N.18 2008 5 maggio Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro 770 e ravvedimento operoso In copertina Egitto 2006 Foto di Renata Galafassi La rivista si compone di 31 pagine APPUNTI DI LAVORO Le novità della settimana la redazione …………………………………………………………..………… pag. Il lavoro in Gazzetta la redazione ……………………………………………………………………… pag. La Rassegna Stampa la redazione ……………………………………………………………………… pag. 3 9 10 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Collocamento obbligatorio ed esclusioni per il settore edile Stefania Altieri ……………………………………………..………………….… pag. 16 CASI E QUESITI Licenziamento durante il periodo di gravidanza Stefania Altieri ……………………………………………..………………….… pag. 18 Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici ai dipendenti Paolo Marchiori ……………………………………………..………………… pag. 19 AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE Salari medi e convenzionali per il 2008 Romina De Bellis ……………………………………………………………… ADEMPIMENTO Le nuove detrazioni di imposta sul TFR e sulle altre indennità di fine rapporto Grazia Piccoli ……………………………………………………………….… 770 e ravvedimento operoso Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri ……………………………………. RINNOVI CONTRATTUALI Metalmeccanici piccola industria accordo integrativo 18 marzo 2008 Laura Braggio ……………………………………………………………… pag. 20 pag. 23 pag. 27 pag. 30 Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Stefania Altieri Comitato Scientifico Lombardia, Romina De Bellis Comitato Scientifico Emilia Romagna, Laura Braggio esperta in contrattazione collettiva CGIL di Verona, Carlo Cavalleri Consulente del Lavoro in Genova, Gabriele Giardini Consulente del Lavoro in Genova, Paolo Marchiori Comitato Scientifico Lombardia, Grazia Piccoli Dottore Commercialista Per i contenuti de La Rivista del Lavoro Io Srl comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni. Editore e proprietario Io Srl – Cultura Formazione Direttore responsabile Giulio Spiazzi di Corte Regia Direttore editoriale Grazia Piccoli Periodicità e distribuzione Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento Stampa Pubblicazione diffusa per e-mail Iscrizione al registro del Tribunale di Verona nr. 1758 dell’11/05/2007 Sede legale - amministrativa Verona – Via Morelli, 17 Redazione Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati [email protected] Servizio abbonamenti Per informazioni su abbonamenti e arretrati [email protected] www.iosrl.eu Abbonamenti 2008 (1 giugno – 31 dicembre) Gli abbonamenti possono essere sottoscritti chiedendo il coupon: al nr. 045 8186064 a mezzo fax 045 81 99 103 o tramite il sito www.iosrl.eu nell’apposito spazio riservato alla rivista. Io Srl – Cultura Formazione Tutti i diritti sono riservati Il periodico non può essere riprodotto né con mezzi meccanici né con mezzi grafici. L e novità della settimana da Sabato 26 aprile a Venerdì 2 maggio PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPRODATO IN GAZZETTA IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 E’ in Gazzetta il decreto sicurezza che entrerà in vigore il prossimo 15 maggio, con dieci giorni di anticipo sulla scadenza naturale della legge delega n. 123 del 2007. La parte più rilevante dell'intervento, vale a dire la valutazione dei rischi aziendali, sarà operativa dopo 90 giorni dalla pubblicazione e quindi dal 29 luglio. MINISTERI INTESA PER LE LINEE GUIDA DELLA GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DEL TFR Ministero del Lavoro ABI, ANIA, Assogestioni, Assofondipensioni e Assoprevidenza Accordo del 24 aprile 2008 Sono state sottoscritte, presso il Ministero del Lavoro le linee guida – Best practice della gestione dei trasferimenti del TFR che “…. definiscono norme di comportamento e standard di efficienza minimi in materia di trasferimenti delle posizioni individuali degli aderenti da una forma pensionistica complementare ad un'altra, garantendo agli aderenti stessi l'ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi“. DIMISSIONI VOLONTARIE IN CASO DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Nota n. 15/V/0007216/14.01.04 del 30 aprile 2008 Il decreto sulle dimissioni volontarie non si applica in caso di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione. Nei casi di esclusione rientrano, oltre le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti d'età (pensione di vecchiaia), anche quelle del personale che acceda alla pensione d'anzianità per aver maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge n. 247/2007). DISABILI: ESONERI PIÙ CARI SOLO DOPO 19 FEBBRAIO 2008 Ministero del Lavoro Nota n. 7638/2008 Il rincaro fino a € 30,64 del versamento per ogni giorno in cui non è occupato un disabile non si deve applicare alle aziende già autorizzate all’esonero parziale prima del 19 febbraio 2008, data di entrata in vigore del decreto che innalzava la somma da € 12,92 a € 30,64. MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TERMINE Ministero del Lavoro Circolare n. 13 del 2 maggio 2008 Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sulle novità che interessano il contratto a tempo determinato. 3 PROROGA CIGS: NESSUNA SANZIONE PER IL RITARDO DELLA DOMANDA Ministero del Lavoro Nota n. 14/0001601 Il ritardo nella presentazione dell'istanza per il secondo anno, in caso di CIGS per riorganizzazione aziendale già autorizzata con decreto ministeriale, non può esser sanzionato ex articolo 7, comma 2, della Legge n. 164/1975, se l'impresa ha, comunque, corrisposto l'anticipo ai lavoratori. NATURA DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Ministero del lavoro Interpello/Nota n. 11 del 2 maggio 2008 La contribuzione alla previdenza complementare a carico del datore di lavoro, da versarsi qualora il lavoratore versi a sua volta la propria quota minima, diversa dal conferimento del TFR ha natura retributiva, ma struttura contributiva. La natura retributiva, comunque, non comporta che tali somme rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 36 della Costituzione, in quanto hanno una funzione diversa rispetto alla loro inclusione nel minimo retributivo costituzionalmente garantito. Riguardo all’obbligatorietà, sono esclusi soltanto i datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano, nemmeno, di fatto, gli stessi accordi, mentre rientrano i non iscritti che diano concreta applicazione al contratto collettivo istitutivo. DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO: DOMANDE ON LINE Ministero del Lavoro Decreto in fase di pubblicazione Comunicato Le somme destinate alla decontribuzione dei premi di risultato, per il 2008, saranno erogate ai soggetti che ne presenteranno domanda in via telematica all’Inps. Le domande saranno evase secondo le seguenti priorità: • i contratti aziendali e territoriali, stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 e i cui effetti si protraggono dopo tale data, secondo l’ordine di inoltro della domanda; • i contratti aziendali e territoriali, stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l’ordine di inoltro della domanda, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto. AGENZIA DELLE ENTRATE RECESSO DA IMPRESA FAMILIARE: CONIUGE NON TASSABILE Agenzia delle Entrate Risoluzione ministeriale n. 176/E del 28 aprile 2008 Le somme erogate al coniuge per recesso dall’impresa familiare non sono assoggettabili a tassazione e l’importo non può essere dedotto come componente negativo dal reddito d’impresa. Si tratta infatti di somme non collegabili all’esercizio dell’attività dell’impresa, ma volte a soddisfare esigenze di tutela del componente del nucleo familiare. AIUTI DI STATO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA Agenzia delle Entrate Circolare ministeriale n. 42/E del 29 aprile 2008 Primi chiarimenti sulle controversie relative agli atti finalizzati al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, allo scopo evidente di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni adottate in merito dalla Commissione europea. INPS MASSIMALE DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER HANDICAP INPS Circolare n. 52 del 29 aprile 2008 Pubblicato l'importo massimo giornaliero dell'indennità e dell'accredito figurativo per congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave, che per il 2008 è di € 41.934,23. 4 NUOVE ISTRUZIONI INPS PER I PERMESSI PER HANDICAP INPS Circolare n. 53 del 29 aprile 2008 Nuove istruzioni arrivano dall’INPS a proposito della concessione dei permessi a favore dei soggetti che assistono portatori di handicap in base alla legge n. 104/1992: spetta al datore di lavoro il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione; è inoltre possibile cumulare nel corso dello stesso mese i congedi straordinari retribuiti con i permessi retribuiti relativamente allo stesso disabile poiché il divieto normativo di cumulo si applica solo nell'ambito delle stesse giornate. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERNET POINT E PHONE CENTER INPS Circolare n. 54 del 30 aprile 2008 Le attività di “Phone center” e “Internet point”, devono essere classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario con c.s.c. 70708 - codice Ateco 1991: 64.20.0 – codice Ateco 2002: 64.20.6 – codice Ateco 2007: 61.90.20. I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi di “Phone center” e “Internet point”, devono iscriversi nella gestione commercianti Inps. GESTIONE SEPARATA E SERVIZIO CIVILE: PRECISAZIONE INPS INPS Circolare n. 55 del 30 aprile 2008 A parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato con messaggio n. 4166 del 19 febbraio 2008, l'Inps, a proposito dell'iscrizione e del versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2 c. 26, L. n. 335/95, per i Volontari del Servizio civile, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 77/2002, chiarisce che il relativo onere è posto interamente a carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile, e pertanto, sull'importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore. PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I RUMENI INPS Messaggio n. 9744/2008 Fissate le regole previdenziali ed assistenziali per rumeni e bulgari, neo comunitari a partire dal 1° gennaio 2007. Va seguito il criterio comunitario anti-cumulo e quindi: il trattamento di pensione è erogato in Italia o nel paese di origine; in caso di simultaneità di più diritti per i propri familiari (assegni, eccetera), l’onere delle prestazioni spetta allo Stato nel quale il diritto deriva da attività lavorativa, rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione; il diritto che deriva dalla