REPUBBLICA
ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LAVIS
PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 2
INDICE GENERALE
1. Norme comportamentali in casi d’emergenza
pag. 3
2. Note informative in materia di sicurezza
pag. 6
3. Normativa relativa l’assunzione di sostanze alcoliche sul lavoro
pag. 8
4. Accordo stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano (16 marzo 2006) pag. 9
5. Nota informativa sulla definizione di alcol
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
pag. 11
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 3
1. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA
Si riportano di seguito le principali indicazioni da attuare in caso di emergenza, rimandando
al piano di emergenza, appositamente redatto per l’edificio scolastico, per avere una panoramica
completa di tutti i possibili aspetti comportamentali ed organizzativi.
Planimetrie di emergenza
In ogni locale dell’edificio scolastico è affissa una planimetria indicante le caratteristiche del
piano dell’edificio dove ci si trova, la posizione dei presidi antincendio (estintori ed idranti), la
posizione delle uscite di emergenza, il percorso di fuga che, partendo dal locale in cui ci si trova,
deve essere seguito per uscire all’esterno dell’edificio, la posizione del punto di raccolta nel quale
radunarsi una volta giunti all’esterno dell’edificio. Si prega di prendere visione delle suddette
planimetrie al fine di apprenderne le indicazioni riportate.
Norme di comportamento in caso di incendio per il personale docente
In caso di evacuazione uscire dall’aula portando con sé il registro di classe ed i moduli d’
evacuazione che sono all’interno dei registri o appesi in una busta sulla porta delle aule.
L’insegnante esce dall’aula per primo, dopo aver controllato le vie di fuga e guida la fila. Se si
devono evacuare più aule dello stesso piano si deve stabilire un criterio d'ordine d'uscita delle
varie aule: l'insegnante addetto all'evacuazione della prima aula esce per primo dopo aver
controllato le vie di fuga e guida/apre la fila, controllando i ragazzi dietro a sé.
L'insegnante della seconda aula da evacuare effettua la stessa procedura: esce dall'aula, controlla
la fila dei ragazzi di fronte a sé (provenienti dalla prima aula) e quelli dietro a sé (provenienti dalla
seconda aula); nell'ultima aula di piano che viene evacuata l'insegnante è invece l'ultimo della fila,
chiude la fila stessa, controlla che non vi siano pericoli dietro di sé e verifica e controlla i ragazzi
davanti a sé. In ogni caso è comunque auspicabile non darsi un ordine di priorità per l’uscita dalle
aule, ma evacuare non appena si veda la via di fuga libera.
Dopo che sono usciti dall’aula tutti i presenti, l’insegnante chiede all’ultimo della fila di chiudere la
porta.
Il docente conduce gli alunni verso il punto di raccolta seguendo le indicazioni dei percorsi di
emergenza.
Ad evacuazione avvenuta, presso il punto di raccolta, verifica col registro di classe che tutti gli
alunni siano stati evacuati e compila l’apposito modulo di evacuazione e lo fa pervenire alla
direzione delle operazioni. Questo foglio è fondamentale per verificare che non sino rimaste
nell’edificio delle persone.
L’insegnante rimane presso il punto di raccolta con gli alunni finché non verrà decretata la
fine dell’emergenza.
Gli insegnanti di sostegno cureranno le operazioni di sfollamento unicamente del o degli alunni
portatori di handicap loro affidati.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 4
Norme di comportamento in caso di incendio per gli allievi
Appena avvertito il segnale d’allarme si deve immediatamente interrompere ogni attività.
Mantenere la calma, l’ordine e l’unità di classe durante e dopo l’esodo.
Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, zaini, ecc.), prendendo eventualmente
solo qualcosa per ripararsi dal freddo.
Gli studenti che al momento dell’emergenza si trovano in classe devono:
- disporsi ordinatamente in fila indiana o in doppia fila, senza tenersi per mano, evitando il
vociare confuso, grida e richiami;
- seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagna la classe e rispettare le precedenze
prestabilite;
- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate, senza spingere, evitando di
correre e cercando di mantenere una fila compatta;
- collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo
sfollamento;
- attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso si verifichino contrattempi
che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano di evacuazione.
