Regolamento per l’affidamento di forniture di beni, servizi e lavori in economia, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9C/13 del 22 aprile 2013
CAPO I
Acquisizione in economia di beni e servizi
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 – Modalità di acquisizione in economia
Articolo 3 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
Articolo 4 – Programmazione degli acquisti
Articolo 5 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
Articolo 6 – Casi e situazioni particolari
Articolo 7 – Procedura di acquisizione
Articolo 8 – Responsabile unico del procedimento
Articolo 9 – Autorizzazione dell’affidamento della fornitura di beni e servizi in economia
Articolo 10 – Acquisti tramite MEPA
Articolo 11 - Acquisti al di fuori del MEPA
Articolo 12 – Pubblicità
Articolo 13 – Procedure di gara - Competenze
Articolo 14 – Stipula del contratto
Articolo 15 – Direttore dell’esecuzione
Articolo 16 – Verifica di conformità
Articolo 17 - Termini e modalità di pagamento
CAPO II
Lavori in economia
Articolo 18 – Tipologie di lavori eseguibili in economia
Articolo 19 – Limiti di applicazione
Articolo 20 - Responsabile unico del procedimento
Articolo 21 – Lavori d’urgenza
Articolo 22 – Lavori di “somma urgenza”
Articolo 23 – Contratti misti
Articolo 24 – Modalità di esecuzione
Articolo 25 – Affidamento diretto
Articolo 26 – Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
Articolo 27 – Pubblicità
Articolo 28 – Direzione dei lavori
Articolo 29 - Stipula del contratto
Articolo 30 – Contenuto del contratto
Articolo 31 – Varianti
Articolo 32 – Collaudo
Articolo 33 - Entrata in vigore
Allegato A) al Regolamento (Settori merceologici di beni e servizi acquisibili in economia)
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CAPO I
Acquisizione in economia di beni e servizi
Art. 1 - Oggetto
1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in
economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/06,
(Codice degli appalti, di seguito “Codice”) e degli artt. da 329 a 338 del DPR n. 207/10
(Regolamento di attuazione, di seguito “Regolamento”) da parte della Sede centrale di
Roma del Centro Sperimentale di Cinematografia e delle sedi distaccate, fino all’importo
massimo di € 200.000,00 + I.V.A, fatto salvo l’adeguamento automatico conseguente alla
revisione periodica delle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 248 del Codice.
2. In particolari situazioni di necessità e urgenza, oggettivamente impreviste e imprevedibili,
al solo scopo di non comportare aggravi di spesa in dipendenza di possibili sospensioni delle
attività in corso, è consentito in via del tutto eccezionale, previa adeguata e motivata
richiesta del Direttore responsabile della struttura interessata, debitamente autorizzata dal
Direttore Generale, procedere agli acquisti di beni e servizi, nella misura strettamente
necessaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
Art. 2 -Modalità di acquisizione in economia
Ai sensi dell’art. 125 del Codice, l’acquisizione in economia può avvenire nell’ambito delle
categorie specificate al successivo art. 3. del presente Regolamento ed entro il limite complessivo di
spesa di cui al precedente art. 1, secondo le seguenti modalità:
a) mediante amministrazione diretta, in relazione ai servizi per i quali non occorra la partecipazione
di alcun operatore economico, che vengono affidati con mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio;[
b) mediante cottimo fiduciario, con l’affidamento della fornitura di beni e servizi ad operatori
economici selezionati con le modalità indicate negli articoli successivi
Art. 3 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia, nei limiti di spesa annui
stabiliti per ciascuna categoria, sono definiti nell’allegato A) al presente Regolamento. Il Consiglio
di Amministrazione provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle
sopravvenute necessità della Fondazione.