titolarità della pensione prevale su quello che trae fondamento dalla semplice residenza; per gli assegni familiari del coniuge e dei figli residenti nel paese di origine, occorre accertare se esiste il diritto agli assegni familiari in base alla legislazione dello stato di provenienza. INAIL CAMPOBASSO E FOGGIA: NUOVE SCADENZE PER I PREMI INAIL Nota n. 3821 del 28 aprile 2008 La riscossione dei premi sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005, a causa degli eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia, può avvenire in unica soluzione entro il 20 dicembre 2008 ovvero in n. 304 rate mensili di cui la prima in scadenza il 20 dicembre 2008. ALTRI DESTINAZIONE DEL TFR: NUOVE DIRETTIVE DELLA COVIP Covip Delibera del 24 aprile 2008 Integrata la Direttiva 21 marzo 2007 con nuovi chiarimenti sulle scelte di destinazione del 5 TFR da parte dei lavoratori che attivino un nuovo rapporto di lavoro e che abbiano già effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro. Il datore di lavoro deve chiedere al lavoratore apposita dichiarazione, corredata di relativa attestazione del datore di lavoro precedente o di altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, in cui si attesti le scelte compiute. Copia controfirmata per ricevuta deve essere rilasciata al lavoratore. AGIBILITÀ ENPALS PER LE ATTIVITÀ TEATRALI ENPALS Circolare n. 8 del 28 aprile 2008 Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi). Ora e, in conseguenza della abrogazione implicita della normativa di riferimento, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà più rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il nulla osta di agibilità per l'esercizio dell'attività teatrale e/o musicale: per compagnia dilettantistica a tempo indeterminato; professionistiche a tempo determinato; per numeri isolati di arte varia. Resta comunque fermo l'obbligo di chiedere all'Enpals il certificato di agibilità in base all'articolo 10 del D.Lgs.Cps. 708/1947. UN OPUSCOLO DALLA POLIZIA PER ORIENTARE GLI IMMIGRATI Un orientamento tra le leggi che regolamentano l'immigrazione arriva da un opuscolo pubblicato dalla Polizia di Stato per fornire informazioni ai cittadini stranieri. LAVORO E TERRITORIO TOSCANA: INCENTIVI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Regione Toscana Decreto n. 873 del 22 febbraio 2008 La Regione Toscana finanzia: la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle province toscane. Sono destinatari degli incentivi: lavoratori/trici con contratto a tempo determinato; lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane. Sono beneficiarie le imprese che: a partire dal 1° gennaio 2008, hanno trasformato il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione deve essere avvenuta almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato; che hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province della Toscana. Si possono presentare domande di contributo fino alla scadenza del 28 novembre 2008. IN PIEMONTE INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO Regione Piemonte - Giunta regionale Delibera n. 28 del 27 marzo 2008 BUR Piemonte n. 14 3 aprile 2008 La Regione Piemonte da seguito alla Legge Regionale 28/93 e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l'assunzione di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato regionale del lavoro mediante l'erogazione di contributi ad imprese ed Enti pubblici economici e dispone che l'impresa/ente pubblico economico che inoltra l'istanza di contributo debba redigere un progetto di inserimento lavorativo in cui siano indicati i processi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore. Essa prevede inoltre i criteri di priorità per la ripartizione dei fondi disponibili. Le istanze di contributo per l'anno 2008 possono essere inoltrate dal 14 aprile 2008 al 31 ottobre 2008. 6 L’ABRUZZO FINANZIA LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI Regione Abruzzo Delibera n. 240 del 31 marzo 2008 La Regione Abruzzo concede finanziamenti alle aziende per voucher rivolti agli apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante. Le attività formative sono destinate esclusivamente agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 276/2003 da imprese operanti nel territorio abruzzese. L'assegnazione del voucher è annuale e non vincola l'Amministrazione regionale al finanziamento delle successive annualità. Il voucher ha un valore corrispondente al 100% del costo della formazione formale di 120 ore, pari ad euro 1.080,00. Le richieste di finanziamento dei voucher potranno essere inviate alla Regione Abruzzo fino all'esaurimento dei voucher disponibili. LA TOSCANA FAVORISCE LA CONCENTRAZIONE TRA ENTI DI FORMAZIONE Regione Toscana Decreto n. 1168 del 9 aprile 2008 La Regione Toscana favorisce la concentrazione fra gli organismi di formazione, con lo scopo: - di rafforzare i soggetti eroganti la formazione sul territorio della Regione Toscana e ridurre il numero futuro dei nuovi soggetti accreditati; - di promuovere processi finalizzati a produrre una crescita dimensionale e qualitativa degli Organismi formativi ed una maggiore solidità e stabilità delle relative strutture e risorse. Sono ammessi a presentare domanda due o più organismi formativi aventi tutti almeno una sede formativa/orientativa accreditata in Regione Toscana e che intendano realizzare processi di concentrazione fra loro, al fine di dare vita ad un Organismo formativo unico. Le domande dovranno essere presentate entro il 17 giugno 2008. PUBBLICO IMPIEGO IN GAZZETTA IL CONTRATTO DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI CCNL dell’11 aprile 2008 G.U. n. 99 del 28.4.2008 E’ in Gazzetta il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali, con decorrenza e durata: 2006-2009 per la parte normativa; 2006-2007 per la parte economica. GIURISPRUDENZA SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE IN PEIUS Corte di Cassazione Sentenza n. 4510 del 21 febbraio 2008 Nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori. Il divieto di deroga "in pejus" posto dall'art. 2077 c.c. riguarda infatti esclusivamente il contratto individuale in relazione quello collettivo LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA Corte di Cassazione Sentenza n. 5749 del 3 marzo 2008 Il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza (ex articolo 2 della legge n. 1204 del 1971) opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1026 del 1976, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice. L’AZIENDA NON HA DIRITTO DI ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ISPETTORI Consiglio di Stato - IV Sezione Sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008 Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'insussistenza del diritto del datore di lavoro di accedere 7 alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente interessato sia ormai cessato. Il Consiglio di Stato rileva la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione. Anche in passato è stato più volte confermata la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604). ILLEGITTIMA LA SANZIONE SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PART TIME Corte di Giustizia Europea Sentenza n. C-55/07 del 24 aprile 2008 Illegittime le sanzioni derivanti dall'obbligo di inviare alle Direzioni provinciali del Lavoro la comunicazione (entro 30 giorni dalla stipula) relativa ai contratti a tempo parziale, fissato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 61/2000, abrogato dall'art. 85, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003. Secondo la Corte, la sanzione a suo tempo prevista (15 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo) era contraria all'ordinamento comunitario, in quanto finalizzata a scoraggiare l'impiego di tali tipologie contrattuali. La sentenza, che è cogente per l'ordinamento italiano, esplica i propri effetti sulle eventuali ordinanzeingiunzioni ancora "in gestazione" o in corso o sui ricorsi giudiziali pendenti. IIN N EEV VIID DEEN NZ ZA A Artigiani e commercianti A Allllaa ccaassssaa eennttrroo iill pprroossssiim moo 1166 m maaggggiioo Artigiani e commercianti alla cassa. Scade il prossimo 16 maggio il termine utile per il pagamento della prima quota dei contributi Inps. Ricordiamo che: i contributi dovuti devono essere calcolati su una base imponibile costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali e prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce. Infatti i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell’attività cui si riferisce l’iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento; i contributi sono pagati nell’anno di competenza a titolo di acconto e nell’anno successivo a titolo di conguaglio. l’aliquota contributiva per l’anno 2008 è: per commercianti - 20,09% per titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; - 17,09% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. per artigiani - 20,00% per titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; - 17,00% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. 8 IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2008 G. U. n. 99 del 28 aprile Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Comunicato 28 aprile 2008 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 20062009 e biennio economico 2006-2007. G. U. n. 101 del 30 aprile Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." G. U. n. 101 del 30 aprile Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Comunicato 30 aprile 2008 Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. G. U. n. 102 del 1° maggio Ministero del lavoro e della previdenza sociale Decreto 12 marzo 2008 Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie. G. U. n. 102 del 1° maggio Ministero del lavoro e della previdenza sociale Decreto 9 aprile 2008 Destinazione alle regioni dei fondi per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, per l'anno 2008. G. U. n. 102 del 1° maggio Ministero dei trasporti Decreto 20 marzo 2008 Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente». G. U. n. 102 del 1° maggio S.O. n. 111 Conferenza Unificata Provvedimento 28 febbraio 2008 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle figure professionali di riferimento nel settore «Servizi assicurativi e finanziari». (Repertorio atti n. 32/CU del 28 febbraio 2008). Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. G. U. n. 103 del 3 maggio Ministero del lavoro e della previdenza sociale Decreto 2 aprile 2008 Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'annualità 2007. 