PARLAMENTO EUROPEO
2004
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2009
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
PROVVISORIO
2005/0277(COD)
7.4.2006
***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri
di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e
per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)
(COM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD))
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Philippe Busquin
PR\610149IT.doc
IT
PE 371.986v01-00
IT
PR_COD_1am
Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II
***
***I
***II
***III
Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)
Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5
MOTIVAZIONE ..................................................................................................................24
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le
regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni
nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca
(2007-2013)
(COM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2005)0705 )1,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 167 e 172 del trattato CE, a norma dei quali
la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della
commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A60000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La soppressione dei modelli
esistenti di notifica dei costi, utilizzati per
dichiarare i costi sostenuti nell'esecuzione
dei contratti del Sesto programma quadro,
mira in primo luogo a semplificare la
definizione dei costi ammissibili e in
secondo luogo a mettere tutti i
partecipanti su un piano di parità. Nel
Sesto programma quadro esisteva un
modello dei costi che consentiva a taluni
1
Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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soggetti giuridici di beneficiare di un
rimborso che poteva raggiungere il 100%
dei costi aggiuntivi e non dei costi totali.
In realtà, il concetto di modello dei costi
aggiuntivi è basato sulla presunzione che
tali costi rappresentino
approssimativamente il 50% dei costi
totali. Pertanto, un rimborso del 75% di
tutti i costi ammissibili diretti e indiretti
(inclusi i costi del personale permanente)
costituirà un incentivo per tali soggetti
giuridici rispetto a un ritorno al modello
dei costi aggiuntivi.
Motivazione
Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts
additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs
pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système
sophistiqué de comptabilité analytique).
Emendamento 2
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) La frequenza e la natura delle
relazioni del consorzio destinate alla
Commissione devono essere stabilite nella
convenzione di sovvenzione. Come norma
generale, le esigenze in materia di
relazioni devono essere per quanto
possibile tenute al minimo, pur
garantendo un monitoraggio appropriato
del progetto da parte della Commissione.
Salvo eccezioni giustificate e in linea
generale, le esigenze relative ai certificati
di audit non devono andare al di là dei
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principi stabiliti dal regolamento
finanziario.
Motivazione
Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention.
Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le
système rigide et non adapté à la réalité du projet.
En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement
Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont
qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par
bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention
de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le
montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000).
Emendamento 3
Articolo 2, punto 9
(9) “organismo pubblico”, qualsiasi
soggetto giuridico definito tale dal diritto
pubblico nazionale, e le organizzazioni
internazionali;
(9) “organismo pubblico”, un organismo
del settore pubblico o un soggetto
giuridico disciplinato dal diritto privato,
che assuma una missione di servizio
pubblico;
Emendamento 4
Articolo 2, punto 13 bis (nuovo)
(13 bis) “gruppi specifici”, PMI, o
associazioni di PMI, e organizzazioni non
governative che operino nel settore
"scienza e società";
Motivazione
È importante definire gli organismi che rientrano nel concetto di gruppo specifico. Può
trattarsi delle PMI, ma anche delle organizzazioni non governative. Per queste ultime, data la
scarsità di risorse destinate alla ricerca, è opportuno limitare l'ammissibilità al settore
"scienza e società".
Emendamento 5
Articolo 2, punto 13 ter (nuovo)
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(13 ter) “interesse legittimo”, qualsiasi
interesse, in particolare commerciale, che
un partecipante possa far valere nei casi
specificati nel presente regolamento; a tal
fine, il partecipante deve dimostrare che,
in una data circostanza, la mancata
considerazione del suo interesse gli
farebbe subire un danno di una gravità
sproporzionata;
Emendamento 6
Articolo 2, punto 13 quater (nuovo)
(13 quater) “condizioni eque e
ragionevoli”, condizioni che possono
prendere diverse forme, in particolare
finanziarie (forfait, diritti, ecc.), adottate
tenendo conto del contributo del
partecipante ai lavori da cui risultano le
conoscenze cui egli dà accesso e al
potenziale di tali conoscenze.
Emendamento 7
Articolo 11, comma unico bis (nuovo)
In deroga all'articolo 31, i partecipanti dei
paesi terzi possono beneficiare, se lo
desiderano, di un rimborso basato su un
importo forfettario stabilito per
ricercatore.
Motivazione
I partecipanti dei paesi terzi trovano spesso difficile stabilire i costi reali, nonché la loro
parte proporzionale del cofinanziamento. Un tasso forfettario potrebbe risolvere il problema.