Art. 4 - Programmazione degli acquisti
1. Entro il 30 ottobre e il 30 aprile di ogni anno ciascuna Divisione/Settore/Sede distaccata
presenta alla Direzione Generale della Fondazione la proposta di approvvigionamento semestrale di
beni e servizi nell’ambito delle categorie di cui all’art. 3, tenuto conto della disponibilità di budget,
dei consumi pregressi, nonché della previsione di eventuali nuove attività. La programmazione
dovrà essere predisposta nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione
amministrativa.
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2. Nella proposta di cui al punto precedente dovranno essere indicate le specifiche tecniche di
ciascun bene/servizio richiesto e l’importo presunto di spesa, sulla base dei parametri prezzo-qualità
rilevabili dal portale della CONSIP in riferimento a beni e servizi comparabili.
3. Le spese non preventivamente programmabili, scaturenti da urgenza risultante da eventi
imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, saranno di volta in volta autorizzate
dal Direttore Generale, previa motivata relazione della Divisione/Settore/Sede distaccata
proponente
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle acquisizioni relative alle
categorie definite all’allegato A relative ai punti A10, A11, A12, B11
Art. 5 -Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori
alla soglia comunitaria in vigore, di cui all’art.1, comma 1.
2. Nessuna prestazione di beni e servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o
non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle
acquisizioni in economia.
3. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse
condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. (c.d
“quinto d’obbligo”) In ogni caso il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i
limiti di soglia sopra stabiliti.
Art. 6 - Casi e situazioni particolari
Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo di cui all’art 1, è altresì consentito, a
prescindere dalle tipologie di beni e servizi di cui all’art. 3, nelle altre ipotesi previste dall’art. 125,
comma 10, del Codice
Art. 7- Procedura di acquisizione
1 Per effetto dell’art. 7, comma 2, 2° periodo, del D.L. n. 52/12, convertito in L. n. 94/12, gli
acquisti di beni e servizi in economia sono effettuati mediante il ricorso al Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), gestito da Consip S.p.A., con le modalità di cui all’art 328 del
Regolamento, ferma restando la facoltà del ricorso alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro in
essere
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 7 del DL n. 95/12, convertito in L. n. 135/12 vige l’obbligo
dell’adesione alle convenzioni CONSIP, in riferimento alle categorie nello stesso contemplate
(energia elettrica, gas, telefonia, ecc)
3. In assenza di bandi aperti nell’ambito del MEPA relativamente ai beni o alle forniture occorrenti,
è possibile procedere al di fuori del mercato della pubblica amministrazione, secondo le procedure
ordinarie come disciplinate nel successivo art.11
4. Nell’ipotesi di cui al punto precedente, nel contratto di fornitura dovrà essere inclusa, ai sensi
dell’art. 1, comma 13, del DL n.95/12, conv. in L. n. 135/12, la c.d. “clausola di rinegoziazione”,
(come da modulo scaricabile dal sito della Fondazione pagina “gare ed appalti”) che pone a carico
dell’affidatario l’onere di rinegoziare le condizioni economiche pattuite, laddove in corso di
esecuzione contrattuale siano intervenute convenzioni CONSIP ovvero siano stati inseriti nel
MEPA i prodotti/servizi oggetto del contratto stesso a condizioni economiche migliorative. In caso
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di rifiuto da parte dell’affidatario, la Fondazione esercita il diritto di recesso. In caso di mancato
esercizio dello stesso, dovrà essere data comunicazione alla Corte dei Conti
Art. 8 - Responsabile unico del procedimento
1.Per ciascuna procedura di affidamento in economia viene nominato, attraverso la
disposizione/deliberazione a contrarre adottata dall’organo competente ai sensi del successivo art. 9,
il Responsabile del Procedimento (RUP), come previsto dall’art. 10 del Codice, il quale sarà
responsabile di tutti gli adempimenti contemplati nell’art. 272 e ss del Regolamento.
2. Il RUP di norma coincide con il Direttore della Struttura interessata all’acquisto
3. Il RUP dovrà essere espressamente indicato in tutti gli atti di gara.
Art. 9 - Autorizzazione all'affidamento della fornitura di beni e servizi in economia.