9 R assegna settimanale Bm-Othala da Venerdì 25 aprile a Venerdì 2 maggio 2008 Venerdì 25 aprile I fondi trovano la portabilità Con la firma di Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza è stato siglato l’accordo che definisce i criteri procedurali di quel concetto di portabilità della posizione previdenziale, messa a punto dalla riforma Maroni. Diventa dunque operativa la libertà del lavoratore aderente a una forma previdenziale di trasferire, dopo due anni di permanenza, ad un altro fondo pensione o Pip il proprio montante pregresso. Il trasferimento delle posizioni deve avvenire non oltre sei mesi dalla richiesta, il nuovo fondo si farà carico di tutti gli adempimenti. Cedente e cessionario hanno 45 giorni di tempo ciascuno, salvo interruzioni, per le verifiche di rito. Al fine di rendersi trasparenti rispetto alle best practice le forme pensionistiche che adotteranno le linee guida sono chiamate a evidenziare la circostanza sul proprio sito internet con una nota, una sorta di bollino. Marco Lo Conte, in Il Sole 24 Ore, pag. 25 Sanzioni illegittime sul tempo parziale Con la sentenza C-55/07 di ieri, la Corte di giustizia europea dichiara illegittime le sanzioni imposte alle aziende italiane che non hanno rispettato l’obbligo di comunicare all’Ispettorato del lavoro le assunzioni a tempo parziale. La Corte prende di mira l’articolo 2 del Dlgs n. 61/2000 arrivando a definire il dovere di notifica un ostacolo burocratico, un deterrente per le aziende dall’effettuare contratti a tempo parziale da entrare in contrasto con la direttiva n. 97/81 che impone di agevolarne lo sviluppo attraverso l’eliminazione di tutti gli ostacoli. Patrizia Maciocchi, in Il Sole 24 Ore, pag. 25 L’Ici aggiorna le dichiarazioni Con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del 23 aprile sono state recepite le modifiche alla normativa Ici con la definizione del nuovo modello e delle nuove istruzioni. Soppresso parzialmente l’obbligo di dichiarazione Ici dall’articolo 37, comma 53 del decreto legge n. 223/2006 resta però l’obbligo per ottenere le riduzioni d’imposta (per fabbricati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati e dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del decreto legislativo 463/07. Vanno dichiarate le modifiche che hanno interessato titolarità del possesso, struttura o destinazione del bene. Sergio Trovato, in Il Sole 24 Ore, pag. 26 Ici 2007, dichiarazioni per pochi Dall’anno 2007 addio all’obbligo della dichiarazione Ici. Solo in alcuni rari casi rimarrà l’obbligo citato. In base a quanto previsto dal decreto pubblicato in data 23 aprile 2007, con il quale è stato approvato il nuovo modello, l’obbligo permane solo nei casi in cui: le modificazioni relative ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, attengono a riduzioni d’imposta; le modificazioni non possono essere immediatamente acquisite da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Diana Nocito, in Italia Oggi, pag. 35 10 Inail, nuova gestione crediti L’Inail è intervenuta con un’apposita circolare del 3 aprile 2008, in merito alle rateazioni dei crediti iscritti a ruolo dal 29 febbraio 2008. Dallo scorso mese di febbraio, infatti, per i crediti iscritti a ruolo la richiesta di rateazione va presentata direttamente presso gli uffici del concessionario della riscossione Equitalia Spa, mentre prima le istanze di rateazione veniva richieste e concesse dall’Agenzia delle entrate per quanto concerneva i crediti tributari iscritti a ruolo e dall’Inps, Inail, eccetera per quanto concerneva i crediti previdenziali ed assicurativi. Le istanze di dilazioni dovranno riguardare tutti i debiti dei contribuenti iscritti a ruolo potranno prevedere un piano di ammortamento fino a settantadue mesi e potranno essere presentate anche nel caso in cui sia stata avviata una procedura esecutiva. Nel caso gli importi da rateizzare saranno superiori a 5 mila euro sarà necessario fornire idonea garanzia. in Italia Oggi, pag. 43 Sabato 26 aprile Sostituti chiamati alla prova Tfr Deluse le attese generate dalle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2008 che prevedevano la riduzione della tassazione sui Tfr con diritto alla percezione a partire dal 1° aprile 2008. Il decreto del 20 marzo 2008 per ridurre l’imposta su Tfr e indennità equipollenti ha introdotto una detrazione di importo comunque non superiore a 70 euro per i redditi inferiori ai 30mila euro. Sconto abbastanza esiguo dovuto allo stanziamento limitato ma anche complesso meccanismo di calcolo e attribuzione. A farne le spese sembra sarà il sostituto che dovrà non solo determinare l’importo ma anche ricordarsi di acquisire dal lavoratore una dichiarazione con la quale attesta di non aver già fruito della detrazione nel corso di un precedente rapporto di lavoro cessato nello stesso anno. Barbara Massara, in Il Sole 24 Ore, pag. 31 Assegni post datati a rischio di incasso Dal prossimo trenta aprile entrerà in vigore il decreto legislativo n. 231/2007 in materia di trasferibilità degli assegni. In base alle nuove disposizioni, gli assegni che recheranno una data successiva al 29 aprile e che abbiano subito delle girate rischiano di non poter essere incassati. Bisogna però fare delle opportune precisazioni. Gli assegni senza clausola di intrasferibilità di importo pari o superiore a 5 mila euro con data successiva al 29 aprile, non saranno pagabili se hanno subito girate; gli assegni di importo inferiore a 5 mila euro, con data successiva al 29 aprile, non saranno pagabili se hanno subito girate prive di codice fiscale; infine gli assegni senza clausola di intrasferibilità di importo pari o superiore a 5 mila euro con data successiva al 29 aprile, ma intestati al beneficiario, saranno pagabili se non hanno subito girate, ma saranno assoggettati a sanzioni. L.De Angelis, Christina Feriozzi, in Italia Oggi, pag. 31 Disabili, rincaro ai nuovi esoneri Con nota 7638/2008, il Ministero del Lavoro rispondendo ad un quesito di Confindustria, spiega o meglio precisa, che, il rincaro contributivo da 12,92 a 30,64 euro giornalieri per disabile non occupato, non si applica ai datori di lavoro che erano stati già autorizzati all’esonero parziale, ma lo stesso riguarderà esclusivamente quelli che hanno fatto o faranno richiesta di autorizzazione a partire dal 19 febbraio 2008 esattamente la data in cui è entrato in vigore il provvedimento che ha aggiornato gli aumenti contributi citati. Il Ministero ha inteso inoltre precisare con apposita nota che per l’individuazione del “datore di lavoro” e del “cantiere” si deve fare riferimento all’Allegato I del decreto legislativo n. 494/1996. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 36 Lunedì 28 aprile Aziende, appello co.co.pro Il Ministero del Lavoro con la circolare 8/2008 e l’Inps con la circolare n. 49/2008 hanno fornito chiarimenti sulle nuove opportunità di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative. L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito: 1) ai datori di lavoro che hanno in corso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche con modalità a progetto; 2) ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, purché non definitivi. I rapporti di collaborazione interrotti prima della sottoscrizione del verbale di accordo sindacale sono esclusi dalla stabilizzazione mentre, sempre in caso di contenzioso, la stabilizzazione riguarda le posizioni di tutti i lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni dei lavoratori il cui rapporto è stato oggetto di accertamento ispettivo. Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 39 11 Giro di vite su libri e buste paga Con la lettera circolare n. 5407 del 18 aprile 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sui criteri che, in fase di accertamento degli illeciti, il personale ispettivo deve osservare specificando che le sanzioni relative alle registrazioni sui libri obbligatori vanno moltiplicate per il numero di lavoratori interessati. Fino ad oggi era opinione abbastanza diffusa il fatto di poter ricondurre le diverse violazioni che venivano accertate ad un’unica condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, con la conseguenza che la sanzione era unica. Tutto ciò non sarà più concesso con la conseguenza che questa diversa interpretazione porterà a moltiplicare la sanzione per il numero complessivo delle condotte illecite contestate a carico dei trasgressori. Vitantonio Lippolis, in Italia Oggi, pag. 8 Martedì 29 aprile Il compenso per il Cda non è soggetto a Irap La Commissione provinciale di Ancona, con la sentenza n. 63/1/2008, depositata il 3 aprile 2008, ha consegnato la vittoria ad un professionista privo di organizzazione in merito all’ormai annosa questione dell’assoggettabilità all’Irap. Secondo la Commissione il compenso incassato dal commercialista per aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di società è esente da Irap. L’agenzia si era opposta alla richiesta di rimborso avanzata dal commercialista che riteneva di aver indebitamente pagato l’Irap sostenendo che l’attività di amministratore è riconducibile all’attività professionale del commercialista e che era carente la prova che per l’attività il commercialista non si fosse avvalso della propria organizzazione di studio. Secondo la commissione, invece, l’attività di consigliere di amministrazione fa riferimento a un lavoro puramente personale nell’ambito del quale sono utilizzate solo ed esclusivamente le capacità professionali e intellettuali proprie del singolo. G.P. Ranocchi – G. Valcarenghi, in Il Sole 24 Ore, pag. 31 L’indennità di recesso è esclusa dall’Irpef L’interpello rivolto alle Entrate dal titolare di un’impresa familiare è stata l’occasione per l’Agenzia di chiarire, con la risoluzione 176/E di ieri, che sono escluse dall’Irpef le somme percepite in caso di recesso del collaboratore dell’impresa familiare, trattasi, infatti, di importi che non rientrano in alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir. Attraverso l’interpello il titolare di un’impresa familiare intendeva conoscere il trattamento fiscale da riservare all’importo erogato al coniuge-collaboratore in sede di recesso dall’impresa. Secondo la risoluzione la somma pagata non costituisce onere inerente l’attività dell’impresa e non può essere dedotta dal reddito del titolare secondo l’articolo 109, comma 5, del Tuir. Luca Gaiani, in Il Sole 24 Ore, pag. 31 Sulla sicurezza lavoro si riapre il confronto Riparte il confronto sul tema della sicurezza. Il provvedimento varato il 1° aprile scorso da uno degli