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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
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(OR. fr)
COMUNICATO STAMPA
2657ª sessione del Consiglio
Agricoltura e pesca
Lussemburgo, 26 aprile 2005
Presidente
Sig. Fernand Boden
Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo
rurale, delle classi medie, del turismo e dell'edilizia abitativa
del Lussemburgo
STAMPA
Rue de la Loi, 175
B – 1048 BRUXELLES
Tel.: +32 (0)2 285 9589 / 6319
Fa x: +32 (0)2 285 8026
[email protected] http://ue.eu.int/Newsroom
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Principali risultati del Consiglio
Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulle zone svantaggiate nell'ambito della proposta di
regolamento relativa all'istituzione di un fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Tra i punti "A" il Consiglio ha adottato un'azione comune che rafforza il mandato del
rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale, Heikki Talvitie.
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SOMMARIO1
PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5
PUNTI DISCUSSI
BT10............................................................................................................................................... 7
SVILUPPO RURALE..................................................................................................................... 8
VARIE............................................................................................................................................ 9
–
Memorandum fitosanitario UE/Russia.................................................................................... 9
–
Sostegno all'esportazione di bovini da macellazione............................................................... 9
–
Situazione del mercato nel settore delle uova ....................................................................... 10
–
Misure nel settore dell'apicoltura.......................................................................................... 10
–
Situazione del mercato dei cereali ........................................................................................ 11
–
Negoziati OMC.................................................................................................................... 12
ALTRI PUNTI APPROVATI
AGRICOLTURA
–
Quinta sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste (UNFF) - Conclusioni del Consiglio ....................13
–
Finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
"Garanzia"*.....................................................................................................................................................15
PESCA
–
Regolamentazione nella politica comune della pesca- Conclusioni del Consiglio ..............................................16
–
Agenzia comunitaria di controllo della pesca*..................................................................................................17
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
–
1
Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale..........................................................18
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio
http://ue.eu.int.
Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del
Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.
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26.IV.2005
FRONTIERE ESTERNE
–
Agenzia europea frontiere esterne ....................................................................................................................18
MERCATO INTERNO
–
Regime di transito ...........................................................................................................................................18
NOMINE
–
Comitato delle regioni .....................................................................................................................................19
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26.IV.2005
PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig.ra Sabine LARUELLE
Sig. Yves LETERME
Ministro delle classi medie e dell'agricoltura
Ministro Presidente del Governo fiammingo e Ministro
fiammingo delle riforme istituzionali, dell'agricoltura,
della pesca marittima e della politica rurale
Per la Repubblica ceca:
Sig. Ludek STAVINOHA
Rappresentante Permanente aggiunto
Per la Danimarca:
Sig. Hans Christian SCHMIDT
Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca
Per la Germania:
Sig. Alexander MÜLLER
Sottosegretario di Stato, Ministero federale della
protezione dei consumatori, dell'alimentazione e
dell'agricoltura
Per l'Estonia:
Sig.ra Ester TUIKSOO
Ministro dell'agricoltura
Per la Grecia:
Sig. Evangelos BASIAKOS
Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti
Per la Spagna:
Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA
Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Per la Francia:
Sig. Nicolas FORISSIER
Sottosegretario di Stato all'agricoltura, all'alimentazione,
alla pesca e agli affari rurali, presso il Ministro
dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e delle
questioni rurali
Per l'Irlanda:
Sig.ra Mary COUGHLAN
Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione
Per l'Italia:
Sig. Alessandro PIGNATTI
Rappresentante Permanente aggiunto
Per Cipro:
Sig. Timmy EFTHYMIOU
Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e
dell'ambiente
Per la Lettonia:
Sig. MārtiĦš ROZE
Ministro dell'agricoltura
Per la Lituania:
Sig.ra Kazimira PRUNSKIENE
Ministro dell'agricoltura
Per il Lussemburgo:
Sig. Fernand BODEN
Sig.ra Octavie MODERT
Per l'Ungheria:
Sig. Imre NÉMETH
Per Malta:
Sig. Francis AGIUS
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Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo
rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e
dell'edilizia abitativa
Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento,
Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e
allo sviluppo rurale, Sottosegretario di Stato alla cultura,
all'istruzione superiore e alla ricerca
Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo regionale
Segretario di Stato ("Parliamentary Secretary")
all'agricoltura e alla pesca presso il Ministero degli affari
rurali e dell'ambiente
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Per i Paesi Bassi:
Sig. Cornelis Pieter VEERMAN
Per l'Austria:
Sig. Josef PRÖLL
Per la Polonia:
Sig. Wieslaw ZAPÊDOWSKI
Per il Portogallo:
Sig. Jaime SILVA
Per la Slovenia:
Sig. Franci BUT
Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli
alimenti
Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste,
dell'ambiente e delle risorse idriche
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura e dello
sviluppo rurale
Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, delle
foreste e dell'alimentazione
Slovaquie :
Sig. Zsolt SIMON
Ministro dell'agricoltura
Per la Finlandia:
Sig. Juha KORKEAOJA
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Per la Svezia:
Sig.ra Ann-Christin NYKVIST
Per il Regno Unito:
Lord WHITTY
Bulgarie :
Sig. Nihat KABIL
Roumanie :
Sig. Mugur CRACIUN
Per la Commissione:
Sig.ra Mariann FISCHER BOEL
Sig. Markos KYPRIANOU
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Ministro dell'agricoltura, responsabile della tutela dei
consumatori
Sottosegretario di Stato e Ministro dell'agricoltura,
dell'alimentazione e dell'energia sostenibile
Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura, delle
foreste e dello sviluppo rurale
Membro
Membro
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PUNTI DISCUSSI
BT10
Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione delle misure urgenti adottate dalla Commissione per
eliminare ogni rischio di nuove importazioni per errore di BT10 nell'Unione. Il Consiglio ha chiesto
che la Commissione continui la riflessione approfondita sui mezzi da attuare per evitare che in
futuro si verifichino di nuovo casi di emissione deliberata di OGM non autorizzati.
Una decisione adottata dalla Commissione il 18 aprile, notificata agli Stati membri il 19 aprile,
prevede che tutte le importazioni europee di glutine di granturco (e di trebbie di birreria),
provenienti dagli Stati Uniti per l'alimentazione degli animali1, dovranno essere ormai corredate di
una relazione di analisi, effettuata da un laboratorio accreditato, che attesti sulla base di un metodo
di rilevazione debitamente convalidato che il prodotto non contiene BT10. La decisione prende
effetto immediatamente e sarà riesaminata tra sei mesi.
Il 22 marzo 2005 le autorità statunitensi trasmettevano alla Commissione le informazioni sulla
circolazione per errore di granturco geneticamente modificato BT10 nei prodotti a base di granturco
(glutine destinato soprattutto all'alimentazione degli animali) la cui commercializzazione nella
Comunità è vietata. Il granturco BT10 prodotto dalla società svizzera Syngenta è simile ad un altro
granturco autorizzato (il BT11) ma contiene un gene resistente a un antibiotico. Da allora Syngenta
ha fornito al Centro comune di ricerca (CCR) campioni di controlli e dei prodotti destinati a testare
il BT10 che dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri.
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I prodotti alimentari non sono interessati da tali misure in quanto, stando alle informazioni della Commissione,
i prodotti destinati all'alimentazione umana non sarebbero contaminati dal BT10.
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SVILUPPO RURALE
Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla proposta di regolamento (doc. 11495/04),
presentata nel luglio 2004, relativa all'istituzione di un fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR). Il dibattito, incentrato sulla ridefinizione delle zone svantaggiate, si basa su un
questionario elaborato dalla Presidenza. Il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità l'importanza delle
regioni svantaggiate per il modello agricolo europeo. La Presidenza trarrà le conclusioni necessarie
e le integrerà nella proposta di compromesso globale sulle misure di sostegno allo sviluppo rurale
che sarà esaminata dal Consiglio del prossimo mese di maggio.
