteremo petizioni ai parlamenti sia statali che federali, ci adopereremo per far schierare dalla nostra parte il clero e la stampa. Speriamo che questa convenzione sarà seguita da una serie di convenzioni in ogni parte del paese. [*] Essendo universalmente accettato il principio naturale fondamentale secondo cui "l'uomo deve perseguire la sua vera e sostanziale felicità"[*] Si delibera che le leggi che, in qualunque modo, si oppongono alla vera e sostanziale felicità della donna, sono contrarie al principio naturale fondamentale e non hanno alcun valore, dal momento che esso è "più autorevole di ogni altra legge". Si delibera che tutte le leggi che impediscono alla donna di occupare nella società la posizione cui la destina la sua coscienza, o che la collocano in una posizione di inferiorità rispetto all'uomo, sono contrarie al principio naturale fondamentale e non hanno quindi nè validità nè autorità. Si delibera che la donna è uguale all'uomo che così il Creatore voleva che fosse, e che il bene supremo della specie esige che venga riconosciuta come tale. Si delibera che le donne di questo paese devono essere informate in merito alle leggi che le governano, affinchè non possano più rendere manifesta in futuro nè la loro degradazione, col dichiararsi soddisfatte della loro attuale condizione, nè la loro ignoranza, con l'affermare che godono di tutti i diritti che desiderano. Si delibera che, dato che l'uomo, mentre rivendica la propria superiorità intellettuale, riconosce alla donna la superiorità morale, è suo dovere precipuo incoraggiarla a prendere la parola e a insegnare, quando gliene si presenti l'occasione, in tutte le assemblee religiose. Si delibera che la stessa quantità di virtù, di delicatezza, di finezza nel comportamento che la società pretende dalle donne, deve essere richiesta anche all'uomo, e che le stesse trasgressioni devono essere trattate con la stessa severità, indipendentemente dal fatto che a commetterle sia un uomo o una donna. Si delibera che l'accusa di indelicatezza e scostumatezza che così spesso viene rivolta alle donne che parlano in pubblico, è formulata, con grave incoerenza, proprio da coloro che, con la loro presenza, incoraggiano le apparizioni delle donne negli spettacoli teatrali, musicali e del circo. Si delibera che la donna si è accontentata per troppo tempo dei ristretti confini che, costumi corrotti e una erronea applicazione delle Scritture hanno fissato per lei, e che è giunto per lei il momento di muoversi in quella più ampia sfera che il suo Creatore supremo le ha assegnato. Si delibera che è un dovere delle donne di questo paese assicurarsi il loro sacro diritto al voto. Si delibera che l'uguaglianza dei diritti umani deriva necessariamente dal fatto che le capacità e le responsabilità della specie umana sono identiche. Si delibera pertanto che, avendo ricevuto dal Creatore le stesse capacità e la stessa coscienza della responsabilità di esercitarle, è un evidente diritto e dovere della donna, alla pari con l'uomo, promuovere ogni giusta causa con ogni giusto mezzo; in particolare, per quel che riguarda i grandi temi della morale e della religione, è di chiara evidenza il suo diritto a partecipare insieme ai fratelli al loro insegnamento sia in privato che in pubblico, sia con gli scritti che con i discorsi, con qualsiasi strumento opportuno e di fronte a qualsiasi pubblico. Ed essendo questa una verità di chiara evidenza, le cui radici affondano nei principiùfondamentali della natura umana, la cui origine è divina, qualunque usanza o disposizione in contrasto con essa, sia recente, sia rivestita della venerabile autorevolezza dell'antichità, deve essere considerata come una evidentissima falsità, e in conflitto con l' umanità. Voto alle donne negli Stati Uniti: - 1848 Wyoming - 1893 Colorado - 1911 California - 1920 riconoscimento del diritto di voto a livello federale. Voto alle donne in GB: - 1918 Representation of the People Act: possono votare le donne che abbiano compiuto i 30 anni Voto alle donne in Italia: - Statuto Albertino (1848): “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinnanzia alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi” - Decreto Rattazzi (1859): “Non sono elettori nè eleggibili gli analfabeti..., le donne, gli interdetti..., coloro che sono in istato di fallimento..., quelli che furono condannati a pene criminali, ...., i condannati per furto, frode o attentato ai costumi” - Luigi Palma: "Siano madri, sorelle, spose, figlie, custodi del santuario domestico, le donne, il cui dominio è quello degli affetti, se immesse negli avvolgimenti politici sarebbero di fatto snaturate. ... Inoltre, concesso l'elettorato alle donne, come negr loro l'eleggibilità? e allora come garentire dal ridicolo i parlamenti delle nazioni, ove si vedessero legislatori in guardinfanti e nastri e merletti e ricci e vesti di ampia, lunga e interminabile coda?" - Progetto di legge di Salvatore Morelli e conferenza Sul voto politico alle donne di A.M. Mozzoni (1867) Discusione di riforma delle legge elettorale (1882) ---- > posizione di Zanardelli: "Può dunque sembrare grave ingiustizia il negare alla donna di genio, alla donna di scienza, ad altissime capacità femminili, ciò che si concede alle più umili capacità maschili. A capacità uguali, se non superiori, può sembrare debbano incontrastabilmente corrispondere uguali diritti. Ed ove tale parità di diritti si ricusi, non ne verrà che siccome una intera metà della nazione non è rappresentata nelle Assemblee che fanno le leggi e da cui emana il governo e siccome queste leggi la riguardano e ad essere be governata la donna non ha minore interesse dell'uomo, essa potrà dire che le leggi, perchè fatte senza di lei, sono fatte contro di lei?" "Nella sua missione tutta d'educazione e di affetti, a gioia e conforto e altissimo incitamento dell'uomo nella vita domestica e intima, la donna sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende e nelle gare politiche. Quelle stesse virtù nelle quali vince veramente l'uomo [...] di tenerezza, d'impeto, di passione, ma che traggono nascimento dal fatto incontrastabile che in essa sovrasta il cuore alla mete, l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia, [...] non sono quelle che ai forti doveri della vita civica maggiormente convengono. E suo dovere invece, suo ufficio, ed insieme suo voto e suo bisogno, essendo quello di dedicarsi alla asidua cura della famiglia, nessuna pratica le sarebbe dato acquistare nei pubblici affari, a cui male quindi potrebbe rivolgere il suo intelletto". posizione di Depretis: "non credo nemmeno che questa proposta avrebbe favorevole il voto se la stessa più bella metà dell'umana famiglia fosse direttamente consultata [resocontasita: ilarità] Ha tanti altri mezzi d'influenza, di azionem assai più potenti del voto! [ilarità prolungata]. Crispi (1887): "Non ho creduto di accogliere la proposta; dappoiché la questione non è ancora matura nella coscienza pubblica [...] Non è [...] il diritto naturale della donna al suffragio che si impugna, ma si nega la convenienza e la opportunità di applicarlo. I nostri costumi , le condizioni della nostra educazione non consentono al presente, che la donna sia distratta dal domestico focolare, dal santuario della famglia, per gettarla nella vita pubblica, nella gare di parte. [...] Giova infine considerare che, se si concedesse alla donna il suffragio amministrativo, le si darebbe un diritto dimezzato senza il voto politico e l'eleggibilità". 1906 Petizione di Anna Maria Mozzoni, firmata da lavoratrici ed esponenti di spicco della cultura italiana, tra cui Maria Montessori: "tutto ci ha ormai persuaso che la giustizia non riguarda che gli elettori e non si estenderà a noi se non quando e in quanto saremo elettrici perchè siamo cittadine, perchè paghiamo tasse e imposte, perchè siamo produttrici di ricchezza, perchè paghiamo l'imposta del sangue nei dolori della maternità, perchè infine portiamo il contributo dell'opera e del denaro al funzionamento dello Stato" Sentenza di Lodovico Mortara (25 luglio 1906) che ammette l'iscrizione alle liste elettorali di 10 aspiranti elettrici di Senigallia ("le maestrine di Senigallia"): "Secondo la vigente legge elettorale politica, le donne che possiedono gli altri requisiti di capacità hanno diritto ad essere iscritte nelle liste elettorali"! Attacco di Anna Kuliscioff a Turati, dalle pagine di "Critica sociale" (p.107-108) Decreto legislativo luogotenenziale "Estensione del diritto di voto alle donne" (1 febbraio 1945), G.U. n. 23: N. 23 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945 Estensione alle donne del diritto di voto UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell’autorità a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: Art. 1 Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1495. Art. 2 È ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni. Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944. Art. 3 Oltre quanto stabilito dall’art. 2 del decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940 n. 635. Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° febbraio 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - TUPINI Decreto legislativo luogotenenziale del 10 marzo 1946, n. 74 «Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente» Art. 7 Sono eleggibili all’Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 del presente decreto. L'ultima tappa: l'Assemblea Costituente Il 2 giugno 1946, su 556 membri totali negono elette 21 donne all’Assemblea Costituente: Democrazia Cristiana 1. Laura Bianchini – Castenedolo (Brescia), 23 agosto 1903 (43 anni) Laureata in filosofia, insegnante e pubblicista. Partigiana, membro del comando «Fiamma Verde», incaricata dell’assistenza presso il Comando generale del Corpo dei volontari della libertà. Membro del Consiglio nazionale della DC, responsabile per i Gruppi femminili. Eletta deputato alla Costituente nel VI Collegio elettorale di Brescia. 2. Elisabetta Conci – Trento, 23 marzo 1895 (51 anni) Laureata in lettere, professoressa. Delegata provinciale per il Movimento femminile della DC. Eletta deputato alla Costituente nell’VIII Collegio elettorale di Trento. 3. Filomena Delli Castelli – Città S. Angelo (Pescara), 28 settembre 1916 (30 anni) Laureata in lettere, insegnante di scuola media. Attivista della DC. Incaricata regionale del partito per i gruppi femminili. Eletta deputato alla Costituente nel XXI Collegio elettorale dell’Aquila. 4. Maria De Unterrichter Jervolino – Ossana (Trento), 20 agosto 1902 (44 anni) Laureata in lettere. Presidente delle universitarie cattoliche; dal 30 aprile 1946, membro della Direzione centrale della DC. Eletta deputato alla Costituente nel Collegio unico nazionale. 5. Maria Federici Agamben – l’Aquila, 19 settembre 1899 (47 anni) Professoressa di lettere. Dopo l’8 settembre 1943 impegnata nella lotta clandestina a Roma. Delegata nazionale delle ACLI e presidente nazionale del CIF. Eletta deputato alla Costituente nel Collegio unico nazionale. 6. Angela Gotelli – Albareto (Parma), 28 febbraio 1905 (41 anni) Laureata in lettere, insegnante di scuola media. Impegnata nell’azione clandestina, nelle file della Resistenza nel Parmense. Eletta deputato alla Costituente nel III Collegio elettorale di Genova. 7. Angela Maria Guidi Cingolani – Roma, 31 ottobre 1896 (50 anni) Laureata in letterature slave. Membro della Consulta nazionale in rappresentanza della DC. Eletta deputato alla Costituente nel XX Collegio elettorale di Roma. 8. Maria Nicotra Fiorini – Catania, 6 luglio 1913 (33 anni) Casalinga. Presidente diocesana della Gioventù femminile di Azione Cattolica dal 1940 al 1948. Eletta deputato alla Costituente nel XXIX Collegio elettorale di Catania. 9. Vittoria Titomanlio – Barletta (Bari), 29 aprile 1899 (47 anni) Insegnante, proveniente dalle fila dell’Azione Cattolica. Eletta deputato alla Costituente nel XXIII Collegio elettorale di Napoli. Partito Socialista 10. Bianca Bianchi – Vicchio (Firenze), 31 luglio 1914 (32 anni) Laureata in pedagogia e filosofia, insegnante. Partigiana, impegnata nella lotta clandestina. Eletta deputato alla Costituente nel XV Collegio elettorale di Firenze. 11. Angelina Livia Merlin– Pozzonovo (Padova), 15 ottobre 1881 (65 anni) Professoressa di scuola media (durante il regime fascista, si era rifiutata di prestare giuramento quale insegnante). Eletta deputato alla Costituente nel VI Collegio unico nazionale. Partito Comunista 12. Adele Bei – Cantiano (Pesaro), 4 maggio 1904 (42 anni) Operaia e organizzatrice sindacale. Per la sua attività comunista, condannata a diciotto anni di carcere. Liberata il 20 agosto 1943, dopo l’8 settembre attiva nella lotta clandestina, per cui avrebbe avuto il riconoscimento di partigiana combattente. Eletta deputato alla Costituente nel XVIII Collegio elettorale di Ancona. 