N.18
2008
5 maggio
Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro
770 e ravvedimento operoso
In copertina
Egitto 2006
Foto di Renata Galafassi
La rivista si compone di 31 pagine
APPUNTI DI LAVORO
Le novità della settimana
la redazione …………………………………………………………..………… pag.
Il lavoro in Gazzetta
la redazione ……………………………………………………………………… pag.
La Rassegna Stampa
la redazione ……………………………………………………………………… pag.
3
9
10
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Collocamento obbligatorio ed esclusioni
per il settore edile
Stefania Altieri ……………………………………………..………………….… pag. 16
CASI E QUESITI
Licenziamento durante il periodo di gravidanza
Stefania Altieri ……………………………………………..………………….… pag. 18
Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici
ai dipendenti
Paolo Marchiori ……………………………………………..………………… pag. 19
AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE
Salari medi e convenzionali per il 2008
Romina De Bellis ………………………………………………………………
ADEMPIMENTO
Le nuove detrazioni di imposta sul TFR
e sulle altre indennità di fine rapporto
Grazia Piccoli
……………………………………………………………….…
770 e ravvedimento operoso
Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri …………………………………….
RINNOVI CONTRATTUALI
Metalmeccanici piccola industria
accordo integrativo 18 marzo 2008
Laura Braggio
………………………………………………………………
pag. 20
pag. 23
pag. 27
pag. 30
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Stefania Altieri
Comitato Scientifico Lombardia, Romina De Bellis Comitato Scientifico
Emilia Romagna, Laura Braggio esperta in contrattazione collettiva
CGIL di Verona, Carlo Cavalleri Consulente del Lavoro in Genova,
Gabriele Giardini Consulente del Lavoro in Genova, Paolo Marchiori
Comitato Scientifico Lombardia, Grazia Piccoli Dottore Commercialista
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Verona nr. 1758 dell’11/05/2007
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Redazione
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L
e novità della settimana
da Sabato 26 aprile a Venerdì 2 maggio
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
APPRODATO IN GAZZETTA IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
G.U. n. 101 del 30 aprile 2008
E’ in Gazzetta il decreto sicurezza che entrerà in vigore il prossimo 15 maggio, con dieci
giorni di anticipo sulla scadenza naturale della legge delega n. 123 del 2007. La parte più
rilevante dell'intervento, vale a dire la valutazione dei rischi aziendali, sarà operativa dopo 90
giorni dalla pubblicazione e quindi dal 29 luglio.
MINISTERI
INTESA PER LE LINEE GUIDA DELLA GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DEL TFR
Ministero del Lavoro
ABI, ANIA, Assogestioni, Assofondipensioni e Assoprevidenza
Accordo del 24 aprile 2008
Sono state sottoscritte, presso il Ministero del Lavoro le linee guida – Best practice della
gestione dei trasferimenti del TFR che “…. definiscono norme di comportamento e standard di
efficienza minimi in materia di trasferimenti delle posizioni individuali degli aderenti da una
forma pensionistica complementare ad un'altra, garantendo agli aderenti stessi
l'ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la
completezza dei dati informativi“.
DIMISSIONI VOLONTARIE IN CASO DI COLLOCAMENTO IN PENSIONE
Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Nota n. 15/V/0007216/14.01.04 del 30 aprile 2008
Il decreto sulle dimissioni volontarie non si applica in caso di collocamento in quiescenza e di
collocamento in pensione. Nei casi di esclusione rientrano, oltre le cessazioni dal servizio per
raggiunti limiti d'età (pensione di vecchiaia), anche quelle del personale che acceda alla
pensione d'anzianità per aver maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge n.
247/2007).
DISABILI: ESONERI PIÙ CARI SOLO DOPO 19 FEBBRAIO 2008
Ministero del Lavoro
Nota n. 7638/2008
Il rincaro fino a € 30,64 del versamento per ogni giorno in cui non è occupato un disabile non
si deve applicare alle aziende già autorizzate all’esonero parziale prima del 19 febbraio 2008,
data di entrata in vigore del decreto che innalzava la somma da € 12,92 a € 30,64.
MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TERMINE
Ministero del Lavoro
Circolare n. 13 del 2 maggio 2008
Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sulle novità che interessano il
contratto a tempo determinato.
3
PROROGA CIGS: NESSUNA SANZIONE PER IL RITARDO DELLA DOMANDA
Ministero del Lavoro
Nota n. 14/0001601
Il ritardo nella presentazione dell'istanza per il secondo anno, in caso di CIGS per
riorganizzazione aziendale già autorizzata con decreto ministeriale, non può esser sanzionato
ex articolo 7, comma 2, della Legge n. 164/1975, se l'impresa ha, comunque, corrisposto
l'anticipo ai lavoratori.
NATURA DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ministero del lavoro
Interpello/Nota n. 11 del 2 maggio 2008
La contribuzione alla previdenza complementare a carico del datore di lavoro, da versarsi
qualora il lavoratore versi a sua volta la propria quota minima, diversa dal conferimento del
TFR ha natura retributiva, ma struttura contributiva.
La natura retributiva, comunque, non comporta che tali somme rientrino nell’ambito di
applicazione dell’articolo 36 della Costituzione, in quanto hanno una funzione diversa rispetto
alla loro inclusione nel minimo retributivo costituzionalmente garantito.
Riguardo all’obbligatorietà, sono esclusi soltanto i datori di lavoro non iscritti
all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano,
nemmeno, di fatto, gli stessi accordi, mentre rientrano i non iscritti che diano concreta
applicazione al contratto collettivo istitutivo.
DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO: DOMANDE ON LINE
Ministero del Lavoro
Decreto in fase di pubblicazione
Comunicato
Le somme destinate alla decontribuzione dei premi di risultato, per il 2008, saranno erogate
ai soggetti che ne presenteranno domanda in via telematica all’Inps.
Le domande saranno evase secondo le seguenti priorità:
• i contratti aziendali e territoriali, stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 e i cui
effetti si protraggono dopo tale data, secondo l’ordine di inoltro della domanda;
• i contratti aziendali e territoriali, stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l’ordine
di inoltro della domanda, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.
AGENZIA DELLE ENTRATE
RECESSO DA IMPRESA FAMILIARE: CONIUGE NON TASSABILE
Agenzia delle Entrate
Risoluzione ministeriale n. 176/E del 28 aprile 2008
Le somme erogate al coniuge per recesso dall’impresa familiare non sono assoggettabili a
tassazione e l’importo non può essere dedotto come componente negativo dal reddito
d’impresa.
Si tratta infatti di somme non collegabili all’esercizio dell’attività dell’impresa, ma volte a
soddisfare esigenze di tutela del componente del nucleo familiare.
AIUTI DI STATO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
Agenzia delle Entrate
Circolare ministeriale n. 42/E del 29 aprile 2008
Primi chiarimenti sulle controversie relative agli atti finalizzati al recupero degli aiuti di Stato
dichiarati illegittimi, allo scopo evidente di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva delle
decisioni adottate in merito dalla Commissione europea.
INPS
MASSIMALE DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER HANDICAP
INPS
Circolare n. 52 del 29 aprile 2008
Pubblicato l'importo massimo giornaliero dell'indennità e dell'accredito figurativo per congedo
straordinario per assistere familiari con handicap grave, che per il 2008 è di € 41.934,23.
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NUOVE ISTRUZIONI INPS PER I PERMESSI PER HANDICAP
INPS
Circolare n. 53 del 29 aprile 2008
Nuove istruzioni arrivano dall’INPS a proposito della concessione dei permessi a favore dei
soggetti che assistono portatori di handicap in base alla legge n. 104/1992:
ƒ spetta al datore di lavoro il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei
presupposti di legge per la concessione;
ƒ è inoltre possibile cumulare nel corso dello stesso mese i congedi straordinari retribuiti
con i permessi retribuiti relativamente allo stesso disabile poiché il divieto normativo di
cumulo si applica solo nell'ambito delle stesse giornate.
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERNET POINT E PHONE CENTER
INPS
Circolare n. 54 del 30 aprile 2008
Le attività di “Phone center” e “Internet point”, devono essere classificate, ai fini previdenziali
e assistenziali, nel settore terziario con c.s.c. 70708 - codice Ateco 1991: 64.20.0 – codice
Ateco 2002: 64.20.6 – codice Ateco 2007: 61.90.20. I titolari/soci delle imprese che
svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi di “Phone center” e “Internet
point”, devono iscriversi nella gestione commercianti Inps.
GESTIONE SEPARATA E SERVIZIO CIVILE: PRECISAZIONE INPS
INPS
Circolare n. 55 del 30 aprile 2008
A parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato con messaggio n. 4166 del 19
febbraio 2008, l'Inps, a proposito dell'iscrizione e del versamento dei contributi dovuti alla
Gestione separata di cui all'art. 2 c. 26, L. n. 335/95, per i Volontari del Servizio civile, a
seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 77/2002, chiarisce che il relativo onere è posto
interamente a carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile, e pertanto,
sull'importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata
la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore.
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I RUMENI
INPS
Messaggio n. 9744/2008
Fissate le regole previdenziali ed assistenziali per rumeni e bulgari, neo comunitari a partire
dal 1° gennaio 2007. Va seguito il criterio comunitario anti-cumulo e quindi:
ƒ il trattamento di pensione è erogato in Italia o nel paese di origine;
ƒ in caso di simultaneità di più diritti per i propri familiari (assegni, eccetera), l’onere delle
prestazioni spetta allo Stato nel quale il diritto deriva da attività lavorativa, rispetto a quello
in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione;
ƒ il diritto che deriva dalla titolarità della pensione prevale su quello che trae fondamento
dalla semplice residenza;
ƒ per gli assegni familiari del coniuge e dei figli residenti nel paese di origine, occorre
accertare se esiste il diritto agli assegni familiari in base alla legislazione dello stato di
provenienza.
INAIL
CAMPOBASSO E FOGGIA: NUOVE SCADENZE PER I PREMI
INAIL
Nota n. 3821 del 28 aprile 2008
La riscossione dei premi sospesi dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005, a causa degli
eventi sismici del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia, può avvenire in unica
soluzione entro il 20 dicembre 2008 ovvero in n. 304 rate mensili di cui la prima in scadenza
il 20 dicembre 2008.
ALTRI
DESTINAZIONE DEL TFR: NUOVE DIRETTIVE DELLA COVIP
Covip
Delibera del 24 aprile 2008
Integrata la Direttiva 21 marzo 2007 con nuovi chiarimenti sulle scelte di destinazione del
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TFR da parte dei lavoratori che attivino un nuovo rapporto di lavoro e che abbiano già
effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro.