Si ricorda che la Commissione propone una ridefinizione delle zone svantaggiate ai sensi
dell'articolo 47 della proposta. Mentre i criteri che definiscono le zone di montagna e le zone
specifiche ammissibili sono mantenuti, i criteri che definiscono le zone intermedie, la cui
ammissibilità agli aiuti è attualmente fondata anche su criteri socioeconomici, saranno modificati.
In seguito alle critiche della Corte dei conti e del Parlamento europeo, la Commissione propone di
non considerare più i criteri socioeconomici per le zone svantaggiate intermedie, bensì di applicare
unicamente criteri relativi alla qualità del suolo e alle condizioni climatiche in base a cinque
parametri (doc. 6991/05) individuati a livello di comune (nomenclatura NUTS V).
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VARIE
–
Memorandum fitosanitario UE/Russia
Nell'ambito di questo punto il Consiglio ha preso atto di un'informazione scritta della Commissione
(doc. 8294/05) concernente i risultati dei negoziati con la Federazione russa nel settore fitosanitario.
Il memorandum sui certificati comuni per l'esportazione di prodotti fitosanitari, firmato il 15 marzo
scorso tra l'Unione europea e la Federazione russa, prevede una fase transitoria compresa tra il 1º
aprile 2005 e il 1º luglio 2005 durante la quale gli Stati membri potranno continuare ad utilizzare i
vecchi certificati.
Il Commissario Kyprianou ha sottolineato l'importanza per gli Stati membri di istituire prima del 1º
luglio i certificati comuni per l'esportazione per evitare, per quanto possibile, eventuali controversie
commerciali.
–
Sostegno all'esportazione di bovini da macellazione
Il Consiglio ha preso atto di una richiesta della delegazione danese (doc. 7993/05), appoggiata dalle
delegazioni della Germania, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, dell'Austria, della Svezia e del
Lussemburgo, sulle condizioni per il pagamento delle restituzioni all'esportazione per il trasporto di
bovini da macellazione e sugli importi versati. Questa delegazione ritiene che solo la carne e non il
bestiame vivo debba essere esportata e che l'Unione debba cessare di sostenere l'esportazione dei
bovini da macellazione in considerazione delle norme (regolamento (CE) 639/2003) in materia di
benessere degli animali durante il trasporto.
La delegazione dei Paesi Bassi ha inoltre chiesto di estendere la soppressione delle restituzioni
all'esportazione al trasporto di bovini da riproduzione.
Le delegazioni spagnola, ungherese, irlandese, francese, ceca e polacca ritengono che le restituzioni
all'esportazione per il trasporto di bovini da macellazione non debbano essere soppresse. Queste
delegazioni hanno indicato che la normativa comunitaria in vigore fornisce un quadro appropriato e
adeguato per garantire il rispetto da parte degli operatori del benessere degli animali durante il
trasporto. Hanno inoltre fatto presente che la scomparsa di tale meccanismo comporterebbe una
perdita di parti di mercato degli Stati membri esportatori a vantaggio dei paesi terzi, senza ridurre o
eliminare i problemi legati al benessere degli animali causati dal trasporto di animali vivi.
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Il Commissario Fischer-Boel ha ricordato l'importanza che la sua istituzione annette al
mantenimento di un alto livello di requisiti comunitari in materia di benessere degli animali durante
il trasporto. Ha sottolineato che la concessione delle restituzioni all'esportazione è subordinata al
rispetto di tali requisiti in materia di benessere e che i suoi servizi lavorano attualmente al
rafforzamento di tali norme. Ha inoltre affermato che la legislazione del paese di destinazione si
applica non appena gli animali trasportati sbarcano nel paese d'importazione. Tenuto conto della
discussione in corso nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativa in
generale alla soppressione progressiva dei sostegni all'esportazione, ha messo in guardia le
delegazioni sul rischio di essere doppiamente penalizzate qualora la Comunità decidesse di
sopprimere unilateralmente tali restituzioni in un primo tempo, prima di accettare la loro
soppressione in un ambito multilaterale in un secondo tempo. Ha infine fatto presente che la perdita
da parte della Comunità di una importante quota di mercato verso paesi importatori, quali l'Egitto o
il Libano, avverrebbe a vantaggio dei paesi terzi esportatori, la cui legislazione sul trasporto degli
animali e la distanza che li separa dal paese d'importazione non garantiscono affatto il
miglioramento del benessere dei bovini da macellazione durante il trasporto.