1.Il ricorso al sistema di affidamento in economia della fornitura di beni e servizi, è autorizzato
volta per volta, nell’ambito della programmazione di cui al precedente art. 4, con atto dell’organo
competente in relazione all’importo di spesa come specificato nel regolamento di contabilità della
Fondazione, sulla base delle proposte formulate dalle strutture interessate ed adeguatamente
motivate. Qualora l’importo sia superiore a € 10.000, tale atto dovrà essere corredato della
necessaria documentazione (relazione motivata e capitolato tecnico)
2. Nell’atto di cui al primo comma devono essere indicati i seguenti elementi:
- i motivi per cui si adotta la procedura in economia, alla luce del disposto di cui all’art. 125 del
Codice;
- l’oggetto dell’affidamento con l’indicazione della/e categoria/e merceologica/e, nell’ambito di
quelle contemplate nell’allegato A), e l’ammontare presunto della spesa;
- la modalità di acquisizione, ai sensi di quanto previsto all’art. 2;
- nell’affidamento in cottimo, il criterio di selezione delle offerte (maggiore ribasso rispetto
all’importo a base di gara; offerta economicamente più vantaggiosa);
- il Responsabile del procedimento;
- il centro di costo
3. Per gli acquisti rientranti nel budget di spesa assegnato a ciascun Direttore delle
Divisioni/Settori/Sedi distaccate della Fondazione, l’atto di cui al punto precedente sarà assunto dal
Direttore della struttura interessata.
Art. 10 - Acquisti tramite MEPA
1. L’ effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario tramite il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
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pubblicate all’interno del mercato stesso o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati, secondo quanto di seguito specificato, in conformità all’art. 328 del
Regolamento
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al
limite di cui all’art. 125, comma 11 del Codice (€ 40.000,00 IVA esclusa), si procede attendendosi
ad una delle seguenti modalità:
a) ordini di acquisto diretto (ODA): per acquistare beni/servizi esistenti nell’ambito del M.E.P.A.
con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’amministrazione, entro
l’importo di € 10,000,00 IVA esclusa;
b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): per acquisire beni/servizi le cui caratteristiche
tecniche e condizioni di fornitura non trovano corrispondenza diretta nell’ambito del M.E.P.A..
3. Per le acquisizioni di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite
di cui all’art. 125, comma 11 del Codice ed inferiore alla soglia degli acquisti in economia di cui
all’art.1, si procede esclusivamente attraverso RDO.
4. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di procedere attraverso ODA laddove si renda necessario
il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da
eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione, nonchè negli altri casi contemplati
dall’art. 57 del Codice, ove ricorrenti
Art. 11- Acquisti al di fuori del MEPA
1.Nei casi di cui al precedente art. 7, punto 3, è possibile procedere al di fuori del MEPA.
Il ricorso a tale procedura dovrà essere adeguatamente motivato, producendo la documentazione
della verifica istruttoria previamente effettuata all’interno del MEPA (scheda scaricabile dal sito
“www.acquistinretepa.it/”), dalla quale si evinca l’assenza nello stesso del “meta prodotto”.
Nell’ipotesi di mancato reperimento del “prodotto” con le caratteristiche tecniche richieste,
intendendosi per tali i requisiti oggettivamente essenziali e di carattere non meramente estetico del
prodotto stesso, si dovrà fare luogo alla richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del mercato
elettronico. In caso di mancata partecipazione delle ditte, ovvero di RDO non andata a buon fine si
procederà secondo quanto previsto ai punti successivi
2. In conformità a quanto disposto dall’art. 125, comma 11, nella procedura mediante cottimo
fiduciario vengono individuati almeno cinque operatori economici da invitare a gara, se sussistono
in tal numero soggetti idonei.
