Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro
Pubblicazione comunicazionale specifica di certificazione CE, Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione – Accreditamento Organismi Ispezione
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Il numero attuale si compone di NN. 86 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
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e spedizione cartacea a Enti di cui all’obbligo di conoscenza
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Organizzazione – Impaginazione – Grafica – Produzione Stampa:
Linda Rodica Mihaela Baranciuc
In questo Numero:
Pag. 2 – Editoriale
Pag. 3 – Report 1^ Riunione Forum Associazioni
OONN/OOAA
Pag. 4 – D.M. Scajola 2 (23.07.2009
Pag. 5 – Report del colloquio al MiSE con il Dirett. Gen.le
della D.G. MCCVNT
Pag. 7 – Assistenza sanitaria integrativa Fondoest
Pag. 11 – Numero Progressivo Libretto di Collaudo
Pag. 13 – Verbali riunione NB-L Bruxelles 18 – 19.05.2010
Pag. 26 – News Rss Feed – Confindustria Sit
Pag. 30 – Resoconto Riunioni UNI 2010
Pag. 42 – Gazzetta Ufficiale – Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Pag. 44 – Gazzetta Ufficiale – Utilizzo numero telefonico
Pag. 49 – Verbale riun. OONN Dir. Macchine - Bruxelles
Pag. 60 – TelexANIE – conciliazione civile e commerciale
Pag. 72 – Stand UNION Fiera di Parma MECSPE 2011
Pag. 74 – XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION
Pag. 75 – Convegno La sicurezza nell’uso delle macchine
e attrezzature di lavoro
Pag. 81 – Elenco associati UNION
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Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si
restituiscono.
Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore
Responsabile.
E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la
fonte.
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Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati,
il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione
Italiana Organismi Notificati e Abilitati di cui attinge notizie, fatti e
situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai
Ministeri di riferimento, tuttavia, pubblicando quant’altro pervenuto
all’associazione stessa o al Direttore responsabile della stampa da altri.
Tematiche e problematiche di:
 Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale –
Certificazione CE – Accreditamento
 Legislazione nazionale ed europea
 Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte
 Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e
Normazione Tecnica
 Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale /
Giurisprudenza
 Pareri legali e Pareri tecnici
 Comportamento dei non iscritti
 Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati
 Comportamento imprese di manutenzione
 Comportamento amministratori condominiali
 Prodotti in attesa di regolamentazione
(impianti di sollevamento, etc.)
 Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
 Uni – Cei: norme e informativa varia
 Attività dell’associazione
 Aggiornamento normativo
 Comitato di Controllo Codice Deontologico Union
 Conflittualità tra Organismi
 Accredia – Ente Unico Italiano
 Lettere di segnalazioni pervenute e risposte
 Assemblee – convegni – riunioni
 DPR 462/01 – operatività e problematiche
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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L’Editoriale
Produco questo appuntamento mensile in anticipo rispetto alla data di uscita del mensile:
febbraio, infatti, mi vedrà impegnato nella partecipazione alla nuova costituzione del FORUM
"Verifiche", insieme con le altre associazioni degli OONN, presso il MiSE – Div. XVIII e fuori
Roma per buona parte del mese (riunione del C.D. Union a Milano, altra riunione con EuroPed e, al ritorno, l'ennesimo Comitato PCVC in Confindustria-Sit (posto che vi partecipi).
Ancora: dal punto di vista organizzativo del Convegno Union-Alpi presso la Fiera della
Meccanica a Parma il 26 marzo p.v. (relatori i due Ministeri Lavoro e Sviluppo Economico, i
due presidenti Alpi e Union, il moderatore Ing. Alvino e la presenza, peraltro, anch'essa
relazionale, dell'Ing. Cianotti – Presidente Commissione Uni Apparecchi di Sollevamento – che collabora con la
nostra associazione anche ai fini della predisposizione di tutta la parte normativa di cui all'art. 71 ed al prossimo
Decreto, nondimeno quanto ai corsi di addestramento e formazione dei "soggetti abilitati"): come si nota,
l'impegno ed il tempo necessario, anche della segreteria, non sarà certamente limitato! Tra febbraio e marzo,
peraltro, occorrerà pensare sia al corso sulla 17020 sia, tuttavia, al quantum che attiene alla revisione della
direttiva ascensori elaborata dalla Commissione Europea (corso affidato all'Ing. Varisco) e, non certo "infine",
all'aggiornamento formativo afferente al DPR 462/01.
Passando ad altro, non posso evitare di essere ottimista, pensando all'incontro previsto per il 9 di questo stesso
mese al Ministero dello Sviluppo Economico con il Dirett. Gen.le, Dr. Vecchio, che peraltro ha una vasta
responsabilità (Mercato-Concorrenza-Consumatore-Vigilanza e Normativa Tecnica) quindi speranzoso delle
risposte che mi fornirà nel merito dei numerosi argomenti trattati nelle lettere in precedenza trasmesse. Produrre
infatti corretta, e puntuale, informazione è compito delle Associazioni le quali non posso non attingerla da
Ministero di riferimento di ben 450 enti privati, Organismi, che – se iscritti ne ricevono attraverso apposita
corrispondenza mentre, per i numerosi non associati, ne appurano in buona parte direttamente (copie loro
trasmesse da uno dei 500 destinatari) da questo stesso organo di stampa, mensile, l’unico specifico di
tematiche/problematiche di interesse di OONN/OOAA.
Se tale mancata assistenza alle aziende-organismo viene meno da parte della P.A., essendo evidente (?) che
stiamo vivendo la peggiore crisi economica degli ultimi cinquant'anni (traduzione di riduzione di fatturati, profitti
e di personale), insensibilità del fisco inclusa (dal momento che pagano pure le aziende in perdita), se – ripeto – a
tutto ciò si dovesse ulteriormente sommare l'incidenza della eventuale mancata risposta della P.A., si
procurerebbe alle stesse aziende il maggiore nocumento.
Nondimeno si preannuncia l’attività di marzo, mettendo già al vertice – proprio agli inizi del mese – la riunione del
Gruppo di Lavoro "Tariffe", ai Accredia alla quale, dopo telefonata del Dir. Gen.le Confindustria-Csit al Presidente
Union, quest’ultima è stata invitata a partecipare, ottenuto il parere degli altri componenti del GdL nominato del
Cd dell’Ente Unico e di cui fanno parte peraltro, oltre Confindustria ed alcune figure di vertice Accredia, la altre
Associazioni AIOCI e ALPI. È un importante passo di riconoscimento della sensibilità dell’ente Unico verso le
istanze sei piccoli/medi OONN affidate alla loro associazione attraverso quanto ne esporrà il loro presidente e di
cui, ovviamente, daremmo complessiva notizia nel prossimo numero.
Parlando d'altro, sarò due volte a Milano nello spazio di una settimana: la prima è in relazione ad una riunione
con il C.D. Union (molte le decisioni da prendere, al di là degli impegni di partecipazione al MECSPE (Fiera della
Meccanica) a Parma, laddove Union ha da 4 anni un suo stand, organizzando peraltro un Convegno che vedrà la
partecipazione dei Ministeri e, forse, di ANIMA, sperando che il Sottosegretario SAGLIA possa, impegni
permettendo, accettare l'invito della Fiera stessa. Sarà anche questa l'occasione per inaugurare ufficialmente il
Forum OONN/OOAA che darà il via ad altri possibili sviluppi nel concerto degli Organismi Notificati e Abilitati,
avendone tuttavia anticipato – presenti quattro associazioni degli Organismi – durante un incontro informale
avuto a fine gennaio al MSE presso l'Ufficio del dirigente della Div. XVIII, durante il quale si è parlato peraltro
ancora, di deroghe, verifiche, art.71, addestramento…... Nella stessa Milano, avrà luogo (sede Alpi) una riunione
delle stesse associazioni, alle quali si è ufficialmente unita anche Assocert, avendo pertanto la presenza del suo
presidente. Il tutto, per mettere a punto il coagulo degli intenti nella comune, globale, casa associativa alla quale
certamente, nel futuro prossimo, convergeranno anche altri, come pure gli stessi Organismi tuttora non iscritti ad
alcuna associazione (e sono, purtroppo!, la maggioranza....).
L'attività, come si vede, è molta e vorremmo, qualche miserrima volta!, essere confortati da chi vede ma non
provvede: discorso ampio, lasciato per il momento da parte.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Roma, 01.02.2011
Oggetto: report 1^ Riunione Forum Associazioni OONN/OOAA
Il giorno 31 gennaio 2011 al MSE-Ufficio Correggia ha avuto luogo la 1^ riunione (ore
14.30-18.00) del Forum, di cui è stato reso edotto anche l'Ing. Candreva occasionalmente
presente in questa circostanza.
A tale primo incontro, informale, erano presenti: Ing. Caserta – Presidente ONIT; Ing.
Cester – Presidente ASSOVE; Ing. Thione – Presidente ALPI (tutti e tre venuti di Milano), il
presidente Union ed, alla fine, come sopra accennato, anche il suddetto Candreva.
Sono state prese in esame alcune discrasie del Dpr 162/99, le possibilità di
separazione delle verifiche dai "Notificati" che propendessero per lo scorporo (ovviamente
intervenendo sulla modifica dell'attuale dpr 162/99) ed, inoltre, il prossimo decreto sull'art.71
(che abbisognerà di alcune circolari chiarificatrici se non riparatorie di alcuni già evidenti
problemi, tuttavia decidendo di non intervenire in questo momento per lasciare via libera al
decreto stesso), l'accreditamento (Nando, Accredia, la lettera EA ad Union in risposta a quella di
Accredia verso l'impossibilità attuale di operare nel cogente e, non da ultimo, le finalità che si
propone il Forum per quanto attiene alla costituzione di una Federazione delle Associazioni degli
OONN e OOAA, di cui oggi se ne pongono le basi.
Il prossimo incontro per l'analisi di quanto occorrerà portare avanti, è stato fissato a
MILANO – Sede Alpi-Viale Saccardo il giorno 16 febbraio p.v.
Nel prosieguo di attività e riunioni è stato deciso di allargare ad Assocert la
partecipazione al Forum, chiedendo ovviamente la disponibilità di tale associazione.
Cordiali saluti.
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Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Da:
Data:
A:
Oggetto:
"Avv. Pietro De Santis"
giovedì 27 gennaio 2011 09:20
"UNION" <[email protected]>
D.M. Scajola 2 (23.07.2009)
Gent. mo Dott. Lentini,
Per quanto concerne il D.M. del MSE in data 23 luglio 2009 (cd. Scajola 2), ho esaminato con attenzione sia
le Sue considerazioni, che prendevano spunto dall'assemblea del 18 novembre 2010, sia la sentenza n.
5413/2010 del Tar Lazio e ritengo di affermare quanto segue:
- il D.M. del 23 luglio 2009 costituisce, quanto ad esito giudiziario dell'impugnazione, un "caso"
completamente diverso da quello emesso dallo stesso Ministero il 26 ottobre 2005 (cd. Scajola 1). In effetti,
il primo decreto non veniva annullato dal TAR, il quale, con ordinanza del 9 febbraio 2006 rigettava l'istanza
di sospensiva proposta dalla Confedilizia, rilevando l'inapplicabilità del D.M., in mancanza del decreto
dirigenziale previsto dall'art. 2, comma quinto, del provvedimento in questione. In tale occasione dichiarai
(e confermo tale lettura) che, a mio avviso, il D.M. era applicabile anche senza l'emanazione del decreto
dirigenziale e ritenevo che, in caso di incidente, sarebbe stato possibile che il giudice penale ritenesse
sussistere la responsabilità dei soggetti della catena di sicurezza;
- considerazioni di ordine completamente diverso vanno invece svolte con riferimento allo Scajola 2; tale
decreto, infatti, è stato ANNULLATO dal TAR, con la decisione di cui sopra; non solo, ma nei confronti di
detto provvedimento, il Tribunale Amministrativo Regionale, unica sede giudiziaria (oltre, beninteso,
l'eventuale appello al Consiglio di Stato), cui spetta valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi,
ha rilevato tutta una serie di vizi, sia di ordine procedimentale inerente la sua approvazione, sia relativi al
suo contenuto, che viene tra l'altro considerato non garantire in alcun modo una maggiore sicurezza, ma
anzi creare confusione ed oneri economici inutili; per finire, il Giudice Amministrativo rileva, con insolita
durezza, come "l'impugnato decreto non è stato affatto adottato al fine di garantire una più efficace tutela
contro i rischi connessi all'uso dell'ascensore [... ma in esso] è detto chiaramente che l'obiettivo perseguito
dal Governo è quello di rilanciare l'edilizia". Le considerazioni espresse dal TAR possono essere condivise o
meno, ma quel che interessa è che le stesse fanno stato (in mancanza di riforma, in appello, da parte del
Consiglio di Stato). Pertanto, oggi, nessuno può essere ritenuto responsabile, neppure in sede penale, di
eventuali danni verificatisi per mancato adeguamento dei vecchi impianti alla direttiva UNI EN 81-80, in
quanto, come ricorda il TAR, il D.P.R. 162/1999 (di recepimento di direttiva europea) consente all'art. 19 di
mettere in servizio, fino al 30 giugno 1999, gli ascensori conformi alla normativa fino ad allora vigente; lo
stesso T.A.R. fa notare, correttamente, che manca il supporto normativo all'applicazione, ai vecchi impianti,
di specifiche tecniche sopravvenute, come quelle della direttiva 81 - 80;
- paradossalmente, ma è solo una mia lettura, nel caso di infortunio causato da mancato adeguamento dei
vecchi elevatori alle nuove normative tecniche, mentre in caso di passaggio in giudicato della sentenza n.
5413/2010 del TAR non sarebbe possibile a nessuno, neppure al giudice penale, ritenere come dovuti gli
adempimenti prescritti dal D.M. Scajola 2, ormai annullato, la stessa cosa non si può dire per il vecchio
Scajola 1: infatti, come ricordavo, tale decreto non veniva mai annullato, ma semplicemente disapplicato
dalla P.A. che però (lo si legge nella stessa sentenza di cui sopra), non lo ha mai annullato in autotutela.
Pertanto, in effetti, il D.M. Scajola 1 è ad oggi vigente e, mentre nel caso del secondo decreto, la decisione
del TAR, una volta passata in giudicato, farà stato di fronte a chiunque, la semplice ordinanza che, nel 2006,
definiva inapplicabile il D.M. 1 in mancanza del decreto dirigenziale, non è vincolante per alcuno, ma
costituisce una semplice interpretazione. Quindi, per ipotesi, laddove un magistrato penale ritenesse (come
è avviso di chi scrive), operativo il D.M. 1 anche senza il decreto dirigenziale, potrebbe individuare delle
responsabilità conseguenti la sua mancata attuazione.
Cordiali saluti
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Avv. Pietro De Santis
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
REPORT DEL COLLOQUIO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON IL DIRETT. GEN.LE DELLA D.G.
MCCVNT
Dopo una breve presentazione avuta il 31 gennaio, prima dell'inizio del Forum tenuto informalmente negli uffici del
dirigente la Div. XVII (non conoscevo personalmente il Dr. Gianfrancesco VECCHIO), la segreteria dell'associazione
mi ha fissato un appuntamento per incontrarlo nel suo ufficio al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha avuto
luogo mercoledì 9 febbraio (dalle 10.00 alle 11.30 circa).
I temi trattati hanno spaziato dalle deroghe (impianti con testata e fossa ridotte), regolamentandole, tuttavia
diversamente rispetto ad una formulazione di decreto o circolare ministeriale quanto, invece, possibilmente
attraverso una SCIA..ta modificata, non essendo quella attuale attivabile nella specificità (sono esclusi infatti gli atti
derivanti da direttive e..dintorni). Ovviamente, gli OONN ne sarebbero investiti nell'ante (presentazione della
domanda di autorizzazione – documentazione, analisi dei rischi) e nel post (OKizzazione della richiesta). Sui tempi,
non è dato individuarne di certi.
Accreditamento. La panoramica affrontata era vasta e, tuttavia, di nuovo c'è il fatto che inizieranno a breve (questa
volta) gli accompagnamenti dei funzionari del MSE con i tecnici Accredia per iniziare ad insegnare loro il quantum di
cui al cogente. Si è parlato anche (e come non si poteva?) delle quotazioni dell'accreditamento che sono
attenzionate dal Ministero, come pure sugli aspetti delle verifiche che non dovrebbero entrare nella valutazione, e
quindi nei costi, dell'accreditamento. Tuttavia, siamo agli inizi e molta strada vi è da percorrere. Non poteva
neppure mancare la questione della mancata iscrizione di Union a socio Accredia, rifiutata da quest'ultima con
motivazioni che.....non reggono il peso di neppure un foglio di carta, talmente sono speciose ed inconsistenti. La
difesa del D.G. tendente a giustificarne attraverso l'impossibilità di associare tutti, ha trovato obiezione da parte del
presidente Union, sia per quanto lo statuto accrediano ne stabilisce (possono essere soci le associazioni
rappresentative degli OONN accreditanti), sia per l'iscrizione concessa senza problemi a tre altre similari
associazioni, due peraltro anche di minore importanza e tutte comunque prive del codice deontologico adottato
invece da Union, sia infine perché l'iscrizione avrebbe potuto e dovuto rappresentare anche quella collaborazione
con tutte queste categorie associative, oggi preclusa per effetto della decisione di esclusione. Il presidente Union
attenderà peraltro le decisioni che il Comitato di Vigilanza adotterà nella prossima riunione, decidendo infine se
attivarsi in giudizio per la difesa degli iscritti in una alla evidente depauperata immagine dell'associazione rilevante
dell'esclusione stessa.
Quanto alla separazione tra certificazione e verifiche, la soluzione non si prospetta agevolmente facile. A parte la
modifica del dpr 162 (possibile), il cruccio riguarderebbe la vigilanza sulle verifiche una volta sottratte a quella,
indotta, dell'accreditamento. Per ora la strada è irta e non è dato ipotizzare alcunché: in questo momento, più no
che "ni".
Ho infine preannunciato la costituzione di una Federazione degli OONN e OOAA, partendo da una riunione
preparatoria che avrà luogo in questi giorni a Milano presenti le quattro associazioni aderenti (per un totale di c.a.
150 organismi) e sarà auspicabilmente ufficializzata nel convegno di cui alla Fiera della Meccanica europea –
Mecspe di Parma del 26 marzo p.v..
Va dato infine atto al Dr. Vecchio della disponibilità dimostrata verso l'analisi e la non preclusione di risoluzione dei
problemi, anzi affrontandoli nella loro giusta rilevanza e, peraltro, discutendoli in ampiezza senza limitazioni di
alcuna pregiudizialità.
Si è convenuta, per il futuro, la necessità di analoghe iniziative di incontro nell'intento e quadro di quella
collaborazione, non solo auspicata, tuttavia oggettiva della volontà di affrontare de visu le varie questioni di
interesse degli Organismi Notificati e di quelli Abilitati.
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Da:
Data:
A:
Cc:
Oggetto:
Dott. Gianfrancesco Vecchio - MSE
venerdì, 11 febbraio 2011 9:13
[email protected]
'dgmercato segreteria'
R: Report colloquio MiSE
Gentile dottoressa, ringrazi il Presidente Lentini da parte mia per le comunicazioni inviatemi, ma gli faccia
pure presente che non è mia abitudine redigere verbali o resoconti dei colloqui informali avuti con
interlocutori esterni (se si tratta invece di riunioni formali che richiedano tale adempimento, naturalmente,
i verbali li redigono gli uffici ministeriali e non le parti). Il Presidente è naturalmente libero di riferire ad
altri, ed anche di pubblicare sul vostro organo di stampa, la notizia del colloquio (che non era certamente
un colloquio segreto o riservato), di comunicare con lo stile ed il dettaglio che ritiene opportuni le
richieste/proposte/ proteste/suggerimenti che ha presentato all’amministrazione e anche di riferire
sinteticamente e dal suo punto di vista le risposte e le disponibilità ottenute dall’amministrazione,
utilizzando naturalmente correttezza e prudenza per evitare spiacevoli smentite.
Non ritengo invece di dover e di poter dare alcun avallo preventivo al vostro autonomo comunicato, per
evitare che diventi una sorta di intervista autorizzata o di comunicato congiunto che, non reputo invece
opportuno, e che, comunque, avrei personalmente impostato in tutt’altro modo concordandolo con il
nostro ufficio stampa.
Ricambio cordialmente i saluti a Lei ed al Presidente, confermando la piena disponibilità
dell’amministrazione a proseguire il confronto nelle forme e nei tempi che potremo concordare.
Gianfrancesco Vecchio
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
[email protected]
giovedì 10 febbraio 2011 15.28
Dott. Vecchio Gianfrancesco – MSE
Report colloquio MiSE
Egregio Dott. Vecchio,
il Presidente UNION mi ha incaricato di trasmetterLe, stante la Sua assenza da Roma fino al 24 p.v., il report
della riunione avuta il 9 u.s.
Tale contenuto sarà peraltro pubblicato sul numero di febbraio del nostro organo di stampa (già in fase di
predisposizione), pertanto ove trovasse eventualmente di modificare/integrare qualcosa del contenuto
stesso, se ne attenderà prima dell'apposizione definitiva.
La ringrazio della cortese attenzione e Le porgo i miei migliori saluti.
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Segreteria UNION
Linda Baranciuc
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Studio Amministrativo e Fiscale Filisti Katiuscia
Circolare n.001/2011
Per conoscere le strutture sanitarie convenzionate, cliccare sull’apposito link www.fondoest.it
OGGETTO : ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA FONDOEST
Il FONDO EST è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del
Turismo e dei Servizi, nato per seguire il dettato del CCNL del Terziario e del Turismo sottoscritti dalle
Associazioni delle Aziende CONFCOMMERCIO, FIPE E FIAVET e dai Sindacati del Lavoratori FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL E UILTUCS UIL.
L’iscrizione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle aziende del
terziario e dei servizi e il CCNL per i dipendenti delle aziende del turismo, pubblici esercizi e agenzie di
viaggio.
La domanda di iscrizione deve avvenire per mezzo il sito internet www.fondoest.it compilando la scheda
azienda.
Tutte le aziende che applicano i contratti di cui sopra sono tenute a corrispondere al Fondo Est, un importo
una tantum dovuta all’inizio dell’attività lavorativa, al momento della prima iscrizione:
 Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno e a tempo parziale,
cui si applica il CCNL del Terziario l’importo è di € 30,00 pro capite;
 Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il CCNL
del Turismo l’importo è di € 15,00 pro capite;
 Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il
CCNL del Turismo l’importo è di € 8,00 pro capite.
Oltre al versamento dell’una tantum al momento dell’iscrizione al fondo l’azienda mensilmente, o
annualmente dovrà corrispondere al Fondo Est un contributo ordinario con le seguenti modalità:
 per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato ed a
tempo pieno, cui si applica il CCNL del Terziario l’importo è di € 10,00 mensili pro capite (€ 120,00
centoventi/00 annuali);
 per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato ed a
tempo parziale, cui si applica il CCNL del Terziario l’importo è di € 7,00 mensili procapite (€ 84,00
ottantaquattro/00 annuali).
 per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato ed a
tempo pieno e parziale, cui si applica il CCNL del Turismo l’importo è di € 10,00 mensili pro capite (€
120,00 centoventi/00 annuali).
Il versamento dei contributi avviene, con cadenza mensile posticipata entro il 16 del mese successivo, o
annuale anticipato, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per le Aziende che non si sono mai iscritte e scelgono la modalità mensile di versamento, è concessa la
facoltà di versare sei mensilità arretrate entro il giorno 16 del settimo mese successivo, per ottenere il
diritto della decorrenza delle prestazioni già a partire dal mese di iscrizione.
Vista la soppressione della modalità di pagamento trimestrale anticipata, prevista per il 01 gennaio 2011,
sarà possibile effettuare solo l’opzione per il mensile posticipato e l’annuale anticipato.
Scegliendo la modalità di pagamento mensile posticipata, il file dipendenti, in formato XML, deve essere
necessariamente inserito dal 01 al 16 di ogni mese, eccezion fatta per il mese di gennaio la cui scadenza è
prorogata al 31 gennaio 2010, poiché la piattaforma informatica sarà chiusa per i primi dieci giorni del
mese.
Il pagamento per la modalità mensile posticipata, verrà effettuato nello stesso modello F24 di competenza
del mese.
Per la modalità di versamento annuale anticipato, verrà consegnata la stampa dell’ordine di bonifico solo
dopo aver controllato che la lista dei dipendenti del mese di riferimento sia corretta, perché il Regolamento
del Fondo EST prevede espressamente che la “mancata comunicazione delle cessazioni implica
l’impossibilità della restituzione dei contributi poiché gli importi sono già stati trasmessi alle Compagnie”
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Nel caso in cui si scelga la modalità annuale anticipata, il file XML deve essere inserito e pagato entro il 28
febbraio 2010. Anche quest’anno, infatti, per venire incontro alle esigenze legati ai programmi paghe di
tutte le aziende che effettuano il pagamento con tale modalità, la scadenza del pagamento verrà
posticipato al 28 febbraio.
Eventuali nuovi assunti dovranno essere inseriti sempre attraverso questo tipo di file. Il sistema provvederà
a calcolare solo i ratei di competenza. Ogni cessazione o variazione di dipendenti andranno comunicate alla
prossima scadenza annuale. Pertanto, in caso di interruzione di rapporto di lavoro in corso d’anno, non sarà
possibile fruire di alcuna forma di compensazione o conguaglio.
Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:
 per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa di EST,
 per decesso del dipendente,
 per cessazione del rapporto di lavoro dipendente,
 per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi,
 nomina a quadro o a dirigente.
A partire da gennaio 2011, per tutte le aziende interessate lo studio ha provveduto ad effettuare le
iscrizioni e loro dipendenti, con modalità di pagamento mensile posticipato.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
Roma, 4 febbraio 2011
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Katiuscia Filisti
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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internazionali in Europa, USA e resto del mondo.
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NewsLiftLetter
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Da: "Verifiche Industriali srl" <[email protected]>
Data: mercoledì 3 novembre 2010 15:43
A: <[email protected]>
Oggetto: R: Numero Progressivo Libretto di Collaudo
Egr. Dott. Lentini,
Gradiremmo conoscere la corretta procedura per poter accedere al forum e sottoporre i quesiti di cui sotto.
Distinti saluti.
Ufficio Segreteria
Sabrina Battisti
Da: <[email protected]>
Data: mercoledì 3 novembre 2010 15:37
A: "VERIFICHE INDUSTRIALI" <[email protected]>
Oggetto: Re: Numero Progressivo Libretto di Collaudo
L'UNION risponde solo all'Associato e non rende tale servizio (quesiti) fruibile (gratuitamente) agli altri.
Cordiali saluti.
**************************************
Dott. I. Lentini
Presidente UNION
Feed RSS Forum UNION
From: VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
Sent: Friday, October 29, 2010 6:37 AM
Subject: Oggetto: Numero Progressivo Libretto di Collaudo - da: VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
In caso di un primo collaudo negativo, il collaudo finale successivo va registrato con un secondo libretto ed
un altro numero oppure va mantenuto il medesimo progressivo.
Roma, 29.10.2010
Quesito: collaudo ascensori – quesito 27/10 – risposta
Spett. Verifiche Ind.li-Pd
Ing. E. Massoli
Un collaudo effettuato solo parzialmente non è né "prima", né "secondo" o "terzo
collaudo": è solo un esame non finale di un impianto in attesa della concessione della
certificazione da parte dell'O.N., come tale, la documentazione tecnica e la relativa pratica
avranno un numero identificativo di "presa in carico".
Solo quando l'iter certificativo che ha dato luogo alle complete verifiche
dell'impianto sarà concluso, si potrà parlare di "collaudo finale" che non potrà non avere l'esito
positivo, dando luogo non già al "secondo libretto" ma "al" libretto o, meglio (così come
prescrive la direttiva) "al registro ascensore".
Non è infatti pensabile né il rilascio di un altro numero, ma di un solo progressivo che
inizia e termina: se infatti il collaudo è negativo (a quel momento), si deve pensare ad una attesa
di risoluzione del fatto che ha determinato, a quel momento, l'impossibilità del riconoscimento
positivo della certificazione l'interruzione e, pertanto, non lo si può etichettare di "negativo",
atteso che non lo si voglia registrare come tale ma, a quel punto è d'obbligo chiudere la pratica
di certificazione, a suo tempo avviata e non conclusasi (positivamente).
Distinti saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
Roma, 04.11.2010
telefax 049 880.80.81
Oggetto: "numero progressivo Libretto Collaudo"
Spett.
Verifiche Industriali srl – Padova
c.a. Sig.na Sabrina BATTISTI
In relazione alla mail dei 3 u.s., chiarisco:
1) Il sito è appena nato e pertanto occorrerà provvedere alla organizzazione dei servizi, in
particolare proprio quello del forum;
2) A questo proposito discuterò nella prossima assemblea del 18/11 p.v. a Rho-Fiera Milano,
la proposta di istituire esperti delle cinque operatività di cui a quella degli iscritti;
3) Si dovrebbe pertanto prevedere:
a) Un esperto di Dpr 462/01
b) Un esperto di direttiva ATEX
c) Un esperto di direttiva ascensori 95/16/CE
d) Un esperto di nuova direttiva macchine 2006/42/CE
e) Un esperto di direttiva PED
Essendo peraltro già attivi i GdL-Gruppi di Lavoro per imp.messa a terra e
ascensori/macchine, se ne dovrebbe allargare agli altri rimanenti.
Per questioni invece di carattere politico, di funzioni dell'associazione, di attività in
generale e di quant'altro attiene alle responsabilità sia del presidente, che del legale
rappresentante, appare del tutto ovvio che l'intervento è del sottoscritto.
Distinti saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
p.s. Essendo tuttavia già operativo il GdL "DPR 162 ed ex 459 coordinato dall'Ing.L.Simonelli,
può, nell'attesa, interessare direttamente quest'ultimo della problematica di cui al quesito in
oggetto, ovviamente indirizzandone alla segreteria dell'associazione che provvederà a
trasmetterlo.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
Da: "Liborio Simonelli" <[email protected]>
Data: lunedì 8 novembre 2010 19:16
A: "comunicazioni UNION" <[email protected]>
Oggetto: RE: Numero progressivo Libretto Collaudo
Ritengo che il problema debba essere risolto in breve alla luce della considerazione che un collaudo con
esito negativo non ha sostanza certificativa per cui non occorre riempire il libretto dandogli una
numerazione,essendo sufficiente la stesura di un verbale con la motivazione del parere negativo: l'unico
libretto di collaudo valido è quello del "collaudo" definitivo e positivo a cui si può dare una numerazione.
Cordiali saluti.
Liborio Simonelli
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La traduzione del presente documento è stata curata da
UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
Documento:
Verbali della 25a riunione NB-L
tenuta a Bruxelles
18 – 19 maggio 2010
Coordinamento Europeo degli Organismi Notificati per gli Ascensori
e per i loro componenti di sicurezza
NB-L/2010-060
Data creazione: 23.06.2010
Lingua originale: EN
Autore: Sara Balzano – ST
Indice di rilascio: 1
Data di rilascio: 23.06.2010
Data di approvazione:
Elenco delle principali abbreviazioni
O.N./OO.NN.
Organismo/i Notificato/i
SM/SS.MM.
Stato Membro/Stati Membri
GLA
Gruppo di Lavoro Ascensori
(Coordinamento europeo per gli ascensori)
GdL-AH
Gruppi di Lavoro/i Ad Hoc sotto la NBL/HC
ST
Segreteria Tecnica
SA
Segreteria Amministrativa
DA
Direttiva Ascensori
DM
Direttiva Ascensori
RpU
Foglio/i Raccomandazioni per l'Uso
NQL
Nuovo Quadro Legale
REpSS
Requisito/i Essenziale/i per la Salute e la Sicurezza
PUNTO 1: Accoglienza
Il Presidente
Dà il benvenuto a tutti i partecipanti.
PUNTO 2: Elenco delle presenze
Documenti di supporto
- NBL-2010031-2 NBs list under LD from NANDO – 21 April 2010
- NBL-2010032-2 State of notification - 21 April 2010
ST
Sig. Torretta
Sig. Deckers
Sigra. Pich
Sig. Constantin
Il quorum calcolato secondo le Regole di Procedure non è stato raggiunto. Il quorum
si raggiunge col presumere che gli Organismi Notificati presenti nell’aula
rappresentano tutti gli Organismi Notificati nei propri paesi.
Se non si risolverà questo problema una volta per tutte, potrà verificarsi in qualsiasi
momento. Bisogna comunicare questo fatto al Ministero Italiano e chiedergli una
risposta ufficiale.
Nelle riunioni NB-L si è applicata questa regola: un O.N. che è presente alla riunione
rappresenta tutti gli Organismi del suo paese. La Commissione non ha mai reagito alla
mancanza di coordinamento. Nel frattempo ci vorrà flessibilità.