–
Situazione del mercato nel settore delle uova
La delegazione belga ha desiderato richiamare l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla
situazione allarmante nel settore delle uova, in seguito alla diminuzione notevole dei prezzi ai
produttori nell'UE a 15 (-19%) e particolarmente in Belgio (-32%) nel 2004 (vedasi il doc.
8104/05). Questa delegazione ha chiesto che la Commissione ponga rimedio a tale situazione
mediante opportuni strumenti.
Il Commissario Fischer-Boel ha rammentato che il mercato delle uova è attualmente in situazione di
sovrapproduzione e ha raggiunto di recente il suo livello più basso con un prezzo medio che va da
75 a 85 euro/100 Kg. Ha rilevato che il rialzo del prezzo delle uova nel 2003 (140 euro/100 Kg) era
dovuto largamente alla riduzione delle scorte in seguito all'epidemia di influenza aviaria della
primavera 2003 soprattutto nei Paesi Bassi e in Belgio, e all'abbattimento di vari milioni di galline
ovaiole. Ha precisato che, poiché l'unico strumento di sostegno diretto previsto dal regolamento
(CEE) n. 2771/05 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, (modificato) relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova è il pagamento delle restituzioni all'esportazione, era stato
deciso in seguito ad un comitato di gestione in materia di aumentare il livello delle restituzioni di
più del 40%. Dato l'alto livello delle esportazioni, vicine ai massimali stabiliti dal GATT, essa ha
indicato che non è possibile alcun aumento supplementare ma che le prospettive a breve e medio
termine riguardanti l'evoluzione delle scorte sono più ottimiste che in passato. In conclusione, ha
rilevato che la sua istituzione sorveglierà strettamente il settore durante le prossime settimane per
valutare gli sviluppi del mercato.
–
Misure nel settore dell'apicoltura
Le delegazioni ungherese e francese, sostenute dalle delegazioni ceca, maltese, spagnola ,
lussemburghese, greca, slovacca, austriaca, polacca, lettone, tedesca, finlandese, cipriota, slovena e
italiana hanno richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulle difficoltà incontrate
dall'apicoltura europea (doc. 8268/05).
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Dette delegazioni ritengono che la normativa attuale sulla qualità del miele favorisca il commercio e
le importazioni di miele di qualità scadente a danno della produzione europea. Inoltre, il
mantenimento di questa situazione sfavorevole per l'apicoltura europea potrebbe, secondo tali
delegazioni, comportare ripercussioni negative sui seminativi per via della diminuita impollinazione
da parte delle api. Tali delegazioni sottolineano la necessità di apportare modifiche alla direttiva
2001/110/CE del Consiglio 1 e alle disposizioni sull'etichettatura per assicurare uno stesso
trattamento al miele europeo e a quello importato, per fornire informazioni chiare e precise sulla
provenienza e impedire la commercializzazione in quanto "miele" di prodotti contraffatti. Le
delegazioni sottolineano che le misure previste non avrebbero implicazioni finanziarie e
mirerebbero a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare corrette condizioni di
concorrenza.
Il Commissario Fischer-Boel, riconoscendo il ruolo vitale del settore del miele e dell'apicoltura
nella Comunità, e ricordando segnatamente l'adozione di un programma triennale nel settore, dotato
di 23 milioni di euro l'anno, ha tuttavia fatto presente che spetta agli Stati membri verificare se i
mieli da loro importati rispettano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria (direttiva
2001/110/CE e regolamento sull'etichettatura degli alimenti). Ha precisato inoltre che il calo dei
prezzi del miele registrato in Ungheria è principalmente legato all'eliminazione, dal 2004, delle
restrizioni alle importazioni di miele proveniente dalla Repubblica popolare di Cina.