3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento,
l’individuazione degli operatori viene effettuata tramite l’Albo dei fornitori della stazione
appaltante, ove istituito, ovvero sulla base di indagini di mercato, laddove l’Albo non sia istituito o
in assenza di un numero sufficiente di operatori iscritti.
4. In ossequio ai principi di cui al precedente punto 3, in caso di ricorso all’Albo dei fornitori gli
operatori economici saranno selezionati volta per volta, in blocchi di 5, “a rotazione”, secondo
l’ordine cronologico di iscrizione all’Albo stesso.
In caso di ricorso ad indagine di mercato, questa deve essere preceduta da un avviso che sarà
pubblicato sul sito web della Fondazione nell’apposita area dedicata alle gare. Detto avviso recherà:
- l’indicazione delle categorie merceologiche oggetto della gara, senza alcun riferimento a marche o
modelli, in conformità all’art 68, comma 13, del Codice, salvo i casi espressamente contemplati
nella norma stessa;
- i requisiti di ordine morale, tecnico, economico prescritti
- il sistema di selezione delle offerte
- l’invito a manifestare interesse entro un termine di almeno 7 giorni, mediante e-mail inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica della struttura competente
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5. Le imprese individuate con le modalità di cui al punto precedente sono contemporaneamente
invitate a presentare offerta con lettera di invito. Qualora il numero degli operatori individuati
tramite indagine di mercato sia inferiore a 5, il Responsabile del procedimento provvederà ad
integrarlo, ove possibile, con operatori notoriamente qualificati nel settore oggetto della gara.
La lettera di invito, a firma del Responsabile del Procedimento, sarà inviata tramite posta
elettronica certificata e dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a
10 giorni dalla data di invio. In caso di urgenza motivata da ragioni impreviste e imprevedibili non
imputabili all’amministrazione, detto termine può essere ridotto a 5 giorni.
6. La lettera di invito di cui al punto precedente dovrà contenere l’indicazione delle regole di
svolgimento della gara (offerta in busta sigillata, termine unico per la presentazione delle offerte,
apertura contestuale delle stesse, seduta pubblica), essere corredata dal capitolato tecnico recante le
specifiche tecniche dei beni/servizi e dovrà recare gli elementi di seguito elencati:
a) l’oggetto della prestazione;
b) l’ammontare presunto di spesa esclusa IVA
c) il termine di validità dell'offerta;
d) il criterio di selezione e, laddove si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, gli elementi di valutazione e il punteggio a ciascuno attribuito, in conformità all’art. 83
del Codice;
e) la possibilità di non procedere all’affidamento in caso di una sola offerta valida;
f) le modalità di esecuzione;
g) i termini e le modalità di esecuzione della prestazione;
h) le modalità e tempi di pagamento;
i) eventuali garanzie richieste in relazione alla natura e al valore dei beni o servizi;
m)le penalità che saranno applicate in caso di ritardo nella esecuzione della prestazione, determinate
in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento (in misura compresa tra 0.3 e 1 per
mille);
n) la richiesta dell’autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/00, dei requisiti di cui agli artt. 38,
39, 41 e 42 del Codice. Nell’ipotesi di selezione operata dall’Albo dei fornitori, fa fede
l’autocertificazione prodotta per l’iscrizione all’Albo stesso;
o) l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni contrattuali e alle penalità previste,
nei limiti stabiliti dalla legge, di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alle
forniture ed ai servizi nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione
dei dipendenti, e di assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
p) l’informazione circa l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege dell’attivazione
di nuove convenzioni CONSIP o del rinnovo di convenzioni scadute, ovvero dell’inserimento del
“Metaprodotto” all’interno del MEPA, che presentino condizioni economiche migliorative rispetto
a quelle contenute nel contratto di fornitura
q) il nominativo del Responsabile del procedimento
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7. L’esame e la valutazione delle offerte vengono effettuate dal Responsabile del Procedimento,
ferma restando la facoltà di quest’ultimo di nominare apposita Commissione presieduta dallo stesso
