Legge sulla protezione della
popolazione
Rapporto esplicativo
27 settembre 2013
Indice
1.
Compiti della protezione della popolazione............................................................ 3
2.
Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nella protezione della
popolazione ............................................................................................................... 8
3.
La regolamentazione vigente della protezione della popolazione a livello
cantonale ................................................................................................................... 9
3.1. Legge sull'aiuto in caso di catastrofi .............................................................................. 9
3.2. Disposizioni esecutive della legge sull'aiuto in caso di catastrofi ................................... 9
4.
Necessità d'intervento con misure legislative ...................................................... 10
4.1. Direttive del diritto federale .......................................................................................... 10
4.2. Regolamentazione insufficiente della protezione della popolazione nel diritto
cantonale vigente ........................................................................................................ 10
4.3. Art. 31 cpv. 1 Cost. cant. ............................................................................................. 10
5.
Punti principali del progetto di legge sulla protezione della popolazione ......... 11
5.1. Regolamentazione dei settori protezione della popolazione e protezione civile in
leggi separate ............................................................................................................. 11
5.2. Regolamentazione a livello di legge dei compiti del Cantone e dei comuni nelle varie
situazioni ..................................................................................................................... 11
5.3. Chiara regolamentazione delle competenze tra Cantone e comuni ............................. 11
5.4. Organi direttivi cantonali .............................................................................................. 12
5.5. Obbligo dei comuni e del Cantone di procedere a un'analisi dei pericoli ...................... 13
5.6. Autorizzazione del Cantone all'emanazione di diritto d'emergenza.............................. 13
6.
Osservazioni relative alle singole disposizioni del progetto per una legge
sulla protezione della popolazione ........................................................................ 14
7.
Conseguenze per il personale ............................................................................... 24
7.1. Cantone ...................................................................................................................... 24
7.2. Comuni ....................................................................................................................... 24
7.3. Terzi ............................................................................................................................ 24
8.
Conseguenze finanziarie ........................................................................................ 25
8.1. Cantone ...................................................................................................................... 25
8.2. Comuni ....................................................................................................................... 25
8.3. Terzi ............................................................................................................................ 26
pagina 2
1.
Compiti della protezione della popolazione
La missione della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione e
le sue basi vitali in caso di situazioni particolari e straordinarie, ovvero in caso di eventi
ai quali non è possibile far fronte con i mezzi per la situazione normale, rispettivamente
con quelli per gli eventi quotidiani.
Nel Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza
della Svizzera del 23 giugno 2010 e nel Rapporto del Consiglio federale sulla Strategia
della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+, quali compiti della
protezione della popolazione vengono indicati la gestione di catastrofi e altre situazioni
d'emergenza e la protezione della popolazione e delle basi esistenziali in caso di conflitto armato. Questo elenco di compiti non tiene conto di tutte le possibili situazioni in
cui viene impiegata la protezione della popolazione. La protezione della popolazione
può ad esempio intervenire anche solo in caso di situazioni particolari, ossia in situazioni al di fuori di catastrofi e situazioni di emergenza, seppure con intensità ridotta e
con una condotta diversa.
Nel "Promemoria Analisi della situazione per la collaborazione tra organizzazioni partner della protezione della popolazione e organi di condotta" (opuscolo ANSIT), elaborato sotto la direzione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, per chiarire
la questione inerente la necessità e l'intensità dell'intervento della protezione della popolazione avviene una differenziazione di situazioni ed eventi secondo l'entità e l'onere
necessario per farvi fronte.
Criteri
Situazione normale
Definizione secondo
il glossario del concetto direttivo della
protezione della
popolazione
Situazione in cui le procedure ordinarie sono sufficienti per far fronte
ai compiti che si pongono.
Situazione in cui in diversi ambiti i
mezzi e le procedure ordinarie non
sono più sufficienti per far fronte agli eventi, ad esempio in caso di catastrofi, di situazioni d'emergenza
che interessano l'intero paese
oppure di conflitti armati.
Caratteristiche della
·
· intervento della durata di settimane o mesi
· altera in modo duraturo le basi vitali della popolazione colpita
· fase caotica complessa e di
lunga durata
· rende necessario l'aiuto intercantonale, nazionale o addirittura
internazionale
situazione
·
·
·
Situazione particolare
Situazione in cui le procedure ordinarie non sono sufficienti per svolgere determinati compiti.
A differenza della "situazione straordinaria", l'attività delle autorità è
interessata solo in alcuni settori.
In questi casi, si presenta spesso la
necessità di concentrare rapidamente i mezzi e semplificare le procedure.
limitata dal punto di vista del tem- · intervento della durata di pochi
po, della zona colpita e degli
giorni o alcune settimane
avvenimenti
· altera in modo sensibile le basi
concerne solo una piccola parte
vitali della popolazione colpita
della popolazione
· spesso fase caotica anche di
nessuna o solo breve fase
lunga durata
caotica
· può colpire più comuni o un'intevi si può far fronte con i mezzi orra regione
dinari, nella maggior parte dei ca- · i mezzi ordinari non sono suffisi con i mezzi di primo intervento
cienti per farvi fronte
pagina 3
Situazione straordinaria
Criteri
Situazione normale
Situazione particolare
Situazione straordinaria
Esempi di situazioni
· incendio di un oggetto
· incidente della circolazione /
maxi-tamponamento
· esplosione
· incidente chimico
· inquinamento dell'acqua potabile
· interruzione dell'alimentazione di
energia
· manifestazione
· delitto capitale
· incendio in un centro storico cittadino
· incidente ferroviario
· sciagura aerea
· incidente chimico con fuoriuscita
di nube tossica
· siccità / tempesta / inondazione /
valanghe
· flussi migratori
· manifestazioni con atti di
violenza
· incendio nel centro storico di
Lisbona, Portogallo
· incidente ferroviario a Eschede,
Germania
· incendio in un deposito di fuochi
d'artificio a Enschede, Olanda
· incendio in un deposito di sostanze chimiche a Schweizerhalle
· inondazioni nel Canton Uri e in
Vallese
· effetti della tempesta Lothar in
Svizzera
· terremoto
· avaria in una centrale nucleare
con fuoriuscita di radioattività /
contaminazione radioattiva
· epidemie / epizoozie
· violenza al di sotto della soglia
bellica
· conflitto armato
Esempi di eventi reali · incendio alla TELA di Niederbipp
· incendio nella città vecchia di
Berna
· incidente ferroviario a Däniken
· incidente ferroviario a ZurigoAffoltern
· incidente ferroviario a Losanna
· esplosione in un quartiere
residenziale di Berna
· terremoto a Kobe, Giappone
· terremoto a Izmit , Turchia
· incidente nella centrale nucleare
di Chernobyl, ex-Unione Sovietica
Differenziazione delle singole situazioni (opuscolo ANSIT, p. 11)
Come mostra la tabella precedente, la protezione della popolazione è richiesta in misura diversa a seconda della situazione o dell'evento. Questa circostanza ha a sua volta
un effetto sulla competenza verticale per la condotta nel singolo caso (comune, Cantone o Confederazione).
