Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation
suisse
Confederazione
Svizzera
Confederaziun
svizra
Dipartimenlo federale di giuslizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fed pol
Direzione
Direttiva
concernente la procedura per il trattamento delle richieste di aiuti finanziari
in applicazione dell'ordinanza del Consiglio federale del18 novembre 2015
sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
del 9 dicembre 2015
/I direttore supplente di redpol,
visto I'articolo 10 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 18 novembre 20151
sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione,
emana la seguente direttiva:
Art. 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle richieste di
aiuti finanziari che sono presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e trattate da
quest'ultimo in virtu dell'ordinanza del Consiglio federale del 18 novembre 2015 sulle misure
di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (di seguito: ordinanza).
Art. 2
Entrata nel merito
e
1 fedpol entra nel merito di una richiesta se
presentata entro il termine stabilito (art. 10
cpv. 1 dell'ordinanza) ed corredata della documentazione necessaria (art. 3). Per il rispetto
del termine fa fede la data del timbro postale.
e
fedpol respinge Ie richieste
documentazione necessaria.
2
incomplete
ed
esorta
il richiedente
a completare
la
Le richieste considerate in linea di massima meritevoli di sostegno che sotto il profilo del
contenuto non sono tuttavia sufficientemente motivate, so no rinviate al richiedente con
I'invito a completare la sua richiesta.
3
Art. 3
Una richiesta
cartacea:
1
Documenti da presentare
e
ritenuta completa quando
e
corredata dei seguenti documenti
in forma
il modulo riassuntivo debita mente com pilato (disponibile sui sito Internet di fedpol); 10
stesso deve essere trasmesso anche in forma elettronica;
1
RS 311.039.4
gli ulteriori documenti
seguito:
richiesti conformemente
al modulo riassuntivo,
elencati qui di
a) il modulo di richiesta debitamente com pilato (disponibile sui sito Internet di fedpol);
b) gli statuti dell'organizzazione
richiedente;
c) I'ultimo rapporto di attivita;
d) il budget dell'organizzazione
per I'anno corrente
finanziario per i prossimi anni;
nonche il preventivo
e il piano
e) il budget stabilito per il progetto;
f)
una polizza di versamento intestata all'organizzazione
richiedente.
e
II richiedente
libero di allegare, oltre alia documentazione richiesta al capoverso 1, anche
altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della misura da sostenere, quali la
descrizione dell'idea di base, articoli di stampa, prospetti oppure opuscoli.
2
3 fedpol
pu6 chiedere al richiedente
valutazione della richiesta.
Art. 4
di fornire ulteriori informazioni
rilevanti ai fini della
Condizioni materiali per la concessione degli aiuti finanziari
Oi norma non sono rimborsati i costi per I'elaborazione del progetto 0 Ie spese legate al
rilevamento delle esigenze e aile verifiche preliminari, ne sono finanziate a posteriori
prestazioni gia fornite.
1
II richiedente deve dimostrare di avere Ie conoscenze specialistiche e I'esperienza pratica
necessarie per attuare la misura oggetto del sostegno.
2
Poiche gli aiuti finanziari di fedpol possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi
computabili del progetto (art. 6 dell'ordinanza), il richiedente deve dimostrare che almeno il
50 per cento dei costi di progetto preventivati sono gia coperti.
3
Possono essere considerati costi computabili (art. 6 dell'ordinanza) una prestazione
finanziaria, I'esecuzione di una prestazione di lavoro, la messa a disposizione di
infrastrutture ecc. Tali costi devono essere illustrati nel modo piu preciso possibile.
4
Art. 5
1
Esame materiale delle richieste e decisione di fedpol
fedpol esamina Ie richieste. Pu6 chiedere il parere di specialisti esterni.
fedpol comunica al richiedente per iscritto la decisione in merito alia richiesta, di norma
entr~ la fine di novembre dell'anno in cui pervenuta la richiesta.
2
e
Art. 6
Rapporto
In aggiunta al rapporto finale (art. 13 cpv. 2 dell'ordinanza), nel contratto
finale fed pol pu6 chiedere la presentazione di un rapporto intermedio.
1
0
nella decisione
2/3
Art. 7
Misure previste dal diritto
successivi del progetto
in materia di sussidi
in cas a di adeguamenti
1 Se dopa la presentazione
della richiesta a durante I'attuazione della misura oggetto del
sostegno vi sana modifiche sostanziali rispetto aile informazioni fornite nella richiesta
presentata inizialmente (segnatamente concernenti il contenuto e I'entita della misura, i
promotori, il finanziamento ed il piano di attuazione), il richiedente
tenuto a segnalare
immediatamente Ie modifiche a fed pol.
e
Se Ie modifiche sana talmente sostanziali in termini qualitativi a quantitativi che I'obiettivo
originario della misura non puo essere piu raggiunto a puo essere raggiunto solo in parte,
fed pol si riserva il diritto di applicare Ie misure di cui agli articoli 28 e seguenti della legge del
5 ottobre 19902 sui sussidi.
2
Art. 8
Pubblicazione degli aiuti finanziari
fedpol pubblica in modo appropriato una breve descrizione delle misure sostenute tramite gli
aiuti finanziari, compresa I'indicazione dell'organizzazione che ha ricevuto il sostegno.
Art. 9
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il 1°gennaio 2016.
UFFICIO FEOERALE 01 POLIZIA fedpol
II direttore supplente
2
RS 616.1
3/3
Scarica

Direttiva concernente la procedura di richiesta