Responsabile e composta da almeno due dipendenti individuati, volta per volta, nell’ambito del
personale in servizio. In caso di beni aventi particolari caratteristiche tecniche o di servizi
specialistici, uno dei componenti dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche. Delle
operazioni descritte nel presente punto sarà redatto apposito verbale. Le operazioni di apertura dei
plichi contenenti le offerte sono pubbliche
8. Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, in caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, si farà riferimento a quanto previsto dall’art.87 del Codice
9. L’individuazione dell’offerta più conveniente per l’amministrazione dà luogo all’aggiudicazione
provvisoria, che viene ratificata con disposizione/deliberazione dell’organo competente
10. L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’accertamento del possesso da parte
dell’impresa risultata aggiudicataria, alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti di cui agli
artt. 38, 39, 41 e 42 del Codice. Qualora la ditta sia iscritta all’Albo dei fornitori della
Fondazione,ove istituito, fa fede l’autocertificazione già prodotta dalla stessa per l’iscrizione a detto
Albo
11. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi qualora si renda necessario il ricorso ad operatori
economici predeterminati, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili
e non imputabili all’amministrazione, nonchè negli altri casi previsti dall’art. 57 del Codice, ove
ricorrenti
12. E’ possibile, altresì, ricorrere all’affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi
l'ammontare di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, fermo restando quanto previsto all’art. 5. (divieto di
frazionamento)
In tal caso il Responsabile del procedimento, procede ad apposito sondaggio esplorativo per
individuare i potenziali offerenti e le migliori condizioni di mercato. Quindi procede
all’affidamento diretto con propria determinazione, assicurando il rispetto del principio di rotazione
e avendo cura di ottenere le migliori condizioni per la Fondazione in ordine alla qualità della
prestazione, ai tempi di esecuzione e ai prezzi.
Articolo 12 – Pubblicità
L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione
mediante pubblicazione sul profilo del committente
Art. 13 - Procedure di gara - Competenze
1 In via sperimentale, nella fase di prima applicazione del presente Regolamento, le procedure di
acquisto regolamentate ai precedenti artt. 10 e 11, sono direttamente espletate dalle strutture
interessate entro il limite di € 20.000,00 + IVA, ferma restando la ratifica dell’aggiudicazione
con disposizione/deliberazione dell’organo competente.
2. Per importi superiori a € 20.000,00 +IVA le procedure di acquisto sono espletate
dall’Ufficio Gare e Contratti della Divisione Amministrativa
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3. Gli acquisti di beni di uso comune (materiali di ufficio, di cancelleria, apparati informatici,
ecc), dovranno essere accorpati in un'unica procedura di gara che sarà espletata dall'Ufficio
Gare e Contratti
4. Le procedure di acquisto tramite MEPA si svolgono nel rispetto delle modalità che regolano il
mercato elettronico e in conformità all’art 328 del Regolamento
5. Le procedure di acquisto al di fuori del MEPA, si svolgono secondo le modalità di cui al
precedente art 11, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Art. 14 - Stipula del contratto
I contratti per le forniture ed i servizi in economia sono stipulati a mezzo di scrittura privata non
autenticata. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto in relazione all’importo e all’oggetto della
fornitura, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei
contratti.
Art. 15 - Direttore dell’Esecuzione
1.Ai sensi dell’art. 300 del Regolamento, il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile
del procedimento.
2. Qualora le prestazioni oggetto del contratto siano particolarmente complesse sotto il profilo
tecnologico, la Fondazione nominerà uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione ai quali
affiderà per iscritto una o più delle attività di competenza del Direttore stesso, come contemplato
dal Regolamento, oppure avvalendosi di professionalità esterne nei termini previsti dal presente
Regolamento qualora tali professionalità non siano presenti all’interno della Fondazione
Art. 16 - Verifica di conformità.