Il tasso previsto per le reti di eccellenza potrebbe essere utilizzato a tal fine.
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Emendamento 8
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli inviti a presentare proposte
devono essere ben mirati e avere obiettivi
precisi, per evitare che i concorrenti
rispondano inutilmente.
Motivazione
Gli inviti a presentare proposte devono essere ben mirati e avere obiettivi precisi, per evitare
che i concorrenti rispondano inutilmente, il che potrebbe condurre a un clima di
insoddisfazione dovuto al debole tasso di riuscita.
Emendamento 9
Articolo 15, paragrafo 1
1. La Commissione valuta tutte le proposte
pervenute in risposta ad un invito a
presentare proposte in base ai principi di
valutazione e ai criteri di selezione e
aggiudicazione stabiliti nel programma
specifico e nel programma di lavoro. Il
programma di lavoro può stabilire criteri
specifici o ulteriori precisioni
sull'applicazione di questi criteri.
1. La Commissione valuta tutte le proposte
pervenute in risposta ad un invito a
presentare proposte in base ai principi di
valutazione e ai criteri di selezione e
aggiudicazione stabiliti nel programma
specifico e nel programma di lavoro. Nel
caso del programma specifico "Idee", per
i progetti individuali, il solo criterio da
utilizzare è quello dell'eccellenza. Nel
caso del programma specifico
"Personale", i criteri consentono di
valutare le dualità dei proponenti
(ricercatori o organizzazioni) nonché il
loro potenziale di progressi supplementari
e in particolare, in funzione dei bisogni, la
loro capacità di attuazione, la qualità
dell'attività proposta in termini di
formazione scientifica e/o di trasferimento
di conoscenze, il valore aggiunto
comunitario e l'effetto strutturante
dell'attività proposta relativamente al suo
contributo agli obiettivi del programma
specifico e del programma di lavoro. Nel
caso dei programmi specifici
"Cooperazione" e "Capacità", i criteri
sono i seguenti:
a) l'eccellenza scientifica e tecnologica
nonché il grado d'innovazione;
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b) la capacità di realizzare l'azione
indiretta con successo nonché di
garantirne una gestione efficace, valutata
in termini di risorse e competenze, in
particolare per quanto concerne le
modalità di organizzazione definite dai
partecipanti;
c) la pertinenza in rapporto agli obiettivi
del programma specifico;
d) la massa critica di risorse mobilitate e il
loro contributo alle politiche comunitarie;
e) la qualità del piano di valorizzazione e
diffusione delle conoscenze, il potenziale
in materia di promozione dell'innovazione
e progetti chiari in materia di gestione
della proprietà intellettuale.
Il programma di lavoro può stabilire criteri
specifici o ulteriori precisioni
sull’applicazione di questi criteri.
Motivazione
I principi di valutazione devono essere contenuti nelle regole per la partecipazione. Criteri
più dettagliati possono essere previsti nei programmi di lavoro, il che consentirebbe
un'applicazione dei criteri di valutazione più razionale ed efficace, nonché adeguata a
ciascun programma di lavoro.
Emendamento 10
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Criteri di selezione e aggiudicazione
specifici possono essere definiti in
particolare per la ricerca di frontiera su
iniziativa dei ricercatori, finanziata nel
quadro del Consiglio europeo per la
ricerca.
Emendamento 11
Articolo 15, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Se previsto nel programma di lavoro
o negli inviti a presentare proposte,
possono essere effettuate valutazioni a
distanza.
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Emendamento 12
Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Salvo indicazioni diverse nel
programma di lavoro, le proposte di azioni
indirette devono essere presentate per via
elettronica.
Emendamento 13
Articolo 17, paragrafo 2, comma 3
La Commissione può, se lo ritiene
opportuno, selezionare qualsiasi individuo
dotato delle competenze adeguate anche
se non è ripreso nel suddetto elenco.
soppresso
Emendamento 14
Articolo 17, paragrafo 5
5. La Commissione pubblica
periodicamente su qualsiasi mezzo
adeguato l’elenco degli esperti
indipendenti che l’hanno assistita per
ciascun programma specifico.
5. La Commissione pubblica regolarmente
su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli
esperti indipendenti che l’hanno assistita
per il programma quadro e per ciascun
programma specifico.
Emendamento 15
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Basi di dati e scambio elettronico di dati
1. La Commissione prende misure
appropriate per garantire che i dati
relativi a tutte le azioni indirette
finanziate nel quadro del Settimo
programma quadro siano registrati ed
elaborati in basi di dati integrate,
utilizzando un sistema computerizzato
comune.