Nel presente progetto di legge, come pure nelle spiegazioni del rapporto esplicativo, per
la suddivisione di situazioni ed eventi viene perciò impiegata la terminologia del Promemoria Analisi della situazione (situazione normale, situazione particolare, situazione
straordinaria), al posto dei termini "catastrofi" e "situazioni d'emergenza". La differenziazione degli eventi in situazioni permette di assegnare nella legge le competenze specifiche a seconda della situazione ai comuni e al Cantone, sia per la prevenzione, sia per
far fronte agli eventi. Nel caso reale, le catastrofi vanno qualificate come eventi di una
situazione particolare o straordinaria, a seconda dell'entità dei danni. Anche epidemie e
pandemie rientrano tra le catastrofi tecnologiche.
Eventi nel quadro della situazione normale possono essere affrontati con i mezzi per gli
avvenimenti quotidiani. Per questi eventi non interviene la protezione della popolazione.
Nel progetto di legge e nel rapporto esplicativo vengono disciplinati e trattati solo il comportamento in caso di pericoli e minacce nel quadro della situazione particolare e
straordinaria, nonché la procedura per farvi fronte.
pagina 4
Il sistema integrato di protezione della popolazione deve orientarsi alle minacce e ai pericoli particolarmente importanti e probabili per la Svizzera. Si tratta di catastrofi e di situazioni di emergenza naturali e tecnologiche.
In Svizzera le catastrofi naturali comprendono i terremoti, le tempeste, le alluvioni, le
valanghe, la siccità e gli incendi di boschi. Tra le catastrofi tecnologiche vanno invece
annoverati gli incidenti industriali di vasta portata come quelli di Chernobyl (ricaduta radioattiva) o di Schweizerhalle (incendio in uno stabilimento chimico con relativa contaminazione del Reno). È prevedibile che pure in Svizzera le catastrofi naturali diventeranno più frequenti aumentando al tempo stesso d'intensità, anche se gli effetti saranno
probabilmente circoscritti a livello locale o regionale. Le catastrofi tecnologiche sono invece più rare e, in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, in Svizzera la loro
probabilità è diminuita. Tuttavia, per effetto della forte urbanizzazione e dell'elevata densità di sfruttamento, in Svizzera i danni provocati dalle catastrofi naturali o tecnologiche
sarebbero ingenti. Questi eventi possono anche provocare gravi danni secondari, per esempio interruzioni nell'approvvigionamento energetico, nelle telecomunicazioni e nei
trasporti.1
La protezione della popolazione è un sistema integrato con una struttura modulare fondata sulle organizzazioni di primo intervento polizia, pompieri e sanità pubblica (compreso il soccorso sanitario d'urgenza), che in caso di evento di ampia portata vengono
completate e appoggiate dai servizi tecnici e dalla protezione civile. Si parla di protezione della popolazione quando un evento richiede la collaborazione delle organizzazioni partner.
Le cinque organizzazioni partner della protezione della popolazione hanno le competenze seguenti2:
la polizia tutela l'ordine e la sicurezza;
i pompieri si occupano del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;
la sanità pubblica fornisce prestazioni mediche alla popolazione e alle forze d'intervento;
1
2
Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera del 23 giugno 2010, p. 12.
Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ Rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2012
p. 28 seg.
pagina 5
i servizi tecnici provvedono al funzionamento dell'infrastruttura tecnica, in particolare all'approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, allo smaltimento dei rifiuti nonché alle vie di collegamento e all'infrastruttura di comunicazione;
la protezione civile protegge la popolazione, assiste le persone in cerca di protezione, appoggia gli organi civili di condotta e altre organizzazioni partner, esegue
lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità.
Poiché gli eventi delle situazioni speciali e straordinarie si verificano di regola all'improvviso, la protezione della popolazione deve essere sempre pronta a intervenire.
Le organizzazioni partner della protezione della popolazione entrano in azione in fasi diverse di un evento. Polizia, pompieri e sanità pubblica sono forze di primo intervento in
grado di eseguire interventi che possono durare da alcune ore fino a diversi giorni. I servizi tecnici e la protezione civile sono forze d'intervento che rimangono disponibili per
giorni o settimane per far fronte a situazioni particolari o straordinarie. Occorre precisare
che, eccettuata la protezione civile, tutte le altre organizzazioni partner devono adempiere il loro compito principale anche in caso di situazioni particolari o straordinarie. A
causa della loro limitata capacità di resistenza, esse sono però costrette a ritirare al più
presto il grosso delle proprie forze d'intervento.3
La protezione civile è l'unica organizzazione partner che può garantire la capacità di resistenza e che può sostenere, rafforzare e sgravare le altre organizzazioni partner per
settimane in caso di catastrofi e di situazioni di emergenza.
Un compito essenziale della protezione della popolazione consiste nel raggiungere un
coordinamento ottimale della preparazione e dell'intervento delle organizzazioni partner.