La Commissione non ha agito prima d'ora perché non c'era una base legale su cui
appoggiare una reazione riguardo a questo problema. Con la Decisione N.
768/2008/EC compreso l'Articolo R30 sul coordinamento degli Organismi Notificati, la
situazione sarà migliorata. Il provvedimento che sarà introdotta dalla Commissione
nella nuova Direttiva Ascensori recita che “Gli Stati Membri assicureranno che gli
Organismi che hanno notificato parteciperanno al lavoro di quel o di quei gruppo o
gruppi per il coordinamento degli Organismi Notificati, direttamente oppure tramite
dei rappresentanti designati”.
L'allegato nella Direttiva Ascensori che tratta la notificazione degli organismi
dovrebbe essere modificato con l'introduzione di nuove condizioni che prevedono
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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SITUAZIONE
DECISIONE
anche la loro de-notificazione. Dovrebbe essere definito in quale contesto si potrà
rimuovere la notificazione degli organismi.
- NBL-25: Si conoscono 233 Organismi Notificati per gli ascensori e per i loro
componenti di sicurezza in base al Sistema Informativo NANDO, nella data di 21 aprile
2010. Gli Organismi Notificati presenti e rappresentati, in considerazione dei
coordinamenti e delle deleghe ricevuti, sono 109 in totale. Dovrebbero essere
presenti o rappresentati 117 Organismi Notificati durante la riunione per poter
tenere una votazione.
In considerazione dei fatti descritti sopra, non si ha un quorum secondo le Regole di
Procedura.
- Il Sig. Blanco ed il Sig. Miles hanno fatto sapere che non sono riusciti a partecipare
alla riunione e si sono scusati per la loro assenza.
- Le votazioni durante la riunione si faranno col presumere che gli Organismi Notificati
presenti nella stanza rappresentino tutti gli Organismi Notificati nel proprio paese. Il
numero di voti appesantiti durante la riunione si determina in base al seguente.
NBL-25: 19 paesi sono presenti alla riunione, rappresentano 209 Organismi Notificati.
Il numero di voti appesantiti alla riunione sono di 294 (83,52%).
- Una lettera sarà inviata alla Commissione per spiegare che esiste da parte degli Stati
Membri una mancanza di coordinamento degli Organismi Notificati. Precisando che
questo problema esiste in particolar modo in Italia, la Commissione potrebbe avviare
una discussione bilaterale insieme alle autorità italiane. (Azione: Il Presidente / NB-L /
ST)
PUNTO 3: Agenda, emendamenti ed accoglienze
Documento di supporto
- NBL-2010030-1 Agenda of the 25th NB-L meeting – 18-19 May 2010
Sig. Faletto
Il Presidente
Sig. Siekhans
DECISIONE
il CEN ha fornito delle informazioni sui risultati delle discussioni riguardanti i
dispositivi di salvataggio e gli strumenti di diagnostica per il PESSRAL, potrebbe essere
programmata una revisione alle RpU che coprono gli stessi entro la data della
prossima riunione NB-L perché il livello dell'accordo sembra essere stato unanime
secondo le indicazioni già fornite dal CEN.
Se ci saranno delle modifiche nella standardizzazione, le RpU dovranno essere
controllate in relazione alle modifiche nelle norme all'interno del relativo gruppo NBL/AH.
Il congresso Europeo per gli Ascensori avrà il titolo “Sicurezza - Sostenibilità Innovazione Tecnica” ed è previsto per il 18 ed il 19 ottobre 2010. Lui è disponibile
per chi vuole ulteriori informazioni.
- L'Agenda è stata approvata, con la considerazione che il punto “Ascensori
per uso temporaneo durante la fase di costruzione” sarà trattato nel punto 12
Altre questioni.
PUNTO 4: I verbali della 24esima riunione NB-L/HC – Bruxelles tenuta a Bruxelles il 3 ed il 4 novembre
2009
Documento di supporto
- NBL-2009122-1-EN Minutes of the 24th NB-L meeting
DECISIONE
- Sono stati approvati i verbali della 24a riunione NB-L/HC.
PUNTO 5: Elezioni dei vicepresidenti
ST
In seguito alla decisione presa nel punto 5 della 24a riunione NB-L, la procedura
scritta è stata messa in atto con l'invio di un messaggio ai membri NB-L il 15 marzo
2010. Il risultato della procedura scritta per i candidati si è terminato il 15 aprile 2010
e non ha avuto un esito positivo. Perciò, come già affermato dal Presidente, si terrà
una votazione per i vicepresidenti durante la sessione chiusa.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Il Presidente
SITUAZIONE
Durante l'ultima riunione è stato chiesto ad alcuni colleghi provenienti dai nuovi Stati
Membri se vi era fra loro qualcuno disposto a diventare vicepresidente.
- Nessun candidato si è proposto per il ruolo di vicepresidente.
PUNTO 6: Direttiva Ascensori
Documenti di supporto
- NBL-2010050-1 NB-L LD Report May 2010 (20100518)
Sigra. Pich
La riunione del GLA ha avuto luogo nel marzo del 2010. La prossima riunione è
prevista per il novembre 2010. I relativi verbali saranno pubblicati sulle pagine web
Europa a seguito dell'approvazione.
La riunione del gruppo Ascensori ADCO sarà organizzata insieme alla riunione GLA a
novembre. Questo anno, la Repubblica Ceca, con l'appoggio della Spagna ed il Belgio,
è responsabile per il forum creato dagli organismi nazionali che si occupa della
sorveglianza del mercato a livello nazionale.
la L-REC-2-025 e la L-REC-3-012 sono state approvate il 10 febbraio 2010 mentre la
LREC-2-026 è stata approvata il 13 aprile 2010. Le RpU approvate sono disponibili sul
sito web Europa al seguente indirizzo:
ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/lifts/nb-lifts_rfus.pdf
Il GLA ha ricevuto, inoltre, una raccolta di documenti di posizione preparati dal NB-L,
sono state avanzate alcune richieste, perché il loro stato e ruolo non erano chiari. I
membri che rappresentano il NB-L hanno ricevuto delle richieste per chiarimenti in tal
riguardo. Inoltre, è stato chiesto al NB-L di indagare sulla creazione di una pagina web
pubblica per rendere disponibile questo tipo di documento al pubblico.
La Commissione è in attesa di ulteriori informazioni sulla RpU L-REC-2-001 che tratta i
REpSS della nuova Direttiva Macchine applicabile agli ascensori. Di conseguenza, sarà
aggiornata la Guida all'applicazione della Direttiva Ascensori.
PUNTO 6.1: Revisione della Direttiva Ascensori
Documenti di supporto
- NBL-2010050-1 NB-L LD Report May 2010 (20100518)
Sigra. Pich
In base all'esperienza raggiunta ed ai studi eseguiti, non sarà necessario un
emendamento profondo della Direttiva Ascensori. Quindi la Direttiva Ascensori è
stata inclusa nel “pacchetto revisione”. Ciò significa che le direttive Approccio Nuovo
scelte per questo approccio saranno emendate separatamente; comunque, un
allineamento al Nuovo Quadro Legale sarà l'unico emendamento che sarà presa in
considerazione.
La procedura della revisione consiste non solo nella redazione dell'atto legale. La
Commissione è obbligata a redigere anche il rapporto di valutazione d’impatto.
Questo è già stato redatto. Esiste un servizio separato nella DG Enterprise della
Commissione che è responsabile per questo. Questo rapporto di valutazione
d’impatto sarà poi presentato al pannello per la valutazione dell'impatto che è
composto di esperti dalla Commissione.
La motivazione per un allineamento puro delle 10 direttive è che esse dovrebbero
essere coerenti fra loro. Inoltre, sarà presa in considerazione l'allineamento al
Trattato di Lisbona. L’iniziativa di revisione della Direttiva Ascensori e della tecnica
legale che è stata scelta per questa revisione è il così detto “recast”. Ciò mira ad un
rafforzamento e ad un ulteriore approfondimento del mercato interno dei beni. Il
primo passo è la redazione delle bozze al livello della Commissione e poi seguiranno
ulteriori dibattiti presso il Consiglio ed il Parlamento.
La prima bozza della nuova Direttiva Ascensori è stata proposta alla riunione GLA a
marzo. La Commissione ha ricevuto dei commenti e delle proposte su come
migliorare la bozza. Sono stati ricevuti dei commenti molto importanti dal NB-L.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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La Commissione ha anche previsto una consultazione pubblica mirata alla raccolta di
altri dati utilizzabili per la valutazione dell'impatto dell'intera impresa. Il questionario
è già stato redatto. Consiste in 4 parti: una parte per gli operatori economici, una
seconda parte per gli utenti ed i consumatori, la terza è per gli Organismi Notificati, la
quarta è per le autorità pubbliche. I risultati di queste consultazioni pubbliche
saranno impiegati nella valutazione d’impatto e nelle ulteriori procedure dell'intero
processo di revisione.
Il rapporto della valutazione d’impatto sarà pronto per ottobre del 2010. Le bozze
delle Direttive approccio nuovo sono state previste per il primo trimestre del 2011. La
seconda bozza della Direttiva Ascensori sarà pronta nell'estate del 2010.
Bisognerebbe organizzare un piccolo dibattito insieme agli esperti dal forum NB-L,
perché si potrebbero migliorare alcune questioni relative alle procedure di
valutazione della conformità nella seconda bozza della Direttiva Ascensori.
PUNTO 6.2: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-LD
Documenti di supporto
- NBL-2010035-1 Report on the AH-LD meeting - 16 April 2010
Sig. Breitenbach
Sig. Constantin
Il Presidente
Sigra. Pich
Sig. Van Eeden
DECISIONE
Il gruppo si è incontrato due volte a Hamburg. I risultati delle riunioni sono stati
sintetizzati dalla ST e poi inviati ai membri NB-L. Non è pervenuto alcun commento.
Quindi, si è presunto che il lavoro è stato ben accolto dal NB-L, ed il documento NBL/2010-035 è stato inviato alla Commissione.
I componenti di sicurezza, come affermato nella Direttiva Ascensori, sono stati
integrati nella Direttiva Macchine. La questione che ne sorge è se un componente di
sicurezza che è soggetto ai provvedimenti della Direttiva Macchine potesse essere
soggetto anche alla Direttiva Ascensori.
Se un componente di sicurezza viene impiegato in un ascensore, serve la
dichiarazione secondo la Direttiva Ascensori, e non solo secondo la Direttiva
Macchine.
Nella Direttiva Ascensori, Articolo 1.5 si legge: “Ove, per gli ascensori, i rischi cui si fa
riferimento in questa Direttiva siano coperti interamente o in parte da delle Direttive
specifiche, questa Direttiva non sarà applicata oppure cesserà di applicarsi nel caso di
quei ascensori e quei rischi cui si applicano quelle specifiche Direttive”. Questo è
stato descritto nella Guida alla Direttiva Ascensori. Probabilmente non è del tutto
chiaro. Perciò se ne dovrà parlare presso il GLA ed il Gruppo di Lavoro Macchine ma
non nella procedura di allineamento.
Ci sono dei componenti di sicurezza che possono essere impiegati sia nei macchinari
che negli ascensori. La procedura di certificazione per i componenti di sicurezza nella
Direttiva Ascensori è più rigida rispetto a quella nella Direttiva Macchine. Quando un
produttore vuole comprare un componente di sicurezza che può essere impiegato
nella Direttiva Ascensori ed è stato certificato per questo, può essere impiegato nel
macchinario senza problemi. Per un componente di sicurezza, per esempio il
dispositivo di sicurezza, che è stato certificato per l'impiego nella Direttiva Macchine,
quel certificato non si può usare nella Direttiva Ascensori perché i requisiti per la
certificazione di quel componente nella Direttiva Ascensori sono molto più rigidi.
- La riunione del gruppo NB-L/AH-LD è fissata per il 28 giugno 2010 ad Amburgo.
(Azione: Sig. Breitenbach / NB-L/gruppo AH-LD)
PUNTO 7: Le attività dei gruppi Ad-Hoc
Documento di supporto
- NBL-2007006-5 NBL Ad Hoc Working Groups composition
DECISION
- Il documento NBL-2007006 sarà aggiornato a seguito delle indicazioni emerse
durante la riunione. (Azione: ST)
- Sig. Breitenbach viene nominato convocatore del gruppo NB-L/AH-LD.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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PUNTO 7.1: Rapporto della 4a riunione dei convocatori
PUNTO 7.1.2: Piano di lavoro per il NB-L nel periodo 2010-2011
Documenti di supporto
- NBL-2010023-2 Report on the 4th Conveners meeting - 12 March 2010
- NBL-2010051-1 Business plan 2010_05_ 25_NB-L Meeting
Il presidente
Sig. Constantin
E' stato approvato il L-POS-1-001-V01 relativo al PESSRAL ed è stato deciso durante la
riunione dei convocatori di lasciarlo così com'è, perché non esiste per ora molta
esperienza su tali componenti.
E' stato approvato il L-POS-1-002-V01 relativo ai movimenti non controllati dalla
cabina. Visto che la A3 della EN 81-1/2 influisce direttamente su di esso, sarà redatto
un nuovo documento di posizione.
E' stato approvato il L-POS-1-003-V01 riguardante lo Spazio Temporaneo di Sicurezza
costituendo un primo passo verso una RpU.
E' stato ritirato il L-REC-2-022V02 riguardante il limite di velocità per gli
ammortizzatori di tipo accumulo d'energia. E' stato redatto un documento di
posizione per sostituirlo.
E' stato approvato il L-POS-1-005V-01_1 riguardante i sistemi di auto-monitoraggio
per i componenti nei sistemi ascensore e la decisione durante la riunione dei
convocatori è stata di lasciarlo così com'è..
Vi sono alcuni punti aperti dalle precedenti sessioni: L-REC-0-003-V03 e LREC-0-004V06[settembre 09]. L'emendamento delle liste di controllo dovuto all'Emendamento
3 della EN 81-1/2 dovrebbe essere un coordinamento fra il gruppo NB-L/AH-FI ed il
gruppo NB-L/AH-SC.
Il prossimo punto aperto è una RpU, oppure un documento di posizione che riguarda
le modifiche durante l'installazione degli ascensori collaudato a tipo. Un documento
di posizione è stato approvato in passato. Un documento di posizione o una RpU in
relazione a questo punto non è consistente perché non esiste un regolamento per
questo nell'attuale Direttiva Ascensori. Il documento di posizione è stato inviato alla
Commissione come proposta per delle modifiche nei moduli della Direttiva Ascensori.
Sarebbe una buona idea includere il rapporto di ispezione finale nel dossier del
cliente.
PUNTO 7.1.3: La procedura per i documenti di posizione
Documenti di supporto
- NBL-2008083-3 NB-L_flowchart_RfU_amended_2010-05-10 - NBL-2010043-1 NB-L_flowchart_PP_201005-10
DECISION
- Sono stati approvati i documenti NBL-2008083 e NBL-2010043.
- Si è fissata la 5a riunione dei convocatori per il 23 settembre 2010 a Vienna.
(Azione: Il presidente / i convocatori / ST)
PUNTO 7.2: Il rapporto dal gruppo NB-L/AH-FI
Documento di supporto
- NBL-2010033-1 NBL - AH_FI 2010-02-11
Sig. Belloli
DECISIONE
Il gruppo sta preparando diverse liste di controllo per l'ispezione finale. Come si è
mostrato durante la presentazione del piano di lavoro, le principali liste di controllo
sono ora disponibili.
- I Punti 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4 nell'agenda della riunione sono stati rinviati alla
prossima riunione NB-L. (Azione: gruppo NB-L/AH-FI)
PUNTO 7.2.5: Il salvataggio di un passeggero intrappolato nella cabina dell'ascensore
Sig. Belloli
Il gruppo ha ricevuto un mandato dal NB-L di preparare questo documento di
posizione. Durante la riunione a febbraio il gruppo ha tentato di avere un approccio
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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DECISIONE
generale sulla questione. Nei documenti di posizione sono state prese in
considerazione due RpU approvate.
- E' stato approvato il documento di posizione con i seguenti emendamenti a pagina
2.
- La prima frase diventa: “Quando si esegue l'Ispezione Finale (riguardo alla
funzionalità delle misure), la Verifica Unitaria, l'Esame CE del Tipo, L'Approvazione
Allegato XIII e l'Approvazione della Progettazione (ove applicabile), l'Organismo
Notificato deve verificare che le misure di sbloccaggio d'emergenza siano state
correttamente progettate e scritte nel manuale d'istruzioni del proprietario”.
- La frase: “Durante il controllo sarà anche presa in ... per svolgere le diverse
operazioni di soccorso” sarà modificata alla fine con l'aggiunta di “(saranno presi in
considerazione gli sviluppi CEN durante l'applicazione di questo documento di
posizione)”.
- La seguente frase sarà cancellata: “(*) Il controllo del dispositivo di sicurezza può
essere eseguito con un carico nella cabina inferiore al carico nominale, ma non meno
del 80% del carico nominale (in accordo con i dati di analisi del traffico)”.
(Azione: ST)
PUNTO 7.3: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-MD
Documento di supporto
- NBL-2010038-1 Report from AH-MD group
- L-REC-2-001-V10 Draft- MD ESR for lifts under LD_rev1_2009-08-05
Sig. Siekhans
DECISIONE
L'ultima riunione del gruppo ha avuto luogo l'anno scorso. Questo anno il gruppo ha
proposto un questionario riguardo all'utilizzo della Direttiva Macchine ed alle
responsabilità degli Organismi Notificati nel contesto delle modifiche alle procedure.
Quindi è stato fatto una consultazione tramite email.
- E' stata approvata la RpU L-REC-2-001 con i seguenti emendamenti:
- il formato sarà sostituito dal formato formalmente approvato
- i numeri di pagina a capo delle diverse pagine saranno corretti
- il riferimento alla Guida all'applicazione della Direttiva Macchine sarà aggiornato
alla versione più recente.
(Azione: ST)
- Per quanto riguarda il punto 7.3.2, non è compito degli Organismi Notificati
commentare sulla “letteratura sulle vendite”.
PUNTO 7.4: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-QM
Sig. Carmichael e Sig. Haakana hanno fatto rapporto sulla precedente riunione del gruppo tenuto a gennaio
del 2009.
DECISIONE
- Sig. Williams è stato nominato Convocatore del gruppo NB-L/AH-QM.
- Sarà programmata una riunione del gruppo NB-L/AH-QM prima della riunione dei
Convocatori a Vienna fissata per il 23 settembre 2010 a Vienna. (Azione: gruppo NBL/AH-QM)
- Sarà presentata alla prossima riunione NB-L una proposta riguardante la “Modifica
dell'Allegato XIII da Modulo H in Modulo H1 nella proposta di bozza della Direttiva
Ascensori: le implicazioni per gli Organismi Notificati”.(Azione: gruppo NB-L/AH-QM)
PUNTO 7.5: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-SC
PUNTO 7.5.1.: I mezzi di protezione per “i movimenti non controllati della cabina”
Documento di supporto
- L-POS-1-007-V0 PAUCMLS_ Draft POSITION PAPER
Sig. Rau
La EN81-1 e la EN81-2, Emendamento 3, dispongono per la prevenzione dei
movimenti non controllati sia in salita che in discesa. Sfortunatamente questo non si
trova nella Direttiva Ascensori. Deve essere implementato la A3 a partire dal luglio
del 2011.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Sig. Casteleyn
Sig. Rau
Sig. Casteleyn
Il Presidente
Sig. Casteleyn
Sig. Gharibaan
Sig. Casteleyn
DECISIONE
L'ultima riunione del gruppo è stata tenuta il 30 aprile 2010. La prossima riunione è
prevista per l'11 giugno 2010 a Monaco.
C'è un conflitto fra la norma armonizzata ed il documento di posizione a pagina 3: “La
valutazione dei rischi dimostra che la perdita di trazione ed il mancato funzionamento
del freno quando il freno viene impiegato come dispositivo di sicurezza non sono
sufficientemente coperti nella EN 81-1+A3”. Nella EN 81-1+A3 è stata esclusa la
perdita di trazione. Questo ha bisogno di un’ulteriore spiegazione perché quando un
produttore esclude la perdita di trazione e va dall'Organismo Notificato applicando il
documento di posizione, includerà dei rischi aggiuntivi nel certificato che non sono
coperti dalla norma.
E' stata fornita una spiegazione tecnica dettagliata delle ragioni dietro la frase nel
documento di posizione.
In tal caso il documento di posizione è come un’interpretazione CEN perché prende in
considerazione qualcosa che non è stato chiarito nella norma. Il peso di un tale
documento di posizione sta diventando davvero oneroso perché i criteri sono stati
tecnicamente spiegati bene ma le conseguenze sono notevolmente diverse da quello
che è richiesto dalla norma armonizzata.
Questo documento di posizione dovrebbe essere un primo passo per una RpU.
Nel secondo paragrafo sulla pagina 3: “Questo sarebbe da considerarsi insieme alla
certificazione degli elementi d’arresto applicati solamente sulla puleggia a trazione”.
Se gli Organismi Notificati accettano che la perdita di trazione deve essere presa in
considerazione e devono considerarla nell’approvazione della progettazione di
questo componente di sicurezza, gli Organismi Notificati devono avere delle regole
unificate su come considerare questo quando svolgono un controllo della
progettazione.
La perdita di trazione è stata considerata nella valutazione dei rischi quando hanno
messo la A3 ed il requisito per i movimenti non intenzionali della cabina. Il risultato
della valutazione dei rischi è stato che, se l'ascensore è stato progettato su tutti i
requisiti della EN 81, fra cui il calcolo e la valutazione della trazione, è molto basso il
rischio che la trazione deperirà senza l'aver identificato molto prima la necessità di
usare un movimento non intenzionale della cabina oppure un eccesso di velocità non
controllato in salita. Per questa ragione la perdita di trazione non è stata considerata
una causa di un movimento non controllato.
La stessa frase si trova anche nel documento di posizione L-POS-1-002.
- Si discuterà di nuovo sul documento di posizione L-POS-1-007 alla prossima riunione
NB-L.
(Azione: gruppo NB-L/AH-SC)
PUNTO 7.6: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-RoP
Il Presidente
Questo punto sarà discusso nella sessione chiusa.
PUNTO 7.7: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-CW
Il Presidente
Serve un nuovo Convocatore del gruppo.
PUNTO 7.8: Rapporto dal gruppo NB-L/AH-EC
Sig. Lesage
Sig. Constantin
Ha spiegato lo stato del gioco relativo alla traduzione delle RpU approvate di recente.
I documenti approvati nella loro fase finale devono essere tradotti dalla SA e non dal
gruppo di lavoro.
PUNTO 8: Stato del gioco delle raccomandazioni ed i documenti di posizione
Documento di supporto
- NBL-2006029-13 List of NBL-RfUs and position papers
ST
Probabilmente c'è una possibilità che la SA può tradurre le RpU approvate ed avallate
in francese ed in tedesco. Dopo la riunione il documento di posizione approvato sarà
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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inviato alla SA per poter farci la relativa traduzione. Successivamente sarà sottoposto
all’attenzione del gruppo NB-L/AHEC per un controllo.
Le traduzioni in francese ed in tedesco dei verbali delle riunioni NB-L, prima di essere
caricati su Circa, saranno sottoposte al gruppo NB-L/AH-EC per un controllo. Il gruppo
dovrebbe occuparsene entro poco. Perciò le traduzioni saranno disponibili su Circa
entro poco.
Per quanto riguarda le RpU approvate ed avallate ed i documenti di posizione
approvati, essi sono disponibili nella biblioteca Circa nelle cartelle 04. RfUs e 05.
Position papers.
PUNTO 9: Norme
PUNTO 9.1: lo status delle norme CEN riguardanti gli ascensori
Documenti di supporto
- NBL-2010040-1 CEN_TC10_Work_Programme_Changes_November_2009_to_May_2010
- NBL-2010041-1 CEN_TC_10_Work_Programme_Updated_2010_05_10
Sig. Gharibaan
Per quanto riguarda il documento NBL-2010040, esso tratta le modifiche ai punti di
lavoro (work items) che sono stati creati fra il novembre del 2009 ed il maggio del
2010.
Per la prEN 81-7, la secondo indagine è stata completata. Il Gruppo di Lavoro
responsabile per questa norma non aveva gli appropriati esperti per poter rispondere
ai commenti ricevuti dall’indagine CEN. Quindi il CEN ha messo in moto una
risoluzione che richiede degli esperti aggiuntivi, ora vi sono due nuovi membri.
Per il CEN/TS 81-11:2009, questo è il documento che incorpora tutte le
interpretazioni fatte per la serie EN 81. Sostituisce la CEN/TS 81-29; inoltre, il Gruppo
di Lavoro responsabile per questo documento indagherà sulla possibilità di rendere
disponibili le interpretazioni appena siano state approvate dal CEN/TC 10 attraverso
altri canali, probabilmente su internet.
Il CEN/TS 81-29 è stato sostituito dal CEN/TS 81-11:2009.
Per la FprEN 81-41, è stata approvata in un voto formale l'anno scorso a gennaio. Il
DIN ha presentato un ricorso contro la sua ratifica. Una risoluzione ancora in corso da
parte del CEN/TC 10 risolverà la questione del ricorso ed il documento sarà pubblicato
di conseguenza.
Per la EN 81-73, considerando l'età della norma, non è stato possibile fare un
emendamento. Quindi è sotto revisione.
Per la prCEN/TS 81-76, la bozza di questo documento dovrebbe essere pronta entro
giugno/luglio del 2010 per l'inchiesta CEN/TC 10.
Per la EN 12015, vista l'età del documento, è stata decisa una revisione all'interno del
emendamento.
PUNTO 9.2: L'andamento della revisione della EN 81-1/2
PUNTO 9.3: La revisione della EN 81-1/2:1998: Allegato C
PUNTO 9.4: Proposta per una RpU sull'uscita attraverso il tetto della cabina
Documenti di supporto
- NBL-2010037-1 Overview of EN81-1 & EN81-2 Revision items
- NBL-2010052-1 Questions EN 81-1 App M
Sig. Jones
La parte più consistente del lavoro nel Gruppo di Lavoro 1 è l'attività di revisione per
trasformare la EN81-1/2 in EN81-20/50.
Vengono comunicati i punti aperti assegnati ai Gruppi AH e vengono spiegati in
dettaglio alcuni esempi dei punti da lavoro.
E' stato anticipato che entro settembre sarà pronta una versione bozza dei nuovi
documenti EN 81- 20/50. La data di scadenza per la pubblicazione della prima bozza
per ricevere i commenti pubblici è gennaio del 2011.
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Il Presidente
Sig. Bugge
Sig. Jones
Sig. Constantin
Sig. Jones
Sig. Gahribaan
Due punti sono stati specificamente richiesti dal NB-L: il primo è l'Allegato C ed il
secondo è il risultato di una RpU sull'uscita in sicurezza attraverso tetto della cabina.
Si spera che ci si interesserà di queste tematiche nella riunione di maggio, dopo la
riunione NB-L. Le parti del rapporto relative a queste tematiche saranno inviate al NBL entro breve.
Molti dei colleghi dagli Organismi Notificati partecipano alle attività di
normalizzazione. Quindi loro sanno che questo è un enorme compito.
Nella norma riveduta lo slittamento delle funi non è considerato più un problema.
Quando si impiegano delle funi e delle cinghie rivestite in plastica ed è presente
dell'olio su questi mezzi, vi sarà uno slittamento delle funi e si sa che il lubrificatore o
le guide sono posizionati forse 20cm dalle funi o le cinghie.
Questa è una delle ragioni per cui le nuove tecnologie riguardanti le funi e le cinghie
sono al momento incluse. Questo aspetto fa parte dell'esame di progettazione della
cinghia e quindi se attualmente vi sono dei problemi in questa tecnologia, devono
essere presi in considerazione nell'esame di progettazione.
Per quanto riguarda l'installazione ed i rumori, questo è un tema simile a quella alla
base di molte tematiche nelle discussioni che riguardano le facilitazioni ed i conflitti.
Per l'affidabilità dei componenti di sicurezza; Non è normale non avere alcuna
informazione sull'affidabilità. Per gli utenti non vi sono informazioni sull'affidabilità di
certi componenti. Bisogna affrontare l'affidabilità dei componenti per ascensori.
Vi sono delle norme molto vecchie che riguardano gli ascensori installati sulle navi o
sulle imbarcazioni. Sarebbe utile sapere se c'è qualcuno fra loro che affronta questa
tematica.
Per quanto riguarda l'installazione ed i rumori, c'è un consulente CEN per i rumori che
controllerà ogni norma per sapere se i rumori sono stati presi in considerazione nella
norma. Comunque, lo scopo è limitato alla sicurezza dei rumori in termini dei requisiti
in relazione alla Direttiva Macchine per il livello massimo di rumore. Da quella
prospettiva vi sono ben pochi requisiti in termini di ascensori perché non si è previsto
che gli ascensori possano raggiungere gli 80 dB come livello di rumore che richiede un
qualche tipo di protezione. In termini di livelli di rumore confortevoli c'è stato una
grande quantità di studi da parte delle varie organizzazioni in relazione alla
trasmissione del rumore ed alla vibrazione dell'equipaggiamento. La decisione di
acquistare un ascensore dovrebbe basarsi sui dati disponibili.
L'affidabilità dei componenti di sicurezza dovrebbe essere affrontato tramite i collaudi
a tipo. Per quanto riguarda l'affidabilità dei componenti di sicurezza in servizio,
questo dipende in gran parte dalla manutenzione, e diversi paesi hanno dei requisiti
totalmente diversi fra loro per le ispezioni durante il servizio e per le ispezioni
periodiche. La progettazione dei componenti di sicurezza dovrebbe essere affrontato
tramite collaudi a tipo.
Per quanto riguarda gli ascensori sulle navi e sulle imbarcazioni, ci sono diversi spazi
vuoti non coperti dalle norme CEN. Non ho visto delle norme europee su questo
tema. E' molto difficile, perché spesso possono esserci delle questioni territoriali.
Esiste già una norma ISO applicata agli ascensori sulle navi. Per una norma europea è
necessario valutare l'attinenza del mercato.
Per la questione che riguarda il rumore ci sono probabilmente molti fattori che
influiscono sul livello del rumore al di fuori della tecnologia dell'ascensore. Per il
rumore ad un livello confortevole non dentro l'ascensore ma anche nelle zone di
abitazione, questo fa parte del territorio dell'edificio e delle costruzioni. Ci sono delle
linee guide relative all'interfaccia fra l'installazione e la costruzione. Se tali norme
devono essere sviluppate, servirà una cooperazione ravvicinata fra la tecnologia della
costruzione e la tecnologia dell'ascensore. Inoltre, vi è una norma ISO per la
misurazione dei rumori all'interno dell'ascensore.
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Sig. Constantin
Sig. Le Mas Latrie
Il Presidente
Sig. Jones
DECISIONE
Una nuova norma è stata esaminata dal CEN e riguarda la riduzione dei rumori al di
sotto dei 21 dB in alcuni edifici. Non è conveniente il fatto che non si affrontano in
una norma per gli ascensori i mezzi per poter isolare contro i rumori comuni. E'
necessario che si sviluppino delle norme sull'isolamento, su come farlo e su come
calcolarlo.
Per quanto riguarda gli ascensori sulle navi, c'è la ISO 8383, è stata pubblicata nel
1985. E' una norma abbastanza vecchia. Questa è stata sempre confermata in ogni
revisione sistematica delle norme fin dalla sua pubblicazione perché non è mai
pervenuta una richiesta per la revisione al livello internazionale.
Per l'affidabilità dei componenti di sicurezza, ogni componente di sicurezza deve
essere consegnato insieme al manuale del proprietario ed al manuale di
manutenzione. Per quest'ultimo si dovranno trovare le necessarie misure. Questo fa
parte anche dell’ispezione periodica degli ascensori ma fa parte anche della
manutenzione per assicurare che essi siano in grado di funzionare in caso di sinistro o
di un’emergenza.
E' stato presentato da un membro NB-L un documento che riguarda il calcolo della
trazione degli ascensori. E' una proposta per un emendamento alla procedura di
calcolo.
Il documento può essere inviato a lui. Così la task force lo esaminerà in anticipo.