Il datore di lavoro deve chiedere al lavoratore apposita dichiarazione, corredata di relativa
attestazione del datore di lavoro precedente o di altra documentazione comprovante la scelta
a suo tempo effettuata, in cui si attesti le scelte compiute. Copia controfirmata per ricevuta
deve essere rilasciata al lavoratore.
AGIBILITÀ ENPALS PER LE ATTIVITÀ TEATRALI
ENPALS
Circolare n. 8 del 28 aprile 2008
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire nei locali di
proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori
dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S.
n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad
una serie di eventi). Ora e, in conseguenza della abrogazione implicita della normativa di
riferimento, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà più rilasciato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali il nulla osta di agibilità per l'esercizio dell'attività teatrale e/o musicale:
ƒ per compagnia dilettantistica a tempo indeterminato;
ƒ professionistiche a tempo determinato;
ƒ per numeri isolati di arte varia.
Resta comunque fermo l'obbligo di chiedere all'Enpals il certificato di agibilità in base
all'articolo 10 del D.Lgs.Cps. 708/1947.
UN OPUSCOLO DALLA POLIZIA PER ORIENTARE GLI IMMIGRATI
Un orientamento tra le leggi che regolamentano l'immigrazione arriva da un opuscolo
pubblicato dalla Polizia di Stato per fornire informazioni ai cittadini stranieri.
LAVORO E TERRITORIO
TOSCANA: INCENTIVI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Regione Toscana
Decreto n. 873 del 22 febbraio 2008
La Regione Toscana finanzia:
ƒ la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
ƒ l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle
province toscane.
Sono destinatari degli incentivi:
ƒ lavoratori/trici con contratto a tempo determinato;
ƒ lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane.
Sono beneficiarie le imprese che:
ƒ a partire dal 1° gennaio 2008, hanno trasformato il contratto di lavoro a tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione deve essere
avvenuta almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
ƒ che hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici iscritti/e
nelle liste di mobilità delle Province della Toscana.
Si possono presentare domande di contributo fino alla scadenza del 28 novembre 2008.
IN PIEMONTE INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO
Regione Piemonte - Giunta regionale
Delibera n. 28 del 27 marzo 2008
BUR Piemonte n. 14 3 aprile 2008
La Regione Piemonte da seguito alla Legge Regionale 28/93 e successive modificazioni, che
prevede, tra l’altro, di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l'assunzione di
soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato regionale del lavoro mediante l'erogazione
di contributi ad imprese ed Enti pubblici economici e dispone che l'impresa/ente pubblico
economico che inoltra l'istanza di contributo debba redigere un progetto di inserimento
lavorativo in cui siano indicati i processi di professionalizzazione e riqualificazione del
lavoratore. Essa prevede inoltre i criteri di priorità per la ripartizione dei fondi disponibili.
Le istanze di contributo per l'anno 2008 possono essere inoltrate dal 14 aprile 2008 al 31
ottobre 2008.
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L’ABRUZZO FINANZIA LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Regione Abruzzo
Delibera n. 240 del 31 marzo 2008
La Regione Abruzzo concede finanziamenti alle aziende per voucher rivolti agli apprendisti
assunti con contratti di apprendistato professionalizzante. Le attività formative sono
destinate esclusivamente agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 276/2003 da
imprese operanti nel territorio abruzzese. L'assegnazione del voucher è annuale e non
vincola l'Amministrazione regionale al finanziamento delle successive annualità.
Il voucher ha un valore corrispondente al 100% del costo della formazione formale di 120
ore, pari ad euro 1.080,00. Le richieste di finanziamento dei voucher potranno essere inviate
alla Regione Abruzzo fino all'esaurimento dei voucher disponibili.
LA TOSCANA FAVORISCE LA CONCENTRAZIONE TRA ENTI DI FORMAZIONE
Regione Toscana
Decreto n. 1168 del 9 aprile 2008
La Regione Toscana favorisce la concentrazione fra gli organismi di formazione, con lo scopo:
- di rafforzare i soggetti eroganti la formazione sul territorio della Regione Toscana e ridurre
il numero futuro dei nuovi soggetti accreditati;
- di promuovere processi finalizzati a produrre una crescita dimensionale e qualitativa degli
Organismi formativi ed una maggiore solidità e stabilità delle relative strutture e risorse.
Sono ammessi a presentare domanda due o più organismi formativi aventi tutti almeno una
sede formativa/orientativa accreditata in Regione Toscana e che intendano realizzare
processi di concentrazione fra loro, al fine di dare vita ad un Organismo formativo unico.
Le domande dovranno essere presentate entro il 17 giugno 2008.
PUBBLICO IMPIEGO
IN GAZZETTA IL CONTRATTO DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
CCNL dell’11 aprile 2008
G.U. n. 99 del 28.4.2008
E’ in Gazzetta il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del comparto Regioni e autonomie locali, con decorrenza e durata:
ƒ 2006-2009 per la parte normativa;
ƒ 2006-2007 per la parte economica.
GIURISPRUDENZA
SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE IN PEIUS
Corte di Cassazione
Sentenza n. 4510 del 21 febbraio 2008
Nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura si realizza
l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova
disciplina sia meno favorevole ai lavoratori. Il divieto di deroga "in pejus" posto dall'art. 2077
c.c. riguarda infatti esclusivamente il contratto individuale in relazione quello collettivo
LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA
Corte di Cassazione
Sentenza n. 5749 del 3 marzo 2008
Il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza (ex articolo 2 della legge n. 1204
del 1971) opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto,
il licenziamento intimato comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di
effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della
certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1026 del
1976, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il
datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice.
L’AZIENDA NON HA DIRITTO DI ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE DEGLI
ISPETTORI
Consiglio di Stato - IV Sezione
Sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'insussistenza del diritto del datore di lavoro di accedere
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alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva, nel
caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente interessato sia ormai cessato.
Il Consiglio di Stato rileva la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni
possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro,
rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione.
Anche in passato è stato più volte confermata la sottrazione al diritto di accesso della
documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro
affidata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604).
ILLEGITTIMA LA SANZIONE SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PART TIME
Corte di Giustizia Europea
Sentenza n. C-55/07 del 24 aprile 2008
Illegittime le sanzioni derivanti dall'obbligo di inviare alle Direzioni provinciali del Lavoro la
comunicazione (entro 30 giorni dalla stipula) relativa ai contratti a tempo parziale, fissato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 61/2000, abrogato dall'art. 85, comma 2, del decreto
legislativo n. 276/2003. Secondo la Corte, la sanzione a suo tempo prevista (15 euro per
ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo) era contraria all'ordinamento comunitario, in
quanto finalizzata a scoraggiare l'impiego di tali tipologie contrattuali. La sentenza, che è
cogente per l'ordinamento italiano, esplica i propri effetti sulle eventuali ordinanzeingiunzioni ancora "in gestazione" o in corso o sui ricorsi giudiziali pendenti.
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Artigiani e commercianti
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Artigiani e commercianti alla cassa. Scade il prossimo 16 maggio il termine utile per il
pagamento della prima quota dei contributi Inps.
Ricordiamo che:
ƒ i contributi dovuti devono essere calcolati su una base imponibile costituita dalla
totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali e prodotti nello stesso anno cui
la contribuzione si riferisce. Infatti i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito
dell’attività cui si riferisce l’iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa
conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento;
ƒ i contributi sono pagati nell’anno di competenza a titolo di acconto e nell’anno successivo
a titolo di conguaglio.
ƒ l’aliquota contributiva per l’anno 2008 è:
per commercianti
- 20,09% per titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 17,09% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
per artigiani
- 20,00% per titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 17,00% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
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IL LAVORO IN GAZZETTA
Settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2008
G. U. n. 99
del 28 aprile
Agenzia per la
rappresentanza
negoziale delle
pubbliche
amministrazioni
Comunicato
28 aprile 2008
Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni e
autonomie locali, quadriennio normativo 20062009 e biennio economico 2006-2007.
G. U. n. 101
del 30 aprile
Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro."
G. U. n. 101
del 30 aprile
Agenzia per la
rappresentanza
negoziale delle
pubbliche
amministrazioni
Comunicato
30 aprile 2008
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto delle Agenzie fiscali per il
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007.
G. U. n. 102
del 1° maggio
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale
Decreto
12 marzo 2008
Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio nel settore delle
vendemmie.
G. U. n. 102
del 1° maggio
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale
Decreto 9 aprile 2008
Destinazione alle regioni dei fondi per la
concessione del trattamento di integrazione
salariale straordinaria, mobilità e disoccupazione
speciale, per l'anno 2008.
G. U. n. 102
del 1° maggio
Ministero dei trasporti
Decreto
20 marzo 2008
Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante
«Rilascio della carta di qualificazione del
conducente».
G. U. n. 102
del 1° maggio
S.O. n. 111
Conferenza Unificata
Provvedimento
28 febbraio 2008
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, le Province, i Comuni e le Comunità
montane, per la definizione degli standard minimi
delle competenze tecnico-professionali relativi alle
figure professionali di riferimento nel settore
«Servizi assicurativi e finanziari». (Repertorio atti
n. 32/CU del 28 febbraio 2008). Accordo ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
G. U. n. 103
del 3 maggio
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale
Decreto 2 aprile 2008
Ripartizione delle risorse per il finanziamento delle
attività
di
formazione
nell'esercizio
dell'apprendistato, tra le regioni e le province
autonome di Bolzano e Trento, per l'annualità
2007.
9
R
assegna settimanale
Bm-Othala
da Venerdì 25 aprile a Venerdì 2 maggio 2008
Venerdì 25 aprile
I fondi trovano la portabilità
Con la firma di Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza è stato siglato
l’accordo che definisce i criteri procedurali di quel concetto di portabilità della posizione
previdenziale, messa a punto dalla riforma Maroni. Diventa dunque operativa la libertà del
lavoratore aderente a una forma previdenziale di trasferire, dopo due anni di permanenza, ad
un altro fondo pensione o Pip il proprio montante pregresso. Il trasferimento delle posizioni
deve avvenire non oltre sei mesi dalla richiesta, il nuovo fondo si farà carico di tutti gli
adempimenti. Cedente e cessionario hanno 45 giorni di tempo ciascuno, salvo interruzioni,
per le verifiche di rito. Al fine di rendersi trasparenti rispetto alle best practice le forme
pensionistiche che adotteranno le linee guida sono chiamate a evidenziare la circostanza sul
proprio sito internet con una nota, una sorta di bollino.