Quale base per le pianificazioni e le misure preventive della protezione della popolazione vanno allestite e aggiornate periodicamente, ai diversi livelli statali, analisi dei pericoli e dei rischi. Queste analisi costituiscono la base per attribuire i mandati di prestazione alle organizzazioni partner della protezione della popolazione, per definire la strategia dell'intervento, per acquisire il materiale per la condotta e l'intervento, nonché per
pianificare e realizzare l'istruzione. A ciò si aggiungono la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura della protezione civile, in particolare delle costruzioni
di protezione, degli impianti di comando, dei sistemi d'allarme e di informazione della
3
Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ Rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2012
p. 29
pagina 6
popolazione, dei sistemi telematici, nonché di strutture specializzate come laboratori. In
caso di evento, con i suoi stati maggiori di condotta a livello cantonale e comunale, la
protezione della popolazione garantisce la capacità di condotta delle autorità civili. In
tale contesto, si tratta di dare l'allerta e l'allarme, impartire istruzioni di comportamento
alla popolazione, tracciare un quadro comune della situazione, coordinare i mezzi d'intervento subordinati alle autorità civili e fornire aiuto alla condotta. Inoltre, la protezione
della popolazione è competente per la protezione preventiva della popolazione, il
salvataggio in caso d'evento e l'assistenza alle vittime durante e dopo un evento.4
4
Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ Rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2012
p. 26
pagina 7
2.
Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nella
protezione della popolazione
Di principio, i Cantoni sono competenti per la protezione della popolazione, ma al loro
interno anche i comuni svolgono un ruolo importante. La Confederazione assume soprattutto una funzione di coordinamento e di appoggio. Essa disciplina di propria competenza e in ampia misura solo la protezione civile; l'esecuzione del diritto federale in
materia spetta ai Cantoni. Nella protezione della popolazione esistono quindi competenze cantonali, competenze federali e competenze congiunte.5
Competenza cantonale
Competenza congiunta
Competenza federale
- Provvedimenti in caso di catastrofi e situazioni
d'emergenza
- Condotta tempestiva e conforme alla situazione
- Organizzazione della protezione della popolazione
- Prontezza e impiego delle
organizzazioni partner della
protezione della popolazione
- Istruzione nella protezione
della popolazione
- Regolamentazione della collaborazione intercantonale
- Esecuzione delle prescrizioni federali in materia di
protezione civile
- Sviluppo ulteriore della protezione della popolazione
- Informazione all'attenzione
della popolazione (preventiva e in caso d'evento)
- Informazione e comunicazione tra Confederazione e
Cantoni, tra i Cantoni e con i
comuni e terzi
- Collaborazione
internazionale
- Coordinamento ed eventuale condotta in caso di eventi
che colpiscono più Cantoni,
l'intero Paese o zone estere
limitrofe (d'intesa con i
Cantoni)
- Appoggio ai Cantoni con
mezzi d'intervento
specializzati
- Verifica della collaborazione
tra la protezione della popolazione e altri strumenti della
politica di sicurezza e regolamentazione della collaborazione nel campo dell'istruzione
- Diffusione dell'allerta e dell'allarme alle autorità e alla
popolazione in caso di pericolo, incluso l'approntamento dei sistemi di allarme
e comunicazione
- Disciplinamento dell'obbligo
di prestare servizio di protezione civile nonché dell'istruzione e del materiale di
protezione civile
- Provvedimenti volti a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti
armati
- Disposizioni in caso di aumento della radioattività, situazioni d'emergenza in re-
5
Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ Rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2012
p. 27
pagina 8
Competenza cantonale
Competenza congiunta
Competenza federale
lazione a sbarramenti idrici,
epidemie ed epizoozie
- Disposizioni in caso di conflitto armato (costruzioni di
protezione, ecc.)
3.
La regolamentazione vigente della protezione della popolazione
a livello cantonale
3.1.
Legge sull'aiuto in caso di catastrofi
La protezione della popolazione viene disciplinata nella legge sull'aiuto in caso di catastrofi (LAC; CSC 630.100) del 4 giugno 1989. Da allora, la legge è stata sottoposta a
diverse revisioni parziali, tuttavia la concezione della legge non ha subito grandi
cambiamenti.
Nonostante la legge sull'aiuto in caso di catastrofi sia stata emanata prima della legge
federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, anche la legge sull'aiuto in caso di catastrofi comprende sia la protezione della popolazione, sia la protezione civile. Le disposizioni vigenti sono in parte molto generali. Inoltre, i compiti del
Cantone e dei comuni, nonché dei singoli partner della protezione della popolazione
sono descritti in modo molto basilare.
3.2.
Disposizioni esecutive della legge sull'aiuto in caso di catastrofi
Le disposizioni esecutive della legge sull'aiuto in caso di catastrofi contengono solo
quattro disposizioni che interessano la protezione della popolazione. In due di loro vengono descritti i compiti e le competenze del Dipartimento e dell'Ufficio, gli altri due descrivono i compiti del capo di Stato maggiore e le competenze per la nomina e l'istruzione dello Stato maggiore.
pagina 9
4.
Necessità d'intervento con misure legislative
4.1.
Direttive del diritto federale
Conformemente all'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile, i Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta
tempestiva e conforme alla situazione nonché l'intervento delle organizzazioni partner
nella protezione della popolazione. Inoltre, essi disciplinano la collaborazione intercantonale (cpv. 2).
4.2.
Regolamentazione insufficiente della protezione della popolazione nel
diritto cantonale vigente
Il diritto cantonale vigente contiene solo un'attuazione basilare delle disposizioni della
Confederazione.
In considerazione del fatto che la protezione della popolazione, salvo poche eccezioni,
compete ai Cantoni, la legislazione cantonale sulla protezione della popolazione necessita di una corrispondente nuova regolamentazione integrale.
4.3.
Art. 31 cpv. 1 Cost. cant.
La Costituzione cantonale del 18 maggio 2003/14 settembre 2003 (Cost. cant.;
CSC 110.100) richiede nell'art. 31 cpv. 1 che le disposizioni importanti siano disciplinate
in una legge in senso formale. Le disposizioni esecutive della legge sull'aiuto in caso di
catastrofi contengono disposizioni che per la loro portata vanno disciplinate in una legge
in senso formale. D'altro lato la legge sull'aiuto in caso di catastrofi contiene disposizioni
di natura subordinata che, conformemente all'art. 45 cpv. 1 Cost. cant., possono essere
emanate dal Governo a livello di ordinanza.
pagina 10
5.
Punti principali del progetto di legge sulla protezione della
popolazione
5.1.