- Il documento NBL-2010052 si consegna al Sig. Jones. (Azione: ST)
PUNTO 10: Affari generali
PUNTO 10.1: Il documento di posizione sull'Ascensore Inclinato o Funivia
Documento di supporto
- L-POS-2-002-V01 Inclined Lift or Cableway
Sig. Carmichael
Sig. Cooper
Sigra. Pich
L’installazione in questione è stata installata nel 2008 e nel 2009. Originariamente
tutte le parti interessate erano d'accordo nel pensare che fosse coperta dalla
Direttiva Ascensori. E' stata eseguita un’ispezione finale sull'installazione ed è stata
messa in servizio nell'agosto del 2009. La dichiarazione di conformità è stata emessa
sotto la Direttiva Ascensori. Nel settembre del 2009 la HSE ha esaminato la
installazione ha ritenuto che fosse coperta dalla Direttiva Funivie. La HSE ha inviato
una specie di consulenza alla Commissione Europea che gli ha risposto confermando
che l'installazione è coperta dalla Direttiva Funivie. Ovviamente questo ha delle
implicazioni abbastanza severe per il produttore. Le interpretazioni della
Commissione e della HSE sembrano basate sul fatto che questa era una installazione
all'esterno, e quindi non in servizio presso un edificio o una costruzione. Questo
sembra strano perché esistono molte installazioni in Italia, in Austria ed in Francia che
sono state installate e certificate sotto la Direttiva Ascensori e che non sono diverse
da questa specifica installazione. Quando si legge la definizione fornita nella Direttiva
Funivie o a quella fornita nella Direttiva Ascensori, l'installazione potrebbe essere
coperta da entrambi. Ciò sembra essere stato riconosciuto dalla Direttiva Funivie
perché la relativa guida d'applicazione recita che la situazione può essere risolta caso
per caso. Alla fine del documento di posizione proposto dal Sig. Miles vi è la
raccomandazione che il produttore, l'installatore e l'Organismo Notificato possono
decidere quale Direttiva seguire per gli ascensori inclinati. Se non riescono a mettersi
d'accordo, solamente a quel punto, possono andare dal relativo Stato Membro a
chiedere la sua opinione.
Le autorità del Regno Unito riconoscono ed apprezzano gli sforzi del Sig. Miles nel
chiarire questo difficile problema. Il documento è stato presentato al GLA ed al
Comitato Permanente per la Direttiva Funivie. Entrambi riconoscono il problema e
perciò vale la pena fare un'ulteriore lavoro per renderlo chiaro.
La questione è stata discussa alla riunione del GLA nel marzo del 2010. I membri del
Comitato Ascensori, a parte qualche dubbio, sono stati d'accordo che questa
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Sig. Constantin
Sig. Siekhans
Il Presidente
installazione è da considerarsi una funivia perché nella guida all'applicazione della
Direttiva Ascensori, e nella stessa Direttiva Ascensori, nell'Articolo 1, viene affermato
che un installazione da ascensore serva in maniera permanente l'edificio e la
costruzione. La conclusione era che, anche se le linee guide comprese nella guida
all'applicazione della Direttiva Ascensori sembrano chiare, sembra che vi sia un
problema nelle linee guide all'applicazione della Direttiva Funivie. Infine, la
Commissione ha deciso che saranno proposte delle linee guide aggiuntive. Gli esperti
del Comitato Funivie ed i membri del Comitato Ascensori lavoreranno insieme e fra
qualche mese dovrebbe essere disponibile una nuova interpretazione in relazione al
confine fra lo scopo delle due direttive.
In Francia esistono degli ascensori inclinati che sono considerati ascensori perché il
dispositivo di moto è un genere di costruzione. Quindi, il dispositivo è conforme alla
definizione della Direttiva Ascensori perché è connesso ad una costruzione e non ad
un edificio. Potrebbero così sorgere delle confusioni su cosa costituisce un edificio e
cosa costituisce una costruzione.
In Germania un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dalle funivie e dagli
ascensori ha discusso questo problema. La conclusione è stata che è importante
tenere presente la situazione dell'installazione. Se l'edificio esistente è stato utilizzato
solamente in funzione dell'installazione, è una funivia, se è un edificio a tutti gli
effetti, allora è un ascensore.
In Austria ci sono delle simili installazioni sul mercato sotto la Direttiva Ascensori. La
decisione è stata presa insieme da due autorità: l'autorità per la mobilità responsabile
per la Direttiva Funivie e l'autorità per l’economia responsabile per la Direttiva
Ascensori. La decisione è stata che l'installazione deve essere sicura qualunque
direttiva sia stata impiegata. Sta all'installatore ed all'Organismo Notificato decidere
quale direttiva applicare all'installazione.
PUNTO 10.2: Applicazione della clausola 5.6.2.2 Protezione all’interno del vano della EN 81-1
Documento di supporto
- NBL-2010034-1 Protection in the well - EN 81-1
Sig. Jones
Qui c'è scritto che bisogna calcolare la dimensione a partire dal lato della cabina.
Questo non è in accordo con la norma. Se sia sicuro è un'altra questione. E'
precisamente la responsabilità dell'Organismo Notificato esaminare la valutazione dei
rischi del produttore ed arrivare ad una conclusione per decidere se possono
accettare una richiesta di progettazione in questo campo.
Sig. Carmichael
Appoggia il Sig. Jones. Se qualcuno lo vuole fare, devono fare richiesta all'Organismo
Notificato e se l'O.N. è d'accordo che è sicuro allora deve essere emesso il certificato
d’esame della progettazione.
Il Presidente
E' la responsabilità del produttore insieme al O.N. decidere se la soluzione sia sicura o
meno.
Sig. Daniels
Un'altra domanda: Nei casi in cui ci sono due ascensori certificati a tipo all’interno
dello stesso vano, l'installatore deve andare dall'O.N. che deve eseguire l'esame per
la certificazione del tipo. Ciò non è facile per l'installatore dell'ascensore.
Il Presidente
E' d'accordo.
RISULTATO DELLA DISCUSSIONE
- E' responsabilità del produttore insieme all’O.N. decidere se la soluzione sia sicura o meno.
PUNTO 10.3: Richiesta di statistiche dalla ELA
Documenti di supporto
- NBL-2010024-1 Letter asking statistics to ELA
- NBL-2010042-2 Statistics on accidents from ELA 2001-2006
Il Presidente
Si ringrazia la ELA per le statistiche fornite che sono state molto utile perché
mostrano i sinistri verificatosi in relazione alle installazioni di ascensori. Saranno utili
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Sig. De Mas Latrie
Sig. Torretta
Sig. Le Mas Latrie
Sig. Deckers
per le valutazioni dei rischi con cui saranno preparate le RpU ed i documenti di
posizione.
Le statistiche coprono il periodo dal 2001 al 2006. I sinistri subiti dagli utenti e dai
lavoratori. Le statistiche riguardano l'Europa, i membri della ELA hanno fornito le loro
statistiche e la raccolta delle statistiche non copre tutti i paesi.
Gli anni coperti dalle statistiche vanno dal 2001 al 2006. Questo significa che almeno
in Italia, oltre l'80% degli ascensori non erano conformi alla Direttiva Ascensori e la
procedura per la modernizzazione degli ascensori è molto lenta. C'è ancora un
numero alto di ascensori vecchi che presentano più rischi rispetto agli ascensori che
sono conformi alla Direttiva Ascensori. Le statistiche devono essere esaminate più a
fondo per scoprire da dove sorgono questi sinistri.
Non tutti i membri della ELA hanno fornito le loro statistiche nazionali. Queste
statistiche rivelano una certa tendenza nei sinistri. Coprono gli ascensori esistenti e gli
ascensori nuovi. Forniscono un contributo per capire quali siano i problemi cui fare
attenzione ai fini di ridurre i sinistri.
Non vi è alcun parametro di confronto in termini di qualità. Serve un qualche tipo di
punto di riferimento che rende un'idea della relativa importanza. Bisogna riportare in
dettaglio quelle statistiche in maniera da esprimerne il valore reale.
PUNTO 11: Riunioni: date e luoghi
DECISIONE
- Le prossime riunioni sono fissate per:
- 9 / 10 novembre 2010 - 17 / 18 maggio 2011
- 15 /16 novembre 2011
PUNTO 12: Altri affari
PUNTO 12.1: Ascensori per uso temporaneo durante la fase di costruzione
Sig. Siekhans
Esistono diverse posizioni ed opinioni in materia.
Sig. Charmaicol
Nel Regno Unito si produce un documento insieme con un’associazione per le scale
mobili con cui un ascensore può essere messo in servizio per l'utilizzo da parte dei
costruttori. Si è pensato che sarebbe impossibile avere due livelli di sicurezza. Quindi
se l'ascensore è sicuro, sarà sicuro per i costruttori ed anche per le persone che lo
usano.
Sig. Lesage
In Francia esiste un testo specifico che riguarda i paranchi dei costruttori installati nei
cantieri. La Direttiva Macchine viene applicata a questi dispositivi.
Sig. Constantin
In Francia la nozione dell'ascensore da cantiere è legata al periodo in cui viene usato.
Dopo la chiusura del cantiere, l'ascensore non viene più usato. Sarebbe utile sapere
cosa fare se l'ascensore diventa permanente.
Sig. Deckers
In Belgio gli Organismi Notificati hanno ricevuto delle istruzioni che affermano che gli
ascensori impiegati nei cantieri e non ancora permanenti possono essere impiegati
come ascensori da cantiere con una ispezione finale ridotta, eseguita dall’O.N. Lo si
limita all'utilizzo da parte degli operai.
Sig. Siekhans
La questione, qui, è se sia generalmente possibile avere un’installazione messa in uso
due volte sotto diverse direttive. Secondo lui questo non è possibile.
Nell'opinione che la Commissione ha espresso qualche anno fa, tali installazioni possono essere messe in
uso solo una volta. Le linee guide da adottare in questo caso: le installazioni da
ascensore impiegate durante la fase di costruzione dell'edificio, prima di essere
messo in uso, sarebbero coperte dalla Direttiva Ascensori e non dalla Direttiva
Macchine.
Sig. Kasteleijn
In Olanda, per l'uso dell'ascensore durante la fase di costruzione, c'è un diverso
obbligo d’ispezione. L'obbligo d’ispezione è una volta ogni 3 mesi invece della
normale frequenza d’ispezione che è ogni 8 mesi. L'unica differenza è dovuto al
diverso utilizzo durante la fase di costruzione. L'ascensore è un ascensore secondo la
Direttiva Ascensori.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Sig. Van Eeden
DECISIONE
Se un macchinario viene successivamente modificata in un ascensore, può essere
messo sul mercato una seconda volta.
- Sarà preparata una lettera da inviare alla Commissione.
(Azione: Sig. Siekhans / NB-L)
Saluti al Sig. Van Eeden
Il Presidente
Il Sig. Van Eeden è presente qui per l'ultima volta oggi. Presto andrà in pensione. Lo
ringraziamo per il suo lavoro e per la sua preziosa partecipazione al NB-L.
Sig. Van Eeden
La ringrazio per le parole gentilissime. Il tempo passato nel NB-L è stato molto
gratificante.
CHIUSURA DELLA SESSIONE
PUNTO 5: Elezione dei vicepresidenti
DECISIONE
- Viene eletto come vicepresidente chi fra i due candidati ha ricevuto il maggior
numero di voti nell'elezione per il vicepresidente tenuta alla precedente riunione NBL. Rimarrà in carico finché non sia possibile tenere una votazione secondo le Regole di
Procedura.
- Sig. Blanco è il vicepresidente secondo le condizioni espresse qui sopra.
PUNTO 13.1: Valutazione dei rischi: privata o pubblica
RISULTATO
- E' stato raggiunto un risultato positivo riguardo quanto segue:
- La valutazione dei rischi è privata e non pubblica. Comunque, i membri hanno la
possibilità di visionare la valutazione dei rischi durante le riunioni NB-L.
PUNTO 13.2: L'aggiornamento delle Regole di Procedura
DECISIONE
Sarà tenuta una riunione del NB-L/AH-RoP prima della prossima riunione dei
convocatori, per preparare una proposta di emendamento alle Regole di Procedura
da discutere alla prossima riunione NB-L. Saranno invitati alla riunione anche i
membri del gruppo NB-L/AH-EC.
(Azione: Sig. Miles /gruppo NB-L/AH-RoP /gruppo NB-L/AH-EC)
Partecipanti
Presidente
Sig. Jung
Segreteria Tecnica:
Sgra. Balzano
Segreteria Amministrativa:
Sgra. Zakharevitch
Altri partecipanti:NB-L/2010-053(1) Elenco delle presenze - 25esima riunione NB-L – 18-19 maggio 2010
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NewsLiftLetter
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
From: Per informazioni sul servizio e scambio feed: Area Web CSIT - Ilias Chasapakis - Scrivere sul modulo
'Contatti' del sito www.confindustriasi.it per ottenere assistenza e/o informazioni
Sent: Tuesday, January 18, 2011 12:55 PM
Subject: Meeting the Challenge of Europe 2020: The Trasformative Power of Services Innovation
Si terrà a Roma il prossimo 17-18 febbraio la conferenza europea “Meeting the Challenge of Europe 2020:
The Trasformative Power of Services Innovation” promossa e organizzata da Europe Innova con il supporto
di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.
Alla conferenza interverranno il Vice-Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani e
rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee e del sistema Confindustria.
Occasione dell’incontro è la presentazione del Rapporto finale prodotto dall’Expert Panel on Services
Innovation in the EU, a cui la Commissione Europea ha assegnato il compito di fornire raccomandazioni e
indicazioni strategiche su come promuovere e incrementare l’innovazione nel settore dei servizi con
impatto sulle politiche industriali. A far parte dell’Expert Panel sono stati chiamati 20 esperti europei di alto
livello provenienti dal mondo delle pubbliche amministrazioni, delle imprese, delle università. Il
rappresentante italiano è il presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Stefano Pileri.
L’iniziativa si inserisce nel contesto di Europa 2020, che individua nell’innovazione dei servizi e, in
particolare, nel potenziale di trasformazione dei servizi innovativi (knowledge intensive services), il vettore
strategico per condurre l’intera economia europea verso processi di crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Il programma della prima giornata prevede l’esposizione di esperienze concrete in atto in vari Paesi
europei, in cui si dimostra come l’innovazione nei servizi stia cambiando profondamente l’industria
manifatturiera, rendendo l'economia più competitiva ed efficiente. Gli esempi pratici consentiranno di
evidenziare i nuovi modelli di business adottati e i mercati aperti grazie all’uso intensivo dei servizi
innovativi.
La seconda giornata avrà un focus prettamente politico sulla Strategia Europa 2020, incentrato sulle
raccomandazioni dell’Expert Panel.
A questo link sono disponibili il programma aggiornato, il form di registrazione (obbligatoria) e ogni altra
informazione resa disponibile circa l'evento: http://www.europe-innova.eu/web/guest/rome2011
Meeting the Challenge of Europe 2020: The Trasformative Power of Services Innovation
VERSIONE SOLO NEWS RSS FEED DI CSIT - Vai sul sito per informazioni complete
From: Per informazioni sul servizio e scambio feed: Area Web CSIT - Ilias Chasapakis - Scrivere sul modulo
'Contatti' del sito www.confindustriasi.it per ottenere assistenza e/o informazioni
Sent: Tuesday, January 25, 2011 12:55 PM
Subject: Presentazione CAD
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Pagina 26
NewsLiftLetter
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Il 25 gennaio 2011, nella Sala Tarantelli di Palazzo Vidoni, si è svolto un incontro tra il Ministro Renato
Brunetta e i rappresentanti di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici allo scopo di individuare le
azioni più opportune dirette a favorire la diffusione e l’implementazione del nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), il secondo pilastro - accanto al decreto legislativo n. 150/2009
(“Riforma Brunetta”) - su cui poggia il progetto per una Pubblica Amministrazione moderna, efficiente e
sburocratizzata.
L’incontro - cui hanno preso parte rappresentanti delle principali organizzazioni federate del settore ICT
(ASSINFORM, ASSOCONSULT, Associazione Italiana Internet Provider–AIIP, Assocertificatori,
Assotelecomunicazioni–ASSTEL, Associazione delle Industrie Produttrici Beni e Servizi in Outsourcing ad
Alto Contenuto Tecnologico–ASSOTEC, Associazione per i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo
Spazio-ASAS) - rappresenta uno dei primi passi del serrato piano di attività di comunicazione e
accompagnamento stabilito dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione insieme a
DigitPA, Formez PA e Forumpa.
Nel suo saluto il Ministro Brunetta ha precisato che “da oggi, con l’entrata in vigore del nuovo CAD e per i
prossimi mesi, dobbiamo lavorare insieme e alacremente per far sì che l’innovazione diventi prassi
quotidiana nella PA e che l’amministrazione digitale sia realmente a portata di click per cittadini e imprese.
Non stiamo rivoluzionando il mondo. Stiamo semplicemente entrando in una nuova fase: il nuovo CAD è la
Costituzione materiale di quei principi di amministrazione digitale che hanno guidato il processo di
trasformazione e di rinnovamento della PA. Sulla base delle esperienze maturate, il nuovo Codice completa
le regole e introduce un insieme di innovazioni normative che rendono effettivi i diritti per cittadini e
imprese, cogenti gli obblighi e chiare le opportunità per tutta la PA, dando sicurezza agli operatori
specializzati del settore ICT sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale".
Nel corso della discussione è emersa la totale disponibilità di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
alla piena collaborazione per una rapida implementazione del nuovo CAD, considerata una grande
opportunità di modernizzazione per il Paese e di crescita di competitività delle imprese. Stefano Pileri,
presidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, ha sottolineato infatti come “dopo il passaggio
fondamentale costituito dall’entrata in vigore del nuovo Codice Digitale, ora è cruciale sostenere le diverse
fasi attuative, per contribuire alla costruzione delle regole tecniche, all’applicabilità dei sistemi e
all’incremento della capacità di utilizzo. La nostra Federazione garantirà inoltre il suo impegno per
sensibilizzare le imprese, che non solo dovranno adottare le procedure digitali ma esigere dalla stessa PA
l’applicazione del CAD”.
L’incontro si è concluso con l’impegno, da parte di CSIT, di mettere a disposizione del Ministero una
presenza tecnica articolata e continua di collaborazione, dialogo e verifica del processo di
implementazione.
Dossier CAD
From: Per informazioni sul servizio e scambio feed: Area Web CSIT - Ilias Chasapakis - Scrivere sul modulo
'Contatti' del sito www.confindustriasi.it per ottenere assistenza e/o informazioni
Sent: Wednesday, December 22, 2010 12:16 PM
Subject: E-gov 2010: gli obiettivi raggiunti e le situazioni ancora critiche nel rapporto presentato dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
Rapporto cittadino-PA
La PEC registra un ampio grado di diffusione nella PA, arrivando a quasi 20.000 caselle registrate all'interno
dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Oltre il 40% dei Comuni ha una casella PEC (con punte del 90%
in Umbria e del 75% in Friuli Venezia Giulia) ma con percentuali ancora basse (che non superano il 20%) in
Calabria, in Abruzzo, in Basilicata e in Sardegna. Oltre la metà dei Comuni pubblica - come previsto dalla
legge - l'indirizzo PEC sul proprio sito web. Il servizio Postacertificat@ si sta progressivamente diffondendo
anche tra i cittadini: le richieste di attivazione sono 450.000, già cresciute negli ultimi 15 giorni di circa il
20%.
Sanità digitale
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Sul fronte della sanità sono stati realizzati interventi per la digitalizzazione dei processi base. Da qualche
mese è operativo l'obbligo di invio telematico dei certificati di malattia da parte dei medici, il 90% tra quelli
di medicina generale è già abilitato per l'utilizzo della nuova procedura. Grazie al nuovo sistema di
comunicazione, in pochi mesi sono pervenuti all'INPS per via telematica oltre 2 milioni di certificati di
malattia online. Il confronto con i dati dell'anno precedente indica come nei primi mesi di diffusione la
percentuale di copertura del nuovo servizio ammonti a oltre il 60%.
Scuola e Università digitale
Appaiono rilevanti le iniziative realizzate nel settore della scuola: nel complesso sono state consegnate oltre
22.300 Lavagne Interattive Multimediali (3.300 da parte del DDI; oltre 17.000 dal MIUR; 900 dalle Regioni).
È stato realizzato il portale "ScuolaMia" che permette alla scuola di erogare servizi digitali alle famiglie. In
pochi mesi hanno spontaneamente aderito all'iniziativa oltre 2.800 scuole di ogni ordine e grado su tutto il
territorio nazionale, abilitandosi così alla comunicazione attraverso Pc, PEC o Sma con i genitori degli
studenti per la trasmissione di comunicazioni o documenti inerenti l'attività didattica (pagelle, assenze,
orari di ricevemento).
"Innovascuola", il portale che consente l'accesso a contenuti multimediali, dispone di quasi 1.190 contenuti
gratuiti dedicati alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Al portale risultano registrati
oltre 2.000 utenti, di cui 751 docenti e 1.287 studenti.
Sono state attivate iniziative per incrementare la copertura WIFI e l'adozione di servizi online in 55 diversi
Atenei. Oggi tali servizi sono disponibili per circa il 90% dell'intera popolazione studentesca. Inoltre è stata
impressa una forte accelerazione al processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa
attraverso: l'iscrizione online, la verbalizzazione elettronica degli esami, il fascicolo personale dello
studente, l'automazione dei flussi informativi e l'adozione di servizi VoIP.
Giustizia digitale
Nel campo della Giustizia civile sono stati realizzati rilevanti interventi per diffondere la disponibilità di
servizi telematici e informatici innovativi: la consultazione delle informazioni relative allo stato dei
procedimenti risultanti dai registri di cancelleria; la consultazione dei fascicoli virtuali relativi ai
procedimenti di interesse; la trasmissione di comunicazioni e notifiche; il deposito di atti e documenti. Il
processo di digitalizzazione è decollato in quasi tutte le realtà nazionali con livelli diversi di
implementazione nei singoli distretti. Il sistema di consultazione dei registri di cognizione è ormai
disponibile in tutti i distretti, mentre meno diffusi risultano i sistemi di consultazione dei registri di
esecuzione, dei fascicoli Polis WEB PCT-SICID e SIECIC.
Infomobilità
I servizi ICT legati al trasporto pubblico e privato sono diffusi soprattutto nelle città medio-grandi, seppure
non manchino casi di interesse in alcuni centri di media dimensione. Quasi i due terzi dei capoluoghi di
Provincia dispongono di varchi elettronici con telecamere per l'ingresso nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).
In circa il 40% dei capoluoghi di Provincia è possibile pagare la sosta con carta intelligente prepagata, ma
solo nel 3% dei centri urbani si può provvedere alla ricarica online.
Servizi alle imprese e per il lavoro
Sono stati sviluppati servizi digitali innovativi in grado di far fronte alla complessità del "sistema impresa" e
del "sistema lavoro". Poco più di un terzo dei Comuni italiani offre servizi on-line rivolti alle imprese. Nel
caso dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), meno di un terzo dei Comuni ha predisposto la
disponibilità di un accesso on-line. La situazione è ovviamente migliore nei comuni capoluogo, con il 40%
circa che dispone del SUAP on-line. I servizi per il lavoro, generalmente erogati su base provinciale, sono
stati oggetto di iniziative territoriali alquanto diverse, che hanno determinato una presenza sul territorio di
Sistemi Informativi per il Lavoro (SIL) articolati in modalità differenti.
Banche dati pubbliche
Il quadro relativo alle principali banche dati pubbliche (anagrafe popolazione, territorio e fisco) risulta, nel
complesso, consolidato. Vi è un buon grado di informatizzazione di base, tanto a livello centrale quanto
relativamente alle pubbliche amministrazioni locali. Anagrafi e gestione dei tributi risultano informatizzati
in quasi tutti i Comuni e le dotazioni tecnologiche più complesse possono dirsi sufficientemente diffuse
anche nei Comuni di media dimensione. Oltre la metà dei Comuni rende disponibili online informazioni e
servizi relativi alle banche dati. Capillare è inoltre il collegamento alle banche dati centrali.
Dotazione tecnologica, reti e servizi infrastrutturali della PA
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Il protocollo informatico, il collegamento a Internet e la gestione del personale sono ormai largamente
informatizzati in tutti i Comuni del territorio nazionale. Sufficientemente diffuse risultano le connessioni a
banda larga e firma digitale, mentre Intranet e VoIP sono disponibili in una quota ancora modesta di
Comuni. In diverse regioni i Comuni presentano un livello di informatizzazione pari al 100%. Risulta utile
segnalare alcuni casi di eccellenza: le procedure relative al personale in Sardegna, la gestione degli atti
amministrativi nelle Marche, l'Intranet e le connessioni a banda larga in Trentino-Alto Adige, la firma
digitale in Toscana, il protocollo informatico in Umbria e il VoIP in Emilia-Romagna.
Copertura infrastrutturale a banda larga
A oggi risultano coperti da banda larga circa 55 milioni di italiani. Considerando sia il servizio a banda larga
fissa sia a banda larga mobile, risulta che l'8,4% della popolazione italiana soffre il digital divide, rispetto al
13% del 2009 (-4,6%). Dal 2009 ad oggi, il piano di interventi ha quindi portato la banda larga a ulteriori 2
milioni di persone, a cui se ne aggiungerà un altro milione entro la metà del 2011. Nelle città il grado di
copertura appare in linea con quanto si registra negli altri Paesi europei. Qualche problema si rileva ancora
nelle aree scarsamente abitate. In alcune aree del Paese il divario digitale resta particolarmente allarmante,
come nel caso del Molise (dove il digital divide sfiora il 35%), della Basilicata (oltre il 20%), del Veneto e
dell'Umbria (entrambe con il 17%).
20/12/2010
Sono disponibili:
il Rapporto e-Gov Italia 2010
un Summary dello studio
From: Per informazioni sul servizio e scambio feed: Area Web CSIT - Ilias Chasapakis - Scrivere sul modulo
'Contatti' del sito www.confindustriasi.it per ottenere assistenza e/o informazioni
Sent: Wednesday, November 10, 2010 12:03 PM
Subject: "Il Cappio. Perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana" di Riccardo Cappello
Mercoledì 17 novembre, alle ore 18,00, a Roma, presso la Libreria Enoarcano in via delle Paste n. 106, verrà
presentato il libro di Riccardo Cappello “Il Cappio. Perché gli ordini professionali soffocano l’economia
italiana”.
Ne discuteranno con l’autore:
Antonio Catricalà – Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Franco Chiarenza – Vice Presidente della Fondazione L. Einaudi
Ennio Lucarelli – Vice Presidente Vicario di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.
Modera: Maurizio Serio
Gli Ordini professionali sono una delle tante caste che convivono in Italia strozzando l’economia,
ostacolando la nascita di un vero mercato, obbedendo alla logica della autoconservazione. Si tratta di
strutture che nessun Governo di centro, di sinistra o di destra ha l’interesse o la forza di mettere in
discussione.
Queste corporazioni sono gabbie, oltre che inutili, dannose per l’economia e per gli stessi professionisti che
dovrebbero, per primi, pretenderne la demolizione. Anche per adeguarsi agli attuali processi della
globalizzazione.
Delle camicie di forza dunque, dannose per i giovani, per la bilancia dei pagamenti, per la competitività
delle imprese e per i cittadini, metafora delle strutturali inefficienze del Paese.
Proprio in questi giorni si sta discutendo al Senato il progetto di riforma delle professioni forensi. Lo Stato
con la normativa attuale continua a vessare cittadini e imprese obbligandoli ad avvalersi di professionisti
non indispensabili. Con il solo scopo di arricchire la categoria di quest’ultimi.
Di tali storture, relative soprattutto all’ordine professionale forense, si occupa Riccardo Cappello nel suo
volume, edito da Rubbettino. In esso si esaminano “dal di dentro” le cause del declino di un’attività che,
invece, negli altri Paesi offre gratificazioni economiche e prestigio sociale.
Invece di riesumare le tariffe - sottolinea Cappello – che sono inique, anticoncorrenziali, disincentivanti,
l’avvocato deve uscire dall’isolamento per contribuire al funzionamento complessivo del sistema ed allo
sviluppo del Paese.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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RESOCONTO RIUNIONE
Ns.Rif.–Sigla
RRS 13.XX - XX/yy
Milano, 24 febbraio 2010
Organo Tecnico
Riunione congiunta del GL 6 “Progressivo incremento della sicurezza degli
ascensori" con il GL 1 “Revisione della UNI 10411” operante nella commissione
“Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”
UNI
Milano, Via Sannio 2
5 febbraio 2010
9,30 inizio riunione
13.00 fine riunione
Luogo
Data
Ora
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame delle seguenti osservazioni alla UNI EN 81-80, pervenute fino alla riunione stessa, presenti in
UNIONE con codice
COV10000
Quesiti di Paolo BEDETTI per ASSOLIFT\ANACAM
COV10001
Quesito di Giuliano BAI
COV10002
Quesiti di Luciano FALETTO
COV10003
Quesiti degli ORGANISMI NOTIFICATI
COV10004
Quesiti di Daniele NOVELLI
COV10005
Quesito di Roberto CORRADINI
COV10006
Quesito di Mauro SODINI
COV10007
Quesito di Luciano ROCCATI
2. Varie ed eventuali
PRESENTI
Allegra
Andreani
Bedetti
Bertolini
Bolognesi
Bottio
Capra
Capra
Capuano
Ciborra
Coretti
Corradini
De Fusto
De Mattia
De Nicolò
Di Lillo
Eusebio
Ferrari
Gallo
Iotti
Marinoni
Martinetto
Muccioli
Nardi
Novelli
Papillo
Rossano
Giuseppe
Paolo
Paolo
Mario
Roberto
Ovidio
Mario
Giovanni
Bruno
Maurizio
Roberto
Francesco
Michele
Giuseppe
Nicola
Emanuele
Paolo
Pietro Alessandro
Giuseppe
Alberto
Marco
Felice
Roberto
Daniele
Domenico
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ALLEGRA
ICOVER
ASSOLIFT
APAVE ITALIA
CLE
Segretario UNI
ELEVATORI
M.I.R.A.
LOSICO LIFT
ANICA
S.E.B.
COORDINAT- GL 1/ANACAM
CEA
ISPESL
CNA
OSAR
GRUPPO MILLEPIANI
ELMI
ELMA ASCENSORI
COORDINAT- GL 6/KOPPEL
KONE
EUROFINS-MODULO UNO
MUCCIOLI
SELE
ESPERTO
CONFARTIGIANATO
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Ravaioli
Roccati
Rovetta
Scaldaferri
Segatta
Sodini
Stablum
Tattoli
Varisco
Viel
Roberto
Luciano
Antonio
Luca
Carlo
Mauro
Paolo
Paolo
Giovanni
Andrea
ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG.
UNION
SVI - SOCIETA’ VERIFICA IMPIANTI
SCHINDLER
DOMILIFT
CO.N.P.I.A.I.
RINA
PRESIDENTE/ISPESL
KONE
BELLETTI
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE
Bai
Belletti
Belloli
Bolognini
Calvi
Faletto
Ferrarini
Nanetti
Pisano
Giuliano
Carlo
Marco
Claudio
Lorenzo
Luciano
Ivan
Maurizio
Vincenzo
CERTIFICAZIONE
I.G.V.
IMQ
CEAM
SASSI ALBERTO
S.A.L.A.
FARMA
KONE
PISANO
DECISIONI
N° 1.
Punto 1 dell’O.d.G.
La segreteria preparerà le schede di chiarimento, ognuno per ogni requisito presentato.
IOTTI definirà il testo delle singole risposte utilizzando, eventualmente, la proposta di Asso Ascensori.
Tali risposte saranno proposte alla prossima riunione della commissione per la loro approvazione.
RELAZIONE SINTETICA
IOTTI, anche a nome di CORRADINI coordinatore del GL 1, dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la
partecipazione.
Punto 1. dell’O.d.G.
IOTTI, mediante proiezione del documento AssoAscensori in UNIONE con codice COV10009, presenta ogni
singolo quesito pervenuto.
Ritenendo alcuni quesiti raggruppabili perché analoghi, IOTTI anticipa che alcuni li affronterà congiuntamente.
Di seguito si riportano solo i quesiti che hanno fatto emergere un confronto e, sinteticamente, il suo contenuto:
- quesito Bai, Roccati 2 e Corradini sulla presenza porte cabina
MARINONI e VARISCO ritengono la richiesta quasi provocatoria perché, ai fini della EN 81- 1&2 e della direttiva
stessa, non è possibile pensare a mantenere un ascensore senza porte cabina.
NOVELLI fa presente che la UNI EN 81-80, essendo indirettamente citata dal decreto, costituisce un riferimento
tecnico “cogente” per cui non è possibile derogare altrimenti si potrebbe creare confusione.
TATTOLI propone, come eventuale soluzione, quella di trasformare l’impianto in piattaforma elevatrici, quindi in
“macchina”, abbassando la velocità a meno di 0,15 m/s. CORRADINI, uno degli estensori, fa presente che non è
sempre possibile attuare tale proposta perché la relativa Direttiva Macchine, ai fini della sua applicazione,
richiede cose aggiuntive e di non facile applicazione. Inoltre fa presente che in alcune situazioni l’unica soluzione
praticabile sarebbe solo rifare l’impianto ma questa soluzione la considera onerosa e, in questo momento di crisi
economica, difficilmente proponibile e pesantemente sostenibile dal cliente.
Alla fine IOTTI propone una votazione con queste 3 possibilità:
- l'installazione di una porta in cabina, come prevista dalla UNI EN 81-80;
- modifica dell’impianto da ascensore a piattaforma elevatrici;
- altre soluzioni che non sia la sostituzione dell’impianto.