–
Situazione del mercato dei cereali
Le delegazioni austriaca, ungherese e slovacca, appoggiate dalle delegazioni ceca, francese,
portoghese, polacca e tedesca hanno richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione
sulla grave situazione in cui versa il settore dei cereali in diversi Stati membri (doc. 8267/05). Tali
delegazioni, non disponendo in tutti i casi di uno sbocco sul mare, possiedono notevoli scorte di
cereali e ritengono che i provvedimenti presi sinora dalla Commissione siano stati troppo tardivi.
Esse chiedono pertanto alla Commissione di condurre un'azione più incisiva, anche per il granturco,
mediante procedure di aggiudicazione e di conferimento all'intervento. Talune di tali delegazioni
hanno altresì sottolineato che destinare all'intervento quantità importanti di cereali è un onere che
grava sul bilancio comunitario, esprimendosi a favore dell'esportazione dei quantitativi stoccati sul
mercato attraverso gare d'appalto.
Il Commissario Fischer-Boel ha indicato che la Commissione ha preso tutte le misure necessarie per
far fronte ad una raccolta record di cereali nel 2004 - circa 15 milioni di tonnellate già in ammasso
pubblico - segnatamente con l'avvio di procedure di aggiudicazione per l'avena, la segale, l'orzo e il
grano e prevedendo deroghe al rimborso del FEAOG per gli Stati membri senza sbocco sul mare,
nonché possibilità di ricorrere a porti situati in Croazia o in Romania per lo smaltimento delle loro
scorte. Ha tuttavia precisato che la Commissione esaminerà attentamente le prospettive di mercato
per la prossima campagna al fine di evitare nuove eccedenze.
1
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa al miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).
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Negoziati OMC
La delegazione francese ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sul negoziato
in corso nell'Organizzazione mondiale del commercio (doc. 8353/05) relativo alla conversione dei
diritti specifici in equivalenti ad valorem e, in tale contesto, ha chiesto di disporre di
un'informazione della Commissione in materia. Detta delegazione è stata appoggiata dalle
delegazioni del Regno Unito, del Belgio, dell'Austria, dell'Italia, dell'Ungheria, dell'Irlanda e della
Polonia, segnatamente con riguardo alla necessità di migliorare la comunicazione tra il Consiglio e
la Commissione per tutta la durata dei negoziati OMC.
Le delegazioni del Regno Unito e della Svezia hanno chiesto di trovare un accordo nella riunione
ministeriale dell'OMC prevista a Hong Kong nel dicembre 2005.
Il Commissario Fischer-Boel ha ricordato l'impegno della Commissione per giungere ad un accordo
nell'OMC, nel rispetto dei limiti del mandato conferito dal Consiglio. Ha sottolineato che il
fallimento del negoziato tecnico sugli equivalenti ad valorem non è assolutamente imputabile alla
Comunità, bensì in larga misura a divergenze d'interpretazione tra i partecipanti circa le basi del
calcolo delle formule tariffarie. Ha rilevato che la Commissione continuerà ad informare
regolarmente il Consiglio nelle sedi appropriate, e ha concluso che i risultati dei negoziati nei
gruppi del comitato agricolo dell'OMC dovranno, in futuro, essere più sistematicamente messi per
iscritto.
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ALTRI PUNTI APPROVATI
AGRICOLTURA
Quinta sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste (UNFF) - Conclusioni del
Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1.
Ricordando le precedenti conclusioni del maggio 1997, aprile 2000 e maggio 2001;
2.
Riconoscendo che la gestione sostenibile delle foreste è parte integrante dello sviluppo
sostenibile, come risulta dalla Dichiarazione di Rio e dall'Agenda 21 del 1992 e come
confermato dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (WSSD) nel
2002;
3.
