REGOLAMENTO
relativo alla concessione di contributi
per Attività CULTURALI e TURISTICHE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunitario
n.18 in data 5 giugno 2004
1
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE
ART.1
SOGGETTI BENEFICIARI
La Comuntià Montana in ossequio alle linee strategiche e programmatiche dell’Ente può
effettuare la concessione di contributi a favore di :
a) Enti pubblici
b) Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di
personalità giuridica;
c) Associazioni non riconosciute e di comitati,
nei limiti delle risorse di cui dispone per iniziative e manifestazioni a carattere culturale e
turistico.
ART.2
ATTIVITA’ CULTURALI
Si intendono a carattere culturale le iniziative e le manifestazioni dirette a :
a) promozione culturale nell’ambito del territorio della Comunità Montana;
b) promozione di attività teatrali, musicali e cinematografiche di particolare interesse
artistico o storico;
c) realizzazione e valorizzazione di opere d’arte e monumentali;
d) valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali che costituiscono patrimonio della
collettività;
e) organizzazione di mostre, esposizioni e convegni di carattere storico, culturale,
artistico, scientifico;
f) stampa e divulgazione di libri, volumi, opuscoli, documenti di particolare interesse o
pregio;
g) conservazione e valorizzazione dei costumi e del folklore locale.
ART.3
ATTIVITA’ TURISTICHE
Si intendono a carattere turistico le iniziative e le manifestazioni finalizzate alla :
a) realizzazione di attività di intrattenimento ed animazione, destinate ai turisti o in grado
di attrarre flussi turistici significativi, contraddistinte da forti elementi di innovazione e
che prevedano un piano di comunicazione a diffusione non esclusivamente locale.
ART.4
REQUISITI
Le attività che sono oggetto di finanziamento da parte della Comunità Montana, e che
pertanto rientrano nella graduatoria di cui all’art.7 del presente regolamento devono avere
le seguenti caratteristiche :
a) per le attività culturali di cui all’art.2, si deve trattare di iniziative culturali di particolare
importanza, ossia che presentino elementi di elevato contenuto culturale ed artistico;
b) per le attività turistiche di cui all’art.3, si deve trattare di iniziative strutturate in modo da
assicurare un un’animazione ed un intrattenimento di tipo organico e coordinato, rivolte
ai turisti o in grado di attrarre flussi turistici significativi, mediante iniziative con forti
2
elementi di innovazione che producano un piano di comunicazione non
esclusivamente locale.
c) Attività che abbiano una valenza sovracomunale, sia per le iniziative di cui all’art.2 che
per quelle di cui all’art.3;
d) Attività ed iniziative che prevedano il coinvolgimento di più soggetti promotori, sia per
le iniziative di cui all’art.2 che per quelli di cui all’art.3.
Si precisa che non sarà ammessa più di una iniziativa per soggetto proponente.
ART.5
ISTANZA DI CONTRIBUTO
Possono accedere alla concessione di contributo tutte le associazioni e gli enti che hanno
sede nel territorio della Comunità Montana, che operano da almeno un anno e che
partecipano alla diffusione della cultura e alla promozione turistica.
Per accedere ai contributi occorrerà proporre apposita istanza alla Comunità Montana
avente il seguente contenuto :
- descrizione dell’iniziativa, della manifestazione o dell’evento turistico/culturale;
- data e programma iniziativa;
- costo complessivo dell’iniziativa che si intende realizzare;
Le istanze devono essere debitamente sottoscritte dal Presidente o dal legale
rappresentante dell’Ente o Associazione.
La domanda può essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato “A” del presente
regolamento.
Tutte le domande dovranno pervenire alla Comunità Montana entro e non oltre il 30
Giugno di ogni anno.
ART.6
MODALITA’ E PRIORITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE
Tutte le istanze debitamente sottoscritte dal Presidente o legale rappresentante
dell’Associazione o dell’Ente, documentate come previsto nell’articolo precedente saranno
sottoposte all’esame del Responsabile Amministrativo per la formazione della graduatoria
in base ai requisiti di cui all’art.4 del presente regolamento.