Gli studenti che al momento dell’emergenza non si trovano in classe con l’insegnante:
- se si trovano allo stesso piano della propria aula: devono ricongiungersi immediatamente
alla propria classe e procedere seguendo le disposizioni impartite;
- se si trovano ad un piano diverso da quello della propria aula: devono unirsi alla classe più
vicina (entrando in aula o accodandosi al gruppo) e segnalare la propria presenza
all’insegnante responsabile di tale classe, il quale avrà il compito di comunicare,
all’insegnante della classe di appartenenza, la loro presenza (per esempio tramite
passaparola);
- gli studenti devono procedere all’evacuazione rispettando la procedura di evacuazione e
seguendo gli ordini impartiti. Una volta giunti al punto di raccolta questi si ricongiungeranno
alla propria classe.
Norme di comportamento in caso di terremoto per tutti i presenti:
-
-
mantenere la calma;
non precipitarsi fuori;
restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto un banco, tavolo, scrivania, sotto
l’architrave della porta (se in presenza di un muro portante) o negli angoli delle murature
portanti;
non sostare al centro degli ambienti;
allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi (cadendo potrebbero ferire);
se si è nei corridoi o nel vano scale rientrare nella propria classe o in quella più vicina;
dopo la scossa di terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio in modo
ordinato con le medesime modalità illustrate per il caso di incendio;
non usare l’ascensore;
recarsi al più presto nel punto di raccolta prestabilito;
all’esterno, allontanarsi dall’edificio, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e quanto
altro che cadendo potrebbe causare ferite;
cercare un posto dove non c’è nulla sopra se stessi;
non avvicinarsi ad animali spaventati.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 5
Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l’alimentazione idrica, elettrica
e del combustibile di alimentazione della centrale termica e della cucina azionando gli appositi
dispositivi.
Norme di comportamento in caso di crollo per tutti i presenti
Il crollo può avvenire per diversi motivi tra i quali:
- cedimento della struttura;
- esplosione per fuga di gas o di origine dolosa;
- crollo in conseguenza di incendio, terremoto, alluvione.
Se ci si trova coinvolti nel crollo cercare di liberarsi con estrema calma e cautela: ogni movimento
potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione.
Se non è possibile liberarsi cercare di ricavarsi una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato
e forze per chiamare i soccorritori.
Chi non è coinvolto nel crollo e non può portare soccorso agli altri abbandoni l’edificio con calma
evitando i movimenti che potrebbero provocare vibrazioni ed ulteriori crolli.
Nell’uscire segnalare le chiamate di soccorso ai soccorritori.
Allontanarsi dall’edificio e recarsi nel punto di raccolta.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 6
2. NOTE INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
Si raccomanda a tutto il personale scolastico, docente e non docente, di osservare le
seguenti regole essenziali per la sicurezza di tutta la comunità scolastica, adottando quei
comportamenti atti a implementare le necessarie attenzioni che eliminino o riducano al minimo i
rischi per la sicurezza all’interno della comunità scolastica:
Addobbi e cartelloni appesi in aula
Le aule scolastiche non devono essere eccessivamente addobbate con cartelloni, lavori
degli alunni e quant’altro possa risultare facilmente combustibile: si raccomanda soprattutto di non
appendere MAI addobbi vicino o direttamente su lampade o lampadari (l’eventuale
surriscaldamento dell’addobbo da parte della lampada provocherebbe un incendio, inoltre gli
addobbi penzolanti dai corpi illuminanti possono essere facilmente afferrati e determinare la caduta
del corpo illuminante stesso). Per ridurre al minimo l’addobbo dell’aula è opportuno che al termine
delle attività didattiche, l’addobbo venga rimosso.
Estintori e idranti
L’accesso agli estintori e idranti deve sempre essere consentito e non devono MAI essere
coperti, nemmeno parzialmente (ad esempio è vietato posizionare di fronte ad estintori o idranti
piante ornamentali, attaccapanni, banchi, ecc. o appendere sugli estintori/idranti cartelli, avvisi,
ecc.).
Porte, uscite d’emergenza
Le porte, soprattutto quelle delle uscite di emergenza, non devono MAI risultare ostruite (ad
esempio da scatoloni, mobili, suppellettili, ecc.). Qualora per motivi di carico/scarico di materiali
scolastici, dovessero essere temporaneamente collocati materiali ingombranti ad ostruzione delle
porte, dovranno venire rimossi al più presto e collocati nei rispettivi spazi.
È fatto divieto di bloccare con in posizione aperta (ad esempio con coni di legno) le porte
taglia fuoco munite di dispositivo di autorichiusura, in quanto ciò fa venire meno le caratteristiche di
compartimentazione al fuoco dell’edificio annullando il livello di sicurezza introdotto dalle
compartimentazioni stesse, esponendo tutti i presenti alla propagazione generalizzata del fumo.