Riconoscendo che dal 1992 il dialogo internazionale di politica forestale è stato promosso
dal Gruppo intergovernativo di esperti sulle foreste (IPF), dal Forum intergovernativo sulle
foreste (IFF) e, dopo la creazione dell'accordo internazionale sulle foreste nel 2000, dal
Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), che hanno tutti ampiamente contribuito a
coagulare un consenso su numerose questioni riguardanti la politica forestale e la gestione
sostenibile delle foreste in particolare, grazie soprattutto alle proposte d'azione dell'IPF/IFF
e all'avvio del Partenariato di cooperazione sulle foreste (CPF); prendendo atto inoltre del
contributo apportato alla politica forestale internazionale da altre iniziative e accordi in
materia forestale;
4.
Prendendo atto con grande preoccupazione che, nonostante questi risultati, la
deforestazione e il degrado delle foreste nel mondo continuano ad aumentare;
5.
Rinnovando la richiesta di uno strumento internazionale forte per la gestione, la
conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste nel mondo;
6.
Ricordando che l'UNFF è incaricato di riesaminare, nella quinta sessione del maggio 2005
(UNFF-5), l'efficacia dell'attuale accordo internazionale sulle foreste e di studiare i
parametri di un mandato per sviluppare un quadro normativo per tutti i tipi di foreste, nella
prospettiva di una raccomandazione al Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e tramite
quest'ultimo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
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7.
Sottolineando che, negli ultimi cinque anni, l'UE ha appoggiato con vigore gli obiettivi
dell'accordo internazionale sulle foreste definiti nella risoluzione 2000/35 dell'ECOSOC,
segnatamente promuovere la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i
tipi di foreste e, rafforzare a tal fine l'impegno politico a lungo termine;
8.
Ritiene che l'accordo internazionale sulle foreste non sia stato capace di favorire un modo
determinante il raggiungimento degli obiettivi definiti nella risoluzione 2000/35
dell'ECOSOC e che, pertanto la proroga dell'accordo in questione, nella sua forma attuale,
non sia accettabile;
9.
Afferma che si dovrebbe prorogare l'accordo internazionale sulle foreste soltanto se i suoi
meccanismi e le sue funzioni saranno rafforzati e migliorati in misura significativa affinché
siano maggiormente orientati all'azione e all'attuazione;
10.
Ritiene che un rafforzamento e un miglioramento significativi dell'accordo in questione
comportino la fissazione di obiettivi generali e finalità specifiche, nel pieno rispetto delle
competenze e dei diritti sovrani degli Stati membri, l'instaurazione di legami chiari con
processi regionali e tematici nonché un netto miglioramento dei meccanismi di attuazione,
tra cui l'assegnazione delle risorse finanziarie e la promozione del trasferimento di
tecnologia, come pure idonee procedure di controllo, segnalazione e conformità, la
partecipazione effettiva degli attori interessati nonché un ruolo potenziato e orientamenti
precisi per il CPF;
11.
Reputa che gli obiettivi generali di un futuro accordo internazionale sulle foreste debbano
essere chiari e mirati con l'intento di:
12.
13.
–
ottenere la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste;
–
potenziare il contributo delle foreste al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
globali, compresi gli obiettivi di sviluppo del Millennio;
–
preservare le risorse forestali mondiali e la qualità delle foreste per il benessere
economico, sociale e ambientale a lungo termine di tutti e, in particolare, di coloro
che dipendono direttamente dalle foreste, tra cui le comunità locali e autoctone;
È del parere che questi obiettivi possano essere realizzati al meglio fissando, su scala
nazionale e mondiale, un numero limitato di chiari obiettivi quantitativi che dovrebbero
essere connessi con gli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile, come convenuto in
sede di WSSD, nonché raggiungendo obiettivi di sviluppo del Millennio;
Ritiene che questi obiettivi possano essere i seguenti:
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–
raddoppiare, entro il 2015, la superficie delle foreste soggetta a gestione sostenibile;
–
dimezzare, entro il 2015, la percentuale di popolazione in condizioni di estrema
povertà tra coloro la cui sussistenza dipende dalle foreste;
–
dimezzare, entro il 2015, il tasso mondiale di deforestazione e degrado delle foreste;
14.