Con 25 voti a favore, contro 9 e 6 in ordine, i presenti si esprimono a favore della prima soluzione.
- quesito Organismi Notificati 1 e Roccati obbligo certificazione dei dispositivi di blocco delle porte di
piano
Analogamente al precedente quesito, MARINONI ritiene la richiesta quasi provocatoria perché non è possibile
“eliminare” la certificazione, ovvero NON pretenderla per alcune dispositivi di sicurezza.
ROCCATI fa presente che, da un punto di vista tecnico, è ormai consolidato, quindi è possibile tecnicamente
sostenere, che alcuni dispositivi, a conoscenza di tutti i tecnici del settore, sono sicuri, funzionali e affidabili
anche se non certificati.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
VARISCO fa presente che la procedura di certificazione, in questo caso, prevede una prova con un elevato
numero di cicli per cui non è affermabile che un dispositivo non certificato, anche se tecnicamente buono, possa
assicurare lo stesso livello di affidabilità. Inoltre
rammenta che, in linea di principio, il livello di sicurezza, una volta acquisito un certo grado, tende a crescere e
quindi i requisiti di sicurezza tendono ad essere più restrittivi.
Emerge un animato confronto tra le due posizioni sopra evidenziate per cui IOTTI, anche in questo caso,
richiede una votazione se il dispositivo di blocco delle porte di piano deve o no essere certificato. A maggioranza
viene ribadito il dettato del punto relativo nella UNI EN 81- 80, cioè la necessità della presenza di un dispositivo
di sicurezza certificato.
Allegra ricorda che in certe condizioni la UNI 10411-1/2 ammette il mantenimento in opera di serrature non
certificate, durante lavori di modernizzazione parziale dell'impianto. Viene ricordato che la questione si pone solo
nel caso di sostituzione del quadro di manovra, in quanto nel caso di sostituzione delle serrature ovviamente la
UNI 10411-1/2 richiede già la installazione di nuovi dispositivi allo stato dell'arte della sicurezza. Con riferimento
al punto relativo alla sostituzione del quadro di manovra, dal confronto emerge che il punto della UNI 10411-1/2
potrebbe essere rivisto alla luce delle esigenze emerse con la UNI EN 81-80, che naturalmente prevalgono.
- quesito Organismi Notificati 2 e Novello 2 sulla precisione di livellamento e di fermata
Sul fatto se la doppia velocità possa essere considerata una regolazione sufficiente per rispettare la precisione
di livellamento vengono espressi diversi pareri abbastanza allineati.
Dai vari interventi emerge che la precisione sul livellamento è un requisito assai labile perché condizionato da
fattori climatici. In linea di massima si può assicurare una buona accuratezza e ripetibilità mediante il controllo
elettronico della velocità.
MUCCIOLI propone di pensare ad un Rapporto tecnico UNI, quindi a carattere informativo, a supporto
dell’applicazione della UNI 81-80, dove riportare possibili soluzioni tecnico per situazioni reali precise e
identificabili. Questo tema viene rimandato alla prossima riunione per la sua ridiscussione.
Alla fine si prende la DECISIONE N° 1.
Punto 2. dell’O.d.G.
DE NICOLO’ consegna a Iotti il proprio quesito riportato in ALL. 1.
IOTTI, anche a nome di CORRADINI coordinatore del GL 1, ringrazia ai presenti per la collaborazione e chiude
la riunione alle ore 13 circa.
DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE
NESSUNO
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE
ALL. 1: Quesito di DE NOCOLO’ sulla UNI EN 81-80 relativo al punto 5.9.4: Eccesso di velocità in salita e
movimenti incontrollati della cabina a porte aperte
ALL. 1
al GL 06
del 05-02-2010
Quesito di DE NICOLO’ sulla UNI EN 81-80 relativo al punto 5.9.4:
ECCESSO DI VELOCITÀ IN SALITA E MOVIMENTI INCONTROLLATI DELLA CABINA A PORTE APERTE
In merito al punto in oggetto non e' chiaro allo scrivente se sia necessario installare, a seguito di una valutazione
dei rischi condotta su un argano non gearless di un impianto a frizione esistente, che comporti la sostituzione
dello stesso macchinario, un dispositivo contro l'eccesso di velocità in salita in conformità con la EN 81-1,
p.to 9.10.
Infatti la sostituzione di un argano vecchio con un nuovo macchinario implica automaticamente il rispetto dei
punti 5.9.4-b e 5.9.5-c in quanto le nuove macchine , sono dotate di freno con apertura indipendente delle
ganasce (freni elettromeccanici) e per quanto è dato sapere esse soddisfano il requisito di macchinario tipo
"EN 81-1" (cioè buon grado di reversibilità e dunque basso rischio di movimenti lenti incontrollati della cabina
verso l'alto ).
Ritenendo piuttosto improbabile il verificarsi di un disaccoppiamento tra la corona e la vite senza fine o la
rottura di una delle due parti in un macchinario nuovo, l'unica possibilità concreta di un rischio di eccesso di
velocità verso l'alto è legato alla rottura dell'albero lento tra la puleggia e l'argano.
Questo rischio, tuttavia può essere presente solo nelle macchine a tre appoggi (cioè con supporto) in
quanto, in caso di rottura dell'asse la puleggia risulta svincolata dall'argano e la cabina può acquisire
velocità verso l'alto, mentre nelle macchine senza supporto è logico ritenere che la rottura dell'asse implichi il
disaccoppiamento della puleggia e lo scarrucolamento delle funi con effetti certamente dannosi per
eventuali passeggi in cabina ma senza che quest'ultima abbia la possibilità di acquisire velocità verso l'alto.
Infine è da ritenersi basso anche il rischio (se non legato ad usura negli anni e per impianti con molte fermate) di
un eccesso di scorrimento delle funi che possa provocare un eccesso di velocità verso l'alto.
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Il quesito che si pone è dunque il seguente: ritenendo basso il rischio di eccesso di velocità verso l'alto di
una cabina nel caso in cui venga installato un nuovo macchinario di tipo EN 81 a due appoggi, è
necessario installare un dispositivo atto a limitare tale rischio?
per. ind. Giuseppe De Nicolò
Milano, 5 febbraio 2010
RESOCONTO RIUNIONE
Ns.Rif.–Sigla
RRS 13.XX - XX/yy
Milano, 14 giugno 2010
Organo Tecnico
Luogo
Data
Ora
Riunione congiunta del GL 6 “Progressivo incremento della sicurezza degli
ascensori" operanti nella commissione “Impianti di ascensori, montacarichi, scale
mobili e apparecchi similari”
UNI
Milano, Via Sannio 2
26 maggio 2010
9,30 inizio riunione
13,00 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione resoconto precedente riunione svoltasi il 05 febbraio 2010
2. Esame delle osservazioni sulla UNI EN 81-80, identificabili dal numero UNI/U85-GL 6/N° 001 alla
UNI/U85-GL 6/N° 020 (dal codice BFN10210 al BFN10238); e
- proposta FALETTO (BFN10248) e di CAPRA Ovdio (BFN10251) tutte presenti in UNIONE nella
cartella 02 della commissione ASCENSORI
3. Varie ed eventuali
PRESENTI
Iotti
Bottio
Andreani
Belloli
Bertolini
Bondavalli
Capra
Ciborra
Corradini
De Fusto
Di Lillo
Eusebio
Guarducci
Marinoni
Martinetto
Nardi
Novelli
Pisano
Roccati
Rovetta
Scaldaferri
Segatta
Stablum
Tattoli
Varisco
Giuseppe
Roberto
Giuseppe
Marco
Paolo
Andrea
Ovidio
Bruno
Roberto
Francesco
Nicola
Emanuele
Fabio
Alberto
Marco
Roberto
Daniele
Girolamo
Luciano
Antonio
Luca
Carlo
Paolo
Paolo
Giovanni
COORDINAT- GL 6/KOPPEL
Segretario UNI
ICOVER
IMQ
APAVE
WITTUR
ELEVATORI
ANICA
COORDINAT- GL 1/ANACAM
CEA
OSAR
GRUPPO MILLEPIANI
SARTI
NEULIFT
EUROFINS-MODULO UNO
SELE
ESPERTO
PISANO
UNION
SVI - SOCIETA’ VERIFICA IMPIANTI
SCHINDLER
DOMOLIFT
RINA
PRESIDENTE/ISPESL
KONE
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Allegra
Bai
Bolognesi
Bolognini
Capra
De Mattia
Ravaioli
Viel
Rossano
Giuliano
Mario
Claudio
Mario
Michele
Roberto
Andrea
ALLEGRA
CERTIFICAZIONE
CLE – CONSORZIO ELEVATORI LIGURE
CEAM
M.I.R.A.
ISPESL
ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG.
BELLETTI
DECISIONI
N°1
Punto 1 dell’O.d.G.
Non avendo i presenti osservazioni da formulare né essendone pervenute per iscritto alla segreteria, il
resoconto provvisorio della riunione del 5 febbraio 2010 viene approvato senza modifiche diventando così
definitivo.
N°2
Punto 2 dell’O.d.G.
Per il chiarimenti N° 4, all’unanimità il gruppo concorda sulla necessità di coinvolgere il CEN/TC 10 per
cui dovrà essere tradotta. La segreteria dovrà attivarsi opportunamente coinvolgendo Faletto.
N°3
Punto 2 dell’O.d.G.
All’unanimità i presenti approvano le formulazioni riviste e definite come Rev. 2 ed elencate, in forma
tabellare, nell’ALL. 1 dove si riportano i codici di UNIONE per ogni versione dei singoli chiarimenti.
In particolare per la N° 020 Applicazione della UNI EN 81-70 (BFN10238), non essendo una richiesta di
interpretazione ma quasi un auspicio, si concorda di inviare la risposta formulata dal gruppo, non in modo
strutturato ma come semplice comunicazione. La segreteria dovrà attivarsi opportunamente.
RELAZIONE SINTETICA
IOTTI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Punto 1. dell’O.d.G.
Vedere DECISIONE N° 1.
Punto 2. dell’O.d.G.
Mediante proiezione del testo e sulla base delle osservazioni di Varisco e Marinoni, entrambe in UNIONE con
codice COV10011 e COV10013 rispettivamente, si esaminano i singoli chiarimenti definendone la versione
definitiva.
Di seguito si riporta, in modo sommario, quanto è stato fatto per ogni richiesta di chiarimento esaminato:
- N° 1 e 2, sono rimaste identiche nella sostanza ma non nella forma;
- N° 3a) tolto l’ultima frase;
- N° 3b) sintetizzata la risposta;
- N° 4 si concorda con lo spirito della richiesta riconoscendone la non competenza che deve essere
riconosciuta al CEN/TC 10 al quale ci si dovrà rivolgere a allo scopo si prende la DECISIONE N° 2.
- N° 5, completato con la N° 17 perché entrambe trattano lo stesso argomento. Sono rimaste identiche nella
sostanza ma non nella forma;
- N° 6 e 7, semplificate nella forma;
- N° 8, completata la risposta aggiungendo il testo fra parentesi posta dopo la UNI EN 294;
- N° 9, invariata rispetto alla versione precedente;
- N° 10, a seguito di una animata discussione, viene semplificata considerevolmente rispetto alla versione
precedente;
- N° 11, invariata rispetto alla versione precedente;
- N° 12, rimasta identiche nella sostanza ma non nella forma;
- N° 13, invariata rispetto alla versione precedente;
- N° 14, completato con la N° 18 perché entrambe trattano lo stesso argomento. Viene semplificata
considerevolmente;
- N° 15, rimasta quasi identica perché modificata solo editorialmente;
- N° 16, ridotta considerevolmente rispetto alla versione precedente;
- N° 17 (nuova), identica nella sostanza ma non nella forma;
- N° 18 (nuova), rimasta quasi identica perché modificata solo editorialmente.
Per comodità di presentazione, in ALL. 1 si riportano il risultato del lavoro fatto.
Alla fine si prende la DECISIONE N° 3.
Punto 3. dell’O.d.G.
IOTTI, ringrazia i presenti per la collaborazione e chiude la riunione alle ore 13 circa.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE
NESSUNO
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE
ALL. 1: Elenco chiarimenti sulla EN 81-80 approvati nella presente riunione
ALL. 1
al GL 06
del 26-05-2010
N° chiarimento
U85-GL 6/N° 001
Elenco chiarimenti sulla EN 81-80 approvati nella presente riunione
Argomento
Codice
Codice
Rev. 1
Rev. 2
Dispositivi blocco porte di
BFN10210 BFN10322
accesso
U85-GL 6/N° 002
Separazioni tra parti in
movimento di più ascensori in
un vano comune
BFN10211
BFN10323
U85-GL 6/N° 003a
Ascensori con rapporto non
sicuro tra superficie della
cabina e portata
BFN10213
BFN10325
U85-GL 6/N° 003b
U85-GL 6/N° 004
Cabine prive di porte
Movimento incontrollato della
cabina a porte aperte negli
ascensori idraulici
BFN10212
BFN10214
BFN10326
BFN10327
U85-GL 6/N° 005
Dispositivo di blocco della
porta di piano
BFN10215
BFN10328
U85-GL 6/N° 006
Precisione di fermata
livellazione al piano
e
BFN10216
BFN10329
U85-GL 6/N° 007
Precisione di fermata e
livellazione negli ascensori
idraulici
BFN10217
BFN10330
U85-GL 6/N° 008
Chiusura vano di corsa con
una difesa cieca
Accesso alla fossa
Fissaggio porte scorrevoli
Inadeguatezza
limitatore
velocità e paracadute
Eccesso
velocità
salita
cabina
BFN10218
BFN10331
BFN10219
BFN10227
BFN10223
BFN10332
BFN10333
BFN10334
BFN10224
BFN10335
Movimento
incontrollato
cabina porte aperte
Mancanza porte cabina
BFN10225
BFN10336
BFN10226
BFN10337 (o
BFN10338)
U85-GL 6/N° 015
U85-GL 6/N° 016
Eccesso velocità cabina
Inceppamento freno con
inverter
BFN10233
BFN10232
BFN10339
BFN10340
U85-GL 6/N° 017
Dispositivo di blocco della
porta di piano
BFN10231
U85-GL 6/N° 017
Dispositivo
elettrico
di
sicurezza del tenditore della
fune del limitatore
U85-GL 6/N° 018
Mancanza porte cabina
U85-GL 6/N° 009
U85-GL 6/N° 010
U85-GL 6/N° 011
U85-GL 6/N° 012
U85-GL 6/N° 013
U85-GL 6/N° 014
http://www.newsliftletter.it/
Completato con N° 017 perché
trattano lo stesso argomento
Completato con N° 018 perché
trattano lo stesso argomento
La rev 1 è stata annullata
perché inserita nel N° 005.
BFN10341
BFN10230
Note
Ex N° 019 (BFN10234)
La rev 1 è stata annullata
perché inserita nel N° 014.
Pagina 35
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
U85-GL 6/N° 018
Porte di cabina e/o piano
cieche
U85-GL 6/N° 019
Dispositivo
elettrico
di
sicurezza del tenditore della
fune del limitatore
BFN10234
La rev 1 è stata annullata
perché rinumerato come N°
017.
U85-GL 6/N° 020
Applicazione UNI EN 81-70
BFN10238
U85-GL 6/N° 021
Porte di cabina e/o piano
cieche
BFN10251
La rev 1 è stata annullata
perché, non essendo una
richiesta di interpretazione ma
quasi un auspicio, la risposta
concordata dal gruppo sarà
inviata dalla segreteria, ma non
in modo strutturato.
La rev 1 è stata annullata
perché rinumerato come N°
019.
BFN10342
Ex N° 021 che corrisponde alla
richiesta di CAPRA Ovidio
(BFN10251)
RESOCONTO RIUNIONE
Ns.Rif.–Sigla
RRS 13.XX - XX/yy
Milano, 28 settembre 2010
Organo Tecnico
Luogo
Data
Ora
Riunione del GL 9 “Revisione UNI 10411-1&2” operante nella commissione
“Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”
UNI
Milano, Via Sannio 2
15 luglio 2010
14,00 inizio riunione
16,30 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO
1. Avvio delle attività per la Revisione UNI 10411-1&2 Modifiche ad ascensori /elettrici idraulici
preesistenti
2. Varie ed eventuali
PRESENTI
Corradini
Bottio
Belletti
Capra
Capra
Ciborra
De Nicolò
De Mattia
Ferrarini
Marinoni
Martinetto
(Sost. da Canonico
Nardi
Pisano
Plicato
Roccati
Ravaioli
Scaldaferri
Roberto
Roberto
Carlo
Giovanni
Ovidio
Bruno
Giuseppe
Michele
Ivan
Alberto
Marco
Maurizio)
Roberto
Vincenzo
Luca
Luciano
Roberto
Luca
http://www.newsliftletter.it/
ANACAM
Segretario UNI
I.G.V.
ESPERTO
ELEVATORI
ANICA
CNA
ISPESL
FARMA
NEULIFT
EUROFIN -MODULOUNO
SELE
PISANO
A.L.M.A.
UNION
ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG.
SCHINDLER
Pagina 36
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
Segatta
Sodini
Tattoli
Varisco
Carlo
Mauro
Paolo
Giovanni
DOMOLIFT
CO.N.P.I.A.I.
PRESIDENTE/ISPESL
KONE
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE
Capra
Mario
M.I.R.A.
DECISIONI
N°1
Punto 1 dell’O.d.G.
Si concorda che:
- la norma deve contemplare tutti gli ascensori ante direttiva e post direttiva in servizio;
- la revisione deve tenere presente tutte le norme uscite successivamente alla sua ultima revisione. Vedasi UNI
EN 81-80, ultima revisione delle UNI EN 81-1&2 compreso l’emendamento A3, UNI EN 81-21, UNI EN 81-28 e
la UNI EN 81-70.
- valutare se accorpare in un'unica norma con “parte 1” ciò che è comune, con “parte 2” ciò che è specifico;
- la prossima volta si inizierà a lavorare insieme partendo dal primo punto 1 “Scopo e campo di applicazione”.
RELAZIONE SINTETICA
CORRADINI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Punto 1 dell’O.d.G.
CORRADINI rammenta l’incarico avuto dalla commissione ASCENSORI alla luce della proposta
presentata da Varisco, in UNIONE come BFN10303, essenzialmente motivata dalla pubblicazione della EN 8121 e della modifica del quadro legislativo di riferimento. Precisa che si tratta di una sua proposta iniziale che
ha avuto il merito di attivare nuovamente il gruppo, ora denominato GL 9, il cui titolo è stato
semplicemente definito in “Revisione UNI 10411- 1&2”. Esso è stato ufficializzato e approvato dalla
Commissione Centrale Tecnica dell’UNI (CCT/UNI) il 7 giugno 2010 mediante DELIBERA 22/2010.
La segreteria precisa che al momento il gruppo non è ancora presente in UNIONE per cui la circolazione dei
documenti avverrà semplicemente via E-mail. Ecco perché il foglio presenza è stato da lui realizzato in modo
molto semplice e pratico. Ritiene plausibile che per la prossima il gruppo sarà perfettamente operativo.
CORRADINI invita quindi i presenti ad esprimere liberamente il proprio parere.
VARISCO precisa che la sua proposta iniziale si focalizza sulla EN 81-21 ma ritiene che se ne debbano
considerare altre, per esempio la EN 81-80.
Constato che il giro di tavolo non fa emergere particolari suggerimenti, CORRADINI legge il punto 1 “Scopo
e campo di applicazione” per verificare se gli obiettivi precedenti possono essere confermati o devono
essere completati/migliorati.
Ci si sofferma sulla necessità o meno di considerare solo gli impianti prima del 1999, così come era
precedentemente, o allargarla anche a quelli successivamente costruiti e marcati CE. Inoltre se
considerare anche gli impianti di categoria C ai sensi del DPR 1497.
Conseguentemente emergerebbe, eventualmente, anche la possibilità di strutturare i testo in parti:
per gli ascensori elettrici realizzati prima 1999,
per gli ascensori elettrici realizzati dopo 1999,
per gli ascensori idraulici, realizzati prima 1999,
per gli ascensori idraulici, realizzati dopo 1999, ed eventualmente
componenti comuni ad ascensori elettrici ed idraulici.
La segreteria fa presente che riportare integralmente alcuni punti della EN 81-1&2, così come risulta
nell’appendice della versione attuale, non sarebbe possibile. Inoltre che la struttura attuale dovrà essere
completata con alcuni punti aggiuntivi, alcuni “obbligatori” altri facoltativi, da lui stesso individuati.
Alla fine si prende la DECISIONE N° 1.
Punto 3. dell’O.d.G.
Vari ed eventuali
Per la data della prossima riunione CORRADINI chiede se si preferisce farle in concomitanza con quelle
plenarie oppure sfalsate ad esse o, mediamente, con che scadenza.
Considerando che la prossima riunione sarà a metà settembre, quindi un periodo ragionevolmente
vicino, si propone di tenerla nel pomeriggio della medesima, ovvero il 16 settembre 2010.
CORRADINI ringrazia ai presenti per la collaborazione e chiude la riunione verso alle ore 16.
DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE
NESSUNO
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE
NESSUNO
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 37
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
RESOCONTO RIUNIONE
Ns.Rif.–Sigla
RRS 13.XX - XX/yy
Milano, 29 settembre 2010
Organo Tecnico
Luogo
Data
Ora
Riunione del GL 9 “Revisione UNI 10411-1&2” operante nella commissione
“Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”
UNI
Milano, Via Sannio 2
16 settembre 2010
14,00 inizio riunione
16,30 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione resoconto provvisorio della riunione tenutasi il 15 luglio 2010 (in vostro possesso)
2. Proseguimento dei lavori sulla revisione delle due norme UNI 10411-1&2 Modifiche ad ascensori /elettrici
idraulici preesistenti
3. Varie ed eventuali
PRESENTI
Corradini
Bottio
Andreani
Capra
Capra
Ciborra
De Mattia
De Nicolò
Di Lillo
Ferrari
Guarducci
Linguiti
Marinoni
Martinetto
(Sost. da Canonico
Nardi
Pavan
Palombaro
Plicato
Ravaioli
Roccati
Sarti
Scaldaferri
Segatta
Sodini
Stablum
Tattoli
Varisco
Roberto
Roberto
Giuseppe
Giovanni
Ovidio
Bruno
Michele
Giuseppe
Nicola
Paolo
Fabio
Fausto
Alberto
Marco
Maurizio)
Roberto
Daniele
Antonio
Luca
Roberto
Luciano
Piero
Luca
Carlo
Mauro
Paolo
Paolo
Giovanni
COORDINATORE/ANACAM
Segretario UNI
ICOVER
ESPERTO
ELEVATORI
ANICA
ISPESL
CNA
OSAR
ELMI
SARTI
S.C.E.C.E.S.
NEULIFT
EUROFIN -MODULOUNO
SELE
CENTRODUCATI
OSSERVATORE/ S.C.E.C.E.S.
A.L.M.A.
ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG.
UNION
SARTI
SCHINDLER
DOMOLIFT
CO.N.P.I.A.I.
RINA
PRESIDENTE/ISPESL
KONE
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE
Belletti
Carlo
I.G.V.
Ferrarini
Ivan
FARMA
Muccioli
Felice
MUCCIOLI
Novelli
Daniele
ESPERTO
Pisano
Vincenzo
PISANO
http://www.newsliftletter.it/
Pagina 38
NewsLiftLetter
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
DECISIONI
N°1
Punto 1 dell’O.d.G.
Il resoconto della riunione del 15 luglio 2010 viene approvato con alcune modifiche richieste dallo stesso
Corradini e da Scaldaferri.
Si rimanda alla copia “CORRETTA“ presente in UNIONE come DZI10004.
N°2
Punto 2 dell’O.d.G.
VARISCO si rende disponibile a rivedere il testo della versione precedente e di aggiornarlo alla
luce delle varie norme applicabili nel frattempo emesse, evidenziando argomenti/aspetti da
approfondire e sui quali sia necessario un confronto.
VARISCO ritiene possibile fornire una prima versione per tempo debito prima della prossima
riunione.
N°3
Punto 2 dell’O.d.G.
A differenza della versione attuale, si concorda di applicare la UNI 10411 nelle sue 2 parti anche
per ascensori “post 99”. Allo scopo si concorda di richiedere alla commissione ASCENSORI
l'autorizzazione a procedere in tal senso.
Inoltre si individua che, in questa famiglia, si possono distinguere 2 tipologia di impianti, quelli
realizzati secondo le norme armonizzate e gli “ascensori modello”. Si stabilisce quindi di iniziare a
lavorare su quelli realizzati secondo le norme e successivamente si prenderanno in esame gli
altri.
RELAZIONE SINTETICA
CORRADINI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Punto 1. dell’O.d.G.
Vedere DECISIONE N° 1.
Punto 2. dell’O.d.G.
Per stabilire come lavorare CORRADINI ritiene indispensabile definire le modalità. Allo scopo VARISCO
suggerisce, così come è stato fatto per la EN 81-21 della quale è stato relatore, di riscrivere la norma
impostandola sia tenendo conto dei suggerimenti della segreteria sia delle nuove esigenze normative. Così
facendo non cambierebbe sostanzialmente la struttura precedente che verrebbe invece completata con
alcuni nuovi punti e una formulazione del testo più appropriata. Inoltre suggerisce di integrare la versione
precedente con un prospetto nel quale si riportino come poter verificare e controllare l’operato fatto.
Si individua la documentazione che dovrebbero essere presa a riferimento:
 norme di competenza della commissione :UNI EN 81-1&2:2010, UNI EN 81-21, UNI EN 81-28,
UNI EN 81-70, UNI EN 81-72, UNI EN 81-73, UNI EN 81-80, UNI EN ISO 13857:2008, UNI EN
12015 E UNI EN 12016, UNI EN 13015 e UNI ISO 14798;
 norme generali; UNI EN ISO 12100-1&2: 2005, Norme Cei 64/08
 documenti legislativi: DM 15/09/2005 e DM 37/08,
Alla fine si prendono le DECISIONI N° 2 e 3.
Punto 3. dell’O.d.G.
Vari ed eventuali
La prossima riunione viene fissata per il pomeriggio del 12 novembre 2010, dopo la riunione plenaria.
CORRADINI ringrazia i presenti per la collaborazione e chiude la riunione verso alle ore 16.
DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE
NESSUNO
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE
NESSUNO
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Pagina 39
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
RESOCONTO RIUNIONE
Ns.Rif.–Sigla
RRS 13.XX - XX/yy
Milano, 10 dicembre 2010
Organo Tecnico
Luogo
Data
Ora
Riunione del GL 9 “Revisione UNI 10411-1&2” operante nella commissione
“Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”
UNI
Milano, Via Sannio 2
12 novembre 2010
14,00 inizio riunione
16,30 fine riunione
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione resoconto provvisorio della riunione tenutasi il 16 settembre 2010
2. Proseguimento dei lavori sulla revisione delle due norme UNI 10411-1&2 Modifiche ad ascensori
/elettrici idraulici preesistenti
3. Varie ed eventuali
PRESENTI
Corradini
Bottio
Andreani
Belletti
Capra
Ciborra
Coretti
De Nicolò
Di Lillo
Ferrari
Ferrarini
Guarducci
Linguiti
Marinoni
Martinetto
Nardi
Palombaro
Pisano
Plicato
Ravaioli
Roccati
Sarti
Scaldaferri
Segatta
Sodini
Stablum
Tattoli
Roberto
Roberto
Giuseppe
Carlo
Ovidio
Bruno
Maurizio
Giuseppe
Nicola
Paolo
Ivan
Fabio
Fausto
Alberto
Marco
Roberto
Antonio
Vincenzo
Luca
Roberto
Luciano
Piero
Luca
Carlo
Mauro
Paolo
Paolo
COORDINATORE/ANACAM
Segretario UNI
ICOVER
I.G.V.
ELEVATORI
ANICA
SEB
CNA
OSAR
ELMI
FARMA
SARTI
S.C.E.C.E.S.
NEULIFT
EUROFIN -MODULOUNO
SELE
OSSERVATORE/ S.C.E.C.E.S.
PISANO
A.L.M.A.
ECO - EUROPEAN CERTIFYING ORG.
UNION
OSSERVATORE/SARTI
SCHINDLER
DOMOLIFT
CO.N.P.I.A.I.
RINA
PRESIDENTE/ISPESL
HANNO COMUNICATO DI NON POTER INTERVENIRE
Capra
Giovanni
ESPERTO
Muccioli
Felice
MUCCIOLI
Novelli
Daniele
ESPERTO
Varisco
Giovanni
KONE
DECISIONI
N° 1.
http://www.newsliftletter.it/
Punto 1 dell’O.d.G.
Pagina 40
NewsLiftLetter
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Non avendo i presenti osservazioni da formulare né essendone pervenute per iscritto alla segreteria, il resoconto
della riunione del 16 settembre 2010 viene approvato senza alcuna modifica diventando così definitivi.
RELAZIONE SINTETICA
CORRADINI dà il benvenuto ai presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Punto 1. dell’O.d.G.
Vedere DECISIONE N° 1.
Punto 2. dell’O.d.G.
Prima di entrare nello specifico, CORRADINI precisa che benché,
 nella mattinata la commissione abbia votato favorevolmente all’estensione delle UNI 10411-1
e UNI 10411-2 anche agli ascensori installati dopo l’entrata in vigore della Direttiva ASCENSORI
95/16/CE, per cui sarebbe necessario ampliare opportunamente il campo di applicazione della norma
stessa,
 la segreteria abbia fatto presente la necessità di modificare il testo secondo le regole UNI sia per
inserire alcuni punti mancanti (introduzione, terminologia, bibliografia, ecc.) e per migliorare
formalmente la formulazione del contenuto sia per eliminare le appendici attuali, nella quali sono
riportate testualmente stralci di altre norme del settore ritirate, integrando opportunamente il testo della
norma stessa;
 sia stato ipotizzata di strutturare diversamente le attuali due parti della norma;
al momento ritiene opportuno rivedere completamente tutto il testo, così come risulta
attualmente, al fine di definirlo da un punto di vista tecnico per poi riconsiderarlo secondo quanto
sopra riportato.
Si passa quindi a leggere i punti 3 “Variazione del carico sulla struttura portante” e 4 “Variazione del
carico statico sul tratto delle funi lato cabina (T*)” soffermandosi sul punto 4.2.1, ovvero sul motivo che
giustificasse l’aggiunta della portata Q, in presenza di un aumento del carico statico maggiore dei valori
indicati nel prospetto, dal momento che generalmente veniva utilizzato il T*.
Non essendo emerso motivi a supporto di una tesi o dell’altra, l’approfondimento viene rinviato alla prossima
riunione.
Punto 3. dell’O.d.G.
Vari ed eventuali
La prossima riunione viene fissata per il pomeriggio di martedì 9 febbraio 2011 , dopo la riunione
plenaria.
CORRADINI ringrazia i presenti per la collaborazione e chiude la riunione verso alle ore 16,30.
DOCUMENTI DISTRIBUITI IN RIUNIONE
NESSUNO
DOCUMENTI ALLEGATI AL RESOCONTO RIUNIONE
NESSUNO
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Pagina 41
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
NewsLiftLetter
20-12-2010
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 296
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed
estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di
cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli
accordi quadro e fattispecie consimili.
IL PRESIDENTE
Visto:
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21
aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l’invio all’Osservatorio delle informazioni relative ai
contratti pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000
euro;
il rinvio operato dal predetto comunicato in data 4 aprile 2008, a successive comunicazioni con le quali sarebbero
state rese note le modalità di trasmissione dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Considerato
Che, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, occorre estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti
fattispecie:
a) contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro
150.000;
b) contratti «esclusi» di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle
particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici;
c) accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
d) contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al
punto c).
Comunica
ferma restando la validità del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008 che disciplina il sistema di
comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo superiore a 150.00 euro,
1.
Che l’invio alla Sezione centrale dell’Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei
soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2), dovrà essere assicurato
mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell’Autorità e delle Regioni e
Province Autonome, secondo le seguenti modalità:
1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra
regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all’uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili
sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/entro gennaio 2011;
1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari
o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all’uso delle
procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero
– nel caso in cui la Sezione regionale dell’Osservatorio non sia operativa/istituita – mediante l’uso delle
procedure telematiche di cui al precedente punto 1.1). A tal fi ne le Sezioni regionali dell’Osservatorio
provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le
stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti
pubblici.
2.
Che l’obbligo dell’invio dei dati riguarda:
2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i
contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000
euro, per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’ affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i
contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro,
aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l’obbligo dell’invio dell’elenco riassuntivo trimestrale
con le precedenti modalità e tempistiche;
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Pagina 42
NewsLiftLetter
2.2)
2.3)
2.4)
3.
4.
5.
6.
6.1)
6.2)
7.
Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro,
rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all’aggiudicazione o all’ affidamento a far data dal 1° gennaio
2011; per gli stessi contratti non è più necessario l’invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.
gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili,
per le quali si è pervenuti all’ affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;
i contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi
quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o
affidate a far data dal 1° gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3).
Che i dati concernenti i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed
i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i
20.000 e i 150.000 euro di cui al precedente punto 2.1) vanno comunicati unicamente con riferimento alle
fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla
data di stipula del contratto stesso.
Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo
superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e
26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al precedente punto 2.2), vanno comunicati
unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del
contratto; l’invio degli stessi deve avvenire – ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lettera b) , secondo periodo,
del Codice dei contratti pubblici – entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è
pervenuti al relativo affidamento.
Che i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti, le attività
delle Centrali di committenza di cui all’art 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della
legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di
aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale
stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi
successive alla stipula verranno rese note con successivi comunicati.
Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da
accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che
risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:
se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui al precedente punto 3) e, quindi, con
riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del
contratto stesso;
se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del
Presidente dell’Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e,
quindi, con riferimento alle diverse fasi dell’appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.
Che ai sensi dell’articolo 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il
soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non
rispetti i termini di invio o fornisca dati non veritieri è sottoposto con provvedimento dell’Autorità alla
sanzione amministrativa.
Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell’Autorità relativi alla
trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli
enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità – elenco riassuntivo trimestrale – avvii e
conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute
successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.
Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in
relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di
intesa con le stesse.
Roma, 14 dicembre 2010
Il Presidente: BRIENZA
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2-11-2010
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 256
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 settembre 2010 , n. 178.
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del
proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 130, comma 3 -bis , del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166;
Visto l’articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie ne comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell’articolo 154
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17
maggio 2010;
Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l’applicazione di
un regime transitorio in quanto fino all’attuazione del nuovo regime non può che applica il sistema precedentemente
previsto dall’ordinamento italiano, l’unico, allo stato compatibile con la normativa europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
EM A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore
di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite
schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell’arti lo 4, comma
1, lettera f) , del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’impiego d telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’artico lo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo
economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello e sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere
affidata la realizzazione e la gestione del servizio.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1.
2.
3.
Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis,del Codice.
Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’artico lo 129 del
Codice.
Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) , del Codice, di
dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari
presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) , e degli
articoli 13, 23 e 24 del Codice.
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Art. 3.
Istituzione del registro
1.
2.
Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis , del Codice, e sulla base delle
disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b) , del
Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2 comma 2,
iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato
mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 4.
Realizzazione e gestione del registro
1.
2.
3.
Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la
realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante
contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del
presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza,
anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1:
a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi
dell’affidatario;
b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell’affidatario,
le penali per il caso di inadempimento;
d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase
di subentro di un nuovo affidatario;
e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di
affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo
economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:
a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei
principali operatori;
b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla
lettera a) , alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento e accesso al
registro da parte degli operatori;
c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche
ed operative di iscrizione al registro da part degli abbonati.
Ai sensi dell’articolo 20 -bis , comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con l completamento di tutte le fasi della procedura descritta
nel comma 2.
Art. 5.
Soggetti obbligati all’accesso
e modalità di adesione al servizio
1.
Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta
istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:
a) documentazione attestante l’identità dell’opere, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità
del soggetto; per le persone giuridiche e gli en anche non riconosciuti, documento di identità del legale
rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9,
ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei
dati identificativi di ogni soggetto che curerà material mente i contatti con gli abbonati;
c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati
personali che l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali
autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, pubblica gli estremi identificativi dell’operatore,
comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per
un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al
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gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso
al registro. La validità dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo
registro.
Art. 6.
Costi di accesso al registro
1.
2.
Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o
per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limi stabiliti dal
gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano
preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per
l’anno successivo, e lo comunica entro 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con
decreto di cui all’articolo 130, comma -3 ter, lettera b) , del Codice. I proventi delle tariffe d’accesso al registro
costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da
parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei
costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna
informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal
pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del b lancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti
capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro
pubblico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui
all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso,
l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e
comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a) , effettuata dalla linea telefonica con
numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito
appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico,
con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di
difficoltà problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di
riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della
lettera o del fax da parte del gestore; mediante posta elettronica.
Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel
registro a condizione di utilizzare le modalità d cui alle lettere a), c) o d) , di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel
registro è sempre data conferma all’abbona
L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica
L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al tratta mento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli
soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2,
purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto de articoli 7, comma 4, lettera b) , 13, 23 e 24 del Codice.
Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le
medesime modalità previste per l’iscrizione esso. Ogni abbonato può iscriversi revocar l’iscrizione o iscriversi
nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte
dell’interessato o di decadenza i seni del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico riferita
unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intesta te ad altri
abbonati.
L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione
dell’utenza: a tale fine è assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle
informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/ CONS dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorità per le
garanzie ne comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto
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7.
20 n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati
periodicamente.
L’iscrizione al registro pubblico può avvenire ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi,
quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi
dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o
revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione registro pubblico da parte degli
abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità,
inalterabilità e verificabilità . Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso
abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte de Garante per la protezione dei
dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Art. 8.
Modalità tecniche di funzionamento e di accesso
al registro da parte degli operatori
1.
2.
3.
4.
5.
Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli
standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori
telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla
corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3 -bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 d Codice.
L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e,
comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. L
consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel
registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco
elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a
disposizione dell’operatore in un’apposita sezione sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso
senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso
all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gi elenchi legittimamente detenuti
per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali
evoluzioni tecnologiche.
Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base
dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della
loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione
dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette
dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da
parte del Garante per la protezione de dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Art. 9.
Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea
chiamante
1.
Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento sono tenuti, quando effettuano
chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e a non
modificarla.
Art. 10.
Obbligo di informativa
1.
Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento,
al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli
elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato registro delle
opposizioni. L’informativa può essere re con modalità semplificate.
Art. 11.
Campagna informativa per il consumatore
1.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili
di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di
funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei
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loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono.
Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico
mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione,
anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.
Art. 12.
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati
personali e sanzioni
1.
2.
Il gestore assicura l’accesso al registro da parte d Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei
controlli sull’organizzazione e sul funziona mento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che
risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di
cui all’articolo 162, comma 2-quater,del Codice.
Art. 13.
Tutela dell’abbonato
1.
In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela cui alla
Parte III del Codice.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1.
2.
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione d registro, gli
interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Co dice possono
comunque, tramite l’operatore con il qual l’abbonato ha stipulato l contratto telefonico, esercitar il diritto di
opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalità di cu all’articolo 7,
comma 4, lettera b) , del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base
dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n.
180/02/CONS.
Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di
misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione
semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione
degli eventi di accesso, ed è assicurato l’accesso Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i
controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle
opposizioni manifestate dall’interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche
tramite l’aggiornamento degli elenchi telefoni pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro
sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico
BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 229
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COORDINAMENTO EUROPEO DEGLI
ORGANISMI NOTIFICATI PER LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/EC + Emendamento
La traduzione del presente documento è stata curata da
UNION – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
Documento: CNB/M/0/2010-015
Versione: 03
Data: 11 ottobre 2010
Verbali della 33a riunione del Comitato Orizzontale per il Coordinamento Europeo degli Organismi
Notificati sotto la Direttiva 2006/42/EC con Emendamento, tenuta a Bruxelles il 15 giugno 2010.
Partecipanti:
Presidente
Segreteria Tecnica
Segreteria Amministrativa
Sig. Jacques – AIB Vinçotte
Sig. Bienveignant – EUROGIP
Ms Zhakarevitch – Partecipanti Cecoforma
Si veda l'elenco dei partecipanti
Elenco delle principali abbreviazioni:
O.N./OO.NN.
Organismo Notificato/Organismi Notificati
C-OO.NN.-DM
Coordinamento Europeo degli OO.NN. sotto la Direttiva Macchine
DM
Direttiva Macchine
RpU
foglio Raccomandazioni per l'Uso
CIRCA OO.NN.-DM
CIRCA gruppo Organismi Notificati per la Direttiva Macchine
ST / SA
Segreteria Tecnica/Segreteria Amministrativa
CO
Comitato Orizzontale
PUNTO 1
Benvenuti e commenti generali
Il Sig. Jacques ha ringraziato la Sig.na Zhakarevitch per aver organizzato la riunione e ha dato il benvenuto
alla 33a riunione del Comitato Orizzontale a tutti i rappresentanti degli organismi notificati ed ai
rappresentanti degli Stati Membri.
Erano presenti alla riunione: 30 partecipanti provenienti da 13 Stati Membri e dalla Svizzera, fra cui il
rappresentante del DG per gli Affari e l’Industria della Commissione Europea, ed i rappresentanti degli
Stati Membri come il Polonia e la Svezia; 15 degli OO.NN. sono stati rappresentati da coordinatori O.N. o
da altri OO.NN.: 9 per la Francia, 2 per la Germania, 1 per il Polonia, 1 per l'Ungheria, 1 per il Regno Unito,
1 per la Svizzera. In totale, 40 OO.NN. o hanno partecipato o vi sono stati rappresentati, ossia il 23
percento degli OO.NN. elencati nel database NANDO.
Il Sig. Fraser, che rappresenta la Commissione Europea, è stato presente alla riunione all'inizio della
sessione pomeridiana.
Il Sig. Jacques ha scusato il Sig. Williams, vicepresidente per il coordinamento, che ha comunicato di non
poter partecipare alla riunione.
Il Sig. Jacques ha informato tutti che a partire dalla prossima riunione scadrà il suo incarico da presidente,
e che bisognerà nominare un nuovo presidente; visto che lui non intende candidarsi, ed il Sig. Williams ha
detto che neanche lui si sarebbe candidato, si chiede a tutti coloro che intendono candidarsi di registrarsi
presso la Segreteria Tecnica.
Il Sig. Bienveignant ha detto che sarebbe felice a rimanere nel ruolo di Segretario Tecnico per altri quattro
anni; Il Sig. Bienveignant ha ricordato a tutti che EUROGIP aveva già tenuto questo ruolo dal 1994 al 2005
ed ha ringraziato la Sig.na Balzano da Abertech per il suo lavoro eccellente fra il 2006 ed il 2009.
Il database NANDO elencava 172 OO.NN. nella Direttiva 2006/42/EC (Australian NB Projects Pty Ltd Nr
2241 da aggiungere al Documento CNB/M/0/2010/003 V02). Il CIRCA OO.NN.-DM elenca 194 registrazioni,
di cui 166 rappresentanti degli OO.NN. Sicché alcuni OO.NN. vantavano diversi rappresentanti nel CIRCA
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OO.NN.-DM, potrebbe essere una buona idea identificare gli OO.NN. che non godevano di un
rappresentante registrato nel CIRCA OO.NN.-DM.
Il Sig. Baggio (IMQ NB N° 0051) ha detto che il database NANDO è incompleto - non fa menzione dell’IMQ
benché un decreto italiano avesse citato l’IMQ per i prossimi tre anni; la mancanza di dati potrebbe creare
un impatto negativo.
Decisione: La ST metterà a confronto i due database, NANDO e CIRCA, ed identificherà gli OO.NN. che non
sono registrati né con il CIRCA OO.NN.-DM né con il NANDO.
La ST ha chiesto ai convocatori del VG3 (Sig. Mazzini) e del VG12 (Sig. Winkler) di registrarsi nel CIRCA
OO.NN.-DM.
PUNTO 2
L’adozione di un'agenda per la riunione (Doc. CNB/M/0/2010-002)
L'agenda è stata inviata tramite il database CIRCA a tutti i membri del Comitato Orizzontale per il
Coordinamento Europeo Macchine il 10 giugno 2010; Il Sig. Jacques ha chiesto l'adozione dell'agenda da
parte di tutti i partecipanti.
Decisione: L'agenda è stata adottata all'unanimità, senza modifiche.
PUNTO 3
L’adozione dei verbali, 32a riunione del Comitato Orizzontale, 26 novembre 2009 (Doc.
CNB/M/0/2009-110)
I verbali della precedente riunione ed i suoi allegati sono stati immessi nel database CIRCA il 16 dicembre
2009.
Sig. Kohler ha chiesto di applicare le seguenti correzioni ed aggiunte:
PUNTO 4, pagina 2: Dopo “Nella Conferenza IL MACCHINARIO IN EUOROPA organizzata dalla Commissione
il 9 dicembre 2009, una delle presentazioni è stata “il Rapporto dagli Organismi Notificati”. Sicché lui è
stato invitato a presentare le opinioni degli OO.NN., la riunione costituisce una opportunità per raccogliere
tali opinioni.” Aggiunta: “Ha chiesto ai Gruppi Verticali le loro esperienze con la nuova DM, in particolare
con l'applicazione dell'Allegato X.”;
PUNTO 4, pagina 4: Il Sig. Kohler ha suggerito di sostituire: “In Spagna i produttori non pensano reale
all'Allegato X” con: “In Spagna i produttori non pensano realmente all'applicazione dell'Allegato X” (Sig.
Barella ha accolto il suggerimento);
PUNTO 5.1, pagina 5: Sostituire: “il RpU 00.301 dovrebbe essere preservato ed adattato. Vi è una
connessione con un RpU del VG 1 in cui si è deciso di distinguere fra una macchina facilmente
trasportabile ed una macchina fissa. E’ stato indicato un peso di 25kg nei tempi in cui c’era un accordo fra
il CEN ed il CENELEC.” con: “il RpU 00.301 dovrebbe essere preservato ed adattato. Vi è una connessione
con un RpU del VG 1 in cui si è deciso di distinguere fra una macchina facilmente trasportabile ed una
macchina fissa. A suo tempo è stato indicato il peso di 25 Kg. Manca ancora un accordo fra il CEN ed il
CENELEC riguardante un confine preciso fra le macchine stazionarie e le macchine trasportabili.”
Il Sig. Jacques ha suggerito che, ove i verbali una volta si traducevano in tre lingue: l'inglese, il tedesco ed il
francese, tranne che nel caso dei verbali della precedente riunione, dovrebbero d'ora in poi essere emesse
solamente in inglese. La sua proposta è stata approvata. Già adesso gli RpU vengono emesse solamente in
inglese.
Decisione: i verbali delle riunioni del C-OO.NN.-DM Comitato Orizzontale saranno emessi solamente in
inglese.
PUNTO 4
Punti Orizzontali
4.1 Le guardie fisse - CNB/M/0/2010-005 V01
Il Sig. Mazzini Avendo introdotto il problema delle guardie fisse ed i loro sistemi di fissaggio che devono
rimanere attaccati alle guardie o al Macchinario quando le guardie sono state rimosse, ha chiesto di
definire una frequenza d’intervallo per gli interventi così da poter conformare al requisito.
Il Dott. Reinert Non era a favore di usare la frequenza d’intervallo degli interventi come base per
conformare ai requisiti relativi ai sistemi di fissaggio sulle guardie.
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Il Sig. Kohler ha anch’esso avvertito che, piuttosto che imporre una frequenza d’intervallo degli interventi
di rimossa delle guardie, la questione dovrebbe rimanere aperta perché le altre parti non sono soggette
alla stessa data di scadenza. La Direttiva ha definito le guardie come un fattore di sicurezza che non deve
essere ignorato. Nei casi in cui l'operatore deve aprire una guardia per un intervento, deve essere
applicato in pieno il requisito della Direttiva.
Il Sig. Gebauer ha fatto presente alcune questioni poste ai produttori per l’applicazione dei requisiti
essenziali relativi alle guardie; Il Sig. Gebauer ha suggerito di raccogliere degli esempi che riguardano le
guardie fisse e smontabili, e ha detto che è a favore dello stabilire un accordo con i produttori circa le
soluzioni che potrebbero essere in linea con lo spirito della Direttiva.
Il Dott. Dabrowski ha accennato al fatto che affrontare il costo dei sistemi captive fixing systems (sistemi
di fissaggio a cattura) sarebbe messo in dubbio principalmente nel caso di macchinari inferiori, e perciò
sarebbe difficile fare una somma delle considerazioni tecniche ed economiche.
Il Sig. Jacques ha trovato che le opinioni non erano unanime, e visto che il comitato aveva preso nota
particolarmente della prima linea di pensiero, considerava necessario fornire degli esempi pratici in cui si
potrebbe non aderire all'applicazione di requisiti simili nel caso di guardie che non venivano mai rimosse; il
Sig. Jacques ha condiviso l'opinione che la frequenza d’intervallo degli interventi non poteva essere
generalmente descritta come una ripetizione fissa, e che l'esempio del Sig. Mazzini si applicava ai
macchinari meno sofisticati.
Sig. Fraser ha ricordato che la domanda che riguarda le guardie era stata commentata nella guida
all'applicazione, il principio di fondo era che i requisiti essenziali devono essere rispettati nel momento in
cui si riconosce il rischio; il manuale forniva delle informazioni sulle guardie e sui sistemi [‘captive fixing’].
Una frequenza d’intervallo degli interventi era uno dei criteri; comunque si dovrebbe prendere in
considerazione il rischio di perdita dei sistemi di fissaggio durante la rimossa.
4.2 Modalità suggerita per il trattamento di un certificato CE del tipo rifiutato - CNB/M/0/2010-006 V01
La questione riguardava informazioni fornite dagli Organismi Notificati; Il Sig. Jacques ha suggerito di
aprire un file su CIRCA, basato sulla norma citata, e di mettere “TIPO Macchina” nell'intestazione della
colonna, così da permettere una complessiva identificazione del macchinario, e di inserire “Richiedenti”
così da fornire non solo il nominativo del produttore, ma anche il nominativo del rappresentante o la
persona ufficialmente responsabile per un file tecnico.
Il Sig. Lundmark desiderava che questa informazione si potesse rendere accessibile per i rappresentanti
della ADCO (Cooperazione Amministrativa) degli Stati Membri.
Decisione: la Segreteria Tecnica aprirà un file su Circa, identico a quello suggerito dal Sig. Mazzini, e con le
modifiche apportate dal Sig. Jacques e adottate dal Comitato.
4.3 I Macchinari e “Macchinari parzialmente completati” - CNB/M/0/2010-007 V01
Il Sig. Jacques ha avanzato la questione presentata dal Sig. Mazzini, ossia che, dove l'equipaggiamento è
stato fornito senza le guardie ed è destinato ad essere incorporato in altre macchine, tale macchinario è
da considerarsi incompleto.
Il Sig. Gebauer ha detto che una macchina, anche se le guardie vengono rimosse, continuerebbe a
svolgere un particolare compito, ma non sarebbe più una macchina ai sensi della Direttiva.
Il Dott. Dabrowski informa di una simile situazione riscontrata in Polonia; secondo la Direttiva, un così
detto 'macchinario parzialmente completato' non potrebbe svolgere autonomamente un particolare
compito, e quindi, dove si aspettava che una pressa svolgesse un tale compito, si poteva aspettare dal
produttore l'adempimento di tutti i requisiti essenziali applicabili, compresi quelli che riguardano le
guardie.
Il Sig. Fraser ha ricordato a tutti che una macchina priva delle guardie non può essere venduta con il
marchio CE; se si dovesse vendere una macchina priva di guardie, lo si potrebbe fare solamente su
internet, e il produttore in questo caso dovrebbe assicurare la protezione lungo tutta la catena.
Sarebbe concessa una dichiarazione di conformità solo per le macchine conforme alla Direttiva; quindi per
le macchine incomplete, un produttore dovrebbe emettere una dichiarazione relativa all'incorporazione in
linea con l'Allegato II.1.B.
Il Sig. Kocher afferma che una macchina incompleta non è una macchina in conformità alla Direttiva.
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PUNTO 5
i fogli Raccomandazioni per l'Uso (le RpU)
5.1 gli RpU, Introduzione
5.1.1 gli RpU orizzontali - CNB/M/0/2010-008 V01
a) CNB/M/00.230/R/E/Rev 02
Il Dott. Reinert ha descritto gli emendamenti da applicare ad un foglio Raccomandazioni per l'Uso per
poterlo adattare alla nuova Direttiva; così da stabilire una distinzione fra i componenti puramente
funzionali il cui guasto non avrebbe un impatto sulla sicurezza, e quei componenti elencati negli Allegati IV
e V il cui guasto potrebbe avere un impatto sui livelli di sicurezza.
Decisione: Visto che adattare questo RpU alla nuova Direttiva è considerato una questione di forma, è
stato adottato il RpU CNB/M/00.230.
b) CNB/M/00.502/R/E/Rev 04
Sig. Jacques afferma che questo RpU intende dimostrare l'analogia fra le due Direttive: Macchine e
Compatibilità Elettromagnetica. Si dovrebbe prendere in considerazione anche la Direttiva relativa alla
protezione dei lavoratori contro la radiazione elettromagnetica su luogo di lavoro1, ma l'implementazione
di un simile Direttiva rimane ancora una questione da risolvere, quindi a questo punto non ha senso
proseguire ancora con la questione.
Decisione: è stato adottato il RpU CNB/M/00.502.
5.1.2 gli RpU Verticali:
5.1.2.1 gli RpU sotto il VG1 - CNB/M/0/2010-011 V01 presentati dal Sig. Kohler
a) CNB/M/01.079/R/E/Rev 00
Il Sig. Kohler ha detto che questo RpU fa sorgere la domanda se, quando viene fornito il bloccaggio
motorizzato del pezzo di lavoro, sarebbe impedito lo schiacciamento per mezzo di un raggio a pressione
(non previsto dalla norma) impiegato insieme al limite della velocità della chiusura della morsa ad un
massimo di 10 mm/s (come descritto nella norma per piccoli cilindri pneumatici) e se saranno così
adempiuti i requisiti 1.3.7 e 1.3.8 della Direttiva; la risposta è no.
50 N, PUNTO a) nella risposta si basa sulla norma EN 1870-1.
Decisione: è stato adottato il RpU CNB/M/01.079.
b) CNB/M/01.081/R/E/Rev 00
Il Sig. Kohler ha detto che questo RpU propone di cancellare un commento presente nella norma ai fini di
permettere l'estensione del diametro interno dei più piccoli anelli da tavolo ai 75mm anche per le
macchine con un'asse fissa; questa deviazione nella norma è stata discussa insieme al CEN TC 142.
Il Sig. Jacques ha confermato che, in questo caso e per tutti gli RpU prodotti dai gruppi verticali, il mandato
generale del CO non è di mettere in dubbio le decisioni prese dai gruppi verticali. Da quando sono iniziati i
compiti del Coordinamento, i compiti del Comitato Orizzontale erano quelli di assicurare che gli RpU
fossero in contrapposizione alla Direttiva, che non contraddissero gli altri RpU, e che siano di natura
verticale (altrimenti, bisogna considerare uno status orizzontale).
Decisione: è stata adottato il RpU CNB/M/01.081.
c) CNB/M/01.082/R/E/Rev 00
Il Sig. Kohler ha detto che questo RpU seguiva una richiesta fatta dal gruppo di lavoro macchine.
Proponeva la questione dei controlli di fermata sulle piccole seghe; il RpU affermava che un controllo di
fermata che attiva un freno elettrico sarebbe preferibile piuttosto che fermare la sega staccando la spina.
Comunque non si può escludere del tutto la soluzione nella procedura normativa; il Sig. Kohler ha
1
Si tratta della Direttiva 2004/40/EC sui campi e le onde elettromagnetici
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ricordato che il tempo di fermata dovrebbe essere il più breve possibile, normalmente fra i tre e gli otto
secondi.
Il Dott. Dabrowski ha fatto presente che i freni elettrici si impiegano sulle seghe a catena portatili, così da
permettere un tempo di fermata ridotto; un esempio che appoggia il RpU.
Il Sig. Jacques ha ricordato che gli Stati Membri potranno commentare su questo, perché gli sarebbero
consegnati gli RpU da “approvare”.
Decisione: è stato adottato il RpU CNB/M/01.082.
d) CNB/M/01.083/R/E/Rev 00
Il Sig. Kohler ha detto che questo RpU è integrale alla soluzione suggerita dalla norma, riguardante un ‘trip
bar’ (barra a scatto?) ad attuazione meccanica che proibisce l'accesso alla zona di schiacciamento situata
fra la trave a pressione ed il supporto del pezzo da lavoro. Il possibile utilizzo di un’illuminazione (AOPD)
non comprometterebbe la sicurezza e costituirebbe una soluzione complementare.
La Sig.na Hirschberg ha fatto presente che la distanza di sicurezza era stata rispettata, benché non veniva
mostrato un tempo di reazione.
Il Sig. Kohler ha detto che, a seconda della posizione del sensore del (trip bar), i collaudi descritti nella
norma devono essere eseguiti, e che la distanza fra il lato inferiore del trave a pressione ed il supporto del
pezzo da lavoro saranno sempre superiore ai 12mm.
Decisione: è stato adottato il RpU CNB/M/01.083.
5.1.2.2. gli RpU sotto il VG6 - CNB/M/0/2010-010 V01 presentati dal Sig. Hennecke a)
CNB/M/06.003/R/E/Rev 05
Il Sig. Hennecke ha spiegato che i Veicoli per la Raccolta dei Rifiuti (RCV) sottomessi ad esame CE del tipo
alcuni anni fa da un O.N., devono a volte essere modificati per adattarsi alle nuove necessità del
proprietario. Questo RpU riguarda la domanda circa quali documenti siano necessari all'O.N. per la
valutazione di queste modifiche. Spesso non è possibile per l'O.N. appropriarsi di tutti i documenti sui
precedenti esamini e a volte non esiste un rapporto sui precedenti esami CE.
Il Sig. Reinert ha detto che un macchinario modificato era appunto un nuovo modello. Il secondo O.N.
starebbe chiedendo al produttore dei documenti considerati indispensabili. L'O.N. così si starebbe
assumendo le proprie responsabilità nei confronti della certificazione della macchina soggetta alle
modifiche.
Il Sig. Hennecke ha detto che spesso i documenti tecnici dei produttori che venivano presentati non
coprivano tutte le modifiche riportate ai macchinari.
Il Sig. Kohler ha ricordato che la Direttiva definisce con precisione i compiti di un Organismo Notificato. Ha
detto che, in questo caso, dove era stato eseguito un esame CE del tipo, sarebbe una buona idea visionare
un macchinario completo.
Il Sig. Brinkmann
ha fatto presente un'altra cosa – sarebbe difficile per il secondo Organismo
Notificato dire esattamente quali modifiche erano state apportate al macchinario se non avevano
familiarità con la versione originale. Il loro compito sarebbe reso più facile se il secondo Organismo
Notificato aveva fra le mani il file tecnico del produttore, insieme al rapporto emesso quando era stata
fatta la procedura per l'esame del macchinario originale.
Il Sig. Haase era d'accordo con il punto di vista del Sig. Brinkmann – esisterebbero degli ostacoli lungo la
strada fra un Organismo Notificato e l'altro.
Il Sig. Kocher ha detto che era accettabile il principio con cui un diverso O.N. possa valutare la modifica alla
macchina. Comunque, in pratica, il secondo O.N. dovrebbe possedere tutti i documenti tecnici per poter
eseguire tale valutazione.
Il Sig. Lundmark ha suggerito di ampliare lo scopo dell'Organismo Notificato in questione entro il quadro
delle modifiche riportate ad una macchina nel momento del rinnovo dei certificati.
Il Sig. Jacques ha confermato che tutti erano d'accordo che il secondo O.N. doveva avere a disposizione
tutti i documenti tecnici.
Decisione: il tema riguardava tutti gli OO.NN. Un documento di RpU sarebbe preparato dalla ST. Questo
documento tratterebbe le varie circostanze che sorgono quando un secondo O.N. deve valutare una
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macchina sottoposta a modifiche e che era già stata soggetta ad un certificato di esame CE del tipo da
parte di un altro O.N.; il CNB/M/06.003 non è stato adottato.
b) CNB/M/06.027/R/E/Rev 05
Il Sig. Hennecke ha detto che la parte B della soluzione era stata modificata di nuovo, e sarebbe il
produttore della carrozzeria il responsabile per la definizione delle parti che collegano la carrozzeria al
telaio ai fini di calcolare i parametri di stress.
Decisione: è stato adottato il RpU CNB/M/06.027.
c) CNB/M/06.031/R/E/Rev 06
Il Sig. Hennecke ha detto che il contesto che circonda il RCV è complicato. I lavoratori tendevano a
posizionarsi sulle pedane posteriori, cosa permissibile durante i movimenti in avanti ma non durante la
retromarcia. Comunque, le soluzioni tecniche implementate si erano spesso rivelate inefficaci e a volte i
lavoratori riuscivano a raggirarli. La proposta, quindi, è di elaborare un dispositivo di frenata automatica
come quello impegnato sugli autobus (il così detto "freno di fermata da autobus"). Questo dispositivo di
frenata impedisce la retromarcia attiva come anche l'indietreggiata del RCV. Un comando aggiuntivo
permette di disattivare il comando della pedana nel caso di una situazione d'emergenza relativo al traffico.
Quando questo comando aggiuntivo è attivato, viene impedita l'operazione del meccanismo di
compattazione, e rimane disattivato per altri 5 minuti dopo il ripristino, ai fini di prevenire l'uso scorretto.
La soluzione non appare nella bozza di revisione della norma per i RCV.
Il Sig. Reinert si chiedeva un'altra cosa - potrebbe risultare in un effetto negativo a danni del RCV se il
meccanismo di compattazione veniva interrotta per cinque minuti quando il veicolo si metteva in
retromarcia ed un lavoratore stava sulla pedana? Una tale operazione potrebbe ridurre i rischi operativi
per un tale RCV?
Il Sig. Hennecke ha rimarcato che sarebbe difficile elaborare delle soluzioni tecniche attuabili e nello
stesso tempo utili. Gli utenti non sempre accettavano le soluzioni che i produttori considerano fattibili.
Il Sig. Jacques ha fatto presente che il RpU introduce una soluzione che non figura nella bozza di norma,
quindi sarebbe meglio presentarla come una soluzione fra le tante.
La Sig.na Hirschberg ha fatto presente che la soluzione proposta non offriva alcuna protezione per un
lavoratore che operava nella parte posteriore del RCV e che non era posizionato sulla pedana. Potrebbe
essere schiacciato quando il RCV faceva retromarcia.
Il Sig. Hennecke ha confermato che questi veicoli sono equipaggiati di telecamere che possono coprire
l'autista ma non possono sostituire ‘the banksman’ (il lavoratore sulla pedana?), cosa necessaria durante
la retromarcia nelle situazioni di poca visibilità.
Il Sig. Deckers crede che l'autista di un RCV dovrebbe avere un dispositivo di rilevamento dei movimenti
che potrebbe avvertirlo quando vi erano delle persone dietro e a fianco del veicolo.
Il Sig. Lundmark, Il Sig. Haase ed il Sig. Jacques hanno fatto presente che i RCV sono macchine montate su
telaio la cui conformità tipo viene valutata dagli OO.NN. L'idea è che i regolamenti del traffico siano
rispettati, considerando anche gli eventuali casi in cui non siano stati presi nella giusta considerazione le
interfacce fra la carrozzeria ed il suo telaio. Questo potrebbe significare che le soluzioni tecniche per il
guasto di un RCV porterebbe ad una ulteriore omologazione, cosa difficilmente prevedibile.
Decisione: è stato adottato il RpU CNB/M/06.031, soggetto ai seguenti emendamenti riportati alla
soluzione prevista: la parola “dovrebbe” da sostituire con la parola “sarà” con l'aggiunta delle parole “una
soluzione possibile è”.
d) CNB/M/06.037/R/E/Rev 05
Il Sig. Hennecke ha detto che la norma si stava revisionando a fondo. La bozza prevedeva l'utilizzo dei
dispositivi a telecomando senza fili per svuotare i contenitori quando il volume totale superava i 1000 kg.
L'utilizzo dei dispositivi a telecomando senza fili è stato visto in maniera sfavorevole dagli OO.NN.
Potrebbero risultare pericolosi se gli impiegati che li usavano non erano stati sufficientemente addestrati.
Il Dott. Reinert era disturbato a vedere delle posizioni adottate dagli OO.NN. che erano contrastanti con
quelle descritte nelle norme. Tutte queste situazioni dovrebbero essere discusse nei comitati per le norme
e sarebbe meglio rimuovere il riferimento agli RpU quando si pubblicavano le norme.
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Il Sig. Inacio aveva una proposta ai sensi che, nella soluzione, si dovrebbe indagare le ragioni dietro il
rifiuto dei dispositivi a telecomando senza fili.
Il Sig. Jacques anche lui ha fatto presente le contraddizioni presenti nella soluzione. Ha detto che la
soluzione proposta dovrebbe indicare i relativi rischi, ossia: le distanze elevate fra il comando e l'azione
che riceve tale comando, l'uso dei dispositivi a telecomando in assenza di visibilità. Per questa ragione si
dovrebbero cercare altre soluzioni.