L’ammontare minimo della spesa ammissibile è fissato in 3.000,00 al lordo di IVA.
ART.7
ISTRUTTORIA
Il Responsabile del Settore Amministrativo forma una graduatoria dei soggetti ammessi ai
contributi, stilando una graduatoria delle iniziative ammissibili in ordine di priorità.
Le istanze prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento
verranno ritenute inammissibili, e di conseguenza, riepilogate in un prospetto.
La graduatoria dei beneficiari viene proposta all’organo esecutivo unitamente ad un
prospetto circa l’entità del contributo finanziabile per ogni beneficiario, nei limiti delle
disponibilità di bilancio per tali scopi e al prospetto delle istanze inammissibili.
.
La misura effettiva del finanziamento concesso alle iniziative ritenute prioritarie è
determinata in base a :
- entità dei fondi disponibili a bilancio;
3
- numerosità delle iniziative ammissibili in graduatoria.
La percentuale del finanziamento non sarà comunque superiore al 50% dell’importo di
spesa e ammessa a contributo e comunque non potrà essere superiore a € 4.000,00.
ART.8
PROVVEDIMENTI
La graduatoria così formata e gli altri atti di cui all’art.7 del presente regolamento,
unitamente allo schema di deliberazione, verranno trasmessi alla Giunta Comunitaria
affinché l’organo esecutivo, entro il 31 Luglio di ogni anno, proceda all’attribuzione
definitiva.
Nella deliberazione verranno altresì indicati i soggetti e le iniziative escluse, con una
sintetica indicazione dei motivi.
ART.9
EROGAZIONE
L’erogazione dei contributi finanziari assegnati viene disposta dopo la conclusione delle
iniziative, dietro presentazione alla Comunità Montana di una breve relazione sull’attività
svolta, unitamente al rendiconto ed ai documenti giustificativi delle spese sostenute
(fatture, ricevute fiscali)
In sede di consuntivo sono ammesse variazioni del progetto presentato purché non
snaturino la valenza turistica del progetto stesso. In ogni caso non verranno accettate
variazioni che comportino una riduzione delle spese consuntive della spesa minima
ammessa di € 3.000,00.
ART.10
RESPONSABILITA’
La Comunità Montana rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od
obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o
comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a
soggetti terzi, per forniture di beni o prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e
qualsiasi altra prestazione.
La Comunità Montana non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha
accordato contributi finanziari.
Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della
Comunità Montana la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino
di chiarimenti, può sospendere l’erogazione di contributi e, a seguito dell’esito degli
accertamenti, deliberarne la revoca.
La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di
utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
ART.11
OBBLIGHI
4
Gli enti pubblici e le associazioni che ricevono contributi per l’espletamento della loro
attività su singole manifestazioni e iniziative, sono obbligati a far risultare dagli atti
attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono
realizzate con il concorso economico della Comunità Montana.
In caso di inosservanza di tale obbligo la Comunità Montana procede alla revoca del
contributo concesso, finanziando, in tal caso, altre iniziative presenti in graduatoria o
aumentando proporzionalmente il contributo concesso alle iniziative già finanziate.
ART.12
PATROCINIO
Il patrocinio di manifestazioni e iniziative da parte della Comunità Montana deve essere
richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall’Amministrazione
dell’Ente.
La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore
delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto
l’intervento della Comunità Montana con le modalità stabilite dal presente regolamento.
Il patrocinio concesso dalla Comunità Montana deve essere reso pubblicamente noto dal
soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione
dell’iniziativa.
La Comuntià Montana può intervenire comunque a sostegno di altre iniziative e
manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo o del tempo libero, con premi di
rappresentanza (targhe, coppe, ecc..). La concessione dei premi di rappresentanza deve
essere richiesta dai soggetti organizzatori e concessa formalmente dall’Amministrazione
dell’Ente.
--------------------------
5
Scarica

regolamento - Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e