1.Le prestazioni oggetto del contratto di fornitura devono essere sottoposte a verifica di
conformità/regolare esecuzione rispetto ai contenuti contrattuali, ai sensi del dell’art. 312 e ss del
Regolamento,
2. La verifica di conformità/regolare esecuzione è effettuata dal Direttore dell’esecuzione, salva
l’ipotesi di cui all’art. 14.2, nella quale si procederà, con atto del Direttore Generale, alla nomina di
uno o più soggetti in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali individuati dal
Responsabile del Procedimento tra i dipendenti di ruolo della Fondazione
3. Il Responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato delle verifiche di conformità
copia del contratto di fornitura e tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione del’incarico.
4. Le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere avviate entro il termine di venti giorni
naturali consecutivi dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal
contratto, salvo proroga in caso di esito non positivo della verifica. In tal caso il soggetto incaricato
trasmette formale comunicazione all’affidatario, al Responsabile dell’esecuzione e al Responsabile
del procedimento, con l’indicazione dei rilievi e degli adempimenti da espletare ai fini del
completamento delle operazioni di verifica di conformità e con l’assegnazione di un termine non
superiore a quindici giorni naturali consecutivi. La verifica di conformità/regolare esecuzione dovrà
in ogni caso essere effettuata entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla fornitura.
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5. Le operazioni di verifica devono essere espletate con le modalità prescritte dagli artt. da 312 a
325 del Regolamento. Al termine delle stesse, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato
rilascia il certificato di verifica di conformità
Art. 17 - Termini e modalità di pagamento
1. I pagamenti sono disposti, previa emissione di regolare fattura, entro i termini indicati nel
contratto di fornitura, in conformità a quanto previsto dagli art. 11 e 13 del Regolamento
Amministrativo e Contabile della Fondazione, subordinatamente alla positiva verifica di regolare
esecuzione ai sensi del precedente art. 16
2. Le fatture dei beni e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del
visto di congruità, buona esecuzione e rispetto dei termini, del Responsabile del Procedimento.
3. I documenti di cui al comma precedente sono prodotti in originale cartaceo ovvero a mezzo email tramite PEC, da conservare agli atti presso l’Ufficio Ragioneria della
Divisione Amministrativa e corredati - qualora si tratti di acquisti di beni mobili - dal buono di
inventariazione firmato per accettazione dal consegnatario del bene assunto in carico.
CAPO II
Lavori in economia
Art. 18 -. Tipologie di lavori eseguibili in economia
1.Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui
all’art. 125 del Codice, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato
articolo, di seguito riportate.
a) manutenzione di opere e impianti:
– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia
edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di
conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed
impianti della Fondazione;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di
sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti:
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Ai lavori contemplati nella presente sezione si applicano le disposizioni degli articoli da 173 a
177 del Regolamento
Art. 19 - Limiti di applicazione
È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di ricondurre gli stessi nelle
tipologie di cui al precedente art. 18.
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Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già
individuati nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale dei lavori pubblici
Art. 20 - Responsabile unico del procedimento
1.Per ciascuna procedura di affidamento in economia viene nominato, attraverso la disposizione a
contrarre adottata dall’organo competente ai sensi del successivo art. 25, il Responsabile del
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, il quale sarà responsabile di tutti gli
adempimenti contemplati nell’art. 10 e ss del Regolamento stesso
2.Il RUP di norma coincide con il Direttore della Divisione Tecnica e può assumere anche il ruolo
di Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell’opera e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera
3. Il RUP dovrà essere espressamente indicato in tutti gli atti di gara.
Art. 21 - Lavori di urgenza
1. Ai sensi dell’art. 175 del Regolamento, in tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale
redatto dal RUP, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che
le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Il predetto verbale, oltre all’eventuale progetto, viene trasmesso al Direttore Generale per
l’autorizzazione dei lavori e per la formalizzazione della procedura da parte dell’organo
competente, come disciplinato nel successivo art. 22
.