Decisione: è stato accettato il RpU CNB/M/06.037 con le aggiunte nella risposta riguardante i rischi relativi
all'utilizzo dei dispositivi a telecomando a distanza elevata per affrontare l'assenza di visibilità che sorge
dall'utilizzo degli stessi e che fa pensare alla necessità di altre soluzioni.
5.1.2.3 gli RpU sotto il VG9 - CNB/M/0/2010-009 V01 presentati dal Sig. Brinkmann
a) CNB/M/09.316 RERev 01
Il Sig. Brinkmann ha spiegato che il comitato VG 9 aveva stabilito questo RpU su un sollevatore per le
persone disabili. Si è riconosciuto che la soluzione proposta non era conforme ai requisiti della Direttiva, il
quale stipulava, particolarmente, che un tale dispositivo dovrebbe essere interamente rinchiuso. Inoltre,
prevedeva un interruttore 'hold to run' ('tenere per scorrere'). Il sollevatore in questione non possedeva
né l'una cosa né l'altra. Il comitato cercava, quindi, di elaborare una risposta ad una situazione particolare
ed individuale elencando le condizioni da soddisfare.
Il Dott. Reinert ha fatto presente che questi due ultimi punti si contraddicevano.
Il Dott. Dabrowski la Categoria 2 dovrebbe contenere un riferimento alla norma EN ISO 13849-1.
Il Sig. Deckers ha detto che gli ascensori lenti senza dispositivi di sicurezza come questi erano soggetti alla
Direttiva Macchine e sfuggivano ad un qualsiasi tipo di sorveglianza. Non è a favore dell’accettazione delle
soluzioni non conformi ai requisiti della Direttiva Macchine.
Il Sig. Fraser ha confermato che inizialmente la soluzione stava in contraddizione alla guida per l'uso della
Direttiva, tranne che per il fatto che la Direttiva non stipulava che il sollevatore fosse totalmente rinchiuso.
Il problema è l'assenza di un comando 'hold to run' se la cabina non era rinchiuso (questo provvedimento
era il soggetto della Direttiva 6.2). Le autorità Britanniche avevano ricevuto dei consigli che suggerivano
che dovevano utilizzare l'interruttore 'hold to run'. Se gli utenti non sono in grado di usarlo, i produttori
dovrebbero cercare altre soluzioni, per esempio quelle sviluppate per le sedie a rotelle. La
deregolamentazione dovrebbe essere l'eccezione più che la regola, cui si potrebbe ricorrere in situazioni
individuali decise volta per volta, dopo aver analizzato i relativi rischi.
Il Sig. Fraser La maggior parte degli Stati Membri sono dell'opinione che questi sollevatori siano soggetti
alla norma EN 81-41. Se l'interruttore del comando 'hold to run' non può essere utilizzato da una persona
disabile, allora il produttore deve cercare un'altra soluzione in base ad un'analisi dei rischi.
Il Sig. Jacques ha detto che si dovrebbe dare la priorità al 'hold to run', e dove questo non sia possibile, si
potrebbero concedere dei deregolamentazioni caso per caso, dopo aver analizzato i relativi rischi.
Decisione: Non è stato adottato il RpU CNB/M/09.316.
b) CNB/M/09.408 RERev 01
Il Sig. Brinkmann ha detto che la norma EN 280 : 2001+A2 :2009 non è completa perché non prende in
considerazione i dispositivi d'accoppiamento veloci (‘fast coupling devices’). Il VG9 ha quindi elaborato un
RpU che offre delle soluzioni accettabili per la connessione dei dispositivi di sollevamento agli altri
equipaggiamenti che li sorreggono.
Il Dott. Dabrowski ha proposto di aggiungere un esempio nel caso delle gru mobili e che la parola
“piattaforma” dovrebbe essere sostituita con “trasportatore”.
Decisione: E' stato adottato il RpU CNB/M/09.408 con gli emendamenti proposti.
5.1.2.4 gli RpU sotto il VG11 - CNB/M/0/2010-012 V01 presentato dal Sig. Kocher
a) CNB/M/11.047 RERev 01
Il Sig. Kocher ha chiarificato che la qualità dei componenti si misurava con un parametro conosciuto come
la Probabilità di guasto per Ora, o PFH (Probability of Failure per Hour). Dovrebbe prendere in
considerazione le condizioni d'uso.
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Decisione: E' stato adottato il RpU CNB/M/11.047 RERev 01 con l'aggiunta delle parole: “Probability of
Failure per Hour a volte abbreviato come PFH.”
PUNTO 6
Le attività trattate nei gruppi verticali che si incontrano dal 26 novembre 2009
VG 1 – Macchine per la lavorazione del legno – introdotto dal Sig. Kohler
Quando il VG1 si è incontrato fra il 22 ed il 23 aprile 2010 a Vienna, 50 OO.NN. erano stati invitati a
partecipare alla riunione. 15 hanno risposto, 1 non era in grado di partecipare, mentre 16 delegati
rappresentanti 14 OO.NN. da 8 Stati Membri e 1 delegato dalla Cina – tramite un O.N. tedesco – erano
presenti alla riunione. Il VG1 ha studiato gli RpU: 2 sono stati ritirati (CNB/M/01.007 e CNB/M/01.068) e 4
sono stati inviati al Comitato Orizzontale.
Nel quadro delle discussioni del giorno, il Sig. Kohler voleva affrontare i seguenti punti:
Punto 1: le norme del CEN e del CENELEC si sovrapponevano; il Sig. Kohler è stato presente ad una
riunione sulla questione del CENELEC TC 116 e speravo che il lavoro sarebbe portato ad una maggior
definizione delle macchine stazionarie e mobili rispettivamente. Sperava in una data di scadenza entro la
primavera del 2011.
Punto 2: L’Allegato IV 1. alla DM elenca i seguenti “le seghe circolari, a lama singola o multipla, per la
lavorazione del lego e dei materiali con delle caratteristiche simili...” Se si guardano le traduzioni nelle
varie lingue si rende conto che alcuni produttori di seghe per le plastiche dure PVC non le considerano
“aventi caratteristiche simili a quelle del legno” il quale le renderebbe invalidi per le procedure di
valutazione per le macchine Allegato IV.
Decisione: Il VG1 ha redatto un RpU che definisce esattamente quali materiali siano coperti dalla
descrizione generica “aventi caratteristiche simili a quelle del legno”.
VG 2 – Macchine per processare la carne
Essendo assente il Sig. Goebel, non è stato presentato alcun rapporto.
VG 3 – Le presse per la lavorazione dei metalli, presentato dal Sig. Mazzini
Il VG 3 non si incontra dall’ultima riunione del Comitato Orizzontale a novembre del 2009; Il Sig. Mazzini
ha detto che si consulterebbe con gli Organismi Notificati attivi per decidere se sarebbe una buona idea far
incontrare il gruppo VG3 a settembre o ad ottobre del 2010.
VG 4 - Macchine per modellare la plastica o la gomma – presentato dal Sig. Gebauer
Il gruppo VG4 si è incontrato a marzo del 2010. Erano presenti undici Organismi Notificati rappresentanti 6
stati Europei. Non vi erano dei nuovi RpU e tutti hanno parlato delle guardie fisse e delle vite a cattura
(captive screws). Spesso i produttori trovavano incomprensibili i requisiti come questi. Per questa ragione
il gruppo VG 4 ha deciso alla fine di presentargli una collezione di esempi. I membri del gruppo VG 4 hanno
detto che, stando ad oggi, ben pochi produttori avevano chiesto un rinnovo dei certificati d’esame CE del
tipo emessi a tipo sotto la precedente Direttiva.
E’ stato programmata un’altra riunione per il novembre del 2010.
VG 5 – Macchine per i lavori sotterranei– presentato dal Sig. Simanski
Il gruppo VG 5 consiste in solamente due membri attivi, uno in Germania e l’altro in Svizzera. Visto che non
trovavano nulla in particolare su cui parlare, il gruppo VG 5 non si è incontrato di recente.
VG 6 – Veicoli per la raccolta dei rifiuti – presentato dal Sig. Hennecke
Sono stati spediti circa settanta inviti a partecipare alla riunione dell'aprile 2010.
Sono pervenuti 10 risposte ed erano presenti 5 OO.NN.
Le discussioni si erano centrate principalmente sulle bozze di norme EN 1501-1 (la norma revisionata 1998
sui veicoli per la raccolta dei rifiuti) e la EN 1501-5 sui dispositivi di sollevamento insieme agli RpU
introdotti contemporaneamente.
La prossima riunione è stata fissata per il 3-4 maggio 2011 ad Istanbul.
VG 7 – I dispositivi di trasmissione smontabili, comprese le relative guardie
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Nessuno era disponibile per presidiare il gruppo VG e quindi si è dovuto fare un invito a presentarsi a chi
fosse interessato ad assumere il ruolo.
VG 8 – Veicolo in servizio presso gli ascensori – presentato dal Sig. Haase
Sono stati spediti oltre 30 inviti a partecipare alla riunione dell'aprile 2010 - erano presenti 12 OO.NN.
La maggior parte dei lavori riguardava l'adattamento degli RpU alla nuova Direttiva e ad una bozza di
riforma della norma EN 1493 che ha dato vita a molta discussione. La principale questione è stata se era
possibile permettere alle persone di stare sotto il veicolo durante il sollevamento e l'abbassamento. Era
stato escluso un qualsiasi provvedimento per questo dalla norma del 1998. Lo scopo per farlo è ora stato
incluso nella bozza.
Le modalità pratiche legate all'implementazione dell'Allegato X (piena assicurazione della qualità) era
un'altra questione importante discussa durante la riunione.
Sono state avanzate delle preoccupazioni circa il controllo da parte dell'O.N. dell'evoluzione dei tipi
Il Sig. Fraser ha detto che la risposta a queste preoccupazioni si trova nella guida all'applicazione (§405).
Estratto preso da § 405:
“-...Non è obbligatorio informare l'O.N. delle modifiche alla progettazione del macchinario coperto dal
sistema o dell'introduzione di nuovi modelli, a patto che queste modifiche non comportano modifiche
della stessa piena valutazione della qualità. Le modifiche di cui si dovrà informare l'O.N. comprendono, per
esempio: l'aggiunta di nuovi luoghi o impianti di produzione, un nuovo subappalto o terziarizzazione delle
attività di produzione o la riassunzione in proprio delle attività di produzione in precedenza subappaltati o
terziarizzati, l’allargamento del sistema per coprire nuove categorie dell'Allegato IV Macchine,
l’allargamento del sistema per coprire le macchine appartenenti alla stessa categoria dell'Allegato IV ma
che impiegano una tecnologia diversa, l'introduzione di nuove tecniche di produzione, modifiche ai metodi
di controllo della qualità, riorganizzazione della gestione qualità...”
VG 9 – Dispositivi per il sollevamento delle persone – presentato dal Sig. Brinkmann
Il database NANDO elenca 124 OO.NN., fra questi, 24 hanno partecipato alla riunione dell'aprile 2010. Altri
12 avevano anche ricevuto la notificazione per la Direttiva sugli ascensori.
L'attività normativa è stata chiusa. Sono stati redatti degli nuovi RpU e, finora, 2 ne sono stati presentati.
VG 10 – Macchine per la produzione dei fuochi artificiali
Le suddette macchine non sono più presenti nell’Allegato IV della Direttiva. Questo significa che il VG 10
non esiste più nella sua vecchia forma. In ogni caso, si dovrebbe ricordare che il gruppo non si era mai
incontrato e non ha mai sviluppato un RpU.
VG 11 – Componenti di sicurezza – presentato dal Sig. Kocher
Il suddetto gruppo si è incontrato a maggio del 2010. Sono stati spediti 56 inviti a partecipare alla riunione,
e 10 OO.NN. hanno partecipato.
Gli RpU sono stati riformati ed aggiustati in funzione alla nuova Direttiva. 13 RpU sono stati eliminati del
tutto perché i soggetti che trattavano erano già state coperte o nelle norme oppure nella nuova Direttiva.
Sono rimasti 4 RpU che devono ancora essere riformati. E' stata programmata un'altra riunione per
ottobre e si terrà a Monaco.
VG 12 – Le strutture che offrono una protezione contro le cappottate e gli oggetti in caduta
Il Sig. Winkler era assente e quindi non è stato presentato alcun rapporto.
VG 13 – Piena assicurazione della qualità
Il Sig. Williams è stato formalmente scusato per l’assenza ed il Sig. Jacques ha informato la riunione che il
gruppo VG 13 si sarebbe incontrato, e in tale occasione sarebbero emerse nuove domande riguardanti
l'Allegato X.
PUNTO 7
Rapporto della Commissione Europea
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Il Sig. Fraser ha suggerito di mettere insieme due punti che apparivano sull'agenda, il 7.1: Informazioni
sulla riunione MWG del 1-2.6.2010, ed il 7.2: guida all'applicazione della Direttiva 2006/42/EC.
La guida all'applicazione della Direttiva è ora uscita in lingua inglese. Sta per essere messa in linea. Si
troverà sul sito web Europa. Questa versione in lingua inglese continuerà ad essere quella autentica, ma si
stanno preparando delle traduzioni nelle diverse lingue Europee ed i relativi Stati Membri le
controlleranno. Saranno disponibili a partire dalla fine di quest’anno.
I commenti fatti sugli Allegati III fino a XI riguardavano, più precisamente, gli OO.NN., mentre si utilizzava
nella maniera corretta il lavoro fatto dal VG 13. Per quanto riguarda la guida, essa stava sulla stessa
lunghezza d'onda degli RpU. Il Sig. Fraser ha ringraziato tutti gli OO.NN. per il loro contributo.
Durante la riunione del Gruppo di Lavoro Macchine, si è accennato a diversi punti che riguardano gli
OO.NN. Fra cui i seguenti:
Alcuni fra gli RpU richiedevano al VG 9 degli ulteriori dettagli che potrebbero chiarire i requisiti richiesti
alle piattaforme intercambiabili ed ai sollevatori usati nei turbini a vento durante il periodo precedente
all'affrontare queste tematiche sotto le procedure di normalizzazione;
Le autorità tedesche hanno dato inizio ad una campagna di sorveglianza del mercato relativa alle fermate
d'emergenza. I risultati (il documento di lavoro tedesco è allegato ai verbali) mostravano che alcune
fermate d'emergenza non erano conformi alla Direttiva Macchine, in particolare i cosiddetti “dispositivi di
fermata a levetta (“Flap stop devices”). Una versione migliorata del documento tedesco era stato emesso
ad uso della Commissione Europea, che dovrà preparare un decisione in merito.
Alcuni dei Stati Membri consideravano le scale mobili come macchine coperte dall'Allegato IV sotto cui
dovevano essere valutate da un O.N. Il MWG non aveva elaborato una risposta chiara e si richiedono delle
opinioni sulla questione.
Il Sig. Jacques ha detto che la guida all'applicazione era estremamente utile. Il Sig. Fraser ha ricordato a
tutti che ciò che si potrebbe chiamare legge era insito nella Direttiva, visto che la guida non possedeva
alcun valore legislativo. Quindi se sorgevano delle contraddizioni bisognerebbe passarle alla Commissione
Europea.
Riguardo le “unità logiche per assicurare le funzioni di sicurezza” (punto 21 dell'Allegato IV) il Dott. Reinert
ha fatto presente che in una versione precedente della guida, il software poteva essere un componente di
sicurezza soggetto ad un certificato di esame CE del tipo. Il Sig. Fraser ha risposto che questo punto era
stato modificato nell'ultima versione della guida all'applicazione.
PUNTO 8
Rapporto CEN – Documento CNB/M/0/2010-013 V01
La Sig.na Poidevin è stata scusata per la sua assenza. Era lei che presiedeva al settore macchine del
comitato CEN, quindi spettava alla ST consegnare il documento corrispondente che racconta i progressi
ottenuti fino ad oggi sull'adattamento delle norme alla Direttiva 2006/42/EC.
Il Sig. Fraser ha informato tutti che il CEN insieme al CENELEC e la Commissione Europea organizzavano un
simposio dal titolo “La Sicurezza dei sistemi di Controllo per le Macchine”. E' programmato per Giovedì 9
settembre 2010 a Bruxelles.
Infine, il Sig. Fraser ha confermato che la Norma EN 62061:2005- Sicurezza delle Macchine – i sistemi di
controllo elettronici, elettrici ed elettronici programmabili, relativi alla sicurezza, era stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 26 maggio 2010
PUNTO 9
Altri affari
Non sono stati aggiunti all'agenda altri PUNTI.
PUNTO 10
Data e luogo della prossima riunione
La prossima riunione si terrà a Bruxelles martedì, 14 dicembre 2010.
Si è già impostato una data provvisionale per la prima riunione del 2011, ossia il 21 giugno 2011. Il Sig.
Jacques ha ringraziato tutti i membri per la loro partecipazione vivace e ha chiuso la riunione.
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COORDINAMENTO EUROPEO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI PER LA DIRETTIVA
2006/42/EC+Emendamento
Documento: CNB/M/0/2010-015
Versione: 03
Data: 11 ottobre 2010
Questioni da riprendere alla prossima riunione
Punto
dell’agenda
Tema
Azione di
Punto 1
I database NANDO e
CIRCA
ST
Punto 1
Il database CIRCA
Punto 4
Il database CIRCA
ST
Aprire un file su CIRCA, per
registrare i rifiuti di
certificato d'esame CE del
tipo
Punto 5
Gli RfU
ST
Punto 5
Secondo O.N.
ST
Punto 6
I materiali che hanno
le
stesse
caratteristiche
del
legno.
Sig. Kohler
L'aggiornamento e l'invio
alla
Commissione
per
l’approvazione
Preparare un RpU che tratta
questo soggetto
RpU
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Sig. Mazzini Sig.
Winkler
Azione richiesta
Comparare i due database,
per poter identificare quali
OO.NN. non erano registrati
presso il CIRCA OO.NN.–DM
e gli OO.NN. non registrati
presso il NANDO
Documento
Tabelle
Registrazione
Tabella
RpU
RfU
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Approfondimento del mese di novembre/dicembre 2010
LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALIi
PREMESSA
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di seguito: decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 2010, contiene disposizioni in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali. Il
provvedimento dà attuazione all’art. 60 della legge delega n. 69/2009, di riforma del processo civile e alla
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE in materia di mediazione ed è entrato in
vigore lo scorso 20 marzo 2010.
Non tutte le disposizioni del decreto sono immediatamente operative, in quanto l’efficacia di alcune
norme, in particolare quelle che prevedono l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per determinate
tipologie di controversie (sul punto v. infra, par. 2), è stata differita al 20 marzo 2011 (artt. 5 e 24).
Le nuove norme introducono nel nostro ordinamento uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle
controversie, volontario e informale, che consente alle parti, assistite da un soggetto terzo e qualificato, di
giungere alla composizione di una lite in tempi certi e brevi.
La ratio dell’istituto è di deflazionare il contenzioso davanti ai tribunali attraverso un sistema alternativo e
complementare al tradizionale processo davanti al giudice - il decreto equipara, sotto il profilo degli effetti
esecutivi, l’atto di conciliazione alla sentenza di condanna - e di garantire risposte celeri e adeguate alla
domanda di giustizia di imprese e cittadini.
L’intervento assume notevole rilevanza per le imprese, in quanto il nuovo rimedio si inserisce nella
categoria degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (cd. Alternative Dispute Resolution o
ADR), che consentono di definire una lite in maniera condivisa, rapida ed economica, nonché di preservare
le relazioni, anche di natura commerciale, tra le parti coinvolte.
Tra gli aspetti più innovativi della disciplina in commento, va evidenziato il fatto che il decreto ha portata
trasversale, in quanto le relative disposizioni si applicano a tutte le controversie in materia civile e
commerciale aventi a oggetto diritti disponibili (ad es. diritti di proprietà, di obbligazione, sui beni
immateriali ecc.), comprese quelle relative ai rapporti di diritto privato tra Pubblica Amministrazione e
soggetti privati.
Il decreto abroga i procedimenti conciliativi in materia societaria (art. 23), disciplinati dal d.lgs. n. 5/2003,
mentre lascia inalterata la disciplina dei sistemi di risoluzione delle controversie in materia bancaria e
finanziaria (art. 128-bis, d.lgs. n. 385/1993, di seguito: TUB, e d.lgs n. 179/2007, emanati in attuazione
della legge n. 262/2005, su questi aspetti v. infra par. 2) e quella dei procedimenti di conciliazione e
mediazione obbligatori per effetto di disposizioni vigenti (ad es. in materia di contratti di sub-fornitura
nelle attività produttive o di telecomunicazioni).
Le nuove norme sono altresì coordinate con la disciplina dell’azione di classe ex art. 140-bis del Codice del
Consumo, in particolare con il co. 15 dell’art. 140-bis, che subordina l’efficacia delle eventuali transazioni
intervenute tra chi promuove l’azione di classe e l’impresa convenuta al consenso espresso manifestato
dai singoli consumatori-utenti che abbiano aderito all’azione. L’art. 15 del decreto prevede infatti che la
conciliazione, intervenuta all’esito del procedimento di mediazione e dopo la scadenza del termine per
l’adesione dei singoli consumatori-utenti all’azione di classe, è efficace sia per il promotore che per gli
aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
1. L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE
Il decreto definisce la mediazione come l’attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, che assiste le
parti nella ricerca di un accordo idoneo a risolvere una controversia (cd. mediazione facilitativa), ovvero
nella formulazione di una proposta (cd. mediazione aggiudicativa) diretta allo stesso fine (art. 1, co. 1, lett.
a). Come si vedrà nel seguito - e come ribadito nella stessa Relazione illustrativa al decreto - il legislatore
accorda una certa preferenza alla prima tipologia di mediazione, che è più coerente con l’obiettivo della
ricomposizione della lite secondo modalità alternative al giudizio, tant’è che la disciplina contenuta nel
decreto è prevalentemente modellata sulla mediazione facilitativa.
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Dal concetto di mediazione il decreto distingue quello di conciliazione, intesa come esito positivo
dell’attività di mediazione e quindi come composizione della lite oggetto del procedimento (art. 1, co. 1,
lett. c).
La mediazione costituisce espressione della libertà negoziale delle parti, in quanto consente loro di
risolvere in modo autonomo e consensuale una controversia. Ne è conferma la mancanza di poteri
decisionali e coercitivi in capo al mediatore, il quale si limita ad agevolare le parti nella ricerca di un
accordo soddisfacente (art. 1, co. 1, lett. b). A questo proposito, va evidenziato che il legislatore non ha
modellato l’attività del mediatore su quella del giudice, dal momento che il primo non è vincolato al
principio della domanda e può quindi ricercare soluzioni alla controversia che non si esauriscano nella
mera attribuzione di un torto e di una ragione, ma che comportino anche una complessiva ridefinizione
del rapporto in essere tra le parti. In questo senso, la mediazione sembra in grado di offrire ai privati
un’utilità che il processo ordinario non può assicurare, in quanto, oltre al risparmio in termini di tempi e
costi, consente di salvaguardare i rapporti, anche d’affari, preesistenti alla lite.
Il procedimento di mediazione ha, come anticipato, natura volontaria. La volontarietà consiste nel fatto
che le parti sono libere di farvi ricorso (o di aderirvi quando sollecitate dalla controparte), evitando così
l’azione giudiziaria, e di definire il contenuto dell’accordo risolutivo della lite nel modo che reputino più
conveniente. La volontarietà caratterizza la mediazione anche quando questa è prevista come condizione
di procedibilità della domanda giudiziale (sul punto v. infra par. 2), in quanto è rimessa comunque alle
parti la facoltà di accettare/rifiutare le soluzioni prospettate dalla controparte o, se richiesto, dal
mediatore.
La mediazione si distingue sia dall’arbitrato che dalla transazione (art. 1965 c.c.), anch’essi strumenti di
risoluzione delle controversie alternativi al giudizio.
Infatti, mentre con l’arbitrato la lite è rimessa al giudizio dell’arbitro, il quale decide secondo diritto o, nel
caso in cui le parti ne facciano richiesta, secondo equità (art. 822 c.p.c.), con la mediazione le parti
risolvono autonomamente la controversia e al mediatore è affidato esclusivamente il compito di
assisterle, in modo da favorire l’accordo conciliativo. Le stesse considerazioni valgono anche con
riferimento all’arbitrato irrituale, in cui la controversia è definita mediante determinazione contrattuale e
non invece, come nel caso del lodo rituale, con un provvedimento che ha gli stessi effetti della sentenza
(artt. 808-ter e 824-bis c.p.c.). Infatti, anche nel caso dell’arbitrato irrituale l’arbitro si sostituisce alle parti
nella redazione di un accordo che chiude la controversia.
Per quanto riguarda, invece, la transazione, che è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite (o la prevengono), questa si distingue dalla mediazione, in quanto si
perfeziona con il mero incontro della volontà delle parti, senza l’intervento di soggetti terzi.
2. TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
Il decreto distingue tre tipologie di mediazione:
a) obbligatoria;
b) delegata dal giudice;
c) facoltativa.
a) La mediazione obbligatoria. Ai sensi dell’art. 5, co. 1, la mediazione è condizione necessaria per poter
iniziare un giudizio, pena l’improcedibilità della domanda, in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Pertanto, la parte che
intende agire in giudizio in uno di questi ambiti ha l’onere di avviare il procedimento di mediazione prima
di presentare la domanda giudiziale.
La disposizione in esame è destinata ad avere un forte impatto per gli operatori della giustizia e comporta
un radicale mutamento nell’approccio, anche culturale, alla gestione delle controversie. Per questi motivi
il legislatore ne ha differito l’operatività, prevedendo un congruo periodo transitorio: la mediazione
obbligatoria sarà infatti efficace a partire dal prossimo 20 marzo 2011 e troverà applicazione ai processi
iniziati successivamente a tale data (art. 24).
La ratio sottesa all’obbligatorietà del tentativo di mediazione per un novero ampio di materie è da
individuare nella necessità di favorire la conoscenza e la diffusione di questo istituto, incentivando in
questo modo il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, anche al fine di deflazionare il contenzioso civile. Nella
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scelta della materie il legislatore ha privilegiato anzitutto quelle che attengono a rapporti di durata, idonei
quindi a protrarsi anche dopo la risoluzione della controversia insorta tra le parti, ma che in presenza di
una decisione giudiziale che la dirime secondo la logica dei torti e delle ragioni sarebbero destinati a
chiudersi (è il caso di affitto d’azienda, locazione, condominio, diritti reali, patti di famiglia, contratti
bancari). Sotto altro profilo, ci si è orientati su rapporti da cui scaturisce, nella pratica, un rilevante
contenzioso (è il caso, su tutti, delle controversie risarcitorie da circolazione di veicoli). L’inserimento in
questo ambito dei patti di famiglia è coerente con quanto già previsto dall’art. 768-octies c.c.: vi si
prevede, infatti, la devoluzione preliminare delle controversie che derivano da questi contratti agli
organismi di conciliazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 5/2003. Quest’ultima norma, così come gli artt. 39 e
40 del d.lgs. n. 5/2003, vengono ora abrogati dall’art. 23 del decreto, in cui si precisa anche che tutti i rinvii
operati dalla legge a tali articoli s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della nuova disciplina
sulla mediazione.
L’improcedibilità della domanda può essere eccepita dal convenuto ovvero rilevata d’ufficio dal giudice
non oltre la prima udienza. Se il giudice accerta che il procedimento conciliativo non è stato avviato,
concede alle parti quindici giorni per presentare la domanda di mediazione e fissa una nuova udienza
dopo la scadenza del termine massimo di durata del procedimento, vale a dire quattro mesi (art. 6, co. 1,
v. infra par. 4). Qualora, invece, il giudice rilevi che il procedimento è stato iniziato ma non si è ancora
concluso, rinvia l’udienza all’esito della mediazione. Se ne desume che la mediazione obbligatoria non
comporta la sospensione del processo già instaurato, ma un suo mero differimento, per cui, qualora il
procedimento non dovesse avere esito favorevole, non sarà necessario un atto formale per la riassunzione
del processo.
Il procedimento di mediazione obbligatoria segue le stesse regole dettate dal decreto per qualunque
tipologia di mediazione in ambito civile e commerciale. Peraltro, per talune controversie l’art. 5, co. 1,
consente a chi intende agire in giudizio di far ricorso a procedimenti “alternativi”, vale a dire quelli
disciplinati:
 dall’art. 128-bis TUB per la risoluzione delle liti tra banche/intermediari finanziari e clienti. Sulla
base di questa norma, infatti, è stata disciplinata la procedura di risoluzione stragiudiziale delle
controversie dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il procedimento, che deve essere
preceduto da un reclamo indirizzato all’intermediario, si svolge davanti a un Collegio di 5 membri,
che decide sulla base della previsioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
 dal D. Lgs n. 179/2007 per la risoluzione delle liti tra investitori e intermediari. In attuazione della
cd. legge risparmio (l. n. 262/2005), infatti, il decreto in questione ha istituito presso la Consob la
Camera di conciliazione ed arbitrato, che amministra i procedimenti di conciliazione e arbitrato per
la risoluzione delle controversie derivanti dalla violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi
di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con gli investitori. Si tratta di
rapporti che attengono alla prestazione dei servizi di investimento (v. art. 1, co. 5, d.lgs. n. 58/1998):
vi rientra, a titolo di esempio, il collocamento da parte dell’intermediario (può trattarsi di una
banca) di strumenti finanziari - emessi da un soggetto terzo - presso gli investitori. Lo svolgimento di
questa procedura conciliativa è disciplinato da una delibera Consob (n. 16763 del 29 dicembre
2008): il procedimento, che può essere avviato previo reclamo all’intermediario, si svolge davanti a
un conciliatore nominato dalla Camera e si conclude con un verbale che riporta i contenuti
dell’accordo conciliativo. Qualora non venga data spontanea esecuzione all’accordo, il verbale può
essere omologato dal Presidente del Tribunale competente e costituisce titolo per l’espropriazione
forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Come anticipato, i procedimenti davanti all’ABF e alla Camera di conciliazione della Consob sono esperibili
in alternativa alla mediazione disciplinata dal decreto. Pertanto, l’inclusione delle controversie in materia
di contratti assicurativi, bancari e finanziari nel novero di quelle per cui è prevista l’obbligatorietà del
tentativo di mediazione avrà l’effetto di incrementare notevolmente il ricorso a questi procedimenti.
L’obbligatorietà non opera per le azioni inibitorie e risarcitorie ex artt. 37, 140 e 140-bis del Codice del
Consumo che abbiano ad oggetto uno dei rapporti per i quali la mediazione costituisce condizione di
procedibilità della domanda. Per le azioni inibitorie tale esclusione si giustifica in quanto la relativa
disciplina già contempla una condizione di procedibilità, vale a dire la diffida al soggetto responsabile (art.
140, co. 5, del Codice del Consumo) e un tentativo facoltativo di conciliazione (art. 140, co. 2 e ss.).
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Quanto all’azione di classe, si è già osservato come la mediazione, per essere efficace nei confronti degli
aderenti che vi acconsentano espressamente non possa intervenire prima della scadenza del termine per
le adesioni, quindi in un momento che si colloca successivamente alla proposizione della “domanda di
classe”. Un tentativo obbligatorio di mediazione - inteso come condizione di procedibilità della domanda sarebbe stato quindi incompatibile rispetto alla struttura del procedimento di classe.
Più in generale, queste esclusioni possono essere lette anche alla luce del favor tradizionalmente
manifestato dal legislatore per la tutela giurisdizionale dei diritti in ambito consumeristico. A questo
proposito, va rilevato come, fatta eccezione per i contratti bancari, assicurativi e finanziari, i rapporti di
consumo non sono riconducibili al novero delle materie per le quali l’art. 5, co. 1, obbliga alla mediazione
preliminare al giudizio.
I co. 3 e 4 dell’art. 5 individuano i procedimenti la cui trattazione non è preclusa dalla mediazione
obbligatoria. In particolare, lo svolgimento della mediazione non impedisce la concessione di
provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In questi casi, infatti, la
parte ha interesse a ottenere in tempi rapidi il provvedimento o la trascrizione e questa esigenza mal si
concilia con un tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5, co. 3).
Quest’ultimo non trova applicazione, inoltre, per i procedimenti ingiuntivi, possessori, di convalida di
licenza o sfratto, di opposizione o incidentali di cognizione, nonché per quelli in camera di consiglio e per
l’azione civile esercitata nel processo penale. Si tratta infatti di procedimenti che, seppure
sommariamente e/o in assenza di contraddittorio, sono comunque in grado di assicurare alle parti una
rapida soddisfazione dei loro interessi (art. 5, co. 4) e risultano incompatibili con l’obbligo di mediazione.
L’art. 5, co. 5, del decreto prevede una particolare forma di mediazione obbligatoria, peraltro
immediatamente operativa e non differita al 20 marzo 2011. Si tratta del tentativo di composizione
amichevole previsto da un contratto ovvero dallo statuto o dall’atto costitutivo di un ente (cd. clausola di
mediazione o conciliativa), il cui svolgimento è reso obbligatorio dalla comune volontà delle parti.