Corridoi, scale e pianerottoli
I corridoi le scale ed i relativi pianerottoli dovranno sempre risultare sgombri da ogni genere
di ostacolo per non impedire, in caso di necessità, la loro percorrenza quali vie di fuga.
Si raccomanda di non depositare arredi lungo i corridoi oltre quelli già previsti dall’Istituto. In
particolare, lungo corridoi, scale e sui pianerottoli si deve evitare il più possibile l’affissione di ogni
genere di addobbo combustibile.
È vietato posizionare vasi di piante ornamentali sui gradini delle scale o sui pianerottoli.
Piani di evacuazione
E’ necessario acquisire da parte di tutti una “Cultura della Sicurezza”; pertanto tutto il
personale dovrà prendere visione delle planimetrie di emergenza dell’edificio scolastico appese nei
vari locali al fine di conoscere quali siano i percorsi di fuga, la posizione dei dispositivi antincendio,
la posizione del punto di raccolta, ecc.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 7
Preparati e sostanze chimiche
Per ogni preparato/sostanza chimica si deve possedere la relativa scheda di sicurezza, è
pertanto obbligatorio che l’acquisto di ogni preparato/sostanza chimica venga effettuato tramite la
Segreteria della scuola che acquisirà le suddette schede di sicurezza.
È obbligatorio che l’impiego di ogni preparato/sostanza chimica avvenga utilizzando i
dispositivi di protezione individuali previsti sulla scheda di sicurezza del prodotto.
È fatto divieto lasciare preparati/sostanze chimiche incustoditi o depositati in luoghi di libero
accesso agli alunni.
Pulizia dei serramenti
Si ricorda che per pulire con l’uso di scale le finestre e/o vetrate a finestra aperta, devono
essere mantenute chiuse le tapparelle/scuri esterni delle finestre mentre si effettuano le operazioni
di pulizia.
Se le finestre sono prive di tapparelle/scuri non dovranno essere pulite esternamente se
per fare ciò è necessario salire su scale che espongano il lavoratore al rischio di caduta dall’alto.
Attività didattica
Nella scelta delle attività didattiche che prevedano l’impiego di attrezzature o lo svolgimento
di particolari operazioni l’insegnante deve valutare se i rischi connessi con le attività didattiche
possano essere facilmente eliminati o ridotti o comunque affrontati in condizioni di sicurezza.
In particolare si ricorda l’importanza di garantire una adeguata informazione/formazione
degli alunni in merito alle varie problematiche di sicurezza e il valore di documentare per iscritto sui
registri l’informazione/formazione effettuata a possibile dimostrazione futura di quanto operato.
Si ricorda a tutti i lavoratori che è fatto divieto di portare da casa per uso didattico preparati
o sostanze chimiche o attrezzature e macchinari, ma si devono utilizzare solo quelli messi a
disposizione dalla scuola.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 8
3. NORMATIVA RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL LAVORO
S’informano tutti i lavoratori in merito a quanto prevede la normativa vigente relativamente
all’assunzione di bevande alcoliche e lavoro.
L’Allegato IV, ai punti 1.11.3.2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che è vietata la
somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche e superalcoliche nell'interno dei
luoghi di lavoro a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta ed a tutti gli alunni.
Nell’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo
2006, sono indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro,
per le quali è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superacoliche sia
durante l’orario di lavoro che ai pasti effettuati nel corso della giornata lavorativa.
Nell’elenco delle suddette mansioni ci sono anche:
- l’attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- tutti i nostri lavoratori che per conto della scuola svolgono attività di guida di veicoli stradali
per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B;
Pertanto:
- gli insegnanti non possono bere bevande alcoliche in nessun momento della giornata
lavorativa, nemmeno quanto sono in gita scolastica o ai pasti se dopo devono nuovamente
recarsi a scuola;
- chi per motivi di lavoro guida autoveicoli (anche propri guidati per motivi di lavoro) che
richiedono la patente B, NON PUÒ bere bevande alcoliche o superalcoliche in nessun
momento della giornata lavorativa, nemmeno al pasto di mezzogiorno, il tasso alcolemico
deve essere pari a 0 (zero) grammi/litro nell’arco di tutta la giornata lavorativa. Attenzione
quindi anche ai controlli effettuati su strada da Polizia e Carabinieri: se si guida per motivi di
lavoro, è previsto il ritiro della patente per chi ha un tasso alcolemico superiore a 0 (zero)
grammi/litro.