Art. 22 - Lavori di “somma urgenza”
Ai sensi dell’art. 176 del Regolamento, in circostanze di “somma urgenza” che non consentono
alcuna dilazione, il RUP può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui
all’art. 20, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato
di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente ad uno o
più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione
consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario. In caso di mancato
accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento.
Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede
a redigere una stima giustificativa ovvero, ove necessario, un progetto esecutivo, che dovrà essere
approvato unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con atto dell’organo competente si
procederà alla presa d’atto dell’avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la
regolarizzazione della spesa.
Art. 23 - Contratti misti
Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le
disposizioni della presente Sezione se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore
al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del
Codice dei contratti.
Art. 24 - Modalità di esecuzione
10
I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati
con le seguenti modalità:
a) in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di
personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al comune. Tali
lavori non possono comportare una spesa superiore a € 50.000,00 per singolo lavoro, fermo
restando il limite di cui all’art.1;
b) con procedure di cottimo fiduciario, dove la realizzazione dei lavori in economia avviene
mediante affidamento a terzi.
Art. 25 - Affidamento diretto
Per i lavori in economia di importo fino a € 40.000,00 si procede, di norma, con la richiesta di
preventivi ad almeno tre ditte iscritte all’Albo dei fornitori, ove istituito, ovvero individuate tramite
preventiva indagine di mercato, secondo le modalità di cui all’articolo seguente.
Si può prescindere dall’acquisizione di preventivi qualora la specialità o particolarità del lavoro, in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato
ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata
la richiesta di preventivi a più soggetti.
La competenza è in capo alla Divisione Tecnica
Art. 26 - Procedure di affidamento del cottimo fiduciario
1. Ai sensi dell’art. 125, comma 8 del Codice, per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite l’Albo dei Fornitori, ove istituito.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 11 – Capo I – del presente
Regolamento
Art. 27 – Pubblicità
L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione
mediante pubblicazione sul profilo del committente
Art. 28 - Direzione dei lavori
La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 29 - Stipula del contratto
1. I contratti per l’esecuzione dei lavori in economia sono stipulati per mezzo di scrittura privata
non autenticata, firmata dall’aggiudicatario e dal Dirigente della divisione Tecnica
2. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva
nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.
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Art. 30 - Contenuto del contratto
Il contratto di cottimo deve indicare:
l’elenco dei lavori;
i prezzi unitari per i lavori a misura e l’importo di quelli a corpo;
le condizioni di esecuzione;
il termine di ultimazione dei lavori;
le modalità di pagamento;
le penalità in caso di ritardo;
il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell’art.
137 del Codice, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di appalti pubblici.
Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non
essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò è
consentito dal Regolamento, nonché le deliberazioni e le
determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli
allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.
Art. 31- Varianti
Qualora, durante l’esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i
lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dall’organo
competente.
I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice non possono essere superati
neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
Art. 32 - Collaudo
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo,
secondo quanto indicato nell’articolo 216 e ss del Codice.
Art. 33 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito della
Fondazione
2. Dalla stessa data cessa di avere vigore il Regolamento emanato il 20 novembre 2009
3. Il Regolamento non si applica alle procedure di gara già avviate alla data di entrata in vigore
dello stesso.
