S TUDIO AGROFORESTALE
DOTT. BONFIGLIOLI GLORIA
DOTT. RENIERI GIANLUCA
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Interventi di ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi in
una fustaia di Pino Domestico in Loc.Pineta di Selene –
Comune di Castiglione della Pescaia – Fondi 2012 e 2013
Misura 226 – PSR Regione Toscana 2007-2013 – fasi V e VI
Domanda n. 2012PSR226200000001171005370530060103
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Committente: Comune di Castiglione della Pescaia
Grosseto, febbraio 2014
I TECNICI
STUDIO AGROFORESTALE
DOTT. FOR. GLORIA BONFIGLIOLI
FOR. IR. GIANLUCA RENIERI
VIA AURELIA NORD, 221 - 58100 GROSSETO P.I.: 01414810539
Tel: 340/8439791 - 340/8439242
CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE, VARIAZIONI DELLE OPERE, MODO DI ESECUZIONE
DELLE CATEGORIE DI LAVORO, LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI, ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 1.1: OGGETTO DELL'APPALTO
Formano oggetto del presente Capitolato Speciale gli interventi contenuti nel progetto “ Interventi di
ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi in una fustaia di Pino Domestico in Loc. Pineta di
Selene– Comune di Castiglione della Pescaia – Fondi 2012 e 2013 – Misura 226 – PSR Regione Toscana 20072013 – fasi V e VI - Domanda n. 2012PSR226200000001171005370530060103
Art. 1.2: FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori e costi e oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 73.687,52
(settantatremilaseicentoottantasette/52) oltre IVA.
Di cui:
Totale Lavori a base d'asta
€ 70.654,65
Costi e oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso
€ 3.032, 87
Totale importo lavori
€ 73.687,52
I suddetti lavori sono da eseguirsi nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), nelle particelle catastali di
seguito identificate
Comune
Castiglione
Castiglione
Castiglione
Castiglione
Castiglione
Castiglione
Castiglione
Castiglione
della
della
della
della
della
della
della
della
Pescaia
Pescaia
Pescaia
Pescaia
Pescaia
Pescaia
Pescaia
Pescaia
foglio
part
109
109
109
109
109
109
109
109
15
616
620
622
624
1109
1113
1114
superficie
particella
catastale
176760
52240
2770
2180
350
33333
11914
906
Totale
superficie
intervento
2088
47270
1222
713
350
33333
11078
313
96367
Art. 1.3: DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.
All’inizio delle lavorazioni dovrà essere apposto il cartello di cantiere.
Gli interventi di seguito proposti andranno a ridurre il potenziale rischio di incendi, in particolare si procederà
con il taglio della vegetazione arbustiva, un diradamento selettivo della componente arborea, la spalcatura delle
piante che presentano chioma fino quasi a terra e la potatura delle parti secche o seccaginose delle piante
presenti. Le operazioni di decespugliamento saranno eseguite ove possibile con trincia forestale, mentre nelle
vicinanze delle piante, allo scopo di non arrecare danni agli individui rimanenti, l'intervento dovrà essere
eseguito manualmente.
Il diradamento sarà eseguito con metodo selettivo abbattendo le piante sottoposte, malformate e che
rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità pubblica, ove la copertura arborea risulta scarsa dovranno
essere rilasciate delle isole di specie arbustive; nel piano dominante si provvederà al taglio delle piante secche,
deperienti e che mostrano evidenti segni di instabilità al fine di garantire l'incolumità dei fruitori dell'area. Si
procederà inoltre alla spalcatura dei pini che presentano chioma inserita nel terzo inferiore del tronco e a una
potatura del secco sulle piante mature che evidenziano parti di chioma secca o seccaginosa.
Durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, particolare attenzione dovrà essere posta affinché non
vengano danneggiate le piante rilasciate al taglio. Nei casi nei quali si verificheranno stroncamenti a carico delle
latifoglie arboree presenti queste saranno potate o ceduate secondo il bisogno.
Il materiale risultante dalle operazioni andrà allontanato dall'area o, in alternativa, triturato finemente e
rilasciato a terra come necromassa, dovrà comunque sempre essere opportunamente condizionato evitando gli
accumuli, pericoloso ai fini antincendio.