Regolamentazione dei settori protezione della popolazione e protezione
civile in leggi separate
Mentre i settori degli altri partner della protezione della popolazione concepita come sistema integrato sono disciplinati in leggi proprie, al momento la protezione civile è disciplinata assieme alla protezione della popolazione nelle legge sull'aiuto in caso di catastrofi. Già questo fatto giustifica lo scorporo della regolamentazione a livello di legge
dei due settori in due atti normativi separati, ossia in una legge sulla protezione della
popolazione e in una legge sulla protezione civile. Inoltre, anche i settori totalmente diversi contemplati dalla legge sulla protezione della popolazione (qui vengono in sostanza disciplinati i compiti dei comuni e del Cantone nelle differenti situazioni, nonché il finanziamento) e dalla legge sulla protezione civile (qui si tratta in sostanza di una legislazione esecutiva del diritto federale) parlano a favore di una regolamentazione dei
due settori in atti normativi separati.
5.2.
Regolamentazione a livello di legge dei compiti del Cantone e dei comuni
nelle varie situazioni
Già la legge sull'aiuto in caso di catastrofi in vigore contiene disposizioni che descrivono
in modo generale i compiti di comuni e Cantone. Tuttavia, in questa legge non si distingue a chi spetta quale compito in quale fase di un evento. Con il presente progetto questa situazione va risolta. A questo scopo viene stabilita una chiara regolamentazione dei
compiti dei comuni e del Cantone nella prevenzione di situazioni particolari e straordinarie, nonché per farvi fronte.
5.3.
Chiara regolamentazione delle competenze tra Cantone e comuni
Il presente progetto si basa sul principio di sussidiarietà, vale a dire che il Cantone
interviene dove un comune efficiente e organizzato in modo professionale non è più in
grado di far fronte a un evento. In considerazione delle situazioni definite dalla
Confederazione, si parte dal presupposto che un comune efficiente e organizzato in
modo professionale deve essere in grado di far fronte a una situazione particolare. Solo
in caso di situazione straordinaria interviene il Cantone assumendo la condotta. In
questo modo vengono chiaramente definite le competenze tra comune e Cantone. Di
pagina 11
principio, il comune è responsabile per la prevenzione di situazioni particolari e
straordinarie sul territorio comunale e per farvi fronte, il Cantone invece per la
prevenzione di situazioni particolari e straordinarie con conseguenze sovraregionali o
cantonali e per farvi fronte.
A questo scopo è anche prevista una classificazione dell'evento da parte del Cantone.
In fin dei conti sarà il Governo a decidere il momento a partire dal quale il Cantone
assumerà la condotta per far fronte all'evento.
5.4.
Organi direttivi cantonali
In relazione all'elaborazione del rapporto sulla polizia 2010 (M 2008/2009, p. 771
segg.), è risultato che la regolamentazione attuale del passaggio della condotta dallo
Stato maggiore della polizia allo Stato maggiore di condotta cantonale sarebbe
problematica. Sarebbe soprattutto importante che lo Stato maggiore della polizia
disponga di esperienze approfondite nella direzione e nell'intervento, che accompagni
l'evento in questione già nelle fasi precoci e che assuma la direzione dell'intervento
durante l'evoluzione dell'evento. Secondo il Governo, lo Stato maggiore di polizia
disporrebbe inoltre delle corrispondenti infrastrutture di condotta. L'unità e la continuità
della responsabilità di condotta verrebbe mantenuta più facilmente se la responsabilità
rimanesse nelle stesse mani fino alla conclusione della fase acuta di un evento (M
2008/2009, p. 809).
Considerate queste premesse si impone una ridefinizione degli organi direttivi. In futuro,
lo Stato maggiore della polizia dovrà accompagnare un evento fino alla conclusione
della fase acuta. Nel quadro di questo intervento, a seconda dell'entità dell'evento può
coinvolgere altri servizi dell'amministrazione, nonché terzi. Lo Stato maggiore di polizia
assume il ruolo dello Stato maggiore di condotta cantonale e il comandante della polizia
quello del capo dello Stato maggiore di condotta cantonale. Gli elementi dimostratisi validi andranno integrati nella nuova struttura.
La regolamentazione dell'organizzazione e dei compiti dei nuovi organi direttivi avverrà
nell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione della popolazione e nei corrispondenti
mansionari.
Oltre allo Stato maggiore di condotta cantonale, ogni comune ne deve istituire uno proprio e deve definirne compiti e competenze. Ciò deve avvenire sotto forma di atti normativi comunali e mansionari.
pagina 12
5.5.
Obbligo dei comuni e del Cantone di procedere a un'analisi dei pericoli
Nel progetto per una legge sulla protezione della popolazione, a titolo di novità è stato
inserito un obbligo di procedere a un'analisi dei pericoli. Quest'obbligo concerne in
ugual misura sia i comuni, sia il Cantone. Essi devono analizzare i pericoli che possono
presentarsi sul proprio territorio e in seguito esporre una strategia per contrastarli e contenerli in caso di evento, o addirittura eliminarli. Nel quadro dell'analisi da realizzare,
essi devono anche considerare la collaborazione con i comuni e i Cantoni limitrofi, o
con gli Stati confinanti. A questo proposito vanno integrati anche i gestori di fonti di pericolo. I comuni devono rendere note al Cantone le loro strategie. Inoltre, essi devono
aggiornare periodicamente le loro strategie.
5.6.
Autorizzazione del Cantone all'emanazione di diritto d'emergenza
A titolo di novità, viene stabilita una disposizione che autorizza esplicitamente il Governo all'emanazione di diritto d'emergenza e quindi ad abrogare il diritto vigente. All'insegna del motto "misure straordinarie per situazioni straordinarie", il Governo deve poter modificare il diritto vigente affinché le necessità fondamentali della società possano
sempre essere garantite. A questo scopo sono in particolare i diritti individuali a passare
in secondo piano a favore di quelli della società.
pagina 13
6.
Osservazioni relative alle singole disposizioni del progetto per
una legge sulla protezione della popolazione
Art. 1
Scopo della protezione della popolazione
In questa disposizione vengono definiti lo scopo della protezione della popolazione e i
mezzi per raggiungerlo.
Art. 2
Partner della protezione della popolazione
Questa disposizione contiene un elenco non esaustivo dei partner che garantiscono la
protezione della popolazione all'interno del sistema integrato.