2. La Commissione incoraggia lo scambio
elettronico di dati per tutti gli aspetti della
gestione delle proposte e delle
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sovvenzioni.
Emendamento 16
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1
1. La convenzione di sovvenzione
stabilisce gli obblighi rispettivi dei
partecipanti per quanto concerne i diritti di
accessi, la valorizzazione e la diffusione,
nella misura in cui questi obblighi non
sono già stati fissati nel presente
regolamento.
1. La convenzione di sovvenzione
stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi
dei partecipanti per quanto concerne i
diritti di accessi, la valorizzazione e la
diffusione, nella misura in cui questi diritti
e obblighi non sono già stati fissati nel
presente regolamento.
Emendamento 17
Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Nel caso di azioni di ricerca di
frontiera, la convenzione di sovvenzione
può prevedere disposizioni specifiche
riguardanti la diffusione.
Emendamento 18
Articolo 23, titolo
Firma ed adesione
Firma ed adesione nel caso di azioni
indirette multipartner
Emendamento 19
Articolo 23, comma 1
La convenzione di sovvenzione entra in
vigore all’atto della firma da parte del
coordinatore e della Commissione.
La convenzione di sovvenzione entra in
vigore all’atto della firma da parte del
coordinatore, che agisce per conto degli
altri partecipanti, e della Commissione.
Emendamento 20
Articolo 24, alinea
Se non diversamente disposto nell’invito a
presentare proposte, tutti i soggetti
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Se non diversamente disposto nell’invito a
presentare proposte, tutti i soggetti
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giuridici che intendono partecipare ad
un’azione indiretta sottoscrivono un
accordo, in appresso “l’accordo consortile”
che disciplina:
giuridici che intendono partecipare ad
un’azione indiretta concludono un
accordo, in appresso “l’accordo
consortile”, che può stabilire diritti e
obblighi aggiuntivi dei partecipanti a
un'azione indiretta, in conformità delle
disposizioni della convenzione di
sovvenzione, e che disciplina:
Emendamento 21
Articolo 24, lettera a)
(a) l'organizzazione interna del consorzio;
(a) la rappresentanza legale e
l'organizzazione interna del consorzio, le
disposizioni in materia di riservatezza e la
composizione di controversie interne,
comprese le disposizioni che disciplinano
il ritiro, la rimozione o la sostituzione di
qualsiasi partecipante;
Emendamento 22
Articolo 24, lettera b)
(b) la ripartizione del contributo finanziario
della Comunità;
(b) la ripartizione del bilancio dei costi
previsti, la ripartizione del contributo
finanziario della Comunità, incluse le
diverse forme di sovvenzione di cui
all'articolo 30, paragrafo 1, e le
disposizioni relative alla dichiarazione e
al calcolo dei costi ai fini dell'articolo 30,
paragrafo 2;
Emendamento 23
Articolo 24, lettera c)
(c) le regole supplementari concernenti la
diffusione e la valorizzazione dei risultati,
ivi comprese le disposizioni in materia di
diritti di proprietà intellettuale, in funzione
dei casi;
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(c) le regole supplementari concernenti la
proprietà delle conoscenze acquisite
generate dall'azione indiretta, il
trasferimento di tale proprietà, i diritti di
accesso, la diffusione e la valorizzazione
dei risultati, ivi comprese le disposizioni in
materia di diritti di proprietà intellettuale,
in funzione dei casi;
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Emendamento 24
Articolo 24, lettera d)
(d) la composizione di controversie
interne.
soppresso
Emendamento 25
Articolo 24, comma 1 bis (nuovo)
L'accordo consortile deve essere concluso
da tutti i partecipanti che intendono
prendere parte ad un'azione indiretta
prima che il coordinatore firmi detto
accordo.
Emendamento 26
Articolo 24, comma 1 ter (nuovo)
Ai fini del presente regolamento, la
Commissione stabilisce accordi consortili
modello specifici a ciascuno dei
meccanismi di finanziamento di cui
all’allegato III, lettera a), della decisione
[…/…] che istituisce il Settimo
programma quadro.