Gli interventi dovranno comunque essere conformi a tutto quanto specificato nel progetto esecutivo, nei pareri
autorizzativi degli enti preposti (Provincia di Grosseto Ufficio Vincolo Idrogeologico, Provincia di Grosseto UP
Aree Protette, Provincia di Grosseto Area Sviluppo Rurale) così come evidenziati negli allegati 1, 2 e 3 al
progetto esecutivo.
Art. 1.4: FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati allegati al
contratto e dalle indicazioni del Capitolato, salvo le prescrizioni che all’atto esecutivo saranno impartite dalla
Direzione dei lavori (in seguito indicata come D.L.).
Gli allegati grafici dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le
indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e
UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.
Art. 1.5: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti
che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) previsto dall’art. 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163 .
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art.132, comma 6 ,
del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo
originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla
quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti
calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
CAPITOLO 2
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 2.1: GENERALITA'
L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare
ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la
buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse.
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato
dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo
traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.
Art. 2.2:COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione, sarà consegnato alle stazioni
ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto
l'Appaltatore dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente
alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e
ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera in questo
Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli,
prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art. 2.3: INTERVENTI DI TAGLIO E RIPULITURA
Ai fini della perfetta messa in sicurezza del cantiere il taglio e la potatura delle piante, specie di grosse
dimensioni, dovrà avvenire o con il personale fornito di idonea attrezzatura (corde, imbracature per evitare
cadute accidentali; tirfort per tagli direzionali) e delle attestazioni di idoneità per le lavorazioni in quota con funi,
o con l'utilizzo di Piattaforma di Lavoro Elevabile (cestello) manovrato da personale formato per operare con
tale mezzo, dotato di protezioni anticaduta.
Tutto il personale dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuali idonei.
Il materiale legnoso di risulta di maggiori dimensioni (all’incirca superiori a cm 8 di diametro) dovrà essere
depezzato in tronchetti di lunghezza non superiore a cm 100, quindi accatastato razionalmente in spazi vuoti e
allontanato il prima possibile. Il materiale derivante dal decespugliamento, dalle potature e dal taglio di piante
di minore dimensione potrà essere triturato o cippato. Non dovranno comunque esserci accumuli di materiale
nell'area.
Per quanto riguarda le modalità dei tagli si devono seguire le seguenti indicazioni (a tal proposito si veda la
Legge Forestale della Toscana n.39 del 21/03/2000, successive modifiche ed il relativo Regolamento
Forestale):







i tagli dovranno essere improntati alla moderazione, evitando il più possibile di scoprire il terreno,
soprattutto per motivi di salvaguardia idrogeologica e di stabilità dei versanti;
i tagli dovranno essere eseguiti quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno;
l’abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie
di taglio dovrà essere liscia, inclinata secondo un unico piano o convessa e risultare in prossimità del
colletto;
quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante ed al
novellame sottostante, è prescritto l’uso delle funi o di altri mezzi o accorgimenti idonei per regolare
l’atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami;
il depezzamento e la sramatura vanno eseguiti sul letto di caduta per evitare danni al soprassuolo restante;
il materiale di risulta dovrà essere condizionato secondo quanto indicato nel progetto esecutivo:
1. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva, dalle spalcature e dalle potature
sarà allontanato o eventualmente tritato, cippato o smaltito a norma di legge;
2. per quanto concerne il materiale risultante dal taglio delle piante secche o seccaginose (previsto
per un totale di 40 piante in totale), pericoloso per l’innesco di incendi, in parte sarà rilasciato a
terra come necromassa, opportunamente condizionato eventualmente triturando le parti di
diametro minuto ed evitando comunque l’accumulo, pericoloso ai fini antincendio,
3. i toppi e il legname di maggiore dimensione derivante da potature e dal taglio delle piante
secche o seccaginose saranno concentrati in apposite piazzole o disposti lungo la viabilità esistente,
accatastati razionalmente e/o comunque picchettati opportunamente per garantirne la stabilità e
allontanati il prima possibile dall'area oggetto d'intervento;
ai sensi dell’articolo 60, comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del
legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante
l’attività di taglio boschivo.
