ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGONEGRESE
Direzione di Coordinamento Tecnica-Amministrativa
NULLA OSTA DEL PARCO
DEL 9 MAGGIO 2012
Parere Favorevole con Prescrizioni
Registro delle Autorizzazioni
N. 08/2012
Oggetto: Nulla Osta, relativo alla realizzazione di un evento ricreativo con lo scopo di promuovere la
pesca sportiva e la cultura ambientale presso il Lago del Pertusillo:
IL DIRIGENTE GENERALE
Vista l'istanza e gli elaborati ad essa allegati, pervenuti in data 04.05.2012 ns. prot. 1406/E, trasmessi
dal sign. Marco de Biase, Presidente dell’associazione Pescanet, finalizzata ad ottenere il nulla osta
per un evento ricreativo con lo scopo di promuovere la pesca sportiva e la cultura ambientale presso il
Lago del Pertusillo;
Preso atto che la manifestazione interessa un’area ricadente nel territorio del Parco, Zona 1;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
Visto il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 relativo al Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE, il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 relativo al Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e la delibera della Giunta regionale di
Basilicata n. 2454 del 22 dicembre 2003 con la quale si dava attuazione al D.P.R. n. 120 del 12 marzo
2003;
Considerato che questo Ente non ha ancora adottato, ai sensi degli artt. 11 e 12 della predetta legge
del 6 dicembre 1991, n. 394, il Regolamento ed il Piano del Parco;
Visto l’art. 1, comma 5, del D.P.R. istitutivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val
d’Agri – Lagonegrese, nonché l’allegato A Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera a e lettera g, dell’allegato ‘A’ al D.P.R. 8 dicembre 2007 riguardanti:
- lett. a) : la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di
singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
-lett. g) : le attività turistiche e ricreative compatibili;
Visto l’art.3, comma 1, lettera a, dell’allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007 “Divieti Generali”, che consente,
tra l’altro, l’applicazione della normativa vigente per quanto riguarda le specie ittiche;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 9 luglio 2009 Tutela e Sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della
pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata;
Visto il Piano Ittico Regionale approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 813
dell’11 maggio 2004 e la Carta Ittica Regionale allegata al Piano;
Sede Legale Amministrativa Ex Convento delle Benedettine Via Manzoni, 1 85052 Marsico Nuovo (PZ) C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760 - Tel 0975/344222 - Fax 0975/344203 - e-mail: [email protected]
Vista la D.G.R. di Basificata n. 140 del 12.02.2007 ad oggetto D.G.R. n. 1106 del 17 luglio 2006 – Redazione
di un opuscolo di perfezionamento della Carta ittica Regionale ;
Considerato che l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, non si è tuttora
dotato di regolamento disciplinante l’esercizio della pesca nelle acque interne;
Considerato l’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre
1991, n. 394, che tra le finalità di un organismo di gestione di un'area protetta rientrano, accanto alla
conservazione delle specie animali, l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia delle attività tradizionali, nonché la promozione di
attività ricreative compatibili;
Considerato che la pesca di per sé, quale attività ricompresa tra quelle di cui sopra, non sia vietata in assoluto
come si evince da alcune disposizioni normative, di carattere generale e particolare, e precisamente: l'art. 12,
comma 2, lettera c) della legge quadro, il quale consente che nelle aree di protezione possano continuare,
secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro- silvo- pastorali
nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DPN/DEC/2009
0001380 dell’ 8 ottobre 2009 con il quale, veniva nominato Commissario Straordinario dell’Ente in parola
l’ing. Domenico Totaro;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012
0000098 del 30 aprile 2012 con il quale l’ing. Domenico Totaro veniva riconfermato Commissario
Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese per mesi
tre a decorrere dal 6 maggio 2012 e, comunque, non oltre la nomina del Presidente;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 24 novembre 2009 con la quale si conferiva
al sottoscritto la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, e quant’altro rientrante nelle funzioni, stabilite per legge, in capo al
Direttore dell’Ente Parco, e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 19 aprile 2010 con la
quale veniva integrata la D.C. n. 15/09;
DISPONE
il rilascio del Nulla Osta, relativo alla realizzazione di un evento ricreativo con lo scopo di promuovere la
pesca sportiva e la cultura ambientale presso il Lago del Pertusillo da tenersi il giorno 13 maggio c.m., con
le seguenti prescrizioni:
relativamente all’evento ricreativo:
a) non dovranno essere arrecati danni di qualsiasi natura al suolo e soprassuolo;
b) non dovranno essere accesi fuochi nell’area;
c) non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere al termine della manifestazione;
relativamente alla dimostrazione di pesca sportiva:
a) la pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto;
b) è vietato l’uso di esche quali bigattino, sangue, pesciolino morto o vivo;
c) per ciascun partecipante è ammesso l’utilizzo di una sola canna con lenza, con o senza mulinello,
munita di un solo amo;
d) è fatto obbligo di usare ami senza ardiglione e/o con ardiglione accuratamente schiacciato;
e) il pesce dovrà essere tempestivamente liberato in acqua con la massima cura e cautela possibili. È fatto
obbligo di osservare le seguenti modalità:
- bagnare e raffreddare in acqua la mano prima di afferrare il pesce, ciò al fine di evitare stress termici
e/o danneggiamenti del muco che riveste il corpo del pesce;
- sganciare l’amo dalla bocca del pesce senza torsione/strappi (in caso di difficoltà, è raccomandabile
l’uso delle apposite pinzette di tipo chirurgico);
- è assolutamente vietato il sollevamento del pesce dall’acqua tirandolo con la lenza;
- in caso di prolungata lotta del pesce ed in presenza di sintomi di asfissia una volta che lo stesso è stato
liberato in acqua, coadiuvare la ripresa del pesce sostenendolo delicatamente sotto la superficie
ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGONEGRESE
Direzione di Coordinamento Tecnica-Amministrativa
f)
g)
h)
i)
dell’acqua e movendolo lentamente avanti e indietro, per ripristinare la funzionalità delle branchie fino
alla completa rianimazione del pesce stesso;
è assolutamente vietato l’uso di retini e/o di guadini in quanto possono causare danni al muco protettivo
che ricopre il corpo del pesce;
è assolutamente vietata la detenzione di pesci, anche se i pesci sono stati pescati in altra zona;
non immettere nel lago specie ittiche alloctone;
i partecipanti alla dimostrazione di pesca sportiva devono essere in possesso di valida licenza per la
pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità in corso di validità ed in regola con gli
adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionale dalla vigente legislazione;
Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di Leggi
e Regolamenti Nazionali e Regionali vigenti in materia.
La presente autorizzazione viene trasmessa al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo
Forestale dello Stato di Moliterno per gli adempimenti di competenza.
Al presente provvedimento sono fatte salve i diritti e competenze spettanti ad altri enti e/o uffici ed
eventuali diritti reali di terzi.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Rosalia Botta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero
0975/344222.
IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dott. Arch. Vincenzo L. Fogliano
N...244 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente autorizzazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo
Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, dal 09 maggio 2012.
Data 09 maggio 2012 .
Il Responsabile
F.to Rag. Tonia Pessolano
La presente copia è conforme all’originale
IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Vincenzo L. Fogliano
_______________________
Data __________________
Sede Legale Amministrativa Ex Convento delle Benedettine Via Manzoni, 1 85052 Marsico Nuovo (PZ) C.F. 91008560764 P.IVA n. 01719590760 - Tel 0975/344222 - Fax 0975/344203 - e-mail: [email protected]
Scarica

Nulla Osta n. 08/2012