Emendamento 27
Articolo 25, paragrafo 1, alinea
1. I soggetti giuridici che intendono
partecipare ad un’azione indiretta devono
designare uno di loro in qualità di
coordinatore per eseguire gli incarichi
elencati qui di seguito, a norma del
presente regolamento, del regolamento
finanziario, delle sue modalità
d’esecuzione o conformemente alla
convenzione di sovvenzione;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 28
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)
(a) garantire che i soggetti giuridici
individuati nella convenzione di
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(a) garantire che i soggetti giuridici
partecipanti all'azione indiretta
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sovvenzione svolgano le formalità
necessarie per l’adesione alla
convenzione di sovvenzione, come
stabilito dalla convenzione stessa;
ottemperino agli obblighi loro derivanti in
virtù della convenzione di sovvenzione e
dell'accordo consortile;
Emendamento 29
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
(b) ricevere il contributo finanziario della
Comunità e distribuirlo;
(b) ricevere il contributo finanziario della
Comunità e distribuirlo come previsto
dall'accordo consortile;
Emendamento 30
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c)
(c) tenere la contabilità, tenere dei registri
e informare la Commissione circa la
ripartizione del contributo finanziario della
Comunità, a norma dell’articolo 36;
(c) tenere dei registri e informare la
Commissione circa la ripartizione del
contributo finanziario della Comunità,
come stabilito all'articolo 24, lettera (b), a
norma dell’articolo 36;
Emendamento 31
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d)
(d) garantire una comunicazione adeguata
ed efficace tra i partecipanti e la
Commissione.
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(d) garantire un flusso di informazioni
adeguato ed efficace sui risultati
scientifici e tecnici tangibili e sulla
progressione dei lavori tra i partecipanti e,
conformemente all'articolo 19, paragrafo
4, alla Commissione;
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Emendamento 32
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)
(d bis) porre termine alla partecipazione
di soggetti giuridici qualora un
partecipante non ottemperi agli obblighi
che gli derivano in virtù della
convenzione di sovvenzione e dell'accordo
consortile.
Emendamento 33
Articolo 25, paragrafo 2
2. Il coordinatore è identificato in quanto
tale nella convenzione di sovvenzione.
2. Il coordinatore è identificato in quanto
tale nell'accordo consortile.
Per la nomina di un nuovo coordinatore
occorre l’approvazione scritta della
Commissione.
Emendamento 34
Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ove previsto nell'accordo consortile,
il coordinatore può subappaltare le
attività amministrative e gestionali di cui
all'articolo 33, paragrafo 4.
Emendamento 35
Articolo 26, paragrafo 1
1. I partecipanti ad un’azione indiretta
possono proporre di accogliere un nuovo
partecipante o eliminare un partecipante
esistente.
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1. I partecipanti ad un’azione indiretta
possono concordare di aggiungere un
nuovo partecipante o eliminare un
partecipante esistente a norma delle
pertinenti disposizioni dell'accordo
consortile.
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Emendamento 36
Articolo 26, paragrafo 2
2. I soggetti giuridici che entrano a far
parte di un'azione in corso devono aderire
alla convenzione di sovvenzione.
2. I soggetti giuridici che entrano a far
parte di un'azione in corso devono aderire
alla convenzione di sovvenzione e
all'accordo consortile.
Emendamento 37
Articolo 26, paragrafo 3
3. Qualora previsto dalla convenzione di
sovvenzione, il consorzio pubblica un
bando di gara e ne garantisce un’ampia
diffusione tramite mezzi di informazione
specifici, in particolare siti Internet
relativi al Settimo programma quadro, la
stampa specializzata e opuscoli specifici, e
mediante i punti di contatto nazionali
istituiti dagli Stati membri e dai paesi
associati a fini di informazione e
assistenza.
soppresso
Esso valuta le offerte sulla base dei criteri
applicati all’azione iniziale con
l'assistenza di esperti indipendenti
nominati dal consorzio stesso,
conformemente ai principi di cui
all'articolo 15 e all’articolo 17.
Emendamento 38
Articolo 26, paragrafo 4
4. Il consorzio notifica eventuali modifiche
della sua composizione alla Commissione,
che può opporvisi entro 45 giorni dalla
notifica.
4. Il consorzio notifica eventuali modifiche
della sua composizione alla Commissione.
Le modifiche della composizione del
consorzio richiedono l’approvazione scritta
della Commissione.
Le modifiche della composizione del
consorzio associate a proposte di altre
modifiche della convenzione di
sovvenzione che non sono ad esse
direttamente legate richiedono
l’approvazione scritta della Commissione.