L’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano è stato emanato in
applicazione al disposto dell’art. 15, comma 1, legge quadro 30 marzo 2001, n. 125. L’art. 15,
comma 4, della suddetta legge dispone che chiunque contravvenga alle disposizioni e cioè
chiunque assume o somministra bevande alcoliche e superalcoliche è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 2.582,00.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 9
4. ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 16
MARZO 2006
Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi:
1)
attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti
lavori pericolosi:
a)
impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b)
conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1º marzo 1974);
c)
attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302);
d)
fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e)
vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290);
f)
direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g)
manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162);
2)
dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di
sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334) (incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose che possono determinare
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente);
3)
sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas,vapori
tossici od asfissianti;
lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri
infiammabili od esplosivi).
4)
mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario;
ostetrica caposala e ferrista;
5)
vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai
reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e
private;
6)
attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7)
mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di
guardia particolare e giurata;
8)
mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a)
addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida
categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la
guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b)
personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio
ferroviario;
c)
personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale di carriera e di mensa;
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 10
d)
personale navigante delle acque interne;
e)
personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari aerei e terrestri;
f)
conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o
di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g)
personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e
tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi
posa tubi;
h)
responsabili dei fari;
i)
piloti d'aeromobile;
l)
controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n)
collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o)
addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p)
addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;
9)
addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita
di esplosivi;
10)
lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che
prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11)
capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12)
tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13)
operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14)
tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 11
5. NOTA INFORMATIVA SULLA DEFINIZIONE DI ALCOL
Si definiscono alcolici le sostanze che contengono alcol etilico: vino, birra, superalcolici. In
altre parole qualunque liquore, ottenuto per distillazione o fermentazione o qualsiasi bevanda o i
suoi vapori, contenenti una qualche percentuale di alcol.
L’alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti euforizzanti,
disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre se assunto a lungo dà dipendenza.
La sindrome di astinenza è più drammatica di quella dell’eroina, negli stadi iniziali si
manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si hanno il delirio e convulsioni (delirium
tremens).
L’intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata coordinazione dei movimenti,
lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare, e soprattutto tendenza all’aggressività.
Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi l’alcol fra tutte le droghe è quella che provoca il
più alto livello di violenza verso sé stessi e verso gli altri.
Negli ultimi anni si è discusso molto e a lungo riguardo alcune tossicodipendenze
ereditarie. L’alcolismo si è detto, qualche volta è un male di famiglia. Comunque non è stato mai
trovato un gene connesso all’alcolismo o alla tossicodipendenza.
Sono considerati a basso rischio un consumo di alcool inferiore a 3 unità alcoliche al giorno
per il maschio (21 alla settimana) e 2 unità alcoliche al giorno per la femmina (14 unità alla
settimana), (rif. convegno Modena dicembre 2008). Una Unità Alcolica (U.A.) corrisponde a circa
12 grammi di etanolo. Che sono contenuti in un bicchiere piccolo (125 ml) di vino a media
gradazione, in una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione o in una dose da bar (40
ml) di superalcolico. Non privo di pericoli è il fenomeno del BINGE DRINKING che fa riferimento
all’abitudine di bere 4 eccessive quantità, 6 o più bicchieri in una sola occasione ad esempio
durante la stessa serata o una festa.
Per quanto concerne gli effetti prodotti da un uso eccessivo delle sostanze alcoliche si ha
quanto di seguito riportato.
Alcolemia 0,1/ 0,2 - UOMO 1 unità alcolica DONNA 1 unità alcolica
I riflessi sono leggermente disturbati, cresce la tendenza ad agire in modo rischioso.
Alcolemia 0,3/0,4 - UOMO 2 unità alcoliche DONNA 1,5 unità alcoliche
I movimenti e le manovre vengono eseguite più bruscamente. Le capacità di vigilanza ed
elaborazione mentale rallentano.
Alcolemia 0,5 - UOMO 3 unità alcoliche DONNA 2 unità alcoliche
Limite legale attuale per la guida di veicoli.
Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli e segnali vengono distinti con ritardo. Si verifica una
considerevole diminuzione della capacità di percepire gli stimoli sonori e luminosi e quindi della
capacità di reazione ad essi. La probabilità di subire un incidente è due volte maggiore rispetto ad
una persona che non ha bevuto.
Alcolemia 0,6/0,7 - UOMO 4 unità alcoliche DONNA 3 unità alcoliche
Si possono compiere errori anche di grave entità durante lo svolgimento della guida.
L'esecuzione di movimenti e manovre non è coordinata. Gli ostacoli vengono percepiti con
notevole ritardo.
Alcolemia 0,8/0,9 - UOMO 5 unità alcoliche DONNA 4 unità alcoliche
La guida è pericolosamente compromessa, i tempi di reazione notevolmente aumentati.