Marco Lo Conte, in Il Sole 24 Ore, pag. 25
Sanzioni illegittime sul tempo parziale
Con la sentenza C-55/07 di ieri, la Corte di giustizia europea dichiara illegittime le sanzioni
imposte alle aziende italiane che non hanno rispettato l’obbligo di comunicare all’Ispettorato
del lavoro le assunzioni a tempo parziale. La Corte prende di mira l’articolo 2 del Dlgs n.
61/2000 arrivando a definire il dovere di notifica un ostacolo burocratico, un deterrente per
le aziende dall’effettuare contratti a tempo parziale da entrare in contrasto con la direttiva n.
97/81 che impone di agevolarne lo sviluppo attraverso l’eliminazione di tutti gli ostacoli.
Patrizia Maciocchi, in Il Sole 24 Ore, pag. 25
L’Ici aggiorna le dichiarazioni
Con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del 23 aprile sono
state recepite le modifiche alla normativa Ici con la definizione del nuovo modello e delle
nuove istruzioni. Soppresso parzialmente l’obbligo di dichiarazione Ici dall’articolo 37, comma
53 del decreto legge n. 223/2006 resta però l’obbligo per ottenere le riduzioni d’imposta (per
fabbricati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati e dei terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli) e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall’articolo 3 bis del decreto legislativo 463/07. Vanno dichiarate le modifiche che
hanno interessato titolarità del possesso, struttura o destinazione del bene.
Sergio Trovato, in Il Sole 24 Ore, pag. 26
Ici 2007, dichiarazioni per pochi
Dall’anno 2007 addio all’obbligo della dichiarazione Ici. Solo in alcuni rari casi rimarrà
l’obbligo citato. In base a quanto previsto dal decreto pubblicato in data 23 aprile 2007, con
il quale è stato approvato il nuovo modello, l’obbligo permane solo nei casi in cui: le
modificazioni relative ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, attengono a
riduzioni d’imposta; le modificazioni non possono essere immediatamente acquisite da parte
dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Diana Nocito, in Italia Oggi, pag. 35
10
Inail, nuova gestione crediti
L’Inail è intervenuta con un’apposita circolare del 3 aprile 2008, in merito alle rateazioni dei
crediti iscritti a ruolo dal 29 febbraio 2008. Dallo scorso mese di febbraio, infatti, per i crediti
iscritti a ruolo la richiesta di rateazione va presentata direttamente presso gli uffici del
concessionario della riscossione Equitalia Spa, mentre prima le istanze di rateazione veniva
richieste e concesse dall’Agenzia delle entrate per quanto concerneva i crediti tributari iscritti
a ruolo e dall’Inps, Inail, eccetera per quanto concerneva i crediti previdenziali ed
assicurativi. Le istanze di dilazioni dovranno riguardare tutti i debiti dei contribuenti iscritti a
ruolo potranno prevedere un piano di ammortamento fino a settantadue mesi e potranno
essere presentate anche nel caso in cui sia stata avviata una procedura esecutiva. Nel caso
gli importi da rateizzare saranno superiori a 5 mila euro sarà necessario fornire idonea
garanzia.
in Italia Oggi, pag. 43
Sabato 26 aprile
Sostituti chiamati alla prova Tfr
Deluse le attese generate dalle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2008 che
prevedevano la riduzione della tassazione sui Tfr con diritto alla percezione a partire dal 1°
aprile 2008. Il decreto del 20 marzo 2008 per ridurre l’imposta su Tfr e indennità equipollenti
ha introdotto una detrazione di importo comunque non superiore a 70 euro per i redditi
inferiori ai 30mila euro. Sconto abbastanza esiguo dovuto allo stanziamento limitato ma
anche complesso meccanismo di calcolo e attribuzione. A farne le spese sembra sarà il
sostituto che dovrà non solo determinare l’importo ma anche ricordarsi di acquisire dal
lavoratore una dichiarazione con la quale attesta di non aver già fruito della detrazione nel
corso di un precedente rapporto di lavoro cessato nello stesso anno.
Barbara Massara, in Il Sole 24 Ore, pag. 31
Assegni post datati a rischio di incasso
Dal prossimo trenta aprile entrerà in vigore il decreto legislativo n. 231/2007 in materia di
trasferibilità degli assegni. In base alle nuove disposizioni, gli assegni che recheranno una
data successiva al 29 aprile e che abbiano subito delle girate rischiano di non poter essere
incassati. Bisogna però fare delle opportune precisazioni. Gli assegni senza clausola di
intrasferibilità di importo pari o superiore a 5 mila euro con data successiva al 29 aprile, non
saranno pagabili se hanno subito girate; gli assegni di importo inferiore a 5 mila euro, con
data successiva al 29 aprile, non saranno pagabili se hanno subito girate prive di codice
fiscale; infine gli assegni senza clausola di intrasferibilità di importo pari o superiore a 5 mila
euro con data successiva al 29 aprile, ma intestati al beneficiario, saranno pagabili se non
hanno subito girate, ma saranno assoggettati a sanzioni.
L.De Angelis, Christina Feriozzi, in Italia Oggi, pag. 31
Disabili, rincaro ai nuovi esoneri
Con nota 7638/2008, il Ministero del Lavoro rispondendo ad un quesito di Confindustria,
spiega o meglio precisa, che, il rincaro contributivo da 12,92 a 30,64 euro giornalieri per
disabile non occupato, non si applica ai datori di lavoro che erano stati già autorizzati
all’esonero parziale, ma lo stesso riguarderà esclusivamente quelli che hanno fatto o faranno
richiesta di autorizzazione a partire dal 19 febbraio 2008 esattamente la data in cui è entrato
in vigore il provvedimento che ha aggiornato gli aumenti contributi citati. Il Ministero ha
inteso inoltre precisare con apposita nota che per l’individuazione del “datore di lavoro” e del
“cantiere” si deve fare riferimento all’Allegato I del decreto legislativo n. 494/1996.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 36
Lunedì 28 aprile
Aziende, appello co.co.pro
Il Ministero del Lavoro con la circolare 8/2008 e l’Inps con la circolare n. 49/2008 hanno
fornito chiarimenti sulle nuove opportunità di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e
continuative. L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito: 1) ai datori di lavoro
che hanno in corso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche con modalità a
progetto; 2) ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali, concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, purché non definitivi. I
rapporti di collaborazione interrotti prima della sottoscrizione del verbale di accordo sindacale
sono esclusi dalla stabilizzazione mentre, sempre in caso di contenzioso, la stabilizzazione
riguarda le posizioni di tutti i lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni dei
lavoratori il cui rapporto è stato oggetto di accertamento ispettivo.
Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 39
11
Giro di vite su libri e buste paga
Con la lettera circolare n. 5407 del 18 aprile 2008 il Ministero del Lavoro ha fornito
importanti chiarimenti sui criteri che, in fase di accertamento degli illeciti, il personale
ispettivo deve osservare specificando che le sanzioni relative alle registrazioni sui libri
obbligatori vanno moltiplicate per il numero di lavoratori interessati. Fino ad oggi era
opinione abbastanza diffusa il fatto di poter ricondurre le diverse violazioni che venivano
accertate ad un’unica condotta illecita posta in essere dal datore di lavoro, con la
conseguenza che la sanzione era unica. Tutto ciò non sarà più concesso con la conseguenza
che questa diversa interpretazione porterà a moltiplicare la sanzione per il numero
complessivo delle condotte illecite contestate a carico dei trasgressori.
Vitantonio Lippolis, in Italia Oggi, pag. 8
Martedì 29 aprile
Il compenso per il Cda non è soggetto a Irap
La Commissione provinciale di Ancona, con la sentenza n. 63/1/2008, depositata il 3 aprile
2008, ha consegnato la vittoria ad un professionista privo di organizzazione in merito
all’ormai annosa questione dell’assoggettabilità all’Irap. Secondo la Commissione il compenso
incassato dal commercialista per aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di
società è esente da Irap. L’agenzia si era opposta alla richiesta di rimborso avanzata dal
commercialista che riteneva di aver indebitamente pagato l’Irap sostenendo che l’attività di
amministratore è riconducibile all’attività professionale del commercialista e che era carente
la prova che per l’attività il commercialista non si fosse avvalso della propria organizzazione
di studio. Secondo la commissione, invece, l’attività di consigliere di amministrazione fa
riferimento a un lavoro puramente personale nell’ambito del quale sono utilizzate solo ed
esclusivamente le capacità professionali e intellettuali proprie del singolo.
G.P. Ranocchi – G. Valcarenghi, in Il Sole 24 Ore, pag. 31
L’indennità di recesso è esclusa dall’Irpef
L’interpello rivolto alle Entrate dal titolare di un’impresa familiare è stata l’occasione per
l’Agenzia di chiarire, con la risoluzione 176/E di ieri, che sono escluse dall’Irpef le somme
percepite in caso di recesso del collaboratore dell’impresa familiare, trattasi, infatti, di
importi che non rientrano in alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir. Attraverso
l’interpello il titolare di un’impresa familiare intendeva conoscere il trattamento fiscale da
riservare all’importo erogato al coniuge-collaboratore in sede di recesso dall’impresa.
Secondo la risoluzione la somma pagata non costituisce onere inerente l’attività dell’impresa
e non può essere dedotta dal reddito del titolare secondo l’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Luca Gaiani, in Il Sole 24 Ore, pag. 31
Sulla sicurezza lavoro si riapre il confronto
Riparte il confronto sul tema della sicurezza. Il provvedimento varato il 1° aprile scorso da
uno degli ultimi Consigli dei Ministri del Governo uscente torna nuovamente al centro
dell’agenda politica. I sindacati sono convinti che non è necessario rimettere mano al decreto
come ha precisato il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani. Della necessità di
apportare modifiche è invece convinto Maurizio Sacconi che ritiene diverso l’approccio
promosso dall’organizzazione internazionale del lavoro basato sulla promozione della
prevenzione e non, invece, come fa il decreto esasperando gli adempimenti. Anche il nuovo
presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, la scorsa settimana ha espresso la propria
contrarietà alle misure del Governo Prodi troppo sbilanciate sul profilo sanzionatorio.