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Emendamento 39
Articolo 31, paragrafo 3, lettera e)
(e) devono essere al netto dei costi non
ammissibili, in particolare tasse indirette
identificabili (ivi compresa l'imposta sul
valore aggiunto), diritti, interessi debitori,
accantonamenti per possibili perdite od
oneri futuri, perdite di cambio, costi
relativi ai redditi da capitale, costi
dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a
un altro progetto della Comunità, debiti e
oneri ad essi relativi, spese eccessive o
sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non
soddisfa le condizioni di cui alle lettere da
a) a d).
(e) devono essere al netto dei costi non
ammissibili, in particolare tasse indirette
identificabili (ivi compresa l'imposta sul
valore aggiunto tranne nei casi in cui non
possa essere recuperata), diritti, interessi
debitori, accantonamenti per possibili
perdite od oneri futuri, perdite di cambio,
costi relativi ai redditi da capitale, costi
dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a
un altro progetto della Comunità, debiti e
oneri ad essi relativi, spese eccessive o
sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non
soddisfa le condizioni di cui alle lettere da
a) a d).
Motivazione
All'interno del progetto l'IVA costituisce senza dubbio un costo se non può essere recuperata
e va quindi rimborsata come già previsto nell'ambito di altri programmi della Commissione
(ad esempio Leonardo). Tale sistema tuttavia non deve costituire un sovraccarico
amministrativo e comportare ritardi nella gestione dei dati.
Emendamento 40
Articolo 31, paragrafo 3, comma 2
Ai fini della lettera a), i costi medi di
personale possono essere utilizzati se sono
conformi alle pratiche e ai principi
contabili e di gestione abituali del
partecipante e non differiscono in modo
significativo dai costi effettivi.
Ai fini della lettera a), i costi medi di
personale possono essere utilizzati se sono
conformi alle pratiche e ai principi
contabili e di gestione abituali del
partecipante.
Motivazione
I costi medi di personale sono accettabili ma a condizione che corrispondano in modo
significativo ai costi effettivi. I termini "in modo significativo" danno adito a diverse
interpretazioni, anche da parte della Corte. I costi "medi" sono necessariamente vicini a
quelli effettivi.
Emendamento 41
Articolo 32, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
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Il tasso forfettario per la copertura dei
costi indiretti ammonta al 30% del totale
dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi
di subappalto.
Motivazione
Il tasso forfettario per la copertura dei costi indiretti deve essere previsto nelle norme di
partecipazione. Dall'esperienza del 6° PQ emerge che il tasso del 20% era ampiamente
insufficiente. Un tasso del 30% potrà assicurare maggiormente una copertura adeguata dei
costi indiretti dei partecipanti.
Emendamento 42
Articolo 33, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
Per la ricerca sullo spazio e in materia di
sicurezza, il limite massimo di
finanziamento è del 75% dei costi totali
ammissibili.
Motivazione
Occorre prevedere un tasso di rimborso del 75% per la ricerca in materia di sicurezza, dati il
suo carattere peculiare, i suoi criteri specifici, il mercato a cui si rivolge e l'importanza di
una dimensione europea. L'emendamento è conforme alle indicazioni contenute nella
relazione Böge (P6_TA(2005)0224) adottata dal Parlamento europeo in data 8.6.2005.
Emendamento 43
Articolo 33, paragrafo 1, comma 2 ter (nuovo)
Per gli istituti di istruzione e le università,
può raggiungere l'80% del totale dei costi
ammissibili.
Motivazione
Occorre assicurare che il tasso di cofinanziamento effettivo risultante dall'applicazione delle
nuove norme non sia più basso rispetto a quello previsto nel 6° PQ dai modelli dei costi
aggiuntivi. Nell'ipotesi in cui i costi non aggiuntivi rappresentino il 25% del totale dei costi
aggiuntivi, per ottenere un risultato equivalente sarà necessario raggiungere un
cofinanziamento dell'80%.
Emendamento 44
Articolo 33, paragrafo 3
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3. Per le attività sostenute da azioni di
ricerca di frontiera, azioni di
coordinamento e sostegno e azioni per la
formazione e lo sviluppo della carriera dei
ricercatori, il contributo finanziario della
Comunità può raggiungere al massimo il
100% dei costi totali ammissibili.
3. Per le attività sostenute da azioni di
ricerca di frontiera, azioni di
coordinamento e sostegno e azioni per la
formazione e lo sviluppo della carriera dei
ricercatori e il reclutamento di ricercatori
per la realizzazione dei progetti, il
contributo finanziario della Comunità può
raggiungere al massimo il 100% dei costi
totali ammissibili.