Art. 3
Oggetto della legge
In questa disposizione viene descritto il contenuto della legge.
Art. 4
Definizioni
Le seguenti definizioni si basano su quelle utilizzate dall'Ufficio federale della protezione
della popolazione (UFPP) nel Promemoria Analisi della situazione per la collaborazione
tra organizzazioni partner della protezione della popolazione e organi di condotta (opuscolo ANSIT), a pagina 11.
Situazione normale: situazione in cui le procedure ordinarie sono sufficienti per far
fronte ai compiti che si pongono. Qui si intendono situazioni in cui vengono principalmente utilizzati i mezzi di primo intervento e gli automatismi quotidiani. Vi rientrano
eventi quotidiani come incidenti stradali, incendi, ecc.
Situazione particolare: situazione in cui le procedure ordinarie non sono sufficienti per
svolgere determinati compiti. A differenza della "situazione straordinaria", l'attività delle
autorità è interessata solo in alcuni settori. In questi casi, si presenta spesso la necessità di concentrare rapidamente i mezzi e semplificare le procedure. Eventi possibili
sono ad es. incendi in centri storici cittadini, incidenti ferroviari, sciagure aeree, ecc.
Situazione straordinaria: situazione in cui in diversi ambiti i mezzi e le procedure ordinarie non sono più sufficienti per far fronte agli eventi, ad esempio in caso di catastrofi, di
situazioni d'emergenza oppure di conflitti armati. L'intervento può durare settimane o
mesi. Eventi come ad es. terremoti, incidenti in centrali nucleari, epidemie, epizoozie,
ecc. oppure conflitti armati generano una situazione straordinaria.
pagina 14
Art. 5
Comuni 1. Compiti
Cpv. 1
Affinché il comune in situazioni particolari e straordinarie possa garantire la sua capacità di agire, in precedenza deve adempire diversi compiti. I compiti dei comuni nel quadro della prevenzione vengono descritti al cpv. 1 lett. a-d.
lett. a
L'analisi dei pericoli di un comune non deve limitarsi al proprio territorio. Esso deve
piuttosto integrare nelle proprie riflessioni possibili effetti di eventi che si verificano sul
territorio del comune limitrofo.
lett. b
Sulla base della necessità di agire accertata nell'analisi dei pericoli, in collaborazione
con i comuni limitrofi e i gestori di fonti di pericolo il comune deve realizzare dei piani di
misure. Si tratta ad esempio di realizzare carte dei pericoli, di stabilire vie di fuga, di allestire piani di evacuazione, dell'alloggio di persone in cerca di protezione, della predisposizione di mezzi e di piani d'intervento, di realizzare elenchi delle risorse, ecc. Il comune deve anche indicare infrastrutture critiche di grande importanza per il comune o a
livello sovraregionale presenti sul suo territorio.
L'acquisizione e la manutenzione dei mezzi per far fronte a situazioni particolari e straordinarie compete al comune.
lett. c
Con l'introduzione della rete radio di sicurezza POLYCOM, a ogni comune sono stati
consegnati due apparecchi radio POLYCOM. In questo modo, nel caso di una situazione particolare o straordinaria (avaria della rete di telefonia fissa e mobile), la comunicazione tra lo Stato maggiore di condotta comunale, lo Stato maggiore di condotta
cantonale e i partner della protezione della popolazione è garantita. Una volta ricevuti
gli apparecchi radio POLYCOM, i comuni devono garantire in ogni momento il loro funzionamento e che i collaboratori comunali e i membri dello Stato maggiore di condotta
comunale dispongano delle competenze d'utilizzo.
pagina 15
lett. d
In caso di eventi che si verificano sul territorio comunale, il comune deve garantire la
procedura di allarme alla popolazione e deve impartire le corrispondenti istruzioni sul
comportamento. Il comune deve pure garantire la procedura di allarme su incarico della
Confederazione e del Cantone.
Cpv. 2
Un'analisi dei pericoli è praticamente inutile se non viene verificata periodicamente.
Perciò, i comuni devono adeguarla periodicamente alle condizioni del momento, di
norma ogni cinque anni, e in seguito sottoporla al Cantone.
Cpv. 3
L'obbligo sui comuni interessati va esercitato solo con prudenza e per il bene della
popolazione.
Art. 6
2. Stato maggiore di condotta comunale
Conformemente all'art. 4 della legge federale, i comuni e i Cantoni devono istituire organi di condotta per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a.
informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle possibilità e alle
misure di protezione esistenti;
b.
avvertire, dare l'allarme e impartire alla popolazione istruzioni sul comportamento;
c.
assicurare le attività di condotta;
d.
coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner;
e.
garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la disponibilità operativa e il rinforzo con
personale e materiale della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.
È opportuno che lo Stato maggiore di condotta che ogni comune è chiamato a istituire
sia composto da un capo di Stato maggiore e ad es. da un rappresentante ciascuno di
polizia (se esiste), pompieri, settore sanitario (se esiste), servizi tecnici del comune (responsabile manutenzione, forestale, consulente specializzato in pericoli naturali, responsabile azienda elettrica, responsabile approvvigionamento idrico) e protezione civile. Naturalmente il comune è libero di coinvolgere ulteriori persone o altri funzionari
pubblici nello Stato maggiore di condotta comunale. Le competenze dello Stato maggiore di condotta comunale vanno disciplinate dal comune nella propria legislazione.
pagina 16
Art. 7
Cantone 1. Compiti e competenze
Analogamente ai comuni, anche il Cantone in situazioni particolari e straordinarie deve
garantire la sua capacità di agire. Di conseguenza, in precedenza deve procedere a
un'analisi dei pericoli che, oltre al territorio cantonale, deve includere anche i territori limitrofi degli altri Cantoni e degli Stati esteri. Nella sua valutazione dei pericoli devono
confluire anche le analisi dei pericoli dei comuni.
La determinazione delle ubicazioni dei dispositivi per allarmare la popolazione che i comuni devono installare avviene secondo una piano di sonorizzazione che considera, se
possibile, i desideri del comune.