ultimi Consigli dei Ministri del Governo uscente torna nuovamente al centro dell’agenda politica. I sindacati sono convinti che non è necessario rimettere mano al decreto come ha precisato il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani. Della necessità di apportare modifiche è invece convinto Maurizio Sacconi che ritiene diverso l’approccio promosso dall’organizzazione internazionale del lavoro basato sulla promozione della prevenzione e non, invece, come fa il decreto esasperando gli adempimenti. Anche il nuovo presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, la scorsa settimana ha espresso la propria contrarietà alle misure del Governo Prodi troppo sbilanciate sul profilo sanzionatorio. Marco Bellinazzo, in Il Sole 24 Ore, pag. 29 Sui riscatti coefficienti più cari Il riscatto del corso di laurea e dei titoli equiparati risulta agevolato dalla nuova normativa sul Welfare: ad esempio il periodo di versamento è stato allungato da cinque a dieci anni senza alcun aggravio di interessi. L’agevolazione riguarda, però, solo le domande presentate dal 2008, chi infatti ha inviato l’istanza negli anni passati è vincolato al ritiro della pratica e a una nuova richiesta agli enti previdenziali. I vantaggi, però, non sono automatici visto che bisogna confrontarsi con un onere più pesante che sconta l’innalzamento dell’età e probabilmente anche un reddito maggiore. Per i laureati entro il 1995, tra l’altro, sono anche rincarati i coefficienti per il calcolo della riserva matematica. S. D’Onofrio – A. Tangorra, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Assegni, al via l’archivio telematico Firmato ieri il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle norme sull’antiriciclaggio. 12 Dal 30 aprile, infatti, prendono il via le nuove modalità di trasmissione telematica dei dati identificativi dei cittadini a cui sono stati rilasciati o che abbiano incassato assegni trasferibili. Utilizzando la posta elettronica certificata, banche e poste avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate e della guardia di finanza per comunicare i dati che riguarderanno nome e codice fiscale di coloro a cui siano stati rilasciati o che abbiano presentato all’incasso assegni bancari o postali in forma libera o che ne abbiano chiesto il rilascio. Cristina Bartelli, in Italia Oggi, pag. 37 Azienda ceduta, i crediti fiscali no Con la sentenza n. 9961 del 16 aprile 2008 la Cassazione ha posto un limite alla trasmissibilità dei crediti fiscali. Secondo la Suprema Corte, infatti, un privato non può cedere, insieme all’azienda, una detrazione Iva a chi ha comprato l’attività essendo del tutto estranea al sistema applicativo dell’Imposta sul valore aggiunto la possibilità che i crediti Iva di un contribuente possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per l’anno successivo, a un contribuente diverso. La questione era nata dalla cessione di un’azienda avvenuta con scrittura privata e inserendo nel complesso dei beni anche un credito Iva vantato dalla venditrice. L’acquirente, aveva detratto il credito dalle imposte del primo anno ma l’ufficio Iva di Mantova disconoscendo la detraibilità dell’imposta aveva effettuato una rettifica. Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 39 Artigiani e commercianti alla cassa Artigiani e commercianti alla cassa, scade infatti il prossimo 16 maggio il termine utile per il pagamento della prima quota dei contributi Inps. I contributi dovuti devono essere calcolati su una base imponibile costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali e prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce. Infatti i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell’attività cui si riferisce l’iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento. I contributi vengono pagati nell’anno di competenza a titolo di acconto e nell’anno successivo a titolo di conguaglio. L’aliquota contributiva dei commercianti ha raggiunto quota 20,09% mentre quella degli artigiani è salita definitivamente al 20%. Domenico Comegna, in Italia Oggi, pag. 41 Mercoledì 30 aprile Il contenzioso amministrativo non ferma il Durc Il Ministro del Lavoro, con la circolare n. 5/2008 ha dato le prime istruzioni applicative sul Durc in seguito all’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007. La regolarità contributiva va sempre rilasciata in pendenza di contenzioso amministrativo e fino alla definizione dello stesso. Il Durc è rilasciato anche in presenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Non solo. In merito ai crediti non ancora iscritti a ruolo ed in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata fino alla decisione che respinge il ricorso. Arturo Rossi, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Conto alla rovescia sulla sicurezza Previsto per il 29 giugno il primo appuntamento per le imprese che saranno chiamate a rivalutare i rischi. Da questa data, infatti, entrano in vigore le nuove norme sulla valutazione dei rischi che obbligano le imprese a rivedere il documento sulla prevenzione. Già da oggi, però, per espressa previsione dell’articolo 63 entrano in vigore le disposizioni sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 42 Tfr in azienda, vale la prima scelta La Covip in una delibera del 24 aprile fornisce chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. In base a quanto precisato nella delibera, non deve essere ripetuta dal lavoratore la scelta di mantenere il Tfr e di non destinarlo alla previdenza integrativa, in caso di cambio di lavoro. Continua, in queste situazioni, infatti, a valere la precedente scelta fino a una esplicita revoca. Il lavoratore che, invece, a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro abbia riscattato integralmente la propria posizione costituita presso un fondo pensione dovrà ripetere la scelta nel consueto termine dei 6 mesi. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 43 13 Giovedì 1° maggio Assegni, la girata vuole anche il codice fiscale Sono scattate dal 30 aprile le nuove regole per gli assegni. Da questa data, infatti, sarà possibile apporre la girata solo ed esclusivamente su assegni di importo inferiore a 5.000 euro in considerazione del fatto che gli assegni liberi sono consentiti solo sotto questa soglia. Gli assegni che eccedono questo limite devono essere emessi “non trasferibili”. Al momento del ritiro del carnet, per ogni singolo assegno da emettere in forma libera, è necessario pagare l’imposta di bollo di 1,50 euro. La clausola di non trasferibilità, oltre la soglia dei 5.000,00 euro, è obbligatoria anche per gli assegni di cui si è in possesso al 30 aprile, non è invece richiesto il pagamento dell’imposta di bollo. Per la compilazione degli assegni è obbligatorio oltre al nome del girante anche il codice fiscale. L’assegno emesso all’ordine del traente non potrà più essere incassato da soggetto diverso. B. Santacroce – I. Volo, in Il Sole 24 Ore, pag. 28 Nel modello Unico fa fede il precedente codice attività I problemi derivanti dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche, Ateco 2007, trovano spazio nelle istruzioni generali ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. I nuovi codici, nella maggioranza dei casi, non apportano modifiche allo studio da applicare, potrebbe comunque accadere: 1) con la nuova classificazione si è soggetti a studio (o a parametri) mentre non lo si era prima o viceversa; 2) la nuova classificazione modifica lo studio di riferimento; 3) prima si era soggetti a parametri mentre con la nuova classificazione si è soggetti a studio di settore o viceversa. In tutte queste ipotesi l’Agenzia ha ribadito che il contribuente è tenuto ad applicare la disciplina in vigore prima della nuova classificazione. Giorgio Gavelli, in Il Sole 24 Ore, pag. 28 Licenziamenti a maglie larghe Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 18 aprile 2008 ha ribadito un orientamento prevalente secondo cui il datore che intende apporre un termine di durata al contratto, nella lettera di assunzione deve indicare con il maggiore dettaglio possibile la ragione specifica riconducibile alle fattispecie richiamate dalla legge, che nel senso di specie giustifica l’apposizione del termine. L’omessa indicazione di queste ragioni determinano un’automatica conversione del contratto in tempo indeterminato. Il Tribunale, però non si è fermato qui, sostenendo che la trasformazione del contratto non vieta, successivamente, la risoluzione dello stesso per giusta causa come la riorganizzazione aziendale e quindi la chiusura di alcune filiali in perdita e l’apertura di nuove in altre zone. Gabriele Fava, in Il Sole 24 Ore, pag. 29 Assegni familiari senza il cumulo Per i rumeni che lavorano in Italia, l’Inps con il messaggio 9744/2008 ha fissato le regole assistenziali e previdenziali. La regolamentazione comunitaria per le prestazioni familiari a cui hanno diritto i rumeni si applica dal 1° gennaio 2007. I lavoratori cittadini-Ue o percepiscono la pensione dello Stato italiano o quella del Paese di origine. In caso di più diritti simultanei per gli stessi familiari a carico, l’onere della prestazione spetta allo Stato il cui diritto derivi da attività lavorativa rispetto a quello in cui derivi dalla titolarità di una pensione. L’Inps precisa inoltre che il diritto che deriva dal fatto di essere titolare di una pensione prevale su quello relativo alla semplice residenza. Arturo Rossi, in Il Sole 24 Ore, pag. 29 Revisione in autsourcing La bozza del Decreto legislativo di recepimento dell’Ottava direttiva, resa nota dal Ministero dell’economia, contiene importanti novità: il collegio sindacale sarà escluso dal controllo sui conti; il controllore dei conti delle imprese dovrà essere un soggetto, professionista o impresa, purché esterno; l’obbligo di revisione potrà essere escluso non solo per le Srl che rientrano nei limiti del bilancio abbreviato, ma anche per le Spa che non abbiano superato i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Inoltre, sarà previsto il mutuo riconoscimento per consentire l’iscrizione di quanti risultano già abilitati in altri stati membri dell’Unione europea. Si avrà un unico registro dei revisori e albo Consob. Cristina Bartelli, in Italia Oggi, pag. 33. Aiuti di stato, sospensione limitata Con la circolare 42/E l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire una serie di situazioni legate agli aiuti di stato, ai sensi del nuovo art. 47-bis, dlgs 546/1992, introdotto dal comma 14 1 dell’art. 2 del dl 59/2008. Al fine di ottenere un recupero immediato ed effettivo di quanto erogato illegittimamente le nuove disposizioni hanno reso più rigidi e stringenti i presupposti per ottenere la sospensione dell’atto di recupero degli aiuti statali. Fabrizio G. Poggiani, , in Italia Oggi, 1/05/2008, pag. 36 Permessi più facili per i disabili Con la circolare Inps n. 53/2008, l’istituto di previdenza fornisce ulteriori dettagli sull’attuazione della legge n. 104/1992 provvedendo a un significativo snellimento delle procedure. Fa capo al datore di lavoro la verifica del diritto ai permessi nei confronti dei soggetti portatori di handicap. L’Inps, non potendo e non dovendo interferire nella concessione dei permessi, interviene solo per accertare la correttezza dell’erogazione economica e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito. Incombe, dunque, sul datore di lavoro il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi. Al fine di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei benefici non sarà più apposto il limite temporale di validità ai nuovi permessi, anche perché il richiedente dei permessi, già nella compilazione della domanda si impegna a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni delle situazioni autocertificati nella richiesta. Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 38 15 C Coollllooccaam meennttoo STEFANIA ALTIERI C ollocamento obbligatorio ed esclusioni per il settore edile ARGOMENTO - La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (attuazione del protocollo Welfare) ha modificato l’articolo 5, comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 concernente il collocamento obbligatorio, prevedendo un parziale esonero per le imprese edili dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili. NOVITÀ - Il Ministero del Lavoro ha chiarito quali sono i datori di lavoro che possono beneficiare dell’esclusione dalla base di computo dei lavoratori addetti ai cantieri ed al trasporto del settore edile, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della Legge n. 247/2007. Sono i datori di lavoro: • che svolgono, nell’ambito dei cantieri edili, le attività individuate nell’allegato I del decreto legislativo n. 494/1996, • iscritti in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 c.c., • inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile. RIFERIMENTI - • Ministero del Lavoro, nota prot. n. 12/III/7167 del 2 aprile 2008 • Direzione generale del mercato del lavoro, nota prot. n. 13/III/002256 del 29 gennaio 2008 e n. 13/11/2648 del 4 febbraio 20 • Articolo 1, comma 53 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 • Articolo 5, comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 • Articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 494/1996. Il contesto normativo La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, in attuazione del protocollo Welfare, ha modificato l’articolo 5, comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 concernente il collocamento obbligatorio, prevedendo un parziale esonero per le imprese edili dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili. In particolare l’articolo 1, comma 53 della Legge n. 247/2007 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i datori di lavoro del settore edile per il “personale di cantiere” e per gli “addetti al trasporto di settore”, non sono tenuti all’obbligo di occupare lavoratori disabili. 16 Pertanto, dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro appartenenti al settore edile devono inviare il prospetto informativo del personale complessivamente occupato, effettuando le esclusioni relativamente al “personale di cantiere” ed agli “addetti al trasporto del settore”, ai fini della determinazione della base di computo su cui calcolare gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999. La Direzione generale del mercato del lavoro è intervenuta, con nota prot. n. 13/III/002256 del 29 gennaio 2008 e n. 13/11/2648 del 4 febbraio 2008, per fornire chiarimenti in merito alle esclusioni per il settore edile previste dalla Legge n. 247/2007. Ora, con la nota in commento, il Ministero interviene ancora una volta e: individua i datori di lavoro, appartenenti al settore edile, che possono beneficiare dell’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere e degli addetti al trasporto di settore, fornisce la definizione di “cantiere”. Datori di lavoro interessati Il Ministero ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione della norma di cui all’articolo 1, comma 53 della Legge n. 247/2007, i datori di lavoro che: svolgono, nell’ambito dei cantieri edili, attività individuate nell’allegato I del D.Lgs n. 494 del 14 agosto 1996; risultano iscritti in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile; • sono inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile. Poiché solo l’atto di iscrizione nel registro delle imprese ha valore di pubblicità legale, il datore di lavoro può dimostrare l’appartenenza al settore edile, ai fini dell’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere e degli addetti al trasporto di settore, solamente se risulta iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile Nell’Allegato I al D.Lgs n. 494/1996 rientrano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; scavi montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Definizione di cantiere Per definire il cantiere, il Ministero fa riferimento e quindi rinvia alle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 494/1996, nel quale viene precisato che per cantiere si intende “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato I”. 17 PPrreevviiddeennzziiaallee STEFANIA ALTIERI L icenziamento durante il periodo di gravidanza Il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza (ex articolo 2 della legge n. 1204 del 1971) opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1026 del 1976, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice. Riferimenti Corte di Cassazione Sentenza n. 5749 del 3 marzo 2008 Il caso Una lavoratrice aveva proposto ricorso avanti al Tribunale per ottenere la nullità del licenziamento intimatole durante il periodo di gravidanza e quindi la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni corrispondenti alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella del compimento del primo anno di età del bambino. La lavoratrice non aveva informato la datrice di lavoro dello stato di gravidanza. La posizione del tribunale Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Corte di Appello La società ricorreva in appello sostenendo l'infondatezza della domanda risarcitoria presentata dalla lavoratrice e argomentando a propria difesa che la lavoratrice non aveva mai presentato alcuna certificazione medica attestante il suo stato di gravidanza - né prima né dopo il parto (cosa peraltro prevista dall'articolo 4 del D. P. R. n. 1026 del 1976). Basandosi su questo rilievo la Corte d'Appello: conferma la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice in quanto tutelato dalla presunzione legale; esclude comunque il diritto della stessa a percepire la retribuzione medio tepore maturata. La Corte di Cassazione Avverso tale decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso avanti alla Suprema Corte, sostenendo, quale vizio di motivazione della sentenza impugnata, il proprio diritto a percepire almeno il pagamento della retribuzione dal giorno della notifica del ricorso a quello del compimento del primo anno di età del bambino. Questo in quanto essa aveva fatto pervenire alla società il proprio certificato di gravidanza al momento della notifica del ricorso di primo grado, allegando tale certificazione all'atto introduttivo del giudizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, ribadendo il consolidato orientamento in materia, in base al quale il divieto di licenziamento di cui all'articolo 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza - quindi indipendentemente dalla consapevolezza che ne possa avere il datore di lavoro - ed una sua eventuale violazione comporta in favore della lavoratrice il pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza. A parere della Suprema Corte i Giudici di secondo grado avrebbero dovuto riconoscere il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice quantomeno nella misura rapportata alla retribuzione alla stessa spettante dal giorno della notifica del ricorso di primo grado a quello del compimento del primo anno di età del bambino 18 PAOLO MARCHIORI T rattamento fiscale dei rimborsi chilometrici ai dipendenti QUESITO - Si chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare ai fini Irpef ai rimborsi percepiti a titolo di indennità chilometrica dai dipendenti che, frequentemente utilizzano l’autovettura per spostamenti in ambito comunale per motivi di lavoro RIFERIMENTI: • Articolo 51, comma 5 del Tuir • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 232/E del 16 luglio 2002 NORMATIVO - L’erogazione delle indennità e dei rimborsi spese ai dipendenti è regolata dall’articolo 51, comma 5 del Tuir, che ne prevede l’esenzione a specifiche condizioni. La prima fondamentale distinzione riguarda il luogo in cui il dipendente è inviato in trasferta rispetto alla sede di lavoro pattuita al momento dell’assunzione. In particolare va verificato se la trasferta è effettuata all’interno o fuori dal comune della sede dei lavori. Trasferte effettuate nell’ambito del comune CONTESTO Articolo 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR "Le indennità o rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito". Le indennità ed i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per le trasferte nell’ambito del Comune in cui si trova la sede di lavoro sono imponibili in capo al dipendente stesso con la sola eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto provate a mezzo di documenti rilasciati dal vettore (quali, per esempio, i biglietti dei mezzi pubblici o le ricevute fiscali dei taxi), purché dalla documentazione dell’impresa risulti il giorno in cui il dipendente ha svolto la propria attività fuori sede. RISPOSTA - Nel caso in esame, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR, i rimborsi spese oggetto del quesito concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, in quanto le trasferte in relazione alle quali sono erogati i rimborsi spese si realizzano nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro e non si presenta l’ipotesi di spese di trasporto comprovate da un documento rilasciato dal vettore, che consentirebbe l’esclusione del rimborso dal concorso al reddito imponibile. 