Motivazione
Non bisogna ritardare l'avvio dei progetti selezionati. Solo il finanziamento comunitario al
100% dei ricercatori contrattualmente legati al progetto permette all'università di procedere
rapidamente al reclutamento. Laddove ha luogo un cofinanziamento, il reclutamento avviene
previa consultazione/negoziazione da parte dell'università con le autorità di tutela che
apportano il finanziamento complementare.
Emendamento 45
Articolo 33, paragrafo 5
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per
determinare il contributo finanziario della
Comunità si prenderanno in
considerazione i costi ammissibili,
deducendo le entrate.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per
determinare il contributo finanziario della
Comunità le entrate vengono dedotte dal
totale dei costi ammissibili.
Motivazione
Presa in considerazione delle entrate di un progetto: occorre precisare che le entrate
vengono dedotte dal totale dei costi e non dal contributo della Commissione (il testo attuale
può risultare ambiguo).
Emendamento 46
Articolo 35, paragrafo 4, comma 2
Questi versamenti periodici sono effettuati
conformemente alla valutazione
dell’attuazione progressiva del programma
congiunto di attività mediante la
misurazione dell’integrazione delle risorse
e delle capacità di ricerca in base ad
indicatori concordati con il consorzio e
specificati nella convenzione di
sovvenzione.
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Questi versamenti periodici sono effettuati
conformemente alla valutazione
dell’attuazione progressiva del programma
congiunto di attività mediante la
misurazione dell’integrazione delle risorse
e delle capacità di ricerca in base ad
indicatori di ricerca concordati con il
consorzio e specificati nella convenzione di
sovvenzione.
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Motivazione
Gli indicatori di rendimento dovranno riferirsi all'esecuzione della ricerca piuttosto che ad
indicatori immaginati specificamente per l'integrazione delle reti; la finalità della rete è
l'eccellenza della ricerca.
Emendamento 47
Articolo 40, paragrafo 1
1. Se più partecipanti hanno effettuato
congiuntamente lavori che hanno generato
conoscenze acquisite e se la loro quota
rispettiva di partecipazione a tali lavori non
può essere definita, queste conoscenze
acquisite sono di loro proprietà congiunta.
1. Se più partecipanti hanno effettuato
congiuntamente lavori che hanno generato
conoscenze acquisite e se la loro quota
rispettiva di partecipazione a tali lavori non
può essere definita, queste conoscenze
acquisite sono di loro proprietà congiunta
salvo loro accordi diversi.
Emendamento 48
Articolo 40, paragrafo 1, comma 1
2. Qualora un proprietario di conoscenze
acquisite non le protegga e non le
trasferisca ad un altro partecipante,
conformemente all’articolo 42, paragrafi 1
e 2, non è possibile procedere ad un’attività
di diffusione senza informarne
preventivamente la Commissione.
2. Qualora un proprietario di conoscenze
acquisite che possano dar luogo ad
applicazioni industriali o commerciali non
le protegga e non le trasferisca ad un altro
partecipante, conformemente all’articolo
42, paragrafi 1 e 2, non è possibile
procedere ad un’attività di diffusione senza
informarne preventivamente la
Commissione.
Emendamento 49
Articolo 48
Mediante accordo scritto i partecipanti
possono stabilire le conoscenze preesistenti
necessarie ai fini dell’azione indiretta
escludendo, se del caso, alcuni elementi
specifici.
I partecipanti possono stabilire
nell'accordo consortile le conoscenze
preesistenti necessarie ai fini dell’azione
indiretta escludendo, se del caso, alcuni
elementi specifici.
Emendamento 50
Articolo 51, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
I partecipanti senza vocazione ad
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utilizzare essi stessi le conoscenze
acquisite risultanti dai lavori che hanno
eseguito concedono i diritti d'accesso a
tali conoscenze a condizioni eque e
ragionevoli salvo che dispongano
altrimenti di queste ultime.
Emendamento 51
Articolo 51, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)
I partecipanti senza vocazione ad
utilizzare essi stessi le loro conoscenze
preesistenti concedono i diritti d'accesso a
tali conoscenze a condizioni eque e
ragionevoli salvo che dispongano
altrimenti di queste ultime.
Emendamento 52
Articolo 53, paragrafo 1
1. La Comunità può concedere una
sovvenzione alla Banca europea per gli
investimenti (BEI) per coprire i rischi
legati agli investimenti che la BEI effettua
a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti
nell’ambito del Settimo programma di
ricerca (meccanismo di finanziamento con
ripartizione dei rischi).