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ALLEGATO A)
Settori merceologici di beni e servizi acquisibili in economia
Oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate al punto 10, lettere a), b) c) e d) dell’art. 125 del
Codice, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia è consentito in riferimento ai settori
merceologici di seguito elencati, entro i limiti di spesa indicati:
A) fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) I.V.A. esclusa
1. spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di tecnologia
audiovisiva; spese per l’acquisto di carta xerografica, da plotter, ecc;
2. spese per acquisti di libri, riviste, giornali, stampe, opuscoli e pubblicazioni di vario genere ed
abbonamenti, anche on line, a giornali, riviste ed opere enciclopediche scientifiche, giuridiche ed
amministrative, italiane e straniere, a periodici e ad agenzie di informazione;
3. spese per la rilegatura di libri, di pubblicazioni e di altri materiali; spese per la compilazione,
redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, anche in formato elettronico; spese per ricerche
bibliografiche finalizzate alla redazione di volumi editi dalla Fondazione;
4. spese postali e per valori bollati, telefoniche, telegrafiche, imballaggio;
5. spese per l'espletamento di concorsi od esami, comprese quelle eventualmente necessarie per
l'affitto a breve termine di locali idonei;
6. spese per la stampa e la divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi
di informazione ovvero per via telematica; spese per la comunicazione e la divulgazione delle
attività istituzionali della Fondazione; spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi, gadget ed altri
oggetti per premi;
7. spese per l'acquisto, il noleggio, le riparazioni, la manutenzione ordinaria di autoveicoli e di
mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, di combustibili, lubrificanti e altro materiale di
consumo;
8. spese per servizi di traduzione, interpretariato, sottotitolaggio di materiali filmici e audiovisivi,
ecc;;
9. spese per l'adesione ad organismi associativi del settore;
10 spese per interventi straordinari di disinfezione e disinfestazione –
11 spese per manutenzione straordinaria e implementazione delle aree a verde]
12. spese per servizi di consulenza, legali, notarili, studi, ricerca, indagini, rilevazioni, perizie, ecc
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B) fino a € 100.000,00 (centomila/00 euro) I.V.A. esclusa
1. spese per la digitalizzazione e la riproduzione su qualsiasi supporto del patrimonio filmico;
2. spese per corsi di preparazione e qualificazione professionali, formazione, perfezionamento e
aggiornamento del personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed
amministrazioni varie;
3. Spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per
l’igiene personale, medicinali e prodotti farmaceutici in genere, occorrenti per l’ambulatorio
medico; spese per l’acquisto di uniformi, divise, tute, indumenti protettivi;
4. spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni;
5. spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, seminari, mostre,
rassegne ed altre manifestazioni di carattere didattico, culturale e scientifico, in Italia e all’estero;
6. spese di rappresentanza;
7. spese per acquisti di prodotti fotografici e per lavorazioni di sviluppo e stampa, spese per il
trasferimento di testi e di immagini da microfilm o altri formati a formati digitalizzati;
8. spese per trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
9. spese per la fornitura di generi di cancelleria, di mobili, suppellettili, arredi d'ufficio,
fotocopiatrici e relativi materiali di consumo, macchine microfilm;
10. spese per servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura;
11. spese per l’acquisto di materiali edili ed impiantistici, di ferramenta e falegnameria
C) fino a € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) I.V.A. esclusa
1. spese per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione del
patrimonio filmico, fotografico e bibliografico, anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi
e tecnologie informatiche e telematiche;
2. spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, la manutenzione, l’assistenza specialistica sistemistica
e di programmazione di apparecchiature elettroniche ed informatiche, di reti e sistemi telematici,
personal computers, stampanti, apparati e materiale informatico di vario genere; spese per
l'acquisizione di software;
3. spese per l'esecuzione di interventi di conservazione, manutenzione, restauro di cose “mobili” di
interesse cinematografico (pellicole cinematografiche; materiale fotografico, ecc);
4. spese per acquisto, noleggio e manutenzione di strumenti, macchinari e apparati tecnologici quali
apparati di ripresa audio/video, riversamento, proiezione, montaggio, suono, ecc. e per il relativo
materiale di consumo e pezzi di ricambio;
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5. spese per l’acquisto, la conduzione e l’esercizio di impianti di riscaldamento, di
condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, idrici, fognari, antincendio e
antifurto, ascensori e di combustibili per il riscaldamento;
6. spese per servizi di smaltimento rifiuti anche speciali
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Regolamento per l`affidamento di forniture di beni, servizi e lavori in