L'unione degli elenchi comunali delle risorse fornisce al Cantone una panoramica delle
risorse complessive disponibili in tutto il Cantone che esso può coordinare e utilizzare in
caso di bisogno.
Con il termine "acquisizione" usato nella lettera I, non si intende solo l'acquisto di macchine e apparecchi. In questa disposizione rientrano anche la requisizione e il noleggio
di veicoli, macchine e apparecchi in caso di evento.
I dipartimenti e i servizi devono provvedere affinché per i loro settori vengano elaborate
e aggiornate periodicamente le basi per la garanzia dell'attività amministrativa. Naturalmente, queste basi includono anche i settori sicurezza e ordine, nonché approvvigionamento della popolazione in settori importanti come alimenti di base, denaro, energia,
acqua, trasporti pubblici e telematica, ecc.
Art. 8
2. Stato maggiore di condotta cantonale
Dopo l'entrata in vigore della presente legge, è previsto che in situazioni particolari e
straordinarie il comandante della polizia funga da capo dello Stato maggiore di condotta
cantonale fino alla conclusione della fase acuta. In seguito, la condotta viene trasferita
al capo dell'Ufficio del militare e della protezione civile, membro dello Stato maggiore di
condotta cantonale già durante la fase acuta.
Lo Stato maggiore di condotta cantonale deve avere come oggi una struttura modulare.
Il vantaggio che ne risulta consiste nel fatto che i membri dello Stato maggiore di condotta cantonale possono essere chiamati a seconda della necessità. Può ad esempio
intervenire anche solo uno Stato maggiore parziale. All'occorrenza, lo Stato maggiore di
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condotta cantonale può anche essere completato con gli specialisti necessari per il corrispondente evento, provenienti dall'Amministrazione cantonale o dall'economia privata.
Art. 9
Partner della protezione della popolazione 1. In generale
Con questa disposizione va evitato che i partner procedano ad acquisizioni non coordinate. In questo modo, da un lato vanno permessi dei risparmi sui costi, d'altro lato va
garantita la compatibilità del materiale.
Art. 10
2. Ospedali, cliniche e professioni sanitarie
Cpv. 1
Gli ospedali dispongono già oggi di un'organizzazione d'emergenza che permette loro di
far fronte alla grande quantità di pazienti da attendersi in relazione a una situazione
particolare o straordinaria. Con la presente disposizione, il Cantone ottiene la possibilità
di verificare l'organizzazione d'emergenza degli ospedali ed eventualmente di ordinare
completamenti necessari.
Cpv. 2
In caso di una situazione particolare o straordinaria con una grande quantità di pazienti,
deve essere possibile ricorrere anche agli ospedali protetti sotterranei sul territorio cantonale. Gli ospedali vanno quindi obbligati a garantire l'efficienza operativa degli impianti
di protezione del servizio sanitario conformemente alle direttive del Cantone. In considerazione della prescrizione conformemente all'art. 31 cpv. 2 n. 1 Cost. cant., un simile
intervento nei diritti di una persona necessita di una base in senso formale in una legge.
Cpv. 3
Per contrastare difficoltà nella fornitura di medicamenti in caso di evento, i farmacisti, i
medici e i veterinari possono essere obbligati dal Cantone a immagazzinare dispositivi
medici stabiliti dal medico cantonale e dal veterinario cantonale. Naturalmente, il Cantone farà uso di questa disposizione solo se non può essere raggiunta una soluzione
adeguata con altri mezzi.
Art. 11
Compiti e competenze 1. Comuni
Sulla base della definizione di situazione particolare, il comune interessato è il primo a
dovervi far fronte. Di conseguenza, i suoi compiti interessano già tutte le attività che si
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presentano quando si fa fronte a un evento nella fase acuta. Nel capoverso 2 viene
statuito l'aiuto tra vicini. Inoltre, in virtù del capoverso 3 i comuni possono richiedere ulteriori mezzi al Cantone nella misura in cui i propri e quelli dei comuni limitrofi non sono
sufficienti.
Art. 12
2. Cantone
Come descritto in precedenza, per far fronte a una situazione particolare la competenza
spetta principalmente ai comuni. In caso di un evento di questo tipo, il Cantone ha solo,
ma pur sempre, un ruolo di consulente, di coordinatore e di appoggio. Siccome sulla
base delle notifiche dei comuni può crearsi una visione globale di un evento, esso è in
grado di impiegare i mezzi disponibili nel luogo in cui vi è la necessità maggiore, oppure
in cui sono più appropriati per la protezione della popolazione. Di conseguenza, solo il
Cantone può chiedere aiuto ad altri Cantoni, alla Confederazione o a degli Stati confinanti. In questo modo vanno evitate eventuali richieste multiple allo stesso servizio e va
garantito l'impiego appropriato e coordinato degli aiuti.
Per garantire una valutazione unitaria degli eventi, è opportuno che solo il Cantone
classifichi un evento in base all'intensità.
Al Cantone viene concessa la competenza di inviare i propri mezzi, su richiesta, per far
fronte a situazioni particolari e straordinarie.
Art. 13
3. Polizia
Il metodo secondo cui la Polizia cantonale in una prima fase dell'evento garantisce la
condotta delle retrovie finché lo Stato maggiore di condotta comunale ha iniziato la sua
attività si è dimostrato valido. Questa soluzione deve essere sancita nella legge.
Art. 14
4. Servizi tecnici
In situazioni particolari, l'approvvigionamento della popolazione con acqua ed energia,
nonché lo smaltimento di acque di scarico e rifiuti possono essere interrotti od ostacolati. Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con acqua ed energia, come
pure lo smaltimento di acque di scarico e rifiuti, i gestori di questi impianti sulla base di
una valutazione della situazione sovracomunale devono poter essere obbligati dal
Cantone a riparare rapidamente gli impianti e, in caso di limitazione delle capacità, a
convogliare elettricità, gas, calore e acqua nei luoghi definiti dai comuni. A seguito
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dell'intervento nei diritti delle aziende interessate, a questo scopo è necessaria una
base in una legge in senso formale. L'indennizzo si conforma agli articoli 24 e 25.