13. Nadia Gallico Spano – Tunisi, 2 giugno 1906 (40 anni) Aderente al PCI dal 1937, condannata in Francia dal Tribunale speciale del regime di Pétain insieme al marito, impegnata nell’attività clandestina. Rientrata in Italia nel 1944, era stata nominata responsabile dell’attività femminile del partito per il Meridione, assumendo la direzione di Noi Donne. Eletta deputato alla Costituente nel XX Collegio elettorale di Roma. 14. Leonilde (Nilde) Iotti – Reggio Emilia, 10 aprile 1920 (26 anni) Laureata in lettere, professoressa, promotrice durante la Resistenza dei Gruppi di difesa della donna. Eletta deputato alla Costituente nel XIV Collegio elettorale di Parma. 15. Teresa Mattei – Genova, 1° febbraio 1921 (25 anni) Laureata in filosofia. Antifascista, entrata nel PCI nel 1943, impegnata nella lotta clandestina. Tra le promotrici dei GDD a Firenze e tra le prime iscritte all’UDI. Eletta deputato alla Costituente nel XV Collegio elettorale di Firenze. 16. Angiola Minella Molinari – Savona, 3 febbraio 1920 (26 anni) Laureata in lettere, insegnante, infermiera durante la guerra. Partecipe della lotta clandestina, prima con i gruppi badogliani del Piemonte, poi nelle formazioni garibaldine della zona di Savona. Eletta deputato alla Costituente nel III Collegio elettorale di Genova. 17. Rita Montagnana Togliatti – Torino, 6 gennaio 1895 (51 anni) Apprendista a 13 anni, iscritta al Gruppo femminile socialista «La Difesa» e nel 1921 passata al PCI, delegata a Mosca al Congresso internazionale comunista. Dal 1926 in esilio tra la Francia, la Spagna e l’Unione Sovietica; ritornata in Italia nel 1944, tra le fondatrici dell’UDI e membro della direzione del PCI. Designata alla Consulta nazionale. Eletta deputato alla Costituente nel XIII Collegio elettorale di Bologna. 18. Teresa Noce Longo – Torino, 29 luglio 1900 (46 anni) Operaia, iscritta nel 1921 al PCI, in esilio dal 1926 dapprima a Mosca, poi in Francia e in Svizzera; combattente nella guerra di Spagna. Arrestata in Francia in quanto impegnata nella lotta partigiana, deportata in Germania e liberata il 5 maggio 1945. Membro del Comitato centrale e della Direzione del PCI, designata alla Consulta nazionale. Eletta deputato alla Costituente nel XIV Collegio elettorale di Parma. 19. Elettra Pollastrini – Rieti, 15 luglio 1908 (38 anni) Operaia, nel 1924 emigrata in Francia. Nel 1930 impegnata nella Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà e nel 1933 delegata al Congresso mondiale di Parigi. Nel 1941 rientrata in Italia, nel 1943 arrestata dalla polizia tedesca e condannata a tre anni in Germania. Designata alla Consulta nazionale. Eletta deputato alla Costituente nel XIX Collegio elettorale di Perugia. 20. Maria Maddalena Rossi – Codevilla (Pavia), 29 settembre 1906 (40 anni) Laureata in chimica. Eletta deputato alla Costituente nel IX Collegio elettorale di Verona. Uomo Qualunque 21. Ottavia Penna Buscemi – Caltagirone (Catania), 12 aprile 1907 (39 anni) Casalinga. Eletta deputato alla Costituente nel XXIX Collegio elettorale di Catania. Dalla Costituzione ad oggi: una cronologia del cammino dei diritti 1948 Entra in vigore la Costituzione. Gli articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51 sanciscono la parità tra uomini e donne. Angela Maria Cingolani Guidi è la prima donna sottosegretario (Industria e commercio con delega all’artigianato). 1950 Varata la legge 26 agosto 1950, n. 860, «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri». 1956 Le donne possono accedere alle giurie popolari col limite massimo di tre su sei (la norma rimarrà in vigore fino al 1978) e ai tribunali minorili. Le funzioni riconosciute alle donne sono ancora quelle legate alla figura materna. Il loro intervento viene giudicato opportuno in quei casi in cui i problemi vadano risolti, «più che con l’applicazione di fredde formule giuridiche con il sentimento e la conoscenza del fanciullo che è proprio della donna». 