Afferma che i suddetti obiettivi generali e finalità specifiche possono essere conseguiti al
meglio mediante uno strumento giuridicamente vincolante; qualsiasi alternativa dovrebbe
offrire garanzie di successo equivalenti e rafforzare sensibilmente l'accordo internazionale
sulle foreste, contribuendo in modo decisivo, al rafforzamento dell'impegno politico e
all'assegnazione di risorse finanziarie per la gestione sostenibile delle foreste su scala
nazionale e internazionale;
15.
Per conseguire la gestione sostenibile delle foreste, riconosce l'urgente necessità di
rafforzare il sostegno finanziario del settore pubblico e di quello privato a livello nazionale
e internazionale, come pure la necessità di un uso più efficiente delle risorse esistenti;
16.
Constata a questo riguardo che occorre rafforzare le condizioni di finanziamento per
conseguire una gestione sostenibile delle foreste nonché accedere alle risorse finanziarie a
livello internazionale. I meccanismi esistenti su scala mondiale, tra cui il GEF e altri
meccanismi a livello regionale e nazionale dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e
sostenuti tramite gli attuali programmi bilaterali e multilaterali. Le strategie di
finanziamento per la gestione sostenibile delle foreste dovrebbero essere sviluppate
mediante processi nazionali come i programmi strategici per la riduzione della povertà, per
rafforzare e migliorare la mobilitazione delle risorse. In proposito ci si dovrebbe avvalere
del lavoro innovativo svolto dal meccanismo per i programmi forestali nazionali, sotto
l'egida della FAO, e dal PROFOR, sotto l'egida della Banca mondiale."
Finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione "Garanzia"*
Il Consiglio ha adottato un regolamento che introduce deroghe alle norme generali per il
finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) sezione garanzia (docc. 7026/05, 8119/05 e 8119/05 ADD 1). Il regolamento è stato
adottato a maggioranza qualificata, con il voto contrario delle delegazioni italiana e svedese e
l'astensione del Regno Unito.
Il regolamento prevede il rimborso a qualsiasi Stato membro che abbia sopportato tassi di interesse
superiori al doppio del tasso di interesse uniforme la differenza tra il doppio di quest'ultimo e il
tasso effettivo sopportato dallo Stato membro nel corso degli esercizi 2005 e 2006, anziché nel
periodo 2005-2007 previsto nella proposta iniziale.
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Tale meccanismo correttore è stato introdotto per i casi in cui in uno Stato membro il finanziamento
necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi
d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme.
Il nuovo metodo è applicabile alle spese effettuate dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso (1º
ottobre 2004).
Il regolamento in questione modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali
per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione garanzia1.
PESCA
Regolamentazione nella politica comune della pesca- Conclusioni del Consiglio
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"Il Consiglio
1.
Accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulle prospettive di
semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca
(PCP)
2.
Rammenta l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" concluso nel dicembre 2003.
3.
Sottolinea l'importanza di una semplificazione della normativa comunitaria che la renda
meglio compresa e rispettata, e del proprio contributo all'iniziativa della Commissione sul
miglioramento della regolamentazione.
4.
Concorda sul miglioramento del quadro giuridico comunitario e sui tre principali obiettivi
di semplificazione della PCP individuati nella comunicazione e riconosce l'importanza
delle iniziative già in corso per conseguire l'obiettivo di una PCP semplificata.
5.
Prende atto dell'analisi della presente situazione e si dichiara d'accordo sui settori in cui
compiere progressi individuati dalla Commissione.
6.
Conviene sulla necessità di un piano d'azione pluriennale che includa azioni a breve e a
lungo termine e sottoscrive l'idea di una revisione intermedia.
1
GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163
del 2.7.1996, pag. 10).
8219/05 (Presse 92)
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7.
Sottolinea l'importanza essenziale di un calendario d'attuazione come parte del piano
d'azione.
8.
Riconosce la necessità dei contributi degli Stati membri e delle parti interessate, in
particolare i CCR, per lo sviluppo di un piano d'azione efficace ed esorta la Commissione a
avviare le necessarie consultazioni il più presto possibile.