Art. 15
Compiti e competenze 1. Comuni
Le differenze tra una situazione particolare e una situazione straordinaria risiedono in
sostanza nell'entità dell'evento e nella difficoltà di farvi fronte. Ciononostante, la direzione sul posto va assunta imperativamente dal comune, poiché conosce al meglio le
condizioni locali. Di conseguenza, nella situazione straordinaria ai comuni spettano gli
stessi compiti che gli spettano nella situazione particolare.
Art. 16
2. Cantone
A seguito dell'entità dell'evento, nella situazione particolare il Cantone deve assumersi
la condotta strategica. Siccome dall'evento è colpita un'ampia zona con più persone,
non è sufficiente che esso si limiti ad aiutare i comuni interessati con coordinamento e
consulenza. Piuttosto, in situazioni di questo tipo gli deve spettare la competenza di
prendere e imporre autonomamente le decisioni necessarie per il bene di tutta la popolazione. Vi rientra anche la competenza, in caso di necessità, di abrogare il diritto vigente e di emanare un diritto d'emergenza adeguato alla situazione (lett. g). Il diritto
d'emergenza può comprendere disposizioni alla popolazione, come ad es. un coprifuoco, l'eliminazione della libera scelta del medico e dell'ospedale, ma anche ai comuni,
come ad es. la messa a disposizione di locali per l'alloggio a persone in cerca di protezione. Inoltre, con il diritto d'emergenza può anche essere creata la competenza di intervenire nei beni giuridici di persone fisiche e giuridiche per la difesa da pericoli o per la
loro eliminazione.
Art. 17
3. Polizia
Per quanto riguarda la polizia, non vi sono cambiamenti rispetto alla situazione particolare.
Art. 18
4. Ospedali, cliniche e professioni sanitarie
In una situazione straordinaria bisogna partire dal presupposto che nella zona colpita
dall'evento vi sarà un gran numero di pazienti. Di regola, l'ospedale più vicino non è perlomeno sufficientemente attrezzato per situazioni di questo genere. Di conseguenza è
necessaria una base legale che permetta al Cantone da un lato di assegnare pazienti
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ad altri ospedali e contemporaneamente di obbligarli ad accogliere queste persone. È
necessaria una base legale in senso formale siccome le disposizioni in questione rappresentano importanti interventi nei diritti personali altrimenti garantiti. Viene ad esempio da un lato eliminata la libera scelta del medico e d'altro lato limitata la libertà economica dell'ospedale (forse sarà costretto a rimandare interventi in programma, ma non
urgenti).
Siccome di regola gli ospedali e le cliniche non dispongono di personale per situazioni
di questo tipo, per l'assistenza a lungo termine dei pazienti bisogna mettere a loro disposizione sufficiente personale medico. A questo scopo, il Cantone va autorizzato a
obbligare liberi professionisti qualificati a prestare servizio a favore della collettività. Lo
stesso vale per il settore veterinario.
Art. 19
5. Servizi tecnici
A differenza dell'art. 17, in questo caso la competenza spetta solo al Cantone, vale a dire che il Cantone può agire anche senza il corrispondente incarico di un comune interessato.
Art. 20
6. Specialisti
Per valutare una situazione straordinaria, in determinate circostanze lo Stato maggiore
di condotta cantonale necessita di specialisti come geologi, meteorologi e chimici. Con
questa disposizione, il Cantone può obbligare questi specialisti a collaborare e i loro
datori di lavoro a esonerarli dal lavoro per un determinato periodo.
Art. 21
Requisizione
La requisizione rappresenta un intervento importante nei diritti personali degli interessati. Dopo l'abrogazione da parte della Confederazione di tutte le basi legali in merito a
una possibile requisizione di beni materiali, a livello cantonale bisogna creare una corrispondente base legale. Con l'introduzione del diritto alla requisizione a livello cantonale,
l'ente pubblico può usufruire di beni materiali (ad es. escavatori, autocarri, veicoli per il
trasporto di persone, ecc.) di privati o ditte senza che li debba acquistare e immagazzinare preventivamente. In questo modo si garantisce anche che in caso di evento vi sia
a disposizione un'attrezzatura al livello attuale della tecnica.
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Art. 22
Persone in cerca di protezione
Le persone in cerca di protezione ai sensi della presente legge sono senzatetto a seguito di un evento, siano essi residenti, viaggiatori o turisti. Il Cantone nella sua pianificazione preventiva delle compagnie di protezione civile ha elaborato strategie di assistenza per circa il 10% della popolazione nella rispettiva regione della compagnia di
protezione civile. Le strategie di assistenza contengono in particolare un inventario delle
possibilità di alloggio in caso di catastrofe, l'attrezzatura per gli alloggi e piani per il vitto.
Se a seguito dell'entità di un evento deve essere evacuato un intero comune, il Cantone
può assegnare le persone in cerca di protezione ad altri comuni, considerando le possibilità di spazio.
Art. 23
Obbligo di prestare aiuto
Questa disposizione permette alle autorità cantonali di reclutare aiutanti tra la popolazione. Le persone che prestano servizio militare, nella protezione civile oppure che prestano servizio o sono impiegate presso un altro partner della protezione della popolazione non possono essere reclutate come aiutanti.
Affinché non tutti i comuni debbano assicurare contro lesioni corporali le persone da
loro obbligate a collaborare, il Cantone provvede a una corrispondente copertura assicurativa nella misura in cui non esista a questo scopo una copertura a livello federale.
Art. 24
Costi dell'ente pubblico 1. Comuni
Il principio di sussidiarietà vale in linea di massima anche per il finanziamento. In linea
di massima, i comuni devono assumersi i costi per la protezione della popolazione. Se
terzi sono responsabili dell'evento, in virtù del principio di causalità il comune ha un diritto di regresso nei loro confronti (lett. a).
I comuni si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi radio
portatili necessari a garantire la comunicazione tra lo Stato maggiore di condotta comunale, lo Stato maggiore di condotta cantonale e gli altri partner della protezione della
popolazione. Conformemente alla decisione del dipartimento competente del 25 marzo
2011, i comuni che dispongono di contributi sostitutivi per i due apparecchi di comunicazione assegnati dal Cantone possono detrarre i costi d'esercizio e di manutenzione
da questi contributi, mentre ai comuni che non dispongono di contributi sostitutivi ven-
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gono versati i costi corrispondenti tramite il fondo dei contributi sostitutivi del Cantone
(lett. b).