19 PPrreevviiddeennzziiaallee ROMINA DE BELLIS S alari medi e convenzionali per il 2008 NOVITÀ - L’INPS ha pubblicato i salari medi e convenzionali valevoli per l’anno 2008 ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e TBC nonché altri importi relativi ad altre prestazioni erogate dall’Istituto. I soggetti interessati all’intervento dell’Istituto sono: i lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970; i lavoratori agricoli a tempo determinato; compartecipanti familiari e piccoli coloni; le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari; le lavoratrici commercianti, artigiane e imprenditrici agricole professionali. RIFERIMENTI: • Circolare INPS n. 48 del 9 aprile 2008 • Decreto legislativo n. 423/2001 • D.P.R. n. 602/1970 • Decreto Legge n. 2/2006 • Decreto direttoriale del 9 luglio 2007 • Articolo 28 del DPR n. 488/68 • Articolo 1, comma 79 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 • Articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001 • Articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001. Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto Come si ricorderà, il D.Lgs n. 423/2001 aveva introdotto un processo di riforma della disciplina delle società e enti cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, con lo scopo di equiparare gradualmente la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative a quella degli altri lavoratori dipendenti. La fase di progressivo innalzamento della retribuzione imponibile, è iniziata dal 1° gennaio 2003 si è conclusa nell’anno 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in esame deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori. Ne consegue che per l’anno 2008, in relazione agli eventi indennizzabili dal 1° febbraio la retribuzione giornaliera utile ai fini dei trattamenti economici previdenziali in oggetto non può essere inferiore al minimale giornaliero pari a euro 42,14. Fanno eccezione unicamente gli eventi iniziati nel mese di gennaio 2008 e indennizzati con la retribuzione dello stesso mese. Lavoratori agricoli a tempo determinato Sappiamo che il “DL Agricoltura” n. 2/2006 aveva previsto che, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione effettivamente corrisposta per legge o contratto collettivo deve essere assunta come unica base di calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati. Per l’anno 2008, la retribuzione giornaliera utile ai fini dei trattamenti economici previdenziali non può essere inferiore al minimale giornaliero pari a euro 37,49. Compartecipanti familiari e piccoli coloni Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per l’anno 2007 ai fini previdenziali sono state determinate dal Ministero del Lavoro con Decreto direttoriale del 9 luglio 2007. Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), l’INPS ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni per i quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del DPR n. 488/68. I salari applicabili per il 2008 saranno comunicati successivamente dall’Istituto; in via temporanea e salvo conguaglio, si utilizzano i salari applicati per l’anno 2007. 20 Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari (maternità) Le retribuzioni orarie convenzionali, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità che hanno inizio nell’anno 2008 (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro) sono le seguenti: euro 6,16, per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,95; euro 6,95, per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,95 e fino a euro 8,48; euro 8,48, per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,48; euro 4,48, per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. Lavoratrici autonome (maternità) L’indennità, che deve essere calcolata utilizzando gli importi riportati nella tabella che segue, riguarda: i due mesi precedenti la data del parto; i tre mesi successivi alla stessa data; l’indennità per congedo parentale: l’indennità per interruzione della gravidanza. DESTINATARI Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale IMPORTI 36, 86 Artigiane 37, 52 Commercianti 32, 88 CONDIZIONI Nascite avvenute nel 2008, anche se il periodo indennizzabile ha avuto inizio nel 2007. Eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008. Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS In considerazione del fatto che per questi soggetti l’erogazione delle prestazioni di malattia e maternità è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul minimale di reddito che, per l’anno 2008, è fissato nella misura di euro 13.819,00, l’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all’anno stesso si realizza in presenza di un contributo mensile pari a euro 284,67. Condizione necessaria per poter beneficiare delle prestazioni in esame è che, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non superi il 70 per cento del massimale contributivo valido per lo stesso anno. In tal senso l’istituto precisa che il limite di reddito per l’anno 2008 per poter beneficiare della prestazione è pari a euro 61.030,90 (corrispondente al 70 per cento del massimale 2007). Collaboratori coordinati collaboratori occasionali Indennità di maternità e continuativi, anche a progetto e Ricordiamo che la misura dell’indennità di malattia è pari al 50 per cento dell’importo previsto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L’indennità è determinata applicando le percentuali del 4%, 6% e 8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento e assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia. Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2008 (massimale contributivo pari a euro 88.669,00), l’indennità sarà calcolata su un importo pari a euro 242,93 (euro 88.669,00 : 365) e risulta pari a: euro 9,72 (4 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; euro 14,58 (6 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; 21 euro 19,43 (8 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Degenza ospedaliera L’indennità in questione è calcolata, con percentuali diverse (8% - 12% - 16%), a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. Per le degenze iniziate nell’anno 2008, l’indennità è determinata su detto importo pari a euro 242,93 ed è pari a: euro 19,43, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; euro 29,15, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; euro 38,87, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. Assegni di maternità dello stato concessi dall’INPS L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, corrisposto per le nascite avvenute nel 2008, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2008, è pari a euro 1.843,90. Limiti di reddito per l’indennizzo del congedo parentale Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale (ex articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001) del genitore che, nel 2008, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi di norma indennizzati dall’INPS entro i 3 anni di vita del bambino si prende a riferimento il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico pari, per il 2008, a euro 5.760,56. Il lavoratore in queste circostanze ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2008 il valore provvisorio di tale importo è pari a euro 14.401,40 (= 5.760,56 x 2,5). L’INPS fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2008, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato. Periodi di congedo in favore dei familiari di portatori di handicap Il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 (congedo straordinario di due anni per i familiari di portatori di handicap), pari a euro 36.151,98 per il 2001, e rivalutato annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. Di seguito proponiamo, per l’anno 2008, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% FPLD), e gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. Valori massimi dell’indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%) Importo Importo Anno Importo massimo massimo annuo complessivo giornaliero indennità annuo indennità 2008 41.934,23 31.529,00 86,38 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%) Retribuzione Retribuzione Anno Retribuzione figurativa figurativa figurativa massima massima massima annua giornaliera settimanale 2008 31.529,00 606,33 86,38 22 TTrraattttaam meennttoo ddii ffiinnee rraappppoorrttoo GRAZIA PICCOLI L e nuove detrazioni d’imposta sul TFR e sulle altre indennità di fine rapporto ARGOMENTO - La Legge finanziaria 2008 contiene disposizioni volte alla riduzione del prelievo fiscale relativo al TFR. In particolare, l’articolo 2, comma 514, ha previsto una riduzione del prelievo fiscale: sul TFR, sulle indennità equipollenti sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, da istituire tramite decreto da approvare entro il 31 marzo 2008. La riduzione di imposta dovrà essere riconosciuta sulle somme il cui diritto alla percezione sorge a partire dall’1° aprile 2008 in funzione di una spesa pari a 135 milioni di euro per l’anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Questo farebbe pensare che detto beneficio non è limitato agli anni 2008 e 2009. NOVITÀ - Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008 sono state previste apposite disposizioni volte appunto a diminuire il prelievo fiscale del TFR tramite l’applicazione di detrazioni calcolate, con una procedura (che non si può dire semplificata) al fine di concedere una riduzione di imposta massima di 70,00 euro riducibile all’aumentare del reddito di riferimento (considerato indice di capacità contributiva) fino a scomparire per valori di quest’ultimo pari o maggiori ad euro 30.000,00. Il provvedimento oggetto del commento è costituito da un unico articolo di 8 commi che recano le modalità operativa per fruire della detrazione. Solo per completezza segnaliamo che la novità è stata commentata dall’INPS con il messaggio n. 8620 del 14 aprile 2008. RIFERIMENTI: • Articoli 17 e 19 del DPR 917/1986 • Articoli 23 e 29 del DPR N. 600/1973 • Agenzia delle Entrate, C.M. n. 29/E/2001 • Decreto legislativo n. 262/2005 • Articolo 2, comma 514 Legge finanziaria 2008 • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008 • Relazione illustrativa allegata al decreto 20 marzo 2008 • INPS, messaggio n. 8620 del 14 aprile 2008. I BENEFICIARI Come afferma lo stesso decreto ministeriale, potranno beneficiare della nuova detrazione sulle imposte calcolate sul TFR, indennità equipollenti e altre indennità e somme i lavoratori il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, “… vale a dire inerenti a rapporti di lavoro dipendenti cessati a decorrere dal 31 marzo 2008”, come meglio precisato dalla Relazione illustrativa del provvedimento. In pratica, il lavoratore che ha risolto il rapporto prima del 31 marzo 2008 non avrà diritto alle neo detrazioni. Rimangono comunque fruibili, anche congiuntamente le detrazioni già in vigore, di 61,97 euro annuali di cui al comma 1-ter dell’articolo 19 del Tuir applicabili per i contratti a tempo determinato non superiori a 24 mesi. 23 Come precisato dalla Relazione illustrativa del provvedimento, le detrazioni saranno riconosciute anche sul TFR e sulle altre indennità erogate agli eredi in occasione del decesso del dipendente. Inoltre, come stabilito dal comma 6, dette detrazioni saranno riconosciute per le somme erogate a saldo ovvero ad acconto, ma non per quelle erogate a titolo di anticipazione. Detrazione riconosciuta in occasione della corresponsione dell’acconto Si può ipotizzare la corresponsione di tale detrazione sulla base di un criterio di proporzionalità sulla base del rapporto Acconto/TFR complessivo. Qualora la detrazione sia stata interamente applicata in sede di acconto, non va applicata al momento del saldo. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro non sostituto d’imposta (per esempio le colf e le badanti) la detrazione sarà riconosciuta in fase di dichiarazione dei redditi. MISURA DELLA DETRAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO In base al comma 1, l’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19 del Tuir sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir (esistenti in linea generale nel settore pubblico) il cui diritto sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a: Reddito di riferimento Detrazione e formula del calcolo Fino a Euro 7.500 Euro Oltre Euro 7.500 e fino a Euro 28.000 70 Euro 50 + [20x((28.000-reddito di riferimento) : 20.500)] Oltre Euro 28.000 e fino a Euro 30.000 Euro 50 x [(30.000-reddito di riferimento) : 2.000)] Si tratta quindi di una detrazione a scaglioni che varia all’aumentare del reddito di riferimento; considerando tale il reddito teorico medio determinato ai sensi dell’articolo 19 del Tuir ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del TFR. La detrazione è utilizzata per decurtare esclusivamente l’IRPEF sul TFR o sull’indennità equipollente, come determinato dal sostituto ai sensi dell’articolo 19 del TUIR (salvo l’eccezione nell’ipotesi di devoluzione del TFR ai fondi pensione. Nel silenzio della norma si ritiene che: debba essere attribuita in tutte le ipotesi di corresponsione del TFR a prescindere dalla qualifica e dal tipo di rapporto (determinato, indeterminato, part time); sia cumulabile con la detrazione prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 24 mesi (euro 61); non debba essere proporzionata in caso di rapporto a tempo parziale. Nella relazione al provvedimento è allegata una tabella esemplificativa. IL REDDITO DI RIFERIMENTO Si tratta del reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di alvoro, ai sensi dell’articolo 19 del Tuir. Importo che risulta dividendo l’ammontare di TFR, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Il comma 2 del citato articolo precisa che il coefficiente di determinazione delle detrazioni effettive di cui alle lettere b) e c) sarà preso a riferimento, se maggiore di zero, nelle prime quattro cifre decimali, con l’utilizzo, come precisato dalla Relazione illustrativa, del consueto criterio del troncamento (0,12345 = 0,1234). 24 Relazione Illustrativa del DM 20 marzo 2008 Tabella esemplificativa dell’attribuzione della nuova detrazione per il TFR Reddito Riferim. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.100 7.200 7.300 7.400 7.500 7.600 7.700 7.800 7.900 8.000 8.100 8.200 8.300 8.400 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900 9.000 9.100 9.200 9.300 9.400 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 10.000 10.100 10.200 10.300 10.400 10.500 10.600 10.700 10.800 10.900 11.000 11.100 11.200 11.300 11.400 11.500 11.600 11.700 11.800 11.900 12.000 Detr. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69,9 69,8 69,7 69,6 69,5 69,4 69,3 69,2 69,1 69,0 68,9 68,8 68,7 68,6 68,5 68,4 68,3 68,2 68,1 68,0 68,0 67,9 67,8 67,7 67,6 67,5 67,4 67,3 67,2 67,1 67,0 66,9 66,8 66,7 66,6 66,5 66,4 66,3 66,2 66,1 66,0 65,9 65,8 65,7 65,6 Reddito Riferim. 12.100 12.200 12.300 12.400 12.500 12.600 12.700 12.800 12.900 13.000 13.100 13.200 13.300 13.400 13.500 13.600 13.700 13.800 13.900 14.000 14.100 14.200 14.300 14.400 14.500 14.600 14.700 14.800 14.900 15.000 15.100 15.200 15.300 15.400 15.500 15.600 15.700 15.800 15.900 16.000 16.100 16.200 16.300 16.400 16.500 16.600 16.700 16.800 16.900 17.000 17.100 17.200 17.300 17.400 17.500 17.600 17.700 Detr. 65,5 65,4 65,3 65,2 65,1 65,0 64,9 64,8 64,7 64,6 64,5 64,4 64,3 64,2 64,1 64,0 64,0 63,9 63,8 63,7 63,6 63,5 63,4 63,3 63,2 63,1 63,0 62,9 62,8 62,7 62,6 62,5 62,4 62,3 62,2 62,1 62,0 61,9 61,8 61,7 61,6 61,5 61,4 61,3 61,2 61,1 61,0 60,9 60,8 60,7 60,6 60,5 60,4 60,3 60,2 60,1 60,0 Reddito Riferim. 17.800 17.900 18.000 18.100 18.200 18.300 18.400 18.500 18.600 18.700 18.800 18.900 19.000 19.100 19.200 19.300 19.400 19.500 19.600 19.700 19.800 19.900 20.000 20.100 20.200 20.300 20.400 20.500 20.600 20.700 20.800 20.900 21.000 21.100 21.200 21.300 21.400 21.500 21.600 21.700 21.800 21.900 22.000 22.100 22.200 22.300 22.400 22.500 22.600 22.700 22.800 22.900 23.000 23.100 23.200 23.300 23.400 Detr. 60,0 59,9 59,8 59,7 59,6 59,5 59,4 59,3 59,2 59,1 59,0 58,9 58,8 58,7 58,6 58,5 58,4 58,3 58,2 58,1 58,0 57,9 57,8 57,7 57,6 57,5 57,4 57,3 57,2 57,1 57,0 56,9 56,8 56,7 56,6 56,5 56,4 56,3 56,2 56,1 56,0 56,0 55,9 55,8 55,7 55,6 55,5 55,4 55,3 55,2 55,1 55,0 54,9 54,8 54,7 54,6 54,5 Reddito Riferim. 23.500 23.600 23.700 23.800 23.900 24.000 24.100 24.200 24.300 24.400 24.500 24.600 24.700 24.800 24.900 25.000 25.100 25.200 25.300 25.400 25.500 25.600 25.700 25.800 25.900 26.000 26.100 26.200 26.300 26.400 26.500 26.600 26.700 26.800 26.900 27.000 27.100 27.200 27.300 27.400 27.500 27.600 27.700 27.800 27.900 28.000 28.100 28.200 28.300 28.400 28.500 28.600 28.700 28.800 28.900 29.000 29.100 Detr. 54,4 54,3 54,2 54,1 54,0 53,9 53,8 53,7 53,6 53,5 53,4 53,3 53,2 53,1 53,0 52,9 52,8 52,7 52,6 52,5 52,4 52,3 52,2 52,1 52,0 52,0 51,9 51,8 51,7 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2 51,1 51,0 50,9 50,8 50,7 50,6 50,5 50,4 50,3 50,2 50,1 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 Reddito Riferim. 29.200 29.300 29.400 29.500 29.600 29.700 29.800 29.900 30.000 Detr. 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 25 ALTRE INDENNITA’ E SOMME Si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità e somme corrisposte a titolo di: preavviso; capitalizzazione di pensioni; patto di non concorrenza; provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro; incentivo all'esodo. Secondo il comma 4, dell’articolo 1 del DM 20 marzo 2008, la detrazione di cui al comma 1, precedentemente commentata, spetta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro “nella sola ipotesi” di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 262/2005. Pertanto: nel caso di devoluzione parziale del TFR, la detrazione abbatte esclusivamente l’imposta sul TFR; la detrazione non compete in ogni caso per le somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione ma non connesse alla cessazione stessa del rapporto; le detrazioni sul prelievo fiscale del TFR e delle altre indennità e somme appaiono “letteralmente” come alternative fra loro. Tanto è vero che la norma precisa che le detrazioni sono fruibili sulle altre indennità e somme “nella sola ipotesi” in cui non sia stato accantonato alcun valore a titolo di TFR presso l’azienda (ovvero presso il fondo di Tesoreria). Secondo questa interpretazione, in caso di in capienza sul prelievo fiscale del TFR non sarà possibile recuperare la restante parte di detrazione sulle altre somme. E’ auspicabile in questo senso un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. A questo scopo, il reddito di riferimento del TFR è determinato in modo virtuale. DIRITTO ALLA NELL’ANNO DETRAZIONE PER UNA SOLA CESSAZIONE La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dal sostituto d’imposta (ex articolo 23 e 29 del DPR 600/73) in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. (comma 5). I soggetti beneficiari, pertanto, sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non aver già usufruito di dette detrazioni in relazione ad un altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d’imposta. Fac simile di dichiarazione dipendenti cessati Spett.le (datore di lavoro) Oggetto: dichiarazione per la fruizione della detrazione d’imposta TFR ex DM 20 marzo 2008 Il/la sottoscritto/a _________________________, dipendente di codesta azienda, ai sensi e per gli effetti del DM 20 marzo 2008 DICHIARA sotto la propria responsabilità, di non aver già fruito della detrazione IRPEF ivi prevista, in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo di imposta. Luogo e data Firma del lavoratore LA RIDETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI FINANZIARI L’ultimo comma del DM 20 marzo prevede una rideterminazione delle detrazioni da parte degli uffici finanziari i quali verificheranno la correttezza della misura di detrazione riconosciuta dal sostituto d’imposta e provvedono a riconoscerla nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d’imposta. In caso al lavoratore siano corrisposte più indennità di fine rapporto, conseguenti a più cessazioni nello stesso periodo di imposta, l’Amministrazione finanziaria provvederà a rideterminare la detrazione spettante, riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme. 26 D Diicchhiiaarraazziioonnii GABRIELE GIARDINI E CARLO CAVALLERI e ravvedimento operoso 770 Durante l’elaborazione del modello 770 è facile imbattersi in omissioni o inesattezze sia formali che sostanziali per quanto riguarda l’effettuazione delle ritenute d’acconto ed il loro versamento. In questi casi si può ricorrere al ravvedimento operoso che consente di sanare le irregolarità con l’applicazione di una sanzione minima ed il pagamento degli interessi. Analizziamo di seguito i principali casi di ricorso a questo istituto limitandoci a quegli errori tipici che vengono evidenziata dalla compilazione del modello 770. Omesso o insufficiente versamento di ritenute Qualora le ritenute siano state effettuate nei confronti del percipiente, ma non versate all’Erario o solo parzialmente versate, il ravvedimento operoso