CAPITOLO 3
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 3.1: MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio insindacabile
non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
CAPITOLO 4
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 4.1: NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno contabilizzate a misura.
La gara è esperita con offerta con unico ribasso e appalto delle prestazioni esclusivamente a
misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento deve essere calcolato come descritto di seguito:
•
moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate;
all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d’asta per la quota parte non riguardante il costo della
manodopera che non risulta soggetta a ribasso.
All’importo così calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo di oneri e costi della sicurezza
corrispondente all'avanzamento delle prestazioni.
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara, ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
Tutte le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o tramite verbali di misurazione.
L’Appaltatore dovrà provvedere a fornire tutto il personale e gli strumenti necessari per i rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori. Con frequenza quindicinale
l’Appaltatore dovrà fornire i dati relativi alle lavorazioni eseguite. L’Impresa dovrà inoltre fornire a sue spese le
fotografie dei lavori nel formato e nella quantità che la D.L. richiederà.
a) Manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla
direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.
b) Noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi
stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi
sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
c) Trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.
Art. 4.2: LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dal Direttore dei Lavori, mediante apposito ordine
di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti di 200.000
Euro.
Art. 4.3: NORME GENERALI PER LE FORNITURE DI MATERIALI A PIE' D'OPERA E PER I
LAVORI A MISURA
La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura sarà determinata geometricamente,
ovvero a peso o a numero, in base a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate dal
progetto, o prescritte con ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, anche se dalle misure di controllo dovessero
risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori a quelli che siano le ragioni che hanno
originato tali maggiori quantità.
Soltanto nel caso che il Direttore dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità,di queste si terrà
conto nella contabilizzazione. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà
all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei
Lavori e dell'Appaltatore. E' fatta comunque salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in
occasione delle operazioni di collaudo.
CAPITOLO 5
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 5.1 OSSERVANZA DEL D.P.R. 05/10/2010 N. 207 E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI
DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.P.R. 05/10/2010 N. 207 e nel
D.M. 145/2000, per quanto ancora in vigore.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e
successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i limiti massimi di esposizione al rumore ed alle
vibrazioni.
Art. 5.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato Generale
(D.M. 145/2000), per quanto ancora in vigore, il Codice degli appalti, decreto legislativo n° 163 del 2006, il
Regolamento dei lavori pubblici, d.p.r . n° 207/2010, il decreto legge n° 81 del 2008, anche se materialmente
non allegato, ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:
1) l'Elenco dei prezzi unitari;
2) gli elaborati di progetto approvati integralmente nei suoi contenuti e presi in carico a tutti gli effetti da parte
dell’Appaltatore.
Art. 5.3 CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto del servizio copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, del
D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163, ed è fissato nella misura del 2% dell'importo delle prestazioni poste a base
dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a
mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa e dovrà prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.
Art. 5.4 CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al
10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell'articolo
113 del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 20%
(venti per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
20%.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della Stazione appaltante.
Art. 5.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2006,
n. 163, e come indicato dall'art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile, tenendo presente
che la quota subappaltabile dell’importo complessivo del contratto non può essere superiore al 30%. E’
comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate
singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 13 aprile
2006, n. 163.
Art. 5.6 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se
receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. 13
aprile 2006, n. 163.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per
fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed EntiScuola.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione
appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza
bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 5.7 COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163 l’Impresa appaltatrice è obbligata a
stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, per un importo almeno corrispondente al totale dei lavori, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con massimale, secondo quanto previsto dalle
vigenti normative nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante di :
1) un deposito cauzionale definitivo, fissata nel 10% dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113,
comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006; detta aliquota dovrà essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% come disposto dell’art. 113, comma 1 del
decreto legislativo n. 163/2006. Tale deposito è richiesto a garanzia degli impegni da assumere con il
contratto, da costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m. e i., mediante polizza
fidejussoria che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Comunità Montana;
2) una polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale nel corso
di esecuzione delle prestazioni, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con una somma assicurata pari ad € 73.687,52
nonché della responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso di esecuzione delle
prestazioni, con massimale di € 500.000,00.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo
dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante
prima dell’inizio delle prestazioni e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale
non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
Art. 5.8 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI INIZIO E
TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006
e s.m. ed i. e dal D.P.R. 207/2010.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha
facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui
estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore
circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori
e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del
subappalto o cottimo.