Marco Bellinazzo, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Sui riscatti coefficienti più cari
Il riscatto del corso di laurea e dei titoli equiparati risulta agevolato dalla nuova normativa sul
Welfare: ad esempio il periodo di versamento è stato allungato da cinque a dieci anni senza
alcun aggravio di interessi. L’agevolazione riguarda, però, solo le domande presentate dal
2008, chi infatti ha inviato l’istanza negli anni passati è vincolato al ritiro della pratica e a
una nuova richiesta agli enti previdenziali. I vantaggi, però, non sono automatici visto che
bisogna confrontarsi con un onere più pesante che sconta l’innalzamento dell’età e
probabilmente anche un reddito maggiore. Per i laureati entro il 1995, tra l’altro, sono anche
rincarati i coefficienti per il calcolo della riserva matematica.
S. D’Onofrio – A. Tangorra, in Il Sole 24 Ore, pag. 33
Assegni, al via l’archivio telematico
Firmato ieri il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle norme
sull’antiriciclaggio.
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Dal 30 aprile, infatti, prendono il via le nuove modalità di trasmissione telematica dei dati
identificativi dei cittadini a cui sono stati rilasciati o che abbiano incassato assegni trasferibili.
Utilizzando la posta elettronica certificata, banche e poste avranno 30 giorni di tempo dal
ricevimento della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate e della guardia di finanza per
comunicare i dati che riguarderanno nome e codice fiscale di coloro a cui siano stati rilasciati
o che abbiano presentato all’incasso assegni bancari o postali in forma libera o che ne
abbiano chiesto il rilascio.
Cristina Bartelli, in Italia Oggi, pag. 37
Azienda ceduta, i crediti fiscali no
Con la sentenza n. 9961 del 16 aprile 2008 la Cassazione ha posto un limite alla
trasmissibilità dei crediti fiscali. Secondo la Suprema Corte, infatti, un privato non può
cedere, insieme all’azienda, una detrazione Iva a chi ha comprato l’attività essendo del tutto
estranea al sistema applicativo dell’Imposta sul valore aggiunto la possibilità che i crediti Iva
di un contribuente possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per
l’anno successivo, a un contribuente diverso. La questione era nata dalla cessione di
un’azienda avvenuta con scrittura privata e inserendo nel complesso dei beni anche un
credito Iva vantato dalla venditrice. L’acquirente, aveva detratto il credito dalle imposte del
primo anno ma l’ufficio Iva di Mantova disconoscendo la detraibilità dell’imposta aveva
effettuato una rettifica.
Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 39
Artigiani e commercianti alla cassa
Artigiani e commercianti alla cassa, scade infatti il prossimo 16 maggio il termine utile per il
pagamento della prima quota dei contributi Inps. I contributi dovuti devono essere calcolati
su una base imponibile costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali e
prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce. Infatti i contributi previdenziali
sono dovuti non solo sul reddito dell’attività cui si riferisce l’iscrizione ma anche su tutti gli
altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento. I
contributi vengono pagati nell’anno di competenza a titolo di acconto e nell’anno successivo a
titolo di conguaglio. L’aliquota contributiva dei commercianti ha raggiunto quota 20,09%
mentre quella degli artigiani è salita definitivamente al 20%.
Domenico Comegna, in Italia Oggi, pag. 41
Mercoledì 30 aprile
Il contenzioso amministrativo non ferma il Durc
Il Ministro del Lavoro, con la circolare n. 5/2008 ha dato le prime istruzioni applicative sul
Durc in seguito all’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007. La regolarità
contributiva va sempre rilasciata in pendenza di contenzioso amministrativo e fino alla
definizione dello stesso. Il Durc è rilasciato anche in presenza di crediti iscritti a ruolo per i
quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso
amministrativo o giudiziario. Non solo. In merito ai crediti non ancora iscritti a ruolo ed in
pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata fino alla
decisione che respinge il ricorso.
Arturo Rossi, in Il Sole 24 Ore, pag. 33
Conto alla rovescia sulla sicurezza
Previsto per il 29 giugno il primo appuntamento per le imprese che saranno chiamate a
rivalutare i rischi. Da questa data, infatti, entrano in vigore le nuove norme sulla valutazione
dei rischi che obbligano le imprese a rivedere il documento sulla prevenzione. Già da oggi,
però, per espressa previsione dell’articolo 63 entrano in vigore le disposizioni sulla protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 42
Tfr in azienda, vale la prima scelta
La Covip in una delibera del 24 aprile fornisce chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr
da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. In base a quanto precisato
nella delibera, non deve essere ripetuta dal lavoratore la scelta di mantenere il Tfr e di non
destinarlo alla previdenza integrativa, in caso di cambio di lavoro. Continua, in queste
situazioni, infatti, a valere la precedente scelta fino a una esplicita revoca. Il lavoratore che,
invece, a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro abbia riscattato integralmente la
propria posizione costituita presso un fondo pensione dovrà ripetere la scelta nel consueto
termine dei 6 mesi.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 43
13
Giovedì 1° maggio
Assegni, la girata vuole anche il codice fiscale
Sono scattate dal 30 aprile le nuove regole per gli assegni. Da questa data, infatti, sarà
possibile apporre la girata solo ed esclusivamente su assegni di importo inferiore a 5.000
euro in considerazione del fatto che gli assegni liberi sono consentiti solo sotto questa soglia.
Gli assegni che eccedono questo limite devono essere emessi “non trasferibili”. Al momento
del ritiro del carnet, per ogni singolo assegno da emettere in forma libera, è necessario
pagare l’imposta di bollo di 1,50 euro. La clausola di non trasferibilità, oltre la soglia dei
5.000,00 euro, è obbligatoria anche per gli assegni di cui si è in possesso al 30 aprile, non è
invece richiesto il pagamento dell’imposta di bollo. Per la compilazione degli assegni è
obbligatorio oltre al nome del girante anche il codice fiscale. L’assegno emesso all’ordine del
traente non potrà più essere incassato da soggetto diverso.
B. Santacroce – I. Volo, in Il Sole 24 Ore, pag. 28
Nel modello Unico fa fede il precedente codice attività
I problemi derivanti dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche, Ateco 2007,
trovano spazio nelle istruzioni generali ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore. I nuovi codici, nella maggioranza dei casi, non apportano modifiche allo
studio da applicare, potrebbe comunque accadere: 1) con la nuova classificazione si è
soggetti a studio (o a parametri) mentre non lo si era prima o viceversa; 2) la nuova
classificazione modifica lo studio di riferimento; 3) prima si era soggetti a parametri mentre
con la nuova classificazione si è soggetti a studio di settore o viceversa. In tutte queste
ipotesi l’Agenzia ha ribadito che il contribuente è tenuto ad applicare la disciplina in vigore
prima della nuova classificazione.
Giorgio Gavelli, in Il Sole 24 Ore, pag. 28
Licenziamenti a maglie larghe
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 18 aprile 2008 ha ribadito un orientamento
prevalente secondo cui il datore che intende apporre un termine di durata al contratto, nella
lettera di assunzione deve indicare con il maggiore dettaglio possibile la ragione specifica
riconducibile alle fattispecie richiamate dalla legge, che nel senso di specie giustifica
l’apposizione del termine. L’omessa indicazione di queste ragioni determinano un’automatica
conversione del contratto in tempo indeterminato. Il Tribunale, però non si è fermato qui,
sostenendo che la trasformazione del contratto non vieta, successivamente, la risoluzione
dello stesso per giusta causa come la riorganizzazione aziendale e quindi la chiusura di
alcune filiali in perdita e l’apertura di nuove in altre zone.
Gabriele Fava, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Assegni familiari senza il cumulo
Per i rumeni che lavorano in Italia, l’Inps con il messaggio 9744/2008 ha fissato le regole
assistenziali e previdenziali. La regolamentazione comunitaria per le prestazioni familiari a
cui hanno diritto i rumeni si applica dal 1° gennaio 2007. I lavoratori cittadini-Ue o
percepiscono la pensione dello Stato italiano o quella del Paese di origine. In caso di più
diritti simultanei per gli stessi familiari a carico, l’onere della prestazione spetta allo Stato il
cui diritto derivi da attività lavorativa rispetto a quello in cui derivi dalla titolarità di una
pensione. L’Inps precisa inoltre che il diritto che deriva dal fatto di essere titolare di una
pensione prevale su quello relativo alla semplice residenza.
Arturo Rossi, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Revisione in autsourcing
La bozza del Decreto legislativo di recepimento dell’Ottava direttiva, resa nota dal Ministero
dell’economia, contiene importanti novità: il collegio sindacale sarà escluso dal controllo sui
conti; il controllore dei conti delle imprese dovrà essere un soggetto, professionista o
impresa, purché esterno; l’obbligo di revisione potrà essere escluso non solo per le Srl che
rientrano nei limiti del bilancio abbreviato, ma anche per le Spa che non abbiano superato i
limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Inoltre, sarà previsto il mutuo
riconoscimento per consentire l’iscrizione di quanti risultano già abilitati in altri stati membri
dell’Unione europea. Si avrà un unico registro dei revisori e albo Consob.
Cristina Bartelli, in Italia Oggi, pag. 33.
Aiuti di stato, sospensione limitata
Con la circolare 42/E l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire una serie di situazioni
legate agli aiuti di stato, ai sensi del nuovo art. 47-bis, dlgs 546/1992, introdotto dal comma
14
1 dell’art. 2 del dl 59/2008. Al fine di ottenere un recupero immediato ed effettivo di quanto
erogato illegittimamente le nuove disposizioni hanno reso più rigidi e stringenti i presupposti
per ottenere la sospensione dell’atto di recupero degli aiuti statali.
Fabrizio G. Poggiani, , in Italia Oggi, 1/05/2008, pag. 36
Permessi più facili per i disabili
Con la circolare Inps n. 53/2008, l’istituto di previdenza fornisce ulteriori dettagli
sull’attuazione della legge n. 104/1992 provvedendo a un significativo snellimento delle
procedure. Fa capo al datore di lavoro la verifica del diritto ai permessi nei confronti dei
soggetti portatori di handicap. L’Inps, non potendo e non dovendo interferire nella
concessione dei permessi, interviene solo per accertare la correttezza dell’erogazione
economica e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito.
Incombe, dunque, sul datore di lavoro il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei
presupposti di legge per la concessione dei permessi. Al fine di ridurre gli oneri dell’utenza
per la fruizione dei benefici non sarà più apposto il limite temporale di validità ai nuovi
permessi, anche perché il richiedente dei permessi, già nella compilazione della domanda si
impegna a comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni delle situazioni autocertificati nella
richiesta.