Anche in questi casi, la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad avviare preliminarmente un
procedimento di mediazione davanti all’organismo indicato nel contratto o nello statuto, ovvero davanti a
un altro organismo individuato d’intesa tra le parti. Quest’ultima ipotesi può verificarsi quando la clausola
di mediazione non contenga la specificazione dell’organismo scelto dalle parti, ma anche nell’ipotesi in cui
le parti decidano comunque di rivolgersi a un altro ente. Tuttavia, a differenza di quanto stabilito dal co. 1
con riguardo alle controversie per le quali la mediazione è obbligatoria per legge, il mancato esperimento
del tentativo di mediazione previsto nel contratto o nello statuto, non può essere rilevato d’ufficio dal
giudice. Pertanto, solo a seguito di un’eccezione di parte, da proporre nel primo atto difensivo, il giudice è
tenuto ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
a rinviare l’udienza all’esito del procedimento. La mancanza di un potere officioso del giudice è coerente
con la natura consensuale dell’obbligo di mediazione in questi casi, per cui le parti, allo stesso modo in cui
concordano di tentare preliminarmente una soluzione stragiudiziale per le future controversie che
dovessero insorgere tra loro, possono poi convenire di accedere direttamente al giudizio, senza passare
attraverso la mediazione.
Il decreto non chiarisce se la clausola di mediazione predisposta unilateralmente da uno dei contraenti per
regolare una serie indefinita di rapporti sia assimilabile a una clausola vessatoria ex art. 1341, co. 2, c.c. e
quindi se, per la sua efficacia sia necessaria una specifica approvazione per iscritto da parte dell’altro
contraente. Questa lettura sembra da escludere alla luce di una consolidata interpretazione
giurisprudenziale (tra le altre, v. Cass. Civ., sent. n. 9587 del 2000), che considera tassativo l’elenco di
clausole vessatorie di cui all’art. 1341, co. 2, c.c. (l’ipotesi in esame non vi è ricompresa) e non suscettibile
di estensione analogica.
In concreto, sulla base di questa interpretazione non dovrebbe essere possibile, nei rapporti tra imprese,
contestare la vessatorietà della clausola di mediazione predisposta da uno dei due contraenti e non
approvata specificamente per iscritto nel contratto in cui è inserita.
Nel caso di rapporti imprese-consumatori, invece, la valutazione in ordine alla possibile vessatorietà di una
clausola di mediazione predisposta unilateralmente dall’impresa deve tener conto delle disposizioni
speciali contenute nel Codice del Consumo (art. 33 e ss.). Al riguardo, se è da escludere, per ragioni
analoghe a quelle già richiamate con riferimento all’art. 1341, co. 2, c.c., che una clausola di questo tipo
rientri tra quelle per le quali vige una presunzione di vessatorietà (l’elenco tassativo è all’art. 33, co. 2, del
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Codice del Consumo), va tuttavia considerata la previsione generale secondo cui sono vessatorie quelle
clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto (art. 33, co. 1). Il contenuto concreto della clausola potrebbe effettivamente essere
tale da alterare l’equilibrio negoziale a danno della parte debole, ma sarà in questo caso il consumatore a
dover provare la sussistenza degli elementi costitutivi della vessatorietà.
Sotto altro profilo, è opportuno chiedersi se l’eventuale invalidità del contratto si estenda anche alla
clausola di mediazione che in esso è inserita. Sul punto, alcuni primi commentatori ritengono che la
clausola di mediazione costituisca un negozio autonomo rispetto al contratto cui accede e che essa abbia
come unico scopo di demandare a un organismo di mediazione le controversie che riguardino o che
nascano da quel contratto. Seguendo questa linea interpretativa, nel silenzio del decreto, alla clausola di
mediazione sarebbe applicabile in via analogica l’art. 808, co. 2, c.p.c., secondo cui la validità della clausola
compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto in cui è inserita. Ne
conseguirebbe che l’eventuale invalidità del contratto non si estende in modo automatico alla clausola di
mediazione, salvo il caso in cui siano riscontrabili vizi “comuni” sia al contratto che alla clausola. Questa
conclusione sarebbe sorretta anche da ragioni di opportunità: infatti, l’estensione automatica
dell’invalidità vanificherebbe l’utilità della clausola di mediazione nell’ipotesi in cui la controversia da
risolvere con l’aiuto del mediatore abbia ad oggetto proprio la validità del contratto cui la clausola accede.
b) La mediazione delegata dal giudice. Per incentivare il ricorso alla risoluzione stragiudiziale delle
controversie, l’art. 5, co. 2 del decreto, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/52/CE, prevede che
la mediazione possa interferire con il processo. Al riguardo, si prevede che il giudice, tenuto conto della
natura della causa, dello stato dell’istruzione della stessa e del comportamento delle parti, può invitarle a
risolvere la lite davanti un organismo di mediazione.
L’invito può essere rivolto alle parti anche in sede di giudizio d’appello, purché prima dell’udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della
causa. In questi casi occorre che le parti aderiscano all’invito del giudice: se ciò accade, quest’ultimo fissa
una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo per lo svolgimento del procedimento,
assegnando contestualmente 15 giorni per la proposizione dell’istanza di mediazione.
Peraltro, si ritiene che il giudice possa invitare le parti a ricercare una soluzione conciliativa anche quando vi
sia stato un precedente tentativo non andato a buon fine e laddove individui, in corso di causa, nuove
opzioni di composizione amichevole della controversia da suggerire alle parti.
c) La mediazione facoltativa. In tutte le altre controversie civili e commerciali, che abbiano ad oggetto
diritti disponibili, la mediazione può essere liberamente scelta dalle parti (art. 2, co. 1), prima o durante lo
svolgimento del giudizio. A tal fine, non è necessario un preventivo accordo tra le parti in lite, dal momento
che chiunque può accedere alla mediazione per tentare di risolvere la controversia, utilizzando il
procedimento disciplinato dal decreto e invitando gli altri soggetti coinvolti a parteciparvi. Se la controparte
(o le controparti) non raccoglie l’invito e rifiuta ingiustificatamente di partecipare alla mediazione, il giudice,
nel successivo giudizio che abbia ad oggetto la medesima questione, può desumere da questo
comportamento argomenti di prova (art. 8, co. 5, sul punto v. infra, par. 4 e 5).
La mediazione non preclude il ricorso a quegli istituti, già ampiamente utilizzati in alcuni settori produttivi,
che favoriscono la risoluzione stragiudiziale delle controversie su base paritetica, né tantomeno alle
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi (art. 2, co. 2). A differenza della mediazione, in questi
casi non vi è l’intervento di organismi terzi e imparziali cui sia attribuito il compito di favorire l’accordo tra le
parti.
3. GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE E L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE
Il decreto affida la mediazione a organismi costituiti nell’ambito di enti pubblici o privati che diano garanzie
di serietà ed efficienza (art. 16). Gli organismi, per poter svolgere tale attività, devono essere iscritti nel
registro tenuto dal Ministero della Giustizia e istituito dal Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010
(pubblicato sulla GU n. 258 del 4 novembre 2010 e in vigore dal giorno successivo, di seguito: DM).
L’iscrizione è subordinata a un’autorizzazione rilasciata dal responsabile del registro ministeriale, che verifica
la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 4 del DM (sul punto v. infra). Al riguardo, va subito precisato
che è prevista un’agevolazione procedurale in favore di determinati enti pubblici, ai quali il legislatore ha
riconosciuto il possesso dei suddetti requisiti di serietà ed efficienza: infatti, gli organismi costituiti all’interno
dei Consigli degli ordini degli avvocati e delle Camere di Commercio possono ottenere l’iscrizione nel registro
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a semplice domanda (artt. 18 e 19 e art. 4, co. 4, del DM). Anche i Consigli degli altri ordini professionali
possono istituire organismi speciali per le materie di loro competenza, ma in questi casi l’iscrizione è
subordinata al rilascio dell’autorizzazione ministeriale (art. 4, co. 4, del DM).
Ai fini dell’iscrizione nel registro, gli organismi trasmettono al Ministero della Giustizia la necessaria
documentazione, vale a dire la domanda di iscrizione (redatta secondo il modello approvato dal responsabile
del registro), il codice etico, il regolamento di procedura e la tabella delle indennità (art. 16, co. 3, e art. 5 del
DM). Alla domanda devono essere allegati, inoltre, l’elenco dei mediatori disponibili a svolgere l’attività di
mediazione per l’organismo (art. 6, co. 1, del DM) e la scheda di valutazione del servizio (art. 5, co. 1, del
DM). La trasmissione della domanda e dei relativi allegati al Ministero deve avvenire con modalità, anche
telematiche, che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento.
Il procedimento di iscrizione si conclude entro 40 giorni dal ricevimento della domanda. Se entro questo
termine il responsabile del registro non provvede, si procede comunque all’iscrizione dell’organismo
richiedente (art. 5 del DM).
Come anticipato, l’art. 4 del DM individua i criteri che devono orientare il responsabile ministeriale nella
verifica della professionalità ed efficienza degli organismi (co. 2), presupposti necessari per l’iscrizione nel
registro e attestati dal possesso di specifici requisiti, tra cui:
 la capacità finanziaria, per la quale si richiede il possesso di un capitale almeno pari a diecimila euro (il
DM fa infatti riferimento al capitale minimo necessario per la costituzione di una SrL);
 la capacità organizzativa, per la quale il richiedente deve dimostrare di poter svolgere l’attività di
mediazione in almeno due regioni ovvero in almeno due province della stessa regione. Al riguardo, si
segnala anche che ciascun organismo può stipulare accordi con altri organismi per avvalersi delle
strutture, del personale e dei mediatori di questi ultimi (art. 7, co. 2, lett. c), del DM);
 una polizza assicurativa di almeno cinquecentomila euro, a copertura dell’eventuale responsabilità
derivante, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
 la trasparenza amministrativa e contabile e, per gli organismi che costituiscono articolazioni interne
degli enti pubblici o privati che li hanno costituiti, l’autonomia finanziaria e funzionale;
 le necessarie garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di
mediazione; un organico di almeno cinque mediatori, che abbiano dichiarato la propria disponibilità a
svolgere le relative funzioni presso l’organismo.
Quanto alla forma giuridica che tali organismi possono assumere, va precisato che può trattarsi sia di
autonomi soggetti di diritto, sia di articolazioni interne agli enti istitutivi (art. 1, co. 1, lett. f), del DM). La
precisazione rileva in quanto, sempre ai fini dell’iscrizione, è necessario anche il possesso da parte di soci,
associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti dei requisiti di onorabilità previsti per i soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, SGR e SICAV (l’art. 4, co. 2, lett.
c), del DM richiama infatti l’art. 13 del TUF e, indirettamente, il Decreto Ministeriale di attuazione n.
468/1998). La formulazione della norma solleva dei dubbi in ordine ai soggetti rispetto ai quali debbano
essere accertati i requisiti appena richiamati, vale a dire se si tratti degli organismi o degli enti istitutivi:
coerentemente con le altre prerogative individuate all’art. 4, co. 2, del DM e riconducibili agli organismi, è
ragionevole ritenere che anche questa valutazione debba essere effettuata rispetto a tali soggetti,
quantomeno nelle ipotesi in cui siano strutturati sotto forma di autonomi soggetti di diritto rispetto agli enti
istitutivi e non ne costituiscano, invece, una mera articolazione interna.
Fatta eccezione per la polizza assicurativa, per la quale deve essere prodotta apposita copia, il possesso di
tutti i requisiti previsti all’art. 4, co. 2, del DM può essere attestato mediante autocertificazione (art. 4, co. 5).
Come anticipato, ai fini dell’iscrizione nel registro, il Ministero della Giustizia valuta anche l’idoneità del
regolamento di procedura dell’organismo e la sua conformità alla legge (art. 16, co. 3, del decreto e artt. 4 e
7 del DM). Tale atto disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di mediazione davanti
all’organismo e rappresenta uno strumento attraverso cui declinare, in concreto, il servizio di mediazione,
anche per differenziarlo rispetto a quello offerto da organismi “concorrenti”. Le disposizioni del regolamento
vincolano sia le parti che il mediatore, ma non è esclusa la possibilità di derogare, di comune accordo, alle
relative previsioni, purché la deroga non si ponga in contrasto con i principi e le disposizioni del decreto.
Il regolamento deve garantire alle parti la riservatezza delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite dal
mediatore nel corso della procedura (sul punto v. infra par. 4), l’accesso agli atti del procedimento e la
possibilità di indicare, di comune accordo, il mediatore cui intendono affidare il tentativo di composizione
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amichevole, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. Il regolamento individua anche
il luogo di svolgimento della procedura, derogabile solo col consenso di tutte le parti, del mediatore e del
responsabile dell’organismo e contiene anche l’eventuale specificazione che la mediazione svolta
dall’organismo è limitata a specifiche materie.
Inoltre, per assicurare l’imparzialità e l’idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento
dell’incarico, il regolamento deve disciplinarne le modalità di nomina e le cause di incompatibilità (art. 3, co.
2, del decreto e art. 7, co. 3, del DM). A questo proposito, il mediatore è obbligato a sottoscrivere, prima
dell’inizio di ciascun procedimento, una dichiarazione di imparzialità e a informare immediatamente
l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità insorte nel corso del procedimento.
Al mediatore - l’art. 15 del DM estende la previsione anche agli organismi - non è poi consentito assumere
diritti od obblighi connessi con gli affari trattati, fatta eccezione per quanto corrisposto dall’organismo a
titolo di onorario per la prestazione svolta, né tantomeno percepire compensi direttamente dalle parti (art.
14, co. 2, del decreto).
In merito ai requisiti dei mediatori, che, ex art. 4 del DM, costituiscono altrettanti criteri di valutazione ai fini
dell’iscrizione dell’organismo nel registro, si richiede che tali soggetti abbiano un’adeguata preparazione
professionale, per la quale è richiesta la laurea triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o
collegio professionale e una specifica formazione sulle tecniche di mediazione, acquisita presso enti di
formazione, iscritti anch’essi in un apposito elenco ministeriale (artt. 17 e ss. del DM). Analogamente a
quanto stabilito per gli organismi, anche i mediatori devono essere in possesso di specifici requisiti di
onorabilità, vale a dire non aver subito:
 condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici;
 misure di prevenzione o di sicurezza;
 sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
In attuazione dell’art. 17 del decreto, il DM (art. 16) disciplina anche i criteri di determinazione delle
indennità per l’espletamento del servizio di mediazione. In un’apposita Tabella A allegata al DM sono indicati
i minimi e i massimi tariffari scaglionati in funzione del valore della lite: gli organismi costituiti da enti di
diritto pubblico sono tenuti ad applicare queste tariffe, mentre quelli privati possono fissare
autonomamente gli importi delle spese di mediazione (art. 16, co. 13 del DM), seppur nel rispetto dei criteri
indicati dal DM (v. art. 17, co. 4, lett. b), del decreto). Pertanto, per gli organismi privati l’iscrizione nel
registro comporta anche l’approvazione delle tariffe, che, come anticipato, devono essere allegate alla
domanda di iscrizione (art. 5, co. 1 del DM).
Quanto più specificamente ai criteri dettati dal DM, l’art. 16 precisa anzitutto che le spese di mediazione
comprendono anche l’onorario del mediatore e prescindono dal numero degli incontri svolti, nonché
dall’eventualità che nel corso del procedimento venga nominato un altro mediatore, anche ai fini della
formulazione della proposta in caso di mancato accordo tra le parti (sul punto v. infra, par. 5). Inoltre, le
tariffe contenute nella citata Tabella A, diminuite di un terzo, vincolano anche gli organismi privati nei casi di
mediazione obbligatoria (v. supra, par. 2), considerata la necessità di assicurare condizioni equivalenti - e
agevolate - per l’accesso alla mediazione, a prescindere dal tipo di organismo adito, quando questa
costituisca un passaggio preliminare obbligato per l’accesso al giudizio.
Più in generale, si stabilisce poi che gli importi indicati nella Tabella A sono dovuti da ciascuna parte e che
ognuna di queste è responsabile in solido per le spese di mediazione, tenendo però presente che quando più
soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte (potrebbe essere il
caso, ad esempio, di un’azione sociale di responsabilità promossa dai soci di minoranza di una SpA). E altresì
previsto che gli importi massimi delle spese di mediazione:
 possono essere aumentati in misura non superiore a un quinto in considerazione dell’importanza,
della complessità o della difficoltà dell’affare trattato;
 devono essere aumentati in misura non superiore a un quinto in caso di esito positivo della
mediazione e nel caso in cui si proceda alla formulazione della proposta in assenza di accordo tra le
parti;
 devono essere ridotti di un terzo nei casi in cui nessuna delle controparti di quella che ha avviato il
procedimento abbia partecipato alla mediazione.
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Sotto altro profilo, va poi rilevato come dal momento dell’iscrizione nel registro l’organismo e il mediatore
designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 9 del DM). Se
ne desume che, a seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore diventano titolari di una funzione di
rilievo pubblicistico, alla quale non possono sottrarsi, se non in presenza di adeguate motivazioni.
Al Ministero della Giustizia è attribuita la vigilanza sugli organismi di mediazione iscritti (art. 3, co. 2 del DM),
il potere di provvedere alla sospensione e alla cancellazione degli organismi stessi dal registro (art. 10 del
DM, che annovera tra i casi di cancellazione anche l’ipotesi in cui questi abbiano svolto meno di dieci
procedimenti in due anni), nonché il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione (art. 11 del DM).
Non sono invece disciplinate le conseguenze che possono derivare da ipotesi di violazione da parte del
mediatore degli obblighi previsti dalla legge o dal regolamento di procedura a garanzia della sua
indipendenza e imparzialità. Al riguardo, è lecito ritenere che qualora l’inosservanza di tali obblighi determini
un danno per le parti del procedimento, queste siano legittimate a far valere una pretesa risarcitoria. Le
disposizioni normative non consentono però di definire con certezza la natura del rapporto giuridico che
intercorre tra il mediatore e l’organismo e tra questo e le parti, per cui non è agevole individuare la tipologia
di responsabilità che può derivare da questo tipo di violazioni. Sul punto, il contenuto concreto dello statuto
(e/o dell’atto istitutivo) dell’organismo e dei regolamenti di procedura avrà senz’altro un ruolo importante
nell’orientare la giurisprudenza.
4. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il decreto individua i principi generali del procedimento di mediazione, la cui disciplina di dettaglio è invece
rimessa, come visto, ai singoli organismi conciliativi.
Si precisa anzitutto che il procedimento non è soggetto ad alcuna formalità (artt. 3, co. 3 e 8, co. 2), per cui
esso seguirà la scansione dettata dal regolamento di procedura dell’organismo prescelto dalle parti (art. 3,
co. 1 e 2). È la conferma che le modalità di svolgimento della mediazione sono rimesse
all’autoregolamentazione, sul presupposto che questa sia una delle leve più importanti per assicurare il
successo del nuovo strumento. Coerentemente con questa impostazione, non si prevede l’obbligo di difesa
tecnica per le parti, che saranno quindi libere di parteciparvi assistite o meno da un avvocato.
Il procedimento viene avviato mediante il deposito della domanda presso uno degli organismi iscritti nel
registro ministeriale e, per non alimentare contenziosi, non sono previsti specifici criteri di competenza, per
cui le parti sono libere di presentare la domanda presso l’organismo che ritengano più idoneo. Il principio
viene peraltro parzialmente mitigato dal fatto che, come si vedrà, la mancata partecipazione al
procedimento è elemento che il giudice può valutare nella successiva fase contenziosa, a condizione che non
sussista un giustificato motivo, individuabile anche nella notevole distanza territoriale tra la sede
dell’organismo e la parte assente. Nel caso in cui vi siano più domande di mediazione aventi a oggetto la
medesima controversia, il procedimento si svolge davanti all’organismo presso cui è stata proposta la prima
domanda e, per individuarne il tempo, si tiene conto della data in cui la controparte ha ricevuto la relativa
comunicazione (art. 4, co. 1).
La domanda di mediazione deve quindi essere presentata per iscritto (o perlomeno documentata con un
verbale, redatto al momento del deposito) e indicare l’organismo prescelto, le parti della controversia,
l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa (art. 4, co. 2). Il contenuto dell’istanza delineato dal decreto è
volutamente ampio e non puntuale, sul presupposto che l’oggetto della mediazione non necessariamente
coincide con quello di una specifica causa, bensì può riguardare anche più controversie esistenti tra le parti
coinvolte, rispetto alle quali la mediazione può costituire l’occasione di una complessiva rinegoziazione e,
quindi, ridefinizione dei reciproci rapporti.
Al fine di assicurare la necessaria celerità al procedimento, si prevede poi che questo debba concludersi
entro quattro mesi, che decorrono dal deposito della domanda o, nel caso di mediazione demandata dal
giudice, dalla scadenza del termine fissato da quest’ultimo per l’avvio della procedura (art. 6).
I quattro mesi previsti per lo svolgimento della mediazione non rilevano ai fini della valutazione della
ragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto (art. 7) e ciò anche qualora il giudice
disponga il rinvio della causa dopo aver accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione
obbligatoria o la sua mancata conclusione.
Una volta ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo nomina un mediatore e fissa entro quindici
giorni il primo incontro tra le parti. Per le controversie che richiedono particolari competenze tecniche
possono essere nominati uno o più mediatori ausiliari, ovvero è prevista la facoltà per il mediatore di
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avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tenuti dai Tribunali. Il ricorso agli ausiliari costituisce la
prima opzione disponibile nelle ipotesi di controversie di particolare complessità: solo laddove non sia
possibile procedere in questo modo il mediatore si avvarrà dei consulenti tecnici (art. 8, co. 1 e 4). Questa
indicazione contenuta nel decreto va interpretata alla luce dell’esigenza di contenere i costi del
procedimento, considerato che la nomina di uno o più ausiliari non incide sulle spese di mediazione (artt. 17,
co. 4, del decreto e 16, co. 10, del DM), mentre i compensi spettanti ai consulenti costituiscono una distinta e ulteriore - voce di costo.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate, anche a cura della parte che assume l’iniziativa,
all’altra parte coinvolta con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Dal momento della
comunicazione, l’istanza di mediazione interrompe e sospende la prescrizione fino al termine del
procedimento, allo stesso modo della domanda giudiziale, e produce l’effetto impeditivo sulla decadenza dei
diritti (art. 5, co. 6). A quest’ultimo riguardo, per evitare che vengano reiterate una serie di istanze al solo
fine di differire nel tempo il termine di decadenza, il decreto precisa anche che l’effetto impeditivo appena
citato può verificarsi per una sola volta.
Il decreto contiene poi disposizioni dirette ad assicurare la riservatezza e la successiva inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’ambito del procedimento. Al riguardo, va infatti
considerato che una delle tecniche su cui il mediatore può far leva per addivenire a un accordo è di sentire le
parti in sessioni separate, che gli consentono di acquisire informazioni che non verrebbero rivelate in
presenza della controparte, ma che possono risultare utili per la soluzione della controversia. Per assicurare
l’efficacia di tali sessioni separate e, più in generale, che i soggetti coinvolti non abbiano un approccio
“difensivo” e di chiusura nel corso del procedimento, l’art. 9 del decreto obbliga il mediatore - e chiunque
operi nell’ambito dell’organismo - alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni acquisite
durante il procedimento, specie qualora queste siano state rivelate dalle parti nel corso di sessioni separate.
Persegue finalità analoghe la successiva previsione (art. 10) della inutilizzabilità di informazioni e
dichiarazioni - acquisite nel corso della mediazione - nel successivo giudizio iniziato, riassunto o proseguito in
caso di esito negativo del procedimento. Il mediatore non può quindi essere ascoltato come testimone sul
contenuto delle suddette informazioni e dichiarazioni nel giudizio che segue all’insuccesso della mediazione,
né tantomeno sulle stesse può essere deferito giuramento decisorio. Il segreto professionale cui è tenuto il
mediatore è tutelato anche sul piano penale, in quanto il decreto (art. 10, co. 2), nel prevedere che lo stesso
non possa essere chiamato a deporre sul contenuto delle informazioni e dichiarazioni, gli estende le garanzie
assicurate al difensore dall’art. 103 c.p.p. e quelle riservate dall’art. 200 c.p.p. a soggetti che esercitano
determinati uffici o professioni.
Questi specifici presidi posti a tutela della riservatezza rappresentano, nelle intenzioni del legislatore, uno
dei punti qualificanti della nuova disciplina, in quanto diretti a superare possibili reticenze dei soggetti
coinvolti nella rivelazione di informazioni inerenti alla controversia e, quindi, a favorire la buona riuscita della
mediazione.
5. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La fase conclusiva del procedimento di mediazione è disciplinata dall’art. 11 del decreto.
Le parti possono raggiungere l’accordo sulla composizione della controversia sia spontaneamente, sia
accettando la proposta conciliativa formulata dal mediatore (sul punto, v. infra). Una volta trovato l’accordo,
spontaneo ovvero raggiunto a seguito dell’adesione di tutte le parti coinvolte alla proposta del mediatore,
quest’ultimo redige il verbale di conciliazione e lo deposita presso la segreteria dell’Organismo. Il verbale
deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia delle sottoscrizioni. Nel caso
in cui con l’accordo venga concluso un contratto o stipulato un atto avente ad oggetto beni immobili, quindi
soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c., la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale.
Il verbale può anche prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o
ritardo nell’adempimento degli obblighi stabiliti in sede di accordo conciliativo. In questo modo, il legislatore
ha inteso rafforzare l’efficacia e la portata vincolante dell’accordo per le parti, legittimando possibili forme di
astreintes convenzionali, vale a dire misure con cui le parti disciplinano le conseguenze del mancato rispetto
di quanto stabilito all’esito - positivo - del procedimento di mediazione. Questo meccanismo condivide la
stessa ratio di deterrenza delle astreintes giudiziali disciplinate dall’art. 614-bis c.p.c. (disposizione introdotta
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dalla riforma del processo civile di cui alla legge n. 69/2009), poste a presidio del corretto adempimento
degli obblighi di fare infungibili o di non fare disposti nei provvedimenti di condanna.
Come anticipato, il decreto contempla (art. 11, co. 1 e 2) la possibilità che il mediatore formuli una proposta
di soluzione della lite nelle ipotesi in cui la stessa non si risolva con una conciliazione amichevole, possibilità
che si tramuta in un obbligo solo in presenza di una concorde richiesta delle parti. Qualora poi queste non
accettino la proposta conciliativa (al riguardo, il legislatore equipara il silenzio al rifiuto), il mediatore redige il
verbale di chiusura del procedimento, in cui indica anche il contenuto della proposta rifiutata, che può
assumere specifico rilievo in termini di ripartizione delle spese del successivo giudizio.
Infatti, per incentivare la positiva conclusione del procedimento, l’art. 13, co. 1, del decreto prefigura un
ribaltamento del principio della soccombenza: se il contenuto del provvedimento che definisce il giudizio
instaurato a seguito dell’insuccesso della mediazione corrisponde interamente a quello della proposta
conciliativa, il giudice:
 esclude il recupero delle spese processuali sostenute dalla parte vincitrice che l’ha rifiutata;
 e la condanna:
 al rimborso di quelle sostenute dal soccombente;
 al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura pari al
contributo unificato dovuto per quella causa;
 alle spese dovute per l’indennità del mediatore e per gli eventuali compensi da riconoscere ai
consulenti tecnici di cui questo si sia avvalso.
Questa previsione si pone in linea di continuità con l’analoga norma generale introdotta dalla legge n.
69/2009 nell’art. 91 c.p.c., che sempre al fine di incentivare il ricorso a strumenti conciliativi, ha disposto una
deroga al principio della soccombenza per il caso di rifiuto immotivato della proposta di conciliazione
formulata nella fase preliminare del giudizio.
Come visto, affinché possano trovare applicazione le pesanti conseguenze previste dall’art. 13 per il rifiuto
della proposta conciliativa, occorre che sussista una piena coincidenza tra questa e il provvedimento che
chiude il giudizio. In tal caso, il decreto non attribuisce margini di discrezionalità all’autorità giudiziaria, sia
per quanto attiene alla valutazione del presupposto (la piena coincidenza), sia in merito alle conseguenti
determinazioni relative alle spese di lite. Diverso il caso in cui il contenuto del provvedimento che definisce il
giudizio non corrisponda interamente alla proposta del mediatore: in questa ipotesi, il giudice, laddove
ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può escludere il solo recupero delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, unicamente per il procedimento di mediazione (art. 13, co. 2). Al riguardo, occorre sottolineare
che in una prima versione del decreto la formulazione di una proposta conciliativa costituiva un obbligo per il
mediatore in ogni caso di insuccesso della composizione amichevole. Questa previsione, letta
congiuntamente a quella dell’art. 13, aveva sollevato non poche perplessità: da un lato, considerata la
natura volontaria della mediazione, che dovrebbe comportare - almeno in teoria - la possibilità per le parti di
rifiutare liberamente la proposta, senza temere ripercussioni nella successiva fase processuale; dall’altro,
perché la previsione generalizzata di un obbligo per il mediatore avrebbe potuto indurre le parti a un
atteggiamento di chiusura, quindi a non rivelare informazioni essenziali per la composizione della lite, per
evitare che il mediatore riuscisse a formulare una proposta coincidente con il presumibile esito del
successivo giudizio. In altre parole, era stato da più parti evidenziato - non senza fondamento - il rischio che
l’obbligo di formulare la proposta potesse compromettere l’efficacia deflattiva del nuovo istituto.
Per queste ragioni, il testo definitivo ha trasformato questo obbligo in una mera facoltà riconosciuta al
mediatore. La scelta è coerente con l’impostazione complessiva del decreto, che privilegia le composizioni
amichevoli, e con la natura della mediazione, caratterizzata dalla volontarietà e dall’autonomia delle parti
nell’accesso e nella “gestione” del procedimento. Di fatto, il primo obiettivo del mediatore deve essere di
indurre le parti all’accordo spontaneo, per cui solo in caso di insuccesso si apre la possibilità di proporre una
soluzione della controversia da sottoporre alla loro approvazione.
Alla luce di queste considerazioni, la scelta di ricollegare comunque al rifiuto immotivato della proposta degli
effetti sul piano delle spese di lite rappresenta una sorta di compromesso tra le esigenze appena viste e la
necessità di prevenire comportamenti ostruzionistici della parte poco propensa alla composizione
conciliativa. Qualora, infatti, la formulazione di una proposta fosse stata rimessa alla sola concorde richiesta
delle parti, e in assenza della previsione di una forma di “sanzione” nel successivo giudizio, quella
intenzionata a vanificare il tentativo di mediazione non avrebbe avuto alcun ostacolo nel compromettere il
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buon esito del procedimento, negando il proprio consenso senza alcuna conseguenza sfavorevole sul piano
processuale.
E ragionevole ritenere che i regolamenti di procedura adottati da parte dei singoli organismi potranno
optare o meno per la facoltà del mediatore di formulare la proposta conciliativa in assenza di accordo
amichevole tra le parti e di una concorde richiesta in tal senso. Infatti, nonostante l’art. 7 del DM non
contempli espressamente tale opzione tra i possibili contenuti del regolamento di procedura, una scelta
effettuata ex ante in questa sede da parte dell’organismo assicurerebbe un certo margine di prevedibilità al
procedimento. In mancanza di un’indicazione espressa in tal senso - e di una concorde richiesta delle parti la scelta in ordine alla formulazione della proposta ricadrà sul mediatore.
In ogni caso, nel regolamento di procedura l’organismo può prevedere che la proposta di cui sopra venga
formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto il procedimento fino a quel momento, nonché
la possibilità per il mediatore di effettuare la proposta anche nelle ipotesi di mancata partecipazione di una o
più parti al procedimento stesso (art. 7, co. 2, lett. b), del DM).
Sempre nell’ottica di favorire un approccio costruttivo delle parti alla mediazione e la loro fiducia nella
riservatezza delle dichiarazioni e delle informazioni trasmesse al mediatore, l’art. 11, co. 2, del decreto
precisa che la proposta non può contenere alcun riferimento a tali dichiarazioni o informazioni. Il divieto, che
può essere superato solo in presenza di un diverso accordo tra le parti, è coerente con le previsioni
contenute agli artt. 9 e 10 del decreto (v. supra, par. 4) e con l’esigenza di evitare che le parti omettano di
riferire circostanze la cui conoscenza è necessarie per la buona riuscita della mediazione.