9.
Sottolinea l'importanza di valutare i benefici, i potenziali ostacoli e rischi delle iniziative
proposte, nonché le risorse umane necessarie per ottenere risultati positivi.
10.
Riconosce che migliorare l'accesso ai testi comunitari attraverso mezzi elettronici,
elaborare opuscoli pedagogici destinati a specifici ambiti professionali ben delimitati,
ridurre oneri e restrizioni per i pescatori e altri soggetti impegnati nel settore della pesca e
diminuire gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni nazionali possano essere
elementi da prendere in considerazione insieme ad altre opzioni per un'azione a breve
termine e invita la Commissione a sviluppare iniziative in questi settori.
11.
Incoraggia l'iniziativa della Commissione volta a conseguire progressi sostenibili nella
semplificazione e nel miglioramento del contesto normativo della politica comune della
pesca, tra l'altro sopprimendo le disposizioni legislative reciprocamente incompatibili.
12.
Esorta la Commissione ad avviare, ove possibile, azioni a lungo termine, in particolare
quelle che possono condurre alla ristrutturazione della normativa comunitaria.
13.
Invita la Commissione a prendere in considerazione nel piano d'azione le modalità per
monitorare i progressi sulla via della semplificazione, ad esempio attraverso relazioni
periodiche.
Agenzia comunitaria di controllo della pesca*
Il Consiglio ha adottato il regolamento che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della
pesca (docc. 7298/05 e 5281/05 ADD 1).
L'obiettivo dell'Agenzia, che avrà sede a Vigo (Spagna), consiste nell'organizzare il coordinamento
operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e
nell'assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca.
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Il bilancio annuale dell'Agenzia è di 5 milioni di EUR.
Si prevede che l'Agenzia inizierà le sue attività tra un anno.
Questo regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo
applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.
(Per ulteriori informazioni si prega di consultare il comunicato stampa n. 6974/05 del
14 marzo 2005, pagina 8.)
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale
Il Consiglio ha adottato un'azione comune che rafforza il mandato del rappresentante speciale
dell'UE per il Caucaso meridionale Heikki Talvitie (doc. 8164/05).
In seguito alla conclusione della missione dell'OSCE di monitoraggio delle frontiere in Georgia, il
rappresentante speciale dell'UE sarà incaricato di fornire all'UE, attraverso un gruppo di supporto a
Tbilisi, relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere e di favorire il
rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa.
La presente azione comune modifica l'azione comune 2003/872/PESC.
FRONTIERE ESTERNE
Agenzia europea frontiere esterne
Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per
la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione
europea a Varsavia (Polonia) (doc. 8151/05).
MERCATO INTERNO
Regime di transito
Il Consiglio ha adottato una posizione della Comunità in vista dell'adozione di una decisione del
Comitato misto CE-EFTA sul "transito comune" che modifica la convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito (doc. 7441/05).
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Questa modifica mira ad assicurare che i codici degli imballaggi usati nella dichiarazione di transito
corrispondano all'ultima versione della raccomandazione della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite concernente i codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali
di imballaggio.
Un'altra modifica è intesa ad assicurare che l'elenco dei codici paese usato nella dichiarazione di
transito corrisponda alla più recente versione disponibile della norma ISO-3166.
NOMINE
Comitato delle regioni
Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla nomina di alcuni membri titolari del Comitato
delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006:
–
Sig. Andris ELKSNĪTIS
[Dobeles rajona Padomes priekšsēdētājs]
(Presidente del Consiglio comunale di Dobele);
–
M. Edmunds KRASTIĥŠ
[Rīgas pilsētas Domes loceklis]
(Membro del Consiglio comunale di Riga);
–
M. Tālis PUĖĪTIS
[Rīgas rajona Attīstības padomes priekšsēdētājs]
(Presidente del Consiglio comunale ("novads") di Sigulda).
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26_4_05 comunicato stampa sessione Consiglio