Gigi Leonardi, in Italia Oggi, pag. 38
15
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Coollllooccaam
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STEFANIA ALTIERI
C
ollocamento obbligatorio
ed esclusioni per il settore edile
ARGOMENTO - La Legge n. 247 del 24 dicembre
2007 (attuazione del protocollo Welfare) ha
modificato l’articolo 5, comma 2 della Legge n.
68 del 12 marzo 1999 concernente il
collocamento obbligatorio, prevedendo un
parziale esonero per le imprese edili
dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili.
NOVITÀ - Il Ministero del Lavoro ha chiarito
quali sono i datori di lavoro che possono
beneficiare dell’esclusione dalla base di
computo dei lavoratori addetti ai cantieri
ed al trasporto del settore edile, ai sensi
dell’articolo 1, comma 53 della Legge n.
247/2007. Sono i datori di lavoro:
• che svolgono, nell’ambito dei cantieri edili, le attività individuate nell’allegato I del decreto
legislativo n. 494/1996,
• iscritti in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 c.c.,
• inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile.
RIFERIMENTI - • Ministero del Lavoro, nota prot. n. 12/III/7167 del 2 aprile 2008
•
Direzione generale del mercato del lavoro, nota prot. n. 13/III/002256 del 29 gennaio 2008
e n. 13/11/2648 del 4 febbraio 20 • Articolo 1, comma 53 della legge n. 247 del 24 dicembre
2007 • Articolo 5, comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 • Articolo 2, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 494/1996.
Il contesto normativo
La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, in attuazione del protocollo Welfare, ha modificato
l’articolo 5, comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 concernente il collocamento
obbligatorio, prevedendo un parziale esonero per le imprese edili dall’obbligo di assunzione di
soggetti disabili. In particolare l’articolo 1, comma 53 della Legge n. 247/2007 ha previsto
che
a decorrere dal 1° gennaio 2008
i datori di lavoro del settore edile
per il “personale di cantiere” e per gli “addetti al trasporto di settore”,
non sono tenuti all’obbligo di occupare lavoratori disabili.
16
Pertanto, dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro appartenenti al settore edile devono
inviare il prospetto informativo del personale complessivamente occupato, effettuando le
esclusioni relativamente al “personale di cantiere” ed agli “addetti al trasporto del
settore”, ai fini della determinazione della base di computo su cui calcolare gli obblighi
previsti dalla Legge n. 68/1999.
La Direzione generale del mercato del lavoro è intervenuta, con nota prot. n. 13/III/002256
del 29 gennaio 2008 e n. 13/11/2648 del 4 febbraio 2008, per fornire chiarimenti in merito
alle esclusioni per il settore edile previste dalla Legge n. 247/2007.
Ora, con la nota in commento, il Ministero interviene ancora una volta e:
ƒ individua i datori di lavoro, appartenenti al settore edile, che possono beneficiare
dell’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere e degli addetti al trasporto di
settore,
ƒ fornisce la definizione di “cantiere”.
Datori di lavoro interessati
Il Ministero ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione della norma di cui
all’articolo 1, comma 53 della Legge n. 247/2007, i datori di lavoro che:
ƒ svolgono, nell’ambito dei cantieri edili, attività individuate nell’allegato I del D.Lgs n.
494 del 14 agosto 1996;
ƒ risultano iscritti in qualità di impresa edile nel registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile;
• sono inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali come impresa edile.
Poiché solo l’atto di iscrizione nel registro delle imprese ha valore di pubblicità legale, il
datore di lavoro può dimostrare l’appartenenza al settore edile, ai fini dell’esclusione dalla
base di computo del personale di cantiere e degli addetti al trasporto di settore, solamente se
risulta iscritto in qualità di impresa edile nel registro delle imprese.
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
Nell’Allegato I al D.Lgs n. 494/1996 rientrano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile:
ƒ lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro;
ƒ scavi montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile.
Definizione di cantiere
Per definire il cantiere, il Ministero fa riferimento e quindi rinvia alle disposizioni dell’articolo
2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 494/1996, nel quale viene precisato che per
cantiere si intende “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco è riportato all’allegato I”.
17
PPrreevviiddeennzziiaallee
STEFANIA ALTIERI
L
icenziamento durante il periodo di gravidanza
Il divieto di licenziamento durante il periodo di gravidanza (ex articolo 2 della legge n. 1204
del 1971) opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto,
il licenziamento intimato comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di
effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della
certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1026 del
1976, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il
datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice.
Riferimenti
Corte di Cassazione
Sentenza n. 5749 del 3 marzo 2008
Il caso
Una lavoratrice aveva proposto ricorso avanti al Tribunale per ottenere la nullità del
licenziamento intimatole durante il periodo di gravidanza e quindi la conseguente condanna
della stessa al risarcimento dei danni corrispondenti alle retribuzioni maturate dalla data del
licenziamento a quella del compimento del primo anno di età del bambino.
La lavoratrice non aveva informato la datrice di lavoro dello stato di gravidanza.
La posizione del tribunale
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
La Corte di Appello
La società ricorreva in appello sostenendo l'infondatezza della domanda risarcitoria
presentata dalla lavoratrice e argomentando a propria difesa che la lavoratrice non aveva
mai presentato alcuna certificazione medica attestante il suo stato di gravidanza - né prima
né dopo il parto (cosa peraltro prevista dall'articolo 4 del D. P. R. n. 1026 del 1976).
Basandosi su questo rilievo la Corte d'Appello:
ƒ conferma la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice in quanto tutelato dalla
presunzione legale;
ƒ esclude comunque il diritto della stessa a percepire la retribuzione medio tepore
maturata.
La Corte di Cassazione
Avverso tale decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso avanti alla Suprema Corte,
sostenendo, quale vizio di motivazione della sentenza impugnata, il proprio diritto a
percepire almeno il pagamento della retribuzione dal giorno della notifica del ricorso a quello
del compimento del primo anno di età del bambino.
Questo in quanto essa aveva fatto pervenire alla società il proprio certificato di gravidanza al
momento della notifica del ricorso di primo grado, allegando tale certificazione all'atto
introduttivo del giudizio.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, ribadendo il consolidato
orientamento in materia, in base al quale il divieto di licenziamento di cui all'articolo 2 della
legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza - quindi
indipendentemente dalla consapevolezza che ne possa avere il datore di lavoro - ed una sua
eventuale violazione comporta in favore della lavoratrice il pagamento delle retribuzioni
maturate a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di
gravidanza.
A parere della Suprema Corte i Giudici di secondo grado avrebbero dovuto riconoscere il
diritto al risarcimento del danno della lavoratrice quantomeno nella misura rapportata alla
retribuzione alla stessa spettante dal giorno della notifica del ricorso di primo grado a quello
del compimento del primo anno di età del bambino
18
PAOLO MARCHIORI
T
rattamento fiscale
dei rimborsi chilometrici ai dipendenti
QUESITO - Si chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare ai fini Irpef ai
rimborsi percepiti a titolo di indennità chilometrica dai dipendenti che,
frequentemente utilizzano l’autovettura per spostamenti in ambito comunale per motivi di
lavoro
RIFERIMENTI: • Articolo 51, comma 5 del Tuir • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 232/E
del 16 luglio 2002
NORMATIVO - L’erogazione delle indennità e dei rimborsi spese ai dipendenti è
regolata dall’articolo 51, comma 5 del Tuir, che ne prevede l’esenzione a specifiche
condizioni.
La prima fondamentale distinzione riguarda il luogo in cui il dipendente è inviato in
trasferta rispetto alla sede di lavoro pattuita al momento dell’assunzione. In particolare va
verificato se la trasferta è effettuata all’interno o fuori dal comune della sede dei lavori.
Trasferte effettuate nell’ambito del comune
CONTESTO
Articolo 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR
"Le indennità o rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito
del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito".
Le indennità ed i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per le trasferte
nell’ambito del Comune in cui si trova la sede di lavoro sono imponibili in capo al
dipendente stesso con la sola eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto provate a
mezzo di documenti rilasciati dal vettore (quali, per esempio, i biglietti dei mezzi pubblici
o le ricevute fiscali dei taxi), purché dalla documentazione dell’impresa risulti il giorno in
cui il dipendente ha svolto la propria attività fuori sede.
RISPOSTA - Nel caso in esame, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 51 comma 5, ultimo
periodo del TUIR, i rimborsi spese oggetto del quesito concorrono alla formazione
della base imponibile IRPEF, in quanto le trasferte in relazione alle quali sono erogati i
rimborsi spese si realizzano nell’ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di
lavoro e non si presenta l’ipotesi di spese di trasporto comprovate da un documento
rilasciato dal vettore, che consentirebbe l’esclusione del rimborso dal concorso al reddito
imponibile.
19
PPrreevviiddeennzziiaallee
ROMINA DE BELLIS
S
alari medi e convenzionali per il 2008
NOVITÀ - L’INPS ha pubblicato i salari medi e convenzionali valevoli per l’anno 2008
ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e TBC nonché altri
importi relativi ad altre prestazioni erogate dall’Istituto. I soggetti interessati all’intervento
dell’Istituto sono:
ƒ i lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970;
ƒ i lavoratori agricoli a tempo determinato;
ƒ compartecipanti familiari e piccoli coloni;
ƒ le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
ƒ le lavoratrici commercianti, artigiane e imprenditrici agricole professionali.
RIFERIMENTI: • Circolare INPS n. 48 del 9 aprile 2008 • Decreto legislativo n. 423/2001 •
D.P.R. n. 602/1970 • Decreto Legge n. 2/2006 • Decreto direttoriale del 9 luglio 2007 •
Articolo 28 del DPR n. 488/68 • Articolo 1, comma 79 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247
• Articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001 • Articolo 42, comma 5 del
decreto legislativo n. 151/2001.
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto
Come si ricorderà, il D.Lgs n. 423/2001 aveva introdotto un processo di riforma della
disciplina delle società e enti cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, con lo scopo di
equiparare gradualmente la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori
delle cooperative a quella degli altri lavoratori dipendenti.
La fase di progressivo innalzamento della retribuzione imponibile, è iniziata dal 1° gennaio
2003 si è conclusa nell’anno 2006.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini
della liquidazione delle prestazioni in esame deve essere determinata secondo le norme
previste per la generalità dei lavoratori.