1958 La legge Merlin chiude definitivamente le case di tolleranza: legge 20 febbraio 1958, n. 75, «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui». 1959 Viene istituito il Corpo di polizia femminile. 1963 Il matrimonio non è più ammesso come causa di licenziamento: legge 9 gennaio 1963, n. 7, «Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche della legge 26 agosto 1950, n. 860». Marisa Cinciari Rodano è eletta vicepresidente della Camera. Le donne sono ammesse alla magistratura: legge 9 febbraio 1963, n. 66, «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni». Un ulteriore passo avanti nell’effettiva attuazione dell’art. 51 della Costituzione: le donne possono accedere a tutti i pubblici uffici senza distinzione di carriere né limitazioni di grado. 1968 L’adulterio femminile non è più considerato reato. L’art. 559 del Codice penale recitava: «La moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo». Per il marito non esisteva nulla del genere: la disparità di trattamento non rispettava le norme fondamentali della Costituzione. Con due sentenze del 19 dicembre 1968, la Corte costituzionale abroga l’articolo sul diverso trattamento dell’adulterio maschile e femminile e quello analogo del Codice penale. 1970 Viene approvata la legge sul divorzio: legge 1° dicembre 1970, n. 898, «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio». 1971 La Corte costituzionale cancella l’articolo del Codice civile che punisce la propaganda di anticoncezionali. Viene approvata la legge sulle lavoratrici madri: legge 30 dicembre 1971, n. 1204, «Tutela delle lavoratrici madri». Sono istituiti gli asili nido comunali: legge 6 dicembre 1971, n. 1044, «Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato». 1975 Riforma del diritto di famiglia: legge 19 maggio 1975, n. 151, «Riforma del diritto di famiglia». 1976 Per la prima volta una donna, Tina Anselmi, viene nominata ministro (Lavoro e previdenza sociale). 1977 È riconosciuta la parità di trattamento tra donne e uomini nel campo del lavoro: legge 9 dicembre 1977, n. 903, «Parità fra uomini e donne in materia di lavoro». 1978 Viene approvata la legge sull’aborto. 1979 Nilde Jotti è la prima donna presidente della Camera. 1981 Il motivo d’onore non è più attenuante nell’omicidio del coniuge infedele. 1983 La Corte costituzionale stabilisce la parità tra padri e madri circa i congedi dal lavoro per accudire i figli. 1984 Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la Commissione nazionale per la realizzazione delle pari opportunità, presieduta da Elena Marinucci. 1986 La commissione nazionale per la parità uomo e donna elabora il «Programma azioni positive»: aziende e sindacati devono tutelare accesso, carriera e retribuzioni femminili. 1989 Le donne sono ammesse alla magistratura militare. 1991 Legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro». 1992 Legge, 25 febbraio 1992, n. 215, «Azioni positive per l’imprenditorialità femminile». La legge sull’imprenditoria femminile favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali. 1993 Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 per la prima volta vengono introdotte le “quote rosa” in merito alle elezioni dei rappresentanti degli enti locali. 1996 La legge 15 febbraio 1996, n. 66, «Norme contro la violenza sessuale», punisce lo stupro come delitto contro la persona e non contro la morale come in precedenza. Il governo nomina un ministro per le pari opportunità, Anna Finocchiaro. 2000 Legge 8 marzo 2000, n. 53, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città». 2003 Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, «Modifica dell’art. 51 della Costituzione». L’art. 51 della Costituzione («Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge») viene modificato, con l’aggiunta: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 2004 La legge sulle elezioni dei membri del Parlamento europeo introduce una norma in materia di “pari opportunità”: legge 8 aprile 2004, n. 90, «Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004». L’art. 3 prescrive che le liste circoscrizionali, aventi un medesimo contrassegno, debbano essere formate in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.