Per quanto concerne la fase conclusiva del procedimento, si è già visto (v. supra) che, anche in caso di esito
negativo, il mediatore è tenuto a redigere un apposito verbale, indicando l’eventuale proposta conciliativa
formulata, ma non accettata dalle parti. Va altresì considerato che la mediazione può fallire anche
nell’ipotesi in cui una delle parti non partecipi al procedimento e, in questi casi, il verbale di chiusura deve
dare atto di tale comportamento. Al riguardo, l’art. 8, co. 5, del decreto dispone che nel successivo giudizio
avente a oggetto la medesima controversia, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione di una
parte senza giustificato motivo alla mediazione argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.. Ciò comporta che il
mancato intervento di una delle parti al procedimento può essere considerato dal giudice quale elemento di
valutazione delle prove assunte nel processo, necessarie per formare il proprio convincimento. Peraltro, è
riconosciuta al giudice la possibilità di apprezzare eventuali ragioni oggettive che giustifichino la mancata
partecipazione. Tra queste, potrebbe rilevare il caso di una parte che investa della questione un organismo
di mediazione situato in un luogo molto distante da quello di residenza della controparte, senza che la scelta
sia sorretta da ragioni oggettive, quali, ad esempio, particolari competenze riconosciute a quell’organismo o
un legame territoriale esistente con la controversia. Potrebbe nondimeno rilevare il caso di una parte che si
rivolga a un organismo ritenuto dalla controparte non in grado di assicurare la necessaria imparzialità nella
gestione del procedimento.
In caso di esito positivo, invece, il verbale di accordo è omologato, su istanza di parte, dal Presidente del
Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo che ha gestito il procedimento di mediazione o, per le
controversie transfrontaliere, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito
(art. 12).
Ai fini dell’omologazione, il giudice verifica la regolarità formale del verbale e l’assenza di ragioni di
contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative. In particolare, in sede di omologazione il giudice sarà
chiamato ad accertare, tra le altre condizioni, che l’organismo di mediazione davanti al quale si è svolto il
procedimento sia iscritto nel registro ministeriale, che la controversia abbia a oggetto diritti disponibili, che il
verbale sia stato sottoscritto dalle parti e che il mediatore abbia certificato l’autografia delle sottoscrizioni.
Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma
specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Pertanto, in caso di inadempimento degli obblighi risultanti
dal verbale omologato, il creditore potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione per ottenerne l’adempimento.
Si tratta di un importante incentivo per le parti ad avvalersi della mediazione, in quanto nei quattro mesi,
che - si rammenta - costituiscono il termine massimo di durata del procedimento, esse possono ottenere gli
stessi effetti di una sentenza di condanna.
6. ULTERIORI MISURE PER INCENTIVARE IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE
Con l’obiettivo di incentivare il ricorso alla mediazione in ambito civile e commerciale, il decreto (art. 17)
prevede alcune agevolazioni di natura fiscale.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Viene quindi introdotto un regime di esenzione per l’imposta di bollo e quella di registro, integrale per la
prima e parziale per la seconda. In particolare, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura (art. 17). Il verbale di omologazione è altresì esente dall’imposta di registro, ma entro il limite di
valore di 50 mila euro.
Inoltre, alle parti che fanno ricorso alla mediazione è riconosciuto, in caso di esito positivo del procedimento,
un credito d’imposta (art. 20) commisurato all’indennità corrisposta all’organismo e fino a concorrenza di
500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Si segnala, al riguardo, che il meccanismo di attribuzione del beneficio fiscale è basato su un decreto del
Ministro della giustizia, da emanarsi entro il 30 aprile di ogni anno, con cui verrà determinato l’ammontare
delle risorse stanziate dal Ministero a copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito
d’imposta. Con questo stesso decreto si provvederà a individuare l’importo effettivo spettante per ciascun
procedimento in misura proporzionale alle risorse stanziate: se ne desume che, fermo restando il limite dei
500 euro, il beneficio sarà di ammontare variabile e la sua effettiva consistenza dipenderà dalla quantità di
risorse impiegate dal Ministero per incentivare il ricorso alla mediazione.
Può essere infine ricompreso nel novero delle misure volte a promuovere la conoscenza e l’utilizzo del nuovo
istituto l’obbligo per l’avvocato (art. 4, co. 3), all’atto del conferimento dell’incarico, di informare il cliente in
modo chiaro e per iscritto della possibilità di avviare un procedimento di mediazione, nonché delle connesse
agevolazioni fiscali appena richiamate. Nell’informativa occorrerà inoltre precisare se la mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La violazione di tali obblighi comporta l’annullabilità del contratto concluso tra l’avvocato e l’assistito per il
conferimento dell’incarico professionale. Per favorire il rispetto di queste prescrizioni, si prevede anche che
l’informativa, sottoscritta dal cliente, debba essere allegata all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio e che
il giudice, qualora ne accerti la mancanza, informi la parte della facoltà di avviare il procedimento di
mediazione per risolvere la controversia sottoposta al suo esame.
i Sull’argomento si veda anche “La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”di Valeria Affer,
in TelexAnie n. 3 - Marzo 2010, pag. 5
Gennaio 2011
AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011 n. 83 DURC – L’INCOMPLETEZZA DEL DOCUMENTO NON
DETERMINA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA
Con la sentenza in nota, il Consiglio di Stato chiarisce che la presentazione di un DURC (documento unico
di regolarità contributiva) privo di accertamenti negativi ma incompleto, per mancata pronuncia di uno
degli enti previdenziali tenuti al rilascio dello stesso, non può determinare l’esclusione automatica dalla
gara per mancanza del requisito di regolarità contributiva ex articolo 38, comma 1, lettera i) del Codice
Appalti (D.Lgs. 163/2006).
In tema di rilascio del DURC vige, infatti, il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno
dalla data di presentazione della richiesta. L’emissione di un DURC incompleto per mancata pronuncia di
uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità
contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine
prescritto per la formazione del silenzio assenso.
D’altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il DURC e si veda rilasciare un
documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell’ente interpellato, non può
subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto
l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
Consiglio di Stato, Sez. V, 3 dicembre 2010 n. 8408 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ILLOGICA LA SCELTA DEL
PREZZO PIÙ BASSO IN PRESENZA DI VALUTAZIONI QUALITATIVE DELL’OFFERTA
Il Consiglio di Stato sostiene, con la sentenza in esame, la manifesta illogicità della scelta del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso quando la legge di gara conferisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili
dell’offerta, con la conseguente violazione degli articoli 81 e 82 del Codice Appalti (D. Lgs. 163/2006).
Sebbene infatti la stazione appaltante goda di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di
aggiudicazione del contratto di appalto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa), essa
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è tenuta a far ricadere tale scelta sul criterio maggiormente adeguato in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto del contratto (art. 81, D.Lgs. 163/2006), garantendo in tal modo la libera concorrenza e la
selezione della migliore offerta. La scelta della stazione appaltante può quindi essere sindacabile solo in
caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento, come avvenuto nel caso di specie, dove nella
legge di gara e nel capitolato speciale era attribuito particolare rilievo agli aspetti qualitativi dell’offerta,
inducendo le imprese ad avanzare l’offerta tecnologicamente e complessivamente migliore, secondo
elementi di valutazione ulteriori rispetto al criterio prescelto, ovvero quello del prezzo più basso.
a cura del Servizio Centrale Appalti ANIE
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
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XXV Assemblea ordinaria e straordinaria UNION
seconda ed ultima convocazione
25 marzo 2011 - FIERA DI PARMA MECSPE 2011
Strada delle Esposizioni - 393/A - 43126 PARMA
Ordine del Giorno
ORE 10.00
ORE 10.15
ORE 10.20
ORE 10.45
ORE 10.45
ORE 10.50
ORE 11.05
ORE 11.15
ORE 11.30
ORE 11.45
ORE 12.00
ORE 12.15
ORE 12.45
ORE 13.15
ORE 14.30
ORE 16.00
ORE 17.00
ORE 17.30
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Segreteria – Registrazione partecipanti – Consegna cartella Assemblea;
Breve introduzione all'Assemblea Presidente UNION;
Analisi e approvazione degli artt.: 6.2/4/9 – 8.5 – 9.4 – 11 – 15.2;
Termine assemblea straordinaria;
ASSEMBLEA ORDINARIA
Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante
Saluto di benvenuto – I lavori della giornata (Presidente) approvazione del
bilancio consuntivo 2010 e analisi di attuazione del programma operativo svolto –
I primi tre mesi (Presidente) – Votazioni sul ripristino tariffe OONN a MSE
(Ricorso)
La relazione del Revisore dei Conti – Ing. C. Degasperi
Puntualizzazioni sull'importo di quota associativa annuale – Esigenza di invio
dell'autocertificazione entro primi dicembre max – Alternativa all'assenza di
autocertificazione (Presidente) — Memo sull'attività associativa del 2011
(Presidente)
Coffee-break
Interventi di uno o più membri del C.D.
Domande – chiarimenti sul convegno di domani – risposte
Consorzio – Forum – Federazione Assoc.ni ON/OA – Accredia e accreditamento/il
decreto di art.71 e l'incidenza sulla direttiva macchine – I corsi di formazione
17020/revisione direttiva ascensori/apparecchi di sollevamento/Il revisore dei
conti nei rinnovi delle autorizzazioni – Valutazioni legali V.P. EN 81.80 (Presidente)
Lo svolgimento del Decennale UNION – Il convegno di domani – Elezioni a
scrutinio segreto Presidente e membri (5) del Consiglio Direttivo – Conferma o
meno altre cariche e gruppi di lavoro – Probiviri – Revisore conti
Colazione di lavoro
Interventi di alcuni invitati:
Intervento lng. M. ALVINO – già Funzionario Ministero del Lavoro;
Intervento Dott. G. MAGLIACANE – già Dirigente Ministero Sviluppo Economico;
Intervento Ing. G. VARISCO – Capo Redatt. Riv. Elevatori – Docente formazione
normativa;
Il DPR 214 art. 11 (tariffe MSE autorizzazioni) e la possibilità di ricorso al TAR
Discussione libera
Termine lavori Assemblea
N.B. Per gli argomenti trattati il programma potrà subire delle variazioni di orario e di argomenti, anche in relazione alle
assicurazioni di presenza certa di tutti gli invitati/oratori.
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Convegno UNION, ALPI Associazione e ASSOCERT
sul tema
LA MECCANICA E LE VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
con la partecipazione delle Associazioni
ASSOVE e ONIT
Fiera di Parma - MECSPE 2011, 26 Marzo 2011
Sala azzurra Padiglione 7
Programma
ore 09.30
- Apertura dei lavori e indirizzo di benvenuto: Dr. Iginio Lentini – Presidente UNION
- Il costituendo Forum Nazionale degli Organismi Notificati e Abilitati: Ing. Lorenzo Thione
Presidente di ALPI Associazione
- Interventi dei Presidenti di ASSOCERT Dr. Vincenzo Iacuzio, ASSOVE Ing. Achille Cester e
ONIT Ing. Massimiliano Caserta
ore 10.00
Relazioni: Moderatore Ing. Mario Alvino già funzionario del Ministero del Lavoro




Ing. Michele Candreva, Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
– Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Coordinatore della Commissione
“Opere Provvisionali" – "Le funzioni dell’INAIL, delle ASL e dei Soggetti privati
abilitati alla luce del nuovo Decreto di regolamentazione dell’Articolo 71, comma
13, del D.Lgs 81/2008”.
Ing. Vincenzo Correggia, Divisione XVIII “Normativa Tecnica” – D.G. MCCVNT –
Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione – Ministero Sviluppo Economico –
"Requisiti dei Soggetti privati abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle
attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alla luce dell’emanando
Decreto di regolamentazione".
Ing. Lorenzo Thione, Presidente ALPI “Associazione Laboratori di Prova e
Organismi di Certificazione Indipendenti” – “La certificazione di conformità nel
settore delle macchine, attrezzature e impianti meccanici; stato attuale,
problematiche e prospettive di evoluzione".
Ing. Roberto Cianotti, Presidente Commissione UNI “Apparecchi di Sollevamento”
– "Indirizzi tecnici e normativa di riferimento per l’effettuazione delle verifiche
periodiche nel settore degli apparecchi di sollevamento".
ore 13.00
Interventi di rappresentati del mondo industriale e delle istituzioni (da confermare)
ore 13.30
Chiusura dei lavori: Dr. Iginio Lentini – Presidente UNION
N.B. Per gli argomenti trattati il programma potrà subire delle variazioni di orario e di argomenti, anche in relazione alle
assicurazioni di presenza certa di tutti gli invitati/oratori.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Desidero proseguire la pubblicazione di questi “pezzi” che ritengo comunque utili della lettura di chi, anche
frettolosamente, sfoglia il mensile, continuando a ringraziare il mio Amico che me ne trasmette. (ISL)
Oggetto: North Dakota,la banca pubblica e il miracolo economico
NORTH DAKOTA, IL MIRACOLO FATTO IN CASA
Postato il Venerdì, 12 novembre
DI MARCELLO FOA - ilgiornale.it
Qual è lo Stato che può
vantare una disoccupazione
al 4,4%? E aumenti del Pil a
due cifre con incrementi dei
redditi delle persone fisiche
pari al 23% tra il 2006 e il 2009? Uno pensa:
non può essere che la Cina. Sbagliato. Anche
nell’ansimante America c’è chi va alla grande.
L’autore di questo miracolo è il North Dakota,
ovvero uno dei piccoli e in apparenza
marginali tra i 50 che compongono la
federazione statunitense.
La sua fortuna? Aver dato retta, tra il 1915 e
il 1920, alla Nonpartisan League, un
movimento locale che l’establishment tentò di fermare bollandolo come populista, ma che in realtà era
lungimirante. Quel movimento indipendente propose agli elettori del North Dakota di non aderire al
Federal Reserve System ovvero al circuito finanziario imperniato sulla Fed, la Banca centrale americana.
Pensavano, i contadini dello Stato, che non ci si potesse fidare dei banchieri di Wall Street e che fosse più
saggio avvalersi di un Istituto indipendente. Il tempo ha dato loro ragione.
Il successo del North Dakota è tutto qui: pur usando il dollaro come valuta di scambio, oggi è l’unico Stato
americano che non dipende dalla Federal Reserve. A garantire le sue riserve sono i cittadini, i quali, in caso
di dissesti finanziari non potrebbero avvalersi dell’assicurazione federale sui depositi. Lo Stato corre un
rischio, ma ipotetico: in oltre 90 anni di vita l’istituto non è mai stato in difficoltà ed è passato indenne
attraverso ogni crisi.
Per legge lo Stato e tutti gli enti pubblici devono versare i fondi nelle casse della Banca centrale del North
Dakota, che li usa non per ottenere utili mirabolanti, né per oliare indebitamente le banche private, ma
per aiutare la crescita dello Stato. Di fatto agisce come un’agenzia di sviluppo economico e dunque
sostiene progetti d’investimento, concede finanziamenti a tassi molto bassi, nonché un numero
impressionante di prestiti agli studenti a condizioni eque.
Sarà per la mentalità contadina di quella gente o per le virtù civiche sia degli amministratori della banca che
dei cittadini, ma il tasso di spreco e di inefficienza è bassissimo. Per dirla in altri termini: quegli investimenti
non sono sprecati in progetti insensati o improduttivi, dunque non producono carrozzoni parapubblici con
interessi e prospettive clientelari, ma producono ricchezza nel territorio e dunque nuovo gettito fiscale,
nuovi fondi per la banca; insomma, generano un ciclo virtuoso.
Sembra l’uovo di Colombo, ma altro non è che il trionfo del buon senso. In ultima analisi lo scopo della
banca centrale di un Paese dovrebbe essere quello di agevolare uno sviluppo economico armonioso e senza
squilibri finanziari o inflazionistici. La Bank of North Dakota ci riesce a tal punto da chiudere ogni anno in
utile (nel 2009 per 58 milioni di dollari), denaro che torna ai legittimi proprietari ovvero ai contribuenti. Il
sistema funziona così bene che diversi Stati americani vogliono imitarlo. E mica solo staterelli, anche
colossi come California, Ohio, Florida, stufi di un meccanismo che negli ultimi trent’anni ha creato una
ricchezza illusoria.
La Federal Reserve, infatti, non appartiene ai cittadini americani, ma alle banche, che pertanto sono i
suoi azionisti di riferimento, così come, peraltro, avviene per la Banca d’Italia. Il liberista Ron Paul da anni
sostiene, inascoltato, che una Banca centrale non è nemmeno contemplata dalla Costituzione americana
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
e che di fatto tradisce lo spirito dei fondatori degli Stati Uniti d’America. Furono gli ambienti di Wall
Street, nel 1914, a indurre il presidente Wilson a creare la Fed, la quale, però, nel corso dei decenni ha
assunto compiti e generato dinamiche devianti, sottraendo al popolo la sovranità finanziaria.
Contrariamente alla Fed, la North Dakota Bank non ha bisogno di considerare interventi straordinari a
sostegno di un’economia asfittica, né di comprare i Buoni del Tesoro invenduti, per la semplice ragione
che lo Stato non ha debiti ed è addirittura in surplus. La North Dakota Bank non ha seguito la moda dei
subprime, né della cartolarizzazione dei debiti, né delle altre diavolerie finanziarie escogitate negli ultimi
anni dai dissennati e avidissimi manager delle grandi banche d’affari. Ha continuato ad essere una banca
centrale al servizio della comunità, capace di mettere a disposizione dei privati le risorse necessarie per
avviare imprese che poi non vivono di sussidi, ma secondo le regole di mercato. È la rivincita di un’America
semplice e vincente, ma di cui nessuno parla mai.
Marcello Foa
Fonte: www.ilgiornale.it
Link: http://www.ilgiornale.it/esteri/north_dakota_miracolo_fatto_casa/09-11-2010/articolo-id=485586page=0-comments=1
12.10.2010
VEDI ANCHE: COME GLI STATI ASSETATI DI SOLDI POSSONO CREARE IL PROPRIO CREDITO
COME GLI STATI ASSETATI DI SOLDI POSSONO CREARE IL PROPRIO CREDITO
Postato il Domenica, 08 marzo
DI ELLEN BROWN
ebofdebt.com
“Chi non applica nuovi rimedi dev'essere pronto a nuovi mali, perché il tempo è il più grande degli
innovatori.” – Francis Bacon
Il 19 febbraio 2009 la California si è salvata per un pelo dal fallimento quando il Governatore Arnold
Schwarzenegger ha indossato il suo vestito da Terminator e ha messo in isolamento il Senato dello stato
finché non si è arrivati alla firma di un bilancio molto controverso [1]. Se il voto non fosse andato a buon
fine, lo stato si sarebbe ridotto a pagare i propri dipendenti con delle cambiali. La California, per il
momento, ha evitato la bancarotta ma 46 dei 50 stati americani sono insolventi e nei prossimi due anni
potrebbero richiedere l’avvio della procedura prevista dal Capitolo 9 sui fallimenti [2].
Uno dei quattro stati che non sono insolventi è un improbabile candidato per questo tipo di riconoscimento
– il North Dakota. Come faceva osservare il mese scorso Charles Fleetham, un consulente di organizzazione
aziendale del Michigan, in un articolo distribuito ai suoi mezzi d’informazione locali:
“Il North Dakota è uno stato scarsamente popolato con meno di 700.000 abitanti, conosciuto per il suo
clima freddo, i suoi agricoltori isolati e un film di successo – Fargo. Eppure, per qualche ragione, resiste al
cliché del mercato immobiliare secondo il quale il valore dell’abitazione aumenta in base alla zona in cui si
trova. Dal 2000, il PIL dello stato è aumentato del 56%, i redditi personali sono cresciuti del 43% e i salari del
34%. Quest’anno lo stato ha un avanzo di bilancio di 1,2 miliardi di dollari!”
Che cos’ha lo stato del North Dakota che gli altri stati non hanno? Lo risposta sembra essere: una banca
propria.
In effetti, il North Dakota possiede l’unica banca del paese di proprietà statale.
La legislatura dello stato ha costituito la Banca del North Dakota nel 1919. Fleetham scrive che la banca
fu creata per liberare gli agricoltori e i piccoli imprenditori dalle grinfie dei banchieri degli altri stati e dai
magnati delle ferrovie. Per legge, lo stato deve depositare tutti i propri fondi presso la banca e ne
garantisce i depositi.
Tre funzionari eletti vigilano sulla banca: il governatore, il procuratore generale e il commissario
all’agricoltura.
La missione della banca è quella di fornire dei servizi finanziari solidi che favoriscano l’agricoltura, il
commercio e l’industria nel North Dakota. La banca opera come una banca dei banchieri, associandosi alle
banche private per prestare denaro agli agricoltori, agli operatori del mercato immobiliare, alle scuole e alle
piccole imprese. Eroga prestiti agli studenti (più di 184.000 prestiti in circolazione) ed acquista le
obbligazioni degli enti locali dalle istituzioni pubbliche.
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Anno XIII n. 02 – FEBBRAIO 2011
Eppure, potreste chiedere, come risolve tutto questo il problema della solvibilità? Lo stato non è limitato a
spendere solamente il denaro che possiede? La risposta è no. Ai banchieri certificati con la targhetta è
permesso fare una cosa che nessun altro può fare: possono creare “credito” tramite voci contabili nei loro
registri.
Una licenza per creare denaro
Nel sistema di prestito a “riserva frazionaria” alle banche è consentito estendere credito (creare denaro
sotto forma di prestiti) per una somma equivalente a numerose volte la loro base di depositi. In uno
scritto del 1973 il parlamentare Jerry Voorhis descriveva così questo processo:
“Per ogni dollaro che la gente – o il governo – deposita in una banca, il sistema bancario può creare dal
nulla e con un tratto di penna qualcosa come dieci dollari di credito o di conti correnti. Il sistema bancario
può prestare ad interesse tutti quei dieci dollari finché può mantenere nelle riserve un dollaro, o poco più,
come garanzia.” [3] Il fatto che le banche in realtà creino denaro attraverso voci contabili è stato
confermato in un significativo opuscolo pubblicato dalla Federal Reserve di Chicago dal titolo “Modern
Money Mechanics.”[4] L’opuscolo venne periodicamente riveduto fino al 1992, quando raggiunse la
lunghezza di 50 pagine. A pagina 49 dell’edizione del 1992, si può leggere:
“Con un requisito costante del 10 per cento della riserva, un incremento di un dollaro nelle riserve
sovvenzionerebbe 10 dollari di ulteriori conti correnti [prestiti creati sotto forma di depositi nei conti dei
depositanti].” [4]
Il requisito del 10 per cento della riserva ora è ampiamente sorpassato, in parte perché le banche hanno
capito come aggirarlo con strumenti come gli “overnight sweeps”. Quello che oggi limita maggiormente
l’erogazione del prestito bancario è il requisito dell’8 per cento del capitale imposto dalla Banca per i
Regolamenti Internazionali, la mente del sistema bancario centrale globale privato con sede a Basilea, in
Svizzera. Con un requisito dell’8 per cento del capitale, uno stato che possiede una propria banca potrebbe
aumentare le proprie entrate fino a 12,5 volte il loro valore nominale in prestiti (100 ÷ 8 = 12,5). E poiché lo
stato è veramente il proprietario della banca, non dovrà preoccuparsi degli azionisti o degli utili. Potrebbe
erogare prestiti ai mutuatari affidabili a bassissimo interesse, magari solamente con alcune spese di servizio
per coprire i costi. E potrebbe erogare prestiti a sè stesso o agli enti locali ad un interesse dello zero per
cento. Se questi prestiti fossero rinnovati all’infinito, l’effetto sarebbe equivalente alla creazione di nuovo
denaro, esente da debito.
Pericolosamete inflazionario? Non se il denaro viene utilizzato per creare nuovi beni e servizi. Ne
deriverebbe un’inflazione sui prezzi solamente quando la “domanda” (il denaro) supera l’”offerta” (beni e
servizi). Quando aumentano insieme, i prezzi rimangono stabili.
Oggi ci troviamo in una pericolosa spirale deflazionistica, perché i prestiti si sono esauriti e il valore dei beni
è colato a picco. Il monopolio della creazione del denaro e del credito da parte di una confraternita di
banche private ha avuto come risultato il cattivo funzionamento del sistema creditizio e un crollo
monetario. I mercati del credito sono stati congelati dalle sconsiderate scommesse speculative sui derivati
di alcune grosse banche di Wall Street, scommesse che non solo hanno distrutto i bilanci di quegli stessi
istituti ma che stanno infettando l’intero sistema bancario con dei detriti tossici. Per uscire da questa
trappola del debito deflazionistico è necessaria un’iniezione nell’economia di nuovo denaro, esente da
debito, una cosa che può essere compiuta al meglio attraverso un sistema di banche pubbliche dedite
all’interesse pubblico, amministrando il credito come un servizio pubblico.
Alcuni esperti insistono sul fatto che dobbiamo stringere la cinghia e ricominciare di nuovo a risparmiare,
per ricostruire il “capitale” necessario per far funzionare i mercati. Ma i nostri mercati, per la verità,
stavano funzionando piuttosto bene fintanto che il sistema del credito era in attività.
Abbiamo gli stessi beni reali (materie prime, petrolio, conoscenze tecniche, capacità produttiva, forza
lavoro e via dicendo) che avevamo prima dell’inizio della crisi.
I nostri operai e le nostre fabbriche sono inattivi perché il sistema del credito privato è crollato. Un
sistema di credito pubblico potrebbe rimetterli di nuovo al lavoro. Il concetto che il “denaro” è un
qualcosa che deve essere “risparmiato” prima di essere “preso a prestito” stravolge la natura del denaro
e del credito. Il credito è solamente un contratto, un “monetizzazione” degli incassi futuri, una promessa
di pagare in un secondo momento in base al risultato del proprio anticipo. Le banche hanno creato
credito sui loro registri contabili per secoli, e questo sistema avrebbe funzionato piuttosto bene se non
fosse stato per l’enorme tributo dirottato nei forzieri privati sotto forma di interessi. Un sistema bancario
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pubblico potrebbe risolvere quel problema e riportare gli interessi nelle casse pubbliche. Questo è il
genere di sistema bancario che fu introdotto nella colonia della Pennsylvania, dove funzionò a
meraviglia.
Ristabilire la solvibilità nel Michigan
Tra gli altri vantaggi per uno stato che possiede una propria banca ci sono le ragguardevoli somme di
denaro che potrebbe risparmiare in interessi. Come fa notare Fleetham in merito al suo sofferente
Michigan: “Secondo gli ultimi rapporti finanziari (disponibili online), la città di Detroit, il dipartimento degli
acquedotti e degli impianti fognari di Detroit, l’aeroporto della contea di Wayne, le scuole pubbliche di
Detroit, l’Università del Michigan e la Michigan State University pagano più di 800 milioni di dollari all’anno
di interessi su un debito a lungo termine. Se aggiungete anche l’interesse pagato dalle altre cittadine del
Michigan, dai distretti scolastici e dalle aziende di servizio pubblico, il costo per i contribuenti supera di gran
lunga il miliardo di dollari all’anno. Che cosa fa Wall Street con il nostro miliardo di dollari? Decorano i loro
uffici come fossero dei sovrani.”
La cosa interessante è che il disavanzo statale previsto per il 2009 è anch’esso di un miliardo di dollari. Se il
Michigan non dovessere restituire un miliardo di dollari di interessi a Wall Street, il bilancio potrebbe essere
in pareggio e lo stato potrebbe ritornare solvibile. Un banca di proprietà dello stato non solo fornirebbe
credito esente da interesse ma potrebbe, in realtà, generare degli introiti. Fleetham fa notare che nel 2007
la Banca del North Dakota ha avuto un utile netto per 51 milioni di dollari su un volume di prestiti di 2
miliardi di dollari:
“Lo scorso anno, i cittadini del Michigan hanno pagato più di 5 miliardi di dollari di imposte sui redditi. Con
una banca statale come nel North Dakota, potremmo ridurre questo peso fiscale, finanziare nuove imprese
e risistemare i nostri acquedotti e le nostre fogne. E non dobbiamo sentirci dispiaciuti per Wall Street che ci
perderà come clienti. Loro non hanno affatto ‘guadagnato’ il denaro che ci hanno prestato perché lo hanno
creato con i computer e per giunta ci hanno addebitato gli interessi. Seguiamo l’esempio del North Dakota e
liberiamoci da questa trappola di Wall Street.”
Portare l’iniziativa in California
Anche la California potrebbe fare questo. Robert Ellis è un conduttore di un talk show a Tucson che una
volta lavorava per Wall Street e che è stato coinvolto nella costituzione di diverse banche e istituti
finanziari. Nel gennaio di quest’anno, in una lettera indirizzata al governatore Schwarzenegger, ha suggerito
che la California potrebbe risolvere le sue sventure finanziarie istituendo un banca sul modello della Banca
del North Dakota. Ellis ha così scritto al governatore:
“Ammiro la sua tenacia nell’affrontare i problemi finanziari della California. La sua idea di utilizzare delle
cambiali è stata ingegnosa ma esiste un modo migliore. Lo Stato della California può creare per statuto una
banca propria ed emettere assegni propri per tutti i dipendenti dello stato... Inoltre, con la banca può
pagare tutti i suoi venditori, gli appalti e gli appaltatori. E come se non bastasse, una volta che la banca sarà
operativa, potrete finanzare i progetti statali e determinare il tasso di interesse pagato invece di essere alla
mercé delle banche con cui oggi avete a che fare oppure il tasso di interesse che le banche di investimento vi
fanno pagare per emettere obbligazioni. Nel fare questo, metterete lo stato al controllo del proprio destino
e lo renderete il benefattore del proprio denaro.”
“Quello che sto proponendo non è nuovo. E’ stato fatto da un altro stato del paese [il North Dakota]. Perché
dovreste continuare a pagare le banche per dei servizi e per gli interessi sui prestiti quando potete ottenere
quegli interessi a vantaggio dello stato della California? Non sarebbe meglio se poteste finanziare dei vostri
progetti infrastrutturali senza dover ottenere l’approvazione delle banche indipendenti o delle banche
d’investimento? Inoltre, potrete stabilire il tasso di interesse sui vostri progetti. E potrete addirittuta fissarlo
a zero se ritenete che il progetto valga abbastanza.”
Ellis si è offerto di dare una mano per la costituzione della banca, che pensava potesse essere creata per
statuto in pochi mesi. Il Governatore non ha risposto, ma un po’ di pressione da parte degli elettori
potrebbe far giungere una risposta.
Se questo non dovesse avvenire, sono stati introdotti in California l’iniziativa popolare e il processo di
referendum. Questi due strumenti permettono la proposta di leggi dello stato direttamente da parte
dell’opinione pubblica, e la riforma della Costituzione dello stato sia da parte di petizioni pubbliche
(“l’iniziativa popolare”) che dalla legislatura che sottopone una proposta di riforma costituzionale
all’elettorato (il “referendum”). L’iniziativa popolare viene realizzata elaborando una proposta di riforma
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costituzionale oppure uno statuto sotto forma di petizione, che viene presentata al Procuratore Generale
della California insieme ad piccolo contributo, che nel 2004 era la modesta cifra di 200 dollari. La petizione
deve esser firmata dagli elettori regolarmente iscritti che ammontano all’8% (per una riforma
costituzionale) o al 5% (per uno statuto) del numero di persone che si erano recate alle urne alle ultime
elezioni per il Governatore. [5]
Come diceva Gandhi “Quando il popolo farà strada, i leader si accoderanno”. Noi popolo possiamo battere i
banchieri di Wall Street nel loro gioco, spingendo i nostri legislatori ad istituire banche di proprietà pubblica
che possano creare credito utilizzando i medesimi princìpi che sono normalmente e usualmente accettati
nelle attività dei banchieri stessi.
Ellen Brown ha sviluppato le proprie abilità di ricerca come avvocato seguendo cause legali a Los Angeles. In
“Web of Debt”, il suo ultimo libro, traduce queste abilità in un’analisi sulla Federal Reserve e sulla “fiducia
monetaria”, mostrando come questo cartello privato abbia usurpato il potere di creare moneta, e spiegando
come il popolo se lo possa riprendere. Tra gli undici libri della Brown possiamo annoverare il bestseller
"Nature’s Pharmacy", scritto in collaborazione con la dottoressa Lynne Walker, e “Forbidden Medicine”. I
suoi siti web sono www.webofdebt.com e www.ellenbrown.com
Fonte: www.webofdebt.com
Link: http://www.webofdebt.com/articles/state_bank_option.php
3.03.2009
NOTE
1. Anne Davies, “Lockdown Vote Saves California from Bankruptcy,” theage.com.au (21 febbraio, 2009).
2. John Mitchell, “46 of 50 States Could File Bankruptcy in 2009-2010,” Freedom Arizona (30 gennaio,
2009).
3. Jerry Voorhis, The Strange Case of Richard Milhous Nixon (1973), tratto da
http://www.sonic.net/~doretk/ArchiveARCHIVE/ECONOMICSPOLITICS/FEDERAL%20RESERVE/Jerry%20Voo
rhisFedReserve.html.
4. Modern Money Mechanics: A Workbook on Bank Reserves and Deposit Expansion (Federal Reserve Bank
of Chicago, Public Information Service, 1992, disponibile su
http://www.rayservers.com/images/ModernMoneyMechanics.pdf).
5. “California Ballot Proposition,” Wikipedia.
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