Ne consegue che per l’anno 2008, in relazione agli eventi indennizzabili dal 1° febbraio la
retribuzione giornaliera utile ai fini dei trattamenti economici previdenziali in oggetto non può
essere inferiore al minimale giornaliero pari a euro 42,14.
Fanno eccezione unicamente gli eventi iniziati nel mese di gennaio 2008 e indennizzati con la
retribuzione dello stesso mese.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Sappiamo che il “DL Agricoltura” n. 2/2006 aveva previsto che, dal 1° gennaio 2006, la
retribuzione effettivamente corrisposta per legge o contratto collettivo deve essere assunta
come unica base di calcolo dei contributi e delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
Per l’anno 2008, la retribuzione giornaliera utile ai fini dei trattamenti economici
previdenziali non può essere inferiore al minimale giornaliero pari a euro 37,49.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato valide per l’anno
2007 ai fini previdenziali sono state determinate dal Ministero del Lavoro con Decreto
direttoriale del 9 luglio 2007.
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di
maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), l’INPS ricorda che dette
retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni
per i quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi
convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti
dall’articolo 28 del DPR n. 488/68. I salari applicabili per il 2008 saranno comunicati
successivamente dall’Istituto; in via temporanea e salvo conguaglio, si utilizzano i salari
applicati per l’anno 2007.
20
Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e
familiari (maternità)
Le retribuzioni orarie convenzionali, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità
che hanno inizio nell’anno 2008 (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro)
sono le seguenti:
ƒ euro 6,16, per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,95;
ƒ euro 6,95, per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,95 e fino a euro 8,48;
ƒ euro 8,48, per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,48;
ƒ euro 4,48, per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome (maternità)
L’indennità, che deve essere calcolata utilizzando gli importi riportati nella tabella che segue,
riguarda:
ƒ i due mesi precedenti la data del parto;
ƒ i tre mesi successivi alla stessa data;
ƒ l’indennità per congedo parentale:
ƒ l’indennità per interruzione della gravidanza.
DESTINATARI
Coltivatrici
dirette,
colone, mezzadre,
imprenditrici agricole
a titolo principale
IMPORTI
36, 86
Artigiane
37, 52
Commercianti
32, 88
CONDIZIONI
Nascite avvenute nel
2008,
anche
se
il
periodo
indennizzabile
ha avuto inizio nel 2007.
Eventi per i quali il
periodo
indennizzabile
ha inizio nel 2008.
Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
In considerazione del fatto che per questi soggetti l’erogazione delle prestazioni di malattia e
maternità è strettamente collegata alla contribuzione versata, calcolata sul minimale di
reddito che, per l’anno 2008, è fissato nella misura di euro 13.819,00, l’accreditamento di
tutti i contributi mensili relativi all’anno stesso si realizza in presenza di un contributo
mensile pari a euro 284,67.
Condizione necessaria per poter beneficiare delle prestazioni in esame è che, nell’anno solare
che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a
contribuzione non superi il 70 per cento del massimale contributivo valido per lo stesso
anno. In tal senso l’istituto precisa che il limite di reddito per l’anno 2008 per poter
beneficiare della prestazione è pari a euro 61.030,90 (corrispondente al 70 per cento del
massimale 2007).
Collaboratori coordinati
collaboratori occasionali
Indennità di maternità
e
continuativi,
anche
a
progetto
e
Ricordiamo che la misura dell’indennità di malattia è pari al 50 per cento dell’importo
previsto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.
L’indennità è determinata applicando le percentuali del 4%, 6% e 8% a seconda delle
mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento e assumendo a
riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per
l’anno di inizio della malattia.
Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2008 (massimale contributivo pari a euro
88.669,00), l’indennità sarà calcolata su un importo pari a euro 242,93 (euro 88.669,00 :
365) e risulta pari a:
ƒ euro 9,72 (4 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a
4 mensilità di contribuzione;
ƒ euro 14,58 (6 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a
8 mensilità di contribuzione;
21
ƒ
euro 19,43 (8 per cento), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a
12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
L’indennità in questione è calcolata, con percentuali diverse (8% - 12% - 16%), a seconda
della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero.
Per le degenze iniziate nell’anno 2008, l’indennità è determinata su detto importo pari a
euro 242,93 ed è pari a:
ƒ euro 19,43, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
ƒ euro 29,15, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
ƒ euro 38,87, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Assegni di maternità dello stato concessi dall’INPS
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, corrisposto per le nascite avvenute nel 2008,
per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto
nel 2008, è pari a euro 1.843,90.
Limiti di reddito per l’indennizzo del congedo parentale
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale (ex articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo n. 151/2001) del genitore che, nel 2008, chiede periodi di congedo parentale
ulteriori rispetto ai 6 mesi di norma indennizzati dall’INPS entro i 3 anni di vita del
bambino si prende a riferimento il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento
minimo pensionistico pari, per il 2008, a euro 5.760,56. Il lavoratore in queste circostanze
ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a 2,5 volte
l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2008 il valore provvisorio di tale
importo è pari a euro 14.401,40 (= 5.760,56 x 2,5). L’INPS fa riserva di comunicare il
valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2008, qualora lo stesso dovesse risultare
diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Periodi di congedo in favore dei familiari di portatori di handicap
Il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42,
comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 (congedo straordinario di due anni per i familiari di portatori
di handicap), pari a euro 36.151,98 per il 2001, e rivalutato annualmente, a partire dal 2002,
sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
Di seguito proponiamo, per l’anno 2008, il tetto massimo complessivo dell’indennità per
congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità
economica, annuale e giornaliera (calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del
33% FPLD), e gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei
periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Valori massimi dell’indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%)
Importo
Importo
Anno
Importo
massimo
massimo annuo
complessivo
giornaliero
indennità
annuo
indennità
2008
41.934,23
31.529,00
86,38
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%)
Retribuzione
Retribuzione
Anno
Retribuzione
figurativa
figurativa
figurativa
massima
massima
massima annua
giornaliera
settimanale
2008
31.529,00
606,33
86,38
22
TTrraattttaam
meennttoo ddii ffiinnee rraappppoorrttoo
GRAZIA PICCOLI
L
e nuove detrazioni d’imposta sul TFR
e sulle altre indennità di fine rapporto
ARGOMENTO - La Legge finanziaria 2008 contiene disposizioni
volte alla riduzione del prelievo fiscale relativo al TFR.
In particolare, l’articolo 2, comma 514, ha previsto una
riduzione del prelievo fiscale:
ƒ sul TFR,
ƒ sulle indennità equipollenti
ƒ sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro,
da istituire tramite decreto da approvare entro il 31 marzo
2008. La riduzione di imposta dovrà essere riconosciuta sulle
somme il cui diritto alla percezione sorge a partire dall’1°
aprile 2008 in funzione di una spesa pari a 135 milioni di euro
per l’anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2009. Questo farebbe pensare che detto beneficio non
è limitato agli anni 2008 e 2009.
NOVITÀ - Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 20 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 2 aprile 2008 sono state previste apposite
disposizioni volte appunto a diminuire il prelievo fiscale
del TFR tramite l’applicazione di detrazioni calcolate, con
una procedura (che non si può dire semplificata) al fine di
concedere una riduzione di imposta massima di 70,00 euro riducibile all’aumentare del
reddito di riferimento (considerato indice di capacità contributiva) fino a scomparire per
valori di quest’ultimo pari o maggiori ad euro 30.000,00. Il provvedimento oggetto del
commento è costituito da un unico articolo di 8 commi che recano le modalità operativa per
fruire della detrazione.
Solo per completezza segnaliamo che la novità è stata commentata dall’INPS con il
messaggio n. 8620 del 14 aprile 2008.
RIFERIMENTI: • Articoli 17 e 19 del DPR 917/1986 • Articoli 23 e 29 del DPR N. 600/1973 •
Agenzia delle Entrate, C.M. n. 29/E/2001 • Decreto legislativo n. 262/2005 • Articolo 2,
comma 514 Legge finanziaria 2008 • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
20 marzo 2008 • Relazione illustrativa allegata al decreto 20 marzo 2008 • INPS, messaggio
n. 8620 del 14 aprile 2008.
I BENEFICIARI
Come afferma lo stesso decreto ministeriale, potranno beneficiare della nuova
detrazione sulle imposte calcolate sul TFR, indennità equipollenti e altre indennità
e somme i lavoratori il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008,
“… vale a dire inerenti a rapporti di lavoro dipendenti cessati a decorrere dal 31 marzo
2008”, come meglio precisato dalla Relazione illustrativa del provvedimento.
In pratica, il lavoratore che ha risolto il rapporto prima del 31 marzo 2008 non avrà diritto
alle neo detrazioni.
Rimangono comunque fruibili, anche congiuntamente le detrazioni già in vigore, di 61,97
euro annuali di cui al comma 1-ter dell’articolo 19 del Tuir applicabili per i contratti a tempo
determinato non superiori a 24 mesi.
23
Come precisato dalla Relazione illustrativa del provvedimento, le detrazioni saranno
riconosciute anche sul TFR e sulle altre indennità erogate agli eredi in occasione del
decesso del dipendente.
Inoltre, come stabilito dal comma 6, dette detrazioni saranno riconosciute per le somme
erogate a saldo ovvero ad acconto, ma non per quelle erogate a titolo di
anticipazione.
Detrazione riconosciuta in occasione della corresponsione dell’acconto
Si può ipotizzare la corresponsione di tale detrazione sulla base di un criterio di
proporzionalità sulla base del rapporto Acconto/TFR complessivo.
Qualora la detrazione sia stata interamente applicata in sede di acconto, non va applicata al
momento del saldo.
Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di
lavoro non sostituto d’imposta (per esempio le colf e le badanti) la detrazione sarà
riconosciuta in fase di dichiarazione dei redditi.
MISURA DELLA DETRAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO
In base al comma 1, l’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi
dell’articolo 19 del Tuir sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) del Tuir (esistenti in linea generale nel settore pubblico) il cui diritto sorge a partire
dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:
Reddito di riferimento
Detrazione e formula del calcolo
Fino a Euro 7.500 Euro
Oltre Euro 7.500
e fino a Euro 28.000
70
Euro 50 + [20x((28.000-reddito di
riferimento) : 20.500)]
Oltre Euro 28.000
e fino a Euro 30.000
Euro 50 x [(30.000-reddito di
riferimento) : 2.000)]
Si tratta quindi di una detrazione a scaglioni che varia all’aumentare del reddito di
riferimento; considerando tale il reddito teorico medio determinato ai sensi dell’articolo 19
del Tuir ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del TFR.