La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.
Alcolemia 1,0 - UOMO 6 unità alcoliche DONNA 4,5 unità alcoliche
È compromessa la capacità visiva ed alterata la capacità di attenzione. Alla guida incapacità di
valutare correttamente la posizione del proprio veicolo, gli stimoli sonori sono percepiti con ritardo
ed in modo inefficace. Evidente lo stato di ebbrezza, tempi di reazione disastrosi.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 12
Alcolemia > 1,0
Oltre la misura di 1 g di alcol per litro di sangue aumentano in modo esponenziale le
probabilità di provocare o incorrere in incidenti stradali, in infortuni domestici o sul lavoro.
Stato di confusione mentale e totale perdita di lucidità con marcata sonnolenza.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 13
6. NOTA INFORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA
Riferimenti legislativi relativi al divieto di fumo nella scuola:
Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18
Legge 11 novembre 1975 n. 584
D.P.C.M. 23 dicembre 2003
Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009
Come ormai ben noto, il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova disciplina sul divieto
di fumo che lo vieta, nella pratica, in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti a pubblico e utenti,
dove non siano previste apposite aree per fumatori.
Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il divieto di fumo per
tutti internamente all’edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso.
Ma vediamo di riassumere brevemente in pochi punti che cosa si deve sapere.
Dove è vietato fumare
È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed in tutte le pertinenze esterne della
stessa.
Il divieto di fumo si applica anche nella stanza in cui lavora solo un dipendente, in quanto il fumo si
diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono
sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici.
Divieto di fumo e sicurezza sul lavoro
Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore
di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed esige l’obbligo a proteggere il
lavoratore da “tutti i rischi” incluso quindi anche il fumo di sigarette che è cancerogeno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo ed il diritto alla salute
prevale sul libero comportamento di fumare.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve nominare uno o più delegato/i cui spetta vigilare sull'osservanza del
divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di
lavoro.
Il datore di lavoro deve affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo.
Il datore di lavoro deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e
la salute derivanti dal fumo attivo e passivo,. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori
dipendenti, Vi comunichiamo che in bacheca è disponibile un opuscolo informativo sul fumo
redatto dalla Direzione per la Promozione e l’Educazione alla Salute di Trento.
Chi deve far rispettare la legge
Il datore di lavoro o il/i delegato/i incaricato/i devono controllare venga messo in atto il
divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro può impartire le
sanzioni previste dalla normativa. Pertanto il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato
dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo
o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 14
di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio.
Ricordiamo che anche tutti gli insegnanti ed il personale ATA devono vigilare
sull’applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al
datore di lavoro o al/i delegato/i incaricato/i, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure
disciplinari. L’obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all’art.
20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue:
- ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;
Si fa poi presente che il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul
fumo, può adottare specifiche azioni disciplinari previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 “Statuto
dei lavoratori”.
A quanto ammontano le sanzioni per chi fuma
Il trasgressore, se si applica la normativa sul fumo, rischia sanzioni da € 27,50 a € 275,00. Le
sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12
anni.
Essendo però la nostra scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste
dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente:
Sanzioni per il datore di lavoro
Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non
abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi
possono essere contestate le violazioni:
-
-
-
dell’art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da
esposizione ad agenti chimici pericolosi): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro;
e/o dell’art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da
esposizione ad agenti cancerogeni): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro;
e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla
eradicazione del rischio): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica potrà
essere contestata la violazione dell’art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto da tre a sei mesi
o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è
proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200.
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
NORME PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
PAGINA 15
Sanzioni per i preposti
Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la
violazione dell’art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto fino a due mesi o
con l’ammenda da 400 a 1.200 euro.
Sanzioni per i lavoratori
Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione
dell’art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: arresto fino a un mese o con l’ammenda
da 200 a 600 euro.
Si comunica pertanto che la nostra scuola applicherà quanto previsto dalla normativa
vigente sia nell’interesse collettivo di tutela della salute che nella salvaguardia della sicurezza per
la prevenzione degli incendi.
Testo Ballarini Lorenzo
Revisione e impaginazione grafica Albertini Mauro
Immagine di copertina:
http://www.liceopalmieri.it/wp-content/uploads/2008/11/scuola-sicura-gabbiano2008--225x300.jpg
© Copyright 2012 – Istituto Comprensivo di Lavis – Tutti i diritti sono riservati
Scarica

Apri allegato - Istituto Comprensivo di Lavis