1. La Comunità può concedere una
sovvenzione alla Banca europea per gli
investimenti (BEI) per contribuire alla
dotazione e all’allocazione dei capitali
destinati al finanziamento dei prestiti e
delle garanzie che concede a sostegno di
azioni attuate in base a decisioni del
Consiglio e del Parlamento europeo di cui
all’allegato III, lettera b), della decisione
[…/…] che istituisce il Settimo
programma di ricerca (meccanismo di
finanziamento con ripartizione dei rischi).
Emendamento 53
Articolo 53, paragrafo 2
2. La BEI offre questi prestiti nel rispetto
dei principi di giustizia, trasparenza,
imparzialità e equità.
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2. Tenendo conto dell'orientamento
generale e dei principi stabiliti dalla
Commissione nella convenzione di
sovvenzione, la BEI offre e amministra
questi prestiti e garanzie nel rispetto delle
proprie norme.
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Emendamento 54
Articolo 53, paragrafo 3
3. La Commissione ha il diritto di opporsi
all'uso del meccanismo di finanziamento
con ripartizione dei rischi per determinati
prestiti, a condizioni da stabilire nella
convenzione di sovvenzione,
conformemente ai programmi di lavoro.
3. La Commissione ha il diritto di opporsi
all'uso del meccanismo di finanziamento
con ripartizione dei rischi per determinate
azioni, a condizioni da stabilire nella
convenzione di sovvenzione,
conformemente ai programmi di lavoro.
Emendamento 55
Articolo 54, comma 3 bis (nuovo)
La Commissione effettua una valutazione
intermedia del presente regolamento entro
il 2010 e, se del caso, presenta proposte
destinate a modificarlo.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Introduzione
Le attività di ricerca a livello di Unione europea producono un incontestabile "valore
aggiunto" derivante dallo sfruttamento di sinergie positive su piani diversi: costituzione di
masse critiche di risorse, rafforzamento dell'eccellenza mediante la concorrenza a livello
europeo e la collaborazione transnazionale, effetto catalizzatore sulle iniziative nazionali e
miglioramento delle attività di ricerca negli Stati membri.
Il Sesto programma quadro, che termina quest'anno, ha stimolato una straordinaria
mobilitazione della comunità scientifica europea. La proposta del Settimo programma quadro
di ricerca e sviluppo della Commissione, attualmente in discussione presso il Parlamento
europeo, è caratterizzata dalla continuità delle azioni in corso e dalla definizione di un nuovo
quadro ambizioso per il periodo 2007-2013.
La nuova struttura e il contenuto della proposta della Commissione si basano su due grandi
linee direttrici: continuità e innovazione.
La continuità, rispetto al Sesto programma quadro, si riscontra in particolare nel programma
specifico "cooperazione" con 9 priorità tematiche, sebbene lo spazio e la sicurezza
rappresentino una novità.
L'innovazione riguarda la definizione di 4 programmi specifici – cooperazione, idee,
personale e capacità – che per la prima volta strutturano in modo coerente l'idea di Spazio
europeo della ricerca. Ma la vera novità del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è
la creazione del Consiglio europeo della ricerca. Era giunto il momento, infatti, di sfatare la
convinzione secondo cui la "ricerca ai limiti della conoscenza" fosse appannaggio degli Stati
membri.
Il relatore non può che biasimare il fatto che le ambizioni dichiarate da tempo a livello di
istituzioni dell'Unione non trovino riscontro nello stanziamento di risorse finanziarie
adeguate. Il taglio di circa un terzo del bilancio del Settimo programma quadro rispetto alla
proposta della Commissione sarà ricordato come l'ennesima occasione mancata di sostenere la
futura competitività europea.
Migliorare il funzionamento e l'attuazione del Settimo programma quadro
La proposta che fissa le regole di partecipazione per le imprese, i centri di ricerca e le
università nel quadro dell'attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) riflette a
grandi linee il suddetto approccio. Essa riprende essenzialmente il quadro generale delle
regole di partecipazione del Sesto programma quadro (continuità), introducendo nel contempo
diverse nuove disposizioni (innovazione).
Nel complesso, il relatore giudica favorevolmente la proposta della Commissione, poiché
costituisce un importante passo avanti per quanto concerne l'esigenza di semplificazione e
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contiene un grado di flessibilità sufficiente per un'attuazione efficace e trasparente. La
proposta ha ripreso un numero considerevole di raccomandazioni contenute nella relazione
Marimon e nella relazione 2004 della Corte dei Conti.