La detrazione è utilizzata per decurtare esclusivamente l’IRPEF sul TFR o sull’indennità
equipollente, come determinato dal sostituto ai sensi dell’articolo 19 del TUIR (salvo
l’eccezione nell’ipotesi di devoluzione del TFR ai fondi pensione.
Nel silenzio della norma si ritiene che:
debba essere attribuita in tutte le ipotesi di corresponsione del TFR a prescindere dalla
qualifica e dal tipo di rapporto (determinato, indeterminato, part time);
sia cumulabile con la detrazione prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato
di durata effettiva non superiore a 24 mesi (euro 61);
non debba essere proporzionata in caso di rapporto a tempo parziale.
Nella relazione al provvedimento è allegata una tabella esemplificativa.
IL REDDITO DI RIFERIMENTO
Si tratta del reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del
rapporto di alvoro, ai sensi dell’articolo 19 del Tuir.
Importo che risulta dividendo
l’ammontare di TFR, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al
D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici.
Il comma 2 del citato articolo precisa che il coefficiente di determinazione delle detrazioni
effettive di cui alle lettere b) e c) sarà preso a riferimento, se maggiore di zero, nelle prime
quattro cifre decimali, con l’utilizzo, come precisato dalla Relazione illustrativa, del consueto
criterio del troncamento (0,12345 = 0,1234).
24
Relazione Illustrativa del DM 20 marzo 2008
Tabella esemplificativa dell’attribuzione della nuova detrazione per il TFR
Reddito
Riferim.
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
7.100
7.200
7.300
7.400
7.500
7.600
7.700
7.800
7.900
8.000
8.100
8.200
8.300
8.400
8.500
8.600
8.700
8.800
8.900
9.000
9.100
9.200
9.300
9.400
9.500
9.600
9.700
9.800
9.900
10.000
10.100
10.200
10.300
10.400
10.500
10.600
10.700
10.800
10.900
11.000
11.100
11.200
11.300
11.400
11.500
11.600
11.700
11.800
11.900
12.000
Detr.
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69,9
69,8
69,7
69,6
69,5
69,4
69,3
69,2
69,1
69,0
68,9
68,8
68,7
68,6
68,5
68,4
68,3
68,2
68,1
68,0
68,0
67,9
67,8
67,7
67,6
67,5
67,4
67,3
67,2
67,1
67,0
66,9
66,8
66,7
66,6
66,5
66,4
66,3
66,2
66,1
66,0
65,9
65,8
65,7
65,6
Reddito
Riferim.
12.100
12.200
12.300
12.400
12.500
12.600
12.700
12.800
12.900
13.000
13.100
13.200
13.300
13.400
13.500
13.600
13.700
13.800
13.900
14.000
14.100
14.200
14.300
14.400
14.500
14.600
14.700
14.800
14.900
15.000
15.100
15.200
15.300
15.400
15.500
15.600
15.700
15.800
15.900
16.000
16.100
16.200
16.300
16.400
16.500
16.600
16.700
16.800
16.900
17.000
17.100
17.200
17.300
17.400
17.500
17.600
17.700
Detr.
65,5
65,4
65,3
65,2
65,1
65,0
64,9
64,8
64,7
64,6
64,5
64,4
64,3
64,2
64,1
64,0
64,0
63,9
63,8
63,7
63,6
63,5
63,4
63,3
63,2
63,1
63,0
62,9
62,8
62,7
62,6
62,5
62,4
62,3
62,2
62,1
62,0
61,9
61,8
61,7
61,6
61,5
61,4
61,3
61,2
61,1
61,0
60,9
60,8
60,7
60,6
60,5
60,4
60,3
60,2
60,1
60,0
Reddito
Riferim.
17.800
17.900
18.000
18.100
18.200
18.300
18.400
18.500
18.600
18.700
18.800
18.900
19.000
19.100
19.200
19.300
19.400
19.500
19.600
19.700
19.800
19.900
20.000
20.100
20.200
20.300
20.400
20.500
20.600
20.700
20.800
20.900
21.000
21.100
21.200
21.300
21.400
21.500
21.600
21.700
21.800
21.900
22.000
22.100
22.200
22.300
22.400
22.500
22.600
22.700
22.800
22.900
23.000
23.100
23.200
23.300
23.400
Detr.
60,0
59,9
59,8
59,7
59,6
59,5
59,4
59,3
59,2
59,1
59,0
58,9
58,8
58,7
58,6
58,5
58,4
58,3
58,2
58,1
58,0
57,9
57,8
57,7
57,6
57,5
57,4
57,3
57,2
57,1
57,0
56,9
56,8
56,7
56,6
56,5
56,4
56,3
56,2
56,1
56,0
56,0
55,9
55,8
55,7
55,6
55,5
55,4
55,3
55,2
55,1
55,0
54,9
54,8
54,7
54,6
54,5
Reddito
Riferim.
23.500
23.600
23.700
23.800
23.900
24.000
24.100
24.200
24.300
24.400
24.500
24.600
24.700
24.800
24.900
25.000
25.100
25.200
25.300
25.400
25.500
25.600
25.700
25.800
25.900
26.000
26.100
26.200
26.300
26.400
26.500
26.600
26.700
26.800
26.900
27.000
27.100
27.200
27.300
27.400
27.500
27.600
27.700
27.800
27.900
28.000
28.100
28.200
28.300
28.400
28.500
28.600
28.700
28.800
28.900
29.000
29.100
Detr.
54,4
54,3
54,2
54,1
54,0
53,9
53,8
53,7
53,6
53,5
53,4
53,3
53,2
53,1
53,0
52,9
52,8
52,7
52,6
52,5
52,4
52,3
52,2
52,1
52,0
52,0
51,9
51,8
51,7
51,6
51,5
51,4
51,3
51,2
51,1
51,0
50,9
50,8
50,7
50,6
50,5
50,4
50,3
50,2
50,1
50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
Reddito
Riferim.
29.200
29.300
29.400
29.500
29.600
29.700
29.800
29.900
30.000
Detr.
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
25
ALTRE INDENNITA’ E SOMME
Si
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità e somme corrisposte a titolo di:
preavviso;
capitalizzazione di pensioni;
patto di non concorrenza;
provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto
di lavoro;
ƒ incentivo all'esodo.
Secondo il comma 4, dell’articolo 1 del DM 20 marzo 2008, la detrazione di cui al comma 1,
precedentemente commentata, spetta sulle altre indennità e somme connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro “nella sola ipotesi” di integrale destinazione del TFR alle
forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 262/2005.
Pertanto:
ƒ nel caso di devoluzione parziale del TFR, la detrazione abbatte esclusivamente l’imposta
sul TFR;
ƒ la detrazione non compete in ogni caso per le somme corrisposte dal datore di lavoro in
occasione della cessazione ma non connesse alla cessazione stessa del rapporto;
ƒ le detrazioni sul prelievo fiscale del TFR e delle altre indennità e somme appaiono
“letteralmente” come alternative fra loro. Tanto è vero che la norma precisa che le
detrazioni sono fruibili sulle altre indennità e somme “nella sola ipotesi” in cui non sia
stato accantonato alcun valore a titolo di TFR presso l’azienda (ovvero presso il fondo di
Tesoreria). Secondo questa interpretazione, in caso di in capienza sul prelievo fiscale del
TFR non sarà possibile recuperare la restante parte di detrazione sulle altre somme. E’
auspicabile in questo senso un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A questo scopo, il reddito di riferimento del TFR è determinato in modo virtuale.
DIRITTO ALLA
NELL’ANNO
DETRAZIONE
PER
UNA
SOLA
CESSAZIONE
La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dal sostituto d’imposta (ex articolo 23 e 29
del DPR 600/73) in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di
ciascun periodo d’imposta. (comma 5).
I soggetti beneficiari, pertanto, sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del
sostituto d’imposta, di non aver già usufruito di dette detrazioni in relazione ad un altro
rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo d’imposta.
Fac simile di dichiarazione dipendenti cessati
Spett.le
(datore di lavoro)
Oggetto: dichiarazione per la fruizione della detrazione d’imposta TFR ex DM 20 marzo 2008
Il/la sottoscritto/a _________________________, dipendente di codesta azienda, ai sensi e
per gli effetti del DM 20 marzo 2008
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non aver già fruito della detrazione IRPEF ivi prevista, in
relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo di imposta.
Luogo e data
Firma del lavoratore
LA RIDETERMINAZIONE DELLA DETRAZIONE DA PARTE DEGLI
UFFICI FINANZIARI
L’ultimo comma del DM 20 marzo prevede una rideterminazione delle detrazioni da parte
degli uffici finanziari i quali verificheranno la correttezza della misura di detrazione
riconosciuta dal sostituto d’imposta e provvedono a riconoscerla nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d’imposta.
In caso al lavoratore siano corrisposte più indennità di fine rapporto, conseguenti a più
cessazioni nello stesso periodo di imposta, l’Amministrazione finanziaria provvederà a
rideterminare la detrazione spettante, riconoscendo quella corrispondente al reddito di
riferimento più elevato per il percettore delle somme.
26
D
Diicchhiiaarraazziioonnii
GABRIELE GIARDINI E CARLO CAVALLERI
e
ravvedimento operoso
770
Durante l’elaborazione del modello 770 è facile imbattersi in omissioni o inesattezze sia
formali che sostanziali per quanto riguarda l’effettuazione delle ritenute d’acconto ed il loro
versamento. In questi casi si può ricorrere al ravvedimento operoso che consente di sanare
le irregolarità con l’applicazione di una sanzione minima ed il pagamento degli interessi.
Analizziamo di seguito i principali casi di ricorso a questo istituto limitandoci a quegli errori
tipici che vengono evidenziata dalla compilazione del modello 770.
Omesso o insufficiente versamento di ritenute
Qualora le ritenute siano state effettuate nei confronti del percipiente, ma non versate
all’Erario o solo parzialmente versate, il ravvedimento operoso può sanare la situazione
irregolare.
Il termine entro cui vi si può ricorrere è quello stabilito per la presentazione del
modello 770 in cui debbano essere riepilogate le operazioni di effettuazione e versamento
delle ritenute.
Quest’anno quindi i termini sono fissati al 3 giugno per le ritenute relative all’anno 2007
da esporre nel modello semplificato e al 31 luglio per quelle del modello ordinario.