L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione
del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di
programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto del
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza
e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante
comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già
presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza
contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze
contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le prestazioni appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali
e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. In caso di ritardo sarà applicata una
penale giornaliera di € 73,69 (diconsi Euro settantatre/69) pari a 1/1000 dell'importo netto delle prestazioni. Se
il ritardo dovesse essere tale da comportare l’applicazione di una penale superiore al 10% dell’importo
contrattuale la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della
cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. al Direttore dell’Esecuzione
l’ultimazione delle prestazioni non appena avvenuta.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del
contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto
provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Non appena intervenuto l’avvio dell’esecuzione del contratto, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere,
nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dalle prestazioni, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del
cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Leg.vi 81/08 nonché alle norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di
cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avviata l’esecuzione del contratto, ad iniziare le
prestazioni, proseguendole poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da
darle completamente ultimate nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in
precedenza, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo delle prestazioni
non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento
delle prestazioni oggetto del contratto si provvede alla sospensione delle stesse in conseguenza di detti impedimenti.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dell’Esecuzione
ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione oltre alle altre
informazioni di cui all’art.308, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
Art. 5.9 SICUREZZA DEI CANTIERI
L’Impresa appaltatrice dovrà predisporre il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere, così come previsto dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 5.10 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Solo per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 2, comma 91, della legge 23/12/1996, n. 662, e dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79,
convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte dell'Appaltatore di
un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo, almeno pari all'anticipazione,
maggiorato dell'I.V.A..
La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso
d'asta
e
delle
prescritte
ritenute,
raggiunga
la
cifra
di
24.562,51
Euro
(ventiquattromilacinquecentosessantadue/51) comprensiva di oneri e per la sicurezza.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato
dopo l'ultimazione delle prestazioni.
L’appaltatore e i subappaltatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010.
Art. 5.11 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 5.12 COLLAUDO
Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei
lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al
relativo importo.
Il collaudo stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di
cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP., nonché le disposizioni
dell’art. 120, del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dall’emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
Nel caso di importi sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione che
dovrà essere emesso non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del codice civile.
Art. 5.13 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso
delle prestazioni. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 05/10/2010 n° 207). La denuncia del danno
di cui sopra dovrà sempre essere fatta per iscritto.
Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli
prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati
dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità come tali dichiarate dalle competenti
autorità. L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni a sua cura e spese.
Art. 5.14 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici e agli
altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio delle prestazioni, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire al Direttore
dell’Esecuzione apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno,
in muratura, o metallico, secondo la richiesta del Direttore dell’Esecuzione, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette alle prestazioni tutte.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti
i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che
saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi
di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore
dell’Esecuzione, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e
di idoneo smaltimento dei liquami.
6) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Direttore dell’Esecuzione, a scopo di sicurezza.
7) Il mantenimento, fino alla verifica di conformità, della continuità degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
8) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
9) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti alle prestazioni.
10) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
11) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
12) La comunicazione all'Ufficio, da cui le prestazioni dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà
applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Avvio dell’esecuzione - Programma
Operativo delle prestazioni - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Sospensioni" del presente Capitolato.
13) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell’Esecuzione.
14) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio delle prestazioni fino alla
verifica di conformità, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.
15) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
16) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
17) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidate prestazioni non comprese
nel presente appalto, e alle persone che eseguono prestazioni per conto diretto della Stazione
appaltante, nonché, a richiesta del Direttore dell’Esecuzione, l'uso parziale o totale, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
18) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le
disposizioni del Direttore dell’Esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto
della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
19) L'adozione, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione
appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
20) Consentire l'uso anticipato dei beni che venissero richiesti dal Direttore dell’Esecuzione, senza che
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare ad esse.