Va da sé che i comuni devono sia retribuire terzi per il sostegno richiesto, sia assumersi
i costi dei compiti assegnati loro dalla Confederazione (lett. c e d).
Art. 25
2. Cantone
I costi che deve assumersi il Cantone consistono da un lato in quelli relativi all'adempimento dei suoi compiti e dall'altro in quelli relativi ai mandati distribuiti a terzi (lett. a, b
ed e). Inoltre, il Cantone si assume i costi di compiti che spettano ai comuni, ma che
vengono garantiti dal Cantone per assicurare un'istruzione unitaria o una prestazione
assicurativa centrale (lett. c e d). Infine, il Cantone deve sostenere i costi che si presentano a seguito delle disposizioni della Confederazione (lett. f).
In relazione ai costi dell'istruzione degli Stati maggiori di condotta comunali bisogna
precisare che il Cantone si assume solo i costi d'istruzione veri e propri (istruzione di
base e perfezionamento) dei membri degli Stati maggiori di condotta comunali. L'assunzione e la partecipazione ai costi per perdita di guadagno, nonché alle spese per il
vitto e di viaggio vanno disciplinate dal comune.
Art. 26
3. Requisizione
Va da sé che i costi dovuti al ricorso a prestazioni, proprietà o altri diritti di persone
vanno retribuiti dall'ente pubblico. Ovviamente vanno retribuite anche le perdite di valore o addirittura i danni totali legati a tale ricorso.
Art. 27
Disposizioni penali
In questa disposizione sono elencate le fattispecie soggette a pena in caso di violazione. Siccome le singole fattispecie sono chiare, si può rinunciare a ulteriori spiegazioni.
Art. 28
Entrata in vigore
L'entrata in vigore della legge deve avvenire contemporaneamente all'entrata in vigore
della legge sulla protezione civile, siccome la legge sull'aiuto in caso di catastrofi in
vigore verrà sostituita da queste due leggi.
pagina 23
7.
Conseguenze per il personale
7.1.
Cantone
Le conseguenze per il personale a livello cantonale dovrebbero consistere in un aumento del volume d'impiego pari al 30 - 50 per cento. Tuttavia, questo volume d'impiego
supplementare può essere coperto senza impieghi supplementari in seno all'Ufficio del
militare e della protezione civile a seguito dell'imminente ottimizzazione ad esempio nel
settore informatico, come la trasmissione automatica di dati rilevati dai comuni nella
piattaforma dei dati personali dell'esercito e della protezione civile.
I compiti supplementari interessano sostanzialmente l'elaborazione di basi per garantire
i settori importanti per l'approvvigionamento della popolazione come alimenti di base,
denaro, energia, acqua, trasporti pubblici e telematica, nonché per garantire l'attività
amministrativa, la sicurezza e l'ordine in situazioni straordinarie e lo svolgimento di
esercitazioni periodiche per l'istruzione della collaborazione dei partner della protezione
della popolazione.
7.2.
Comuni
Per quanto riguarda i comuni, il carico supplementare per il personale dovrebbe essere
marginale. Le risorse di personale supplementari sono necessarie principalmente per
l'elaborazione dell'analisi dei pericoli specifica ai comuni e per il chiarimento della necessità di agire necessaria in base all'analisi dei pericoli. L'entità delle risorse di personale supplementari in seno ai comuni dipende in fin dei conti dalla completezza dell'analisi dei pericoli effettuata dal comune e soprattutto da come andranno attuate eventuali misure.
7.3.
Terzi
Anche nel settore sanitario, prevalentemente in ospedali e cliniche, le risorse di personale supplementari saranno marginali. Le risorse di personale supplementari saranno
necessarie per l'elaborazione e l'aggiornamento costante delle organizzazioni di pronto
soccorso degli ospedali e delle cliniche per far fronte a situazioni particolari e straordinarie.
pagina 24
8.
Conseguenze finanziarie
8.1.
Cantone
A seguito del progetto per una legge sulla protezione della popolazione presentato, il
Cantone deve calcolare oneri supplementari per circa 150 000 franchi all'anno. La quota maggiore dei costi supplementari deriva dall'acquisto e dalla riparazione di veicoli
speciali, macchine e attrezzi che servono al sostegno dei partner della protezione della
popolazione. Con una parte dei costi supplementari vengono svolte esercitazioni periodiche che servono all'istruzione della collaborazione dei partner. Infine, una parte dei
costi supplementari va ricondotta a disposizioni della Confederazione in relazione alla
prevenzione e al superamento di situazioni particolari e straordinarie.
Con decreto dell'11 febbraio 2013 (prot. n. 106), il Governo ha incaricato il Dipartimento
di giustizia sicurezza e sanità di svolgere un'analisi dei rischi e di elaborare una pianificazione delle misure basata sui rischi a protezione della popolazione del Cantone dei
Grigioni in caso di eventi in situazioni straordinarie (Kataplan). I costi risultanti dall'attuazione della pianificazione delle misure a protezione della popolazione graveranno il
futuro conto annuale del Cantone. Questi costi non derivano tuttavia dall'emanazione di
una legge sulla protezione della popolazione. Quali misure relative alla necessità di agire accertata con l'analisi dei pericoli conformemente all'art. 7 cpv.1 lett. b verranno
attuate, è una decisione politica. Di conseguenza, i costi non possono essere valutati.
8.2.
Comuni
L'onere finanziario dei comuni per la realizzazione dell'analisi dei pericoli dipende in sostanza dalla grandezza del comune. Inoltre, l'entità dei costi supplementari dipende dal
grado di approfondimento dell'analisi dei pericoli da realizzare e dalla sua entità. La stima dei costi si situa tra i 15 000 e i 65 000 franchi all'anno. I costi per l'attuazione della
necessità di agire descritta nell'analisi dei pericoli (decisione politica) non possono essere valutati in questa sede siccome al momento non sono note né la necessità di
agire, né l'attuazione da decidere.
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8.3.
Terzi
L'onere finanziario degli ospedali e delle cliniche per la preparazione nel settore dell'organizzazione d'emergenza per situazioni particolari e straordinarie ammonta a 5000 10 000 franchi per ospedale all'anno.
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