L’irregolarità è sanata con il versamento della ritenuta omessa, degli interessi legali su tale
somma e della sanzione calcolata sulla ritenuta non versata.
Gli interessi legali erano pari al 2,5% nel corso del 2007 e sono passati al 3% dal 1° gennaio
2008, pertanto occorre fare un calcolo distinto nei due anni se la ritenuta era da versare nel
corso del 2007.
La sanzione è pari al 6% della ritenuta omessa (ravvedimento “lungo”).
Esempio
Ritenuta d’acconto su prestazioni di lavoro autonomo pari a 150,26 euro da versare entro il
16 ottobre 2007, ma non versata. Il sostituto d’imposta ha tempo fino al 3 giugno per
effettuare il ravvedimento operoso. Decide quindi di versare il 16 maggio 2008.
Calcolo degli interessi legali
150,26 x 2,5% x 76 / 365 =
150,26 x 3% x 137 / 365 =
Calcolo della sanzione
150,26 x 6% =
0,78
1,73
2,51
9,02
Il sostituto d’imposta deve versare le ritenute omesse tramite il modello F24 indicando due
codici tributo differenti: uno riguarda il pagamento della ritenuta maggiorata degli interessi,
l’altro la sanzione.
Esempio
Riprendendo l’esempio precedente sull’F24 del 16 maggio 2008 andrà indicata con il codice
tributo 1040 la somma di ritenuta e interessi pari a 150,26 + 2,51 = 152,77
Andrà inoltre esposta con il codice tributo 8906 la sanzione di 9,02 euro
27
Sul modello 770 semplificato da presentare entro il 3 giugno andranno inseriti nel
prospetto ST i dati del versamento effettuato.
In particolare va compilato un rigo ST2 indicando:
al punto 1 il periodo di riferimento delle ritenute
al punto 2 l’importo delle ritenute operate al netto di interessi e sanzioni
al punto 5 l’importo effettivamente versato pari alla somma di ritenuta e interessi
al punto 6 l’importo degli interessi versati
al punto 7 occorre barrare la casella ravvedimento
al punto 9 va indicato il codice tributo relativo alla ritenuta versata
al punto 12 va indicata la data di effettivo versamento
La sanzione non viene esposta in alcuna parte del modello 770
Esempio
Continuando l’esempio precedente, occorre compilare un rigo ST2 con i seguenti dati:
Punto 1: 09 2007
Punto 2: 150
Punto 5: 152
Punto 6: 2
Punto 7: X
Punto 9: 1040
Punto 12: 16 05 2008
Omessa dichiarazione di ritenute
Qualora si scopra un errore relativo alla mancata dichiarazione di ritenute nel modello
770/2007, il ravvedimento operoso può sanare la situazione irregolare.
Il termine entro cui vi si può ricorrere è quello stabilito per la presentazione del
modello 770/2008. Quest’anno quindi i termini sono fissati al 3 giugno per le ritenute non
dichiarate nell’anno 2007 da esporre nel modello semplificato e al 31 luglio per quelle del
modello ordinario.
L’irregolarità è sanata con il versamento della ritenuta omessa, degli interessi legali su tale
somma e della sanzione calcolata sulla ritenuta non versata.
Gli interessi legali erano pari al 2,5% nel corso del 2006 e del 2007 e sono passati al 3% dal
1° gennaio 2008, pertanto occorre fare un calcolo distinto nei due periodi.
La sanzione è pari al 20% della ritenuta omessa più 10 euro per ogni percipiente
eventualmente non dichiarato.
In tale caso va inoltre inviata una dichiarazione integrativa del modello 770 contenente i dati
omessi nella dichiarazione 770/2007.
Esempio
Ritenuta d’acconto su provvigioni pari a 248,45 euro da versare entro il 16 settembre 2006,
ma non indicata nella dichiarazione 770/2007 senza neppure indicare il percipiente e non
versata. Il sostituto d’imposta ha tempo fino al 3 giugno per effettuare il ravvedimento
operoso. Decide quindi di versare il 10 maggio 2008.
Calcolo degli interessi legali
248,45 x 2,5% x 472 / 365 =
248,45 x 3% x 131 / 365 =
Calcolo della sanzione
248,45 x 20% =
8,03
2,67
10,70
49,69
10,00
59,69
Il sostituto d’imposta deve versare le ritenute omesse tramite il modello F24 indicando due
codici tributo differenti: uno riguarda il pagamento della ritenuta maggiorata degli interessi,
l’altro la sanzione che va sdoppiata in due righi se è anche relativa all’omessa indicazione del
percipiente.
28
Esempio
Riprendendo l’esempio precedente sull’F24 del 10 maggio 2008 andrà indicata con il codice
tributo 1038 la somma di ritenuta e interessi pari a 248,45 + 10,70 = 259,15
Andrà inoltre esposta con il codice tributo 8906 la sanzione di 49,69 euro e in un altro rigo
sempre con il codice 8906 la sanzione di 10,00 euro.
Sul modello 770 semplificato da presentare entro il 3 giugno andranno inseriti nel prospetto
ST i dati del versamento effettuato.
In particolare va compilato un rigo ST2 indicando:
al punto 1 il periodo di riferimento delle ritenute
al punto 2 l’importo delle ritenute operate al netto di interessi e sanzioni
al punto 5 l’importo effettivamente versato pari alla somma di ritenuta e interessi
al punto 6 l’importo degli interessi versati
al punto 7 occorre barrare la casella ravvedimento
al punto 9 va indicato il codice tributo relativo alla ritenuta versata
al punto 12 va indicata la data di effettivo versamento
La sanzione non viene esposta in alcuna parte del modello 770
Esempio
Continuando l’esempio precedente, occorre compilare un rigo ST2 con i seguenti dati:
Punto 1: 08 2007
Punto 2: 248
Punto 5: 259
Punto 6: 10
Punto 7: X
Punto 9: 1038
Punto 12: 10 05 2008
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
Nel caso di omessa presentazione del Modello 770 si applica la sanzione da 120% a 240%
dell’ammontare delle ritenute non versate. Si ricorda che comunque abbiamo una sanzione
minima di euro 258,00.
Nel caso si abbia solo la mancata presentazione, a fronte della totalità dei versamenti
effettuati, avremo una sanzione che va da 258.00 a 2.065.00 euro.
Nella fattispecie di tardiva presentazione del modello di dichiarazione, è possibile
ravvedersi, purché il ritardo non sia superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto della presentazione della dichiarazione oggetto di correzione. Lla violazione
può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento
della sanzione ridotta pari ad 1/8 della sanzione minima di euro 258,00.
La sanzione intera, che va da euro 258,00 ad euro 2.065,00, si applica invece nei casi di:
• Dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle entrate;
• Mancata esibizione o incompletezza degli atti o documenti per i quali è previsto l’obbligo
di conservazione;
• Ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate ma interamente
versate entro i termini della dichiarazione;
• Presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni o con ritardo non
superiore a 90 giorni che non si è provveduto a regolarizzare spontaneamente.
Dichiarazione correttiva e integrativa
Il presupposto necessario per poter presentare una dichiarazione correttiva o integrativa è
che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
La dichiarazione correttiva presentata entro 30 giorni dalla scadenza del modello, deve
riportare la barratura della casella posta sul frontespizio “correttiva nei termini”, e
riguarda la correzione di errori ed omissioni concernenti le dichiarazioni del sostituto
d’imposta.
Se la correzione è a sfavore del contribuente vi è possibilità sia di ravvedimento operoso
entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione sia di applicazione delle
normali sanzioni entro il 31 dicembre del 4° anno successivo.
Se la correzione è favorevole al contribuente, il credito scaturente è utilizzabile in
compensazione e deve essere dichiarato entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva.
29
S
Siinntteessii aaccccoorrddoo iinntteeggrraattiivvoo
LAURA BRAGGIO
M
etalmeccanici piccola industria
siglato l’accordo integrativo
In data 18 marzo 2008, tra UNIONMECCANICA, FIM, FIOM e UILM, è stato sottoscritto il
verbale di accordo per la definizione del testo contrattuale, rinnovato il 25 gennaio 2008,
per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di
impianti. L’accordo contempla:
ƒ l’elemento perequativo;
ƒ le tabelle di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo;
ƒ la trasferta: il tempo di viaggio.
ELEMENTO PEREQUATIVO
A partire dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive
di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno
precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo
composto soltanto da importi retributivi fissati dal CCNL (assenza di superminimi collettivi o
individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a
titolo perequativo:
ƒ con la retribuzione del mese di giugno,
ƒ una cifra annua pari a 260,00 euro,
ƒ onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
La cifra è ridotta, fino a concorrenza, in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate
dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso
dell’anno precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione
dell’elemento perequativo detto importo sarà corrisposto all’atto della liquidazione delle
competenze.
L’elemento perequativo resta ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione.
STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Le nuove percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da
corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi che la
compongono, sono riportate nella tabella che segue.
30
Lavoro
lavoro straordinario diurno
lavoro notturno fino alle ore 22
lavoro notturno oltre le ore 22
festivo
festivo con riposo compensativo*
straordinario festivo oltre le 8 ore
straordinario festivo con riposo
compensativo oltre le 8 ore*
Non a turni
20%
25%
35%
55%
10%
55%
35%
A turni
20%
25%
25%
55%
10%
55%
35%
straordinario notturno prime 2 ore
straordinario
notturno
ore
successive
50%
50%
40%
45%
notturno e festivo
notturno
festivo
compensativo
60%
35%
55%
30%
straordinario notturno festivo oltre
le 8 ore
75%
65%
straordinario notturno festivo con
riposo compensativo oltre le 8
ore*
55%
50%
con
riposo
* Il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito solo nei
casi previsti dalla legge.
TRASFERTA: TEMPO DI VIAGGIO
E’ stato modificato il trattamento per il tempo di viaggio relativo alle trasferte, già
regolamentato con l’accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008.
Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, oltre il
trattamento economico previsto per l’indennità di trasferta e l’indennità per ciascun pasto,
meridiano o serale e per il pernottamento come disposto dall’accordo del 25 gennaio 2008,
spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in
base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e
viceversa, nelle seguenti misure:
ƒ corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col
normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
ƒ corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di
lavoro con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e
festivo. Detto importo continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per
tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Dal momento in cui il lavoratore è comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento
previsto quale indennità di trasferta.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il dovuto riscontro agli effetti
del compenso.
31
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770 e ravvedimento operoso - Io srl cultura e formazione