Entro 30 giorni dal certificato di ultimazione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà completamente
sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
21) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri ove si svolgono le
prestazioni, delle apposite tabelle indicative delle opere.
22) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli
dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge
n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi delle lavorazioni e
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente
Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione
relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art. 5.15 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI
L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero
un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo
ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel
termine stabilito dal presente Capitolato.
Art. 5.16 ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del contratto l'Impresa dovrà eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione appaltante.
Art. 5.17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate dall’art. 240 del D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163.
Art. 5.18 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI
PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base
d’asta, saranno pagate le prestazioni appaltate a misura e le somministrazioni, sono indicati nell’elaborato che fa parte
del progetto esecutivo.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
1. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
2. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
3. circa le prestazioni a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare la prestazione compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi che fa parte del progetto esecutivo.
I prezzi medesimi, per prestazioni a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in
base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi.
Per quanto riguarda eventuali categorie di prestazioni non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi del progetto
esecutivo, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in
calce dell’elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo.
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
IN BASE AI QUALI, PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA SARANNO PAGATI I LAVORI
APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI RELATIVE AD OPERE IN ECONOMIA
pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
unità
di
misura
PREZZO
UNITARIO
Nr. 1
A
MANO D'OPERA
euro (zero/00)
Nr. 2
A01.RU
Operaio 2° livello tempo pieno (Prez. For. Reg)
euro (diciassette/16)
h
17,16
Nr. 3
A02.Ru
Operaio 4° livello tempo pieno (Prez. For. Reg)
euro (diciotto/52)
h
18,52
Nr. 4
A03.RU
Operaio 5° livello tempo pieno (Prez. For. Reg.)
euro (diciannove/50)
h
19,50
Nr. 5
A04.RU
Operaio 6° livello Capo operaio (Prez. For. Reg.)
euro (ventidue/72)
h
22,72
Nr. 6
B
ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA
euro (zero/00)
Nr. 7
B01.AT
Motosega media potenza (Prez. For. Reg.)
euro (quattro/14)
h
4,14
Nr. 8
B02.AT
Trattore con carrello o rimorchio o verricello o altra attrezzatura 60 HP (Prez. For. Reg.)
euro (ventisei/24)
h
26,24
Nr. 9
B03.AT
idem c.s. ...altra attrezzatura 80 - 120 HP (Prez. For. Reg.)
euro (cinquantasei/93)
h
56,93
Nr. 10
B04.AT
Ruspa HP 120 (Prez. For. Reg.)
euro (cinquantadue/27)
h
52,27
Nr. 11
B05.AT
Ruspa HP 200 (Prez. For. Reg.)
euro (cinquantasei/93)
h
56,93
Nr. 12
B06.AT
Autocarro con pinza (Prez. For. Reg.)
euro (quarantanove/01)
h
49,01
Nr. 13
B07.AT
Decespugliatore portatile (Prez. For. Reg.)
euro (quattro/66)
h
4,66
Nr. 14
B08.AT
Cippatrice (diametro max 18 cm) (Prez. For. Reg.)
euro (venticinque/05)
h
25,05
Nr. 15
B09.AT
Escavatore q.li 200 - da 2 a 10 giorni (Prez. For. Reg.)
euro (trentauno/94)
h
31,94
Nr. 16
B10.AT
Autocarro con piattaforma aerea con braccio di m 25 (Prez. For.Reg.)
euro (cinquantaotto/96)
h
58,96
Nr. 17
C
OPERE COMPIUTE
euro (zero/00)
Nr. 18
C01.OC
Potatura con piattaforma aerea di Pino domestico, raccolta, sistemazione del materiale di risulta
euro (centoventidue/17)
Nr. 19
C02.OC
Decespugliamento manuale eseguito su terreni fortemente invasi (copertura arbustiva maggiore del 60%) con
allontanamento e sistemazione del materiale di risulta. (Prez. For. Reg. art. 12)
euro (milleottocentotrentatre/81)
0,00
0,00
0,00
cadauno
ha
122,17
1´833,81
Nr. 20
C03.OC
Abbattimento di piante di Pino domestico, raccolta, sistemazione del materiale di risulta
euro (centocinquantadue/52)
cadauno
152,52
Nr. 21
C04.OC
Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli
oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse. Costo per pianta con chioma media (diametro chioma fra 8 e 15 metri). (Prez. For.
