ASSICURAZIONI
BANCHE
PRESTATORI
DI LAVORO
Gamma
S.r.l.
piccole/medie
imprese
FORNITORI
FISCO
grandi
imprese
ASSICURAZIONI
CHIROGRAFARI
PRESTATORI
DI LAVORO
BANCHE
PRIVILEGIATI
FORNITORI
PRIVILEGIO
IPOTECA
PEGNO
DIRITTO DI
PRELAZIONE
sul prezzo die
BENI VINCOLATI
capitale
interessi
spese
SE non interamente
soddisfatti
≠ chirografari
per il RESIDUO concorso
con i creditori chirografari
PROCEDURA CONCORSUALE
TOTALITÀ
DEI CREDITORI
ESECUZIONE
COLLETTIVA
TOTALITÀ DEI BENI
DEL DEBITORE
PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO DEI CREDITORI
„DECRETO
COMPETITIVITÀ“
CONCORDATO
PREVENTIVO
L. 14 maggio 2005, n.80
AZIONE REVOCATORIA
RIFORME
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5
FALLIMENTO
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI
IDENTIFICAZIONE, ACQUISIZIONE E
CONSERVAZIONE DEI BENI DEL FALLITO
ACCERTAMENTO DI TUTTI I
CREDITORI DEL FALLITO
LIQUIDAZIONE DELL‘ATTIVO
RIPARTO DEL RICAVATO FRA
I CREDITORI
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI
no ente pubblico
imprenditore
commerciale
no piccolo
imprenditore
non è piccolo
imprenditore
in forma individuale o collettiva
investimenti nell‘azienda per un
capitale di valore > 300.000 Euro
E/O
ricavi lordi annui calcolati sulla media
degli ultimi 3 anni (o dall‘inizio, se
durata inferiore)>200.000 Euro
NO fallimento
se l‘ammontare dei crediti scaduti e non
pagati risultanti dagli atti dell‘istruttoria
prefallimentare < 25.000 Euro
no ente pubblico
imprenditore
commerciale
no piccolo
imprenditore
con inadempimenti
IN STATO DI
INSOLVENZA
manifestata
altri fatti esteriori
DIMOSTRANO che il debitore
non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni
creditori
dichiarazione di
fallimento
fallito
pubblico ministero
TRIBUNALE
EFFETTI DELLA
DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO
con delle eccezioni
FALLITO
spossessamento
atti/pagamenti inefficaci
rispetto ai creditori
meno sanzioni personali
CREDITORI
DIRITTO da fare valere nel concorso
come pretesa alla distribuzione del
RICAVATO
però: privilegiati, azioni
esecutive individuali
IDENTIFICAZIONE, ACQUISIZIONE E
CONSERVAZIONE DEI BENI DEL FALLITO
TERZI
REVOCA degli atti
pregiudizievoli ai creditori
del fallito
„DECRETO
COMPETITIVITÀ“
revocatoria
fallimentare
atti a titolo gratuito
nei 2 anni anteriori
alla dich. fall.
pagamenti nei 2 anni
ante, crediti che scadono il
giorno della dich. fall. o dopo
atti a titolo oneroso,
pagamenti e garanzie
entro un breve periodo
prima della dich. fallimento
con „anormalità“ tali da fare
sospettare la frode
però il terzo può provare
di avere ignorato lo stato
di insolvenza al compimento
dell‘atto
atti a titolo oneroso,
pagamenti e garanzie
senza „anomalie“
entro 6 mesi dalla
dich. fall.
se il curatore prova
la conoscenza dello
stato di insolvenza da
parte del terzo
VARIE ESENZIONI dalla
revocatoria fall.
es., rimesse in c.c. che
non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l‘esposizione
debitoria nei confronti della banca
TERZI
sui contratti in corso
di esecuzione
I
PERÒ
REGOLE specifiche
per singole tipologie
contrattuali
esecuzione sospesa fino a
quando il curatore, con l‘autorizzazione
del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare in luogo del fallito
inefficacia delle clausole
negoziali che fanno dipendere
la risoluzione del contratto
dal fallimento
es., leasing finanziario
in part., fall. società
finanziaria
contratti proseguono
II
SCIOGLIMENTO
es., conto corrente bancario
mandato, se fall. mandatario
III
NO SCIOGLIMENTO
es., locazione immobili
se fall. conduttore:
curatore può recedere
ACCERTAMENTO DI TUTTI I
CREDITORI DEL FALLITO
domande di ammissione
al passivo
predisposizione
dello stato passivo
possibilità di presentare
opposizione
LIQUIDAZIONE DELL‘ATTIVO
PROGRAMMA DI
LIQUIDAZIONE
entro 60 gg. dalla redazione
dell‘inventario
esercizio provvisorio opportuno?
azioni da esercitare?
condizioni di vendita
dei singoli cespiti?
APPROVAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO
PARERE VINCOLANTE COMITATO CREDITORI
LIQUIDAZIONE
però:anche
prima se pregiudizio
liquidazione dei
singoli beni
quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili
in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
RIPARTO DEL RICAVATO FRA
I CREDITORI
per specifica disposizione
di legge
crediti prededucibili
quelli sorti in occasione o in funzione
delle procedure concorsuali di cui
alla legge fall.
crediti ammessi con
prelazione sulle cose
vendute
crediti chirografari in proporzione
dell‘ammontare del credito per cui
ciascuno fu ammesso
ORGANI PREPOSTI
AL FALLIMENTO
comitato dei creditori
Tribunale
giudice delegato
curatore
meno poteri
più poteri
più poteri
BILANCIO DELLA RIFORMA IN
TEMA DI FALLIMENTO?
disciplina andava modernizzata
maggiore tutela per i creditori?
DIPENDE!
procedimento più snello/meno costoso?
ALTRE PROCEDURE
ELIMINAZIONE AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA E PROCEDIMENTO SOMMARIO
CONCORDATO
PREVENTIVO
CONCORDATO
FALLIMENTARE
CONCORDATO
PREVENTIVO
IMPRENDITORE COMMERCIALE
NON PICCOLO
IN STATO DI CRISI (ANCHE stato
di insolvenza)
PIANO DI
RISANAMENTO
ristrutturazione debiti e
soddisfazione crediti mediante
qualunque forma
attribuzione delle attività ad
assuntore (anche creditori)
NO percentuale minima da soddisfare
POSSIBILE: SUDDIVISIONE DIE CREDITORI
IN CLASSI CON TRATTAMENTI DIFFERENZIATI
stragiudiziali
ANCHE: ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
60% creditori
dopo omologazione, vincolante
per i soli creditori che lo hanno
sottoscritto
CONCORDATO
FALLIMENTARE
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori
o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo,
purche' i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore
di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre
all'approvazione del giudice delegato.
POSSIBILI:
la suddivisione dei creditori in classi,
trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse,
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie
ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a società da questi partecipate,
di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti
finanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione
non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia
indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di
una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per
ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause
legittime di prelazione.
Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza
dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato
dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il
raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma,
primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una
o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la propost
di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
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xviii lezione