può sanare la situazione irregolare. Il termine entro cui vi si può ricorrere è quello stabilito per la presentazione del modello 770 in cui debbano essere riepilogate le operazioni di effettuazione e versamento delle ritenute. Quest’anno quindi i termini sono fissati al 3 giugno per le ritenute relative all’anno 2007 da esporre nel modello semplificato e al 31 luglio per quelle del modello ordinario. L’irregolarità è sanata con il versamento della ritenuta omessa, degli interessi legali su tale somma e della sanzione calcolata sulla ritenuta non versata. Gli interessi legali erano pari al 2,5% nel corso del 2007 e sono passati al 3% dal 1° gennaio 2008, pertanto occorre fare un calcolo distinto nei due anni se la ritenuta era da versare nel corso del 2007. La sanzione è pari al 6% della ritenuta omessa (ravvedimento “lungo”). Esempio Ritenuta d’acconto su prestazioni di lavoro autonomo pari a 150,26 euro da versare entro il 16 ottobre 2007, ma non versata. Il sostituto d’imposta ha tempo fino al 3 giugno per effettuare il ravvedimento operoso. Decide quindi di versare il 16 maggio 2008. Calcolo degli interessi legali 150,26 x 2,5% x 76 / 365 = 150,26 x 3% x 137 / 365 = Calcolo della sanzione 150,26 x 6% = 0,78 1,73 2,51 9,02 Il sostituto d’imposta deve versare le ritenute omesse tramite il modello F24 indicando due codici tributo differenti: uno riguarda il pagamento della ritenuta maggiorata degli interessi, l’altro la sanzione. Esempio Riprendendo l’esempio precedente sull’F24 del 16 maggio 2008 andrà indicata con il codice tributo 1040 la somma di ritenuta e interessi pari a 150,26 + 2,51 = 152,77 Andrà inoltre esposta con il codice tributo 8906 la sanzione di 9,02 euro 27 Sul modello 770 semplificato da presentare entro il 3 giugno andranno inseriti nel prospetto ST i dati del versamento effettuato. In particolare va compilato un rigo ST2 indicando: al punto 1 il periodo di riferimento delle ritenute al punto 2 l’importo delle ritenute operate al netto di interessi e sanzioni al punto 5 l’importo effettivamente versato pari alla somma di ritenuta e interessi al punto 6 l’importo degli interessi versati al punto 7 occorre barrare la casella ravvedimento al punto 9 va indicato il codice tributo relativo alla ritenuta versata al punto 12 va indicata la data di effettivo versamento La sanzione non viene esposta in alcuna parte del modello 770 Esempio Continuando l’esempio precedente, occorre compilare un rigo ST2 con i seguenti dati: Punto 1: 09 2007 Punto 2: 150 Punto 5: 152 Punto 6: 2 Punto 7: X Punto 9: 1040 Punto 12: 16 05 2008 Omessa dichiarazione di ritenute Qualora si scopra un errore relativo alla mancata dichiarazione di ritenute nel modello 770/2007, il ravvedimento operoso può sanare la situazione irregolare. Il termine entro cui vi si può ricorrere è quello stabilito per la presentazione del modello 770/2008. Quest’anno quindi i termini sono fissati al 3 giugno per le ritenute non dichiarate nell’anno 2007 da esporre nel modello semplificato e al 31 luglio per quelle del modello ordinario. L’irregolarità è sanata con il versamento della ritenuta omessa, degli interessi legali su tale somma e della sanzione calcolata sulla ritenuta non versata. Gli interessi legali erano pari al 2,5% nel corso del 2006 e del 2007 e sono passati al 3% dal 1° gennaio 2008, pertanto occorre fare un calcolo distinto nei due periodi. La sanzione è pari al 20% della ritenuta omessa più 10 euro per ogni percipiente eventualmente non dichiarato. In tale caso va inoltre inviata una dichiarazione integrativa del modello 770 contenente i dati omessi nella dichiarazione 770/2007. Esempio Ritenuta d’acconto su provvigioni pari a 248,45 euro da versare entro il 16 settembre 2006, ma non indicata nella dichiarazione 770/2007 senza neppure indicare il percipiente e non versata. Il sostituto d’imposta ha tempo fino al 3 giugno per effettuare il ravvedimento operoso. Decide quindi di versare il 10 maggio 2008. Calcolo degli interessi legali 248,45 x 2,5% x 472 / 365 = 248,45 x 3% x 131 / 365 = Calcolo della sanzione 248,45 x 20% = 8,03 2,67 10,70 49,69 10,00 59,69 Il sostituto d’imposta deve versare le ritenute omesse tramite il modello F24 indicando due codici tributo differenti: uno riguarda il pagamento della ritenuta maggiorata degli interessi, l’altro la sanzione che va sdoppiata in due righi se è anche relativa all’omessa indicazione del percipiente. 28 Esempio Riprendendo l’esempio precedente sull’F24 del 10 maggio 2008 andrà indicata con il codice tributo 1038 la somma di ritenuta e interessi pari a 248,45 + 10,70 = 259,15 Andrà inoltre esposta con il codice tributo 8906 la sanzione di 49,69 euro e in un altro rigo sempre con il codice 8906 la sanzione di 10,00 euro. Sul modello 770 semplificato da presentare entro il 3 giugno andranno inseriti nel prospetto ST i dati del versamento effettuato. In particolare va compilato un rigo ST2 indicando: al punto 1 il periodo di riferimento delle ritenute al punto 2 l’importo delle ritenute operate al netto di interessi e sanzioni al punto 5 l’importo effettivamente versato pari alla somma di ritenuta e interessi al punto 6 l’importo degli interessi versati al punto 7 occorre barrare la casella ravvedimento al punto 9 va indicato il codice tributo relativo alla ritenuta versata al punto 12 va indicata la data di effettivo versamento La sanzione non viene esposta in alcuna parte del modello 770 Esempio Continuando l’esempio precedente, occorre compilare un rigo ST2 con i seguenti dati: Punto 1: 08 2007 Punto 2: 248 Punto 5: 259 Punto 6: 10 Punto 7: X Punto 9: 1038 Punto 12: 10 05 2008 Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Nel caso di omessa presentazione del Modello 770 si applica la sanzione da 120% a 240% dell’ammontare delle ritenute non versate. Si ricorda che comunque abbiamo una sanzione minima di euro 258,00. Nel caso si abbia solo la mancata presentazione, a fronte della totalità dei versamenti effettuati, avremo una sanzione che va da 258.00 a 2.065.00 euro. Nella fattispecie di tardiva presentazione del modello di dichiarazione, è possibile ravvedersi, purché il ritardo non sia superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto della presentazione della dichiarazione oggetto di correzione. Lla violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento della sanzione ridotta pari ad 1/8 della sanzione minima di euro 258,00. La sanzione intera, che va da euro 258,00 ad euro 2.065,00, si applica invece nei casi di: • Dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle entrate; • Mancata esibizione o incompletezza degli atti o documenti per i quali è previsto l’obbligo di conservazione; • Ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate ma interamente versate entro i termini della dichiarazione; • Presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni o con ritardo non superiore a 90 giorni che non si è provveduto a regolarizzare spontaneamente. Dichiarazione correttiva e integrativa Il presupposto necessario per poter presentare una dichiarazione correttiva o integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La dichiarazione correttiva presentata entro 30 giorni dalla scadenza del modello, deve riportare la barratura della casella posta sul frontespizio “correttiva nei termini”, e riguarda la correzione di errori ed omissioni concernenti le dichiarazioni del sostituto d’imposta. Se la correzione è a sfavore del contribuente vi è possibilità sia di ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione sia di applicazione delle normali sanzioni entro il 31 dicembre del 4° anno successivo. Se la correzione è favorevole al contribuente, il credito scaturente è utilizzabile in compensazione e deve essere dichiarato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. 29 S Siinntteessii aaccccoorrddoo iinntteeggrraattiivvoo LAURA BRAGGIO M etalmeccanici piccola industria siglato l’accordo integrativo In data 18 marzo 2008, tra UNIONMECCANICA, FIM, FIOM e UILM, è stato sottoscritto il verbale di accordo per la definizione del testo contrattuale, rinnovato il 25 gennaio 2008, per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti. L’accordo contempla: l’elemento perequativo; le tabelle di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo; la trasferta: il tempo di viaggio. ELEMENTO PEREQUATIVO A partire dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto soltanto da importi retributivi fissati dal CCNL (assenza di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo: con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR. La cifra è ridotta, fino a concorrenza, in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell’elemento perequativo detto importo sarà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento perequativo resta ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione. STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Le nuove percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi che la compongono, sono riportate nella tabella che segue. 30 Lavoro lavoro straordinario diurno lavoro notturno fino alle ore 22 lavoro notturno oltre le ore 22 festivo festivo con riposo compensativo* straordinario festivo oltre le 8 ore straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore* Non a turni 20% 25% 35% 55% 10% 55% 35% A turni 20% 25% 25% 55% 10% 55% 35% straordinario notturno prime 2 ore straordinario notturno ore successive 50% 50% 40% 45% notturno e festivo notturno festivo compensativo 60% 35% 55% 30% straordinario notturno festivo oltre le 8 ore 75% 65% straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore* 55% 50% con riposo * Il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito solo nei casi previsti dalla legge. TRASFERTA: TEMPO DI VIAGGIO E’ stato modificato il trattamento per il tempo di viaggio relativo alle trasferte, già regolamentato con l’accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008. Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, oltre il trattamento economico previsto per l’indennità di trasferta e l’indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento come disposto dall’accordo del 25 gennaio 2008, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine; corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo. Detto importo continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge. Dal momento in cui il lavoratore è comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto quale indennità di trasferta. Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il dovuto riscontro agli effetti del compenso. 31