Reg.)
euro (sessantasei/60)
cadauno
66,60
Nr. 22
Decespugliamento meccanico eseguito su terreni fortemente invasi (copertura arbustiva maggiore del 60%) con
COMMITTENTE: Comune di Castiglione della Pescaia
pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA
C05.OC
Nr. 23
C06.OC
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
allontanamento e sistemazione del materiale di risulta. (Prez. For. Reg. art. 9)
euro (millecentoquattro/60)
Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un'altezza superiore a m 2, compreso la
sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
euro (nove/35)
unità
di
misura
ha
cadauno
PREZZO
UNITARIO
1´104,60
9,35
Nr. 24
S
COSTI PER LA SICUREZZA
euro (zero/00)
Nr. 25
S01
Recinzioni e accessi di cantiere - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il
primo mese.( 17.S05.001.014)
euro (sedici/10)
cad
16,10
Recinzioni e accessi di cantiere - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna
e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. (17.S05.001.017)
euro (sei/90)
cad
6,90
Recinzioni e accessi di cantiere - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.S02b, calcolato al m per ogni mese di
utilizzo. (17.S05.001.019)
euro (uno/38)
ml
1,38
Recinzioni e accessi di cantiere - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 01A, calcolato cad per ogni mese di
utilizzo. (17.S05.001.020)
euro (cinque/18)
cad
5,18
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamentocompreso montaggio e smontaggio.
ADIBITO AD UFFICIO di dimensioni cm 240x450x24 (RIF.AT.N10.015.002)
- noleggio mensile (17.S06.004.010)
euro (trecentoquarantacinque/00)
cad
345,00
Mezzi antincendio - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. (17.S07.004.001)
euro (quarantauno/43)
cad
41,43
Nr. 31
S08
WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile (17.S06.005.001)
euro (sessantanove/00)
cad
69,00
Nr. 32
S09
Segnaletica e illuminazione di sicurezza - Segnale stradale , in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente
ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con
sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio (17.S07.002.007)
euro (trentadue/72)
cad
32,72
Attrezzature di primo soccorso - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente
l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura (17.S07.003.002)
euro (trentauno/72)
cad
31,72
Attrezzature di primo soccorso - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura
ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca
elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo (17.S07.003.004)
euro (centoquarantasei/23)
cad
146,23
Attrezzature di primo soccorso - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
(17.S07.003.001)
euro (diciotto/46)
cad
18,46
Mezzi antincendio - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. (17.S07.004.001)
euro (quarantauno/43)
cad
41,43
ognuno
82,42
Nr. 26
S02
Nr. 27
S03
Nr. 28
S04
Nr. 29
S04
Nr. 30
S05
Nr. 33
S09
Nr. 34
S10
Nr. 35
S11
Nr. 36
S12
Nr. 37
S13
Mezzi antincendio - Corso di preparazione o periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute,
con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni nonché per la gestione delle emergenze e l'attività di prevenzione
degli incendi (17.S07.004.012)
euro (ottantadue/42)
COMMITTENTE: Comune di Castiglione della Pescaia
0,00
pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 38
S14
Nr. 39
S15
Nr. 40
S16
Nr. 41
S19
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
Riunioni di informazione - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro (17.S08.002.001)
euro (ventisette/27)
unità
di
misura
PREZZO
UNITARIO
ognuno
27,27
Riunioni di informazione - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (17.S08.002.002)
euro (cinquanta/00)
ora
50,00
Riunioni di informazione - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per
ogni addetto (17.S08.002.003)
euro (tredici/64)
ora
13,64
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza
durante l'esecuzione dei lavori (17.S08.003.001)
euro (trentauno/82)
ora
31,82
Grosseto, 04/02/2014
Il Tecnico
Studio Agroforestale
Dott. Bonfiglioli Gloria
Dott. Renieri Gianluca
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Capitolato Speciale Appalto - Comune di Castiglione della Pescaia