In merito alle questioni chiave – flessibilità, semplificazione e razionalizzazione – sarebbe
auspicabile spingersi oltre. La Commissione stessa riconosce, nel proprio documento di
lavoro, che la semplificazione e la razionalizzazione sono la conditio sine qua non per il
successo delle attività di ricerca del Settimo programma quadro. Per raggiungere l'obiettivo
atteso, occorre non solo semplificare le procedure amministrative e le regole di
finanziamento, ma anche razionalizzare la gestione del programma quadro e dei progetti di
ricerca.
Questi primi emendamenti proposti vanno in tale direzione e mirano ad aprire il dibattito su
temi quali il ruolo e i poteri del coordinatore, i modelli di notifica dei costi, i criteri di
valutazione ecc. Altri hanno come obiettivo precisare alcune definizioni: le questioni che
possono risultare problematiche, come la definizione di PMI e il tasso differenziale attribuito
loro, non devono costituire ulteriori difficoltà. La definizione di PMI attualmente in vigore è
difficile da applicare, poiché si fonda su fattori complessi. Qualora lo statuto della PMI
dovesse essere verificato in fase negoziale e successivamente ogni anno, ciò rischierebbe di
appesantire le pratiche amministrative e di allungare i tempi necessari per la negoziazione dei
contratti e, quindi, per l'approvazione delle relazioni. I termini per la valutazione e la
negoziazione dei contratti sono troppo lunghi e talvolta ostacolano la partecipazione delle
PMI. Perché non ipotizzare un sistema di valutazione delle idee valide, anziché un processo
macchinoso? Il finanziamento al 75% della R&S è evidentemente molto importante, ma non è
l'unico elemento da tenere in considerazione. Altrettanto importante, infatti, è la percentuale
forfetaria applicata per coprire i costi indiretti. Per questo motivo si propone di elevare il tasso
forfetario, attualmente fissato al 20%.
Le PMI sono evidentemente a favore di una semplificazione delle condizioni di
partecipazione, sebbene siano consapevoli del fatto che i progetti di ricerca transnazionali
restano, per loro natura, complessi.
Il relatore, per contro, s'interroga su diversi aspetti descritti in modo piuttosto vago, che sono
fonte di eccessiva incertezza in merito alla coerenza delle modalità di definizione dei
programmi di lavoro e degli appalti pubblici. Questi ultimi, in particolare, devono essere ben
mirati e avere degli obiettivi precisi, affinché i partecipanti non presentino offerte inutilmente.
Ciò facilita, da un lato, il compito dei servizi della Commissione e, dall'altro, evita l'insorgere
di frustrazioni che possono generare un clima di insoddisfazione legato all'esiguo tasso di
successo.
È opportuno che la lodevole intenzione di migliorare il sostegno alle attività di ricerca e
sviluppo delle PMI possa concretizzarsi, con la dovuta flessibilità, in regole e controlli
adeguati: in altri termini semplicità e chiarezza per le regole di partecipazione, così come per
l'applicazione delle stesse da parte dei servizi della Commissione.
Alla luce dei tagli alla dotazione finanziaria per il Settimo programma quadro, si pone un
problema in merito al livello del tasso d'intervento e al numero di progetti finanziabili. Il
meccanismo di garanzia comune per la condivisione del rischio relativo nella responsabilità
solidale non dovrebbe incidere per oltre l'1% del finanziamento dei progetti, al termine dei
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quali tale importo dovrebbe essere riassegnato alla relativa priorità tematica.
Infine, vista la durata del Settimo programma quadro (2007-2013), occorre prevedere una
revisione intermedia delle regole di partecipazione.
Conclusione
Le regole di partecipazione costituiscono un quadro giuridico con relativi vincoli. È di
fondamentale importanza che tali misure siano semplici, coerenti e capaci di fornire delle
spiegazioni chiare ai partecipanti, altrimenti vi è il rischio che gli autori dei progetti di ricerca
più innovativi non prendano neppure in considerazione la possibilità di chiedere un
finanziamento nell'ambito del programma quadro, ma si rivolgano altrove per ottenere un
sostegno finanziario.
È essenziale fidarsi della comunità scientifica e incoraggiare i giovani ad intraprendere la
carriera di ricercatore. A tal fine, quando i ricercatori, singolarmente o in équipe, partecipano
con i loro progetti al programma quadro, occorre presupporre che essi utilizzeranno al meglio
i fondi pubblici assegnati loro. L'attività di ricerca, per definizione, non garantisce sempre in
anticipo i risultati attesi.
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